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	<title>19262 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.19262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-4-11-2008-n-19262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-4-11-2008-n-19262/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.19262</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. A. Scafuri P. Forgione e Angela Pia Santillo (avv.ti D.L. Perifano e L. Coletta) c. Comune di Pietralcina (avv. R. Prozzo) sulla legittimità o meno di una ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ha diffidato il locatario di un immobile dall&#8217;aprire un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-4-11-2008-n-19262/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.19262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-4-11-2008-n-19262/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2008 n.19262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. A. Scafuri<br /> P. Forgione e Angela Pia Santillo (avv.ti D.L. Perifano e L. Coletta) c. Comune di Pietralcina  (avv. R. Prozzo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità o meno di una ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ha diffidato il locatario di un immobile dall&#8217;aprire un esercizio commerciale per la vendita di oggetti sacri a distanza radiale inferiore a 20 metri dalla casa natìa di S. Padre Pio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia &#8211; Sindaco &#8211; Ordinanze contingibili ed urgenti &#8211; Diffida nei confronti del proprietario e del locatario di un immobile dall’aprire un esercizio commerciale di vicinato &#8211; A distanza radiale inferiore a 20 metri dalla casa natìa del Beato Padre Pio &#8211; Per ragioni di tutela della pubblica incolumità &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Comune e Provincia &#8211; Sindaco &#8211; Ordinanze contingibili ed urgenti &#8211; Presupposti &#8211; Situazione di pericolo &#8211; Non deve essere necessariamente attuale &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittima una ordinanza contingibile ed urgente con la quale, per ragioni di tutela della pubblica incolumità, e, in coerenza con quanto previsto da una precedente ordinanza comunale, il proprietario ed il locatario di un immobile, sono stati diffidati dal Sindaco dall’aprire, nell’immobile medesimo, un esercizio commerciale per la vendita di oggetti sacri, a distanza radiale inferiore a 20 metri dalla casa natìa del San Padre Pio, in relazione all’angustia della strada prospiciente la casa natale del Santo, &#8220;che permette solo il transito dei pellegrini in visita&#8221;, per cui &#8220;l’eventuale sosta per acquisti creerebbe pericolo per la pubblica incolumità&#8221;.<br />
2. Il potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti non presuppone necessariamente che il pericolo sia attuale; argomentando diversamente verrebbe ad essere inficiata alla radice proprio la ratio dell’attribuzione di tale potere straordinario, vale a dire quello di prevenire ed inibire l’attività ritenuta pericolosa per la pubblica incolumità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione Terza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Giudici<br />
Ugo De Maio			&#8211; Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri		&#8211; Consigliere rel.est.<br />	<br />
Maria Laura Maddalena	&#8211; Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.7614/1999 R.G. proposto da </p>
<p><b>Pellegrino Forgione ed Angela Pia Santillo</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti D.L. Perifano e L. Coletta, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Toledo n. 156;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Comune di Pietralcina</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. R. Prozzo, elettivamente domiciliato in Benevento alla via Nicola da Monteforte n. 5;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della nota n. 5062/4 del 5.8.99 e dell’ordinanza sindacale n. 593 del 26.7.1999 nonché di tutti gli atti connesi, prodromici e conseguenziali;</p>
<p>VISTO il ricorso, con i relativi allegati;<br />
VISTO gli atti tutti di causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti si dolgono del provvedimento di diffida ad aprire esercizio commerciale per la vendita di oggetti sacri, in conformità all’ordinanza sindacale di divieto di apertura di esercizi di vicinato a distanza radiale di 20 metri dalla casa natia del Beato Padre Pio.<br />
A sostegno del gravame gli interessati deducono profili di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Il Comune intimato si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità per omessa notifica all’Avvocatura distrettuale dello Stato.<br />
L’istanza cautelare è stata accolta (ord. n. 3782/1999).<br />
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2008 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti, l’uno proprietario l’altro locatario del locale da adibire ad esercizio commerciale a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune in data 14.7.1999, avversano la diffida ad aprire il negozio di articoli d’arte sacra e di culto resa a seguito della comunicazione di inizio attività.<br />
La determinazione è motivata dall’ubicazione del locale ad una distanza dalla casa natia del beato Padre Pio inferiore ai 20 metri prescritti dall’ordinanza sindacale n. 593/1999.<br />
A sostegno del gravame gli interessati deducono il difetto del presupposto dell’attualità del pericolo, la contraddittorietà del comportamento del Comune – che solo dieci giorni prima del provvedimento impugnato ha rilasciato la richiesta concessione edilizia per il cambio di destinazione d’uso – la violazione dei principi fondamentali della disciplina relativa al settore del commercio.<br />
Preliminarmente si può prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa municipale stante l’infondatezza del gravame nel merito.<br />
Invero la diffida impugnata si è limitata a richiamare il generale divieto stabilito con la ripetuta ordinanza sindacale, la quale fissa il criterio generale della distanza minima di venti metri dalla casa natia del Beato Padre Pio.<br />
L’assunto di parte teso a limitare il potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai casi di attualità del pericolo non può  essere condiviso, in quanto verrebbe ad essere inficiata alla radice proprio la ratio dell’attribuzione di tale potere straordinario, vale a dire quello di prevenire ed inibire l’attività ritenuta pericolosa per la pubblica incolumità.<br />
Sotto tale profilo neppure può ravvisarsi il denunziato difetto di motivazione, essendo la medesima esplicitata nell’ordinanza contingibile ed urgente in relazione all’angustia della strada prospiciente la casa natale del Beato, “che permette solo il transito dei pellegrini in visita”, per cui “l’eventuale sosta per acquisti creerebbe pericolo per la pubblica incolumità”.<br />
Parimenti non può condividersi la censura di contraddittorietà, attesa la diversità tra le due potestà amministrative esercitate: da un lato quella di emettere un’ordinanza contingibile ed urgente &#8211; di competenza del Sindaco quale ufficiale di governo &#8211; dall’altro quella deputata al rilascio della concessione edilizia, riservato agli ordinari organi comunali.<br />
Infine si palesa inammissibile per genericità la doglianza relativa alla violazione della normativa in materia di commercio, tenuto anche conto che le determinazioni comunali in esame sono volte solo ad inibire l’attività commerciale nelle immediate vicinanze della ripetuta casa del Beato.<br />
Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli,sez. III,</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>RESPINGE <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.7614/1999 in epigrafe indicato.<br />
Le spese del giudizio sono compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 luglio 2008. </p>
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