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	<title>1958 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1958 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.1958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2012-n-1958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2012-n-1958/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.1958</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore su progettazione definitiva e redazione della relazione geologica, anche alla luce dell&#8217;art. 24, d.P.R. n. 207 del 2010 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Progettazione definitiva e redazione della relazione geologica – Affidamenti separati – Possibilità. 2. Contratti della p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2012-n-1958/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2012-n-1958/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.1958</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore</span></p>
<hr />
<p>su progettazione definitiva e redazione della relazione geologica, anche alla luce dell&#8217;art. 24, d.P.R. n. 207 del 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Progettazione definitiva e redazione della relazione geologica – Affidamenti separati – Possibilità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Progettazione definitiva e redazione della relazione geologica – Affidamenti separati – Possibilità – Art.24, d.P.R. n.207 del 2010 – Inderogabile etero-integrazione – Esclusione.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Relazione geologica – Inclusione nell’affidamento di un incarico esterno per la progettazione di un’opera pubblica – Lex specialis – Mero silenzio – Non è sufficiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La progettazione definitiva e la redazione della relazione geologica possono essere oggetto di separati affidamenti, potendo la stazione appaltante, nell’esercizio della propria autonomia, ben decidere di affidare l’incarico di redazione della suddetta relazione a professionista geologo, reperibile sia all’interno che all’esterno dell’ente, in luogo dell’affidamento unitario al professionista incaricato della progettazione definitiva.	</p>
<p>2. In tema di appalti di lavori pubblici, l’art. 24, d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, non determina una inderogabile etero-integrazione del bando di gara, permanendo in capo alla stazione appaltante la possibilità di optare per l’affidamento separato della progettazione definitiva rispetto alla redazione della relazione geologica.	</p>
<p>3. In tema di affidamento di un appalto di lavori pubblici, non è sufficiente per ricomprendere la relazione geologica nell’affidamento di un incarico esterno per la progettazione di un’opera pubblica il mero silenzio al riguardo della lex specialis, non operandosi alcuna etero-integrazione automatica per effetto del non innovativo disposto di cui all’art. 24, d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, essendo viceversa necessario che la stazione appaltante definisca nel bando stesso le prestazioni del geologo (requisiti di partecipazione, onorario ecc.) per ovvie ragioni di trasparenza ed imparzialità del procedimento concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 160 del 2012, proposto da:<br />
Infraterr s.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento Infraterr &#8211; Infrastrutture per il territorio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, 25; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro, in Bari, via Dante n. 51; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Studio Romanazzi &#8211; Boscia e Associati s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Rocco Notarnicola, in Bari, via N. Piccinni n. 150;<br />
Vincenzo Tanzarella; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensiva</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione dirigenziale n. 1783/29.12.2011 con cui il Comune di Monopoli ha aggiudicato definitivamente la procedura aperta per l&#8217;affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, rilievi topografici, sicurezza dei cantieri in fase di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori del Piano Particolareggiato “Opere di urbanizzazione primaria di via Baione” (CIG 2706575059);<br />	<br />
&#8211; ove d&#8217;interesse, della determinazione dirigenziale prot. n. 1423/2011, con cui il Comune di Monopoli ha affidato la redazione della relazione geologica relativa ai lavori di che trattasi ad un tecnico esterno;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale;<br />	<br />
&#8211; nonché per l&#8217;accertamento del danno subito dalla ricorrente per l&#8217;illegittimo esercizio del potere amministrativo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e dello Studio Romanazzi &#8211; Boscia e Associati s.r.l.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta (per delega dell&#8217;avv. to Saverio Profeta), Pierluigi Nocera e Gennaro Notarnicola;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con bando approvato con determinazione dirigenziale n. 758 del 20 maggio 2011, il Comune di Monopoli ha indetto procedura aperta per l’affidamento dell’incarico esterno afferente la progettazione definitiva, esecutiva, i rilievi topografici, la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori relativi al Piano Particolareggiato “Opere di urbanizzazione primaria di via Baione” con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed importo a base d’asta di 269.995,47 euro.<br />	<br />
In pendenza del termine per la presentazione delle offerte, con determinazione dirigenziale adottata il 10 ottobre 2011, il Comune di Monopoli ha affidato separatamente a professionista esterno l’incarico di redazione della relazione geologica, propedeutica alla progettazione dei lavori in esame.<br />	<br />
All’esito della valutazione comparativa delle offerte pervenute, si è classificato al primo posto il raggruppamento temporaneo di professionisti (r.t.p.) Studio Romanazzi &#8211; Boscia e Associati s.r.l. con punti 89,145, seguito dal r.t.p. Infraterr &#8211; Infrastrutture per il territorio con punti 77,908.<br />	<br />
Il r.t.p. Studio Romanazzi &#8211; Boscia e Associati s.r.l., con determinazione dirigenziale n.1783/2011, veniva quindi dichiarato aggiudicatario in via definitiva.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe, il r.t.p. capeggiato da Infraterr s.r.l. impugna il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I. Violazione degli artt. 24 e ss. D.p.r. 207/2010 nonché della lex specialis di gara, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione: la relazione geologica, ai sensi dell’art. 24 del D.p.r. 207/2010, costituirebbe parte integrante del progetto definitivo, talché non sarebbe possibile aggiudicare il servizio de quo in favore di soggetto non in grado di provvedere alla sua redazione; d’altronde, la decisione della stazione appaltante di procedere con separato affidamento alla redazione della suddetta relazione, ne dimostrerebbe “a fortiori” la necessità, con conseguente inutile maggior esborso di denaro pubblico, avendo la ricorrente nel proprio organico, a differenza del concorrente dichiarato aggiudicatario, la figura professionale del geologo;<br />	<br />
II. Violazione del principio di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di par condicio tra i concorrenti, sviamento di potere, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: anche a voler ritenere non inderogabile la relazione geologica, secondo la richiamata norma regolamentare, l’eventuale decisione di prescinderne sarebbe possibile solo mediante motivata determinazione del responsabile del procedimento, prima o quantomeno contemporaneamente rispetto alla pubblicazione del bando, mentre negli atti di gara non vi sarebbe alcun riferimento in merito all’esclusione della relazione geologica, anzi richiamata, seppur indirettamente, nello schema di contratto allegato; la ricorrente avrebbe fatto affidamento sulla necessità di corredare la propria offerta con la relazione geologica, ragion per cui il ripensamento “in corso d’opera” della stazione appaltante avrebbe leso la par condicio tra i concorrenti, dal momento che sarebbe stata possibile l’offerta di ribassi maggiori, con diverso esito della gara;<br />	<br />
III. Violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta ed irrazionalità: il punteggio attribuito all’offerta tecnica del raggruppamento controinteressato sarebbe in ogni caso errato, non potendosi giudicare come “eccellente” &#8211; al pari dell’offerta tecnica presentata dalla ricorrente &#8211; un’offerta non corredata dalla relazione geologica e priva, all’interno del raggruppamento, di un geologo.<br />	<br />
La ricorrente avanza anche domanda di condanna al risarcimento del danno patito per effetto dell’illegittima aggiudicazione, sia in forma specifica che per equivalente.<br />	<br />
Si sono costituiti sia il Comune di Monopoli che il raggruppamento controinteressato, chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando in necessaria sintesi:<br />	<br />
&#8211; la possibilità che la progettazione definitiva e la redazione della relazione geologica siano oggetto di separati affidamenti, possibilità di cui la stazione appaltante aveva edotto i concorrenti mediante risposta a chiarimenti di uno di essi, pubblicat<br />
&#8211; la scelta effettuata in sede di lex specialis di non ricomprendere nel progetto definitivo la relazione geologica, non essendo stata ivi quantificata nella determinazione del corrispettivo a base d’asta, né tantomeno considerata nella definizione dei re<br />
&#8211; la presenza della figura professionale del geologo all’interno della struttura dei soggetti partecipanti alla gara dovrebbe essere esplicitamente indicata nel bando di gara;<br />	<br />
&#8211; l’inconferenza dei precedenti giurisprudenziali citati dal raggruppamento ricorrente, attinenti a fattispecie in cui la stazione appaltante avrebbe effettivamente richiesto in sede di lex specialis la relazione geologica;<br />	<br />
&#8211; il punteggio assegnato al raggruppamento controinteressato sarebbe del tutto logico, in considerazione della estraneità della relazione geologica dall’oggetto dell’incarico, fermo restando l’inammissibilità della relativa censura per carenza di interess<br />
Il raggruppamento controinteressato presenta altresì ricorso incidentale, con cui impugna gli atti della gara in esame limitatamente alla parte in cui non viene disposta l’esclusione della Infraterr s.r.l., deducendo le seguenti censure così riassumibili:<br />	<br />
I. violazione del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, violazione degli artt. 71 e 75 D.p.r. 445/2000: non sarebbe stato comprovato il possesso del requisito speciale concernente il numero medio annuo del personale utilizzato nell’ultimo triennio;<br />	<br />
II. violazione del disciplinare di gara, lett. D), in relazione all’art. 253 comma 5 D.p.r. 207/2010: l’Ing. Incampo, giovane professionista del r.t.p., sarebbe responsabile di una percentuale dell’incarico superiore a quella, peraltro non consentita, dell’1% dichiarata in sede di offerta;<br />	<br />
II. Violazione ed erronea applicazione del disciplinare di gara, eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e contraddittoria motivazione, carente istruttoria: il giudizio di sostanziale equivalenza delle offerte tecniche sarebbe illegittimo, in considerazione della estraneità della relazione geologica dall’oggetto dell’incarico.<br />	<br />
Con ordinanza n. 171 del 7 marzo 2012, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, ad un sommario esame, l’infondatezza del ricorso principale, “attesa la non ricomprensione della relazione geologica nell’oggetto della prestazione contrattuale posta in gara, come definita complessivamente dalla lex specialis”, e rilevando come “rientri nell’esercizio della piena discrezionalità della stazione appaltante la scelta dell’affidamento delle prestazioni professionali geologiche mediante specifico e separato procedimento”.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 10 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. Preliminarmente, quanto all’ordine logico di trattazione delle domande, ritiene il Collegio di affrontare con priorità l’esame del ricorso principale, pur avendo il gravame incidentale carattere “paralizzante” &#8211; in quanto diretto all’annullamento degli atti di gara limitatamente alla mancata esclusione della ricorrente principale &#8211; per ragioni di economia processuale, in relazione alla relativa evidente infondatezza (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4; T.A.R. Lazio Roma sez. III 07 ottobre 2011, n. 7808), con conseguente improcedibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
3. Il ricorso principale è infondato e va respinto.<br />	<br />
3.1. Con il ricorso principale, il raggruppamento temporaneo di professionisti Intraterr &#8211; Infrastrutture chiede l’annullamento dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici meglio specificati in epigrafe, nella parte in cui ammette alla gara l’offerta del raggruppamento temporaneo Studio Romanazzi &#8211; Boscia e Associati s.r.l., priva della necessaria allegazione ex art. 24 del D.p.r. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Contratti pubblici” della relazione geologica; contesta comunque il punteggio attribuito ad esso raggruppamento, non potendo l’offerta tecnica ricevere lo stesso punteggio di “eccellente” attribuito ad Infraterr s.r.l., dotata nel proprio organico di un geologo.<br />	<br />
Questione dirimente per la decisione della controversia all’esame del Collegio, è data dalla necessità o meno, negli affidamenti di servizi tecnici, ove si renda necessaria l’acquisizione della relazione geologica, di ricomprendere nell’incarico di affidamento della progettazione definitiva anche tale relazione, senza poter procedere al reperimento di tale prestazione professionale mediante specifico affidamento riservato a professionisti geologi.<br />	<br />
Secondo la tesi della ricorrente, per effetto dell’art. 24 del D.p.r. 207/2010, il quale prevede che il progetto definitivo “deve” comprendere, tra i documenti allegati, la relazione geologica, questa sarebbe “parte integrante” del progetto definitivo e, pertanto, non sarebbe ammissibile l’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva a soggetto incapace di provvedere alla redazione della relazione geologica, fatta salva l’ipotesi di “motivata determinazione del responsabile del procedimento”.<br />	<br />
Sia la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. I 27 maggio 2011, n. 3906) che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (determinazione n. 3 del 27 febbraio 2002) hanno affermato la possibilità che la progettazione definitiva e la redazione della relazione geologica siano invece oggetto di separati affidamenti, potendo la stazione appaltante, nell’esercizio della propria autonomia, ben decidere di affidare l’incarico di redazione della suddetta relazione a professionista geologo, reperibile sia all’interno che all’esterno dell’ente, in luogo dell’affidamento unitario al professionista incaricato della progettazione definitiva.<br />	<br />
Non ritiene il Collegio la sussistenza di ragioni idonee a discostarsi dal suesposto orientamento, benché la conoscenza delle condizioni del terreno su cui dovranno essere eseguiti i lavori costituisca, innegabilmente, il punto di partenza per tutte le successive attività progettuali; sul punto, l’art. 24 del D.p.r. 207/2010 (non diversamente dall’art. 25 D.p.r. 554/1999 “Regolamento di attuazione della legge 109/94 “Merloni””) non determina quindi una inderogabile etero &#8211; integrazione del bando, permanendo in capo alla stazione appaltante la possibilità di optare per l’affidamento separato.<br />	<br />
Ciò premesso, va evidenziata nella fattispecie per cui è causa, l’estraneità della relazione geologica rispetto all’oggetto dell’incarico posto in affidamento, non essendo prevista nel quadro economico alcuna quantificazione degli onorari relativi alle prestazioni geologiche, e non essendo richiesti in relazione a tali attività, nel bando &#8211; rimasto inoppugnato &#8211; gli specifici requisiti di partecipazione alla gara, riferiti esclusivamente alle attività tecniche attinenti l’architettura e l’ingegneria, indicate espressamente nell’oggetto dell’appalto. <br />	<br />
Diversamente quindi da quanto argomentato dalla difesa del raggruppamento ricorrente, va esclusa la comprensione della relazione geologica nell’oggetto dell’incarico come definito dagli atti di gara, circostanza che consente di smentire la dedotta lesione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’opzione per l’affidamento separato risulta cristallizzata a monte del procedimento e non già “in corso d’opera”, sì da escludere la fondatezza delle stesse censure di sviamento di cui al secondo motivo di gravame. Sul punto, non è sufficiente per ricomprendere la relazione geologica nell’affidamento di un incarico esterno per la progettazione di un’opera pubblica il mero silenzio al riguardo della lex specialis, non operandosi appunto alcuna etero &#8211; integrazione automatica per effetto del non innovativo disposto di cui all’art. 24 D.p.r. 207/2010, essendo viceversa necessario che la stazione appaltante definisca nel bando stesso le prestazioni del geologo (requisiti di partecipazione, onorario ecc.) per ovvie ragioni di trasparenza ed imparzialità del procedimento concorsuale.<br />	<br />
Hanno quindi buon gioco le difese della stazione appaltante e della controinteressata nel rilevare l’inconferenza dei precedenti giurisprudenziali (T.A.R. Puglia &#8211; Lecce sez II 21 giugno 2007, n. 2483) ex adverso richiamati, giacché riferiti a gare in cui era espressamente contemplata la prestazione del professionista geologo.<br />	<br />
D’altronde, di tale scelta la stazione appaltante aveva chiaramente edotto i concorrenti, mediante risposta a chiarimenti richiesti da uno di essi, pubblicata sul sito web del Comune di Monopoli il 15 luglio 2011, anteriormente cioè alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. <br />	<br />
Pertanto, alla luce dell’assenza di disposizioni specifiche da parte degli atti di gara e degli univoci chiarimenti forniti in pendenza del termine per la presentazione delle offerte, si appalesa l’infondatezza delle doglianze di cui al primo motivo, quanto la stessa eccepita inammissibilità, non avendo la ricorrente impugnato le disposizioni della suddetta lex specialis nella parte in cui non comprendevano la redazione della relazione geologica.<br />	<br />
3.2. Anche il secondo motivo è privo di pregio.<br />	<br />
La tesi della ricorrente volta ad affermare l’omessa motivata determinazione da parte del responsabile del procedimento, trova puntuale smentita, come detto, proprio dalla mancata ricomprensione da parte del Comune di Monopoli della relazione geologica nell’oggetto dell’affidamento, circostanza che rendeva del tutto inutile la conferma di una scelta già esplicitata “a monte” ed insussistente il denunziato sviamento della stazione appaltante.<br />	<br />
3.3. Inammissibile per difetto di interesse e comunque infondata, infine, è la doglianza di cui al terzo motivo di gravame.<br />	<br />
La ricorrente principale, nel censurare il punteggio attribuito al r.t.p. controinteressato, non dà infatti prova della possibilità, in caso di accoglimento della censura ed annullamento della gara, del conseguimento dell’aggiudicazione in proprio favore, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse, secondo il consueto criterio della “prova di resistenza” applicabile in materia di gare d’appalto (ex plurimis T.A.R. Napoli Campania sez. I 10 marzo 2010, n. 1339; Consiglio Stato sez. IV 12 maggio 2008, n. 2167).<br />	<br />
La censura è comunque infondata, sempre in considerazione dell’esclusione della relazione geologica dall’oggetto dell’affidamento posto in gara, in uno con la minor compiutezza riscontrata dalla commissione nella relazione metodologica del raggruppamento Infraterr.<br />	<br />
3.4. Per i suesposti motivi il ricorso principale è infondato e va respinto.<br />	<br />
3.5. Va altresì respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno, attesa la legittimità dei provvedimenti impugnati, nei limiti delle censure dedotte.<br />	<br />
3.6. Il ricorso incidentale è conseguentemente improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c. 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2012-n-1958/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2012 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1958/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1958</a></p>
<p>Non va sospesa l’ingiunzione di rimozione di un impianto provvisorio di telefonia mobile qualora l’appellante abbia iniziato i lavori per la realizzazione di un impianto definitivo, posto nella medesima zona interessata dall’antenna oggetto dell’ingiunzione. (G.S.) vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZ. I Ordinanza sospensiva del 19 dicembre 2007 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1958</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ingiunzione di rimozione di un impianto provvisorio di telefonia mobile qualora l’appellante abbia iniziato i lavori per la realizzazione di un impianto definitivo, posto nella medesima zona interessata dall’antenna oggetto dell’ingiunzione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/4/12170/g">Ordinanza sospensiva del 19 dicembre 2007 n. 1155</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1958/08<br />
Registro Generale: 1981/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Roberta Vigotti Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA </b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  FRANCO ALESI e GENNARO CONTARDIcon domicilio  eletto in Roma VIA TUSCOLANA, 1020, PAL.107-E presso FRANCO ALESI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CARRARA</b>rappresentato e difeso dall’Avv.  DOMENICO IARIAcon domicilio  eletto in Roma LUNGOTEV. FLAMINIO 46-PAL.IV presso GIAN MARCO  GREZ<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  TOSCANA  &#8211;  FIRENZE: Sezione  I   n. 1155/2007, resa tra le parti, concernente ORDINE DI RIMOZIONE   IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br /> COMUNE DI CARRARA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberta Vigotti   e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Alesi e Iaria;<br />
Considerato che la ricorrente ha iniziato i lavori per la realizzazione di un impianto definitivo, posto nella medesima zona interessata dall’antenna provvisoria di cui trattasi e che pertanto non si configurano i danni paventati con l’appello.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1981/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a></p>
<p>Pres. Lodi, Est. Poli Massimiliano Zanfei (Avv.ti S. Malossini e S. Cinquemani) c. Ministero della difesa, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, (Avv. St.) sul giudizio di non ammissione al reclutamento a mente&#160; degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lodi, Est. Poli<br /> Massimiliano Zanfei (Avv.ti S. Malossini e S. Cinquemani) c.  Ministero della difesa, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di non ammissione al reclutamento a mente&nbsp; degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995 per cui &ldquo;gli aspiranti all&#8217;arruolamento nell&#8217;Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall&#8217;art. 26 della legge 1&deg; febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall&#8217;art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Arma dei Carabinieri – D.lgs. n. 198/1995 – Requisito della moralità – Definizione – Giudizio di affidabilità – Oggetto – Anche attività della polizia giudiziaria ex art. 75, t.u. n. 309 del 1990.</p>
<p>2. Atto amministrativo – Motivazione dell’atto – Relazione di servizio della Polizia giudiziaria – Ammissibilità di acquisizioni tratte da fonti confidenziali – Sussiste – Integrazione dell’onere della motivazione – Condizione – Previsione espressa di legge.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il requisito della moralità rientra nel concetto tradizionale della buona condotta e si traduce in una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato. Rappresenta la base per giudizi di affidabilità devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento deve ispirarsi. La latitudine dell’apprezzamento che a tale requisito è connessa, esige una specificazione funzionale, riferita cioè alle particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate al servizio (1). E’ indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valutazione a dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta ed apprezzando tutte le circostanze concrete (quali l’età dell’aspirante al reclutamento al momento del fatto, il suo ravvedimento, il tempo trascorso fra la condotta sospetta e la procedura concorsuale), non riconducibili esclusivamente alla sfera privata del candidato (2). In quest’ottica assumono una particolare importanza le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare) che possono essere svolte dagli appartenenti all’Arma in materia non solo di repressione dei reati ma anche di segnalazione a mente dell’art. 75, t.u. n. 309 del 1990 (3).</p>
<p>2. Le acquisizioni tratte dalle fonti confidenziali ben possono confluire in relazioni di servizio redatte dalla P.G. che,  pur  non costituendo doverosamente indizio utile in qualunque fase del procedimento penale (arg. ex art. 203 c.p.p.), possono soddisfare l’onere della motivazione dell’atto amministrativo quando una norma di legge espressamente ciò consenta (arg. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995, che impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni senza limitarne lo spettro).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Corte cost. n. 311 del 1996.</p>
<p>(2) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813.</p>
<p>(3) cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647; sez. IV, n. 5399 del 2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso iscritto al NRG 85342001, proposto da </p>
<p><b>Massimiliano Zanfei</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Malossini e Silvia Cinquemani ed elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, via Varrone n. 9;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Ministero della difesa</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato <i>ex lege</i> domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 339 del 15 maggio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 6 marzo 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’avvocato dello Stato Russo;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.</b> Massimiliano Zanfei, chiamato alla leva con la classe 1980, inoltrava domanda di arruolamento quale ausiliario nell’Arma dei C.C. (cfr. domanda del 15 gennaio 1998).<br />
Con nota del 1 marzo 1999 il Comando Regione C.C. del Trentino comunicava la non ammissione al reclutamento a mente dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995; tale norma, in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, lett.<i> b)</i> del medesimo decreto, esige che <i>&#8220;gli aspiranti all’arruolamento nell’Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall’art. 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte&#8221;.</i><br />
<b>1.1.</b> Avverso tale atto insorgeva il sig. Zanfei deducendo:<br />
a) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, non essendo possibile controllare l’<i>iter</i> logico del ragionamento seguito dall’amministrazione e culminato con un giudizio di inidoneità morale;<br />
b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, lamenta di non aver mai posto in essere azioni o comportamenti tali da integrare un giudizio negativo di idoneità morale.<br />
Nel corso del giudizio di primo grado l’amministrazione depositava documentazione da cui risultava:<br />
a) che il ricorrente, poche settimane prima di inoltrare la domanda di reclutamento quale ausiliario, era stato sorpreso (il 22 ottobre 1997) da una pattuglia dell’Arma della stazione di Mori, nottetempo in compagnia di alcuni soggetti denunciati per reati contro il patrimonio, per minacce, e  uno segnalato alla prefettura per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti (art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990);<br />
b) che da fonti confidenziali e dalla diretta conoscenza del candidato, lo stesso veniva indicato come assuntore occasionale di sostanze stupefacenti leggere e frequentatore di giovani parimenti assuntori occasionali;<br />
c) che sia la stazione C.C. di Mori che il Comando di compagnia di Rovereto avevano espresso parere negativo al reclutamento.<br />
<b>1.2.</b> L’impugnata sentenza – T.G.A. del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 339 del 15 maggio 2001 – ha respinto con dovizia di argomenti tutte le censure compensando le spese di lite.<br />
<b><br />
2.</b> Con ricorso notificato il 19 luglio 2001, e depositato il successivo 6 agosto, Massimiliano Zanfei proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r., da un lato, reiterando criticamente la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti articolato in prime cure, dall’altro deducendo il difetto di motivazione sotto il profilo della violazione della normativa e dei principi in materia di accesso, segnatamente di quelli relativi alla segretezza dei rapporti informativi redatti in occasione delle procedure di reclutamento ex d.m. 14 giugno 1995 n. 519; sostiene il ricorrente che, in ogni caso, avrebbe dovuto ricevere comunicazione degli estremi delle disposizioni regolamentari che inibivano la divulgazione del rapporto informativo redatto dalle articolazioni territoriali dell’Arma.<br />
<b><br />
3.</b> Si costituivano il Ministero della difesa e il Comando Regione Carabinieri Trentino &#8211; Alto Adige concludendo genericamente per l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.<br />
<b><br />
4.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 6 marzo 2007.  <br />
<b><br />
5.</b> L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
<b><br />
6. </b>In primo luogo la sezione rileva l’inammissibilità del mezzo incentrato sulla carenza di motivazione sotto il nuovo profilo della cattiva applicazione dei principi in materia di accesso e segretezza degli atti amministrativi; trattasi di censura  sollevata per la prima volta in sede di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c., non essendo mai stata sviluppata in primo grado, né con il ricorso introduttivo né con atto di motivi aggiunti debitamente notificato.<br />
<b>6.1.</b> Miglior sorte non tocca al secondo mezzo.<br />
Il requisito della moralità rientra nel concetto tradizionale della buona condotta e si traduce in una clausola normativa elastica a contenuto indeterminato. <br />
Rappresenta la base per giudizi di affidabilità devoluti all’autorità amministrativa, e come tale, non può essere giudicata in se stessa lesiva di quei principi di ragionevolezza ai quali ogni ordinamento deve ispirarsi. La latitudine dell’apprezzamento che a tale requisito è connessa, esige una specificazione funzionale, riferita cioè alle particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate al servizio (cfr. Corte cost. n. 311 del 1996). E’ indispensabile, quindi, che l’amministrazione ancori la propria valutazione a dati di fatto precisi, senza automatismi di sorta ed apprezzando tutte le circostanze concrete (quali l’età dell’aspirante al reclutamento al momento del fatto, il suo ravvedimento, il tempo trascorso fra la condotta sospetta e la procedura concorsuale), non riconducibili esclusivamente alla sfera privata del candidato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 1994, n. 245; sez. IV, 29 settembre 1993, n. 813).<br />
In quest’ottica assumono una particolare importanza le attività di polizia giudiziaria (ordinaria e militare) che possono essere svolte dagli appartenenti all’Arma in materia non solo di repressione dei reati ma anche di segnalazione a mente dell’art. 75, t.u. n. 309 del 1990 cit. (cfr. Cons. Stato sez. IV, 3 luglio 2000, n. 3647; sez. IV, n. 5399 del 2006).<br />
Nel caso di specie risulta che il giudizio di inaffidabilità non trae linfa esclusiva dalle c.d. voci correnti che si configurano come sapere acefalo la cui fonte senza volto permane incontrollabile collocandosi sulla medesima lunghezza d’onda dell’anonimo, ma da fonti confidenziali e dalla conoscenza diretta di episodi significativi da parte del personale dell’Arma in servizio nel piccolo comune di residenza del ricorrente medesimo. <br />
Le acquisizioni tratte dalle fonti confidenziali ben possono confluire in relazioni di servizio redatte dalla P.G. che,  pur  non costituendo doverosamente indizio utile in qualunque fase del procedimento penale (arg. ex art. 203 c.p.p.), possono soddisfare l’onere della motivazione dell’atto amministrativo quando una norma di legge espressamente ciò consenta (arg. ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 1995 cit., che impone all’Arma di raccogliere, sotto la propria responsabilità, informazioni senza limitarne lo spettro).<br />
<b><br />
7.</b> In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	condanna Massimiliano Zanfei a rifondere in favore del Ministero della difesa le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00;<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2007, con la partecipazione di:</p>
<p>Pier Luigi Lodi		&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Antonino Anastasi		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
</i>Il 07/05/2007</b><br />
<i><b>(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
</i></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-5-2007-n-1958/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2007 n.1958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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