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	<title>1937 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1937 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</a></p>
<p>Pres. F. Frattini, F. Guarracino Est. PARTI: (S. S. rapp. avv.to Andrea Abbamonte c. ASL Napoli 1 e Regione Campania n.c.) Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario la rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dall&#8217;a rt. 9 ter del d.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Frattini, F. Guarracino Est. PARTI: (S. S. rapp. avv.to Andrea Abbamonte c. ASL Napoli 1 e Regione Campania n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario la rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dall&#8217;a rt. 9 ter del d.l. n. 98 del 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Contratti pubblici &#8211; spending review &#8211; rinegoziazione ex art. 9 ter D.L. 98/2011 &#8211; significato e portata applicativa.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2.- Contratti pubblici &#8211; spending review &#8211; rinegoziazione ex art. 9 ter D.L. 98/2011 &#8211; giurisdizione del G.A. non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Secondo lo schema dell&#8217;art. 9 ter D.L. 98/2011 l&#8217;Amministrazione propone alla controparte negoziale una rinegoziazione del contratto che, attraverso la riduzione dei prezzi unitari di fornitura o dei volumi di acquisto pattuiti in origine, realizzi l&#8217;obiettivo della riduzione del cinque per cento, su base annua, del suo valore complessivo, riconoscendo alle stesse parti, qualora non si trovi l&#8217;accordo sulla modifica del contratto, un reciproco diritto di recesso: in questo sistema, la volontà  dell&#8217;affidatario del contratto rimane determinante per l&#8217;esito definitivo della procedura di rinegoziazione poichè l&#8217;alterazione dell&#8217;originario sinallagma non viene automaticamente determinata dalla norma, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti. Ove tale consenso non venga raggiunto, soccorrono le ipotesi alternative del recesso, della nuova gara e della adesione transitoria a contratti più¹ vantaggiosi.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario</i> <i>la</i><i> rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dall&#8217;a rt. 9 ter del d.l. n. 98 del 2011, riferendosi al contratto giù  perfezionato e atteggiandosi a vicenda modificativa o estintiva di esso secondo che la rinegoziazione abbia esito positivo ovvero l&#8217;amministrazione receda dal contratto. </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01937/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05798/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2018, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">S.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. V, n. 3253 del 17.5.2018 resa <i>inter partes</i> con la quale il TAR Campania &#8211; Napoli, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario nel giudizio di prime cure prodotto per l&#8217;annullamento previa sospensione degli effetti: a) della nota ASL Napoli 1 Centro del 28.2.2018 prot. 2939 indirizzata alla ricorrente società , con la quale è disposta- in presunta applicazione del DL 78/2015 conv. in L. 125/2015- una riduzione, giusta delibera 107 del 23.1.2018, del 5% dei prezzi unitari giù  rinegoziati anno 2016; b) della nota del 23.3.2018 dell&#8217;ASL Napoli 1 Centro prot. 4292 del 23.3.2018 e della nota del 30.3.2018 dell&#8217;ASL Napoli 1 Centro con la quale è indicato che la riduzione del 5% è calcolata sul prezzo di € 19,94/ora giù  ribassato a seguito di <i>spending review</i> [e non giù  sul prezzo/tariffa di cui al contratto originario di € 20,99/ora]; c) della Deliberazione dell&#8217;ASL Na 1 Centro n. 107 del 29.1.2018, nella parte in cui prevede, per il periodo di espletamento del servizio dall&#8217;1.1 al 31.12.2018, l&#8217;applicazione dei &#8221; &#8230; prezzi rinegoziati in applicazione del D.L. 78/15 &#8230;e delle Linee Guida dettate dalla Regione con nota prot. 3547/C del 1.10.15&#8230;&#8221;, se ed in quanto letto ed interpretato quale applicazione della riduzione del 5% sul prezzo giù  rinegoziato di € 19,94/ora anzichè sul prezzo contrattuale di € 20,99/ora; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società .</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito, per l&#8217;appellante, l&#8217;avvocato Andrea Abbamonte;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, la S. S. s.r.l., affidataria del servizio di piantonamento fisso, vigilanza armata e servizio di videosorveglianza dei Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari di base, Dipartimenti-Poliambulatori, Uffici Amministrativi e aree aperte e parcheggi dell&#8217;A.S.L. Napoli 1 Centro &#8211; giusta contratto di appalto del 1° aprile 2010, rep. 1333, di durata quinquennale ed in regime di proroga tecnica -, ha impugnato gli atti relativi all&#8217;applicazione da parte dell&#8217;A.S.L., in asserita osservanza dell&#8217;art. 9 ter, comma 1, lett. a), d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, di una ulteriore riduzione del 5% sui prezzi unitari giù  rinegoziati nell&#8217;anno 2016 in virtà¹ della medesima disciplina di razionalizzazione della spesa pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 3253 del 17 maggio 2018 il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza per cui &#8220;<i>il meccanismo di rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dal &#8230;. d.l. n. 98 del 2011, riferendosi al contratto giù  perfezionato e atteggiandosi a vicenda modificativa o estintiva di esso (secondo che la rinegoziazione abbia esito positivo ovvero l&#8217;amministrazione receda dal contratto), esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario</i>&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 settembre 2016 n. 9862).</p>
<p style="text-align: justify;">La S.S.appella ora la sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;A.S.L. Napoli 1 Centro e la Regione Campania non si sono costituite nel presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante ha prodotto una memoria ed alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene l&#8217;appellante che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere applicabile al caso in esame l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato, poichè, a suo dire, si sarebbe formato con riferimento al diritto di recesso unilaterale di cui all&#8217;art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (recante la precedente disciplina sulla revisione della spesa pubblica), che spettava all&#8217;amministrazione qualora l&#8217;appaltatore non avesse accettato la riduzione degli importi e delle prestazioni di cui ai contratti di appalto in essere e che aveva natura di diritto potestativo di autotutela esecutiva <i>iure privatorum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie sottoposta all&#8217;esame del T.A.R. della Campania ilÂ <i>thema decidendum</i> sarebbe stato diverso, riguardando la legittimità  dell&#8217;applicazione, da parte della A.S.L., della previsione dell&#8217;art. 9 ter, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/15 per una seconda annualità , con conseguente riduzione dell&#8217;importo contrattuale, ex d.l. 78/2015, per due volte di seguito allo stesso contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;appellante quest&#8217;ulteriore modificazione unilaterale delle condizioni negoziali configurerebbe un intervento esterno sul rapporto contrattuale effettuato in forma e con modalità  autoritative: l&#8217;A.S.L. avrebbe agito &#8220;applicando illegittimamente, in via analogica ed estensiva, un potere autoritativo attribuito dalla legge con norma speciale ad efficacia evidentemente limitata&#8221; e sulla controversia che ne è scaturita vi sarebbe, perciù², la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta il sindacato sul cattivo esercizio del potere dell&#8217;amministrazione, come pure sulle modalità  applicative dell&#8217;adeguamento dei prezzi, ai sensi dell&#8217;art. 133 comma 1 lett. e) n. 2, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">La tesi non è persuasiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, anzitutto, rammentare il contenuto delle disposizioni della cui applicazione si controverte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, dispone al comma 1 che &#8220;<i>a) per l&#8217;acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l&#8217;effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciù² comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere</i>&#8221; e prevede al comma 4 che &#8220;<i>Nell&#8217;ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all&#8217;articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. E&#8217; fatta salva la facoltà  del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà  di operare la riduzione, senza alcuna penalità  da recesso verso l&#8217;amministrazione. Il recesso è comunicato all&#8217;amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest&#8217;ultima</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge prevede, dunque, che l&#8217;amministrazione proponga alla controparte negoziale una rinegoziazione del contratto che, attraverso la riduzione dei prezzi unitari di fornitura o dei volumi di acquisto pattuiti in origine, realizzi l&#8217;obiettivo della riduzione del cinque per cento, su base annua, del suo valore complessivo e riconosce alle stesse parti, qualora non si trovi l&#8217;accordo sulla modifica del contratto, un reciproco diritto di recesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come rilevato dalla Corte costituzionale, in questo sistema la volontà  dell&#8217;affidatario del contratto rimane determinante per l&#8217;esito definitivo della procedura di rinegoziazione, poichè &#8220;<i>l&#8217;alterazione dell&#8217;originario sinallagma non viene automaticamente determinata dalla norma, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti. Ove tale consenso non venga raggiunto, soccorrono &#038; le ipotesi alternative &#038; del recesso, della nuova gara e della adesione transitoria a contratti più¹ vantaggiosi</i>&#8221; (Corte cost., sentenza n. 169 del 2017, punto 7.1 della motivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, la Corte osserva che &#8220;<i>L&#8217;operatività  della rinegoziazione rimane circoscritta alla sola eventualità  che i contraenti raggiungano un nuovo accordo attraverso la ridefinizione in concreto delle loro originarie determinazioni. In definitiva, l&#8217;offerta di modifica ex art. 9-ter rimane comunque condizionata dalla verifica che il sinallagma del contratto originario non sia dalla stessa inciso fino a pregiudicarne la convenienza per l&#8217;amministrazione e la remuneratività  per l&#8217;esecutore.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Sotto questo profilo, la disciplina impugnata supera il vaglio di costituzionalità  poichè disegna un meccanismo idoneo a garantire che le posizioni contrattuali inizialmente concordate tra le parti non siano automaticamente modificate o comunque stravolte dalla sopravvenienza normativa, ma siano circoscritte nel perimetro della normale alea assunta ex contractu, nell&#8217;ambito della quale deve essere ricompreso, trattandosi di contratti di durata, anche l&#8217;intervento del legislatore.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Dunque la disposizione va interpretata nel senso del conferimento di una facoltà  al committente, la quale non comporta che le quantità  ed i prezzi unitari degli acquisti dei beni e dei servizi futuri risultino necessariamente ridotti in modo automatico e lineare</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non disponendo, dunque, l&#8217;amministrazione di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell&#8217;oggetto del contratto, ma solo di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni (controbilanciato da analoga potestà  dell&#8217;appaltatore di sciogliersi dal vincolo), è evidente &#8211; venendo al caso in esame &#8211; che neppure la pretesa dell&#8217;A.S.L. di procedere ad una seconda riduzione dell&#8217;importo contrattuale può ascriversi all&#8217;esercizio di una potestà  pubblica, in relazione al quale possa predicarsi, come fa l&#8217;appellante, un cattivo uso del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Per altro verso, la giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame non può neppure radicarsi nell&#8217;art. 133 comma 1 lett. e) n. 2, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo, infatti, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solamente le controversie &#8220;<i>&#038; relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè quelle relative ai provvedimenti applicativi dell&#8217;adeguamento dei prezzi ai sensi dell&#8217;articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste attengono all&#8217;applicazione della clausola di revisione periodica del prezzo (all&#8217;epoca obbligatoria) che genera un procedimento nel quale il privato contraente è titolare di un interesse legittimo con riferimento all&#8217;<i>an</i> della pretesa (a fronte qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale) ed eventualmente di una situazione di diritto soggettivo con riguardo alÂ <i>quantum</i>, se ed in quanto intervenga il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale (C.d.S., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827); ovvero all&#8217;applicazione del meccanismo di adeguamento del prezzo chiuso su istanza dell&#8217;appaltatore, che è una forma di revisione del compenso, propria del sistema del prezzo chiuso, che si differenzia dal primo caso solo per la mancanza di una clausola contrattuale (Cass., SS.UU., 26 settembre 2011, n. 19567).</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, dunque, di strumenti di tutela dell&#8217;originario equilibrio fra le concordate prestazioni contrattuali che assolvono alla duplice finalità  di salvaguardare l&#8217;interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell&#8217;eccessiva onerosità  sopravvenuta delle prestazioni stesse, e di evitare, al contempo, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversa è la finalità  delle disposizioni di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci contenute dall&#8217;art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e diverso, come visto, è lo strumentario all&#8217;uopo fornito.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che secondo la Corte regolatrice l&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha assunto una portata ampia e generale, abbracciando ormai ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo delÂ <i>quantum debeatur</i> (Cass., SS.UU., ord. 1° febbraio 2019, n. 3160).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma è evidente anche che, nel caso in esame, opponendosi ad una ulteriore riduzione del 5% dei prezzi unitari giù  rinegoziati nell&#8217;anno 2016 e contestando in tal senso, a ben vedere, la stessa esistenza di un siffatto potere dell&#8217;amministrazione, la società  appellante mira al riconoscimento dell&#8217;intangibilità  di una controprestazione giù  puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine sia all&#8217;<i>an</i> sia alÂ <i>quantum</i> del corrispettivo (nei termini da ultimo pattuiti in sede di rinegoziazione) e, cioè, all&#8217;accertamento di un diritto soggettivo all&#8217;esatto adempimento del contratto, senza che in alcun modo venga in rilievo la clausola di revisione del prezzo che,Â <i>ratione temporis</i>, doveva essere presente nel contratto stipulato tra l&#8217;appellante e l&#8217;appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni, in conclusione, l&#8217;appello deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla va disposto per le spese di giudizio, in difetto di costituzione delle amministrazioni intimate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</a></p>
<p>Collegio Pres. Frattini, Est. Guarracino Parti Security Service S.r.l (Avv. Andrea Abbamonte) Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (Non costituita in giudizio) Regione Campania (Non costituita in giudizio) Sulla giurisdizione del Giudice ordinario in caso di seconda riduzione dell&#8217;importo contrattuale disposta dalla ASL in fase di rinegoziazione. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-3-2019-n-1937-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/3/2019 n.1937</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Frattini, Est. Guarracino Parti Security Service S.r.l (Avv. Andrea Abbamonte) Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (Non costituita in giudizio)  Regione Campania (Non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del Giudice ordinario in caso di seconda riduzione dell&#8217;importo contrattuale disposta dalla ASL in fase di rinegoziazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti P.A. &#8211; ASL &#8211; Importo contrattuale &#8211; Controversia &#8211; Rinegoziazione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Competenza &#8211; Ragioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente a oggetto la seconda riduzione dell&#8217;importo contrattuale, disposta da una Amministrazione (nella specie una ASL) in fase di rinegoziazione ex art. 9 ter, d.l. n. 78/2015, convertito con l. n. 1256/2015,Â  in quanto essa non dispone di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell&#8217;oggetto del contratto, ma solo di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni (controbilanciato da analoga potestà  dell&#8217;appaltatore di sciogliersi dal vincolo), con la conseguenza che neppure la pretesa dell&#8217;Amministrazione di procedere ad una seconda riduzione dell&#8217;importo contrattuale può ascriversi all&#8217;esercizio di una potestà  pubblica, in relazione al quale possa predicarsi un cattivo uso del potere.Â </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/03/2019<br /> N. 01937/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 05798/2018 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2018, proposto da Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;  <em>contro</em><br /> Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;  <em>nei confronti</em><br /> Regione Campania, non costituita in giudizio;  <em>per la riforma</em><br /> della sentenza del TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. V, n. 3253 del 17.5.2018 resa <em>inter partes</em>Â con la quale il TAR Campania &#8211; Napoli, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario nel giudizio di prime cure prodotto<br /> per l&#8217;annullamento previa sospensione degli effetti: a) della nota ASL Napoli 1 Centro del 28.2.2018 prot. 2939 indirizzata alla ricorrente società , con la quale è disposta- in presunta applicazione del DL 78/2015 conv. in L. 125/2015- una riduzione, giusta delibera 107 del 23.1.2018, del 5% dei prezzi unitari giù  rinegoziati anno 2016; b) della nota del 23.3.2018 dell&#8217;ASL Napoli 1 Centro prot. 4292 del 23.3.2018 e della nota del 30.3.2018 dell&#8217;ASL Napoli 1 Centro con la quale è indicato che la riduzione del 5% è calcolata sul prezzo di € 19,94/ora giù  ribassato a seguito di spending review [ e non giù  sul prezzo/tariffa di cui al contratto originario di € 20,99/ora]; c) della Deliberazione dell&#8217;ASL Na 1 Centro n. 107 del 29.1.2018, nella parte in cui prevede, per il periodo di espletamento del servizio dall&#8217;1.1 al 31.12.2018, l&#8217;applicazione dei &#8221; &#8230; prezzi rinegoziati in applicazione del D.L. 78/15 &#8230;e delle Linee Guida dettate dalla Regione con nota prot. 3547/C del 1.10.15&#8230;&#8221;, se ed in quanto letto ed interpretato quale applicazione della riduzione del 5% sul prezzo giù  rinegoziato di € 19,94/ora anzichè sul prezzo contrattuale di € 20,99/ora; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società .</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito, per l&#8217;appellante, l&#8217;avvocato Andrea Abbamonte;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, la Security Services s.r.l., affidataria del servizio di piantonamento fisso, vigilanza armata e servizio di videosorveglianza dei Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari di base, Dipartimenti-Poliambulatori, Uffici Amministrativi e aree aperte e parcheggi dell&#8217;A.S.L. Napoli 1 Centro &#8211; giusta contratto di appalto del 1° aprile 2010, rep. 1333, di durata quinquennale ed in regime di proroga tecnica -, ha impugnato gli atti relativi all&#8217;applicazione da parte dell&#8217;A.S.L., in asserita osservanza dell&#8217;art. 9 ter, comma 1, lett. a), d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, di una ulteriore riduzione del 5% sui prezzi unitari giù  rinegoziati nell&#8217;anno 2016 in virtà¹ della medesima disciplina di razionalizzazione della spesa pubblica.<br /> Con sentenza n. 3253 del 17 maggio 2018 il T.A.R. adito ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando la giurisprudenza per cui &#8220;<em>il meccanismo di rinegoziazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario previsto dal &#8230;. d.l. n. 98 del 2011, riferendosi al contratto giù  perfezionato e atteggiandosi a vicenda modificativa o estintiva di esso (secondo che la rinegoziazione abbia esito positivo ovvero l&#8217;amministrazione receda dal contratto), esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario</em>&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 20 settembre 2016 n. 9862).<br /> La Security Service appella ora la sentenza.<br /> L&#8217;A.S.L. Napoli 1 Centro e la Regione Campania non si sono costituite nel presente grado di giudizio.<br /> L&#8217;appellante ha prodotto una memoria ed alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Sostiene l&#8217;appellante che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel ritenere applicabile al caso in esame l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato, poichè, a suo dire, si sarebbe formato con riferimento al diritto di recesso unilaterale di cui all&#8217;art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (recante la precedente disciplina sulla revisione della spesa pubblica), che spettava all&#8217;amministrazione qualora l&#8217;appaltatore non avesse accettato la riduzione degli importi e delle prestazioni di cui ai contratti di appalto in essere e che aveva natura di diritto potestativo di autotutela esecutiva <em>iure privatorum</em>.<br /> Nella fattispecie sottoposta all&#8217;esame del T.A.R. della Campania ilÂ <em>thema decidendum</em>Â sarebbe stato diverso, riguardando la legittimità  dell&#8217;applicazione, da parte della A.S.L., della previsione dell&#8217;art. 9 ter, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/15 per una seconda annualità , con conseguente riduzione dell&#8217;importo contrattuale, ex d.l. 78/2015, per due volte di seguito allo stesso contratto.<br /> Secondo l&#8217;appellante quest&#8217;ulteriore modificazione unilaterale delle condizioni negoziali configurerebbe un intervento esterno sul rapporto contrattuale effettuato in forma e con modalità  autoritative: l&#8217;A.S.L. avrebbe agito &#8220;applicando illegittimamente, in via analogica ed estensiva, un potere autoritativo attribuito dalla legge con norma speciale ad efficacia evidentemente limitata&#8221; e sulla controversia che ne è scaturita vi sarebbe, perciù², la giurisdizione del giudice amministrativo, al quale spetta il sindacato sul cattivo esercizio del potere dell&#8217;amministrazione, come pure sulle modalità  applicative dell&#8217;adeguamento dei prezzi, ai sensi dell&#8217;art. 133 comma 1 lett. e) n. 2, c.p.a.<br /> La tesi non è persuasiva.<br /> Occorre, anzitutto, rammentare il contenuto delle disposizioni della cui applicazione si controverte.<br /> L&#8217;art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, dispone al comma 1 che &#8220;<em>a) per l&#8217;acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l&#8217;effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciù² comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere</em>&#8221; e prevede al comma 4 che &#8220;<em>Nell&#8217;ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all&#8217;articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi. E&#8217; fatta salva la facoltà  del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà  di operare la riduzione, senza alcuna penalità  da recesso verso l&#8217;amministrazione. Il recesso è comunicato all&#8217;amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest&#8217;ultima</em>&#8220;.<br /> La legge prevede, dunque, che l&#8217;amministrazione proponga alla controparte negoziale una rinegoziazione del contratto che, attraverso la riduzione dei prezzi unitari di fornitura o dei volumi di acquisto pattuiti in origine, realizzi l&#8217;obiettivo della riduzione del cinque per cento, su base annua, del suo valore complessivo e riconosce alle stesse parti, qualora non si trovi l&#8217;accordo sulla modifica del contratto, un reciproco diritto di recesso.<br /> Come rilevato dalla Corte costituzionale, in questo sistema la volontà  dell&#8217;affidatario del contratto rimane determinante per l&#8217;esito definitivo della procedura di rinegoziazione, poichè &#8220;<em>l&#8217;alterazione dell&#8217;originario sinallagma non viene automaticamente determinata dalla norma, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti. Ove tale consenso non venga raggiunto, soccorrono &#038; le ipotesi alternative &#038; del recesso, della nuova gara e della adesione transitoria a contratti più¹ vantaggiosi</em>&#8221; (Corte cost., sentenza n. 169 del 2017, punto 7.1 della motivazione).<br /> In proposito, la Corte osserva che &#8220;<em>L&#8217;operatività  della rinegoziazione rimane circoscritta alla sola eventualità  che i contraenti raggiungano un nuovo accordo attraverso la ridefinizione in concreto delle loro originarie determinazioni. In definitiva, l&#8217;offerta di modifica ex art. 9-ter rimane comunque condizionata dalla verifica che il sinallagma del contratto originario non sia dalla stessa inciso fino a pregiudicarne la convenienza per l&#8217;amministrazione e la remuneratività  per l&#8217;esecutore.</em><br /> <em>Sotto questo profilo, la disciplina impugnata supera il vaglio di costituzionalità  poichè disegna un meccanismo idoneo a garantire che le posizioni contrattuali inizialmente concordate tra le parti non siano automaticamente modificate o comunque stravolte dalla sopravvenienza normativa, ma siano circoscritte nel perimetro della normale alea assunta ex contractu, nell&#8217;ambito della quale deve essere ricompreso, trattandosi di contratti di durata, anche l&#8217;intervento del legislatore.</em><br /> <em>Dunque la disposizione va interpretata nel senso del conferimento di una facoltà  al committente, la quale non comporta che le quantità  ed i prezzi unitari degli acquisti dei beni e dei servizi futuri risultino necessariamente ridotti in modo automatico e lineare</em>&#8220;.<br /> Non disponendo, dunque, l&#8217;amministrazione di un potere autoritativo di modifica unilaterale dell&#8217;oggetto del contratto, ma solo di un diritto potestativo di recesso in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o delle prestazioni (controbilanciato da analoga potestà  dell&#8217;appaltatore di sciogliersi dal vincolo), è evidente &#8211; venendo al caso in esame &#8211; che neppure la pretesa dell&#8217;A.S.L. di procedere ad una seconda riduzione dell&#8217;importo contrattuale può ascriversi all&#8217;esercizio di una potestà  pubblica, in relazione al quale possa predicarsi, come fa l&#8217;appellante, un cattivo uso del potere.<br /> Per altro verso, la giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame non può neppure radicarsi nell&#8217;art. 133 comma 1 lett. e) n. 2, c.p.a.<br /> Questo, infatti, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solamente le controversie &#8220;<em>&#038; relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè quelle relative ai provvedimenti applicativi dell&#8217;adeguamento dei prezzi ai sensi dell&#8217;articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto</em>&#8220;.<br /> Queste attengono all&#8217;applicazione della clausola di revisione periodica del prezzo (all&#8217;epoca obbligatoria) che genera un procedimento nel quale il privato contraente è titolare di un interesse legittimo con riferimento all&#8217;<em>an</em>Â della pretesa (a fronte qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale) ed eventualmente di una situazione di diritto soggettivo con riguardo alÂ <em>quantum</em>, se ed in quanto intervenga il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale (C.d.S., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827); ovvero all&#8217;applicazione del meccanismo di adeguamento del prezzo chiuso su istanza dell&#8217;appaltatore, che è una forma di revisione del compenso, propria del sistema del prezzo chiuso, che si differenzia dal primo caso solo per la mancanza di una clausola contrattuale (Cass., SS.UU., 26 settembre 2011, n. 19567).<br /> Si tratta, dunque, di strumenti di tutela dell&#8217;originario equilibrio fra le concordate prestazioni contrattuali che assolvono alla duplice finalità  di salvaguardare l&#8217;interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell&#8217;eccessiva onerosità  sopravvenuta delle prestazioni stesse, e di evitare, al contempo, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.<br /> Diversa è la finalità  delle disposizioni di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci contenute dall&#8217;art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e diverso, come visto, è lo strumentario all&#8217;uopo fornito.<br /> Vero è che secondo la Corte regolatrice l&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha assunto una portata ampia e generale, abbracciando ormai ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo delÂ <em>quantum debeatur</em>Â (Cass., SS.UU., ord. 1° febbraio 2019, n. 3160).<br /> Ma è evidente anche che, nel caso in esame, opponendosi ad una ulteriore riduzione del 5% dei prezzi unitari giù  rinegoziati nell&#8217;anno 2016 e contestando in tal senso, a ben vedere, la stessa esistenza di un siffatto potere dell&#8217;amministrazione, la società  appellante mira al riconoscimento dell&#8217;intangibilità  di una controprestazione giù  puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine sia all&#8217;<em>an</em>Â sia alÂ <em>quantum</em>Â del corrispettivo (nei termini da ultimo pattuiti in sede di rinegoziazione) e, cioè, all&#8217;accertamento di un diritto soggettivo all&#8217;esatto adempimento del contratto, senza che in alcun modo venga in rilievo la clausola di revisione del prezzo che,Â <em>ratione temporis</em>, doveva essere presente nel contratto stipulato tra l&#8217;appellante e l&#8217;appellata.<br /> Per queste ragioni, in conclusione, l&#8217;appello deve essere respinto.<br /> Nulla va disposto per le spese di giudizio, in difetto di costituzione delle amministrazioni intimate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</a></p>
<p>Pres. Leo Est. De Vita F. Baglivo ( Avv.ti M. Zoppolato, M. Napoli ) ed altri. Processo amministrativo – Contributo unificato – Pagamento – Nota del T.A.R. – Ricorso – Inammissibilità – Ragioni – Natura provvedimentale – Non sussiste E’ inammissibile il ricorso avverso la nota emessa dal Tribunale amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leo       Est.  De  Vita<br />   F. Baglivo ( Avv.ti M. Zoppolato, M. Napoli )  ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Contributo unificato –  Pagamento – Nota del T.A.R.  – Ricorso  – Inammissibilità  – Ragioni – Natura provvedimentale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso avverso la nota emessa dal Tribunale amministrativo regionale avente ad oggetto  l’individuazione della  misura del contributo unificato  per proporre ricorso  davanti  ai T.A.R. e al Consiglio di Stato, con specifico riferimento alle materie degli appalti pubblici delle espropriazione per p.u. e delle autorità indipendenti,  in quanto, tale atto non ha natura provvedimentale, essendo un mero avviso non appartenente alla categoria degli atti amministrativi. Infatti, il  pagamento del contributo unificato è dovuto direttamente  in applicazione delle disposizioni normative e la presenza di un avviso o, nel caso contrario, la sua mancanza  non comporta la possibilità di potersi sottrarre al pagamento del contributo in questione, così come eventuali erronee indicazioni non legittimano a modificare l’importo legislativamente fissato che è l’unico ad avere cogenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inammissibilità del ricorso avverso la nota per il pagamento del contributo unificato in materia di appalti pubblici, di espropriazioni per pubblica utilità  e autorità indipendenti.</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 509 del 2013, proposto da:<br /> <br />
&#8211; <b>Fabio Baglivo, Paola Balzarini, Guido Bardelli, Enzo Barilà, Alessandra Maria Bazzani, Max Diego Benedetti, Maurizio Boifava, Eleonora E.L. Bonsignori, Joseph F. Brigandì, Fabio Bifulco, Angela Canta, Carla Caputo, Valeria Catalano, Carlo Cerami, Cri<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; il <b>Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia</b>, in persona del Segretario generale pro-tempore,<br />
&#8211; la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad adiuvandum:<br />
&#8211; <b>Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio De Portu, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;<br />
&#8211; <b>Ordine degli Avvocati di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiana Dore e Salvatore Orestano, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante n. 16, presso lo studio dell’Avv. Marco N<br />
&#8211; <b>Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi D’Ambrosio, Felice Eugenio Lorusso, Nino Matassa, Antonella Roselli e Fulvio Mastroviti, ed ele<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”, e di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visti gli interventi ad adiuvandum proposti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;<br />	<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 4 giugno 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 1 marzo 2013 e depositato il 5 marzo successivo, i ricorrenti, per la maggior parte avvocati del Foro di Milano, hanno impugnato la nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”.<br />	<br />
Con l’impugnata nota, il Segretario generale del T.A.R. Lombardia ha dato attuazione al disposto di cui all’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come novellato da ultimo dall’art. 1, commi 25-29, della legge n. 228 del 2012, attraverso cui sono stati elevati gli importi del contributo unificato per proporre ricorso davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, soprattutto con riferimento alle materie degli appalti pubblici, delle espropriazioni per pubblica utilità e delle Autorità indipendenti.<br />	<br />
Premessa la legittimazione ad agire degli avvocati e l’obbligo di disapplicazione in capo all’Autorità amministrativa delle disposizioni normative in materia di contributo unificato, a sostegno del ricorso vengono dedotte, innanzitutto, le censure di violazione delle direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE, di violazione dell’articolo 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e di violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Con un successivo ordine di censure vengono dedotte la violazione e falsa applicazione del principio di legalità anche sotto il profilo della riduzione del controllo di legittimità nelle gare d’appalto, la violazione delle Direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE, la violazione dell’articolo 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e la violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Ulteriormente vengono dedotte la violazione della direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE e la violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Infine, vengono dedotte le doglianze di violazione degli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 45 e ss., 49 e ss., 56, 67, comma 4, e 101 e ss., del TFUE con riferimento ai principi di non discriminazione, libera concorrenza, libera circolazione delle persone e dei servizi, libertà di stabilimento, trasparenza, di proporzionalità e dell’effetto utile.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l’Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, che hanno insistito per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; l’avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia in quanto l’atto impugnato non rientrerebbe nella categoria dei provvedimenti amministrativi, trattandosi di un mero avviso, sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; i ricorrenti hanno replicato contestando gli assunti dell’avvocatura erariale e insistendo per la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’atto impugnato non ha natura provvedimentale.<br />	<br />
2. Le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”, affisso nell’Ufficio accettazione del Tribunale.<br />	<br />
Tuttavia la predetta nota non possiede né natura provvedimentale, né può essere ricondotta alla più generale categoria dell’atto amministrativo, trattandosi di un avviso che si limita a richiamare pedissequamente il contenuto della norma (art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come da ultimo modificato) che stabilisce la misura del contributo unificato in relazione alle varie tipologie di controversie proposte davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
A supporto della predetta qualificazione militano le seguenti considerazioni.<br />	<br />
Innanzitutto, il pagamento del contributo unificato è dovuto direttamente in applicazione delle disposizioni normative, con la conseguenza che la presenza di un avviso non ha alcun rilievo in tal senso. Tale considerazione risulta avvalorata dalla circostanza che l’eventuale mancanza dell’avviso non consente alle parti ricorrenti di sottrarsi al pagamento del contributo unificato, nella misura aggiornata in seguito alle modifiche normative, ed eventuali erronee indicazioni contenute nell’avviso non sono idonee a modificare l’importo legislativamente fissato che è l’unico ad avere cogenza.<br />	<br />
Ciò consente anche di respingere l’assunto delle parti ricorrenti in ordine all’appartenenza della nota impugnata alla categoria degli atti vincolati, atteso che questi ultimi, pur essendo predeterminati in tutti i loro elementi dalla legge o da altra disposizione normativa, debbono necessariamente essere adottati per rendere applicabile la fonte normativa superiore che, in caso contrario, non potrebbe ricevere attuazione; nel caso de quo, come già evidenziato, l’adozione dell’avviso non risulta necessaria per esigere il pagamento del contributo unificato nell’importo corrispondente a quanto stabilito direttamente dall’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. <br />	<br />
L’avviso inoltre manca di data e di protocollo, che rappresentano elementi essenziali – almeno la data, che deve essere direttamente o indirettamente individuabile – di un atto amministrativo, con la conseguenza che ciò dimostra la vera funzione dell’avviso che è semplicemente quella di agevolare le parti processuali nell’individuazione dell’esatta misura del contributo unificato da corrispondere e non quella di attuare il disposto normativo.<br />	<br />
2.1. Pertanto essendo la presente controversia finalizzata a contestare direttamente il contenuto delle normativa primaria, non implementata in alcun modo dalla nota del Segretario generale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di lesività dell’avviso impugnato (cfr. Consiglio di Stato, IV, 9 marzo 2012, n. 1349).<br />	<br />
3. Naturalmente le parti potranno agire a tutela dei loro interessi incardinando il giudizio presso il giudice munito di giurisdizione – il giudice tributario (Cass., SS. UU., 17 aprile 2012, n. 5994; 5 maggio 2011, n. 9840) – in occasione dei contenziosi aventi ad oggetto l’omesso parziale o totale versamento del contributo unificato.<br />	<br />
4. In ragione della peculiarità della controversia e del suo arresto ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify></b>	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso l’archiviazione del procedimento di emersione di lavoro irregolare emesso da una Questura, motivato sull’omesso ritiro del permesso su convocazione per raccomandata, se emerga un equivoco sull’indirizzo del ricorrente, che aveva portato all’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento per mancata comparizione. Restano salvi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso l’archiviazione del procedimento di emersione di lavoro irregolare emesso da una Questura, motivato sull’omesso ritiro del permesso su convocazione per raccomandata, se emerga un equivoco sull’indirizzo del ricorrente, che aveva portato all’improcedibilità e l’archiviazione del procedimento per mancata comparizione. Restano salvi i provvedimenti in esito a nuova convocazione, presso il domicilio indicato dall’istante nel giudizio stesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1937/08<br />
Registro Generale: 2044/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASHOK KUMAR </b><br />
rappresentato e difeso da:   Avv.  MARIO SALERNIcon domicilio  eletto in Roma VIALE CARSO, 23   pressoMARIO SALERNI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PREFETTURA DI BOLOGNA</b>non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione I  2783/2007, resa tra le parti, concernente EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi, altresì, per la parte appellante l’avv. Damizia per delega dell’avv. Salerni;<br />
Ritenuto che nulla osti all’esame della domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’appellante, interrotta a causa di equivoci nel suo indirizzo;<br />
ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere accolta, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in esito a nuova convocazione dell’appellato, indirizzata al recapito dichiarato nel presente giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2044/2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1937/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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