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	<title>1964 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1964 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1964</a></p>
<p>Pres. Barbagallo , Est. Atzeni Consorzio di Bonifica dell’Ufita (Avv. Givannelli) c/ Elettro Sannio snc (Avv. Tanga) sulla illegittimità dell&#8217;aggiudicazione in caso di falsa dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e sulla necessità che il consorzio stabile dimostri il possesso del requisito dell&#8217;affidabilità morale degli amministratori delle imprese consorziate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo , Est. Atzeni<br /> Consorzio di Bonifica dell’Ufita (Avv. Givannelli)  c/  Elettro Sannio snc (Avv. Tanga)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;aggiudicazione in caso di falsa dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e sulla necessità che il consorzio stabile dimostri il possesso del requisito dell&#8217;affidabilità morale degli amministratori delle imprese consorziate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale  &#8211; Autocertificazione &#8211;  Accertata in altre gare  &#8211; Aggiudicazione – Illegittimità 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Consorzio stabile &#8211; Requisiti di partecipazione  –  Amministratori delle imprese consorziate – Dimostrazione &#8211;   Omissione-  Conseguenze – Esclusione dalla gara – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La non veridicità delle dichiarazioni rese per partecipare alla gara inficia il suo risultato, anche se l’elemento è acquisito aliunde. Pertanto, l’Amministrazione appaltante ha il potere-dovere di disattendere l’autocertificazione prodotta da un concorrente, anche se rivelatasi non veritiera in una diversa gara, malgrado, nella gara in oggetto l’autocertificazione non fosse stata sottoposta al vaglio critico e dunque non fosse risultata immediatamente non veritiera. 	</p>
<p>2. I Consorzi stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della Pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare l’affidabilità morale degli organi di vertice delle singole imprese consorziate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello numero di registro generale 3413 del 2008, proposto da: 	</p>
<p><b>Consorzio di Bonifica dell&#8217;Ufita</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano Giovannelli, Arcangelo Guzzo, Claudio Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Arcangelo Guzzo in Roma, via Antonio Gramsci n. 9;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Elettro Sannio Snc<i></b></i> in proprio e quale mandataria capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con Zaffiro Costruzioni Srl, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Paolo Tanga, con domicilio eletto presso Giovanni Zitola in Roma, piazza M. Benti Bulgarelli n. 10;	</p>
<p><b>Ditta Luongo Pasqualino</b>, quale componente della suddetta ATI ed in proprio;	</p>
<p><b>El. Mont. Impianti Srl</b>, quale componente della suddetta ATI ed in proprio;	</p>
<p><b>Monsud Spa</b> in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con Snec S.r.l.;	</p>
<p><b>Idrotecna S.p.A.</b>;	</p>
<p><b>Warex S.r.l.</b>;	</p>
<p><b>Tech-Tron S.r.l.</b>;	</p>
<p><b>Schiavo e C. S.p.A.;	</p>
<p>Tava di Angelo Triunfio e C. S.n.c.;	</p>
<p>Ditta Pizzulo Vitantonio;	</p>
<p>Ditta Manganiello Domenico;	</p>
<p>Consorzio Leonardo S.r.l., già Consorzio Leonardo;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania – Salerno, Sezione I, n. 00062/2008, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI SU FALDA SOTTERRANEA &#8211; RISARCIMENTO DANNO.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Guzzo e Tanga;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, la s.n.c. “Elettro Sannio” di Salomone Francesco e Cardone Massimino, la s.r.l. “El.Mont. Impianti” e la s.r.l. “Zaffiro Costruzioni” in persona dei rispettivi legali rappresentanti impugnavano il verbale in data 2475/2005 con il quale la commissione giudicatrice nominata dal Consorzio di Bonifica dell’Ufita aveva provvisoriamente aggiudicato all’associazione temporanea di imprese fra s.p.a. Monsud ed s.r.l. S.N.E.C. la gara d’appalto dei lavori di realizzazione di una soglia sotterranea per il rimpinguamento della falda sotterranea del Fiume Ufita in località Ponte Doganella e di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ove occorresse, nella parte in cui aveva disposto l’ammissione alla gara dell’A.T.I Tech-Tron/Schiavo, dell’A.T.I. Artistica/T.A.V.A./Pizzulo/Manganello, dell’A.T.I. Idrotecna Warex e del Consorzio Leonardo; impugnava inoltre la deliberazione n. 107 in data 26/5/2007 con la quale la Deputazione Amministrativa del Consorzio aveva approvato il suddetto verbale ed aggiudicato l’appalto alla suddetta A.T.I., la determinazione definitiva di aggiudicazione e le note consortili n. 1590 in data 28/5/2005 e n. 3788 in data 13/7/2005.<br />	<br />
Deducevano violazione dei principi generali in materia di procedure di gara d’appalto di opere pubbliche e, in particolare, degli artt. 21 e segg. della legge 11/2/1994 n. 109 e degli artt. 75 e 90 del D.P.R. 21/2/1999 n. 554, del bando e del disciplinare di gara ed eccesso di potere, assumendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara dell’A.T.I. Artistica/T.A.V.A./Pizzulo/Manganello, dell’A.T.I. Tech-Tron/Schiavo e dell’ l’A.T.I. Idrotecna/Warex e sostenendo che l’esclusione dalla gara delle stesse avrebbe dato luogo ad una diversa soglia di anomalia delle offerte con conseguente aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. ricorrente e non alla controinteressata Monsud/S.N.E.C.<br />	<br />
Con successivo atto le stesse società hanno sostenuto l’illegittimità dell’ammissione alla gara anche del Consorzio “Leonardo”, assumendo la mancata introduzione nel procedimento di gara di parte della documentazione richiesta a pena di esclusione.<br />	<br />
Analoga impugnazione è stata proposta anche dall’Impresa Luongo Pasqualino, facente parte della stessa A.T.I.<br />	<br />
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, Sezione I, riuniva i ricorsi, accoglieva il primo e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati e condannava il Consorzio di bonifica dell&#8217;Ufita al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente, nei limiti indicati in motivazione, e dichiarava improcedibile il secondo ricorso proposto dall’impresa Luongo.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza insorge il Consorzio di bonifica dell&#8217;Ufita in persona del legale rappresentante chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio Elettro Sannio s.n.c. e Zaffiro Costruzioni s.r.l., in proprio e nella loro qualità di mandataria capogruppo la prima e di mandante la seconda, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010 la causa è stata assunta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consorzio, odierno appellante, ha indetto una gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di cui in narrativa.<br />	<br />
La relativa aggiudicazione è stata impugnata dall’odierna appellata di fronte al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Salerno, che ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati e disponendo il risarcimento dei danni per equivalente.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza insorge il Consorzio, odierno appellante.<br />	<br />
La controversia può essere riassunta nei termini che seguono.<br />	<br />
L’offerta dell’appellata non è stata presa in considerazione in quanto è risultata superiore alla soglia di anomalia.<br />	<br />
Con il ricorso di primo grado l’appellata ha sostenuto che alcune offerte erano state ammesse illegittimamente; la loro esclusione avrebbe modificato la soglia di anomalia, in termini tali da consentirle di risultare aggiudicataria.<br />	<br />
Il TAR ha condiviso integralmente l’impugnativa, annullando l’aggiudicazione ed accordando il risarcimento per equivalente.<br />	<br />
Nel presente grado, le parti costituite concordano sul fatto che la sentenza deve essere confermata laddove risulti l’illegittimità dell’esclusione delle associazioni temporanee di imprese Techtron ed Idrotecna e del Consorzio Leonardo (si veda, in particolare, pag. 7 dell’appello).<br />	<br />
Su tali punti, deve essere condiviso quanto argomentato dai primi giudici.<br />	<br />
Le suddette associazioni temporanee hanno partecipato al procedimento senza subire contestazioni.<br />	<br />
Dopo la sua conclusione, l’odierna appellata è venuta a conoscenza del fatto che entrambe le associazioni suddette avevano omesso di dichiarare l’inesistenza di cause di esclusione per alcuni amministratori o direttori tecnici cessati nel triennio.<br />	<br />
Il fatto è ammesso anche dal Consorzio appellante, il quale peraltro sostiene di essere tenuto, in sede di gara, a rispettare le dichiarazioni rese dai partecipanti, senza possibilità di svolgere autonome indagini; richiama, a sotegno della tesi l’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<br />	<br />
L’interpretazione proposta della disposizione appena richiamata non può essere condivisa.<br />	<br />
C.di S., V, 14 aprile 2008, n. 1608, ha affermato che in una gara di appalto per opere pubbliche, l&#8217;Amministrazione appaltante ha il potere-dovere di disattendere l&#8217;autocertificazione prodotta da un concorrente, in quel caso rivelatasi non veritiera in una diversa gara, malgrado, nella gara in oggetto &#8211; a differenza di quella in cui essa si è rivelata non veritiera &#8211; l&#8217;autocertificazione non fosse stata sottoposta (per sorteggio) al vaglio critico e dunque non fosse risultata immediatamente non veritiera.<br />	<br />
In altri termini, il Consiglio di Stato ha affermato che la non veridicità delle dichiarazioni rese per partecipare alla gara inficia il suo risultato, anche se l’elemento è acquisito “aliunde”.<br />	<br />
L’orientamento è condiviso dal Collegio, non essendo ammissibile che l’Amministrazione affidi un contratto sulla base di un’inesatta percezione del possesso, da parte dei partecipanti, dei necessari requisiti; deve anche essere soggiunto come la presentazione di dichiarazioni inesatte possa anche costituire reato.<br />	<br />
Non è, deve ribadirsi, consentito, che comportamenti anche delittuosi condizionino un’attività quale quella dell’affidamento dei contratti pubblici, la cui disciplina costituisce attuazione del principio di cui all’art. 97 della Costituzione.<br />	<br />
Afferma, in conclusione, il Collegio che l’art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non esclude affatto l’incidenza della dichiarazione falsa sulla legittimità del provvedimento di aggiudicazione che ha concorso a formare; il significato della disposizione è invece quello di onerare il dichiarante della responsabilità per le conseguenze del suo atto dolosamente o colposamente infedele.<br />	<br />
Di conseguenza, la falsità o erroneità delle dichiarazioni comporta l’illegittimità del provvedimento che si fonda sul loro contenuto.<br />	<br />
Il motivo d’appello deve, pertanto, essere respinto.<br />	<br />
L’appellante sostiene poi l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui afferma l’illegittima ammissione alla gara del Consorzio suddetto per non avere dimostrato l’affidabilità morale degli amministratori delle imprese consorziate.<br />	<br />
Sostiene l’appellante che l’adempimento non era, nella specie, necessario in quanto il Consorzio ha partecipato alla gara in nome proprio, non per affidare l’esecuzione del contratto ad una consorziata, per cui è tenuto a dimostrare esclusivamente la sua affidabilità.<br />	<br />
La tesi non è condivisa dal Collegio.<br />	<br />
Occorre osservare che già l’art. 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, disponeva che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l&#8217;ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all&#8217;art. 10, comma 1, lettere b ) e c ), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate, in tal modo dimostrando “a contrariis”, che i requisiti di affidabilità morale devono essere dimostrati anche dalle imprese consorziate (in termini C. di S., VI, 15 maggio 2003, n. 2646).<br />	<br />
L’art. 35 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ancora più restrittivo, stabilisce che anche i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei consorzi di cui al primo comma, lett. b) e c), del precedente art. 34 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.<br />	<br />
La “ratio” delle disposizioni appena richiamate è ben evidente in quanto consentendo ad imprese diverse di confondere i rispettivi requisiti di affidabilità morale nell’ambito del consorzio questo costituirebbe uno strumento disposizione degli imprenditori meno affidabili, tra i quali si possono trovare imprese collegate alla criminalità organizzata, le quali potrebbero indirettamente partecipare a gare d’appalto, condizionandole.<br />	<br />
Afferma, in conclusione, il Collegio che i Consorzi stabili per partecipare a gare d’appalto per l’aggiudicazione di contratti della pubblica Amministrazione sono tenuti a dimostrare, nei termini stabiliti dal bando, l’affidabilità morale degli organi di vertice delle imprese consorziate.<br />	<br />
Il motivo d’appello risulta, quindi, infondato.<br />	<br />
La sentenza di primo grado deve, di conseguenza, essere confermata anche sotto questo profilo.<br />	<br />
Atteso che, come riferito sopra, è pacifico che l’esclusione delle imprese di cui si è detto è sufficiente per confermare l’accoglimento del ricorso di primo grado, l’appello deve, in conclusione, essere respinto nella parte relativa alle domande a contenuto impugnatorio.<br />	<br />
L’appellante contesta la sentenza di primo grado anche nella parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Afferma in primo luogo che il richiamato art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esclude la sua responsabilità in ordine alle conseguenze della presentazione di dichiarazioni non veritiere.<br />	<br />
L’argomentazione non si attaglia al caso di specie nel quale l’odierna appellata aveva rappresentato alla stazione appaltante l’erroneità delle suddette dichiarazioni oltre un mese prima della sottoscrizione del contratto, in tal modo consentendole di verificare la circostanza ed adottare i provvedimenti conseguenti.<br />	<br />
Di conseguenza, l’Amministrazione poteva evitare di incorrere nell’illegittimità riscontrata facendo uso dell’ordinaria diligenza, e verificando le dichiarazioni di cui si tratta ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<br />	<br />
L’appellante sostiene poi che la sua colpa deve essere esclusa in quanto il Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 743 in data 7 luglio 2005 aveva respinto l’istanza di sospensione, presentata dalla parte odierna appellata.<br />	<br />
Neanche questa argomentazione può essere condivisa in quanto l’ordinanza invocata è motivata con riferimento ad una sola delle censure dedotte in ricorso e quando ancora non erano stati notificati i motivi aggiunti, con i quali è stata dedotta l’illegittimità dell’ammissione alla gara del Consorzio Leonardo.<br />	<br />
Di conseguenza, l’ordinanza richiamata non è sufficiente per escludere la colpa della stazione appaltante.<br />	<br />
In conclusione, l’appello deve essere respinto anche in relazione alla condanna al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Le spese devono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1964</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto di un Questore che dispone la sospensione di una licenza con chiusura di un bar tenuto conto sia del breve termine residuo di efficacia del provvedimento impugnato, sia del prevalente interesse pubblico, cui si è conformata l’emanazione del provvedimento stesso, in presenza di elementi indiziari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto di un Questore che dispone la sospensione di una licenza con chiusura di un bar tenuto conto sia del breve termine residuo di efficacia del provvedimento impugnato, sia del prevalente interesse pubblico, cui si è conformata l’emanazione del provvedimento stesso, in presenza di elementi indiziari discrezionalmente valutati dall’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. I TER <a href="/ga/id/2008/4/12162/g">Ordinanza sospensiva del 21 febbraio 2008 n. 1051</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1964/08<br />
Registro Generale: 2634/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BUDDA BAR S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  PIETRO MARSILIcon domicilio  eletto in Roma VIA  DEI DUE MACELLI, 60presso PIETRO MARSILI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO &#8211; QUESTURA DI ROMA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA</b><br />
<b>QUESTURA DI ROMA &#8211; COMMISSARIATO DI PS SEZ. S. LORENZO</b> non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  I  TER  n. 1051/2008, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LICENZA E   CHIUSURA BAR;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />MINISTERO DELL&#8217;INTERNO &#8211; QUESTURA DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e udito, altresì, per la parte l’avv. Marsili;</p>
<p>Ritenuto che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto sia del breve termine residuo di efficacia del provvedimento impugnato, sia del prevalente interesse pubblico, cui si è conformata l’emanazione del provvedimento stesso, in presenza di elementi indiziari discrezionalmente valutati dall’Amministrazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2634/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1964</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; R. Potenza Est. Ittica Commerciale s.r.l. (Avv.ti P. Bastianini e F.M. Pozzi) contro il Ministero dei Beni Culturali (Avvocatura dello Stato), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Siena e Grosseto (Avvocatura dello Stato) ed il Comune di Orbetello (non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; R. Potenza Est.<br /> Ittica Commerciale s.r.l. (Avv.ti P. Bastianini e F.M. Pozzi) contro il Ministero dei Beni Culturali (Avvocatura dello Stato), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Siena e Grosseto (Avvocatura dello Stato) ed il Comune di Orbetello (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui &ldquo;confini&rdquo; del potere di controllo da parte dell&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Potere di controllo da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo &#8211; Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli atti aventi natura di controllo, spettanti ad autorità preposta alla tutela di vincoli e che si inseriscono in un procedimento volto al rilascio di un titolo edilizio in zona vincolata, non possono fare riferimento al rispetto di elementi o parametri che, in quanto stabiliti dalla normativa edilizia locale, spetta in quella sede all’Amministrazione comunale verificare (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l’annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione di un fabbricato artigianale in quanto motivato sulla incompatibilità della struttura, derivante dalla notevole volumetria, col contesto circostante)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
<i>&#8211; III  SEZIONE-</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Sul ricorso n. <b>800/2005</b> proposto da</p>
<p><b>Srl ITTICA COMMERCIALE, </b>rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bastianini e Francesco Massimo Pozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</b></i>contro</p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; il <B>MINISTERO DEI BENI CULTURALI, </B>in persona del Ministro pro-tempore;</p>
<p>&#8211; la <B>SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLE PROVINCE DI SIENA E GROSSETO, </B>in persona del Soprintendente pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, ed ex lege domiciliati press<br />
<br />
&#8211; il <B>COMUNE DI ORBETELLO, </B>in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;<b><br />
<P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L’ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>previa sospensiva, del decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e Grosseto del 24.02.2005 (successivamente cognito) che annulla l’autorizzazione n. 262 del 16.11.2004 del Dirigente del Comune di Orbetello avente ad oggetto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del d.l.vo 42/2004  per la realizzazione di un fabbricato artigianale (capannone) in loc. Campolungo di Orbetello, nonchè del provvedimento del dirigente del IV Settore del Comune di Orbetello del 23.03.2005 n. pratica edilizia 419/2004 (successivamente cognito) con cui si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del fabbricato suddetto e di ogni atto presupposto e conseguente a quelli sopra citati.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
e   per   il   risarcimento   dei   danni</b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>ex art. 35 d.l.vo 80/98;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio  del Ministero e della Soprintendenza intimati;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele POTENZA -, gli avv.ti C. Rigoni delegato da F. M. Pozzi e M. Gambini (Avv. St.);<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
1 &#8211; La Ittica Commerciale è proprietaria di un terreno sito in loc. Campolungo del Comune di Orbetello di circa 8000 mq. inserito all’interno della zona D2 (artigianale) descritta all’art. 81 della Variante Generale al P.R.G. del Comune predetto (terreno censito al foglio 39 mappale 479 e 480);<br />
2 &#8211; In base alla estensione ed alle caratteristiche urbanistiche di detto terreno è consentita la realizzazione di un capannone da destinarsi ad attività artigianali;<br />
3 &#8211; In data 07.05.2004 la ricorrente ha presentato istanza allo sportello unico attività produttive del Comune per l’ottenimento della concessione per la realizzazione del capannone;<br />
4 &#8211; Con provvedimento n. 262 del 16.11.2004 il Dirigente del Comune di Orbetello ha autorizzato, su conforme parere del Collegio dei membri ambientali, ai sensi dell’art. 146 del d.l.vo 24/2004, l’intervento con la seguente motivazione “<i>..le caratteristiche del fabbricato ripetono quelle dei circostanti fabbricati nella zona artigianale e quindi si inserisce correttamente nel contesto </i>ambientale.”;<br />
5 &#8211; Inviata la prescritta documentazione alla competente Soprintendenza, la stessa, con lettera del 13.12.2004 (trasmessa al ricorrente con lettera 16.12.2004 del SUAP del Comune), sospendeva i termini del procedimento richiedendo “<i>&#8230; uno studio di impianto ambientale con inserimento di verde e studio della progettazione in maniera tale da inserirsi nell’ambiente. Montaggio fotografico della costruzione sul luogo.</i>”. tramite il professionista incaricato, ing. Claudio Angelini, la ricorrente inviava, con lettera del 13.01.2005, la documentazione richiesta in triplice copia;<br />
6 &#8211; Gli atti integrativi sono stati ricevuti dal Ministero il 25.01.2005.<br />
Il Sovrintendente ha tuttavia annullato l’autorizzazione paesaggistica del Comune. Avverso tale atto la ricorrente ha pertanto adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:<br />
I &#8211; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Motivazione carente e contraddittoria;<br />
II &#8211; Violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 151 del D. L.vo 29.10.1999, n. 490. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere e contraddittorietà e difetto di motivazione. Incompetenza.<br />
III &#8211; Violazione, per disapplicazione, dell’art. 151 del D. l.vo 29.10.1999, n. 490 (art. 159 D. L.vo 22.01.2004, n. 42). Ecc<br />
IV &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà e per disparità di trattamento..<br />
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si è costituita in giudizio l’  Amministrazione statale intimata, resistendo all’impugnativa esponendo  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Alla Camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del 12 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1- Il primo degli atti impugnati, costituito dall’ annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica emessa dal Comune,  è stato adottato motivando sulla incompatibilità della struttura, derivante dalla notevole volumetria, col contesto circostante; ciò nonostante che il parere della Commissione che ha preceduto l’autorizzazione fosse stato reso in senso positivo, rilevando il rispetto e la ripetizione delle caratteristiche degli edifici circostanti.<br />
-Il primo ordine di censure deduce che la Sovrintendenza non poteva annullare l’autorizzazione  per il motivo di cui sopra senza prima richiedere al Comune una integrazione documentale (sul profilo de quo), sicchè l’annullamento si poggia su documenti che<br />
&#8211; Deduce ancora la società istante  la sussistenza di eccesso di potere  sotto altro profilo, considerando che la volumetria è materia regolata dalla normativa urbanistiche e che pertanto non sembra che potesse essere oggetto delle valutazioni discreziona<br />
Come è noto i limiti di volumetria costituiscono aspetto peculiare oggetto di ogni normativa posta a conformazione dello ius aedificandi, che pertanto viene a porsi come un parametro vincolante del potere di verifica di legittimità da parte dell’Amministrazione  preposta al rilascio del titolo edilizio . Tale peculiarità comporta, specularmente, che gli atti aventi invece  natura di controllo, spettanti ad autorità  preposta alla tutela di  vincoli e che si inseriscono in un procedimento volto al rilascio di un titolo edilizio in zona vincolata, non possano fare riferimento al rispetto di elementi o parametri che, in quanto stabiliti dalla normativa edilizia locale, spetta  in quella sede all’Amministrazione comunale verificare.<br />
L’atto di controllo a tutela di un vincolo paesaggistico deve infatti limitarsi, per gli aspetti di cui si tratta, ad una valutazione discrezionale dei profili ad esso spettanti e costituiti dall’impatto recato dalla costruzione sul bene protetto, assumendo significato di rimozione o conferma dell’impedimento posto a sua tutela.<br />
1-a Ne consegue, per derivazione, anche l’illegittimità del parere negativo, che su tale annullamento si è esclusivamente basato, interrompendo il procedimento edilizio in corso.<br />
2- II ricorso deve conclusivamente essere accolto, relativamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. In forza di tale decisione il Comune provvederà a riattivare il procedimento edilizio, adottando (successivamente al parere già espresso dal Collegio ambientale n. 326 in data 11.11.2006) le necessarie determinazioni finali sulla domanda di concessione. <br />
&#8211; Permanendo la prospettiva di pervenire , al termine del procedimento da riattivare, al rilascio della concessione edilizia, e non essendo  stati documentati i sostenuti danni dal ritardo procedurale, ritiene il Collegio che la relativa istanza debba ess<br />
3 &#8211; In ordine alle spese del giudizio sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione. <br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti in cui, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. <br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
Compensa le spese tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2006 , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. EUGENIO  LAZZERI                                        &#8211; Presidente<br />
dott.ssa MARCELLA COLOMBATI                        &#8211; Consigliere<br />
dott. RAFFAELE POTENZA                                    &#8211; Consigliere, est.</p>
<p><U>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MAGGIO 2006</U></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1964/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1964</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1964/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1964</a></p>
<p>Demanio – cartolarizzazione beni &#8211; inclusione di immobile tra quelli da considerare di pregio – impugnazione della determinazione – accertamento circa stato di degrado e necessità di interventi di restauro – necessità ex lege – tutela cautelare – accoglimento. Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – Ordinanza sospensiva 18</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1964</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – cartolarizzazione beni &#8211; inclusione di  immobile tra quelli  da considerare di pregio – impugnazione della determinazione – accertamento circa stato di degrado e  necessità di interventi di restauro – necessità  ex lege – tutela cautelare – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/4/3769/g">Ordinanza sospensiva 18 marzo 2004 n. 359</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1964/04<br />
Registro Generale:3315/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br /> Pres. Giorgio Giovannini<br /> Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo Est.<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Rosanna De Nictolis<br /> ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DALL&#8217;ARGINE LUCIANO, AICARDI P. LUIGI, LIUZZO SCORPO MARIA,PIETRANTONI CATERINA, CENTORRINO FRANCESCO, GARLINI CORRADO,DARDANI P. LUIGI, MANFREDI MARIA TERESA, BERZIGA MARISA,SALVAN VITTORIO, CONFORTI SILVIA E MATTIOLI GIUSEPPE,MONFERDINI ALESSANDRO, BARONE FRANCESCO,MOSSINI ANNAMARIA E MOSSINI PAOLA, GERBELLA MARIA LUISA,GHERARDI FRANCO E MADINI IONNE, SACCHI FEDERICO,GHERARDI MARIA GRAZIA, LAZZARI MARIO, ROCCHI LUCIANO,DALLARA GIUSEPPE E CASSONI FRANCESCA, VALENTI DUSOLINA,BISSI ADALGISA, RUSSO PIA, PIAZZA BARBARA E PIAZZA MARTA,BARLETTA CRISTINA, TORELLI PAOLO, SILVA FRANCESCO, BARLETTA VINCENZO,PASQUALI ENZO E MICHELOTTI FRANCA, COCCONI ANGELA,SONCINI MARIA TERESA, SCHIVAZAPPA GABRIELLA E VETTORI MARCO,PERGOLA TERESA E MEDIOLI ANGELICA, BENASSI NELLA,FERRARINI NOVARA OLGA, PELIZZONI FULVIA,</b>rappresentati e difesi dall’Avv. BENEDETTO GRAZIOSI<br />
con domicilio eletto in Roma L.TEVERE FLAMINIO 46 PALIV SCB presso STUDIO GREZ</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> non costituitosi;<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b> non costituitosi;<b>I.N.A.I.L.</b><br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Pone e Grazia Tota<br />
con domcilio in Roma, Via IV Novembre n.144 presso Ufficio Legale INAIL<br />
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b> non costituitosi;<b>OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI</b> non costituitosi;<b>SCIP SOCIETA&#8217; CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.</b> non costituitosi;<b>I.N.A.I.L. Q.LE RAPP.SCIP GESTORE PAT.IMM.AD ESSA TRASFERITO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II n. 359/2004 , resa tra le parti, concernente DISMISSIONE IMMOBILI DI PREGIO E DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA DI IMMOBILI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
I.N.A.I.L.<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv Graziosi e l’avv. Tota;</p>
<p>Considerato che, alla stregua del recente orientamento cautelare espresso da questa Sezione in analoghi ricorsi (vedi C.S. ordinanza n. 4421, del 7.10.2003), sussistono i presupposti di cui all’art.21 L. n.1034/1971, in quanto dovrà, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 30.9.2003 n.269, essere fatta una verifica dell’immobile sito in centro urbano, al fine di accertare lo stato di degrado e la necessità di interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (requisiti, la cui presenza non consente di qualificare l’immobile come “di pregio”);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3315/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1964/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1964</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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