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	<title>1944 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1944 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1944/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1944</a></p>
<p>I. Caso Pres., A. Di Mario Est.; PARTI: F. Soddu e al. rapp.ti avv.to R. Cajelli c. Comune di Milano rapp.to Avv. Civ. Sull&#8217;onere della prova del termine di ultimazione dei lavori per l&#8217;ottenimento del condono edilizio. 1. Urbanistica ed edilizia &#8211; Condono edilizio &#8211; Onere della prova 2. Urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1944/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1944/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Caso Pres., A. Di Mario Est.; PARTI: F. Soddu e al. rapp.ti avv.to R. Cajelli c. Comune di Milano rapp.to Avv. Civ.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere della prova del termine di ultimazione dei lavori per l&#8217;ottenimento del condono edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Urbanistica ed edilizia &#8211; Condono edilizio &#8211; Onere della prova</p>
<p> 2. Urbanistica ed edilizia &#8211; Condono edilizio &#8211; Onere della prova &#8211; Dichiarazioni sostitutive</strong></p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  Circa il regime dell&#8217;onere della prova relativamente all&#8217;ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per accedere al condono edilizio, incombe sul privato l&#8217;onere di provare che l&#8217;opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio in quanto, mentre l&#8217;Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui desumere che l&#8217;abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista.</p>
<p> 2.Le dichiarazioni sostitutive di notorietà  non sono utilizzabili per provare il momento di realizzazione dell&#8217;abuso nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l&#8217;attività  istruttoria dell&#8217;amministrazione &#8211; ovvero, le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l&#8217;inattendibilità  di quanto rappresentato dal richiedente. Ed infatti, anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l&#8217;ultimazione dell&#8217;edificio entro la data fissata dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà  non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull&#8217;epoca dell&#8217;abuso, non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-4-9-2019-n-1944/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2019 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2012 n.1944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-5-2012-n-1944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-5-2012-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2012 n.1944</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso su un diniego di permesso di costruire (sentenza di rigetto motivata con riferimento alla necessita’ di rispettare una distanza minima da strade) se, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente l’interesse prospettato dall’amministrazione appellata anche in relazione della prossima (5 mesi) fissazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-5-2012-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2012 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-5-2012-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2012 n.1944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso su un diniego di permesso di costruire (sentenza di rigetto motivata con riferimento alla necessita’ di rispettare una distanza minima da strade) se, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente l’interesse prospettato dall’amministrazione appellata anche in relazione della prossima (5 mesi) fissazione della trattazione della causa nel merito. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01944/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03288/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Brighetti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini N.13; <b>Antonietta Battistoni</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Mario Ettore Verino in Roma, via Barnaba Tortolini N.13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brenzone</b>, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5; <b>Comune di Brenzone &#8211; Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica Nonche&#8217; Responsabile del Procedimento</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. del VENETO –Sede di VENEZIA- SEZIONE II n. 00250/2012, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE – RISARCIMENTO DEI DANNI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 del codice del processo amministrativo;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Brenzone;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Mario Ettore Verino, Franco Zambelli e Andrea Reggio d&#8217;Aci in sostituzione di Andrea Manzi;	</p>
<p>Rilevato che, seppur debba essere vagliato nella opportuna sede di merito ogni aspetto delle dedotte censure, allo stato, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente l’interesse prospettato dall’amministrazione appellata anche in relazione della prossima fissazione della trattazione della causa nel merito;<br />	<br />
rilevato altresì che, nelle more della udienza di merito &#8211; che si provvede sin d’ora a fissare per la udienza pubblica del prossimo 2 ottobre 2012- appare opportuno ed indispensabile ai fini del decidere, affidare una verificazione alla Sede Compartimentale dell’Anas del Veneto, affinchè depositi una sintetica relazione che chiarisca (sussistendo contrasto tra le parti sul punto) la tipologia della strada n. 249 “Gardesana Orientale” con riguardo alla classificazione operata dall’art. 2 del “codice della strada” e dall’art. 28 del “Regolamento del codice della strada” chiarendo altresì a che distanza dalla predetta strada si collochino i manufatti di cui al permesso di costruire respinto dall’amministrazione comunale e fornisca ogni eventuale utile ed ulteriore chiarimento sui fatti di causa.<br />	<br />
La predetta relazione dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza;<br />	<br />
fissa la trattazione del merito della causa alla udienza pubblica del prossimo 2 ottobre 2012.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare, e dispone gli incombenti istruttori di cui alla parte motiva della presente ordinanza;	</p>
<p>fissa la trattazione del merito della causa alla udienza pubblica del prossimo 2 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-5-2012-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/5/2012 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2010 n.1944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-9-2010-n-1944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-9-2010-n-1944/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-9-2010-n-1944/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2010 n.1944</a></p>
<p>Pres. Viola, Est. Santini Emmec2 Srl (Avv. Gianluigi Manelli) c. Ministero per i beni culturali (Avvocatura dello Stato) e Comune di Vernole (non costituito) Beni culturali &#8211; Autorizzazione paesistica &#8211; Assenza motivazione &#8211; Annullamento &#8211; Art. 159 d.lgs. 42/04 &#8211; Soprintendenza &#8211; Legittimità. L’amministrazione comunale, nella autorizzazione paesaggistica rilasciata, si</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-9-2010-n-1944/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2010 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-9-2010-n-1944/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2010 n.1944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Viola,<i> Est.</i> Santini<br /> Emmec2 Srl (Avv. Gianluigi Manelli) c. Ministero per i beni culturali <br />(Avvocatura dello Stato) e Comune di Vernole (non costituito)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali &#8211; Autorizzazione paesistica &#8211; Assenza motivazione &#8211; Annullamento &#8211; Art. 159 d.lgs. 42/04 &#8211; Soprintendenza &#8211; Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’amministrazione comunale, nella autorizzazione paesaggistica rilasciata, si è limitata ad autorizzare l’intervento “in conformità del parere e del progetto sopra indicato”. Ciò comporta non solo un evidente difetto di motivazione (in quanto del tutto assente) ma anche un palese difetto di istruttoria, avendo omesso l’amministrazione comunale qualsivoglia valutazione in ordine a circostanze specifiche ed elementi concreti in base ai quali l’intervento richiesto sarebbe stato compatibile con i valori paesaggistici dell’area interessata. Correttamente, pertanto, l’amministrazione statale ha evidenziato la sussistenza di vizi di legittimità del provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Lecce &#8211; Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 165 del 2010, proposto da:</p>
<p><b>Emmec2 Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianluigi Manelli, presso il cui studio in Lecce, via Garibaldi n. 43, è elettiva mente domiciliata;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p><b>Comune di Vernole</b>, non costituito;<br />	<br />
<b>Ministero per i beni culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i><br />	<br />
del decreto n. 19831 del 30.11.2009, con il quale il Soprintendente ad Interim per i Beni e le Attività Culturali per la Puglia ha annullato l&#8217;autorizzazione paesaggistica n. 22 del 22.5.2009, rilasciata dal Comune di Vernole, in relazione ad un impianto fotovoltaico da 999,6 Kwp.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26/05/2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
1. La società ricorrente ha presentato denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW.</p>
<p>Poiché l’area oggetto di intervento è caratterizzata da vincolo paesaggistico, veniva rilasciata dalla Unione dei Comuni di Acaya e Roca la relativa autorizzazione, con atto in data 22 maggio 2009, “in conformità del parere e del progetto sopra indicato”. <br />	<br />
Detta autorizzazione veniva annullata dalla soprintendenza statale per carenza “di adeguate motivazioni” e difetto di istruttoria, dato che nella stessa “non sono manifestate le ragioni giustificatrici in base alle quali l’intervento è ritenuto compatibile con il contesto vincolato in relazione all’esigenza di rispetto e conservazione dei paesaggistici indicati nei D.M 31.08.1970 che hanno dato luogo al provvedimento di vincolo”. Inoltre l’intervento finirebbe per alterare “gravemente il paesaggio tutelato per la sua originaria bellezza e conformazione naturale, introducendo un elemento di discontinuità percettiva inaccettabile in un quadro panoramico di grande rilievo sotto il profilo culturale e di riconoscibilità geografica di un esteso territorio”.</p>
<p>2. Il suddetto decreto di annullamento veniva impugnato per i seguenti motivi:</p>
<p>a) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento di secondo grado;</p>
<p>b) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’amministrazione statale non avrebbe comunicato preventivamente i motivi di annullamento della predetta autorizzazione paesaggistica;</p>
<p>c) violazione dell’art. 159 e difetto di istruttoria nella parte in cui la soprintendenza non ha tenuto adeguatamente conto della relazione paesaggistica prodotta dal tecnico di parte in occasione della istanza di autorizzazione paesaggistica;</p>
<p>d) violazione dell’art. 159 nella parte in cui l’amministrazione statale avrebbe operato una valutazione di merito e non di legittimità, peraltro facendo ricorso all’utilizzo di mere clausole di stile.</p>
<p>3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale per chiedere il rigetto del gravame.</p>
<p>4. Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto per la decisione.</p>
<p>5. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p>5.1. Si rammenta in via preliminare che per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, ad. plen. Dec. n. 9 del 2001) “in sede di esame del contenuto della autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l&#8217;autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell&#8217;area, se l&#8217;autorizzazione non risulti viziata”.</p>
<p>Il provvedimento statale di annullamento della autorizzazione paesistica deve dunque basarsi sulla esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall&#8217;autorità che ha emanato l&#8217;autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p>5.2. Tanto premesso il provvedimento statale impugnato – al di là di alcune valutazioni di merito comunque inidonee ad inficiare la sua validità – ben evidenzia la carenza di motivazione e di istruttoria del provvedimento comunale, così attestandosi su stretti profili di legittimità dell’azione amministrativa.</p>
<p>Ed infatti, l’amministrazione comunale, nella autorizzazione paesaggistica rilasciata in prima battuta, si è limitata ad autorizzare l’intervento “in conformità del parere e del progetto sopra indicato”.</p>
<p>Si tratta dunque non solo di un evidente difetto di motivazione (in quanto del tutto assente) ma anche di un palese difetto di istruttoria, avendo omesso l’amministrazione comunale qualsivoglia valutazione in ordine a circostanze specifiche ed elementi concreti in base ai quali l’intervento richiesto sarebbe stato compatibile con i valori paesaggistici dell’area interessata.</p>
<p>Né si può evincere dal parere allegato (scheda di controllo paesistico) alcuna valutazione nel senso sopra indicato.</p>
<p>Ne deriva che, correttamente, l’amministrazione statale ha evidenziato la sussistenza di vizi di legittimità del provvedimento.</p>
<p>5.3. La circostanza, poi, che l’amministrazione abbia operato altresì valutazioni di merito (in particolare, nella parte in cui si afferma che l’intervento finirebbe per alterare “gravemente il paesaggio tutelato per la sua originaria bellezza e conformazione naturale, introducendo un elemento di discontinuità percettiva inaccettabile in un quadro panoramico di grande rilievo sotto il profilo culturale e di riconoscibilità geografica di un esteso territorio”) non costituisce ragione sufficiente, come già anticipato, ad inficiare la legittimità del provvedimento soprintendizio per la parte principale, quella ossia dove è stato rilevato il vizio di evidente carenza motivazionale ed istruttoria.</p>
<p>5.4. In questo quadro deve essere rigettato l’ultimo motivo di ricorso.</p>
<p>6. Deve essere parimenti rigettata la terza censura.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che, anche in mancanza di una specifica motivazione da parte dell’amministrazione comunale, la valutazione della soprintendenza avrebbe dovuto basarsi su tutta la “documentazione allegata”, e dunque anche sulla relazione paesaggistica elaborata dal tecnico della società ricorrente.</p>
<p>L’assunto non può essere condiviso in quanto postula la sufficienza, ai fini della valutazione positiva circa il rispetto dei valori paesaggistici, di una relazione elaborata a tal fine dal tecnico progettista che fa capo al soggetto che richiede l’intervento.</p>
<p>Si tratterebbe in altre parole di una asseverazione tecnica che è richiesta – peraltro quale condizione essenziale di efficacia – per gli interventi (di minore impatto) sottoposti a denunzia di inizio attività.</p>
<p>Uno schema del genere, tuttavia, è stato da sempre ricusato – almeno sino a questo momento storico – dal legislatore, il quale, stante l’estrema importanza da accordare alla tutela dei beni paesaggistici, ha costantemente prescritto per tali tipologie di procedimenti il meccanismo dell’autorizzazione “espressa” della PA.</p>
<p>In questo quadro, anzi, è richiesta come già detto una azione da svolgere in posizione di “cogestione” tra enti locali e territoriali da un lato ed enti statali dal’altro lato.</p>
<p>Qualora si accedesse alla tesi di parte ricorrente, verrebbe invece meno uno dei pilastri della c.d. “compartecipazione necessaria”, la quale richiede giocoforza non solo una valutazione (di legittimità, peraltro) da parte della amministrazione statale, ma ancora più a monte – ed in una posizione di particolare delicatezza, essendo l’unico dei due soggetti del procedimento che si può esprimere in termini di “merito” sull’intervento richiesto – una valutazione espressa e soprattutto autonoma, rispetto alle pur legittime valutazioni “di parte”, ad opera dell’amministrazione locale (qualora subdelegata dalla regione).</p>
<p>Per tali ragioni lo specifico motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.</p>
<p>7. Debbono essere poi respinte la prima e la seconda censura, le quali si attestano sulla mancata partecipazione della società ricorrente all’interno dei vari momenti che caratterizzano il procedimento amministrativo (ossia nella sua fase iniziale oppure in quella più propriamente decisionale), in quanto appare evidente, sulla base di quanto testè affermato in ordine alla gravità dei vizi posti in capo alla autorizzazione comunale (deficit assoluto di motivazione e di istruttoria), che il contenuto del provvedimento ministeriale non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.</p>
<p>8. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</p>
<p>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 165/2010, lo rigetta.</p>
<p>Condanna la società ricorrente alla corresponsione in favore dell’Amministrazione resistente della somma di euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CPA.</p>
<p>Nulla sulle spese nei confronti del Comune di Vernole.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26/05/2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Luigi Viola, Presidente FF<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-7-9-2010-n-1944/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2010 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1944/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1944</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, l’annullamento ad opera del Ministero per i beni ed attività culturali del permesso di costruire un parcheggio, considerata la possibilità di chiedere integrazioni documentali che consentano la corretta valutazione della compatibilità dell’intervento con i valori ambientali tutelati. (G.S.) vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, l’annullamento ad opera del Ministero per i beni ed attività culturali del permesso di costruire un parcheggio, considerata la possibilità di chiedere integrazioni documentali che consentano la corretta valutazione della compatibilità dell’intervento con i valori ambientali tutelati. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VII <a href="/ga/id/2008/4/12211/g">Ordinanza sospensiva del 5 dicembre 2007 n. 3516</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1944/08<br />
Registro Generale: 2034/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VESPOLI ANTONIO</b> &#8211; <b>FLORIO RAFFAELA</b><br />
rappresentati e difesi dagli  Avv.ti  GAETANO ROCCO FUSCO,  SIMONA CORRADINO<br />
e  VINCENZO CESTAROcon domicilio  eletto in Roma VIA PORTUENSE N. 104<br />
pressoANTONIA DE ANGELIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b><br />
<b>SOPRINT. BENI ARCHITETT. E PAESAGGIO NAPOLI E PROVINCIA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12pressoAVVOCATURA GEN. STATO</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI AGEROLA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE  VII   n. 3516/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE PARCHEGGIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />SOPRINT. BENI ARCHITETT. E PAESAGGIO NAPOLI E PROVINCIA<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Fusco, e l’Avv. dello Stato Sabelli;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini del riesame del provvedimento impugnato in primo grado di giudizio alla luce dei motivi di ricorso e della possibilità di richiedere, ove necessario, integrazioni documentaili che consentano la corretta valutazione della compatibilità dell’intervento con i valori ambientali tutelati;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2034/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado, ai fini anzidetti.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.1944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-3-2004-n-1944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-3-2004-n-1944/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-3-2004-n-1944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.1944</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Taglienti Forieri (avv. Presutti) c. Provincia di Viterbo (avv. Strangola) e c. E.N.E.L. (avv.ti Petrizzi e Manzi) Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Occupazione d’urgenza eseguita a seguito del piano ENEL per la realizzazione di elettrodotti – Natura giuridica del piano – Obbligo d’impugnazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-3-2004-n-1944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-3-2004-n-1944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.1944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Est. Taglienti Forieri (avv. Presutti) c. Provincia di Viterbo (avv. Strangola) e c. E.N.E.L. (avv.ti Petrizzi e Manzi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo – Occupazione d’urgenza eseguita a seguito del piano ENEL per la realizzazione di elettrodotti – Natura giuridica del piano – Obbligo d’impugnazione &#8211; Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il piano predisposto dall’ENEL per la realizzazione di elettrodotti è qualificabile come mero presupposto di fatto del provvedimento di occupazione, non avente alcuna valenza lesiva di per se stesso, in quanto semplice progetto, non avente nemmeno natura di atto endoprocedimentale, non provenendo dall’amministrazione; solo il provvedimento amministrativo che ne dà attuazione può essere considerato atto lesivo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento di Gerardo Soricelli <a href="/ga/id/2004/3/1414/d">&#8220;NOTE MINIME SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ COME REGOLA APERTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA NELLE PERPLESSITA’ GIURISPRUDENZIALI&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />SEZIONE II ter </b></p>
<p>composta dai Signori:Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente &#8211; Consigliere Paolo RESTAINO<br /> Correlatore &#8211; Consigliere Carlo TAGLIENTI Relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>Sul ricorso n. 1199 del 2003 proposto da<br />
<b>FORIERI AUGUSTO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Avilio Presutti, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Roma, piazza di San Salvatore in Lauro n.10;</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p>La <b>PROVINCIA di Viterbo</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Teresa Stringola, elettivamente domiciliata in Roma, via C.Fracassini n. 18, presso l’avv.Roberto Venettoni;<br />
e nei confronti<br />
dell’<b>ENEL Distribuzione s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Petrizzi e Luigi Manzi, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento di occupazione d’urgenza n.13/2002 emesso dalla provincia;<br />
del piano Enel Distribuzioni s.p.a. I^semestre 2002, in parte qua;<br />
dell’avviso n. 8 del 2.1.2003 di immissione in possesso;<br />
di ogni altro atto connesso;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
vista l’ordinanza collegiale n. 889 del 19 febbraio 2003;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2004, con designazione del Cons. Carlo Taglienti relatore della causa, gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2003 e depositato il 7 successivo, il sig. Forieri Augusto ha impugnato il provvedimento di occupazione d’urgenza emesso dalla Provincia di Viterbo su richiesta dell’Enel, relativo a proprio appezzamento di terreno, e necessario per la costruzione di un elettrodotto, coinvolgendo nel gravame anche gli atti connessi.<br />
Deduce il ricorrente la violazione della legge n.241/90 per non avere l’amministrazione perseguito l’interese pubblico con il minimo sacrificio possibile dell’interesse privato, non avendo accolto i suggerimenti del ricorrente per una parziale modifica del tracciato; di qui anche la violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza.<br />
Costituitasi la Provincia di Viterbo, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’incompletezza del contraddittorio, non essendo stati evocati in giudizio i soggetti beneficiari dell’elettrodotto.<br />
Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame, in quanto l’ENEL ha dato tempestivo avviso al ricorrente del piano che intendeva realizzare e che interessava il suo lotto, e l’interessato ha proposto soluzioni alternative, che solo in parte l’ente ha ritenuto di poter tecnicamente accogliere.<br />
Costituitosi il controinteressato ha pure sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto sin dal 2001 l’Enel aveva preso contatti col ricorrente per una soluzione consensuale; la scelta ricadde sul terreno del ricorrente perché l’unico incolto nella zona, essendo le aree limitrofe occupate o da giardini o da costruzioni; venne accolta la proposta di interrare il cavo, modificando in parte il tracciato; è sempre stata data comunicazione delle fasi della procedura; la scelta del tracciato dell’elettrodotto rientra nella discrezionalità tecnica.<br />
Con ordinanza collegiale del 19 febbraio 2003 n.889 è stata respinta l’istanza cautelare, dopo che il Presidente, inaudita altera parte, aveva provvisoriamente differito l’esecuzione del provvedimento, ordinando incombenti istruttori, esegeguiti dall’Amministrazione.<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2004 la causa è stata spedita in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO </b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato un provvedimento di occupazione d’urgenza per la realizzazione di un elettrodotto, e gli atti connessi.<br />
L’amministrazione provinciale, che ha emesso il decreto, sostiene preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività rispetto al piano predisposto dall’ENEL per la realizzazione in zona di elettrodotti.<br />
L’eccezione non appare fondata in quanto detto piano è qualificabile come mero presupposto di fatto del provvedimento di occupazione, non avente alcuna valenza lesiva di per se stesso, in quanto semplice progetto, non avente nemmeno natura di atto endoprocedimentale, non provenendo dall’amministrazione; solo il provvedimento amministrativo che ne dà attuazione può essere considerato atto lesivo; ed in relazione al decreto d’occupazione, datato 26 novembre 2002 e noficato il 13 gennaio 2003, il ricorso appare tempestivo.<br />
Esso tuttavia è infondato nel merito.<br />
Lamenta infatti il ricorente la violazione della legge n. 241/90 in quanto la partecipazione al procedimento dell’interessato è stata solo formale e l’amministrazione ha perseguito l’interesse pubblico senza rispettare il principio del minor sacrificio possibile dell’interesse privato, né quello di ragionevolezza e proporzionalità.<br />
Le censure non appaiono condivisibili.<br />
Si deve premettere che la scelta del tracciato di un elettrodotto rientra chiaramente nella discrezionalità tecnica della P.A. ed il sindacato giurisdizionale incontra quindi i noti limiti di controllo esterno sul procedimento e sulla non manifesta illogicità della scelta.<br />
Per quanto attiene al primo aspetto risulta che fin dal 9 novembre 2001 l’Enel informò il ricorrente del progetto di realizzazione dell’elettrodotto, che avrebbe interessato la sua proprietà.<br />
Anche l’impresa aggiudicataria dei lavori comunicò al ricorrente, con nota del 29.5.2002 lo schema planivolumetrico della servitù.<br />
Considerato che le trattative per una soluzione consensuale non dettero esito positivo, l’Enel, con nota del 31 ottobre 2002 comunicò l’avvio del procedimento per l’occupazione d’urgenza.<br />
Risultano quindi rispettati i principi di trasparenza e partecipazione.<br />
Nel merito della scelta l’Amministrazione e la controinteressata sostengono, senza smentita sul punto del ricorrente, che una parziale modifica del tracciato è stata concessa, prevedendo lo scavo in parallelo alla linea di confine e non, come originariamente, tagliando a mò di ipotenusa la proprietà.<br />
In ogni caso la scelta di attraversare il terreno del ricorrente fu dovuta al fatto che si trattava dell’unico lotto incolto della zona, andando, le proposte alternative del ricorrente, ad incidere o su area già edificata o su giardino con alberi ad alto fusto.<br />
La situazione di fatto risulta documentata in atti con fotografie.<br />
Non apparendo le ragioni della scelta tecnica palesemente illogiche, ma anzi ragionevoli, il Collegio ritiene che le censure di merito non possono essere accolte.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. II ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della Provincia di Viterbo e dell’Enel Distribuzioni s.p.a., che liquida in complessivi euro 3.000 (tremila), euro 1.500 per la Provincia ed euro 1.500 per l’Enel, comprensivi di diritti procuratori ed onorari di avvocato;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione seconda ter – nella camera di consiglio del 9 febbraio 2004.<br />
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente:<br />
Consigliere Carlo TAGLIENTI Relatore estensore:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-2-3-2004-n-1944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2004 n.1944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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