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	<title>1940 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1940 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2019 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-11-2019-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-11-2019-n-1940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-11-2019-n-1940/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2019 n.1940</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti, Pres.; Pierangelo Sorrentino, Est. Impossibilità  di reperire atti smarriti : l&#8217; amministrazione è tenuta ad indicare quantomeno le concrete ragioni dell&#8217;impossibilità  di reperire gli atti . 1. Processo Amministrativo- impossibilità  di reperire atti smarriti &#8211; l&#8217; amministrazione deve indicare le concrete ragioni. 2. Processo amministrativo -Accesso &#8211; documenti richiesti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-11-2019-n-1940/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2019 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-11-2019-n-1940/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2019 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti, Pres.; Pierangelo Sorrentino, Est.</span></p>
<hr />
<p>Impossibilità  di reperire atti smarriti : l&#8217; amministrazione  è tenuta ad indicare quantomeno le concrete ragioni dell&#8217;impossibilità  di reperire gli atti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo Amministrativo- impossibilità  di reperire atti smarriti &#8211; l&#8217; amministrazione deve indicare le concrete ragioni.<br /> 2. Processo amministrativo -Accesso &#8211; documenti richiesti in visione &#8211; mancato reperimento presso l&#8217;Amministrazione &#8211; attività  istruttoria &#8211; necessità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.  Quando la documentazione richiesta sia andata perduta o comunque non venga trovata dall&#8217;amministrazione, la stessa è tenuta ad indicare quantomeno le concrete ragioni dell&#8217;impossibilità  di reperire gli atti smarriti, evidenziando la specifica attività  di ricerca operata a tal fine.</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Â L&#8217;Amministrazione sia tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione &#8211; destinando all&#8217;uopo idonee risorse in termini di personale e tempo -, e qualora, ciù² nonostante, la documentazione non venisse reperita, che debbano estendersi le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all&#8217;Autorità  giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi &#8211; in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche &#8211; dare conto al privato delle ragioni dell&#8217;impossibilità  di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità  connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell&#8217;adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità  in via definitiva dei documenti medesimi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01940/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00936/2019 REG.RIC. </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 936 del 2019, proposto da Curatela Fallimento Appennino Paolano S.P.A in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottone Martelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Catanzaro, viale De Filippis 214;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesca Trombiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Diamante, via Pietro Mancini;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">-per la dichiarazione di illegittimità  del silenzio-rifiuto illegittimamente serbato all&#8217;istanza presentata dal ricorrente in data 29.03.2019 volta ad ottenere il rilascio di copia conforme all&#8217;originale della &quot;Covnvenzione di servizio per la gestione della raccolta e trasporto a smaltimento dei RSU e dello spazzamento stradale e pulizia mercati&quot; stipulata con la società  Appennino Paolano S.p.A. in data 11.04.2003, rep. n.216.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Diamante;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La Curatela del Fallimento Appennino Paolano s.p.a. in liquidazione ha impugnato &#8211; ex art. 116 c.p.a. &#8211; il silenzio serbato sull&#8217;istanza presentata in data 29.03.2019 volta ad ottenere il rilascio di copia conforme all&#8217;originale della &#8220;<i>Convenzione di servizio per la gestione della raccolta e trasporto a smaltimento RSU e dello spazzamento stradale e pulizia mercati</i>&#8220;, stipulata dal Comune resistente con la società  Appennino Paolano s.p.a. in data 11.04.2003, rep. n. 216.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;istanza è motivata dalla necessità  di acquisire, da parte della Curatela, copia della convenzione per ottenere il rilascio della formula esecutiva sul lodo arbitrale che ha dichiarato l&#8217;ente comunale inadempiente nei suoi confronti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è difeso il Comune di Diamante,Â <i>in primis</i>, eccependo la mancata notifica del ricorso a controinteressato e, nel merito, sostenendo che, &#8220;<i>per cause ancora ignote, non è nella disponibilità  della Convenzione repertoriata al n. 216</i>&#8220;. Ha inoltre segnalato di averne richiesto, senza esito, copia ad uso amministrativo all&#8217;Agenzia delle Entrate e di averne denunciato lo smarrimento alla competente autorità  affermando, infine, che &#8211; in base alla previsioni di cui al d.lgs 33/2013 sull&#8217;accesso civico &#8211; nessun illegittimo silenzio si sarebbe consumato a fronte dell&#8217;istanza di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Nella memoria <i>ex</i> art. 73 c.p.a. la curatela, nell&#8217;insistere per l&#8217;accoglimento del ricorso, ha fatto presente che sia la denuncia di smarrimento ai Carabinieri che il rilascio di copia ad uso amministrativo rivolta all&#8217;Agenzia delle Entrate sono state effettuate dopo l&#8217;avvenuta notifica del ricorso al Comune di Diamante.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;udienza del 9 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Esso va accolto e va disposto, conseguentemente, l&#8217;annullamento del diniego tacitamente formatosi <i>ex</i> art. 25, comma 4, l. 241/90 sull&#8217;istanza, avanzata da parte ricorrente, tesa al rilascio di copia conforme della citata convenzione del 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Superata l&#8217;eccezione preliminare formulata dal Comune, palesemente infondata non sussistendo alcun controinteressato all&#8217;accoglimento del ricorso, viene ad evidenza, nel caso in esame, la dichiarata irreperibilità  dei documenti oggetto di istanza di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In proposito, secondo la giurisprudenza amministrativa, &#8220;<i>quando la documentazione richiesta sia andata perduta o comunque non venga trovata dall&#8217;amministrazione, la stessa è tenuta ad indicare quantomeno le concrete ragioni dell&#8217;impossibilità  di reperire gli atti smarriti, evidenziando la specifica attività  di ricerca operata a tal fine </i>(TAR Sardegna, sez. II, 8 aprile 2013, n. 276).</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. In casi del genere è stato condivisibilmente ritenuto che l&#8217;Amministrazione sia tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione &#8211; destinando all&#8217;uopo idonee risorse in termini di personale e tempo -, e qualora, ciù² nonostante, la documentazione non venisse reperita, che debbano estendersi le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all&#8217;Autorità  giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta, per poi &#8211; in caso di ulteriore esito negativo delle ricerche &#8211; dare conto al privato delle ragioni dell&#8217;impossibilità  di ricostruire gli atti mancanti, delle eventuali responsabilità  connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.) e dell&#8217;adozione degli atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità  in via definitiva dei documenti medesimi (TAR Milano, sez. II, 31 maggio 2019, n. 1255; Id., 15 novembre 2018, n. 2587).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2. L&#8217;attività  di ricerca da parte del Comune nel caso <i>de quo</i> è stata insufficiente e nessun riscontro è stato fornito alla domanda di accesso avanzata dalla ricorrente curatela, sicchè nessuna indicazione è stata resa circa le modalità  di conservazione dell&#8217;atto, delle ragioni del suo smarrimento e delle ricerche in concreto compiute. Il Comune di Diamante non ha peraltro prodotto in giudizio l&#8217;attestazione del Funzionario comunale responsabile del Settore che custodiva tale convenzione, comprovante la ricerca effettuata e la impossibilità  di reperire tale documento.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Ne deriva che il ricorso va accolto, dovendosi ordinare al Comune di Diamante di attivare ogni iniziativa utile a reperire la documentazione richiesta dalla ricorrente &#8211; la cui legittimazione all&#8217;ostensione non può essere messa fondatamente in discussione -, con l&#8217;obbligo di acquisire attestazioni formali dei Responsabili degli uffici interessati circa l&#8217;effettuazione delle ricerche compiute e le ragioni dell&#8217;eventuale irreperibilità  della documentazione in questione, all&#8217;esito di un&#8217;indagine esaustiva e completa, certificata da chi ha la competenza per farlo; vista la peculiarità  della vicenda, appare appropriato assegnare al Comune il termine complessivo di sessanta giorni &#8211; decorrente dalla comunicazione della presente sentenza &#8211; per provvedere sull&#8217;istanza di accesso della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Le spese di lite seguono, come per legge, la soccombenza del Comune e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annullato il provvedimento tacito di diniego, ordina al Comune di Diamante di provvedere sull&#8217;istanza di accesso di parte ricorrente nei termini di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il comune di Diamante alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-22-11-2019-n-1940/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2019 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.1940</a></p>
<p>U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to G. Santagostino c. Ministero della Giustizia rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato Sulla rilevanza assunta dallo stato di salute dei pubblici dipendenti ai fini dell&#8217;assegnazione e del mantenimento delle funzioni. 1. Pubblico impiego &#8211; Cambio qualifica &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-9-2019-n-1940/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/9/2019 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Benedetto Pres., S. C. Cozzi Est., PARTI: &#8211; OMISSIS &#8211; rapp. avv.to G. Santagostino c. Ministero della Giustizia rapp. Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Sulla rilevanza assunta dallo stato di salute dei pubblici dipendenti ai fini dell&#8217;assegnazione e del mantenimento delle funzioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Pubblico impiego &#8211; Cambio qualifica &#8211; Motivi di salute &#8211; Riammissione in servizio &#8211; Richiesta accertamento medico &#8211; Conseguenze</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudizio di inidoneità  allo svolgimento di mansioni che deriva da accertamento medico (a seguito di richiesta di riammissione in servizio), non può ritenersi irragionevole atteso che non e    possibile ammettere che, nell&#8217;ambito del pubblico impiego, ad un soggetto vengano affidati compiti che andrebbero a nuocere gravemente sul suo stato di salute pregiudicando cosi    sia l&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo che quello della pubblica amministrazione al corretto svolgimento della propria attività </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim P. C. (avv. E. Pintor) c/ l’Università degli Studi di Cagliari (Avv. Dist. St.) sulla natura e la decorrenza dell&#8217;indennità di esclusività a favore del personale universitario impiegato in attività assistenziale 1. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; Indennità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim<br /> P. C. (avv. E. Pintor) c/ l’Università degli Studi di Cagliari (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e la decorrenza dell&#8217;indennità di esclusività a favore del personale universitario impiegato in attività assistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; Indennità di esclusività ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – Natura<br />
2. Pubblico Impiego – Personale universitario che presta attività assistenziale &#8211; Indennità di esclusività ex art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 – Diritto – Sussiste – Decorrenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La retribuzione del personale universitario, così come conformata dall’art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN, ma si sostanzia in un trattamento economico complesso, “integrato” da trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale, che, appunto, prescindono da ogni logica di  “equiparazione”. (1)</p>
<p>2. Le disposizioni che prevedono “l’indennità di esclusività” come voce autonoma (art. 5, comma 3, D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, che richiama l’art. 15 quater  D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502), e ne demandano la concreta disciplina alla contrattazione collettiva vigente, devono trovare immediata applicazione, nei confronti del personale universitario che presta attività assistenziale, con effetto dall’ 1.1.2000. (2)</p>
<p></b>____________________________________<br />
(1-2) V. T.A.R. SARDEGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 30 settembre 2005 n. 1931, in questa rivista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent. n. 1940/2008<br />
Ric. nn. 15/2007 e 453/2008</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi n. <b>15/2007 e 453/2008 </b>proposti da <br />
<b>PINTOR Carlo</b>, rappresentato e difeso, per procura a margine degli atti introduttivi del giudizio, dall’avv. Efisio Pintor, con domicilio eletto nel suo studio, in Cagliari, via Deledda n. 74;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Università degli Studi di Cagliari</b>, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, alla via Dante n. 23, è domiciliata;</p>
<p>per l&#8217;accertamento e la declaratoria<br />
del diritto a percepire “<i>l’indennità di esclusività”</i> prevista dalle norme di legge e contrattuali vigenti</p>
<p>nonché<br />
per la condanna dell’Amministrazione a corrispondere l’ <i>”indennità di esclusività”</i> nella misura determinata dalle norme di legge e contrattuali vigenti, con corresponsione delle mensilità arretrate dalla data di maturazione del diritto, oltre rivalutazione e interessi , fino alla   data    del</p>
<p> pensionamento (1.11.2005).<br />
	Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università intimata;<br />	<br />
	viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;<br />
uditi alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 l’avv. Pintor per parte  ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato Bonomo per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente era alle dipendenze dell’Università di Cagliari con qualifica di Professore  e svolgeva la propria attività anche “in assistenza” sanitaria fino al pensionamento avvenuto l’1.11.2005.<br />
Ha chiesto, in via stragiudiziale, la corresponsione dell’ “indennità di esclusività”, come quantificata dall’art. 5 del CCNL del 2000 (cfr. diffide del 27.10.2005 – doc. n. 1 del primo ricorso; e  del 20.3.2006 &#8211; doc. n. 1 del secondo ricorso).<br />
Con un primo ricorso (n. 15/2007) notificato (alla sola Amministrazione universitaria di Cagliari) il 28/12/2006 e depositato il successivo 10/01/2007, parte ricorrente, universitario che presta attività assistenziale,  ha chiesto l&#8217;accertamento del proprio diritto a percepire l’ “<i>indennità di esclusività”</i> prevista all’art. 5 del CCNL dell’8.6.2000 (per il biennio economico 2000-2001) e confermata, poi, dall’art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (per il biennio economico 2002-2003), norme che hanno attuato (per il personale universitario) l’art. 15 quater 5° comma del D. Lgs. 502/1992 e l’art. 5 del D.Lgs. 517/1999.<br />
Con un secondo ricorso (n. 453/2008), identico nei contenuti, ma notificato all’Avvocatura dello Stato il 5.6.2008 e depositato il 9.6., ha formulato le medesime richieste di riconoscimento retributivo, anche ai fini del TFR e della riquantificazione del trattamento pensionistico.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione resistente (in entrambi i ricorsi), contestando, con memoria, la fondatezza del gravame, eccependo, inoltre, la prescrizione del diritto per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso per aver radicato antecedentemente identica controversia.<br />
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2008 il difensore del ricorrente ha rinunziato al primo ricorso.<br />
I ricorsi sono stati quindi spediti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Va disposta la riunione dei due ricorsi, trattandosi della stessa controversia retributiva.<br />
Va preso atto della rinuncia al primo ricorso.<br />
Trattandosi di pretese economiche, la presentazione di due ricorsi non rende inammissibile la riproduzione della pretesa con il secondo atto.<br />
Il Tribunale si è già espresso sulla tematica in esame (cfr. gruppo di sentenze, in forma semplificata, n. 1931 e ss. del 30.9.2005 c/ Università di Cagliari) ed il Collegio ritiene di dover sostanzialmente riconfermare tale orientamento, con ulteriori precisazioni.<br />
Il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 ha introdotto la riforma della “<i>Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell&#8217;articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”</i>, ed   ha disciplinato in modo <u>innovativo</u> il trattamento economico del personale universitario impegnato anche “in attività assistenziale”.<br />
Il legislatore ha ritenuto, cioè, di discostarsi dal precedente sistema “perequativo” (fra personale ASL e personale universitario in assistenza), stabilendo autonome e distinte “voci” di retribuzione.<br />
In particolare con tale decreto legislativo è stato espressamente riconosciuto dal legislatore al personale universitario impegnato anche in attività assistenziale il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall&#8217;università, “<i>ulteriori</i>” trattamenti economici aggiuntivi, aventi la propria piena autonomia e non più concepiti e legati alla precedente logica di mera “omogeneizzazione” con il personale delle ASL.<br />
Trattasi de:<br />
&#8211; <i>l’indennità di “esclusività</i>” (per richiamo espresso compiuto dall’art. 5, comma 3°, del D.Lgs. 517/1999 all’art. 15 quater  del D.Lgs. 502/1992);<br />
-i trattamenti  “<i>graduati</i>” in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ed in relazione ai risultati ottenuti nell&#8217;attività assistenziale e gestionale (cfr. art. 6 D. Lgs. 517/99).<br />
Per quanto attiene la prima di tali “voci” (indennità di esclusività),  l’art. 5, comma terzo, del citato D.Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517 prevede che, nei confronti del personale di cui al comma 1° (categoria alla quale appartiene parte ricorrente), si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15<i>-bis</i>, 15<i>-ter</i>, <u>15<i>-quater</i></u>, <u>15<i>-quinquies</i></u>, 15<i>-sexies</i> e 15<i>-novies</i>, comma 2° del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.<br />
L’art. <u>15, <i>quater</i></u>, comma 5°, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 dispone, nello specifico,  che <b>“<u><i>I contratti collettivi di lavoro </u>stabiliscono il trattamento economico <u>aggiuntivo</u> da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro <u>esclusivo</i></u>…”.</b><br />
L’art. <u>15 quinquies</u>, comma 9°, del medesimo testo normativo stabilisce che “<i>Le disposizioni del presente articolo <u>si applicano anche</u> al personale di cui all&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 382…” </i>(ossia al personale universitario in assistenza).<br />
Le suddette disposizioni legislative sono state, poi, concretamente “<i>attuate</i>” con i successivi CCNL dell’8.6.2000 (in particolare art. 5) e del 3.11.2005 (art. 36, 4° comma).<br />
L’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, disciplina compiutamente “<u>l’indennità di esclusività”</u> del rapporto di lavoro (quantificandola, per importo lordo annuo, differenziato in base all’inquadramento e all’anzianità soggettiva, da corrispondere in rate mensili). E’ stato precisato espressamente che tale indennità <i>“…<u>costituisce un elemento distinto della retribuzione</u> che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali</i>”.<br />
La richiamata norma contrattuale ne stabilisce anche la precisa decorrenza: dall’ 1.1.2000 (cfr. comma 1° dell’art. 5).<br />
L’art. 36, comma 4°, del successivo contratto collettivo (del 3.11.2005) disciplina l’indennità di esclusività in termini meramente confermativi.<br />
Alla luce di tali disposizioni la retribuzione del personale universitario, ora, non scaturisce più dal raffronto a fini perequativi tra i trattamenti economici universitari e del SSN (secondo la vecchia logica), ma si sostanzia in un trattamento economico complesso, “integrato” da trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL del servizio sanitario nazionale, che, appunto, prescindono da ogni logica di  “equiparazione”.<br />
Si evidenzia che l’entrata in vigore del “nuovo regime” emerge espressamente dall’esplicita abrogazione dell’art. 102 del DPR 382/1980 sancita dall’art. 6 ult. comma del D.Lgs. n. 517/99. <br />
Con riguardo al predetto (innovato) quadro normativo, la difesa pubblica concorda con la pretesa di controparte all’attribuzione dell’indennità in questione, ma ritiene che essa troverebbe applicazione solo in futuro, ossia “a regime”, in presenza di una compiuta attuazione della disciplina del D.Lgvo n. 517/99; in mancanza di elementi attuativi la difesa dell’Amministrazione sostiene l’impossibilità di darvi concreta applicazione, ritenendo in sostanza – nelle more &#8211;  applicabile il precedente sistema di cui ai DD.P.R. n. 312/80 e n. 761/89,  nonché alla tabella di equiparazione allegato “D” del D.I. 9.11.1989.<br />
	La tesi dell’Amministrazione non convince.<br />	<br />
E’ indiscusso che, in forza dello specifico richiamo compiuto dall’art. 5, comma terzo, del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, <i>“l’indennità di esclusività”</i> del rapporto di lavoro prevista dall’art. 5 della parte economica del CCNL della dirigenza medica, stipulato l’8 giugno 2000, ha carattere aggiuntivo e non perequativo rispetto al trattamento economico in godimento al personale universitario in attività assistenziale (in quanto elemento distinto della retribuzione, non calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali).<br />
Né si può sostenere che, attualmente, sarebbe “inapplicabile” la nuova normativa. Sul punto si osserva che l’art. 8 del predetto D.Lgvo n. 517/1999, che disciplina, nello specifico, il “regime transitorio”, stabilisce che “<i>Le disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario <u>si applicano</u> a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i presìdi di cui all&#8217;articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico<u><b>, nonché al personale universitario comunque in servizio</b></u> presso altri istituti e strutture pubbliche o private <u><b>che erogano assistenza sanitaria”.<br />
</b></u></i>Non risulta, cioè, apposta alcuna condizione e/o elemento sospensivo, paralizzante l’efficacia e l’applicazione diretta della nuova normativa retributiva, che si è concretizzata – economicamente &#8211; con l’entrata in vigore del CCNL applicativo del 2000, con la definizione specifica del <i>“quantum”.</i><br />
La riforma retributiva non può, quindi, essere disattesa con riferimento a futuri atti, quali il protocollo di intesa (avvenuto, con le Università di Cagliari e Sassari, con delibera GR 16.9.2004 n. 38/5) e/o la costituzione dell’Azienda mista ospedaliero-universitaria (cfr., per Cagliari, la delibera GR 30.3.2007 n. 13/1, in applicazione dell’art. 1 della LR 28.7.2006 n. 10).<br />
Non risulta, pertanto, per la parte economica che qui interessa, che il richiamo operato dall’art. 5, comma terzo, del predetto D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 all’art <u>15<i>-quater</i></u> del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sia condizionato – come invece altre parti del testo normativo &#8211; alla piena attuazione della nuova disciplina tramite protocolli e/o accordi ulteriori, emergendo al contrario, dalla lettera della legge, la volontà del legislatore di disporre già in via transitoria, ricorrendone i presupposti sostanziali, l’attribuzione integrale dell’ <i>“indennità di esclusività” </i>aggiuntiva in questione.<br />
Il Collegio ritiene, quindi, che debbano trovare immediata applicazione, nei confronti del personale universitario che presta attività assistenziale, le disposizioni che prevedono &#8211; sganciata dalla “equiparazione” di cui al DPR n. 761/79 -, “<i>l’indennità di esclusività</i>” come voce autonoma, così come concretamente disciplinata dalla contrattazione collettiva vigente, con effetto dall’ 1.1.2000 .<br />
Ciò in quanto il D.Lgs. n. 517/99 ha espressamente abrogato le disposizioni richiamate dalla difesa pubblica, che prevedevano precedentemente le indennità di “equiparazione” tra personale del SSN e docenti universitari (cfr. art. 6, ultimo comma,: “<i>Ferma restando l&#8217;abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto <u><b>sono comunque abrogate le parti dell&#8217;articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l&#8217;attribuzione del trattamento economico integrativo</b></u></i>”).<br />
L’interpretazione della legge, che privilegia, ove possibile, in mancanza di inequivoche prescrizioni contrarie, l’applicazione della nuova disciplina piuttosto che quella volta a salvaguardare l’applicazione di norme ormai espressamente abrogate, è maggiormente coerente al sistema.<br />
	In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente accertamento del preteso diritto e conseguente condanna dell’Amministrazione universitaria alla corresponsione dell’indennità di esclusività, comprensiva degli arretrati mensili maturati.<br />	<br />
In ordine all’eccezione di prescrizione formulata dall’Avvocatura, avendo parte ricorrente dimostrato l’avvenuta interruzione con la formulazione della prima (documentata)  richiesta stragiudiziale anteriore alla notifica del ricorso (cfr. doc. n. 2 depositato in giudizio – ric. 453/2008) del 27.10.2005, il diritto va riconosciuto dal rateo dell’ottobre 2000 alla data di pensionamento.<br />
Per quanto concerne la richiesta accessoria di interessi legali e rivalutazione monetaria, va evidenziato che l&#8217;art. 22 36° comma della L. 23.12.1994 n. 724 (richiamando l&#8217;art. 16 6° comma della L. 30.12.1991 n. 412) attribuisce, per i crediti maturati successivamente al 31.12.1994, unicamente il diritto ad ottenere la “maggior somma” fra interessi e rivalutazione, impedendo il “cumulo” delle somme accessorie &#8211; cfr. sul punto A.P. del C.S. 15.6.1998 n. 3; C.S., VI, 11.12.1996 n. 1736 e C.S., V, 4.12.1996 n. 1475.<br />
Limitatamente alla maggior somma va quindi accolta la domanda relativa ai frutti civili. <br />
Il diritto riconosciuto riverbererà i propri effetti sul trattamento di fine rapporto e sulla  “base pensionabile” (cfr., per la giurisdizione in ordine a quest’ultimo aspetto, TAR Lazio, I,  19.2.2008 n. .1483)<br />
	Le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico dell’Università, parte soccombente nel giudizio e vengono quantificati in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>&#8211; riunisce i due ricorsi in epigrafe;<br />
&#8211; prende atto della rinunzia al ricorso n. 15/2007;<br />
&#8211; accoglie il ricorso n. 453/2008 e, per l’effetto, accerta il diritto alla corresponsione dell’ <i>“indennità di esclusività</i>”, come da motivazione;<br />
&#8211; condanna l’Università al pagamento dell’indennità dovuta “di esclusività”,  con i relativi accessori di legge.<br />
&#8211; condanna l’Università al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che si quantificano in Euro 500,00 (cinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, con l&#8217;intervento dei signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Paolo Numerico, 		Presidente <br />	<br />
&#8211; Silvio Ignazio Silvestri, 	Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Grazia Flaim, 		Consigliere, estensore.</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi 11/11/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-11-11-2008-n-1940/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2008 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-4-2008-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-4-2008-n-1940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-4-2008-n-1940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1940</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Atzeni Ministero dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato) c/ I. Minutoli (Avv. C. Briguglio), S. Parisi (Avv.ti A. Lanfranchi, T. Pergolizzi) sui soggetti ai quali va notificato il ricorso per regolamento di competenza Giustizia amministrativa – Regolamento di competenza – Notifica &#8211; Destinatari – Determinazione. A</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-4-2008-n-1940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-4-2008-n-1940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2008 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Ruoppolo,  Est. Atzeni<br /> Ministero dell’Università e della Ricerca (Avv. dello Stato) c/ I. Minutoli (Avv. C. Briguglio), S. Parisi (Avv.ti A. Lanfranchi, T. Pergolizzi)</span></p>
<hr />
<p>sui soggetti ai quali va notificato il ricorso per regolamento di competenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Regolamento di competenza – Notifica &#8211; Destinatari – Determinazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 31, co. 3, L. 1034/1971, il proponente il regolamento di competenza, pur non dovendo estendere il contraddittorio a tutte le parti presenti in giudizio al momento della notifica, ha l’onere di notificare la relativa istanza perlomeno a quanti si siano costituiti in giudizio entro il termine a sua disposizione, e non già solo alle parti del giudizio costituitesi prima di lui.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui soggetti ai quali va notificato il ricorso per regolamento di competenza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1940/08 Reg.Dec.<br />
N. 371 Reg.Ric.<br />
ANNO   2008</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul regolamento di competenza n. 371/2008 proposto dal<br />
<b>Ministero dell’Università e della Ricerca</b> in persona del Ministro in carica e dalla <b>Università degli Studi di Messina</b> in persona del Rettore Magnifico rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la sig.ra <b>Isabella Minutoli</b> rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Briguglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alberto Bruzzone in Roma, via Flaminia Vecchia n. 657;</p>
<p>&#8211;	la sig.ra <b>Silvana Parisi</b>, non costituita in questa fase di giudizio, in primo grado rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lanfranchi e Tommasa Pergolizzi e domiciliata presso il primo in Messina via S. Maria dell’Arco n. 16;																																																																																												</p>
<p>in ordine al giudizio<br />
n. 2386/2007 pendente davanti al Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sede di Catania, Sez. II, proposto dalla sig.ra Isabella Minutoli.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della sig.ra Isabella Minutoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2008 relatore il Consigliere Manfredo Atzeni. Udito l’avv. Caldarera per delega dell’avv. Briguglio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sede di Catania, la sig.ra Isabella Minutoli impugnava l’approvazione della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea in chirurgia per l’anno 2007-2008, il bando di concorso, i DD.MM. in data 19/6/2007 e 29/6/2007, ed il provvedimento di modifica dei criteri di correzione delle prove.<br />
Con istanza di regolamento di competenza, notificata il 24 ottobre 2007 e depositata il successivo 6/11, la difesa erariale ha eccepito la incompetenza del TAR adito adducendo che la competenza spetterebbe al TAR del Lazio, sede di Roma, essendo stati impugnati atti di organi centrali, aventi effetto in tutto il territorio nazionale.<br />
Con ordinanza n. 591 del 24 dicembre 2007 il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, sede di Catania, ha disposto la trasmissione dell’istanza di regolamento di competenza, con gli atti relativi, al Consiglio di Stato.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>Il regolamento di competenza proposto è inammissibile.<br />
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio, in primo grado, il giorno 23 ottobre 2007, ed ha proposto il regolamento di competenza il giorno 24 ottobre.<br />
L&#8217;articolo 31, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che &#8220;l&#8217;istanza per regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito&#8221;, e che è stato precisato dalla giurisprudenza che con l&#8217;espressione &#8220;tutte le parti in causa&#8221; si intende fare riferimento a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l&#8217;istanza di regolamento competenza (ex pluribus, C.d.S. sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4988; 7 maggio 2001, n. 2556; 7 settembre 2000, n. 4375; 6 marzo 1996, n. 294; 13 novembre 1995, n. 908; 22 gennaio 1991, n. 27).<br />
Il suddetto orientamento è talvolta interpretato nel senso che il contraddittorio necessario per la soluzione della questione di competenza è limitato al proponente ed alle parti del giudizio costituitesi prima di lui.<br />
Tale tesi non appare condivisibile.<br />
Invero, nonostante l’esigenza di celerità che connota il procedimento di cui ora si tratta, occorre comparare tale esigenza con quella di assicurare a tutte le parti necessarie la possibilità di contraddire in ordine ad una questione che, pur non coinvolgendo il merito della causa, condiziona, anche pesantemente, la loro possibilità di difesa.<br />
Deve quindi ritenersi che il proponente il regolamento non possa, anticipando la propria costituzione in giudizio, condizionare la possibilità di difendersi, al riguardo, delle altre parti, fra le quali devono essere comprese quelle contrarie all’accoglimento del ricorso, le quali possono avere interesse a difendersi nella sede originariamente scelta dal ricorrente.<br />
Se quindi, in conclusione, può essere posto in dubbio se il proponente il regolamento debba estendere il contraddittorio a tutte le parti presenti in giudizio al momento della notifica, certamente egli ha l’onere di notificarlo a quanti abbiano ricevuto la notifica o comunque si siano costituiti entro il termine a sua disposizione per costituirsi in giudizio.<br />
Nel caso di specie, il giorno stesso in cui il regolamento di competenza è stato notificato (giorno successivo alla costituzione in giudizio dell’Avvocatura) i primi giudici, esaminando la domanda cautelare, hanno ravvisato l’incompletezza del contraddittorio, ordinando l’integrazione delle notifiche, a cui la parte ricorrente ha tempestivamente provveduto.<br />
La notifica del regolamento di competenza al solo controinteressato, inizialmente evocato in giudizio, ha quindi impedito ad alcune parti necessarie di interloquire, nonostante la tempestività della loro chiamata in giudizio.<br />
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giancarlo RUOPPOLO	     		Presidente<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO        	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario POLITO			 Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI      			Consigliere Est. 																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/04/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1940</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso avverso un provvedimento di decadenza da agevolazioni finanziarie per omessa presentazione di garanzie (immobile pervenuto in donazione) su un finanziamento per 24 mesi. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione,  il ricorso avverso un provvedimento di decadenza da agevolazioni finanziarie per omessa presentazione di garanzie (immobile pervenuto in donazione) su un finanziamento per 24 mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1940/08<br />
Registro Generale: 2121/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>EDG EURODECORGLASS S.R.L.</b> rappresentato e difeso dall’Avv.  FERNANDO RUSSO con domicilio  eletto in Roma PIAZZA DI SPAGNA, 35  presso  AMELIA CUOMO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AGENZIA NAZ. ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA </b> rappresentata e difesa dall’Avv.  GIULIANO BERRUTI con domicilio  eletto in Roma VIA BISSOLATI N.76<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  BASILICATA  &#8211;  POTENZA: Sezione I  37/2008, resa tra le parti, concernente DECADENZA  AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI INVESTIMENTO INDUSTRIALE &#8211; RIS.DANNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: AGENZIA NAZ. ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni  e uditi,  altresì, per le  parti  l’avv.to Terracciano per delega dell’avv.to Russo e l’avv.to Boccia per delega dell’avv.to Berruti;<br />Ritenuta dubbia la questione di giurisdizione nella quale si fonda la sentenza appellata;<br />
Ritentuto, allo stato, non condivisibile il presupposto nel quale si basa il provvedimento impugnato, costituito dall’insufficienza della garanzia proposta, in relazione del fatto che l’immobile nel quale iscrivere l’ipoteca sarebbe pervenuto per donazione inter vivos, atteso che il finanziamento di cui si tratta  ha la durata di soli ventiquattro mesi;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2121/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1940/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1940</a></p>
<p>sulla individuazione delle ipotesi in cui l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento non causa l&#8217;annullabilità del provvedimento Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento. La necessità della comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa soltanto nel caso in cui l’Amministrazione dimostri che il contenuto del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1940/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1940/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla individuazione delle ipotesi in cui l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento non causa l&#8217;annullabilità del provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Obbligo di comunicare l’avvio del procedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La necessità della comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa soltanto nel caso in cui l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dimostrazione che, però, non va intesa come limitata alla mera legittimità dell’atto emanato, ma come impossibilità materiale di adottare un atto di contenuto diverso.<br />
Il procedimento amministrativo è momento di sintesi di tutti gli interessi &#8211; ivi compresi quelli di fatto (c.d. interessi semplici), che debbono essere necessariamente e correttamente valutati assieme a tutti gli altri interessi, pubblici e privati &#8211; coinvolti nell’attuazione della finalità cui il procedimento stesso è preordinato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla individuazione delle ipotesi in cui l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento non causa l&#8217;annullabilità del provvedimento</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1940/07<br />
Ric. n. 998/07</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto <br />seconda Sezione</b></p>
<p>costituito da: Claudio Rovis			Presidente f.f.,  relatore; Riccardo Savoia		Consigliere; Alessandra Farina		Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 998/07 proposto da<br />
<b>IMMITALIA S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ferasin e Fabio Sebastiano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre – Piazza Ferretto 22;</p>
<p align=center><b>CONTRO</b></p>
<p>il <b>Comune di Thiene</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Barbieri, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Marco Giacomini in Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione, della comunicazione di decadenza del permesso di costruire n. 013/06/1, datato 1.3.2007 ed avente ad oggetto la costruzione di tre edifici residenziali bifamiliari in via Monte Ortles a Thiene; della comunicazione di decadenza del permesso di costruire n. 025/06/1 datato 7.3.2007 (prot. 7656) ed avente ad oggetto la costruzione di un complesso residenziale con ricavo di 24 appartamenti in via Monte Ortles a Thiene.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 12.5.07 e depositato presso la Segreteria il 28.5.07, con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Thiene, depositato il 7.6.2007; <br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Uditi alla camera di consiglio del 13 giugno 2007, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis – gli avv.ti G. Ferasin, per la parte ricorrente e S. Barbieri, per il Comune intimato; <br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata; <br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi; <br />
considerato<br />
che nel caso di specie risulta omessa la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’emanazione dei provvedimenti dichiarativi della decadenza dei rilasciati permessi di costruire; <br />
che i censurati provvedimenti non hanno natura vincolata, tale da esentare dall’obbligo di inviare il richiamato avviso, in quanto vengono contestati proprio i presupposti di fatto della decadenza dei permessi a costruire, e cioè il mancato avvio dei lavori nel termine annuale dal rilascio dei permessi stessi;<br />
che il procedimento amministrativo è momento di sintesi di tutti gli interessi &#8211; ivi compresi quelli di fatto (c.d. interessi semplici), che debbono essere necessariamente e correttamente valutati assieme a tutti gli altri interessi, pubblici e privati &#8211; coinvolti nell’attuazione della finalità cui il procedimento stesso è preordinato: ed è proprio per ciò che il privato deve essere posto in condizione di partecipare al procedimento, per portare a conoscenza dell’Amministrazione fatti, circostanze, osservazioni ed ogni altro elemento utile che, ignoto ad essa, le consenta una compiuta ed esaustiva ponderazione di tutti gli interessi e di adottare, conseguentemente, il giusto provvedimento;<br />
che, in tale ottica, la necessità della comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa soltanto nel caso in cui l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, dimostrazione che, però, non va intesa come limitata alla mera legittimità dell’atto emanato, ma come impossibilità materiale di adottare un atto di contenuto diverso (CGA, 26.7.2006 n. 440); <br />
che nel caso di specie, qualora l’interessato avesse partecipato al procedimento, l’Amministrazione avrebbe potuto determinarsi in maniera diversa; <br />
che, ciò stante, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e va, conseguentemente, accolto; <br />
che le spese possono essere compensate;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. <br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1940/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1940/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1940/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1940</a></p>
<p>Pres.Antonio Cavallari –Est.Silvana Bini Impresa individuale Convertini Giovanni e altro (avv. M. Santoro) c. Comune di Martina Franca (avv. O. Cimaglia), Ditta Asfalti s.r.l. (n.c.). la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara 1. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1940/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1940</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1940/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Antonio Cavallari –<i>Est.</i>Silvana Bini<br /> Impresa individuale Convertini Giovanni e altro (avv. M. Santoro) c. Comune di Martina Franca (avv. O. Cimaglia), Ditta Asfalti s.r.l. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere – Elemento essenziale dell’offerta.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Prezzi unitari in lettere – Mancata indicazione – Conseguenze – Esclusione dell’offerta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, l’indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere è un elemento essenziale dell’offerta; la mancanza dell’indicazione in lettere comporta l’esclusione dalla gara, in quanto detta indicazione è finalizzata a risolvere ogni incertezza che può insorgere in un&#8217;offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari: infatti in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.</p>
<p>2. In tema di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l’esclusione dell’offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, in quanto adempimento previsto da una norma inderogabile, che si deve considerare inserita nella &#8220;lex specialis&#8221; della gara, anche qualora non fosse espressamente previsto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
</b>Registro Dec.:  1940/07         <br />
		Registro Gen.:	143/2007</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>SECONDA SEZIONE  
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>
</b>nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
PATRIZIA MORO Ref. </b><br />
<b>SILVANA BINI Ref. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso 143/2007  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>IMPRESA INDIVIDUALE CONVERTINI GIOVANNI<br />
IMPRESA F.LLI PANARESE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentate e difese da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>SANTORO MICHELE </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in LECCE <br />
<i></p>
<p align=center>VIA 95 RGT FANTERIA, 9 <br />
presso<br />
CAGGIULA ALFREDO  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
COMUNE DI MARTINA FRANCA   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
CIMAGLIA OLIMPIA <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA ZANARDELLI 7 <br />
presso VANTAGGIATO ANGELO   </p>
<p>e nei confronti di <br />
DITTA ASFALTI SRL </i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
dei provvedimenti contenuti nel verbale di gara del 6 dicembre 2006, con i quali la Commissione ha deciso l’esclusione dell’A.T.I. “F.lli Panarese s.n.c. e Convertini Giovanni” e l’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’A.T.I., costituita dalle imprese “D’Oronzo Rosario”e “Asfalti s.r.l.” e precisamente:<br />
&#8211;	del provvedimento di esclusione dell’A.T.I. “F.lli Panarese s.n.c. e Convertini Giovanni” dalla gara indetta dal Comune di Martina Franca l’08.11.2006, per lavori di “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° stralcio”, per l’importo di € 370.912,37 (compresi oneri di sicurezza), contenuto nel verbale di pubblico incanto del 06.12.2006;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione provvisoria all’A.T.I. costituita dalle ditte “D’Oronzo Rosario”e “Asfalti s.r.l.”, dell’appalto relativo ai lavori di cui sopra, contenuto nel verbale di pubblico incanto del 06.12.2006;<br />	<br />
&#8211;	dell’aggiudicazione definitiva in favore della predetta A.T.I., nelle more intervenuta, per l’essere decorso il termine di giorni trenta dall’aggiudicazione provvisoria, come previsto dal bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto, e/o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti tutti della causa; </p>
<p>Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i><P ALIGN=CENTER>COMUNE DI MARTINA FRANCA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i><br />
Udito, nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2007, il relatore Ref. SILVANA BINI  e uditi gli Avv. ti Santoro e Cimaglia;</p>
<p>Considerato che</p>
<p>L’offerta presentata dalla ricorrente relativa alla gara indetta dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca, non è stata ritenuta valida, in quanto “<i>i prezzi unitari sono espressi solamente in cifre e non in lettere e cifre, così come richiesto dal bando di gara”;<br />
</i><br />
il provvedimento di esclusione unitamente agli atti in epigrafe elencati, sono impgnati per i seguenti motivi:</p>
<p><i>eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Erronea applicazione degli atti di gara. Violazione del principio del giusto procedimento: </i>sostiene il ricorrente che la mancata indicazione anche in lettere dei prezzi unitari non è stata prescritta a pena di esclusione dal bando, in cui l’esclusione viene comminata nel caso di omessa indicazione anche in lettere della percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’appalto.<br />
Nella seconda censura si lamenta che l’indicazione dei prezzi in lettere era resa altresì impossibile dal prestampato, in cui non vi era spazio per l’inserimento dell’offerta in lettere, ma solo in cifre.</p>
<p>Con motivi aggiunti è stata impugnata la nuova aggiudicazione, disposta dopo un controllo da parte della stazione appaltante sulla prima aggiudicataria.<br />
In ottemperanza alla ordinanza di questa Sezione n. 239/06 il Comune intimato ha depositato tutte le offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti alla gara.</p>
<p>Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’Amministrazione ricorrente, in quanto il ricorso è infondato nel merito, per i seguenti motivi.</p>
<p>Iniziando dall’esame del motivo relativo alla impossibilità di inserire l’offerta in lettere per il mancato spazio nei modelli predisposti dalla stazione appaltante, il Collegio osserva come il prestampato presentasse uno spazio sufficiente per l’inserimento dell’offerta in lettere, sotto quella in cifre. La circostanza poi che tutte le altre imprese partecipanti abbiano compilato correttamente l’offerta induce a ritenere che tale adempimento fosse facilmente comprensibile e non fosse richiesto uno sforzo di diligenza superiore alla media per osservare detta prescrizione.</p>
<p>Quanto al primo motivo – cioè la illegittimità dell’esclusione in quanto la prescrizione circa i prezzi unitari in lettere e cifre non era richiesta a pena d’esclusione – si osserva quanto segue.<br />
Il bando prescrive testualmente che <i>“i prezzi unitari indicati in Euro (in cifre e in lettere) offerti per ogni lavorazione e fornitura devono essere espressi esclusivamente sul modulo predisposto dall’Amministrazione”</i>. Prosegue poi stabilendo che <i>“<b>Pena l’esclusione,</b> deve essere indicato in calce al modulo il prezzo complessivo nonché la percentuale di <u>ribasso offerto rispetto all’importo a base d’asta d’appalto</u> sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere”.</i></p>
<p>La disposizione che impone la doppia indicazione – lettere e cifre – dei prezzi delle singole lavotazioni è contenuta nell’art 5 L. 14/73, che stabilisce che <i>“I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.”<br />
</i><br />
Detta disposizione è stata poi ritrascritta nell’art 90 DPR 554/99, in base al quale <i>“Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. <br />
3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. “<br />
</i>Il comma VII della disposizione in esame stabilisce che <i>“La stazione appaltante, dopo l&#8217;aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall&#8217;aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l&#8217;elenco dei prezzi unitari contrattuali. “<br />
</i>In base a dette disposizioni quindi l’indicazione dei prezzi unitari offerti sia in cifre che in lettere è un elemento essenziale dell’offerta; la mancanza dell’indicazione in lettere comporta l’esclusione dalla gara, in quanto detta indicazione è finalizzata a risolvere ogni incertezza che può insorgere in un&#8217;offerta articolata, quale appunto quella per prezzi unitari: infatti in caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il conteggio dei prezzi unitari è poi riscontro della esattezza del prezzo complessivo: qualora vi sia contrasto tra cifra e lettere del prezzo complessivo prevale quest’ultimo e nel caso poi il prezzo complessivo non corrisponda alla somma dei prezzi delle singole lavorazioni, viene corretto il prezzo complessivo, atteso che i prezzi unitari vengono sempre tenuti “fermi”, come disposto ai sensi del comma VII dell’art 90 in esame: i prezzi unitari, a loro volta, sono corretti se il prezzo complessivo cui gli stessi portano è diverso dal prezzo complessivo risultante dal ribasso percentuale offerto.<br />
L’indicazione in lettere concorre a determinare in modo inequivocabile la volontà negoziale del concorrente.<br />
Non è quindi sufficiente a sanare l’omessa indicazione dei prezzi unitari in lettere la circostanza che il prezzo complessivo offerto da parte della ricorrente sia stato indicato sia in cifre che in lettere, dal momento che il prezzo complessivo viene controllato sulla base delle offerte delle singole lavorazioni.<br />
Svolgendo tale funzione, la mancata indicazione dei prezzi unitari in lettere comporta l’esclusione dell’offerta, pur in assenza di una espressa previsione nel bando di gara, in quanto adempimento previsto da una norma inderogabile, che si deve considerare inserita nella &#8220;lex specialis&#8221; della gara, anche qualora non fosse espressamente previsto.</p>
<p>Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti, sussistendone giusti motivi.</p>
<p>
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p>
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 aprile 2007</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>Dott.ssa Silvana Bini  &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata il 19 maggio 2007</p>
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