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	<title>1996 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1996 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</a></p>
<p>(Domenico Giordano, Presidente, Rocco Vampa, Referendario, Estensore; G.O.R.I. S.p.A. &#8211; Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dagli avv. Alessandra Canuti e Mario Percuoco c. Arera &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-18-9-2019-n-1996/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2019 n.1996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">(Domenico Giordano, Presidente, Rocco Vampa, Referendario, Estensore;  G.O.R.I. S.p.A. &#8211; Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dagli avv. Alessandra Canuti e Mario Percuoco c. Arera &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, nonchè Commissario Straordinario pro tempore incaricato dell&#8217;ordinaria amministrazione nonchè delle procedure di liquidazione dell&#8217;Ente d&#8217;ambito sarnese vesuviano (ATO n. 3 della Campania), Regione Campania, Ente Idrico Campano non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; attività  di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) rientra nell&#8217;ambito del Servizio Idrico Integrato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Servizi pubblici idrici &#8212; acque &#8220;reflue&#8221; &#8211; nozione &#8211; attività  di</strong> <strong>gestione delle fognature miste &#8211; Servizio Idrico Integrato (SII) &#8211; vi rientra.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In base all&#8217;art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006, i<em>l servizio idrico integrato è costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue</em>&#8220;; a loro volta, le &#8220;<em>acque reflue</em>&#8220;, si distinguono in acque reflue <em>domestiche</em>, acque reflue <em>industriali</em> e acque reflue <em>urbane</em>, (art. 74, comma 1, lett. g), h) e i) DLgs. n. 152 cit.): in particolare, le <em>acque reflue urbane</em> si definiscono come &#8220;<em>acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche &#038;. ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. l), d.lgs. 52/06).<br /> E&#8217; giù  il tenore testuale della generica <em>dictio</em> &#8220;<em>acque reflue</em>&#8221; contenuta, senza ulteriori specificazioni, all&#8217;art. 141, comma 2, d.lgs. 152/06, a persuadere della sua valenza omnicomprensiva, in quanto tale ricomprendente le &#8220;<em>acque reflue urbane</em>&#8220;, che di quella <em>dictio</em> (<em>recte</em>, del <em>genus</em> che individua) costituiscono <em>species</em>; d&#8217;altra parte la rete fognaria (e il servizio di fognatura parimenti rientra nel Servizio Idrico Integrato: SII) costituisce &#8220;<em>un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. 52/06).<br /> Anche l&#8217;art. 110 del d.lgs. 52/06 in tema di smaltimento di rifiuti liquidi, dà  per presupposta in capo al gestore del SII la conduzione dell'&#8221;<em>impianto di trattamento di acque reflue urbane</em>&#8220;.<br /> Ne consegue la piana riconducibilità  della attività  di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) nell&#8217;ambito del Servizio Idrico Integrato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2019<br /> <strong>N. 01996/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00625/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 625 del 2018, proposto da G.O.R.I. S.p.A. &#8211; Gestione Ottimale Risorse Idriche, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dal prof. avv. Eugenio Bruti Liberati e dagli avv. Alessandra Canuti e Mario Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano, alla via G. Serbelloni n. 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Arera &#8211; Autorità  di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente e legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliata in Milano, alla via Freguglia, 1;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Commissario Straordinario <em>pro tempore</em>Â incaricato dell&#8217;ordinaria amministrazione nonchè delle procedure di liquidazione dell&#8217;Ente d&#8217;ambito sarnese vesuviano (ATO n. 3 della Campania), Regione Campania, Ente Idrico Campano non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> nei limiti degli interessi della ricorrente:<br /> &#8211; della delibera dell&#8217;Autorità  per l&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto &#8220;<em>Regolazione della qualità  tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)</em>&#8220;, pubblicata sul sito internet dell&#8217;Autorità  in data 28 dicembre 2017;<br /> &#8211; dell&#8217;Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR, recante il &#8220;<em>Regolazione della qualità  tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)</em>&#8220;, pubblicato sul sito internet dell&#8217;Autorità  in data 28 dicembre 2017.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Arera &#8211; Autorita&#8217; di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. La società  ricorrente, nella qualità  di gestore del servizio idrico integrato, impugnava il provvedimento in epigrafe individuato, n. 917/2017 del 27 dicembre 2017, per il tramite del quale ARERA adottava un modello di regolazione della &#8220;<em>qualità  tecnica del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)</em>&#8220;.<br /> 1.1. Giova,Â <em>in limine</em>, riepilogare in appresso il quadro normativa entro cui si colloca il censurato intervento regolatorio della Autorità .<br /> 1.1.1. L&#8217;articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/11 demanda alla Autorità  &#8220;<em>le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici</em>&#8220;, all&#8217;uopo rimarcando che dette funzioni &#8220;<em>vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all&#8217;Autorità  stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481</em>&#8220;.<br /> 1.1.2. La legge 481/95, a sua volta:<br /> &#8211; individua i fini della azione regolatoria e di controllo dell&#8217;Autorità , funzionalmente preordinata a &#8220;<em>garantire la promozione della concorrenza e dell&#8217;efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità , (&#8230;) nonchè adeguati livelli di qualità  nei servizi medesimi in condizioni di economicità  e di redditività , assicurandone la fruibilità  e la diffusione in modo omogeneo sull&#8217;intero territorio nazionale</em>&#8221; (articolo 1, comma 1);<br /> &#8211; attribuisce ad Arera, in vista del perseguimento di quegli interessi e di quegli obiettivi, la <em>potestas</em>, per quel che qui interessa: i) di emanazione di &#8220;<em>direttive concernenti la produzione e l&#8217;erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità  riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità  riferiti alla singola prestazione da garantire all&#8217;utente</em>&#8221; (art. 2, comma 12, lett. h)); ii) di verifica della congruità  delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità  di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità  della prestazione dei servizi, controllare periodicamente la qualità  e l&#8217;efficacia delle prestazioni all&#8217;uopo, acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità  di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (art. 2, comma 12, lett. n)).<br /> 1.1.3. Con DPCM del 20 luglio 2012 (art. 3, comma 1) si è puntualmente previsto che ARERA:<br /> &#8211; &#8220;<em>definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità  del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (&#8230;) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità  di erogazione del servizio stesso</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>prevede premialità  e penalità </em>&#8221; per i gestori;<br /> &#8211; &#8220;<em>determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti</em>&#8220;.<br /> 1.1.4. Al fine di garantire la qualità  del servizio, la sua diffusione e fruibilità  in modo omogeneo sull&#8217;intero territorio nazionale, l&#8217;Autorità  iniziava, con la deliberazione 90/2017/R/idr, una specifica azione finalizzata alla emanazione di unÂ <em>corpus</em>Â regolatorio, con la fissazione di standard di qualità  tecnica, sottoponendo a consultazione pubblica i documenti 562/2017/R/idr e 748/2017/R/idr.<br /> All&#8217;esito della consultazione, con la delibera n. 917/17 ed il relativo allegato A (RQTI), quivi censurati, l&#8217;ARERA ha foggiato un sistema di regolazione- basato su principi di <em>selettività </em>, <em>corrispettività </em>, <em>effettività </em> e <em>premialità </em>&#8211; e connotato da un sistema di indicatori composto da (articolo 2 della deliberazione impugnata):<br /> &#8211; prerequisiti, rappresentanti le condizioni necessarie all&#8217;ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;<br /> &#8211; standard specifici, identificanti i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente: i) valore della &#8220;<em>Durata massima della singola sospensione programmata</em>&#8221; (S1) pari a 24 ore; ii) valore del &#8220;<em>Tempo massimo per l&#8217;attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile</em>&#8221; (S2) pari a 48 ore; iii) valore del &#8220;<em>Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura</em>&#8221; (S3) pari a 48 ore;<br /> &#8211; standard generali, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.<br /> In particolare, i macro-indicatori rilevanti quali standard generali sono così sintetizzabili:<br /> &#8211; M1 &#8211; &#8220;<em>Perdite idriche</em>&#8220;, cui è associato l&#8217;obiettivo di contenimento delle dispersioni, definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari, sia delle perdite percentuali;<br /> &#8211; M2 &#8211; &#8220;<em>Interruzioni del servizio</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di mantenimento della continuità  del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma dei periodi di interruzioni annualmente verificatesi e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore;<br /> &#8211; M3 &#8211; &#8220;<em>Qualità  dell&#8217;acqua erogata</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di una adeguata qualità  della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multi-stadio, tenendo conto: i) dell&#8217;incidenza delle ordinanze di non potabilità  dell&#8217;acqua; ii) del tasso di campioni interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;<br /> &#8211; M4 &#8211; &#8220;<em>Adeguatezza del sistema fognario</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di minimizzare l&#8217;impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito &#8211; anch&#8217;esso secondo una logica multi-stadio &#8211; considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l&#8217;adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;<br /> &#8211; M5 &#8211; &#8220;<em>Smaltimento fanghi in discarica</em>&#8221; (cui è associato l&#8217;obiettivo di minimizzare l&#8217;impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità  di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;<br /> &#8211; M6 &#8211; &quot;<em>Qualità  dell&#8217;acqua depurata</em>&quot; (cui è associato l&#8217;obiettivo di minimizzare l&#8217;impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata.<br /> 1.1.5. Per ciascun macro-indicatore (inteso come obiettivo minimo) l&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito (EGA) &#8211; per ogni gestione operante sul territorio di pertinenza &#8211; individua la classe di partenza e l&#8217;obiettivo di miglioramento/mantenimento che il gestore è tenuto a conseguire (annualmente).<br /> L&#8217;articolo 5 della delibera prevede che:<br /> &#8211; l&#8217;applicazione della regolazione della qualità  tecnica tiene conto delle condizioni di partenza di ciascuna gestione (comma 1);<br /> &#8211; &#8220;<em>con riferimento agli standard specifici e generali, l&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito può formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità  del gestore</em>&#8221; (comma 4).<br /> E&#8217; poi espressamente contemplata l&#8217;attribuzione di premi, in caso di conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento della qualità  tecnica per ciascuno dei macro-indicatori, e di penalità  in caso di mancato raggiungimento degli stessi, attribuiti a partire dall&#8217;anno 2020.<br /> Le risorse per l&#8217;erogazione dei premi rivengono dalla tariffa del servizio, nel mentre le penalità  vengono applicate attraverso la decurtazione dei costi riconosciuti, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di mantenimento (Stadi I e III) e mediante un obbligo di accantonamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di miglioramento (Stadi II e IV); per il primo biennio di applicazione della disciplina (2018-2019), anche le penalità  erogate per gli Stadi I e III sono accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (art. 29.1 RQTI).<br /> 1.2. Avverso tale delibera insorgeva la società  ricorrente, ad unico motivo del gravame essenzialmente deducendo:<br /> 1. In relazione agli art. 14 e 15 dell&#8217;Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR. Violazione e falsa applicazione degli artt. 74, comma 1, lett. i) e 141, comma 2 del D. Lgs. 152/2006. Eccesso di potere per irragionevolezza e perplessità . Violazione dei principi in materia tariffaria. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 154 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, comma 14, lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Violazione del principio di legalità ; veniva all&#8217;uopo censurato il sotto-indicatore M4a, che, tenendo conto della frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura sia bianca (acque meteoriche) sia mista (acque meteoriche e acque domestiche), &#8220;<em>sembrerebbe sottendere la volontà  di riconoscere in capo ai gestori del SII un obbligo generalizzato di gestione delle acque meteoriche</em>&#8220;, e ciù² in dispregio dell&#8217;art. 141, comma 2, codice dell&#8217;ambiente (cfr., TAR Lombardia, II, 1118/14); peraltro, la gestione delle acque meteoriche comporterebbe la estensione del profilo di rischio, e dei correlati oneri incombenti in capo al gestore, che rimarrebbero &#8220;<em>privi di una copertura tariffaria</em>&#8220;, tenuto altresì conto della competenza <em>in subiecta materia</em>Â di altri soggetti (Comuni, Regioni, Consorzi di bonifica, Autorità  di bacino); nè la ricorrente sarebbe affidataria, in forza di una specifica previsione convenzionale della gestione delle reti bianche.<br /> 1.3. Si costituiva Arera che, con articolata memoria, puntualmente contrastava le deduzioni di parte ricorrente.<br /> 1.3. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atti di replica, all&#8217;esito della discussione nella pubblica udienza del 17 aprile 2019, la causa veniva introitata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso non è fondato.<br /> 2.1. Va, in via liminare, rigettata la eccezione di inammissibilità  del gravame, proposta dalla Avvocatura erariale in ragione della mancata impugnazione dell&#8217;art.1, comma 1, all. A, alla delibera 664/15 (metodo tariffario MTI-2) espressamente richiamato dall&#8217;art. 15 RQTI (all. A alla del. 917/17), a mente del quale &#8220;<em>la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura (indicatore M4a) è determinata dal numero degli episodi di allagamento da fognatura mista, bianca &#8211; laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal comma 1.1 dell&#8217;Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI-2) &#8211; e di sversamento da fognatura nera, verificatisi ogni 100 km di rete fognaria totale gestita</em>&#8220;.<br /> 2.1.1. E, invero, non è qui in discussione la delibera 664/15 nella parte in cui assimila, ai fini tariffari, al servizio idrico integrato (SII) anche la gestione delle acque meteoriche, in quanto affidate al gestore in forza di una specifica convenzione con l&#8217;Ente d&#8217;ambito; ove così non fosse, dette attività  sono qualificate come &#8220;<em>attività  non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato</em>&#8221; (art. 1.1. del. 664/15).<br /> 2.1.2 Oggetto della doglianza della società  ricorrente, di contro, è la previsione <em>de qua</em>Â nella parte in cui possa essere interpretata -e sia in tal guisa applicata da Arera ai fini del sistema regolatorio di qualità  per cui è causa- nel senso &#8220;<em>di includere tout court la gestione delle acque bianche nel perimetro del SII</em>&#8220;, non venendo in rilievo <em>ex se</em>Â la disciplina contenuta nella citata delibera 664/2015, bensì la significanza che il suo richiamo può assumere nella proposizione normativa di cui al citato art. 15 RQTI, ai ben diversi fini che qui ci occupano.<br /> 2.1.3. In altre parole, il citato art. 1.1. della delibera n. 664/15 viene in rilievo, nell&#8217;ambito dello schema precettivo dell&#8217;art. 15 RQTI, quale:<br /> &#8211; &#8220;<em>fatto</em>&#8220;, secondo lo schema fenomenico, ben noto alla teoria generale, della cd.Â <em>digressione dell&#8217;atto in fatto</em>;<br /> &#8211; non giù  quale atto provvedimentale o regolatorio, in quanto tale suscettibile di impugnazione.<br /> 2.1.4. E&#8217; la regola posta dall&#8217;art. 15 &#8211;<em>recte</em>, la interpretazione che ne paventa la società  ricorrente- che solo vale a concretare la prospettata lesione, siccome posta a fondamento della doglianza.<br /> 2.2. Il mezzo è tuttavia deprivato di interesse, limitatamente alla inclusione nell&#8217;indicatore dei fenomeni di allagamento da fognatura bianca, anche alla luce di quanto &#8220;autenticamente&#8221; chiarito in giudizio dalla Autorità .<br /> 2.2.1. E, invero, siccome è dato leggere alla pag. 14 della memoria di parte resistente, &#8220;<em>l&#8217;Autorità , nello specificare, all&#8217;articolo 15, comma 1, RQTI, che si considerano gli episodi di allagamento da fognatura bianca &#8216;&#8230; laddove ricompresa nel SII ai fini della determinazione dei corrispettivi come previsto dal comma 1.1 dell&#8217;Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr (MTI-2)&#8217;, riconduce tale fattispecie ai soli gestori che, in forza di specifiche convenzioni, gestivano anche la fognatura bianca alla data di pubblicazione del MTI-2 escludendo tutti i casi in cui l&#8217;eventuale presenza di fognatura bianca non è stata ricompresa nel perimetro del SII da specifiche convenzioni</em>&#8220;.<br /> 2.2.2. Trattasi di soluzione ermeneutica che, per vero, può essere confortata dal dato testuale del citato art. 15 RQTI, che non pone regole in punto di &#8220;inclusione&#8221; della attività  in questione nel SII, espressamente:<br /> &#8211; rinviando ad &#8220;altre&#8221; fonti legittimanti detta inclusione, con la espressione &#8220;<em>laddove non giù  incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento</em>&#8220;;<br /> &#8211; qualificando, in mancanza, le attività  di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di gestione delle fognature bianche, nei termini di &#8220;<em>attività  non idriche</em>&#8221; che utilizzano anche infrastrutture del SII.<br /> 2.2.3. L&#8217;opinamento della Autorità , inequivocabilmente chiarito in giudizio:<br /> &#8211; fonda su di un ragionevole procedimento ermeneutico delle disposizioni che vengono in rilievo;<br /> &#8211; collima con i &#8220;<em>desiderata</em>&#8221; di parte ricorrente;<br /> &#8211; vale, dunque, a rendere manifesta la carenza di interesse,Â <em>in parte qua</em>, alla proposizione del primo mezzo, tenuto conto del fatto che la ricorrente non è affidataria, in forza di una specifica previsione convenzionale, della gestione delle reti bianche.<br /> 2.3. Quanto alla gestione delle fognature miste, ove si riversano sia le acque reflue domestiche che quelle meteoriche, valga il rilevare quanto appresso in punto di infondatezza del motivo.<br /> 2.3.1. Giova all&#8217;uopo il rammentare che:<br /> &#8211; &#8220;<em>Il servizio idrico integrato è costituito dall&#8217;insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue</em>&#8221; (art. 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006);<br /> &#8211; le &#8220;<em>acque reflue</em>&#8220;, si distinguono, poi, in acque reflue <em>domestiche</em>, acque reflue <em>industriali</em>Â e acque reflue <em>urbane</em>, (art. 74, comma 1, lett. g), h) e i)); in particolare, le <em>acque reflue urbane</em>Â sono definite come &#8220;<em>acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche (..) ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. l), d.lgs. 52/06).<br /> <em>In claris non fit interpretatio.</em><br /> E&#8217; giù  il tenore testuale della generica <em>dictio</em>Â &#8220;<em>acque reflue</em>&#8221; contenuta, senza ulteriori specificazioni, all&#8217;art. 141, comma 2, d.lgs. 152/06, a persuadere della sua valenza omnicomprensiva, in quanto tale ricomprendente le &#8220;<em>acque reflue urbane</em>&#8220;, che di quella <em>dictio</em>Â (<em>recte</em>, delÂ <em>genus</em>Â che individua) costituiscono <em>species</em>; d&#8217;altra parte la rete fognaria (e il servizio di fognatura parimenti rientra nel SII) costituisce &#8220;<em>un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane</em>&#8221; (art. 74, comma 1, lett. dd), d.lgs. 52/06).<br /> Anche l&#8217;art. 110 del d.lgs. 52/06, di poi, in tema di smaltimento di rifiuti liquidi, dà  per presupposta in capo al gestore del SII la conduzione dell'&#8221;<em>impianto di trattamento di acque reflue urbane</em>&#8220;.<br /> Di qui la piana riconducibilità  della attività  di gestione delle fognature miste (raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane, e quindi domestiche e meteoriche) nell&#8217;ambito del servizio idrico integrato.<br /> In questa ottica, si è all&#8217;uopo previsto che:<br /> &#8211; &#8220;<em>gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare: a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; c) della limitazione dell&#8217;inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici</em>&#8221; (art. 100 d.lgs. n. 152 del 2006).<br /> 2.3.2. Non fondate, indi, si appalesano le doglianze di parte ricorrente, relativamente alla inclusione del servizio di fognatura mista nell&#8217;indicatore in esame, atteso che:<br /> &#8211; analogamente a quanto rimarcato <em>supra</em>Â in tema di acque bianche meteoriche, l&#8217;attività  di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali non rientra <em>ex se</em>Â nel SII ai sensi dell&#8217;art. 15 RQTI, ma solo se giù  inclusa nella convenzione di affidamento del SII alla data di pubblicazione di essa delibera;<br /> &#8211; anche i costi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture della rete fognaria mista, afferendo direttamente ai <em>munera</em>Â di gestione del servizio di fognatura mista e depurazione delle acque reflue urbane (<em>expressis verbis</em>Â rientrante nel SII a mente delle richiamate disposizioni del codice dell&#8217;ambiente) non possono che gravare in capo al gestore; così che,Â <em>cuius commoda</em>Â (tariffa per l&#8217;espletamento del servizio),Â <em>eius et incommoda</em>Â (esborsi per il compimento di attività  strumentali alla retta esplicazione di quel servizio);<br /> &#8211; nè può rilevare il richiamo alla competenza di Comuni, Regioni, Consorzi di bonifica, Autorità  di bacino in tema di &#8220;<em>governo del territorio e predisposizione degli strumenti di programmazione e pianificazione</em>&#8220;, trattandosi di potestà  che a dette Autorità  pertengono in linea generale (a mente dell&#8217;art. 157 del d.lgs. n. 152 del 2006 &#8220;<em>gli enti locali hanno facoltà  di realizzare le opere necessarie per provvedere all&#8217;adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone giù  urbanizzate, previo parere di compatibilità  con il piano d&#8217;ambito reso dall&#8217;ente di governo dell&#8217;ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione</em>&#8220;), e che appaiono affatto &#8220;neutre&#8221; ai fini che ci occupano, non mai incidendo sul perimetro delle attività  ricomprese nel SII, del cui retto espletamento (ivi compresa la costante attività  di manutenzione ed adeguamento degli impianti) non può che rispondere il gestore; d&#8217;altra parte, come pure evidenziato dall&#8217;Avvocatura erariale, in tema di SII, e dunque di fognature miste che del SII fanno parte, la programmazione delle opere (art. 149 d.lgs. n. 152 del 2006) rientra nel Piano d&#8217;ambito (in particolare nel Programma degli interventi), spettando dunque proprio al gestore &#8211; unitamente all&#8217;ente d&#8217;ambito &#8211; la individuazione e la pianificazione degli interventi, sulla base delle informazioni che esso gestore possiede.<br /> 2.4. Ragionevoli, di poi, si appalesano i parametri di misurazione della <em>performance</em>Â del gestore, in quanto tendenzialmente afferenti a situazioni e ad eventi rientranti nella sua sfera di &#8220;signoria&#8221; e, dunque, legittimamente assunti a paradigma di valutazione della qualità  della condotta tenuta e del servizio reso alla utenza, in una ottica di &#8220;corrispettività &#8221; (tenendo, cioè, conto delle aspettative e dei bisogni dei fruitori del servizio):<br /> &#8211; l&#8217;articolo 15, comma 2, RQTI considera gli allagamenti &#8220;<em>che abbiano determinato situazioni di disagio o di pericolo per l&#8217;ambiente e/o per l&#8217;utenza servita</em>&#8221; e, dunque, situazioni giù  connotate da un certo grado di serietà  ed intensità , tenuto conto dell&#8217;impatto ambientale e delÂ <em>vulnus</em>Â arrecato alla platea dei fruitori del servizio;<br /> &#8211; anche il valore qualitativo assunto quale paradigma cui tendere, in accoglimento delle osservazioni presentate dagli operatori in sede di consultazione, è stato fissato in misura superiore allo zero, ponendo in classe A i gestori con un valore inferiore ad uno (il valore &#8220;uno&#8221;, poi, non si riferisce ad un episodio di allagamento ma è calcolato secondo la formula di cui all&#8217;articolo 15, comma 2, RQTI in funzione della lunghezza della rete) e ciù² &#8220;<em>al fine di tenere in considerazione anche eventi ritenuti fisiologici</em>&#8221; (deliberazione 917/2017),Â <em>id est</em>Â non ascrivibili al negligente contegno del gestore;<br /> &#8211; in questa ottica, funzionale ad un processo di valutazione della qualità  del servizio che tenga conto della effettiva imputabilità  degli eventi alla sfera di controllo del gestore (chè, in mancanza, si svuoterebbe di effettiva significanza il meccanismo incentivante in questione, preordinato a stimolare negli operatori il miglioramento qualitativo), esemplare è la clausola di &#8220;chiusura&#8221; contenuta all&#8217;art. 5, comma 4, della deliberazione n. 917/17, che consente all&#8217;Ente di governo dell&#8217;ambito la facoltà  -che all&#8217;uopo ben potrà  essere &#8220;eccitata&#8221; dal gestore del servizio- &#8220;<em>di formulare, ex post, motivata istanza di deroga dalle disposizioni concernenti gli indennizzi automatici e il meccanismo incentivante, nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili e comunque al di fuori della sfera di responsabilità  del gestore</em>&#8220;;<br /> &#8211; giustappunto tale clausola generale &#8211; nella misura in cui consente la &#8220;neutralizzazione&#8221;, ai fini della valutazione della performance, di eventi imprevedibili dovuti a caso fortuito o forza maggiore (ad esempio, le evocate &#8220;<em>precipitazioni atmosferiche di eccezionale ed imprevedibile intensità </em>&#8220;) &#8211; a porre al riparo la delibera impugnata dal vizio prospettato; in tal guisa deprivando di rilievo, altresì, le considerazioni della ricorrente circa il recente incremento di eventi meteorologici particolarmente intensi, segnatamente nella zona di Napoli, determinante uno &#8220;<em>stato di eccessivo sovraccarico delle reti idriche</em>&#8220;; e invero, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente ancora nella memoria conclusiva e in quella di replica, ed in disparte le puntuali obiezioni in punto di fatto mosse da Arera (con i dati Mipaf e Istat che dimostrerebbero una situazione delle precipitazioni in Campania e nella zona di Napoli negli ultimi anni pressochè uguale a quella registrata negli anni passati), la citata clausola di &#8220;salvezza&#8221; di cui all&#8217;art. 5, comma 4, è giustappunto riferibile ad eventi e situazioni &#8220;negative&#8221;, tutte accomunate dalla non ascrivibilità  alla sfera di colpevolezza del gestore, quale che ne sia la natura e anche se discendenti, pertanto, da calamità  naturali, da situazioni eccezionali (alluvioni lampo) ovvero da colpevoli contegni omissivi (o commissivi) di soggetti terzi (le &#8220;<em>eventuali negligenze dei Comuni e degli altri soggetti pubblici competenti</em>&#8220;) più¹ volte paventati, ancorchè in guisa generica e astratta, negli scritti di parte ricorrente;<br /> &#8211; la riconducibilità  del servizio di fognatura mista al SII, d&#8217;altro canto, consente di ricomprendere nella tariffa del servizio anche gli oneri connessi a detto servizio (con le strumentali attività  manutentive e di adeguamento), in tal guisa deprivando di pregio l&#8217;assunto della ricorrente per cui si tratterebbe di &#8220;<em>oneri aggiuntivi (&#038;) privi di una copertura tariffaria</em>&#8220;; del resto tale impostazione risulta poi abbandonata dalla ricorrente che, nella memoria conclusiva, apertamente riconosce la &#8220;<em>competenza dell&#8217;Autorità  a fissare le tariffe per la fognatura cd. mista</em>&#8221; (pag. 10); e ciù² tenuto conto della irrefragabile appartenenza del servizio <em>de quo</em>Â al SII e, dunque, della sua remunerazione per il tramite della tariffa, che &#8220;<em>costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità  della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell&#8217;entità  dei costi di gestione delle opere</em>&#8221; (art. 154 d.lgs. 52/06); la diversa tesi, su cui pure fondava la primigenia doglianza, si sarebbe esposta alla obiezione per cui i costi di manutenzione delle infrastrutture (asseritamente gravanti in capo agli altri soggetti pubblici competenti) avrebbero potuto riverberarsi sulla &#8220;fiscalità  generale&#8221;, generando una duplicazione dei costi a carico degli utenti (tariffa del SII e tributi locali).<br /> 2.5. Ne discende la infondatezza del gravame.<br /> 3. Le peculiarità  della controversia e delle questioni coinvolte, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti Lidia Cerutti ed altri (avv. Razeto, Monti, Greppi) c. Comune di Borgomanero (avv. Orlando di Stilo) Autorizzazione e concessione – Piano di localizzazione per rivendite di giornali e riviste – Redazione – Parametri &#8211; Reddito globale annuo e valore equo di guadagno per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Vigotti<br /> Lidia Cerutti ed altri (avv. Razeto, Monti, Greppi) c. Comune di Borgomanero (avv. Orlando di Stilo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Piano di localizzazione per rivendite di giornali e riviste – Redazione – Parametri &#8211; Reddito globale annuo e valore equo di guadagno per ciascun operatore economico – Inclusione – Elementi estranei e non verificabili oggettivamente – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della definizione del piano di localizzazione della rivendita di giornali. è illegittima l’inclusione fra i parametri di valutazione del reddito globale annuo ricavato dal fatturato e dai costi ed del valore equo di guadagno stabilito per ciascun operatore economico perché sono elementi estranei al sistema legislativo previsto e che si basano su considerazioni (quali l’equità del guadagno) del tutto soggettive e non verificabili in base alle indagini esperibili dall’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte<br /> – prima sezione &#8211;</b></p>
<p>composto daiSignori:<br />
#NOME?	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	VIGOTTI		&#8211;	Consigliere, relatore ed estensore<br />	<br />
#NOME?		LOTTI			&#8211;	Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005.</p>
<p>	Visto il ricorso n. 83/05 proposto da 																																																																																												</p>
<p><b>CERUTTI Lidia, GORI Davide, MOIA Roberto, CERUTTI Davide, MEDINA Piero Mario, GIUSTINA Gaudenzio, RESTELLI Monica e SANGIORGIO Salvatore</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio Razeto, Paolo Monti e Giuseppe Greppi, elettivamente domiciliati in Torino, via de Sonnaz n. 19, presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore;</p>
<p align=right>ricorrenti</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di Borgomanero</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rocco Orlando Di Stilo, elettivamente domiciliato in Torino, via Viotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Treselli;</p>
<p align=right>resistente</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211;	della delibera n. 51 del 29.10.04 del consiglio comunale di Borgomanero con cui è stato approvato definitivamente il piano di localizzazione per le rivendite di giornali e riviste;<br />	<br />
&#8211;	dell’autorizzazione 16.5.2005, P. 12826, del dirigente della divisione urbanistica del territorio, con la quale la “Camilla snc di Cicatiello Tommaso e Garella Delia” è stata autorizzata ad attivare un punto di vendita di giornali non esclusivo;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso con l’atto impugnato.																																																																																												</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti e la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti depositati in data 18.5.2005;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />	<br />
	Uditi, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l’avv. Paolo Monti per la parte ricorrente e l’avv. Rocco Orlando Di Stilo per la parte resistente;<br />	<br />
Visto l’art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dal momento che il ricorso, senza necessità di ulteriore istruttoria, può essere deciso nel merito;<br />
Considerato che i ricorrenti, contrastati dall’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, chiedono l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del piano di localizzazione per le rivendite di giornali e riviste e, mediante deduzione di motivi aggiunti, dell’autorizzazione rilasciata alla controinteressata, ritenendo la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2001, della deliberazione della giunta regionale n. 101-9183 del 28.4.2003, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto lo studio sul quale si fonda il piano non tiene conto dell’entità delle vendite negli ultimi due anni, né è stata valutata l’efficienza dei punti vendita esistenti data dal rapporto tra le vendite negli ultimi due anni e i punti vendita. La relazione tecnica prende in considerazione dati riferiti alla situazione nazionale e/o regionale, ma mai estratti dalla realtà di Borgomanero; inoltre, la stima del fatturato utilizza dati relativi al 2003; la suddivisione in zone non tiene conto della densità della popolazione e dell’entità delle vendite negli ultimi due anni; non è adeguatamente motivata la considerazione della popolazione non residente; i dati non vengono distinti per ciascuna delle tre zone; la possibilità di nuovi punti vendita non viene valutata con riferimento all’esistenza di adeguata accessibilità e possibilità di sosta per gli utenti.<br />
I ricorrenti deducono ancora violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2001, della deliberazione della giunta regionale di cui sopra ed eccesso di potere sotto diversi profili, poiché l’incremento dei punti vendita si basa non sui criteri stabiliti dalle suddette norme, ma su valutazioni di reddito e di equo guadagno non conformi alla disciplina normativa e fondati su premesse e su dati errati.<br />
Ritenuto che il ricorso appare fondato, sotto il profilo dedotto con il secondo motivo, avente carattere assorbente, in quanto il comune di Borgomanero, che ha condotto una istruttoria particolarmente capillare nell’indagare i parametri stabiliti dall’art. 6 d.lgs. n. 170 del 2001 (densità di popolazione, numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita), ha poi tenuto conto, nel determinare le indicazioni di piano e il numero delle nuove autorizzazioni rilasciabili, di elementi diversi da quelli stabiliti dalla suddetta norma e dalla conseguente deliberazione regionale, vale a dire del reddito globale annuo ricavato dal fatturato e dai costi, e del valore equo di guadagno stabilito per ciascun operatore economico, elementi che, oltre ad essere estranei al sistema legislativamente previsto, si basano su considerazioni (quale l’equità del guadagno) del tutto soggettive e non verificabili in base alle indagini esperibili dall’amministrazione;<br />
Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del piano di localizzazione e della pedissequa autorizzazione, mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2005</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 8 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-8-7-2005-n-1996/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1996</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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