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	<title>1957 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1957 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-10-2020-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-10-2020-n-1957/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.1957</a></p>
<p>I. Caso Pres., A. De Vita Est.; PARTI: Beram S.r.l. rapp.ta avv.to O. Torrani c. Comune di Brugherio, rapp.to avv.ti G. Barbini, M.G. Cleva, G. Perego. In tema di sovradimensionamento degli standard urbanistici. 1. Standard urbanistici &#8211; Sovradimensionamento &#8211; Motivazione 2. Immobile &#8211; Stato di abbandono &#8211; Standard   1. Ãˆ onere del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-10-2020-n-1957/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-19-10-2020-n-1957/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2020 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., A. De Vita Est.; PARTI: Beram S.r.l. rapp.ta avv.to O. Torrani c. Comune di Brugherio, rapp.to avv.ti G. Barbini, M.G. Cleva, G. Perego.</span></p>
<hr />
<p>In tema di sovradimensionamento degli standard urbanistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Standard urbanistici &#8211; Sovradimensionamento &#8211; Motivazione</strong><br /> <strong>2. Immobile &#8211; Stato di abbandono &#8211; Standard</strong><br /> <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em><b>1. </b>Ãˆ onere del Comune motivare in maniera idonea e congrua in ordine alle ragioni che impongono l&#8217;aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, in caso contrario risultando illegittima una tale scelta. Difatti, la motivazione rafforzata deve investire il complesso delle previsioni urbanistiche di sovradimensionamento e deve, quindi, chiarire perchè il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge.</em></div>
<p> Â <br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. A prescindere dall&#8217;effettivo stato di abbandono dell&#8217;immobile, l&#8217;Amministrazione, fino a quando lo stesso non viene demolito spontaneamente o per ordine della stessa autorità , non può impedire al soggetto proprietario di ripristinarne l&#8217;utilizzo o chiederne, conformemente alle previsioni urbanistiche, la modifica della destinazione d&#8217;uso, essendo una facoltà  correlata alla veste proprietaria del bene. Ne discende che lo stato di abbandono di un bene non può valere ex se a giustificare per lo stesso una disciplina pianificatoria peggiorativa, pur in presenza di un&#8217;ampia discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione in sede di conformazione della destinazione dei suoli.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/10/2020<br /> <strong>N. 01957/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02655/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2655 del 2016, proposto da<br /> &#8211; Beram S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Orsola Torrani ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Corso Magenta n. 63;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Brugherio, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Barbini, Maria Giovanna Cleva e Gabriella Perego ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Guglielmo rà¶ntgen n. 18;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio del 9 giugno 2016, n. 52, recante approvazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, del cui deposito presso gli Uffici comunali è stato pubblicato avviso sul B.U.R.L. n. 37 del 14 settembre 2016;<br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio del 21 dicembre 2015, n. 107, recante adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Brugherio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;<br /> Nessun difensore comparso all&#8217;udienza pubblica del 29 settembre 2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso notificato in data 11 novembre 2016 e depositato il 20 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato, in parte qua, la deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio del 9 giugno 2016, n. 52, recante approvazione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio, unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale di Brugherio del 21 dicembre 2015, n. 107, recante adozione della Variante generale al Piano di Governo del Territorio.<br /> La ricorrente società  immobiliare è proprietaria in Via Manzoni n. 18 a Brugherio (MB) di un&#8217;area di circa 670 mq su cui insiste un fabbricato articolato su due livelli (foglio 28, mappale 36), composto al primo piano da un laboratorio di 240 mq (subalterno 705) e al piano interrato da un ampio vano ad uso deposito commerciale di 488 mq (subalterno 702). Lo strumento urbanistico vigente al 2011 &#8211; P.R.G. del 2005 &#8211; aveva inserito il compendio in area classificata &#8220;<em>Zona B1 &#8211; Edificato consolidato a medio-bassa densità  edilizia</em>&#8220;, in cui era ammessa come destinazione d&#8217;uso principale la residenza e le funzioni con la stessa compatibili a norma dell&#8217;art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione. Anche il P.G.T. approvato nel dicembre 2012 aveva confermato la destinazione residenziale della zona, includendo il fabbricato in «<em>Area a destinazione residenziale</em>», che a norma dell&#8217;art. 20 delle N.T.A. del Piano delle Regole consentiva l&#8217;insediamento della funzione terziaria. Con l&#8217;adozione della Variante al P.G.T., avvenuta attraverso la deliberazione consiliare del 21 dicembre 2015, n. 107, l&#8217;area di proprietà  della ricorrente è stata classificata dal Piano dei Servizi tra i servizi in progetto e normata dalla Scheda n. 6 (realizzazione di un nuovo servizio di interesse collettivo di fruizione dell&#8217;isolato a completamento della dotazione dei servizi previsti nell&#8217;attuazione degli ambiti ARU 03 e ARU 04, prevedendo tra le specifiche tipologie di servizio da attuare parchi, giardini e aree a verde o parcheggi). In sede di osservazioni, la ricorrente ha richiesto «<em>la trasformazione dell&#8217;area e del relativo immobile da area soggetta alla realizzazione di servizi pubblici di progetto per il verde di cui alla scheda di progetto n. 6 del PdS ad ambito urbano per insediamenti residenziali ad assetto modificabile soggetta alla normativa dell&#8217;art. n. 20 delle NTA del piano delle regole, destinazione che consentirebbe l&#8217;utilizzo previsto e che risulterebbe coerente con l&#8217;immediato intorno nonchè con scelte giÃ  previste dall&#8217;adottato P.G.T.».</em> In sede di controdeduzioni, il Comune di Brugherio ha respinto la richiesta della ricorrente (i) sul presupposto &#8211; contestato dalla ricorrente &#8211; che l&#8217;area sarebbe <em>«&#8221;&#8230; in evidente stato di abbandono&#8221; dal sopralluogo effettuato dalla PL</em>», (ii) che la previsione di una destinazione a servizi dell&#8217;area sarebbe «<em>complementare con le determinazioni assunte per gli ARU 03 e 04 al fine di potenziare l&#8217;offerta di spazi pubblici esistente nella zona</em>» e (iii) in ogni caso <em>«- ai sensi dell&#8217;articolo 30 delle NTA del PdR per l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;osservazione è prevista la possibilità  di intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo senza aumento di Slp; &#8211; la destinazione a servizi pubblici di progetto prevede una dotazione di diritti volumetrici di carattere perequativo</em>». La parte ricorrente, premessa la piena funzionalità  e l&#8217;uso attuale dell&#8217;immobile, contesta l&#8217;asservimento della propria area ai fabbisogni del contiguo ambito di rigenerazione, da cui non trae alcun beneficio, ma soltanto oneri, e assume come gravemente pregiudizievole l&#8217;impossibilità  di sfruttamento del proprio immobile senza la sussistenza di un effettivo bisogno di reperire nuove superfici da destinare a verde pubblico o parcheggi a servizio dell&#8217;edificato.<br /> Assumendosi l&#8217;illegittimità  della predetta disciplina pianificatoria, ne è stato chiesto l&#8217;annullamento, in primo luogo, per eccesso di potere per difetto assoluto di ponderazione e di motivazione in ordine alla determinazione del fabbisogno di aree a standard e al loro dimensionamento, per violazione dell&#8217;art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, nonchè dell&#8217;art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 e del D.M. n. 1444 del 1968 e per eccesso di potere per contraddittorietà .<br /> Ulteriormente sono stati dedotti l&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, manifesta irrazionalità  e irragionevolezza, la violazione del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa e dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e l&#8217;eccesso di potere per disparità  di trattamento.<br /> Infine, sono stati eccepiti la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 3, 10, comma 2, 14, comma 1-bis, e 46 della legge regionale n. 12 del 2005, la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 13 del Piano delle Regole e l&#8217;eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà  e irragionevolezza.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Brugherio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.<br /> In prossimità  dell&#8217;udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune ha eccepito, in via preliminare, la tardività  del ricorso nella parte in cui è stato impugnato l&#8217;atto di adozione del P.G.T. e l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intero ricorso per carenza di interesse; la difesa della ricorrente ha chiesto il rigetto delle richiamate eccezioni ed ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso nel merito.<br /> Alla pubblica udienza del 29 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di parziale tardività  e di inammissibilità  del ricorso formulate dalla difesa del Comune di Brugherio.<br /> 2. Con una prima eccezione si assume la tardività  del ricorso nella parte in cui è stata impugnata la deliberazione consiliare del 21 dicembre 2015, n. 106, di adozione della Variante generale al Piano di governo del territorio.<br /> 2.1. L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Ãˆ principio consolidato in giurisprudenza che la mera adozione del piano regolatore, non ancora approvato, determina la facoltà , ma non anche l&#8217;onere di impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 15 aprile 2016, n. 1521; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 18 aprile 2018, n. 650), con la conseguenza che il Piano adottato può essere contestato unitamente al Piano approvato, trattandosi di atto allo stesso presupposto (cfr. T.A.R. Piemonte, I, 17 marzo 2017, n. 398).<br /> 2.2. Ciò determina il rigetto della predetta eccezione.<br /> 3. Con una seconda eccezione si eccepisce l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse, poichè l&#8217;area di proprietà  della ricorrente, a causa della saturazione della volumetria assentibile, sarebbe completamente priva di capacità  edificatoria e in ogni caso, sull&#8217;immobile insistente sulla stessa, sarebbe possibile eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo senza aumento di s.l.p., ai sensi dell&#8217;art. 30 delle N.T.A. del Piano della Regole.<br /> 3.1. L&#8217;eccezione è infondata.<br /> Sul lotto di proprietà  della ricorrente insiste un manufatto avente una superficie lorda pari a 244 mq, mentre la capacità  edificatoria residua che, a giudizio della difesa del Comune, sarebbe stata saturata, pari a 333 mc, si riferisce esclusivamente alla restante parte dell&#8217;area posta nelle adiacenze del predetto fabbricato. Difatti, dall&#8217;esame dell&#8217;estratto della scrittura privata autenticata del 9 febbraio 2011, si ricava che soltanto la volumetria della parte di area inedificata è stata trasferita a favore del comparto limitrofo e quindi può ritenersi non pìù utilizzabile, mentre nulla emerge con riferimento al manufatto giÃ  realizzato, che permane nella sua originaria consistenza, e quindi radica l&#8217;interesse della ricorrente a contestare le previsioni pianificatorie asseritamente lesive (cfr. all. 6 e 7 del Comune).<br /> 3.2. Analogamente, l&#8217;art. 30 delle N.T.A., che consente l&#8217;esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo senza aumento di s.l.p. sull&#8217;immobile di proprietà  della ricorrente, non priva di interesse alla decisione del ricorso, atteso che attraverso il ricorso oggetto di scrutinio nella presente sede si persegue l&#8217;obiettivo di poter ottenere il mutamento della destinazione del predetto immobile da produttiva ad uso ufficio (terziario), non ammessa dall&#8217;atto pianificatorio impugnato, che consentirebbe soltanto il mantenimento di quella esistente.<br /> 3.3. In conseguenza di quanto evidenziato in precedenza, le eccezioni formulate dalla difesa del Comune devono essere respinte.<br /> 4. Passando all&#8217;esame del merito del ricorso, lo stesso è fondato.<br /> 5. Con il primo motivo del ricorso si assume che la Variante impugnata, senza addure alcuna motivazione al riguardo, come invece sarebbe stato necessario, avrebbe previsto un sovradimensionamento degli standard urbanistici, pari a 52,12 mq per abitante, ovvero in misura nettamente superiore rispetto a quanto previsto dall&#8217;art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, che fissa il quantitativo minimo in 18 mq per abitante.<br /> 5.1. La doglianza è fondata.<br /> Il Comune non ha espressamente motivato le ragioni che hanno determinato il superamento dello standard individuato a livello normativo (ossia 18 mq/abitante), non emergendo tale aspetto nè dalle scheda relativa all&#8217;area di proprietà  della ricorrente (all. 10 al ricorso), nè essendo state indicate dalla difesa del Comune le parti degli atti pianificatori contenenti tali giustificazioni.<br /> Tale modus procedendi si pone in contrasto con l&#8217;onere gravante in capo al Comune di motivare in maniera idonea e congrua in ordine alle ragioni che impongono l&#8217;aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, in caso contrario risultando illegittima una tale scelta (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 luglio 2020, n. 1279; 20 aprile 2020, n. 654; 13 febbraio 2020, n. 305; IV, 30 luglio 2018, n. 1863). Difatti, &#8220;<em>la motivazione rafforzata deve investire il complesso delle previsioni urbanistiche di sovradimensionamento e deve, quindi, chiarire perchè il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge</em>&#8221; (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2016, n. 1429; pìù di recente, 12 novembre 2019, n. 2380).<br /> Tale conclusione risulta avvalorata dal contenuto della Relazione illustrativa al Documento di Piano, laddove si specifica che «<em>non esiste un problema di quantità  di servizi. Le realizzazioni delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici passati hanno consentito di attuare una quantità  di servizi ampiamente superiore alle dotazioni minime previste dalla legge</em>» (cfr. Relazione illustrativa, pag. 213: all. 18 al ricorso). Ugualmente nella sintesi non tecnica della V.A.S. si rileva che «<em>il Piano dei Servizi non propone nuove aree da destinare a servizi in quanto la dotazione attuale di standard è giÃ  sovrabbondante</em>» (cfr. pag. 19: all. 19 al ricorso).<br /> 5.2. Ciò determina l&#8217;accoglimento della prima censura.<br /> 6. Con la seconda e la terza doglianza, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume che erroneamente l&#8217;Amministrazione avrebbe considerato in stato di abbandono il fabbricato della ricorrente e inoltre non avrebbe tenuto conto che la zona sarebbe dotata in misura adeguata sia di verde pubblico che di parcheggi; peraltro, essendo l&#8217;area di proprietà  della ricorrente esterna ai comparti ARU-03 e ARU-04 non avrebbe potuto essere assoggettata al reperimento delle aree destinate alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale destinate a quei comparti.<br /> 6.1. Le doglianze sono complessivamente fondate.<br /> A prescindere dall&#8217;effettivo stato di abbandono dell&#8217;immobile &#8211; su cui tuttavia le parti non concordano -, l&#8217;Amministrazione, fino a quando lo stesso non viene demolito spontaneamente o per ordine della stessa autorità , non può impedire al soggetto proprietario di ripristinarne l&#8217;utilizzo o chiederne, conformemente alle previsioni urbanistiche, la modifica della destinazione d&#8217;uso, essendo una facoltà  correlata alla veste proprietaria del bene. Ne discende che lo stato di abbandono di un bene non può valere ex se a giustificare per lo stesso una disciplina pianificatoria peggiorativa, pur in presenza di un&#8217;ampia discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione in sede di conformazione della destinazione dei suoli.<br /> Come pure tale discrezionalità  non può stravolgere i presupposti della pianificazione attuativa, come ricavabili dalla disciplina di settore. In tal senso, può essere richiamato il disposto di cui all&#8217;art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, secondo la quale il «<em>piano dei servizi individua (&#038;) la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all&#8217;interno di questi la dotazione minima (&#038;), fatta salva la possibilità  di monetizzazione (&#038;)</em>». Pertanto, le aree destinate alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale vanno reperite all&#8217;interno del comparto e non possono essere individuate all&#8217;esterno dello stesso, se non in casi eccezionali e previa specifica motivazione, che dia conto dell&#8217;impossibilità  di reperimento endocomparto e riconoscendo una compensazione adeguata all&#8217;area assoggettata a tale onere. Del resto, ordinariamente, laddove non sia possibile reperire la dotazione delle aree per gli standard all&#8217;interno del comparto si può far luogo alla monetizzazione degli stessi, procedendo alle opportune compensazioni con altre parti del territorio comunale. Al proposito l&#8217;art. 46, comma 1, lett. a, della legge regionale n. 12 del 2005 prevede che &#8220;<em>la convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività  relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell&#8217;articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere: a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l&#8217;acquisizione di tali aree [per gli standard] non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all&#8217;atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all&#8217;utilità  economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell&#8217;acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l&#8217;acquisizione di altre aree a destinazione pubblica</em>&#8220;.<br /> Peraltro, nella fattispecie de qua il Comune non ha dimostrato che le aree a standard non potevano essere reperite all&#8217;interno dei rispettivi comparti e quindi ha compiuto una scelta contrastante con il richiamato dettato normativo e assolutamente irrazionale.<br /> 6.2. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, i motivi di ricorso esaminati risultano fondati.<br /> 7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con l&#8217;annullamento in parte qua degli atti impugnati.<br /> 8. Le spese di giudizio, avuto riguardo alle peculiarità  della controversia, possono essere compensate tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente e a carico del Comune di Brugherio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla in parte qua gli atti impugnati con lo stesso ricorso.<br /> Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico del Comune di Brugherio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente<br /> Antonio De Vita, Consigliere, Estensore<br /> Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2020 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-3-2020-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-3-2020-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2020 n.1957</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: L. Memory Card s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Giovanni Galoppi e dall&#8217;Avvocato Piergiuseppe Venturella, c. Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  L. Memory Card s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Giovanni Galoppi e dall&#8217;Avvocato Piergiuseppe Venturella, c. Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, Garante per la protezione dei dati personali, in persona del Presidente pro tempore, Conferenza Stato-città  e autonomie Locali, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, in persona del Direttore Generale pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
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<p>Discrezionalità  tecnica: va riconosciuto all&#8217; amministrazione un tratto di apprezzamento decisionale non sindacabile</p>
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<div style="text-align: justify;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; discrezionalità  tecnica &#8211; tratto di apprezzamento decisionale non sindacabile &#8211; va riconosciuto &#8211; scelte adottate dall&#8217;Amministrazione<em>&#8211;</em>interesse vantato dall&#8217;operatore economico &#8211; identificazione.</div>
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<div style="text-align: justify;"><em>La discrezionalità  tecnica implica un tratto di apprezzamento decisionale che non è sindacabile, quanto alla scelta delle stesse discipline o tecnologie di fondo, perchè è sempre riservato alla pubblica Amministrazione un potere/dovere di opzione per l&#8217;una o per l&#8217;altra nel merito non contestabile da qualsivoglia soggetto dell&#8217;ordinamento, per quanto direttamente interessato al mercato di riferimento.</em><br /> <em>La qualificazione dell&#8217;interesse vantato dall&#8217;operatore economico, al fine di legittimarlo a contestare le scelte adottate dall&#8217;Amministrazione sul piano tecnico e a conferirgli, quindi, una posizione di interesse legittimo azionabile avanti al giudice amministrativo, presuppone e richiede sul piano ordinamentale una diretta correlazione tra il potere attribuito dalla norma alla pubblica Amministrazione e la posizione del soggetto, di modo che la discrezionalità  tecnica non possa essere correttamente esercitata se non dopo aver ponderato anche l&#8217;interesse sotteso a questa posizione prima di adottare la soluzione ritenuta migliore, pur nel margine di opinabilità  dettato dall&#8217;applicazione di discipline specialistiche. Se la norma attributiva del potere prescinde da questa posizione, essendo preordinata incontestabilmente al solo interesse pubblico all&#8217;adozione (come nel caso di specie) della tecnologia pìù progredita per la produzione della CIE (carte d&#8217;identità  elettronica), l&#8217;interesse dell&#8217;operatore economico a contestare l&#8217;adozione di questa tecnologia, in sè, non può dirsi qualificato dall&#8217;Ordinamento, ancorchè esso sia differenziato rispetto alla platea degli altri soggetti destinatari dell&#8217;azione amministrativa: diversamente, ogni operatore nel mercato di riferimento potrebbe contestare qualsivoglia scelta dell&#8217;amministrazione che ritenga lesiva del proprio interesse economico per questa sola ragione, mentre detto interesse, in difetto di qualificazione, resta di mero fatto.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 19/03/2020<br /> <strong>N. 01957/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08602/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8602 del 2017, proposto da L. Memory Card s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Giovanni Galoppi e dall&#8217;Avvocato Piergiuseppe Venturella, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Piergiuseppe Venturella in Roma, via San Sebastianello, n. 9;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, Garante per la protezione dei dati personali, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, Conferenza Stato-città  e autonomie Locali, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri <em>pro tempore</em>, Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, in persona del Direttore Generale <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> Istituto Poligrafico della Zecca di Stato, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 4212 del 4 aprile 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 23 dicembre 2015 recante modalità  tecniche di emissione della carta d&#8217;identità  elettronica ed altri provvedimenti.</p>
<p> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno, del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza Stato-città  e autonomie locali nonchè dell&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l&#8217;odierna appellante, LMC s.p.a., l&#8217;Avvocato Francesco Verrastro su delega dell&#8217;Avvocato Piergiuseppe Venturella e per le pubbliche amministrazioni appellate l&#8217;Avvocato dello Stato Lorenzo D&#8217;Ascia;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;odierna appellante, L. Memory Card s.p.a. (di qui in avanti, per brevità , LMC s.p.a.), è un operatore economico che svolge attività  di acquisto, assemblaggio, produzione e commercializzazione di apparecchiature elettroniche, meccaniche di lettura/scrittura anche a tecnologia ottica/L. per l&#8217;utilizzo di memorie di massa.<br /> 1.1. La società  è concessionaria esclusiva, anche in Italia, dei diritti di proprietà  industriale di una specifica tecnologia che consente la scrittura <em>L.</em>ad alta definizione su uno speciale supporto in policarbonato a lettura ottica.<br /> 1.2. LMC s.p.a. è in particolare qualificata per la produzione di dispositivi a lettura/scrittura delle card a memoria ottica, una tecnologia all&#8217;avanguardia utilizzata in tutto il mondo per svariati tipi di documenti di riconoscimento, quali permesso di soggiorno, passaporto, patente di guida, <em>Green card.</em><br /> 1.3. Facendo uso di questa tecnologia, in conformità  alla previgente normativa tecnica stabilita dalle competenti amministrazioni centrali nell&#8217;ambito della sperimentazione per l&#8217;implementazione della carta d&#8217;identità  elettronica, LMC s.p.a. ha fornito nel corso degli anni oltre sei milioni di esemplari di carte d&#8217;identità  elettronica (c.d. CIE 2.0) in grado di consentire un doppio grado di personalizzazione fisica della carta, la scrittura dei dati e la riproduzione di immagini su un supporto di policarbonato, sulla base di un sistema che non consente la sovrascrittura nè la cancellazione dei dati e assicura l&#8217;impossibilità  di clonazione, trattandosi di una tecnologia di esclusiva proprietà  del gruppo HID Global/Assa Abloy.<br /> 2. LMC s.p.a. ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno del 23 dicembre 2015, recante «<em>Modalità  tecniche di emissione della carta d&#8217;identità  elettronica</em>», e i presupposti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia digitale e della Conferenza Stato-città  e autonomie locali.<br /> 2.1. L&#8217;odierna appellante ha contestato nel presente giudizio, e in sintesi, il cattivo uso del potere discrezionale della pubblica amministrazione nella scelta di abbandonare il modello CIE 2.0, adottato in fase di sperimentazione, e di adottare il nuovo modello di documento di identità  elettronico, il c.d. CIE 3.0, con la definizione di un procedimento di produzione e consegna che, secondo le prospettazioni della odierna appellante, presenterebbe rilevanti profili di illegittimità , sia con riferimento alla tutela e alla protezione dei dati personali sia con riferimento alle competenze dell&#8217;Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (di qui in avanti, per brevità , IPZS) nonchè per evidenti problemi di sicurezza.<br /> 2.2. Pìù in particolare, avverso il citato decreto ministeriale, LCM s.p.a. ha proposto avanti al primo giudice le seguenti censure:<br /> 2.3. Con un primo motivo in prime cure è stata dedotta la illegittimità  degli atti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti, irragionevolezza e illogicità  manifesta, violazione del principio di efficienza, sviamento.<br /> 2.3.1. La pubblica amministrazione, senza alcuna valida motivazione, avrebbe abbandonato il precedente modello scelto a favore di uno che non offre gli stessi <em>standard</em> di sicurezza.<br /> 2.3.2. Come si evince dal parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali n. 656 del 17 dicembre 2015, la nuova CIE 3.0 si sarebbe resa necessaria «<em>a seguito dell&#8217;introduzione del sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità  digitale (SPID) e sono strettamente legate all&#8217;attuazione dell&#8217;Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)</em>»<em>, </em>che perà² ad oggi non risulterebbe essere ancora stata attivata.<br /> 2.3.3. Si afferma, inoltre, che <em>«negli intenti dell&#8217;amministrazione richiedente, la finalità  della nuova disciplina delle modalità  tecniche di emissione della CIE è l&#8217;incremento dei livelli di sicurezza del sistema di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione e rilascio, nonchè mediante l&#8217;adeguamento delle caratteristiche del supporto alla normativa nazionale e agli standard internazionali di sicurezza in materia di documenti elettronici</em>»<em>, </em>rendendo la nuova CIE «<em>rispondente agli standard internazionali in materia di documenti di viaggio (ICAO 9303) uniformandola a quelli giÃ  adottati per il Permesso di Soggiorno Elettronico ed il Passaporto Elettronico</em>»<em>.</em><br /> 2.3.4. In sostanza, la pubblica amministrazione avrebbe inteso rendere conforme la CIE al nuovo sistema per l&#8217;accesso ai servizi della pubblica amministrazione, alla nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, al fine di adeguare la CIE agli <em>standard</em> ICAO e al fine di centralizzare l&#8217;emissione dei documenti di identità  analogamente a quanto avviene per i permessi di soggiorno.<br /> 2.3.4. LMC s.p.a. assume che le medesime esigenze siano assolutamente compatibili con la soluzione tecnologica e con ilÂ <em>layout</em> della CIE 2.0 che garantirebbe, inoltre, un migliorÂ <em>standard</em> di sicurezza.<br /> 2.4. Con un secondo motivo è stata dedotta in prime cure l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati per la violazione dell&#8217;art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell&#8217;art. 10, comma 3 del, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, nonchè l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta.<br /> 2.4.1. L&#8217;art. 3 del R.D. n. 773 del 1931 stabilisce che la carta d&#8217;identità  è rilasciata dal Sindaco.<br /> 2.4.2. Il nuovo modello prevede che il documento sia rilasciato dall&#8217;IPZS all&#8217;indirizzo indicato all&#8217;atto della richiesta anzichè essere consegnato dal Sindaco o da un suo delegato, come tassativamente stabilito dalla disciplina richiamata.<br /> 2.4.3. Nè si potrebbe ritenere che l&#8217;art. 3 del T.U.L.P.S. sia stato abrogato dall&#8217;art. 3 del d.l. n. 78 del 2015, che riserva al Ministero dell&#8217;Interno l&#8217;emissione della CIE, essendo l&#8217;emissione ben diversa dal rilascio, sicchè l&#8217;emissione atterrebbe alla fase della formazione del documento mentre il rilascio, invece, alla fase della consegna del documento al titolare, a fronte del suo riconoscimento.<br /> 2.5. Con un terzo motivo in prime cure si è dedotta l&#8217;illegittimità  per la violazione dell&#8217;art. 10, comma 3, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, dell&#8217;art. 2, comma 8, della l. n. 559 del 1966 e dell&#8217;art. 19, comma 2, d. lgs. n. 163 del 2006.<br /> 2.5.1. Si contesta, inoltre, l&#8217;affidamento dell&#8217;attività  di gestione del servizio all&#8217;IPZS che è società <em>in house</em> del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e non del Ministero dell&#8217;Interno, in violazione al codice dei contratti pubblici.<br /> 2.6.1. Infine, con un sesto motivo, si è dedotta in prime cure l&#8217;illegittimità  degli atti impugnati per l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo dell&#8217;illogicità  manifesta.<br /> 2.6.2. Il decreto impugnato prevedrebbe, ad avviso di LMC s.p.a., una disciplina transitoria contraddittoria e comunque incompleta.<br /> 2.6.3. In particolare, l&#8217;art. 14 del decreto prevede «<em>un piano di graduale rilascio della CIE</em>» disponendo che i Comuni che emettono la CIE 2.0 passeranno alla CIE 3.0 secondo un piano che dovrà  essere elaborato dalla Commissione interministeriale, senza prevedere la possibilità  di continuare ad utilizzare la CIE 2.0, con ciò arrecando un grave danno alle amministrazioni e agli stessi operatori economici che hanno effettuato investimenti sul precedente progetto.<br /> 2.7. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, rappresentando la legittimità  dell&#8217;<em>iter</em> che ha portato all&#8217;approvazione del decreto impugnato.<br /> 2.7.1. Ciò premesso, la pubblica amministrazione resistente ha eccepito, innanzitutto, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente nonchè per difetto di interesse.<br /> 2.7.2. Nel merito essa ha sostenuto l&#8217;infondatezza di tutti i motivi di ricorso, in quanto le determinazioni censurate sarebbero manifestazioni di un potere espressione di discrezionalità  tecnica legittimamente esercitato dagli organi competenti.<br /> 2.8. Con motivi aggiunti depositati in data 1° agosto 2016, la società  ricorrente ha impugnato la deliberazione del Gruppo tecnico di lavoro istituito dal Direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell&#8217;interno con la quale è stato disposto l&#8217;avvio dell&#8217;applicazione della nuova CIE 3.0 nei Comuni che giÃ  facevano uso della CIE 2.0, insieme ai Comuni pilota nel progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e la circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 10 del 2016, nella parte in cui dÃ  avvio alla attuazione della CIE 3.0 presso i Comuni che giÃ  emettevano la CIE 2.0 insieme ai Comuni pilota nel progetto ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).<br /> 2.8.1. Avverso al suddetta circolare sono stati dedotti, quali ulteriori motivi di ricorso:<br /> <em>a)</em> l&#8217;illegittimità  propria per l&#8217;eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del travisamento dei fatti, del difetto dei presupposti, della illogicità  manifesta e dello sviamento di potere;<br /> <em>b)</em> l&#8217;illegittimità  propria per la violazione e la falsa applicazione della disciplina di cui al d. lgs. n. 163 del 2006.<br /> 2.9. All&#8217;esito del giudizio, con la sentenza n. 4212 del 4 aprile 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti per il difetto di legittimazione ad agire in capo all&#8217;odierna appellante.<br /> 3. LMC s.p.a. ha quindi proposto appello contro tale sentenza avanti a questo Consiglio di Stato, articolando sei motivi di ricorso, che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado e il risarcimento del danno.<br /> 3.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate, il Ministero dell&#8217;Interno, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Stato-città  e autonomie locali nonchè l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, per chiedere la reiezione del gravame.<br /> 3.2. Esse hanno depositato tardivamente, il 21 febbraio 2020, una memoria difensiva, di cui non si terrà  conto.<br /> 3.3. Infine, nella pubblica udienza del 27 febbraio 2020, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione perchè depositata in violazione del termine previsto dall&#8217;art. 73, comma 1, c.p.a.<br /> 4. L&#8217;appello è infondato.<br /> 5. Con il primo motivo (pp. 21-24 del ricorso), anzitutto, l&#8217;odierna appellante contesta la sentenza impugnata laddove ha negato che LCM s.p.a. abbia una posizione differenziata e qualificata rispetto agli atti impugnati, ritenendo che la stessa LCM s.p.a. avrebbe, in realtà , soltanto un generico interesse alla legalità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> 5.1. Ad avviso del primo giudice, infatti, l&#8217;impresa non è destinataria nè del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, impugnato con il ricorso principale, nè tantomeno degli atti successivamente gravati con motivi aggiunti e, cioè, della deliberazione del Gruppo tecnico con la quale è stato disposto l&#8217;avvio dell&#8217;applicazione della nuova CIE 3.0 e della circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 10 del 2016, trattandosi di atti esecutivi del medesimo decreto ad efficacia meramente interna.<br /> 5.2. Gli atti oggetto del presente ricorso vedono come destinatari esclusivamente le amministrazioni centrali e territoriali, nonchè l&#8217;IPZS, in quanto soggetti coinvolti nel nuovo procedimento di produzione ed emissione della carta d&#8217;identità  elettronica, ai quali risulta del tutto estranea l&#8217;odierna appellante.<br /> 5.3. La società , rispetto all&#8217;impugnativa degli atti di cui in causa, diretti a regolare l&#8217;attività  dei soggetti amministrativamente coinvolti nel procedimento di produzione ed emissione della carta d&#8217;identità  elettronica, «<em>non può dirsi titolare di alcun interesse diretto, concreto e attuale alla relativa rimozione, che produrrebbe semmai solo l&#8217;effetto di un eventuale riesercizio del potere discrezionale nella regolamentazione di un procedimento che non investe gli operatori economici del settore, bensì¬, a monte, i soggetti attuatori della CIE, tutti interni alla compagine amministrativa, ivi compreso, a tali fini, l&#8217;IPZS</em>» (Â§ 1.4 della sentenza impugnata).<br /> 5.4. LMC s.p.a. contesta, tuttavia, queste motivazioni poichè assume che essa, quale operatore economico che, in conformità  della vigente normativa, forniva, fino all&#8217;approvazione del nuovo <em>layout</em>, il supporto della CIE con la banda a lettura ottica, aveva all&#8217;evidenza una posizione differenziata, mentre con l&#8217;approvazione del nuovo <em>layout</em> non sarebbe pìù possibile l&#8217;utilizzo della banda o, comunque, di elementi a lettura ottica, sicchè essa sarebbe estromessa ed emarginata dal mercato.<br /> 5.5. Questo interesse qualificato all&#8217;esercizio corretto del potere, da parte della pubblica amministrazione, si manifesterebbe nella pretesa che essa rieserciti il potere discrezionale all&#8217;esito di una attenta istruttoria e con un adeguato corredo motivazionale, in modo da potere apprezzare tutti gli elementi rilevanti della questione.<br /> 5.6. Non si dovrebbe trascurare che il provvedimento contestato definisce un mercato di riferimento specifico, quanto a:<br /> &#8211; elementi essenziali della <em>card</em>;<br /> &#8211; modalità  di consegna.<br /> 5.7. Esso dètta quindi regole tassative alle quali le stazioni appaltanti dovranno semplicemente adeguarsi e in sostanza, ancor prima che i diversi bandi, sarebbe esso ad impedire o consentire ad un determinato operatore economico di partecipare o meno alla gara, con la conseguenza che LMC s.p.a. non potrà  partecipare a nessuna delle gare indette in quanto la sua tecnologia, dopo oltre quindici anni di sperimentazione, è stata emarginata.<br /> 5.8. Il motivo deve essere respinto.<br /> 6. LMC s.p.a. non può vantare nessun interesse qualificato da qualsivoglia norma dell&#8217;ordinamento a sindacare la legittimità  degli atti con i quali il Ministero dell&#8217;Interno ha inteso disciplinare le modalità  tecniche di emissione della nuova carta CIE 3.0, peraltro in attuazione, come ha ben rilevato la sentenza impugnata, dell&#8217;art. 10, comma 3, del d.l. n. 78 del 2015, nell&#8217;esclusivo interesse pubblico.<br /> 6.1. Nemmeno è sostenibile che l&#8217;innovazione di queste modalità , sol perchè priverebbero l&#8217;appellante della precedente posizione di esclusiva rispetto ad una tecnologia ritenuta dalla pubblica amministrazione ormai obsoleta o non pìù rispondente alle sue esigenze, conferirebbero all&#8217;operatore un interesse qualificato, oltre che differenziato, a contestare le medesime modalità  che la pubblica amministrazione, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità  tecnica, ha inteso far proprie.<br /> 6.2. Anche la discrezionalità  tecnica implica infatti un tratto di apprezzamento decisionale che non è sindacabile, quanto alla scelta delle stesse discipline o tecnologie di fondo, perchè è sempre riservato alla pubblica amministrazione un potere/dovere di opzione per l&#8217;una o per l&#8217;altra nel merito non contestabile da qualsivoglia soggetto dell&#8217;ordinamento, per quanto direttamente interessato al mercato di riferimento.<br /> 6.3. La qualificazione dell&#8217;interesse vantato dall&#8217;operatore economico, al fine di legittimarlo a contestare le scelte adottate dall&#8217;amministrazione sul piano tecnico e a conferirgli, quindi, una posizione di interesse legittimo azionabile avanti al giudice amministrativo, presuppone e richiede sul piano ordinamentale una diretta correlazione tra il potere attribuito dalla norma alla pubblica amministrazione e la posizione del soggetto, di modo che la discrezionalità  tecnica non possa essere correttamente esercitata se non dopo aver ponderato anche l&#8217;interesse sotteso a questa posizione prima di adottare la soluzione ritenuta migliore, pur nel margine di opinabilità  dettato dall&#8217;applicazione di discipline specialistiche.<br /> 6.4. Se, come nel caso di specie, la norma attributiva del potere prescinde da questa posizione, essendo preordinata &#8211; il che è incontestabile &#8211; al solo interesse pubblico all&#8217;adozione della tecnologia pìù progredita per la produzione della CIE, l&#8217;interesse dell&#8217;operatore economico a contestare l&#8217;adozione di questa tecnologia, in sè, non può dirsi qualificato dall&#8217;ordinamento, ancorchè esso sia differenziato rispetto alla platea degli altri soggetti destinatari dell&#8217;azione amministrativa: diversamente, ogni operatore nel mercato di riferimento potrebbe contestare qualsivoglia scelta dell&#8217;amministrazione che ritenga lesiva del proprio interesse economico per questa sola ragione, mentre detto interesse, in difetto di qualificazione, resta di mero fatto.<br /> 6.5. Quanto alle regole tassative che le stazioni appaltanti dovranno adottare, in conformità  alle previsioni dal decreto ministeriale contestato in questo giudizio, proprio per le ragioni appena espresse, l&#8217;asserita natura espulsiva di dette regole, nei confronti di LMC s.p.a., costituisce un assunto non condivisibile, in assenza di una situazione qualificata legittimante, e comunque non dimostrato, in quanto non risulta che essa abbia impugnato i singoli bandi, essendosi limitata a produrre, il 28 gennaio 2020, solo un elenco delle gare per l&#8217;affidamento e la fornitura di materiale per CIE, senza chiarire se dette gare abbiano effettivamente pregiudicato davvero la sua posizione e se i relativi bandi siano stati davvero impugnati.<br /> 6.6. Anche per questo, dunque, le censure di LMC s.p.a. appaiono, oltre che sfornite di una sicura situazione legittimante, anche di un concreto, apprezzabile e comunque sufficientemente dimostrato interesse a ricorrere.<br /> 6.7. Se non si può escludere che un operatore economico abbia interesse ad impugnare le prescrizioni dell&#8217;autorità  amministrativa che, per quanto dettate con atto generale, abbiano un immediato effetto espulsivo dello stesso operatore economico dal mercato delle gare pubbliche, ciò non si è verificato nel caso di specie perchè nemmeno è dato sapere se LMC s.p.a. abbia impugnato i successivi bandi contenenti le asserite disposizioni espulsive nei confronti della stessa, a dimostrazione del lamentato effetto escludente che discenderebbe per LMC s.p.a.<br /> 6.8. Di qui l&#8217;inammissibilità , anche per le ragioni esposte, del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in prime cure.<br /> 7. In ogni caso, se anche si volesse prescindere dai superiori rilievi e, una volta riconosciuta una situazione di interesse legittimo tutelabile in capo all&#8217;odierna appellante, si dovesse sindacare nei limiti della ragionevolezza e della logicità  consentiti dall&#8217;ordinamento l&#8217;esercizio della discrezionalità  tecnica estrinsecatasi nei provvedimenti contestati, si dovrebbe comunque addivenire alla reiezione delle censure mosse in primo grado e riproposte con gli altri cinque motivi di appello per le seguenti, sintetiche, motivazioni.<br /> 8. Quanto al secondo motivo di appello (pp. 24-29 del ricorso), anzitutto, non è ravvisabile alcuno sviamento di potere negli atti impugnati.<br /> 8.1. L&#8217;odierna appellante, con una serie di argomentazioni tecniche, sostiene che la nuova CIE 3.0 costituirebbe una soluzione meno efficace e sicura rispetto a quella della vecchia CIE 2.0, non riducendo affatto i rischi di contraffazione, falsificazione, clonazione e furto di identità , assicurata invece dalla CIE 2.0, e deduce comunque che il sistema pubblico per la gestione dell&#8217;identità  digitale (SPID) e l&#8217;attuazione dell&#8217;Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), necessari per il funzionamento della nuova CIE, non sono ancora stati portati a termine, tanto che risulterebbe ancor pìù evidente l&#8217;illegittimo, e sviato, <em>modus agenti</em> delle pubbliche amministrazioni appellate, che avrebbero consentito la messa in produzione della nuova CIE 3.0 anche in Comuni che non hanno ancora migrato sull&#8217;ANPR.<br /> 8.2. Le articolate deduzioni dell&#8217;appellante non possono trovare accoglimento.<br /> 8.3. La CIE 2.0 è una carta di identità  emessa presso Comuni cc.dd. sperimentatori e, a bordo della carta, è presente unÂ <em>chipÂ </em>&#8220;a contatti&#8221;, la cui lettura necessita, cioè, di un contatto elettrico e, sul retro, di una banda ottica, tecnologia esclusiva del gruppo HID Global, commercializzata in Italia da LMC s.p.a.<br /> 8.3.1. La banda ottica &#8211; in quanto tale &#8211; riporta, leggibili a vista, la foto del titolare, alcuni dati anagrafici e il codice fiscale e gli stessi dati sono, poi, riportati in modo codificato e leggibile solo con dei dispositivi speciali.<br /> 8.3.2. La scrittura della banda ottica avviene presso il Comune di emissione, attrezzato con speciali dispositivi di scrittura forniti da LMC s.p.a.<br /> 8.4. La CIE 3.0, in linea con i documenti di sicurezza pìù avanzati, è dotata di elementi di sicurezza sul supporto, è stampata centralmente inÂ <em>L. engraving</em> (una tecnica che non utilizza inchiostri o pigmenti, ma brucia letteralmente l&#8217;interno della carta in modo irreversibile), ed è dotata di unÂ <em>chip</em> senza contatti che assicura le stesse funzionalità  dei passaporti e dei permessi di soggiorno emessi in Europa.<br /> 8.4.1. La sicurezza di questa soluzione è garantita da certificazioni di sicurezza internazionali perchè la tecnica della CIE 3.0 consiste, come detto, nella bruciatura degli strati interni della carta ed è considerata, attualmente, la pìù sicura tecnica di stampa su documenti.<br /> 8.4.1. La CIE 3.0 rappresenta, insomma, la sintesi delle soluzioni pìù avanzate in termini di sicurezza sia logica sia fisica e, a riprova di ciò, è non a caso adottata dalla quasi totalità  dei Paesi aderenti all&#8217;Unione europea.<br /> 8.4.2. Si deve considerare che la sicurezza moderna su basa su algoritmi ritenuti sicuri a livello internazionale e non sui dispositivi necessari al loro uso.<br /> 8.5. La scelta, effettuata nel 2000, di prevedere una banda ottica sulla carta di identità  rispondeva, in quel tempo, all&#8217;esigenza di inserire un elemento legato alla persona e realizzato alÂ <em>L.</em> presso il Comune di emissione.<br /> 8.5.1. La personalizzazione e, cioè, la stampa dei dati anagrafici e delle foto nonchè la memorizzazione dei dati sulÂ <em>microchip</em>avveniva presso il Comune e le tecniche di stampa di allora non consentivano di realizzare tali elementi senza specifiche macchine industriali.<br /> 8.6. Ma negli ultimi anni i notevoli progressi tecnologici hanno consentito di realizzare ologrammi all&#8217;interno della struttura della carta (<em>interlaver hologram</em>) e stampare inÂ <em>L.</em> direttamente negli strati interni della carta (<em>L. engraving</em>).<br /> 8.6.1. Dal 2006 sono sorti documenti conformi alle specifiche ICAO 9303, che permettono di memorizzare informazioni in formato interoperabile all&#8217;interno di unÂ <em>microchip</em> e queste tecnologie hanno avuto una rapida diffusione, attese la loro portata innovativa e la loro comprovata efficacia.<br /> 8.7. Attesa la rapida obsolescenza della c.d. banda ottica, dunque, il suo utilizzo è rimasto confinato a poche tipologie di documenti.<br /> 8.8. La CIE 3.0 è stata dunque progettata al fine di garantire sia livelli che soluzioni di sicurezza svincolati anche da possibili limiti di disponibilità  commerciale.<br /> 8.8.1. L&#8217;utilizzo dell&#8217;<em>interlaver hologram</em>, combinato con la stampa inÂ <em>L. engraving</em> della foto del titolare, determina un&#8217;unione inscindibile e non modificabile tra il dato e la carta su cui è apposto.<br /> 9. Non è dunque condivisibile, alla luce delle brevi osservazioni sin qui esposte, l&#8217;assunto dell&#8217;appellante, apodittico e autoreferenziale, secondo cui la nuova tecnologia della CIE 3.0 sarebbe meno sicura di quella, giÃ  sperimentata, della CIE 2.0, dovendosi aggiungere che anche il nuovo Reg. UE/2019/1157 ha definito le caratteristiche minime di sicurezza delle carte di identità  elettroniche, rilasciate dagli Stati membri, e tali caratteristiche coincidono con quelle della CIE 3.0, appena sintetizzate.<br /> 9.1. La nuova tecnologia adottata consente di superare, del resto, la situazione di <em>lock in</em>, determinata dal diritto di esclusiva vantato dall&#8217;odierna appellante, che impedisce alla stessa pubblica amministrazione di cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perchè non sono disponibili le informazioni essenziali che consentirebbero ad un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente.<br /> 9.1. L&#8217;argomento dell&#8217;appellante, secondo cui un simile obiettivo proverebbe lo sviamento di potere degli atti impugnati, deve essere rovesciato perchè, anzi, è proprio il fatto che grazie ad essi, seppure con tempistiche certo non brevi, graduali, e richiedenti necessari adattamenti tecnologici, si esca da una situazione di stallo, determinata dalÂ <em>lock in</em>, a garantire un miglior risultato per l&#8217;efficienza della pubblica amministrazione.<br /> 9.2. Diversamente ragionando, e per assurdo, ogni tentativo di superare l&#8217;obsolescenza tecnologica da parte della pubblica amministrazione dovrebbe essere ritenuto affetto da sviamento di potere perchè dannoso per i fornitori del prodotto obsoleto.<br /> 10. In ordine, poi e ancor sinteticamente, alle censure relative alla circostanza secondo cui la tecnologia della CIE 3.0 sarebbe stata adottata sul presupposto della sua coerenza con la rete SPID e con l&#8217;ANPR, non ancora completati, e per consentire la lettura del <em>chip</em> anche con la tecnologia <em>touchless</em>, di cui nessuna pubblica amministrazione sarebbe dotata, si deve osservare quanto segue.<br /> 10.1. La soluzione tecnologica adottata non si basa sul completamento di ANPR e di SPID, essendo la CIE 3.0 &#8211; al pìù &#8211; un elemento che consente di ottenere l&#8217;identità  digitale SPID accelerando il rilascio delle identità  digitali.<br /> 10.2. Quanto alla tecnologia di <em>chip contactless</em>, l&#8217;adozione di questa tecnologia, in fase di avvio, permette giÃ  la verifica automatica del documento CIE presso gli stessi punti dove viene utilizzato il passaporto, dotato della medesima tecnologia (come negli aeroporti di Fiumicino e Malpensa), e &#8211; quanto alle pubbliche amministrazioni e ai notai &#8211; la dotazione dei lettori necessari alla verifica del <em>chip contactless</em> avverrà  progressivamente, secondo una logica incrementale, via via che vi sarà  un volume sufficiente di CIE 3.0 circolanti, e laddove lo si ritenga necessario, atteso che la lettura delle informazioni presenti sulÂ <em>chip</em> della CIE 3.0 e la verifica dell&#8217;autenticità  delle stesse può ben essere effettuata anche attraverso dispositivi di utilizzo comune, come, ad esempio, gli <em>smartphone</em>o i <em>tablet</em>dotati di tecnologia NFC ed apposite applicazioni.<br /> 10.3. La censura, dunque, è infondata a va respinta nel suo complesso.<br /> 11. Con il terzo motivo (pp. 29-31 del ricorso) e il quinto motivo di appello (pp. 32-34 del ricorso) che, per la sostanziale identità  del loro contenuto argomentativo, possono essere congiuntamente esaminati, l&#8217;odierna appellante deduce che l&#8217;art. 10, comma 3, del d.l. n. 78 del 2015 prevede che l&#8217;emissione della CIE 3.0 sia riservata al Ministero dell&#8217;Interno nel rispetto della disciplina in materia di carte valori e, in base a questa disciplina detta dalla l. n 559 del 1966 (art. 2, commi 1 e 8), l&#8217;IPZS può svolgere le attività  affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto alla produzione o alla fornitura della carta o delle carte valori, ma non certamente la conduzione della piattaforma informatica per la gestione dei dati nè la scrittura del documento di identità  ovvero, addirittura, l&#8217;invio tramite operatore postale in plichi recanti i sigilli di sicurezza IPZS, direttamente al titolare del documento.<br /> 11.1. Pertanto, queste attività  non rientrerebbero tra quelle che, ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006, applicabile <em>ratione temporis</em>, possono essere oggetto di affidamento diretto, in quanto non sussiste una privativa legale a favore di IPZS, che è appunto limitata esclusivamente alla produzione e alla stampa di carta valori e non anche alla composizione e alla spedizione del documento formato sulla detta carta valori.<br /> 11.2. Queste attribuzioni di funzioni in via amministrativa costituirebbero una patente violazione del codice dei contratti pubblici, come avrebbe evidenziato anche l&#8217;ANAC nel suo parere.<br /> 11.3. Lo stesso IPZS, ciò di cui pure si duole l&#8217;appellante, ha evidentemente proceduto con affidamenti diretti e senza il previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica per acquistare:<br /> <em>a)</em> tutte le infrastrutture <em>hardware</em> da mettere a disposizione dei 205 Comuni di cui all&#8217;allegato 2 della circolare del Ministero dell&#8217;Interno del 10 giugno 2016;<br /> <em>b)Â </em>tutti i servizi <em>software </em>per la realizzazione dell&#8217;infrastruttura informatica da mettere a disposizione del CNSD nonchè per i relativi servizi di manutenzione, con ogni ulteriore grave rischio per la sicurezza nazionale;<br /> <em>c)Â </em>tutti i servizi e le forniture per la produzione e la spedizione di CIE 3.0.<br /> 11.4. Anche queste censure sono infondate.<br /> 11.5. Quanto alla prima di tali contestazioni, anzitutto, si deve osservare &#8211; come ha ben rilevato la sentenza impugnata &#8211; che l&#8217;ANAC, interpellata sul punto dal Ministero dell&#8217;Interno, con il parere n. 69/15 del 7 ottobre 2015 ha chiarito, con argomentazioni <em>in toto</em> condivise da questo Collegio al pari del primo giudice, che nel concetto di produzione e fornitura della carte di identità  elettronica possono includersi tutte le attività , anche strumentali e collaterali, concernenti la produzione e la fornitura del documento, inteso come supporto tecnico e informatico, incluse eventuali attività  di supporto alla sua diffusione come «<em>la fornitura di servizi di supporto tecnico e informativo ai Comuni relativamente alle attività  e prodotti di competenza dell&#8217;Istituto</em>» e proprio in quest&#8217;ambito si collocano le attività , oggetto di contestazione, per la loro strettissima connessione con il processo di produzione e di fornitura del documento elettronico, sicchè non si possono considerare autonome, ma rientranti<br /> 11.6. Di qui la piena legittimità  dell&#8217;affidamento di tali attività  all&#8217;IPZS ai sensi dell&#8217;art. 19, comma 2, del d. lgs. n. 163 del 2006 applicabile <em>ratione temporis</em> poichè, nel richiamare la normativa che attribuisce all&#8217;IPZS la competenza esclusiva in tema di «<em>produzione e fornitura» delle carte valori</em>» (art. 2, comma 1, della l. n. 559 del 1966), si deve ritenere, come ha fatto l&#8217;ANAC nel citato parere (seppure con l&#8217;esclusione delle attività  afferenti alla sicurezza nazionale), che l&#8217;unitarietà  del processo e le garanzie di sicurezza dell&#8217;intero ciclo di emissione del documento elettronico giustifichi la riconducibilità  delle predette attività , allo stato dell&#8217;evoluzione tecnologica, al concetto di produzione della carta d&#8217;identità  elettronica a salvaguardia anche di una pìù efficace <em>governance</em> dell&#8217;intera progettualità .<br /> 11.7. Quanto alla seconda di tali contestazioni, rivolta agli affidamenti a sua volta disposti dall&#8217;IPZS, si deve rilevare il radicale difetto di interesse rispetto ad essa, in quanto l&#8217;appellante non ha provato di avere un concreto interesse in ordine allo svolgimento delle gare, che si sono comunque svolte secondo le regole dell&#8217;evidenza pubblica o mediante adesione alle convenzioni Consip o mediante cottimi fiduciari nei limiti previsti dalla legge.<br /> 11.8. In ogni caso, a conferma di qualsivoglia carenza di interesse, non risulta nemmeno che l&#8217;odierna appellante abbia impugnato i bandi o gli atti di dette gare.<br /> 11.9. Di qui la reiezione anche del terzo e del quinto motivo di appello congiuntamente esaminati.<br /> 12. Infine, con il quarto motivo (pp. 31-32 del ricorso) e con il sesto motivo d&#8217;appello (pp. 34-35 del ricorso) che possono essere anch&#8217;essi esaminati in via congiunta, per la sostanziale identità  del loro contenuto argomentativo, l&#8217;odierna appellante contesta l&#8217;art. 14 del decreto ministeriale impugnato laddove, nel prevedere un piano di graduale rilascio della CIE 3.0, non ha disposto che si sarebbe dovuto continuare ad utilizzare la CIE 2.0, dettando una disciplina transitoria, a suo avviso, contraddittoria, incompleta e foriera di danno agli ingenti investimenti effettuati per il progetto della CIE 2.0, illegittimamente stravolto.<br /> 12.1. Anche queste censure devono essere respinte perchè, contrariamente a quanto assume LMC s.p.a., la tesi dell&#8217;appellante, volta a mantenere almeno presso i Comuni sperimentatori l&#8217;emissione della CIE 2.0 sino all&#8217;implementazione della CIE 3.0 su tutto il territorio, è evidentemente contraria ai principÃ® di efficienza ed economicità , che devono guidare l&#8217;operato della pubblica amministrazione.<br /> 12.2. Nel caso di specie le criticità  del sistema di emissione della CIE 2.0 (problemi di tenuta del supporto, obsolescenza e difficile manutenzione delle infrastrutture tecnologiche componenti i sistemi centrali del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; CNSD dedicate al circuito di emissione della CIE) sono state tali che senza l&#8217;adeguamento delle regole tecniche della CIE non sarebbe stato pìù possibile garantire il rilascio neppure presso i Comuni sperimentatori con il rischio di dover tornare alla versione cartacea.<br /> 12.3. Proprio al fine di garantire l&#8217;emissione della CIE senza soluzioni di continuità , dunque, è stato necessario avviare il dispiegamento delle postazioni per la CIE 3.0 dapprima presso i Comuni sperimentatori, in linea con quanto previsto dalla circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 10 del 10 giugno 2016.<br /> 12.4. Anche questi motivi, quindi, sono destituiti di fondamento.<br /> 13 L&#8217;appello deve essere respinto, conclusivamente, con la conferma della sentenza impugnata anche per tutte le ragioni sopra esposte, in quanto il ricorso e i motivi aggiunti, proposti in primo grado, sono inammissibili e, come detto, infondati anche nel merito.<br /> 13.1. Ne deriva che anche la domanda risarcitoria proposta dall&#8217;appellante, stante l&#8217;accertata legittimità  degli atti impugnati, debba essere respinta.<br /> 14. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la complessità  delle motivazioni esposte e la novità  del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> 14.1. Rimane definitivamente a carico di LMC s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da L. Memory Card s.p.a., lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.<br /> Pone definitivamente a carico di L. Memory Card il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1957</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. De Michele. R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (Avv.ti L. Medugno e G. Rossi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato). Pubblicità ingannevole – Pubblicità occulta – Competenza concorrente – Sussiste – Fattispecie. Non può negarsi la sussistenza di competenze concorrenti, in applicazione dell’art. 8</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-4-2010-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2010 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.<br /> Ruoppolo, Est.<br /> De Michele.<br /> R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (Avv.ti L. Medugno e G. Rossi) c.<br /> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblicità ingannevole – Pubblicità occulta – Competenza concorrente – Sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può negarsi la sussistenza di competenze concorrenti, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 223/1990 e del D.Lgs. n. 74/1992 <sup>1</sup> ben potendo, quindi, la pubblicità occulta essere equiparata a pubblicità ingannevole, a norma del ricordato art. 2, lettera b) D.Lgs. n. 74/92 e ravvisandosi gli estremi di tale forma di pubblicità, nell’inserimento di notizie riguardanti la pubblicazione ed il contenuto di una rivista – ad evidente scopo promozionale – nell’ambito di telecronache in diretta di eventi sportivi (senza che sia nemmeno ravvisabile, nel caso di specie, la “collateralità”, deducibile per la pubblicità commerciale dalla direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE). 	</p>
<p></b>_____________________________________</p>
<p><i><sup>1</sup> (Cfr. Cons. St., sez. VI, 8.2.2008, n. 420).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01957/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 08527/2005 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8527 del 2005, proposto da: 	</p>
<p align=center>
<b>Rti Reti Televisive Italiane S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Panama, 58;<br />	<br />
contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
<b>Autorità Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, Movimento Consumatori; </p>
<p></b>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA &#8211; Sezione I n. 03420/2005, resa tra le parti, concernente AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER PUBBLICITA&#8217; OCCULTA.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l&#8217;Avv. dello Stato Volpe e l&#8217;Avv. Medugno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto di appello, notificato il 21.10.2005 e depositato il 28.10.2005, le società Reti Televisive Italiane – RTI s.p.a. e PRESS TV s.p.a. impugnavano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, n. 3420/05 del 9.5.2005 (che non risulta notificata), con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalle medesime società avverso il provvedimento in data 24.6.2004, con il quale l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato stabiliva che le citazioni del settimanale “Controcampo”, effettuate nel corso della telecronaca di due partite di calcio, costituivano fattispecie di pubblicità occulta, ai sensi degli articoli 1, 2 lettera b) e 4, comma 1, del D.Lgs. n. 74/1992, vietandone l’ulteriore diffusione.<br />	<br />
Nella citata sentenza si riepilogava la vicenda di fatto rappresentata dalle parti, a partire dall’esposto, in data 1.12.2003, del Movimento Consumatori, che segnalava come pubblicità non trasparente la promozione della rivista sportiva “Controcampo”, nell’ambito della omonima trasmissione televisiva, in onda il 29.9.2003 sull’emittente “Italia 1”, nonché nel corso delle telecronache in diretta di eventi sportivi internazionali sulla stessa rete, quali l’incontro di calcio Celta Vigo – Milan, trasmesso in data 1.10.2003 e l’incontro Inter – Lokomotiv Mosca, trasmesse il 5.11.2003; seguivano al predetto esposto istruttoria dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, giustificazioni delle società interessate – secondo le quali le citazioni del periodico avrebbero rivestito carattere non pubblicitario, ma informativo, quale prodotto collaterale all’attività della trasmissione – e individuazione infine, da parte della citata Autorità, del carattere ingannevole dei messaggi in questione. La contestata valutazione della medesima Autorità era ritenuta condivisibile dal Collegio giudicante di primo grado, in base alle seguenti considerazioni:<br />	<br />
&#8211; infondatezza della censura di incompetenza (riferita al fatto che, secondo le società ricorrenti, la valutazione dei messaggi pubblicitari di cui trattasi sarebbe spettata all’Autorità Garante per le comunicazioni) essendo in discussione una fattispecie<br />
&#8211; non configurabilità dei medesimi messaggi come autopromozione di prodotti o servizi collaterali, rispetto alle trasmissioni in cui si inseriscono, conseguente sottrazione alla nozione di pubblicità commerciale, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come<br />
In sede di appello, veniva in primo luogo ribadita la censura di incompetenza, riferita non tanto allo specifico mezzo di diffusione del messaggio, quanto all’inammissibilità di una sovrapposizione di procedimenti sanzionatori, in rapporto al medesimo bene giuridico protetto e dovendo ritenersi che, nel caso di specie, entrasse in discussione la riconoscibilità del messaggio pubblicitario in quanto tale (senza adeguata segnalazione con mezzi ottici o acustici, di evidente percezione) e non il carattere ingannevole del messaggio stesso, in quanto in ipotesi idoneo ad indurre in errore i consumatori sulle qualità e sulle caratteristiche di un prodotto o di un servizio, nella prospettiva dell’acquisto e del consumo.<br />	<br />
Una comunicazione apparentemente informativa, ma effettivamente pubblicitaria, potrebbe infatti essere veritiera e corretta, riguardo al prodotto o servizio cui si riferisce e, quindi, inidonea ad ingannare il consumatore cui sia destinata. Nella situazione in esame, si sarebbe delineata la possibilità di tutelare il telespettatore – e non anche il consumatore – con esclusivo riferimento alla riconoscibilità del messaggio, con conseguente competenza dell’Autorità per le comunicazioni. Pretermessa, inoltre, risulterebbe la questione della promozione di prodotto o servizio collaterale, che – quale forma di autopromozione – non sarebbe compresa nel novero della pubblicità, in osservanza della disciplina comunitaria e delle norme regolamentari di applicazione (direttiva 89/552/CEE, integrata dalla direttiva 97/36/CE, art. 18).<br />	<br />
Il periodico “Controcampo” avrebbe dovuto ritenersi, infatti, collaterale al programma e alle telecronache, costituendone la naturale derivazione tematica e informativa ed avendo, in particolare, lo scopo di fornire al pubblico notizie ed illustrazioni di completamento ed approfondimento. Anche la collaborazione della società Editing – erroneamente ritenuta soggetto terzo – sarebbe invece da collocare in un quadro di “service editoriale”, secondo una nota prassi invalsa nel settore: prassi, intesa a sollevare l’editore da parte almeno del peso strutturale, connesso allo svolgimento di specifiche iniziative, tramite affidamento – al di fuori dell’azienda – del lavoro di carattere prevalentemente logistico ad un “nudus minister” (il fornitore del service), privo di autonomia e di responsabilità editoriale, senza rinuncia al ruolo ed alla responsabilità dell’editore. <br />	<br />
Premesso quanto sopra, il Collegio non può non prendere atto della dichiarazione – resa dall’appellante nell’udienza in data odierna – circa la propria sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa, essendo ormai cessata la pubblicazione della rivista “Controcampo”. Posto dunque che l’appello deve essere dichiarato improcedibile, ma al limitato fine dell’addebito, o meno, delle spese giudiziali – in considerazione dell’attività difensiva svolta dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato – il Collegio stesso ritiene necessario manifestare la propria adesione all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, a differenza di quanto sostenuto dall’attuale appellante, non può negarsi la sussistenza di competenze concorrenti, in applicazione dell’art. 8 della legge n. 223/1990 e del D.Lgs. n. 74/1992 (Cons. St., sez. VI, 8.2.2008, n. 420).<br />	<br />
Ben potendo, quindi, la pubblicità occulta essere equiparata a pubblicità ingannevole, a norma del ricordato art. 2, lettera b) D.Lgs. n. 74/92 e ravvisandosi gli estremi di tale forma di pubblicità, nell’inserimento di notizie riguardanti la pubblicazione ed il contenuto della rivista di cui trattasi – ad evidente scopo promozionale – nell’ambito di telecronache in diretta di eventi sportivi (senza che sia nemmeno ravvisabile, nel caso di specie, la “collateralità”, deducibile per la pubblicità commerciale dalla direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE), deve ritenersi che – in considerazione delle tesi difensive prospettate – la società Reti Televisive Italiane debba essere condannata al pagamento delle spese giudiziali, che vengono liquidate, per la presente fase di giudizio, nella misura di €. 3.000,00 (Euro tremila/00), a favore della parte appellata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Dichiara improcedibile l’appello; condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, a favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella misura di €. 3.000,00 (euro tremila/00). <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/04/2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio C. F. (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro e C. Savona) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti T. Ledda e S. Sau); Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico (n.c.) sulla legittimità o</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1957/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>P. Numerico; <i>Est.</i> A. Maggio<br /> C. F. (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro e C. Savona) c/ Regione Autonoma della Sardegna <br />(avv.ti T. Ledda e S. Sau); Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e <br />Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico<br /> (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno del mancato interpello dei soggetti risultati idonei all&#8217;assegnazione di sedi farmaceutiche in esito a concorso sub iudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacia e farmacisti – Graduatorie idonei all’assegnazione di sedi – Omesso interpello – Art. 2, L. 28 ottobre 1999 n. 389 &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 2, L. 28 ottobre 1999 n 389, che prevede che per l&#8217;assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche (…) i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l&#8217;ordine di graduatoria, deve ritenersi illegittimo il comportamento della P.A. che ha omesso tale interpello (nella specie, la P.A. aveva eccepito la pendenza di ricorsi giurisdizionali sulle graduatorie degli idonei all’assegnazione di sedi farmaceutiche).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 349 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<B>C. F.</B>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Ingianni, Giovanni M. Lauro e Cecilia Savona, presso lo studio dei quali in Cagliari, via Salaris n. 29, è elettivamente domiciliata; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata; 	</p>
<p><b>Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale</b>, in persona dell’Assessore in carica e Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<b>per la declaratoria<br />	<br />
</b>dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento relativo all’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui al concorso bandito con determinazione 27/10/2005 n°1615 del direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per alla camera di consiglio del 7/10/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato C. Savona per la ricorrente e l’avvocato T. Ledda per l’amministrazione resistente.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato:<br />	<br />
a) che determinazione 27/10/2005 n°1615 il direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico ha bandito un concorso per la formazione di un elenco di idonei da utilizzare per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;<br />	<br />
b) che con determinazione 30/1/2008 n° 2194/21, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda del 23/2/2008 il medesimo Direttore ha rettificato la graduatoria degli idonei al detto concorso già precedentemente approvata;<br />	<br />
c) che nella detta graduatoria la dr.ssa Floris figura inserita al quinto posto; <br />	<br />
d) che con determinazione 18/12/2008 n° 27125/1196, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda in data 20/1/2009, la menzionata autorità ha effettuato la ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione da assegnare agli idonei del concorso di cui sopra;<br />	<br />
e) che in base all’art. 2 della L. 28/10/1999 n° 389, “Per l&#8217;assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche … i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l&#8217;ordine di graduatoria”;<br />	<br />
f) che nel caso di specie il detto termine qualunque sia il dies a quo da considerare (quello della data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria degli idonei ovvero quello della data di pubblicazione della determinazione concernente la ricognizione delle sedi farmaceutiche) è ormai abbondantemente trascorso;<br />	<br />
g) che a tutt’oggi, nonostante apposita diffida a provvedere notificata dall’interessata (peraltro non necessaria), l’amministrazione regionale non ha ancora provveduto ad interpellare gli idonei al concorso;<br />	<br />
h) che l’inerzia dell’amministrazione è priva di qualunque giustificazione e quindi illegittima;<br />	<br />
i) che nessun valore scusante può essere attribuito alle considerazioni svolte dall’intimata amministrazione nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 16/5/2009, laddove si asserisce che il comportamento inerte troverebbe fondamento nell’esigenza di attendere la definizione del contenzioso insorto contro gli atti della procedura concorsuale e quelli concernenti la revisione delle piante organiche, atteso che, com’è noto, i provvedimenti amministrativi non sospesi (come quelli di specie) sono idonei a produrre tutti i loro effetti giuridici;<br />	<br />
l) che, pertanto, il ricorso merita accoglimento;<br />	<br />
m) che, conseguente, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere ad interpellare i candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra secondo l&#8217;ordine di graduatoria, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione stessa.<br />	<br />
n) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Autonoma della Sardegna ed il conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere ad interpellare i candidati risultati idonei nel concorso di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore Generale, della Direzione Generale della Sanità, dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il quale provvederà a concludere il procedimento nel successivo termine di 60 giorni.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 7/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/11/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-25-11-2009-n-1957/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2009 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1957</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1957/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1957/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1957</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la rimodulazione dei corsi speciali di insegnanti non di ruolo per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento ed avverso la durata omogenea e la contestuale conclusione dei corsi abilitanti. Cio’ perche’ allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso la rimodulazione dei corsi   speciali di insegnanti non di ruolo per l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento ed avverso la durata omogenea e la contestuale conclusione dei corsi abilitanti. Cio’ perche’ allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della normativa. Inoltre i ricorrenti, nell’ipotesi di un definitivo accertamento della loro posizione e di una favorevole valutazione delle tesi prospettate, potranno comunque essere reintegrati del pregiudizio asseritamente subito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12172/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 4145</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12173/g">Ordinanza sospensiva del 31 luglio 2007 n. 4103</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III BIS <a href="/ga/id/2008/4/12174/g">Ordinanza sospensiva del 10 maggio 2007 n. 2217</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1957/08<br />
Registro Generale: 2178/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Marcella Colombati Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE &#8211; MINISTERO DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ALBERTI MARIA CRISTINA, AGRETTO ANNA, ALTIERI SOFIA, ALTORIO RAFFAELLA, AMATUCCI BENEDETTO, AMBROGINI GIOVANNI ROBERTO, ANDREANI ed altri</b><br />
non costituitisi;<br />
<b>BONU PEPPINO, BRANDI MICHELE, BUCCIONI ROBERTA, CANNA SONIA, CASULA AUSILIA LORETTA, COLASANTI  LORETTA, CRACOLICI STEFANO, D&#8217;AMICO MARIA ROSARIA, DE PISA FRANCESCA, FABIANI DOMENICO, FRONGIA ENRICO, GAMBINO ISABELLA, GIAMMARCO MARCO, GIORDANO FRANCESCA, GRIFONI FABRIZIO, IAQUANIELLO LOREDANA, MEDORI MARIA GRAZIA, MENDITTO MARIA LUIGIA, NICOLACI FRANCESCO,<br />
PALMIERI FABIO, PAPA GIAMPIERO, PEZZALE VIVIANA, PIOVANELLO MARCO, TORRE ROSA MARIA, TRABATTONI MONICA, TROJA RITA, ZAPPULLO DOMENICO, </b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti DOMENICO NASO e GIUSEPPE MINNITI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA S. NICOLA DA TOLENTINO N.1 presso DOMENICO NASO;<br />
<b>LIVAN GABRIELE, LONDERO MATTEO, PITTINO PAOLO,</b>rappresentati e difesi dagli Avv.ti  MARIA STEFANIA MASINI, MITJA OZBIC, SONIA BERNARDIScon domicilio  eletto in Roma VIA DELLA VITE N.7 presso MARIA STEFANIA MASINI;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CARNEGLIA FRANCESCA , PALMESANO LUCIANA, MERLINO SANGUINETI ELENA, PASTORINO ALESSANDRA, PELLETTIERI ISABELLA, POGGI BARBARA, RICCI MARINA, ZAPPETTINI  GIOVANNA, BERNARDONI BARBARA, SOLDI  NICOLETTA, PILERI  LAURA, GUGLIELMUCCI  ANTONELLA, ABRAMO  ANGELA, TURCHI  MARGHERITA, FALCO  CRISTINA, GALLO  COSIMA, MANUELE ROSA, CECCHINI CATIA, BUORO  SARA, SOTTILE  STEFANIA, BADARACCO  DANIELA, ROVEGNO  STEFANIA, BOSCH  VIVIANA, RICCIGRAZIELLA, LAGOMARSINO FRANCESCA, PERTINO VIVIANA, PAGANINI SONIA, VERARDO ILARIA, MERCADANTI  BARBARA, SCHINCAGLIA SERENA, CASTAGNO  RAFFAELA, BIAGI  MONICA, PIENOVI  RAFFAELLA, COSTIGLIOLO CHIARA, TIRENI  RITA, GIRAUD  ELISA, CITI ESTER, SOLARI LAURA, BONOMO LAURA, TURCO ANNARITA, BERGAMINI MARIA ELISA, LACHINA  ANGELA, PALMERINI  GIORGIA, PARODI  SIMONA, CRISPINO  VITTORIA, CAVALLI  CRISTINA, PESCETTO  CLAUDIA, MARINELLI  EMANUELA, FRAU  VALENTINA, CAVIGLIA  GIULIANA, SGUERSO  ENRICA, BELLUGI  BARBARA, CAVIGLIA ELEONORA, MUSCARA’ DANIELA, CAMEIRANO ZAIRA, GUGLIELMINO  LUCIANO, BARONE  LAURA, SOAVE  ROBERTA, DI  DONNA  BARBARA, RODARI DANIELA, PARODI EMANUELA, MOGGIA FRANCESCA, PROCOLO CONCETTA STEFANIA, SARA GARDELLA, URSO GRAZIA, CASO’ LAURA, CODA CLAUDIA, TRAVERSO STEFANIA, ALIGHIERI LAURA, MEDAGLIA  MARIA ROSA, MARTINO MARINA, MURGIA LUCIA, PASTORINO MONICA, OTTONELLO TIZIANA, FERRANDO  RENATA, IACONA ANGELA CONCETTA, VASSALLO  FRANCESCA, SOLANO  LUCIA, GOTELLI ORIANA, MORIN BARBARA, VENDRAMINI PATRIZIA, STELLITANO CRISTINA  MARIA, PISTELLI FRANCESCA, D’ALFONSO  LAURA, CASELLA  PATRIZIA, LASPINA  FEDERICA, ORLANDI  SANDRA, ROLLA  TIZIANA, ZANICCHI  ERIKA, PARIZZI  SIMONA, STORLENGHI  SIMONA, COGHE SERENELLAGERALI  GIORGIA, BOTTI  ALESSIA, NULLI  GIUSEPPINA, VAUDANO ELENA,PIACENTE  ROSSELLA, BERGONZI  MITZI, GENOVESE CARLA, </b><br />
non costituitisi;<br />
Intervenienti ad Opponendum<br />
<b>ARDITO ALESSANDRA,  ASCHETTINO EMMA, BARBIERI ANTONIETTA, CAMPANER MINA, CANCIANI LUCIA, CANTARUTTI ENRICO, CESCHIA PIETRO, CIANI CRISTIANO STEFANO, CORAZZA DORIANA, DATTUOMO ANGELO, DELLA BIANCA STEFANIA, FERRARA ANNA RITA, FIOR IVO, GIORGI SILVIA, IACUZZO KATIA, IENTILE ROBERTO, MARCUZ LAURA, MARINO GAETANO, MONTRESOR FRANCESCA, MOSCARDINI STEFANO, MUNER SIMONETTA, NAZZI MASSIMO, OLIVO BARBARA, ORLANDO CLAUDIO, PAULUZZI MARCELLA, ROMANINI ANNA, ROMANO MARIE-CLAUDE, SCORDAMAGLIA ORNELLA MARIA, SICA BARBARA, VALE ROBERTA, VIDALE ANNA, ZUCCATO PATRIZIA </b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARIA STEFANIA MASINI, MITJA OZBIC e SONIA BERNARDIScon domicilio  eletto in Roma VIA DELLA VITE N.7 presso MARIA STEFANIA MASINI;</p>
<p><b>ACCILI MARIA CRISTINA, ACCOGLI DONATA, BARBARO ROBERTA, CALVIA MARIA, CANDELI MARGHERITA, CARERA MARISA, CALVINO CAROLAJ CERREIA, COLOMBINO GIUSEPPE PIETRO, CORTI BRUNELLA, CRITTINO TATIANA, DALMASTRI ELENA, DELLA ROCCA MAURA, DI PUMPO LARA, FALLERINI RAFFELLA, FERROTTI MONICA, FOLLETTO ANTONINA, FRANCAVIGLIA ALBA, GALLO SIMONA, GERMANI VINCENZA, GIANELLO LUISA, GIANJORIO ANGELO, GRELLA GIADA, IAVOARONE ANNUNZIATA, LIBRANDI ANNA DANIELA, MARCHETTI SAN MARTINO LUDOVICA, MASTROIANNI SILVIA, MAZZOLINI SAMUELE, PINTUS DANIELA, PUGGIONI  ANGELO, REDI GIULIA, RICCI ALESSIA, RINALDI VALENTINA, ROLLO ANGELO, RONCO MARIELLA, SALDI STEFANIA, SANTARELLA GIUSEPPE, SCOTTO DI TELLA EMERENZIANA, SERRA RAIMONDA, SEVERI ANTONELLA, SOTTILE ROBERTA, TARABBIA PATRIZIA, TOSATO IRENE </b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv.ti DOMENICO NASO e RANIERO TRINCHIERI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA S. NICOLA DA TOLENTINO N.1 presso DOMENICO NASO;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione  III  BIS   708/2008, resa tra le parti, concernente RIMODULAZIONE CORSI   SPECIALI PER L&#8217;ABILITAZIONE ALL&#8217;INSEGNAMENTO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ACCILI MARIA CRISTINA, ACCOGLI DONATA, ARDITO ALESSANDRA, ASCHETTINO EMMA, BARBARO ROBERTA, BARBIERI ANTONIETTA, BONU PEPPINO, BRANDI MICHELE, ed altri<br />
Udito il relatore Cons. Marcella Colombati  e uditi,  altresì, per le parti l’Avv. dello Stato Di Palma, l’Avv. Masini e l’Avv. Trinchieri per delega dell’Avv. Minniti;<br />
Visti i precedenti della Sezione sulla specifica questione (ord. nn. 4145/07 e 4103/07) e favorevoli all’appellante Ministero;<br />
Ritenuto che la diversificata situazione dei diversi insegnanti precari merita un approfondimento nel merito e che, allo stato, è condivisibile che l’Amministrazione abbia considerato la necessità di assicurare parità di trattamento fra i destinatari della normativa;<br />
che questi ultimi, in ogni caso, nell’ipotesi di un definitivo accertamento della loro posizione e di una favorevole valutazione delle tesi prospettate, potranno comunque essere reintegrati del pregiudizio asseritamente subito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2178/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta da concorrente – prestazioni contrattuali già eseguite &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva 17 marzo 2004 n. 1644 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1957/04 Registro</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; materiale hardware, software e assistenza on line – sospensiva chiesta da concorrente – prestazioni contrattuali già eseguite &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/3835/g">Ordinanza sospensiva 17 marzo 2004 n. 1644</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1957/04<br />
Registro Generale:3019/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Carmine Volpe<br /> Cons. Giuseppe Romeo<br /> Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br /> Cons. Roberto Garofoli Est.<br /> ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LAMUC 89 SNC</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARLO GRECO e COSTANTINO GRECO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA BALDO DEGLI UBALDI, 71<br />
presso CARLO GRECO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIUSEPPE GUIZZI e ILARIA PAGNI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA CONDOTTI, 91<br />
presso GIUSEPPE GUIZZI</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>NETHOUSE ITALIA SRL</b>;<br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARIA CATERINA MOSCATO e PIETRO ADAMI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FRANCESCO ACRI, 78</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III n. 1644/2004, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE, SOFTWARE E ASSISTENZA ON LINE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI<br />
NETHOUSE ITALIA SRL</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’avv. GRECO, e l’avv. GUIZZI per se e per delega dell’avv. MOSCATO.</p>
<p>Ritenuto che una valutazione comparativa degli interessi confliggenti induce a ritenere mancante il necessario periculum, attesa in particolare l’intervenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3019/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1957/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1957</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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