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	<title>198 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>198 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura non punitiva dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria nelle gare di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-punitiva-dellescussione-della-garanzia-provvisoria-nelle-gare-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 11:01:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-punitiva-dellescussione-della-garanzia-provvisoria-nelle-gare-di-appalto/">Sulla natura non punitiva dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria nelle gare di appalto.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Garanzia provvisoria &#8211; Escussione &#8211; Natura non punitiva. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-punitiva-dellescussione-della-garanzia-provvisoria-nelle-gare-di-appalto/">Sulla natura non punitiva dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-punitiva-dellescussione-della-garanzia-provvisoria-nelle-gare-di-appalto/">Sulla natura non punitiva dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria nelle gare di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Garanzia provvisoria &#8211; Escussione &#8211; Natura non punitiva.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).</p>
<p class="DT" style="text-align: justify;">L’escussione della garanzia provvisoria – che deve essere presentata a corredo dell’offerta, ai sensi del previgente art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e del vigente art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 – non è formalmente qualificata dall’ordinamento nazionale come sanzione penale. Il suo eventuale carattere sanzionatorio “punitivo” va allora apprezzato sulla base di due criteri sostanziali: da un lato, la natura della violazione, desunta dal suo ambito applicativo, in quanto, per essere “penale”, essa deve essere rivolta alla «generalità dei consociati» e non agli appartenenti ad un ordinamento particolare, e, soprattutto, dallo scopo perseguito, che deve essere «non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo»; dall’altro, la natura e la gravità della sanzione cui l’interessato si trova esposto, che deve presentare «una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità» (sentenza n. 43 del 2017). Con riferimento al primo di questi criteri, deve sottolinearsi che l’escussione della garanzia provvisoria ha un ambito applicativo limitato agli operatori economici che partecipano alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici e non è rivolta alla generalità dei consociati. Detta escussione mira, infatti, a garantire l’ordinato svolgersi di una specifica procedura amministrativa, al punto che il relativo importo non viene assicurato al bilancio pubblico in generale, ma incamerato dalla stazione appaltante. Lo scopo da essa perseguito, inoltre, non è repressivo e punitivo, essendo volta, da un lato, a «garantire serietà ed affidabilità dell’offerta», dall’altro, a consentire «l’anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante» in caso di omessa dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione dichiarati dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta (ordinanza n. 211 del 2011). Con riguardo al secondo, invece, va aggiunto che neppure il suo grado di severità conforta le premesse ermeneutiche del rimettente. Infatti, dall’importo della garanzia provvisoria, dalla previsione di forme alternative di costituzione (la cauzione o la fideiussione) e dal regime delle riduzioni previste dal legislatore, dunque, può ben desumersi l’assenza di quel connotato di speciale gravità, necessario affinché la misura pregiudizievole possa essere assimilata a una sanzione sostanzialmente penale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Amato &#8211; Est. Barbera</p>
<hr />
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 198</p>
<p class="SC2" style="text-align: center;">ANNO 2022</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE">composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="IA1">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 6, in combinato disposto con l’art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, società cooperativa consortile stabile, in proprio e quale capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), e altri e Consip spa e altri, con ordinanza del 26 aprile 2021, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2021.</p>
<p class="IT">Visti gli atti di costituzione del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, società cooperativa consortile stabile, in proprio e quale capogruppo mandataria di un costituendo RTI, di Ph Facility srl, in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento costituendo, di C. P. L. società cooperativa e di SOF spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, della Comat spa, nella qualità di mandataria del RTI, della Tepor spa, nella qualità di mandante del RTI e, quello, fuori termine, della Caitec srl, nella qualità di mandante del RTI;</p>
<p class="IT">udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;</p>
<p class="IT">uditi gli avvocati Eugenio Picozza e Maria Vittoria Ferroni per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, Ph Facility srl, C. P. L. società cooperativa e SOF spa e l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti per il Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p class="IT">deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="FR" style="text-align: center;">Ritenuto in fatto</p>
<p class="FT">1.– Con ordinanza del 26 aprile 2021 (r.o. n. 123 del 2021), il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).</p>
<p class="FT">2.– Il giudice rimettente espone che, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. S-58 del 22 marzo 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 21 marzo 2014, Consip spa (d’ora in avanti: Consip) ha indetto una procedura aperta di gara, articolata in diciotto lotti geografici, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi integrati, gestionali ed operativi, negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca.</p>
<p class="FT">Il raggruppamento temporaneo di imprese facente capo al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (d’ora in avanti: Consorzio Leonardo) ha presentato un’offerta per i lotti 1, 6, 7 e 10, collocandosi al primo posto della graduatoria per il lotto 6.</p>
<p class="FT">Accertata una serie di irregolarità fiscali a carico delle società del raggruppamento Iprams srl e Comal Impianti srl in sede di verifica del possesso dei requisiti, Consip ha adottato, il 21 marzo 2019, un provvedimento di esclusione relativo a tutti lotti per i quali il raggruppamento stesso aveva presentato offerta, ai sensi degli artt. 49, comma 2, lettera c), e 38, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), applicabile ratione temporis.</p>
<p class="FT">Con il medesimo provvedimento, la stazione appaltante ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria per il solo lotto 6.</p>
<p class="FT">Il raggruppamento ha proposto due distinti ricorsi dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, uno avverso l’esclusione e l’escussione della cauzione provvisoria relative al lotto 6, definito con sentenza 23 luglio 2019, n. 4219, che lo ha rigettato; l’altro avverso l’esclusione relativa ai lotti 1, 7 e 10, definito con sentenza 25 ottobre 2019, n. 12329, anch’essa di rigetto.</p>
<p class="FT">Con riferimento a questo secondo ricorso, dopo il passaggio in decisione della causa ma prima del deposito della sentenza, Consip ha adottato il provvedimento di escussione della cauzione provvisoria, contro il quale il Consorzio Leonardo e PH Facility srl (d’ora in avanti: PH Facility) hanno proposto un autonomo ricorso, deducendo una pluralità di censure.</p>
<p class="FT">I ricorrenti hanno lamentato, in primo luogo, la lesione del loro affidamento in ordine alla mancata escussione della cauzione provvisoria, avendo la stazione appaltante «illegittimamente integrato, a distanza di sei mesi, il provvedimento di esclusione dai lotti 1, 7 e 10».</p>
<p class="FT">È stata poi denunciata la violazione dei principi del contraddittorio, della parità delle armi e del giusto processo, essendo stato adottato il provvedimento di escussione gravato solamente dopo il passaggio in decisione del ricorso avverso il presupposto atto di esclusione dalla gara, così precludendo ai ricorrenti di presentare motivi aggiunti e costringendoli alla proposizione di un autonomo ricorso.</p>
<p class="FT">Inoltre, ad avviso dei ricorrenti medesimi, «l’escussione della cauzione provvisoria non avrebbe potuto essere disposta nei confronti del Rti [ricorrente] in relazione alla partecipazione ai lotti 1, 7 e 10», in quanto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2006 (d’ora in avanti: anche previgente codice dei contratti pubblici), «la carenza dei requisiti di ordine generale comporterebbe […] l’esclusione dalla gara, ma consentirebbe l’escussione della cauzione solo nei confronti del concorrente primo graduato».</p>
<p class="FT">La parte ricorrente ha denunciato, poi, la natura sanzionatoria dell’escussione della garanzia provvisoria, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsi, retroattivamente, la più favorevole disciplina dettata dall’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 (d’ora in avanti: anche nuovo o vigente codice dei contratti pubblici), che ne ha limitato l’operatività all’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario. In difetto, avrebbe dovuto sollevarsi questione di legittimità costituzionale «nei termini in cui detta norma consentisse l’applicazione di previsioni preesistenti più afflittive nei riguardi dei partecipanti alla gara».</p>
<p class="FT">Con un’ultima censura, i ricorrenti hanno lamentato che l’escussione della garanzia provvisoria avrebbe contraddetto il precedente provvedimento di esclusione dalla gara, con cui la stazione appaltante si era autovincolata ad escuterla solamente in relazione al lotto 6.</p>
<p class="FT">Con sentenza 28 aprile 2020, n. 4315, il TAR ha respinto il ricorso e, avverso questa pronuncia, il Consorzio Leonardo e PH Facility hanno proposto appello davanti all’odierno rimettente, deducendo una pluralità di censure tra cui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.</p>
<p class="FT">3.– Il giudice rimettente osserva come l’art. 93, comma 6, del vigente codice dei contratti pubblici circoscriva la possibilità, per la stazione appaltante, di escutere la garanzia provvisoria, «obbligatoriamente posta a corredo dell’offerta», nei soli confronti dell’aggiudicatario che, per fatto a lui imputabile, non sottoscriva il contratto. La disposizione, tuttavia, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo codice, è applicabile solamente alle «procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi […] siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore […]», indipendentemente dal momento di adozione del provvedimento di escussione della cauzione.</p>
<p class="FT">Nella specie, alla procedura di gara sono quindi applicabili gli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, che disciplinavano, rispettivamente, la verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e la prestazione della garanzia provvisoria.</p>
<p class="FT">In particolare, mentre il comma 6 dell’art. 75 stabiliva, come l’attuale art. 93, che la suddetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, l’art. 48 prevedeva che, in ogni caso di esito negativo della verifica dei requisiti speciali, la stazione appaltante procedesse alla sua escussione.</p>
<p class="FT">Dopo aver escluso il raggruppamento facente capo al Consorzio Leonardo dalla procedura di gara, quindi, Consip ha escusso la garanzia provvisoria per tutti i lotti per i quali il raggruppamento stesso aveva presentato un’offerta, ancorché con riferimento ai lotti 1, 7 e 10 non fosse risultato aggiudicatario, «in pacifica applicazione dell’art. 48 d.lgs. n.163 del 2006, che non distingue a tal fine tra aggiudicatari e semplici partecipanti alla gara come invece fa il sopravvenuto art. 93, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016».</p>
<p class="FT">Da qui la rilevanza, nel giudizio a quo, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.</p>
<p class="FT">4.– Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente premette che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, l’istituto dell’escussione della garanzia provvisoria disciplinato dal previgente codice dei contratti pubblici, oltre ad avere la funzione di indennizzare «la stazione appaltante dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario (funzione indennitaria), può svolgere altresì una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti».</p>
<p class="FT">Tale istituto, infatti, «non può essere considerato una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né ha natura risarcitoria (o anche solo indennitaria), né mira semplicemente alla prevenzione di nuove irregolarità da parte dell’operatore economico». Si tratterebbe, invece, di «una sanzione amministrativa, seppur non in senso proprio», dotata di «elevata carica afflittiva (nel caso di specie, all’incirca due milioni di euro), che in assenza di una specifica finalità indennitaria (propria della sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario) o risarcitoria, si spiega soltanto in chiave di punizione dell’autore dell’illecito».</p>
<p class="FT">Ad essa pertanto dovrebbe applicarsi il principio di retroattività della lex mitior che, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, si estende alle «sanzioni di carattere amministrativo che abbiano natura “punitiva”», quale sarebbe l’escussione della garanzia provvisoria come disciplinata dall’art. 48 del previgente codice dei contratti pubblici.</p>
<p class="FT">Il Consiglio di Stato ricostruisce, quindi, la giurisprudenza di questa Corte in ordine al fondamento del principio di retroattività della lex mitior, ricordando come esso sia stato individuato sia nell’art. 3 Cost., sia nell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nonché «alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo principio», tra cui l’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge del 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 49 CDFUE.</p>
<p class="FT">5.– Ad avviso del giudice a quo, l’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, impedendo l’applicazione della più favorevole disciplina sanzionatoria dettata dall’art. 93, comma 6, del medesimo decreto – che limita «l’escussione della cauzione provvisoria solo a valle dell’aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei confronti dell’aggiudicatario» – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost.</p>
<p class="FT">6.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con atto depositato il 28 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.</p>
<p class="FT">7.– Ad avviso della difesa dello Stato, l’istituto della garanzia provvisoria non avrebbe finalità repressiva o general preventiva, ma assolverebbe la funzione «di conferma e rafforzamento della serietà dell’impegno assunto con l’offerta», nonché quella di «preventiva liquidazione del danno subito da un altrui comportamento contrario a correttezza, sia esso inadempimento contrattuale, o inadempimento in una fase propedeutica alla stipula». La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, infatti, integrerebbe «una lesione della buona fede e correttezza che deve connotare l’intera relazione tra stazione appaltante e offerente».</p>
<p class="FT">Come chiarito sia dalla giurisprudenza costituzionale sia da quella amministrativa, l’istituto della garanzia provvisoria sarebbe, pertanto, assimilabile più alla caparra confirmatoria che alle misure sanzionatorie, sia sotto il profilo dello scopo che sotto il profilo della struttura.</p>
<p class="FT">La garanzia provvisoria, infatti, risponde ad uno scopo cautelare e protettivo per la stazione appaltante, essendo la sua afflittività un aspetto meramente accessorio, e consiste nella dazione anticipata di una somma di denaro, cui consegue una fase di controllo del rispetto delle obbligazioni assunte, e non nel pagamento di un importo imposto da un successivo atto autoritativo. Ad essa è poi estranea qualsivoglia «valutazione circa elementi soggettivi nel comportamento».</p>
<p class="FT">Peraltro, «l’eventuale capacità sanzionatoria della misura [in esame] assume un ruolo puramente secondario e meramente accessorio».</p>
<p class="FT">8.– L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, quindi, che, nella specie, non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione del principio di retroattività della lex mitior.</p>
<p class="FT">L’escussione della cauzione provvisoria prevista dall’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, infatti, non integrerebbe una sanzione di natura penale neanche alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza della Corte Edu. Sarebbe priva di «qualsiasi nomen riconducibile anche solo latamente al concetto di sanzione», perseguirebbe un obiettivo di «difesa del corretto agire dell’amministrazione, nonché [di] svolgimento efficiente ed efficace delle proprie attribuzioni, senza alcuna connessione con la “tutela dell’ordine sociale” a cui sono tradizionalmente preposte le sanzioni penali», non avrebbe necessariamente «un’incidenza patrimoniale significativa, essendo pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando», ossia ad una percentuale minima di esso.</p>
<p class="FT">Inoltre, «la scelta legislativa di impedire la retroattività della legge più favorevole» sarebbe ragionevole, in quanto volta ad assicurare «la certezza del diritto in ossequio al principio tempus regit actum», evitando modifiche ex post dei bandi di gara e delle regole che hanno determinato la formulazione delle offerte nel rispetto dei principi della «par condicio competitorum e [dell’]immutabilità delle regole di gara».</p>
<p class="FT">9.– Con atto depositato il 22 settembre 2021, si sono costituiti il Consorzio Leonardo e PH Facility, appellanti nel giudizio principale, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate.</p>
<p class="FT">Alla luce della giurisprudenza della Corte Edu e di questa Corte, l’escussione della garanzia provvisoria integrerebbe una sanzione amministrativa di natura punitiva, con la conseguenza che ad essa sarebbe applicabile il principio di retroattività della lex mitior e, quindi, la più favorevole disciplina dettata dall’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p class="FT">La mancata previsione della retroattività di questa norma, pertanto, renderebbe il citato art. 93 costituzionalmente illegittimo perché in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione, quest’ultimo, all’art. 7 CEDU e all’art. 49, paragrafo 1, CDFUE, che attribuiscono fondamento costituzionale al principio della retroattività in mitius.</p>
<p class="FT">Non sarebbero presenti, peraltro, «interessi di analogo rilievo, perché la sanzione amministrativa in esame ha natura punitiva e non ripristinatoria o preventiva».</p>
<p class="FT">10.– In data 8 giugno 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato una memoria, in cui ha ribadito le considerazioni già svolte nell’atto di costituzione in ordine alla natura non sanzionatoria dell’incameramento della garanzia provvisoria.</p>
<p class="FT">La difesa dello Stato evidenzia, in particolare, che la stessa giurisprudenza amministrativa richiamata dal giudice rimettente si è sempre posta «in termini dubitativi sulla qualificazione della misura come sanzione o come cauzione».</p>
<p class="FT">La natura non sanzionatoria dell’escussione della cauzione provvisoria e la sua funzione di garanzia di fonte legale sarebbero poi state confermate da recenti pronunce del Consiglio di Stato, tra cui la sentenza 26 aprile 2022, n. 7, dell’Adunanza plenaria.</p>
<p class="FT">Anche la giurisprudenza costituzionale sul principio di retroattività della lex mitior richiamata dalle parti, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, sarebbe priva di rilievo, in quanto relativa ad ipotesi di depenalizzazione di fattispecie penali, di cui «la natura punitiva è assolutamente indubbia».</p>
<p class="FT">Sarebbe infine inconferente il riferimento al diritto eurounitario, in quanto, nell’attuare le direttive in materia di appalti pubblici, lo Stato conserverebbe una certa discrezionalità nel configurare i relativi istituti applicativi.</p>
<p class="FT">11.– In data 13 giugno 2022, Consorzio Leonardo e PH Facility hanno depositato una memoria, contestando le deduzioni dell’Avvocatura dello Stato e insistendo per la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.</p>
<p class="FT">La difesa delle parti – sottolineata la natura non paritaria del rapporto tra stazione appaltante e operatore economico partecipante alla procedura di gara, rivestendo la prima una «posizione di supremazia speciale nei confronti del cittadino» – ritiene che l’imposizione di una cauzione provvisoria a carico di «soggetti che probabilmente sarebbero stati esclusi dalla gara per mancanza di qualche requisito e che comunque non avrebbero avuto chances concrete di aggiudicazione della stessa» sia una «misura sanzionatoria assolutamente sproporzionata rispetto all’obiettivo già coperto dall’obbligo dell’aggiudicatario di prestare una cauzione definitiva per la corretta esecuzione dell’appalto».</p>
<p class="FT">Peraltro, l’istituto della garanzia provvisoria non terrebbe conto della circostanza che i costi della presentazione dell’offerta sono interamente a carico dell’impresa partecipante alla gara, senza alcuna possibilità di rimborso da parte della stazione appaltante e che, in tempo di crisi economica, la perdita dei requisiti è molto frequente, soprattutto quando, come nel caso di specie, i tempi della procedura si dilatano notevolmente.</p>
<p class="FT">L’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 sarebbe dunque costituzionalmente illegittimo «per mero formalismo» e violazione del principio di proporzionalità, con la conseguenza che solamente l’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina della garanzia provvisoria dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici rimuoverebbe questo vulnus.</p>
<p class="FT">Ad avviso delle parti, inoltre, la cauzione provvisoria non sarebbe assimilabile alla caparra confirmatoria, come erroneamente ritenuto dalla difesa statale, in quanto quest’istituto presuppone la conclusione di un contratto, almeno preliminare. Invece, nelle procedure di gara, l’operatore economico che vi partecipa è titolare, fino al momento dell’aggiudicazione, di un interesse legittimo pretensivo, che si trova «in posizione di netta subordinazione […] all’interesse pubblico specifico, puntuale e concreto», e non di un diritto soggettivo alla conclusione del contratto.</p>
<p class="FT">Alla cauzione provvisoria, peraltro, questa stessa Corte, con l’ordinanza n. 211 del 2011, avrebbe attribuito la funzione di sanzionare la violazione del dovere di diligenza. Inoltre, la sua escussione comportava, nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora in avanti: AVCP), oggi Autorità nazionale anticorruzione (d’ora in avanti: ANAC), e l’applicazione, da parte di questa Autorità, della sanzione pecuniaria e della sospensione dalla partecipazione alle gare. Si trattava, senza dubbio, di sanzioni afflittive, a conferma che della medesima natura partecipava anche la garanzia provvisoria.</p>
<p class="FT">Una volta riconosciuta funzione sanzionatoria all’escussione della garanzia provvisoria, seguirebbe la correttezza del ragionamento svolto dal giudice rimettente in ordine all’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016, dovendo eventuali deroghe essere considerate tassative ed eccezionali.</p>
<p class="FT">In particolare, nella specie, l’esigenza di equità prevarrebbe su quella di certezza dei rapporti giuridici, soprattutto alla luce della manifesta violazione del principio di proporzionalità ad opera della misura in questione.</p>
<p class="FT">In via subordinata alla dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate, la difesa delle parti deduce l’illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui prevedono l’escussione della garanzia provvisoria «in caso di perdita fino al compimento dell’aggiudicazione di determinati requisiti», «per violazione degli artt. 56 ss. TFUE sulla libera prestazione di servizi, nonché dei principi generali del diritto europeo in materia di procedimenti sanzionatori; e della direttiva 18/2004 applicabile alla fattispecie ratione temporis nel suo complesso e in particolare in riferimento agli articoli 36, 45/48 al considerando 43 e all’allegato VII A», chiedendone in alternativa l’autorimessione delle relative questioni da parte di questa Corte.</p>
<p class="FT">La partecipazione di un’impresa ad una procedura di gara integrerebbe, infatti, un diritto soggettivo perfetto direttamente tutelato dal diritto europeo e ogni limitazione al suo esercizio sarebbe incompatibile con la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, che peraltro non prevedeva l’istituto della cauzione o di altre sanzioni accessorie a garanzia del possesso dei requisiti di partecipazione.</p>
<p class="FT">Inoltre, gli artt. 16 e 17 CDFUE tutelano la proprietà privata e il libero esercizio del diritto di impresa, prescrivendo che le regole delle procedure di gara siano ragionevoli, trasparenti e proporzionali. Nel caso di specie, invece, la cauzione è stabilita in una percentuale fissa del prezzo a base di asta e non ha carattere progressivo, non tenendo conto di alcun indicatore delle potenzialità economiche delle imprese concorrenti e finendo, così, per favorire quelle con maggior capitale.</p>
<p class="FT">In via ulteriormente subordinata, infine, la difesa delle parti propone istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea per accertare se «i principi e le regole generali del diritto europeo sul mercato unico, la concorrenza e la libera prestazione di servizi […] e comunque la direttiva 18/2004 articoli 36, 45/48 considerando 43 e allegato 7 a» possano essere interpretati «in modo da consentire al legislatore di uno Stato membro di imporre quale requisito di partecipazione alla gara la prestazione di una cauzione provvisoria a tutti i partecipanti» e di prevederne l’escussione «in caso di perdita di alcuni requisiti lungo tutto il periodo di tempo intercorrente tra la presentazione della domanda di partecipazione e il provvedimento di aggiudicazione», anche nell’ipotesi di «estremo allungamento dei termini di espletamento della gara per fatto e colpa non imputabile al partecipante stesso».</p>
<p class="FT">12.– Con atto depositato il 14 giugno 2022, Comat spa, Tepor spa e Caitec srl hanno spiegato intervento ad adiuvandum nel giudizio di costituzionalità.</p>
<p class="FT">Le società hanno partecipato, in forma di raggruppamento temporaneo di imprese, ad una procedura di gara indetta da Consip per l’affidamento del «servizio integrato energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni», nell’ambito della quale sono state escluse per difetto dei requisiti di partecipazione con conseguente incameramento, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria dalle stesse prestata, nonostante non fossero risultate aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p class="FT">Il Consiglio di Stato, con le sentenze non definitive 29 marzo 2022, n. 2310, 25 marzo 2022, n. 2217, 29 marzo 2022, n. 2367, ha sospeso ai sensi dell’art. 295 del codice di procedura civile i giudizi instaurati dalle società medesime avverso i provvedimenti di escussione della cauzione provvisoria, in attesa della decisione di questa Corte sulle odierne questioni di legittimità costituzionale.</p>
<p class="FT">La stretta connessione con il giudizio a quo renderebbe le società titolari di un «interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», che le giustificherebbe ad intervenire nel giudizio di costituzionalità.</p>
<p class="FT">Peraltro, avendo il Consiglio di Stato sospeso i giudizi senza sollevare, a sua volta, questioni di legittimità costituzionale, l’intervento delle società nel presente giudizio costituirebbe l’unico strumento per garantire il loro diritto di difesa.</p>
<p class="FT">Ad avviso delle intervenienti, le questioni sarebbero fondate per le ragioni indicate nell’ordinanza di rimessione, avallate dalla sentenza n. 7 del 2022 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha condiviso la qualificazione di sanzione “punitiva” dell’escussione della garanzia provvisoria nell’ipotesi di esito negativo del controllo a campione ai sensi dell’art. 48 del previgente codice dei contratti pubblici. Ipotesi non confermata dal d.lgs. n. 50 del 2016, che costituirebbe pertanto disciplina sopravvenuta più favorevole.</p>
<p class="FT">Da qui, l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del nuovo codice dei contratti pubblici, nella parte in cui non consentono l’applicazione della nuova e più favorevole disciplina in tema di garanzia provvisoria alle procedure di gara bandite prima della sua entrata in vigore.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="DD" style="text-align: center;">Considerato in diritto</p>
<p class="DT">1.– Il Consiglio di Stato, sezione quinta, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui limita l’applicazione della più favorevole disciplina da esso dettata in tema di garanzia provvisoria «alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore».</p>
<p class="DT">Il giudice rimettente espone che il raggruppamento temporaneo di imprese facente capo al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori (d’ora in avanti: Consorzio Leonardo) ha partecipato alla procedura di gara indetta, il 21 marzo 2014, da Consip spa per l’affidamento di servizi integrati negli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, presentando un’offerta per una pluralità di lotti e collocandosi al primo posto della graduatoria solamente per uno di essi (il lotto 6).</p>
<p class="DT">Accertata una serie di irregolarità fiscali a carico di due società del raggruppamento, la stazione appaltante lo ha escluso dalla gara e ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria in relazione alle offerte da esso presentate anche per i lotti nei quali non è risultato aggiudicatario, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), applicabile ratione temporis.</p>
<p class="DT">Questo provvedimento è stato impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo del Lazio che, con la sentenza 28 aprile 2020, n. 4315, ha rigettato il ricorso.</p>
<p class="DT">Avverso tale sentenza, il Consorzio Leonardo e PH Facility srl hanno proposto appello davanti all’odierno rimettente.</p>
<p class="DT">2.– Il Consiglio di Stato osserva come l’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 (d’ora in avanti: anche nuovo o vigente codice dei contratti pubblici) circoscriva la possibilità, per la stazione appaltante, di escutere la garanzia provvisoria nei confronti del solo aggiudicatario che, per fatto a lui imputabile, non sottoscriva il contratto. La disposizione, tuttavia, ai sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto, è applicabile solamente alle «procedure e ai contratti per i quali i bandi […] siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore […]», indipendentemente dal momento di adozione del provvedimento di incameramento della cauzione.</p>
<p class="DT">Pertanto, nella specie – essendo stata la procedura di gara bandita prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici – deve essere applicato il d.lgs. n. 163 del 2006 (d’ora in avanti anche: previgente codice dei contratti pubblici), che, all’art. 48, comma 1, prevedeva la possibilità di escutere la garanzia provvisoria nei confronti di qualsiasi concorrente, anche non aggiudicatario, il quale, all’esito del cosiddetto controllo a campione, non avesse dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di offerta.</p>
<p class="DT">Da qui la rilevanza, nel giudizio a quo, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.</p>
<p class="DT">3.– Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che l’istituto dell’escussione della garanzia provvisoria disciplinato dal previgente codice dei contratti pubblici, oltre ad avere la funzione «di indennizzare la stazione appaltante dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario […], può svolgere altresì una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti».</p>
<p class="DT">Tale istituto, infatti, «non può essere considerato una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né ha natura risarcitoria […], né mira semplicemente alla prevenzione di nuove irregolarità da parte dell’operatore economico». Si tratterebbe, invece, di «una sanzione amministrativa, seppur non in senso proprio», dotata di «elevata carica afflittiva (nel caso di specie, all’incirca due milioni di euro), che in assenza di una specifica finalità indennitaria (propria della sola ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario) o risarcitoria, si spiega soltanto in chiave di punizione dell’autore dell’illecito».</p>
<p class="DT">Alla garanzia provvisoria, pertanto, dovrebbe applicarsi il principio di retroattività della lex mitior che, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, si estende alle «sanzioni di carattere amministrativo che abbiano natura “punitiva”», quale sarebbe appunto l’escussione della garanzia provvisoria come disciplinata dall’art. 48 del previgente codice dei contratti pubblici.</p>
<p class="DT">Ad avviso del giudice a quo, l’art. 216, comma 1, del nuovo codice, impedendo l’applicazione della più favorevole disciplina sanzionatoria dettata dall’art. 93, comma 6 – che limita «l’escussione della garanzia provvisoria solo a valle dell’aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei confronti dell’aggiudicatario» – si porrebbe, pertanto, in contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 49 CDFUE e 7 CEDU.</p>
<p class="DT">4.– In via preliminare, va osservato che l’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio di costituzionalità da Comat spa, Tepor spa e Caitec srl è inammissibile.</p>
<p class="DT">L’atto di intervento, infatti, è stato depositato il 14 giugno 2022, oltre il termine, previsto dall’art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, di venti giorni dalla pubblicazione dell’atto introduttivo del giudizio, che è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 36 dell’8 settembre 2021.</p>
<p class="DT">Secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che l’intervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2019, n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009).</p>
<p class="DT">5.– In via ulteriormente preliminare, va rilevato che le parti costituite in giudizio, appellanti nel giudizio principale, hanno dedotto, in via subordinata alla dichiarazione di non fondatezza delle questioni sollevate con l’ordinanza di rimessione, l’illegittimità costituzionale degli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui prevedono l’escussione della garanzia provvisoria «in caso di perdita fino al compimento dell’aggiudicazione di determinati requisiti», «per violazione degli artt. 56 ss. TFUE sulla libera prestazione di servizi, nonché dei principi generale del diritto europeo in materia di procedimenti sanzionatori; e della direttiva 18/2004 applicabile alla fattispecie ratione temporis nel suo complesso e in particolare in riferimento agli articoli 36, 45/48 al considerando 43 e all’allegato VII A».</p>
<p class="DT">5.1.– Tali questioni non possono avere ingresso nel presente giudizio di costituzionalità, il cui oggetto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie (ex plurimis, sentenze n. 230, n. 203, n. 147 e n. 49 del 2021, n. 186 del 2020 e n. 7 del 2019).</p>
<p class="DT">5.2.– La richiesta di autorimessione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 non può essere accolta.</p>
<p class="DT">La stessa delimitazione delle questioni di legittimità costituzionale all’inapplicabilità della più favorevole disciplina della garanzia provvisoria dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici alle procedure di gara bandite prima della sua entrata in vigore vale ad escludere che ricorrano i presupposti perché questa Corte proceda all’autorimessione sollecitata dalle parti.</p>
<p class="DT">Le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, come già rilevato, non attengono, infatti, all’istituto della garanzia provvisoria e al suo incameramento nell’ipotesi di esito negativo del controllo a campione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006. Le censure del rimettente si appuntano, per contro, sulla disciplina transitoria dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici (art. 216, comma 1), laddove esclude l’applicazione retroattiva (ossia alle procedure di gara bandite prima della sua entrata in vigore) della più favorevole disciplina dettata in tema di garanzia provvisoria.</p>
<p class="DT">Tra i due gruppi di questioni non è quindi ravvisabile «quel nesso di necessaria strumentalità o di pregiudizialità logica, idoneo a giustificare l’esercizio, da parte di questa Corte, dell’eccezionale potere di autorimessione dinanzi a sé della questione di legittimità costituzionale di una norma rimasta estranea al fuoco delle censure del rimettente (sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 122 del 1976, n. 195 del 1972, nonché ordinanze n. 114 del 2014, n. 42 del 2001, n. 197 e n. 183 del 1996, n. 297 e n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970)» (sentenza n. 49 del 2021).</p>
<p class="DT">5.3.– Dall’estraneità al thema decidendum delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 per incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, prospettate dalle parti, deriva l’estraneità ad esso anche della questione interpretativa che le medesime parti chiedono, in via subordinata, di sottoporre con istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in tal senso, sentenze n. 230 e n. 49 del 2021).</p>
<p class="DT">6.– Nel merito, le questioni non sono fondate in relazione a tutti i parametri evocati dal rimettente, che possono essere scrutinati congiuntamente, posto che il principio di retroattività della lex mitior in materia penale trova fondamento nell’ordinamento costituzionale, sia direttamente, sia per effetto dell’azione degli artt. 49 CDFUE e 7 CEDU, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.</p>
<p class="DT">7.– Per il primo profilo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 238 del 2020, n. 63 del 2019, n. 236 del 2011, n. 215 del 2008 e n. 393 del 2006), il principio di retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma, Cost., secondo cui «[n]essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».</p>
<p class="DT">Il principio sancito da questa disposizione costituzionale «deve essere interpretato nel senso di vietare l’applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato, non ostando così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che, all’opposto, aboliscano precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato» (sentenza n. 63 del 2019).</p>
<p class="DT">Come ha chiarito questa Corte, la ratio immediata di detta norma è – in parte qua – quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta in discussione dall’applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto: e ciò «per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo» (sentenza n. 394 del 2006)» (sentenze n. 238 del 2020 e n. 63 del 2019).</p>
<p class="DT">Tuttavia, il principio di retroattività in mitius, sancito nel codice penale dall’art. 2, commi secondo, terzo e quarto, ha comunque un fondamento costituzionale, «riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.» (sentenza n. 63 del 2019), che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice (sentenze n. 238 del 2020 e n. 63 del 2019; in precedenza sentenza n. 394 del 2006). Ciò in quanto, in via generale, «[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve)» (sentenza n. 236 del 2011).</p>
<p class="DT">7.1.– Per il secondo aspetto, il principio di retroattività della lex mitior ha un fondamento di origine sovranazionale – avente ingresso nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117, primo comma, Cost. – che è riconducibile sia all’art. 49, paragrafo 1, CDFUE, quest’ultimo rilevante anche ai sensi dell’art. 11 Cost., sia all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (oltre alla sentenza 17 settembre 2009, grande camera, Scoppola contro Italia, anche le sentenze 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, 24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro Andorra, 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), nonché alle altre norme del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo principio, tra cui l’art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (sentenze n. 238 del 2020, n. 63 del 2019 e n. 236 del 2011).</p>
<p class="DT">Peraltro, già la sentenza n. 393 del 2006 aveva richiamato «gli obblighi internazionali derivanti dall’art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall’art. 49, paragrafo 1, CDFUE, considerati in quell’occasione come criteri interpretativi […] delle stesse garanzie costituzionali» (sentenza n. 63 del 2019).</p>
<p class="DT">E, sulla sostanziale corrispondenza di contenuto tra i parametri citati, questa Corte ha da ultimo chiarito che la ratio del principio in oggetto è pur sempre «identificabile in sostanza nel diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’apprezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua commissione» (sentenza n. 63 del 2019).</p>
<p class="DT">Non è da trascurare, d’altro canto, che, mentre l’irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius della legge penale medesima è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, «purché giustificabili al metro di quel “vaglio positivo di ragionevolezza” […], in relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto all’interesse individuale in gioco» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 236 del 2011).</p>
<p class="DT">7.2.– Qualora poi si verta in ambiti in cui trova applicazione il diritto dell’Unione europea – come nel caso di specie, in quanto la normativa in materia di contratti pubblici dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006 era attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, mentre quella dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016 attua le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/15/UE, che hanno abrogato le precedenti – opera, come si è detto, anche la garanzia di cui all’art. 49, paragrafo 1, CDFUE, che il giudice a quo ha evocato quale parametro interposto insieme all’art. 7 CEDU.</p>
<p class="DT">Come messo in rilievo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, infatti, «il principio dell’applicazione retroattiva della pena più mite – che rientra nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione di cui la Corte garantisce il rispetto (sentenze del 3 maggio 2005, Berlusconi e a., C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Racc. pag. I-3565, punti 67 e 68; dell’11 marzo 2008, Jager, C-420/06, Racc. pag. I-1315, punto 59, nonché del 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, Racc. pag. I-3015, punto 61) – è menzionato anche all’articolo 49, paragrafo 1, terza frase, della Carta» (sentenza 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e altri, in causa C-17/10).</p>
<p class="DT">Pertanto, il giudice a quo ben può investire questa Corte della questione di legittimità costituzionale di una normativa che si assuma in contrasto, per analoghi profili, con una garanzia offerta al diritto fondamentale sia dalla Costituzione, sia dal diritto dell’Unione.</p>
<p class="DT">Sulla scorta della costante giurisprudenza costituzionale (ex multis, sentenze n. 13 del 2022, n. 20 e n. 63 del 2019, n. 269 del 2017 e, da ultimo, sentenza n. 149 del 2022), infatti, non può ritenersi precluso a questa Corte, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, «l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia – per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – alle norme corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e – ricorrendone i presupposti – di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta» (sentenza n. 63 del 2019, proprio con riferimento alla diretta applicabilità del principio di retroattività della lex mitior sancito dall’art. 49, paragrafo 1, CDFUE).</p>
<p class="DT">7.3.– Parimenti pertinente è, in linea astratta, l’art. 7 CEDU, il cui significato converge con quello tratto dalla Costituzione e dall’art. 49 CDFUE nel delineare un assetto di tutela omogeneo.</p>
<p class="DT">Dopo una prima affermazione di principio contenuta nella sentenza n. 193 del 2016, questa Corte, con la pronuncia n. 63 del 2019, ha infatti espressamente affermato l’applicabilità della regola della retroattività in mitius anche alle sanzioni amministrative, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte Edu.</p>
<p class="DT">Si è chiarito che, «rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior [&#8230;] – non potrà che estendersi anche a tali sanzioni» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 68 del 2021 e n. 193 del 2016).</p>
<p class="DT">Questa Corte ha poi osservato, quanto al rapporto tra le fonti di diritto europeo e la Costituzione, che «[l]’estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” è conforme [anche] alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell’art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura “punitiva”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti [dell’autore dell’illecito] tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di contro-interessi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo “vaglio positivo di ragionevolezza”, al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale» (sentenza n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 68 del 2021).</p>
<p class="DT">8.– Tanto premesso, l’esame delle odierne questioni di legittimità costituzionale impone di verificare la correttezza del presupposto interpretativo da cui muove l’ordinanza di rimessione, secondo cui l’escussione della garanzia provvisoria, nell’ipotesi di esito negativo del controllo a campione sul possesso dei requisiti speciali a carico dei partecipanti alla procedura di gara diversi dall’aggiudicatario (art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006), ha natura di sanzione “punitiva” agli effetti della CDFUE e della CEDU e, quindi, soggiace alle garanzie dalle stesse previste, tra cui il principio di retroattività della lex mitior.</p>
<p class="DT">8.1.– Questa Corte ritiene opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.</p>
<p class="DT">Nella vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006, l’art. 75, comma 1, disponeva che l’offerta presentata dall’operatore economico in una procedura di affidamento di contratti pubblici dovesse essere corredata da una garanzia (cosiddetta provvisoria), pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di “cauzione” o di “fideiussione”, a scelta dell’offerente.</p>
<p class="DT">L’escussione della garanzia provvisoria ad opera della stazione appaltante poteva avvenire in due differenti ipotesi.</p>
<p class="DT">La prima era prevista dall’art. 48 del previgente codice dei contratti pubblici, che dettava una specifica disciplina dell’iter che le stazioni appaltanti dovevano seguire per verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (i cosiddetti requisiti speciali) dichiarati dai concorrenti in sede di gara, delineando l’istituto del controllo a campione.</p>
<p class="DT">Ai sensi dell’art. 48, comma 1, infatti, le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, dovevano richiedere, ad un numero di offerenti non inferiore al dieci per cento scelti con sorteggio pubblico di dimostrare, entro i successivi dieci giorni, il possesso dei requisiti speciali richiesti nel bando di gara, mediante apposita documentazione (il cosiddetto controllo a campione, appunto).</p>
<p class="DT">Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, analoga richiesta veniva inoltrata, ai sensi del comma 2 del menzionato art. 48, nei confronti dell’aggiudicatario e del concorrente che seguiva in graduatoria, che non fossero compresi fra i concorrenti sorteggiati.</p>
<p class="DT">Qualora la prova non fosse fornita o non confermasse le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedevano all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora in avanti: AVCP), le cui funzioni sono oggi assegnate all’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora in avanti: ANAC) per i provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 11.</p>
<p class="DT">«[L]’incameramento della cauzione provvisoria [era] previsto dal citato art. 48, comma 1, quale automatica conseguenza del provvedimento di esclusione» (ordinanza n. 211 del 2011), determinato dalla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti speciali di partecipazione in capo al concorrente, anche non aggiudicatario.</p>
<p class="DT">La seconda ipotesi di escussione della cauzione provvisoria era prevista dall’art. 75, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 e copriva il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, potendo essere disposta, pertanto, solamente a carico di questi.</p>
<p class="DT">Il nuovo codice dei contratti pubblici (come si è visto introdotto dal d.lgs. n. 50 del 2016), riducendo al momento dell’aggiudicazione i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione per esigenze di semplificazione e celerità delle procedure di gara, ha mantenuto unicamente questa seconda fattispecie, prevedendo, all’art. 93, comma 6, che la garanzia provvisoria, che deve corredare l’offerta, copre «la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». La garanzia è, infatti, «svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto».</p>
<p class="DT">Tuttavia, questa più favorevole disciplina – che limita l’incameramento della cauzione provvisoria nei confronti del solo aggiudicatario il quale, per fatto a lui imputabile, impedisca la stipulazione del contratto – è applicabile, in virtù dell’art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, «alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte», indipendentemente dal momento di adozione del provvedimento di incameramento stesso.</p>
<p class="DT">Questa disciplina transitoria, dettata dalla norma censurata per risolvere i problemi di diritto intertemporale legati all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, è peraltro in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui «la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la pubblica amministrazione, che non vi si può sottrarre». Ciò a garanzia dei principi di certezza del diritto, di buon andamento e di tutela dell’affidamento dei concorrenti, i quali portano ad escludere «che lo ius superveniens possa avere alcun effetto diretto sul procedimento di gara» (ex multis, Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 25 marzo 2021, n. 2521; nello stesso senso, sentenze 12 maggio 2017, n. 2222 e 7 giugno 2016, n. 2433).</p>
<p class="DT">8.2.– La ricostruzione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla natura di sanzione “punitiva” dell’escussione della garanzia provvisoria, in caso di esito negativo del controllo a campione di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, non riflette il quadro giurisprudenziale costituzionale e amministrativo, che è sempre stato prevalentemente orientato in senso opposto.</p>
<p class="DT">Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la garanzia provvisoria prevista dal citato art. 48 rispondeva «alla funzione di garantire serietà ed affidabilità dell’offerta», tutelando la correttezza del procedimento di gara, in modo da assicurarne il «regolare e rapido espletamento» (ordinanza n. 211 del 2011).</p>
<p class="DT">La funzione della garanzia provvisoria di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese e al dovere di correttezza, «allo scopo di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta e prevenire l’inutile e non proficuo svolgimento di complesse attività selettive», è stata di recente ribadita da questa Corte, con la sentenza n. 23 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni), laddove sospendeva l’obbligo di corredare l’offerta con una garanzia provvisoria «per tutte le procedure di gara, di qualsiasi tipo e per qualunque importo», per violazione dei limiti statutari in relazione appunto all’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p class="DT">Ancorché la pronuncia riguardi la disciplina dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici, deve rimarcarsi che essa non circoscrive la funzione della cauzione provvisoria, in termini di garanzia della serietà delle offerte e dell’efficienza dell’azione amministrativa, ai soli comportamenti contrari al dovere di correttezza dell’aggiudicatario, predicandola, per contro, per tutti i partecipanti alla procedura di gara.</p>
<p class="DT">L’evidenziata esigenza di assicurare l’affidabilità delle offerte e di evitare un’inutile attività procedimentale dell’amministrazione vale, dunque, a sottolineare una sostanziale omogeneità di funzioni tra le differenti ipotesi di incameramento della garanzia provvisoria (quella di cui al previgente art. 48 e quella di cui al nuovo art. 93, reiterativo del precedente art. 76).</p>
<p class="DT">Nel ritenere il citato art. 48 «strumentale rispetto all’esigenza di garantire imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa», infatti, questa Corte ha sottolineato come l’incameramento della cauzione provvisoria, in caso di esito negativo del controllo a campione, sia «preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dalla alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente» (ordinanza n. 211 del 2011), tenuto conto peraltro che «l’operatore economico, con la domanda di partecipazione, sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza» (ancora, ordinanza n. 211 del 2011).</p>
<p class="DT">In termini analoghi si è espressa la prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l’escussione della cauzione provvisoria, in entrambe le ipotesi contemplate dal d.lgs. n. 163 del 2006 (artt. 48, comma 1, e 75, comma 6), «si profila come garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica. La sua finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, nonché di escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 10 dicembre 2014, n. 34; in senso conforme, ex multis, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 22 aprile 2021, n. 3255 e sezione quinta, sentenze 10 aprile 2018, n. 2181, 19 aprile 2017, n. 1818, e 22 dicembre 2014, n. 6302). Questo perché la presenza di dichiarazioni non corrispondenti al vero «altera di per sé la gara quantomeno per un aggravio di lavoro della stazione appaltante, chiamata a vagliare anche concorrenti inidonei o offerte prive di tutte le qualità promesse» (ancora, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 34 del 2014).</p>
<p class="DT">Si tratta, insomma, di «una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio», che costituisce l’automatica conseguenza della violazione del dovere di correttezza gravante sull’offerente e realizza un’anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante (ancora, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 34 del 2014; in senso analogo, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 4 febbraio 2009, n. 2634, che ne ha sottolineato l’affinità con la caparra confirmatoria).</p>
<p class="DT">Innanzi a così solide conclusioni, supportate da pronunce di questa Corte con la quale il giudice rimettente non si è confrontato, non apporta alcun argomento in senso contrario il riferimento (non essenziale, peraltro, nell’economia della decisione), che si rinviene nella recente pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 26 aprile 2022, n. 7, alla funzione “punitiva” propria dell’incameramento della cauzione provvisoria.</p>
<p class="DT">Né, infine, sono in grado di apportare validi argomenti critici al riferito orientamento giurisprudenziale le generiche considerazioni del rimettente, che qualifica l’istituto in esame come «una sanzione amministrativa, seppur non in senso proprio», potendo assolvere, oltre alla «funzione di indennizzare la stazione appaltante dall’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario», «altresì una funzione sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti».</p>
<p class="DT">8.3.– Questa Corte deve ora verificare l’eventuale natura di sanzione “punitiva” dell’incameramento della cauzione provvisoria disposto ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p class="DT">Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo, «l’esistenza o meno di una “accusa in materia penale” deve essere valutata sulla base di tre criteri, indicati comunemente con il nome di “criteri Engel” (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22, A e B c. Norvegia [GC], nn. 24130/11 e 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, e Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 122, 6 novembre 2018). Il primo è la qualificazione giuridica del reato nel diritto interno, il secondo è la natura stessa del reato e il terzo è il grado di severità della sanzione in cui incorre l’interessato. Il secondo e il terzo criterio possono essere alternativi e non necessariamente cumulativi» (Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, 8 luglio 2019, Mihalache contro Romania), anche se «ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l’analisi separata di ciascun criterio non permette di giungere a una conclusione chiara circa l’esistenza di una accusa in materia penale» (Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione seconda, 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia).</p>
<p class="DT">Nella specie, l’escussione della garanzia provvisoria – che deve essere presentata a corredo dell’offerta, ai sensi del previgente art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e del vigente art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 – non è formalmente qualificata dall’ordinamento nazionale come sanzione penale.</p>
<p class="DT">Il suo eventuale carattere sanzionatorio “punitivo” va allora apprezzato sulla base dei due criteri sostanziali di cui si è detto: da un lato, la natura della violazione, desunta dal suo ambito applicativo, in quanto, per essere “penale”, essa deve essere rivolta alla «generalità dei consociati» e non agli appartenenti ad un ordinamento particolare, e, soprattutto, dallo scopo perseguito, che deve essere «non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo»; dall’altro, la natura e la gravità della sanzione cui l’interessato si trova esposto, che deve presentare «una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità» (sentenza n. 43 del 2017).</p>
<p class="DT">8.3.1.– Con riferimento al primo di questi criteri, deve sottolinearsi che l’escussione della garanzia provvisoria ha un ambito applicativo limitato agli operatori economici che partecipano alle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici e non è rivolta alla generalità dei consociati. Detta escussione mira, infatti, a garantire l’ordinato svolgersi di una specifica procedura amministrativa, al punto che il relativo importo non viene assicurato al bilancio pubblico in generale, ma incamerato dalla stazione appaltante.</p>
<p class="DT">Lo scopo da essa perseguito, inoltre, non è repressivo e punitivo, essendo volta, da un lato, a «garantire serietà ed affidabilità dell’offerta», dall’altro, a consentire «l’anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante» in caso di omessa dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione dichiarati dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta (ordinanza n. 211 del 2011).</p>
<p class="DT">Questa stessa Corte, nell’ordinanza n. 211 del 2011 più volte citata, nel delineare la differenza e l’incomparabilità tra l’escussione della cauzione provvisoria e le ulteriori sanzioni applicate dall’AVCP (oggi, ANAC), nell’ipotesi di cui al menzionato art. 48, comma 1, ha rilevato che i provvedimenti della menzionata Autorità, «previsti dalla norma censurata, mirano a garantire che nel settore operino soggetti rispettosi delle regole che lo disciplinano e, quindi, sono diretti a sanzionare la condotta dell’offerente per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle cui è preordinato l’incameramento della cauzione provvisoria, caratterizzato da una funzione differente da quella che connota detti provvedimenti», una funzione appunto di tipo riparatorio.</p>
<p class="DT">Anche se talvolta, in letteratura e in giurisprudenza, viene adottata la assai generica espressione “sanzione”, trattasi comunque di un rimedio non “punitivo”. L’escussione della cauzione provvisoria, anche se può avere un effetto indirettamente punitivo del concorrente che ha partecipato alla procedura di gara, dichiarando il possesso di requisiti che non ha poi confermato, risponde infatti all’esigenza di garantire il rispetto delle regole procedurali e, quindi, l’affidabilità di tutti i concorrenti e dell’offerta da essi presentata, nonché la speditezza della procedura medesima.</p>
<p class="DT">In questa stessa ottica, l’incameramento della garanzia provvisoria “sanziona” «la violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente» (ordinanza n. 211 del 2011), nel senso che costituisce il rimedio apprestato dall’ordinamento a tutela dell’interesse della stazione appaltante alla serietà e affidabilità dell’offerente stesso e al rispetto, da parte sua, delle regole di gara.</p>
<p class="DT">L’attività contrattuale dell’amministrazione, «sebbene svolta con i moduli autoritativi e impersonali dell’evidenza pubblica», è infatti inquadrabile «nello schema delle trattative prenegoziali», da cui deriva «l’assoggettamento al generale dovere di comportarsi secondo buona fede enunciato dall’art. 1337 cod. civ.» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 29 novembre 2021, n. 21). Quest’obbligo grava, ovviamente, su entrambe le parti “della trattativa” e, quindi, non solamente sulla stazione appaltante, ma anche sui partecipanti alla procedura di gara e la sua violazione dà vita a responsabilità precontrattuale, che è posta appunto «a presidio dell’interesse di ordine economico a che sia assicurata la serietà dei contraenti nelle attività preparatorie e prodromiche al perfezionamento del vincolo contrattuale» (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 21 del 2021).</p>
<p class="DT">L’escussione della garanzia provvisoria risponde, quindi, alla funzione tipica dei rimedi apprestati dall’ordinamento a fronte di condotte contrarie a buona fede fondanti la responsabilità precontrattuale, che, anche quando “sanzionano” comportamenti scorretti imputabili alla parte, non sono “punitivi” perché sono tesi a salvaguardare posizioni giuridiche soggettive contro la violazione ingiustificata del dovere di correttezza.</p>
<p class="DT">Peraltro, il carattere sanzionatorio che assumono, in taluni casi, i rimedi civilistici non implica che essi siano conseguentemente qualificabili come sanzioni “punitive” agli effetti della CEDU e della CDFUE, in ragione della ormai riconosciuta natura polifunzionale della responsabilità civile.</p>
<p class="DT">L’incameramento della cauzione provvisoria è, insomma, un rimedio atto a sanzionare il mancato rispetto del dovere di buona fede e correttezza nella fase precontrattuale da parte di coloro che, partecipando alla procedura di gara, si impegnano a osservarne le regole.</p>
<p class="DT">Come accade in altri istituti previsti dal nostro ordinamento, inoltre, alla funzione di tutela dell’interesse dell’amministrazione ad evitare l’inutile e non proficuo svolgimento di complesse attività selettive, si aggiunge quella di liquidare, preventivamente e forfettariamente, il danno da essa eventualmente subito.</p>
<p class="DT">Da qui la funzione complessa della garanzia provvisoria e della sua escussione, volte a rafforzare complessivamente la posizione giuridica dell’amministrazione a tutela dell’interesse pubblico alla concorrenza, trasparenza e legalità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui essa è portatrice.</p>
<p class="DT">«La stessa mancanza di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa» (sentenza n. 276 del 2016) chiamata ad escutere la cauzione provvisoria, la quale consegue automaticamente all’esclusione dalla procedura di gara per assenza o mancata dimostrazione del requisito speciale dichiarato in sede di offerta, costituisce un indice ulteriore del fatto che l’incameramento di questa cauzione non abbia carattere “punitivo”, ma sia essenzialmente diretto a garantire il rispetto delle regole di gara, restaurando l’interesse pubblico leso, che è quello di evitare la partecipazione alla gara stessa di concorrenti inidonei o di offerte prive dei requisiti richiesti.</p>
<p class="DT">8.3.2.– Una volta escluso che la misura in oggetto persegua le finalità afflittive proprie della pena, poste nell’interesse generale dell’ordinamento, anziché in quello settoriale della pubblica amministrazione coinvolta nella gara, va aggiunto che neppure il suo grado di severità conforta le premesse ermeneutiche del rimettente.</p>
<p class="DT">Nella specie, si deve sottolineare – come dedotto dall’Avvocatura generale dello Stato – che l’entità della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del previgente codice dei contratti pubblici, era pari al «due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito» e, quindi, ad una percentuale non particolarmente elevata di esso.</p>
<p class="DT">Peraltro, il comma 7 del medesimo art. 75 prevedeva una serie di ipotesi, cumulabili tra loro, in cui l’importo di questa garanzia era ridotto da un minimo del quindici a un massimo del cinquanta per cento, giustificate dal possesso, da parte degli operatori economici, di determinate certificazioni.</p>
<p class="DT">Dall’importo della garanzia provvisoria, dalla previsione di forme alternative di costituzione (la cauzione o la fideiussione) e dal regime delle riduzioni previste dal legislatore, dunque, può ben desumersi l’assenza di quel connotato di speciale gravità, necessario affinché la misura pregiudizievole possa essere assimilata a una sanzione sostanzialmente penale.</p>
<p class="DT">9.– Sulla base delle considerazioni che precedono, non può condividersi il presupposto interpretativo dal quale muove l’ordinanza di rimessione, che si basa sulla natura di sanzione “punitiva” dell’incameramento della garanzia provvisoria in caso di esito negativo del controllo a campione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p class="DT">L’erroneità del presupposto interpretativo infirma le conclusioni del giudice a quo circa la violazione di tutti i parametri costituzionali evocati.</p>
</div>
<div class="col-md-12">
<p class="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p class="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e rese esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l’ordinanza in epigrafe indicata.</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2022.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Giuliano AMATO, Presidente</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Augusto Antonio BARBERA, Redattore</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-non-punitiva-dellescussione-della-garanzia-provvisoria-nelle-gare-di-appalto/">Sulla natura non punitiva dell&#8217;escussione della garanzia provvisoria nelle gare di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla mancata attribuzione di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del d.l. n. 19 del 2020</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-di-potesta-legislativa-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri-a-seguito-del-d-l-n-19-del-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 15:40:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82510</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-di-potesta-legislativa-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri-a-seguito-del-d-l-n-19-del-2020/">Sulla mancata attribuzione di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del d.l. n. 19 del 2020</a></p>
<p>Emergenza sanitaria &#8211; D.l. n. 19 del 2020 &#8211; Adozione atti esecutivi &#8211; D.p.c.m. &#8211; Potestà legislativa &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Mancata attribuzione. In base agli articoli 1, 2 e 4 del Decreto legge n. 19 del 2020, non è stata conferita al Presidente del Consiglio dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-di-potesta-legislativa-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri-a-seguito-del-d-l-n-19-del-2020/">Sulla mancata attribuzione di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del d.l. n. 19 del 2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-di-potesta-legislativa-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri-a-seguito-del-d-l-n-19-del-2020/">Sulla mancata attribuzione di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del d.l. n. 19 del 2020</a></p>
<p>Emergenza sanitaria &#8211; D.l. n. 19 del 2020 &#8211; Adozione atti esecutivi &#8211; D.p.c.m. &#8211; Potestà legislativa &#8211; Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Mancata attribuzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In base agli articoli 1, 2 e 4 del Decreto legge n. 19 del 2020, non è stata conferita al Presidente del Consiglio dei Ministri una funzione legislativa in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, né gli sono stati conferiti poteri straordinari in violazione dell’articolo 78, avendo egli solo il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.</p>
<hr />
<p>Pres. Coraggio, Red. Petitti</p>
<hr />
<div class="col-md-12">
<p class="SC2" style="text-align: center;">SENTENZA N. 198</p>
<p class="SC2" style="text-align: center;">ANNO 2021</p>
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<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p id="MEA1" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p id="MEA2" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p id="MEA3" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p id="MEE" style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p class="IA1" style="text-align: center;">ha pronunciato la seguente</p>
<p class="IA2" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="IT">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e degli artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, promosso dal Giudice di pace di Frosinone nel procedimento vertente tra E. I. e la Prefettura di Frosinone, con ordinanza del 23 dicembre 2020, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2021.</p>
<p class="IT">Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p class="IT">udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;</p>
<p class="IT">deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p><a name="fatto"></a></p>
<p class="FR" style="text-align: center;">Ritenuto in fatto</p>
<p class="FT">1.– Con ordinanza del 23 dicembre 2020, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2021, il Giudice di pace di Frosinone ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35.</p>
<p class="FT">Il giudice a quo sospetta che le disposizioni censurate violino gli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, in quanto avrebbero sostanzialmente delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della pandemia da COVID-19 all’autorità di Governo per il suo esercizio tramite meri atti amministrativi – i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri –, in contrasto «con il principio indiscusso di tipicità delle fonti-atto di produzione normativa», e al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra.</p>
<p class="FT">1.1.– Il rimettente espone di dover giudicare sull’opposizione proposta da E. I. avverso la sanzione amministrativa di euro 400 inflittagli in seguito ad un verbale di contestazione dei Carabinieri di Trevi nel Lazio per aver egli violato il giorno 20 aprile 2020 il divieto di uscire dalla propria abitazione e spostarsi nel territorio comunale, divieto sancito dal d.P.C.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale).</p>
<p class="FT">La rilevanza delle questioni sarebbe assicurata dal fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate determinerebbe l’accoglimento dell’opposizione di E. I., privando di efficacia il d.P.C.m. 22 marzo 2020, il quale, proprio in attuazione di quelle disposizioni, avrebbe posto l’obbligo da lui violato.</p>
<p class="FT">1.2.– Ad avviso del Giudice di pace di Frosinone, le norme censurate avrebbero delegato al d.P.C.m. 22 marzo 2020 la definizione di nuovi illeciti amministrativi, così attribuendo ad esso la “forza di legge” necessaria a soddisfare il principio di legalità delle sanzioni amministrative, sancito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).</p>
<p class="FT">Sarebbe stato in tal modo «aggirato il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi».</p>
<p class="FT">1.3.– L’alterazione del sistema delle fonti operata dalle disposizioni censurate non potrebbe trovare giustificazione costituzionale nella necessità di far fronte all’emergenza pandemica da COVID-19, poiché l’unica ipotesi emergenziale costituzionalmente rilevante sarebbe quella dello stato di guerra, considerato dall’art. 78 Cost.</p>
<p class="FT">Secondo il rimettente, «[n]essuna altra ipotesi di emergenza, nel nostro ordinamento costituzionale, può essere fonte di poteri speciali o legittimanti fonti di produzione normativa diverse da quelle previste».</p>
<p class="FT">2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.</p>
<p class="FT">2.1.– Le questioni aventi ad oggetto il d.l. n. 6 del 2020 sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza, poiché, essendo stato commesso in data 20 aprile 2020, l’illecito contestato all’opponente non ricadrebbe nella sua sfera applicativa, ma in quella del d.l. n. 19 del 2020, abrogativo del precedente; a tale illecito non sarebbe quindi applicabile il d.P.C.m. 22 marzo 2020, bensì il d.P.C.m. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale), sostitutivo del precedente.</p>
<p class="FT">L’inammissibilità delle questioni deriverebbe in ogni caso dalla non pertinenza dei parametri evocati, atteso che il principio di legalità delle sanzioni amministrative non troverebbe la propria copertura negli artt. 76 e 77 Cost., bensì negli artt. 23 e 25 Cost.</p>
<p class="FT">2.2.– Le questioni sarebbero comunque non fondate, in riferimento a tutti gli evocati parametri, anche alla luce della sentenza n. 37 del 2021 di questa Corte.</p>
<p class="FT">Non sarebbe stato violato l’art. 76 Cost., poiché il d.l. n. 19 del 2020 «stabilisce con precisione e in via preventiva i comportamenti vietati, la misura della sanzione, l’organo deputato ad irrogarla», sicché non vi sarebbe stata alcuna impropria delega di funzione legislativa, essendosi il d.P.C.m. limitato ad attuare quanto previsto dalla fonte primaria.</p>
<p class="FT">La conversione in legge del d.l. n. 19 del 2020 escluderebbe la violazione dell’art. 77 Cost., essendo peraltro indiscussa la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza.</p>
<p class="FT">Infine, non vi sarebbe stata un’assunzione di poteri emergenziali in violazione dell’art. 78 Cost., avendo il Presidente del Consiglio dei ministri esercitato il potere di ordinanza conferitogli dall’art. 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), previa deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata in conformità all’art. 24 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p class="FT">3.– In qualità di amicus curiae, l’associazione “Generazioni future società cooperativa di mutuo soccorso Stefano Rodotà” ha depositato un’opinione scritta, che reca argomenti favorevoli all’accoglimento delle questioni.</p>
<p class="FT">Vi si sostiene che le censurate disposizioni del d.l. n. 6 del 2020 abbiano attribuito all’autorità governativa una «delega in bianco», sicché, «[d]i fatto, la riserva di legge assoluta che, a determinate condizioni, legittima la limitazione dei diritti fondamentali, a partire dalla libertà di circolazione, si trasforma in una “riserva di atto amministrativo”».</p>
<p class="FT">I dubbi di legittimità costituzionale permarrebbero per le censurate disposizioni del d.l. n. 19 del 2020, riguardo «all’adozione di atti extra ordinem, anche in ordine al rispetto della riserva di legge assoluta e del principio di legalità sostanziale», trattandosi peraltro di un testo normativo che ha operato una «reiterazione implicita» del precedente.</p>
<p class="FT">3.1.– Secondo l’amicus curiae, dichiarate costituzionalmente illegittime le norme primarie, questa Corte dovrebbe dichiarare l’illegittimità costituzionale anche dei d.P.C.m. ad esse riconducibili, attesa la loro «illegittimità derivata».</p>
<p class="FT">3.2.– L’opinione dell’amicus è stata ammessa con decreto presidenziale del 5 luglio 2021.</p>
</div>
<div class="col-md-12" style="text-align: justify;">
<p><a name="diritto"></a></p>
<p class="DD" style="text-align: center;">Considerato in diritto</p>
<p class="DT">1.– Il Giudice di pace di Frosinone (reg. ord. n. 27 del 2021) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, e degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35.</p>
<p class="DT">Ad avviso del rimettente, le norme censurate avrebbero sostanzialmente delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della pandemia da COVID-19 all’autorità di Governo per il suo esercizio tramite meri atti amministrativi – i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – in violazione degli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, atteso che, al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra di cui all’art. 78 Cost., sarebbe stato alterato il principio di tipicità delle fonti di produzione normativa, segnatamente «il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi».</p>
<p class="DT">1.1.– Il rimettente espone di dover giudicare sull’opposizione proposta da un cittadino avverso la sanzione amministrativa di euro 400 inflittagli per avere l’opponente violato il giorno 20 aprile 2020 il divieto di uscire dalla propria abitazione e spostarsi nel territorio comunale senza giustificato motivo, divieto sancito dal d.P.C.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale).</p>
<p class="DT">Le sollevate questioni sarebbero rilevanti poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate priverebbe di efficacia il d.P.C.m. 22 marzo 2020, quale atto “a valle”, determinando per riflesso l’illegittimità della sanzione e quindi l’accoglimento dell’opposizione.</p>
<p class="DT">2.– Intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni sotto due distinti profili.</p>
<p class="DT">2.1.– La prima eccezione denuncia un difetto di rilevanza, poiché, essendo stato commesso in data 20 aprile 2020, l’illecito non ricadrebbe nella sfera applicativa del d.l. n. 6 del 2020, ma in quella del d.l. n. 19 del 2020, abrogativo del precedente; esso, pertanto, non sarebbe soggetto al d.P.C.m. 22 marzo 2020 ma al d.P.C.m. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale), sostitutivo del precedente.</p>
<p class="DT">2.2.– L’altra eccezione assume l’inconferenza dei parametri evocati, atteso che il principio di legalità delle sanzioni amministrative – al quale, in definitiva, il giudice a quo si richiama – non troverebbe la propria copertura negli artt. 76 e 77 Cost., bensì negli artt. 23 e 25 Cost.</p>
<p class="DT">3.– Occorre premettere all’esame di queste eccezioni una breve ricostruzione della sequenza normativa mediante la quale Governo e Parlamento hanno affrontato l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con specifico riguardo al d.l. n. 6 e al d.l. n. 19 del 2020, oggetto delle questioni di legittimità costituzionale.</p>
<p class="DT">3.1.– In data 30 gennaio 2020 il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità dichiarava la diffusione del nuovo coronavirus (2019-nCoV) «emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale»; in data 11 marzo 2020 seguirà la più severa dichiarazione di «pandemia», attesa la diffusività globale del virus.</p>
<p class="DT">In data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), dichiarava lo stato di emergenza sul territorio nazionale per la durata di sei mesi, «in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».</p>
<p class="DT">3.2.– Nel definire la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile, l’art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 1 del 2018 descrive l’ipotesi di maggiore gravità: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24».</p>
<p class="DT">L’art. 24, comma 1, del medesimo testo normativo stabilisce appunto che, al verificarsi degli eventi rientranti nella previsione dell’art. 7, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ne fissa la durata, ne determina l’estensione territoriale «e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 25».</p>
<p class="DT">A norma del successivo art. 25, comma 1, «[p]er il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea»; tali ordinanze, «ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate».</p>
<p class="DT">Il comma 4 del medesimo art. 25 prescrive che queste ordinanze siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale e il comma 9 assicura avverso di esse la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.</p>
<p class="DT">I poteri di ordinanza in materia di protezione civile sono attribuiti dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 1 del 2018 al Presidente del Consiglio dei ministri, «che può esercitar[li], salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all’articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile».</p>
<p class="DT">3.3.– Il d.l. n. 6 del 2020 stabiliva, al comma 1 dell’art. 1, che, «[a]llo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica»; il comma 2 del medesimo art. 1 conteneva un’elencazione non tassativa delle misure adottabili, in quanto disponeva che, «[t]ra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti […]».</p>
<p class="DT">Il successivo art. 2, comma 1, prevedeva inoltre, mediante formulazione “aperta”, che «[l]e autorità competenti, con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 1».</p>
<p class="DT">L’art. 3 regolava quindi l’attuazione delle misure di contenimento, affidandola essenzialmente allo strumento del d.P.C.m.: «[l]e misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate […] con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale» (comma 1); l’adozione delle misure di contenimento tramite ordinanze contingibili e urgenti del Ministro della salute, dei Presidenti delle Regioni o dei sindaci era prevista in termini puramente interinali e residuali, essendo consentita solo «[n]elle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1» e solo «nei casi di estrema necessità ed urgenza» (comma 2).</p>
<p class="DT">L’art. 3, comma 4, del medesimo d.l. n. 6 del 2020 attribuiva rilevanza penale all’inosservanza delle misure di contenimento, qualificandola come contravvenzione di polizia: «[s]alvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale».</p>
<p class="DT">3.4.– L’art. 5, comma 1, lettera a), del d.l. n. 19 del 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ha abrogato il d.l. n. 6 del 2020 (ad eccezione delle disposizioni civilistiche di cui all’art. 3, comma 6-bis, e delle disposizioni finanziarie di cui all’art. 4, che qui non vengono in rilievo).</p>
<p class="DT">Per la clausola di salvezza di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo d.l. n. 19 del 2020, «[s]ono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze» emanati ai sensi del d.l. n. 6 del 2020 e «[c]ontinuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate» – tra gli altri – con il d.P.C.m. 22 marzo 2020, «come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».</p>
<p class="DT">L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 ha infine depenalizzato l’inosservanza delle misure di contenimento, assoggettandola a sanzione amministrativa pecuniaria, escluse quindi le sanzioni contravvenzionali di cui all’art. 650 del codice penale.</p>
<p class="DT">4.– È ora possibile esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa statale.</p>
<p class="DT">4.1.– La prima eccezione, che assume il difetto di rilevanza delle questioni concernenti il d.l. n. 6 del 2020, è fondata.</p>
<p class="DT">La fattispecie oggetto del giudizio principale viene riferita dall’ordinanza di rimessione alla contestata inosservanza del d.P.C.m. 22 marzo 2020, l’ultimo adottato in base al d.l. n. 6 del 2020.</p>
<p class="DT">Tuttavia, la violazione di che trattasi è stata commessa – sempre per indicazione dell’ordinanza di rimessione – il 20 aprile 2020, e a tale data il d.P.C.m. 22 marzo 2020 non aveva più efficacia, avendola perduta in data 14 aprile 2020, a norma dell’art. 8, commi 1 e 2, del d.P.C.m. 10 aprile 2020, attuativo del d.l. n. 19 del 2020.</p>
<p class="DT">La fattispecie oggetto del giudizio a quo non è quindi in alcun modo interessata dalle disposizioni del d.l. n. 6 del 2020, poiché verificatasi in un momento nel quale esse erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest’ultimo, era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo.</p>
<p class="DT">La riprova è fornita dal contenuto stesso del provvedimento opposto, che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita – nel contesto della depenalizzazione delle violazioni – dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 («da euro 400 a euro 1.000»).</p>
<p class="DT">Un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020 non avrebbe, quindi, alcuna incidenza sul giudizio a quo, nel quale tali disposizioni sono inapplicabili ratione temporis.</p>
<p class="DT">Le questioni sollevate nei riguardi dei citati articoli vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza (ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 159 e n. 20 del 2019, n. 36 del 2016, n. 192 del 2015 e n. 294 del 2011; ordinanze n. 57 del 2018 e n. 38 del 2017).</p>
<p class="DT">4.2.– Sono rilevanti dunque le sole questioni aventi ad oggetto gli artt. l, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, e per esse occorre procedere allo scrutinio di merito, in quanto l’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato circa la pertinenza degli evocati parametri non è fondata.</p>
<p class="DT">Tramite l’evocazione degli artt. 76, 77 e 78 Cost., il giudice a quo ha inteso denunciare la violazione del principio di legalità delle sanzioni amministrative non in sé, ma quale riflesso dell’alterazione del sistema delle fonti, a suo dire determinata dall’impropria sequenza tra decreti-legge e d.P.C.m.</p>
<p class="DT">Il nucleo della denuncia è chiaro: le norme primarie censurate (decreti-legge) avrebbero “delegato” le fonti subprimarie (d.P.C.m.) a definire nuovi illeciti amministrativi, sicché – come recita l’ordinanza di rimessione – sarebbe stato «aggirato il principio cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi».</p>
<p class="DT">Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare, quando è ben individuato il nucleo essenziale della censura, l’eventuale inconferenza dei parametri costituzionali evocati non integra un motivo di inammissibilità della questione, semmai una ragione di non fondatezza (sentenze n. 286 del 2019 e n. 290 del 2009).</p>
<p class="DT">Ovviamente, la selezione dei parametri operata dal giudice a quo, mentre non rende inammissibili le questioni così come sollevate, ne delimita tuttavia l’oggetto, che resta pertanto circoscritto al sistema delle fonti, quale delineato dagli artt. 76, 77 e 78 Cost., senza attingere specificamente il problema delle riserve di legge, né quelle poste dagli artt. 23 e 25 Cost., cui l’Avvocatura fa esplicito riferimento, né le altre potenzialmente incise dalle singole misure di contenimento.</p>
<p class="DT">5.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020 non sono fondate.</p>
<p class="DT">6.– Come afferma la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, il d.l. n. 19 del 2020 si è posto l’obiettivo di «sottoporre a una più stringente interpretazione del principio di legalità la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell’emergenza», e tale obiettivo ha perseguito «con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le misure applicabili all’emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo più efficace l’emergenza stessa».</p>
<p class="DT">In effetti, l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 stabilisce che, «[p]er contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2»; e il comma 2 precisa, appunto, che, «[a]i sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso», una o più tra le misure ivi elencate, da intendersi come tipiche, per l’assenza di una clausola di apertura verso indefinite «ulteriori misure», analoga a quella contenuta nell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 6 del 2020.</p>
<p class="DT">6.1.– La tipizzazione delle misure di contenimento – coerente con l’esigenza di assicurare il corretto rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie, soprattutto in relazione alla natura delle censure proposte dal rimettente – è stata accompagnata nell’economia del d.l. n. 19 del 2020 da ulteriori garanzie, sia per quanto attiene alla responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento, sia sul versante della certezza dei diritti dei cittadini.</p>
<p class="DT">Il d.l. n. 19 del 2020 ha invero disposto la temporaneità delle misure restrittive, adottabili solo «per periodi predeterminati», e reiterabili non oltre il termine finale dello stato di emergenza (art. 1, comma 1); ha quindi stabilito che «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto» (art. 2, comma 5), previsione, questa, alla quale si è anteposto in sede di conversione che, salve ragioni di urgenza, «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati» (art. 2, comma 1); ha infine prescritto la pubblicazione dei d.P.C.m. nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione alle Camere entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 2, comma 5).</p>
<p class="DT">6.2.– La tipizzazione delle misure di contenimento operata dal d.l. n. 19 del 2020 è stata corredata dall’indicazione di un criterio che orienta l’esercizio della discrezionalità attraverso i «principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso» (art. 1, comma 2).</p>
<p class="DT">In tal senso assume rilievo – giacché supporta sul piano istruttorio la messa in atto della disciplina primaria, rendendone più concreta ed effettiva la verifica giudiziale – quanto stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 19 del 2020, cioè che, «[p]er i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020».</p>
<p class="DT">La fonte primaria, pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all’autorità di Governo l’assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, che è di per sé del tutto incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale.</p>
<p class="DT">6.3.– In sostanza, il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste.</p>
<p class="DT">7.– La tipizzazione operata dal d.l. n. 19 del 2020 rivela la sua importanza sul piano del sistema delle fonti proprio riguardo alla misura di contenimento la cui violazione è oggetto del giudizio a quo, cioè il divieto di allontanamento dall’abitazione senza giustificato motivo.</p>
<p class="DT">7.1.– Il d.l. n. 19 del 2020, a differenza del d.l. n. 6 del 2020, ha infatti specificamente previsto quali misure di contenimento le «limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni» (art. 1, comma 2, lettera a).</p>
<p class="DT">Il d.P.C.m. 10 aprile 2020, nel prevedere, all’art. 1, comma 1, lettera a), che «sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute», e nello stabilire, all’art. 8, comma 1, che tutte le disposizioni in esso contenute «producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020», si è dunque limitato ad adattare all’andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria.</p>
<p class="DT">Il contenuto tipizzato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri smentisce l’ipotesi del rimettente circa il conferimento di potestà legislativa da parte del decreto-legge. Risulta in tal modo rispettato quanto da questa Corte affermato a proposito dell’individuazione delle fonti primarie, e cioè che, «in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale» (sentenza n. 361 del 2010).</p>
<p class="DT">8.– Al riguardo, non può non ricordarsi che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata in riferimento – tra gli altri – agli artt. 76 e 77 Cost., a proposito delle ordinanze prefettizie contingibili e urgenti, questa Corte ha fatto richiamo alla distinzione corrente tra «“atti” necessitati» e «“ordinanze” necessitate», aventi entrambi come presupposto l’urgente necessità del provvedere, «ma i primi, emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto; le altre, nell’esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi duttilmente alle mutevoli situazioni» (sentenza n. 4 del 1977).</p>
<p class="DT">Ebbene, la tassatività delle misure urgenti di contenimento acquisita dal d.l. n. 19 del 2020 induce ad accostare le stesse, per certi versi, agli «“atti” necessitati», in quanto «emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto», sicché non è dato riscontrare quella delega impropria di funzione legislativa dal Parlamento al Governo che il rimettente ipotizza nel denunciare la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.</p>
<p class="DT">8.1.– Quali atti a contenuto tipizzato, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 si distaccano concettualmente dal modello delle ordinanze contingibili e urgenti, che viceversa rappresentano il paradigma delle “ordinanze necessitate” (a contenuto libero), seguito dal codice della protezione civile.</p>
<p class="DT">Malgrado il punto di intersezione rappresentato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, l’emanazione delle quali compete pure al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 1 del 2018.</p>
<p class="DT">Lo stesso d.P.C.m. 10 aprile 2020, applicabile nel caso di specie, pur richiamando nella premessa la dichiarazione dello stato di emergenza, fin dal titolo definisce le proprie disposizioni «attuative» del d.l. n. 19 del 2020, e non del codice della protezione civile.</p>
<p class="DT">8.1.1.– L’alternatività dei modelli di regolazione non solleva tuttavia un problema di legittimità costituzionale.</p>
<p class="DT">Invero, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi internazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., questa Corte ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell’emanazione del codice della protezione civile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall’altro non ne costituisce l’unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest’ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021).</p>
<p class="DT">8.1.2.– D’altronde, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento di alcuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della protezione civile non assurgono al rango di leggi “rinforzate”, sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti amministrativi tipizzati.</p>
<p class="DT">9.– Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020 vanno dichiarate non fondate, poiché le disposizioni oggetto di censura non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.</p>
</div>
<div class="col-md-12">
<p><a name="dispositivo"></a></p>
<p class="MOA1" style="text-align: center;">Per Questi Motivi</p>
<p class="MOA2" style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, sollevate dal Giudice di pace di Frosinone, in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p class="MOT" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to:</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Giancarlo CORAGGIO, Presidente</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Stefano PETITTI, Redattore</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2021.</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">Il Direttore della Cancelleria</p>
<p class="MOFTO" style="text-align: justify;">F.to: Roberto MILANA</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-mancata-attribuzione-di-potesta-legislativa-al-presidente-del-consiglio-dei-ministri-a-seguito-del-d-l-n-19-del-2020/">Sulla mancata attribuzione di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito del d.l. n. 19 del 2020</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Sulla autorizzazione ex art. 134 TULPS nell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi. Contratti della p.a. -Appalto di servizi &#8211; Servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi &#8211; Autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. &#8211; Deve essere riferita alla Provincia nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
<hr />
<p>Sulla autorizzazione ex art. 134 TULPS nell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. -Appalto di servizi &#8211; Servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi &#8211; Autorizzazione <em>ex</em> art. 134 T.U.L.P.S. &#8211; Deve essere riferita alla Provincia nella quale si svolge l&#8217;appalto.</p>
<ul> </ul>
<p></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalto per l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi, l&#8217;operatore economico deve possedere l&#8217;autorizzazione riferita alla Provincia nella quale si svolge l&#8217;appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 177 del 2021, proposto da <br /> Consorzio Leonardo Servizi e Lavori &#8220;Società  Cooperativa Consortile Stabile&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo, Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Vedetta 2 Mondialpol S.p.A., Sorveglianza Diurna e Notturna Scarl, Gruppo Servizi Associati, Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura, Corpo Vigili Notturni non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: center;">previa adozione di idonee misure cautelari </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto prot. n. 1413/PADES del 10.5.2021 a mezzo del quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale e Patrimonio, Demanio, Servizi Generali e Sistemi informativi ha escluso il ricorrente dalla &#8220;gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia&#8221; (doc. 1 &#8211; decreto di esclusione), comunicato in data 10.5.2021 con nota prot. n. 12087/P (doc. 2 &#8211; comunicazione esclusione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 13900/P del 28.5.2021, con cui la Stazione Appaltante ha comunicato il rigetto dell&#8217;istanza in autotutela proposta dal ricorrente per l&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione (doc. 3 &#8211; riscontro all&#8217;istanza di autotutela);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 10377 del 21.4.2021, con cui la Regione resistente ha richiesto chiarimenti al Consorzio Leonardo per la verifica della correttezza e della conformità  della documentazione amministrativa prodotta in gara (doc. 4 &#8211; richiesta chiarimenti);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta pubblica n. 5 del 5.5.2021 (doc. 5 &#8211; verbale n. 5);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, del bando (doc. 6 &#8211; bando), del disciplinare (doc. 7 &#8211; disciplinare), capitolato tecnico (doc. 8 &#8211; capitolato), della progettazione (doc. 9 &#8211; progettazione), e di tutti gli atti di gara, nella parte in cui, pur prevedendo la deroga al limite del subappalto indicata nel comma 2 dell&#8217;art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, siano applicati nel senso di limitare il subappalto ad una specifica quota; nonch nella parte in cui individuano come necessaria la notifica della richiesta di estensione provinciale, presentata alla competente Prefettura entro la data di scadenza dell&#8217;offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorchè non noto.</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;art. 6, comma 1, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76), l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con l. legge 18 dicembre 2020, n. 176) e l&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams,</i> il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori &#8211; Società  Cooperativa Consortile Stabile domanda l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta dalla Regione <i>&#8220;per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l&#8217;affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a favore di Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia&#8221; </i>e dei relativi atti presupposti, nonchè, nel caso di intervenuta stipula del contratto, la sua declaratoria di inefficacia o il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il Consorzio rappresenta di aver preso parte alla procedura e di essersi classificato primo in graduatoria con riferimento al Lotto 3 (<i>&#8220;Servizio di vigilanza armata, portierato e altri servizi da eseguirsi a favore delle seguenti Amministrazioni: INSIEL, ERSA, ERPAC, nonchè altre Amministrazioni che insistono sul territorio delle soppresse Province di Trieste e di Gorizia&#8221;)</i>. In fase di controllo dei requisiti, la Regione ha constatato però in capo al Consorzio la carenza del requisito di idoneità  professionale di cui al paragrafo 7.1, lettera b) del Disciplinare di gara, cio il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per le classi funzionali A (<i>attività  di vigilanza</i>) e B (<i>gestione allarmi</i>) di cui all&#8217;art. 2 del D.M. n. 269 del 2010, valida per l&#8217;intero territorio interessato dalle prestazioni del Lotto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Il Consorzio, infatti, ha dichiarato di avvalersi dell&#8217;impresa consorziata esecutrice Securitas Metronotte Toscana S.r.l., titolare di licenza prefettizia valida per le province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Bologna. Di tale licenza, l&#8217;impresa ha richiesto in tempo utile l&#8217;estensione (ai sensi dell&#8217;art. 257-<i>ter</i>, comma 5 del Regolamento per l&#8217;esecuzione del TULPS) alle province di Trieste e Gorizia, ma non anche alle province di Udine e Pordenone, in cui si collocano altri immobili interessati dalle prestazioni del Lotto 3.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Conseguentemente, ne  stata disposta l&#8217;esclusione <i>&#8220;ai sensi dell&#8217;articolo 59, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016, come richiamato dal Paragrafo 7, punto 2 del Disciplinare di gara, per non essere in possesso della qualificazione richiesta, risultando privo del requisito di idoneità  di cui al paragrafo 7.1, lettera b) del Disciplinare di gara&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">2. Avverso il provvedimento, il Consorzio propone i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. &#8220;<i>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 71 della direttiva 2014/24/UE; Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 105 d.lgs. n. 50/2016. Difetto e carenza di istruttoria e motivazione. Illogicità  ed irragionevolezza. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Contraddittorietà &#8220;.</i>Il ricorrente evidenzia:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la mancata estensione della licenza anche alle province di Udine e Pordenone da parte della Consorziata esecutrice non può costituire valido motivo di esclusione, avendo questa espressamente dichiarato nel DURC di voler ricorrere al subappalto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;istituto può essere utilizzato, come noto, anche per supplire al possesso del requisito contestato (in forma di subappalto c.d. necessario o qualificante) e senza necessità  di indicare, già  in sede di offerta, il nominativo del subappaltatore;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la previsione di un limite alla quota di servizi da affidarsi in subappalto, anche se determinatasi <i>ex post</i> per effetto di una richiesta di chiarimenti, contrasta con l&#8217;art. 9 del Disciplinare di gara, oltre che con il diritto europeo e la giurisprudenza della CGUE, che escludono l&#8217;applicabilità  di limiti quantitativi al subappalto; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in ogni caso, la quota subappaltabile deve calcolarsi sul valore complessivo della convenzione alla cui stipula  finalizzata la procedura di gara e non invece, come sostenuto dalla stazione appaltante, con riferimento all&#8217;importo del singolo ordinativo di fornitura;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, procedendo in tal senso, risulta che le prestazioni da svolgere presso le sedi degli Enti di cui al Lotto 3 site in Udine e Pordenone non sono tali da portare al superamento della quota di subappalto dichiarata (pari al 40%), considerato che non tutte le prestazioni da eseguire presso tali immobili richiedono il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. In subordine, il ricorrente domanda la rimessione alla CGUE della questione relativa alla compatibilità  con il diritto europeo dell&#8217;art. 105 d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso in cui si ritenga che a tale disposizione consegua la sua esclusione dalla procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 (ex art. 43 del TCE) e 56 (ex art. 49 del TCE) del Trattamento sul Funzionamento dell&#8217;Unione Europea. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 134 TULPS e dell&#8217;art. 257-ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS. Difetto e carenza di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà . Illogicità  ed irragionevolezza. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.</i>Il ricorrente afferma:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la Corte di Giustizia UE (<i>Sez. II, 13 dicembre 2007 &#8211; Causa C-465/05</i>) ha sancito la contrarietà  con il diritto europeo delle norme italiane che riconoscono all&#8217;autorizzazione ad esercitare il servizio di vigilanza privata una validità  territoriale limitata e tale orientamento  stato di recente ribadito anche da <i>Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la richiesta di estensione della licenza al Prefetto costituisce un adempimento di natura meramente formale e non comporta alcun controllo effettivo dei requisiti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che quindi la stazione appaltante non avrebbe potuto legittimamente prevedere nel par. 7 del Disciplinare la necessità  di estendere la licenza, nè, conseguentemente, escludere il Consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.1. Anche in questo caso, il ricorrente domanda in subordine che sia rimessa alla CGUE la questione relativa alla compatibilità  con il diritto UE dell&#8217;obbligo di presentazione dell&#8217;istanza di estensione della licenza prefettizia, ove lo stesso fosse desunto dagli artt. 134 TULPS e 257-<i>ter</i>, comma 5, del relativo regolamento di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.<i>In subordine: Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 7 e 9 del Disciplinare. Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Disparità  di trattamento. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta.</i> In subordine rispetto ai motivi sopra esposti, il ricorrente domanda l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura, rilevando:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, ove si ritenesse corretto l&#8217;operato della stazione appaltante nel corso della procedura, dovrebbe necessariamente constatarsi l&#8217;oscurità  della documentazione di gara, tale da produrre un effetto distorsivo sui principi di concorrenza<i> </i>e di massima partecipazione che governano il settore dei contratti pubblici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, infatti, la <i>lex specialis</i> non reca alcuna precisa indicazione degli immobili cui destinare i servizi oggetto dell&#8217;appalto, nè una specifica quantificazione economica degli stessi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, conseguentemente, non  stato possibile per il ricorrente calcolare esattamente la quota da subappaltare, anche ai fini dell&#8217;integrazione del requisito di idoneità  professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Regione si  costituita con memoria del 21.06.2021, replicando a ciascuno dei motivi formulati.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con riferimento al primo motivo, evidenzia:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il paragrafo 7, lett. b) del Disciplinare di gara richiede ai partecipanti il possesso di una licenza prefettizia, con validità  estesa a tutto il territorio interessato dalle prestazioni (in via diretta o per effetto di notifica della richiesta di estensione al Prefetto);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che paragrafo 9, commi 1 e 2 dello stesso Disciplinare impone ai partecipanti la precisa indicazione dell&#8217;eventuale quota delle prestazioni che si intendano subappaltare, prescrivendo che, in mancanza, il ricorso al subappalto sarebbe stato vietato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il Consorzio ricorrente ha dichiarato che il requisito di partecipazione di cui al par. 7, lett. b) era direttamente in capo all&#8217;Impresa Socia Consorziata indicata come affidataria, Securitas Metronotte Toscana S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, con riferimento al subappalto, il Consorzio si  limitato ad una dichiarazione generica, senza fare alcun riferimento alla necessità  di un subappalto &#8220;qualificante&#8221; rispetto ai servizi di vigilanza armata da svolgersi nelle province di Udine e Pordenone;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che anche nel corso dell&#8217;interlocuzione procedimentale con la Stazione appaltante (in sede di chiarimenti, seduta pubblica, istanza di autotutela), il Consorzio Leonardo non ha mai dichiarato l&#8217;intenzione di fare ricorso ad un subappalto &#8220;qualificante&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che pertanto l&#8217;offerta del Consorzio  illegittima perchè mancante dell&#8217;indicazione specifica in sede di gara dei servizi che si intendevano subappaltare;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la quota di subappalto del 40%  stata dichiarata dallo stesso concorrente e non imposta dalla Stazione appaltante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che valore di tale quota percentuale, nell&#8217;ambito di una procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto quadro (Convenzione ex art. 26, comma 1 della L. n. 488/1999), non può calcolarsi sull&#8217;importo massimo spendibile della Convenzione, ma deve prendere a riferimento l&#8217;importo di ciascun ordinativo di fornitura, ovvero l&#8217;importo dei contratti d&#8217;appalto derivati stipulati dalle singole amministrazioni contraenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che guardando ai dati storici di spesa degli Enti interessati dalle prestazioni del Lotto 3, per i relativi servizi, risulta che l&#8217;ERPAC ha sostenuto spese maggiori per gli immobili siti in Provincia di Udine rispetto a quella per gli immobili siti a Gorizia, mentre per l&#8217;ERSA la spesa per l&#8217;immobile sito a Gorizia  di poco superiore a quella per l&#8217;immobile sito a Pozzuolo del Friuli (Udine). La quota di subappalto dichiarata non potrebbe, quindi, essere in concreto rispettata.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con riferimento al secondo motivo, rileva:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il comma 5 dell&#8217;art. 257-<i>ter </i>del Regolamento di esecuzione del TULPS non contrasta con la pronuncia della Corte di Giustizia, laddove interpretato nel senso di richiedere, ai fini dell&#8217;estensione della licenza valida presso altre Province, una semplice comunicazione al Prefetto competente, la cui presentazione legittima immediatamente l&#8217;interessato allo svolgimento dell&#8217;attività , salvo controlli successivi. In tal senso anche la sentenza del Consiglio di Stato citata dallo stesso ricorrente (<i>Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087)</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la Stazione appaltante ha declinato il requisito di idoneità  professionale di cui al paragrafo 7.1, lettera b) del Disciplinare di gara proprio in conformità  a quanto sopra esposto, richiedendo agli operatori già  in possesso di una licenza <i>ex </i>art. 134 TULPS per una determinata provincia solo l&#8217;intervenuta notifica dell&#8217;istanza di estensione per gli ambiti territoriali di ciascun Lotto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;operato della stazione appaltante risulta conforme alle Linee guida ANAC n. 10 recanti &#8220;<i>Affidamento del servizio di vigilanza privata</i>&#8221; approvate con delibera del Consiglio dell&#8217;Autorità  n. 462 del 23 maggio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che la pretesa di ricorrere al subappalto &#8220;necessario&#8221; su base territoriale si scontra con le espresse previsioni del Disciplinare, nel senso di dividere le prestazioni in lotti funzionali. Appartiene alla discrezionalità  tecnica dell&#8217;amministrazione la scelta di consentire a ciascuna amministrazione di interfacciarsi con un solo fornitore complessivo, e non un fornitore per ogni sede territoriale, a garanzia dell&#8217;omogeneità  tecnico-operativa delle prestazioni in tutte le proprie sedi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, rileva:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;affermata oscurità  del bando non trova riscontro nel concreto andamento della procedura, avendo tutti gli altri concorrenti dichiarato il possesso di licenze prefettizie valide sull&#8217;intero territorio regionale (o ritualmente estese);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che lo stesso ricorrente ha dimostrato di aver inteso le prescrizioni del Disciplinare, provvedendo a notificare alla Prefettura l&#8217;istanza di ampliamento dell&#8217;efficacia della licenza alle ex province di Trieste e Gorizia e dichiarando di voler ricorrere al subappalto &#8220;qualificante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nella camera di consiglio del 23.06.2021 le parti hanno discusso come da verbale. Il collegio ha dichiarato l&#8217;intenzione di definire il giudizio con sentenza breve, in conformità  all&#8217;attuale art. 120 comma 6 c.p.a. (come modificato dal d.lgs. 76 del 2020, convertito con l. 120 del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il giudizio viene definito nel merito all&#8217;esito della trattazione dell&#8217;istanza cautelare ai sensi degli artt. 60 e 112, comma 6 c.p.a., come espressamente consentito dalla legge (art. 25, comma 2, d.l. 137 del 2020) anche nel contesto del processo c.d. da remoto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Per ragioni logico-giuridiche appare opportuno invertire l&#8217;ordine di esame dei primi due motivi di ricorso che, diversamente dal terzo motivo, non sono oggetto di espressa gradazione da parte del ricorrente. Infatti, qualora si affermasse (in accoglimento del secondo motivo) la contrarietà  alla normativa europea della <i>lex specialis </i>(par. 7.1. del Disciplinare), nella parte in cui impone di estendere la validità  della licenza <i>ex </i>art. 134 TULPS a tutti i territori del Lotto, sarebbe privata di rilievo ogni questione relativa al subappalto &#8220;qualificante&#8221;, giacchè non vi sarebbe necessità  di supplire in tal modo alla riscontrata carenza del requisito di idoneità  professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Partendo, dunque, dall&#8217;esame del secondo motivo, si rileva che il paragrafo 7.1. del Disciplinare di gara, per quanto di interesse nel presente giudizio, richiede agli operatori che eseguiranno i servizi di vigilanza armata il <i>&#8220;Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A (attività  di vigilanza) e B (gestione allarmi) di cui all&#8217;art. 2 del D.M. 269/2010, che includa tutti i servizi previsti per il lotto/i a cui si intende partecipare&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la <i>lex specialis </i>precisa che, qualora la licenza posseduta dall&#8217;operatore non sia già  valida nell&#8217;intero territorio del Lotto (<i>&#8220;da intendersi quale l&#8217;insieme dei comuni nei quali sono presenti gli edifici / apprestamenti oggetto dei servizi&#8221;</i>) cui intende partecipare, questi deve averne domandato l&#8217;estensione, notificando <i>&#8220;entro la data di scadenza dell&#8217;offerta&#8221;</i> la relativa comunicazione alle competenti Prefetture.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. La prescrizione da ultimo menzionata  applicativa dell&#8217;art. 257-<i>ter </i>del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), secondo cui <i>&#8220;Ai fini dell&#8217;estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonchè&#8217; la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all&#8217;articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell&#8217;attività  qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all&#8217;articolo 257-quater&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Il ricorrente sostiene che tale previsione contrasterebbe con il diritto europeo. Infatti, secondo <i>Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13 dicembre 2007 &#8211; Causa C-465/05</i> la norma nazionale che riconosca al provvedimento autorizzatorio <i>ex </i>art. 134 TULPS una validità  territoriale limitata, così obbligando il prestatore a richiedere analoghe autorizzazioni per ognuna delle province ove intende esercitare la propria attività , si pone in contrasto con gli artt. 43 e 49 CE (oggi artt. 49 e 56 TFUE) cio con i principi di libertà  di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema attualmente vigente continuerebbe però a sottoporre la licenza Prefettizia ad un&#8217;illegittima limitazione territoriale, attraverso la diversa &#8211; ma analoga, quanto ad effetti &#8211; prescrizione della necessaria richiesta di estensione della sua validità  ad altre Province.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. In proposito, il Tribunale rileva che l&#8217;art. 257-<i>ter</i> del Regolamento  stato introdotto dal D.P.R. 4 Agosto 2008, n. 153 (pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.) proprio al fine di adattare la normativa interna alla citata pronuncia della CGUE. Nella loro precedente formulazione, infatti, gli artt. 252 e 257 del Regolamento di esecuzione del TULPS imponevano ai soggetti o alle imprese, che intendessero svolgere il servizio di vigilanza nel territorio di più Province, di ottenere distinti provvedimenti autorizzatori da parte di ciascun Prefetto competente per territorio (oltre che di avere una distinta sede operativa per ogni Provincia). L&#8217;attuale regime normativo prevede, invece, un meccanismo di <i>&#8220;estensione della licenza&#8221; </i>(art. 257-<i>ter</i>) mediante notifica di apposita comunicazione al Prefetto che ha rilasciato l&#8217;originaria licenza, con possibilità  di intraprendere l&#8217;attività  <i>&#8220;trascorsi novanta giorni dalla notifica&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Il permanere di un meccanismo di &#8220;controllo&#8221; su ogni forma di estensione della portata autorizzativa della licenza prefettizia (l&#8217;art. 257-<i>ter, </i>comma 5 si riferisce, infatti, anche all&#8217;estensione <i>&#8220;ad altri servizi&#8221;</i>) può giustificarsi in ragione della particolare natura dell&#8217;attività , connessa alla sicurezza e all&#8217;ordine pubblico, che impone di valutare costantemente l&#8217;idoneità  tecnico-organizzativa dell&#8217;operatore a svolgerla. Come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato sullo schema del D.P.R. (<i>Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 21 aprile 2008, n. 1247)</i> trattasi, infatti, di servizi <i>&#8220;che per l&#8217;incidenza e la qualità  delle prestazioni nonchè per l&#8217;alto grado di pericolo e di specializzazione operativa erano originariamente riservate alle forza pubblica&#8221;.</i>Per questo, tanto in sede di rilascio della licenza che nel corso della sua intera durata, la normativa di settore <i>&#8220;assegna un ruolo centrale al progetto organizzativo e tecnico-operativo, che correda la domanda diretta ad ottenere la licenza prescritta dall&#8217;articolo 134 T.U.L.P.S., giusta il disposto dei commi 2 e 3 dell&#8217;articolo 257&#8221;</i>, in quanto <i>&#8220;attribuisce all&#8217;Autorità  di pubblica sicurezza un penetrante sindacato sulla effettiva idoneità  tecnica del soggetto richiedente&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Sotto questo profilo, dunque,  evidente la <i>ratio</i> della comunicazione di cui all&#8217;art. 257-<i>ter</i>, tramite la quale il Prefetto viene portato a conoscenza della volontà  dell&#8217;operatore di svolgere il servizio in un più ampio ambito territoriale. Egli può così valutare l&#8217;idoneità  operativa dell&#8217;impresa, richiedendo se necessario <i>&#8220;chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell&#8217;attività  qualora la stessa non possa essere assentita&#8221;</i>. Non appare quindi condivisibile l&#8217;affermazione del ricorrente, che individua nella notifica un mero adempimento formale, inidoneo a costituire uno strumento di controllo efficace dell&#8217;attività  di vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">7.6. In ogni caso, <i>Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2087</i> ha ritenuto opportuno operare un ulteriore correttivo al descritto regime, considerato comunque confliggente con i principi del TFUE nella parte in cui configura l&#8217;estensione in termini di ulteriore provvedimento autorizzativo (pur sottoposto a silenzio assenso): <i>&#8220;Si impone, pertanto, la correzione in sede interpretativa (o, meglio, la parziale disapplicazione per il contrasto con il diritto unionale) dell&#8217;art. 257- ter , comma 5, cit., eliminando la necessità  di ottenere (anche se con il meccanismo del silenzio-assenso) l&#8217;autorizzazione prefettizia per estendere l&#8217;attività  in altre province; e intendendo la «notifica al prefetto» come una comunicazione di inizio attività , non subordinata al decorso dell&#8217;ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l&#8217;attività  entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica «qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all&#8217;articolo 257-quater» (art. 257-ter, comma 5, ultimo periodo, del regolamento di esecuzione del TULPS)&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Così ricostruito, il meccanismo estensivo deve dirsi senz&#8217;altro conforme al diritto europeo, che non esclude in assoluto l&#8217;ammissibilità  di una limitazione ad una libertà  garantita dai Trattati, quando <i>&#8220;giustificata da motivi imperativi d&#8217;interesse generale e a condizione, peraltro, di essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito&#8221; </i>(par. 60 della sentenza della CGUE già  citata). Si rivengono, nel caso di specie, sia i motivi di interesse generale (il controllo sull&#8217;idoneità  tecnico-operativa dell&#8217;operatore economico) sia il rispetto del criterio di proporzionalità , risultando l&#8217;adempimento richiesto &#8211; una mera comunicazione &#8211; di minimo impatto sull&#8217;attività .</p>
<p style="text-align: justify;">7.7. Proprio in termini di mera comunicazione, con immediato effetto autorizzativo, era configurato dal bando il requisito di idoneità  di cui al par. 7.1. per le ipotesi di <i>estensione</i> di una preesistente licenza, richiedendosi solo, come già  visto, che fosse effettuata in tempo utile la notifica della richiesta, senza necessità  di attendere il termine di 90 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">7.8. La prescrizione della <i>lex specialis</i> appare dunque pienamente conforme al diritto europeo, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Può esaminarsi a questo punto il primo motivo. Secondo il Consorzio, anche a ritenere legittima la prescrizione del Disciplinare che imponeva una previa istanza di estensione della licenza prefettizia all&#8217;intero ambito territoriale, la Stazione appaltante non avrebbe potuto disporre la sua esclusione dalla gara. Infatti, alla parziale carenza del requisito di idoneità  professionale (con riguardo alle prestazioni di vigilanza nei territori di Udine e Pordenone) il ricorrente avrebbe potuto porre rimedio attraverso un subappalto di tipo necessario o qualificante, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza. La volontà  di ricorrere al subappalto, del resto, era stata espressamente dichiarata nel DGUE: &#8220;<i>Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società  Cooperativa Consortile Stabile si riserva la facoltà  di subappaltare tutte le attività  oggetto di gara, nei limiti di legge consentiti (DLGS 50/2016 e successive modifiche)&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Quanto alla successiva dichiarazione in punto di quantificazione della quota di prestazioni da subappaltare (pari al 40%), il Consorzio evidenzia che l&#8217;eventuale superamento della percentuale dichiarata &#8211; ove si renda necessario per effettuare le prestazioni nei territori di Udine e Pordenone da parte di un operatore munito di licenza &#8211; non potrebbe comunque portare alla sua esclusione. L&#8217;ordinamento europeo (e in particolare le pronunce <i>Corte di Giustizia UE, sez. V, 26 settembre 2019 &#8211; Causa C-63/18 e 27 novembre 2019, Causa C-402/18, </i>peraltro espressamente richiamate dal Disciplinare), impediscono infatti l&#8217;imposizione di qualsivoglia limitazione alla quota delle prestazioni subappaltabili. In ogni caso, la quota del 40% dichiarata sarebbe sufficiente a coprire le prestazioni per cui  carente il requisito di qualificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. Il motivo  infondato. Le argomentazioni del Consorzio prendono, infatti, le mosse da assunzioni in punto di diritto che appaiono erronee, sia singolarmente che nella loro consequenzialità , e viziano la tenuta del ragionamento complessivo. Il ricorrente sostiene, in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che il subappalto necessario  istituto suscettibile di applicazione generalizzata nell&#8217;ambito dei contratti pubblici (si legge a pag. 9 del ricorso: <i>&#8220;il subappalto necessario  certamente ammesso nell&#8217;ordinamento nazionale&#8221;)</i> ed  quindi ammissibile anche nell&#8217;appalto di servizi oggetto del presente giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">b) che al subappalto necessario il Consorzio poteva, nello specifico, servirsi per supplire all&#8217;inidoneità  allo svolgimento delle prestazioni di vigilanza nei territori di Udine e Pordenone, affidandole ad altro soggetto munito della necessaria licenza;</p>
<p style="text-align: justify;">c) che la riserva ad avvalersi del subappalto espressa dal Consorzio nel DGUE era sufficiente a legittimare il ricorso al subappalto necessario.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Quanto all&#8217;affermazione di cui al punto a), si rileva che il subappalto necessario o qualificante  istituto concepito con riguardo agli appalti di lavori, cui fanno univocamente riferimento le disposizioni normative che lo prevedono (art. 109 del D.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, commi 1 e 2, del d.l. 47 del 2014, come convertito dalla l. 80 del 2014). Esso consente all&#8217;affidatario, che sia in possesso della qualificazione necessaria per eseguire i lavori di categoria prevalente e al contempo sprovvisto della qualificazione obbligatoria in una o più categorie scorporabili, di integrare il requisito mancante facendo ricorso ad un&#8217;impresa subappaltatrice, munita della specifica attestazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. L&#8217;istituto presuppone, quindi, i concetti di <i>&#8220;categoria prevalente&#8221; </i>e <i>&#8220;categoria scorporabile&#8221;</i>, che sono delineati dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016) con esclusivo riferimento agli appalti di lavori (art. 3, comma 1, lett. oo-<i>bis </i>e oo-<i>ter</i>) e non appaiono di immediata e lineare trasposizione all&#8217;appalto di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. Sul punto, si richiama l&#8217;esplicativo passaggio della delibera l&#8217;ANAC <i>n. 462 del 27 maggio 2020.</i>Secondo l&#8217;Autorità  <i>&#8220;a differenza degli appalti di lavori, ove il ricorso al subappalto qualificante  consentito a prescindere da un&#8217;espressa previsione negli atti di gara, negli affidamenti di servizi e forniture  facoltà  delle singole Stazioni appaltanti inserire nella lex specialis clausole che ne consentano l&#8217;utilizzo agli operatori economici. Tuttavia, vi  da notare come proprio in relazione agli appalti di servizi e forniture, l&#8217;applicazione dell&#8217;istituto incontri degli evidenti limiti riconducibili alla difficoltà  di stabilire la quota parte di requisiti afferenti alla singola tipologia di prestazioni e quella relativa all&#8217;appalto nel suo complesso. La regola generale del ricorso al subappalto necessario  di consentirlo quando il bando di gara individui la prestazione principale e quella/e secondaria/e, ammetta in relazione alle seconde la possibilità  di ricorrere al subappalto qualificante, e l&#8217;impresa dimostri di soddisfare la specifica disciplina di cui all&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014, ovvero possieda, con riferimento alla prestazione principale, requisiti di qualificazione relativi al complessivo importo contrattuale&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso al subappalto necessario nell&#8217;ambito di un appalto di servizi  subordinato, dunque, ad un duplice requisito: l&#8217;individuazione di diverse categorie di prestazioni da parte della <i>lex specialis</i> (potendosi acquisire mediante subappalto solo la qualifica necessaria per lo svolgimento delle prestazioni <i>&#8220;secondarie&#8221;</i>) e l&#8217;esistenza di un&#8217;espressa previsione nel bando volta ad ammetterlo.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Nello stesso senso si pone la recente giurisprudenza amministrativa (vedi, in particolare, <i>Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504)</i>, che sembra talora declinare il secondo dei descritti requisiti in termini, piuttosto, di mancato espresso divieto di avvalersi del subappalto necessario da parte della legge di gara (si vedano <i>Tar Piemonte, sez. I, 5 gennaio 2021, n. 9 e Tar Lombardia &#8211; Milano, sez. IV, 14 gennaio 2021, n. 114</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">9.4. Nel Disciplinare della procedura <i>de qua</i> non si riscontrano disposizioni espressamente dedicate al subappalto necessario, in termini di ammissione o di divieto. Anche aderendo all&#8217;orientamento più permissivo, tuttavia, non poteva consentirsi il ricorso all&#8217;istituto per l&#8217;assorbente ragione che, nella suddivisione delle prestazioni operata dalla Stazione appaltante per ciascun Lotto (si veda par. 3 del Disciplinare, pagg. 10-11), l&#8217;unica per cui si rendeva necessario uno specifico requisito di idoneità  professionale (la licenza <i>ex</i> art. 134 TULPS)  quella qualificata come <i>&#8220;principale&#8221; </i>e di maggior valore economico (<i>&#8220;Servizio di vigilanza armata fissa diurna e notturna, vigilanza ispettiva, telesorveglianza, televigilanza, pronto intervento, Servizio ausiliario di vigilanza a presidio del territorio a sostegno della polizia locale&#8221;)</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5. Pertanto, potendo il subappalto necessario o qualificante, conformemente alla sua <i>ratio </i>e alla sua disciplina positiva, sopperire unicamente alla carenza di requisiti attinenti alle prestazioni &#8220;<i>secondarie</i>&#8221; (quelle corrispondenti ai <i>&#8220;lavori scorporabili&#8221; </i>negli appalti di opere pubbliche), la Disciplina dettata dalla <i>lex specialis</i> ne inibiva in radice l&#8217;applicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Fermo l&#8217;assorbente valore delle considerazioni che precedono, ulteriormente infondata in punto di diritto  l&#8217;affermazione di cui al punto b). Il ricorrente pretenderebbe, infatti, di ricorrere al subappalto necessario solo di alcune prestazioni, individuate su base territoriale (cio quelle relative alla vigilanza degli immobili ubicati nelle province di Udine o Pordenone).</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Tale suddivisione, strumentale alle esigenze del Consorzio di recuperare il requisito qualificatorio mancante, non  però in alcun modo prevista dalla <i>lex specialis, </i>che ripartisce invece le prestazioni di tutti i Lotti in tre diverse categorie, in ragione delle loro caratteristiche oggettive e funzionali: <i>&#8220;servizio di vigilanza&#8221;</i>(prestazione principale), <i>&#8220;servizio di portierato&#8221; </i>e <i>&#8220;altri servizi&#8221; </i>(prestazioni secondarie).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Come già  ampiamente argomentato, il subappalto necessario negli appalti di servizi, ove manca una definizione legislativa di prestazioni <i>&#8220;principali&#8221; </i>e <i>&#8220;scorporabili&#8221;,</i> deve necessariamente fondarsi sulla suddivisione delle prestazioni &#8211; e relativa qualificazione in termini di <i>&#8220;principale&#8221; </i>e <i>&#8220;secondaria&#8221;</i> &#8211; operata dalla stazione appaltante. In nessun caso l&#8217;istituto può consentire al concorrente di scorporare a proprio piacimento le prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3. Devono, infine, valorizzarsi le argomentazioni spese dalla Regione, che evidenzia come la soluzione proposta dal ricorrente porterebbe le amministrazioni interessate (i cui immobili sono variamente dislocati nel territorio regionale) a doversi interfacciare con diversi fornitori a seconda della sede territoriale, venendo pregiudicata l&#8217;omogeneità  tecnico-operativa del servizio in tutte le proprie sedi.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Infine,  privo di pregio anche l&#8217;assunto di cui al punto c). Ai fini del subappalto necessario &#8211; ferma la sua inapplicabilità  alla gara e, comunque, nelle modalità  pretese dal ricorrente &#8211;  necessaria, infatti, una dichiarazione in sede di procedura che, pur non dovendo investire anche il nome del subappaltatore, deve quantomeno individuare dal punto di vista oggettivo le prestazioni che si intendono subappaltare (<i>Cons. Stato, A.P., 2 novembre 2015, n. 9)</i>. La dichiarazione di cui al DGUE appare, per la sua estrema genericità , del tutto inidonea a tale scopo.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Può giungersi, infine, all&#8217;esame del terzo motivo di ricorso, rivolto avverso gli atti di gara e strumentale alla caducazione dell&#8217;intera procedura. Esso  parimenti infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Anche la censura di oscurità  della <i>lex specialis</i> appare infatti correlata all&#8217;istituto del subappalto necessario, giacchè ne presuppone l&#8217;applicabilità  nella gara <i>de qua</i>. Il ricorrente, infatti, rappresenta di essersi &#8220;<i>ragionevolmente determinato nel senso di poter subappaltare tutti i servizi da destinare agli immobili siti nelle province di Udine e Pordenone</i>&#8221; ma di non aver potuto, a causa dell&#8217;oscurità  della <i>lex specialis</i>, individuare &#8220;<i>già  all&#8217;atto dell&#8217;offerta la quota precisa dei servizi da svolgersi nelle province di Udine e Pordenone e ciò evidentemente in violazione dei principi di certezza del diritto e di parità  di trattamento tra i concorrenti</i>&#8220;. Pertanto, &#8220;<i>laddove si dovesse intendere che invece il limite del 40% era applicabile alla procedura in parola, va rilevato che il ricorrente non avrebbe potuto calcolare in maniera precisa il rispetto della suddetta quota, a causa dell&#8217;indeterminatezza della lex specialis; con la conseguenza che il provvedimento di esclusione impugnato  il frutto della contraddittorietà  e dell&#8217;oscurità  degli atti di gara</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Risulta evidente dalle argomentazioni sopra esposte che, nella prospettiva del Consorzio, il <i>thema decidendum </i>del giudizio<i> </i>sia quello relativo alla congruità  della quota di subappalto dichiarata (pari al 40%) rispetto ai servizi di vigilanza da svolgersi a Udine e Pordenone (o, al più, quello della vincolatività  di tale dichiarazione), ferma la possibilità  di recuperare il relativo requisito di qualificazione, affidando le prestazioni ad un operatore munito di valida licenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. Una volta chiarito, tuttavia, che al subappalto necessario non poteva in alcun modo farsi ricorso (tantomeno scomponendo le prestazioni su base territoriale), perdono consistenza anche le sopra esposte censure, dovendosi conseguentemente ritenere che la mancanza di una precisa elencazione degli immobili posseduti da ciascuno degli Enti, con relativa ubicazione territoriale, sia stata del tutto ininfluente ai fini della massima partecipazione degli operatori alla gara. Del resto, che gli Enti interessati dal Lotto 3 avessero sedi dislocate su tutto il territorio regionale e non solo nelle Province di Trieste e Gorizia (con conseguente necessità  di estendere la licenza a tutte le Province della Regione, in conformità  al par. 7.1. del Disciplinare) era informazione immediatamente reperibile dall&#8217;operatore interessato con uno sforzo minimo di diligenza, ad esempio attraverso la semplice consultazione dei siti internet istituzionali delle amministrazioni</p>
<p style="text-align: justify;">13. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente a rifondere all&#8217;amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di ¬ 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams</i> con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-26-6-2021-n-198/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2021 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.198</a></p>
<p>Marta Cartabia Presidente, Giovanni Amoroso, Redattore; (giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;approvazione definitiva in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia Presidente, Giovanni Amoroso, Redattore;  (giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;approvazione definitiva in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei Parlamentari» e dell&#8217;inserimento dell&#8217;art. 1-bis, comma 3, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020», operate dal Parlamento con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 e della emanazione, da parte del Governo e del Presidente della Repubblica, del d.P.R. 17 luglio 2020, promosso dalla Regione Basilicata, con ricorso depositato in cancelleria il 24 luglio 2020 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri 2020, fase di ammissibilità )</span></p>
<hr />
<p>Deve negarsi  che gli enti territoriali possano qualificarsi come «potere dello Stato» .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; Conflitto fra Poteri &#8211; nozione di &#8220;Potere dello Stato&#8221;.<br /> <br /> 2.- Costituzione Italiana &#8211; Enti territoriali &#8211; &#8220;Potere dello Stato&#8221; &#8211; qualifica &#8211; va negata.<br /> <br /> 3.- Costituzione Italiana &#8211; Conflitto di attribuzione &#8211; Regione Basilicata &#8211; inammissibilità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nella giurisprudenza costituzionale la nozione di &#8220;potere dello Stato&#8221; ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione (ex art. 37 della legge n. 87 del 1953) abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita</em><br /> <br /> <em>2. Deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come «potere dello Stato» nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall&#8217;art. 114, primo comma, Cost.; che, quindi, con riferimento alla Provincia, quest&#8217;ultima non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità  costituenti lo Stato, nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 della Costituzione, sicchè essa non è legittimata a promuovere ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non diversamente dal Comune; in particolare, con riguardo alla Regione, va precisato che, in ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte Costituzionale, nè la Regione nè singoli organi di essa possono essere considerati &#8220;poteri dello Stato&#8221; ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall&#8217;art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, d&#8217;altra parte, la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità  costituenti lo Stato, nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 Cost.</em><br /> <br /> <em>3. Va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Regione Basilicata a seguito dell&#8217;approvazione definitiva in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei Parlamentari»</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p> nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;approvazione definitiva in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento del testo di legge costituzionale, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei Parlamentari» e dell&#8217;inserimento dell&#8217;art. 1-bis, comma 3, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020», operate dal Parlamento con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59 e della emanazione, da parte del Governo e del Presidente della Repubblica, del d.P.R. 17 luglio 2020, promosso dalla Regione Basilicata, con ricorso depositato in cancelleria il 24 luglio 2020 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri 2020, fase di ammissibilità .<br /> Udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di consiglio del 12 agosto 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 23 giugno 2020, punto 4);<br /> deliberato nella camera di consiglio del 12 agosto 2020.<br /> <br /> Ritenuto che, con ricorso depositato in data 24 luglio 2020, la Regione Basilicata ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro della giustizia, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, nonchè nei confronti della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/sì¼dtirol, in persona del Presidente della Giunta regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in persona dei Presidenti delle rispettive Giunte provinciali;<br /> che il conflitto è stato promosso in riferimento all&#8217;approvazione, in via definitiva e in seconda deliberazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta del 9 ottobre 2019 (recte: 8 ottobre 2019), del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», al conseguente d.P.R. 28 gennaio 2020 (Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento) con cui è stato indetto il referendum confermativo della citata legge costituzionale, poi revocato con d.P.R. 5 marzo 2020 (Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari») e nuovamente indetto con d.P.R. 17 luglio 2020 (Indizione del referendum popolare confermativo relativo all&#8217;approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019) e, infine, in riferimento agli «atti normativi presupposti e applicativi»;<br /> che la Regione ha domandato a questa Corte di dichiarare che non spettava «alle Camere, al popolo, rappresentato dal Corpo elettorale referendario, al potere esecutivo, nè alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Trentino Alto Adige/SudtirolÂ» menomare i «poteri di rappresentatività  parlamentare costituzionalmente riconosciuti alla Regione Basilicata» e, pertanto, ha chiesto l&#8217;annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare dei loro effetti;<br /> che in particolare, la Regione ha lamentato la violazione degli artt. 3, 6, 48, 51, 57, commi primo e terzo, 131 e 114 della Costituzione e la «compressione e invasione dei poteri di rappresentatività  parlamentare attribuiti dalla Costituzione alla Regione Basilicata», nonchè la violazione degli artt. 72, in particolare commi primo e quarto, 77, secondo comma, 138 e 139 Cost.;<br /> che, in particolare, per quanto riguarda i senatori, la riduzione del loro numero è stata realizzata attraverso la modifica dell&#8217;art. 57 Cost. il cui secondo comma, evidenzia la ricorrente, prevede che «il numero dei senatori elettivi è di duecento (e non pìù trecentoquindici), quattro (e non pìù sei) dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;<br /> che il terzo comma del medesimo art. 57 Cost. interviene sul numero minimo dei seggi garantiti, portandolo da sette a tre, lasciando ferma la previsione secondo cui «il Molise ne ha due, la Valle d&#8217;Aosta uno» e inserendo tra i soggetti beneficiari del numero minimo di tre senatori anche le Province autonome;<br /> che la Regione assume che la riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla legge costituzionale in itinere non solo incide negativamente, di per sè, sul sistema, menomando il potere di rappresentatività  della Regione in Parlamento, ma risulta viziata anche per la disparità  di trattamento tra le Regioni;<br /> che, infatti, raffrontando in termini percentuali l&#8217;incidenza della riduzione del numero dei parlamentari in rapporto alle singole Regioni e tenendo conto della riduzione del numero minimo garantito dei senatori e dell&#8217;inclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra i soggetti beneficiari della regola prevista dall&#8217;art. 57, terzo comma, Cost., emerge a suo avviso che la percentuale media della riduzione, che è pari al 36,5 per cento riguarda solo alcune Regioni, mentre per altre il sacrificio risulta, a seconda dei casi, pìù gravoso o pìù lieve; che, portando da sette a tre il numero minimo dei senatori e includendo le Province autonome tra i soggetti garantiti, si ha che le Regioni che beneficiavano del numero minimo finiscono per subire una elevata diminuzione derivante dal numero di seggi persi rispetto ai sette precedentemente garantiti e, dunque, non in linea con la percentuale nazionale del 36,5 per cento;<br /> che, in particolare, la Regione Basilicata, passando da sette a tre senatori finirebbe per subire una diminuzione della rappresentatività  pari al 57,13 per cento;<br /> che risulterebbe leso, dunque, «il principio di eguaglianza di tutti i cittadini in punto di partecipazione alla vita politica di cui all&#8217;art. 51 Cost.», e si determinerebbe un quadro complessivo fortemente sbilanciato quanto all&#8217;attuazione del precetto costituzionale dell&#8217;art. 57, primo comma, Cost., che vuole che il Senato della Repubblica sia eletto su base regionale;<br /> che tale squilibrio mal si concilia con il riconoscimento costituzionale del valore rappresentativo degli organi parlamentari e contravviene al principio della «proporzionalità  degressiva» enunciato dall&#8217;art. 14, paragrafo 2, del Trattato sull&#8217;Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993, che, a tutela della rappresentatività  effettiva dei Paesi pìù piccoli, prevede che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale;<br /> che la Regione si duole poi, sotto altro e diverso profilo, della scelta di concentrare in un&#8217;unica tornata elettorale la consultazione referendaria, le votazioni delle elezioni regionali e quelle amministrative (cosiddetto election day);<br /> che, al riguardo, richiama il d.P.R. 17 luglio 2020 con cui sono state indette le consultazioni referendarie del 20 e del 21 settembre 2020, assumendo che tale soluzione sarebbe incompatibile con un referendum costituzionale (art. 138 Cost.);<br /> che l&#8217;illegittimità  &#8211; puntualizza la Regione &#8211; discende, peraltro, dall&#8217;art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59, ai sensi del quale «Per le consultazioni elettorali di cui all&#8217;articolo 1 del presente decreto resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all&#8217;articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si applica, altresì¬, al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: &#8220;Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari&#8221;, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019»;<br /> che, secondo la ricorrente, l&#8217;adozione del decreto legge indicato sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di necessità  e urgenza richiesti dall&#8217;art. 77, secondo comma, Cost.;<br /> che, inoltre, la concentrazione delle scadenze elettorali è stata prevista solo dalla legge di conversione n. 59 del 2020, dunque in assenza del «nesso di interrelazione funzionale» tra decreto-legge e legge di conversione che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto necessario ai fini della legittimità  costituzionale della legge (sentenza n. 32 del 2014);<br /> che la disposizione si porrebbe poi in contrasto con l&#8217;art. 72, primo e quarto comma, Cost. in quanto l&#8217;articolo unico di conversione «è stato approvato dopo che il Governo ha chiesto ed ottenuto la fiducia sull&#8217;articolo unico di conversione in legge in due sedute confuse e convulse con una doppia approvazione» senza il rispetto della procedura di approvazione articolo per articolo prevista in particolare dall&#8217;art. 72, primo comma, Cost.;<br /> che infine la Regione si sofferma sulle esigenze cautelari, osservando che «[o]ccorre, comunque evitare, che prima della pronuncia della Corte Costituzionale entri in vigore una norma di sospetta costituzionalità  per violazione di principi supremi come l&#8217;art. 3 Cost., coperti dall&#8217;art. 139 Cost., atteso che anche le norme di rango costituzionale soggette al controllo di legittimità  costituzionale in caso di violazione di principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale».<br /> Considerato che la Regione Basilicata ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), con contestuale istanza di sospensiva, in via cautelare, chiedendo che questa Corte voglia annullare:<br /> a) l&#8217;avvenuta approvazione definitiva in data 9 ottobre 2019 (recte: 8 ottobre 2019) da parte del Parlamento del testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, e la successiva ammissione del referendum con ordinanza dell&#8217;Ufficio Centrale per referendum presso la Corte di cassazione del 23 gennaio 2020;<br /> b) il conseguente decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, su deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2020, revocato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri in pari data, e nuovamente riemesso con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, su deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 180 del 18 luglio 2020, nonchè degli atti normativi presupposti e applicativi;<br /> che l&#8217;atto di promovimento &#8211; ancorchè nella sua intestazione faccia riferimento all&#8217;art. 39 della legge n. 87 del 1953, che disciplina i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni &#8211; è stato espressamente qualificato dalla stessa ricorrente, in particolare nel petitum, come ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, proposto nei confronti del Governo (e di altri), e che, in coerenza con tale qualificazione, non è stato notificato alle potenziali controparti;<br /> che analoga qualificazione risulta dalla delibera della Giunta regionale di autorizzazione a proporre il conflitto, che prefigura finanche, quanto all&#8217;incarico professionale al collegio di difesa, l&#8217;eventuale fase di merito &#8211; propria di questo tipo di conflitto di attribuzione &#8211; ove il ricorso fosse dichiarato ammissibile;<br /> che pertanto va valutata, preliminarmente e senza contraddittorio, l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;atto di promovimento del presente giudizio secondo il regime processuale proprio dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;<br /> che può innanzi tutto rilevarsi che la richiamata delibera della Giunta regionale è testualmente e inequivocabilmente limitata &#8211; quanto all&#8217;ambito dell&#8217;autorizzazione a proporre ricorso e all&#8217;oggetto della richiesta di annullamento, come specificazione del petitum dell&#8217;iniziativa giudiziaria &#8211; solo alla impugnativa della richiamata delibera legislativa dell&#8217;8 ottobre 2019;<br /> che pertanto il ricorso, nella parte in cui eccede dalla autorizzazione assentita con la indicata delibera della Giunta regionale, è, innanzi tutto, manifestamente inammissibile con riferimento al decreto presidenziale di indizione del referendum confermativo della richiamata delibera legislativa dell&#8217;8 ottobre 2019 e alle connesse censure relative alla fissazione della data per la sua celebrazione contestualmente a quella per le elezioni in alcune Regioni e per elezioni amministrative (cosiddetto election day, di cui sopra sub b);<br /> che, per il resto (sopra, sub a), questa Corte è chiamata in questa fase a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se concorrano i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo prescritti dall&#8217;art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto risulti essere insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà  del potere a cui appartengono e sia diretto a delimitare la sfera di attribuzioni dei poteri interessati, determinata da norme costituzionali (ordinanza n. 256 del 2016);<br /> che a tal fine occorre verificare &#8211; prima facie e con riserva di cognizione piena nell&#8217;eventuale successiva fase a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio &#8211; se sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità  del proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;<br /> che, sotto il profilo soggettivo, va ribadito che «nella giurisprudenza costituzionale la nozione di &#8220;potere dello Stato&#8221; ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione (ex art. 37 della legge n. 87 del 1953) abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 87 e n. 88 del 2012) o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita (ordinanza n. 17 del 1978)Â» (ordinanza n. 17 del 2019);<br /> che &#8211; come giÃ  ritenuto da questa Corte (ordinanze n. 11 del 2011 e n. 264 del 2010) &#8211; deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come «potere dello Stato» nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall&#8217;art. 114, primo comma, Cost.;<br /> che, quindi, con riferimento alla Provincia, si è affermato che quest&#8217;ultima «non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità  costituenti lo Stato, nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 della Costituzione» (ordinanza n. 380 del 1993), sicchè essa non è legittimata a promuovere ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non diversamente dal Comune (ordinanza n. 84 del 2009) e dalla Regione (ordinanza n. 479 del 2005);<br /> che, in particolare con riguardo alla Regione, la giurisprudenza costituzionale ha precisato «che, in ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione di questa Corte, nè la Regione nè singoli organi di essa possono essere considerati &#8220;poteri dello Stato&#8221; ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall&#8217;art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ordinanza n. 82 del 1978 e ordinanza n. 10 del 1967)Â» (ordinanza n. 479 del 2005);<br /> che, d&#8217;altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità  costituenti lo Stato, nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 Cost.» (ordinanza 24 maggio 1990, senza numero);<br /> che in ogni caso il presente ricorso per conflitto tra poteri dello Stato non potrebbe convertirsi in ricorso per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, perchè sarebbe palese, al di lÃ  di ogni altro profilo, l&#8217;intervenuto decorso, giÃ  al momento della proposizione del ricorso (24 luglio 2020), del prescritto termine di decadenza di sessanta giorni (art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953), stante che la menzionata delibera legislativa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;<br /> che, pertanto, il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti gli atti di cui la ricorrente chiede l&#8217;annullamento;<br /> che altresì¬ è conseguentemente assorbita la richiesta di sospensiva, in via cautelare, degli atti oggetto del conflitto.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Regione Basilicata.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 agosto 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giovanni AMOROSO, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2020.</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</a></p>
<p>Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Milano, via Fatebenefratelli n. 15; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Milano, via Fatebenefratelli n. 15; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia n. 1;</span></p>
<hr />
<p>La violazione dei doveri di lealtà  e correttezza che incombono sui militari è ancora pìù grave se commessa dall&#8217;appartenente a un Corpo, quale l&#8217;Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto al contrasto e alla repressione del traffico di stupefacenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Militare- Arma dei Carabinieri- uso , anche solo occasionale, di stupefacenti- sanzione della destituzione- è proporzionale.</p>
<p> 2. Militare- Arma dei carabinieri- violazione dei doveri di lealtà  e correttezza- pregiudizio al prestigio dell&#8217;Arma- è rilevante.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.E&#8217; logica, razionale e proporzionale la sanzione della destituzione applicata all&#8217;appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso, anche solo occasionale, di stupefacenti, poichè tale condotta &#8211; ponendosi in conflitto con le primarie finalità  del Corpo di appartenenza e con i doveri istituzionali che incombono su ogni carabiniere &#8211; costituisce una grave violazione degli obblighi assunti con il giuramento.</p>
<p> 2.La violazione dei doveri di lealtà  e correttezza che incombono sui militari è ancora pìù grave se commessa dall&#8217;appartenente a un Corpo, quale l&#8217;Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto al contrasto e alla repressione del traffico di stupefacenti. Infatti assume rilievo il pregiudizio al prestigio dell&#8217;Arma e al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il militare e l&#8217;Amministrazione di appartenenza, arrecato dalla contiguità  con ambienti della malavita che il consumo di stupefacenti inevitabilmente comporta.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00198/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00047/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex articolo 60 Cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 47 del 2020, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Milano, via Fatebenefratelli n. 15; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia n. 1; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Ministero della Difesa &#8211; Direzione Generale per il Personale Militare, con cui è stata disposta la &#8220;perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari&#8221;, ai sensi degli articoli 861, comma prima, lettera d) e 867, comma sesto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per l&#8217;effetto il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d&#8217;ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell&#8217;Esercito Italiano, senza alcun grado, ai sensi degli articoli 923, comma primo, lettera l) e 861, comma quarto, del citato Decreto legislativo n. 66/2010&#8243;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di tutti gli atti e i provvedimenti (verbali e relazioni) ivi citati, ivi comprese le risultanze della Commissione di disciplina che nella seduta dell&#8217;11 luglio 2019 ha ritenuto il ricorrente &#8220;non meritevole di conservare il grado&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;articolo 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il signor -OMISSIS-, Brigadiere Capo Qualifica Speciale dell&#8217;Arma dei Carabinieri, ha impugnato l&#8217;atto in epigrafe indicato, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio permanente e iscrizione d&#8217;ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell&#8217;Esercito italiano senza alcun grado. </p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento disciplinare è stato adottato dall&#8217;Amministrazione perchè il sottufficiale, all&#8217;esito di esame tossicologico, è risultato positivo all&#8217;uso di sostanza stupefacente di tipo &#8220;cocaina&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, assumendo che si sia trattato di un episodio assolutamente isolato come comproverebbe la documentazione prodotta in giudizio, ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia, del provvedimento impugnato perchè viziato da &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1355 del D.lgs. 66/2010. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità  e del suo corollario del gradualismo sanzionatorio. Carenza di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento di fatto. Illogicità  ed ingiustizia manifesta&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta il deducente un difetto di proporzionalità  fra la sanzione irrogata e il fatto commesso, e la mancata considerazione del proprio stato di servizio (caratterizzato da valutazione eccellente sin dal 2014 e da plurimi encomi e riconoscimenti), delle vicissitudini personali che hanno caratterizzato il momento in cui si colloca il fatto e della circostanza che l&#8217;assunzione dello stupefacente è avvenuto non mentre in era servizio ma quando egli era in congedo per malattia. </p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa a mezzo dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, dapprima con atto di mera forma e successivamente con memoria difensiva, insistendo sulla gravità  della condotta tenuta dal signor Longo, che giustificherebbe la sanzione irrogata, e concludendo per la reiezione del ricorso avversario. </p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2022, fissata per la decisione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Cod. proc. amm., come da avviso orale dato agli avvocati delle parti, ha introitato la causa per la decisione in forma semplificata. </p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente infondato. </p>
<p style="text-align: justify;">Va premesso che l&#8217;Amministrazione nell&#8217;apprezzamento del fatto costituente illecito disciplinare e nella valutazione della sua gravità  in relazione alla sanzione da applicare gode di ampia discrezionalità , sindacabile dal Giudice amministrativo solamente per eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche, quali la manifesta illogicità , la manifesta irragionevolezza, l&#8217;evidente sproporzione e il travisamento del dato fattuale (cfr., T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. I^ quater, sentenza n. 11461/2019). </p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nessuna delle suvviste ipotesi ricorre nel caso di specie; in particolare non ricorre la lamentata sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto commesso, e ciò anche a voler tenere in considerazione la episodicità  dell&#8217;assunzione di stupefacente, il contesto in cui è maturato il fatto medesimo e la brillante carriera sino a quel momento del ricorrente. </p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come da giurisprudenza costante, non è nè illogica, nè irrazionale, nè soprattutto sproporzionata la sanzione della destituzione applicata all&#8217;appartenente all&#8217;Arma dei Carabinieri che abbia fatto uso, anche solo occasionale, di stupefacenti, poichè «tale condotta &#8211; ponendosi in conflitto con le primarie finalità  del Corpo di appartenenza e con i doveri istituzionali che incombono su ogni carabiniere &#8211; costituisce una grave violazione degli obblighi assunti con il giuramento» (così¬, T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. VI, sentenza n. 6457/2018). </p>
<p style="text-align: justify;">Detta violazione dei doveri di lealtà  e correttezza che incombono sui militari è poi ancora pìù grave se commessa dall&#8217;appartenente a un Corpo, quale per l&#8217;appunto l&#8217;Arma dei Carabinieri, istituzionalmente preposto al contrasto e alla repressione del traffico di stupefacenti (cfr., C.d.S., ha Sez. IV, sentenze n. 1086/2017 e n. 3736/2016). Ulteriormente, assume rilievo il pregiudizio al prestigio dell&#8217;Arma e al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il militare e l&#8217;Amministrazione di appartenenza, arrecato dalla contiguità  con ambienti della malavita che il consumo di stupefacenti inevitabilmente comporta (cfr., C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 6540/2012). </p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso è infondato e per questo viene respinto. </p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio vengono, nondimeno compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità  della vicenda portata all&#8217;esame di questo Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate. </p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 196/2003, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-29-1-2020-n-198/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2020 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.198</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Carosi sul coinvolgimento delle Regioni nelle attività di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sul territorio Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni – Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>sul coinvolgimento delle Regioni nelle attività di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sul territorio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Giurisdizione e competenza – Conflitto di attribuzioni – Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) – Titoli minerari – Titolo concessorio unico – Piano aree di estrazione mineraria – Q.l.c. sollevata dalla Regione Abruzzo – Asserita violazione degli artt. articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione – Annullamento;</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Viene dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>Viene annullato, per l’effetto, il decreto ministeriale indicato al punto che precede.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<div style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paolo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GROSSI&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAROSI&nbsp;&#038;n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CARTABIA&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; de PRETIS&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Franco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MODUGNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), promosso dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il 2 luglio 2015, depositato in cancelleria il 16 luglio 2015 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra enti 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico;<br />
udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2017 il giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato Francesca Lalli per la Regione Abruzzo e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministro dello sviluppo economico.<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con ricorso notificato il 2 luglio 2015, depositato il 16 luglio 2015 ed iscritto al reg. confl. enti n. 6 del 2015, la Regione Abruzzo ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 2015, n. 103.<br />
Ad avviso della ricorrente, il menzionato decreto violerebbe le competenze ad essa attribuite dagli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.<br />
Anzitutto la Regione sostiene che il decreto, attuativo dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – già oggetto di impugnazione con due precedenti ricorsi (iscritti ai numeri 2 e 35 del r.r. del 2015), sarebbe illegittimo in quanto, incidendo sulle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e «governo del territorio», realizzerebbe una chiamata in sussidiarietà a prescindere dal coinvolgimento regionale. Tale vulnus sarebbe accentuato dal fatto che l’art. 3, comma 14, del decreto impugnato consentirebbe la conversione dei precedenti titoli minerari nel titolo concessorio unico o direttamente il rilascio di quest’ultimo, sebbene l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 subordinasse tale evenienza al piano delle aree disponibili per le attività minerarie, da adottarsi d’intesa con la Conferenza unificata per quelle sulla terraferma. Dunque, il coinvolgimento regionale non sarebbe avvenuto neppure per tale via.<br />
La ricorrente, pertanto, conclude nel senso che, previa sospensiva, venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto gravato senza il coinvolgimento regionale, con conseguente annullamento dello stesso.<br />
2.– Con atto depositato l’11 agosto 2015 si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.<br />
I resistenti negano che il decreto consenta il rilascio di titoli concessori unici o la conversione di quelli precedenti prima dell’adozione del piano delle aree. Esso costituirebbe puntuale attuazione dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, senza realizzare un’autonoma lesione alle prerogative regionali, con conseguente inammissibilità del conflitto.<br />
Peraltro, anche a condividere l’assunto della ricorrente, il coinvolgimento regionale nel rilascio dei titoli minerari sarebbe assicurato, per quanto riguarda le attività sulla terraferma, dall’art. 3, commi 2 e 14, del decreto ministeriale, onde l’infondatezza del conflitto.<br />
3.– Con memoria illustrativa depositata il 31 maggio 2017 la Regione Abruzzo ha sottolineato come il decreto ministeriale contestato trovi fondamento nell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, oggetto di autonoma impugnativa, con la conseguenza che l’illegittimità costituzionale di quest’ultimo si riverbererebbe sul primo. Inoltre, la ricorrente evidenzia che, pur se il sopravvenuto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) ha sostituito il precedente, abrogandolo, tale circostanza non avrebbe rilievo nel presente giudizio, in quanto il decreto censurato avrebbe ricevuto applicazione medio tempore.<br />
Con memoria illustrativa depositata il 13 giugno 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, evidenziata la sopravvenuta abrogazione del decreto impugnato, hanno ribadito che il rilascio del titolo concessorio unico è subordinato al raggiungimento di un’intesa in senso forte con la Regione interessata e che il decreto censurato si limita a confermare quanto previsto dall’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014. Di qui l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza del conflitto.<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione Abruzzo ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).<br />
Secondo la ricorrente, il decreto, attuativo dell’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sarebbe illegittimo in quanto, dettando le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e di esercizio della attività relative ed incidendo, così, sulle materie «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e «governo del territorio», realizzerebbe una chiamata in sussidiarietà a prescindere dal coinvolgimento regionale. Tale vulnus sarebbe accentuato dal fatto che l’art. 3, comma 14, del decreto ministeriale consentirebbe la conversione dei precedenti titoli minerari nel titolo concessorio unico o direttamente il rilascio di quest’ultimo, sebbene l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 subordinasse tale evenienza al piano delle aree disponibili per le attività minerarie, da adottarsi d’intesa con la Conferenza unificata per quelle sulla terraferma. Di qui la lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.<br />
2.– Preliminarmente, il ricorso è inammissibile nella parte in cui solleva conflitto di attribuzione anche nei confronti del Ministro dello sviluppo economico, oltre che del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «l’unico soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) è il Presidente del Consiglio dei ministri» (ex plurimis, sentenza n. 355 del 1992).<br />
3.– Nelle more del giudizio il decreto impugnato è stato sostituito ed abrogato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale).<br />
Si deve anzitutto escludere che tale circostanza determini l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere, stante l’irrilevanza delle sopravvenienze di fatto, come l’esaurimento degli effetti dell’atto censurato. Infatti, da un lato, «nei conflitti di attribuzione sussiste comunque – anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato – un interesse all’accertamento, il quale trae origine dall’esigenza di porre fine – secondo quanto disposto dall’art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni» (sentenza n. 9 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 260 del 2016); dall’altro, poiché per il periodo anteriore alla cessazione degli effetti (nella fattispecie, per abrogazione) «permane l’efficacia del decreto […] impugnato, non sono venute meno le ragioni del conflitto» (sentenza n. 334 del 2006; nello stesso senso, sentenze n. 432 del 1994 e n. 289 del 1993).<br />
Parimenti, si deve escludere che le censure svolte dalle ricorrenti possano essere estese al successivo decreto ministeriale, sostitutivo di quello impugnato, che costituisce un autonomo e distinto provvedimento e, pur avendo stesso oggetto e finalità, non presenta contenuto precettivo del tutto identico (sentenza n. 222 del 2006).<br />
4.– Nel merito, il conflitto di attribuzione è fondato.<br />
Unitamente ad altre ricorrenti, la Regione Abruzzo ha impugnato in via principale l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, ai sensi del quale il decreto ministeriale contestato è stato adottato.<br />
Tale disposizione è stata dichiarata illegittima (sentenza n. 170 del 2017) per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. nella parte in cui non prevedeva un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto ministeriale, recante il disciplinare tipo con cui dovevano essere stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché i modi di esercizio delle relative attività.<br />
Una volta eliminato, mediante la menzionata addizione, il vulnus arrecato dalla norma legislativa alla base del decreto, quest’ultimo, essendo stato adottato a prescindere dal coinvolgimento regionale, risulta autonomamente e direttamente lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente (sentenza n. 103 del 2016), realizzando una chiamata in sussidiarietà senza il rispetto delle garanzie previste dai parametri evocati.<br />
Da ciò discende che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto impugnato senza adeguato coinvolgimento delle Regioni. Ne consegue l’annullamento dello stesso.<br />
5.– L’istanza di sospensione, formulata dalla Regione Abruzzo nel ricorso introduttivo, rimane assorbita.<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;<br />
2) annulla, per l’effetto, il decreto ministeriale indicato al punto che precede.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2017-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2017 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2013 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2013-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2013-n-198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2013 n.198</a></p>
<p>Pres. Renzo Conti, est. Roberta Cicchese Chianese Giovanna (Avv. Biagio Di Meglio) c. Comune di Ischia (non costituito) sulla cd. &#8220;traslazione&#8221; edilizia 1. Edilizia e urbanistica – Traslazione &#8211; Nuova valutazione di compatibilità urbanistico -edilizia –Necessità &#8211; Intervento realizzato in assenza di permesso di costruire –Illegittimità-Sussiste 2. Edilizia ed Urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2013-n-198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2013 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2013-n-198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2013 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Renzo Conti, est. Roberta Cicchese<br /> Chianese Giovanna (Avv. Biagio Di Meglio) c. Comune di Ischia (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla cd. &ldquo;traslazione&rdquo; edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Traslazione &#8211; Nuova valutazione di compatibilità urbanistico -edilizia –Necessità &#8211; Intervento realizzato in assenza di permesso di costruire –Illegittimità-Sussiste	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Demolizione &#8211; Valutazione preventiva della sanabilità delle opere &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia edilizia, la c.d. “traslazione”dell’edificio, laddove comporta lo spostamento del fabbricato su un&#8217;area totalmente diversa da quella originariamente prevista, costituisce variazione essenziale per cui è richiesta una nuova valutazione di compatibilità con i parametri urbanistico-edilizi da parte dell&#8217;amministrazione concedente: ne deriva l’illegittimità dell’intervento  realizzato in assenza di permesso di costruire.(1)	</p>
<p>2. In presenza di un abuso edilizio, l&#8217;attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica,disciplinato dall&#8217;art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, è rimessa all&#8217;esclusiva iniziativa della parte interessata, non essendo tenuta la P.A.,  prima di emanare l&#8217;ordinanza di demolizione, a verificare d’ufficio la sanabilità  dell’abuso .(2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 06 luglio 2012, n. 6176, cfr, pure Cassazione penale sez. III, 27 aprile 2011, n. 21781; <br />	<br />
(2).cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 luglio 2007 , n. 6552)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6265 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Chianese Giovanna, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Biagio Di Meglio, domiciliata ex art. 25 c.p.a. in Napoli, presso la Segreteria del Tar; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Ischia, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza di demolizione n.119 del 10 settembre 2007;<br />	<br />
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti,<br />	<br />
dell’ordinanza di demolizione n. 188 del 22 agosto 2009.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso introduttivo del gravame la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 119/2007, con la quale il comune di Ischia le ha ingiunto la demolizione di opere realizzate, in assenza di titolo abilitativo, in comune sottoposto a vincolo paesistico.<br />	<br />
Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Il comune intimato non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la successiva ordinanza n. 188/2009, con la quale il comune le ha ingiunto di demolire opere ulteriori realizzate in assenza di titolo abilitativo.<br />	<br />
Anche avverso tale provvedimento ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso introduttivo è infondato.<br />	<br />
Le opere delle quali è ingiunta la demolizione con l’ordinanza n. 119/2007, consistono in un ampliamento a preesistente manufatto di circa 32,00 metri quadrati, nella realizzazione di un terrazzo di circa 90 metri quadrati, di una pavimentazione di una ulteriore area di 25 metri quadrati, di una rampa larga 3.50 metri e lunga 15,00 metri, al termine della quale si trova un’ulteriore area pavimentata di circa 32,00 metri quadrati destinata a parcheggio, in una scala esterna di 21 gradini e di un barbecue.<br />	<br />
La ricorrente, con riferimento all’ampliamento di 32, 00 metri quadrati, ha sostenuto la legittimità dell’intervento, asseritamente derivante dalla traslazione di preesistente manufatto del quale conserverebbe superficie e volume, rappresentando poi la natura pertinenziale delle opere ulteriori.<br />	<br />
Deve, tuttavia, osservarsi, con riferimento alla sostenuta traslazione del fabbricato e alla conseguente pretesa qualificazione della costruzione come soggetta ad una mera autorizzazione, come l’affermazione risulti affidata alla produzione di una aerofotogrammetria del 1968 (e quindi a data non qualificante) che nulla chiarisce circa l’ingombro della preesistenza e circa la relazione tra le due aree di allocazione, e ad un perizia tecnica, la quale riferisce che la preesistenza era ubicata a ridosso di via Quercia (e dunque non era costruita in aderenza, come l’attuale che è infatti qualificata come ampliamento) e che si esprime essa stessa in termini dubitativi (“potrebbe essere considerata”) circa la riconducibilità del nuovo edificio ad un’ipotesi di traslazione.<br />	<br />
L’opera, in assenza di prova contraria fornita dal ricorrente, va dunque qualificata come nuova costruzione, atteso che “.. la traslazione dell&#8217; edificio comporta che l&#8217;intervento di demolizione e ricostruzione non sia qualificabile come ristrutturazione edilizia ma come nuova costruzione (con conseguente necessità del permesso di costruire) dal momento che il rispetto della preesistenza, richiesto a tal fine dall&#8217;art. 3, lett. d) , d.P.R. n. 380 del 2001, comprende anche l&#8217;identità dell&#8217;area di sedime” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 06 luglio 2012, n. 6176, cfr, pure Cassazione penale sez. III, 27 aprile 2011, n. 21781 che rileva come “ … a norma dell&#8217;art. 32 lett. c) t.u. n. 380 del 2001, rappresentano variazioni essenziali le &#8220;modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell&#8217; edificio sull&#8217;area di pertinenza&#8221;. Se ne inferisce che la modifica della localizzazione dell&#8217; edificio integra una variazione essenziale rispetto al progetto, laddove si sia realizzata una traslazione tale da determinare lo spostamento del fabbricato su un&#8217;area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista: una modifica siffatta, pertanto, comporta la necessità di una nuova valutazione del progetto da parte dell&#8217;amministrazione concedente, relativamente alla sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell&#8217;area”).<br />	<br />
L’ampliamento e le opere ulteriori descritte nel provvedimento gravato, in considerazione della loro complessiva idoneità a mutare volumi, superfici, sagoma e prospetto del fabbricato e ad introdurre significativi mutamenti dello stato dei luoghi, erano subordinate al previo ottenimento di permesso di costruire, la cui assenza, in comune sottoposto a vincolo, legittimava l’adozione del provvedimento gravato.<br />	<br />
Ciò posto, va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato difetto di istruttoria per non avere il comune correttamente accertato la natura dell’intervento, limitato alla manutenzione di un fabbricato preesistente, e per essere il provvedimento basato sul mero rapporto della Guardia di Finanza.<br />	<br />
Deve per contro osservarsi, come sulla base di tale accertamento, richiamato solo quanto all’esistenza del intervento e non alla qualificazione giuridica dello stesso, il comune abbia correttamente accertato e qualificato l’abusiva realizzazione delle opere.<br />	<br />
La natura di atto dovuto del provvedimento consente, poi, di respingere la censura di violazione delle garanzie procedimentali, articolata con il secondo motivo di doglianza, tanto più che la ricorrente non ha prospettato, neppure in gravame, circostanze idonee a determinare un diverso esito provvedimentale (cfr, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, n. 501/2009, cit.).<br />	<br />
Va pure respinto il terzo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’incompetenza del dirigente comunale ad emettere la gravata ordinanza di demolizione, atteso che la riduzione in pristino sarebbe stata ingiunta anche per contrasto con l’assento paesistico ambientale, la cui tutela competerebbe al Sindaco in forza di delega effettuata con la legge regionale 10/82.<br />	<br />
La censura è inconferente, atteso che, come chiaramente esposto nel testo dell’atto gravato, la demolizione è stata ingiunta ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, per l’emissione del quale è competente il dirigente comunale.<br />	<br />
Va pure respinto il quarto motivo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta violazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, per non avere il comune valutato la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della riduzione in pristino.<br />	<br />
Come appena rilevato il provvedimento risulta emesso ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, a norma del quale “… il dirigente o il responsabile, quando accerti l&#8217;inizio o l&#8217;esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità &#8230; nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi”.<br />	<br />
Ne il responsabile era tenuto a valutare la scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, avendo appunto applicato il citato articolo 27.<br />	<br />
Va pure respinto il quinto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato violazione del medesimo art. 27 per non essere l’opera in uno stadio iniziale o in corso di esecuzione.<br />	<br />
La dizione della disposizione invocata, per contro, è tale da comprendere, letteralmente, l’inizio o l’(avvenuta) esecuzione dell’opera.<br />	<br />
Né può condividersi la censura articolata con il sesto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento gravato per non avere il comune valutato la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, prima di ordinarne la demolizione.<br />	<br />
Come costantemente affermato in giurisprudenza, “… in presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all&#8217;autorità comunale, prima di emanare l&#8217;ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell&#8217;art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31, d.P.R. n. 380 del 2001 che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l&#8217;abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, che rimette all&#8217;esclusiva iniziativa della parte interessata l&#8217;attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 06 luglio 2007 , n. 6552).<br />	<br />
Né può essere accolta la censura di difetto di motivazione, articolata con il settimo e l’ottavo motivo di doglianza, atteso che il provvedimento di demolizione, in quanto atto vincolato &#8211; al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia &#8211; non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 29 gennaio 2009 , n. 501).<br />	<br />
Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.<br />	<br />
Con l’ordinanza a mezzo di questo gravata il comune ha ingiunto la riduzione in pristino di un’attività di sterro per circa 22,00 metri quadrati eseguita nell’area sottostante il terrazzo di 90,00 metri quadrati, già oggetto della ordinanza 119/2007.<br />	<br />
L’asserita necessità dello sterro a tutela della stabilità del manufatto non risulta dimostrata, atteso che il ricorrente richiama una perizia non allegata al ricorso, mentre il dissequestro temporaneo del giudice penale, successivo all’ordinanza di demolizione, è genericamente riferito ad un muro di contenimento e alla necessità di eseguire lavori di consolidamento per evitare il crollo del muro.<br />	<br />
L’opera, di conseguenza, per la sua idoneità ad alterare significamente lo stato dei luoghi in una zona vincolata, deve ritenersi subordinata al previo ottenimento del permesso di costruire, la cui assenza, anche in questo caso, obbligava il comune ad emettere la sanzione ripristinatoria in concreto adottata, con conseguente infondatezza dell’unica censura, di violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, articolata in gravame.<br />	<br />
Non vi è luogo a liquidazione delle spese in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Renzo Conti, Presidente<br />	<br />
Umberto Maiello, Consigliere<br />	<br />
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-1-2013-n-198/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2013 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Cassese sull&#8217;obbligo per gli enti locali di adeguarsi al principio della liberalizzazione delle attività economiche e sulla riduzione dei costi degli apparati istituzionali 1. Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per gli enti locali di adeguarsi al principio della liberalizzazione delle attività economiche e sulla riduzione dei costi degli apparati istituzionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Obbligo per gli enti locali di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni autonome Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta//Vallée d’Aoste, nonché dalle Province di Trento e di Bolzano – Asserita violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale; </p>
<p>2.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Riduzione del numero di consiglieri e assessori regionali &#8211; Riduzione degli emolumenti dei consiglieri &#8211; Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria – Asserita violazione degli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione &#8211; Inammissibilità; </p>
<p>3.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 &#8211; Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attività economiche &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano – Asserita violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) &#8211; Inammissibilità;</p>
<p>4.	Enti locali &#8211; Finanza regionale &#8211; Art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2012) &#8211; Riduzione del numero di consiglieri e assessori regionali &#8211; Riduzione degli emolumenti dei consiglieri &#8211; Istituzione di un Collegio dei revisori dei conti &#8211; Q. l c. sollevata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto – Asserita violazione artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost. &#8211; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; </p>
<p>2.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>3.	è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe; </p>
<p>4.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <b>Giudici</b> : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Regione Lazio, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione Basilicata, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni Campania, Lombardia, Calabria, dalla Regione autonoma della Sardegna e dalla Regione Veneto, notificati il 14-16, il 15, il 17, il 15-17, il 17, il 15 novembre 2011 ed il 13 gennaio 2012, depositati in cancelleria il 18, il 23, il 24 novembre 2011 ed il 18 gennaio 2012, rispettivamente iscritti ai nn. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160 del registro ricorsi 2011 ed al n. 11 del registro ricorsi 2012. <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese; <br />	<br />
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Marcello Cecchetti per la Regione Basilicata, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Campania e Lombardia, Graziano Pungì per la Regione Calabria, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.— Le Regioni Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011), Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011), Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) e Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011), nonché le Province di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011) hanno impugnato, fra l’altro, l’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La Regione Veneto (reg. ric. n. 11 del 2012) ha inoltre impugnato l’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), che ha modificato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011. <br />	<br />
1.1.— I parametri invocati nei ricorsi, nel complesso, sono gli artt. 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli articoli 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province di Trento e di Bolzano deducono la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La Regione Sardegna lamenta la violazione degli articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). <br />	<br />
2.— Le disposizioni censurate riguardano il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l’indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e prevedono, altresì, l’istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente. <br />	<br />
2.1.— In particolare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: <br />	<br />
a)  previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; <br />	<br />
b)  previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; <br />	<br />
c)  riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell’indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto; <br />	<br />
d)  previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; <br />	<br />
e)  istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; <br />	<br />
f)  passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali». <br />	<br />
2.2.— L’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che «[l]’adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l’applicazione dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente». L’art. 27 della legge n. 42 del 2009, intitolato «Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome», prevede, al primo comma, che «[l]e regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m)». <br />	<br />
2.3.— L’art. 30 della legge n. 183 del 2011, impugnato dalla sola Regione Veneto, ha modificato il primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, sostituendo la formulazione originaria secondo cui le Regioni dovevano adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri elencati alle lettere successive «ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20», con la seguente: «[p]er il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri». <br />	<br />
3.— La Regione Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011) ha impugnato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 in quanto inciderebbe sulla forma di governo regionale e sui principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, la cui determinazione spetta allo statuto regionale, così violando gli artt. 122 e 123 Cost. <br />	<br />
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure siano dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l’art. 30 della legge n. 183 del 2011 ha eliminato il collegamento tra l’adeguamento ai parametri previsti dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 e la collocazione delle Regioni nella classe di enti territoriali più virtuosa ai fini dell’applicazione della disciplina del patto di stabilità. <br />	<br />
4.— La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., agli artt. 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e del decreto legislativo n. 179 del 2010. <br />	<br />
4.1.— La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata conterrebbe norme di dettaglio nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». L’art. 14, inoltre, si porrebbe in contrasto con le norme dello statuto in materia di forma di governo: in particolare, con l’art. 15, che demanda alla legge regionale la forma di governo regionale e le modalità di elezione degli assessori, con l’art. 16, che fissa in trentacinque il numero dei consiglieri regionali, e con l’art. 25, che affida alla legge regionale la determinazione delle indennità degli stessi consiglieri. L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, poi, nella parte in cui istituisce il Collegio dei revisori dei conti, violerebbe l’art. 2, primo comma, lettera a) dello statuto speciale e le relative norme di attuazione contenute nel decreto legislativo n. 179 del 2010, in quanto interferirebbe con la potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione». <br />	<br />
4.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, non fondato. In via preliminare, la difesa dello Stato chiede che la censura relativa all’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in ragione della modifica intervenuta ad opera dell’art. 30 della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
Nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la disposizione impugnata non lederebbe l’autonomia finanziaria della ricorrente, in quanto i parametri indicati dall’art. 14, «seppur specifici, rientrano in quelle disposizioni atte a dare concreta effettività al patto di stabilità» e, quindi, costituirebbero principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, la norma censurata non modificherebbe l’assetto organizzativo della Regione e non ne lederebbe l’autonomia organizzativa, garantiti dagli artt. 15, 16 e 25 dello statuto speciale, in quanto l’adeguamento ai parametri indicati dall’art. 14, comma 1, varrebbe «quale condizione per l’applicazione dell’art. 27» della legge n. 42 del 2009 e come «riferimento per l’applicazione di misure premiali e sanzionatorie». <br />	<br />
5.— La Regione Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011) ha impugnato l’articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La ricorrente lamenta il contrasto della disposizione in esame con l’art. 123 Cost., in quanto «limita di fatto l’autonomia in tema di forma di governo e di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione»; con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto introdurrebbe una disciplina di dettaglio nella materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica»; con l’art. 114, in quanto, con la norma impugnata, il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata “centralità”», in contrasto con il principio di equiordinazione tra enti. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tali censure siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate. Innanzitutto, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per l’assoluta genericità delle censure sollevate. Inoltre, si rileva che, a seguito dell’approvazione dell’art. 30 della legge n. 183 del 2011, che ha modificato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, le doglianze regionali sarebbero «comunque superate». Nel merito, le disposizioni censurate lascerebbero alle Regioni un ampio margine di scelta, nel rispetto del vincolo stabilito dal legislatore statale. <br />	<br />
6.— La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, sesto comma, e 119 Cost., degli artt. 4, numero 1), 24, 25, 36, 48, 69, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 266 del 1992, decreto legislativo n. 268 del 1992, e decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988), nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. <br />	<br />
6.1.— In primo luogo, la disposizione impugnata, stante il carattere dettagliato delle misure previste, lederebbe l’autonomia finanziaria della Regione, in violazione dell’art. 119 Cost. e dell’art. 79 dello statuto. Inoltre, sarebbero violati anche gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto e il principio di leale collaborazione, «perché una fonte primaria ordinaria, adottata unilateralmente, ha derogato ad una norma statutaria, adottata con la speciale procedura di cui all’art. 104». <br />	<br />
In secondo luogo, l’art. 14, comma 2, violerebbe le norme dello statuto che disciplinano la forma di governo della Regione (in particolare, con gli artt. 25 e 36, riguardanti il numero dei consiglieri e assessori regionali, e con l’art. 4, numero 1, in materia di organizzazione interna). <br />	<br />
In terzo luogo, la norma censurata, nella parte in cui prevede l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti (comma 1, lettera e), invaderebbe un settore di competenza delle norme di attuazione, così violando l’art. 107 dello statuto e il d.P.R. n. 305 del 1988 (in particolare, l’art. 10, comma 3-ter, che considera come facoltativa la richiesta di ulteriori forme di collaborazione con le sezioni della Corte dei conti), nonché l’art. 4, numero 1), dello statuto, in quanto interverrebbe in una materia – l’ordinamento degli uffici – di competenza regionale. Inoltre, la stessa disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto attribuirebbe a un organo statale un potere normativo secondario, e con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, «che ritiene solo gli atti legislativi statali idonei a far sorgere un dovere di adeguamento». <br />	<br />
6.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, nel merito non fondato. In via preliminare, la difesa dello Stato eccepisce l’inammissibilità per genericità della formulazione delle censure relative all’art. 69 dello statuto e agli artt. 9, 10 e 10-bis del d.lgs. n. 268 del 1992, indicate nell’epigrafe del ricorso. Con riguardo alle rimanenti censure, l’Avvocatura generale dello Stato chiede che siano dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, a seguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
6.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, innanzi tutto, precisa che le censure rispetto alle quali l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità per genericità sono riferite a un diverso motivo di ricorso, riguardante altra disposizione. Inoltre, a proposito della modifica dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 apportata dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, la ricorrente sostiene che essa non può ritenersi satisfattiva, in quanto l’art. 14, comma 2, rimasto immutato, continua a prevedere che l’adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 resta «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente». <br />	<br />
7.— La Regione Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 Cost. <br />	<br />
7.1.— La ricorrente lamenta, innanzitutto, la violazione dell’art. 123 Cost., in quanto la composizione dell’organo legislativo regionale costituirebbe una scelta fondamentale che attiene alla forma di governo, la cui determinazione spetta agli statuti regionali, assoggettati «al solo criterio della “armonia con la Costituzione”», talchè la norma censurata eccederebbe limiti della potestà legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.). Sarebbe altresì lesa l’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., negandosi alla Regione la possibilità di scegliere le modalità per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla disciplina del patto di stabilità. La disposizione censurata, poi, lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevederebbe regole di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica. <br />	<br />
In subordine, la Regione rileva che la disposizione censurata richiede di ridurre il numero dei consiglieri e degli assessori regionali entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso. Tale termine può essere rispettato solo laddove le modifiche non richiedano una revisione statutaria, per la quale è previsto un iter di approvazione suscettibile di richiedere tempi più lunghi. La disposizione censurata, sanzionando la Regione per una circostanza della quale essa non dispone, sarebbe illegittima in quanto palesemente irragionevole. <br />	<br />
La ricorrente rileva poi che la lettera e) dell’art. 14, comma 1, relativa all’obbligo di istituzione di un Collegio dei revisori dei conti che operi in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, violerebbe l’art. 121 Cost., che individua direttamente gli organi necessari delle Regioni (Presidente, Giunta e Consiglio), in quanto il legislatore statale ordinario difetterebbe «di qualsivoglia competenza in ordine alla stessa previsione/imposizione del nuovo organo quale componente necessaria dell’organizzazione regionale». Ad avviso della Regione, la disposizione censurata determinerebbe l’affidamento alla Corte dei conti di poteri di natura regolamentare il cui esercizio «snatura la funzione della Corte dei conti quale organo di controllo e giurisdizionale» e costituirebbe quindi violazione degli artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost. La disposizione si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto lo Stato, essendo privo di potestà regolamentare nelle materie concorrenti, non potrebbe demandarla all’organo di controllo. <br />	<br />
La ricorrente, inoltre, deduce nello specifico l’illegittimità dell’ultimo periodo della lettera a) dell’art. 14, comma 1, ai sensi del quale «[l]e Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero». Ad avviso della ricorrente, tale previsione, ledendo i principi di razionalità e di eguaglianza, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., dato che «una Regione non sarebbe neppure libera di determinare un numero di consiglieri regionali che la stessa legge statale mostra di giudicare congruo, per la sola ragione che con precedente scelta la Regione stessa aveva determinato un numero inferiore». <br />	<br />
Infine, ad avviso della Regione la disposizione censurata violerebbe l’art. 77 Cost., in quanto, stabilendo il termine stringente di sei mesi per l’adozione delle modifiche, ma rinviandone l’efficacia alla successiva legislatura regionale, difetterebbe dei requisiti della straordinaria necessità e dell’urgenza. <br />	<br />
7.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che le censure siano respinte. Le motivazioni addotte corrispondono a quelle sostenute dalla difesa dello Stato con riguardo al ricorso della Regione Basilicata. Le censure regionali sarebbero, comunque, da ritenersi superate, in ragione della sopravvenuta modifica dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2011 ad opera dell’art. 30 della l. n. 183 del 2011. <br />	<br />
7.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione Emilia-Romagna ha ribadito la fondatezza delle censure prospettate e ha contestato la ricostruzione dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che le modifiche introdotte dall’art. 30, comma 5, della l. n. 183 del 2011 non avrebbero fatto venir meno l’interesse a ricorrere. <br />	<br />
8.— La Regione Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011) ha impugnato, tra gli altri, l’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del d.l. n. 138 del 2011. Ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost., perché prevederebbe misure di dettaglio riguardanti specifiche voci di spesa regionali, e l’art. 123 Cost., in quanto inciderebbe sulla forma di governo regionale. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
9.— La Regione Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 3, 77, 97, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e sesto, 119, 121 e 123 Cost., adducendo le medesime argomentazioni prospettate dalla Regione Emilia-Romagna. Inoltre, la Regione sostiene che, dato che il proprio statuto ha già previsto l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti (in seguito disciplinato con legge regionale), la normativa statale andrebbe a sostituirsi a quella regionale «senza che vi sia alcun titolo che legittimi un intervento così pervasivo». <br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che la censura sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
Con memoria depositata il 28 maggio 2012, la Regione Umbria ha confermato il proprio interesse a ricorrere, ribadendo la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso. <br />	<br />
10.— La Regione Campania (reg. ric. n. 153 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 perché violerebbe gli artt. 117, commi terzo e quarto, e 119 Cost., in quanto prevede «nuove misure stringenti che incidono in modo illegittimo non solo su voci di spesa, ma anche sull’ordinamento e sulla forma di governo delle Regioni stesse»; gli artt. 122 e 123 Cost., in quanto detta misure nell’ambito della forma di governo regionale; l’art. 3 Cost. e il principio di ragionevolezza, in quanto produrrebbe «effetti irragionevoli e comunque in forte squilibrio in rapporto alla densità delle popolazioni residenti nelle varie regioni». <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la censura relativa all’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
La Regione Campania, con memoria del 29 maggio 2012, ha confermato il proprio interesse a ricorrere e ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate. <br />	<br />
11.— La Regione Lombardia (reg. ric. n. 155 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 119, 122 e 123 della Costituzione. <br />	<br />
11.1.— Innanzitutto, la disposizione censurata, introducendo misure di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica e incidendo sulle competenze regionali residuali, violerebbe l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. In secondo luogo, l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, dettando disposizioni relative alla forma di governo regionale, sarebbe in contrasto con gli artt. 122 e 123 Cost. Infine, l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, prevista dall’art. 14, comma 1, lettera e), violerebbe l’art. 121 Cost., dato che la previsione di organi regionali ulteriori rispetto a quelli necessari, espressamente elencati, sarebbe integralmente rimessa allo statuto regionale. <br />	<br />
11.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
11.3.— Con memoria del 29 maggio 2012, la Regione Lombardia ha replicato all’Avvocatura generale dello Stato, escludendo che l’intervenuta modifica normativa abbia fatto venir meno il proprio interesse a ricorrere e ribadendo la fondatezza delle censure sollevate. <br />	<br />
12.— La Regione Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) ha impugnato l’articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 per violazione degli artt. 70, 77, 117, quarto comma, 122 e 123 Cost., e del principio di leale collaborazione. <br />	<br />
12.1.— Innanzitutto, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 77 Cost., per assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, e dell’art. 70 Cost., in quanto in tal modo le Camere sarebbero state espropriate della funzione legislativa. In secondo luogo, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 122 e 123 Cost., in quanto inciderebbe sulla forma di governo della Regione. Anche la previsione di un Collegio dei revisori dei conti, di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 14, inciderebbe sulla riserva statutaria prevista dall’art. 123 Cost. e lederebbe la competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali (art. 117, quarto comma, Cost.). <br />	<br />
12.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse, in ragione della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011. <br />	<br />
Nel merito, la difesa dello Stato osserva che la disposizione censurata lascia «ampi margini di scelta, nel rispetto dei vincoli quantitativi e dei tetti massimi predefiniti dal legislatore statale, circa le determinazioni inerenti la composizione numerica degli organi regionali», nonché «circa le modalità con cui dare attuazione alla riduzione della spesa prevista dal legislatore statale». <br />	<br />
12.3.— La Regione Calabria, con memoria depositata il 23 maggio 2012, ha escluso che l’intervenuta modifica normativa abbia fatto venir meno il proprio interesse a ricorrere e ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate. <br />	<br />
13.— La Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) ha impugnato l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 3, 116 e 119 Cost., degli artt. 15 e 16 dello statuto, nonché del principio di ragionevolezza. <br />	<br />
13.1.— La disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3 e 119 Cost., «perché la doverosa applicazione del principio di perequazione è irragionevolmente subordinata alla rinuncia della Regione alla sua autonomia costituzionalmente garantita». Inoltre, l’irragionevolezza della disposizione impugnata deriverebbe dalla previsione del termine di sei mesi previsto per l’adeguamento, in quanto la riforma statutaria «può avvenire solo con il procedimento stabilito per la revisione costituzionale» e, dunque, non sarebbe nella disponibilità della Regione. L’art. 14 interferirebbe, poi, con la competenza regionale in materia di determinazione della forma di governo della Regione, dei rapporti fra i suoi organi e di definizione del numero di consiglieri, violando così gli artt. 15 e 16 dello statuto, nonché l’art. 116 Cost. <br />	<br />
13.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. <br />	<br />
13.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione autonoma della Sardegna deduce il carattere non satisfattivo dello ius superveniens, ribadendo la fondatezza delle censure prospettate nel ricorso. <br />	<br />
14.— La Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) ha impugnato l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, comma sesto, e 119 Cost., degli artt. 4, numero 1), 47, 48, 75, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, degli artt. 9, 10, 10-bis del decreto legislativo n. 268 del 1992, dell’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, e degli artt. 2, 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, nonché del principio di leale collaborazione, con le medesime argomentazioni addotte dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011). Inoltre, la Provinvia autonoma lamenta che la disposizione censurata violerebbe l’art. 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto una legge ordinaria inciderebbe sulla determinazione del numero dei membri del Consiglio provinciale prevista da una legge costituzionale quale è lo statuto, e con l’art. 47, secondo comma, dello stesso statuto, in quanto interferirebbe con la speciale competenza legislativa di integrazione della disciplina statutaria in materia di «forma di governo della Provincia». <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a sèguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Nel merito, la difesa dello Stato sostiene che la norma contestata, nella sua attuale formulazione, «prevede solamente che l’adeguamento da parte delle Regioni [e delle Province autonome] ai succitati parametri avvenga nell’ambito della loro autonomia statutaria e legislativa, nel rispetto, quindi, delle loro prerogative costituzionalmente sancite». <br />	<br />
Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Provincia autonoma di Trento osserva che la modifica introdotta con l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011 non può ritenersi satisfattiva, in quanto interessa il comma 1 dell’art. 14, e non il comma 2, impugnato dalla ricorrente. Per le Regioni e le Province ad autonomia differenziata l’adeguamento a quei parametri continuerebbe ad essere «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente», determinando anzi «una condizione deteriore rispetto alle stesse Regioni ordinarie». <br />	<br />
15.— La Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011), ha impugnato l’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 24, 25, 47, 48, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale; delle relative norme di attuazione (decreto legislativo n. 266 del 1992, decreto legislativo n. 268 del 1992 e d.P.R. n. 305 del 1988); nonché dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. <br />	<br />
15.1.— Innanzitutto, la disposizione impugnata violerebbe l’autonomia finanziaria della Provincia autonoma, sancita dall’art. 79, comma 4, dello statuto, e sarebbe in contrasto con gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto, poiché il legislatore statale modificherebbe l’ordinamento finanziario provinciale senza ricorrere alla procedura rinforzata prevista per le leggi costituzionali. <br />	<br />
Inoltre, l’art. 14, comma 2, si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 25, 47, 48 e 103 dello statuto che disciplinano la forma di governo delle Province autonome (in particolare, la determinazione della forma di governo della Provincia, l’elezione del Consiglio provinciale e degli assessori, e la composizione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali). L’art. 14, poi, nella parte in cui prevede la riduzione degli emolumenti e delle utilità dei consiglieri regionali (comma 1, lettera c), lederebbe una competenza riservata alla Regione e alle Province autonome. <br />	<br />
Infine, la norma censurata, nella parte in cui dispone l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, si porrebbe in contrasto con le norme di attuazione dello statuto contenute nel d.P.R. n. 305 del 1988, poiché violerebbe la competenza della provincia in materia di procedimenti di controllo contabile. <br />	<br />
15.2.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, a sèguito della modifica introdotta dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, le censure sollevate siano dichiarate inammissibili per difetto di interesse. <br />	<br />
15.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Provincia autonoma di Bolzano afferma che la modifica intervenuta con l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, non avrebbe carattere satisfattivo, dato che essa non incide sull’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, applicabile alle Regioni a statuto speciale, e insiste per l’accoglimento delle censure sollevate. <br />	<br />
16.— La Regione Veneto (reg. ric. n. 11 del 2012) ha impugnato l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, che ha modificato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123 Cost. <br />	<br />
16.1.— Ad avviso della ricorrente, in base alla modifica apportata dall’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, «quelle che potevano essere considerate facoltà, o, per meglio dire oneri per le Regioni (…) sono oggi puri e semplici obblighi». Di conseguenza, la Regione ribadisce i motivi di illegittimità proposti con il ricorso avverso l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, nella sua originaria formulazione (reg. ric. n. 145 del 2011). <br />	<br />
16.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, nel merito, non fondato. <br />	<br />
16.3.— Con memoria depositata il 29 maggio 2012, la Regione Veneto ribadisce l’illegittimità della disposizione censurata, per contrasto con l’art. 123 Cost., poiché porrebbe dei limiti alla competenza statutaria generale. Inoltre, l’art. 14 impugnato, contenendo disposizioni di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., e lederebbe l’autonomia finanziaria della Regione, di cui all’art. 119 Cost. 	</p>
<p><b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>1.— Con più ricorsi, diverse Regioni hanno impugnato, fra l’altro, l’articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che detta misure riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, e prevede l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti. <br />	<br />
1.1.— In particolare, le Regioni Basilicata (reg. ric. n. 136 del 2011), Campania (reg. ric. n. 153 del 2011), Lombardia (reg. ric. n. 155 del 2011), Calabria (reg. ric. n. 158 del 2011) e la Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 160 del 2011) hanno impugnato l’intero articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Le Regioni Lazio (reg. ric. n. 134 del 2011), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 144 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 147 del 2011), e Veneto (reg. ric. n. 145 del 2011) hanno impugnato il solo comma 1 (la Regione Veneto, limitatamente alle lettere a, b, c, d ed e), mentre le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 135 del 2011) e Trentino Alto-Adige/Südtirol (reg. ric. n. 143 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (reg. ric. n. 142 del 2011) e Bolzano (reg. ric. n. 152 del 2011) hanno impugnato il solo comma 2. <br />	<br />
1.2.— Con il ricorso n. 11 del 2012, la Regione Veneto ha impugnato l’articolo 30 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2012), che ha parzialmente modificato l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011. <br />	<br />
1.3.— I parametri invocati nei ricorsi sono gli articoli 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). <br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste lamenta la violazione degli articoli 2, primo comma, lettera a), 15, 16 e 25 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), e del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste concernenti l’istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti). Il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province di Trento e di Bolzano deducono la violazione degli articoli 4, numero 1), 8, numero 1), 25, 36, 47, 48, 69, 75, 79, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle relative norme di attuazione: il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l’istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto). La Regione autonoma della Sardegna lamenta la violazione degli articoli 15 e 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). <br />	<br />
1.4.— Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge n. 138 del 2011, vengono in esame in questa sede le questioni relative all’articolo 14 del medesimo decreto-legge. <br />	<br />
I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia. <br />	<br />
2.— Successivamente alla presentazione dei ricorsi, l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, ha modificato il primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, che, nella sua formulazione originaria, prevedeva che le Regioni dovessero adeguare i rispettivi ordinamenti ai parametri elencati dal medesimo articolo «ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20». Al meccanismo premiale – rappresentato dal collegamento tra l’adeguamento a detti parametri da parte delle Regioni e la collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa – si sostituisce la previsione «le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti ai parametri previsti dal comma 1», in forza della quale tali misure hanno efficacia diretta nei confronti delle Regioni. <br />	<br />
La modifica normativa, quindi, non ha carattere satisfattivo e non determina la cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato per sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti non può essere accolta e la questione proposta con i ricorsi nn. 134, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 147, 152, 153, 155, 158 e 160 del 2011 si intende trasferita al testo vigente dell’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. Anche la questione sollevata con il ricorso n. 11 del 2012, con il quale la Regione Veneto ha autonomamente impugnato l’art. 30, comma 5, della legge n. 183 del 2011, nella parte in cui modifica l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, si intende trasferita su quest’ultimo articolo, nella sua attuale formulazione. <br />	<br />
3.— In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili alcune censure. <br />	<br />
3.1.— È inammissibile, per inconferenza del parametro invocato, la censura relativa alla violazione dell’art. 114 Cost., presentata dalla Regione Basilicata, secondo la quale il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata “centralità”». <br />	<br />
3.2.— Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in base alle quali l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che le Regioni con un numero di consiglieri regionali inferiore a quello indicato dall’articolo stesso, non possono aumentarlo, lederebbe i principi di razionalità e di eguaglianza. La censura relativa alla violazione dell’art. 3 Cost. è inammissibile per difetto di interesse, in quanto nessuna Regione ha attualmente un numero di consiglieri inferiore a quello, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2011. La censura riferita all’art. 97 Cost., invece, è inammissibile per difetto assoluto di motivazione. <br />	<br />
3.3.— Sono inammissibili le censure relative all’art. 77 Cost., prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, e all’art. 70, censura sollevata dalla sola Regione Calabria. Secondo le ricorrenti, la previsione, contenuta nell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, secondo la quale la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l’efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, violerebbe l’art. 77 Cost., in quanto difetterebbe dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza e in quanto, configurando un uso illegittimo della decretazione d’urgenza, contrasterebbe – secondo la Regione Calabria – con l’assegnazione alle Camere della funzione legislativa, in violazione dell’art. 70 Cost. Al riguardo, deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale le Regioni possono invocare, nel giudizio di costituzionalità in via principale, parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (sentenze n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009). Nel caso di specie, le ricorrenti non spiegano in che modo l’asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze delle Regioni. <br />	<br />
3.4.— Sono inammissibili le censure relative alla violazione del principio di leale collaborazione, prospettate dalle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, perché non viene fornita alcuna motivazione di tale violazione (ex plurimis, sentenze n. 185, n. 129, n. 114 e n. 8 del 2011). <br />	<br />
3.5.— Sono inammissibili le censure fondate sulla violazione degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto tali parametri non sono richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti. È necessario, infatti, che vi sia corrispondenza tra il contenuto di tali delibere e l’oggetto del ricorso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell’organo legittimato a proporlo (da ultimo, sentenza n. 205 del 2011), e tale principio non riguarda solamente l’individuazione della norma censurata, ma anche l’esatta delimitazione dei parametri del ricorso (sentenze n. 311 e n. 27 del 2008, nonché n. 453 del 2007). <br />	<br />
4.— Nel merito, le censure prospettate possono essere suddivise in due gruppi: il primo relativo all’art. 14, comma 2, che riguarda le sole Regioni a statuto speciale e le Province autonome; il secondo all’art. 14, comma 1. <br />	<br />
5.— L’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, in base al quale l’adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo è «condizione per l’applicazione» dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 ed «elemento di riferimento per l’applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente», è impugnato dalle Regioni autonome Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta//Vallée d’Aoste, nonché dalle Province di Trento e di Bolzano per violazione degli artt. 3, 116, 117, commi terzo e sesto, e 119 Cost. Tutte le ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione delle disposizioni dei rispettivi statuti relative alla forma di governo della Regione e delle Province autonome, alla modalità di elezione dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali, al numero e all’indennità dei consiglieri (artt. 14, 15, 16 e 25 dello Statuto della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; artt. 24, 25, 36, 47 e 48 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol; artt. 15 e 16 dello Statuto della Regione Sardegna). Infine, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la violazione delle disposizioni statutarie avrebbe l’effetto di modificare in via diretta la composizione degli organi di governo della Regione e delle Province, violando così gli artt. 103, 104 e 107 dello statuto regionale, che disciplinano il procedimento di modifica dello stesso statuto. <br />	<br />
La questione è fondata. <br />	<br />
La disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall’art. 116 Cost. L’adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiede, quindi, la modifica di fonti di rango costituzionale. A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. Non a caso, l’art. 19-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, non impugnato, stabilisce che «l’attuazione delle disposizioni» di tale decreto-legge da parte delle Regioni a statuto speciale deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto» dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009. <br />	<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, per violazione dell’art. 116 Cost. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura, ivi inclusi quelli prospettati dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome in riferimento alle disposizioni dell’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge. <br />	<br />
6.— La questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, sollevata dalle Regioni a statuto ordinario, si articola in tre gruppi di censure: il primo, avente ad oggetto l’intero art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 122 e 123 Cost.; il secondo, concernente la previsione, contenuta nell’art. 14, lettere a) e b), in base alla quale la riduzione sia dei consiglieri sia degli assessori deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, con riguardo all’art. 3 Cost.; il terzo, avente ad oggetto l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, in riferimento agli artt. 100, 103, 117, commi terzo e sesto, e 121 Cost. <br />	<br />
6.1.— Secondo un primo gruppo di censure, l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel prevedere il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbe una disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente; l’art. 119 Cost, in quanto stabilirebbe le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità; l’art 117, quarto comma, Cost., perché invaderebbe l’ambito riservato alla potestà legislativa regionale residuale; l’art. 123 Cost., in quanto lederebbe la potestà statutaria delle Regioni; l’art. 122 Cost., perché attribuirebbe al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto alla determinazione della durata degli organi elettivi e dei principi fondamentali relativi al sistema di elezione e ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali. <br />	<br />
Le censure non sono fondate. <br />	<br />
La disposizione in esame, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzione dei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica» (primo alinea dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011). Le lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1, fissano un limite al numero dei consiglieri e degli assessori, rapportato agli abitanti, lasciando alle Regioni l’esatta definizione della composizione dei Consigli e delle Giunte regionali. La lettera c) fissa un «tetto» all’ammontare degli emolumenti dei consiglieri, che non possono essere superiori a quelli previsti per i parlamentari: si tratta di un «limite complessivo», che lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta (sentenze n. 182 e n. 91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237 del 2009). Anche le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo, rispettivamente, che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa. <br />	<br />
Accertata la finalità della disposizione impugnata, va individuata la materia nella quale interviene. Essa riguarda la struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123 Cost. Il primo enumera gli organi regionali – Consiglio, Giunta, Presidente – e le loro funzioni. Il secondo demanda agli statuti il compito di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento. L’art. 123 Cost. dispone altresì che gli statuti siano «in armonia con la Costituzione». <br />	<br />
La Costituzione detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti per i consiglieri e le modalità dell’accesso ai pubblici uffici per gli assessori. Vengono in rilievo, per il diritto di elettorato attivo, l’art. 48 Cost., e, per il diritto di elettorato passivo e l’accesso agli uffici pubblici, l’art. 51 Cost. Il primo dispone che «il voto (&#8230;) è eguale», il secondo che «tutti i cittadini (…) possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza». Entrambe le norme sono espressione del più generale principio di eguaglianza, del quale rappresentano una specificazione (sentenze n. 166 del 1972 e n. 96 del 1968). <br />	<br />
La disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell’ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione. <br />	<br />
Come già notato, il principio relativo all’equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati). Questa Corte ha già chiarito che «il principio di eguaglianza, affermato dall’art. 48, si ricollega a quello più ampio affermato dall’art. 3», sicchè «quando nelle elezioni di secondo grado l’elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza, non contrasta col principio di eguaglianza, ma anzi vi si conforma, la norma che faccia conto del numero di elettori che gli conferirono il proprio voto, e con esso la propria fiducia» (sentenza n. 96 del 1968). Principio analogo vale per gli assessori, sia perché, in base all’art. 123 Cost., «forma di governo» e «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» debbono essere «in armonia con la Costituzione», sia perché l’art. 51 Cost. subordina al rispetto delle «condizioni di eguaglianza» l’accesso non solo alle «cariche elettive», ma anche agli «uffici pubblici» (non elettivi). <br />	<br />
La disposizione censurata, quindi, non vìola gli artt. 117, 122 e 123 Cost., in quanto, nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica, stabilisce, in coerenza con il principio di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. <br />	<br />
6.2.— Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria censurano la previsione, contenuta nelle lettere a) e b), dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 in base alla quale la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso. Poiché l’iter di approvazione dello statuto è suscettibile di avere una durata maggiore, a causa dell’eventuale referendum e dell’eventuale questione di legittimità costituzionale previsti dall’art. 123 Cost., la Regione sarebbe ritenuta responsabile per il rispetto di un termine (previsto sia per l’adozione della modifica, sia per la sua efficacia) di cui essa non dispone compiutamente, in violazione dell’art. 3 Cost. <br />	<br />
La censura non è fondata. <br />	<br />
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 richiedono l’«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l’eventuale questione di legittimità costituzionale. <br />	<br />
6.3.— Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Umbria censurano anche la lettera e) dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011 che prevede l’istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente», e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Collegio dei revisori debba operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. <br />	<br />
Ad avviso delle ricorrenti, l’istituzione del Collegio dei revisori violerebbe l’art. 117, commi terzo e sesto, Cost., in quanto prevederebbe una delegazione di poteri di natura regolamentare nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica; gli artt. 100 e 103 Cost., perché snaturerebbe la funzione della Corte dei conti; l’art. 121 Cost., in quanto istituirebbe un organo regionale ulteriore rispetto a quelli necessari, la cui previsione spetta invece allo statuto o alla legge regionale. <br />	<br />
Le censure non sono fondate. <br />	<br />
La disposizione impugnata mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166). Tale legge prevede che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, e che le sezioni regionali accertino, anche sulla base di dette relazioni, il conseguimento, da parte degli enti locali, degli equilibri di bilancio fissati a livello nazionale. Laddove vengano accertati «comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto [di stabilità interno]», le sezioni regionali della Corte dei conti segnalano dette irregolarità agli organi rappresentativi dell’ente, perché adottino idonee misure correttive. <br />	<br />
L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, per il «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica», stabilisce un «raccordo» fra il Collegio dei revisori dei conti della Regione e la sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La norma censurata si collega alle disposizioni relative alle funzioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni regionali: per un verso, l’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), su cui si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 29 del 1995; per altro verso, l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ha rimesso alla Corte dei conti, «ai fini del coordinamento della finanza pubblica», il compito di «verifica[re] il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea». <br />	<br />
Nel quadro normativo descritto, la disposizione impugnata ha previsto un collegamento fra i controlli interni alle amministrazioni regionali e i controlli esterni della Corte dei conti, secondo il modello che, in attuazione del citato art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, è stato sperimentato, per gli enti locali, dalla menzionata legge n. 266 del 2005. <br />	<br />
Chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni di tale ultima legge, questa Corte ha affermato – fra l’altro – che il controllo esterno esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l’ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007). <br />	<br />
Questa Corte ha altresì ritenuto che tale attribuzione trovi diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale «assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale» e che il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo «sulla gestione del bilancio dello Stato» debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. A quest’ultima, del resto, vanno riferiti sia i principi derivanti dagli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, Cost. (sentenza n. 179 del 2007), sia il principio di cui all’art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per cui «[l]e amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei princìpi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità». <br />	<br />
L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l’unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, il «riesame» (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile. Al contempo, la disposizione censurata garantisce l’autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell’organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio – al di fuori, quindi, dall’influenza della politica –, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.). Il collegamento fra controllo interno e controllo esterno assolve anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, come risulta, del resto, dalla disciplina della legge n. 20 del 1994, secondo cui «la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge» è accertata dalla Corte dei conti «anche in base all’esito di altri controlli. <br />	<br />
Infine, la disposizione impugnata non implica alcuna delegazione di potere regolamentare, né nella parte in cui prevede l’istituzione del Collegio dei revisori, né nella parte in cui assegna alla Corte dei conti il potere di definire i criteri di qualificazione professionale dei membri di tale organo. La scelta di rimettere alla Corte dei conti la definizione di tali criteri si giustifica con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica. Ne discende che la disposizione non viola l’art. 117, comma sesto, Cost. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />	<br />
riuniti i giudizi, <br />	<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; <br />	<br />
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />	<br />
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe; <br />	<br />
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e modificato dall’articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente <br />	<br />
Sabino CASSESE, Redattore <br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2012-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2012 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune che ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale di sgombero del controinteressato, se l’atto impugnato pare avere contenuto lesivo in relazione alla disposta auto-sospensione di una precedente ordinanza di sgombero, ritenuto che tale provvedimento sembra recare un ingiusto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, visto che il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune che ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale di sgombero del controinteressato, se l’atto impugnato pare avere contenuto lesivo in relazione alla disposta auto-sospensione di una precedente ordinanza di sgombero, ritenuto che tale provvedimento sembra recare un ingiusto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, visto che il mancato sgombero dell’inquilino (per motivi peraltro del tutto estranei alla fattispecie di sfratto) impedisce il pieno ripristino di agibilità della porzione di edificio di proprietà del ricorrente medesimo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00198/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00353/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Simona Cicchetti</b>, <b>Giuseppina Cianca</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Miccoli, Fabio Pasquali, con domicilio eletto presso Fabio Avv. Miccoli in L&#8217;Aquila, via Cardinale Mazzarino N.71;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Pizzoli</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Rossi, con domicilio eletto presso Stefano Rossi in L&#8217;Aquila, via Ulisse Nurzia N.26; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Mauro Perilli</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento 27 marzo 2012 prot. n. 2177 del comune di pizzoli che ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale di sgombero del controinteressato	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzoli in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che l’atto impugnato pare avere contenuto lesivo in relazione alla disposta auto-sospensione dell’ordinanza di sgombero 66/11;<br />	<br />
Ritenuto altresì che tale provvedimento sembra recare un ingiusto pregiudizio alle ragioni della ricorrente, visto che il mancato sgombero dell’inquilino (per motivi peraltro del tutto estranei alla fattispecie di sfratto) impedisce il pieno ripristino di agibilità della porzione di edificio di proprietà del ricorrente medesimo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima) Accoglie la suindicata istanza di sospensiva;<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Rimette le parti alla seconda udienza di novembre 2013 per la trattazione nel merito della vertenza;	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elvio Antonelli, Presidente FF<br />	<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-12-7-2012-n-198/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/7/2012 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-6-2011-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-6-2011-n-198/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-6-2011-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.198</a></p>
<p>M. Arosio Pres. &#8211; E. Loria Est. Marsh S.p.a. in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda con Assiteca BSA S.r.l. (Avv.ti D. Barigazzi, G. Gariboldi e S. Soncini) contro il Comune di Reggio nell’Emilia (Avv. S. Gnoni) e nei confronti di Union Brokers S.r.l. (Avv. P. Coli) sull&#8217;onere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-6-2011-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-6-2011-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Arosio Pres. &#8211; E. Loria Est. <br /> Marsh S.p.a. in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda con Assiteca BSA S.r.l. (Avv.ti D. Barigazzi, G. Gariboldi e S. Soncini) contro il Comune di Reggio nell’Emilia (Avv. S. Gnoni) e nei confronti di Union Brokers S.r.l. (Avv. P. Coli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;onere motivazionale da parte della commissione di gara in ordine alla corretta attribuzione dei punteggi, ancor più in presenza di criteri di valutazione generici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Fissazione dei sub criteri e sub punteggi ad opera del bando – Necessità – Fissazione di criteri generici &#8211; Attribuzione dei punteggi &#8211; Onere motivazionale da parte della commissione – Sussistenza – Incomprensibilità delle ragioni di un dato punteggio &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche se le modifiche recate all’articolo 83 del d.lgs. cit. da parte del d.lgs. 152/2008 hanno limitato la discrezionalità della commissione di gara nel fissare i criteri motivazionali demandando al bando (o alla lettera di invito) la massima specificazione dei sub criteri, sub pesi e sub punteggi, ciò non elimina, ma al contrario, accresce l’intensità dell’onere motivazionale da parte della commissione di gara in ordine alla corretta attribuzione dei punteggi stessi, in omaggio al principio della massima trasparenza e della par condicio. Ciò tanto più in presenza, come in specie, di criteri di valutazione generici, non assistiti dalla previsione di ulteriori specificazioni. A tale onere la commissione di gara non ha adempiuto, non essendo possibile comprendere in alcun modo quali siano state le ragioni che hanno comportato il distacco di quattro punti tra la prima e la seconda classificata, per cui si ritiene che la valutazione non abbia corrisposto ai canoni richiesti dal decreto legislativo 163/2006 s.m.i. e dalla legge 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2011, proposto da </p>
<p>Marsh S.p.a., in proprio e in qualità di mandataria dell’A.T.I. costituenda con Assiteca BSA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Barigazzi, Gianluca Gariboldi e Stefano Soncini, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Barigazzi, in Parma, via Repubblica, 97;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Reggio nell’Emilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso l’avv. Giorgio Pagliari, in Parma, borgo Antini 3;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Union Brokers S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ramis, in Parma, Borgo G. Tommasini 20;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio consulenza e brokeraggio assicurativo assunto con determinazione dirigenziale PG n. 725/2011 del 17 gennaio 2011, con il quale è stato affidato dal Comune di Reggio Emilia alla società Union Brokers S.r.l. l’incarico di broker assicurativo, nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso presupposto, conseguente o comunque connesso ivi inclusi, occorrendo, il bando di gara inviato per la pubblicazione in data 24 marzo 2010, il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara integrale e la relativa approvazione con determina dirigenziale n. 27436 di PG del 7 dicembre 2009, il verbale intestato come “verbale di aggiudicazione provvisoria” recante timbro di protocollo del 19 maggio 2010, le decisioni assunte nelle sedute del 24 dicembre 2010 &#8211; 27 dicembre 2010 e 28 dicembre 2010 di cui si da atto del verbale, nonché della decisione della commissione assunta il 28 dicembre 2010, relativa alla seconda seduta pubblica con attribuzione del punteggio alla Union Brokers S.r.l. di complessivi 78 punti, l’eventuale diniego di intervento di autotutela a seguito delle comunicazioni in data 18 febbraio 2011, nonché il provvedimento di ammissione alla procedura della controinteressata, nonché tutti i verbali di gara inclusi quelli che hanno ritenuto ammissibile e valutato positivamente l’offerta del concorrente aggiudicatario rispetto quella dell’ATI Marsh, nonché la proroga del contratto eventualmente ed illegittimamente assunta in favore di Union Brokers S.r.l. con provvedimento non noto, successivamente a quelle disposte dapprima sino al 14 agosto 2010 e poi fino al 18 settembre 2010, nonché le ulteriori, ove queste sussistano.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio nell’Emilia e di Union Brokers S.r.l.;<br />	<br />
Vista la rinuncia della parte ricorrente al decreto monocratico in data 1 marzo 2011;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 87/2011 in data 09 marzo 2011;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visto il dispositivo pubblicato ai sensi dell’art. 120, comma 9, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso notificato in data 21 febbraio 2011 e depositato in data 01 marzo 2011, la ricorrente società, in proprio e in qualità di mandataria di un’A.T.I. da costituirsi con altra società, pure indicata in epigrafe, ha impugnato gli atti relativi al procedimento di gara indetto dal Comune di Reggio nell’Emilia, con bando inviato per la pubblicazione in data 24 marzo 2010 e avente ad oggetto l’appalto per “il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Reggio Emilia” per il periodo dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2013.<br />	<br />
In particolare, il bando prevedeva che il criterio per l’aggiudicazione fosse quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Hanno presentato offerta nel termine di scadenza previsto dal bando la Marsh e Assiuteca BSA, in costituenda A.T.I., e la Union Brokers, società con la quale il Comune aveva già in essere i precedente contratto, che prorogava nelle more dello svolgimento della procedura di gara.<br />	<br />
In data 18 maggio 2010 si teneva la seduta di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa; in data 18 novembre 2010, la Commissione convocava i concorrenti per la seduta definitiva del 23 novembre 2010 ma il giorno precedente perveniva alla ricorrente una comunicazione con la quale la seduta era rinviata per l’impedimento di uno dei componenti della commissione.<br />	<br />
Con la comunicazione del 21 dicembre 2010 la stazione appaltante riconvocava i concorrenti per il giorno 28 dicembre 2010, comunicando il cambiamento di uno dei membri della commissione.<br />	<br />
In data 22 gennaio 2011 veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva alla contro interessata.<br />	<br />
Nel frattempo (13 gennaio 2011), la ricorrente chiedeva i documenti di gara e si avvedeva della inesistenza dei verbali delle sedute riservate di gara del 24 dicembre 2010, 27 dicembre 2010 e 28 dicembre 2010, in quanto, nonostante avesse reiteratamente richiesto i verbali, questi non le venivano comunicati.<br />	<br />
L’ATI ricorrente pertanto, preannunciava alla stazione appaltante l’intenzione di proporre ricorso ai sensi dell’art. 243 bis del d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Perveniva, quindi, alla ricorrente la documentazione precedentemente richiesta alla stazione appaltante, dalla quale tuttavia, la ricorrente non desumeva elementi nuovi, tali da desistere rispetto alla intenzione di proporre ricorso, intenzione che, pertanto, veniva formalmente confermata.<br />	<br />
La ricorrente si duole per i seguenti motivi:<br />	<br />
A. in via principale: l’illegittima attribuzione del punteggio relativo al criterio di aggiudicazione n. 3 “servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti” al concorrente Union Brokers s.r.l. come risultanti dalla tabella per punti 24 su 25 rispetto ai punti 20 su 25 attribuiti all’ATI Marsh.<br />	<br />
1.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge di principi generali dell’ordinamento (artt. 83 e 84 d.lgs. 163/2006), anche in relazione agli artt. 1 e 3 L. 241/1990 nonché in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai principi della direttiva 2004/18). Eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità manifesta e carenza di motivazione, travisamento, disparità di trattamento e sviamento. Violazione dei principi di cui agli artt. IV.2.1. del bando di gara nonché dell’art. II e III del capitolato speciale nonché art. IV del bando integrale.<br />	<br />
Il distacco tra la prima classificata, Union Brokers s.r.l. e la seconda classificata A.T.I. Marsh è costituito da 4 punti che corrispondono alla differenza di attribuzione del punteggio per il criterio di aggiudicazione “servizi aggiuntivi e/o migliorativi”, valevole 25 punti su 100. Sotto questo profilo è carente la motivazione per la quale è stato attribuito questo punteggio. Anche le verbalizzazioni delle sedute che la ricorrente è riuscita ad ottenere dopo vari solleciti, non contengono il benché minimo giudizio attributivo dei punteggi e si limitano a riportare che la Commissione ha esaminato “le tabelle di sintesi (…), relativamente ai criteri di aggiudicazione previsti dal bando di gara per ciascuna delle offerte presentate, elaborate dal Presidente con finalità preparatorie, istruttorie e strumentali della valutazione.”<br />	<br />
Dall’esame di tali documenti l’attribuzione del punteggio pari a 24 punti per quanto riguarda i punteggi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto ai 20 punti attribuiti all’A.T.I. Marsh (verbale del 28 dicembre 2010), non si spiega in alcun modo palesandosi il vizio di difetto di motivazione.<br />	<br />
Inoltre, dall’esame dei documenti risulta che la maggior parte dei servizi aggiuntivi del progetto presentato da Union Brokers sono prestazioni minime oggetto dell’appalto.<br />	<br />
Un ulteriore profilo di censura consiste nella circostanza che i servizi aggiuntivi si ripetono tra di loro: quelli di cui ai punti 4, 10, 49, sono tutti collegati alla stima del patrimonio, quelli indicati ai punti 13 e 45 fanno riferimento alle polizze All-Risks.<br />	<br />
B.- In via subordinata: illegittimità delle operazioni svolte dalla commissione nelle sedute riservate del 24, 27 e 28 dicembre 2010 nonchè della seduta pubblica del 28 dicembre 2010 per difetto assoluto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi numerici. Violazione del bando di gara e del capitolato per mancata esplicitazione logico-giuridica dei giudizi relativi alle offerte tecniche.<br />	<br />
2.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge di principi generali dell’ordinamento (artt. 1, 2, 83 84 d.lgs. 163/2006; anche in relazione agli artt. 1 e 3 L. 241/1990 nonché in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. e agli 3 e 97 Cost. e ai principi della direttiva 2004/18). Eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità manifesta e carenza della motivazione, travisamento, disparità di trattamento e sviamento. Sotto altro profilo. Violazione dei principi di cui agli artt. IV.2.1. del bando di gara nonché dell’art. II e III del capitolato speciale nonché art. IV del bando integrale. Il bando di gara prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma dettava dei criteri generici per definire come pervenire a tale giudizio finale, per cui la commissione avrebbe dovuto accompagnare l’illustrazione logico-giuridica della valutazione, in assenza della quale l’indicazione del semplice punteggio numerico non consente di valutare e comprendere le ragioni del voto attribuito. Pertanto, la tabella riportata nel verbale, in assenza di qualunque spiegazione da parte dei commissari, non consente di ricostruire la motivazione del punteggio attribuito dalla commissione.<br />	<br />
C.- In via subordinata: in relazione alle operazioni di apertura delle offerte tecniche svoltesi in data 18 maggio 2010.<br />	<br />
3.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge di principi generali dell’ordinamento (artt. 83 e seguenti d.lgs. 163/2006; anche in relazione agli artt.1 e 3 L. 241/90 nonché in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. ed ai principi della Direttiva 2004/18). Eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria. Violazione dei principi di cui agli artt. IV:2.1. del Bando di gara nonché del punto III del bando integrale.<br />	<br />
Il bando prevede che la procedura aperta verrà esperita il giorno 18.05.2010 alle ore 09,30 presso la sede del servizio Affari Istituzionali, in seduta pubblica e che in tale seduta si procederà alla verifica formale dell’offerta.<br />	<br />
Dalla verbalizzazione della seduta non risulta che la commissione abbia proceduto alla verifica formale dell’offerta tecnica, come previsto dall’art. III del bando di gara, la cui analisi istruttoria è stata rimessa al Presidente della Commissione. Risulta, infatti, che il Presidente abbia predisposto le tabelle di sintesi delle offerte nella sua autonomia e in altra sede.<br />	<br />
D. – Sull’applicazione del d.lgs. 163/2006 in relazione allo svolgimento delle sedute di gara nonché sull’illegittima proroga del servizio.<br />	<br />
4.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e di norme comunitarie nonché di norme regolamentari (d.lgs. 163/2006). Eccesso di potere per violazione dei principi che regolano lo svolgimento delle sedute delle Commissioni di gara. Illogicità manifesta. Travisamento e carenza di presupposto sotto altro profilo. Violazione delle regole relative alla proroga degli appalti di servizio e delle procedure negoziate. Illegittimità della mancata verbalizzazione delle sedute.<br />	<br />
Con tale censura la ricorrente si duole di due ulteriori profili di illegittimità delle procedura seguita dalla stazione appaltante: in primo luogo, non sarebbero state rispettate le regole di conservazione dei plichi, poiché, come risulta dal verbale di gara del 18 maggio 2010, nonché dai verbali delle sedute riservate del 24 dicembre e del 27 dicembre 2010 la Commissione, dopo aver aperto in pubblico i plichi ha consegnato al Presidente la documentazione senza verbalizzare in nessun modo le modalità di custodia della stessa. Analogamente dopo la seduta del 24 e 27 dicembre 2010, la commissione ha sospeso l’attività senza indicare in alcun modo le modalità di custodia dei plichi e la stessa circostanza si è verificata il 27 dicembre 2010.<br />	<br />
In secondo luogo, la ricorrente contesta le proroghe dei contratti intervenute dapprima sino al 14 agosto 2010 e poi fino al 18 settembre 2010, in favore di Union Brokers, giacché si tratta di attività che contrastano con il divieto di proroga dei contratti e con il divieto di trattativa negoziata in via diretta e senza consultare tre operatori ai sensi dell’art. 57 D.lgs. 163/2006, peraltro neppure prevista, nel caso di specie, nel bando di gara.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio nell’Emilia nonché la contro interessata, eccependo, in primo luogo la tardività della impugnativa del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e, comunque, resistendo al ricorso e chiedendone il respingimento nel merito.<br />	<br />
Con la nota in data 1 marzo 2011, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di decreto cautelare monocratico.<br />	<br />
Con ordinanza n. 87/2011 in data 10 marzo 2011 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e fissato il merito all’udienza pubblica del 20 aprile 2011.<br />	<br />
In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie riepilogative delle rispettive argomentazioni.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 20 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Collegio esamina, in primo luogo, l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione comunale con riferimento al bando di gara e al capitolato speciale d’appalto.<br />	<br />
L’eccezione è sollevata adducendo la violazione dell’articolo 120 comma 5 del d.lgs. 104/2010 e dunque sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando di gara entro 30 giorni dalla data del 24 marzo 2010, giorno in cui il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<br />	<br />
L’eccezione è destituita di fondamento, in quanto le clausole del bando che la ricorrente contesta con il ricorso non sono immediatamente lesive dei suoi interessi e non le hanno impedito di partecipare alla procedura di gara. Esse rientrano, pertanto, nel novero delle clausole “non escludenti” per le quali, secondo l’orientamento assunto dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 1/2003, non è necessario che vengano immediatamente impugnate, dovendo esserlo soltanto quelle che impediscono di presentare l’offerta.<br />	<br />
Invero, la ricorrente ha impugnato le clausole che stabiliscono le modalità di svolgimento del procedimento di gara e che riguardano i criteri di aggiudicazione, per cui appare logico che le abbia impugnate unitamente agli atti consequenziali e applicativi, a mezzo dei quali la commissione di gara ha dato la propria interpretazione delle medesime, attraverso il procedimento valutativo effettuato in merito alle offerte e al punteggio assegnato.</p>
<p>2. Venendo al merito delle questioni dedotte, il ricorso è fondato.<br />	<br />
In particolare, risultano fondate le censure contenute nel primo motivo e nel secondo motivo.<br />	<br />
In particolare con il primo, si sostiene che la commissione di gara avrebbe immotivatamente e erroneamente valutato i c.d. “servizi aggiuntivi” che dovevano essere presenti nel progetto e che sono risultati elemento discriminante per l’aggiudicazione dell’appalto, in quanto agli stessi era attribuito un peso massimo di 25 su 100 punti attribuibili e la ricorrente ha ottenuto 74 punti complessivi di cui 20 punti per i servizi aggiuntivi, a fronte di 78 punti attribuiti alla contro interessata, di cui 24 punti per i servizi aggiuntivi: è, pertanto, evidente come la valutazione di questo elemento delle offerte sia risultato determinante ai fini dell’aggiudicazione.<br />	<br />
Dall’esame dei verbali delle sedute della commissione del 24, 27 e 28 dicembre 2011, non si evince alcun criterio motivazionale in base al quale sarebbe stato attribuito il punteggio di 24 e di 20 a, rispettivamente, l’aggiudicataria e la seconda classificata; Vi è, infatti, un mero rinvio alle tabelle di sintesi allegate predisposte dal presidente della commissione <i>“con finalità preparatorie, istruttorie e strumentali alla valutazione”</i>, come affermato negli stessi verbali.<br />	<br />
La tabella non contiene alcun elemento da cui dedurre una sia pur minima motivazione, neanche <i>per relationem</i>, in quanto si limita a riportare i servizi aggiuntivi proposti dalle quattro offerenti.<br />	<br />
Non si riesce pertanto,a comprendere, in alcun modo quali siano state le ragioni che hanno comportato il distacco di quattro punti tra la prima e la seconda classificata, e ciò in violazione dell’articolo 83 del decreto legislativo 163/2006 e dei principi generali rivenienti dagli articoli 1 e 3 della legge 241/1990 s.m.i.<br />	<br />
Infatti, anche se le modifiche recate all’articolo 83 del d.lgs. cit. da parte del d.lgs. 152/2008, in adempimento delle direttive comunitarie e della sentenza della Corte di Giustizia Ce del 24 gennaio 2008, in C-532/06, hanno limitato la discrezionalità della commissione di gara nel fissare i criteri motivazionali demandando al bando (o alla lettera di invito) la massima specificazione dei sub criteri, sub pesi e sub punteggi, ciò non elimina, ma al contrario, accresce l’intensità dell’onere motivazionale da parte della commissione di gara in ordine alla corretta attribuzione dei punteggi stessi, in omaggio al principio della massima trasparenza e della <i>par condicio</i>.<br />	<br />
A tale onere, nel caso di specie, la commissione di gara non ha adempiuto, per cui si ritiene che la valutazione dei servizi aggiuntivi non abbia corrisposto ai canoni richiesti dal decreto legislativo 163/2006 s.m.i. e dalla legge 241/1990.</p>
<p>3. Anche il secondo mezzo proposto è fondato.<br />	<br />
A mezzo di esso viene riproposto il vizio di difetto assoluto di motivazione, nell’ambito del lavoro svolto dalla commissione di gara, nell’attribuzione dei punteggi numerici con riguardo a tutti gli elementi delle offerte, laddove nel primo motivo si aveva riguardo esclusivamente ai servizi aggiuntivi, in quanto ritenuti determinanti nell’esito finale della gara.<br />	<br />
Nonostante l’accoglimento del primo motivo determini il travolgimento dell’aggiudicazione il Collegio ritiene opportuno esaminare anche il secondo motivo, che appare, anch’esso, fondato.<br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione era, come detto, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il bando di gara prevedeva quali parametri di valutazione i seguenti: 1) modalità operative delle prestazioni oggetto del servizio, punti 50/100; 2) organizzazione interna dedicata al comune di Reggio Emilia intesa come struttura organizzativa, sede operativa, personale dedicato, attrezzature e metodologie informatiche, punti 15/100; piano di formazione e di aggiornamento del personale dell’Ente: punti 10/100; servizi aggiuntivi e/o migliorativi offerti: punti 25/100.<br />	<br />
Trattandosi di criteri di valutazione generici, non assistiti dalla previsione di ulteriori specificazioni, la commissione di gara avrebbe dovuto esplicitare in modo chiaro le motivazioni che la conducevano all’attribuzione dei singoli punteggi per ogni parametro delle offerte presentate.<br />	<br />
Così non è avvenuto in quanto, come già rilevato al motivo n. 1, le schede riepilogative allegate ai verbali delle sedute riservate non esternano alcun tipo di ragionamento logico-giuridico sotteso all’attribuzione matematica dei punteggi, per cui deve ritenersi che considerazioni analoghe a quelle più sopra svolte, possano essere ribadite anche in relazione agli ulteriori parametri da valutare.</p>
<p>4. Il Collegio ritiene che, alla luce delle argomentazioni testé enunciate, il ricorso sia da accogliere, con assorbimento delle ulteriori censure, e che la domanda di risarcimento del danno per equivalente sia da respingere in quanto – come risulta dalla dichiarazione resa in data 02.03.2011 del dirigente del Comune di Reggio Emilia preposto al servizio affari istituzionali – il contratto non è stato stipulato, per cui non è luogo alla dichiarazione di inefficacia dello stesso ai sensi degli articoli 121 e seguenti del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104; poiché la ricorrente è risultata seconda classificata e l’erronea attribuzione del punteggio per i servizi aggiuntivi si è rivelata determinante ai fini della non aggiudicazione dell’appalto alla medesima, vi è luogo per il risarcimento in forma specifica a mezzo dell’aggiudicazione alla ricorrente dell’affidamento in questione.</p>
<p>5. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con le conseguenze di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Reggio nell’Emilia (correggendo l’errore materiale contenuto nel dispositivo laddove era indicato il Comune di Parma) al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), onnicomprensivi degli oneri di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-6-2011-n-198/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2011 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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