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	<title>1963 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1963 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-4-2011-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-4-2011-n-1963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-4-2011-n-1963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.1963</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. Buonauro Consorzio di Cooperative Sociali Kratos Onlus (Avv. Lorenzo Lentini) c. Comune di Succivo (Avv. Catello Miranda) c. N. 5; U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta, Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura di Stato) c. Società Cooperativa Sociale Onlus il Gabbiano (N.C.) sui parametri su cui deve essere fondata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-4-2011-n-1963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-4-2011-n-1963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.1963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br />  Consorzio di Cooperative Sociali Kratos Onlus (Avv. Lorenzo Lentini)<br />  c. Comune di Succivo (Avv. Catello Miranda) c. N. 5; U.T.G. &#8211; Prefettura di <br />Caserta, Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura di Stato) c. Società Cooperativa<br /> Sociale Onlus il Gabbiano (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sui parametri su cui deve essere fondata una informativa prefettizia attestante infiltrazione mafiosa all&#8217;interno di una società aggiudicataria di una gara di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione &#8211; Revoca &#8211; A seguito di informativa antimafia &#8211; Motivata per relationem facendo riferimento all’informativa stessa &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Informativa antimafia &#8211; Informativa c.d. atipica &#8211; Circa tentativi di infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata &#8211; Presupposti per la sua adozione &#8211; Possibilità di fare riferimento al semplice semplice sospetto o a mere congetture prive di riscontro fattuale &#8211; Non sussiste &#8211; Indicazione di idonei e specifici elementi di fatto Necessità &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un pubblico appalto motivato per relationem con riferimento alla informativa prefettizia dalla quale risultano tentativi di infiltrazione della criminalità nell’impresa aggiudicataria, essendo a tal fine sufficiente l’esplicita indicazione e la astratta disponibilità dell’informativa stessa	</p>
<p>2. Poiché le informative prefettizie atipiche si fondano su valutazioni latamente discrezionali, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno &#8220;stato di polizia&#8221; e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo altresì l’individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con le predette associazioni (fattispecie relativa ad indizi forniti dalla Prefettura che nel loro insieme fanno reputare una possibile infiltrazione mafiosa all’interno della ditta aggiudicatrice)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3900 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Consorzio di Cooperative Sociali Kratos Onlus</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Diaco in Napoli, via dei Mille, n. 40; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Succivo</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Catello Miranda, con domicilio eletto presso Giuseppe Abenavoli in Napoli, via Marina N. 5;<br />
<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura di Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Società Cooperativa Sociale Onlus il Gabbiano</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>con ricorso originario: &#8211; della determinazione n. 9 del 1 luglio 2010 a firma del responsabile del comune di Succivo, di revoca dell’aggiudicazione provvisoria del servizio Centro diurno polifunzionale – VII annualità e della relativa nota di trasmissione; &#8211; della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 373/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 28 maggio 2010 e di tutti gli atti investigativi alla base della stessa; &#8211; di ogni altro atto connesso; <br />	<br />
con i motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dei medesimi atti, nonché degli atti investigativi depositati dalla Prefettura a supporto dell’informativa.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Succivo e della Prefettura di Caserta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il consorzio di cooperative ricorrente, operatore nel campo dei servizi socio-assistenziali, ha impugnato gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell’informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. 373/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 28 maggio 2010, in cui è rappresentato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, il comune di Succivo ha revocato l’aggiudicazione provvisoria del servizio Centro diurno polifunzionale – VII annualità.<br />	<br />
La ricorrente deduce in primo luogo la carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili &#8211; né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa. A seguito di istruttoria, la Prefettura ha depositato gli atti in oggetto, avverso i quali sono stati dispiegati i motivi aggiunti, sul rilievo che non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa. <br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, nonché il comune intimato, che concludono per il rigetto del ricorso. All’udienza del 9 marzo 2011 la causa è trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento interdittivo antimafia, indicato in epigrafe, emesso a carico del consorzio di cooperative ricorrente e della determinazione con cui il Comune di Succivo ha revocato l’aggiudicazione provvisoria del servizio Centro diurno polifunzionale – VII annualità.<br />	<br />
Col primo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente denuncia carenza di motivazione del decreto di revoca e della presupposta misura interdittiva.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il provvedimento prefettizio è legittimamente motivato, come nel caso in esame, per relationem agli atti istruttori delle forze di polizia ivi richiamati.<br />	<br />
Quanto al provvedimento di revoca, a motivare lo stesso è sufficiente l’individuazione della presupposta informativa antimafia e del conseguente vincolo che, dal suo effetto interdittivo, discende per l’azione della stazione appaltante.<br />	<br />
Con i restanti due motivi di gravame, la ricorrente denuncia la insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio e la carenza della relativa istruttoria.<br />	<br />
Poiché il ricorso introduttivo è stato proposto prima ancora che la ricorrente potesse conoscere il contenuto degli atti istruttori, la cui ostensione è avvenuta soltanto in giudizio, le censure sono sviluppate e precisate nel ricorso per motivi aggiunti, dove specificamente è contestata la concludenza degli elementi raccolti a carico della società.<br />	<br />
Come emerge dalla documentazione prodotta dall’amministrazione dell’interno, le risultanze degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine sul conto della ricorrente sono state esaminate nella riunione del G.I.A. del 24 maggio 2010.<br />	<br />
Nel corso di tale riunione, il gruppo interforze ha esaminato congiuntamente la posizione di una pluralità di imprese (Consorzio Kratos, società cooperative Idem e Eco, società cooperativa Mediterraneo), legate in vario modo tra loro e con le imprese Consorzio Agape e coop. Punto H – queste ultime colpite da interdittiva antimafia per la presenza di esponenti societari collegati ad associazioni criminali &#8211; concludendo sul conto di tutte per la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento interdittivo antimafia.<br />	<br />
Per quanto concerne, in particolare, la posizione della odierna ricorrente, l’attenzione è stata concentrata sulle figure del presidente (Lagravanese Margherita) e di un consigliere di amministrazione (Flauto Sofia), rispettivamente sorella e moglie di Lagravanese Luigi.<br />	<br />
Gli atti istruttori riferiscono in proposito elementi che, seppur singolarmente considerati potrebbero apparire scarsamente significativi, tuttavia nel loro insieme delineano un quadro complessivo idoneo a sorreggere, sul piano logico e metodologico cui resta ristretto il sindacato estrinseco proprio di questa sede giudiziaria, le conclusioni raggiunte dal Prefetto.<br />	<br />
La Lagravanese Margherita è sorella di Lagravanese Luigi, già presidente di quel Consorzio Agape colpito da interdittiva antimafia (essendone stato arrestato il presidente del consiglio di sorveglianza ed ex presidente del c.d.a. per reati di ricettazione e riciclaggio al fine di favorire il clan egemone sul territorio; i ricorsi proposti contro tale interdittiva sono stati respinti da questa Sezione con sentt. nn. 8659, 8660, 8661, 8662, 8664, 8665 del 2009) nonché presidente della cooperativa sociale Punto H, la quale – avente rapporti di partecipazione societaria con la Publimedia 96 s.r.l., oggetto di interdittiva antimafia perché il suo socio di maggioranza sarebbe stato fiancheggiatore del clan dei casalesi (cfr. sent. n. 8661 del 2009 cit.) – intrecciava rapporti di cointeressenza col Consorzio Agape (cfr. nota 125/NA/H7 di prot. 3754 del 24 aprile 2008 della D.I.A. di Napoli in merito ad un finanziamento infruttifero a favore di quest’ultimo) ed è stata essa stessa colpita da interdittiva prefettizia (il ricorso con cui essa è stata impugnata è stato respinto dalla Sezione con sent. 8663 del 2009).<br />	<br />
Ancora, lo stesso Lagravanese Luigi è indicato come legale rappresentante di quella cooperativa Idem (poi sostituito da una dipendente della stessa Idem, in precedenza dipendente di quella società Punto H gravata, come si è visto, da interdittiva antimafia) di cui il G.I.A. pone il luce il fatto che non sarebbe stato possibile individuarne la sede legale all’indirizzo risultante dal certificato camerale e che sarebbe risultata invece avere, di fatto, sede presso la sede legale del Consorzio Kratos.<br />	<br />
Sul punto, a fronte della specifica contestazione della ricorrente secondo cui il mancato rinvenimento della sede legale sarebbe dipeso dall’avvenuto suo trasferimento medio tempore, occorre rilevare che il fatto rilevante evidenziato dal G.I.A. non riguarda la sede legale della cooperativa Idem, ma la (non contestata) coincidenza effettiva delle sedi delle due imprese.<br />	<br />
Quanto detto vale a sottrarre l’evidenza del legame tra fratello e sorella al mero ambito del rapporto di parentela, collocandolo, quanto meno sul piano indiziario, in quello, ben più pregnante ai fini in esame, della comunanza o vicinanza di attività d’impresa, plasticamente evidenziata dalla coincidenza di sede delle imprese rispettivamente presiedute (oltre che dal fatto che tra gli amministratori del Consorzio Kratos vi fosse anche sua moglie, che ne rafforza il profilo di entità riconducibile ad un unico nucleo familiare o parentale).<br />	<br />
In questo contesto, assume allora non irragionevole significato – ai fini dell’anticipata prevenzione che l’intervento prefettizio, in definitiva, semplicemente persegue – anche il singolo episodio segnalato a carico della Lagravanese Margherita, consistente nel fatto che la stessa, insieme ad un consigliere di amministrazione di altra società della holding familiare (Eco soc. coop.), sono state controllate dalle forze di polizia in compagnia della sorella di un esponente di spicco del clan dei casalesi.<br />	<br />
Rammentando che la funzione affidata all’informativa del Prefetto non si esplica sul piano dell’accertamento di responsabilità penali e non implica, pertanto, altro che un giudizio prognostico sul pericolo di permeabilità dell’impresa ad interessi criminali, occorre, in conclusione, osservare, da un lato, che il ruolo di vertice rivestito dal Lagravanese Luigi in imprese risultate legate, tramite esponenti o soci, ad ambienti criminosi rende non irragionevole la conclusione che egli possa, quanto meno, convivere professionalmente con la presenza nelle sue attività di quegli interessi che, oltre che combattere, occorre bandire dall’accesso a risorse pubbliche e, dall’altro, che sussistono elementi nel senso di una riconducibilità anche dell’odierna ricorrente nella sfera dei rapporti, non soltanto familiari, del predetto Lagravanese, il tutto rafforzato, sempre sul piano del pericolo, dall’episodio del controllo di polizia cui si è fatto cenno.<br />	<br />
Tali considerazioni, unitamente alle risultanze della documentazione agli atti di causa, conducono al rigetto di tutte le censure.<br />	<br />
Ed invero, la natura e la fonte del pericolo innanzi evidenziato valgono, innanzitutto, a dimostrare l’infondatezza sia della censura, di cui al primo motivo aggiunto, incentrata sul fatto che nelle interdittive che hanno colpito le imprese Agape e Punto H le forze di polizia non avrebbero ritenuto il Lagravanese Luigi fonte diretta del pericolo di infiltrazione mafiosa, sia della censura proposta col secondo motivo aggiunto, con cui la ricorrente invoca il fatto che, medio tempore, il Lagravanese avrebbe reciso ogni rapporto con i soggetti ritenuti, nelle precedenti interdittive, causa del pericolo di infiltrazione, poiché ciò non vale a mutare in modo significativo il contesto indiziario in precedenza tratteggiato.<br />	<br />
Non ricorrono, inoltre, i profili di contraddittorietà e di illogicità manifesta che la ricorrente argomenta dal fatto che non tutte le imprese in cui è stata accertata la presenza del Lagravanese sarebbero state colpite da informativa antimafia: tutte le imprese richiamate al riguardo dalla ricorrente, nel primo e nel terzo motivo aggiunto, sono state infatti, al contrario, parimenti colpite da provvedimenti interdittivi, senza che rilevi la circostanza che esse possano esservi in un primo momento sfuggite, una volta che, dopo una più attenta e complessiva valutazione degli elementi a disposizione, l’autorità prefettizia sia poi giunta ad una diversa e più severa conclusione, conforme a quella delle altre società di cui pure faceva parte il Lagravanese.<br />	<br />
Alla luce di quanto detto, infine, va disattesa anche la censura, contenuta nel quarto motivo aggiunto, secondo cui la Prefettura avrebbe capziosamente elevato ad elemento di prova unicamente la sussistenza di un rapporto di tipo familiare, in difetto di altri elementi di significatività antimafia.<br />	<br />
Conclusivamente, per le ragioni esposte il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti, siccome infondati.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-6-4-2011-n-1963/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2010 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-5-2010-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-5-2010-n-1963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-5-2010-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2010 n.1963</a></p>
<p>Pres. Urbano, Est. Ravasio E. s.p.a. (avv. Frezza) c. Comune di Apricena (n.c.) Inquinamento elettromagnetico &#8211; Impianti di radio-comunicazione &#8211; Norma regolamentare comunale &#8211; Divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico &#8211; Illegittimità &#8211; Contrasto con i principi di cui al d.lgs. n. 259/03 La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-5-2010-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2010 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-5-2010-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2010 n.1963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano, Est. Ravasio<br /> E. s.p.a. (avv. Frezza) c. Comune di Apricena (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento elettromagnetico &#8211; Impianti di radio-comunicazione &#8211; Norma regolamentare comunale &#8211; Divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico &#8211; Illegittimità &#8211; Contrasto con i principi di cui al d.lgs. n. 259/03</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La norma regolamentare comunale con la quale è fatto divieto di localizzare impianti di radio telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico è incompatibile con i principi desumibili dal D. L.vo 259/03, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria. E’ pertanto evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall’intento di salvaguardare l’integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2008, proposto da:<br />	<br />
Ericsson Telecomunicazioni Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Frezza, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Quintino Sella, 40;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Comune di Apricena;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
del provvedimento di diniego prot. n. 3650/08 datato 12.05.2008 con cui il Dirigente del locale UTC ha espresso diniego in relazione all’istanza acclarata con lo stesso protocollo comunale del 01.04.2008 ed al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. n. 241/90, pervenuto il 14.04.2008 con nota prot. 3650 del 07.04.2008;</p>
<p>&#8211; nonché del Regolamento Comunale per l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi in una alla delibera di C.C. n. 40 del 18.10.2000 di approvazione dello stesso e, per quanto di ragione, del PUTT<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. Silvio Giancaspro, in delega dell&#8217;avv. A. Prezza;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Con atto notificato il 10 luglio 2008 e depositato il 22 successivo, la ricorrente Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. riferisce di aver inoltrato al Comune di Apricena, in data 1 aprile 2008, istanza ex art. 87 D. L.vo 259/2003, per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di un impianto UMTS con potenza inferiore a 20 Watt su area individuata al locale N.C.T. al foglio 16 p.lla 421, codice sito FG 2435.</p>
<p>L’istanza veniva riscontrata dal Comune di Apricena con nota del 7 aprile 2008 nella quale si faceva rilevare che il sito interessato era soggetto a vincolo paesaggistico e che perciò, giusta previsioni del vigente Piano comunale relativo agli impianti televisivi e di telecomunicazione, le quali facevano divieto di collocare impianti di tal sorta in zona soggetta appunto a vincoli paesaggistici, esso non poteva essere autorizzato.</p>
<p>La ricorrente presentava allora una serie di osservazioni, alle quali il Comune replicava con la nota oggetto di impugnativa, del 12 maggio 2008, ribadendo la impossibilità di dar corso alla realizzazione dell’impianto.</p>
<p>La Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. ha pertanto gravato nel presente giudizio sia la nota del Comune di Apricena del 12 maggio 2008, sia le norme del Regolamento Comunale per l’autorizzazione alla installazione ed esercizio di sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi, approvato con delibera consiliare n. 40 del 18 ottobre 2000; sia, infine, lo stesso PUTT/P, deducendo violazione e falsa applicazione di legge, incompetenza, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione sotto svariati profili, e precisamente:</p>
<p>I) i regolamenti che i comuni possono adottare in materia solo illegittimi laddove prevedano il divieto generalizzato alla installazione di impianti di radio-telecomunicazioni in zone più o meno ampie del territorio comunale; inoltre va detto che con sentenza n. 307 del 2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10 comma 2 L.R. 5/2002, che istituiva il divieto generalizzato di localizzare gli impianti di che trattasi in tutte le aree vincolate ai sensi del D. L.vo 490/99, in quelle classificate come zone interesse storico-architettonico, di pregio storico, e in determinate fasce adiacenti immobili sensibili; va infine rilevato che sensi dell’art. 39 R.D. 1357/39, cui rinvia l’art. 158 D. L.vo 42/04, le linee telefoniche e telegrafiche derogano all’obbligo di chiedere il preventivo parere della Soprintendenza;</p>
<p>II) la localizzazione degli impianti di radio-telecomunicazione può avvenire, da parte dei regolamenti comunali, nella osservanza di criteri che spetta alle regioni individuare, ai sensi dell’art. 8 comma 4 L. 36/01, ed in ogni caso essa deve poter assicurare la copertura del servizio pubblico nell’intero territorio comunale;</p>
<p>III) la localizzazione degli impianti deve assicurare la copertura della rete sull’intero territorio comunale, e perciò la procedura di approvazione dei regolamenti comunali deve prevedere la partecipazione dei gestori del servizio;</p>
<p>IV) il regolamento qui gravato si propone di tutelare la salute umana attraverso una sostanziale deroga ai limiti di esposizione fissati dalla Stato, e con ciò facendo ha invaso una competenza statale;</p>
<p>V) gli impianti di che trattasi sono equiparati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria e come tali sono avulse dalle normali limitazioni previste per fini differenti;</p>
<p>VI) più in generale il regolamento comunale é illegittimo in quanto si traduce in una indebita limitazione della localizzazione degli impianti.</p>
<p>Alla Camera di Consiglio del 12 settembre 2008 il Collegio, con ordinanza n. 466/08, sospendeva gli atti impugnati e disponeva il riesame.</p>
<p>Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010 il ricorrente depositava l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Apricena in data 19 febbraio 2009, in ottemperanza a quanto disposto dalla ordinanza collegiale n. 466/08.</p>
<p>Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio é dell’opinione che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione, e che debba perciò essere annullata la nota del Comune di Apricena del 15 maggio 2008, previa disapplicazione dell’art. 3 lett. d) del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 2000, che istituisce il generale divieto di localizzare impianti di radio-telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico, archeologico nonché sugli immobili vincolati e relative fasce di rispetto.</p>
<p>Va preliminarmente precisato che l’impugnativa spiegata nei confronti della indicata norma regolamentare deve considerarsi tardiva dal momento che ha ad oggetto una norma che individua immediatamente i siti nei quali la installazione di nuovi impianti é vietata ed é pertanto idonea a cagionare una immediata lesione agli operatori del settore. E’ tuttavia ormai consolidato in Giurisprudenza il principio per cui le disposizioni regolamentari, seppure adottate nella forma di atti amministrativi, hanno natura normativa e pertanto sono disapplicabili ove in concreto integrino violazione di norme giuridiche di rango superiore ed abbiano determinato la illegittimità di atti applicativi.</p>
<p>Orbene, la nota 12 maggio 2008, con la quale il Comune di Apricena ha negato alla istanza l’autorizzazione alla installazione di un nuovo impianto sull’area censita al mapp. 421 del Foglio 16, richiama appunto l’art. 3 lett. d) del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 40 del 2000, la cui legittimità può pertanto essere verificata dal Collegio, al solo fine di disapplicarla.</p>
<p>Tanto premesso, e passando all’esame del merito delle doglianze poste a fondamento del ricorso, il Collegio rileva come la norma regolamentare in esame sia chiaramente incompatibile con i principi desumibili dal D. L.vo 259/03, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria: è dunque evidente che il legislatore nazionale considera gli impianti di trasmissione disciplinati dal D. L.vo 259/03 – tra i quali si deve ascrivere anche l’impianto oggetto del provvedimento impugnato – quali fattori indispensabili della vita moderna, la quale, tanto nei contesti lavorativi quanto in quelli personali-famigliari, si fonda ormai sul continuo scambio di informazioni. Per non parlare del fatto che la efficienza delle radio e tele-comunicazioni costituisce un fattore determinante della stessa efficienza dei servizi pubblici.</p>
<p>Di tanto tenuto conto è evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall’intento di salvaguardare l’integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo.</p>
<p>Del resto, non è che il sistema legislativo nazionale si disinteressi della tutela dei beni di particolare interesse storico, culturale, ambientale o paesistico: infatti, come ha rilevato la ricorrente, la legge statale 36/01 non lascia una libertà discriminata nella individuazione dei siti idonei a collocare gli impianti di che trattasi, stabilendo che la localizzazione degli impianti sia effettuata, da parte dei regolamenti comunali, nell’ambito di criteri definiti dalle Regioni.</p>
<p>A tale ultimo proposito va ancora rilevato che la norma regolamentare in esame neppure può trovare legittimazione nella L.R. 5/2002, che all’art. 10 istituiva il divieto generalizzato di collocare impianti di radio e tele-comunicazione elettronica nelle zone soggette vincolo: in parte qua la normativa regionale è stata infatti dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2003.</p>
<p>In definitiva, l’art. 3 lett. d) del Regolamento di cui alla delibera del Consiglio Comunale di Apricena n. 40/2000 risulta incompatibile sia rispetto alla legislazione nazionale intervenuta successivamente, sia rispetto alla legislazione regionale, pure essa posteriore, così come modificata per intervento del Giudice delle Leggi. Come tale esso non poteva più trovare applicazione nel momento in cui il Comune di Apricena era chiamato ad esaminare l’istanza della ricorrente del 1 aprile 2008: infatti, l’entrata in vigore di una norma primaria contrastante con una norma di rango inferiore precedente non può che determinare la paralisi della efficacia di quest’ultima, non potendosi concepire che nello stesso ordinamento coesistano norme reciprocamente contrastanti né che una norma di rango inferiore possa cagionare la sostanziale disapplicazione di una norma superiore.</p>
<p>Va pertanto annullata la nota del 12 maggio 2008, gravata nel presente giudizio, che ha dato applicazione ad una norma regolamentare inefficace.</p>
<p>Deve invece essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione spiegata avverso l’art. 3 lett. d) del Regolamento approvato con la delibera di C.C. n. 40/2000, per dife</p>
<p>Irricevibile e comunque inammissibile per assoluta indeterminatezza e genericità è, infine, il gravame spiegato avverso il PUTT/P.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la nota del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Apricena n. 3650 del 12 maggio 2008.</p>
<p>Condanna il Comune di Apricena alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in E. 3.000,00 (euro tremila), oltre contributo unificato, IVA e CAP di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Referendario<br />	<br />
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-5-2010-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2010 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1963</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli S. G. Srl R.t.i., C. S.r.l. (avv.ti S. Puzzoni) c/ Enas Ente Acque della Sardegna (Avv. Distr. St.) e nei confronti di Ati C. C. V. (n.c.) sulla regolarità contributiva e fiscale dell&#8217;impresa in gare d&#8217;appalto 1. Contratti della P.A. &#8211; Regolarità contributiva e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>P. Numerico; <i>Est.</i> G. Rovelli<br /> S. G. Srl R.t.i., C. S.r.l. (avv.ti S. Puzzoni) c/ Enas Ente Acque della<br /> Sardegna (Avv. Distr. St.) e nei confronti di Ati C. C. V. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla regolarità contributiva e fiscale dell&#8217;impresa in gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Regolarità contributiva e fiscale – Art. 38, lett. i), D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 – Requisito di partecipazione &#8211; Portata 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Regolarità contributiva e fiscale – Art. 38, lett. i), D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 – Valutazione della gravità della violazione – E’ necessaria – Criterio – D.M Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ammissione a gare d’appalto, la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione.	</p>
<p>2. Le stazioni appaltanti devono procedere alla verifica della gravità della violazione contributiva e fiscale accertata a carico dell’impresa e, nel compiere tale verifica, devono prendere in considerazione i criteri di accertamento della gravità desumibili dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>S. G. Srl R.t.i., C. S.r.l.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Sergio Puzzoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Donizetti n. 68; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Enas Ente Acque della Sardegna</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p><b>nei confronti di<br />	<br />
Ati C. C. V.</b>; </p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</b>del provvedimento della Direzione &#8211; Servizio Appalti dell’ Ente Acque della Sardegna, in persona del direttore pro-tempore del 30/07/2009, pervenuto il 05/08/2009, con il quale il R.T.I. Sarroch Granulati s.r.l. e Co.m.i.m. s.r.l. veniva escluso dalla gara d&#8217;appalto Sar Ac 08 risanamento e riassetto funzionale del canale principale adduttore alimentato dai laghi del Medio Flumendosa, sia per irregolarità contributiva accertata alla data della scadenza delle offerte ai sensi dell&#8217;art. 38 lett. I del d.lgs. 163/06 sia sotto connesso profilo delle false attestazioni ai sensi dell&#8217;art. 75 del D.P.R. 445/2000.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Enas Ente Acque della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone il ricorrente di avere partecipato alla gara d’appalto indetta dall’Amministrazione intimata per la progettazione ed esecuzione dei lavori denominati “SAR AC08 risanamento e riassetto funzionale del Canale principale adduttore alimentato dai laghi del medio flumendosa CIG 0280 223 F51”.<br />	<br />
Il ricorrente all’esito della gara, si classificava primo in virtù del maggior ribasso presentato.<br />	<br />
Con nota del 18.06.2009, l’Amministrazione comunicava che l’associata COMIM s.r.l., non risultava in regola con il versamento dei contributi previdenziali nonché per aver falsamente attestato il possesso dei requisiti.<br />	<br />
Dopo fitta corrispondenza tra le parti, l’Amministrazione riteneva di escludere il raggruppamento sia per irregolarità contributiva accertata alla data della scadenza delle offerte, ai sensi del’art. 38 lett. I) del d.lgs. n. 163 del 2006, sia sotto il connesso profilo delle false attestazioni, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000. <br />	<br />
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 163 del 2006;<br />	<br />
violazione art. 7 comma 3 d.m. 24.10.2007.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 21.10.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere respinto. <br />	<br />
Punto decisivo della controversia è costituito dall’interpretazione dell’art. 38 comma 1 lett. i) cui il Collegio è chiamato. <br />	<br />
La norma dispone che devono essere esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. <br />	<br />
Ebbene, è del tutto chiaro che la regolarità contributiva deve essere considerata quale requisito necessario per la partecipazione alla gara e non solo per la stipula del contratto di appalto. <br />	<br />
La ratio della disposizione va ricercata nella superiore esigenza di assicurare all’Amministrazione la conclusione di un contratto con una impresa rispettosa della normativa sul lavoro, nonché di incentivare il rispetto della stessa. <br />	<br />
Qualora si accogliesse l’opzione ermeneutica che ammettesse l’efficacia di una regolarizzazione successiva alla manifestazione della volontà di concorrere alla gara, il fine della norma che in ultima analisi è anche quello di tutelare i lavoratori, ne uscirebbe frustrato. <br />	<br />
Ma l’esegesi della norma può essere anche facilitata dall’analisi dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE che prevede che possa essere escluso il partecipante che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La norma mette in rilievo la condizione statica dell’impresa partecipante e quella dinamica e globale (l’impresa deve essere in regola al momento della partecipazione, al momento della stipula contrattuale, e per tutta la durata dell’appalto).<br />	<br />
In definitiva, l’accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi, soddisfa tre interessi pubblici:<br />	<br />
quello volto a valutare l’affidabilità dell’impresa;<br />	<br />
quello relativo alla piena tutela della posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti;<br />	<br />
quello volto ad assicurare la piena tutela della concorrenza la cui lesione sarebbe evidente se si consentisse che alcune imprese potessero, in concreto, giovarsi della propria posizione di irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle imprese che invece rispettano pienamente le regole. <br />	<br />
Tutto ciò chiarito, va ancora precisato che l’art. 38 dispone anche che l’inadempimento deve essere connotato da “gravità” con la conseguenza di onerare l’Amministrazione della concreta valutazione dell’inadempimento e della sua gravità.<br />	<br />
Ma tale disposizione, come correttamente ha fatto l’Amministrazione, deve essere letta anche alla luce del D.M. Lavoro e Previdenza sociale del 24 ottobre 2007 che ha, in sostanza, chiarito i dubbi in ordine alla gravità dell’inadempimento.<br />	<br />
Il D.M. detta una importante regola, stabilendo che il D.U.R.C. deve indicare non solo la regolarità o la irregolarità dell’impresa ma anche la motivazione e la specifica scopertura nei confronti degli enti previdenziali. Ai fini della partecipazione alle gare d’appalto, non osta al rilascio del D.U.R.C uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa Edile.<br />	<br />
L’art. 8 del citato decreto stabilisce che non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del DURC.<br />	<br />
Se, quindi, le Stazioni appaltanti devono procedere alla verifica della gravità della violazione, la stessa verifica è oggi agevolata dalla norma sopra citata che, a monte, opera un giudizio di gravità della violazione che l’Amministrazione deve tenere in debita considerazione. <br />	<br />
In definitiva il Collegio ritiene che la regolarità contributiva e fiscale prescritta per la partecipazione alla selezione per l’aggiudicazione di un appalto è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione. <br />	<br />
Nel caso posto all’attenzione del Collegio l’Amministrazione ha proceduto:<br />	<br />
a compiere adeguata istruttoria in ordine alla vicenda controversa;<br />	<br />
a valutare concretamente l’inadempimento contributivo della C.o.m.i.m. s.r.l. mandante del raggruppamento partecipante alla gara e odierno ricorrente, anche facendo leva sul disposto del D.M. 24.10.2007;<br />	<br />
prima ancora a comunicare l’avvio del procedimento e a valutare e riscontrare le osservazioni prodotte dalla Sarroch granulati in ossequio ai principi generali fissati anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell’Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni.<br />	<br />
In base ai principi finora esposti il Collegio ritiene, in definitiva, che l’Amministrazione non abbia errato nel disporre l’esclusione del raggruppamento ricorrente e che nessuna delle censure dedotte con il ricorso sia idonea ad individuare un vizio che possa invalidare il provvedimento impugnato. <br />	<br />
Il ricorso va, quindi, respinto siccome infondato.<br />	<br />
La peculiarità della vicenda controversa giustifica la compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1963/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 30/4/2009 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-30-4-2009-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Non va sospesa la comunicazione effettuata all’Autorità Garante per la Vigilanza sui Lavori Pubblici poiché il concorrente alla pubblica gara è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna riportata, mentre è riservata all’Amministrazione la valutazione della loro incidenza sulla moralità professionale dello stesso. (Nel caso di specie, il concorrente dichiarava di non</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la comunicazione effettuata all’Autorità Garante per la Vigilanza sui Lavori Pubblici poiché il concorrente alla pubblica gara è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna riportata, mentre è riservata all’Amministrazione la valutazione della loro incidenza sulla moralità professionale dello stesso. (Nel caso di specie, il concorrente dichiarava di non aver mai riportato condanne penali mentre in realtà aveva riportato una condanna per il reato di cui all’art. 389 lett. c) del d.p.r. n. 547/55). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />	<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br /> <br />
PER IL LAZIO<br /> <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1963/2009<br /> <br />
Registro Generale: 2495/2009 	</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />	<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br /> <br />
DONATELLA SCALA Cons.<br /> <br />
ROSA PERNA Primo Ref., relatore 	</p>
<p>ha pronunciato la seguente 	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 30 Aprile 2009 	</p>
<p>Visto il ricorso 2495/2009  proposto da:<br />	<br />
<b>RUGGIERI FRANCESCO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CROCE AVV. GIANLUIGI &#8211;<br />
LETTI AVV. LORENZO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA NOMENTANA, 299<br />
presso<br />
CROCE &#8211; LETTI STUDIO LEGALE  	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOC AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MALINCONICO AVV CARLO &#8211;<br />
FIDANZIA AVV. SERGIO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA LIBERIANA, 17<br />
presso<br />
MALINCONICO AVV CARLO  	</p>
<p><b>AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
&#8211; della comunicazione 13.6.2008 effettuata da ASPI all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici non notificata al ricorrente;<br />	<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />	<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br /> <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
AUT VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE<br /> <br />
SOC AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA SPA<br /> <br />
Udito il relatore Primo Referendario Rosa PERNA e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />	<br />
Considerato che il concorrente alla pubblica gara è tenuto a dichiarare qualsiasi condanna riportata, mentre è riservata all’Amministrazione la valutazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente stesso;<br />	<br />
Rilevato che, indipendentemente dal problema della tardività del ricorso, nel caso di specie l’interessato,  in allegato all’offerta, dichiarava di non aver mai riportato condanne penali mentre in realtà aveva riportato una condanna per il reato di cui all’art. 389 lett. c) del d.p.r. n. 547/55, e pertanto che il ricorso non si appalesa assistito da sufficienti profili di fumus;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>ROMA, li  30  aprile  2009	</p>
<p>Il Presidente: Italo  RIGGIO<br />	<br />
L’Estensore: Rosa PERNA</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1963</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione di un concorrente dalla graduatoria ad esaurimento del personale docente per la classe di concorso A033 (Ed. Tecnica) per superamento del limite di età (65 anni, come previsto nel bando) atteso che l’art.24 della L.1955 n.160 prevede il limite di età di 70 anni per il conferimento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione di un concorrente dalla graduatoria ad esaurimento del personale docente per la classe di concorso A033 (Ed. Tecnica) per superamento del limite di età (65 anni, come previsto nel bando) atteso che l’art.24 della L.1955 n.160 prevede il limite di età di 70 anni per il conferimento degli incarichi di insegnamento per gli insegnanti non di ruolo, limite  compatibile, per giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n.52/1981) con quello (di 65 anni) previsto, invece, dall’art.109 del DPR 417/1974 per gli insegnanti di ruolo.  (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE, SEZ. II <a href="/ga/id/2008/4/12164/g">Ordinanza sospensiva del 10 gennaio 2008 n. 24</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1963/08<br />
Registro Generale: 2137/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Roberta Vigotti Est.<br /> <br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b> &#8211;<b>UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TARANTO</b>rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BUTTO&#8217; RITA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  FRANCO CARROZZOcon domicilio  eletto in Roma VIALE ANGELICO, 45</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: SEZIONE  II  n. 24/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PERSONALE DOCENTE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BUTTO&#8217; RITA<br />
Udito il relatore Cons. Roberta Vigotti e udito, altresì, per la parte l’avv. Carrozzo.</p>
<p>Ritenuto che il ricorso in appello appare destituito di profili di fumus.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2137/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2007 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2007-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2007-n-1963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2007-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2007 n.1963</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore. Ditta Fiocca geom. Vincenzo (avv.ti E. e S. Sticchi Damiani) c. Comune di Torricella (n.c.), Regione Puglia (n.c.). la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.244, d.lg. n.163 del 2006, riguarda anche atti posti in essere in carenza di potere Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2007-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2007 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2007-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2007 n.1963</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.<br /> Ditta Fiocca geom. Vincenzo (avv.ti E. e S. Sticchi Damiani) c. Comune di Torricella (n.c.), Regione Puglia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.244, d.lg. n.163 del 2006, riguarda anche atti posti in essere in carenza di potere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture – Atti posti in essere in carenza di potere – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 244, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, il giudice amministrativo conosce, in sede di giurisdizione esclusiva, di tutte le controversie relative a procedure di affidamento  dei lavori, servizi e forniture, con la conseguenza che il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi interessati dalle procedure di affidamento, quindi anche degli atti posti in essere in carenza di potere e perciò lesivi di diritti; altrimenti opinando non avrebbe alcun significato la cognizione delle controversie relative a diritti (derivante dalla prevista giurisdizione esclusiva), atteso che lo scorretto esercizio del potere incide solo interessi legittimi ed è sindacato nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>Registro Dec.:         1963/07</b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>540/2007 </p>
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
</b>In nome del popolo italiano<br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE <br />
&#8211; SECONDA SEZIONE &#8211;
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI 				Presidente  <br />	<br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG 		Primo Referendario </b><br />	<br />
<b>TOMMASO CAPITANIO 				Referendario, relatore  </p>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 540/2007, proposto dalla<br />
 ditta <b>“Fiocca geom. Vincenzo”</b>, in persona dell’omonimo titolare e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9,</p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
&#61485;	<b>COMUNE di TORRICELLA</b>, in persona del Sindaco p.t.,  <br />	<br />
&#61485;	<B>REGIONE PUGLIA</B>, in persona del Presidente della G.R. p.t.,<br />	<br />
non costituiti,</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<p>
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	</b>del bando di gara mediante pubblico incanto per l’affidamento di servizi tecnici professionali di ingegneria e architettura (art. 91, comma 1, D.Lgs. n.163/2006), adottato dal Comune di Torricella in data 31 gennaio 2007 e pubblicato all’albo pretorio dall’1.2.2007 al 27.3.2007;<br />	<br />
&#8211;	della nota della Regione Puglia – Assessorato Regionale alle OO.PP. Settore Lavori Pubblici – del 16.10.2006, prot. n. 10408, notificata al Comune di Torricella in data 23.10.2006, prot. n. 7512 (con cui si dispone che la richiesta avanzata dall’Amministrazione del Comune di Torricella è risultata ammissibile a finanziamento per Euro 2.700.000,00, con decurtazione del 25% sull’importo richiesto, nei modi e nei termini indicati nella Deliberazione di G.R. n. 408 del 31.3.2006, così come integrata con Deliberazione di G.R. n. 1378 del 19.9.2006, che ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi di che trattasi, successivamente convalidata e ratificata con determinazione dirigenziale n. 495 del 3.10.2006), nella sola parte in cui si obbliga l’Ente attuatore ad applicare correttamente la vigente normativa sui lavori pubblici nello svolgimento delle successive attività, ove tale inciso sia interpretato in senso ostativo all’affidamento della progettazione di cui trattasi all’odierna ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Uditi nella camera di consiglio del 26 aprile 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e l’avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente.</p>
<p>
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Eccesso di potere per falsa presupposizione in fatto e in diritto irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa nonché per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211;	il ricorso (con cui si censura l’indizione da parte del Comune intimato di una gara per l’affidamento della progettazione dell’ultima <i>tranche</i> dei lavori di costruzione della rete pluviale di Torricella, sul presupposto che si tratta degli stessi lavori a suo tempo aggiudicati alla ditta ricorrente) è manifestamente fondato, onde può essere deciso con sentenza pronunciata in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000;<br />	<br />
&#8211;	la ditta ricorrente espone di avere stipulato nel giugno 1990 un contratto di appalto con il Comune di Torricella avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione della rete pluviale comunale e della vasca di accumulo per il recapito finale delle acque piovane (per un valore presunto di £. 3.450.000.000 circa, oltre a IVA), in base a progetti presentati in sede di gara dalla stessa ditta aggiudicataria ed approvati dall’Amministrazione. Peraltro, già in occasione della gara, indetta nel 1988, il Comune aveva precisato che la prima <i>tranche</i> di lavori avrebbe riguardato solo uno stralcio dell’opera complessiva, per un ammontare di circa 500 milioni di lire, essendo tali le risorse finanziarie disponibili in quel momento, e che le restanti parti del progetto generale sarebbero state finanziate per stralci successivi. Fino al 1996 risultavano eseguiti dalla ricorrente lavori per complessive £. 1.055.167.985;<br />	<br />
&#8211;	nel corso dell’anno 2004, in base a quanto stabilito dal Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia con decreto n. 74 circa le modalità di accesso ai fondi P.O.R. Puglia 2000-2006, Misura 1.1. – Azione 5, la ditta Fiocca aveva predisposto, sempre in esecuzione dell’originario contratto, un progetto relativo alla parte ancora residua dei lavori, e ciò al fine di consentire all’ente di accedere ai suddetti finanziamenti regionali. Il progetto, approvato e fatto proprio dalla Giunta Comunale, ha poi ottenuto, nei limiti del 75% del valore presunto, il finanziamento sperato; nella relativa comunicazione, il competente ufficio regionale ha rammentato al Comune di Torricella che l’affidamento dell’appalto doveva avvenire nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici, per il che l’Amministrazione comunale intimata ha ritenuto di dover indire la gara oggetto di contestazione;<br />	<br />
&#8211;	ciò premesso, il Collegio ritiene di dover accogliere le doglianze della ditta Fiocca (con cui si sostiene, in sintesi, che nel caso di specie l’indizione della gara, la quale sarebbe necessaria in linea generale, trattandosi di un appalto di progettazione relativa a lavori pubblici, è illegittima, in quanto i lavori oggetto del finanziamento regionale sono una parte di quelli a suo tempo aggiudicati alla ditta Fiocca, la quale ha diritto di concludere l’esecuzione di quel contratto, a lungo impedita dalla carenza di risorse finanziarie pubbliche), non senza aver precisato che oggetto del presente giudizio è l’impugnazione della determinazione comunale di indire la gara, in quanto lesiva del diritto fondato sul contratto stipulato nel 1990.<br />	<br />
&#8211;	Ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/06 il giudice amministrativo conosce, in sede di giurisdizione esclusiva, di tutte le controversie relative a procedure di affidamento  dei lavori, servizi e forniture. Questo implica che il G.A. conosca e degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi interessati dalle procedure di affidamento, quindi anche degli atti posti in essere in carenza di potere e perciò lesivi di diritti; altrimenti opinando non avrebbe alcun significato la cognizione delle controversie relative a diritti (derivante dalla prevista giurisdizione esclusiva), atteso che lo scorretto esercizio del potere incide solo interessi legittimi ed è sindacato nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità.<br />	<br />
&#8211;	nel merito, dall’esame della documentazione versata in atti emerge chiaramente come il contratto stipulato <i>inter partes</i> nel 1990, prevedeva l’esecuzione di lavori di costruzione della rete pluviale comunale e di una vasca di accumulo delle acque piovane, in base al progetto presentato in sede di gara dalla stessa aggiudicataria. Pertanto, anche i servizi di progettazione erano appannaggio dell’aggiudicatario, il che trova conferma nel fatto che il sistema di scelta del contraente era l’appalto-concorso (vedasi avviso di gara – allegato 8 al ricorso). <br />	<br />
Nel 2004 la ditta Fiocca, in dichiarata esecuzione del contratto, ha approntato a sue spese un nuovo progetto relativo alla parte mancante dell’opera, essendo emersa la possibilità di ottenere un finanziamento regionale. L’Amministrazione comunale ha fatto proprio il progetto e lo ha inviato alla Regione (deliberazioni di G.M. nn. 255 e 271 del 2004 e nota a firma del Sindaco <i>pro tempore</i> in data 29.7.2004), con ciò ingenerando il legittimo convincimento della ditta Fiocca che si trattasse dell’esecuzione del contratto originario (come in effetti è, visto che il valore presunto del contratto assommava all’epoca a £. 3.450.000.000, somma che, in considerazione dei lavori già eseguiti, dell’incremento dei prezzi e della necessità di adeguare il progetto tecnico originario, corrisponde all’incirca a quella erogata dalla Regione nel 2006. Inoltre, come si evince dal dispositivo della deliberazione del C.C. di Torricella n. 65 del 13.3.1990, recante l’approvazione degli atti di gara, l’aggiudicatario era tenuto a predisporre i progetti relativi agli stralci successivi dell’opera);<br />
&#8211;	pertanto, non esistono i presupposti per l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, considerato che i lavori oggetto della presente procedura sono sostanzialmente gli stessi indicati nel contratto a suo tempo stipulato fra il Comune di Torricella (il quale, rimasto contumace, non ha dal canto suo evidenziato eventuali inadempienze della ditta Fiocca ai patti negoziali o altre ragioni ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con l’aggiudicatario originario) e la ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	né deve darsi eccessivo rilievo alle indicazioni che la Regione ha ritenuto di dare in occasione della concessione del finanziamento, visto che, da un lato nella nota n. 10408/2006 non c’è un ordine espresso ed inequivoco di indire la gara, dall’altro si deve ritenere che l’Amministrazione regionale, con una clausola quasi di stile, ha voluto semplicemente ricordare al Comune di Torricella la necessità di rispettare le regole sull’evidenza pubblica (regole che, nel caso di specie, non contemplano la necessità di indire una gara d’appalto, essendo ancora in corso l’esecuzione di un contratto a tutti gli effetti valido ed efficace);<br />	<br />
&#8211;	in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del bando impugnato.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giuste ragione per denegare il rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente.</p>
<p>
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. Tommaso  Capitanio &#8211; Estensore</p>
<p></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
Pubblicata il 23 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2007-n-1963/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2007 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Contratti &#8211; forniture – informatica &#8211; offerta non corrispondente a requisiti tecnici richiesti &#8211; iniziativa della Commissione di gara volta alla correzione di elementi costitutivi dell’offerta – illegitimita’ &#8211; sentenza di annullamento &#8211; sospensiva di sentenza – tutela cautelare – rigetto (fattispecie di impianto di monitoraggio rumore aereoportuale). REPUBBLICA ITALIANA</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture – informatica  &#8211; offerta non corrispondente a requisiti tecnici richiesti &#8211; iniziativa della Commissione di gara volta alla correzione di elementi costitutivi dell’offerta – illegitimita’  &#8211; sentenza di annullamento  &#8211; sospensiva di sentenza – tutela cautelare – rigetto (fattispecie di impianto di  monitoraggio   rumore aereoportuale).</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1963/04<br />
Registro Generale:2678/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo Est.<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Rosanna De Nictolis<br /> ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOFTECH S.R.L.</b>rappresentata e difesa da:<br />
Avv. GIORGIO DELLA VALLE e Avv. GIOVANNI VALCAVIcon domicilio eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 8presso GIORGIO DELLA VALLE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ARGOS INGEGNERIA S.P.A. </b><br />
rappresentata e difesa da: Avv. RICCARDO ROSSIcon domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 24e nei confronti di<br />
<b>AEROPORTI DI ROMA S.P.A.</b>rappresentata e difesa da: Avv. MATTEO MAZZONEcon domicilio eletto in Roma VIA G. ANTONELLI 45<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III TER 709/2004, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RUMORE DI ORIGINEAERONAUTICA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AEROPORTI DI ROMA S.P.A. e ARGOS INGEGNERIA S.P.A.<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. Della Valle, l’avv. Rossi e l’avv. Mazzone;</p>
<p>Letta la sentenza del TAR Lazio, di cui si chiede la sospensione, con la quale è stato accolto il ricorso della Argos Ingegneria s.p.a., sulla premessa (pag. 7 della sentenza) che, nella specie, non è rilevante stabilire se il Server fornito dalla appellante fosse o meno espandibile, quanto invece determinare “le ripercussioni dei diversi modi di ottenerla sulla definizione del costo finale e quindi sul prezzo offerto, nonchè il fatto che in questo caso la ditta, nella sua offerta, non aveva inserito, e non ha comunque preso in considerazione, il costo aggiuntivo della modalità di espansione”;</p>
<p>Rilevato che il primo giudice ha, quindi, statuito l’illegittimità dell’operato dell’ente aggiudicatore, a motivo del “criterio” seguito dall’amministrazione per ricondurre a congruità un’offerta oggettivamente non corrispondente ai requisiti tecnici richiesti, in relazione al costo indicato” e della accertata “modificazione, a posteriori, degli elementi di giudizio e (di) una alterazione della par condicio rispetto ai parametri indicati nel capitolato”, con la conseguenza che “la fase della verifica dell’offerta&#8230;..ha evidenziato l’esistenza di elementi costitutivi di essa che, se non fossero stati corretti ed autonomamente ricondotti a norma dell’iniziativa (illegittima) dalla Commissione di gara” avrebbero messo in luce “l’esistenza di inaffidabilità dell’offerta”, della quale si sarebbe dovuto constatare “l’anomalia, o quanto meno una oggettiva difformità dei requisiti richiesti”;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, gli appelli non si appalesano fondati, in quanto la fornitura della SOFTECH non appare conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico, essendo stato offerto un server “sì biprocessore, ma non espandibile”, mentre il capitolato tecnico richiedeva “server multiprocessore (minimo due processori con possibilità di espansione del loro numero)”; il che – come rilevato nel verbale di “Valutazione di congruità delle offerte” – non può non avere delle ripercussioni appunto sulla congruità dell’offerta economica, la quale risulta essere formulata in relazione ad un Server, che non ha le caratteristiche previste dal bando di gara (espandibilità), tant’è che della fornitura originaria (modello personale computer DELL PE 1600SC con doppio processore XEON 2.0 GHz) è stata prospettata una modifica (vedi lettera SOFTECH del 29 luglio 2003, con la quale si comunica la fornitura di un computer server “di tipo multiprocessore con due processori espandibili fino ad un numero di 4 unità);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2678/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1963/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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