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	<title>2080 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2080 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2016 n.2080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2016-n-2080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2016-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2016 n.2080</a></p>
<p>Pres. Caringella; est.Prosperi Ammissibile la partecipazione dei Piani Sociali di Zona alle procedure per l’erogazione di finanziamenti pubblici 1.Enti locali – Finanziamento regionale – Beneficiari – Aggregazioni &#8211; Piano Sociale di Zona – Ammissibilità &#8211;&#160; Ragioni 2. Pubblica amministrazione &#8211; FInanziamenti &#8211; Annullamento d’ufficio – A notevole distanza di tempo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2016-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2016 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2016-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2016 n.2080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella; est.Prosperi</span></p>
<hr />
<p>Ammissibile la partecipazione dei Piani Sociali di Zona alle procedure per l’erogazione di finanziamenti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Enti locali – Finanziamento regionale – Beneficiari – Aggregazioni &#8211; Piano Sociale di Zona – Ammissibilità &#8211;&nbsp; Ragioni</p>
<p>2. Pubblica amministrazione &#8211; FInanziamenti &#8211; Annullamento d’ufficio – A notevole distanza di tempo &nbsp;dalla concessione &#8211; &nbsp;In mancanza di ragioni di interesse pubblico &#8211; Illegittimità<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Il piano Sociale di Zona rientra tra quelle forme associative di cui al capo V del T.U. enti locali, in cui sono elencate le possibili forme associative di questi. Laddove un bando di gara scelga di far riferimento, quanto ai potenziali beneficiari di un finanziamento regionale, al termine atipico di “aggregazione”, esso non si riferirà soltanto alle tipiche unioni di comuni di cui all’’art 2 t.u.e.l., avendo altrimenti selezionato un termine maggiormente tecnico, ma comprenderà, certamente , anche le &nbsp;forme associative (tra cui il piano sociale di zona) regolate dal capo V t.u.e.l.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2.&nbsp;E’illegittimo l’annullamento d’ufficio di un finanziamento tra enti pubblici intervenuto dopo due anni e mezzo dal conferimento dei fondi per motivi strettamente formali senza invocare ragioni di interesse pubblico, oppure questioni alla gestione degli stessi fondi<em>.</em><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 02080/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 08737/2015 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<div style="text-align: justify;">
Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">
sul ricorso numero di registro generale 8737 del 2015, proposto dal Comune di Sala Consilina (Sa), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonello Rivellese, con domicilio eletto presso l’avvocato Antonella Mastrocola in Roma, viale delle Milizie 9;&nbsp;<br />
contro<br />
La Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosaria Palma, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, Via Poli,29;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Il Comune di Aversa, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;&nbsp;<br />
per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III n. 1408/2015, resa tra le parti, concernente la concessione di finanziamento;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Aversa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Antonella Mastrocola su delega dell&#8217;avvocato Antonello Rivellese, Rosaria Palma, Giuseppe Nerone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con decreto dirigenziale n. 235 del 15 luglio 2009, la Regione Campania aveva indetto una procedura per il finanziamento agli Enti locali, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per “progetti di e-government, realizzati secondo la logica della interoperabilità, in grado di migliorare sia l’organizzazione interna dei singoli Enti che l’erogazione di servizi ai cittadini e alle altre P.A.”.<br />
Il Piano di Zona Sociale &#8211; Ambito S4, costituito ai sensi della legge n. 328/2000 con capofila il Comune di Sala Consilina, vi partecipava con il progetto denominato &#8221;GI.SE.S.&#8221;, che con decreto dirigenziale n. 64 dell’1/8/2011 veniva ammesso a finanziamento per € 366.961,06 (a valere sui fondi dell’O.O. 5.1. Settore Sistemi Informativi POR 2007-2013).<br />
In seguito la Regione, comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del finanziamento concesso, aveva rettificato il provvedimento con decreto dirigenziale n. 104 del 29/11/2010, nella parte in cui aveva riportato il progetto di cui sopra nell’elenco dei progetti ammissibili, annullando nel contempo il decreto dirigenziale n. 64 dell’1/8/2011 di ammissione al finanziamento, visto il difetto dei requisiti previsti all’art. 3, commi 1 e 5, dell’avviso.<br />
Il Piano Sociale di Zona impugnava allora davanti al TAR della Campania tale ultimo decreto dirigenziale, formulando le seguenti censure:<br />
1) violazione delle richiamate disposizioni dell’avviso, degli artt. 2, 30 e 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell’art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328; eccesso di potere per difetto di presupposti e illogicità manifesta;<br />
2) violazione dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 della stessa legge; eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
In sintesi si contestava che il Piano Sociale di Zona non fosse compreso tra gli Enti locali destinatari delle risorse e si deduceva l’inesistenza delle ragioni che potevano condurre all’annullamento del finanziamento concesso e l’assenza di un’idonea motivazione.<br />
La Regione si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso.<br />
Si costituiva altresì il Comune di Aversa notificatario del ricorso, chiedendone a sua volta il rigetto, ovvero la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva.<br />
Con la sentenza n. 1408 del 5 marzo 2015 il TAR respingeva il ricorso, osservando in primo luogo che il Piano sociale di zona è una forma associativa tra Enti locali (riconducibile alla previsione dell’art. 30 del T.U.E.L), disciplinata dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, che demanda alle regioni la determinazione “delle forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete” (art. 8, terzo comma), realizzata dai Comuni associati negli ambiti territoriali, secondo le indicazioni del piano regionale (art. 19, primo comma).<br />
Tale forma associativa non era riconducibile tra gli Enti locali riservatari del finanziamento, poiché i soggetti interessati dall’avviso regionale erano gli Enti locali individuati dall’art. 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, ovverosia “Comuni, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Amministrazioni Provinciali” ed Piano sociale di zona era da considerarsi, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L., una formula organizzativa per lo svolgimento convenzionato di funzioni e servizi determinati, ma senza possedere quel carattere di presidio territoriale deputato alla cura di interessi generali, nemmeno assimilabile alle unioni di Comuni, secondo il T.U.E.L. – art. 2 – aventi i poteri propri dell’Ente locale, tra cui la potestà regolamentare, e soggiacciono ai principi previsti per l’ordinamento dei comuni (art. 32, quarto comma).<br />
Per quanto concerneva la censura relativa all’insussistenza delle ragioni per procedere all’annullamento, era ravvisabile l’interesse pubblico nel correggere l’errata destinazione di benefici economici.<br />
Con appello notificato il 2 ottobre 2015 il Comune di Sala Consilina impugnava la sentenza in questione, sostenendo dapprima che il Piano Sociale di Zona, anche se non previsto dall’art. 2 del T.U.E.L., è un’aggregazione di enti locali che può farsi rientrare tra le unioni dei comuni previste dallo stesso T.U. in quanto dotate di analoghi poteri e lo stesso avviso che aveva dato luogo procedura aveva previsto la partecipazione degli enti locali in forma singola o aggregata, con un ente capofila in questo secondo caso; la presenza del requisito della popolazione richiesta intuiva il corollario della legittimazione a partecipare alla procedura, cui tra l’altro i singoli Comuni potevano partecipare autonomamente.<br />
Ancora, l’appellante riteneva il decreto impugnato illegittimo per violazione dell’art. 21 nonies L. 241 del 1990, al contrario di quanto disatteso dal giudice di primo grado, poiché non era sufficiente l’indicazione di un’errata destinazione di fondi pubblici per individuare l’interesse pubblico specifico all’annullamento dell’atto, poiché tale affermazione si risolveva nel richiamo al mero ripristino della legalità violata, tenendo conto che il provvedimento è stato adottato due anni e mezzo dopo l’erogazione del finanziamento e la sottoscrizione della convenzione e dunque andavano richiamati plurimi interessi concreti anche inerenti i riflessi pregiudizievoli sui servizi sociali già avviati per gli impegni contrattuali assunti: evidente che la sentenza impugnata sia da questo punto erronea e del tutto carente nel formulare un giudizio.<br />
In ultimo luogo il Comune di Sala Consilina faceva presente che il TAR non si era pronunciato sul rilievo regionale secondo il quale era inammissibile la domanda del Piano Sociale, perché singoli comuni facenti parte di esso hanno già presentato la rispettiva domanda, ma che tale aspetto poteva semmai portare all’esplosione di singoli soggetti e non coinvolgere l’intera domanda dell’attuale appellante.<br />
Il Comune di Sala Consilina concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.<br />
La Regione Campania si è costituita anche in questa fase di giudizio sostenendo l’inammissibilità dell’appello per la violazione delle norme in materia di contraddittorio processuale in quanto il Comune di Aversa non aveva partecipato alla selezione e l’impugnativa non risultava notificata ai reali controinteressati, inoltre la stessa era infondata nel merito delle ragioni indicate nella sentenza impugnata.<br />
All’odierna udienza del 28 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Oggetto della controversia è l’annullamento d’ufficio pronunciato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 8 del 17 gennaio 2014 del Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali dell’ammissione al finanziamento del progetto GI.SE.S. per €. 366.961,06 del progetto presentato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4, finalizzato al sostegno agli enti locali con un numero totale di abitanti non inferiori a 50.000, per la realizzazione di progetti di e-government secondo la logica della interoperabilità ed in grado di migliorare sia l’organizzazione interna dei singoli enti, sia l’erogazione di servizi ai cittadini alle altre pubbliche amministrazioni.<br />
Il Comune di Sala Consilina agiva come capofila di tale Piano Sociale di Zona ed il progetto presentato era stato valutato favorevolmente dall’apposita commissione ed incluso tra i 32 progetti ritenuti coerenti con il Settore Sistemi Informativi del POR Campania 2001 – 2013, quindi finanziato, avviato e dal momento del provvedimento che aveva dato origine alla controversia in fase di completamento al 50%.<br />
L’annullamento d’ufficio si basava sul presupposto che il Piano Sociale di Zona non era annoverato tra gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli stessi, art. 2 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, poiché concretizzava una mera forma associativa degli enti locali, art. 34 D. Lgs n. 267 del 2000, e dunque non aveva i requisiti stabiliti dall’art. 3 del bando, il quale stabiliva che potessero presentare progetti gli enti locali del territorio campano, tra cui i comuni, le comunità montane, le unioni dei comuni e le amministrazioni provinciali con numero di abitanti superiore a 50.000, in forma singola o aggregata.<br />
Le tesi sollevate dall’appellante, le quali costituiscono il vero nodo focale della questione, risiedono nella natura del Piano Sociale di Zona, elemento a parere della resistente Regione del tutto o intrusivo rispetto ai soggetti possibili beneficiari, poiché tale Piano non rientra tra i soggetti elencati dall’art. 2 del testo unico degli enti locali, in particolare tra le unioni di comuni, soggetti aventi tutti carattere di stabilità; ma la Regione erra nell’escludere il Piano Sociale di Zona dai beneficiari e ciò sia per ragioni strettamente normative, sia per quanto concerne le stesse previsioni del proprio bando.<br />
In primo luogo il Piano Sociale di Zona rientra tra quelle forme cui al capo V del testo unico degli enti locali, in cui sono elencate le possibili forme associative di questi: in particolare si deve evidenziare che l’art. 33, nel favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, favorisce processi di riorganizzazione prevedendo forme premiali per incoraggiare il massimo grado di integrazione e l’art. 34 individua gli accordi di programma, fattispecie cui viene accostato generalmente il Piano Sociale di Zona, come forma di definizione ed attuazione di programmi di intervento, senza tacere delle convenzioni tra enti locali, art. 30 richiamato dall’appellante, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, oppure, al fine di rafforzare tale coordinamento, i consorzi tra comuni di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 2000.<br />
Dunque, dal punto di vista legislativo vi è indubbiamente un favor per le forme associative, che dovrebbe oggigiorno risultare maggiormente approfondito dalle note necessità di risparmio di denaro pubblico e ciò in linea generale militare favorevolmente nei confronti delle censure sollevate dal Comune di Sala Consilina.<br />
Ma, in secondo luogo, tali presupposti normativi trovano riconoscimento nello stesso bando invocato dalla Regione per il ritiro del finanziamento medesimo: si dice infatti all’art. 3 comma 1, che gli enti locali ivi elencati possono partecipare in forma singola o aggregata con un ente capofila – comma 2 &#8211; e che il singolo comune partecipante deve avere un numero di abitanti superiore a 50.000 e quindi, soddisfatto questo requisito, non vi è ragione per ritenere che le aggregazioni debbano intercorrere tra enti aventi tale popolazione, poiché il requisito viene già soddisfatto da un singolo degli aggregati.<br />
Ora, è pacifico che il termine “aggregazione” impiegato dal bando ha natura fondamentalmente atipica e quindi non può essere riportato alle tipiche unioni di comuni di cui all’art. 2 del testo unico, ma appare corrispondere senza dubbio a quelle forme associative del capo V del t.u.e.l. prima richiamato: evidente chiunque il bando avesse voluto indicare una platea ristretta e maggiormente “formale” non avrebbe mai utilizzato un termine atecnico.<br />
Quanto fin qui riportato sarebbe sufficiente per l’accoglimento dell’appello, ma deve essere aggiunto per completezza che si desume pacificamente dalla fattispecie la violazione dell’art. 21 nonies L. 241 del 1990, poiché un annullamento d’ufficio di un finanziamento tra enti pubblici intervenuto dopo due anni e mezzo dal conferimento dei fondi per motivi strettamente formali senza invocare ragioni di interesse pubblico, oppure questioni alla gestione degli stessi fondi, non può trovare accesso nell’ordinamento.<br />
Per completezza va aggiunto che nel presente giudizio non si riscontra la necessaria presenza di controinteressati, non trattandosi di formazione di graduatorie, ma semplicemente di ritiro di fondi già da lungo tempo attribuiti, quindi la figura del Comune di Aversa appare assolutamente ininfluente nella causa. In ogni caso la statuizione di primo grado, che implicitamente ha ritenuto l’insussistenza di controinteressati laddove ha proceduto all’esame del merito delle censure, non è stata gravata da appello incidentale e, pertanto, è passata in giudicato.<br />
Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere accolto e va riformata la sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Il tipo di controversia tra enti pubblici ed i contenuti formali della lite giustificano la compensazione delle spese di giudizio per entrambi i gradi.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Presidente<br />
Sandro Aureli,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Claudio Contessa,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Fabio Franconiero,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere<br />
Raffaele Prosperi,&nbsp;&nbsp; &nbsp;Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.2080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-2080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-2080/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-2080/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.2080</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Miroglio spa (avv.ti Golinelli, Martino) c. Comune di Cuneo (prof. avv. Barosio, avv. Dell’Anna) il progetto preliminare del piano regolatore è soggetto ad una seconda pubblicazione soltanto a seguito di modifiche comportanti una profonda deviazione dei criteri di tutto il piano 1. – Edilizia ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-2080/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-2080/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.2080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Miroglio spa (avv.ti Golinelli, Martino) c. Comune di Cuneo (prof. avv. Barosio, avv. Dell’Anna)</span></p>
<hr />
<p>il progetto preliminare del piano regolatore è soggetto ad una seconda pubblicazione soltanto a seguito di modifiche comportanti una profonda deviazione dei criteri di tutto il piano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Progetto preliminare &#8211; Ripubblicazione – Condizioni.</p>
<p>2. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Modifiche che non necessitano di ripubblicazione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il progetto preliminare del piano regolatore necessita di ripubblicazione soltanto quando l’accoglimento delle osservazioni dei soggetti interessati o le modifiche regionali abbiano comportato una profonda deviazione dei criteri posti a base del piano, tale da riguardare tutto il piano e non soltanto una parte di esso.</p>
<p>2. – Non costituiscono rilevanti modifiche, tali da comportare la necessità di ripubblicazione del piano, l’avere sottoposto un’area a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica anziché di iniziativa privata, avere modificato la localizzazione della viabilità interna e degli spazi per servizi pubblici di una determinata area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 562 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>MIROGLIO S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Golinelli e Gianni Martino, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, via Stefano Clemente, 22; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il <b>Comune di Cuneo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Fabio Dell&#8217;Anna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1) quanto al ricorso:<br />
&#8211; della deliberazione n. 147/2004, assunta in data 21.12.2004, del Consiglio Comunale di Cuneo, con la quale è stato adottato il progetto definitivo del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale; e conseguentemente dell’adozione del progetto definitivo med<br />
&#8211; della deliberazione n. 79/2004, assunta in data 29.6.2004, del Consiglio Comunale di Cuneo, recante decisione in ordine all’osservazione n. 54 al progetto preliminare di nuovo P.R.G.C.;<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento precedente o successivo o comunque connesso con quelli impugnati;<br />
nonché per la condanna <br />
del Comune di Cuneo al risarcimento del danno;</p>
<p>2) quanto ai motivi aggiunti:<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale 21.3.2007, n. 41, recante controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo di piano regolatore generale comunale;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione del Comune di Cuneo, con la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati dalla società ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 27/08 del 7 aprile 2008;<br />
Viste le memorie difensive delle parti e l’ulteriore documentazione prodotta;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 12 giugno 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Comune di Cuneo, con deliberazione di C.C. n. 147 del 21 dicembre 2004, adottava il progetto definitivo del nuovo P.R.G.C. Per quel che rileva, il progetto in questione considerava anche un’area di circa 112.000 mq. appartenente alla Miroglio s.p.a., ubicata nei pressi del quartiere denominato “Madonna delle Grazie”, posto alle porte della città.<br />
Nel precedente P.R.G.C., risalente al 1986, l’area in questione era inserita in zona produttiva denominata “P2B”, con destinazione industriale e artigianale, mentre il progetto preliminare del “nuovo” P.R.G.C. denominava una parte dell’area “APT2.12”, quale area di trasformazione per funzioni produttive e terziarie con realizzazione di impianti produttivi artigianali e industriali, commerciali e direzionali; altra parte dell’area era qualificata come agricola, altra come fascia di ambientazione stradale, inedificabile, e altra era individuata con valenza paesaggistica ed ambientale.<br />
Su tali trasformazioni la Miroglio s.p.a. aveva proposto osservazioni, le quali erano state parzialmente accolte con deliberazione consiliare n. 82 del 1 luglio 2004 ma in misura ritenuta non soddisfacente dalla suddetta società perché, con il progetto definitivo di cui alla deliberazione consiliare n. 147/04 sopra richiamata, si vincolavano le tre restanti parti dell’area secondo quanto sopra riportato, inserendo solo la residua parte in zona denominata “APT2.0G3” e comunque imponendo di concentrare l’edificazione sul 30% della superficie territoriale, destinando a verde privato altro 30% ed a verde pubblico il restante 40%, fissando l’indice di utilizzazione in 0,50 metri quadrati di superficie territoriale, limitando a 9 metri l’altezza massima degli edifici, permettendo di destinare a funzioni commerciali/direzionali solo il 20% della Superficie Utile Lorda (SUL) con imposizione di uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica.<br />
Ritenendo anche che molte limitazioni poste con il progetto definitivo non erano state poste nel progetto preliminare avverso il quale la stessa aveva proposto a suo tempo osservazioni, la Miroglio s.p.a., con ricorso a questo Tribunale notificato il 14 aprile 2005 e depositato il successivo 28 aprile 2005, chiedeva l’annullamento delle deliberazioni consiliari sopra riportate, con riserva di risarcimento del danno, lamentando, in generale, “Irrazionalità, travisamento dei fatti, violazione di legge e degli obblighi procedimentali”.<br />
Ritenendo di individuare uno “sfondo” alle decisioni dell’amministrazione comunale sostanzialmente estraneo a logiche di corretta programmazione urbanistica, legate alla chiusura di uno stabilimento industriale da parte della società ricorrente, quest’ultima evidenziava che il progetto definitivo – con riferimento all’ambito “AP2.0G3” – conteneva una serie di statuizioni e limitazioni che non comparivano nel progetto preliminare e sulle quali, quindi, la medesima società non aveva potuto formulare osservazioni e che, comunque, il progetto definitivo in questione necessitava allo scopo di una ripubblicazione perchè dava luogo a varianti urbanistiche di notevole entità.<br />
Infatti, la società ricorrente rilevava che l’area in questione era stata inserita tra quelle soggette a strumento urbanistico di iniziativa pubblica mentre nel progetto preliminare era ammesso invece qualsiasi tipo di strumento, anche di iniziativa privata.<br />
Il vincolo al solo strumento di iniziativa pubblica appariva illogico alla società ricorrente, atteso che la sola area privata inserita nell’ambito urbanistico in questione era quella della Miroglio s.p.a. che, dovendo attendere l’iniziativa pubblica, comunque attuabile solo dopo l’approvazione dello strumento urbanistico, subiva però immediatamente la misura di salvaguardia.<br />
Inoltre l’assetto dell’ambito Miroglio risultava sostanzialmente ridisegnato con l’adozione del progetto definitivo, rispetto al preliminare, perché, senza idonea motivazione e senza osservazioni sul punto dei privati interessati: a) era stata variata la localizzazione della viabilità interna; b) era stata variata la localizzazione degli spazi per servizi pubblici, nel preliminare esterni alla proprietà Miroglio e dopo ampiamente interni; c) era stata spostata la porzione di ambito nella quale doveva concentrarsi l’edificazione; d) erano stati introdotti maggiori vincoli di inedificabilità per distacco dalla viabilità; e) era stato riproposto un territorio a valenza ambientale e paesaggistica largo cento metri posto al confine.<br />
In più, la società ricorrente osservava che mentre il progetto preliminare prevedeva una serie di destinazioni d’uso ammesse, ma senza disporre limitazioni quantitative riferite alle singole destinazioni, il progetto definitivo adottato limitava al 20% del totale la superficie utile lorda suscettibile di essere destinata a commercio ed attività direzionali; che l’art. 66.02 delle N.T.A. era stato radicalmente modificato rispetto al preliminare, con l’illegittima introduzione di possibilità ablative attraverso norma di piano regolatore; che l’art. 79 delle N.T.A. come scaturito dal progetto definitivo adottato consentiva nelle zone a valenza ambientale e territoriale solo interventi di recupero su edifici agricoli e strutture agricole mentre nel preliminare tale limite non era inserito.<br />
La società ricorrente, quindi, insisteva nel rilevare che nel passaggio dal progetto preliminare al definitivo era intervenuta una rielaborazione complessiva del Piano che imponeva la rinnovazione delle formalità connesse all’atto di adozione, secondo precedenti giurisprudenziali richiamati, anche perché nelle more dell’adozione del progetto definitivo erano state adottate ben sei varianti “in itinere” che risultavano confluite in quest’ultimo e risultava che il dirigente apicale del Settore Programmazione Territorio, pur facendo parte del gruppo di progettazione del Piano, aveva presentato un’osservazione accolta “in toto” dal Consiglio Comunale con ulteriore conseguente modifica del progetto preliminare.<br />
La Miroglio s.p.a. evidenziava anche con le varianti suddette, tra cui la più evidente era la n. 6, erano state introdotte modifiche alle previsioni del “preliminare” relativamente a tutta una serie di aree tra le più significative della città, che elencava.<br />
Tali varianti, pur pubblicate singolarmente, erano confluite tutte nel definitivo ma senza dare un’immagine di insieme che avrebbe potuto far riconoscere una modifica sostanziale al progetto preliminare e che avrebbe consentito ai privati di proporre le proprie osservazioni, come rilevato, a titolo esemplificativo, dalla modifica completa del testo degli artt. 36 e 44 delle N.T.A.<br />
Altre illegittimità erano individuate dalla società ricorrente nella previsione di cessione gratuita al Comune di aree da destinare alla soddisfazione del fabbisogno pregresso di servizi a all’edilizia residenziale pubblica nonché nel mancato rispetto dell’art. 20 l.r. n. 49/1998, in quanto la compatibilità ambientale non era stata affatto considerata in sede di progettazione, e nella mancata congrua motivazione della sostanziale reiezione (qualificata come accoglimento parziale) delle osservazioni da lei presentate.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Cuneo, rilevando l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.<br />
La società ricorrente depositava successivamente una memoria, con allegata documentazione, contenente un confronto tra le norme di attuazione allegate al progetto preliminare e quelle allegate al definitivo.<br />
In prossimità della pubblica udienza del 13 dicembre 2006 sia la società ricorrente che il Comune resistente depositavano una memoria insistendo nelle proprie tesi difensive ma a tale udienza, su richiesta di parte, era disposta la cancellazione della causa dal ruolo.<br />
La società ricorrente, quindi, notificava motivi aggiunti in data 4 giugno 2007, chiedendo l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 21 marzo 2007, nel frattempo intervenuta, recante controdeduzioni alle osservazioni regionali al progetto definitivo di P.R.G.C., ritenuta provvedimento ulteriore adottato in pendenza del ricorso tra le stesse parti.<br />
La Miroglio s.p.a., quindi, riportava integralmente il testo del ricorso introduttivo e quello della memoria per la pubblica udienza del 13 dicembre 2006, ritenendo la deliberazione impugnata con i motivi aggiunti viziata da illegittimità derivata e chiedendo anche l’acquisizione, in via istruttoria, di ulteriore documentazione dal Comune di Cuneo.<br />
In prossimità della pubblica udienza del 20 marzo 2008 il Comune di Cuneo depositava una memoria in cui richiamava i precedenti scritti difensivi ed a tale udienza la causa era trattenuta in decisione.<br />
Con l’ordinanza istruttoria indicata in epigrafe, questa Sezione riteneva necessario acquisire in giudizio ulteriore documentazione consistente in: 1) copia del testo completo del piano regolatore vigente; 2) copia del testo completo del progetto preliminare di nuovo P.R.G.; 3) copia del testo definitivo completo del P.R.G. adottato con la delibera impugnata; 4) copia integrale della documentazione relativa alla verifica della compatibilità ambientale ex l. r. n. 40/1998; 6) copia degli atti delle procedure relative alle sei varianti in itinere adottate dal Comune di Cuneo successivamente all’adozione del progetto preliminare di P.R.G.; 7) copia dell’osservazione n. 274 al progetto preliminare ed eventuali allegati della stessa nonché della documentazione relativa all’istruttoria sull’osservazione medesima.<br />
Il Comune di Cuneo ottemperava all’ordine depositando copiosa documentazione in data 14 maggio 2008.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione.</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Collegio rileva, in primo luogo, che il ricorso introduttivo mira all’annullamento, oltre che della deliberazione consiliare n. 147/2004 con cui è stato adottato il progetto definitivo del P.R.G.C., anche della deliberazione consiliare n. 79/2004 recante decisione in ordine all’osservazione n. 54 al progetto preliminare del P.R.G.C. in questione proposta dalla società ricorrente.<br />
Ebbene, limitatamente a tale provvedimento, il ricorso si palesa inammissibile in quanto la fase delle osservazioni/controdeduzioni è meramente interna al procedimento di adozione dello strumento urbanistico e priva di effetti immediati, con la conseguenza che l’impugnativa di atti di questa fase risulta inammissibile, dovendo eventuali doglianze essere fatte valere solo nei confronti della delibera di approvazione dello strumento medesimo (TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n.66; TAR Em.Rom.-Bo, Sez. I, 19.12.07, n. 4481 e TAR Lazio, Sez. I, 25.1.07, n. 553).<br />
Chiarito ciò il Collegio deve soffermare la sua attenzione sulle censure del ricorso avverso la deliberazione di adozione del progetto definitivo – riprese nei motivi aggiunti per ritenuta illegittimità derivata dei provvedimenti ivi impugnati – secondo la prospettazione della società ricorrente.<br />
Questa si duole, in sostanza, che tra il progetto preliminare e il progetto definitivo siano intercorse modifiche tali da stravolgere l’impostazione del Piano, senza nuova ripubblicazione che avrebbe consentito ulteriori osservazioni ai privati e senza che, comunque, la specifica scelta programmatoria, comunque ritenuta illogica in ordine all’area di sua proprietà, fosse congruamente motivata, anche in relazione all’(apparente) accoglimento parziale delle osservazioni proposte.<br />
Per tale ragione questa Sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto di acquisire, su impulso della stessa società ricorrente, ulteriore documentazione consistente proprio in quella necessaria a confrontare i diversi strumenti urbanistici succedutisi, compresi le varianti, e le relative impostazioni programmatorie.<br />
Tale acquisizione ha consentito di verificare come infondate le doglianze proposte dalla società ricorrente. <br />
Infatti, sotto il primo profilo legato alla ritenuta violazione degli obblighi procedurali di ripubblicazione, in considerazione della sopravvenute variazioni ritenute di rilevante entità tra il progetto preliminare e quello definitivo, il Collegio osserva quanto segue.<br />
Sul punto opera il principio giurisprudenziale, condiviso, secondo il quale, nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, la pubblicazione è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune al fine di mero apporto collaborativo ma, di regola, non è richiesta per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell’accoglimento di talune osservazioni (o di modifiche in sede di approvazione regionale), con l’unica deroga a tale principio qualora l’accoglimento delle osservazioni (o l’intervento regionale) abbiano comportato una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano stesso, nel qual caso occorre una nuova pubblicazione e la conseguente raccolta delle nuove osservazioni (TAR Em.Rom-Bo, Sez. I, 19.12.07, n. 4481).<br />
La profonda deviazione dai criteri posti a base del Piano stesso – aggiunge il Collegio – deve riguardare, però, tutto il Piano e non solo una parte di esso, anche se relativo alla (quasi) totalità di un’area di privata proprietà, come avvenuto nel caso di specie e confermato dai precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso introduttivo che hanno previsto l’obbligo di ripubblicazione solo per l’accertata presenza di modifiche sostanziali dell’intero strumento urbanistico, secondo la sua impostazione di base, e non solo di parte di esso.<br />
Nel caso di specie &#8211; ritenuta indimostrata e priva di qualunque supporto probatorio la conclusione della società ricorrente per la quale la nuova pianificazione territoriale seguirebbe una sorta di volontà punitiva nei suoi confronti per ragioni legate a passate decisioni di tipo imprenditoriale &#8211; il Collegio rileva che il primo “indice” da cui la Miroglio s.p.a. desume la rilevante entità delle modifiche subentrate tra progetto preliminare e definitivo è quello legato all’inserimento dell’area di sua proprietà tra quelle soggette a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica e non più anche di iniziativa privata.<br />
Sul punto, premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la modifica non stravolge l’intero Piano ma, semmai, la sola modalità di sfruttamento dell’area in questione. Riconoscendo, inoltre, ampia discrezionalità all’amministrazione nelle scelte dei tempi e delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale (TAR Campania-Na, Sez. I, 10.5.06, n. 4104), il Collegio rileva anche che la stessa società ricorrente afferma che gli altri ambiti urbanistici elencati nella medesima disposizione censurata – di cui all’art. 53.06 delle N.T.A. – sono tutti di proprietà pubblica o di società pubblico-private controllate a livello pubblico e ciò non appare idoneo affatto a configurare quella evidente illogicità che potrebbe indurre a censurare tale disposizione, tenuto conto proprio della omogeneità di destinazione e della possibilità di edificazione comunque astrattamente riconosciuta all’area in questione.<br />
Si ricorda, infatti, il principio generale per il quale il privato conserva soltanto una aspettativa generica a non riformare in peggio la destinazione di zona o le modalità di sfruttamento della stessa senza alcuna posizione giuridica qualificata all’immutabilità della disciplina relativa (di questo Tribunale, Sezione I, 12.7.05, n. 2488) né è dimostrata l’effettiva illogicità, in concreto, della scelta di ricorre al SUE di iniziativa pubblica, tenuto anche conto che non risultavano in atto iniziative della società ricorrente a riguardo, penalizzate dalla misura di salvaguardia.<br />
Inoltre, la relazione al progetto preliminare, di cui alla relativa pag. 31, evidenziava proprio che “…il trattamento perequato cancellerà in primo luogo la vecchia disparità fra aree a destinazione privata e aree a destinazione pubblica; confermerà in secondo luogo la parità fra aree dello stesso comparto di intervento indipendentemente dalla localizzazione degli edifici; in terzo luogo ridurrà al massimo le disparità fra le diverse zone del piano, cancellando le evidenti disparità fra quelle appartenenti alla stessa condizione urbanistico-giuridica…”, per cui il progetto definitivo non ha fatto altro che dare esecuzione alle prospettive già comprese nel progetto preliminare.<br />
Un secondo “indice” su cui si sofferma la società ricorrente è quello legato alla variazione della localizzazione della viabilità interna della zona.<br />
Tale caratteristica, di per sé, non appare di carattere sostanziale e non riguarda i criteri di impostazione del Piano, desumibili anche dalle relazioni al progetto preliminare e a quello definitivo.<br />
Il terzo indice, legato alla localizzazione degli spazi per servizi pubblici è pur sempre limitato all’area della società ricorrente e non stravolge l’impostazione del Piano. Infatti, dalla lettura delle stesse relazioni al progetto preliminare e a quello definitivo (depositate in giudizio in seguito all’ordinanza istruttoria collegiale ricordata in narrativa) si evince che lo sviluppo dei servizi costituisce un punto centrale del Piano, come evidenziato a pag. 18-19 di entrambe le relazioni che coincidono sul punto. Inoltre, come osservato dal Comune resistente nei suoi scritti difensivi, l’ambito da destinare a servizi pubblici è stato incrementato, tra preliminare e definitivo, solo del 10%.<br />
Il quarto “indice”, che si sofferma sullo spostamento da un’area vicino alla via Bovesana ad altra più distante della porzione di ambito su cui deve essere concentrata l’edificazione, pur non chiarendo come possa incidere sull’impostazione generale del Piano, entra nel merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione, limitandosi la società ricorrente ad affermare genericamente che la precedente allocazione era la “sola adatta”, senza accompagnare tale conclusione con elementi concreti su cui verificare l’eventuale palese illogicità della scelta dell’amministrazione.<br />
Il quinto “indice”, in ordine all’introduzione di maggiori vincoli di inedificabilità per distacco dalla viabilità, oltre ad essere genericamente indicato, appare conseguente della riorganizzazione della stessa viabilità cittadina, illustrata in maniera evidente e concordante nelle due relazioni ai progetti di Piano del 2002 e del 2004 (in entrambe a pag. 16) che prevedevano un potenziamento mirato della viabilità medesima.<br />
Sul sesto “indice”, che riguarda la riproposizione (immotivata) di un territorio a valenza ambientale e paesaggistica sul confine opposto alla via Bovesana, il Collegio rileva la genericità della doglianza di carenza di motivazione in considerazione della ampia impostazione del Piano legata all’innovazione ecologico-ambientale pianificata, evidenziata sin dalla relazione al progetto preliminare del 2002, punto 1.4. depositata in giudizio. In assenza di approfondimenti della società ricorrente sul punto, non evince il Collegio carenza di motivazione in ordine alla specifica scelta contestata, comunque di limitata portata sull’area Miroglio, derivante dalla discrezionalità della scelta dell’amministrazione comunale.<br />
Il settimo “indice”, legato alla limitazione al 20% del totale della superficie utile lorda suscettibile di essere destinata a commercio e attività direzionali, che sarebbe stato inserito solo nel progetto definitivo mentre in quello preliminare non erano previsti limiti quantitativi per le singole destinazioni, non appare idoneo a configurare stravolgimento dell’impostazione del Piano, atteso che nella stessa relazione al progetto preliminare era precisato che “…il PRG vigente presentava un residuo di previsioni per insediamenti artigianali e terziari assai elevato, pari a 380 ettari, che il nuovo progetto di piano ha dovuto vagliare, selezionare, specializzare, integrare per circa 70 ettari cancellare. Il nuovo assetto sceglie, pertanto, i luoghi più idonei per la crescita delle nuove attività all’interno di uno scenario di medio periodo-lungo periodo, in cui vedrà completato l’intero nuovo assetto infrastrutturale. Tale scelta, che in questo senso può essere realmente considerata strutturale, consentirà di rafforzare gradualmente il tessuto produttivo della città all’interno di un disegno di sviluppo più ampio e di lungo termine, che consente parallelamente di indirizzare e concentrare correttamente gli interventi per le attività preservando definitivamente le grandi risorse agricole, ambientali e paesaggistiche del territorio extraurbano”. Tale impostazione, condivisa nella relazione al progetto definitivo (pag. 35), non stride con la meditata riduzione della superficie utile lorda destinata a commercio e attività direzionale.<br />
Alquanto generica ed oscura è anche la doglianza della società ricorrente, secondo cui l’art. 66.02 delle N.T.A. sarebbe stato modificato, nel definitivo, con l’introduzione di possibilità ablative non prevedibili in norme di piano regolatore, in quanto rientra proprio nella potestà pianificatoria del Comune la possibilità di introdurre in astratto la previsione di procedure ablatorie per la realizzazione di interventi di pubblica utilità e ciò vale anche in relazione alla censura avverso gli artt. 79.03 e 6 delle medesime N.T.A.<br />
Inammissibile, invece, è la censura riferita agli artt. 36 e 44 delle N.T.A. in questione, in quanto riguardanti aree estranee a quelle di proprietà della società ricorrente, inerenti al centro storico della città, del tutto avulso dalle (eventuali) aspettative della società ricorrente, e su cui eventuali osservazioni non avrebbero potuto essere pertinenti.<br />
In relazione alle sei varianti “in itinere” che sarebbero state trasfuse nel progetto definitivo, il Collegio rileva di avere chiesto l’acquisizione della relativa documentazione per permettere di individuare in dettaglio le specifiche contestate. In assenza di deduzioni sul punto posteriori all’istruttoria in questione da parte della società ricorrente il Collegio, esaminata la copiosa documentazione, non ha rilevato la confluenza integrale nel progetto definitivo idonea a qualificarla come segnale di modifica sostanziale dell’impostazione del Piano (di cui al progetto preliminare), atteso anche che le aree indicate dalla Miroglio s.p.a. (“piccolo arsenale”, foro boario, sferisterio, stadio di calcio, area “ex F5”) non sono di sua proprietà ed eventuali osservazioni non sarebbero state pertinenti e considerando che, comunque, le sei varianti risultavano regolarmente pubblicate.<br />
In più la società ricorrente non dimostra la diversità di impostazione tra il progetto preliminare e le sostanziali modifiche all’impianto del Piano derivanti dalla comparazione tra le sei varianti e il progetto definitivo approvato.<br />
Ugualmente indimostrata, in ordine alla sostanziale modifica dell’impostazione del Piano, è la censura sulla presentazione di un’osservazione, da parte del dirigente apicale dell’Ufficio urbanistico comunale, poi accolta dal Consiglio comunale, in quanto l’accoglimento rientra nella facoltà discrezionale del Comune e non è indicato, in concreto, quale nocumento avrebbe subito la collettività dall’accoglimento di tale osservazione e come essa abbia portato alla modifica sostanziale del Piano.<br />
Infondata è, poi, al doglianza di mancata motivazione dell’accoglimento solo parziale dell’osservazione della società ricorrente in quanto, come noto, le osservazioni al P.R.G.C. dei privati costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione dello strumento urbanistico e non danno luogo a peculiari aspettative, per cui la loro reiezione – e ancor di più un loro accoglimento parziale come nel caso di specie – non richiede una specifica motivazione e ciò quand’anche esse siano state accettate con deliberazione del consiglio comunale (TAR Sicilia-Pa, Sez. I, 21.1.08, n. 66).<br />
In più, come già accennato, in sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell’amministrazione sono di natura ampiamente discrezionale e non necessitano di apposita motivazione, se non negli specifici casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base di preesistenti accordi di lottizzazione, di giudicati di annullamento, di dinieghi di concessioni edilizie e di situazioni di analoga qualificazione (Cons. St., Sez. IV, 13.4.04, n. 1743 e 25.11.03, n. 7771; TAR Campania-Sa, Sez. I, 13.3.08, n. 292).<br />
Per quel che riguarda, infine, la censura relativa al mancato rispetto dell’art. 20 della l.r. n. 40/98, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per genericità, in quanto la società ricorrente non specifica per quale ragione sia riscontrato tale mancato rispetto, dato che la relazione al progetto definitivo indica esplicitamente, a pag. 43, che “L’Analisi di compatibilità ambientale è stata redatta ai sensi dell’art. 20 della l.r. 40/98…e con riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 Gennaio 2003, n. 1/PET. Essa si presenta come elaborato esterno alla Relazione di piano del Progetto preliminare di PRG…essa si è avvalsa di consulenti esperti esterni al gruppo dei progettisti del nuovo PRG…”.<br />
In assenza di ulteriori specificazioni sul punto da parte della società ricorrente, in relazione alla documentazione successivamente acquisita in giudizio, il Collegio non può che rilevare la genericità della censura. <br />
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso – ed i motivi aggiunti che integralmente lo riprendono ritenendo illegittimità derivata dei provvedimenti ivi impugnati – deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.<br />
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1^ in parte dichiara inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe ed in parte li rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12 giugno 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Franco Bianchi, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Primo Referendario<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-2080/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.2080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-9-2007-n-2080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-9-2007-n-2080/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-9-2007-n-2080/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.2080</a></p>
<p>Pietro Morea – Presidente, Doris Durante – Estensore Provincia di Taranto e altro (avv. F. Caricato) c. Regione Puglia (avv. M. Scattaglia), Comune di Latiano (avv.ti G. Spata e D. Vitale) sulla possibilità di mutuare dal d.P.R. n. 554 del 1999 la definizione di progetto esecutivo nell&#8217;ambito dei servizi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-9-2007-n-2080/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-9-2007-n-2080/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.2080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morea – Presidente, Doris Durante – Estensore<br /> Provincia di Taranto e altro (avv. F. Caricato) c. Regione Puglia (avv. M. Scattaglia), Comune di Latiano (avv.ti G. Spata e D. Vitale)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di mutuare dal d.P.R. n. 554 del 1999 la definizione di progetto esecutivo nell&#8217;ambito dei servizi e delle forniture</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Ambito dei servizi e forniture – Progetto esecutivo – Definizione – Inesistenza – Richiamo al d.P.R. n.554 del 1999 – Possibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito dei servizi e delle forniture, non esiste una definizione di progetto esecutivo, sicché questa può essere mutuata, con i necessari adattamenti, dalla disciplina prevista per i lavori pubblici dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 che ha articolato la progettazione nei successivi livelli della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</B><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n.1964 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>Provincia di Taranto</b> in proprio e nella qualità di capofila della aggregazione di enti locali costituita a mezzo convenzione dai Comuni di Montemesola, Crispiano, Grottaglie, Mottola, Massafra, Palagianello, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Monteparano, Fragagnano, Faggiano, Palagiano, Avetrana e Carosino, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso l’Avv. Caradonna, in Bari, Via Putignani, n.262;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto in Bari, Avvocatura Regionale, Via Dalmazia n.70;</p>
<p>il <b>Comune di Latiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriella Spata e dall’Avv. Dario Vitale, con domicilio eletto in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n.52 presso l’Avv. Maria Petrocelli; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della determinazione n.1 del 29.7.2005, pubblicata sul BURP n.101 dell’11.8.2005, con cui il Dirigente dell’Ufficio Beni Librari della Regione Puglia, approvava la graduatoria per il finanziamento di progetti relativi all’Azione di “Sistema delle Biblioteche”;<br />
&#8211; della determinazione n.2 dell’11.10.2005, pubblicata sul BURP n.134 del 27.10.2005, con cui il Dirigente dell’Ufficio Beni Librari della Regione Puglia, ha approvato un atto integrativo alla approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi<br />
&#8211; delle sottostanti ed allegate graduatorie delle proposte ritenute ammissibili e non ammissibili a finanziamento;<br />
&#8211; della determinazione n.15 del Dirigente dell’Ufficio Beni Librari della Regione Puglia del 21.3.2005 di approvazione del bando, nella parte in cui non prevede quale criterio di nomina dei componenti della commissione di valutazione, la presenza di idone<br />
&#8211; della delibera della Giunta regionale Puglia n.935 del 28.6.2005, che ha proceduto alla nomina della commissione di valutazione, nella parte in cui non ha nominato soggetti in possesso delle necessarie conoscenze per procedere alla valutazione di proget<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latiano;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Citytel s.p.a., sia in proprio che quale mandataria della costituenda ATI unitamente alla MP Mirabella s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Cecinato, con domicilio eletto in Bari, alla Via Calefati n.177 presso l’Avv. Pasquale Medina;<br />
Vista la propria Ordinanza n.41/06 del 13 gennaio 2006;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 luglio 2007, il Consigliere Doris Durante;<br />
Uditi, l’Avv. Vito Aurelio Pappalepore su delega dell’Avv. Francesco Caricato, l’Avv. Rosa D’Agostino su delega dell’Avv. Maria Scattaglia, l’Avv. Gabriella Spata e l’Avv. Mariano Alterio su delega dell’Avv. Fabrizio Cecinato; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.-  Con ricorso notificato in data 11.11.2005, depositato il 23 detti, la Provincia di Taranto in proprio e nella qualità di capofila della aggregazione di enti locali costituita a mezzo convenzione dai Comuni di Montemesola, Crispiano, Grottaglie, Mottola, Massafra, Palagianello, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Monteparano, Fragagnano, Faggiano, Palagiano, Avetrana e Carosino, ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria per il finanziamento di progetti relativi all’Azione “Sistema delle Biblioteche” e gli atti del procedimento.<br />
Premette che la Regione Puglia, con “Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali per il territorio della Regione Puglia”, sottoscritto il 22.12.2003 e con il successivo atto integrativo del 30.12.2004, decideva di realizzare un sistema programmatico ed attuativo per tutelare, valorizzare e gestire le risorse paesaggistiche, storico- culturali ed artistiche presenti sul territorio regionale.<br />
Con bando pubblicato sul BURP n.51 del 7.4.2005, decideva di finanziare gli interventi che ricadevano nell’azione “Sistema delle Biblioteche”, prevista dal suddetto Accordo di Programma per l’adeguamento funzionale delle strutture e delle attrezzature, con l’impiego di tecnologie informatiche e multimediali.<br />
La proposta presentata dalla ricorrente veniva rienuta non ammissibile dalla commissione per la valutazione delle proposte progettuali che rilevava: a) la mancanza di progetto esecutivo per forniture e servizi; b) la non conformità del progetto alle finalità del bando.<br />
Secondo la ricorrente i provvedimenti adottati sia dalla commissione di valutazione che dal dirigente di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi e non ammessi, sarebbero illegittimi per i seguenti motivi:<br />
I)	eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, genericità della motivazione, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, in quanto, contrariamente a quanto rilevato dalla commissione e fatto proprio dal Dirigente, l’elaborato progettuale presentato conterrebbe una descrizione analitica sia dei servizi che delle forniture previste per la realizzazione del progetto, in disparte la circostanza che nell’ambito dei servizi e delle forniture non esisterebbe una definizione di “progetto esecutivo”;<br />	<br />
II)	manifesta perplessità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al rilievo che il progetto presentato non sarebbe conforme alle finalità del bando;<br />	<br />
III)	eccesso di potere per difetto e omissione di valutazione della proposta progettuale; eccesso di potere per disparità di trattamento, con riferimento al punteggio complessivo di zero punti assegnato che non consentirebbe alla ricorrente nemmeno di trovare un parziale finanziamento;<br />	<br />
IV)	eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto il progetto presentato sarebbe coerente con le finalità del bando.</p>
<p>2.- La Regione Puglia ed il comune di Latiano, costituitisi in giudizio, hanno eccepito la inammissibilità del ricorso e hanno dedotto la infondatezza nel merito, chiedendo il trasferimento alla sede centrale del TAR Puglia.</p>
<p>3.- Con atto di intervento ad adiuvandum depositato il 6.12.2005, si è costituita in giudizio la Citytel s.p.a., sia in proprio che quale mandataria della costituenda ATI unitamente alla MP Mirabella s.r.l., incaricata dalla Provincia di Taranto, in caso di ammissione al finanziamento, della attuazione del progetto “Bibllo.Net”, sostenendo le ragioni esposte in ricorso.</p>
<p>4.- Con ordinanza n.41/06 del 13 gennaio 2006, questo Tribunale al quale il ricorso veniva trasmesso dalla sede di Lecce, ha respinto la istanza cautelare.</p>
<p>5.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 5 luglio 2007, la causa è stata assegnata in decisione.</p>
<p>6.- Il ricorso è infondato e va respinto.</p>
<p>7.- La Provincia di Lecce lamenta la erroneità del giudizio di non ammissibilità espresso dalla commissione nominata per l’esame e la valutazione delle proposte per il finanziamento dei progetti relativi all’azione “Sistema delle Biblioteche” sulla proposta progettuale presentata dalla Provincia, ritenuta priva del progetto esecutivo e non conforme al bando.<br />
Nell’ambito dei servizi e delle forniture non esiste una definizione di progetto esecutivo, sicché questa può essere mutuata con i necessari adattamenti dalla disciplina prevista per i lavori pubblici dal DPR 554/1999 che ha articolato la progettazione nei successivi livelli della progettazione preliminare, definitiva e esecutiva.<br />
L’art.16, co.5, l. 109/94 descrive il progetto esecutivo &#8211; da redigersi in conformità al progetto definitivo- come quello che “<i>determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo</i>”. E’, quindi, costituito <i>dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici delle scale adeguate…, dal capitolato speciale prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari…”.<br />
</i>Nel caso in esame, è il bando per il finanziamento che indica tra la documentazione richiesta, al punto 3, la <i>descrizione dell’intervento compilato secondo lo schema di cui all’allegato 3 corredato da relazione tecnica con quadro economico e da provvedimento di approvazione del progetto definitivo/esecutivo per gli interventi rientranti nell’ambito della L. 109/94 e un progetto esecutivo per servizi e forniture.<br />
</i>La proposta progettuale presentata dalla Provincia di Taranto è costituita da una prima parte denominata “Introduzione al progetto” e da una seconda parte denominata “Progetto definitivo”.<br />
Manca, quindi, il progetto esecutivo. Né gli elaborati presentati possono per completezza e dettaglio delle descrizioni, ovvero del computo metrico estimativo e dell’elenco prezzi suffragare il progetto esecutivo. Né può sostenersi che le proposte ad elevato contenuto tecnologico- informatico siano “astratte dai tradizionali parametri di misurazione e computo fisico”.</p>
<p>8.- La proposta della Provincia non è stata ritenuta ammissibile anche perché non conforme alle finalità del bando.<br />
Il bando prevedeva quali tipologie di interventi:<br />
1)	<i>Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN): potenziamento e miglioramento dei servizi di accesso alla informazione;<br />	<br />
2)	Promuovere la diffusione della lettura, della conoscenza e dell’informazione (tali interventi sono finanziabili solo se inseriti in un progetto più ampio e articolato di integrazione della “filiera culturale”);<br />	<br />
3)	Gestire e sviluppare in modo coordinato le raccolte documentarie secondo i criteri di specializzazione e caratterizzazione telematica;<br />	<br />
4)	Potenziamento di servizi al pubblico;<br />	<br />
5)	Agevolare la fruizione, la conservazione e la consultazione del patrimonio bibliografico.</i><br />	<br />
La proposta della Provincia di Taranto è caratterizzata dall’alto contenuto tecnologico ma finalizzata esclusivamente alla messa in rete delle biblioteche degli enti locali della Provincia ed alla implimentazione delle postazioni informatiche.<br />
Tale finalità, marginale rispetto ai diversi e poù ampi obiettivi previsti dal bando e dall’Accordo di Programma del 22.12.2003, si caratterizza per l’elevato costo economico.<br />
L’approvazione della proposta sarebbe stata, quindi, in contrasto con le finalità in generale previste dal bando e avrebbe sottratto risorse a progetti più rispondenti allo spirito della iniziativa volta a promuovere la lettura e la cultura in genere.</p>
<p>9.- La ricorrente lamenta anche la disparità di trattamento rispetto ad altre amministrazioni i cui progetti sarebbero stati parzialmente finanziati, senza valutare che tali progetti, seppure non del tutto rispondenti alle finalità del bando e del programma, erano tuttavia dotate di progetto esecutivo, sicché era possibile un parziale finanziamento.</p>
<p>10.- Quanto alla censura sulla non idoneità professionale dei componenti della commissione giudicatrice, si rileva che i componenti, designati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, facenti parte della Direzione generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali e dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico, nonché dalla Regione tra i Responsabili dell’Ufficio Biblioteche e Beni Librari, appaiono essere dotati delle necessarie professionalità, in disparte la inammissibilità della censura per assoluta genericità e mancanza degli elementi di specificazione.</p>
<p>11.- Quanto alla formazione della graduatoria, è immune da vizi procedurali propri, sicché la relativa impugnazione, in cui sono dedotti presunti vizi del procedimento di valutazione delle proposte – come detto infondati- va respinta.<br />
Le ragioni esposte concludono per la reiezione del ricorso.<br />
La condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio, segue la soccombenza. Esse sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, <br />
respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Condanna la Provincia di Taranto al pagamento di spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 a favore della Regione Puglia e in euro 2.000,00 a favore del Comune di Latiano.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007, con la presenza dei Magistrati:</p>
<p>Pietro Morea		&#8211; Presidente <br />	<br />
Doris Durante &#8211;	Consigliere est.<br />	<br />
Federica Cabrini &#8211; 	Primo Referendario.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>4 settembre 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-4-9-2007-n-2080/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a></p>
<p>Beni culturali e ambientali – nulla osta &#8211; annullamento – ristrutturazione e demolizione di fabbricato &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza degli effetti dell’atto statale nella parte in cui preclude il mutamento dei luoghi rispetto alla data della sospensiva.Procedimento cautelare &#8211; efficacia ex tunc oppure ex nunc della sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali e ambientali – nulla osta &#8211;  annullamento – ristrutturazione e demolizione di fabbricato &#8211; tutela cautelare – accoglimento con salvezza  degli effetti       dell’atto statale  nella parte in cui preclude   il mutamento dei luoghi  rispetto alla data della sospensiva.Procedimento cautelare &#8211; efficacia ex tunc oppure ex nunc della sospensiva – rilevanza di  fatti e circostanze successive all’ordinanza di primo grado  &#8211; esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. ABRUZZO – PESCARA – <a href="/ga/id/2004/5/3882/g">Ordinanza sospensiva 29 gennaio 2004 n. 32</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2080/2004<br />Registro Generale:3180/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Mario Egidio Schinaia<br /> Cons. Luigi Maruotti Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli<br />Cons. Giancarlo Montedoro<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO PER L&#8217;ABRUZZO</b> rappresentati e difesi da:   AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FARINA MARIO</b> rappresentato e difeso da: Avv. MARCELLO RUSSO con domicilio  eletto in Roma VIA BARBERINI N. 83 e nei confronti di <b>COMUNE DI PESCARA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR  ABRUZZO  &#8211;  PESCARA   n. 32/2004, resa tra le parti, concernente RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE  FABBRICATO NULLA OSTA  VINCOLO  PAESAGGISTICO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>FARINA MARIO<br />
Udito il relatore Cons. Luigi Maruotti e uditi, altresì, per le  parti l’Avv.to dello Stato Scaramucci e l’Avv.to Russo;<br />  Considerato che, ai fini della valutazione sulla sussistenza del prescritto requisito del fumus boni iuris, non appaiono  rilevanti  gli accadimenti successivi alla emanazione dell’atto impugnato in primo grado;</p>
<p>Considerato che appare opportuno evitare che, in attesa della sentenza di primo grado, vi siano ulteriori mutazioni dello stato dei luoghi;<br />
Considerato che  l’appello va pertanto accolto in parte, nel senso che restano fermi gli effetti  dell’atto statale, per la parte in cui  precludono la  modifica dei luoghi rispetto  alla data  odierna;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;appello, nei sensi precisati in motivazione.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 07 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2004-n-2080/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2004 n.2080</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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