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	<title>1975 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1975 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.1975</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-1975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-1975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.1975</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto del Questore di Roma con il quale è stata disposta “la revoca della licenza di detenzione armi per uso scenico”, sparanti a salve ed inefficienti all’offesa e che devono essere preventivamente rese inefficienti e regolarmente autorizzate”. L’attuale carenza, a livello normativo, di disposizioni che indichino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-1975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.1975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-1975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.1975</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto del Questore di Roma con il quale è stata disposta “la revoca della licenza di detenzione armi per uso scenico”, sparanti a salve ed inefficienti all’offesa e che devono essere preventivamente rese inefficienti e regolarmente autorizzate”. L’attuale carenza, a livello normativo, di disposizioni che indichino le modalità per rendere le armi inefficienti non appare significativa, mentre la circostanza che le armi sequestrate fossero in manutenzione (e per questo prive della c.d. “spina di blocco” o di altro dispositivo di sicurezza) non appare (ai fini dell’accoglimento del gravame) persuasiva, una volta letto il verbale di sequestro delle stesse in cui non v’è menzione di un’eventuale attività manutentiva in atto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01975/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03885/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3885 del 2011, proposto da <b>Paolo Galiano</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Lauteri e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> &#8211; <b>Questura di Roma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del decreto del Questore della Provincia di Roma, Div. III, Cat. 6D/2011 del 3 marzo 2011 (notificato all’interessato il successivo 13 marzo), con il quale è stata disposta “la revoca della licenza di detenzione armi per uso scenico rilasciata al sig. Galiano Paolo”, con l’ulteriore prescrizione che “le armi autorizzate nella predetta licenza, attualmente presenti all’interno del deposito, dovranno essere cedute a persone munite di valido titolo entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la licenza già rilasciata al ricorrente è relativa alla detenzione di armi ad uso scenico, sparanti a salve ed inefficienti all’offesa e che, fra le prescrizioni impartite al titolare della stessa, la prima gli imponeva di “non detenere armi che non siano preventivamente rese inefficienti e regolarmente autorizzate”;<br />	<br />
Considerato che l’attuale carenza, a livello normativo, di disposizioni che indichino le modalità per rendere le armi inefficienti (richiamata in gravame e nell’ivi allegata ordinanza del Tribunale del Riesame) non appare, col riferimento al corrente contenzioso, significativa attese le prescrizioni sopra richiamate imposte dall’Autorità di P.s. e l’obbligo, derivante dall’art.9 del Tulps, di prestarvi osservanza da parte del titolare della licenza;<br />	<br />
Considerato che la circostanza, in gravame assunta, che le armi sequestrate fossero in manutenzione ( e per questo prive della c.d. “spina di blocco” o di altro dispositivo di sicurezza) non appare (ai fini dell’accoglimento del gravame) persuasiva, una volta letto il verbale di sequestro delle stesse in cui non v’è menzione di un’eventuale attività manutentiva in atto;<br />	<br />
Considerato che le spese di lite della fase cautelare possono compensarsi tra le parti in causa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge la domanda cautelare, e compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-1975/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.1975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a></p>
<p>Pres. Saltelli, Est. Mele.MINISTERO DELLE FINANZE (Avv.St.) c. TROVE&#8217; Luigi (Avv. G. P. Crociatelli). sulla motivazione dei provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare Atto amministrativo – Provvedimento attinente alla mobilità del personale militare – Motivazione – Esigenze di servizio – Sufficienza – Non sussiste. I provvedimenti attinenti alla mobilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli, Est. Mele.<br />MINISTERO DELLE FINANZE (Avv.St.) c. TROVE&#8217; Luigi (Avv. G. P. Crociatelli).</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione dei provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Provvedimento attinente alla mobilità del personale militare – Motivazione – Esigenze di servizio – Sufficienza – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma un principio di civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla motivazione dei provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1975/2007 Reg. Dec.<br />
N. 10566 Reg. Ric.<br />
Anno 1999</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10566/99, proposto da<br />
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>,<br />
in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p><b>TROVE’ Luigi</b>,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Paolo Crociatelli ed  elettivamente domiciliato, in Roma, via Muzio Clementi, 18 (studio avv. Fiorenzo Grollino);</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez. I, n, 18 del 9 gennaio 1999, resa “inter partes”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006, il Consigliere Eugenio Mele;<br />
Udito l’Avvocato dello Stato Varrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il presente appello è proposto dal Ministero delle finanze – Comando generale delle Guardia di finanza &#8211; e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria, indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha accolto un ricorso dell’attuale appellato avverso il provvedimento con il quale gli era stato negato il trasferimento da Genova a Messina.<br />
Secondo la tesi dell’amministrazione, i provvedimenti di trasferimento dei militari si atteggiano quali ordini e per essi, pertanto, è sufficiente anche una motivazione generica per sorreggerli, d’altra parte, nel caso di specie, sussisterebbe anche una situazione di incompatibilità ambientale, non esplicitata nel provvedimento impugnato, per ragioni di riservatezza.<br />
Il soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, domandandone il rigetto e controdeducendo a tutte le argomentazioni avversarie.<br />
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>L’appello non può essere accolto.<br />
E’ vero, sì, infatti, che i provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate.<br />
Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza.<br />
Se, poi, come evidenziato nell’appello, erano sussistenti ben altre ragioni che ostavano al trasferimento, e precisamente una situazione di incompatibilità ambientale del soggetto appellato nella sede di Messina, l’Amministrazione avrebbe dovuto correttamente porre a base del diniego opposto al sig. Trovè proprio tale situazione e non trincerarsi dietro un’espressione non evidenziatrice di tale incompatibilità ambientale, quale appunto quella relativa alle generiche esigenze di servizio.<br />
Inoltre, come è pacifico, tale nuova motivazione, che non si riscontra nel provvedimento impugnato, viene ad assumere la valenza di un’inammissibile integrazione della motivazione in sede giudiziale, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.<br />
Infine, per ciò che concerne il fatto che la vicenda della incompatibilità ambientale non è stata posta a base del provvedimento di diniego di trasferimento per ragioni di riservatezza, è appena il caso di rilevare che essa poteva essere inserita come motivazione “per relationem” ad un altro atto, da mettere successivamente a disposizione del dipendente.<br />
L’appello va, pertanto, rigettato.<br />
Tuttavia, in ragione della complessità della situazione, le spese di giudizio del presente grado possono essere integralmente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.<br />
Spese  di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Carlo SALTELLI				&#8211; Presidente, f.f.<br />	<br />
Carlo DEODATO				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Salvatore CACACE			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sergio DE FELICE			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio MELE				#NOME?																																																																																									</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 07/05/2007….<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1975/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1975</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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