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	<title>1941 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1941 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.1941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-3-2018-n-1941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-3-2018-n-1941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.1941</a></p>
<p>Pres. Donadono, est. Esposito sulla legittimità del provvedimento della Capitaneria di Porto introduttivo di nuovi obblighi in materia di noleggio di natanti da diporto 1. Giurisdizione e competenza – Impugnativa di un provvedimento della Capitaneria di Porto – Contestuale impugnativa di una circolare ministeriale – Non vale ad instaurare la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-3-2018-n-1941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.1941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-3-2018-n-1941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.1941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono, est. Esposito</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento della Capitaneria di Porto introduttivo di nuovi obblighi in materia di noleggio di natanti da diporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza – Impugnativa di un provvedimento della Capitaneria di Porto – Contestuale impugnativa di una circolare ministeriale – Non vale ad instaurare la competenza del TAR Lazio – Ragioni.  </p>
<p> 2. Trasporti – Navigazione da Diporto – Introduzione di disciplina regolamentare contenente disposizioni aggiuntive da parte della Capitaneria di Porto – Omesso svolgimento dell’intesa con gli Enti Locali interessati – Violazione dell’art. 27, co. 6, D.lgs. 171/2005 – Sussiste – Conseguenza – Illegittimità.</p>
<p> 3. Trasporti &#8211; Navigazione da Diporto – Introduzione di disciplina regolamentare contenente disposizioni aggiuntive da parte della Capitaneria di Porto – Mancata indicazione delle contingibili esigenze di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita in mare – Conseguenze – Limitazione indebita della libertà di iniziativa economica – Illegittimità.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.  Nel caso di un ricorso al TAR Campania avverso il provvedimento dell’Autorità Portuale di Castellamare di Stabia, volto ad introdurre disposizioni aggiuntive per i natanti da diporto, la contestuale impugnazione di una nota circolare della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture non è sufficiente ad instaurare la competenza del TAR Lazio, laddove tale circolare sia un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi e sia privo di effetti esterni. (1)<br />  <br /> 2. Deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’ordinanza del Capo del Circondario Marittimo con cui sia stato introdotto l’obbligo di introdurre nell’equipaggio delle imbarcazioni da diporto che trasportino più di sei passeggeri un soggetto in possesso del titolo professionale di “Capo barca per il traffico locale”, laddove tale provvedimento non sia stato preceduto dalla preliminare intesa con gli Enti Locali interessati, prevista dall’art. 27, sesto comma, D.Lgs. 171/2005 e la motivazione non rechi l’enunciazione delle puntuali esigenze che giustificano l’introduzione delle limitazioni. (2)<br />  <br /> 3. Deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’ordinanza del Capo del Circondario Marittimo con cui sia stata introdotta una disciplina integrativa e restrittiva della navigazione da diporto, laddove la finalità del provvedimento sia incrementare la sicurezza in mare ma nella motivazione non siano indicate le contingenti esigenze di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita in mare, configurandosi così in una indebita limitazione della libertà di iniziativa economica.<br />  <br /> (1) cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26/10/2016 n. 4478.<br /> (2) cfr. Cons. Stato, parere 24/8/2016 n. 1817.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 26/03/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01941/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00285/2018 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 285 del 2018, proposto da:  </p>
<div style="text-align: justify;">Sergio Spagnuolo Vigorita, Gaetano Gargiulo, Francesco D&#8217;Amora (in proprio e nella qualità di amministratore unico della Masticiello Boat Service s.r.l.), Renato Fucci, Massimiliano Fucci e Francesca Morgan Ferraro, rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Spagnuolo Vigorita e Veronica De Michele, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Via Posillipo, 394 e con domicili digitali: avvitalo.spagnuolovigorita@avvocatiisernia.it; veronicademichele@avvocatinapoli.legalmail.it; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ufficio circondariale marittimo di Castellammare di Stabia, in persona del Ministro pro tempore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11 e con domicilio digitale: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia n. 83/2017 del 9/11/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018, con la quale sono state introdotte disposizioni aggiuntive per il noleggio di natanti da diporto; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorra, la nota prot. 17619 del 19/6/2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti &#8211; Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d&#8217;acqua interne.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dell&#8217;Ufficio circondariale marittimo di Castellammare di Stabia;<br /> Viste le produzioni delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> Considerato che il giudizio è suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;<br /> Premesso che i ricorrenti, svolgenti attività di noleggio natanti e trasporto di passeggeri nel circondario marittimo di Castellamare di Stabia, impugnano la suindicata ordinanza (e, ove occorra, la nota prot. 17619 del 19/6/2017 della Direzione Generale per il trasporto marittimo), censurando le disposizioni con cui è fatto obbligo di comporre l’equipaggio dei natanti con più di 6 passeggeri con il titolare e/o dipendente della società autorizzata, il quale deve essere in possesso del titolo professionale marittimo di “Capo barca per il traffico locale”, qualora la navigazione avvenga al di fuori del circondario marittimo ove è richiesta l’autorizzazione;<br /> Rilevato che nei motivi di ricorso (contenenti anche, in via subordinata, la richiesta che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, sesto comma, del d.lgs. n. 171 del 2005, per contrasto con gli artt. 41 e 117 Cost., “nella misura in cui consente una discriminatoria restrizione della libertà di impresa non adeguata e proporzionale alle finalità pubbliche”), è dedotto in sintesi che:<br /> I) il potere di disciplinare con ordinanza l’utilizzazione dei natanti da diporto deve contenere la motivazione sulle contingenti esigenze di tutela della sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare (mancante nella specie), sostanziandosi altrimenti in una indebita limitazione della libertà di iniziativa economica;<br /> II) le disposizioni avversate sono discriminatorie, contrastanti con i principi di liberalizzazione ed economicamente penalizzanti, irragionevoli ed inutili a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia delle vite umane;<br /> III) la misura è applicata unicamente nei confronti dei diportisti e non delle compagnie di navigazione o delle altre imbarcazioni, per cui occorreva un reale confronto con tutti gli operatori e con gli Enti locali (come previsto dalla norma), che avrebbe consentito la ricerca di soluzioni più eque, non discriminatorie e adeguate al fine;<br /> IV) non è assegnato un termine ragionevole a chi già svolge l’attività per adeguarsi alle nuove disposizioni (atteso che l’ordinanza in data 9/11/2017 si applica dal 1° gennaio 2018), per cui non è possibile ai ricorrenti munirsi del titolo ora richiesto di Capo barca o farsi affiancare da personale che ne è in possesso;<br /> Rilevato che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza del TAR Campania (essendo impugnato il provvedimento dell’Amministrazione centrale), confutando le censure nella memoria depositata;<br /> Ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo TAR, ai sensi dell’art. 13, primo comma, c.p.a., in quanto:<br /> a) l’ordinanza impugnata esplica i suoi effetti unicamente nell’ambito territoriale della Regione in cui il Tribunale ha sede;<br /> b) non rileva la circostanza che sia stata formalmente impugnata (peraltro, in via tuzioristica) la nota-circolare della Direzione Generale del Ministero per il trasporto marittimo, non essendo le censure della parte ricorrente volte a denunciare vizi dell’atto ministeriale, bensì le disposizioni concretamente adottate dall’Ufficio periferico;<br /> c) l’atto ministeriale non assume quindi carattere lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, discendente piuttosto dall’ordinanza della Capitaneria (cfr. l’ordinanza, resa nella fattispecie in esame, del TAR Lazio, sez. III, del 22/2/2018 n. 2060: “la circolare ministeriale è in linea di principio un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l&#8217;azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni, cosicché, non essendo considerabile quale atto presupposto del provvedimento applicativo ritenuto lesivo, non sussiste l&#8217;onere della sua impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478)”);<br /> Ritenuto in dipendenza di ciò che il ricorso (come da avviso ex art. 73, terzo comma, c.p.a., formulato all’udienza) va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, per la parte in cui è rivolto avverso la suindicata nota della Direzione Generale per il trasporto marittimo;<br /> Ritenuto che è fondato il ricorso avverso l’impugnata ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia, essendo meritevoli di accoglimento le censure attinenti al mancato rispetto dell’iter dettato dall’art. 27, sesto comma, del d.lgs. n. 171 del 2005, nonché alla necessità della compiuta esternazione delle ragioni poste a fondamento delle misure adottate;<br /> Ritenuto necessario precisare che l’ordinanza impugnata è da ritenersi quindi viziata per cattivo uso del potere assegnato dall’art. 27 cit., non potendosi viceversa ritenere preclusa l’introduzione di regole aventi riflessi sull’attività imprenditoriale (ove giustificate e motivate su ragioni di superiore interesse pubblico, quali la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita in mare), discendendone per tale aspetto che è manifestamente infondata la denuncia di illegittimità costituzionale della succitata norma;<br /> Ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata l’impugnata ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia n. 83/2017 del 9/11/2017, in quanto:<br /> &#8211; il potere ex art. 27, sesto comma, del d.lgs. n. 171 del 2005 non può prescindere dall’intesa con gli Enti locali espressamente prefigurata dalla norma, la quale dispone che: &#8221;L&#8217;utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d&#8217;intesa con gli enti locali&#8221;;<br /> &#8211; la previsione di esercizio del potere amministrativo previa consultazione con altri soggetti pubblici sottintende la necessità di valutazione degli interessi e delle esigenze rappresentabili (nella specie, dagli Enti esponenziali della comunità territoriale e titolari di compiti riguardanti il demanio marittimo), cosicché l’intesa con essi costituisce un limite inderogabile all’esercizio del potere, come tale espressamente prevista dalla disposizione di legge;<br /> &#8211; la necessità dell’intesa è inoltre valorizzata dal parere richiesto dal Ministero e reso dal Consiglio di Stato, in cui si ribadisce il suo carattere di modalità di esercizio del potere, anche nell’ipotesi in cui le limitazioni si rivolgano all’attività dei natanti all’infuori dello spazio acqueo del circondario, stabilendo in tal caso a quale Autorità marittima compete regolare l’intesa (cfr. p. 2.1 del parere n. 1817/16 del 24/8/2016: “una simile intesa, col coordinamento della autorità marittima sovraordinata a quelle di circondario interessate, può concretarsi con qualsiasi ente locale interessato”);<br /> &#8211; nella fattispecie in esame, la necessità dell’intesa risulta del tutto obliterata, non essendovi alcun riferimento ad essa nell’ordinanza impugnata (che richiama, invece, la riunione di coordinamento “interna” del 29/6/2017, con gli Uffici Marittimi);<br /> &#8211; è poi del tutto carente la motivazione sui presupposti presi in esame e sulle ragioni giustificatrici delle misure, richiesta in generale dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, benché il richiamato parere del Consiglio di Stato avesse in particolare chiarito che l’ampia portata della norma sul potere di regolamentare l’utilizzazione dei natanti esige l’enunciazione delle puntuali esigenze che giustificano l’introduzione delle limitazioni (cfr. il parere citato, p. 2.2.: “Salva la necessità di un’adeguata motivazione che dia conto delle limitazioni di utilizzo in considerazione di <em>contingenti</em> esigenze di tutela della sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare”);<br /> Ritenuto in conclusione, per le considerazioni precedono, che il ricorso va in parte dichiarato inammissibile ed in parte accolto, laddove rivolto avverso l’impugnata ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia, che va conseguentemente annullata;<br /> Ritenuto che, per la prevalente soccombenza, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente le spese processuali, nella misura liquidata nel dispositivo;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie, come chiarito in motivazione, e per l&#8217;effetto annulla l&#8217;ordinanza del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Castellammare di Stabia n. 83/2017 del 9/11/2017.<br /> Condanna l&#8217;Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti degli onorari e delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Donadono, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Giuseppe Esposito</strong>   <strong>Fabio Donadono</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-26-3-2018-n-1941/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2018 n.1941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.1941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-3-2011-n-1941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-3-2011-n-1941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-3-2011-n-1941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.1941</a></p>
<p>Pres. Trovato – Est. Chieppa Geom. Stefano Cresta S.r.l. (Avv.ti I. Deluigi, G. Gerbi, L. Villani) c/ Impresa Edile Dolcecasa S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, D. Adamo, G. C. Di Gioia) e altri sull&#8217;inammissibilità dei motivi aggiunti in appello per inammissibilità delle censure di primo grado Processo amministrativo – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-3-2011-n-1941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.1941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-30-3-2011-n-1941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2011 n.1941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trovato – Est. Chieppa<br /> Geom. Stefano Cresta S.r.l. (Avv.ti I. Deluigi, G. Gerbi, L. Villani) c/ Impresa Edile Dolcecasa S.r.l. (Avv.ti D. Anselmi, D. Adamo, G. C. Di Gioia) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dei motivi aggiunti in appello per inammissibilità delle censure di primo grado</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Gara – Verifica di anomalia – Sopravvenuta conoscenza giustificazioni &#8211; Motivi aggiunti in appello – Inammissibilità – Ragione – Inammissibilità censure primo grado</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di contestazioni in merito alla valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria, la sopravvenuta conoscenza delle giustificazioni non consente la proposizione di motivi aggiunti in appello, in quanto, nonostante siano consentiti dall’art. 104, comma 3, c.p.a., sono ammissibili solo per integrare contestazioni ritualmente introdotte in primo grado, mentre nel caso di specie l’inammissibilità delle censure di primo grado, per carenza di interesse derivante dalla genericità delle contestazioni rivolte alle imprese che precedono in graduatoria, preclude la proposizione di motivi aggiunti in appello con riguardo alla medesima questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Geom. Stefano Cresta S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Ilaria Deluigi, Giovanni Gerbi, Ludovico Villani, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8/2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Edile Dolcecasa del Geometra Verderame Calogero Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Anselmi, Daniela Adamo, Giovanni Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovan Candido Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Regionale Territoriale per l&#8217;Edilizia della Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;<br />
Impresa Sal Co Srl, Consorzio Stabile Pedron, I Tec Srl Costruzioni Generali A Socio Unico, Da Pe Impianti Srl, Ital Ge Cos Srl A Socio Unico, Impresa Milici Srl, Teknica Srl, Fenu Costruzioni Srl, Cesag Srl, Piramide Srl in Liquidazione, C e Me Costruzioni e Manutenzioni Edili di Pruzzo M &#038; C Sas, Cemip Societa&#8217; a Responsabilita&#8217; Limitata Cemip Srl, Orsi Impianti Spa A Socio Unico in Liquidazione, Stices Societa&#8217; A Responsabilita&#8217; Limitata Srl, Societa&#8217; La Piramide Srl; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE II n. 10018/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impresa Edile Dolcecasa del Geometra Verderame Calogero Srl e di Azienda Regionale Territoriale Per L&#8217;Edilizia della Provincia di Genova;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Deluigi, Gerbi, Villani, Anselmi, Adamo, Di Gioia, Cocchi e Pafundi;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato alle parti all’odierna camera di consiglio;<br />	<br />
Rilevato che con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dalla impresa Dolcecasa (tredicesima classificata) avverso l’esito della gara indetta dalla Azienda Regionale Territoriale per l&#8217;Edilizia della Provincia di Genova (ARTE) ai fini dell’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici;<br />	<br />
Ritenuto che il ricorso in appello principale proposto dall’impresa Cresta e il ricorso in appello incidentale proposto da ARTE devono essere accolti, in quanto:<br />	<br />
a) con il ricorso di primo grado l’impresa Dolcecasa, tredicesima classificata, ha contestato la valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, estendendo in modo del tutto generico, e quindi inammissibile, le sue contestazioni con riferimento alle altre imprese che la precedono in graduatoria, comprese le altre quattro sottoposte alla valutazione di anomalia;<br />	<br />
b) la genericità delle contestazioni non è giustificata dalla mancata conoscenza delle giustificazioni prodotte dalle imprese, tenuto conto che la conoscenza dei verbali della commissione consentiva di articolare eventuali specifiche censure (del resto, la stessa impresa Dolcecasa riconosce che “i verbali sono già di per sé sufficienti a dimostrare con evidenza le lacune commesse dalla commissione di verifica nella fase in esame”; pag. 11 della sua ultima memoria);<br />	<br />
c) per le considerazioni appena svolte la sopravvenuta conoscenza delle giustificazioni non consente la proposizione di motivi aggiunti in appello, che, benché consentiti dall’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., sono ammissibili solo per integrare contestazioni ritualmente introdotte in primo grado, mentre nel caso di specie l’inammissibilità delle censure di primo grado (che – si ripete – non dipende dalla mancata conoscenza degli atti) preclude la proposizione di motivi aggiunti in appello con riguardo alla medesima questione;<br />	<br />
d) il ricorso di primo grado deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, non sussistendo l’interesse (neanche strumentale) dell’impresa Dolcecasa all’annullamento di una aggiudicazione, da cui non potrebbe trarre alcuna utilità non avendo ritualmente contestato la posizione delle numerose imprese che la precedono in graduatoria e, in particolare, di quelle valutate in sede di giudizio di anomalia.<br />	<br />
Ritenuto che l’appello incidentale proposto dall’impresa Dolcecasa deve essere dichiarato improcedibile, vertendo su questioni consequenziali rispetto all’annullamento della procedura, qui riformato;<br />	<br />
Ritenuto, infine, che le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello principale indicato in epigrafe e il ricorso in appello incidentale proposto dall’A.R.T.E. di Genova e dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti in appello dall’impresa Dolcecasa e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale proposto dalla impresa Dolcecasa.<br />	<br />
Condanna l’impresa edile Dolcecasa alla rifusione, in favore dell’appellante e dell’A.R.T.E. di Genova, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. per ciascuna parte.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2011</p>
<p align=justify>
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