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	<title>1928 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1928 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.1928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2011-n-1928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2011-n-1928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2011-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.1928</a></p>
<p>Pres. Trovato, Rel. PoliRistor S.r.l. (Avv. O. Morcavallo) c. Tebe Servizi S.a.s. di Palermo Chiara e C.(Avv. C. Palermo) e nei cfr. del Comune di Montalto Uffugo (Avv. C. Pugliese) sulle condizioni dell&#8217;azione di annullamento dinanzi al g.a. 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Ammissibilità – Condizioni-Permanenza. 2. Giustizia amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2011-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2011-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.1928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Trovato, <i>Rel.</i> Poli<br />Ristor S.r.l. (Avv. O. Morcavallo) c. Tebe Servizi S.a.s. di Palermo Chiara e C.(Avv. C. Palermo) e nei cfr. del Comune di Montalto Uffugo (Avv. C. Pugliese)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni dell&#8217;azione di annullamento dinanzi al g.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Ammissibilità – Condizioni-Permanenza.	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Appalti pubblici &#8211; Interesse ad agire – Prova di resistenza – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero come altri dice la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal quisque de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo); l’interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); e la legitimatio ad causam (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo). Tali condizioni devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione.</p>
<p>2.	E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto quando, dall’esperimento della c.d. prova di resistenza, risulti con certezza che il ricorrente non sarebbe comunque risultato a sua volta aggiudicatario neppure in caso di accoglimento del ricorso. (Nella specie il Collegio ha accertato che la società ha conseguito un requisito di aggiudicazione in epoca successiva sia all’indizione del gara che al termine di presentazione delle domande; nonché  alla data di stipula del contratto di appalto fra l’aggiudicataria e la stazione appaltante ed alla data di proposizione dell’atto di motivi aggiunti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01928/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 06144/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6144 del 2010, proposto dalla </p>
<p>ditta <b>Ristor S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Arno n. 6; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Tebe Servizi S.a.s. di Palermo Chiara e C.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Palermo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Pia Ionata in Roma, via Vincenzo Brunacci n. 3; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Comune di Montalto Uffugo<i></b></i>, in persona del sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmelina Pugliese, con domicilio eletto presso l’avvocato Fabrizio Imbardelli (studio Santaroni) in Roma, via di Porta Pinciana n. 4;</p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.a.r. per la Calabria, Catanzaro, sezione II, n. 656 dell’8 maggio 2010.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montalto Uffugo con contestuale appello incidentale nonché di Tebe Servizi S.a.s. di Palermo Chiara e C.;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva dell’appellante principale in data 7 febbraio 2011;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Palermo e Imbardelli su delega dell’avvocato Pugliese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il comune di Montalto Uffugo ha indetto una gara per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di mensa e di pulizia del plesso comunale scolastico dell’infanzia per gli anni scolastici dal 2009 al 2012 (cfr. bando del 15 settembre 2008).<br />	<br />
1.1. Per quanto di interesse ai fini del presente contenzioso, giova evidenziare fin da ora che il bando ha previsto l’onere per l’aggiudicatario provvisorio di far pervenire, a pena di esclusione, alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, i seguenti documenti: <i><<a) certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all’art. 9, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dal quale dovrà risultare, a pena di esclusione, che la ditta è iscritta da almeno tre anni per l’attività di gestione di mensa scolastica e pulizia, ed è abilitata, da almeno due anni, ai sensi del DM n. 274/1997 art. 3 con fascia di classificazione non inferiore all’importo posto a base d’asta>></i> (cfr. paragrafo <i>Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto</i>, lett. a) del bando, pagina 6).<br />	<br />
1.2. Con determinazione del seggio di gara del 1 ottobre 2009 la società Tebe Servizi s.a.s. di Palermo Chiara e C. (in prosieguo Tebe) è stata esclusa dalla gara per due autonome ragioni; la gara è stata successivamente aggiudicata in via definitiva alla ditta Ristor s.r.l. (in prosieguo Ristor) ed il contratto è stato stipulato in data 15 dicembre 2009 (cfr., rispettivamente, determinazione n. 120 del 29 ottobre 2009 e atto repertorio n. 69/2009 in data 15 dicembre 2009).<br />	<br />
2. Con ricorso principale ed atto di motivi aggiunti – rispettivamente notificati in data 1 dicembre 2009 e 28 gennaio 2010 – la società Tebe è insorta davanti al T.a.r. della Calabria articolando sei autonome censure.<br />	<br />
3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Calabria, Catanzaro, sezione II, n. 656 dell’8 maggio 2010 – dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari di rito, ha accolto il ricorso ed annullato sia il provvedimento di esclusione che l’aggiudicazione definitiva alla società Ristor, compensando fra le parti le spese di lite.<br />	<br />
4. Con ricorso notificato il 29 giugno 2010, e depositato il successivo 8 luglio, la società Ristor ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. articolando cinque distinti mezzi di gravame.<br />	<br />
5. A sua volta il comune di Montalto Uffugo si è costituito in giudizio proponendo contestuale appello incidentale.<br />	<br />
6. Si è costituita la società Tebe deducendo l&#8217;infondatezza di entrambi i gravami in fatto e diritto.<br />	<br />
7. Con ordinanza di questa sezione n. 4134 del 2 settembre 2010 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza “<i>considerato che l’appello evidenzia profili che richiedono approfondimento nel merito quanto alla classificazione ed alla anzianità di iscrizione della ditta Drago … che il servizio di refezione scolastica è in corso di svolgimento …”</i>.<br />	<br />
8. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 1 marzo 2011.<br />	<br />
9. L’appello principale proposto dalla ditta Ristor è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
10. E’ prioritario in ordine logico, e decisivo sul piano processuale, l’esame del primo mezzo con cui l’appellante principale eccepisce l’inammissibilità dell’originario ricorso sotto il profilo che la società Tebe (e per essa la società Drago dei cui requisiti si è avvalsa), essendo priva del requisito richiesto dal paragrafo <i>Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto,</i> lett. a) del bando (pagina 6), risulterebbe carente dell’interesse ad agire in giudizio non potendo risultare in ogni caso aggiudicataria dell’appalto.<br />	<br />
10.1. L’eccezione è suscettibile di favorevole esame.<br />	<br />
10.2. E’ assodato in fatto che la ditta Drago risulta abilitata ai sensi del d.m. n. 274 del 1997 in una fascia di classificazione almeno pari a quella posta a base di gara (euro 354.120) solo a far data dal 29 gennaio 2009, ossia in epoca successiva sia all’indizione del gara che al termine di presentazione delle domande; il maturato biennale del requisito, inoltre, non sarebbe stato posseduto dalla società Tebe neppure alla data di stipula del contratto di appalto fra l’aggiudicataria e la stazione appaltante (15 dicembre 2009), o alla data di proposizione dell’atto di motivi aggiunti (28 gennaio 2010).<br />	<br />
10.3. Giova precisare, in una con la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5244; sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; sez. V, 7 novembre 2005, n. 6200), che l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta – sulla falsariga del processo civile – a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero come altri dice la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal <i>quisque de populo</i> rispetto all’esercizio del potere amministrativo); l’interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); e la <i>legitimatio ad causam </i>(o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo). <br />	<br />
Tali condizioni devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione.<br />	<br />
Nella specie, come si vedrà meglio in prosieguo, non viene in discussione, in senso proprio, la legittimazione ad agire dell’originario ricorrente (che è pacifica), bensì la carenza, in capo a quest’ultimo e relativamente alle censure in concreto mosse avverso i provvedimenti impugnati, di una posizione differenziata rispetto al <i>quivis de populo,</i> qualificabile in termini astratti come di interesse legittimo, nonché la mancanza dell’interesse ad agire, in relazione sia alla data di proposizione del ricorso che a quella della decisione di primo grado.<br />	<br />
La configurabilità della prima condizione dell’azione, il c.d. titolo, non è consentita ove l’instaurazione o la prosecuzione di un giudizio sia finalizzata a tutela di interessi illegittimi o pretese emulative (cfr. da ultimo, sul principio generale, Cons. St., sez. V, 12 febbraio 2010, n. 746; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5244).<br />	<br />
Tale principio è declinato, nel processo in materia di appalti pubblici, nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto quando, dall’esperimento della c.d. prova di resistenza, risulti con certezza che il ricorrente non sarebbe comunque risultato a sua volta aggiudicatario neppure in caso di accoglimento del ricorso (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4326; sez. IV, 11 dicembre 1998, n. 1629).<br />	<br />
In tali casi, infatti, l’eventuale rinnovo procedimentale all’esito dell’annullamento giurisdizionale, rimanendo intatta la clausola precettiva della <i>lex specialis</i>, dovrebbe riprendere dall’esame dell’offerta esclusa ma, al quel punto, risulterebbe evidente l’impossibilità giuridica per l’impresa stessa di risultare aggiudicataria, di stipulare il contratto e di svolgere le prestazioni oggetto dell’appalto.<br />	<br />
10.4. Facendo applicazione dei su esposti principi all’odierna fattispecie, emerge che nessuna posizione di interesse legittimo è astrattamente enucleabile dall’esame della <i>causa petendi</i> dell’originario ricorso della società Tebe perché esso si risolve, all’evidenza, nella richiesta di tutela di un interesse materiale a contenuto impossibile (o <i>contra ius</i> se messo in relazione alla su riferita clausola del bando), in quanto non consente all’impresa di conseguire il bene della vita cui aspira (l’aggiudicazione della gara d’appalto); del resto costituisce affermazione di principio ricorrente quella secondo cui l’interesse tutelato a livello procedimentale prima e processuale poi, in materia di appalti pubblici, non può essere quello generico al rifacimento della gara d’appalto, proprio di tutte le imprese di settore rimaste estranee alla specifica selezione, bensì quello specifico ad una competizione finalizzata all’ottenimento dell’aggiudicazione, cui possono aspirare soltanto i legittimi partecipanti alla gara, anche attraverso l’eliminazione di clausole della <i>lex specialis </i>eventualmente lesive (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7402). <br />	<br />
11. L’accoglimento dell’appello principale rende superfluo l’esame di quello incidentale proposto dal comune che deve, pertanto, essere dichiarato inprocedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
12. Le spese di ambedue i gradi di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />	<br />
a) accoglie l’appello principale proposto da Ristor s.r.l. e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado; <br />	<br />
b) dichiara improcedibile l’appello incidentale del comune di Montalto Uffugo;<br />	<br />
c) condanna Tebe Servizi S.a.s. a rifondere in favore di Ristor s.r.l. e del comune di Montalto Uffugo le spese, le competenze e gli onorari di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 10.000/00 (diecimila/00) oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.), in favore di ciascuna parte.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2011-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2011 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a></p>
<p>Pres. E. Fedullo, Est. A. M. Marra S. Stara e M.R. Lai (Avv. S. Stara) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci) il diniego del titolo edilizio deve essere motivato così da consentire all&#8217;interessato di modificare il progetto originario 1. Edilizia e urbanistica – pertinenza urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Fedullo, Est. A. M. Marra<br /> S. Stara e M.R. Lai (Avv. S. Stara) c. Comune di Cagliari (Avv.ti F. Melis e G. Farci)</span></p>
<hr />
<p>il diniego del titolo edilizio deve essere motivato così da consentire all&#8217;interessato di modificare il progetto originario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – pertinenza urbanistica – nozione – strumentalità rispetto all’immobile principale																																																																																												</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – titolo abilitativo – diniego di rilascio – circostanziata motivazione – obbligo – sussiste – ratio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e va definita, oltre che in relazione alla consistenza dell’opera, in rapporto alla necessità del rapporto strumentale ipotizzabile tra la stessa e l’immobile “principale”.																																																																																												</p>
<p>2.	Il diniego del titolo abilitativo, importando una contrazione dello &#8220;ius aedificandi&#8221;, necessita infatti di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio dello stesso, dovendosi consentire all’interessato la possibilità una compiuta difesa in sede giurisdizionale ovvero di superare gli impedimenti emergenti mediante una modificazione del progetto originariamente proposto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 732/2005 proposto da</p>
<p><b>STARA Salvatore e LAI Maria Rosaria</b>rappresentati e difesi il primo da se stesso e la seconda dall’Avv. Salvatore Stara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cagliari, Via Levante, n. 4</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Cagliari</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Federico Melis e Genziana Farci  ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura del Comune Via Roma, n. 145</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento 27.4.2005, n. 36889 con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha respinto l’istanza di autorizzazione inoltrata dagli istanti in data 4.2.2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente con cui sono stati dedotti motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato come relatore, alla pubblica udienza del 21.9.2005, il dott. Antonio Massimo Marra;<br />
Uditi, altresì, i procuratori delle parti come da separato verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 14 ed il 15.6.2005, tempestivamente depositato, i coniugi Salvatore Stara e Maria Rosaria Lai hanno impugnato il provvedimento 27.4.2005, n. 36889  indicato in epigrafe a mezzo del quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari ha respinto l’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un locale di sgombero sulla terrazza sovrastante l’unità immobiliare di proprietà dei deducenti, all’uopo richiamando il parere espresso dalla Commissione edilizia che ha ritenuto esorbitante la volumetria rispetto a quella ammissibile ed evidenziato il mancato rispetto dei distacchi, sul presupposto che il volume proposto in progetto non sarebbe configurabile come volume tecnico ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Edilizio.<br />
A sostegno dell’introdotta impugnativa gli interessati hanno dedotto, in sintesi: 1) l’eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà e travisamento dei fatti, poiché la loro domanda sarebbe stata diretta ad ottenere  un’autorizzazione e non già un concessione edilizia; 2) la violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, nonché dell’art. 2 del Regolamento Edilizio del Comune di Cagliari, in quanto l’impugnato diniego sarebbe carente di motivazione.<br />
In data 25.8.2005 il  ricorrente ha articolato motivi aggiunti  alla luce dei documenti prodotti dal Comune in data 4.7.2005, ribadendo i motivi oggetto del ricorso principale.<br />
Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.<br />
Anche i ricorrenti hanno prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni.<br />
All’udienza del 5.9. 2005, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve in primo luogo esaminarsi la deduzione articolata in udienza dal difensore di parte ricorrente, laddove sollecita il giudicante a valutare la legittimità della sua costituzione.<br />
Giova al riguardo osservare che se, in termini generali, la composizione dei collegi designati per la trattazione di una controversia può essere modificata unicamente in presenza di ragioni obiettive (cfr. sul punto l’art. 174 c.p.c.), la sostituzione di uno o più giudici eventualmente disposta in violazione dei presupposti suddetti non implica lesione del principio del giudice naturale, che si riferisce all&#8217;ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato inteso come persona fisica, né determina alcuna forma di nullità afferente alla costituzione del giudice, dando piuttosto luogo ad una irregolarità di carattere interno non incidente ai fini della legittimazione dell’organo giudicante (e, conseguentemente, della validità del giudizio o della decisione finale).<br />
Venendo al merito della controversia, va rilevato che, come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto, i ricorrenti lamentano sotto più profili l’illegittimità del diniego opposto dal Comune Cagliari alla istanza dagli stessi prodotta ed intesa ad ottenere l&#8217;autorizzazione ad edificare &#8211; sul  piano sovrastante il loro appartamento &#8211; un piccolo locale da porre al servizio di quest’ultimo.<br />
Il diniego è motivato richiamando il parere della Commissione edilizia in data 22 aprile 2005, espresso come segue : “contrario per eccesso di volumetria rispetto a quella massima assentibile e per mancato rispetto dei distacchi in quanto il volume proposto in progetto non è configurabile come volume tecnico ai sensi dell’art. 2 del R.E.”.<br />
Osserva al riguardo il Collegio che le censure proposte dai ricorrenti, incentrate sulla configurabilità del manufatto progettato come volume tecnico, non possono essere accolte.<br />
Invero, l’art. 2 del R.E. (lett. L), punto 1.4) definisce il Volume tecnico (Vtec) con riferimento a ben precise destinazioni funzionali (centrale termica, vasche antincendio ecc.), nessuna delle quali ricorre nel caso di specie: in particolare, l’utilizzazione del manufatto progettato prefigurata dai ricorrenti, nei termini di un locale di sgombero, non è riconducibile a nessuna delle voci ivi tassativamente elencate.<br />
Analoga inconciliabilità si riscontra poi sul piano strutturale, atteso che la disposizione regolamentare dianzi richiamata prescrive, con riferimento al sottotetto (ipotesi astrattamente assimilabile alla fattispecie oggetto di giudizio), che la sua qualificazione come volume tecnico presuppone il non superamento dell’altezza interna di m. 2, laddove il manufatto de quo è caratterizzato da un’altezza interna di m. 2,45 (quale media tra l’altezza minima di m. 2,40 e quella massima di m. 2,50 : cfr. l’elaborato tecnico redatto dal geom. Giorgio Gariboldi, prodotto agli atti del giudizio in data 5.7.2005).<br />
Né sono ravvisabili profili di contrasto tra la citata disposizione regolamentare e la nozione comunemente accolta di volume tecnico, esigendo questa  la sussistenza  di un “rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione” (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 14 agosto 2003 n. 5492), laddove, nel caso di specie, l’opera progettata è semplicemente funzionale ad accrescere la fruibilità dell’immobile preesistente e le utilità da questo assicurate.<br />
A tale proposito, neppure sembra sussistere, tra il manufatto in progetto e la preesistente abitazione dei ricorrenti, il nesso pertinenziale pure da essi invocato, atteso che, alla stregua dell’indirizzo interpretativo al quale questo Collegio ritiene di aderire, la nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e va definita, oltre che in relazione alla consistenza dell’opera, in rapporto alla necessità del rapporto strumentale ipotizzabile tra la stessa e l’immobile “principale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 1988 n. 882; Id. 13 ottobre 1993 n. 1041 e 27 maggio 1993 n. 633). <br />
Tanto premesso, meritano invece accoglimento le deduzioni attoree attinenti al difetto di motivazione inficiante il provvedimento impugnato.<br />
Il diniego del titolo abilitativo, importando una contrazione dello &#8220;ius aedificandi&#8221;, necessita infatti di una circostanziata motivazione, esplicativa delle reali ragioni ostative al rilascio dello stesso, dovendosi consentire all’interessato la possibilità una compiuta difesa in sede giurisdizionale ovvero di superare gli impedimenti emergenti mediante una modificazione del progetto originariamente proposto (cfr da ultimo TAR Puglia, Lecce, sez. III 8.4.2005 n. 1986).<br />
Il provvedimento impugnato si limita invece alla generica affermazione del contrasto del progetto con il limite di volumetria assentibile oltre che della mancata osservanza dei distacchi, nulla esplicitando sia quanto alle disposizioni assunte a riferimento sia quanto alla concreta misura in cui il programmato intervento si pone in disaccordo rispetto ad esse. <br />
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto, salve le ulteriori determinazioni della Amministrazione, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti.<br />
Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione seconda – in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, il 21.9.2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Ezio Fedullo			            &#8211; Presidente <br />	<br />
Antonio Massimo Marra		&#8211; Giudice relatore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso			#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-26-9-2005-n-1928/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2005 n.1928</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1928/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1928</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; oneri &#8211; mutamento destinazione d&#8217;uso immobile – attività logistica o commerciale &#8211; riparto – rilevanza della trasformazione dei beni &#8211; tutela cautelare richiesta dall’ingiunto &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Ordinanza sospensiva 10 ottobre 2003 n. 870 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; concessioni &#8211; oneri &#8211;  mutamento destinazione d&#8217;uso immobile – attività logistica  o commerciale  &#8211; riparto – rilevanza della trasformazione dei beni &#8211;  tutela cautelare richiesta dall’ingiunto &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/5/3837/g">Ordinanza sospensiva 10 ottobre 2003 n. 870</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1928/2004<br />
Registro Generale: 1696/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta Cons. Vito Poli Cons. Anna Leoni Cons. Carlo Saltelli Cons. Eugenio Mele Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IDROFIN S.R.L.</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO LUPPI, GLAUCO DAVOLIO e GUIDO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA PACUVIO, 34 presso GUIDO ROMANELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LALLIO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 870/2003, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE PER MUTAMENTO DESTINAZIONE D&#8217;USO IMMOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e udito, altresì, per la parte appellante l’avv. Guido Romanelli.</p>
<p>Considerato che gli elementi addotti nel provvedimento dell’Amministrazione comunale non appaiono decisivi per verificare il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1696/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
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