<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>206 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/206/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/206/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 17:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>206 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/206/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a></p>
<p>Pres. Conti &#8211; Est. Ruiu Sulla necessità  per le stazioni appaltanti nelle gare telematiche, in caso di accertati malfunzionamenti del sistema, di prorogare il termine per la presentazione di offerte. 1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Incertezza &#8211; Pregiudizio &#8211; Ricade sulla stazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti &#8211; Est. Ruiu</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  per le stazioni appaltanti nelle gare telematiche, in caso di accertati malfunzionamenti del sistema, di prorogare il termine per la presentazione di offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Incertezza &#8211; Pregiudizio &#8211; Ricade sulla stazione appaltante.<br />  <br /> 2. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Mancata previsione nella legge di gara di modalità  alternative per la presentazione dell&#8217;offerta &#8211; Validità  della gara &#8211; Inficiata.<br />  <br /> 3. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Gare telematiche &#8211; Malfunzionamenti del sistema &#8211; Proroga del termine per la presentazione di offerte &#8211; Necessaria.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Nelle gare telematiche se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull&#8217;ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.<br />  <br /> 2. &#8211; In considerazione dell&#8217;assenza di previsioni, nella legge di gara, di modalità  alternative per la presentazione dell&#8217;offerta in caso di malfunzionamenti o, in alternativa, del necessario intervento della Stazione Appaltante, l&#8217;impossibilità  di presentare l&#8217;offerta nelle ultime 52 ora prima della scadenza, documentata tempestivamente dalla ricorrente, non contestata dalla Stazione Appaltante, inficia la validità  della gara.<br />  <br /> 3. &#8211; Nel caso di malfunzionamenti del sistema, che impediscano ai concorrenti di presentare per un certo periodo di tempo le proprie domande di partecipazione, spetta alla Stazione Appaltante intervenire per un&#8217;eventuale proroga del termine per la presentazione di offerte.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 30 del 2021, proposto da <br /> Opera Società  Cooperativa Sociale Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ciciliani, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Unione Montana del Catria e del Nerone, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristiano Ciancamerla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Innovative Multiservice S.r.l.S., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Sabotino 55; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) della determinazione dell&#8217;Unione Montana del Catria e Nerone n. 134 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; Esclusione ditta&#8221;; b) della nota del Responsabile n. 128 dell&#8217;11 gennaio 2021, avente ad oggetto: &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; mediante RdO n.2668355 su MEPA &#8211; Riscontro Vs. del 29 dicembre 2020&#8221;; c) della determinazione unionale n. 133 del 21 dicembre 2020, avente ad oggetto: &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; Approvazione verbali ed aggiudicazione provvisoria&#8221;; d) della determinazione unionale n. 120 del 5.11.2020, avente ad oggetto: &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; Nomina della Commissione giudicatrice&#8221;; e) dei verbali della predetta Commissione del 27 novembre 2020, 30 novembre 2020 e 17 dicembre 2020, all&#8217;esito dei quali  stato individuato l&#8217;aggiudicatario della procedura di cui trattasi; f) per quanto occorrer possa, della determinazione unionale n. 107 del 14 ottobre 2020, con la quale  stata indetta la &#8220;Procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione dei servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone &#8211; CIG 8472123910&#8221; ed approvata la relativa documentazione di gara; g) di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti, anche non noti; h) nonchè del contratto per l&#8217;affidamento del servizio, ove medio tempore stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone e di Innovative Multiservice S.r.l.S.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente riferisce di aver mostrato interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per l&#8217;affidamento della gestione di servizi ed attività  previsti dal Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone, indetta dall&#8217;Unione Montana del Catria e Nerone (di seguito anche Unione) con la Determina n. 107 del 14 ottobre 2020, procedura per la quale era stato individuato il MEPA quale piattaforma elettronica di negoziazione e fissata la data del 22 novembre 2020, ore 23.59, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta di avere tentato di presentare la propria offerta nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, nella mattinata di sabato 21 e nella mattinata del 22 ma senza esito favorevole. Riferisce di aver appreso successivamente che sul sito del MEPA era stata pubblicata l&#8217;indisponibilità  della piattaforma elettronica dalle ore 20 di venerdì 20.00 alle ore 8.00 di lunedì 23 novembre per attività  di manutenzione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  Opera Società  Cooperativa Sociale Onlus (di seguito anche Opera) decideva allora di comunicare il malfunzionamento del sistema (con richiesta di proroga del termine di scadenza) e di inviare la propria offerta tecnica, tramite pec del 22 novembre 2020, cui seguiva l&#8217;inoltro della documentazione amministrativa, sempre a mezzo pec, in data 23 novembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Unione procedeva, con le impugnate determine n. 133 e e 134 del 21 dicembre 2020, rispettivamente all&#8217;approvazione di verbali di gara e all&#8217;esclusione della società  Opera dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, con due motivi di ricorso, contesta la violazione degli artt. 79 e 77 del Codice degli Appalti e dell&#8217;art. 6 del capitolato di gara, nonchè eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, arbitrarietà  manifesta, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiede l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati e il risarcimento dei danni in forma specifica attraverso il subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more o, in subordine, il risarcimento per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite si costituisce l&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone, e la controinteressata Innovative Multiservice S.r.l.S, (si seguito anche Multiservice) aggiudicataria provvisoria (e unica concorrente rimasta in gara) chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e resistendo nel merito allo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierna camera di consiglio, il ricorso  stato trattenuto, previo avviso alle parti con ordinanza n. 114 del 2021, per la decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a e dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137 del 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1 Le eccezioni preliminari dedotte dalla contro interessata sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1Non era necessaria la notifica del ricorso alla Consip SpA. Il precedente citato dalla controinteressata (Tar Val d&#8217;Aosta 29/2020) riguarda un caso di omessa notifica alla Centrale Unica di Committenza che aveva indetto la procedura di gara, Nel caso in esame, al contrario, gli atti impugnati sono stati adottati dall&#8217;amministrazione intimata, cui il ricorso  stato regolarmente notificato. Inoltre, come si vedà , parte ricorrente non lamenta un malfunzionamento del sistema imputabile a Consip, ma censura la gestione della procedura da parte della Stazione Appaltante e le conseguenti decisioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2 Sono infondate anche le eccezioni relative alla tardività  del ricorso. Come si vedà , l&#8217;unico atto che la ricorrente era tenuta a impugnare tempestivamente era il provvedimento che ha sancito la sua esclusione dalla procedura di gara, cio la determinazione dell&#8217;Unione Montana del Catria e Nerone n. 134 del 21 dicembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3 Infine, dato che con il ricorso  impugnata l&#8217;esclusione da una procedura di gara (cui  seguita l&#8217;aggiudicazione provvisoria), la ricorrente non  tenuta a fornire la prova di resistenza, dato che la sua offerta non  stata valutata.</p>
<p style="text-align: justify;">2 Nel merito  fondato e assorbente il primo motivo di ricorso ove si lamenta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione della ricorrente a fronte della documentata impossibilità  di presentare l&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Il Tribunale ritiene di non richiamare in dettaglio i principi giurisprudenziali in materia di gare telematiche. Si può fare riferimento alla precedente sentenza di questo Tar 9 novembre 2020 n. 646 dove alcuni di tali principi sono riepilogati, tra qui quello per cui nella gare telematiche se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull&#8217;ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (Cons. Stato, III, 29 luglio 2020, n. 4811; 7 gennaio 2020 n. 86).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Nel caso in esame. il termine finale per l&#8217;invio dell&#8217;offerta  ricaduto all&#8217;interno di un periodo di manutenzione del MEPA, previsto dalle 20 di venerdì 20 novembre alle 8 di lunedì 23 novembre 2020 e tempestivamente reso noto sul relativo sito. Conseguentemente, non appare contestato che sia stato sostanzialmente impossibile presentare l&#8217;offerta nelle ultime 52 ore precedenti alla scadenza del termine.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 In tutta evidenza, il termine per la presentazione delle offerte non può essere &#8220;accorciato&#8221; d&#8217;ufficio senza l&#8217;intervento della Stazione Appaltante. Di conseguenza, un malfunzionamento del sistema che inizi in pendenza del termine di presentazione delle offerte e si concluda dopo la scadenza di quest&#8217;ultimo non può che richiedere il suo intervento. Peraltro l&#8217;Unione ha concorso a dar luogo al problema con la scadenza festiva (alle 23.59 di domenica 22 novembre 2020), del termine per la presentazione delle offerte, termine spirato prima della fine del periodo di manutenzione deciso da Consip.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4 In considerazione dell&#8217;assenza di previsioni, nella legge di gara, di modalità  alternative per la presentazione dell&#8217;offerta in caso di malfunzionamenti o, in alternativa, del necessario intervento della Stazione Appaltante, l&#8217;impossibilità  di presentare l&#8217;offerta nelle ultime 52 ora prima della scadenza, documentata tempestivamente dalla ricorrente (impossibilità  per altro non contestata dalla Stazione Appaltante, almeno con riguardo al periodo di manutenzione) inficia la validità  della gara. Gara per la quale peraltro  giunta solo l&#8217;offerta della controinteressata Multiservice, oltre a quella esclusa della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3 Nè può essere imputato alla ricorrente il tardivo invio via pec (il successivo lunedì 23 novembre 2020) della documentazione amministrativa. Infatti, l&#8217;assenza di qualsiasi disposizione nella legge di gara su come operare in caso di malfunzionamenti del sistema e la mancata risposta, causata presumibilmente dal giorno festivo, alla pec di parte ricorrente del 22 novembre che comunicava l&#8217;impossibilità  di presentare l&#8217;offerta, di fatto non permettevano alla ditta di rimediare al malfunzionamento, se non con un invio irrituale o tardivo dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1 Come già  accennato, non si può ipotizzare l&#8217;onere dell&#8217;offerente di presentare l&#8217;offerta 52 ore prima della scadenza per evitare il malfunzionamento (dato che tale scadenza  liberamente fissata dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice). Di conseguenza, nel caso in esame, spettava alla Stazione Appaltante intervenire per un&#8217;eventuale proroga del termine per la presentazione di offerte. Non  quindi rilevante che la ricorrente possa avere avuto conoscenza della prevista manutenzione (che, secondo quanto dichiara la Stazione Appaltante, era presente sul sistema dal 13 novembre 2020), dato che, appunto, l&#8217;onere di intervenire ricade sulla Stazione Appaltante e l&#8217;onere di diligenza richiesto al concorrente non può arrivare a imporre la presentazione anticipata dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2 Non influenza l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione la disposizione del disciplinare di gara (Capitolato speciale tecnico prestazionale/schema di contratto, regolarmente impugnato) che esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità  per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzione di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. Infatti, il disciplinare deve essere interpretato conformemente ai principi in materia di gare pubbliche, come del resto si evince dal fatto che detta disposizione sia preceduta da &#8220;fatti salvi i limiti inderogabili di legge&#8221;. Di conseguenza, la previsione che attribuisce al concorrente il rischio della mancata presentazione dell&#8217;offerta non riguarda i casi in cui vi sia un&#8217;impossibilità  cagionata anche dalla Stazione Appaltante, come avvenuto nel caso in esame. In caso contrario, la citata del disposizione del disciplinare sarebbe illegittima e annullabile (in ragione della sua natura non escludente non era necessaria la impugnazione immediata) se non addirittura nulla (si veda ad esempio Tar Campania Napoli 17 ottobre 2018 n.6054).</p>
<p style="text-align: justify;">3.3 Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione n. 134 del 21 dicembre 2020 dell&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone e del coevo provvedimento n 133 di approvazione dei verbali di gara, nonchè, per quanto di interesse, degli atti di gara successivi a tale esclusione. Le censure non trattate sono da intendersi assorbite.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4 Con riguardo alla richiesta risarcitoria, la stessa, allo stato,  soddisfatta con l&#8217;ammissione alla gara o la ripetizione della medesima, secondo le determinazioni della Stazione Appaltante, dato che dagli atti, non risulta la stipulazione del contratto (si veda nota dell&#8217;Unione del 22 dicembre 2020, depositata il 9 febbraio 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">3.5 Le spese seguono la soccombenza con riguardo all&#8217;Unione, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, dato che il ricorso riguarda in primo luogo un provvedimento di esclusione precedente alla valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto annulla gli atti impugnati, come specificato in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;Unione Montana del Catria e del Nerone al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente nella misura di ¬ 1.500 (millecinquecento) più Iva, CAP e contributo forfettario come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l&#8217;intervento da remoto dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Conti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Tommaso Capitanio, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensor</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-marche-sezione-i-sentenza-12-3-2021-n-206/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2021 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2020-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2020-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2020-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.206</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), promosso dal Tribunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2020-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2020-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nel procedimento vertente tra la Escavazione Marmi Lorano II srl e il Comune di Carrara, con ordinanza del 23 aprile 2019, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Inammissibile, per aberratio, la questione di legittimità  costituzionale  della legge sulle cave della Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo costituzionale &#8211; aberratio ictus &#8211; ricorrenza.<br /> <br /> 2.- Legge Regionale della Toscana nr. 35/2015, art. 23, comma 1, lettera a), in materia di cave &#8211; questione di costituzionalità  &#8211; inammissibilità  per aberratio ictus.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nei giudizi incidentali ricorre l&#8217;inammissibilità  della questione per aberratio ictus ogni qual volta le doglianze del giudice rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio a quo: la questione, in tali casi, è irrilevante, poichè, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse.</em><br /> <br /> <em>2.Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per La Toscana per errata individuazione della norma applicabile (aberratio ictus).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana nel procedimento vertente tra la Escavazione Marmi Lorano II srl e il Comune di Carrara, con ordinanza del 23 aprile 2019, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione della Escavazione Marmi Lorano II srl, nonchè l&#8217;atto di intervento della Regione Toscana;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 settembre 2020 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br /> uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli e Riccardo Diamanti per la Escavazione Marmi Lorano II srl e l&#8217;avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;8 settembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 23 aprile 2019 (r.o. n. 136 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995; l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione.<br /> La disposizione censurata prevede che l&#8217;impresa autorizzata all&#8217;esercizio di attività  estrattiva nelle cave debba richiedere una nuova autorizzazione a seguito di una variazione, rispetto all&#8217;originario progetto di coltivazione del sito, che comporti un «ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi».<br /> 2.- Il giudizio principale è stato promosso da Escavazioni Marmi Lorano II srl, titolare di autorizzazione all&#8217;estrazione di materiale lapideo nel distretto delle Alpi Apuane.<br /> Detta società  aveva dapprima impugnato innanzi al TAR Toscana l&#8217;ordinanza del 27 luglio 2018, n. prot. 59205, con la quale il Comune di Carrara le aveva ordinato la sospensione dei lavori, contestandole di aver svolto attività  di escavazione in difformità  dall&#8217;autorizzazione rilasciata, in particolare ampliando le proprie volumetrie di scavo in misura eccedente il limite normativo di 1.000 metri cubi; quindi, poichè l&#8217;amministrazione aveva revocato tale atto &#8211; ritenuta l&#8217;applicabilità  al caso di specie dell&#8217;art. 58-bis della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, nel frattempo entrato in vigore &#8211; ed emesso il 27 novembre 2018 una nuova ordinanza di sospensione dei lavori (n. prot. 91001) del 27 novembre 2018, la citata società  aveva impugnato quest&#8217;ultima con ricorso per motivi aggiunti.<br /> 3.- In ordine alla rilevanza della questione, il TAR Toscana ha osservato che il provvedimento impugnato si fonda sul superamento, da parte della ricorrente, del limite quantitativo di tolleranza negli scavi.<br /> 3.1.- Quanto, invece, alla non manifesta infondatezza, il rimettente ha sostenuto che la determinazione di un limite massimo di volumetria, entro cui considerare tollerabile il margine di aumento del volume delle escavazioni, a prescindere dalle dimensioni della cava in cui esso è realizzato, violerebbe il principio di uguaglianza, comportando l&#8217;identico trattamento di fattispecie diverse fra loro.<br /> Infatti, dopo aver premesso in fatto che «il lavoro di escavazione del marmo non è esattamente programmabile a priori», il TAR Toscana ha rilevato che il margine stabilito dal legislatore «può essere sufficiente ad affrontare gli imprevisti in una cava di dimensioni modeste», ma in una di fronte particolarmente esteso il limite potrebbe essere superato «per fatti anche non addebitabili all&#8217;escavatore»; di qui la dedotta violazione, avuto vieppìù riguardo al fatto che al superamento del limite la stessa legge regionale ricollega la sanzione pìù grave della decadenza dall&#8217;autorizzazione.<br /> 3.2.- Pìù specificamente, il rimettente ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale, formatasi a partire dalla nota sentenza n. 53 del 1958, secondo la quale la parificazione di situazioni oggettivamente diverse costituisce violazione del principio di uguaglianza; mentre, per contro, siffatta violazione non esiste laddove una diversità  di disciplina corrisponda ad una diversità  di situazioni, fatto salvo il limite generale dei principi di proporzionalità  e ragionevolezza (sentenze n. 79 del 2016 e n. 85 del 2013).<br /> Da tanto il giudice a quo ha fatto conseguire una valutazione di irragionevolezza della norma, che &#8211; pur a fronte di cave diversamente dimensionate &#8211; prevede un limite generale di tolleranza nella difformità  degli scavi espresso in termini quantitativi, «anzichè in termini proporzionali alle dimensioni di ciascun sito estrattivo».<br /> 4.- Con atto depositato il 7 ottobre 2019 è intervenuta nel giudizio la Regione Toscana.<br /> 4.1.- In via preliminare, la Regione ha rilevato che successivamente al deposito dell&#8217;ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata sostituita dall&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Toscana 5 agosto 2019, n. 56 (Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014); per effetto di tale modifica, il nuovo testo dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge Reg. Toscana n. 35 del 2015 prescrive il rilascio di nuova autorizzazione per il caso in cui vengano realizzate «difformità  volumetriche, entro il dimensionamento autorizzato, eccedenti il 4,5 per cento delle volumetrie autorizzate qualora tali difformità  risultino pari o superiori a 1.000 metri cubi e fermo restando il limite massimo di 9.500 metri cubi».<br /> Su tale base ha chiesto che gli atti vengano restituiti al giudice a quo per la rivalutazione dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.<br /> 4.2.- Nel merito, la Regione ha in ogni caso dedotto l&#8217;infondatezza della questione di legittimità .<br /> A tale riguardo, ha sostenuto che il rimettente avrebbe errato nell&#8217;interpretare la norma censurata come disposizione meramente indicativa di un &#8220;margine di tolleranza&#8221;, idoneo a consentire alle imprese di escavazione le variazioni in aumento delle volumetrie autorizzate, senza attendere i tempi di un nuovo procedimento amministrativo.<br /> La norma andrebbe invece interpretata nel solco della regola affermata dall&#8217;art. 17 della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, che sancisce il ruolo centrale del «progetto di coltivazione» consegnato al Comune per l&#8217;autorizzazione, e nel quale sono indicati i metodi adottati, le specifiche di dimensionamento spazio-temporale dei lavori di scavo, l&#8217;analisi di stabilità  geologica ed ogni altro dato necessario a valutare la compatibilità  dell&#8217;attività  svolta con il territorio, in tutti i suoi molteplici aspetti (ambientale, paesaggistico, idrogeologico e di sicurezza dei luoghi).<br /> In tal senso, la previsione censurata costituirebbe un&#8217;eccezione alla necessità  di autorizzazione ex ante, perchè riafferma l&#8217;inammissibilità  di coltivazioni di cava in ambiti non previamente sottoposti alle valutazioni ed autorizzazioni prescritte, se non per ipotesi circoscritte di minore entità , fra le quali l&#8217;aumento del volume di scavo contenuto nel limite di 1.000 metri cubi.<br /> Ciò posto, e ritenuta altresì¬ la finalità  deterrente della norma censurata, in quanto presupposto per l&#8217;applicazione del regime sanzionatorio in materia di attività  estrattiva, la Regione ha concluso osservando che la stessa si sottrae ad ogni sindacato di legittimità  costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, poichè il perimetro della condotta punibile e la gravità  della risposta sanzionatoria costituiscono espressione della discrezionalità  del legislatore nel perseguimento di un obiettivo di tutela dell&#8217;ambiente, in termini che prescindono dal dimensionamento del sito estrattivo.<br /> 5.- Con atto depositato l&#8217;8 ottobre 2019, si è costituita la ricorrente nel giudizio principale Escavazione Marmi Lorano II srl.<br /> 5.1.- Ricostruite le vicende processuali anteriori all&#8217;avvio del giudizio di legittimità , anche la società  interveniente ha fatto cenno al mutamento del quadro normativo, dichiarandosi «soddisfatta della modifica legislativa intervenuta»; tuttavia, ritenuta l&#8217;irretroattività  della nuova disciplina, ha dichiarato di rimettersi «al prudente apprezzamento della Corte, in merito alla valutazione sul superamento o meno della questione d&#8217;illegittimità  costituzionale sollevata ad opera della citata novella legislativa».<br /> 5.2.- Quanto al merito della questione, la società  ha poi aderito alla richiesta di declaratoria di illegittimità  della norma censurata, evidenziando l&#8217;opportunità  di estenderla all&#8217;art. 58-bis della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, ove continua ad essere indicato un margine di tolleranza in misura fissa e non proporzionale alla dimensione complessiva del sito estrattivo.<br /> 5.3.- In pari data la stessa ricorrente nel giudizio principale ha depositato un atto denominato &#8220;memoria di costituzione con nomina di nuovi difensori in aggiunta a quelli giÃ  costituiti&#8221;, nel quale ha svolto considerazioni inerenti alla possibile contrarietà  della norma censurata a parametri costituzionali diversi ed ulteriori rispetto a quello indicato nell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> 5.4.- Infine, il 17 agosto 2020 la medesima società  ricorrente nel giudizio principale ha depositato memoria integrativa con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni difensive.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione.<br /> La norma censurata prevede che l&#8217;impresa autorizzata all&#8217;esercizio di attività  estrattiva nelle cave debba richiedere una nuova autorizzazione a seguito di una variazione, rispetto all&#8217;originario progetto di coltivazione del sito, che comporti un «ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo di 1.000 metri cubi».<br /> 1.1.- Secondo il rimettente, la disposizione violerebbe il principio di uguaglianza, e sarebbe altresì¬ intrinsecamente irragionevole, poichè, nel prevedere un limite di tolleranza nella difformità  degli scavi espresso in termini quantitativi fissi, anzichè proporzionati alle dimensioni di ciascun sito estrattivo, assoggetterebbe ad identica disciplina fattispecie diverse fra loro, anche in considerazione del fatto che la stessa legge regionale prevede che il superamento di tale margine comporti la sanzione pìù grave della decadenza dall&#8217;autorizzazione.<br /> 2.- Ai fini dello scrutinio richiesto a questa Corte è necessario richiamare, nei suoi tratti salienti, il quadro normativo di riferimento, insieme agli antecedenti di fatto nel giudizio principale.<br /> 2.1.- Nel disciplinare l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  estrattiva, la legge reg. Toscana n. 35 del 2015 prevede che lo stesso sia «subordinato ad autorizzazione del comune» (art. 16, comma 1) e che la relativa domanda sia corredata, fra l&#8217;altro, da un «progetto di coltivazione», che indichi anche le «tipologie ed i quantitativi dei materiali da estrarre» (art. 17, comma 1, lettera c, numero 3); il contenuto di tale progetto costituisce l&#8217;oggetto dell&#8217;autorizzazione (art. 18).<br /> Per le ipotesi nelle quali il titolare intenda introdurre varianti al progetto autorizzato, l&#8217;art. 23 consente il ricorso a segnalazione certificata di inizio attività  (comma 2), fatti salvi alcuni casi nei quali, per la rilevanza della variante, è richiesto il rilascio di una nuova autorizzazione (comma 1).<br /> Rientra in tali casi la fattispecie prevista dalla norma censurata, che concerne la variazione in aumento del volume di scavo, prescrivendo &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; che ove tale variazione superi il margine di 1.000 metri cubi sia necessario ottenere una nuova autorizzazione.<br /> 2.2.- Ai fini che qui vengono in rilievo, detta ultima previsione non può essere letta disgiuntamente da quella di cui all&#8217;art. 21 della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, che &#8211; per il caso di «realizzazione di interventi in difformità  dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all&#8217;articolo 23, comma 1» (comma 1, lettera d) &#8211; dispone l&#8217;adozione, da parte del comune, del «provvedimento di sospensione dell&#8217;autorizzazione» (comma 1), da notificarsi al trasgressore con l&#8217;indicazione dei termini entro cui provvedere a presentare le eventuali controdeduzioni (comma 2); il successivo comma 3 prevede, infine, che, ove «non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine, il comune adotta il provvedimento di decadenza» dall&#8217;autorizzazione stessa.<br /> 2.3.- Il giudizio principale prende avvio in tale contesto normativo.<br /> Riferisce infatti il rimettente che, all&#8217;esito dell&#8217;accertamento di lavorazioni quantitativamente difformi dal «progetto di coltivazione» autorizzato, in data 27 luglio 2018 il Comune di Carrara emise un&#8217;ordinanza con la quale sospendeva l&#8217;autorizzazione giÃ  rilasciata ad Escavazione Marmi Lorano II srl.<br /> La società  aveva impugnato detta ordinanza con ricorso davanti al TAR Toscana.<br /> 2.4.- L&#8217;ordinanza impugnata era stata tuttavia revocata dal citato Comune con provvedimento del 30 ottobre 2018, a seguito dell&#8217;intervenuta modifica della normativa applicabile.<br /> L&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 2 ottobre 2018, n. 54, recante «Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014)Â», aveva infatti inserito, nella legge reg. Toscana n. 35 del 2015, l&#8217;art. 58-bis.<br /> 2.5.- Quest&#8217;ultima previsione era stata introdotta in quanto &#8211; come evincibile dal preambolo della legge di modifica &#8211; i controlli effettuati dai Carabinieri forestali della Toscana nelle cave del distretto apuo-versiliese avevano rilevato aumenti di scavo per quantitativi idonei a dar luogo alla decadenza dalle autorizzazioni rilasciate; tali condotte non erano perà² state contestate alle imprese da alcuni comuni del distretto, i quali, nel verificare se fosse stato o meno superato il margine di 1.000 metri cubi di cui all&#8217;art. 23, non tenevano conto degli scavi effettuati al di fuori del perimetro di cui al «progetto di coltivazione», ma che rimanevano comunque all&#8217;interno della pìù ampia area a disposizione del gestore.<br /> Questa interpretazione aveva ingenerato l&#8217;affidamento degli operatori in ordine alla conformità  volumetrica dell&#8217;attività  di escavazione, rendendo perciò necessario un intervento normativo che, nel fornire espressamente una pìù rigorosa definizione del perimetro estrattivo in termini corrispondenti a quello del «progetto di coltivazione», prevedesse tuttavia anche un periodo transitorio di adeguamento, durante il quale veniva esclusa l&#8217;immediata applicazione della pìù grave misura sanzionatoria.<br /> 2.6.- A questo scopo, l&#8217;art. 58-bis della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, rubricato «Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità  volumetriche sino all&#8217;approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane» dispone, al comma 1, che «[F]ino all&#8217;approvazione dei piani attuativi previsti dall&#8217;articolo 113 della L.R. 65/2014 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019, qualora il titolare di un&#8217;autorizzazione in corso di validità  abbia realizzato una difformità  volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all&#8217;interno dell&#8217;area in disponibilità  a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell&#8217;attività  nell&#8217;area oggetto della difformità  e la presentazione di una perizia giurata», ove si attesti che le difformità  sono state realizzate in epoca anteriore al 25 ottobre 2018, data di entrata in vigore della legge stessa.<br /> Con il medesimo provvedimento, il Comune ordina «altresì¬ la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell&#8217;area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi».<br /> Il comma successivo dispone che l&#8217;autorizzazione resti sospesa sino all&#8217;approvazione del progetto e al completamento delle opere di messa in sicurezza dell&#8217;area, ma che tali adempimenti, ove intervenuti nei termini prescritti, determinino l&#8217;applicazione di una sola sanzione pecuniaria; la pìù grave sanzione della decadenza dall&#8217;autorizzazione è infatti prevista, in base al comma 3, per la diversa ipotesi in cui «il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l&#8217;ordinanza», ovvero «nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformità».<br /> 2.7.- In conformità  a tali previsioni, in data 27 novembre 2018 il Comune di Carrara aveva dunque ordinato alla società  ricorrente nel giudizio principale di sospendere le attività  estrattive e di produrre, entro novanta giorni, la perizia giurata ed il progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell&#8217;area previsti dal predetto art. 58-bis.<br /> Quest&#8217;ultima ordinanza è stata oggetto di impugnazione con motivi aggiunti nel ricorso principale.<br /> 3.- Tale essendo il quadro normativo di riferimento nel contesto del giudizio principale, la questione sollevata dal TAR Toscana è inammissibile per errata individuazione della norma applicabile (aberratio ictus).<br /> 3.1.- Il rimettente, infatti, pur rilevando espressamente che la prima ordinanza del Comune di Carrara, fondata sulla violazione dell&#8217;art. 23 della legge reg. Toscana n. 35 del 2015, è stata revocata e sostituita da una nuova ordinanza, che trova fondamento nella distinta previsione di cui all&#8217;art. 58-bis della stessa legge, rivolge le sue censure unicamente nei confronti della prima norma.<br /> 3.2.- Secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi incidentali ricorre l&#8217;inammissibilità  della questione per aberratio ictus ogni qual volta le doglianze del giudice rimettente investono una disposizione diversa da quella effettivamente applicabile nel giudizio a quo (fra le altre, sentenze n. 15 del 2020 e n. 109 del 2019): la questione, in tali casi, è irrilevante, poichè, quale che sia la pronunzia nel merito in relazione alle censure prospettate, il giudizio a quo resterebbe definito da norme contenute in disposizioni diverse.<br /> 3.3.- Nel caso di specie, la diversità  fra la norma censurata e quella applicata nel giudizio principale si coglie anzitutto dalla disamina delle condotte che, nelle rispettive previsioni, impongono il rilascio di una nuova autorizzazione; l&#8217;art. 23, infatti, prende in considerazione tutti gli aumenti volumetrici di scavo effettuati dall&#8217;impresa autorizzata, mentre, come si è detto, l&#8217;art. 58-bis, pur richiamando lo stesso limite di volume, riguarda i soli aumenti realizzati mediante scavi esterni al perimetro del «progetto di coltivazione», ma compresi nell&#8217;area in disponibilità  a destinazione estrattiva, ed entro il citato limite temporale del 25 ottobre 2018.<br /> 3.4.- Inoltre, e ciò che pìù conta, tale distinzione si riverbera nella diversità  del procedimento amministrativo che prende avvio dall&#8217;applicazione dell&#8217;una norma piuttosto che dell&#8217;altra.<br /> Come è stato illustrato nel punto 2.2, infatti, il superamento del margine di scavo di cui all&#8217;art. 23 comporta l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;attività  e l&#8217;avvio di un procedimento volto all&#8217;adozione della sanzione della decadenza, previo contraddittorio con l&#8217;impresa che viene invitata a presentare le proprie controdeduzioni.<br /> Invece, il riscontro di una fattispecie riconducibile alla previsione di cui all&#8217;art. 58-bis, che nella prospettazione dell&#8217;ordinanza di rimessione scherma l&#8217;art. 23, comporta che l&#8217;impresa cessi provvisoriamente l&#8217;attività , provvedendo al contempo ad alcuni adempimenti che, ove tempestivi ed approvati, ne consentano la prosecuzione con l&#8217;applicazione della sola sanzione pecuniaria.<br /> Ciò, del resto, chiarisce il motivo per il quale il Comune di Carrara si era determinato a revocare la prima ordinanza emanata nei confronti dell&#8217;impresa ricorrente.<br /> Della norma su cui si fonda la seconda ordinanza del medesimo Comune, oggetto di ricorso per motivi aggiunti ed in relazione alla quale pende il contenzioso, non vi è traccia nell&#8217;ordinanza di rimessione, che, pertanto, non chiarisce il profilo della perdurante rilevanza dell&#8217;art. 23.<br /> 4.- Peraltro la norma censurata è stata modificata, successivamente all&#8217;ordinanza di rimessione, dalla legge della Regione Toscana 5 agosto 2019, n. 56 (Nuove disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 35/2015 e alla l.r. 65/2014), che, all&#8217;art. 10, comma 1, stabilisce un margine di tolleranza espresso in termini proporzionati alle dimensioni dell&#8217;area di scavo, nel senso prospettato dallo stesso rimettente.<br /> Tuttavia, detta modifica non ha inciso sul contenuto dell&#8217;art. 58-bis (eccetto che per profili che qui non rilevano); essa, pertanto, non viene in considerazione in questa sede come possibile jus superveniens, poichè non riguarda la norma destinata a definire il giudizio principale.<br /> 5.- L&#8217;errata individuazione della disposizione applicabile al giudizio principale costituisce ragione decisiva di inammissibilità  della questione proposta.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per La Toscana con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 settembre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Augusto Antonio BARBERA, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-9-2020-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/9/2020 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</a></p>
<p>&#8220;Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate &#8221; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 aprile 2020, n. 2359 a  cura di Martina Marchitelli Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate &#8221; nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 aprile 2020, n. 2359 a  cura di Martina Marchitelli</p>
<hr />
<p>Avvalimento, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria devono essere determinate</p>
<p style="text-align: right;">nota a sentenza a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-4-2020-n-2359/" target="_blank" rel="noopener" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/28595"><strong>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 aprile 2020, n. 2359</strong></a> a  cura di Martina Marchitelli</p>
<p>Prologo</p>
<p>Per il Consiglio di Stato l’oggetto del contratto di avvalimento deve specificare le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, mentre per requisiti generali è sufficiente la loro determinabilità. Tale principio è stato affermato nella sentenza n. 2359 del 10 aprile 2020.</p>
<p>Infatti, il Supremo Consesso Amministrativo, nel considerare la distinzione che in giurisprudenza viene fatta tra requisiti generali e risorse, ha chiarito che, se per i primi è sufficiente la loro determinabilità, invece, per le seconde è necessario l’indicazione della loro messa a disposizione in modo specifico, in quanto le risorse costituiscono beni in senso tecnico-giuridico ai sensi dell’art. 821 c.c.., ovverosia &#8220;cose che possono formare oggetto di diritti&#8221;.</p>
<p>Le clausole del contratto di avvalimento devono, altresì, estrinsecare l’inequivocabile impegno dell’ausiliaria nel prestito dei requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse che si renderanno necessarie per eseguire i lavori, in modo sufficientemente determinato o almeno determinabile, a presidio dell’affidabilità dell’intervenuto concreto prestito dei requisiti da parte dell’ausiliaria all’operatore economico, tale da comportare &#8211; come noto &#8211; la responsabilità in solido di entrambi nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<p>La vicenda in esame</p>
<p>Il Consiglio di Stato &#8211; nel giudizio avente ad oggetto la procedura telematica di <i>project financing</i> per l’affidamento della concessione volta alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e la gestione a ridotto impatto ambientale degli impianti di illuminazione di proprietà o di competenza del Comune di Courmayeur – tra le plurime doglianze sollevate dall’appellante è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità dei contratti di avvalimento prodotti in gara dalla controinteressata, ritenuti generici e non probanti il concreto prestito dei requisiti richiesti dalla lex specialis.</p>
<p>L’<i>iter</i> logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</p>
<p>Il Consiglio di Stato, in relazione alle censure formulate dall’appellante, ha ritenuto corretta la posizione del Giudice di prime cure ed ha, pertanto, reputato validi i contratti di avvalimento presentati in gara dalla società controinteressata e conformi all’art. 89 D.Lgs. 50/2016.</p>
<p>In particolare, il G.A. ha ribadito la distinzione intercorrente tra requisiti generali &#8211; da intendersi quelli di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo &#8211; e risorse, specificando che le clausole contrattuali, se per i primi devono garantire la loro determinabilità, per le risorse, invece, devono recare la loro specifica indicazione. Tale differenziazione risiede nella natura delle risorse che, alla luce dell’art. 821 c.c.., sono “cose che possono formare oggetto di diritti”.</p>
<p>Nella fattispecie in esame il Consiglio di Stato ha rilevato che l’ausiliaria ha messo a disposizione dell’operatore economico la SOA richiesta dal Disciplinare, necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto di gara. Di qui, il prestito della complessiva organizzazione aziendale &#8211; tale da consentire all’ausiliata di acquisire la certificazione di qualità &#8211; ha determinato una concreta messa a disposizione dei requisiti richiesti che non può, dunque, considerarsi astratta e cartolare e, parimenti, nemmeno le clausole contrattuali possono ritenersi generiche o mere formule di stile.</p>
<p>In definitiva, per il G.A. i contratti di avvalimento fanno emergere l’impegno dell’ausiliaria in modo sufficientemente determinato o, quanto meno, determinabile a mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti di carattere economico-finanziario e le risorse necessarie per realizzare i lavori, facendo altresì sorgere la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.</p>
<p style="text-align: center;"><br data-cke-eol="1" /></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-10-4-2020-n-206/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 10/4/2020 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2019 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-7-2019-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-7-2019-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-7-2019-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2019 n.206</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore (giudizio di legittimità  costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra la società  Ed. srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-7-2019-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2019 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-7-2019-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2019 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore  (giudizio di legittimità  costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra la società  Ed. srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</span></p>
<hr />
<p>Pluralismo dell&#8217;informazione: comporta il riconoscimento del «valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico» fino al punto da giustificare e anzi imporre al legislatore interventi idonei a garantirne il rispetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Â 1.- Costituzione Italiana &#8211; libertà  di manifestazione del pensiero &#8211; diritto all&#8217;informazione &#8211; definizioni.<br /> 2.- Editoria &#8211; contributi &#8211; art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 &#8211; art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012 &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; violazione degli artt. agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost., e al principio della tutela dell&#8217;affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all&#8217;art. 117, primo comma &#8211; infondatezza.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.  <em>La libertà  di manifestazione del pensiero, di cui è espressione la libertà  di stampa, costituisce un valore centrale del nostro sistema costituzionale, come è stato riconosciuto non solo dalla stessa Assemblea costituente, che significativamente ha ritenuto di dover adottare la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a tutela di tale libertà ; ma successivamente anche dalla Corte Costituzionale, che ha evidenziato da tempo il rapporto tra libertà  di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la prima è «&#8221;coessenziale al regime di libertà &#8221; garantito dalla Costituzione», «pietra angolare dell&#8217;ordine democratico», «cardine di democrazia nell&#8217;ordinamento generale».</em><br /> <em>Quanto al diritto dell&#8217;informazione, in particolare, va chiarito che esso «è tra le libertà  fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com&#8217;è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale».</em><br /> <em>In mancanza di una specifica disciplina costituzionale dell&#8217;informazione, la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto il relativo diritto nell&#8217;Ã mbito di tutela della libertà  costituzionale di manifestazione del pensiero, atteso che l&#8217;art. 21 Cost. «solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a &#8220;tutti&#8221; il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero &#8220;con ogni mezzo di diffusione&#8221; e [detta] per di più¹ ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell&#8217;informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole».</em><br /> <em>Il &#8220;diritto all&#8217;informazione&#8221;, poi va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà  generale. Di qui deriva l&#8217;imperativo costituzionale che il &#8220;diritto all&#8217;informazione&#8221; garantito dall&#8217;art. 21 Cost. sia qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie&#8221;che comporta, fra l&#8217;altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l&#8217;accesso del massimo numero possibile di voci diverse&#8221;in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti.</em><br /> <em>E&#8217; tuttora attuale affermare che l&#8217;informazione esprime «non tanto una materia, quanto &#8220;una condizione preliminare&#8221;» per l&#8217;attuazione dei principi propri dello Stato democratico.</em><br /> <em>Tali affermazioni di principio hanno avuto ricadute sostanziali in ordine al pluralismo dell&#8217;informazione, comportando il riconoscimento del «valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico» fino al punto da giustificare e anzi imporre al legislatore interventi idonei a garantirne il rispetto.</em><br /> <em>2. Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009, dell&#8217;art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost., e al principio della tutela dell&#8217;affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Catania.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell&#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità  istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra la società  Ed. srl e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di costituzione della società  Ed. srl e della Federazione Italiana Liberi Editori &#8211; FILE, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e ad adiuvandum della società  Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br /> uditi gli avvocati Roberto Cociancich per la società  Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, Andrea Scuderi per la società  Ed. srl, Massimo Luciani per la Federazione Italiana Liberi Editori &#8211; FILE e l&#8217;avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del reg. ord. 2018, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle parole «e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell&#8217;editoria che costituiscono limite massimo di spesa», dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell&#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità  istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41, secondo comma, 97, della Costituzione, e al principio della tutela dell&#8217;affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br /> 2.  &#8220;A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il Tribunale ordinario di Catania veniva adito in riassunzione dalla società  Ed. srl, che chiedeva l&#8217;accertamento del proprio diritto a percepire il contributo diretto all&#8217;editoria per l&#8217;anno 2013, nella misura integrale richiesta, come spettante sulla base dei costi ammissibili, senza alcuna riduzione o riparto proporzionale, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.<br /> La società  chiedeva la disapplicazione dei decreti con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria &#8211; aveva ridotto il contributo che sarebbe ad essa spettato ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l&#8217;editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l&#8217;accesso ai benefici di cui all&#8217;articolo 11 della legge stessa), per l&#8217;anno 2013, per la testata «Quotidiano di Sicilia», nonchè degli atti presupposti.<br /> 3.  &#8220;Il giudice a quo, dopo aver ripercorso le difese delle parti in causa, ha precisato che le questioni di legittimità  costituzionale riguardano la previsione legislativa che condiziona la corresponsione del contributo agli stanziamenti stabiliti nel relativo capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.<br /> 4.  &#8220;E infatti, tutte le norme censurate prevedono la fissazione di un tetto alla spesa per il sostegno all&#8217;editoria.<br /> L&#8217;art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, stabilisce: «Con regolamento di delegificazione ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell&#8217;editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all&#8217;editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62 [&#038;]».<br /> L&#8217;art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009 stabilisce a sua volta: «In attuazione dell&#8217;articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [&#038;]».<br /> Infine l&#8217;art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, stabilisce: «[i] contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri [&#038;] in caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale».<br /> 5.  &#8220;Il Tribunale ordinario di Catania ha affermato che sussiste la rilevanza delle questioni in quanto le disposizioni censurate impediscono di disapplicare i provvedimenti di determinazione del contributo dei quali la società  Ed. srl si duole.<br /> 6.  &#8220;Il giudice a quo ritiene che le questioni di legittimità  costituzionale siano non manifestamente infondate in ragione dei seguenti argomenti.<br /> 6.1.  &#8220;Il rimettente premette che la ratio che sta a fondamento delle leggi che, prima dell&#8217;adozione delle norme oggetto del presente giudizio, si sono succedute nel tempo riguardo ai contributi all&#8217;editoria è ben illustrata dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell&#8217;editoria e dell&#8217;emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell&#8217;Ordine dei giornalisti. Procedura per l&#8217;affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), che ha istituito il Fondo per il pluralismo e l&#8217;innovazione dell&#8217;informazione al «fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all&#8217;articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà , indipendenza e pluralismo dell&#8217;informazione, nonchè di incentivare l&#8217;innovazione dell&#8217;offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità  delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonchè lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell&#8217;informazione digitale».<br /> Rileva, quindi, che a partire dal d.l. n. 112 del 2008, come convertito, veniva stabilito un limite massimo allo stanziamento per i contributi all&#8217;editoria, costituito dalla spesa prevista negli appositi capitoli di bilancio dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri.<br /> L&#8217;iniziale capienza degli stanziamenti non aveva fatto emergere le &#8220;criticità &#8221; che si erano poi palesate a partire dal 2011, in ragione della riduzione degli stessi, poi disposta con determinazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il ruolo fondamentale nel sistema democratico del sostegno all&#8217;editoria.<br /> Inoltre, poichè l&#8217;erogazione del contributo interviene dopo la chiusura del bilancio annuale delle imprese editrici, una corresponsione dello stesso in misura minore rispetto alle aspettative reca pregiudizio alle stesse.<br /> 6.2.  &#8220;Le disposizioni censurate, nella parte in cui rimettono a valutazioni politiche dell&#8217;autorità  governativa la determinazione dei contributi da corrispondere alle imprese editrici, dunque, sarebbero irragionevoli e lesive rispetto alla salvaguardia dei valori di cui all&#8217;art. 21 Cost., in quanto ostacolano l&#8217;assegnazione di contributi significativi e adeguati alle imprese editrici, per consentirne il mantenimento e lo sviluppo, come strumento per garantire la libera manifestazione del pensiero, e rendono, al contrario, difficoltosa l&#8217;indipendenza e la pluralità  dell&#8217;informazione.<br /> L&#8217;art. 21 Cost. ha un valore non solo negativo, ma anche positivo, poichè garantisce la libertà  di informazione a mezzo stampa, salvo i limiti previsti, anche nel senso della rimozione di ostacoli di natura economica e sociale, in ragione di quanto previsto dagli artt. 3, secondo comma (principio di eguaglianza e di ragionevolezza), e 2, Cost.<br /> 6.3.  &#8220;Sussisterebbe, altresì, la lesione dell&#8217;art. 97 Cost., in quanto la determinazione dell&#8217;ammontare del contributo attribuita alla discrezionalità  del Governo, mediante lo strumento politico della variazione di bilancio e lo storno da un capitolo all&#8217;altro, senza l&#8217;indicazione di criteri oggettivi, contrasta con il principio di imparzialità  e trasparenza della pubblica amministrazione.<br /> 6.4.  &#8220;Poichè la determinazione del contributo interviene quando le imprese hanno giù  sostenuto i costi, la stessa è idonea ad incidere negativamente sulla situazione finanziaria delle imprese editoriali, potendone determinarne il tracollo, così incidendo sulla libertà  di iniziativa economica (art. 41, secondo comma, Cost.).<br /> La determinazione a posteriori del contributo lede anche il principio del legittimo affidamento, nella specie, ad una adeguata determinazione dello stesso, riconducibile anch&#8217;esso sia all&#8217;art. 3 Cost., sia all&#8217;ordinamento europeo per il tramite dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. (è richiamata la sentenza della Corte giustizia dell&#8217;Unione europea, del 14 marzo 2013, in causa C-545/11, Agrargenossenschaft Neuzelle eG), sia ai principi generali che si desumono dall&#8217;ordinamento costituzionale e da altri fondamentali valori di civiltà  giuridica, quale principio connaturato allo Stato di diritto, connesso alla coerenza e certezza dell&#8217;ordinamento giuridico.<br /> 7.  &#8220;Il giudice a quo, richiama, inoltre, la sentenza di questa Corte n. 275 del 2016 e deduce che la statuizione ivi contenuta (che il legislatore deve garantire l&#8217;effettiva attuazione dei diritti di rilevanza sociale di cui all&#8217;art. 38 Cost., poichè è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l&#8217;equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione) deve trovare applicazione anche con riguardo alle misure volte al sostegno dell&#8217;editoria in ragione dell&#8217;art. 21 Cost.<br /> 8.  &#8220;Infine, il rimettente rileva che, nel caso di accoglimento della questione di legittimità  costituzionale, non si verificherebbe una indeterminatezza della disciplina da applicare, potendosi fare riferimento all&#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, secondo cui «[a] decorrere dai contributi relativi all&#8217;anno 2012 [&#038;] il contributo [&#038;] non può comunque superare quello riferito all&#8217;anno 2010».<br /> 9.  &#8220;In data 19 novembre 2018 si è costituita la società  Ed. srl, parte del giudizio a quo, chiedendo che la questione venga accolta.<br /> Dopo aver ripercorso le vicende che hanno dato luogo al giudizio principale, rappresentando l&#8217;inadeguatezza del contributo riconosciutole per l&#8217;anno 2013 e la sopravvenienza dello stesso rispetto all&#8217;esercizio finanziario di riferimento, aderisce all&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> Quest&#8217;ultima, osserva la parte, evidenzia, da un lato, che la inopinata riduzione del contributo posto a sostegno della libertà  di opinione e di stampa compromette i valori che il giudice a quo ritiene lesi; dall&#8217;altro, che l&#8217;erogazione del contributo, intervenendo alla fine dell&#8217;esercizio finanziario sociale, reca un vulnus alle piccole imprese.<br /> La parte rileva, infine, che l&#8217;attribuzione della determinazione del contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l&#8217;articolazione e la modulazione del relativo bilancio autonomo, sottrae la tutela di fondamentali diritti costituzionali e interessi generali all&#8217;esercizio della potestà  legislativa parlamentare.<br /> 10.  &#8220;Con atto del 19 novembre 2018 è intervenuta ad adiuvandum la società  Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, che ha aderito alle argomentazioni dell&#8217;ordinanza di rimessione, assumendo la violazione dei parametri costituzionali richiamati nella stessa.<br /> Preliminarmente, la società  ha esposto argomenti a sostegno dell&#8217;ammissibilità  del proprio intervento, pur non essendo parte del giudizio principale.<br /> Richiama la giurisprudenza costituzionale in materia e deduce di vantare un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato dalle norme in questione, al pari di ogni altro.<br /> In proposito, fa presente di pubblicare sotto la testata «Avvenire» il relativo quotidiano, che concorre a garantire un effettivo pluralismo dell&#8217;informazione e di aver visto anch&#8217;essa disattese le proprie legittime aspettative quale destinataria del contribuito all&#8217;editoria in questione.<br /> Ammettendo l&#8217;intervento non solo &#8211; a suo avviso&#8221;si darebbe ingresso alla tutela della propria posizione giuridica soggettiva, ma si riconoscerebbe la sussistenza di un interesse generale a che tutte le posizioni religiose, politiche e culturali possano interloquire davanti alla Corte su temi di ampio valore costituzionale.<br /> 11.  &#8220;In data 20 novembre 2018 si è costituita la Federazione Italiana Liberi Editori &#8211; FILE, giù  costituita nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR della Sicilia (il quale aveva denegato la propria giurisdizione) e convenuta in sede di riassunzione nel giudizio principale dalla società  Ed. srl.<br /> Dopo aver ripercorso le vicende processuali, la FILE ha aderito, esaminandone e condividendone i contenuti, alle motivazioni dell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> 12.  &#8220;Con atto del 20 novembre 2018 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare inammissibili o non fondate le questioni.<br /> La difesa dello Stato assume l&#8217;inammissibilità  delle questioni per la genericità  delle stesse e la mancata indicazione del tertium comparationis rispetto alla dedotta violazione dell&#8217;art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza.<br /> Espone che i decreti di variazione dell&#8217;iniziale stanziamento per il contributo all&#8217;editoria, intervenuti nel 2013, avevano poi incrementato il contributo.<br /> Assume la non fondatezza delle questioni rispetto a tutti i parametri invocati e la mancata deduzione di ragioni in base alle quali la società  attrice del giudizio principale potesse vantare un legittimo affidamento.<br /> L&#8217;Avvocatura dello Stato, quindi, fa presente che è intervenuto, nella pendenza del giudizio principale, processo verbale di constatazione del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza del 15 giugno 2016, nel quale si affermava che la società  Ed. srl aveva percepito in misura indebita, proprio con riferimento all&#8217;anno 2013, il contributo in questione.<br /> In ragione di ciù², l&#8217;interveniente eccepisce il difetto di rilevanza della questione.<br /> 13.  &#8220;Nella memoria depositata il 14 maggio 2019, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, dopo aver dedotto l&#8217;inammissibilità  degli interventi spiegati nel giudizio incidentale dalla società  Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa e dalla FILE, insiste nelle deduzioni svolte, anche in ragione della inconferenza, nella specie, della citata sentenza n. 275 del 2016 della Corte costituzionale, e del rilievo di ragioni di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica.<br /> Produce, ad ulteriore sostegno dell&#8217;eccepito difetto di rilevanza della questione, il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catania di rinvio a giudizio, tra gli altri, della società  Ed. srl ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche, delle società  e delle associazioni anche prive di personalità  giuridica, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).<br /> 14.  &#8220;Anche la società  Ed. srl ha depositato memoria in data 14 maggio 2019, con la quale insiste nelle proprie conclusioni e afferma l&#8217;irrilevanza degli accertamenti tributari intervenuti e del procedimento penale pendente rispetto all&#8217;incidente di costituzionalità .<br /> 15.  &#8220;Nella memoria depositata il 15 maggio 2019, la società  Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa ribadisce l&#8217;ammissibilità  del proprio intervento, e insiste per l&#8217;accoglimento della questione.<br /> 16.  &#8220;Anche la FILE ha depositato memoria il 14 maggio 2019, e ulteriore documentazione.<br /> Preliminarmente, richiama l&#8217; art. 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e gli artt. 32, comma 1, lettera r), numero 3), e 33 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell&#8217;articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198), che sono intervenuti in materia, escludendone, ratione temporis, la rilevanza rispetto alla questione in esame.<br /> Contesta la difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri deducendo, in particolare, l&#8217;irrilevanza della mancata indicazione del tertium comparationis, atteso che il dubbio di legittimità  riguarda la ragionevolezza in sì© delle disposizioni censurate.<br /> Espone, quindi, che, come si rileva dall&#8217;esame dei d.P.C.m., le somme stanziate dal Parlamento per i contributi all&#8217;editoria in sede di approvazione del bilancio subiscono una decurtazione in ragione della previsione che limita le erogazioni a quanto stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.<br /> Lo stanziamento effettuato da quest&#8217;ultima, si sostiene, non si limita a recepire quanto stabilito dalla legge di bilancio, ma si traduce in una valutazione politica non orientata da criteri legislativi.<br /> Pertanto, la FILE insiste, in ragione anche della lesione degli altri parametri richiamati nell&#8217;ordinanza di rimessione, per la declaratoria di fondatezza della questione.</p>
<p> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 7 giugno 2017, iscritta al n. 149 del reg. ord. 2018, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle parole «e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell&#8217;editoria che costituiscono limite massimo di spesa», dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell&#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità  istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41, secondo comma, 97, 117, primo comma, della Costituzione, e al principio della tutela dell&#8217;affidamento negli atti dello Stato.<br /> 1.1.  &#8220;L&#8217;art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, prevede il riordino, mediante un regolamento di delegificazione, della disciplina di erogazione dei contributi all&#8217;editoria, tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per tale settore, che costituiscono il limite massimo di spesa.<br /> In proposito, va preliminarmente ricordato che l&#8217;intervento dello Stato in questo settore si esplica in misure di sostegno economico agli editori, di tipo diretto o indiretto (riduzioni tariffarie, agevolazioni fiscali e forme di credito agevolato).<br /> 2.  &#8220;Prima dell&#8217;adozione della disposizione censurata, la materia dei contributi all&#8217;editoria era regolata in modo sistematico dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l&#8217;editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all&#8217;articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l&#8217;accesso ai benefici di cui all&#8217;articolo 11 della legge stessa), e dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull&#8217;editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), oggetto di successive modifiche.<br /> 2.1.  &#8220;In attuazione dell&#8217;art. 44 del d.l. n. 112 del 2008, quindi, è stato approvato il d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell&#8217;erogazione dei contributi all&#8217;editoria, a norma dell&#8217;articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che, al Capo I, reca «Semplificazione e riordino dei contributi di cui all&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250», e, all&#8217;art. 3, ha modificato le modalità  di calcolo dei contributi di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 250 del 1990, prevedendo, tra l&#8217;altro, per l&#8217;accesso agli stessi, la prova dell&#8217;effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonchè l&#8217;adeguata valorizzazione dell&#8217;occupazione professionale.<br /> Il comma 7 dell&#8217;art. 3 del d.P.R. indicato, richiamando la norma primaria, stabilisce in particolare che, «[i]n caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale».<br /> 2.2.  &#8220;Il principio è espresso anche nell&#8217;art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009, parimenti censurata, secondo cui: «[i]n attuazione dell&#8217;articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [&#038;]». La disposizione tiene conto del trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, confermando, anche in relazione a quest&#8217;ultimo, la necessità  di una determinazione del capitolo di spesa.<br /> 2.3.  &#8220;Infine, l&#8217;art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, prevede per le imprese editrici che «[i] contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri [&#038;]. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale».<br /> Importante è ricordare, per le ragioni che poi si diranno, che il comma 2 dello stesso art. 2 stabilisce che «[a] decorrere dai contributi relativi all&#8217;anno 2012» il contributo stesso «non può comunque superare quello riferito all&#8217;anno 2010 [&#038;]».<br /> Viene così fissata una ulteriore soglia, che non può essere superata per ciascuna impresa editoriale, e che è considerata quale parametro di riferimento per la riduzione automatica e proporzionale nella ripartizione della contribuzione (sulla scorta del d.P.R. n. 223 del 2010).<br /> 3.  &#8220;Quanto ai profili pregiudiziali, deve essere innanzitutto richiamata la dichiarazione d&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento spiegato dalla società  Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa, per le ragioni esposte nell&#8217;ordinanza letta nel corso dell&#8217;udienza pubblica e allegata alla presente sentenza.<br /> 3.1.  &#8220;Va poi disattesa l&#8217;eccezione di difetto di rilevanza delle questioni, sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, a causa del procedimento penale che ha interessato la società  Ed. srl, in cui è intervenuto il rinvio a giudizio disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catania.<br /> L&#8217;autonomia del giudizio incidentale, che non viene meno neppure in caso di estinzione del giudizio principale, porta ad escludere che la sopravvenuta vicenda penale possa dar luogo a difetto di rilevanza della questione.<br /> 3.2.  &#8220;Anche le ulteriori eccezioni sollevate dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità  delle questioni, per genericità  delle censure, vanno disattese, perchè nell&#8217;ordinanza esse sono ben specificate, sia in riferimento all&#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto posto in relazione all&#8217;art. 2 Cost., sia in riferimento agli altri parametri evocati.<br /> 3.3.  &#8220;Inoltre, va rilevato che non possono essere presi in considerazione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, ulteriori questioni o profili di costituzionalità  dedotti dalle parti, oltre i limiti dell&#8217;ordinanza di rimessione; e ciù² sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità  (ex plurimis, sentenza n. 248 del 2018).<br /> 4.  &#8220;Nel merito, il primo gruppo di questioni &#8211; in ordine logico &#8211; sollevato dal rimettente, in relazione agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza) e 21 Cost., non è fondato.<br /> 5.  &#8220;Non vi è dubbio che la libertà  di manifestazione del pensiero, di cui è espressione la libertà  di stampa, costituisce un valore centrale del nostro sistema costituzionale, come è stato riconosciuto non solo dalla stessa Assemblea costituente, che significativamente ha ritenuto di dover adottare la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a tutela di tale libertà ; ma successivamente anche da questa Corte, che ha evidenziato da tempo il rapporto tra libertà  di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la prima è «&#8221;coessenziale al regime di libertà &#8221; garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell&#8217;ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell&#8217;ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985).<br /> 5.1.  &#8220;Quanto al diritto dell&#8217;informazione, in particolare, con la sentenza n. 9 del 1965, si è chiarito che esso «è tra le libertà  fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com&#8217;è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale».<br /> In mancanza di una specifica disciplina costituzionale dell&#8217;informazione, la giurisprudenza costituzionale ha poi sempre ricondotto il relativo diritto nell&#8217;Ã mbito di tutela della libertà  costituzionale di manifestazione del pensiero, atteso che l&#8217;art. 21 Cost. «solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a &#8220;tutti&#8221; il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero &#8220;con ogni mezzo di diffusione&#8221; e [detta] per di più¹ ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell&#8217;informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole» (sentenza n. 105 del 1972).<br /> 5.2.  &#8220;Il &#8220;diritto all&#8217;informazione&#8221;, poi, secondo l&#8217;insegnamento di questa Corte, va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà  generale. Di qui deriva l&#8217;imperativo costituzionale che il &#8220;diritto all&#8217;informazione&#8221; garantito dall&#8217;art. 21 Cost. sia qualificato e caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie&#8221;che comporta, fra l&#8217;altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l&#8217;accesso del massimo numero possibile di voci diverse&#8221;in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti (sentenza n. 112 del 1993, richiamata dalla sentenza n. 155 del 2002).<br /> E&#8217; tuttora attuale affermare che l&#8217;informazione esprime «non tanto una materia, quanto &#8220;una condizione preliminare&#8221;» per l&#8217;attuazione dei principi propri dello Stato democratico (sentenza n. 29 del 1996; nello stesso senso, sentenze n. 312 del 2003 e n. 348 del 1990).<br /> 6.  &#8220;Tali affermazioni di principio hanno avuto ricadute sostanziali in ordine al pluralismo dell&#8217;informazione, comportando il riconoscimento del «valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico» (sentenze n. 21 del 1991 e n. 826 del 1988), fino al punto da giustificare e anzi imporre al legislatore interventi idonei a garantirne il rispetto.<br /> 6.1.  &#8220;In concreto la necessità  dell&#8217;effettiva garanzia del pluralismo è stata enunciata da questa Corte, con riguardo alla disciplina delle emittenti televisive, per consentire sia l&#8217;espressione delle varie componenti culturali della società , sia la loro presenza sul mercato. Nel vagliare i limiti alla concentrazione nel settore dell&#8217;editoria, la Corte ne ha ravvisato la funzionalità  alla garanzia del pluralismo delle voci, ponendo peraltro in evidenza che poichè nel settore televisivo vi era una barriera di accesso in ragione della non illimitatezza delle frequenze, a differenza della stampa, si imponeva il ricorso al sistema concessorio (sentenze n. 420 del 1994, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981).<br /> In presenza di una situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili che determinava effetti negativi sul rispetto dei principi del pluralismo, questa Corte (sentenza n. 466 del 2002) ha poi ribadito la necessità  di assicurare l&#8217;accesso al sistema radiotelevisivo del «massimo numero possibile di voci diverse» e ha sottolineato l&#8217;insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle evidenziate esigenze costituzionali connesse all&#8217;informazione.<br /> Così, chiamata a vagliare le norme sui contributi statali per la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, la Corte (sentenze n. 168 del 2008 e n. 151 del 2005), ne ravvisava la legittimità  poichè la finalità  delle norme impugnate era quella di favorirla quale condizione preliminare per l&#8217;attuazione dei principi propri dello Stato democratico.<br /> 6.2.  &#8220;Sotto un diverso, ma non meno significativo profilo, l&#8217;ordinanza n. 61 del 2008 ha affermato che la Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è investita di attribuzioni che discendono dall&#8217;esigenza di garantire il principio, fondato sull&#8217;art. 21 Cost., del pluralismo dell&#8217;informazione, in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo o preponderante».<br /> Nella successiva sentenza n. 69 del 2009 (dopo aver richiamato le sentenze n. 194 del 1987 e n. 225 del 1974), sempre in relazione alle attribuzioni della suddetta Commissione, questa Corte ha riconosciuto che l&#8217;imparzialità  e l&#8217;obbiettività  dell&#8217;informazione possono essere garantite solo dal pluralismo delle fonti e degli orientamenti ideali, culturali e politici, nella difficoltà  che le notizie e i contenuti dei programmi siano, in sì© e per sì©, sempre e comunque obbiettivi. La rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società , si pone, pertanto, come il più¹ idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società  concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obbiettività  e imparzialità .<br /> 6.3.  &#8220;Inoltre il pluralismo dell&#8217;informazione è sotteso anche agli interventi di questa Corte in materia di limiti di affollamento pubblicitario, atteso che i principi delle disposizioni relative all&#8217;affollamento pubblicitario televisivo mirano a realizzare la protezione dei consumatori, e in particolare dei telespettatori, oltre che la tutela della concorrenza e del pluralismo televisivo (sentenza n. 210 del 2015).<br /> 6.4.  &#8220;Deve poi ricordarsi che il pluralismo dell&#8217;informazione rileva anche con riguardo alla libertà  di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), intesa (sentenza n. 122 del 2017, che richiama le sentenze n. 112 del 1993, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981) nel suo significato passivo di diritto di essere informati, attesa la sussistenza del «diritto [&#038;] a conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società  [&#038;]» (citata sentenza n. 122 del 2017).<br /> 7.  &#8220;Il rilievo costituzionale della libertà  di manifestazione del pensiero non comporta tuttavia &#8211; come prospetta il rimettente &#8211; che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell&#8217;editoria.<br /> 7.1.  &#8220;La pretesa si radica nella combinazione fra l&#8217;articolo della Costituzione che definisce il diritto di volta in volta preso in esame e l&#8217;art. 2 Cost., ma anche e soprattutto con il secondo comma dell&#8217;art. 3 Cost., il quale impone di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà  e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese».<br /> Ma tale esigenza non sussiste nel caso in esame, in cui i presìdi offerti dall&#8217;ordinamento a tutela del pluralismo informativo e del mercato risultano idonei ad assicurare tale valore, cosicchè la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l&#8217;intervento finanziario dello Stato.<br /> 7.2.  &#8220;Non è pertinente dunque il richiamo della sentenza n. 275 del 2016: la pronuncia, che ha ad oggetto il diritto all&#8217;istruzione del disabile consacrato nell&#8217;art. 38 Cost., ha ritenuto che il servizio di trasporto scolastico e di assistenza rientri nel nucleo indefettibile di garanzie di tale diritto, proprio perchè tale diritto costituisce una componente essenziale per assicurarne l&#8217;effettività .<br /> 8.  &#8220;Conseguentemente, non è fondata l&#8217;ulteriore censura di lesione della libertà  di iniziativa economica di cui all&#8217;art. 41, secondo comma, Cost., una volta riconosciuta la mancanza di un diritto al contributo finanziario in relazione a questo settore imprenditoriale.<br /> 9.  &#8220;Come pure non è fondato l&#8217;altro gruppo di questioni attinente alla lesione del principio del legittimo affidamento negli atti dello Stato, anche con riguardo all&#8217;ordinamento europeo.<br /> 9.1.  &#8220;In proposito non è necessario soffermarsi sui pur rilevanti limiti entro cui tale diritto è stato riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, poichè qui mancano gli stessi presupposti di fatto dell&#8217;affidamento: si è visto, infatti, che nelle norme regolanti la disciplina dei contributi all&#8217;editoria, sia legislative, che di rango inferiore, è sempre dichiarato il carattere discrezionale dell&#8217;elargizione e la sua subordinazione alle disponibilità  di bilancio, cosicchè risulta evidente che l&#8217;iniziativa editoriale non può contare sull&#8217;esistenza di contributi, nè su di un loro determinato ammontare.<br /> 10.  &#8220;Un&#8217;ulteriore, centrale, gruppo di questioni sollevate dal giudice a quo attiene alla violazione del principio di ragionevolezza in combinazione con gli artt. 21 e 97 Cost., in quanto la determinazione dell&#8217;ammontare del contributo affidata alla discrezionalità  del Governo, senza l&#8217;indicazione di criteri oggettivi, contrasterebbe con il principio di imparzialità  e trasparenza della pubblica amministrazione, non garantendo l&#8217;attribuzione di contributi significativi e adeguati e rendendo così difficoltosa l&#8217;indipendenza e la pluralità  dell&#8217;informazione.<br /> 11.  &#8220;Le censure riguardano in sostanza il ruolo attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri nello stabilire l&#8217;ammontare delle risorse per il sostegno all&#8217;editoria.<br /> 11.1.  &#8220;Va ricordato in proposito che, a partire dalla legge 22 dicembre 2008, n. 204 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011), e dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012), è stata adottata una struttura contabile del bilancio dello Stato che si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due principali livelli di aggregazione: missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e specifici programmi di spesa in cui sono articolate le missioni.<br /> 11.2.  &#8220;In attuazione di tali principi, ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), «[&#038;] la Presidenza provvede all&#8217;autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità  iscritte in apposita unità  previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese».<br /> La disposizione è stata a sua volta attuata con il d.P.C.m. 22 novembre 2010 (Disciplina dell&#8217;autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri): nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in corrispondenza con il bilancio dello Stato (capitoli MEF), è prevista una missione «Comunicazioni», comprensiva di una pluralità  di interventi, fra i quali quelli a favore dell&#8217;editoria. Il riparto delle disponibilità  finanziarie fra tali interventi è rimesso alla stessa Presidenza, cosicchè l&#8217;assegnazione dei fondi al settore in questione rimane subordinato a scelte discrezionali circa la distribuzione delle risorse, e ciù², evidentemente, rientra nella logica dell&#8217;attuale sistema di bilancio e non è incoerente con l&#8217;assetto generale della finanza pubblica delineato dalla normativa dettata nel tempo.<br /> 12.  &#8220;In effetti, nelle norme in esame si manifesta una grave lacuna di fondo, evidenziata, in particolare, dalla loro mancata armonizzazione con le disposizioni normative, anch&#8217;esse primarie, che fissano i requisiti per accedere ai contributi (nella specie quelli diretti per le imprese editrici ammesse), procedendo anche alla loro quantificazione.<br /> Infatti l&#8217;art. 3, comma 3, della legge n. 250 del 1990 riconosce «alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società  la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro» un contributo annuo stabilito in un quantum per ogni copia stampata, fino ad un determinato numero di copie, indipendentemente dal numero delle testate.<br /> L&#8217;art. 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell&#8217;art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198), poi, anche se non regola la fattispecie del giudizio principale, stabilisce, tra l&#8217;altro, che il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, e indica i criteri e le modalità  in presenza dei quali sussiste il diritto a percepirlo da parte delle imprese editrici ammesse a fruire dello stesso, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo.<br /> Le imprese editrici, da un lato, sono destinatarie di norme che le vedono come titolari di diritti rispetto all&#8217;allocazione delle risorse in questione; dall&#8217;altro, sono esposte al rischio di un parziale o addirittura totale taglio delle risorse stesse. Il sistema è dunque affetto da una incoerenza interna, dovuta a scelte normative che prima creano aspettative e poi autorizzano a negarle.<br /> E&#8217; allora evidente che in un settore come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un diritto fondamentale, vi è l&#8217;esigenza che il quadro normativo sia ricondotto a trasparenza e chiarezza, e in particolare che l&#8217;attribuzione delle risorse risponda a criteri certi e obiettivi.<br /> 12.1.  &#8220;Rileva tuttavia questa Corte che da ciù² non può derivare l&#8217;accoglimento delle questioni.<br /> Anzitutto, è evidente che non è percorribile la strada della semplice cancellazione delle norme censurate: ciù² si tradurrebbe in un danno per la stessa parte del giudizio a quo, che si vedrebbe del tutto negato il contributo, sia pure ridotto.<br /> Inoltre, l&#8217;adozione di una disciplina che risponda ai canoni ricordati, quanto all&#8217;esigenza di armonizzazione del sistema, non impone una soluzione costituzionalmente obbligata, e quindi non può essere oggetto di intervento di questa Corte, restando affidata alla scelta del legislatore.<br /> In particolare non può ritenersi che costituisca una soluzione implicita nell&#8217;ordinamento l&#8217;indicazione quantitativa, prevista, per l&#8217;anno 2010, dall&#8217;art. 2, comma 2, del d.l. n. 63 del 2012.<br /> Si tratta, infatti, di un limite massimo e non certo minimo, come pretende il rimettente per superare il problema del vuoto legislativo conseguente all&#8217;eventuale accoglimento della questione.<br /> 12.2.  &#8220;In definitiva, le questioni di legittimità  costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 21 e 97 Cost. devono essere dichiarate inammissibili.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», dell&#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità  istituzionale), convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 21 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;<br /> 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 44, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, dell&#8217;art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 2009, dell&#8217;art. 2, comma 1, del d.l. n. 63 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (principio di uguaglianza), 21, 41, secondo comma, Cost., e al principio della tutela dell&#8217;affidamento negli atti dello Stato, anche in relazione all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-7-2019-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2019 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2017 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2017-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2017-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2017-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2017 n.206</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Lattanzi Sull’illegittimità della mancata previsione della facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale Processo – Processo penale – Art. 516 del codice di procedura penale – Modifica dell&#8217;imputazione &#8211; Mancata previsione secondo la quale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2017-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2017 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2017-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2017 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità della mancata previsione della facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Processo – Processo penale – Art. 516 del codice di procedura penale –</strong> <strong>Modifica dell&#8217;imputazione &#8211; Mancata previsione secondo la quale l&#8217;imputato ha facoltà di richiedere l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione – Q.I.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Torino – Asserita violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale </strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.</em></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Torino, nel procedimento penale a carico di G. D. e M.C. P., con ordinanza del 24 febbraio 2016, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.</p>
<p><a name="fatto"></a><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ordinanza del 24 febbraio 2016 (r.o. n. 119 del 2016), il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione».<br />
Il Tribunale rimettente, premesso di essere investito del procedimento penale per il reato «di bancarotta fraudolenta per distrazione», contestato a due imputati, in concorso tra loro, e per il reato di «bancarotta fraudolenta documentale», contestato ad uno solo di essi, in relazione al fallimento di una società a responsabilità limitata, riferisce che nel corso dell’istruzione dibattimentale il pubblico ministero aveva modificato le imputazioni, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., descrivendo diversamente i fatti loro ascritti. Secondo il collegio rimettente non sarebbe «controverso, né controvertibile», che si tratti di «fatti che presentano connotati materiali difformi da quelli dell’originaria accusa», sì da richiedere la procedura di modifica dei capi di imputazione «a tutela del diritto di difesa».<br />
Aggiunge il Tribunale, che, dopo la sospensione del processo e la notificazione del verbale agli imputati assenti, le parti avevano presentato richieste congiunte di applicazione della pena per le fattispecie risultanti dalla nuova contestazione.<br />
Le richieste sarebbero inammissibili perché presentate dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 446, comma 1, cod. proc. pen.<br />
Ad avviso del Tribunale rimettente quella intervenuta sarebbe una «nuova contestazione fisiologica», perché fondata su fatti emersi per la prima volta nel corso dell’istruzione dibattimentale, rispetto alla quale perciò, diversamente da quanto avviene per le nuove contestazioni “patologiche” (cioè per le contestazioni di fatti che già risultavano dagli atti di indagine), non sarebbe consentita una rimessione in termini per una richiesta di patteggiamento.<br />
Ciò premesso il giudice rimettente ripercorre l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, richiamando le pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso, al reato concorrente (sentenza n. 265 del 1994) o a una circostanza aggravante (sentenza n. 184 del 2014), o di richiedere il giudizio abbreviato, sempre con riferimento al fatto diverso, al reato concorrente (sentenza n. 333 del 2009) o a una circostanza aggravante (sentenza n. 139 del 2015), quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.<br />
Il Tribunale evoca, quindi, la sentenza n. 237 del 2012, con cui, modificando un precedente orientamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale.<br />
Aggiunge il Tribunale che la Corte successivamente, con la sentenza 273 del 2014, ha adottato un’analoga pronuncia additiva relativa all’art. 516 cod. proc. pen., nel caso di contestazione “fisiologica” del fatto diverso, non ritenendo sufficiente a differenziare il trattamento normativo «il rilievo che in questo caso (e a differenza dell’ipotesi della contestazione di reato concorrente) esisteva sin dall’inizio l’imputazione che avrebbe consentito la tempestiva richiesta del giudizio speciale».<br />
In applicazione del principio che «quando muta in itinere il tema d’accusa, l’imputato deve poter rivedere le proprie opzioni riguardo al rito da seguire», la questione di legittimità costituzionale proposta dovrebbe considerarsi non manifestamente infondata, perché sarebbe violato l’art. 24, secondo comma, Cost.<br />
Precludere il patteggiamento per il fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale si tradurrebbe in una compressione dei diritti di difesa dell’imputato. A questo infatti non potrebbe essere addebitata alcuna colpevole inerzia, né potrebbero essere attribuite le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto, considerato che «condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa nei suoi confronti», e che la facoltà di chiedere il patteggiamento costituisce uno degli aspetti più rilevanti di tale diritto.<br />
Si determinerebbe anche una disparità di trattamento tra l’imputato, al quale «sin dal primigenio esercizio dell’azione penale» sia correttamente contestato l’addebito con piena possibilità di optare per il rito alternativo, e l’imputato che, a causa dell’incompletezza delle indagini o per altra «casuale ragione», si veda contestata un’imputazione «incompleta e/o errata», poi modificata in seguito all’acquisizione dei relativi elementi di prova «in corso di dibattimento», senza poter più fruire dei benefici del rito premiale.<br />
Anche in relazione alla modificazione “fisiologica” dell’imputazione l’imputato che subisce una nuova contestazione verrebbe a trovarsi in una posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena, rispetto a chi della stessa imputazione fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio. Sarebbe inoltre irragionevole una disciplina processuale, che, nel caso di contestazione “fisiologica” del fatto diverso, ex art. 516 cod. proc. pen., consentisse «all’imputato di recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali (il giudizio abbreviato e l’oblazione, sulla base della normativa quale risultante dalle citate sentenze “additive” Corte cost. nn. 273/2014 e 530/1995, normativa da utilizzarsi quale tertium comparationis), impedendo invece l’accesso al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, con ulteriore, sospetta, violazione dell’art. 3 Cost.».<br />
Il Tribunale rimettente aggiunge che, come si desume dalle pronunce già intervenute, non sarebbe possibile procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente.<br />
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.<br />
L’Avvocatura generale rileva che nella ricostruzione del fatto il Tribunale di Torino si è limitato ad affermare che il pubblico ministero aveva modificato le imputazioni, senza indicare, né i nuovi fatti emersi, né le imputazioni iniziali, e che così ha omesso di motivare sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo. Il Tribunale rimettente quindi non avrebbe fornito elementi utili per ricostruire la vicenda processuale, con conseguente impossibilità di valutare l’incidenza della questione sul merito del giudizio a quo. Tale carente descrizione assumerebbe rilevanza proprio in considerazione dell’accezione restrittiva di “fatto diverso”, a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., accolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in armonia con la giurisprudenza di legittimità. In particolare l’ordinanza di rinvio impedirebbe di verificare se la mutazione del fatto sia dipesa anche dalla linea difensiva adottata dagli imputati, circostanza che escluderebbe la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Inoltre in tale eventualità risulterebbe del tutto prevedibile lo sviluppo processuale che ha portato alla modificazione dell’imputazione e sarebbe pienamente giustificata la disciplina processuale attualmente in vigore.<br />
3.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le argomentazioni già svolte per sostenere l’inammissibilità della questione.</p>
<p><a name="diritto"></a><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con ordinanza del 24 febbraio 2016, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto di nuova contestazione».<br />
Secondo il collegio rimettente, anche nel caso di modificazione “fisiologica” dell’imputazione, impedire la richiesta di patteggiamento sarebbe in contrasto con l’art. 24, secondo comma, Cost., perché determinerebbe una compressione dei diritti di difesa dell’imputato, al quale non potrebbe «essere addebitata alcuna colpevole inerzia», né potrebbero «esser[e] attribuite le conseguenze negative di un “prevedibile” sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto».<br />
La disposizione censurata, inoltre, violerebbe l’art. 3 Cost., sotto due profili. In primo luogo, perché, anche in relazione alla modificazione “fisiologica” della imputazione, l’imputato che subisce una nuova contestazione verrebbe a trovarsi in una posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena, rispetto a chi della stessa imputazione fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio. In secondo luogo, perché sarebbe irragionevole una disciplina processuale, che, nel caso di contestazione “fisiologica” del fatto diverso, ex art. 516 cod. proc. pen., consentisse «all’imputato di recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali (il giudizio abbreviato e l’oblazione, sulla base della normativa quale risultante dalle citate sentenze “additive” Corte cost. nn. 273/2014 e 530/1995, normativa da utilizzarsi quale tertium comparationis), impedendo invece l’accesso al rito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, con ulteriore, sospetta, violazione dell’art. 3 Cost.».<br />
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza.<br />
La difesa dello Stato osserva che il Tribunale di Torino si è limitato ad affermare che il pubblico ministero aveva modificato le imputazioni nei confronti degli imputati senza indicare, né i nuovi fatti emersi, né le imputazioni iniziali, e sostiene che così ha omesso di motivare in merito alla rilevanza della questione nel giudizio a quo. Il Tribunale rimettente non avrebbe fornito elementi utili per ricostruire la vicenda processuale, con la conseguente impossibilità di valutare l’incidenza della questione sul merito del giudizio a quo. Tale carente descrizione assumerebbe rilevanza proprio in considerazione dell’accezione restrittiva di “fatto diverso”, a norma dell’art. 516 cod. proc. pen., accolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in armonia con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, l’ordinanza di rinvio impedirebbe di verificare se la mutazione del fatto sia dipesa anche dalla linea difensiva adottata dagli imputati, circostanza che escluderebbe la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Inoltre in tale eventualità risulterebbe del tutto prevedibile lo sviluppo processuale che ha portato alla modificazione dell’imputazione e sarebbe pienamente giustificata la disciplina processuale attualmente in vigore.<br />
L’eccezione d’inammissibilità è priva di fondamento.<br />
Il Tribunale di Torino, dopo avere indicato specificamente i fatti oggetto dell’imputazione, così come modificata dal pubblico ministero, ha rilevato che non era «controverso né controvertibile» che si trattasse di «fatti che presentano connotati materiali difformi da quelli dell’originaria accusa», sì da richiedere la procedura, attivata dal pubblico ministero, di modificazione dei capi di imputazione «a tutela del diritto di difesa». In tal modo il Tribunale, per quanto è necessario ai fini dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ha descritto sufficientemente la vicenda processuale, posto che la sua qualificazione in termini di modificazione dell’imputazione non può essere censurata, perché è logicamente rimessa alle determinazioni del giudice a quo.<br />
3.– La questione è fondata.<br />
3.1.– Il dubbio di legittimità costituzionale concerne la cosiddetta contestazione fisiologica del fatto diverso ex art. 516 cod. proc. pen.<br />
La disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali – tanto del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), quanto del reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.) – si presenta coerente, in linea di principio, con l’impostazione accusatoria del codice di rito. In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento la disciplina delle nuove contestazioni mira infatti a conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adattamento agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni elementi di fatto risultino diversi o nuovi rispetto a quelli emersi nel corso delle indagini e valutati dal pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale.<br />
Secondo la formulazione degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze aggravanti devono emergere «nel corso dell’istruzione dibattimentale», in connessione con la ricordata finalità dell’istituto. Risultano così evocati i soli mutamenti dell’imputazione imposti dall’evoluzione istruttoria, sì che l’istituto si caratterizza come speciale e derogatorio rispetto alle ordinarie cadenze processuali relative all’esercizio dell’azione penale e al suo controllo giudiziale (sentenza n. 184 del 2014).<br />
In seguito alla lettura estensiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le nuove contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possono essere basate anche sui soli elementi già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, questa Corte ha rilevato come l’istituto delle nuove contestazioni si connota «“non più soltanto come uno strumento – come detto, speciale e derogatorio – di risposta ad una evenienza pur “fisiologica” al processo accusatorio (quale l’emersione di nuovi elementi nel corso dell’istruzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza “patologica”: potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi dall’organo dell’accusa nella formulazione dell’imputazione (sentenza n. 333 del 2009)”» (sentenza n. 184 del 2014).<br />
A fronte di tale interpretazione occorre però tenere conto delle contrapposte esigenze di salvaguardia del diritto di difesa.<br />
Questa Corte è inizialmente intervenuta per salvaguardare il diritto dell’imputato alla prova, in caso di nuova contestazione dibattimentale, escludendo che esso potesse incontrare «limiti diversi e più penetranti di quelli vigenti in via generale per i “nova”» (sentenza n. 241 del 1992).<br />
Nella prospettiva del codice di procedura penale «rimanevano, però, preclusi i riti alternativi a contenuto premiale (giudizio abbreviato e patteggiamento), riti che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituiscono anch’essi «“modalità, tra le più qualificanti (sentenza n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993)” (sentenza n. 237 del 2012), tali da incidere in senso limitativo, sull’entità della pena inflitta» (sentenza n. 184 del 2014).<br />
Perciò, in seguito alle nuove contestazioni effettuate dal pubblico ministero nel corso del dibattimento, l’imputato poteva trovarsi a fronteggiare un’accusa rispetto alla quale sarebbe stato suo interesse chiedere i riti alternativi ma tale facoltà gli era preclusa, perché erano ormai decorsi i termini per le relative richieste.<br />
3.2.– Rispetto alle nuove contestazioni “fisiologiche”, a quelle cioè effettivamente determinate dalle acquisizioni dibattimentali, la Corte, con una serie di pronunce emesse negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del codice, aveva escluso che la preclusione dei riti speciali violasse gli artt. 3 e 24 Cost. A questa conclusione la Corte era pervenuta richiamando il principio di indissolubilità del binomio premialità-deflazione. In particolare, per quanto concerne il patteggiamento, aveva ritenuto che l’interesse dell’imputato a beneficiare dei relativi vantaggi in tanto poteva rilevare, in quanto egli avesse rinunciato al dibattimento.<br />
La Corte aveva osservato che «la preclusione all’ammissione di tali giudizi in caso di contestazione dibattimentale suppletiva non è affatto irragionevole. Si tratta, infatti, di un’evenienza che non è infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento ed è – soprattutto – ben prevedibile». Di conseguenza «il relativo rischio rientra naturalmente nel calcolo in base al quale l’imputato si determina a chiederli o meno, onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta (cfr., tra le tante, le sentenze nn. 277 e 593 del 1990 e 316 del 1992, nonché l’ordinanza n. 213 del 1992)» (sentenza n. 129 del 1993).<br />
Analoghe considerazioni erano state svolte rispetto alla preclusione relativa al giudizio abbreviato (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ordinanza n. 107 del 1993).<br />
4.– Con la successiva sentenza n. 265 del 1994, la Corte, però, nel caso di contestazioni dibattimentali “tardive”, è pervenuta, proprio rispetto al patteggiamento, a una diversa conclusione, perché ha ritenuto che in questa ipotesi non possa parlarsi di una libera assunzione da parte dell’imputato del rischio di una nuova contestazione nel dibattimento, dato che le sue determinazioni in ordine ai riti speciali erano state sviate da una condotta processuale anomala del pubblico ministero. Come è stato osservato, le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito alternativo dipendono, anzitutto, dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero, cosicché, «quando, in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo di reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali» (sentenze n. 265 del 1994 e n. 184 del 2014). Si è aggiunto che anche il principio di eguaglianza risulta violato perché l’imputato è irragionevolmente discriminato rispetto alla possibilità di accesso ai riti alternativi, «in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero e delle correlative contestazioni» (sentenza n. 184 del 2014).<br />
Sulla base di tali considerazioni, la Corte, con la sentenza n. 265 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentivano all’imputato di richiedere il patteggiamento, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerneva un fatto che già risultava dagli atti di indagine, al momento dell’esercizio dell’azione penale.<br />
La sentenza n. 265 del 1994 ha dichiarato invece inammissibile l’analoga questione di legittimità costituzionale relativa al giudizio abbreviato, reputando che, rispetto a tale rito, la scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al vulnus costituzionale, pure riscontrabile, spettasse in via esclusiva al legislatore.<br />
Il successivo radicale cambiamento della struttura del giudizio abbreviato, per effetto della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), ha indotto questa Corte, con la sentenza n. 333 del 2009, a ritenere superati i precedenti ostacoli e a dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. anche nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il fatto diverso o per il reato concorrente contestato nel dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.<br />
Questa pronuncia additiva era risultata necessaria, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già rilevati dalla sentenza n. 265 del 1994, anche per eliminare la differenza di regime, sulla facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva tardiva, a seconda che si trattasse di patteggiamento o di giudizio abbreviato, differenza che, nel mutato panorama normativo, «si rivela[va] essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost.» (sentenze n. 184 del 2014 e n. 237 del 2012).<br />
Successivamente la Corte è ulteriormente intervenuta dichiarando l’illegittimità dell’art. 517 cod. proc. pen., prima, nella parte in cui non consentiva il patteggiamento (sentenza n. 184 del 2014) e, poi, nella parte in cui non consentiva il giudizio abbreviato (sentenza n. 139 del 2015), nel caso in cui il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione suppletiva “patologica” di una circostanza aggravante.<br />
In queste pronunce è stato affermato che anche la trasformazione dell’originaria imputazione in un’ipotesi circostanziata (o pluricircostanziata) determina un mutamento del quadro processuale rilevante, sì che l’esclusione della possibilità di chiedere un rito alternativo è tale da determinare la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.<br />
Come si è visto, con le decisioni ricordate, che si sono succedute in un arco temporale abbastanza ampio, la Corte ha accomunato le fattispecie regolate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. in «analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alle contestazioni dibattimentali cosiddette “tardive” o “patologiche”, relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale» (sentenza n. 273 del 2014).<br />
5.– Con riferimento specifico alle ipotesi, come quella in esame, di nuove contestazioni “fisiologiche”, volte, cioè, ad adeguare l’imputazione alle risultanze dell’istruzione dibattimentale, la Corte è intervenuta con due recenti sentenze. Con la prima (sentenza n. 237 del 2012) – superando il diverso indirizzo espresso in precedenti pronunce, già ricordate, risalenti agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.), l’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il reato concorrente, emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione.<br />
Con la seconda (sentenza n. 273 del 2014), sulla base di argomenti analoghi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato per il fatto diverso, emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, oggetto della nuova contestazione.<br />
L’odierna questione è simile a quella affrontata con quest’ultima sentenza, e molti dei passaggi argomentativi che sorreggono questa decisione possono estendersi alla vicenda in esame, che si differenzia solo perché allora, dopo la modificazione dell’imputazione, era stato chiesto il giudizio abbreviato mentre oggi è stato chiesto il patteggiamento.<br />
In seguito alla contestazione, ancorché “fisiologica”, del fatto diverso «l’imputato che subisce la nuova contestazione “viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio”. Infatti, “condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti” […] (sentenza n. 237 del 2012)» (sentenza n. 273 del 2014), e ciò vale non solo per il giudizio abbreviato, ma anche per il “patteggiamento”. In questo procedimento infatti la valutazione dell’imputato è indissolubilmente legata, «ancor più che nel giudizio abbreviato, alla natura dell’addebito, trattandosi non solo di avviare una procedura che permette di definire il merito del processo al di fuori e prima del dibattimento, ma di determinare lo stesso contenuto della decisione, il che non può avvenire se non in riferimento a una ben individuata fattispecie penale» (sentenza n. 265 del 1994).<br />
Perciò, anche rispetto al patteggiamento, quando l’accusa è modificata nei suoi aspetti essenziali, «“non possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni” (sentenza n. 237 del 2012)» (sentenza n. 273 del 2014).<br />
Al riguardo deve rilevarsi che il dovere del pubblico ministero di modificare l’imputazione per diversità del fatto risulta strettamente collegato al principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), partecipando, quindi, della medesima ratio di garanzia. Dunque, come ritiene la giurisprudenza di legittimità, non qualsiasi variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell’accusa originaria comporta tale obbligo, «ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell’addebito, incida sul diritto di difesa dell’imputato: in altre parole, la nozione strutturale di “fatto”, contenuta nell’art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive. Correlativamente, è di fronte a simili situazioni – e solo ad esse – che emerge anche l’esigenza di riconoscere all’imputato la possibilità di rivalutare le proprie opzioni sul rito» (sentenza n. 273 del 2014).<br />
È da considerare inoltre che la modificazione dell’imputazione, oltre ad alterare in modo significativo la fisionomia fattuale del tema d’accusa, può avere riflessi di rilievo sull’entità della pena irrogabile all’imputato e, di conseguenza, sulla incidenza quantitativa dell’effetto premiale connesso al rito speciale.<br />
Non possono essere decisivi in senso contrario gli argomenti, fatti valere in passato, relativi, da un lato, alla necessaria correlazione, nei procedimenti speciali, tra premialità e deflazione processuale e, dall’altro, all’assunzione, da parte dell’imputato (che non abbia tempestivamente chiesto il patteggiamento), del rischio della modificazione dell’imputazione per effetto di sopravvenienze.<br />
Sotto il primo profilo, infatti, va osservato che l’accesso al rito alternativo dopo l’inizio del dibattimento rimane comunque idoneo a produrre un’economia processuale, anche se attenuata, sia consentendo al giudice di verificare l’esistenza delle condizioni per l’applicazione della pena, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, sia escludendo l’appello e, almeno tendenzialmente, anche il ricorso per cassazione. In ogni caso, le ragioni della deflazione processuale debbono recedere di fronte ai princìpi posti dagli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., perché «“l’esigenza della “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa» (sentenza n. 237 del 2012). Va inoltre aggiunto che il patteggiamento «è una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza, che non richiede particolari procedure e che pertanto, proprio per tali sue caratteristiche, si presta ad essere adottata in qualsiasi fase del procedimento, compreso il dibattimento» (sentenze n. 184 del 2014 e n. 265 del 1994; ordinanza n. 486 del 2002).<br />
Né può ritenersi che in seguito a una modificazione “fisiologica” dell’imputazione possa rimanere preclusa la facoltà di chiedere il patteggiamento perché l’imputato, non avendolo chiesto prima, si sarebbe assunto il rischio di tale evenienza. Infatti «non si può pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto anche dell’eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi dell’istruzione dibattimentale, l’accusa a lui mossa subisca una trasformazione, la cui portata resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta» (sentenza n. 273 del 2014).<br />
Inoltre, anche in rapporto alla contestazione dibattimentale “fisiologica” del fatto diverso è ravvisabile la ingiustificata disparità di trattamento – rilevata sia dalla sentenza n. 237 del 2012 che dalla sentenza n. 273 del 2014, con riguardo al giudizio abbreviato – rispetto al caso del recupero, da parte dell’imputato, della facoltà di accesso al patteggiamento per circostanze puramente “occasionali” che determinino la regressione del procedimento.<br />
Ciò si verifica, in particolare, allorché, in seguito alle nuove contestazioni, il reato rientra tra quelli per cui si procede con udienza preliminare, e questa non sia stata tenuta. In tale ipotesi infatti il giudice – ove la relativa eccezione sia sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter, e 521-bis cod. proc. pen.), con l’effetto di rimettere in termini l’imputato per la richiesta del rito alternativo.<br />
Viene infine in rilievo un ulteriore profilo di disparità di trattamento, messo in luce dallo stesso rimettente, posto che per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 516 cod. proc. pen., contenuta nella sentenza n. 273 del 2014, dopo una modificazione “fisiologica” dell’imputazione è riconosciuta all’imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ma non anche quella di chiedere il patteggiamento.<br />
6.– In conclusione, per il contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost., l’art. 516 cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.<br />
<a name="dispositivo"></a>Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giorgio LATTANZI, Redattore<br />
Filomena PERRONE, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2017.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Filomena PERRONE</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-17-7-2017-n-206/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/7/2017 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2015 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-5-5-2015-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-5-5-2015-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-5-5-2015-n-206/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2015 n.206</a></p>
<p>Pres. Zuballi Est. Sinigoi Comune di San Giovanni al natisone (Avv. Annamaria Iervolino) c. Provincia di Udine (Avv.ti Stefano Marche e Federica Asquini) nei confronti di Fallimento Ecoplan srl (n.c.) sull&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Udine recante diffida al Comune per la messa in sicurezza di una discarica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-5-5-2015-n-206/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2015 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-5-5-2015-n-206/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2015 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Zuballi Est. Sinigoi<br /> Comune di San Giovanni al natisone (Avv. Annamaria Iervolino) c. Provincia di Udine (Avv.ti Stefano Marche e Federica Asquini) nei confronti di Fallimento Ecoplan srl (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Udine recante diffida al Comune per la messa in sicurezza di una discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento – Discarica affidata a una curatela – Obbligo di bonifica a carico del curatore – Non sussiste – Ragioni.  </p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento – Bonifica e risanamento di una discarica – Obbligo di bonifica a carico del Comune – Nel caso di inadempienza dell’obbligato principale – Sussiste – Ragioni &#8211; Applicazione della L. R. 30/1987.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il curatore subentrato al fallimento della società di gestione di una discarica non è tenuto ad ovviare a situazioni di inquinamento e pericolo qualora sia subentrato dopo il termine delle attività produttive, considerato che il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari non comporta il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili e considerato altresì che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione dell’attività. (Per tale ragione il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di un Comune in ordine alla diffida della Provincia volta a rimediare a una situazione di inquinamento di una discarica).</p>
<p>2. Ai sensi della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 30/1987 art. 25 co. 1, il Comune esegue le attività di recupero e risanamento delle aree adibite a discarica qualora l’obbligato non provveda, rivalendosi sulla garanzia finanziaria. Pertanto, deve ritenersi legittimo il provvedimento con cui la Provincia abbia diffidato un Comune a provvedere al recupero e al risanamento di un’area adibita a discarica, laddove la società di gestione dell’impianto e la curatela fallimentare di tale società non abbiano adempiuto e il Comune sia pacificamente intestatario delle garanzie finanziarie, a nulla rilevando i dubbi dell’Amministrazione Comunale sulla possibilità concreta di escutere le polizze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 555 del 2010, proposto da:<br />
Comune di San Giovanni al Natisone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Annamaria Iervolino, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Provincia di Udine, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Marche e Federica Asquini dell’Ufficio legale della Provincia, con domicilio presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Fallimento Ecoplan S.r.l., in persona del curatore fallimentare, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>-della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Udine n. 2010/5579 dd. 15.7.2010, notificata al Sindaco del Comune di S. Giovanni al Natisone in data 16.7.2010, avente ad oggetto la discarica di 2° categoria tipo &#8220;B&#8221; già della fallita Ditta Ecoplan s.r.l. ubicata in Comune di San Giovanni al Natisone in località Cascina Rinaldi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Udine;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Comune di San Giovanni al Natisone agiva per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con cui la Provincia di Udine lo aveva diffidato ai sensi della l.r. 30/1987 in relazione alla discarica di II categoria tipo “B” sita in Comune di San Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi, estesa sulle p.c.n. 5, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 269 del foglio n. 9, per il mancato rispetto di modalità gestionali atte a garantire quanto prescritto dall’art. 178 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., attesa la presenza di un battente di percolato nel corpo della discarica compreso fra 11,90 e 12,87 metri ritenuto non compatibile con una gestione priva di rischi per l’ambiente e la salute umana, nonché a provvedere ad eliminare le singole inosservanze, dando dimostrazione dell’avvenuto ottemperamento nel rispetto delle disposizioni e dei termini temporali di seguito indicati: novanta giorni per avviare a smaltimento il percolato presente nel corpo della discarica tramite emunzione con abbattimento del battente fino al livello di un metro.<br />
L’illegittimità del provvedimento impugnato veniva dedotta sulla scorta dei seguenti motivi di gravame:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 legge fallimentare (r.d. 16/3/1942, n. 267) – Difetto di legittimazione passiva – Violazione di legge art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione<br />
2. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti – Eccesso di potere per falso presupposto<br />
3. Eccesso di potere per falso presupposto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria<br />
4. Violazione di legge – Errata e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/03, allegato 1, 2.3 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Violazione di legge art. 3 legge 241/90 per difetto di motivazione<br />
5. Violazione di legge – Errata e/o omessa applicazione dell’art. 17 legge regionale n. 30/1987<br />
Il Comune lamentava, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla diffida che lo vedeva obbligato, quale intestatario della garanzia fideiussoria, allo smaltimento del percolato, in via principale ed esclusiva, in luogo della curatela del fallimento della società Ecoplan s.r.l. (ovvero della società che era stata titolare dell’autorizzazione alla gestione della discarica dianzi citata). Riteneva, invero, che tale obbligo dovesse ricadere sulla curatela, quale soggetto che aveva la disponibilità della discarica, con la conseguenza che la medesima curatela doveva essere la destinataria del provvedimento di diffida.<br />
In secondo luogo, lamentava che la mera titolarità della garanzia non assicurava che la stessa fosse concretamente escutibile. Al riguardo, rappresentava, peraltro, che, una volta appreso del fallimento della società, si era prontamente attivato per l’escussione, ma che la pratica era ancora in istruttoria e che non vi era alcuna certezza sul relativo esito.<br />
Deduceva, inoltre, la mancanza, nel caso di specie, dei presupposti per la bonifica del sito e, conseguentemente, dell’obbligo del Comune di eliminare una situazione di inquinamento e potenziale e concreto pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.<br />
In terzo luogo, assumeva che il provvedimento impugnato si fondava sul falso presupposto che il percolato presente in discarica costituisse un pericolo per l’ambiente e la salute e che le anomalie riscontrate nelle acque di falda fossero riconducibili alla discarica Ecoplan s.r.l..<br />
Al riguardo, deduceva, invero, che non erano state provate e verificate in nessun modo interferenze tra il corpo di discarica e l’acqua di falda, che la stessa Arpa aveva sollevato dubbi in merito e che la Provincia, in assenza di indagini e approfondimenti, aveva imposto lo smaltimento del percolato al Comune, fino alla minimizzazione del battente idraulico.<br />
In quarto luogo, deduceva che l’imposizione di abbattimento del battente idraulico fino al livello di un metro non era sorretta da alcuna motivazione, attesa l’insussistenza di appropriate indagini in merito e/o obblighi di legge in tal senso.<br />
In quinto luogo, lamentava la violazione dell’art. 17 della l.r. n. 30/1987, in quanto la Provincia aveva stabilito solo un termine iniziale entro cui dare avvio all’attività di estrazione e smaltimento del percolato, ma non un termine finale entro cui dovevano essere ottemperate le prescrizioni impartite.<br />
La Provincia di Udine si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e contestarne la fondatezza sulla base di diffuse argomentazioni.<br />
Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare della ricorrente, ritenendola sfornita di elementi di fondatezza (ord. caut. n. 249 in data 15/12/2010). Tale provvedimento veniva gravato dall’odierno ricorrente innanzi al Consiglio di Stato, il quale, però, respingeva l’appello, ritenendo che <i>“nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente quello pubblico al sollecito smaltimento del percolato presente nella discarica di cui trattasi”</i> (ord. caut. n. 1186 in data 15/3/2011).<br />
La causa veniva, quindi, chiamata alla pubblica udienza dell’8 aprile 2015 (e, poi, rinviata d’ufficio al 22 aprile 2015), in vista della quale la difesa della Provincia rappresentava sinteticamente che, nelle more del giudizio, il Comune aveva ottemperato, seppur parzialmente, a quanto disposto nel provvedimento impugnato, riconoscendone, pertanto, l’obbligo. Gli interventi di emunzione sino ad ora effettuati non avevano, tuttavia, consentito di ovviare all’inconveniente, con la conseguenza che quanto disposto con il detto provvedimento era da ritenersi tuttora attuale e necessitate di attuazione.<br />
Celebrata l’udienza, la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
Il ricorso non è fondato.<br />
Va, innanzitutto, disatteso il primo motivo di gravame.</p>
<p>In giurisprudenza è stato, invero, ripetutamente chiarito che il soggetto tenuto a ovviare a situazioni di inquinamento e potenziale e concreto pericolo per la salute pubblica e l’ambiente non può essere individuato nel curatore fallimentare, almeno nel caso, come quello in esame, in cui la curatela sia stata aperta dopo il termine dell’attività produttiva (Cons. Stato, sez. V sent. 3885 del 16 giugno 2009), atteso che il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta, necessariamente, il dovere di adottare particolari comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti e che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell&#8217;imprenditore fallito a meno che non vi sia una prosecuzione nell’attività. In caso contrario, si determinerebbe, infatti, un inammissibile sovvertimento del principio “chi inquina paga”, dato che i costi di intervento ricadrebbero sui creditori che non presentano alcun collegamento con l’inquinamento.<br />
Parte ricorrente trascura, poi, di considerare che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, secondo cpv., della l.r. 7 settembre 1987, n. <i>30 “il Comune, che deve provvedere al recupero ed al risanamento delle aree adibite a discarica dei rifiuti, esegue, qualora l&#8217;obbligato non vi provveda, gli interventi previsti dall&#8217;articolo 24, comma 1, lettera c), rivalendosi sulla garanzia finanziaria”</i> ovvero provvede al recupero e al risanamento delle aree delle discariche abbandonate o esaurite.<br />
Nel caso di specie, oltre ad essere pacifico che il Comune ricorrente risulta intestatario delle garanzie finanziarie previste dall&#8217;articolo 5, comma 1 lettera l), della l.r., è anche cosa nota che la Provincia aveva previamente provveduto a diffidare sia la società Ecoplan s.r.l. che la curatela fallimentare a provvedere allo smaltimento del percolato presente nel corpo della discarica, ma senza esito.<br />
Non v’è, dunque, motivo di dubitare che il provvedimento gravato potesse venire emesso nei confronti del Comune di San Giovanni al Natisone, tanto più che l’ente civico era già dal 2007 (ovvero dal momento dell’invio della I diffida alla società Ecoplan) a conoscenza della sussistenza di motivi ostativi all’adozione del provvedimento di approvazione del collaudo della sistemazione definitiva dell’area della discarica da parte della Provincia di Udine e che, anche a prescindere dall’attivazione delle garanzie fideiussorie, avrebbe potuto domandare l&#8217;ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101 del r.d. 267/1942 per una somma corrispondente all&#8217;onere di bonifica preventivamente determinato in via amministrativa. In tal senso conforta, invero, la disposizione di cui all’art. 18, comma 5, del “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni”, adottato con D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.<br />
Ad analoga sorte è destinato il secondo motivo di gravame.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, che i dubbi paventati da parte ricorrente in merito alla concreta possibilità di escutere le polizze non possano impedire di porre a carico del Comune l’esecuzione degli interventi di recupero e risanamento e/o costituire motivo idoneo per esimere il Comune dal provvedere, atteso, tra l’altro, che la l.r. cit. prevede espressamente, all’art. 27, che <i>“1. Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall&#8217;articolo 24, comma 1, lettera c), che richiedano operazioni particolarmente impegnative rispetto a quelle ordinarie e che non trovino copertura nelle garanzie finanziarie, i Comuni(…) nei cui territori devono eseguirsi i suddetti interventi, possono avanzare motivata e documentata richiesta di contributo regionale. 2. Detti contributi possono essere assegnati in conto capitale sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, fermo il diritto dell&#8217;Amministrazione regionale al recupero delle spese sostenute nei confronti degli eventuali inadempienti”.</i><br />
Quanto alla denunciata insussistenza dei presupposti per la bonifica del sito, denunciata da parte ricorrente con la seconda parte del secondo motivo e con il terzo motivo di gravame pare, invece, sufficiente ricordare che: a) già nel 2008 l’ARPA FVG, con nota prot. n. 3467/2008 (all. 27 – fascicolo doc. Provincia), aveva rilevato un peggioramento della qualità delle acque di falda che sembrava indicare una contaminazione attribuibile alla discarica in questione e suggerito, in base ai dati raccolti, di mantenere al minimo la presenza di percolato; b) nel 2009, con nota prot. n. 8823/2009 (all. 28 – fascicolo doc. cit.), aveva evidenziato che <i>“i risultati delle indagini condotte confermano quanto segnalato con (…) precedenti note, in particolare la n. 3467/08 dell’11/4/2008 (…)”</i>; c) nel marzo 2010 personale tecnico dell’U.O. Controlli dell’Area Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine aveva effettuato un controllo in loco e riscontrato ancora la presenza di un battente di percolato nel corpo della discarica compreso fra mt. 11,90 e 12,87 (all. 30 – fascicolo doc. cit.).<br />
Le risultanze delle verifiche e dei controlli dianzi citato paiono, infatti, avvalorare la legittimità del provvedimento impugnato, attesa l’evidente necessità di eseguire interventi di minimizzazione del battente idraulico del percolato, al fine di ridurre i rischi per l’ambiente e la salute umana. Le doglianze vanno, pertanto, disattese.<br />
Privo di fondamento è anche il quarto motivo di gravame.<br />
Come già evidenziato, gli esiti delle indagini svolte giustificano infatti, di per sé, l’obbligo di abbattimento del percolato, che trova, peraltro, idoneo supporto normativo nelle disposizioni dettate dall’art. 13 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) dettate per la gestione operativa e post-operativa delle discariche.<br />
Ad analoga sorte è, infine, destinato anche il quinto motivo di gravame, essendo palese che la Provincia laddove, nel dispositivo del provvedimento impugnato, ha imposto all’amministrazione <i>“(…) di provvedere ad eliminare le singole inosservanze dando dimostrazione dell’avvenuto ottemperamento nel rispetto delle disposizioni e dei termini temporali di seguito indicati: novanta giorni per avviare a smaltimento il percolato presente nel corpo della discarica tramite emunzione, con abbattimento del battente fino al livello di un metro”</i>, ha inteso proprio fissare un termine per l’esecuzione dell’intervento imposto.<br />
Sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte, il ricorso va, in definitiva, rigettato, in quanto privo di fondamento.<br />
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente<br />
Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore<br />
Alessandra Tagliasacchi, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-5-5-2015-n-206/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2015 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori Tempesti S.p.a. &#8211; Conceria Pellami (Avv.ti N. Ciurli e A. Benedetti) contro la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa (Avv. G. Toscano) e Assefi (non costituita) e nei confronti di Saturnia S.p.a. e Amitour di Amici Giuseppe (non costituite) spetta al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori<br /> Tempesti S.p.a. &#8211; Conceria Pellami (Avv.ti N. Ciurli e A. Benedetti) contro la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa (Avv. G. Toscano) e Assefi (non costituita) e nei confronti di Saturnia S.p.a. e Amitour di Amici Giuseppe (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di finanziamenti e contributi pubblici, quando la controversia attenga al momento genetico di erogazione del contributo e sia connotata da discrezionalità e sulla legittima esclusione per il mancato versamento del contributo annuale alla Camera di Commercio anche per l&#8217;unità locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Contributi e provvidenze – Riparto &#8211; Si fonda sulla situazione giuridica soggettiva sottesa e sul margine di discrezionalità della p.a. &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Contributi e provvidenze – Requisiti prescritti dal bando &#8211; Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio &#8211; Grava anche sulle unità locali quali rami funzionali dell’impresa – Assenza – Diniego &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle controversie sui finanziamenti pubblici sussiste la giurisdizione del G.O. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, spettando all’amministrazione il solo compito di verificare l’effettiva esistenza dei presupposti per la concessione, ma senza alcun margine di apprezzamento in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione. In questa ipotesi la posizione giuridica soggettiva vantata dal privato è configurabile quale diritto soggettivo. E’ configurabile di converso una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase discrezionale procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (fattispecie relativa ad un contributo erogato per iniziativa della CCIAA di Pisa la cui controversia atteneva al momento genetico della concessione del contributo, in cui la posizione del privato si configurava come di interesse legittimo)</p>
<p>2. È legittimo il diniego di concessione di un contributo pubblico per il mancato versamento del contributo annuale alla CCIIA previsto come causa di esclusione dal bando. Tutte le imprese iscritte nei registri di cui alla legge 580/93 sono difatti tenute a tale pagamento, anche quelle che esercitano la loro attività tramite le unità locali (per tali intendendosi l&#8217;impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l&#8217;impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia), proporzionato in tale ultimo caso al diritto dovuto dalla sede principale. Perché sia dovuto il diritto, occorre solo che tali unità siano strumentali alle imprese iscritte nei registri, a nulla rilevando la loro utilizzazione ai meri fini di deposito, né essendo necessario alcun accertamento sulla loro effettiva funzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2013, proposto dalla società Tempesti S.p.a. &#8211; Conceria Pellami, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Ciurli e Alberto Benedetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;<br />
&#8211; Assefi, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Saturnia S.p.a. e Amitour di Amici Giuseppe, n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>in parte qua</i> della determinazione dirigenziale n. 331 del 18.09.2013 ad oggetto &#8220;<i>Azione 1.02.03 ”Facilitare e sostenere l&#8217;accesso al credito” &#8211; Azione 03 &#8211; Bando per la concessione di contributi volti a sostenere gli investimenti e l&#8217;avvio di nuove imprese nella provincia di Pisa 2013: esito istruttorio</i>&#8220;, a firma del Segretario generale della Camera di commercio di Pisa e dei relativi allegati 1 e 3, con la quale si approvano rispettivamente la graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi di cui alla misura suddetta e l&#8217;elenco delle imprese escluse dai benefici e di ogni altro atto ad essa presupposto, ancorchè incognito, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda a suo tempo presentata del 07.08.2013 a firma del funzionario incaricato di Assefi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione n. 42 del 24/5/2013 la Giunta della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa ha approvato un bando per la concessione di contributi volti a sostenere gli investimenti e l&#8217;avvio di nuove imprese nella provincia di Pisa.<br />
La società Tempesti s.p.a. ha presentato domanda per ottenere un contributo di € 10.000,00 a fronte di un programma di investimenti riguardante l&#8217;acquisto di beni strumentali per un costo totale di € 102.380,00.<br />
Con determinazione n. 331 del 18/09/2013 il Segretario generale della CCIAA di Pisa ha approvato la graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi in questione e l&#8217;elenco delle imprese escluse, tra cui figura Tempesti s.p.a. con la motivazione &#8220;<i>Diritto annuale irregolare</i>&#8220;.<br />
Contro tale provvedimento la predetta società ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Per resistere al gravame si è costituita in giudizio la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa, che ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo TAR e il difetto di interesse della ricorrente alla causa.<br />
Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 15 gennaio 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Oggetto del presente giudizio sono i contributi erogati dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Pisa nel 2013 per sostenere gli investimenti e l&#8217;avvio di nuove imprese in quella provincia. <br />
Sul riparto di giurisdizione nelle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e di sovvenzioni pubbliche si è recentemente pronunciata l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 29 gennaio 2014, in cui ha confermato &#8220;<i>il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione…, sia dal Consiglio di Stato</i>&#8220;, che fa riferimento al generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (diritto soggettivo o interesse legittimo). In applicazione di tale criterio l&#8217;Adunanza plenaria ha precisato che &#8220;<i>sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l&#8217;an, il quid, il quomodo dell&#8217;erogazione</i>&#8220;; mentre &#8221; <i>è configurabile una situazione soggettiva d&#8217;interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario</i>&#8220;.<br />
Nella vicenda in esame non si controverte di un finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge, bensì di un contributo erogato per iniziativa della CCIAA di Pisa; e la controversia attiene al momento genetico della concessione del contributo, in cui la posizione del privato si configura come di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (in senso conforme si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2014 n. 4897).<br />
L&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell&#8217;Ente camerale va dunque respinta.<br />
2) Nel merito il ricorso è infondato e ciò consente al Collegio di prescindere dalle ulteriori eccezioni formulate dalla Camera di Commercio di Pisa.<br />
La società ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria delle imprese ammissibili ai contributi di cui si discute perché nel corso dell&#8217;istruttoria è emersa una irregolarità nel pagamento del diritto annuale; a norma dell’art. 2 lett. d) del bando potevano infatti fruire del beneficio in questione solo le imprese che risultavano &#8220;<i>in regola con il pagamento del diritto annuale</i>&#8220;.<br />
Tale diritto è previsto dall’art. 18 comma 1 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (nel testo originario alla lettera <i>b</i>), ora alla lettera <i>a</i>) a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23). Con D.M. 11 maggio 2001 n. 359 è stato approvato il &#8220;<i>Regolamento per l&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>&#8220;. Tale decreto prevede:<br />
&#8211; all’art. 2 (&#8220;<i>Presupposto del diritto</i>&#8220;): &#8220;<i>Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all&#8217;articolo 8 della legge n. 580/1993, è tenuta ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera b), della medesima legge, al pagamento di un diritto all<br />
&#8211; all’art. 7 (&#8220;<i>Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l&#8217;impresa anche tramite unità locali</i>&#8220;): &#8220;<i>Le imprese che esercitano l&#8217;attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisu<br />
La definizione di &#8220;<i>unità locale</i>&#8221; si rinviene all’art. 1 del D.M. alla lettera <i>e</i>); tale espressione &#8220;<i>indica l&#8217;impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l&#8217;impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, ecc.</i> &#8220;.<br />
Nel caso in esame l&#8217;irregolarità riscontrata dalla Camera di Commercio riguarda il mancato pagamento del diritto annuale relativamente ad un fabbricato acquistato dalla società ricorrente nell&#8217;ottobre 2012, oggetto di denuncia come &#8220;deposito&#8221;, ai fini dell&#8217;inserimento nel registro delle imprese, dopo che una precedente denuncia come &#8220;stabilimento&#8221; non era stata accettata dall&#8217;Ente camerale per mancanza di documentazione comprovante l&#8217;inizio dell&#8217;attività.<br />
3) Nel ricorso si sostiene:<br />
&#8211; che la Camera di commercio ha adottato il provvedimento conclusivo senza dar conto delle ragioni per cui non ha accolto le osservazioni presentate dalla ricorrente;<br />
&#8211; che il diritto annuale è dovuto anche per le &#8220;unità locali&#8221; in quanto in esse sia effettivamente esercitata un&#8217;attività; in mancanza di questo presupposto il contributo non è dovuto e tale era la situazione del &#8220;deposito&#8221; della società ricorrente, in cu<br />
&#8211; che in ogni caso l&#8217;esclusione contrasta con il principio dell&#8217;affidamento, atteso che nella denuncia del fabbricato acquistato la ricorrente ha agito in buona fede e secondo correttezza.<br />
4) Le tesi sostenute dalla società Tempesti non convincono il Collegio.<br />
In base all’art. 2 del D.M. n. 359/2001 per concretare il presupposto del diritto è sufficiente che l&#8217;impresa sia iscritta o annotata nei registri camerali; lo stesso vale anche per le &#8220;unità locali&#8221; delle imprese, senza che a diverse conclusioni possa indurre l&#8217;espressione &#8220;<i>che esercitano l&#8217;attività anche tramite unità locali</i>&#8221; contenuta nell’art. 7; la norma si limita a descrivere il collegamento tra impresa e unità locale evidenziando il carattere strumentale della seconda rispetto alla prima, senza che ciò comporti la necessità di una verifica circa l&#8217;effettiva attivazione dell&#8217;unità; ai fini dell&#8217;insorgere del diritto (funzionale al finanziamento delle camere di commercio) conta solo l&#8217;attività amministrativa di iscrizione/annotazione nei registri, oggetto di richiesta da parte delle stesse imprese; nel medesimo senso va intesa la definizione di &#8220;unità locale&#8221; di cui all’art. 1 lett. <i>e</i>) del decreto ministeriale, che contiene un&#8217;elencazione non esaustiva di tali strutture &#8211; comprendente anche i depositi &#8211; aventi natura funzionale rispetto all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di impresa, a prescindere dal &#8220;come&#8221; tale natura si esprima (e senza che occorra alcun accertamento al riguardo).<br />
In relazione a quanto sopra si deve concludere che la società ricorrente era tenuta al pagamento del diritto annuale anche per il deposito registrato nel 2012 e che il mancato pagamento costituiva causa ostativa all&#8217;accoglimento della sua domanda di contributo. Ne consegue che la Camera di Commercio di Pisa non era tenuta ad illustrare puntualmente le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate da Tempesti a seguito del preavviso di rigetto, alla luce di quanto disposto dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990; mentre, per altro verso, non rilevano le precedenti vicende relative alla denuncia dell&#8217;unità locale come &#8220;stabilimento&#8221; (evidentemente non qualificabile come tale, bensì come &#8220;deposito&#8221;); né su tali vicende può fondarsi un &#8220;legittimo affidamento&#8221; meritevole di particolare tutela.<br />
5) In conclusione, nessuna delle censure formulate dalla società ricorrente merita accoglimento; il ricorso va conseguentemente respinto.<br />
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-3-2-2015-n-206/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2015 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-4-2014-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-4-2014-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-4-2014-n-206/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.206</a></p>
<p>Pres. Lamberti, est. Fantini IBI Idroimpianti S.p.A. (Avv. Carlo Comandè) c. Acea S.p.A. (Avv.ti Mario Tonucci, Alberto Fantini, Andrea Grappelli e Luca Spaziani) e Ministero dell’Interno U.T.G. Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di Terni S.c. a r.l., Intercantieri Vittadello S.p.A., IGM Ambiente S.r.l., Loto Impianti S.r.l.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-4-2014-n-206/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-4-2014-n-206/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti, est. Fantini<br /> IBI Idroimpianti S.p.A. (Avv. Carlo Comandè) c. Acea S.p.A. (Avv.ti Mario Tonucci, Alberto Fantini, Andrea Grappelli e Luca Spaziani) e Ministero dell’Interno U.T.G. Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di Terni S.c. a r.l., Intercantieri Vittadello S.p.A., IGM Ambiente S.r.l., Loto Impianti S.r.l., So.Ge.Ri. S.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo &#8211; Contratti della P.A. – Recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto – Motivato sulla scorta di un’informativa antimafia – Impugnativa &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.  </p>
<p>2. Processo Amministrativo – Recesso dal contratto di appalto – Motivato sulla scorta di un’informativa antimafia – Individuazione del TAR territorialmente competente – Criterio – Ambito territoriale di svolgimento del contratto d’appalto.</p>
<p>3. Processo Amministrativo – Impugnazione del provvedimento di recesso dal contratto d’appalto – Legittimazione della ditta cedente – Sussiste – Ragioni – Mancata accettazione da parte della stazione appaltante del subentro della ditta cessionaria.</p>
<p>4. Processo Amministrativo – Impugnazione del provvedimento di recesso dal contratto d’appalto – Intervenuta esecuzione integrale del contratto – Interesse a ricorrere per ottenere il risarcimento per equivalente – Sussiste.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto – Motivato sulla scorta di un’informativa antimafia dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato – Conseguenze – Illegittimità derivata – Sussiste.</p>
<p>6. Contratti della P.A.  – Informativa antimafia “tipica” – Natura.</p>
<p>7. Contratti della P.A. – Recesso della stazione appaltante dal contratto di appalto – Motivato sulla scorta di un’informativa antimafia “tipica” – Conseguenza – Non è necessaria la dichiarazione ex art. 7 L. 241/1990 – Ragioni – Natura vincolata del provvedimento.</p>
<p>8. Contratti della P.A. – Informativa antimafia “tipica” – Facoltà della stazione appaltante di non recedere dal contratto – Sussiste – Limiti.</p>
<p>9. Contratti della P.A. – Illegittimità derivata del provvedimento di recesso da un contratto di appalto &#8211; Indizione di una nuova procedura negoziata – Declaratoria di illegittimità derivata per vizi di secondo grado – Sussiste. </p>
<p>10. Contratti della P.A. – Indizione di una nuova procedura negoziata a seguito di recesso da un contratto di appalto – Comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 – Non deve essere effettuata nei confronti della ditta il cui contratto sia stato risolto – Ragioni – Sussistenza di un procedimento nuovo e distinto.</p>
<p>11. Contratti della P.A. – Recesso da un contratto di appalto – Successiva procedura negoziata – Obbligatorietà di indizione di una gara – Non sussiste – Ragioni – Situazione d’urgenza imprevedibile per l’ente aggiudicatore.</p>
<p>12. Contratti della P.A. – Provvedimento di recesso da un contratto di appalto –Motivato sulla scorta di un’informativa antimafia illegittima – Non affetto da vizi propri di illegittimità – Conseguenze – Infondatezza della domanda risarcitoria indirizzata alla stazione appaltante.</p>
<p>13. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Emessa sulla scorta di avvenimenti molto risalenti nel tempo – Illegittimità – Sussiste &#8211; Azione risarcitoria – Scusabilità del comportamento della Prefettura – Non sussiste – Ragioni – Superficialità nella verifica degli elementi indiziari di una permeabilità mafiosa dell’azienda.</p>
<p>14. Contratti della P.A. – Recesso dal contratto d’appalto – Illegittimità &#8211; Risarcimento del danno – Quantificazione – Spese di partecipazione alla gara – Non sono risarcibili – Ragioni.</p>
<p>15. Contratti della P.A. – Recesso dal contratto d’appalto – Illegittimità – Risarcimento del danno – Quantificazione del lucro cessante – Parametro di riferimento – Applicazione del 10% del prezzo a base d’asta – Limiti.</p>
<p>16. Contratti della P.A. – Recesso dal contratto d’appalto – Azione risarcitoria – Danno curriculare – In genere</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.A. in ordine alle controversie in cui si faccia questione della legittimità del provvedimento di recesso da un contratto d’appalto, motivato sulla scorta di un’informativa antimafia atteso che tale provvedimento è l’espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente rispetto al quale la posizione di quest’ultimo è di interesse legittimo. (1)</p>
<p>2. L’informativa antimafia non è un atto a portata generale ma opera in seno al singolo rapporto cui attiene, con la conseguenza che sortisce i suoi effetti nell’ambito territoriale dove tale rapporto si svolge. Pertanto, nel caso di un provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli a cui seguano dei provvedimenti applicativi da parte di Amministrazioni e/o società pubbliche della Regione Umbria, sussiste la giurisdizione del TAR di Perugia. (2)</p>
<p>3. E’ ammissibile il ricorso di una ditta avverso il provvedimento di recesso da un contratto d’appalto qualora la stessa ditta abbia ceduto l’azienda e la stazione appaltante non abbia accettato il subentro della società cessionaria nel contratto di appalto, con conseguente permanenza della legittimazione e dell’interesse a contestare da parte della società cedente i provvedimenti adottati.</p>
<p>4. Nel caso di un ricorso avverso il provvedimento della stazione appaltante di recesso da un appalto integrato di progettazione e lavori, l’intervenuta esecuzione del contratto non preclude l’interesse della società ricorrente alla prosecuzione del giudizio, permanendo l’interesse ad ottenere un risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui il sindacato di legittimità dell’atto amministrativo può essere compiuto anche nel caso in cui persista il solo interesse a fini risarcitori. (3)</p>
<p>5. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento di recesso della stazione appaltante da un appalto di progettazione e lavori, motivato esclusivamente sulla scorta di un’informativa antimafia, laddove tale informativa sia stata dichiarata illegittima con sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato.</p>
<p>6. Deve ritenersi avente natura “tipica” l’informativa antimafia che ravvisi tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tali da condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta destinataria: in tal caso l’efficacia interdittiva del provvedimento prefettizio prescinde da una autonoma e discrezionale valutazione da parte dell’Amministrazione destinataria.</p>
<p>7. Nel caso in cui a un’informativa antimafia “tipica” segua il provvedimento di recesso da un appalto di progettazione e lavori, lo stesso deve ritenersi legittimo anche se non è preceduto dalla comunicazione ex art. 7 L. 241/1990 atteso che, l’informativa “tipica” esclude qualsiasi valutazione discrezionale in capo all’ente aggiudicatore e quindi il provvedimento di quest’ultimo non avrebbe potuto essere diverso.</p>
<p>8. Ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3, D.P.R. 252/1998, la stazione appaltante destinataria di un’informativa antimafia negativa ha la facoltà di non recedere dal contratto. Tuttavia, in ragione dello sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici, tale possibilità deve essere considerata un’ipotesi remota e residuale, configurabile solo in determinate circostanze quali l’inoltrata esecuzione del contratto o la sua natura o la difficoltà di trovare nuovi candidati. (4)</p>
<p>9. La declaratoria di illegittimità, e il conseguente annullamento, del provvedimento di recesso da un appalto per illegittimità dell’informativa antimafia presupposta, sono causa di annullamento per illegittimità derivata di secondo grado degli atti di indizione di una nuova procedura negoziata e del conseguente provvedimento di aggiudicazione della stessa.</p>
<p>10. Nel caso in cui al recesso della stazione appaltante da un appalto di progettazione e lavori, segua l’indizione di una nuova procedura negoziata, quest’ultima consiste in un procedimento nuovo e strutturalmente distinto rispetto alla prima aggiudicazione, pertanto, la società nei cui confronti è stato risolto il contratto non può ritenersi titolare di una posizione differenziata e giustificata utile a denotare una situazione di contro-interesse, pertanto ad essa non spetta la comunicazione di cui all’art. 7 L. 241/1990. (Nella specie il TAR ha altresì affermato la non necessità di tale comunicazione in ragione delle esigenze di celerità connesse all’informativa antimafia.) (5)</p>
<p>11. In materia di appalti pubblici, deve ritenersi legittimo l’operato della stazione appaltante che, dopo aver effettuato il recesso da un contratto di appalto di progettazione e lavori, abbia instaurato una nuova procedura negoziata senza procedere alla previa indizione di una gara, laddove ciò sia stato reso necessario dall’estrema urgenza di fruire delle incentivazione di settore e la stessa urgenza sia determinata da eventi imprevedibili per l’Ente aggiudicatore.</p>
<p>12. Nel caso in cui il provvedimento di recesso da un appalto non evidenzi vizi propri di legittimità ma sia affetto da illegittimità derivata per vizi dell’informativa antimafia presupposta, deve ritenersi infondata la relativa domanda risarcitoria azionata nei confronti della stazione appaltante. (Nella specie il TAR non solo ha rilevato la scusabilità dell’errore della stazione appaltante in quanto condizionata dall’influenza dominante dei comportamenti di altri soggetti, ma ha altresì stabilito la non applicabilità al caso di specie del principio di responsabilità oggettiva riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto applicabile in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e tutela della concorrenza.)</p>
<p>13. Nel caso di un’azione risarcitoria per i danni subiti a causa dell’illegittima risoluzione di un contratto d’appalto, disposta sulla scorta di un’informativa antimafia poi rivelatasi illegittima, non è scusabile il comportamento della Prefettura che abbia superficialmente emesso il provvedimento prefettizio facendo riferimento a fatti molto risalenti nel tempo, e ignorando l’eventuale verificazione di ulteriori eventi significativi di un condizionamento mafioso.</p>
<p>14. In materia di appalti pubblici, il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara d’appalto, non è risarcibile in favore dell’impresa che lamenti l’illegittimo recesso dall’appalto e dunque invochi il lucro cessante, in quanto altrimenti verrebbe fatto conseguire all’impresa un beneficio maggiore rispetto a quello che deriverebbe dall’aggiudicazione. (6)</p>
<p>15. Nelle procedure per l&#8217;aggiudicazione di appalti pubblici, ai fini del risarcimento del lucro cessante, ai sensi dell&#8217;art. 124, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), il criterio del 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta non può trovare generale e automatica applicazione, essendo invece necessaria la prova a carico dell’impresa della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito. (Nella specie il TAR ha ritenuto di non applicare tale criterio in quanto dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente non risultava l’offerta di quest’ultima né l’eventuale percentuale d’utile era desumibile dal contratto.)</p>
<p>16. Il danno curriculare consiste nella perdita di qualificazione risarcibile, a causa dall’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto sub judice nell’ambito di future  gare, e non richiede l’assolvimento di alcun particolare onere probatorio: all’interno del danno curriculare va compreso anche il danno esistenziale all’immagine, in quanto il danno curriculare è funzionale anche a ristorare l’immagine e il prestigio professionale dell’impresa. (7)</p>
<p></b>_______________________________________________</p>
<p>(1) Cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 4 Febbraio 2013, n. 703; Cass. Sez. Un. 29 Agosto 2008, n. 21928.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 4 Febbraio 2013, n. 3.</p>
<p>(3) Cfr. TAR Umbria, 28 Febbraio 2014, n. 143.</p>
<p>(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 Settembre 2013, n. 4467; Sez. VI, 21 Luglio 2011, n. 4444.</p>
<p>(5) Cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 27 Giugno 2013, n. 787.</p>
<p>(6) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 Aprile 2013, n. 1999.</p>
<p>(7) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 Maggio 2012, n. 2546; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 Dicembre 2013 n. 2681; Cons. Stato, Sez. III, 12 Maggio 2011 n. 2850.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00206/2014 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00087/2011 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 87 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p>IBI Idrobioimpianti S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Comande&#8217;, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Santi in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 28; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; Acea S.p.a., in proprio e quale mandataria con rappresentanza di Terni En.A. S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Tonucci, Alberto Fantini, Andrea Grappelli e Luca Spaziani, con domic</p>
<p>&#8211; Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ope legis</i> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domicil<br />
<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Terni S.c. a r.l., Intercantieri Vittadello S.p.a., IGM Ambiente S.r.l., Loto Impianti S.r.l., So.Ge.Ri. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituite in giudizio;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>quanto al ricorso principale:<br />
&#8211; della nota tena.term. 0014.11.PA del 25 gennaio 2011 della Terni En. A. s.p.a. avente ad oggetto:&#8221;contratto per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto integrato di progettazione esecutiva e di lavori per il <i>revamping</i> dell&#8217;esistente centrale di recupero della<br />
&#8211; dell&#8217;informativa della Prefettura di Napoli dell&#8217;11 ottobre 2010, in quanto richiamata nella suddetta nota e che, presumibilmente, risulterebbe essere quella contrassegnata con il prot. n. I/123/Area I ter OSP;<br />
&#8211; della nota tena.term. 0025.11 GM.gm del 10 febbraio 2011 della Terni En.A. s.p.a., comunicata per conoscenza anche alla ricorrente, in cui si conferma il contenuto della suddetta nota tena.term.0014.11.PA del 25 gennaio 2011;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ad oggi conosciuto;<br />
-quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2013 :<br />
&#8211; del bando/lettera invito, allo stato non conosciuta, con il quale è stata indetta, con riferimento al medesimo appalto, una nuova &#8220;procedura negoziata senza previa indizione di gara&#8221; di cui si è avuto conoscenza solo in esito alla lettura di articolo di<br />
&#8211; di tutti gli atti relativi alla suddetta procedura allo stato non conosciuti;<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione della suddetta procedura in favore delle odierne controinteressate, allo stato non conosciuto e di cui si è avuta conoscenza sempre in esito alla lettura del citato articolo di stampa del 29 gennaio 2013;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale allo stato non conosciuto;<br />
&#8211; nonchè, ove occorra, per sè e per la propria avente causa in esito a cessione di azienda, per la prosecuzione del contratto <i>illo tempore</i> stipulato ovvero per il subentro nel contratto successivamente stipulato con le controinteressate nonchè altr<br />
-quanto ai secondi motivi aggiunti<br />
-della determinazione societaria di Acea S.p.a. in data 11 aprile 2011 che ha avviato la procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 221 del d.lgs. n. 163 del 2006;<br />
-della lettera invito alla procedura negoziata; <br />
-del contratto definitivo di appalto 5000000549 del 24 ottobre 2011 tra Acea S.p.a. e la A.T.I. con capogruppo la Intercantieri Vittadello;<br />
-del provvedimento di aggiudicazione e dei relativi verbali di gara;<br />
-di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea S.p.A. e di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente premette di avere stipulato con Terni En.A. S.p.a. e con Acea S.p.a., a seguito di procedura di evidenza pubblica, un contratto per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e di lavori per il <i>revamping</i> dell’esistente centrale di recupero della stessa società Terni En.A. <br />
Espone che i lavori hanno avuto un regolare sviluppo, sino a che, con la nota in data 25 gennaio 2011, oggetto del presente gravame, la Terni En.A. S.p.a. ha comunicato il recesso in ragione della sopravvenienza di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Napoli in data 11 ottobre 2010.<br />
Avverso il provvedimento di recesso nonché avverso l’informativa prefettizia deduce i seguenti motivi di diritto :<br />
A) Con riferimento al recesso dal contratto da parte della Terni En.A S.p.a. :<br />
1) Violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994; violazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998; violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere, carenza dei presupposti.<br />
L’impugnato provvedimento di recesso è motivato dalla Stazione appaltante semplicemente nel presupposto di essere stata informata dell’esistenza del provvedimento prefettizio. La Stazione appaltante non ha neppure ricevuto l’informativa prefettizia, condizione essenziale per l’esercizio del potere di recesso, come si desume dall’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 490 del 1994, nonché dall’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 252 del 1998. Al momento in cui il recesso è stato disposto era pendente il ricorso giurisdizionale, promosso dalla società IBI presso il T.A.R. Campania, avverso l’informativa prefettizia, nonché la richiesta di aggiornamento dell’informativa stessa avanzata alla Prefettura di Napoli.<br />
2) Violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994; violazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 252 del 1998; violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti; violazione dei principi in tema di procedimento amministrativo e di partecipazione al privato anche in ragione della natura di atto amministrativo di secondo grado dell’intervenuto recesso.<br />
L’informativa posta a base del provvedimento gravato di recesso rientra tra le c.d. informative atipiche, cioè adottate dal Prefetto ai sensi dell’art. 10, lett. c), del d.P.R. n. 252 del 1998, in assenza di provvedimenti tipicamente interdittivi; ciò richiedeva un’attenta e ponderata valutazione tra l’interesse alla prosecuzione dell’appalto e quanto rappresentato dalla Prefettura, comportando comunque il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute. Si verte dunque al cospetto di una facoltà discrezionale di revoca del contratto, e non già di un obbligo di recesso, da esercitare all’esito di un’accurata istruttoria, conseguente comunque alla ricezione di un’informativa prefettizia atipica.<br />
Si aggiunga che il recesso è afflitto da vizio motivazionale e non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.<br />
3) Illegittimità del recesso derivata dall’invalidità della presupposta informativa prefettizia.<br />
B) In relazione all’informativa della Prefettura UTG di Napoli :<br />
4) Violazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994; violazione dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998; sviamento dalla <i>ratio</i> dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 come interpretato dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 559/LEG/240.517.8 del 18 dicembre 1998; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto ed erroneità della motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa valutazione di documenti rilevanti; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta. <br />
L’informativa prefettizia adottata nei confronti della I.B.I. Idroimpianti S.p.a. si manifesta del tutto illogica, infondata e contraddittoria; la Prefettura di Napoli ha ritenuto di basarsi esclusivamente su fatti risalenti al 2003 riportati dalla Prefettura di Palermo dimenticando di valutare l’assoluta episodicità degli stessi, e comunque non attualità. La Prefettura di Napoli pretende di ravvisare un’infiltrazione mafiosa in ragione di un solo episodico contratto di fornitura di nolo a freddo, peraltro di modesto ammontare, con una società palermitana (dell’ing. Frisella), neppure destinataria di alcun provvedimento interdittivo, in assenza di qualsivoglia altro riscontro. Tra l’altro, lo stesso ing. Frisella è stato assolto con formula piena da ogni coinvolgimento con la criminalità organizzata, ed anzi è risultato vittima di taglieggiamenti, oltre che di atti intimidatori da parte della criminalità organizzata, sempre denunciati all’Autorità giudiziaria.<br />
E’ evidente che un fatto che ha trovato smentita all’esito di un procedimento penale non può assumere capacità qualificatoria dal punto di vista dell’informativa antimafia.<br />
Quanto ai rapporti con la P.T.S. S.r.l., la ricorrente non ha avuto alcun rapporto di cointeressenza; e comunque tale società, riconducibile alla famiglia Spica, ed attualmente inattiva, è stata destinataria di interdittiva solo nel 2007, e cioè allorchè i rapporti con la I.B.I. erano chiusi da ben più di un quadriennio.<br />
Si è costituita in giudizio la ACEA S.p.a. eccependo l’inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo con riferimento all’impugnativa del recesso dal contratto di appalto, avente natura negoziale, l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. dell’Umbria, in quanto l’atto presupposto è l’informativa della Prefettura di Napoli dell’11 ottobre 2010 (avverso il quale già pende l’impugnativa dinanzi al T.A.R. Campania, iscritta al n. 6974/2010 del R.G.), l’improcedibilità del ricorso avendo la I.B.I. ceduto la propria azienda alla Entei, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Si è altresì costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo la litispendenza e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
Con successivo atto la I.B.I. Idrobioimpianti S.p.a. ha proposto motivi aggiunti avverso il bando/lettera invito con cui la società Terni ENA ha indetto, con riferimento al medesimo appalto, una nuova procedura di gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nonché avverso il provvedimento di aggiudicazione, conosciuti attraverso la lettura di un articolo di stampa pubblicato il 29 gennaio 2013, deducendo le seguenti censure :<br />
5) Invalidità derivata dall’illegittimità della revoca dell’appalto, conseguente al giudicato di cui alla sentenza del Cons. Stato 15 gennaio 2013, n. 204 che ha annullato l’informativa prefettizia.<br />
6) Violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990; violazione dei principi in tema di partecipazione del privato al procedimento amministrativo; eccesso di potere, nella considerazione che l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla riedizione della procedura di gara assegnando lo stesso appalto, per di più senza le garanzie dell’evidenza pubblica, ad un altro operatore economico senza prima darne comunicazione alla I.B.I.<br />
7) Violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere, nell’assunto della carenza dei presupposti, indicati dalla norma rubricata, per poter procedere all’affidamento del nuovo appalto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.<br />
Nei motivi aggiunti è stata anche proposta domanda di subentro nel contratto d’appalto, nonché domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario.<br />
ACEA S.p.a. ha controdedotto anche ai motivi aggiunti, eccependone l’improcedibilità per difetto di interesse, sotto molteplici profili, e comunque l’infondatezza nel merito.<br />
Con un secondo atto di motivi aggiunti la società I.B.I. Idrobioimpianti ha impugnato gli atti con cui ACEA ha deliberato di avviare una procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 221 del d.lgs. n. 163 del 2006, ed in particolare la determinazione societaria dell’11 aprile 2011, avente ad oggetto l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e di lavori per il <i>revamping</i> della centrale di recupero energetico, la lettera di invito alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, il contratto definitivo di appalto del 24 ottobre 2011 tra ACEA e l’A.T.I. con capogruppo la Intercantieri Vittadello, conosciuti a seguito della produzione nel presente giudizio in data 25 marzo 2013.<br />
Espone preliminarmente di avere interesse a coltivare il giudizio in ragione di quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del cod. proc. amm., e cioè in relazione alla domanda risarcitoria formulata con il primo ricorso per motivi aggiunti; reitera dunque le prime due censure già articolate con i primi motivi aggiunti, nonché la seguente :<br />
8) Violazione dell’art. 221 del d.lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere, non ravvisandosi la sussistenza di alcuna delle ragioni di estrema urgenza che consentono all’Amministrazione di procedere all’affidamento dell’appalto tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando.<br />
Chiede infine la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, per i vari titoli specificati, e nella misura indicata. <br />
All’udienza del 18 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. &#8211; Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità (parziale) del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, svolta da ACEA S.p.a. nel presupposto che l’impugnato provvedimento di recesso dal contratto abbia natura e consistenza di atto negoziale, espressione di autonomia privata, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario. <br />
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.<br />
Ed invero, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la determinazione della Stazione appaltante di non stipulare il contratto, come pure di recedere dallo stesso a seguito della comunicazione prefettizia di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, costituisce scelta estranea alla sfera del diritto privato, ed espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto dall’art. 11 del d.P.R. n. 252 del 1998. Pertanto, nei confronti del provvedimento di recesso conseguente all’invio di un’informativa antimafia, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; in tale fattispecie infatti il reale oggetto della questione dedotta in giudizio è l’informativa antimafia, che costituisce il provvedimento presupposto, da cui discende la lesione effettiva che si riverbera sugli atti consequenziali (in termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21928).<br />
2. &#8211; Procedendo ora alla disamina dell’eccezione di incompetenza per territorio dell’adito T.A.R., la stessa è argomentata dalle parti resistenti nella considerazione che l’atto principale e presupposto, oggetto di gravame, sia l’informativa della Prefettura di Napoli in data 11 ottobre 2010, in relazione alla quale competente è il T.A.R. Campania, presso il quale la società IBI ha già instaurato il giudizio, ovvero il T.A.R. Lazio, in relazione all’ambito di efficacia del provvedimento. <br />
Anche tale eccezione non appare persuasiva.<br />
Come recentemente affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 2013, n. 3, l’informativa antimafia (nel caso di specie, tipica) non costituisce atto a portata generale, né ha efficacia sull’intero territorio nazionale, ma opera in seno al singolo rapporto cui attiene, con la conseguenza che sortisce i suoi effetti diretti nell’esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest’ultimo è costituito e si svolge; e così, con riguardo alla fattispecie conosciuta dall’Adunanza Plenaria, si è ritenuto rientrare nella competenza del T.A.R. Sicilia la controversia proposta avverso un’ informativa emessa dalla Prefettura di Cagliari congiuntamente agli atti applicativi adottati da Amministrazioni e società pubbliche operanti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia.<br />
Applicando tali coordinate ermeneutiche, la competenza nel presente ricorso spetta al T.A.R. Umbria.<br />
Vi è però, nella presente controversia, una peculiarità, data dal fatto che, al momento della proposizione del presente ricorso, già pendeva dinanzi al T.A.R. Campania l’impugnativa avverso l’informativa prefettizia-atto presupposto, nonché avverso un provvedimento (di risoluzione contrattuale adottato da una società partenopea) conseguenziale. Era dunque configurabile una situazione di parziale litispendenza, presupponente la contemporanea pendenza dinanzi a giudici diversi di due o più cause identiche nelle persone, nella <i>causa petendi</i> e nel <i>petitum</i>. Nelle more del presente giudizio, il cui iter è stato rallentato dalle parti proprio per attendere l’esito del giudizio sull’informativa prefettizia, è peraltro intervenuta la sentenza di Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 204, che, in riforma della sentenza di primo grado del T.A.R. Campania, ha annullato i provvedimenti impugnati.<br />
Il giudicato formatosi sull’impugnativa dell’informativa prefettizia comporta l’inammissibilità del ricorso, limitatamente all’azione impugnatoria della predetta informativa, a garanzia del divieto del <i>ne bis in idem</i>, mentre ammissibile è il ricorso nella parte in cui ha ad ogetto il recesso dal contratto disposto dalla Terni En.A S.p.a., nonché la pretesa risarcitoria.<br />
3. &#8211; Ed infatti l’ulteriore eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, argomentata in relazione al fatto che IBI ha ceduto l’azienda, in data 25 gennaio 2011, alla Entei S.p.a., è infondata, in quanto con la nota, pure impugnata, in data 10 febbraio 2011 Terni En.A ha comunicato di non accettare il subentro della società cessionaria nel contratto di appalto, con conseguente permanenza della legittimazione e dell’interesse a contestare il recesso in capo alla società cedente, senza che sia ravvisabile alcuna forma di sostituzione processuale, vietata dall’art. 81 del cod. proc. civ.<br />
4. &#8211; La società ricorrente allega inoltre, in ciò convergendo con le difese di Acea/Terni. En.A S.p.a. (memoria di costituzione ai primi motivi aggiunti), che l’appalto, poi “riaffidato” ad altro soggetto mediante procedura negoziata, è stato integralmente eseguito e l’impianto è in esercizio (dal 21 dicembre 2012), pur mantenendo la stessa interesse al ricorso in relazione alla domanda di risarcimento per equivalente monetario formulata con il primo ricorso per motivi aggiunti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, comma 3, del cod. proc. amm. <br />
La tesi di parte ricorrente è corretta, in quanto la norma da ultimo indicata consente che il sindacato di legittimità dell’atto amministrativo sia compiuto anche solo ove ne sussista l’interesse ai fini risarcitori, allorchè non sia più possibile il conseguimento del bene della vita, e dunque operando una conversione dell’azione di annullamento in azione di accertamento; si tratta di un’ipotesi di <i>emendatio libelli </i>(in termini, da ultimo, T.A.R. Umbria, 28 febbraio 2014, n. 143), per la quale esiste un’espressa manifestazione di interesse della società ricorrente.<br />
Anche sotto tale profilo, dunque, il ricorso ed i motivi aggiunti sono ammissibili, nei limiti, già precedentemente evidenziati, dell’accertamento dell’illegittimità del recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, degli atti indittivi della (nuova) procedura negoziata, nonchè della domanda di risarcimento del danno.<br />
5. &#8211; Il ricorso introduttivo è fondato.<br />
Ai fini del decidere è sufficiente, per la sua portata assorbente, l’accoglimento del terzo motivo, con cui si deduce l’invalidità del recesso derivata dall’illegittimità della presupposta informativa antimafia in data 11 ottobre 2010, ed accertata con il giudicato di annullamento di cui alla già richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 204.<br />
Il rapporto di presupposizione tra i due provvedimenti amministrativi è indubbio, atteso che il recesso in data 25 gennaio 2011 è motivato con esclusivo riferimento al provvedimento prefettizio; è chiaro pertanto che l’annullamento dell’informativa rende privo di oggetto il recesso, il quale deve conseguentemente ritenersi illegittimo in via derivata.<br />
6. &#8211; Per completezza, e per i riflessi sull’eventuale responsabilità civile, devono peraltro essere scrutinati anche i primi due motivi di ricorso, con cui si deducono vizi propri del recesso.<br />
Con il primo motivo, in particolare, si lamenta che il recesso sia stato disposto dalla Terni En.A S.p.a. senza avere ricevuto la comunicazione del provvedimento interdittivo, sulla base della sola informativa dello stesso.<br />
Con il secondo mezzo la società ricorrente deduce poi che il recesso non è atto vincolato, ma discrezionale, specie al cospetto di un’informativa atipica (ex art. 10, comma 7, lett. c, del d.P.R. n. 252 del 1998), richiedente un’approfondita istruttoria.<br />
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro complementari, non appaiono meritevoli di positiva valutazione.<br />
Quanto al primo profilo, Acea, come chiarito anche negli scritti difensivi, si è basata sulle informazioni fornitele dalla Prefettura, e ciò è quanto richiesto dall’art. 4, comma 6, dell’allora vigente d.lgs. n 490 del 1994.<br />
Quanto al secondo profilo, il Collegio non ignora la distinzione tra informativa tipica ed atipica, ed in particolare il fatto che per quella atipica/supplementare, riveniente il proprio fondamento nel combinato disposto degli artt. 10, comma 9, del d.P.R. n. 252 del 1998 ed 1 septies del d.l. n. 629 del 1982, l’efficacia interdittiva possa scaturire soltanto da una valutazione autonoma e discrezionale del’Amministrazione destinataria (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2013, n. 4511).<br />
Ma nel caso di specie, l’informativa impugnata ha ravvisato «tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, pur non sussistendo nei confronti del legale rappresentante della citata società cause di divieto o di sospensione dei procedimenti, indicate nell’allegato 1 al d.lgs. n. 490/94», ed è stata ritenuta dalla stessa sentenza di annullamento del Consiglio di Stato n. 204 del 2013 (pag. 10) come avente carattere tipico.<br />
Inoltre anche il capitolato speciale d’appalto prevedeva, all’art. 54, punto 2, la risoluzione del contratto «in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione», escludendo qualunque residua discrezionalità in capo all’ente aggiudicatore.<br />
In quanto tale, l’informativa in questione non attribuiva alla Stazione appaltante destinataria, peraltro società e non Amministrazione pubblica, margini di valutazione discrezionale in ordine alla sua portata, con conseguente inutilità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, anche della comunicazione di avvio del procedimento; ciò si comprende nella prospettiva che l’informativa prefettizia antimafia è espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, a prescindere dalla rilevanza probatoria tipica del diritto penale.<br />
Occorre, in realtà, aggiungere che l’art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252 del 1998, come pure l’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 490 del 1994 sembrano riconoscere alla stazione appaltante una qualche facoltà di non revocare l’appalto nonostante sia stato accertato il collegamento dell’impresa con organizzazioni malavitose, ma le disposizioni sono state interpretate in senso assolutamente restrittivo, data l’evidente <i>ratio </i>di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici, con la configurabilità, dunque, di un’ipotesi remota e residuale, consentita al solo fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell’esecuzione del contratto o la sua natura (lavori o forniture di somma urgenza), o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, ove il motivo di recesso sopravvenga ad esecuzione ampiamente inoltrata (in termini Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4467; Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4444). <br />
Conferma di tale assunto si rinviene nel fatto che la giurisprudenza non impone alcun obbligo di motivazione in caso di statuizione risolutiva del contratto, essendo sufficiente il mero richiamo dell’informativa prefettizia, richiedendosi invece, in caso di prosecuzione del rapporto, che la scelta sia adeguatamente motivata (così, ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4444).<br />
7. &#8211; Alla stregua di quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere accolto, con conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento di recesso.<br />
8. &#8211; Procedendo ora alla disamina dei due atti di motivi aggiunti (possono essere esaminati congiuntamente, in quanto i “secondi” sono reiterativi/specificativi dei “primi”), esperiti avverso gli atti, adottati da Terni En.A. S.p.a.-Acea S.p.a., indittivi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nonché avverso il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata A.T.I. Intercantieri Vittadello, va riconosciuto come gli stessi siano fondati per illegittimità derivata di “secondo grado”, e cioè per illegittimità derivata dalla invalidità del recesso dal contratto, atto a sua volta inficiato per la trasmissione del vizio da parte dell’informativa antimafia, la cui illegittimità è stata accertata con il giudicato di annullamento di cui alla più volte richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 204 del 2013.<br />
9. &#8211; Quanto ai vizi propri della determinazione di indizione di una procedura negoziata senza gara, deve essere disatteso il motivo con cui si allega la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.<br />
Ed infatti l’indizione di una procedura negoziata senza gara apre evidentemente un procedimento nuovo e strutturalmente distinto rispetto alla prima aggiudicazione, poi revocata, ragione per cui la società ricorrente, nei cui confronti è stato risolto il contratto, non può considerarsi giuridicamente soggetto destinatario degli effetti diretti del provvedimento, ovvero destinatario pregiudicatone dagli effetti indiretti, in quanto nell’aprile 2011 non era ancora intervenuta la sentenza n. 204 del 2013 del Consiglio di Stato, ed, anzi, era esecutiva la sentenza del T.A.R. Campania n. 1973 del 2011, che, nel respingere il ricorso di IBI, aveva riconosciuto come alla stessa, in ragione dell’informativa antimafia, fosse precluso intrattenere rapporti contrattuali con Terni En.A.<br />
In altri, termini, anche in difetto di una gara, e dunque del rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, in qualche misura in grado, mediante la pubblicazione del bando, di sostituire la partecipazione individuale al procedimento (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 19 maggio 2010, n. 7036), deve ritenersi che IBI non fosse, al momento, titolare di una posizione differenziata e qualificata tale da enucleare una situazione di controinteresse.<br />
In ogni caso, la giurisprudenza, anche con riferimento a provvedimenti (di secondo grado, come la revoca), incidenti sull’aggiudicazione, ha ritenuto che la presenza di un’informativa prefettizia antimafia sfavorevole configura un provvedimento non soltanto fortemente caratterizzato nel profilo contenutistico, ma anche connotato dall’urgenza del provvedere; e, come noto, le esigenze di celerità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241 del 1990 rendono giustificata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento (in termini, da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 27 giugno 2013, n. 787).<br />
10. &#8211; L’ulteriore motivo esperito è quello con cui si deduce la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006, e poi, “correggendo la rotta” in considerazione del fatto che si verte in un settore “ex escluso e/o speciale”, dell’art. 221 dello stesso codice dei contratti pubblici, assumendo l’insussistenza dei presupposti per procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.<br />
Anche tale motivo è infondato, essendo la procedura negoziata senza indizione di gara stata giustificata Terni En.A. S.p.a., nella determina di indizione, nella lettera di invito e nel verbale societario del 22 marzo 2011, con richiamo, seppure disordinato, delle previsioni di cui all’art. 221, comma 1, lett. d), e lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006, vale a dire per l’estrema urgenza (connessa alla fruizione delle incentivazioni previste per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, consentita per gli impianti in esercizio prima del 31 dicembre 2012) derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore, ed allo stesso non imputabili, che non consentono di espletare una gara (aperta, ristretta, od anche solo negoziata), nonché in considerazione del fatto che dalla precedente gara non sia pervenuta alcuna offerta appropriata.<br />
11. &#8211; In definitiva, nei termini suindicati deve ritenersi fondata anche l’azione di accertamento dell’illegittimità degli atti relativi alla procedura negoziata senza indizione di gara sviluppata nei due atti di motivi aggiunti.<br />
12. &#8211; Occorre a questo punto procedersi alla disamina della pretesa risarcitoria, che la società svolge sia nei confronti dell’Amministrazione statale, che della società resistente Acea S.p.a., pur eziologicamente ricollegandola alla “revoca” del contratto di appalto, enucleando, quali voci di danno, il danno emergente (per euro 710.109,85), il lucro cessante (pari ad euro 1.442.166,08), il danno da perdita di chance (euro 1.632.829,220), anche quale danno curriculare (euro 816.414,61), il danno per mancato ammortamento di attrezzature e macchinari (euro 489.848,766), nonché il danno all’immagine (euro 1.632.829,220). <br />
13. &#8211; La domanda di risarcimento per equivalente monetario è infondata nei confronti di Terni En.A S.p.a., in ragione di quanto in precedenza argomentato circa la non configurabilità di vizi propri degli atti imputabili a quest’ultima società. A tutto concedere, e solo per completezza di analisi, la Terni En.A. andrebbe esente da responsabilità anche perché è ravvisabile un errore scusabile, determinato dall’influenza dominante di comportamenti di altri soggetti (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1999), dal momento che il recesso risulta chiaramente condizionato dall’informativa prefettizia.<br />
Il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti sono infatti stati accolti per la ritenuta illegittimità dell’informativa prefettizia, e, solamente per rifrazione, melius in via derivata, degli atti adottati dalla Terni En.A.<br />
Ne consegue anzitutto la non applicabilità al caso di specie del principio di responsabilità oggettiva che la giurisprudenza comunitaria prevede in materia di appalti pubblici (da ultimo, Corte Giustizia UE, 30 settembre 2010, in causa C-314/09), e che in realtà riguarda le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza (Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 966), e dunque probabilmente inestensibile anche al recesso/revoca dal contratto, oggetto della presente controversia.<br />
14. &#8211; La pretesa risarcitoria va dunque valutata con riferimento specifico all’illegittimità dell’informativa prefettizia, il che richiede di verificare l’esistenza della colpa in capo all’Amministrazione, secondo gli ordinari parametri della responsabilità civile per illegittimità provvedimentale, modellata sul paradigma dell’art. 2043 del cod. civ.<br />
Tale giudizio può essere compiuto dal Collegio <i>de relato</i>, e cioè basandosi sull’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 204 del 2013, che, in accoglimento dell’appello di IBI S.p.a., ha annullato l’informativa del Prefetto di Napoli dell’11 ottobre 2010.<br />
Da tale giudicato si evince che l’annullamento è stato disposto in quanto gli elementi sintomatici ed indiziari emersi nell’istruttoria procedimentale, riferentisi a fatti remoti nel tempo (risalenti nel 2003, a fronte di un’informativa adottata nel 2010) non sono stati valutati nella loro idoneità o proiezione attuale ad evidenziare una situazione di condizionamento da parte della criminalità organizzata dell’impresa; la sentenza ha precisato che «nella specie, stante il riferimento a fatti che si qualificano remoti nel tempo, nessun elemento è introdotto in motivazione in ordine all’esistenza con carattere di prossimità, attualità ed immanenza del pericolo di infiltrazione mafiosa al momento dell’affidamento della commessa pubblica ed a cui possa fare seguito la preclusione della sua esecuzione. Tantomeno sono introdotti elementi che <i>medio tempore</i>, nel lasso temporale che intercorre fra il 2003 ed il 2010, possano avvalorare la conclusione cui è pervenuto il provvedimento prefettizio». Osserva ancora il Consiglio di Stato che «nella fase istruttoria che ha preceduto l’adozione dell’informativa impugnata non emergono valutazioni circa la sussistenza nell’attualità nei confronti della soc. IBI di elementi rilevanti sotto il profilo cautelare antimafia, che sono esclusi nei pareri del GICO della Guardia di Finanza, del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, della Questura di Napoli, mentre la Direzione Investigativa Antimafia ha prodotto elementi ricognitivi. A fronte del contenuto liberatorio di talune informative e del carattere meramente ricognitivo di altre, si imponeva a maggior ragione a carico del Prefetto una motivata esternazione in merito all’idoneità dei fatti risalenti al 2003 ad introdurre, sul piano dell’efficienza casuale e nell’attualità, le condizioni di un tentativo di infiltrazione mafiosa, cui far seguire la misura impeditiva del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione».<br />
Ora, è noto che l’azione di risarcimento danni implica la valutazione dell’elemento psicologico della colpa, alla luce dei vizi che inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all’Amministrazione, secondo l’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo amministrativo, nonché delle condizioni concrete in cui ha operato l’Amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della pronuncia demolitoria (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2014, n. 45; Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6147).<br />
Nella vicenda in esame, stando ai limiti oggettivi del giudicato, si evince con sufficiente margine di certezza l’inesistenza di un errore scusabile della Prefettura, la quale ha operato con superficialità, adottando un provvedimento particolarmente lesivo senza una ponderazione attenta degli elementi a propria disposizione. Ciò appariva tanto più importante in misura direttamente proporzionale alla latitudine delle valutazioni discrezionali rimesse all’Amministrazione. <br />
15. &#8211; Può porsi il dubbio dell’esistenza del nesso eziologico tra condotta e danno, in quanto è la lesione del bene della vita (nel caso di specie, costituito dall’esecuzione del contratto) che qualifica in termini di ingiustizia il danno.<br />
La circostanza, peraltro, che il provvedimento illegittimo e colpevole sia l’informativa prefettizia (ed il recesso solo in via derivata) non impedisce di configurare un nesso eziologico diretto ed immediato, come richiesto dall’art. 1223 del cod. civ., tra emersione del potere e danno.<br />
Giova al riguardo sottolineare come la giurisprudenza, per rinvenire il collegamento materiale tra condotta ed evento, utilizza prevalentemente la teoria della <i>condicio sine qua non</i> (mutuandola dagli artt. 40 e 41 del cod. pen.), in base alla quale la condotta risulta causativa dell’evento dannoso qualora si accerti che essa ha posto in essere una condizione senza cui l’evento non si sarebbe verificato (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4309; Sez. V, 8 marzo 2006, n. 1228). Nel caso di specie, come si è precedentemente osservato, il recesso si è caratterizzato come atto vincolato rispetto all’informativa antimafia, e dunque il danno è imputabile alla Prefettura; allo steso tempo, e specularmente, il recesso non si caratterizza come fattore interruttivo della catena causale, né è in grado di dare luogo ad una serie causale autonoma. <br />
E’ dunque fondata la domanda di addebito di responsabilità nei confronti dell’Amministrazione statale.<br />
16. &#8211; Con riferimento, poi, al <i>quantum debeatur</i>, deve anzitutto ricordarsi che l’art. 30, comma 3, del cod. proc. amm. stabilisce che il giudice amministrativo, nel determinare il risarcimento, valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti, e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.<br />
Ora, seppure tale disposizione è stata letta prevalentemente nella logica del rapporto tra azione di annullamento ed azione di condanna (Cons. Stato, Ad. Plen., 23 marzo 2011, n. 3), in realtà ha una portata più ampia, evocativa della norma sul concorso del fatto colposo del creditore, di cui all’art. 1227 del cod. civ.<br />
Nella vicenda controversa, IBI S.p.a. ha sottoscritto il contratto con Terni En.A. il 4 ottobre 2010, e l’informativa prefettizia è dell’11 ottobre 2010; al più tardi la ricorrente ne è venuta a conoscenza i primi giorni di dicembre 2010, come si evince dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 1973 del 2011, e però ne ha dato comunicazione a Terni En.A. solo alla fine di gennaio 2011. Se IBI fosse stata più diligente nel comunicarla a Terni En.A., certamente il danno si sarebbe ridimensionato; l’importo risarcitorio deve dunque essere ridotto di un terzo.<br />
17. &#8211; Quanto, poi, alle singole voci di danno enucleate da parte ricorrente, va anzitutto precisato che il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione ad una gara d’appalto, non è risarcibile in favore dell’impresa che lamenti l’illegittimo recesso dall’appalto (come pure la mancata aggiudicazione), e dunque invochi il lucro cessante, in quanto altrimenti verrebbe fatto conseguire all’impresa un beneficio maggiore rispetto a quello che deriverebbe dall’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1999). Ciò consente di prescindere dall’intempestività (rispetto alla data del recesso) della fatturazione della ATS S.r..l. e della Kablitz Germany.<br />
Quanto al lucro cessante, la società ricorrente lo ritiene pari al 10 per cento dell’importo a base di gara come ribassato nell’offerta (e dunque pari ad euro 1.442.166,08, detratta la parte di utile già incassata).<br />
In realtà, il criterio del 10 per cento del prezzo a base d’asta non può essere di applicazione automatica, essendo necessaria la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito, anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 124 del cod. proc. amm.<br />
Nella documentazione versata in atti non vi è l’offerta della ricorrente, e la percentuale dell’utile non è desumibile dal contratto che indica il corrispettivo conclusivo. <br />
Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm. può dunque procedersi all’enucleazione del criterio di liquidazione del lucro cessante, parametrato all’utile di impresa inferibile dall’offerta economica di IBI S.p.a.; tale importo deve essere, a sua volta, decurtato del venti per cento, non avendo la ricorrente (o la sua cessionaria) documentato di non avere potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’esecuzione di altri contratti; in tale caso, infatti, ove la dimostrazione non sia stata fornita, dovendosi ritenere che l’impresa possa avere riutilizzato mezzi e manodopera per altre attività imprenditoriali, il danno va liquidato, riducendo detta percentuale in via equitativa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 7 settembre 2010, n. 6485).<br />
Il riconoscimento del lucro cessante, presupponente la spettanza del bene della vita, e parametrato sul valore del bene della vita, preclude invece, nel senso che lo assorbe, l’attribuzione del danno da perdita di chance, proiezione estrema del nesso di causalità, idonea a ristorare la perdita attuale della possibilità di conseguire un’utilità futura, che si colloca nello spazio delle situazioni giuridiche a risultato non garantito.<br />
Il danno curriculare, consistente nella perdita di qualificazione risarcibile, e derivante dall’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto <i>sub iudice </i>nell’ambito di future gare non richiede l’assolvimento di alcun particolare onere probatorio (Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2546; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2681). Tendenzialmente, tale danno, secondo stima ritenuta equa in sede giurisprudenziale, viene rapportato a valori percentuali compresi tra l’1 ed il 5 per cento dell’importo globale dell’appalto da aggiudicare (Cons. Stato, Sez. III, 12 maggio 2011, n. 2850), ma, nella fattispecie in esame, dato il rilevante ammontare dell’appalto, può essere equitativamente liquidato in euro cinquantamila/00.<br />
Non provato, e dunque da disattendere, è il danno per mancato ammortamento di attrezzature e macchinari.<br />
Residua da esaminare il danno esistenziale all’immagine, più intimamente connesso con l’informativa prefettizia, che la ricorrente quantifica nel 10 per cento del valore dell’appalto. Si tratta di una pretesa infondata, atteso che tale voce di danno è assorbito nel danno curriculare (T.A.R. Umbria, 4 agosto 2011, n. 267; Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751), che, in quanto concerne il <i>curriculum</i> professionale, è funzionale anche a ristorare l’immagine ed il prestigio professionale dell’impresa (anche Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681).<br />
18. &#8211; Per concludere sul profilo risarcitorio, dunque, il Collegio, premesso che ritiene di stabilire, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm., in parte i criteri in base ai quali il debitore deve proporre in favore del creditore il pagamento entro un congruo termine, ritiene di dovere parametrare il lucro cessante all’utile di impresa inferibile dall’offerta economica, decurtato del venti per cento; mentre il danno curriculare può essere fin da ora determinato in euro cinquantamila/00. L’importo complessivo che viene così a determinarsi deve poi essere decurtato di un terzo.<br />
19. &#8211; In definitiva, alla stregua di quanto esposto, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere in parte respinti, ed in parte accolti, con conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento di recesso e degli atti indittivi della procedura negoziata.<br />
Deve inoltre ordinarsi alla Prefettura di Napoli di proporre alla società ricorrente il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, da determinarsi secondo i criteri esposti al precedente punto sub 18. Tale proposta dovrà essere formulata dall’Amministrazione entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad istanza di parte, se antecedente, della presente sentenza.<br />
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, sono poste a carico del solo Ministero dell’Interno.<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte respinge, ed in parte accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti; per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno di provvedere ai conseguenti adempimenti, nei termini e nei modi fissati in motivazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del cod. proc. amm.<br />
Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro cinquemila/00 (5.000,00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
 Il 02/04/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-2-4-2014-n-206/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2014 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2014 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-1-2014-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-1-2014-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-1-2014-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2014 n.206</a></p>
<p>Pres. Caringella, est. Tarantino Ames S.p.A (Avv. Lodovico Visone) c. Comune di Treviso (n.c.) e Soc. Fast Park Sistema S.r.l (Avv. David Giuseppe Apolloni, Salvatore Menditto) 1. Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza resa in sede di “ottemperanza di chiarimenti” – Appellabilità – Sussiste. 2. Processo amministrativo – Ottemperanza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-1-2014-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2014 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-1-2014-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2014 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella, est. Tarantino<br /> Ames S.p.A (Avv. Lodovico Visone) c. Comune di Treviso (n.c.) e Soc. Fast Park Sistema S.r.l (Avv. David Giuseppe Apolloni, Salvatore Menditto)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ottemperanza – Sentenza resa in sede di “ottemperanza di chiarimenti” – Appellabilità – Sussiste.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ottemperanza – “Ottemperanza di chiarimenti” – Interpretazione restrittiva rispetto al giudicato &#8211; Legittimazione del ricorrente vittorioso nel giudizio cognitorio – Sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Ricorso contenente censure avverso l’aggiudicazione e avverso l’intera procedura – Sentenza di accoglimento – Obbligo di riedizione della procedura ed impossibilità di riammettere la ditta esclusa per effetto della sentenza – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di una sentenza resa in sede di ottemperanza su richiesta di chiarimenti da parte della P.A., la stessa deve ritenersi appellabile da parte del ricorrente vittorioso in sede di cognizione, atteso che la cd. ottemperanza di chiarimenti, pur avendo un peculiare carattere cognitorio e pur potendo essere azionata dalla parte soccombente, è in ogni caso soggetta alle regole del giudizio di ottemperanza e al principio del doppio grado di giudizio.</p>
<p>2. Ferma restando l’ammissibilità dell’appello avverso la sentenza  resa in sede di “ottemperanza di chiarimenti” proposto dal ricorrente vittorioso in sede di cognizione, sussiste altresì la legittimazione di quest’ultimo ad impugnare ex art. 102 c.p.a. l’interpretazione chiarificatrice offerta dal Tribunale, qualora la stessa sia restrittiva rispetto alla reale portata del giudicato favorevole già conseguito. (1)</p>
<p>3. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza quello secondo cui il giudicato si forma in relazione al petitum e alla causa petendi ed è composto dalla parte dispositiva ma anche dalla parte motiva. Pertanto, nel caso di un ricorso in cui si impugni la mancata esclusione dell’aggiudicataria da una gara d’appalto nonché l’illegittimità delle operazioni di gara, la sentenza di accoglimento che disponga la rinnovazione della gara va interpretata nel senso che alla riedizione della stessa non può partecipare la ditta originariamente aggiudicataria e per l’effetto della sentenza esclusa. (Nella specie il Collegio ha ravvisato l’irrilevanza dell’assorbimento delle censure.) (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. civ. Sez. I, 20 Settembre 2013 n. 21606.<br />
(2) Cfr. Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 206; Cons. St., Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 161</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7386 del 2013, proposto da:<br />
Ames S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lodovico Visone, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, n. 62; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Treviso; Soc. Fast Park Sistema S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati David Giuseppe Apolloni, Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso David Giuseppe Apolloni in Roma, via Conca D&#8217;Oro, n. 285; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE I, n. 1129/2013, resa tra le parti, concernente chiarimenti in merito all&#8217; ottemperanza della sentenza n. 95/13 del TAR per il Veneto.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Fast Park Sistema Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Visone e Menditto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con appello proposto da AMES, notificato l’8 ottobre 2013 e depositato il 14 ottobre 2013 viene impugnata la sentenza resa dal TAR per il Veneto del 24 settembre 2013, n. 1129, con la quale, su richiesta di chiarimenti in sede di ottemperanza avanzata dal Comune di Treviso, il primo Giudice concludeva nel senso che la propria sentenza n. 95 del 2013 divenuta cosa giudicata, aveva stabilito “<i>la riedizione integrale della procedura selettiva in esame a partire dagli atti di indizione della gara…con conseguente riapertura dei termini per la formulazione di nuove offerte e senza alcuna preclusione di partecipazione, non potendo rilevare a tal fine le illegittimità riscontrate nella conduzione della gara originariamente espletata oggetto di annullamento totale</i>”. In questo modo il TAR per il Veneto indicava come l’obbligo per l’amministrazione comunale discendente dal giudicato, fosse quello di rinnovare totalmente la procedura di evidenza pubblica, fatti salvi gli atti di indizione della stessa e con possibilità anche per l’originaria aggiudicataria Fast Park Sistema s.r.l. di prendere parte alla competizione.<br />
2. Insorgeva avverso la sentenza di chiarimenti indicata in epigrafe la ricorrente vittoriosa nell’originario giudizio di cognizione, elencando i seguenti motivi di doglianza: 1) il giudicato andrebbe letto secondo la graduazione dei motivi offerta dal ricorrente che, anche in assenza di esplicita qualificazione, è data dalla progressione degli stessi, secondo l’ordine decrescente e dall’interesse dedotto in giudizio, che vede prevalere quello all’aggiudicazione della gara rispetto all’interesse strumentale e residuale alla sua riedizione. In ogni caso non poteva disporsi il rinnovo della formulazione delle offerte a pena di elusione dei principi statuiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 30 del 2012; 2) vi sarebbe comunque violazione dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 30 del 2012, secondo i quali il giudicato va traguardato sulla scorta del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i>; 3) inoltre, non vi sarebbe necessità di operare una rinnovazione totale della procedura di gara, in considerazione del fatto che il vizio di apertura in seduta segreta delle offerte tecniche sarebbe stato sanato dal legislatore come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.8 del 2013. <br />
2.1. In definitiva, l’odierno appellante chiedeva, che si chiarisse innanzitutto che dal giudicato discende il mero obbligo alla rivalutazione delle offerte esclusa quella dell’originaria aggiudicataria, ovvero che in subordine alla ripetizione della procedura di gara non è ammessa a partecipare l’originaria aggiudicataria.<br />
3. Costituitasi in giudizio, la Fast Park Sistema S.r.l. opponeva alla ricostruzione dell’attuale appellante che: 1) l’ottemperanza di chiarimenti non sarebbe appellabile; 2) l’appello sarebbe inammissibile, perché andrebbe qualificato come appello avverso alla sentenza n. 95 del 2013, passata in giudicato; 3) il ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione sarebbe privo di legittimazione ad appellare; 4) sarebbe comunque inammissibile l’appello, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, mentre l’appellante cerca di stravolgere il giudicato; 5) la sentenza impugnata sarebbe, in ogni caso, congruamente e logicamente motivata; 6) quanto alla graduazione dei motivi di ricorso, si sarebbe formato il giudicato e questo non prevedrebbe l’esclusione della Fast Park Sistema S.r.l.; 7) non vi sarebbe violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 30/12; 8) non vi sarebbe violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 2/2013; 9) anche l’utilizzazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 8/2013, dovrebbe comunque essere parametrata con gli estremi fissati dal giudicato. <br />
3.1. La Fast Park Sistema S.r.l. chiedeva, infine, la condanna alle spese di lite ed il risarcimento ex art. 26 comma 1 c.p.a.<br />
4. All’udienza del 17 dicembre 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nella controversia in esame vengono sottoposti all’attenzione del Consiglio numerosi quesiti giuridici, che possono trovare soluzione attraverso l’applicazione dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria specie con le recenti pronunce n. 2/2013 e n. 30/2012. Ed in ragione dei quali si perviene alla conclusione della parziale fondatezza dell’odierno gravame.<br />
1.1. Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni proposte dall’odierna appellata. In particolare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del presente gravame fondata sull’inappellabilità da parte del ricorrente vittorioso in cognizione della sentenza resa in sede di ottemperanza su richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione. Una simile conclusione, infatti, non trova alcun riscontro nella disciplina dettata dal legislatore del codice del processo amministrativo. Infatti, la cd. ottemperanza di chiarimenti di cui all’art. 112. comma 5 c.p.a., osserva le ordinarie regole previste per il giudizio di ottemperanza, fatte salve le specifiche previsioni contenute nel codice del processo amministrativo. Occorre rammentare al riguardo come la sentenza n. 2/2013 dell’Adunanza Plenaria abbia chiarito che il giudizio di ottemperanza ha natura polisemica, poiché al suo interno convergono azioni diverse, talune riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata, altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica amministrazione, altre ancora aventi natura di cognizione. Un rilievo particolare all’interno del novero delle azioni esperibili in sede di ottemperanza assume la cd. ottemperanza di chiarimenti, che non ha natura sostanziale di ottemperanza, caratterizzandosi non solo per il carattere cognitorio dell’azione fatta valere, ma anche per la possibilità che ad agire sia l’amministrazione soccombente ovvero il commissario <i>ad acta</i> piuttosto che il ricorrente vittorioso nel precedente giudizio. Questa particolare legittimazione aperta segnala la presenza di un’azione che, se formalmente osserva le regole fissate dal Titolo I del Libro IV del c.p.a., sostanzialmente non è qualificabile come azione di ottemperanza. Non può essere revocato in dubbio, però, che il rito in sede d’appello è scandito dalle regole comuni al giudizio di ottemperanza. In questo senso sono sufficientemente chiari ed univoci i commi 8 e 9 dell’art. 114 c.p.a., che senza distinzione alcuna prevedono rispettivamente che: “<i>8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell&#8217;ottemperanza.</i><br />
<i>9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III</i>”.<br />
È evidente, quindi, che la pronuncia adottata in sede di ottemperanza di chiarimenti dal Tribunale amministrativa possa essere oggetto di gravame, in omaggio al principio di doppio grado di giudizio consacrato negli artt. 91 e 100 c.p.a. Del pari, la legittimazione ad impugnare, che spetta ex art. 102 c.p.a. alle parti del giudizio di primo grado, segue la regola della soccombenza nel giudizio a quo (cfr. <i>ex plurimis</i> Cass. civ., Sez. I, 20 settembre 2013, n. 21606), che nella fattispecie è rinvenibile nel chiarimento offerto dal Tribunale, che si pone in chiave restrittiva rispetto all’esegesi del giudicato favorevole conseguito dall’odierno appellante.<br />
Pertanto, devono essere respinte: a) l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sull’erroneo convincimento che la pronuncia di chiarimenti del TAR non possa essere appellata; b) l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sull’erroneo convincimento che il ricorrente vittorioso nel precedente giudizio sia sprovvisto di legittimazione ad appellare.<br />
2. Tanto chiarito in termini generali, occorre affrontare il cuore della vicenda per rispondere congiuntamente alle eccezioni di inammissibilità del presente gravame che celerebbe secondo l’appellata una tardiva e non consentita reazione avverso la sentenza n. 95/2013 del TAR per il Veneto, come le doglianze dell’appellante che lamenta un tradimento da parte del primo Giudice della <i>regula juris</i> scolpita nel giudicato.<br />
2.1. Prima di procedere oltre occorre chiarire che in questa sede la regola della gradazione dei motivi non può essere indagata per verificare, se il Giudice della sentenza n. 95/2013, ne ha fatto corretta applicazione, poiché non si è in sede di appello avverso quest’ultima pronuncia, ma avverso quella che ha reso chiarimenti su quest’ultima. Non appare rilevante, pertanto, che il primo Giudice abbia scelto di esaminare alcuni motivi inerenti distinti oggetti della fase concorsuale ed in particolare gli atti della commissione di gara e l’offerta dell’aggiudicatario. Non può in questa sede essere spesa alcuna critica avverso l’operato del Giudice che ha pronunciato la sentenza n. 95/2013, rilevando, al contrario, solo ciò che quest’ultima statuisce. La regola della gradazione dei motivi di ricorso e del diverso peso assunto dalle censure a seconda del momento della gara verso il quale si appuntano, cede il passo alla forza del giudicato, che accerta le illegittimità riscontrate ed orienta la futura attività amministrativa.<br />
3. Una lettura della sentenza n. 95/2013 alla luce dei motivi di appello e delle eccezioni sollevate dall’appellata chiarisce che, pur a fronte di un’enunciazione di principio contenuta nella sentenza n. 95/2013 secondo la quale: “<i>4.2. Rileva, al riguardo, il Collegio che le censure prospettate con l’odierno ricorso sono di due tipi: con alcune si contestano vizi “parziali” della procedura attinenti alla asserita illegittima attribuzione del punteggio e/o alla mancata esclusione del concorrente che precede in graduatoria, con altri si contesta l’operato complessivamente tenuto dalla Commissione sotto il profilo del dedotto vizio di imparzialità e mancata trasparenza che, in quanto tali, investono la procedura nel suo complesso (ferma rimanendo la validità degli atti di indizione della gara).</i><br />
<i>5. Passando all’esame del merito e ritenuto che assumano priorità logica le questioni sollevate con tale ultimo tipo di censure, in quanto il loro accoglimento renderebbe superfluo l’esame delle prime…</i>”, la pronuncia passata in giudicato ha accertato che l’offerta dell’aggiudicataria era affetta da un vizio insanabile, sì da importarne l’esclusione: “<i>5.4. L’insanabile indeterminatezza dell’offerta così predisposta avrebbe pertanto dovuto determinare l’esclusione dalla gara della concorrente sulla base dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 espressamente richiamato dall’art. 9 del disciplinare di gara, nonché in applicazione dell’art. 6 del medesimo disciplinare</i>”.<br />
3.1. In aggiunta a ciò la sentenza n. 95/2013 rilevava la presenza di profili di illegittimità che investivano la stessa imparzialità dell’operato tenuto dalla Commissione nel corso della valutazione delle offerte tecniche. Conseguentemente, fatti salvi gli atti di indizione della gara, accoglieva il ricorso proposto dall’odierno appellante e disponeva la rinnovazione totale della gara.<br />
3.2. Questa conclusione porta a respingere la doglianza avanzata dall’appellante in ordine al mancato rispetto dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 30 del 2012, poiché il giudicato oggetto di chiarimenti afferma espressamente la necessità della rinnovazione totale della procedura di gara, con statuizione che non può più essere messa in discussione e che non può essere sovvertita neanche dalle successive affermazioni contenute nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8/2013 in ordine all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica.<br />
4. Proprio i principi, però, espressi dalla richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 30/2012, inducono a ritenere fondato il motivo di appello con il quale si censura la sentenza del primo Giudice, che ha ritenuto che alla rinnovazione della procedura di gara possa partecipare anche l’odierna appellata. La presente controversia presenta, infatti, tratti speculari rispetto a quelli oggetto di esame da parte del Massimo Consesso amministrativo. Ivi, infatti, si è affermato che: “<i>Nella gara per l&#8217;affidamento di contratti pubblici l&#8217;interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l&#8217;aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell&#8217;esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell&#8217;offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura</i>”. Nella fattispecie in esame, invece, l’originario ricorrente ha agito sia per ottenere l’esclusione dell’aggiudicatario, che per ottenere la rinnovazione della gara. Nonostante la discutibile conclusione alla quale giungeva la sentenza n. 95/2013, che finiva per esaminare, contraddittoriamente, entrambe le tipologie di vizi, il ricorrente nel precedente giudizio otteneva in questi termini l’accoglimento del ricorso, non fruendo di un giudicato che attesta un solo bene della vita, ossia il riconoscimento dell’erronea esclusione da parte della stazione appaltante, ma anche quello alla reiterazione della procedura di gara.<br />
4.1. Occorre, infatti, rammentare come sia ormai conclusione consolidata nella giurisprudenza amministrativa che il giudicato si forma in relazione al <i>petitum</i> ed alla <i>causa petendi</i> (cfr. <i>ex plurimis</i> Cons. St., Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058: Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 206) ed è composto non solo dalla parte dispositiva, ma anche dalla parte motiva (cfr. <i>ex plurimis </i>Cons. St., Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 161). Pertanto, non può ignorarsi che nella controversia risolta con la sentenza n. 95/2013 del TAR per il Veneto, il ricorso introduttivo era teso all’ottenimento dell’esclusione dell’offerta dell’aggiudicatario ed alla rinnovazione della gara e che in questi termini non operando alcun assorbimento delle tipologie di differenti censure ha concluso il Tribunale amministrativo con la citata pronuncia.<br />
5. Pertanto, qualora il giudicato accerti che la procedura di gara vada totalmente rinnovata, ed, al contempo, che l’offerta dell’aggiudicataria doveva essere esclusa, in omaggio alla vincolatività della <i>res judicata</i> sulla futura azione amministrativa ed al principio di effettività della tutela giurisdizionale, è onere dell’amministrazione consentire una nuova formulazione delle offerte da parte dei concorrenti ad eccezione dell’aggiudicatario, la cui offerta, è stato definitivamente accertato, doveva essere esclusa. Diversamente opinando, verrebbe a darsi esecuzione soltanto ad una parte di quanto accertato dalla pronuncia definitiva ed il ricorrente nel precedente giudizio si vedrebbe privato del vantaggio conseguito a seguito della pronuncia giurisdizionale di competere al momento della rinnovazione della gara con un minor numero di concorrenti.<br />
6. L’appello, pertanto, merita accoglimento parziale e le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in presenza di eccezionali ragioni rappresentate dalla particolare complessità delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie in parte l’appello proposto nei sensi di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente FF<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-1-2014-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2014 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concessionario avverso il diniego di riassegnazione di una concessione acque termali. La sentenza di primo grado aveva annullato il provvedimento regionale sfavorevole, emesso sulla base di uno ius superveniens; il giudice di appello ha osservato che la regione appellante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso di un concessionario avverso il diniego di riassegnazione di una concessione acque termali. La sentenza di primo grado aveva annullato il provvedimento regionale sfavorevole, emesso sulla base di uno ius superveniens; il giudice di appello ha osservato che la regione appellante deduce un pericolo di pregiudizio discendente dall’applicazione del principio espresso nella sentenza appellata, paventandosi “la lesione irreversibile del principio di concorrenza strumentale alla scelta del soggetto più idoneo a cui riassegnare la concessione oggetto di causa”. Secondo i giudici di appello, in disparte il fatto che la concorrenza è materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale e che la Regione non ha fornito elementi di prova a sostegno di detto pericolo (ad es. numero di istanze di riassegnazione del tipo di quella oggetto di controversia), occorre in sede valutare comunque “i motivi proposti” (art. 98 cod. proc. amm.); inoltre i motivi dedotti con il ricorso in appello non appaiono idonei a scalfire la decisione di primo grado, la quale ha correttamente ritenuto che un regolamento regionale non fosse applicabile all’istanza di riassegnazione presentata dalla società appellata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00206/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09768/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente(Sezione Quinta)	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9768 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Regione Campania</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, 29;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Le Carrubbe Immobiliare Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 04114/2011, resa tra le parti, concernente RIASSEGNAZIONE CONCESSIONE ACQUE TERMALI &#8211; MINERALI DENOMINATA GARDEN CLUB ISCHIA IN COMUNE DI FORIO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Le Carrubbe Immobiliare Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Molinaro e Marzocchella;	</p>
<p>Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; la regione appellante deduce un pericolo di pregiudizio discendente dall’applicazione del principio espresso nella sentenza appellata, paventandosi “la lesione irreversibile del principio di concorrenza strumentale alla scelta del soggetto più idoneo a 	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; in disparte il fatto che la concorrenza è materia di esclusiva competenza del legislatore nazionale e che, come puntualmente evidenziato da parte appellata, la Regione non ha fornito elementi di prova a sostegno di detto pericolo (ad es. numero di istan<br />
&#8211; tanto premesso, i motivi dedotti con il ricorso in appello non appaiono idonei a scalfire la decisione di primo grado, la quale ha correttamente ritenuto che il regolamento regionale n. 10/10 non fosse applicabile all’istanza di riassegnazione presentat<br />
&#8211; tale conclusione appare tanto più avvalorata alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nella legge finanziaria regionale per l’anno 2012, già approvata dal Consiglio regionale in data 30/12/201, come da certificazione prodotta all’udi<br />
&#8211; in punto spese della presente fase, liquidate in dispositivo, non si ritiene di derogare al criterio della soccombenza, visto anche il poco comprensibile comportamento della regione, che pretende di disapplicare una norma di legge dalla stessa emanata;<	


<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare	</p>
<p>Condanna la Regione appellante a pagare le spese della presente fase, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-18-1-2012-n-206/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/1/2012 n.206</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
