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	<title>2057 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2057 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2018-n-2057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2018-n-2057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2057</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Maggio Pubblicato il 03/04/2018 N. 02057/2018REG.PROV.COLL. N. 08306/2017 REG.RIC.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA   sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8306 del 2017, proposto da: </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2018-n-2057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2018-n-2057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Maggio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/04/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02057/2018REG.PROV.COLL.<br /> N. 08306/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Consiglio di Stato<br /> in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 8306 del 2017, proposto da: <br /> Nuova Co.Ed.Mar. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caldarera e Antonio Sottile, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Crescenzio, n. 9; </div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Molise, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; <br /> Giunta Regionale del Molise, Servizio Centrale Unica di Committenza, della Regione Molise, Direzione Area IV e Servizio Difesa del Suolo Opere Idrauliche e Marittime, della medesima Regione, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, non costituiti in giudizio; </div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>nei confronti</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">La Dragaggi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Strano, Stefano Maria Zappalà e Enrico Gai, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via degli Scipioni, n. 288; </div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>per la riforma</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza del T.A.R. Molise, Sez. I, n. 00263/2017, resa tra le parti, concernente l  affidamento dell  appalto integrato avente ad oggetto i lavori di dragaggio dei fondali del Porto di Termoli.<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e della La Dragaggi s.r.l.;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto il dispositivo di sentenza n. 1815 del 21 marzo 2018;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Caldarera, Sottile, Strano, Gai e Zappalà, nonché l  avvocato dello Stato Fedeli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Centrale Unica di Committenza della Regione Molise ha indetto una procedura aperta per l  affidamento dell  appalto integrato concernente la   progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l  esecuzione dei lavori di dragaggio dei fondali portuali del porto di Termoli  .<br /> All  esito della valutazione delle offerte la commessa è stata aggiudicata all  impresa La Dragaggi s.r.l. (d  ora in poi solo Dragaggi).<br /> Ritenendo l  aggiudicazione illegittima la Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. (in prosieguo solo CO.ED.MAR.), seconda classificata, l  ha impugnata con ricorso al T.A.R. Molise, il quale con sentenza 18/7/2017, n. 263, sez. I, lo ha respinto, per l  effetto dichiarando improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Dragaggi.<br /> Avverso la sentenza ha proposto appello la CO.ED.MAR.<br /> Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio la Regione Molise e la Dragaggi.<br /> Con successive memorie tutte le parti hanno meglio illustrato le proprie tesi difensive.<br /> Alla pubblica udienza del 15/3/2018 la causa è passata in decisione.<br /> Col primo motivo l  appellante prospetta le seguenti censure.<br /> a) Il TAR avrebbe errato a respingere la doglianza con cui era stata dedotta l  inammissibilità dell  offerta della Dragaggi per la mancata considerazione, in seno al computo metrico estimativo (CME) e all  elenco prezzi, della lavorazione relativa al conferimento in discarica dei c.d.   <em>trovanti</em>  , stimati, sia nel progetto preliminare, sia nel progetto definitivo della Dragaggi, in mc 1.176,00.<br /> Difatti, tanto in base agli artt. 93, comma 4, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e 32 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, quanto ai sensi dei punti 8.2 e 8.3 del disciplinare di gara, il CME e l  elenco prezzi avrebbero dovuto indicare, a pena di esclusione, tutte le attività e le lavorazioni da eseguire secondo il progetto definitivo.<br /> Essendo prescritto dalla <em>lex specialis,</em> il conferimento in discarica di c.d.   <em>trovanti</em>   doveva essere indicato nel CME e nell  elenco prezzi senza che l  omessa indicazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, potesse trovare giustificazione nel fatto che il relativo costo dovesse gravare, in base alla disciplina di gara, sull  appaltatore.<br /> Oltre a ciò, la mancata considerazione dell  attività in parola sarebbe tale da rendere incerte le effettive condizioni economiche e la sostenibilità dell  offerta.<br /> b) Non sarebbe condivisibile l  affermazione, contenuta nell  impugnata sentenza, secondo cui negli appalti a corpo, come quello di specie, la completa descrizione delle prestazioni da eseguire in seno al CME sarebbe superflua in ragione del carattere onnicomprensivo dell  offerta.<br /> c) L  adito Tribunale ha ritenuto insindacabile la scelta della stazione appaltante di assegnare alla Dragaggi 20 punti in relazione al criterio A di valutazione delle offerte (  <em>completezza, qualità, livello di definizione e grado di dettaglio del progetto definitivo proposto dal concorrente</em>  ).<br /> La pronuncia sarebbe, però, erronea in quanto non potrebbero essere assorbite all  interno della valutazione tecnica insindacabile quelle carenze che rendono il progetto inadeguato.<br /> I profili di censura cosi sinteticamente riassunti, tutti infondati, si prestano ad una trattazione congiunta.<br /> Contrariamente a quanto dedotto dall  appellante, la Dragaggi ha espressamente contemplato nel proprio computo metrico, tanto in quello non estimativo, quanto in quello estimativo, la lavorazione concernente il trasporto a rifiuto dei   <em>trovanti</em>   per la quantità stimata di mc 1.176,00, come si ricava inequivocabilmente dagli atti depositati in giudizio (pag. 6 del computo metrico non estimativo e codice E05006 del CME).<br /> Ciò che non è stato indicato è solamente il costo dello smaltimento in discarica del materiale da conferire, ma tale indicazione non occorreva in quanto tale spesa, in base alla normativa di gara, era a carico dell  appaltatore (artt. 1.35 e 3.7 del capitolato speciale prestazionale). In ogni caso l  omissione riguarderebbe il solo costo del conferimento (la cui specificazione come più sopra rilevato non era richiesta) e non la lavorazione in sé, come sostenuto dall  appellante.<br /> Peraltro, poiché nella fattispecie l  appalto era da aggiudicare a   <em>corpo</em>   (art. 8.3 del disciplinare di gara), la constatata omissione non era idonea a ledere alcun rilevante interesse pubblico della stazione appaltante.<br /> In memoria l  appellante ha ulteriormente dedotto che, avendo la Dragaggi proposto, a titolo di miglioria, un quantitativo di dragaggio aggiuntivo rispetto a quello previsto nel progetto preliminare a base di gara e avendo l  impresa confermato la medesima percentuale (1 %) di   <em>trovanti</em>   rispetto al volume dragato stabilità dal medesimo progetto preliminare, risulterebbe parallelamente superiore la quantità di   <em>trovanti</em>   da conferire in discarica e quindi incongrua la percentuale degli stessi indicata dalla detta impresa.<br /> La doglianza è inammissibile in quanto prospettata con atto non notificato alle controparti.<br /> Col secondo mezzo di gravame l  appellante denuncia che il giudice di primo grado avrebbe errato:<br /> a) nel respingere la censura con cui era stata dedotta l  anomalia dell  offerta, resa evidente dalla notevole difformità tra il prezzo proposto ( ¬ 2.431.451,16) e l  importo totale delle lavorazioni risultante dal CME ( ¬ 4.214.647,28), importo che sarebbe addirittura superiore alla stessa base d  asta ( ¬ 2.636.491,07).<br /> b) nel ritenere non viziata la scelta della stazione appaltante di non procedere a verificare la congruità dell  offerta.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Come più sopra rilevato, la gara di che trattasi era da aggiudicare a   <em>corpo</em>  .<br /> In siffatta tipologia di appalti il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull  importo a base d  asta.<br /> Elemento essenziale della proposta economica è quindi unicamente l  importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel CME, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (Cass. Civ., Sez. I, 1/7/2012, n. 9246).<br /> Ne consegue che le indicazioni contenute nel CME sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell&#8217;offerta e quindi del contratto da stipulare. Ciò, peraltro, trova conferma nell&#8217;art. 53, comma 4, del D. Lgs 12/4/2006, n 163 in base al quale:   <em>per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione</em>   (Cons. Stato, Sez. VI, 4/1/2016, n. 15).<br /> In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l  esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l  elenco prezzi analitico contenuto nel CME risulta del tutto irrilevante (Cons. Stato, Sez. VI, 4/1/2016, n. 15 e 4/8/2009, n. 4903; Sez. IV, 26/2/2015, n. 963).<br /> Da quanto sopra discende che la riscontrata discrasia tra il prezzo offerto dall  aggiudicataria e la sommatoria dei prezzi unitari indicati nel CME dalla medesima allegato al progetto, non può costituire sintomo di anomalia dell  offerta.<br /> Poiché quest  ultima, com  è incontroverso, non superava la soglia di cui all  art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non era tenuta a valutarne la congruità.<br /> Tale valutazione avrebbe potuto essere ugualmente compiuta dall  amministrazione, ai sensi del successivo comma 3 del menzionato art. 86. Ma ciò sulla base di una scelta di carattere eminentemente discrezionale, come tale insindacabile da parte del giudice (Cons. Stato, Sez. III, 1/9/2014, n. 4449), se non per macroscopici profili di illogicità, che nella fattispecie, alla stregua delle considerazioni più sopra svolte, non si rinvengono.<br /> Col terzo motivo l  appellante denuncia l  errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel respingere la doglianza con cui era stata dedotta l  illegittima ammissione alla gara della Dragaggi per l  omessa dichiarazione e dimostrazione, da parte dei progettisti mandanti del costituendo RTP MODIMAR (indicato dalla detta impresa per la progettazione), del possesso in misura   <em>almeno minima</em>   dei requisiti tecnico-professionali richiesti per la quota di progettazione assunta nell  ambito del costituendo RTP.<br /> Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, non sarebbe stata dedotta la violazione della regola concernente la corrispondenza tra quote di partecipazione al RTP e quote di qualificazione, bensì la mancata dichiarazione da parte dei mandanti di qualunque requisito tecnico professionale con conseguente violazione del principio che impone ai progettisti il possesso di un requisito professionale almeno minimo rispetto all  attività da svolgere.<br /> La reiezione della censura non potrebbe, del resto, fondarsi né sulla norma di cui all  art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, né sul disciplinare di gara, stante il carattere prevalente del ricordato principio sul possesso dei requisiti in questione in misura   <em>almeno minima</em>  .<br /> La censura è infondata.<br /> Il non impugnato disciplinare di gara prevedeva all  art. 7.3.3 quanto segue:<br />   <em>I requisiti di cui ai punti 7.3.1 e 7.3.2 dovranno essere posseduti dal Raggruppamento Temporaneo nel suo complesso.<br /> Ai sensi di quanto previsto dall  art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., fermo restando che il Raggruppamento Temporaneo, nel so complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti ai precedenti punti 7.3.1 e 7.3.2, la mandataria del Raggruppamento Temporaneo medesimo non deve possederne una percentuale minima.<br /> La Mandataria, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle Mandanti.<br /> Ai sensi di quanto previsto dall  art. 261, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il requisito relativo ai servizi di punta, di cui all  art. 263, lett. c, del medesimo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. non è frazionabile per i Raggruppamenti Temporanei, e, pertanto, ciascun servizio deve risultare svolto, per intero, da un unico soggetto.<br /> Relazione geologica. Le attività inerenti alla geologia si configurano quali prestazioni specialistiche accessorie, strettamente interconnesse con la progettazione, da eseguirsi a cura del professionista abilitato indicato nella Struttura Operativa di cui all  art. 7.4 che segue. Il geologo potrà essere associato in A.T.I. verticale e dovrà eseguire il 100% della prestazione di competenza</em>  .<br /> La norma di gara, da cui non poteva prescindersi, non prescriveva, quindi, che i mandanti possedessero i requisiti di partecipazione in una misura minima e conseguentemente non richiedeva che costoro dichiarassero il possesso di una percentuale (anche minima) dei detti requisiti.<br /> Peraltro giova evidenziare che in base al codice dei contratti pubblici &lt;&lt;<em>di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e al relativo regolamento di attuazione, i servizi di progettazione sono soggetti ad un sistema di qualificazione affatto peculiare rispetto a quello vigente per gli altri appalti pubblici, che con specifico riguardo ai raggruppamenti temporanei di progettisti si estrinseca nel rinvio alle disposizioni contenute nell&#8217;art. 37   in quanto compatibili   (art. 90, comma 1, lett. g) </em>&gt;&gt; del suddetto codice (Cons. Stato, Sez. V, 25/2/2016, n. 773).<br /> Con la memoria difensiva depositata in giudizio in data 5/3/2018 l  appellante ha dedotto la mancanza in capo ai mandanti dei requisiti di qualificazione necessari per svolgere la percentuale di attività indicata nell  offerta, ma la censura risulta inammissibile in quanto introdotta solo con atto non notificato alle controparti.<br /> L  appello va, in definitiva, respinto.<br /> Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> La novità e complessità delle questioni affrontate consente l  integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</div>
<div style="text-align: justify;">Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />  </div>
<div style="text-align: center;">Carlo Saltelli, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Raffaele Prosperi, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br /> Angela Rotondano, Consigliere<br />  </p>
<p> <strong>   L&#8217;ESTENSORE             IL PRESIDENTE<br /> Alessandro Maggio        Carlo Saltelli</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-4-2018-n-2057/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2018 n.2057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2005 n.2057</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2005-n-2057/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2005-n-2057/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2005-n-2057/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2005 n.2057</a></p>
<p>R. Potenza Pres. f.f. S. Toschei Est. GE.S.A.P. S.r.l. (Avv. R. Piccolo) contro il Comune di Rufina (Avv. A. Cecchi) e nei confronti della Italiana Riscossioni s.r.l. (non costituita) il termine per il deposito del ricorso comincia a decorrere dal giorno di presentazione dell&#8217;atto all&#8217;organo notificante Processo amministrativo – Comunicazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2005-n-2057/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2005 n.2057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2005-n-2057/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2005 n.2057</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres. f.f. S. Toschei Est.<br /> GE.S.A.P. S.r.l. (Avv. R. Piccolo) contro il Comune di Rufina (Avv. A. Cecchi) e nei confronti della Italiana Riscossioni s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>il termine per il deposito del ricorso comincia a decorrere dal giorno di presentazione dell&#8217;atto all&#8217;organo notificante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Comunicazioni e notificazioni – Momento di perfezionamento della notifica per il notificante &#8211; Coincide con la data di presentazione dell’atto all’organo notificante &#8211; Termine per il deposito del ricorso – Comincia a decorrere da tale momento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La perfezione della notifica per il notificante, secondo l’ormai confermata interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale, coincide con la data di presentazione dell’atto all’organo notificante. Pertanto è da tale momento che comincia a decorrere il termine per il deposito del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda	</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Raffaele POTENZA				Presidente f.f.<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO			Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g 264 del 2005 proposto da<br />
<b>“GE.S.A.P. S.r.l.”, </b>in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Piccolo e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI RUFINA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Masaccio n. 172;</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>“ITALIANA RISCOSSIONI S.r.l.”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa Italiana Riscossioni S.r.l. dell’11 dicembre 2004;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione n. 91 del 3 dicembre 2004 del funzionario responsabile area servizi finanziari;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti connessi, consequenziali e correlati ancorché non conosciuti;																																																																																												</p>
<p>nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza n. 169 del 25 febbraio 2005, con la quale questo Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza per il merito;<br />
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2005 il dott. Stefano Toschei;<br /> presente per la parte ricorrente l’avv. Mauro Montini delegato da Ruggiero Piccolo nonché, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Alessandro Cecchi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe la Società GE.S.A.P. S.r.l. ha impugnato gli atti relativi alla selezione per l’affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, bandito dal Comune di Rufina.<br />
Nella sostanza la GE.S.A.P ritiene che l’aggiudicazione della predetta selezione sia intervenuta in favore dell’impresa Italiana Riscossioni S.r.l., dopo che in un primo momento era stata rivolta dal Comune procedente verso l’offerta della medesima ricorrente, in virtù di una errata interpretazione ed applicazione delle norme della lex specialis di gara da parte della Commissione giudicatrice, favorevolmente orientata nei confronti dell’odierna Società controinteressata.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune resistente eccependo preliminarmente il tardivo deposito del ricorso proposto e contestando analiticamente le avverse prospettazioni, di talché chiedeva la reiezione del gravame.<br />
2. – Rileva il Collegio che l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.<br />
Dalla lettura dei documenti resi disponibili al Tribunale emerge che l’atto introduttivo è stato notificato all’Amministrazione in data 20 gennaio 2005 (intendendosi che la perfezione della notifica per il notificante, secondo l’ormai confermata interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale, coincida con la data di presentazione dell’atto all’organo notificante), mentre il deposito del ricorso presso la Segreteria di questo Tribunale è intervenuta solo in data 16 febbraio 2005.<br />
Conseguentemente, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 del 1971 novellata &#8211; pienamente applicabile alla presente fattispecie, attesa la materia nella quale ricade l’ipotesi oggetto della presente controversia &#8211; il termine dimidiato per il deposito del ricorso scadeva il giorno 4 febbraio 2005, il detto deposito è intervenuto nella specie tardivamente (cioè solo in data 16 febbraio 2005),di talché il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
3. – Verificato, per puro scrupolo (e nonostante la circostanza che il Collegio sia propenso a condividere l’interpretazione sopra esposta circa la ), che seppure l’individuazione del dies a quo del periodo utile per il deposito del ricorso lo si volesse far coincidere con il momento in cui la notifica ha raggiunto l’Amministrazione e la controinteressata, posto che tale evento si è verificato, per entrambe, il 24 gennaio 2005 (cfr. avvisi di ricevimento in atti), il ricorso sarebbe stato in ogni caso depositato oltre il termine di quindici giorni prescritto dal Legislatore.<br />
4. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni può conclusivamente affermarsi la inammissibilità del ricorso.<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 30 marzo 2005.</p>
<p>Il Presidente f.f.<br />
Raffaele Potenza</p>
<p>Il relatore ed estensore<br />
Stefano Toschei</p>
<p>Depositata in Segreteria il 4 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2005-n-2057/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2005 n.2057</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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