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	<title>2043 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2043/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2043</a></p>
<p>Dott. Lorenzo Stevanato Pres.f.f. Dott. Fulvio Rocco Est. Sartori Alberto Maria (Avv.ti Maria Gabriella Maggiora, Anna Aldrighetti e Giorgio Pinello) contro il Comune di S.Pietro in Cariano (non costituito) ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2043/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2043/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2043</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Lorenzo Stevanato Pres.f.f. Dott. Fulvio Rocco Est.<br /> Sartori Alberto Maria (Avv.ti Maria Gabriella Maggiora, Anna Aldrighetti e Giorgio Pinello) contro il Comune di S.Pietro in Cariano (non costituito) ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la mera richiesta di un parere all&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato non è idonea ad interrompere il decorso del termine per il formarsi del silenzio assenso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Edificio d’interesse storico artistico &#8211; Legittimazione a ricorrere avverso il silenzio o il diniego di rilascio del titolo abilitativo – Progettista – Contestazione della sua competenza professionale da parte della P.A. &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Art. 24 D.L.vo 490 del 1999 – Silenzio assenso – Interruzione del termine &#8211; Mera richiesta di un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Non è idonea &#8211;</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il progettista di un intervento su di un edificio d’interesse storico-artistico è legittimato a proporre ricorso contro il silenzio o il diniego di rilascio del titolo abilitativo laddove l’Amministrazione (nella specie la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona) contesti la sua competenza professionale a progettare l’intervento. Tale circostanza, difatti, sostanzia ex se in capo al medesimo una pretesa qualificata al legittimo esercizio dell’azione amministrativa e, conseguentemente, la legittimazione a far rimuovere, ope iudicis, tutti quei provvedimenti amministrativi che egli reputa configgere con la propria interpretazione del quadro normativo vigente in materia</p>
<p>2. La mera richiesta di un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato non è idonea ad interrompere il decorso del termine di novanta giorni di cui all’art. 24 del T.U. approvato con D.L.vo 490 del 1999. Difatti i “chiarimenti o elementi integrativi di giudizio” suscettibili, ai sensi del comma 2, di sospendere l’anzidetto “termine … fino al ricevimento della documentazione” devono essere ragionevolmente ricondotti ad acquisizioni istruttorie da effettuarsi presso l’Autorità Comuale competente ad assentire l’intervento sotto il profilo edilizio ovvero presso il soggetto che realizza l’intervento. Ne consegue che, nel caso di specie, il nulla-osta si è validamente formato per decorso del termine di cui al comma 3 dell’art. 24 del T.U. citato, rendendo così pienamente legittimo il procedimento di formazione del titolo edilizio (D.I.A.) di cui all’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mera richiesta di un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato non è idonea ad interrompere il decorso del termine per il formarsi del silenzio assenso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n. 1369/2004<br />
Sent. n. 2043/2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati: Lorenzo Stevanato &#8211; Presidente f.f.; Elvio Antonelli	&#8211; Consigliere; Fulvio Rocco &#8211; Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente 																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1369/2004 proposto da<br />
<b>SARTORI ALBERTO MARIA,</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Maggiora, Anna Aldrighetti e Giorgio Pinello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S.Polo 3080/L;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di S.Pietro in Cariano</b> in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali </b>in persona del Ministro pro tempore e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63;</p>
<p>PER l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento comunale 16.3.2004 n. 5282 con il quale si ordina di non effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria (descritto nella denuncia di inizio attività depositata in data 28.1.2004), in quanto mancherebbe il nulla osta di cui al decreto legislativo 490/1999 e della nota della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona 27.2.2004 n. 1527.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 14.5.2004 e depositato presso la Segreteria il 19.5.2004, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato il 9.6.2004;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 9 giugno 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco &#8211; l’avv. Maggiora per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Gasparini per il Ministero intimato;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p>considerato che il ricorso in epigrafe va accolto, per quanto qui di seguito specificato.</p>
<p>1.	Innanzitutto, va respinta l’eccezione di legittimazione attiva del ricorrente, sollevata dalla difesa del Ministero per i beni e le attività culturali in dipendenza della circostanza che il Sartori non è il proprietario dell’immobile sul quale devono eseguirsi i lavori, ma il progettista dei medesimi. <br />	<br />
Sul punto, il Collegio non ignora l’indirizzo giurisprudenziale per cui il progettista di un intervento su di un edificio d’interesse storico-artistico non è legittimato a chiedere alla Soprintendenza il nulla-osta necessario per l’intervento stesso, né a proporre ricorso contro il silenzio o il diniego di rilascio del titolo abilitativo (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n. 2185), oppure per cui non sussiste un interesse, neppure morale, in capo al professionista progettista, all&#8217;impugnazione del diniego di concessione edilizia, richiesta da un terzo ma respinta dal Comune per errori di rappresentazione progettuale, in quanto tale diniego dispone dello ius aedificandi e non sull&#8217;esercizio della professione del progettista nè sulle sue qualità e il suo prestigio, che non possono reputarsi chiamate in causa da un rilievo tecnico operato dalla p.a. per scopi del tutto diversi (cfr., ad es. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001 n. 1250).<br />
Il caso di specie, peraltro, è diverso proprio in quanto l’Amministrazione per i beni e le attività culturali segnatamente contesta la competenza professionale del ricorrente a progettare l’intervento in questione sulla base di un’ermeneutica dell’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, dell’art. 1, comma 2, del D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 129 e della direttiva CEE/1985/384  da quest’ultimo non condivisa, e tale circostanza sostanzia, pertanto, ex se, in capo al medesimo Sartori una pretesa qualificata al legittimo esercizio dell’azione amministrativa e, conseguentemente, la legittimazione a far rimuovere, ope iudicis, tutti quei provvedimenti amministrativi che il ricorrente reputa configgere con la propria interpretazione del quadro normativo vigente in materia.</p>
<p>2.	Peraltro, la definizione del merito di causa avviene, in via del tutto assorbente, mediante l’accoglimento del primo motivo di ricorso, laddove si afferma che, nella specie, l’inibizione del Sartori a redigere gli elaborati progettuali rimane, allo stato, priva di effetto per l’intervenuta formazione, nella specie, del silenzio-assenso a’ sensi del combinato disposto dell’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dell’art. 24 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490, vigente all’epoca dei fatti di causa.<br />	<br />
Invero, nell’impugnato  provvedimento Prot. 1527 – Pos. 76/18 dd. 27 febbraio 2004 a firma del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio di Verona e assunto a presupposto del parimenti impugnato provvedimento Prot. n. 5282 dd. 16 marzo 2004 a firma del Capo area tecnica del Comune di San Pietro in Cariano che dispone di non effettuare l’intervento, si assume che il silenzio-assenso sulla denuncia di inizio di attività presentata nella specie in data 28 gennaio 2004 non si sarebbe formato in dipendenza del non intervenuto parere favorevole da parte della Soprintendenza.<br />
Tale assunto, tuttavia, si fonda a sua volta – in base alla documentazione versata in atti &#8211; sulla mera circostanza che il termine di novanta giorni contemplato, a sua volta, dall’art. 24 del T.U. approvato con D.L.vo 490 del 1999 per l’emissione dell’approvazione degli interventi da parte della medesima Soprintendenza sarebbe stato validamente interrotto da quest’ultima mediante l’inoltro della richiesta di un parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato (cfr. nota soprintendentizia Prot. 11691 dd. 6 agosto 2003: doc. 11 di parte ricorrente).<br />
Il Collegio, per contro, rileva che i “chiarimenti o elementi integrativi di giudizio” suscettibili, a’ sensi del comma 2 di sospendere l’anzidetto “termine … fino al ricevimento della documentazione” devono essere ragionevolmente ricondotti, avuto riguardo al complessivo impianto procedimentale che governa l’articolo in esame, ad acquisizioni istruttorie da effettuarsi presso l’Amministrazione Comunale competente ad assentire l’intervento sotto il profilo edilizio ovvero presso il soggetto che realizza l’intervento, nel mentre non comprende pareri acquisibili aliunde da parte della stessa Amministrazione per i beni e le attività culturali.<br />
Pertanto, nel caso di specie, il nulla-osta si è validamente formato a’ sensi del comma 3 del medesimo art. 24 del T.U. approvato con D.L.vo 490 del 1999, e ciò, pertanto, refluisce anche nel susseguente – e conseguente – procedimento di formazione del titolo edilizio di cui all’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001.<br />
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico  nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A..</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna  il Ministero per i beni e le attività culturali al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A.  e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2043/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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