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	<title>1950 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1950 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2020 n.1950</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2020-n-1950/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2020-n-1950/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2020 n.1950</a></p>
<p>I. Caso Pres., L. Patelli Est.; PARTI: Omissis rapp.to avv.to U. Grella c. Comune di Pavia, rapp.to Avv.to M. Di Martino, Regione Lombardia, non costituita, MiBAC, rapp.to Avvocatura Distrettuale dello Stato. Vincoli ambientali e abusi edilizi. 1. Vincolo culturale &#8211; Immediata lesività  &#8211; Onere di impugnazione  2. Abuso edilizio &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2020-n-1950/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2020 n.1950</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-16-10-2020-n-1950/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/10/2020 n.1950</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., L. Patelli Est.; PARTI: Omissis rapp.to avv.to U. Grella c. Comune di Pavia, rapp.to Avv.to M. Di Martino, Regione Lombardia, non costituita, MiBAC, rapp.to Avvocatura Distrettuale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Vincoli ambientali e abusi edilizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Vincolo culturale &#8211; Immediata lesività  &#8211; Onere di impugnazione<br /> <br /> 2. Abuso edilizio &#8211; Ordine di demolizione &#8211; Comunicazione di avvio</p>
<p> 3. Abuso edilizio &#8211; Illecito permanente &#8211; Comunicazione di avvio<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico produce invero direttamente e immediatamente i propri effetti limitativi delle facoltà  edificatorie dei proprietari delle aree interessate, assoggettando gli interventi al rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 146 del Codice e onerando gli interessati all&#8217;immediata impugnazione dell&#8217;atto istitutivo del vincolo. Sicchè l&#8217;atto che impone un vincolo (archeologico, artistico, storico, ecc.) non può essere assimilato ad un atto di natura regolamentare: con esso non sono introdotte norme giuridiche, ma si rende applicabile la disciplina prevista dalla legge ai beni che ne costituiscono l&#8217;oggetto. L&#8217;atto che impone un tale vincolo è immediatamente lesivo ed impugnabile, anche quando si tratta di un atto che conforma una pluralità  di beni. Quando l&#8217;atto di imposizione del vincolo è divenuto inoppugnabile (per la mancata tempestiva impugnazione del soggetto legittimato), la sua legittimità  non può essere posta in contestazione, in occasione della impugnazione di provvedimenti ulteriori, basati sulla esistenza del vincolo.</p>
<p> 2. Gli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati, emessi all&#8217;esito dell&#8217;accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, hanno natura vincolata, essendo la relativa ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore; conseguentemente, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e, pertanto, non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.</em></div>
<div style="text-align: justify;"> <em>3. L&#8217;abuso edilizio costituisce illecito di carattere permanente e pertanto, allorquando il comune eserciti il potere repressivo a distanza di tempo dalla commissione dell&#8217;abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio. Ciò in quanto l&#8217;abuso edilizio, rivestendo i caratteri dell&#8217;illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente; l&#8217;illecito, peraltro, sussiste anche quando il potere repressivo si fondi su di una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l&#8217;abuso è stato compiuto. Da ciò discende che, ai fini della repressione dell&#8217;illecito edilizio, è comunque applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l&#8217;amministrazione dispone la sanzione, in quanto, attesa la natura permanente dell&#8217;illecito edilizio, colui che ha realizzato l&#8217;abuso mantiene inalterato nel tempo l&#8217;obbligo di eliminare l&#8217;opera illecita, onde il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente e, addirittura, anche per fatti verificatisi prima dell&#8217;entrata in vigore della norma che disciplina tale potere.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/10/2020<br /> N. 01950/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 02597/2019 REG.RIC.<br /> </p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 2597 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> contro<br /> Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Regione Lombardia, non costituito in giudizio;<br /> Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> a) del provvedimento comunale prot. 017551 del 22.10.2019 recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi ex artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 relativamente alla posa di un cancello pedonale ed alle maggiori dimensioni della porta d&#8217;ingresso dell&#8217;abitazione;<br /> b) del provvedimento comunale prot. 017552 del 22.10.2019 recante irrogazione di sanzione pecuniaria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per illecito edilizio relativamente alle suddette opere;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27 gennaio 2020:<br /> a) per motivi diversi, dei medesimi atti giÃ  impugnati con il ricorso introduttivo;<br /> b) del decreto del Segretario regionale (Ministero per i beni e delle attività  culturali) in qualità  di Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale del 03.08.2018, recante imposizione di vincolo paesistico specifico sull&#8217;area del Parco (Barco) Visconteo in Comune di Pavia;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Laura Patelli nella camera di consiglio del 29 settembre 2020 e nell&#8217;udienza del giorno 23 giugno 2020, quest&#8217;ultima tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge n. 27/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all&#8217;Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con il ricorso introduttivo, -OMISSIS-, premesso di essere proprietaria di un compendio edilizio formato da un edificio unifamiliare e da un cortile circostante il fabbricato in viale -OMISSIS-, ha impugnato le ordinanze nn. 17551 e 17552 del 22 ottobre 2019 dal Comune di Pavia.<br /> 1.1. In particolare, con il provvedimento prot. 17551, il Comune &#8211; &#8220;considerato che l&#8217;immobile risulta soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22.01.2004 n. 42 e ricadente in art. 22 del Piano delle Regole del PGT vigente &#8211; Tessuto a media intensità &#8220;, &#8220;verificato che non risultano provvedimenti edilizi che hanno legittimato le opere rilevate e non risultano depositate agli atti istanze volte a regolarizzare le opere&#8221; &#8211; ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione delle opere eseguite in difformità , ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e dell&#8217;art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, relativamente alla (i) &#8220;posa di un cancello pedonale in ferro&#8221; e (ii) alla &#8220;modifica delle dimensioni della porta principale d&#8217;ingresso dell&#8217;abitazione che da mt. 0,80 x 2,10 è stata realizzata da circa mt, 0,90 x 2,50&#8221;.<br /> 1.2. Con il provvedimento prot. 17552 il Comune irrogava poi, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 37, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, la sanzione amministrativa di € 516,00, per i due interventi predetti, eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio.<br /> 2. Ha esposto in fatto la ricorrente:<br /> &#8211; che le opere in questione esistevano da tempo risalente;<br /> &#8211; che nel 2012, previo ottenimento di autorizzazione paesaggistica, presentava una S.C.I.A. per l&#8217;esecuzione di alcuni lavori edilizi interni all&#8217;abitazione e che dalle tavole progettuali ad essa allegate si evinceva la pre-esistenza delle opere abusive.<br /> 3. In data 16 dicembre 2019, si è costituito in giudizio il Comune di Pavia, per resistere al ricorso.<br /> Ha precisato, in fatto, che, prima dell&#8217;ordine di demolizione, in data 28 giugno 2019, era stato effettuato un sopralluogo presso l&#8217;immobile interessato (cfr. doc. 2 del Comune di Pavia), svoltosi alla presenza della proprietaria -OMISSIS-, nel corso del quale erano emersi gli interventi poi oggetto di contestazione.<br /> 4. Ad esito dell&#8217;udienza in camera di consiglio del 10 gennaio 2020, con ordinanza n. -OMISSIS-, il T.A.R. ha accolto l&#8217;istanza cautelare proposta dalla ricorrente, in considerazione della necessità  di apprezzare nel merito le questioni dedotte.<br /> 5. Con motivi aggiunti depositati il 27 gennaio 2020, la ricorrente, oltre a svolgere nuove censure avverso i provvedimenti giÃ  oggetto del ricorso introduttivo, ha impugnato il decreto del Segretario regionale (Ministero per i beni e delle attività  culturali), emesso in qualità  di Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale, adottato in data 3 agosto 2018, con il quale l&#8217;area del Parco (Barco) Visconteo veniva dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del codice dei beni culturali; in detta area rientra anche l&#8217;immobile di proprietà  della ricorrente (cfr. doc. 1 del Ministero per i beni culturali).<br /> 6. A seguito della notificazione dei motivi aggiunti, si è costituito in giudizio, oltre al Comune di Pavia, anche il Ministero per i beni e delle attività  culturali, il quale ha eccepito l&#8217;irricevibilità  della domanda di annullamento del provvedimento del 3 agosto 2018, nonchè l&#8217;inammissibilità  della medesima domanda per difetto di interesse.<br /> Non si è invece costituita la Regione Lombardia, ancorchè il ricorso per motivi aggiunti le sia stato regolarmente notificato.<br /> 7. In vista dell&#8217;udienza del 23 giugno 2020, fissata per la trattazione di merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e documenti. All&#8217;udienza predetta, tenutasi senza discussione orale ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge n. 27/2020), la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 8. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale ha rilevato d&#8217;ufficio una causa di irricevibilità  del ricorso per motivi aggiunti e ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., sulla scorta della seguente motivazione: &#8220;il Collegio ha rilevato un profilo in rito che osta a una pronuncia di merito sul settimo dei motivi aggiunti e che deve pertanto essere dato alla ricorrente il seguente avviso.<br /> In punto di ricevibilità  del settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti, si rileva che la ricorrente contesta, per la prima volta e oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell&#8217;ordinanza prot. 017551 del 22 novembre 2019, l&#8217;erroneità  delle misurazioni eseguite dal Comune, sul presupposto che tale erroneità  sarebbe stata ravvisabile solo a seguito dell&#8217;esame del verbale di sopralluogo. Invero, da un lato, come risulta dal processo verbale, la ricorrente assisteva alle operazioni di sopralluogo, avvenuto il 28 giugno 2019, sicchè giÃ  a quella data la ricorrente conosceva l&#8217;oggetto e l&#8217;entità  delle misurazioni oggetto di contestazione; dall&#8217;altro lato, inoltre, il provvedimento impugnato (prot. 017551 del 22 novembre 2019) riporta &#8211; con identici termini &#8211; la medesima espressione del verbale di sopralluogo in ordine alla misurazione della porta di ingresso dell&#8217;abitazione e delle difformità  rilevate. Non vi è pertanto nel verbale di sopralluogo, le cui operazioni erano peraltro giÃ  integralmente note alla ricorrente, alcun elemento di novità  rispetto al provvedimento prot. 017551/2019. La censura proposta con il settimo motivo aggiunto avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente dedotta nel termine di 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento del 22 novembre 2019&#8243;.<br /> 9. Entro il termine così¬ assegnato, la ricorrente e il Comune di Pavia hanno presentato memorie.<br /> In particolare, la difesa della ricorrente ha affermato di non avere l&#8217;interessata tempestivamente contestato le &#8220;misure&#8221; indicate nel provvedimento di demolizione in quanto priva delle competenze tecniche per farlo e di essersi resa conto della necessità  di verificarne la correttezza solo dopo aver preso visione anche del verbale di sopralluogo, il quale pure riportava le medesime &#8220;misure&#8221; dell&#8217;ordine di demolizione.<br /> Il Comune di Pavia ha invece aderito al rilievo officioso del Giudice.<br /> 10. Ad esito della discussione nella camera di consiglio del 29 settembre 2020, la causa è stata quindi nuovamente trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Preliminarmente, in rito, quanto ai motivi aggiunti, deve essere esaminata l&#8217;eccezione di irricevibilità  &#8211; formulata dal Ministero per i beni culturali &#8211; della domanda di annullamento del provvedimento del 3 agosto 2018, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico l&#8217;area del Parco (Barco) Visconteo, in cui rientra, tra gli altri, l&#8217;immobile di proprietà  della ricorrente.<br /> L&#8217;eccezione è fondata.<br /> Come rilevato dalla difesa ministeriale, il decreto in esame è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione, nonchè affisso all&#8217;Albo pretorio dei Comuni interessati immediatamente dopo la sua emanazione, vale a dire in data 27 agosto 2018 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e in data 28 agosto 2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.<br /> I motivi aggiunti, invece, sono stati notificati solo il 20 gennaio 2020, a pìù di un anno di distanza dalla conoscenza legale del provvedimento, avvenuta tramite la pubblicazione predetta, non trattandosi di atto per il quale è richiesta dalla legge la comunicazione individuale.<br /> La domanda di annullamento del decreto ministeriale è quindi irricevibile, in quanto proposta oltre il termine previsto dall&#8217;art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo.<br /> Nè può sostenersi che l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione del provvedimento impositivo del vincolo sia sorto soltanto nel momento in cui il Comune di Pavia ha accertato l&#8217;abusività  delle opere realizzate dalla ricorrente in ragione del vincolo culturale esistente sull&#8217;area.<br /> A prescindere dall&#8217;irrilevanza della questione &#8211; poichè anche in detta ipotesi l&#8217;impugnazione del decreto sarebbe dovuta intervenire unitamente al ricorso introduttivo e non con i successivi motivi aggiunti &#8211; la dichiarazione di notevole interesse pubblico produce invero direttamente e immediatamente i propri effetti limitativi delle facoltà  edificatorie dei proprietari delle aree interessate, assoggettando gli interventi al rilascio dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 146 del Codice e onerando gli interessati all&#8217;immediata impugnazione dell&#8217;atto istitutivo del vincolo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017 n. 2507: &#8220;l&#8217;atto che impone un vincolo (archeologico, artistico, storico, ecc.) non può essere assimilato ad un atto di natura regolamentare: con esso non sono introdotte norme giuridiche, ma si rende applicabile la disciplina prevista dalla legge ai beni che ne costituiscono l&#8217;oggetto. L&#8217;atto che impone un tale vincolo è immediatamente lesivo ed impugnabile, anche quando si tratta di un atto che conforma una pluralità  di beni. Quando l&#8217;atto di imposizione del vincolo è divenuto inoppugnabile (per la mancata tempestiva impugnazione del soggetto legittimato), la sua legittimità  non può essere posta in contestazione, in occasione della impugnazione di provvedimenti ulteriori, basati sulla esistenza del vincolo&#8221;).<br /> 2. Sempre in via preliminare e con riferimento ai motivi aggiunti, quanto alla domanda di annullamento, per motivi diversi, dei medesimi atti giÃ  impugnati con il ricorso introduttivo, deve essere dichiarata l&#8217;irricevibilità  della medesima, in conformità  a quanto giÃ  rilevato d&#8217;ufficio con l&#8217;ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale.<br /> Con i motivi aggiunti, infatti, la ricorrente ha contestato per la prima volta l&#8217;erroneità  delle misurazioni eseguite dal Comune; dette misurazioni, tuttavia, erano chiaramente indicate nell&#8217;ordine di demolizione (giÃ  impugnato con il ricorso introduttivo), sicchè dovevano essere tempestivamente contestate dalla conoscenza dell&#8217;ordine di demolizione medesimo. Peraltro, il verbale di sopralluogo nulla ha aggiunto in termini conoscitivi alla parte, riportando le medesime espressioni e misurazioni contenute nel provvedimento impugnato.<br /> A nulla vale poi l&#8217;affermazione, contenuta nella memoria ex art 73, comma 3, cod. proc. amm., secondo la quale la ricorrente sarebbe stata priva delle necessarie conoscenze tecniche per la proposizione del motivo di ricorso, essendo proprio a tal fine prevista l&#8217;assistenza tecnica in giudizio.<br /> 3. Alla luce delle suesposte considerazioni preliminari, pertanto, i motivi aggiunti devono essere dichiarati integralmente irricevibili.<br /> 4. Quanto al ricorso introduttivo, lo stesso, articolato in tre motivi di ricorso, è infondato nel merito.<br /> 5. Con il primo motivo di ricorso si deduce l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 7 e 21-nonies della L. n. 241/1990. In tesi, &#8220;violazione dell&#8217;art. 21 nonies della L. 241/1990, giacchè non preceduti da apposito atto d&#8217;annullamento in autotutela dei titoli paesaggistici ed edilizi previamente ottenuti comunque denominati&#8221;.<br /> 5.1. In tesi, al fine di poter procedere all&#8217;ordine di demolizione, il Comune avrebbe dovuto adottare atto di annullamento in autotutela di alcuni titoli edilizi ottenuti in precedenza sull&#8217;immobile e, in particolare, della SCIA del 7.08.2012 e della comunicazione di variante del 30.08.2013, nonchè della previa autorizzazione paesaggistica del 24.05.2012. Ciò, in quanto nelle rappresentazioni grafiche allegate a detta SCIA, il cancello sarebbe stato giÃ  presente.<br /> 5.2. La tesi della ricorrente è infondata.<br /> Ãˆ invero pacifico che la SCIA del 2012, così¬ come la precedente autorizzazione paesaggistica e la variante del 2013 fossero riferite a opere diverse da quelle oggetto dell&#8217;ordine di riduzione in pristino (ovverosia la porta di ingresso e un cancello esterno), per le quali non è invece mai intervenuto alcun titolo abilitativo edilizio. In particolare, la SCIA del 2012 (cfr. doc. 5 della ricorrente) era relativa alla demolizione di alcuni tavolati e scale interne, alla sostituzione dei pavimenti e alla creazione di un nuovo servizio. Allo stesso modo, con la variante del 2013, si comunicavano alcune modifiche ad opere interne (tavolati e parete della cantina) (cfr. doc. 6 della ricorrente).<br /> Così¬ chiarito il travisamento di fatto su cui si basa la censura, ne consegue l&#8217;infondatezza della stessa, essendo irrilevante &#8211; ai fini autorizzatori &#8211; che il cancello esterno fosse o meno rappresentato nelle planimetrie allegate, in quanto non oggetto della dichiarazione abilitativa edilizia.<br /> 5.3. Sotto altro aspetto, la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 7 della L. n. 241/1990, per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento finalizzato all&#8217;accertamento e demolizione delle opere abusive.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Per giurisprudenza consolidata, a cui il Collegio aderisce, gli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati, emessi all&#8217;esito dell&#8217;accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime, hanno natura vincolata, essendo la relativa ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore; conseguentemente, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario e, pertanto, non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 540).<br /> 6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordine di demolizione poichè le opere sarebbero ascrivibili alla fattispecie descritta dall&#8217;art. 149, comma 1, lett. a) e dall&#8217;art. 2 del d.P.R. n. 31/2017 (recante Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 149 del codice) e pertanto non soggette ad autorizzazione paesaggistica.<br /> 6.1. Il motivo è infondato.<br /> 6.2. Da un lato, la fattispecie di esclusione prevista dall&#8217;articolo 2 e dal richiamato allegato A del d.P.R. n. 31/2017 (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall&#8217;autorizzazione paesaggistica) &#8211; relativa alla &#8220;sostituzione&#8221; di cancelli &#8211; non è applicabile ai beni &#8220;vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)&#8221;.<br /> Come giÃ  osservato, non è contestabile in questa sede l&#8217;esistenza del vincolo di cui all&#8217;art. 136 del codice dei beni culturali, essendo l&#8217;area del Parco dichiarata di notevole interesse pubblico e il relativo decreto non tempestivamente impugnato.<br /> Dall&#8217;altro lato, deve essere comunque osservato che l&#8217;apposizione del cancello in ferro in esame, costituito da pannelli &#8220;ciechi&#8221;, non potrebbe essere comunque considerata come mera opera di manutenzione della precedente recinzione tramite sostituzione di un cancello, invero inesistente in precedenza.<br /> Trattasi invece di apposizione ex novo di un cancello, fattispecie disciplinata dall&#8217;allegato B al d.P.R. n. 31/2017, concernente gli interventi soggetti per i quali è necessario un procedimento autorizzatorio, seppur semplificato.<br /> 6.3. In via subordinata, con il medesimo motivo, la ricorrente deduce che &#8220;qualora dovesse ritenersi che le modifiche contestate siano soggette ad autorizzazione paesaggistica, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo per violazione dell&#8217;art. 164 del D. Lgs. 490/1999 ed art. 15 della L. 1497/1939 applicabili ratione tempor[is]&#8221;. Non sarebbe invece applicabile la sanzione ripristinatoria prevista dall&#8217;art. 167 del d.lgs. 42/2004, in quanto non in vigore all&#8217;epoca di realizzazione delle opere abusive.<br /> Anche detto profilo di ricorso è infondato.<br /> Come in giurisprudenza si è reiteratamente affermato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3304; id., 21 marzo 2019, n. 1892), l&#8217;abuso edilizio costituisce illecito di carattere permanente e pertanto, allorquando il comune eserciti il potere repressivo a distanza di tempo dalla commissione dell&#8217;abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio. &#8220;Ciò in quanto l&#8217;abuso edilizio, rivestendo i caratteri dell&#8217;illecito permanente, si pone in perdurante contrasto con le norme tese al governo del territorio sino al momento in cui non venga ripristinata la situazione preesistente; l&#8217;illecito, peraltro, sussiste anche quando il potere repressivo si fondi su di una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l&#8217;abuso è stato compiuto. Da ciò discende che, ai fini della repressione dell&#8217;illecito edilizio, è comunque applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l&#8217;amministrazione dispone la sanzione, in quanto, attesa la natura permanente dell&#8217;illecito edilizio, colui che ha realizzato l&#8217;abuso mantiene inalterato nel tempo l&#8217;obbligo di eliminare l&#8217;opera illecita, onde il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente e, addirittura, anche per fatti verificatisi prima dell&#8217;entrata in vigore della norma che disciplina tale potere&#8221; (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3304/2020 cit.).<br /> 7. Infine, con il terzo motivo di ricorso è dedotta l&#8217;illegittimità  del provvedimento sanzionatorio, in quanto, trattandosi quella contestata di attività  ad edilizia libera, il Comune avrebbe potuto irrogare solo una sanzione pecuniaria e non la sanzione ripristinatoria.<br /> L&#8217;infondatezza del presente motivo consegue alla reiezione delle censure precedenti, argomentando la quale si è giÃ  dato atto del vincolo esistente sull&#8217;area e della necessità  di titolo autorizzativo edilizio per la realizzazione delle opere.<br /> 8. Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo deve essere respinto e il ricorso per motivi aggiunti dichiarato irricevibile.<br /> 9. In ragione della complessità  in fatto della vicenda, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:<br /> &#8211; rigetta il ricorso introduttivo;<br /> &#8211; dichiara irricevibili i motivi aggiunti.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.<br /> Così¬ deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 23 giugno 2020 e 29 settembre 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Italo Caso, Presidente<br /> Antonio De Vita, Consigliere<br /> Laura Patelli, Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.1950</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-9-2010-n-1950/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-9-2010-n-1950/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.1950</a></p>
<p>Pres. Ravalli, Est. Dibello Del Giudice Gaetano (Avv.ti Giampietro Risimini e Vito Pignatelli) c. Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Sopr. Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto (Avvocatura dello Stato) e Comune di Fasano Beni paesaggistici &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Annullamento &#8211; Soprintendenza &#8211; Termine 60 giorni &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-9-2010-n-1950/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.1950</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ravalli, Est. Dibello<br /> Del Giudice Gaetano (Avv.ti Giampietro Risimini e Vito Pignatelli) c. Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Sopr. Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto (Avvocatura dello Stato) e Comune di Fasano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni paesaggistici &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Annullamento &#8211; Soprintendenza &#8211; Termine 60 giorni &#8211; Perentorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art 159 del d.lgs 42/04, recante il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilisce, al comma terzo, che “la soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio,  può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione”. La natura perentoria del termine entro il quale l’organo statale di controllo può disporre la caducazione di un atto di assenso paesaggistico costituisce affermazione consolidata in giurisprudenza. Essa si collega alla esigenza di certezza del diritto e alla conseguente stabilità dei rapporti giuridici in essere tra P.a. e privato per rispettare le quali, l’autorità amministrativa investita della potestà pubblicistica di verificare la conformità dell’autorizzazione paesaggistica alle prescrizioni di tutela del paesaggio, è tenuta ad esercitare le prerogative sue proprie entro e non oltre la consumazione del termine di 60 giorni previsto dalla norma sopra citata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Lecce &#8211; Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2008, proposto da:<br />	<br />
Del Giudice Gaetano, rappresentato e difeso dagli avv. Giampietro Risimini, Vito Pignatelli, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, Sopr. Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23; Comune di Fasano;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
-del decreto dell&#8217;1 ottobre 2008, prot. n.4723 bap, comunicato in data 02.10.2008, di annullamento del provvedimento dirigenziale del 24 luglio 2008, rilasciato dall&#8217;Ufficio Urbanistico ed Assetto del Territorio del Comune di Fasano, ai sensi dell&#8217;art.146<br />
<br />	<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto consequenziale, connesso e conseguente, anche se ignoto;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Sopr Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 03/06/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Giampietro Risimini e l’avv. dello Stato Giovanni Pedone ;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con il decreto impugnato, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha disposto l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in favore del ricorrente, con riguardo al progetto di adeguamento igienico- sanitario con ampliamento inferiore al 20% della s.u. esistente di un fabbricato a destinazione abitativa sito in Contrada Carbonelli del comune di Fasano.</p>
<p>Il ricorrente ha proposto gravame avverso il decreto del soprintendente articolando i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p>violazione e malgoverno dell’art 146 e 159 d.lgs 42/04, come modificati dal d.lgs 63 del 26.03.2008 e dalla legge 129/2008. Violazione e malgoverno dell’art 181, I quater del d.lgs 42/04;</p>
<p>violazione e malgoverno dell’art 146 e 159 d.lgs 42/04, come modificati dal d.lgs 63 del 26.03.2008 e dalla legge 129/2008, sotto altro profilo. Violazione e malgoverno dell’art 181, I quater del d.lgs 42/04. Eccesso di potere. Travisamento ed abnormità del provvedimento.</p>
<p>Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarato inammissibile, irricevibile, o rigettato nel merito.</p>
<p>La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 3 giugno 2009.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il ricorso è fondato con particolare riguardo alla censura di tardività del decreto di annullamento emanato dalla Soprintendenza, sviluppata nel contesto del primo gruppo di motivi di gravame .</p>
<p>Invero, l’art 159 del d.lgs 42/04, recante il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, stabilisce, al comma terzo, che “la soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione”.</p>
<p>La natura perentoria del termine entro il quale l’organo statale di controllo può disporre la caducazione di un atto di assenso paesaggistico costituisce affermazione consolidata in giurisprudenza .</p>
<p>Essa si collega alla esigenza di certezza del diritto e alla conseguente stabilità dei rapporti giuridici in essere tra P.a. e privato per rispettare le quali, l’autorità amministrativa investita della potestà pubblicistica di verificare la conformità dell’autorizzazione paesaggistica alle prescrizioni di tutela del paesaggio, è tenuta ad esercitare le prerogative sue proprie entro e non oltre la consumazione del termine di 60 giorni previsto dalla norma sopra citata.</p>
<p>Nel caso concreto, il provvedimento reso dalla soprintendenza è stato emesso a termine ormai scaduto, poiché il nulla osta paesaggistico è pervenuto alla soprintendenza corredato di documentazione il 30 luglio 2008, ma l’annullamento è stato decretato il 63^ giorno successivo alla ricezione della documentazione medesima ( e cioè, il 1 ottobre 2008).</p>
<p>Ne consegue che la potestà di controllo del Soprintendente è stata esercitata illegittimamente, in contrasto con l’art 159, 3 comma del d.lgs 42/04.</p>
<p>Si tratta di ragione sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi.</p>
<p>Il decreto del Soprintendente deve essere annullato.</p>
<p>Le spese possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del soprintendente impugnato.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 03/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Referendario, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-8-9-2010-n-1950/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/9/2010 n.1950</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1950</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1950/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1950/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1950/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1950</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est. F.M. Giacomelli ed altri (Avv.ti M. Cipriani e M. Titi) contro il Comune di Scandicci (Avv. G. Barontini) sulla inconfigurabilità del silenzio assenso in caso di sanatoria di immobili in zona vincolata e sulla non necessaria contestualità, nello stesso provvedimento, dell&#8217;ordine di demolizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1950/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1950</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1950/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1950</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.<br /> F.M. Giacomelli ed altri (Avv.ti M. Cipriani e M. Titi) contro il Comune di Scandicci (Avv. G. Barontini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inconfigurabilità del silenzio assenso in caso di sanatoria di immobili in zona vincolata e sulla non necessaria contestualità, nello stesso provvedimento, dell&#8217;ordine di demolizione e dell&#8217;indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Sanatoria di opere edilizie abusive – Zona vincolata – Silenzio-assenso – Insussistenza</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e art. 132, comma 2, della L. Regione Toscana n. 1/2005 &#8211; Non impongono la contestualità, nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di sanatoria di opere edilizie abusive l’istituto del silenzio-assenso non trova ingresso nei casi di immobili vincolati, dovendosi l’autorità preposta alla tutela del vincolo espressamente pronunciare sulla compatibilità dell’opera abusiva</p>
<p>2. L’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e l’art. 132, comma 2, della L. Regione Toscana n. 1/2005 non impongono la contestualità, nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza. In ogni caso va osservato che l’omessa specificazione delle aree potrebbe costituire un vizio parziale del provvedimento, che rimarrebbe integro per la parte demolitoria in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	III^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato il seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi nn. <b>4177/1998</b> e <b>1616/2005</b> proposti rispettivamente da <b> </p>
<p>GIACOMELLI FIORENZA MARIA </b>e da <B>GIACOMELLI FIORENZA MARIA, OTTANELLI STEFANO, OTTANELLI ROSSANA,</B> rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Cipriani e Marco Titi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Firenze, via Carlo Botta n. 18;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>COMUNE DI SCANDICCI, </B>in persona del Sindaco pro-tempore,<br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Barontini ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Firenze, via Ricasoli 40;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
per quanto attiene al ricorso 4177/1998:<br />
&#8211; del provvedimento 23.09.1988 del Dirigente del Servizio Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, recante diniego di concessione edilizia in sanatoria delle opere in oggetto di domanda di condono edilizio n. 593 del 01.03.1995;<br />
&#8211; del parere 21.07.1998 della Commissione Edilizia Integrata di Scandicci, richiamata sub.a), non comunicato nè notificato;<br />
&#8211; di ogni atto preliminare, presupposto e/o conseguente, ancorchè incognito.</p>
<p>per  l’annullamento,  previa sospensione</p>
<p>per quanto attiene al ricorso 1616/2005:<br />
&#8211; dell’ordinanza n. 564 prot. n. 30466 del 12.07.2005, notificata il 18.07.2005, del Dirigente dei Servizi Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, avente ad oggetto: a) demolizione delle opere abusive oggetto di diniego di condono n. 349 del 23<br />
&#8211; di ogni atto preliminare o presupposto, ancorchè incognito ed in particolare: b1) provvedimento 349 del 23.09.1998 del Dirigente Servizi Affari Legali ed Edilizia del Comune di Scandicci, di diniego di concessione edilizia in sanatoria delle opere ogget<br />
<br />
Visti i ricorsi e le relative documentazioni;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2006 &#8211; relatore il Consigliere Marcella COLOMBATI -,gli avv.ti M. Titi e G. Barontini; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I. Col ricorso n. 4177/98, notificato il 28.11.1998, la sig.ra Fiorenza Maria Giacomelli, comproprietaria di un terreno agricolo soggetto a vincolo paesaggistico sul quale è stato costruito nel 1980 senza titolo edilizio un deposito per attrezzi parte in muratura e parte in lamiera, premette di aver presentato in data 1.3.1995 istanza di condono del manufatto ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/94 ed ha chiesto l’annullamento del diniego espresso dal Comune di Scandicci (provvedimento dirigenziale n. 349 del 23.9.1998) e del parere negativo della C.E.I. del 21.7.1998 sulla sua istanza.<br />
Espone di avere, nelle more del procedimento di condono, in data 28.9.1996 presentato una D.I.A. ai sensi del d.l. n. 495/96 per opere di manutenzione straordinaria del magazzino consistenti nella sostituzione del manto di copertura e adeguamento statico del fabbricato; di avere appreso che la C.E.I. aveva espresso in data 10.9.1996 parere favorevole sul progetto non ritenendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica in quanto “le opere…non alterano l’aspetto esteriore dei luoghi…” e che tale parere era stato recepito dal Dirigente comunale il 13.9.1996; di avere intanto il 30.11.1997 integrato la domanda di condono dell’immobile abusivo secondo le richieste del Comune;  di avere ricevuto la nota del Dirigente del 22.6.1998 nella quale si comunicava che l’istanza di condono era stata giudicata meritevole di accoglimento; di essersi vista recapitare il provvedimento negativo sul richiesto condono (unitamente al diniego di autorizzazione paesaggistica) a causa del parere sfavorevole della C.E.I.<br />
Questi i motivi: 1) violazione del principio del contrarius actus e dei principi generali in materia di ritiro di atti amministrativi: con atto del 22.6.1998 è stato rilasciata la concessione edilizia in sanatoria (con pagamento di oblazione e di oneri concessori) e il mancato ritiro del documento cartolare non impedisce la legittimità del manufatto; il diniego della concessione in sanatoria ora impugnato non elimina gli effetti favorevoli dell’atto concessorio già assentito; il dirigente avrebbe dovuto prima annullare o revocare la concessione già rilasciata e non può ritenersi implicito tale ritiro nell’impugnato diniego di sanatoria; 2) eccesso di potere per contraddittorietà interna tra atti infraprocedimentali, per inintelligibilità e illogicità della motivazione: il diniego di sanatoria si pone in contrasto col parere della C.E.I. del 10.9.1996 (recepito dal Comune il 13.9.1996) nel quale si era detto che il manufatto non alterava l’aspetto paesaggistico; i pareri della C.E.I. del 10.9.1996 e del 21.7.1998 sono contraddittori, perché, mentre l’intervento di manutenzione straordinaria oggetto di D.I.A. è stato reputato tale da non alterare l’aspetto dei luoghi, al contrario la costruzione del manufatto oggetto della domanda di condono è stata ritenuta incompatibile; 3) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, eccesso di potere per carenza e modicità della motivazione: la motivazione negativa della C.E.I. è solo apparente e non indica le prescrizioni per rendere il manufatto compatibile col vincolo paesaggistico, considerato che si tratta di un annesso agricolo in zona agricola; la mera temporaneità della costruzione non contrasta col vincolo ove non siano indicati la tipologia, i materiali e le altre caratteristiche costruttive; 4) violazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento: il diniego è stato adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del procedimento, né sussistono ragioni di celerità tali da escludere l’adempimento; è mancata la partecipazione della ricorrente al procedimento e la motivazione dell’atto impugnato non può ritenersi implicitamente “ricompresa	 nella ubicazione dei manufatti all’interno dell’area protetta (con vincolo apposto, peraltro, dopo la loro costruzione)”.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Scandicci, opponendosi al ricorso e precisando che il primo parere della C.E.I. del 13.9.1996 sulla D.I.A. non è favorevole, come erroneamente ritenuto, ma sta solo a significare che l’istanza non era soggetta ad autorizzazione ambientale; il secondo parere della C.E.I. del 21.7.1998 sul condono edilizio è invece contrario; la lettera del Comune del 22.6.1998, dalla quale la ricorrente ha tratto la convinzione che il condono sarebbe stato per lei favorevole, è precedente al parere negativo sullo stesso oggetto; è mancato quindi il previo rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/85; la motivazione del diniego è sufficiente e puntuale; erroneamente la ricorrente ritiene che la temporaneità sia riferita alle opere mentre è da riferirsi ai materiali usati e alla tecnica costruttiva; l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non è tenuta ad indicare, nel procedimento di sanatoria, prescrizioni o modifiche progettuali che consentirebbero di evitare la compromissione del bene vincolato; non esiste l’obbligo di partecipazione e di avvio del procedimento quando questo sia iniziato ad istanza di parte.<br />
II. Col ricorso n. 1616/2005, notificato il 10.10.2005, la stessa ricorrente unitamente ai comproprietari Stefano Ottanelli e Rossana Ottanelli (che non sarebbero stati destinatari del diniego di sanatoria impugnato col primo ricorso) ha chiesto l’annullamento della ordinanza n. 564 del 12.7.2005 (comunicata il 18 luglio successivo) di demolizione del manufatto abusivo per il quale non è stato ammesso il condono, nonché del parere sfavorevole della C.E.I. del 21.7.1998.<br />
Questi i motivi: i ricorrenti richiamano innanzitutto i 4 motivi rivolti avverso il diniego di sanatoria (primo ricorso), ciascuno dei quali si riverberebbe per illegittimità derivata sull’ordinanza di demolizione ora impugnata.<br />
Inoltre propongono i seguenti altri motivi: 5) violazione degli artt. 7 e 21 octies della legge n. 241/90 e violazione del giusto procedimento: è mancato il previo avviso dell’avvio del procedimento di demolizione, tanto più necessario in quanto i comproprietari Ottanelli non erano stati destinatari della precedente ordinanza di diniego del condono; 6) violazione dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 132 della legge regionale n. 1/2005, violazione del principio del tempus regit actum, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carente istruttoria e carente accertamento dello stato dei luoghi: l’ordinanza di demolizione non indica l’area di sedime che viene acquisita di diritto  in caso di inottemperanza; mentre il previgente art. 7 della legge n. 47/85 distingueva anche temporalmente i due atti, di demolizione e di acquisizione, le norme sopravvenute non li distinguono imponendo anzi che nell’ordinanza demolitoria sia indicata l’esatta estensione dell’area eventualmente da acquisire e l’accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione del Comune nel possesso e per la trascrizione; sono generici i criteri, indicati nell’ordinanza demolitoria, circa la successiva eventuale acquisizione dell’area; 7) in subordine, violazione dell’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per difetto o incongruità della motivazione con riferimento all’adozione della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, che deve essere pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito a seguito dell’abuso, considerando soprattutto che si tratta di un intervento assentito in precedenza sulla base di una valutazione favorevole circa l’impatto ambientale.<br />
Si è costituito anche in questo giudizio il Comune di Scandicci, opponendosi al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 935/2005 è stata accolta l’istanza cautelare, vista la pendenza del (primo) ricorso avverso l’atto presupposto e cioè il diniego di sanatoria.<br />
III. All’udienza del  9 marzo 2006 sono stati chiamati i due ricorsi che sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. I due ricorsi possono essere riuniti per connessione, trattandosi di gravami proposti avverso il diniego di sanatoria-condono e la conseguente demolizione del manufatto abusivo. <br />
2. La vicenda contenziosa deve essere correttamente definita prima di tutto in fatto.<br />
Risulta che la ricorrente ha costruito due manufatti abusivi (adibiti a deposito attrezzi agricoli) senza concessione edilizia in zona vincolata; quindi ne ha richiesto la sanatoria-condono nel marzo del 1995 ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994; soltanto in data 9.9.1998, dopo le integrazioni documentali richieste, ha provveduto a corrispondere al Comune il saldo degli oneri concessori.<br />
Intanto, senza attendere l’esito dell’istanza di sanatoria e senza sollecitarne la definizione da parte del Comune, ha presentato nel settembre del 1996 una D.I.A. per la  manutenzione straordinaria dei manufatti (sostituzione del manto di copertura e adeguamento statico) – ancora abusivi &#8211; chiedendo la previa autorizzazione paesaggistica;  con atto del 10.9.1996 la C.E.I. si è espressa nel senso di ritenere che l’opera di manutenzione straordinaria non necessitasse di autorizzazione ambientale in quanto non alterava l’aspetto esteriore del fabbricato; tale parere (che l’istanza era stata ritenuta “meritevole di accoglimento”) è stato dal Comune comunicato all’interessato, ma in epoca precedente alla definizione sfavorevole della domanda di condono del manufatto abusivo.<br />
Orbene la ricorrente pretende di trarre dal parere favorevole della C.E.I. su un “nuovo” intervento di manutenzione straordinaria (che presuppone la legittimità del fabbricato, mentre nella specie l’immobile principale è ancora abusivo e non sanato) effetti positivi impliciti sulla domanda di sanatoria.<br />
3.Passando al primo ricorso avverso il diniego di sanatoria-condono, preliminarmente si osserva che non ha ingresso nell’ordinamento un provvedimento implicito di sanatoria, come pretende parte ricorrente, dovendosi al contrario la p.a. esprimere sulla compatibilità delle opere abusive, salvo il caso del silenzio-assenso (art. 35, quint’ultimo comma, della legge n. 47/85 e art. 39, comma 4, legge n. 724/94, entrambi in presenza di determinati presupposti e condizioni quali l’epoca dell’ultimazione dell’opera, il pagamento dell’oblazione, la presentazione della necessaria documentazione, una domanda non palesemente infedele) in un’ipotesi del tutto diversa da quella in esame nella quale si pone un problema, preliminare alla sanatoria edilizia, relativo al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica per essere l’area in cui insiste l’abuso soggetta al relativo vincolo. E’ noto infatti che l’istituto del silenzio-assenso non trova ingresso nei casi di immobili vincolati, dovendosi l’autorità preposta alla tutela del vincolo espressamente pronunciare sulla compatibilità dell’opera abusiva (cfr. Cons. di Stato, n. 1998/2004). <br />
E’ appena il caso di precisare che risulta errata l’affermazione dei ricorrenti (ribadita nella memoria di udienza) circa la imposizione del vincolo in epoca successiva alla realizzazione degli abusi, con conseguenze sulla necessità della previa autorizzazione. Per loro stessa ammissione l’epoca dell’abuso è il 1980 e il vincolo è stato imposto con d.m. 20.1.1965 (cfr. parere contrario della C.E.I. del 21.7.1998, nonché ordinanza di demolizione impugnata col secondo ricorso).<br />
In secondo luogo è pacifico che l’opera abusiva debba essere sanata prima che l’interessato possa richiedere alla p.a. qualunque titolo edilizio per effettuare nuovi interventi.<br />
Nella specie il diniego di autorizzazione paesaggistica sull’istanza di condono ha impedito il rilascio della sanatoria, che è il presupposto indefettibile di ogni altro e successivo intervento edilizio.<br />
E’ quindi infondato il primo motivo del ricorso perché nessuna concessione edilizia in sanatoria è stata rilasciata, né vi era necessità di annullare o revocare la presunta concessione già rilasciata, nella specie inesistente.<br />
Nemmeno può aderirsi alla prospettata contraddittorietà dei pareri della C.E.I. del 1996 e del 1998 (secondo motivo), perché il primo ha avuto riguardo ad un intervento parziale di manutenzione straordinaria di sostituzione del manto di copertura e di adeguamento statico dell’immobile, di opere perciò che sono state ritenute tali da non alterare l’aspetto esteriore dei luoghi, ma nel presupposto (implicito) che il fabbricato sul quale si chiedeva di intervenire fosse legittimamente realizzato ab origine ovvero successivamente sanato.<br />
Nel secondo parere negativo del 1998 la C.E.I., esaminando gli aspetti paesaggistici coinvolti nella domanda di condono del fabbricato,  ha rilevato con motivazione sufficiente la incompatibilità del  manufatto abusivo a causa dei materiali usati e delle caratteristiche costruttive nonché della mancanza di decoro ambientale in relazione ai valori estetici del luogo. Recependo tale parere negativo il Comune ha negato il richiesto condono con motivazione che, se pur succinta, non è illogica né insufficiente dal momento che risulta il contrasto tra l’opera abusiva e le caratteristiche della zona protetta, il pregiudizio arrecato all’ambiente circostante, secondo una valutazione (anche per relationem al parere paesaggistico) ampiamente discrezionale e incensurabile nel merito se non per contestazioni che ne investano globalmente la ragionevolezza e l’attinenza alla fattispecie concreta.<br />
E’ infondato il terzo motivo circa l’insufficienza della motivazione della C.E.I. (per quanto già detto), la quale avrebbe anche omesso di indicare le prescrizioni che avrebbero reso compatibile il fabbricato dal punto di vista ambientale.<br />
In proposito si ricorda che la “facoltà”, e non l’obbligo, di indicare le modifiche progettuali che consentirebbero di evitare compromissioni per l’ambiente è prevista dall’art. 16 del r.d. n. 1357/1940 recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1497/1939 (peraltro l’art. 16 non è stato nemmeno invocato quale parametro normativo)  per il nulla osta relativo ai progetti di nuove costruzioni e quindi in via preventiva, mentre è da escludersi che ciò sia possibile relativamente ad un immobile già costruito, dal momento che l’attività edificatoria si è ormai esaurita e non si può più intervenire sul progetto.<br />
Quanto all’asserita violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per mancata comunicazione di avvio del procedimento (quarto motivo), il Collegio richiama la propria giurisprudenza consolidata circa la non necessità del previo avviso  sia in tema di sanzioni edilizie sia in caso in cui il procedimento sia iniziato ad istanza del soggetto interessato (come nel caso della richiesta di sanatoria).<br />
D’altra parte anche la giurisprudenza del giudice  amministrativo di secondo grado ha più volte osservato che l’esigenza di informazione del destinatario dell’azione amministrativa, che ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si realizza attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio, non sussiste ogni qual volta lo stesso destinatario ne sia già informato, ossia allorché il procedimento consegua ad una sua istanza o gli siano di fatto noti i suoi elementi salienti, oppure sia una conseguenza necessaria di altri procedimenti o atti già conosciuti (C.d.S. IV, 16 marzo 2001, n. 1578; VI, 14 aprile 1999, n. 433). In altre parole, le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate necessariamente e formalisticamente, ma debbono essere interpretate in base a un criterio di realistica valutazione sull’effettiva conoscenza o conoscibilità di una sequenza procedimentale e dei suoi probabili effetti lesivi (C.d.S. IV, 15 marzo 2000, n. 1398; IV, 18 maggio 1998, n. 836).<br />
4. Quanto al secondo ricorso (n. 1616/2005) proposto avverso l’ordinanza di demolizione, in primo luogo sono infondate le censure di illegittimità derivata dal  diniego di sanatoria che, per le considerazioni innanzi espresse, è esente da censure.<br />
Inoltre  è infondato il quarto motivo circa la omessa notifica del diniego di condono anche ai comproprietari Ottanelli, che avrebbe loro impedito di apportare elementi a sostegno della legittimità delle opere. L’assunto non può essere condiviso visto che, pur se l’istanza di sanatoria era stata sottoscritta dai tre comproprietari, l’allegata dichiarazione  sostitutiva di atto notorio era stata sottoscritta dalla sola Giacomelli mentre l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/94 prevede che tale dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente (o dai richiedenti, in caso questi siano più) la sanatoria. Il che rende giustificabile che il diniego del condono sia stato notificato alla sola Giacomelli.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha anche riconosciuto che la comunicazione del provvedimento di diniego di condono ad uno dei comproprietari è sufficiente a rendere edotti gli interessati dell’esito della domanda, restando irrilevanti i rapporti tra gli stessi intercorrenti.<br />
In ogni caso, è giurisprudenza pacifica che le eventuali irregolarità riguardanti le modalità di notifica dei provvedimenti amministrativi non incidono sulla legittimità degli stessi, ma rilevano soltanto ai diversi fini della loro impugnabilità, una volta che siano conosciuti. <br />
In concreto gli altri ricorrenti, diversi dalla sig.ra Giacomelli, hanno correttamente impugnato con il ricorso n. 1616/2005 anche il diniego di sanatoria di cui erano venuti a  conoscenza. Avendo i medesimi richiamati tutti i motivi del primo ricorso, valgono rispetto ad essi le considerazioni già svolte per respingerli.<br />
E’ infondato anche il quinto motivo, nel quale si lamenta che  l’omesso avviso avrebbe determinato la mancata partecipazione dei ricorrenti Ottanelli al procedimento, partecipazione che avrebbe invece reso diverso il “contenuto dispositivo del provvedimento adottato”, con conseguente “contrasto anche con l’art. 21 octies della legge n. 241/90”, sia perché per giurisprudenza costante della Sezione non si applicano le richiamate garanzie procedimentali in materia di illeciti edilizi, sia perché in ogni caso la norma da ultimo invocata esclude espressamente l’annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento “qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” anche quando sia mancata la previa comunicazione dell’avvio del procedimento; ed in presenza di un diniego di sanatoria l’ordinanza demolitoria è atto dovuto.<br />
Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 132, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, non avendo l’ordinanza di demolizione del 12.7.2005 specificamente e dettagliatamente indicato l’area da acquisire in caso di inottemperanza alla demolizione. Si sostiene che, mentre l’art. 7 della legge n. 47/85 aveva distinto i due atti, di ingiunzione a demolire e di acquisizione, la normativa sopravvenuta, applicabile ratione temporis, non distingue più i due atti imponendo anzi che nel primo sia esattamente indicata la estensione dell’area che verrà eventualmente acquisita; inoltre sarebbero generici i criteri riportati nell’ordinanza di demolizione circa la successiva fase di eventuale acquisizione, non garantendo ai soggetti sanzionati la preventiva contezza degli effetti ablatori conseguenti alla loro inottemperanza. <br />
Il motivo non può essere condiviso nei termini che seguono.<br />
Se si confronta il dato letterale dell’art. 7 della legge n. 47/85 con quello sia dell’art. 31 del t.u. sull’edilizia (n. 380/2001) che dell’art. 132 della legge regionale n. 1/2005, le differenze non sono rilevanti perché le norme differiscono solo per l’uso di un participio (“indicando” nel provvedimento) che compare nel comma 2 del ricordato art. 31 (oltre che nella legge regionale) e che sembra imporre la contestuale indicazione dell’area da acquisire.<br />
Vero è che  tutte le norme sembrano disporre nel senso che l’acquisizione avvenga “di diritto”, di modo che il successivo accertamento dell’inottemperanza avrebbe natura meramente dichiarativa di un effetto che si è prodotto per legge. Ma tale effetto esisteva anche per la precedente disciplina e la giurisprudenza si è non di meno orientata nel senso della necessità di un “successivo” provvedimento abilitante all’acquisizione.<br />
Se si scorrono ulteriormente le norme, esse richiedono che detto accertamento dichiarativo sia “previamente” notificato all’interessato e soltanto allora esso costituisce titolo per l’immissione nel possesso del bene da parte del Comune.<br />
La giurisprudenza penale (Cass. III, n. 44406/2003) ha affermato che l’acquisizione non si verifica per il solo fatto dell’omessa demolizione entro il termine di 90 giorni di cui all’art. 7 della legge n. 47/85 ora sostituito dall’art. 31 del t.u., ma è necessario che il Comune a) proceda al formale accertamento dell’inottemperanza; b) provveda alla notifica all’interessato responsabile; c) provveda alla trascrizione del titolo di acquisizione. La stessa giurisprudenza (Cass. III, n. 44695/2004) ha affermato che l’acquisizione al patrimonio comunale avviene soltanto all’esito del procedimento amministrativo che si perfeziona con la trascrizione del titolo e con l’acquisizione materiale del bene al patrimonio del Comune. Il che renderebbe inutile la contestualità dei due atti, come affermato invece dai ricorrenti.<br />
In ogni caso, anche ad ammettere una lettura della nuova disciplina nel senso che essa richieda la contestualità, nello stesso provvedimento, dell’ordine di demolizione e dell’indicazione specifica delle aree da acquisire in caso di inottemperanza, va però osservato che l’omessa specificazione delle aree potrebbe costituire un vizio parziale del provvedimento, che rimarrebbe integro per la parte demolitoria in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici.  <br />
Nella specie, però, nell’ordinanza di demolizione sono riportati anche “i criteri in base ai quali sarà eventualmente effettuata la…acquisizione gratuita”; essi consistono nella “individuazione dell’area in modo tale che sia collegata agevolmente alla pubblica via”, nella precisazione che “l’acquisizione dell’area nella misura massima consentita…opera solo nel caso di abusi realizzati in zone omogenee prive di indici” e che “quando l’abuso insiste nelle altre zone omogenee, l’acquisizione è effettuata in base ai relativi parametri urbanistici”.<br />
Poiché, diversamente da quanto sostenuto (pag. 22 della memoria di udienza dei ricorrenti), l’art. 31 del t.u. del 2001 e l’art. 132 della legge regionale n. 1/2005 non richiedono nessuna “planimetria” per l’individuazione delle aree, il Collegio reputa che i criteri riportati nell’impugnata ordinanza di demolizione soddisfino il dettato legislativo e gli stessi non sono contestati al di là di una loro asserita genericità.<br />
E’ infine infondato il settimo motivo nel quale si sostiene che “trattandosi di intervento precedentemente assentito dall’ A.C. – sulla base di una valutazione favorevole dell’impatto paesaggistico &#8211; …in luogo della sanzione ripristinatoria era applicabile la sanzione pecuniaria” ex art. 164 del d. lgs. n. 42/2004. La censura infatti si fonda sull’erroneo presupposto della avvenuta valutazione favorevole ai fini ambientali, nella specie inesistente per quanto innanzi detto.<br />
Conclusivamente i due ricorsi non possono essere accolti.<br />
Le spese processuali per entrambi, liquidati in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:<br />
-riunisce i ricorsi in epigrafe e li rigetta entrambi;<br />
-condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Comune di Scandicci delle spese processuali liquidate in complessivi 3.000,00 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.ssa Marcella COLOMBATI                        &#8211; Consigliere, est<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                   &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MAGGIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-5-2006-n-1950/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2006 n.1950</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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