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	<title>2003 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2003 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;autovincolo delle stazioni appaltanti.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautovincolo-delle-stazioni-appaltanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 17:02:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautovincolo-delle-stazioni-appaltanti/">Sull&#8217;autovincolo delle stazioni appaltanti.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Obbligo di rispetto delle previsioni della lex specialis &#8211; Applicazione anche alla stazione appaltante &#8211; Autovincolo. A fronte di una previsione della lex specialis di gara che inequivocabilmente richiede, pena la esclusione, una offerta economica /tecnica completa dell’elencazione dei singoli prodotti offerti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautovincolo-delle-stazioni-appaltanti/">Sull&#8217;autovincolo delle stazioni appaltanti.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullautovincolo-delle-stazioni-appaltanti/">Sull&#8217;autovincolo delle stazioni appaltanti.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Obbligo di rispetto delle previsioni della lex specialis &#8211; Applicazione anche alla stazione appaltante &#8211; Autovincolo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">A fronte di una previsione della lex specialis di gara che inequivocabilmente richiede, pena la esclusione, una offerta economica /tecnica completa dell’elencazione dei singoli prodotti offerti, non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un’offerta tecnico economica mancante della indicazione di taluni prodotti. Occorre, infatti, applicare il principio generale, secondo cui l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela. Nel caso di specie il tenore letterale del bando di gara non lascia spazio a dubbi interpretativi di modo che, in assenza di un qualche margine di “obiettiva incertezza” sulla portata della clausola, deve affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pres. Corradino &#8211; Est. De Miro</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9700 del 2021, proposto da Olympus Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Andrea Perani, Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Medical Century S.a.s. di Mele Mario &amp; Co, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Taranto, non costituito in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 1585/2021, resa tra le parti, concernente l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi di videolaparoscopia, comprensiva di assistenza tecnica full risk, con relativo materiale di consumo per sei presidi ospedalieri dell’ASL di Taranto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Medical Century S.a.s. di Mele Mario &amp; Co;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Antonella De Miro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.Con bando del 15 luglio 2020, l’Asl di Taranto indiceva la “Procedura aperta telematica suddivisa in n. 2 lotti tramite piattaforma Empulia per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi di videolaparoscopia” (numero di gara 7818801), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 coma 2 del D.lgs. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. In particolare, il lotto n. 1 aveva ad oggetto la “Fornitura in noleggio per 5 anni di sistemi di videolaparoscopia comprensivo di assistenza tecnica full risk con relativo materiale di consumo per le esigenze di diversi reparti”. Si tratta di sei presidi ospedalieri dell’ASL di Taranto indicati nel bando di gara, tra cui il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Manduria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.La Società appellante ha partecipato alla suddetta procedura aperta telematica (Codice Gara n.7818801) ed è risultata aggiudicataria per il Lotto n.1 (CIG.83671842AB), con riferimento al sistema di videolaparoscopia per il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Manduria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.La società appellata (classificata al secondo posto della graduatoria finale nella gara de qua con punti 87,42, di cui 59,31 per l’offerta tecnica e 28,11 per l’offerta economica), con ricorso notificato il 09/04/2021 e depositato in giudizio il 13/04/2021, impugnava la delibera n.544 dell’11.03.2021, trasmessa con PEC in data 12.03.21, con cui il Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto ha preso atto degli atti e degli esiti della procedura aperta telematica disponendo l’aggiudicazione del Lotto 1 (CIG.83671842AB) in favore di Olympus Italia S.r.l. (classificata al primo posto della graduatoria finale nella gara de qua con punti 100, di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica) nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compresi i verbali delle operazioni di gara ed in particolare la valutazione dell’offerta tecnica di Olympus Italia S.r.l..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Chiedeva, altresì, l’annullamento del contratto, ove stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica, con espressa richiesta di subentro nell’affidamento o, in via subordinata, di risarcimento economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.Il Tar per la Puglia-Lecce, con ordinanza cautelare n. 240 del 28/04/2021, accoglieva la domanda cautelare di parte ricorrente principale e, per l’effetto, sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ricorso incidentale notificato il 06/05/2021 e depositato in giudizio il 10/05/2021, la Società controinteressata impugnava la delibera n. 544 dell’11.03.2021 del Direttore Generale dell&#8217;A.S.L. di Taranto, recante l’aggiudicazione definitiva del Lotto n.1 (CIG.83671842AB) della “Procedura aperta telematica suddivisa in n. 2 lotti tramite piattaforma Empulia per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi di videolaparoscopia” (Codice Gara n.7818801) e tutti i verbali di gara ad essa allegati (e le determinazioni in essi contenute), nella parte in cui la Società ricorrente principale non era stata esclusa dalla gara per aver presentato un’offerta non conforme, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato, nonché i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, qualora dovessero essere interpretati nel senso di ritenere ammissibile e conforme l’offerta di Medical Century S.a.s., nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli incidentalmente impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.Con la sentenza avversata, il TAR ha accolto il ricorso principale e respinto il ricorso incidentale, annullando per l’effetto i provvedimenti impugnati dalla parte ricorrente principale, con il conseguente ordine all’ASL di Taranto di disporre il subentro nell’aggiudicazione della società ricorrente principale, previa verifica dei requisiti di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il giudice di prime cure, con la sentenza appellata in questa sede, dichiara l’offerta presentata dalla Società aggiudicataria per il Lotto n.1, con riferimento al sistema di videolaparoscopia per il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Manduria, effettivamente incompleta, perché carente dei requisiti minimi previsti dal Capitolato Tecnico e dall’art. 7 del Disciplinare di gara, alla stregua, da un lato, del chiaro tenore letterale della lex specialis e, dall’altro lato, della documentazione versata in atti e delle controdeduzioni della stessa Società controinteressata, la quale non contesta che nella propria dichiarazione di offerta economica (All. 2 del disciplinare di gara) manchi effettivamente l’indicazione di taluni prodotti (descrizione, codice, quantità, prezzo canone semestrale e complessivo) richiesti dalla lex specialis, ma obietta di essersi trattato di un “mero refuso”,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Tar deve ritenersi inconferente la giurisprudenza richiamata dalla Società controinteressata a proposito dell’errore materiale, non ravvisandosi, nella specie, “un mero errore materiale, facilmente riconoscibile e del tutto irrilevante”, suscettibile di rettifica d’ufficio da parte della Stazione Appaltante senza ausili esterni, bensì un’offerta (economica e tecnica) incompleta e non conforme alle prescrizioni inderogabili della lex specialis (e non rilevando a tal fine l’allegazione del Capitolato tecnico firmato o del questionario sopra indicato), che non può essere in alcun modo sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avuto riguardo al ricorso incidentale la stessa sentenza dichiara infondate tutte le censure formulate dalla società Olympus Italia srl, alla luce dei chiarimenti offerti dalla Stazione Appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.Con il presente ricorso l’appellante deduce:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) Error in iudicando: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il ricorso principale, travisando e interpretando non correttamente la legge di gara e i documenti di causa, nonché i presupposti di fatto e di diritto. Carente ed errata motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritiene il ricorrente che il T.A.R. abbia omesso di considerare tutti i documenti prodotti dalla deducente e di effettuare un’attenta e corretta analisi dell’offerta di Olympus Italia srl nel suo complesso che, sulla base della documentazione in atti, darebbe agevolmente conto di come l’appellante abbia, in realtà, presentato un’offerta completa e conforme ai requisiti minimi previsti dalla lex specialis, offrendo tutti i beni ivi indicati, inclusi quelli relativi al sistema di videolaparoscopia richiesto per il presidio di Manduria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’appellante, infatti, ribadisce di avere allegato all’offerta, come nelle previsioni dell’art.6 del disciplinare a pena di esclusione, il capitolato debitamente firmato (con firma digitale &#8211; cfr. doc. 8), così come il questionario che costituiscono prova evidente del fatto che la società ha accettato e confermato di fornire tutti i prodotti richiesti dalla Stazione Appaltante, inclusi quelli relativi al presidio di Manduria, nelle quantità previste dalla legge di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva che, per costante giurisprudenza, la sottoscrizione del capitolato tecnico costituisce accettazione implicita di tutte le relative clausole (tra le tante, Consiglio di Stato, n. 3328/2017). E, ad ulteriore dimostrazione di aver offerto tutte le apparecchiature oggetto della fornitura de qua, dichiara di avere compilato e allegato alla propria offerta il previsto questionario, contenente le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte, riportando in tale tabella il dettaglio dei prodotti offerti, specificando il modello e le caratteristiche degli stessi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva ancora l’appellante che l’erroneità della sentenza impugnata risulta evidente anche con riferimento alla dichiarazione di offerta economica, di cui all’allegato 2 del disciplinare di gara, prodotta dalla deducente, che non prevedeva in alcun modo che dovesse essere indicato, a pena di esclusione, nella dichiarazione in questione anche il dettaglio tecnico dei singoli componenti dei sistemi offerti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ribadisce la conformità della dichiarazione di offerta alla legge di gara, avendo la stessa indicato, come richiesto dall’art. 7 del disciplinare, il prezzo di tutti i sistemi offerti, incluso quello di Manduria (pari a € 20.537,59 per il canone semestrale e a € 205.375,94, per il canone quinquennale &#8211; doc. 13, pag. 10), nonché il prezzo dell’intero lotto 1, ovvero € 1.018.849,51 (cfr. doc. 13, pag. 12).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) Error in iudicando: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il ricorso incidentale, travisando e interpretando non correttamente la legge di gara e i documenti di causa, nonché i presupposti di fatto e di diritto. Carente ed errata motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rileva che controparte ha offerto soltanto 6 delle 9 teste di telecamere richieste dalla legge di gara e soltanto 6 dei 9 generatori di luce previsti dalla lex specialis, come risulta chiaramente dalla documentazione allegata all’offerta avversaria. L’accorpamento di più funzioni nel medesimo strumento offerto (nel caso di specie, le teste di telecamera e i generatori di luce) o il fatto di offrire prodotti eventualmente migliorativi o equivalenti non consentiva ai concorrenti di offrire un quantitativo inferiore rispetto a quello richiesto nella legge di gara, con conseguente illegittima modifica della lex specialis.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con decreto presidenziale N. 06200/2021 REG.PROV.CAU., pubblicato il 18.11.21, è respinta l’istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria in data 23.11.2021 Medical Century S.a.s. di Mele Mario &amp; Co si è costituta in giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con atto datato 3.12.21 l’appellata presenta proprie memorie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 06618/2021 REG.PROV.CAU., pubblicato il 13.12.21, questa sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9700/2021) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55., comma 10, c.p.a..</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria in data 1.2.22 l’appellata chiede la conferma della sentenza impugnata, con rigetto del gravame per come proposto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con memoria del 4.2.22 la società Olympus Italia srl replica e insiste per l’accoglimento delle conclusioni già formulate in atti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 17 febbraio 2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1.-Sotto il primo motivo di ricorso, la questione riguarda la completezza dell’offerta economica presentata dalla società ricorrente nella procedura di gara aperta telematica per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di noleggio di sistemi di videolaparascopia (codice gara n7818801), avuto riguardo all’ospedale di Manduria, espletata dall’ASL di Taranto e aggiudicazione del lotto 1.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.-Il bando di gara lex specialis prevede espressamente all’art.7 (busta economica) del disciplinare di gara che nella sezione BUSTA ECONOMICA, seguendo le indicazioni riportate all&#8217;articolo 4, l&#8217;operatore economico dovrà inserire per ciascun lotto. a pena di esclusione:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">·la riga &#8216;Elenco Prodotti&#8217; con l&#8217;importo offerto in cifre &#8211; al netto dell&#8217;IVA e comprensivo dei costi dì sicurezza interni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la propria dichiarazione d&#8217;offerta (Allegato n.2) &#8211; firmata digitalmente &#8211; in formato elettronico. contenente il medesimo importo. in cifre e in lettere, inserito nella riga &#8216;Elenco Prodotti&#8217; con allegato listino prezzi secondo le indicazioni riportate nello stesso schema di offerta:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">le generalità complete dell&#8217;impresa offerente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il prezzo unitario offerto. sia in cifre che in lettere:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">l&#8217;importo totale offerto. sia in cifre che in lettere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.-Il capitolato tecnico per il lotto 1 CIG 83671842AB, dopo avere richiamato che oggetto della procedura è “la fornitura in noleggio dei seguenti sistemi per le esigenze della ASL di Taranto”, specifica le caratteristiche minime che le apparecchiature oggetto di fornitura devono possedere, pena esclusione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, per quanto qui interessa, avuto riguardo al sistema di videolaparascopia per il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Manduria, al punto F numero 1 specifica:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 sistema di videlaparoscopia per il Reparto di Chirurgia dell’ospedale di Manduria, ognuno costituito da:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 MODULO VIDEO O UNITA’ VIDEO INDIPENDENTE 4K</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Modulo video dotato delle seguenti uscite digitali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. 4K &#8211; UDH (risoluzione almeno 3840 X 2160 pixels);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Modulo video in grado di poter impostare almeno una delle seguenti gamme cromatiche:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. BT.2020 (per le immagini in 4K)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. BT.709 (per immagini full-HD)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 TESTA DI TELECAMERA 4K</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Testa di telecamera sterilizzabile dotata di sensore nativo almeno a 3840 X 2160 pixels</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata ghiera per fuoco manuale o sistemi migliorativi, con almeno due pulsanti personalizzabili dall’operatore</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 MODULO VIDEO O UNITA’ VIDEO INDIPENDENTE FULL-HD ICG</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Modulo video dotato di uscite digitali full-HD, compatibile sin da subito senza necessità di implementare ulteriori moduli con:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">o Teste telecamera a 3 chip in full-HD.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">o Teste telecamera a 1 chip in full-HD (esempio teste a pendolino per isteroscopia).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">o Teste telecamera a 3 chip in full-HD per visualizzazione ICG.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">o Strumenti video rigidi con chip in punta (videolaparoscopi rigidi)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Eventuale possibilità di visualizzazione della struttura dei vasi e della superficie della mucosa per la diagnosi precoce.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Eventuale possibilità di modalità in visione ad Infrarosso IR per l’enfatizzazione della vascolarizzazione tramite verde indocianina ICG.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 TESTA DI TELECAMERAFULL-HD PER ICG</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Testa di telecamera sterilizzabile con 3 chip per ICG</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata di ghiera per Zoom ottico e per fuoco o sistemi migliorativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Con possibilità di effettuare visione con fluorescenza (IR) tramite mezzo di contrasto ICG</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N.1 MODULO VIDEO O UNITA’ VIDEO INDIPENDENTE 3D PER VIDEOLAPAROSCOPI 3D (Testa 3D + ottica 3D a doppio canale + cavo luce)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 VIDEOLAPAROSCOPIO 3D FULL-HD – OTTICA 10 MM 30°</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Videolaparoscopio con sensore di acquisizione immagine 3D o sistema equivalente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">costituito da testa telecamera 3d, ottica 3d e cavo luce</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Angolo di visione 30° da 10mm lunghezza circa 30cm</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Possibilità di visione anche in 2D</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata almeno due pulsanti configurabili per il controllo remoto delle funzioni della centralina</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 GENERATORE DI LUCE PER LUCE BIANCA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Generatore di luce LED con potenza comparabile a una Xenon 300W per visualizzazione in luce bianca</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 GENERATORE DI LUCE PER LUCE IR</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Generatore di luce Xenon da 300W o LED con potenza comparabile a Xenon 300W</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per visualizzazione in luce ICG.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata di filtro per la visualizzazione del riflesso del verde Indocianina</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Regolazione automatica della luminosità</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata di indicatore della durata di vita della lampada principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotato di lampada di emergenza ad attivazione automatica in caso di rottura della</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">lampada principale</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 INSUFFLATORE DI CO2</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Insufflatore laparoscopico con flusso di almeno 40 l/min.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Regolazione della pressione endo-addominale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Visualizzazione in tempo reale della pressione e del flusso pre-impostati e dei valori</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">effettivi, così come della quantità di CO2 erogata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Possibilità di collegamento di tubi pluriuso per CO2 riscaldata</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Modulo integrato o unità esterna per co2 preriscaldata</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Modulo integrato o unità esterna per aspirazione fumi co2 con pedale dedicato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 MONITOR 30” FULL-4K 3D/2D</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Monitor Medicale LCD di almeno 30&#8243; con definizione 4K.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Migliore risoluzione possibile con definizione 4K.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Possibilità di visione anche in 3D</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• 5 occhiali per visione 3D poliuso sanificabili e con possibilità di utilizzo su occhiale da vista</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 MONITOR di almeno 50” FULL-4K 3D/2D</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Monitor Medicale LCD di almeno 50” con definizione 4K .</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Massima risoluzione in pixel in 16/9 (3840 x 2160 pixel del 4K).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Possibilità di visione anche in 3D</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• relativo supporto su ruote</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 CARRELLO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Carrello medicale porta apparecchiature dotato di 4 ripiani, con 4 ruote antistatiche,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">piroettanti, 2 delle quali dotate di freno</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Braccio snodato porta monitor per monitor da 31”,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Porta bombola per CO2</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Porta tastiera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Cassetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• 12 prese IEC.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotato di tasto di accensione centralizzato</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotato di porta telecamera per Testa telecamera ICG e per testa telecamera 4K</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 3 OTTICA ULTRA HD –4k- ICG</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Ottica 30° 10mm</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Ottica dotata di lenti cilindriche e distanziatori peek</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata di filtro per IR</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata di cassetta di sterilizzazione</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotata di cavo porta luce</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 SISTEMA DI REGISTRAZIONE 4K-UHD</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Sistema di registrazione compatto con possibilità di registrare segnali in ingresso 4KUHD e full-HD a doppio canale contemporaneamente</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Registrazione sia su Hard disk interno che su memoria esterna USB.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Registrazione direttamente dalla testa di telecamera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• Dotato di interfaccia touch-screen</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">N. 1 STAMPANTE MEDICALE A COLORI</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">MATERIALE DI CONSUMO (stima annuale)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• N. 100 TUBI INSUFFLAZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• N. 1 TUBI INSUFFLAZIONE RISCALDATI</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">• N. 100 TUBI ASPIRAZIONE</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.-Ciò posto, come statuito dal TAR, il giudizio deve essere deciso non impingendo nell’ambito di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, bensì sulla base dell’interpretazione da attribuire alle prescrizioni di gara, che hanno definito e delimitato l’ambito del confronto concorrenziale e che non sono state impugnate dalle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, osserva il collegio, occorre applicare il principio generale, dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi, secondo cui l’amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l’eventuale esercizio del potere di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie il tenore letterale del bando di gara non lascia spazio a dubbi interpretativi di modo che, in assenza di un qualche margine di “obiettiva incertezza” sulla portata della clausola, deve affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell’art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2015, n. 215; V, 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III,13 gennaio 2016, n. 74).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A fronte, pertanto, di una previsione della lex specialis di gara che inequivocabilmente richiede, pena la esclusione, una offerta economica /tecnica completa dell’elencazione dei singoli prodotti offerti, non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un’offerta tecnico economica per l’ospedale di Manduria mancante della indicazione di taluni prodotti, come del resto confermato dalla stessa ricorrente che qualifica la mancanza un mero “refuso”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le argomentazioni di parte ricorrente non possono essere considerate tali da superare le censure del TAR, non rilevando l’allegazione ai documenti del capitolato tecnico firmato e del questionario, da cui, secondo l’appellante, si renderebbe possibile desumere la piena offerta della società Olympus Italia srl, perché altrimenti si configurerebbe una interpretazione integrativa del ben chiaro tenore testuale della lex specialis di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per giurisprudenza consolidata l’errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d’ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, IV, 4.7.2018, n. 1650, T.A.R. Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970, TAR Umbria, Perugia, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né la carenza dell’offerta economica e tecnica poteva in alcun modo essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, perché tale possibilità in ordine a eventuali profili di carenza e/o inintelligibilità dell’offerta tecnica e/o economica è strettamente presidiata e limitata anzitutto dalla lettera dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti “(…) con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica (…)”. E’ pacificamente riconosciuto da un consolidato giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sez. V , 22/10/2018, n. 6005); (…)” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661); e deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio in merito a “carenze strutturali” dell’offerta tecnica, giacché “(…) le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V , 13/02/2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Consiglio di Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, la conclusione raggiunta dal primo giudice in applicazione di siffatti assunti non risulta né illogica né arbitraria, dal momento che di fronte ad una prescrizione vincolante e con formulazione chiara come quella del bando di gara in esame, sussiste in capo alla stazione appaltante un obbligo conformativo con riferimento all’esclusione della concorrente, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione oggetto della presente controversia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.- Passando poi all’altro motivo del ricorso, e cioè alla contestata ammissione della Medical Century S.a.s. di Mele Mario &amp; Co, la Società ricorrente ribadisce che la appellata avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un’offerta non conforme alla legge di gara, in quanto incompleta e priva dei requisiti di minimi previsti dalla lex specialis, rilevando che per ciascuno dei 6 sistemi di videolaparoscopia destinati ai 6 presidi ospedalieri dell’A.S.L. di Taranto era richiesta “N. 1 TESTA DI TELECAMERA 4K” e che per ciascuno dei sistemi destinati ai presidi di Ginecologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, Ginecologia dell’Ospedale Valle D’Itria di Martina Franca e Chirurgia dell’Ospedale di Manduria era richiesta anche “N. 1 TESTA DI TELECAMERAFULL-HD PER ICG”, mentre la Medical Sistem, per ciascuno dei 6 presidi dell’A.S.L. di Taranto, ha offerto “una testa di telecamera modello “IMAGE1 S 4U RUBINA” (Cod. TH121), corrispondente alla tipologia 4K, per un totale complessivo, quindi, di soltanto 6 telecamere, anziché le 9 richieste a pena di esclusione dalla legge di gara”; analogamente, rileva che per ciascuno dei 6 sistemi destinati ai 6 presidi ospedalieri dell’A.S.L. di Taranto era richiesta “N. 1 GENERATORE DI LUCE PER LUCE BIANCA” e che per ciascuno dei sistemi destinati ai presidi di Ginecologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, Ginecologia dell’Ospedale Valle D’Itria di Martina Franca e Chirurgia dell’Ospedale di Manduria era richiesto anche “N. 1 GENERATORE DI LUCE PER LUCE IR”, mentre l’appellata, per ciascuno dei 6 presidi dell’A.S.L. di Taranto, ha offerto “un generatore modello “Fonte di luce Rubina” (Cod. TL400), corrispondente al generatore per luce bianca, per un totale complessivo, quindi, soltanto di 6 generatori, anziché i 9 richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tar per la Puglia con la sentenza avversata osserva che la Società appellata ha offerto, come emerge dagli atti di causa, per i sei presidi ospedalieri in questione, teste di telecamera “IMAGE 1 S 4U RUBINA cod. TH1212” più evolute, che racchiudono le due funzionalità richieste, 4K e ICG, (“Tale innovazione elimina il disagio per l’operatore di dover cambiare la testa di telecamera, introdotta all’interno del paziente durante l’intervento chirurgico, quando intende usufruire della funzionalità ICG, senza rinunciare alla massima risoluzione 4K UHD, superiore alla risoluzione FULL HD finora disponibile sul mercato e richiesta dalla Stazione Appaltante come caratteristica di minima”, e generatori di luce “Fonte luce RUBINA cod. TL400”, con doppia funzionalità, ovvero Luce bianca e IR. Il Giudice ha considerato tale offerta consentita dalla lex specialis alla stregua dei chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, che ne costituiscono parte integrante e non un’illegittima modifica, risolvendosi in meri chiarimenti illustrativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.-Il collegio ritiene corretto l’assunto formulato dal Giudice di prime cure, alla luce delle risposte date dalla Stazione Appaltante ai quesiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; PI185613-20 (con il quale “in riferimento all&#8217;Allegato 3, si chiedono ripetutamente dei moduli video che siano INDIPENDENTI per visione 4K, ICG o 3D. Anche se tale caratteristica non è oggetto di valutazione, si chiede di specificare se tale caratteristica è da ritenersi vincolante o se è consentito offrire un modulo video che possa riunire 2 o 3 delle tecnologie richieste (ad es. un modulo per la visione 4K e ICG insieme, ecc.)”, cui l’Amministrazione così risponde : “E&#8217; consentito offrire un modulo video che possa riunire 2 o 3 delle tecnologie richieste”, nonché al quesito PI185612-20 (con il quale si chiedeva “di chiarire se le caratteristiche elencate debbano ritenersi puramente indicative (come evidenziato a pagg. 13 e 24 dell&#8217;Allegato 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; quesito di MINIMA pena esclusione (come evidenziato a pagg.1 e 19 sempre dell&#8217;Allegato 3)”), cui l’Amministrazione risponde confermando “che le caratteristiche di minima indicate nell&#8217;allegato 3 &#8220;capitolato tecnico e griglia di valutazione sia per il lotto n.1 che lotto n.2, &#8220;sono puramente indicative e, pertanto, saranno prese in considerazione anche proposte che non rispondono pienamente alle menzionate caratteristiche, purché assicurino prestazioni analoghe o superiori a quelle indicate&#8221;;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; punto 4 del quesito PI189987- 20 (con cui veniva chiesta “conferma che la quantità delle parti applicate (teste di telecamera) risulti invariata</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">° Testa di telecamera 4 K</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">° Testa di telecamera FULL HD per ICG</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ma che sia possibile fornire la funzionalità IR (ICG) sulla testa 4K” nonché “conferma che le quantità dei generatori di luce risulti invariata</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">o Generatori per luce bianca (generatore a led o equivalente)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">o Generatori per luce ICG (generatore a luce Xenon o equivalente)</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ma che sia possibile offrire la funzionalità IR (ICG) sul generatore di luce a luce bianca (generatore a led o equivalente)”), cui la Stazione Appaltante così risponde “Si conferma quanto previsto dagli atti di gara”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.-Da tali risposte, come correttamente ha ritenuto il Tar per la Puglia, si ricava agevolmente l’ammissibilità di un unico modulo operativo che riunisca le due funzionalità richieste, purché siano assicurate prestazioni analoghe o superiori a quelle indicate nel Capitolato tecnico, e quindi è da escludere che sia le teste di telecamera, indipendentemente da quante funzioni fossero accorpate nella testa di telecamera, sia i generatori, indipendentemente dal fatto se la funzione di luce IR (ICG) fosse contenuta nel generatore per luce bianca o in quello per luce IR, dovessero, comunque, essere nove.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.-Ne consegue che la Società appellata ha offerto per tutti e sei i sistemi (colonne) di videolaparoscopia le teste di telecamera e i generatori di luce prescritti dalla lex specialis, anche se montati su un numero inferiore di supporti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.-Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, il ricorso va respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.- Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla complessità e all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, Respinge l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza Tar per la Puglia –Lecce impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Michele Corradino, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonella De Miro, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2020 n.2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2020-n-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2020-n-2003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2020 n.2003</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore; PARTI: (Comune di Squinzano, Comune di Calimera e Comune di San Pietro in Lama, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, c. Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2020-n-2003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2020 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2020-n-2003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2020 n.2003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Comune di Squinzano, Comune di Calimera e Comune di San Pietro in Lama, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, c. Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine; Regione Puglia, Consorzio ATO Le/1 in liquidazione, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo: rinuncia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; rinuncia &#8211; formale atto &#8211; necessità  &#8211; non sussiste &#8211; atto transattivo globale &#8211; è equipollente &#8211; improcedibilità  del gravame- va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Anche in difetto di un formale atto di rinunzia, preordinato alla estinzione del giudizio (cfr. art. 35, comma 2 lettera c) cod. proc. amm.), una sopravvenuta transazione (come nel caso di specie), avente carattere globale ed assorbente di ogni profilo litigioso, è idonea ad elidere l&#8217;interesse alla coltivazione del gravame, che va, per l&#8217;effetto, dichiarato improcedibile.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/03/2020<br /> <strong>N. 02003/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04481/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 4481 del 2018, proposto da Comune di Squinzano, Comune di Calimera e Comune di San Pietro in Lama, in persona dei rispettivi Sindaci <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al corso del Rinascimento, n. 11;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Alfredo Placidi in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30;<br /> Regione Puglia, Consorzio ATO Le/1 in liquidazione, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Quinto in Roma, alla via dei Giubbonari, n. 47;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sezione staccata di Lecce, sez. III, n. 372/2018, resa tra le parti;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2020 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino, Cantobelli e, su delega dell&#8217;avv. Quinto, Perrone;</p>
<p> LETTO l&#8217;atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale i Comuni di Squinzano, di Calimera e di San Pietro in Lama hanno impugnato la sentenza, meglio distinta in epigrafe, con la quale il TAR per la Puglia &#8211; Lecce aveva respinto il ricorso proposto avverso il decreto n. 53 del 29 giugno 17, recante &#8220;<em>adeguamento e revisione tariffa conferimento anni 2010-2017</em>&#8221; con riguardo all&#8217;impianto di produzione di CDR sito in Cavallino;<br /> CONSIDERATO che, con distinti atti transattivi, sottoscritti in data 26 novembre 2018, 11 luglio 2019, 24 luglio 2019 e 25 novembre 2019 e versati agli atti del giudizio, le parti hanno definito in via negoziale la materia del contendere, con formale impegno alla rinunzia ai ricorsi pendenti;<br /> RITENUTO che, anche in difetto di un formale atto di rinunzia, preordinato alla estinzione del giudizio (cfr. art. 35, comma 2 lettera <em>c</em>) cod. proc. amm.), la sopravvenuta transazione, avente carattere globale ed assorbente di ogni profilo litigioso, è idonea ad elidere l&#8217;interesse alla coltivazione del gravame, che va, per l&#8217;effetto, dichiarato improcedibile (cfr. <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6256);<br /> CONSIDERATO che sussistono giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l&#8217;integrale compensazione di spese e competenze di lite;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Carlo Saltelli, Presidente<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2020-n-2003/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2020 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-4-11-2005-n-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-4-11-2005-n-2003/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-4-11-2005-n-2003/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.2003</a></p>
<p>Pres. Leotta, est.Trebastoni Nicolosi (Avv. S. Li Volsi) c. Comune di Catania sulle condizioni per l&#8217;utilizzo delle somme indisponibili da parte del commissario ad acta ai sensi dell&#8217;art. 159, comma 2, D.lgs. 267/2000 1. Esecuzione giudicato – decreto ingiuntivo non opposto contro p.a. – efficacia cosa giudicata 2. Esecuzione giudicato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-4-11-2005-n-2003/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2005 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leotta, est.Trebastoni<br /> Nicolosi (Avv. S. Li Volsi) c. Comune di Catania</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per l&#8217;utilizzo delle somme indisponibili da parte del commissario ad acta ai sensi dell&#8217;art. 159, comma 2, D.lgs. 267/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Esecuzione giudicato – decreto ingiuntivo non opposto contro p.a. – efficacia cosa giudicata<br />
2. Esecuzione giudicato – decreto ingiuntivo non opposto contro p.a. – efficacia cosa giudicata – ottemperanza – limiti all’esecuzione – commissario ad acta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il decreto ingiuntivo non opposto, al pari di una ordinaria sentenza di condanna, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, in relazione al diritto da esso riconosciuto.</p>
<p>2. Il commissario ad acta, in sede di ottemperanza, può liquidare il decreto ingiuntivo anche con le somme indisponibili ex art. 159, comma 2, D.lgs. 267/2000 (somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari e all’espletamento dei servizi locali indispensabili), qualora la P.A. non abbia rispettato la procedura per l’operatività del vincolo di impignorabilità, ai sensi del comma 3 del suddetto art. 159, e non vi siano altre somme a disposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle condizioni per l’utilizzo delle somme indisponibili da parte del commissario ad acta ai sensi dell’art. 159, comma 2, D.lgs. 267/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2003/05 Reg.  sent.<br />
N. 5307/04 Reg.  Gen.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
 Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – </b></p>
<p>nelle persone dei magistrati  Dr.        Ettore Leotta                – Presidente; Dr.        Francesco Brugaletta     –  Consigliere; Dr.        Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul RICORSO n. 5307/04, proposto da</p>
<p> <b>Orazio NICOLOSI</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Santo LI VOLSI, e domiciliato presso il suo studio, a Catania, c.so Italia 141,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di Catania</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,<br />
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO <BR><br />
derivante dal decreto ingiuntivo n. 251 del 2 marzo 2002, emesso dal Tribunale civile di Catania, e non opposto.</p>
<p>VISTI gli atti e i documenti depositati.<br />
UDITO, alla Camera di Consiglio del 28 ottobre 2005, il relatore Ref. DAUNO F.G. TREBASTONI, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti. <br />
VISTI l’art. 37 della L. n. 1034/1971, e l’art. 27, n. 4, del R.D. n. 1054/1924. <br />
RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A seguito di ricorso dell’attuale ricorrente, il Tribunale di Catania emetteva, in data 2 marzo 2002, decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Catania, per il pagamento della somma di € 284,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 154,94, oltre IVA e CPA, distraendole in favore dell’avv. Li Volsi.<br />
Tale decreto veniva notificato in forma esecutiva al Comune il 3 maggio 2002, e non opposto.<br />
In data 2 luglio 2004 il ricorrente notificava diffida ad adempiere, rimasta inevasa, ai sensi dell’art. 90 del R.D. n. 642/1907.<br />
A seguito dell&#8217;ulteriore inadempienza da parte del Comune, in data 8 ottobre 2004 il ricorrente notificava il ricorso in esame, depositato il successivo 26 ottobre, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.<br />
Nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2005 la causa veniva posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è fondato e va accolto. <br />
Per costante giurisprudenza, il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di un’ordinaria sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata, in relazione al diritto da esso riconosciuto.<br />
Conseguentemente, anche per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica Amministrazione, dell’ingiunzione di pagamento disposta con decreto ingiuntivo, è esperibile il ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 1034/1971.<br />
In base all’art.4, c.2, l. n. 2248/1865, allegato E, la pubblica Amministrazione ha infatti un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato dei Tribunali. <br />
Dall’esame degli atti della causa risulta che, nonostante sia stato notificato ritualmente prima il decreto ingiuntivo e poi un regolare atto di diffida, l’Amministrazione intimata non ha ottemperato a quanto disposto dal Giudice ordinario.<br />
Alla luce delle predette considerazioni va pertanto affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato, risultando adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza. La sussistenza di tale obbligo va affermata per quanto riguarda gli interessi ed oneri accessori. <br />
In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione a parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute cioè le spese relative ad atti accessori delle sentenze non impugnate, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto egualmente aventi titolo negli stessi provvedimenti giudiziali.<br />
Viceversa non spettano al ricorrente le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di precetto, in quanto trattasi di atti non necessari per la regolare proposizione del presente gravame.<br />
L’Amministrazione intimata dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere i necessari atti, provvedendo al versamento del dovuto entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 30, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza. <br />
Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nella persona della dott.ssa Carolina Ferro, Segretario Generale del Comune di Biancavilla (Ct), che provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni 90 dal suo insediamento, anche mediante l’adozione di variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, alienazioni di beni anche mediante trattativa privata, o quant’altro necessario per l’assolvimento del mandato, anche in deroga a qualsiasi normativa.<br />
I compiti e poteri del commissario vanno però meglio precisati, alla luce della vigente normativa in materia. <br />
In virtù dell’art. 1, comma 1, lett. i), L.R. n. 48/91, di recepimento in Sicilia (con rinvio statico) anche dell’art. 54 della L. n. 142/90, il cui comma 1 dispone che “l’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge” (dello Stato), in Sicilia trova applicazione anche l’art. 159 – inserito nella “Parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile”, e recante “norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali” – del D. Lgs.vo n. 267/2000 (Testo unico leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), il quale dispone che:<br />
1.	“Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa”.																																																																																												</p>
<p>2.	“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d&#8217;ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: <br />	<br />
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; <br />
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; <br />
c) espletamento dei servizi locali indispensabili”.<br />
3.	“Per l&#8217;operatività dei limiti all&#8217;esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l&#8217;organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità”.																																																																																												</p>
<p>4.	“Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all&#8217;attività del tesoriere”. 																																																																																												</p>
<p>5.	“I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell&#8217;esperimento delle procedure di cui all&#8217;articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all&#8217;articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell&#8217;attestazione di copertura finanziaria prevista dall&#8217;articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3”. <br />	<br />
Ma la Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno 2003 n. 211 ha dichiarato l&#8217;illegittimità del citato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell&#8217;organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell&#8217;ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l&#8217;ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell&#8217;ente stesso.<br />
E poiché il comma 5 del medesimo art. 159 dispone che i provvedimenti adottati dai commissari ad acta nominati in sede di giudizio di ottemperanza devono essere muniti dell&#8217;attestazione di copertura finanziaria “e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3”, è evidente che il venir meno del vincolo alla disponibilità di quelle somme deciso dalla Corte Costituzionale – nel caso in cui l’Ente abbia emesso mandati di pagamento “a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l&#8217;ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell&#8217;ente stesso” – non può non valere anche per i commissari ad acta, i quali devono quindi preliminarmente verificare se l’Ente abbia rispettato le rigorose procedure previste dalla legge, prima di seguire qualsiasi altra alternativa.<br />
Nel caso invece in cui tali procedure non siano state rispettate, e non siano disponibili altre somme, ne consegue che potranno essere utilizzate, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche quelle destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, ed all’espletamento dei servizi locali indispensabili.<br />
Una conclusione diversa contrasterebbe sia con il principio di effettività delle pronunce giurisdizionali, che con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., potendo l’Amministrazione precostituirsi un comodo sistema per non pagare i propri debiti, ed impedire l’esecuzione in proprio danno delle pronunce passate in giudicato, anche mediante il tipico intervento sostitutivo realizzabile con la nomina di commissari ad acta. <br />
Come precisato da Corte Cost., 15 settembre 1995 n. 435, il principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa (artt. 97, 98 e 28 Cost.), unitamente al principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.), se da una lato affermano l&#8217;indipendenza dell&#8217;Amministrazione, dall&#8217;altro comportano esplicitamente l&#8217;assoggettamento dell&#8217;Amministrazione medesima a tutti i vincoli posti dagli organi legittimati a creare diritto, fra i quali, evidentemente, gli organi giurisdizionali.<br />
In sostanza, la Costituzione accoglie il principio in base al quale il potere dell&#8217;Amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio, demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato – pieno, ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 113 Cost. – sull&#8217;esistenza di tale presupposto. <br />
A ciò si aggiunga che il contenuto tipico della pronuncia giurisdizionale è proprio quello di esprimere la volontà concreta della legge o, più esattamente, la &#8220;normativa per il caso concreto&#8221; che deve essere attuata nella vicenda sottoposta a giudizio. <br />
Tutto ciò comporta innegabilmente che, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale la quale riconosca come ingiustamente lesivo dell&#8217;interesse del cittadino un determinato comportamento dell&#8217;Amministrazione, incombe su quest&#8217;ultima l&#8217;obbligo di conformarsi ad essa; ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell&#8217;attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice. <br />
Ma proprio in base al già ricordato principio di effettività della tutela deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell&#8217;imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa. Una decisione di giustizia che non possa essere portata ad effettiva esecuzione (eccettuati i casi di impossibilità dell&#8217;esecuzione in forma specifica) altro non sarebbe che un&#8217;inutile enunciazione di principi, con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali garantiscono il soddisfacimento effettivo dei diritti e degli interessi accertati in giudizio nei confronti di qualsiasi soggetto, e quindi anche nei confronti di qualsiasi atto della pubblica autorità, senza distinzioni di sorta. <br />
E già Corte Cost., 11 maggio 1977 n. 75 aveva avuto occasione di affermare che l’attività commissariale, pur essendo, praticamente, la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall’Amministrazione, ne differisce tuttavia giuridicamente, perché si fonda sull&#8217;ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, alla quale è legata da uno stretto nesso di strumentalità. <br />
In sostanza, poiché i provvedimenti del commissario ad acta risultano disposti dal giudice e specificamente predeterminati nel contenuto, sono da ritenersi meramente esecutivi ed a questi direttamente riferibili, nel senso che il giudice amministrativo, sia che sostituisca la propria decisione all&#8217;omesso provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in forza del giudicato formatosi nei suoi confronti; sia che ingiunga all’Amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un termine all&#8217;uopo prefissatole e con le modalità specificate in sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commissario per l&#8217;ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, o lo nomini direttamente, esplica sempre attività di carattere giurisdizionale (&#8220;decide pronunciando anche in merito&#8221;, come si esprime l&#8217;art. 27, comma primo, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, di approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, riferendosi testualmente al Consiglio di Stato &#8220;in sede giurisdizionale&#8221;). <br />
E se così è, allora per il commissario ad acta, in quanto “longa manus” del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest’ultimo, con la conseguenza che, in quanto giudice anch’esso dell’esecuzione, ad esso si applicano anche le deroghe, come individuate dalla citata pronuncia n. 211/2003 della Corte Costituzionale, ai limiti posti dalle vigenti disposizioni di legge alla possibilità di impegnare somme dell’Ente, con riferimento all’art. 159 D. Lgs.vo 267/2000.<br />
Pertanto, il commissario ad acta sopra individuato dovrà attenersi ai principi enunciati. Una volta espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso il provvedimento di liquidazione relativo alle proprie competenze, e trasmetterlo direttamente alla banca tesoriera, unitamente a quello relativo all’incarico – invierà tempestivamente a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in premessa, e di adottare le necessarie determinazioni amministrative e contabili, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad opera di parte. <br />
Nomina, in caso di ulteriore inadempienza, la dott.ssa Carolina Ferro, Segretario Generale del Comune di Biancavilla (Ct), quale Commissario ad acta, affinché provveda, entro giorni 90 dal suo insediamento, ad eseguire il giudicato, autorizzandola fin d’ora all’uso del mezzo proprio.<br />
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore dell’avvocato del ricorrente, delle spese ed onorari del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 250,00, nonchè al pagamento del compenso dovuto al Commissario, liquidato nella misura di euro 200,00, oltre al pagamento delle spese di viaggio e dell’indennità di missione. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione, ed incarica la Segreteria di darne comunicazione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.</p>
<p>Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2005.</p>
<p>	Depositata in Segreteria il 4 novembre 2005.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto Lorenzo Perotto (avv. Oderda) c. Regione Piemonte (avv. Lima) e Comune di Chia-lamberto (n.c.) e Felice Vallino (n.c.) lo spostamento di fontanile di uso civico non è soggetto a tutela paesaggistico Ambiente – Tutela del territorio –Fontanile di uso civico – Spostamento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto<br /> Lorenzo Perotto (avv. Oderda) c. Regione Piemonte (avv. Lima) e Comune di Chia-lamberto (n.c.) e Felice Vallino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>lo spostamento di fontanile di uso civico non è soggetto a tutela paesaggistico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Tutela del territorio –Fontanile di uso civico – Spostamento – Tutela del paesaggio &#8211; Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione paesaggistica per lo spostamento di fontanile gravato di uso civico non è richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 579/05 proposto da</p>
<p><b>PEROTTO LORENZO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Oderda, do-miciliataria in Torino, via Peyron, 27, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 23 maggio 2005, n. 60-130, ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Irma Lima ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 164, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e contro il<br />
<b>COMUNE DI CHIALAMBERTO</b>, in persona del Sindaco in carica, non costi-tuito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>VALLINO FELICE</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
della determinazione della Regione Piemonte, Settore Attività Negoziale e Contrattuale – Espropri – Usi Civici in data 16 febbraio 2005, n. 143, recante autorizzazione, ad istanza del Comune di Chialamberto, allo spostamento di lavatoio di uso civico, richiesto dal proprietario del terreno gravato dal peso, insistente su terreno di proprietà privata in Loc. Fragné su altro limitrofo, a cura e spese del proprietario medesimo, nonché di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e co-munque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore conseguenziale statuizione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all’udienza camerale del giorno 8 giugno 2005 l’avv. Isabella Oderda per il ricorrente e l’avv. Irma Lima per la Regione Piemonte;<br />
Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che con il primo motivo il ricorrente osserva che, essendo il fontanile oggetto dello spostamento autorizzato dalla Regione gravato da uso civico e quindi soggetto per legge a vincolo ambientale, il provvedimento impugnato avrebbe richiesto la previa autorizzazione del Dipartimento regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;<br />
Considerato peraltro che lo stesso provvedimento precisa espressamente che soggetto ad uso civico è il fontanile stesso, e non già il terreno su cui esso insiste;<br />
Considerato che, a norma dell’art. 142, lett. h) D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 41, sono soggette a tutela paesaggistica le zone gravate da usi civici;<br />
Ritenuto che, laddove soggetto ad uso civico sia, come in questo caso, un singolo bene, ancorché stabilmente infisso al suolo, questo non può considerarsi “zona” (intesa come estensione di terreno), per cui il detto bene non può neppure considerarsi soggetto al vincolo in discorso;<br />
Ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica allo spostamento del fontanile per cui è causa non era pertanto necessaria;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve essere conseguentemente respinto;<br />
Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce carenza di istruttoria in punto esistenza di una strada vicinale gravata da servitù di passaggio pubblico, lungo la quale si troverebbe il fontanile e sostiene che la rimozione di quest’ultimo determinerebbe anche l’interruzione della strada stessa;<br />
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, posto che la motivazione dello spostamento del fontanile tiene conto delle esigenze e dei diritti della comunità locale, mentre l’eventuale ed ulteriore diritto della stessa al passaggio sulla strada vicinale in questione deve essere accertato in altra sede ed è comunque ininfluente sulla dislocazione del fontanile medesimo;<br />
Ritenuto che, in ragione della rilevata infondatezza di entrambi i suoi motivi, il ricorso deve essere respinto;<br />
Ritenuto in ogni caso opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il giorno 8 giugno 2005 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Alfredo Gomez de Ayala	&#8211; Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto		&#8211; Consigliere Estensore<br />	<br />
Richard Goso		#NOME?																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 8 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-2003/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2003</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2003/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2003</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio Est. S. De Felice Soc. Igeco s.r.l. c. Comune di Frattamaggiore 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di lavori – Prestazione della cauzione provvisoria &#8211; Da parte di intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993 ma non autorizzato a ciò</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2003/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2003/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2003</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio Est. S. De Felice <br /> Soc. Igeco s.r.l. c. Comune di Frattamaggiore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di lavori – Prestazione della cauzione provvisoria &#8211; Da parte di intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993 ma non autorizzato a ciò dal Ministero del Tesoro – Inammissibilità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di lavori – Prestazione della cauzione provvisoria da parte di intermediari finanziari – Art. 30 L. 109/094 – Autorizzazione ministeriale – Funzione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima l’esclusione di un concorrente da una gara d’appalto per l’affidamento di lavori motivata dall’amministrazione comunale in base alla circostanza che l’intermediario finanziario che aveva prestato la cauzione provvisoria, pur iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.385/1993, non risulta a ciò autorizzato dal Ministro del Tesoro.<br />
2. L’art. 30 L.109/94 (come modificato dall’art. 145 comma 50 L.388/2000) prescrive che la cauzione possa essere prestata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.385/1993, aggiungendo però che debbano essere autorizzati a tale attività dal Ministero del Tesoro. La giurisprudenza costante ritiene che il legislatore (artt. 30 L.109/94) si sia preoccupato (in tal senso C. Stato, V, 3716/2002) appunto che gli intermediari finanziari e gli istituto bancari e assicurativi, legittimati a prestare cauzione provvisoria, siano quelli sui quali si sia verificato l’ulteriore intervento del Ministero del Tesoro, in funzione di certificazione delle caratteristiche funzionali di tali intermediari</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La cauzione provvisoria deve essere prestata da un intermediario iscritto nell’elenco di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 e autorizzato dal Ministero del Tesoro</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p><center> <b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Prima </b> </center></p>
<p>N.2003/04 Reg. Sent.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b>SENTENZA </b> </center></p>
<p>sul ricorso n. 14178 del 2003 proposto da<br />
 <b>IGECO srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ avvocato Camillo Padula, presso lo studio del quale domicilia in Napoli, via S. Arcangelo a Baiano 19,<br />
<center> CONTRO</center></p>
<p><b>Comune di Frattamaggiore</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parisi con il quale domicilia in Napoli alla via Arenaccia n.128 presso lo studio legale Cirillo-Costa,<br />
e nei confronti di<br />
 <b>Società Domenico Moccia srl</b> , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lopiano e Andrea Rallo, presso quest’ultimo domiciliati in Napoli , piazza della Repubblica,<br />
per l’annullamento <br />
della determina dirigenziale n.1061 del 1.12.2003 del responsabile del procedimento nella parte in cui annulla l’aggiudicazione provvisoria a favore della ricorrente per la gara di appalto n.86120 concernente lavori di infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Frattamaggiore e della società Domenico Moccia srl;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 21 gennaio 2004, il Dott. Sergio De Felice;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<center> <b>F A T T O e D I R I T T O </b> </center></p>
<p>Considerato che sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa, che i difensori delle parti, come da verbale di causa, hanno dichiarato di non avere obiezioni ad una immediata decisione nel merito della controversia, che appare matura;<br />
Considerato che il ricorrente impugna l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a suo favore, su indicata in epigrafe, motivata dall’amministrazione comunale in base alla circostanza che l’intermediario finanziario che aveva prestato la cauzione provvisoria (Compagnia Generale Finanziaria spa), pur iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.385/1993, non risulta a ciò autorizzato dal Ministro del Tesoro;<br />
Considerato che il ricorrente ha dedotto le censure di violazione di legge (art. 30 L.109/94, art. 100 DPR 554/1999, L.241/90 e art. 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo che il bando di gara, imponendo particolari modalità di prestazione della cauzione, sarebbe limitativo delle facoltà di scelta del concorrente, e che sarebbe erronea la interpretazione dell’amministrazione, che ritiene che la cauzione provvisoria debba essere rilasciata solo da soggetti muniti della autorizzazione ministeriale;<br />
Considerato e ritenuto che le censure del ricorso siano infondate, in quanto la giurisprudenza costante ritiene che il legislatore (artt. 30 L.109/94 e art. 145 comma 50 L.388/2000) si sia preoccupato (in tal senso C. Stato, V, 3716/2002) appunto che gli intermediari finanziari e gli istituto bancari e assicurativi, legittimati a prestare cauzione provvisoria, siano quelli sui quali si sia verificato l’ulteriore intervento del Ministero del Tesoro, in funzione di certificazione delle caratteristiche funzionali di tali intermediari;<br />
Considerato che l’art. 30 L.109/94 prescrive che la cauzione possa essere prestata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.385/1993, aggiungendo però che debbano essere autorizzati a tale attività dal Ministero del Tesoro;<br />
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere rigettato, e che le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza, e vadano liquidate come in dispositivo;<br />
<center> <b>P.Q.M.  </b> </center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione I, rigetta il ricorso indicato in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro duemila, comprensivi di spese, diritti ed onorari, di cui mille a favore dell’amministrazione intimata e mille a favore della controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente<br />
Dott.Arcangelo Monaciliuni Componente<br />
Dott. Sergio De Felice Componente,est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-2-2004-n-2003/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2004 n.2003</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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