<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2040 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2040/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2040/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2040 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2040/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2040</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo V. Culla ( Avv.ti F. Pieri e M. Femìa) c/ ASL RM-E (n.c.) e Ministero Salute (n.c.) 1.Processo amministrativo – Controversia relativa all’accertamento di pretese patrimoniali – Silenzio-rifiuto – Incompatibilità – Sussiste – Motivi 2. Processo amministrativo – Giudizio di Ottemperanza &#8211; Decisione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe, <i>Est.</i> Realfonzo<br /> V. Culla ( Avv.ti F. Pieri e M. Femìa) c/ ASL RM-E (n.c.) e Ministero Salute (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo – Controversia relativa all’accertamento di pretese patrimoniali – Silenzio-rifiuto – Incompatibilità – Sussiste – Motivi</p>
<p>2. Processo amministrativo – Giudizio di Ottemperanza &#8211; Decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – Inammissibilità &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ incompatibile con la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto la controversia avente ad oggetto l’accertamento di pretese patrimoniali, soggette agli ordinari termini di prescrizione, anche quando sia rientrante nelle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;  il rimedio costituito dall’impugnativa del silenzio rifiuto infatti, è esperibile innanzi al giudice amministrativo a condizione che questi sia il giudice anche della questione sostanziale sottostante ed oggetto di controversia.</p>
<p>2. E’ inammissibile il giudizio di ottemperanza sulla decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato; la decisione del ricorso straordinario, infatti, non ha efficacia né formale né sostanziale di giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-quater</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto da<br />
<b>dr. Mario Di Giuseppe 	Presidente<br />	<br />
dr.ssa Linda Sandulli	Consigliere<br />	<br />
dr. Umberto Realfonzo	Consigliere-rel.<br />	<br />
</b> ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>9680/2006 R.G.</b> proposto da <br />
<B>CULLA VINCENZO</B>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Pieri e Massimo Femìa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Colli della Farnesina n. 98;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>la <B>AZIENDA SANITARIA LOCALE RM-E</B>, non costituitasi in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	il <B>MINISTERO DELLA SALUTE, </B>non costituitosi in giudizio<br />	<br />
<b><br />
per l&#8217;annullamento<br />
</b>del silenzio-rifiuto ad adottare i provvedimenti conseguenziali al decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 10.1.2006 a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell’11.06.2004</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2006 il Consigliere Umberto Realfonzo;e udito l’avvocato Femìa per il ricorrente.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
   1.</b> Con il presente gravame il ricorrente impugna il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza, notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari, diretta a mettere in mora l’Amministrazione affinché provvedesse entro il termine ivi assegnato al pagamento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, ed alla rivalutazioni del plus-orario derivanti dall’attribuzione di livello superiore, riconosiutegli con D.P.R. in data 20.12.2005, ha accolto il ricorso medesimo.<br />
Il ricorrente prima ha provveduto a domandare la liquidazione con lettera del 30.01.2006 ed infine ha provveduto alla diffida e messa in mora con lettera raccomandata del 10.07.2006.<br />
Nessuna delle amministrazioni intimate si è costituita in giudizio.<br />
Chiamata alla Camera di consiglio del 6 dicembre 2006,udito il difensore del ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
<b>   2. </b>Il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 1034/1971(come modificato dall’art. 2 L. 205/2000), l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’Amministrazione conseguente al decorso del termine assegnato dalla diffida ad adempiere la decisione del Supremo Organo amministrativo che ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione medesima di provvedere al pagamento degli emolumenti di natura retributiva spettanti al ricorrente. Il silenzio-rifiuto disciplinato dall’ordinamento sarebbe riconducibile ad inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10 marzo 1978, n. 10 e successiva giurisprudenza, pacifica).<br />
Nel caso di specie il silenzio rifiuto delle amministrazioni resistenti sarebbe maturato nei confronti del citato decreto dì accoglimento del ricorso straordinario del Presidente della Repubblica del 20.12.2005.<br />
Chiede in conseguenza l’annullamento del silenzio rifiuto dell’ASL RM-E con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica (n. 2731) del 20.12.2005 e la declaratoria dell’obbligo di quest’ultima amministrazione di provvedere alla liquidazione delle spettanze retributive di cui in premessa e pari ad € 9.733,00 disponendo, se del caso, sin d’ora la nomina del commissario <i>ad acta</i> che provveda in luogo della stessa.<br />
Il ricorso è inammissibile sotto differenti profili.<br />
Sotto il profilo sistematico, il giudizio disciplinato dell’art. 21 bis L. Tar è funzionalmente collegato, sul piano logico- giuridico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere i procedimenti amministrativi mediante l’adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debbano essere iniziati d’ufficio secondo la previsione dell’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Ma proprio per questo tale rimedio postula pur sempre l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come un interesse legittimo: solo in tale prospettiva, infatti, trova razionale giustificazione la “ratio” del predetto giudizio, volto, com’è noto &#8211; ad accertare se l’amministrazione abbia con il silenzio, violato il predetto obbligo di provvedere (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1873).<br />
In tale prospettiva ricostruttiva, la procedura per la formazione del silenzio di cui all’art. 21 bis l. Tar, non è compatibile con le controversie che hanno ad oggetto l’accertamento di pretese patrimoniali, soggette agli ordinari termini di prescrizione, neanche quando siano rientranti nelle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1873).<br />
In definitiva, il rimedio costituito dall’impugnativa del silenzio rifiuto è esperibile innanzi al giudice amministrativo a condizione che questi sia il giudice anche della questione sostanziale sottostante ed oggetto di controversia (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 febbraio 2006, n. 1178).<br />
Né a diversa conclusione può giungersi qualora — sulla suggestione conseguente alla richiesta di nomina del commissario <i>ad</i> <i>acta</i> &#8212; si volesse qualificare d’ufficio il presente gravame come ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 27, n. 4, t.u. n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 L. n. 1034/1971.<br />
A parte la considerazione che il D.P.R. recante la decisione sul ricorso straordinario, non ha efficacia formale e sostanziale di giudicato, tale rimedio, proposto per ottenere la esecuzione della decisione dì un ricorso straordinario al Capo dello Stato, è comunque inammissibile (cfr. da ultimo Consiglio Stato sez. V, 29 agosto 2006, n. 5036).<br />
In seguito alla mancata costituzione delle parti resistenti non v’e luogo a pronuncia sulle spese.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
1. dichiara inammissibile il presente gravame.<br />
2. Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del  6 dicembre 2006.<br />
<b>IL  PRESIDENTE 					dr. Mario Di Giuseppe </p>
<p>IL CONSIGLIERE-EST.				dr. Umberto Realfonzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2040/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2040/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2040</a></p>
<p>Dott. Lorenzo Stevanato Pres.f.f. Dott. Fulvio Rocco est. Berengo Ugo (Avv. Andrea Pavanini) contro il Comune di Venezia (Avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino ed Antonio Iannotta) e la Provincia di Venezia (Avv.ti Adelchi Chinaglia e Aldo Bertoldi) spetta alla fonte comunale, nel disciplinare la durata delle licenze ed autorizzazioni, prevedere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2040/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2040/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2040</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Lorenzo Stevanato Pres.f.f. Dott. Fulvio Rocco est.<br /> Berengo Ugo (Avv. Andrea Pavanini) contro il Comune di Venezia (Avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino ed Antonio Iannotta) e la Provincia di Venezia (Avv.ti Adelchi Chinaglia e Aldo Bertoldi)</span></p>
<hr />
<p>spetta alla fonte comunale, nel disciplinare la durata delle licenze ed autorizzazioni, prevedere tutte le ipotesi che implicano decadenza dalla licenza di taxi acqueo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Licenza di Taxi acqueo – Rinnovo &#8211; Ipotesi di decadenza – Sono devolute alla potestà regolamentare comunale – Comune di Venezia &#8211; Comunicazione ai titolari dell’avvicinarsi della scadenza – È presupposto necessario per la pronuncia di decadenza – Mancanza – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In base alla normativa statale e regionale (L.R. Veneto nn. 22/99 e 63/93) spetta alla fonte comunale, nel disciplinare la durata delle licenze ed autorizzazioni, prevedere tutte le ipotesi che implicano decadenza dalla licenza di taxi acqueo. L’A.C., innovando il vecchio regolamento comunale, ha previsto la necessità di informare previamente i titolari dell’avvicinarsi del termine di scadenza per il rinnovo precisando che solamente dopo tale adempimento è possibile dichiarare la decadenza dalla licenza. Ne consegue che, alla luce dello jus novorum introdotto dall’Autorità Comunale, applicabile al caso di specie per il noto principio tempus regit actum, è illegittima la dichiarazione di decadenza che non sia stata preceduta dal predetto avviso il quale costituisce anche avviso di inizio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">spetta alla fonte comunale, nel disciplinare la durata delle licenze ed autorizzazioni, prevedere tutte le ipotesi che implicano decadenza dalla licenza di taxi acqueo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n. 1457/04<br />
Sent. n. 2040/2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,</b></p>
<p>costituito da:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />	<br />
Elvio Antonelli			Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco			Consigliere, relatore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1457/04 proposto da</p>
<p><b>BERENGO UGO</b>, rappresentato e difeso dall’ avv.Andrea Pavanini, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia – S. Croce 205;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Venezia</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino ed Antonio Iannotta, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;<br />
la <b>Provincia di Venezia</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adelchi Chinaglia e Aldo Bertoldi, con elezione di domicilio presso la sede dell’Ente a Venezia – San Marco 2662;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento datato 12 marzo 2004, prot. 2004.107828/cp, a firma del dirigente dell’Ufficio Servizio Trasporto non di linea su acqua, con il quale viene disposta la decadenza del sig. Ugo Berengo dalla titolarità della licenza trasporto cose in conto terzi; annullamento, per quanto di ragione, dell’art. 5 del regolamento comunale in attuazione della L.R. 63/93 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 239 del 22/23.12.1994 e di Consiglio provinciale n. 39945/IV del 28.9.1995;</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 21.5.2004 e depositato presso la Segreteria il 27.5.2004, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia intimata, depositato il 3.6.2004 e del Comune di Venezia, depositato il 4.6.2004;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 9 giugno 2004, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco &#8211; l’avv. Romeo, in sostituzione dell’avv. Pavanini, per il ricorrente, l’avv. Bertoldi per la Provincia di Venezia e l’avv. Iannotta per il Comune di Venezia;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;<br />
considerato<br />
che il ricorso in epigrafe va accolto, per quanto qui di seguito specificato.</p>
<p>1. Giova innanzitutto rilevare che, a’ sensi dell’art. 2 della L. 21 del 1992 (Legge &#8211; quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), “il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell&#8217;utente ovvero l&#8217;inizio del servizio avvengono all&#8217;interno dell&#8217;area comunale o comprensoriale. All&#8217;interno delle aree comunali o comprensoriali … la prestazione del servizio è obbligatoria. Le Regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l’inosservanza di tale obbligo … Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell&#8217;autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa”.<br />
A’ sensi dell’art. 4 della stessa legge, “le Regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e nel quadro dei princìpi fissati dalla medesima L. 21 del 1992.<br />
“Le Regioni”, inoltre, “stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull&#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative attuative … , al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.  Nel rispetto delle norme regionali, gli Enti locali delegati all&#8217;esercizio delle funzioni amministrative …  disciplinano l&#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza …”.<br />
Il susseguente art. 5 afferma, quindi, che “i Comuni, nel predisporre i regolamenti sull&#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente”. <br />
L’art. 8 dispone, invece, che “la licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi e l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata …  La licenza e l&#8217;autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l&#8217;esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi e dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi e dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercìti con natanti. … Per poter conseguire l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza …”.<br />
“La licenza per l&#8217;esercizio del servizio di taxi e l&#8217;autorizzazione per l&#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata … , purchè iscritta nel ruolo di cui all&#8217;art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:<br />
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.<br />
 … In caso di morte del titolare la licenza o l&#8217;autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare … purchè in possesso dei requisiti prescritti. … Al titolare che abbia trasferito la licenza o l&#8217;autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima” (cfr. ibidem, art. 9 L. cit.).</p>
<p>2. In attuazione di tale disciplina di principio la Regione Veneto ha, dapprima emanato, la L.R. 30 dicembre 1993 n. 63, recante norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia e, successivamente, ha approvato la L.R. 30 luglio 1996 n. 22, recante a sua volta norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra.<br />
Le disposizioni contenute in tali due testi normativi risultano, in effetti, per ampi aspetti omologhe, in attuazione dell’anzidetto principio della legge-quadro che impone, “ove possibile”, l’”assimilazione” del “servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stanzionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale … al servizio di taxi”.<br />
Pertanto, e per quanto qui segnatamente interessa, l’art. 8, comma 1, della L.R. 22 del 1996 riconduce &#8211; tra l’altro &#8211; alla competenza dei Comuni : “a) l&#8217; emanazione dei regolamenti relativi all&#8217; esercizio dei servizi pubblici non di linea ; b) il rilascio della licenza del servizio di taxi; c) il rilascio dell&#8217; autorizzazione al servizio di noleggio con conducente; d) l&#8217; autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni …”.<br />
L’art. 9, comma 3, della medesima L.R. 22 del 1996 dispone, inoltre, che i regolamenti comunali devono prevedere, tra l’altro: “ … b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;<br />
c) le modalità per il trasferimento delle licenze ed<br />
autorizzazioni;  d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze; m) le sanzioni da comminare ai contravventori delle disposizioni stesse …”.<br />
A sua volta, e analogamente, l’art. 11, comma 1, della L.R. 63 del 1993 attribuisce alla competenza dei Comuni a) l&#8217; emanazione dei regolamenti relativi all&#8217; esercizio dei servizi pubblici non di linea … b) il rilascio della licenza del servizio pubblico di taxi;<br />
c) il rilascio dell&#8217; autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con natante a motore o a remi, di rimorchio di persone munite di sci acquatici, di noleggio senza conducente;<br />
d) l&#8217; autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità delle licenze e autorizzazioni …”.<br />
Il susseguente art. 12, comma 3, della medesima L.R. 63 del 1993 dispone, quindi, che i regolamenti comunali devono prevedere, tra l’altro: “b) la durata delle licenze e autorizzazioni, il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, le modalità per il rinnovo;<br />
 d) gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e licenze;<br />
 m) le sanzioni da comminare ai contravventori alle disposizioni stesse …”.</p>
<p>3. Giova anche rilevare che a’ sensi dell’art. 22 della L.R. 22 del 1996, “l&#8217;autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare: a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;   b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea; c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti in materia;   d) contravviene all&#8217;obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi;  e) sostituisce o si fa sostituire abusivamente nel servizio;  f) non inizia il servizio entro il termine stabilito<br />
dall&#8217;autorizzazione o dalla licenza; g) interrompe il servizio senza giustificato motivo; h) non applica le tariffe in vigore. …  La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza”.<br />
Non dissimilmente, l’art. 41 della L.R. 63 del 1993 dispone che “l&#8217;autorizzazione e la licenza possono essere sospese temporaneamente o revocate se il titolare: a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza; b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea; c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia; d) contravviene all&#8217;obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi o di quello di gondola; e) sostituisce abusivamente altri nel servizio; f) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall&#8217;autorizzazione o dalla licenza; g) interrompe il servizio senza giustificato motivo; h) non applica le tariffe in vigore …La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell&#8217;autorizzazione e della licenza, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dai relativi provvedimenti”.</p>
<p>5. Nondimeno, le discipline regolamentari apprestate dal Comune di Venezia per il servizio di taxi su gomma e per il servizio di taxi acqueo – rispettivamente promananti, per quanto detto sopra, dall’art. 8 della L.R. 22 del 1996 e dall’art. 11 della L.R. 63 del 1993 – recano disposizioni sensibilmente diverse tra loro in tema di rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni.<br />
Nel vigente regolamento per il taxi su gomma si afferma, infatti (cfr. art. 20 –Rinnovi e vidimazioni delle licenze e delle autorizzazioni), che “le licenze e le autorizzazioni sono rinnovate ogni quinquennio su domanda, previo accertamento dei requisiti previsti per il rilascio. Il quinquennio si determina dalla data del rilascio stesso e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della data prevista. Ai titolari che non abbiano chiesto il rinnovo, il Comune ne dà avviso con tempestività, determinando un ulteriore termine di trenta giorni perché vi provvedano. Decorso inutilmente anche detto termine, le licenze e le autorizzazioni vengono ritirate fino al rinnovo … “.<br />
Viceversa, l’art. 5 (Validità della licenza e dell’autorizzazione) del vigente regolamento per il taxi acqueo dispone, per quanto qui segnatamente interessa, che “la licenza e l’autorizzazione hanno la validità di cinque anni e sono soggette a vidimazione annuale entro il mese di febbraio. Contestualmente al rinnovo ed ogni due anni, l’interessato deve presentare anche l’attestazione relativa all’idoneità fisica …. e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione (cfr. comma 1) … Prima della scadenza del termine dei cinque anni, il titolare deve chiedere il rinnovo della licenza o autorizzazione documentando il possesso dei requisiti per il rilascio delle medesime (cfr. comma 3). Ove il rinnovo non fosse chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare l’autorizzazione o  la licenza dopo la loro scadenza, fino a quando le stesse non siano rinnovate dall’Amministrazione. La mancata richiesta di rinnovo della licenza o autorizzazione entro 6 mesi dalla data di scadenza della validità delle stesse, comporta la loro automatica decadenza (cfr. comma 4). La prestazione del servizio con l’autorizzazione o la licenza scadute, in difetto di tempestiva istanza di rinnovo, è equiparata alla prestazione del servizio senza la prescritta autorizzazione e/o licenza (cfr. comma 5)”.</p>
<p>6. Invero, con sentenza n. 4854 dd. 17 settembre 2003 la Sezione, definendo un ricorso sostanzialmente identico nel punto con il quale si deduceva, sotto più profili, l’illegittimità delle sopradescritte differenze tra il vigente regolamento comunale del servizio di taxi su gomma e il vigente regolamento comunale del servizio di taxi acqueo per quanto segnatamente attiene alla disciplina rispettivamente dettata in tema di rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni,  ha ritenuto che nel sopradescritto contesto legislativo statale e regionale costituente il presupposto dei regolamenti medesimi non è identificabile una riserva a favore delle medesime  fonti legislative della disciplina delle ipotesi che danno luogo alla decadenza dell’autorizzazione o della licenza.<br />
Semmai &#8211; sempre secondo l’anzidetta sentenza &#8211; l’assodata circostanza secondo la quale è devoluta, sia nel “sistema” retto dalla L.R. 63 del 1993 che nel “sistema” retto dalla L.R. 22 del 1996, alla fonte regolamentare comunale la “durata delle licenze ed autorizzazioni” induce a ritenere che la relativa disciplina deve ragionevolmente estendersi alla normazione di tutte le ipotesi che determinano l’estinzione degli effetti di tali provvedimenti abilitativi, ivi dunque compresa la possibile introduzione di specifiche ipotesi di decadenza che si aggiungano ai casi non tassativamente individuati dalle sovrastanti fonti legislative; e il fatto che la disciplina regolamentare dettata in tema di servizio di taxi acqueo rechi sul punto una normativa alquanto più rigida rispetto a quella vigente per il servizio taxi su gomma pur svolto nel medesimo territorio comunale non risulta, di per sé, censurabile, posto che la scelta compiuta dall’Amministrazione Comunale è del tutto congruente, infatti, rispetto ad un principio direttivo, affermato dal legislatore, che impone di assimilare il servizio taxi acqueo al servizio taxi su gomma soltanto “ove possibile”. <br />
In tal senso &#8211; prosegue sempre la sentenza n. 4854 del 2003 &#8211; non può sottacersi che lo stesso legislatore regionale ha demandato ai Comuni la determinazione del numero dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio anche, e soprattutto, “in ragione della regolarità e della presenza dei servizi in relazione alla domanda dell’utenza” (cfr. art. 12, comma 4, della L.R. 53 del 1993) e che, pertanto, nella peculiarità del servizio svolto nell’ambito di Venezia e della sua laguna (essenzialmente contraddistinto dall’intuibile esigenza di un rigido contingentamento delle autorizzazioni e delle licenze per fini non solo di programmazione dell’offerta in relazione alle esigenze della clientela, ma anche di salvaguardia ambientale), la previsione della decadenza nel caso di mancata attivazione del titolare entro il termine predeterminato conferisce essenziale certezza in ordine all’effettivo numero delle autorizzazioni in essere e consente, pertanto, il pronto subentro di altro interessato senza che una situazione di “sospensione” di incerta durata, virtualmente rimessa alla mera determinazione del titolare inadempiente, pregiudichi l’ottimale soddisfacimento delle esigenze dell’utenza.<br />
La precedente sentenza resa dalla Sezione si conclude nel senso che, nella specie, non è dato di ravvisare quel trattamento con modalità diverse di situazioni identiche che, per costante giurisprudenza, dà luogo all’eccesso di potere per disparità di trattamento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1990 n. 346) e che la stessa rigidità che contraddistingue le fattispecie decadenziali risulta intrinsecamente incompatibile con ipotesi di rimessioni in termine extra ordinem, ossia non esplicitamente contemplate dalla stessa norma che ha introdotto nell’ordinamento l’ipotesi che dà origine alla decadenza: e ciò, per evidenti esigenze di parità di trattamento tra tutti gli interessati e di certezza del diritto.</p>
<p>7. Peraltro, il sopradescritto contesto ordinamentale vigente nel Comune di Venezia, risulta – ora – materialmente innovato, sia pure extra ordinem, per effetto del susseguente provvedimento Prot. n. 2003 – 504892 adottato in data 16 dicembre 2003 dal Dirigente vicario preposto alla Direzione Centrale Sportello Unico – Servizio concessioni servizi di trasporto non di linea – U.O.C. Trasporti Acquei – Venezia, avente per oggetto “Attività di trasporto pubblico non di linea in acque interne lagunari – rinnovo licenze ed autorizzazioni – modalità attuative” e che così recita: “premesso che il regolamento comunale in attuazione della L.R. 63 del 1994 all’art. 5 prevede che la licenza e l’autorizzazione hanno la validità di cinque anni;, che prima della scadenza del termine dei cinque anni il titolare deve chiedere il rinnovo della licenza o autorizzazione documentando il possesso dei requisiti per il rilascio delle medesime; che, ove il rinnovo non fosse chiesto tempestivamente, il titolare non potrà utilizzare l’autorizzazione o la licenza dopo la loro scadenza, fino a quando le stesse non siano rinnovate dall’Amministrazione e che la mancata richiesta di rinnovo della licenza o autorizzazione entro 6 mesi dalla data di scadenza della validità delle stesse comporta la loro automatica decadenza; ritenuto opportuno, similmente a quanto previsto dal vigente regolamento per i trasporti con autoveicoli, informare i titolari di autorizzazione o licenza dell’approssimarsi del termine ultimo per la presentazione della richiesta di rinnovo, evitando così che per una mera dimenticanza le stesse decadano automaticamente … dispone, per i motivi in premessa, che nei confronti dei titolari che non abbiano richiesto il rinnovo entro il termine di scadenza, l’Ufficio preposto comunichi, ai sensi dell’art. 5 del richiamato regolamento, il termine ultimo entro il quale presentare la domanda di rinnovo di licenza o autorizzazione senza incorrere nella loro decadenza. Decorso tale termine, si procederà direttamente all’adozione del provvedimento di decadenza, dovendosi esplicitare nella suddetta comunicazione che la stessa costituisce comunicazione di avvio di procedimento di decadenza della licenza o autorizzazione qualora la domanda di rinnovo non fosse presentata entro il termine ultimo previsto”.<br />
Orbene, è indubitabile che tale ius novum  &#8211; ricavato per analogia dalla disciplina dettata in tema di trasporto su gomma e, per quanto detto innanzi, a tutt’oggi applicabile in forza dell’effettività che assiste la surriportata determinazione dirigenziale – riguarda tutte le fattispecie di scadenza del termine quinquennale venute a maturare dopo la data del 16 dicembre 2003: ma, a ben vedere, esso deve essere pure applicato, per il noto principio del tempus regit actum, anche all’ipotesi (qui, per l’appunto, ricorrente) di procedimenti di decadenza attivati ma non conclusi prima di tale data; e ciò, se non altro, in considerazione che il testo della disposizione ora in esame si riferisce, inequivocabilmente e senza operare preclusioni di sorta, ai “titolari che non abbiano richiesto il rinnovo entro il termine di scadenza”.<br />
In tal senso, perciò, il provvedimento dirigenziale Prot. n. 2003-504892 dd. 16 dicembre 2003 si configura quale atto a contenuto generale che, per lo specifico caso del Berengo, si configura naturaliter quale preclusione  per l’emissione della pronuncia di decadenza ed, in via implicita, quale presupposto sanante del ritardo con il quale è stata prodotta la domanda di rinnovo della licenza da parte dell’interessato (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).<br />
Per tale motivo, del tutto assorbente, il ricorso in epigrafe va – quindi – accolto.</p>
<p>8. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere, peraltro, integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e  respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-14-6-2004-n-2040/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2004 n.2040</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
