<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2017 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2017/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 15:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2017 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2017/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2017</a></p>
<p>Pres. Calabrò, Est. Gaviano REDEGHIERI BARONI (avv.ti Amadio e Bonatti) c. Ministero della Giustizia Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Concorso notarile – Correzione degli elaborati stilati durante le prove scritte – Valutazione delle prove scritte mediante attribuzione di un punteggio numerico – Sufficienza – Obbligo d’integrazione del punteggio mediante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabrò, Est. Gaviano  REDEGHIERI BARONI (avv.ti Amadio e Bonatti) c. Ministero della Giustizia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Disciplina normativa – Concorso notarile – Correzione degli elaborati stilati durante le prove scritte – Valutazione delle prove scritte mediante attribuzione di un punteggio numerico – Sufficienza – Obbligo d’integrazione del punteggio mediante apposita ed ulteriore motivazione ex L.241/90 &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo la giurisprudenza dominante, anche dopo l’entrata in vigore della legge 241/90, l’onere di motivare la valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico può essere adempiuto attraverso la semplice attribuzione di un punteggio numerico (l’unica formalità prevista per il concorso notarile dal R.D. n. 1953 del 14111926), il quale rappresenta una espressione sintetica, ma pur sempre eloquente, dell’apprezzamento compiuto dalla Commissione. Tale punteggio, pertanto, non richiede di essere integrato mediante un’apposita –ed ulteriore- motivazione, la quale, mentre aggiungerebbe ben poco al significato già espresso dal voto indicato, finirebbe con l’appesantire oltre ogni limite le procedure concorsuali, in sicuro contrasto con l’esigenza di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’onere di motivare la valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico può essere adempiuto attraverso la semplice attribuzione di un punteggio numerico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br /> Sezione I, </b></p>
<p>composto dai Signori: 1) dott. Corrado Calabrò Presidente 2) dott. Nicola Gaviano Consigliere relatore 3) dott. Mario Alberto Di Nezza Referendario ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 52082002 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>REDEGHIERI BARONI Lorenzo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Amadio e Rinaldo Bonatti</p>
<p align=center>c o n t r o </p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato<br />
e nei confronti<br />
di <b>Barassi Luca</b>, n.c.,<br />
con l’intervento ad opponendum<br />
di <b>Albore Massimo, Paladini Stefano, Paladini Art, Paladini Marco, Davide Stefania, Manzo Claudio, di Tuoro Giuseppe, Ferrara Egidio, Manfrè Rossella, Volpe Claudio, Corona Alessandra, Cucciniello Barbara, De Bonis Cristalli Adele, Tordiglione Roberto, Serpico Michelina, Fontana Francesco Maria, Narciso Donato e Marotta Olga</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Abbamonte<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento di non ammissione del ricorrente a sostenere le prove orali del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto del 10 dicembre 1999;<br />
del verbale della seduta del 2232001 della Commissione preposta al concorso, e di tutti gli altri atti comunque connessi.</p>
<p>VISTO il ricorso ed i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
VISTO l’intervento ad opponendum dei sunnominati;<br />
VISTE le memorie presentate dalle parti resistenti a sostegno delle loro difese;<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
UDITI alla pubblica udienza del 2112004 il relatore ed altresì gli avv.ti Amadio e Ferrante;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il dott. Lorenzo Redeghieri Baroni, premesso di avere partecipato alle prove scritte del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto del 10 dicembre 1999, impugnava la valutazione negativa in proposito espressa dalla Commissione, che aveva assegnato ai suoi elaborati valutazioni astrattamente sufficienti -pari a complessivi 95 punti- ma inferiori alla soglia globale (105 punti) occorrente ai fini dell’ammissione alle relative prove orali.<br />
A fondamento dell’impugnativa venivano svolti tre articolati motivi, con i quali si deducevano i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto più profili.<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata in resistenza al gravame deducendone l’infondatezza.<br />
Intervenivano ad opponendum, inoltre, i vincitori del concorso elencati in epigrafe, che eccepivano la necessità di integrare il contraddittorio e concludevano, comunque, per l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 2112004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>La sicura infondatezza delle censure proposte suggerisce al Tribunale di prescindere da ogni problematica di rito e di concentrare subito la propria attenzione sugli aspetti di merito della controversia.</p>
<p>1 Con il primo motivo di ricorso viene dedotta da più angolazioni la mancanza di una sufficiente motivazione a base del giudizio impugnato.<br />
La parte ricorrente si duole che la valutazione delle sue prove scritte sia avvenuta mediante l’attribuzione di meri voti numerici, senza un’esposizione delle ragioni sottostanti alle votazioni assegnate, il che contrasterebbe con il generalizzato obbligo di motivazione dell’operato della Pubblica Amministrazione sancito dal disposto dell’art. 3 della legge n. 241 del 781990.<br />
Rileva in proposito il Collegio, peraltro, che, secondo la giurisprudenza dominante, anche dopo l’entrata in vigore della legge appena citata l’onere di motivare la valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico può essere adempiuto attraverso la semplice attribuzione di un punteggio numerico (l’unica formalità prevista per il concorso notarile dal R.D. n. 1953 del 14111926), il quale rappresenta una espressione sintetica, ma pur sempre eloquente, dell’apprezzamento compiuto dalla Commissione. Tale punteggio, pertanto, non richiede di essere integrato mediante un’apposita –ed ulteriore- motivazione, la quale, mentre aggiungerebbe ben poco al significato già espresso dal voto indicato, finirebbe con l’appesantire oltre ogni limite le procedure concorsuali, in sicuro contrasto con l’esigenza di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.<br />D’altra parte, l’obbligo di motivazione cui ha riguardo la legge n. 2411990, sempre secondo la giurisprudenza prevalente, riguarda espressamente la vera e propria attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione, e non può essere esteso ai semplici giudizi e alle valutazioni amministrative (cfr., di recente, C.d.S., IV, n. 6160 del 20112000 e n. 367 del 1°22001; VI, n. 14 del 1311999 e n. 747 del 2751996).<br />
La Sezione, che ha già avuto modo di condividere questo orientamento (che non potrebbe certo ritenersi posto nel nulla dalla recente ma ancora isolata decisione C.d.S., VI, n. 2331 del 3042003: cfr. in seguito, infatti, C.d.S., IV, nn. 4084 dell’872003 e 5108 del 1592003, nuovamente nell’alveo della tradizione), non può che confermare anche in questa sede la sua adesione ad esso.<br />
A maggior ragione ciò vale se si considera che nell’ambito del minoritario indirizzo interpretativo al quale la parte ricorrente ha fatto richiamo è stata sollevata, proprio sul presupposto che il “diritto vivente” fosse diversamente orientato, una questione di legittimità costituzionale a carico dell’interpretazione dominante, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Carta. Tale questione, però, è stata dichiarata inammissibile, in quanto le problematiche agitate attenevano a mere divergenze di interpretazione della legge ordinaria, senza che fosse ravvisabile una lesione di principi costituzionali (Corte Cost., n. 466 del 3112000; si veda anche la n. 233 del 672001).<br />Nè può giovare alla parte ricorrente la circostanza che nella fattispecie la Commissione si sia discostata dal mero voto numerico fornendo una motivazione per esteso a corredo del diniego di ammissione agli orali dei candidati i cui elaborati non avevano raggiunto nemmeno la soglia della sufficienza minima.<br /> Questa condotta, al di là delle più immediate apparenze, non integra una ingiustificata disparità di trattamento: atteso, infatti, che la legge, nei riguardi del concorrente autore di una prima prova valutata meno di trenta punti (art. 22 R.D. cit.), esonera dall’esaminare i restanti elaborati, sembra evidente come in questa situazione del tutto particolare, che reclama un’accentuazione delle garanzie a favore del candidato, la motivazione testuale assolva la peculiare funzione di un contrappeso rispetto alla mancata disamina dei rimanenti elaborati dello stesso autore, i quali rimarranno privi di correzione.</p>
<p>2a Nel ricorso sembra poi lamentarsi –se ben si intende la critica- che nel verbale della seduta in cui furono corretti gli elaborati dell’interessato non siano stati esplicitamente richiamati i criteri di massima che la Commissione si era data. Appare peraltro evidente che la mancanza di un espresso riferimento ai detti criteri non implica certo, di per sé, che dagli stessi ci si sia discostati: donde l’infondatezza anche di questo rilievo.</p>
<p>2b Tanto meno la legge impone che vi siano anche criteri di massima calibrati specificamente sull’assegnazione dei singoli punti aggiuntivi alla stretta sufficienza (3050), onde assicurare trasparenza ed uniformità pure alle scelte che spaziano tra l’assegnazione di tale minimale soglia e i punteggi via via superiori fino al decisivo spartiacque costituito dai 105 punti complessivi.<br /> Non pare dubbio, invero, che la Commissione possa agevolmente rinvenire dei parametri orientativi, per l’assegnazione dei voti aggiuntivi, nei medesimi criteri adottati per guidare il proprio giudizio di mera sufficienza, trattandosi di apprezzare, avendo riguardo agli stessi aspetti lumeggiati dai detti criteri, le differenti sfumature qualitative che caratterizzano ciascun elaborato. E, d’altro canto, non sarebbe seriamente sostenibile l’idea che possano prestabilirsi criteri tanto articolati da guidare, per ogni tipologia di elaborato, l’assegnazione di ciascun singolo punto. Anche ammesso, infatti, che criteri siffatti possano essere effettivamente concepiti in termini tali da appagare esigenze di logica (il che è già dubitabile), il rigido risultato pratico che ne deriverebbe, con la sua irrazionale pretesa di negare alla Commissione, in pratica, l’insopprimibile apprezzamento del caso per caso, riducendone l’opera ad una macchinosa sequenza di raffronti delle singole prove ad una congerie di definizioni astratte più o meno differenziate tra loro, sarebbe comunque da respingere per la sua somma irragionevolezza.</p>
<p>3 Il conclusivo mezzo d’impugnativa si richiama alle previsioni dettate per il concorso notarile dall’art. 24 del R.D. 14111926 n. 1953, ipotizzando un’irregolarità nelle modalità di formazione dei giudizi della Commissione.<br />
La norma invocata stabilisce, in primo luogo, che, “Prima dell’assegnazione dei voti, la Commissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione”. La norma, quindi, aggiunge: “Nell’affermativa, ciascun commissario dichiara se e quanti punti oltre il minimo intende assegnare al candidato”.<br />
Ora, la parte ricorrente lamenta che il verbale della seduta di esame dei suoi elaborati rechi indicazione dei soli voti attribuitile oltre il minimo.<br /> Mancherebbero, cioè, le dichiarazioni dei commissari che hanno ritenuto di non dover assegnare altri punti, posizioni individuali le quali, viene soggiunto, avrebbero dovuto essere specificamente motivate.<br />
E’ però di tutta evidenza che la valutazione della Commissione sui suoi lavori si sia puntualmente formata nei modi prescritti dall’art. 24 R.D. cit.. Il verbale riflettente i relativi giudizi, opportunamente redatto secondo tecniche di concisione, non lascia dubbi sul fatto che i commissari che non sono stati indicati tra coloro che avevano assegnato punti aggiuntivi al minimo abbiano per converso negato la concessione da parte loro di voti al di là della detta soglia. E che una posizione come questa si sottraesse (come del resto quella opposta, concessiva) alla necessità di una motivazione discorsiva risulta già da quanto si è esposto al n. 1.<br />
Laddove poi, come è avvenuto per la valutazione dell’atto tra vivi del ricorrente, la prova ha ottenuto cinque punti aggiuntivi, senza che sia stata data indicazione dei nominativi dei commissari che li avevano rispettivamente assegnati, appare del tutto plausibile interpretare questa carenza di indicazioni nominative nel senso della mancanza di una differenziazione tra le espressioni individuali di voto degli stessi commissari, ciascuno dei quali ha dunque concesso un voto. La relativa omissione non può essere, pertanto, reputata invalidante.<br />
Ne deriva l’infondatezza anche di quest’ultimo rilievo.</p>
<p>4 In conclusione, per le ragioni illustrate il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.<br />Sussistono, peraltro, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P Q M</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
La presente decisione sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, Camera di consiglio del 2112004.<br />
Il Presidente<br />
L&#8217;estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2004-n-2017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2004 n.2017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2017/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2017/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2017</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. De Felice Bellicci Sessa ed altri c. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione G. Pascale 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di servizi di ingegneria – Motivazione operata dalla Commissione a mezzo dei giudizi dati alle offerte tecniche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2017/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2017/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. De Felice<br /> Bellicci Sessa ed altri c. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione G. Pascale</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di servizi di ingegneria – Motivazione operata dalla Commissione a mezzo dei giudizi dati alle offerte tecniche – Utilizzo di forme stereotipate ed uguali per tutti i concorrenti nonchè prive di riferimenti concreti alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati – Illegittimità.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Intervento ad adiuvandum – Da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare l’atto con autonomo ricorso – E’ ammissibile &#8211; Obbligo di proposizione entro il termine di decadenza e nelle forme previste per l’esperimento del ricorso – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Può condividersi, in linea di principio, che in presenza di criteri sufficientemente specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l’attribuzione di punteggi solo numerici (nella specie unitamente ai giudizi di sufficiente, buono o ottimo delle offerte). Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, con un giudizio, seppure sintetico, è certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l’utilizzo di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati. Tale considerazione vale, a maggior ragione, considerando che le formule stereotipe sono comuni sia ai concorrenti che hanno ottenuto il giudizio di ottimo, che per tutti gli altri concorrenti (con giudizio sufficiente e buono).</p>
<p>2. Se in linea generale nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare, deve però ritenersi ammissibile tale intervento ove sia diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso sempreché sia esperito entro il termine di decadenza nei ricorsi di tipo impugnatorio, e con le forme di notifica e di deposito degli atti introduttivi di domande, quali il ricorso principale e il ricorso incidentale (in tal senso C. Stato, VI, 11 settembre 2002, n.4606).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; illegittima la motivazione dei giudizi sintetici dati alle offerte tecniche, operata dalla Commissione con l’utilizzo di forme stereotipate prive di riferimento alle specifiche dei singoli elaborati</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></center></p>
<p><center> <b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />Sezione Prima </b></center></p>
<p>N. 2017/04 Reg. Sent<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b>SENTENZA </b></center></p>
<p>sul ricorso n. 10084 del 2003 proposto da<br />
 <b>ing. Roberto Bellucci Sessa</b> in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società Itaca spa, la quale agisce in proprio e come capogruppo della mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con prof.ing. Gianfranco Ferrara, MM.RR. Consult srl, in persona del l.r.p.t., prof.ing. Mariano Cannaviello, PANACEA spa, in persona del l.r.p.t., dott.ing. Lorenzo Urbano, dott.ing. Domenico Carlo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Provera e Giuseppe Sartorio, con i quali domiciliano elettivamente in Napoli alla via dei Mille n. 16,<br />
<center> CONTRO </center></p>
<p> <b>Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione Giovanni Pascale</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo, con il quale domicilia in Napoli alla via A. Labriola p.co Fiorito presso lo studio dell’avv. Raffaele Anatriello,<br />
nei confronti di<br />
 <b>ing. Fabio Mastellone di Castelvetere</b>, in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti, aggiudicatario della gara de qua, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri, con i quali domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.276, ricorrente incidentale,<br />
nei confronti di<br />
<b>Lenzi Consultant srl</b>, in persona del l.r.p.t. in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento di professionisti che ha preso parte alla gara, non costituita,<br />
nei confronti di<br />
 <b>Arch. Francesco Bocchino</b>, in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti che ha preso parte alla gara, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Savarese e Gaetano Annella, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.106, interveniente,<br />
per l’annullamento <br />
della deliberazione del Commissario Straordinario n.592 del 5 agosto 2003 con cui viene definitivamente aggiudicata la gara per l’appalto dei servizi di ingegneria riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento di alcuni plessi dell’Istituto (opere edili ed impianti meccanici ed elettrici), nonché la successiva Direzione dei Lavori e di tutti gli atti connessi, antecedenti e preordinati, quali i verbali di gara III, in data 11 luglio 2003 (con cui si stabilisce una classificazione delle offerte in gara per fasce di merito, senza determinare i criteri sussidiari per l’attribuzione dei punteggi, in relazione alle voci “professionalità desunta da tre progetti affini”, “caratteristiche della prestazione” e “curricula”); VII in data 16 luglio 2003; IX in data 19 luglio 2003, XII in data 24 luglio 2003; XIII in data 25 luglio 2003; XIV in data 31 luglio 2003; XV in data 1 agosto 2003, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto o in subordine alla rinnovazione della gara, alla invalidità e inefficacia del contratto, in via ulteriormente gradata per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, la memoria di costituzione e l’atto di intervento dell’arch. Francesco Bocchino in proprio e nella qualità, il ricorso incidentale dell’ing. Fabio Mastellone in proprio e nella qualità;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il Dott. Sergio De Felice;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<center> <b>F A T T O </b></center></p>
<p>Il ricorrente premette, in fatto, che l’art. 8 del capitolato della gara indicata in epigrafe, prevede che l’appalto venga aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione dispone di un punteggio massimo di cento punti, di cui sino a trentacinque punti da assegnare alla professionalità, desunta da progetti per opere similari; un massimo di quarantacinque punti può essere assegnato al progetto-offerta, da valutare sotto i distinti profili del metodo di progettazione, del c.d. metaprogetto; <br />sino a venti punti possono essere attribuiti ai curricula professionali dei partecipanti al raggruppamento da valutare in rapporto alle esperienze professionali nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica edilizia sanitaria.<br />
L’art. 13 del medesimo capitolato prevede che il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna delle voci e che l’appalto sia aggiudicato all’offerta che riporti il punteggio più elevato. A parità di punteggio è previsto che debba prevalere il concorrente che abbia ottenuto il punteggio più elevato per la qualità del progetto-offerta e per il merito tecnico.<br />
Il ricorrente lamenta la assoluta mancanza di criteri predeterminati di valutazione e la assegnazione di una qualifica, anziché di uno specifico punteggio a ciascun concorrente senza alcuna comparazione con altre offerte in gara; lamenta anche la mancanza di motivazione nella attribuzione dei punteggi, l’utilizzo di giudizi stereotipati per tutti i concorrenti, e la esplicitazione soltanto ex post dei criteri che avrebbero dovuto sorreggere il voto complessivo.<br />
Si lamenta la illegittimità della preferenza attribuita alla aggiudicataria per la figura professionale di presidio dell’ufficio tecnico dell’amministrazione come collegamento con la Direzione dei Lavori, e l’offerta di servizi di progettazione per la rete fognante, in quanto non previsti dal bando.<br />
Si è costituita la stazione appaltante con memoria nella quale eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione del capitolato e per carenza di interesse, in quanto a nulla varrebbe l’annullamento di quella parte della procedura relativa alla valutazione dell’organo tecnico, avendo la commissione attribuito il punteggio più alto alla aggiudicataria in applicazione di criteri non fatti oggetto di censure.<br />
Nel merito si chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Il controinteressato Fabio Mastellone di Castelvetere in proprio e nella qualità ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la commissione avrebbe dovuto aggiudicargli la gara già alla seduta del 31 luglio 2003, mentre le motivazioni addotte dalla stessa commissione a conforto della aggiudicazione nella successiva seduta del 1 agosto 2003 sono ultronee.<br />
Si chiede inoltre il rigetto del ricorso principale in quanto infondato nel merito.<br />
Si è costituito l’arch. Francesco Bocchino in proprio e nella qualità, con atto di costituzione depositato in data 22 ottobre 2003; con atto notificato in data 4-5-6-18 novembre 2003 e depositato in data 24 novembre 2003, ha proposto intervento chiedendo l’annullamento degli atti di gara per i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.<br />
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2004, il ricorrente eccepisce che l’intervento del raggruppamento Italo Bocchino è soltanto un intervento adesivo dipendente, perché notificato alle parti presso i procuratori costituiti in giudizio, e non personalmente.<br />
<center> <b>D I R I T T O </b></center></p>
<p>In via preliminare va valutata, ad opinione del collegio, l’ammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario avverso il verbale numero XV del 1 agosto 2003, nel quale la commissione specifica ex post le ragioni del punteggio più elevato. Secondo la tesi del ricorso incidentale, l’aggiudicazione avrebbe dovuto avvenire già al momento della seduta precedente, nella quale venivano stabiliti i punteggi numerici, e il raggruppamento Mastellone aveva ottenuto il punteggio più alto.<br />
Il ricorso incidentale, proposto dal controinteressato avverso l’aggiudicazione a suo favore (rectius, avverso parte della motivazione della aggiudicazione a suo favore), è da dichiararsi inammissibile, in base al principio secondo il quale sussiste difetto di interesse ad agire avverso provvedimenti favorevoli all’interessato, al fine di ottenere lo stralcio di parte della motivazione del provvedimento, per mancanza di lesività.<br />
In via preliminare va anche valutata la ammissibilità dell’intervento proposto dall’intimato raggruppamento temporaneo di imprese Bocchino.<br />
La posizione processuale di tale soggetto è particolare, in quanto è stato evocato in giudizio quale controinteressato, essendosi classificatosi al secondo posto a novanta punti, a parità con il ricorrente.<br />
Con atto debitamente notificato di intervento, e nei termini di un eventuale ricorso in via principale, tale raggruppamento chiede a sua volta l’annullamento della gara, sostenendo la illegittimità degli atti di procedura e la necessità della rinnovazione, a partire dal momento in cui sono stati attribuiti i punteggi, senza idonea motivazione.<br />
Pertanto, ai fini della richiesta di annullamento e di rinnovazione della valutazione delle offerte, l’intervento contiene le medesime censure di cui al ricorso principale.<br />
Se in linea generale nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare, deve però ritenersi ammissibile tale intervento ove sia diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso sempreché sia esperito entro il termine di decadenza nei ricorsi di tipo impugnatorio, e con le forme di notifica e di deposito degli atti introduttivi di domande, quali il ricorso principale e il ricorso incidentale (in tal senso C. Stato, VI, 11 settembre 2002, n.4606).<br />
Sono da rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, in quanto il ricorrente non censura solo i criteri di cui al capitolato, ma soprattutto il difetto di motivazione.<br />
Nel merito deve osservarsi quanto segue.<br />
Il ricorrente lamenta la mancanza di criteri sufficienti, il vizio di motivazione, in quanto stereotipa, nei verbali di gara nei quali sono stati attribuiti i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, il vizio di motivazione, in quanto il punteggio attribuito nel verbale numero XIV è privo di giustificazione idonea. Si lamenta anche il vizio di motivazione, in quanto in maniera postuma, nel verbale numero XV, la commissione ha cercato, soltanto ex post, di specificare le ragioni di fatto e di diritto a corredo dei punteggi attribuiti.<br />
Si lamenta che tali giustificazioni postume farebbero riferimento ad elementi del tutto sganciati dall’oggetto del contratto e dai criteri contenuti nella lex specialis.<br />
Il Collegio osserva che l’art. 8, dedicato ai criteri di aggiudicazione, fa riferimento ai seguenti tre elementi: professionalità, caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione, curriculum professionale.<br />
Per ognuno di tali elementi, l’articolo 8 su citato specifica in maniera analitica i parametri di giudizio.<br />
Per la professionalità, si prevede che essa vada “desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di almeno tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra lavori qualificabili affini….; in particolare tali progetti dovranno attestare l’acquisita professionalità ed esperienza in materia di edilizia sanitaria…Tale documentazione dovrà essere corredata da una relazione metodologica di approccio ai problemi progettuali posti, con illustrazione delle soluzioni adottate.”<br />
<br />A proposito delle caratteristiche qualitative e metodologiche, si prescrive che il concorrente deve “relazionare su: approccio metodologico di progetto …, formulazione di una proposta schematica (metaprogetto) sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 1, composta da una relazione e da sistemi grafici esemplificativi…; sistemi di qualità adottati nella progettazione, con riferimento particolare alle norme UNI ed ISO in materia”.<br />
Il curriculum professionale deve essere valutato in base alle esperienze professionali nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica edilizia sanitaria.<br />
Pertanto, ad opinione del collegio, non è fondata la censura che sostiene la mancanza di idonei criteri di giudizio, in quanto sufficientemente specificati.<br />
La commissione ha predisposto una scala di valori nella quale ha specificato che il giudizio di sufficiente valeva per punteggi compresi tra 65 e 70, buono tra 75 e 85 e ottimo tra 90 e 100.<br />
Il ricorrente e l’interveniente hanno ottenuto il punteggio di 90 e il giudizio di ottimo, mentre il controinteressato aggiudicatario ha ottenuto il punteggio di 95 e il giudizio di ottimo.<br />
I punteggi numerici derivano dalla somma dei punteggi attribuiti in relazione ai tre criteri di cui all’art. 8 del capitolato d’oneri (valutazione progettuale, valutazione del merito dell’offerta tecnica, valutazione del curriculum).<br />
Come si evince dal verbale n. 14 del trentuno luglio 2003, l’aggiudicataria, per esempio, ha ottenuto i punteggi di 30, 45 e 20 (totale 95), mentre il ricorrente ha ottenuto i punteggi di 30, 40 e 20 (totale 90), come l’interveniente.<br />
Può condividersi, in linea di principio, che in presenza di criteri sufficientemente specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l’attribuzione di punteggi solo numerici (nella specie unitamente ai giudizi di sufficiente, buono o ottimo delle offerte).<br />
Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, con un giudizio, seppure sintetico, è certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l’utilizzo di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati. Tale considerazione vale, a maggior ragione, considerando che le formule stereotipe sono comuni sia ai concorrenti che hanno ottenuto il giudizio di ottimo, che per tutti gli altri concorrenti (con giudizio sufficiente e buono).<br />
E’ da accogliere altresì la censura con la quale si deduce il difetto di motivazione, in quanto postuma, e avvenuta soltanto nel verbale ultimo numero XV del 1 agosto 2003, e ciò, non tanto per un principio di assoluta impossibilità di integrazione successiva della motivazione (nel senso della integrabilità della motivazione addirittura nel corso del giudizio si veda TAR Lazio, sezione prima, 16 gennaio 2002, n.398), ma alla luce del comportamento complessivo della amministrazione, che nella specie ha prima attribuito punteggi totalmente differenti ai diversi concorrenti, pur esprimendo giudizi del tutto identici (sia per gli ottimi che per i sufficienti) e poi, in separata e successiva sede, ha fatto riferimento, solo per il concorrente che aveva ottenuto il punteggio più alto, ad elementi, peraltro non riconducibili ai criteri di aggiudicazione.<br />
Pertanto, deve effettuarsi la rinnovazione della gara dal momento di attribuzione del punteggio (eventualmente con relativi giudizi).<br />
Sono da rigettarsi le domande risarcitorie, in forma generica, specifica o per perdita di chance, formulate dal ricorrente e dall’interveniente, in quanto, a mezzo della pronuncia caducatoria nei sensi su indicati, deve ritenersi pienamente soddisfatto l’interesse strumentale alla riedizione della gara e alla rinnovazione di parte della procedura.<br />
La restaurazione dell’ordine violato avviene pertanto già a mezzo della pronuncia di annullamento e della successiva attività conformativa dell’amministrazione.<br />
Non residuano, allo stato, profili di danno patrimoniale, né potrebbero essere convincentemente rappresentati, in quanto il ricorrente e l’interveniente, a seguito dell’annullamento di parte della procedura, ottengono la tutela nella forma specifica, con la ulteriore possibilità della rinnovazione procedurale (nella specie, di attribuzione e motivazione dei giudizi e dei punteggi).<br />
Il riferimento al risarcimento per c.d. perdita di chance, come astratta possibilità di esito favorevole, è improprio, in quanto esso sarebbe utilmente invocato solo ove, come non è nella specie, fosse al ricorrente (o all’interveniente) ormai preclusa la partecipazione ad una gara, con impossibilità di dimostrare ex post la certezza della vittoria, o la certezza della non vittoria.<br />
A prescindere dalla distinzione tra annullamento e tutela in forma specifica, è certo che nella specie il pregiudizio avviene nella forma più specifica possibile, con la conseguenza necessitata del rifacimento parziale della gara.<br />
Inoltre, né il ricorrente, né l’interveniente, già soddisfatti dall’obbligo di successiva attività conformativa, e che nella procedura annullata hanno ottenuto il punteggio di novanta a fronte del punteggio di novantacinque attribuito all’aggiudicatario, possono, allo stato, in attesa della riedizione dell’attività amministrativa (prevista dall’art. 26 L.1034/1971) dimostrare un danno che ad essi deriverebbe dalla certezza della loro vittoria in una gara legittimamente tenutasi.<br />
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento delle censure di cui al ricorso e all’intervento nei sensi di cui in motivazione.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, tra l’amministrazione appaltante e il ricorrente; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato. Per il resto, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<center> <b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione I, dichiara la inammissibilità del ricorso incidentale; annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione, in accoglimento del ricorso principale e dell’atto di intervento. Rigetta le richieste di risarcimento del danno.<br />
Condanna l’Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente e le liquida in complessivi euro tremila, comprensivi di spese, diritti ed onorari. Compensa per il resto.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente<br />
Dott.Arcangelo Monaciliuni Componente<br />
Dott. Sergio De Felice Componente,est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2017/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
