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	<title>2038 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Goso Maria Franca Gramolelli (avv. Bausano e Bella) c. Comune di Vercelli (avv. Croce e Ceresa) l&#8217;indennità di rischio si applica a situazioni tassative Pubblico impiego – Enti locali &#8211; Indennità di rischio D.P.R. 347/83, art. 26 e dal D.P.R. 268/87, art. 34 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Goso<br /> Maria Franca Gramolelli (avv. Bausano e Bella) c. Comune di Vercelli (avv. Croce e Ceresa)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di rischio si applica a situazioni tassative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Enti locali &#8211; Indennità di rischio D.P.R. 347/83, art. 26 e dal D.P.R. 268/87, art. 34  – Adibizione a cucine di grandi dimensioni – preparazione di pasti per 27 fruitori – Mancato riconoscimento &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’elenco delle attività pericolose ha carattere tassativo e insuscettibile di estensione analogica: ne consegue che non è condizione sufficiente per la percezione dell’indennità di rischio lo svolgimento dell’attività di cuoco alle dipendenze degli enti locali, ma tale attività rileva ai fini che ci occupano soltanto qualora sia svolta continuativamente all’interno di cucine di grandi dimensioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	BAGLIETTO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore																																																																																								</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 231/97, proposto da<br />
<b>GRAMOLELLI Maria Franca</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Bausano e Roberto Bella, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, corso Vinzaglio n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI VERCELLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianni Croce e Alberto Ceresa, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 6;</p>
<p>avverso<br />
la nota del Comune di Vercelli prot. n. 2182 del 11 novembre 1996, trasmessa alla ricorrente in data 13 novembre 1996, di rifiuto del riconoscimento e della liquidazione dell’indennità di rischio prevista dal D.P.R. 347/83, art. 26 e dal D.P.R. 268/87, art. 34 e dall’allegato B, lett. e) del C.C.N.L. di categoria, per il servizio svolto quale dipendente di ruolo del Comune dal 25.6.1983 al 30.9.1996, epoca della messa a riposo, in qualità di cuciniera addetta alle cucine degli asili nido comunali, per il riconoscimento e la liquidazione dell’indennità di rischio prevista dai dd.pp.rr. e dal C.C.N.L. citati.</p>
<p>	Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 8 giugno 2005 il referendario Richard Goso;<br />	<br />
Uditi i difensori intervenuti, come da verbale di udienza;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Maria Franca Gramolelli ha prestato servizio alle dipendenze del Comune di Vercelli, quale cuoca addetta alle cucine degli asili nido, dal 7 dicembre 1976 al 30 settembre 1996.<br />
In relazione alle caratteristiche del servizio prestato, l’interessata lamenta la mancata corresponsione da parte del Comune della speciale indennità prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, confermata dai successivi regolamenti e contratti collettivi recanti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, in favore dei lavoratori esposti in modo diretto e continuo ai rischi derivanti dalla adibizione a cucine di grandi dimensioni.<br />
Precisa, a tale riguardo, che gli asili nido dove ha svolto servizio comportavano la preparazione del pranzo per circa 27 bambini.<br />
La formale istanza per il riconoscimento dell’indennità de qua, presentata dall’interessata con lettera del 11 ottobre 1996, venne respinta dal Comune di Vercelli, con la nota indicata in epigrafe, per la ritenuta mancanza nella fattispecie dei presupposti richiesti dalla disciplina vigente.<br />L’esponente censura la legittimità della nota da ultimo citata e sostiene il proprio diritto a conseguire l’erogazione dell’indennità, per i seguenti motivi:<br />
I) è provato che il servizio è stato prestato in struttura con esposizione continua a rischio;<br />
II) è stato rilasciato attestato relativo a detto servizio dal Responsabile del Settore;<br />
III) nelle strutture dove è stato prestato il servizio venivano usate attrezzature per cucine di grandi dimensioni.<br />
Tutto ciò premesso, in via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio, e, nel merito, chiede che il Tribunale:<br />
 a) riconosca spettante alla ricorrente l’indennità mensile di rischio per tutto il servizio prestato, prevista dall’art. 26, D.P.R. 347/83 e dall’art. 34, D.P.R. 268/87 nonché dal C.C.N.L. all. B, lett. e);<br />
b) dichiari l’obbligo del Comune di Vercelli di corrispondere all’istante l’indennità di rischio di £. 240.000 mensili per tutto il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 25.6.1983 all’epoca del collocamento a riposo 30.9.1996 per un totale complessivo di £. 38.160.000 (mesi 159 x £. 240.000), oltre agli interessi maturati e la rivalutazione ISTAT.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Vercelli, contrastando nel merito la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.<br />
All’udienza del 8 giugno 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il thema decidendum nel presente giudizio concerne l’accertamento del diritto della ricorrente, ex dipendente del Comune di Vercelli, a conseguire l’erogazione della speciale indennità, prevista dall’articolo 26 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (e confermata dai successivi regolamenti e contratti collettivi recanti la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali) in favore dei lavoratori adibiti a mansioni pericolose, tali da costituire fonte di potenziali rischi per la loro incolumità.<br />
La domanda si riferisce all’attività di cuoca che, come risultante dal certificato di servizio prodotto in atti, l’interessata ha svolto presso gli asili nido comunali nel periodo compreso tra il 25 giugno 1983 e il 30 settembre 1996, data della cessazione dal servizio.<br />
Sostiene la ricorrente che tale attività, sebbene non presa in considerazione dagli atti deliberativi che applicarono l’istituto de quo ai dipendenti del Comune di Vercelli, deve essere annoverata tra quelle “a rischio” che danno luogo al riconoscimento della relativa indennità.<br />
2) In via preliminare, ritiene il Collegio che gli atti e i documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente consentano di apprezzare adeguatamente il merito della controversia.<br />
Pertanto, essendo la causa sufficientemente istruita, non vi è alcuna ragione per ammettere le prove (esame testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio) proposte dalla ricorrente medesima.<br />
3) Nel merito, si rileva che il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, aveva previsto una particolare indennità, stabilita nella misura annua (e non mensile, come erroneamente affermato dalla ricorrente) fissa di £. 240.000 per 12 mensilità, in favore dei dipendenti degli enti locali inquadrati nella terza e quarta qualifica funzionale, destinati a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori elencati dall’allegato B.<br />
Tra questi ultimi, alla lettera e), è previsto anche il caso delle “prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione a … cucine di grandi dimensioni”.<br />
L’indennità in questione, pertanto, spetta al dipendente dell’ente locale che:<br />
&#8211; appartenga alla terza o alla quarta qualifica funzionale;<br />
&#8211; sia adibito al lavoro in cucine di grandi dimensioni;<br />
&#8211; svolga le proprie mansioni in tali strutture in modo continuativo, con diretta esposizione ai rischi connessi.<br />
Nel caso in esame, è incontestata la sussistenza del primo e del terzo requisito di cui sopra, atteso che, come risultante dal certificato di servizio in atti, la ricorrente prestava servizio come cuoca (quindi, con esposizione continua e diretta ai rischi dello specifico ambiente di lavoro) presso gli asili nido comunali.<br />
Non è dato riscontrare, invece, il secondo requisito, riferito alle caratteristiche dimensionali delle strutture ove il dipendente svolge l’attività lavorativa, definite “cucine di grandi dimensioni”, poiché risulta che l’interessata, per sua esplicita ammissione, lavorava in asili nido ove erano preparati i pasti per circa ventisette bambini.<br />
Pur riconoscendo che la locuzione “grandi dimensioni” è oltremodo ge<br />nerica e indeterminata, appare indubitabile che tale requisito dimensionale debba essere riferito ai centri cottura di maggiore consistenza quantitativa che preparano molte decine, se non centinaia di pasti al giorno, non certo ad una piccola cucina preposta alla preparazione di venti pasti giornalieri o poco più.<br />
Sotto altro profilo, l’elenco di attività pericolose contenuto nell’allegato B sopra citato ha carattere tassativo e insuscettibile di estensione analogica: ne consegue che non è condizione sufficiente per la percezione dell’indennità di rischio lo svolgimento dell’attività di cuoco alle dipendenze degli enti locali, ma tale attività rileva ai fini che ci occupano soltanto qualora sia svolta continuativamente all’interno di cucine di grandi dimensioni.<br />
Pertanto, è privo di rilievo il fatto che, come sostiene la ricorrente, nelle strutture ove prestava servizio fossero presenti “attrezzature per cucine di grandi dimensioni” (circostanza, peraltro, del tutto indimostrata, atteso che l’elenco di attrezzature contenuto nel ricorso – “pentole a pressione”, “coltelli”, “elettrodomestici” – rappresenta la dotazione normale di qualsivoglia struttura utilizzata per la preparazione di pasti), laddove dette strutture, invece, erano ben lontane dal rilievo dimensionale che, secondo le disposizioni in materia, costituisce particolare fonte di rischio per i lavoratori addetti.<br />
4) Gli organi deliberanti del Comune di Vercelli, pertanto, hanno correttamente escluso il profilo della ricorrente dal novero delle categorie di lavoratori beneficiarie dell’indennità de qua e altrettanto correttamente il funzionario responsabile dell’ente locale non ha rilasciato la prescritta dichiarazione circa la sussistenza delle condizioni di rischio.<br />
A quest’ultimo riguardo, deve anche essere chiarito come l’atto introduttivo del presente giudizio si fondi su un palese travisamento dei presupposti fattuali, laddove afferma che tale dichiarazione, prodotta agli atti del giudizio, sarebbe stata invece resa dal funzionario comunale e attesterebbe la sussistenza dei presupposti che fondano il diritto alla percezione dell’indennità di rischio.<br />
In realtà, il documento prodotto in atti dalla ricorrente non è altro che un certificato di servizio, rilasciato a richiesta dell’interessata dal settore personale del Comune di Vercelli in data 3 dicembre 1996, dal quale si evincono i periodi di servizio e la qualifica della dipendente, ma che non contiene, ovviamente, alcuna attestazione o informazione circa le caratteristiche delle strutture ove essa svolgeva la propria attività.<br />
5) E’ del tutto inconferente all’oggetto del presente giudizio, infine, il fatto, del quale l’interessata si duole in conclusione del ricorso, che il Comune di Vercelli abbia successivamente bandito un concorso interno per due posti di cuoco – IV qualifica funzionale, mentre la ricorrente, pur svolgendo le stesse mansioni, ricopriva la III qualifica, poiché essa non formula alcuna domanda riferita all’ipotetico svolgimento di mansioni superiori.<br />
6) In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
Ritiene comunque il Collegio che sussistano, in ragione della natura della controversia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8 giugno 2005.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to. Gomez de Ayala</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
F.to R. Goso</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 13 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-7-2005-n-2038/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2005 n.2038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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