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	<title>1921 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1921 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2013 n.1921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-9-2013-n-1921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-9-2013-n-1921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-9-2013-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2013 n.1921</a></p>
<p>E. Manca – Presidente f.f. ed Estensore sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto per l&#8217;ottemperanza al verbale di conciliazione di cui all&#8217;art. 66 comma 5, d.lg. n. 165 del 2001 Processo – Processo amministrativo – Verbale di conciliazione ex art.66 comma 5, d.lg. n.165 del 2001 – Ottemperanza – Ricorso – Inammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-9-2013-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2013 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-9-2013-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2013 n.1921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Manca – Presidente f.f. ed Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto per l&#8217;ottemperanza al verbale di conciliazione di cui all&#8217;art. 66 comma 5, d.lg. n. 165 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Verbale di conciliazione ex art.66 comma 5, d.lg. n.165 del 2001 – Ottemperanza – Ricorso – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche dopo l’emanazione del Codice del processo amministrativo, non è ammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza al verbale di conciliazione di cui all’art. 66 comma 5, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, non essendo il medesimo qualificabile come provvedimento giurisdizionale, in quanto la commissione di conciliazione non esercita funzioni giurisdizionali ma amministrative, né il visto di esecutività apposto al verbale vale a trasformarlo in atto giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 746 del 2013, proposto da:<br />
&#8211; Giuseppe Pagliara, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Orlandino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Angelo Vantaggiato, in Lecce alla via Zanardelli 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; l’Azienda Regionale del Turismo -già azienda di Promozione Turistica- di Brindisi, in persona del Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Isabella Vitale, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Annarita Marasco, in Lecce alla via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’ottemperanza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale di accordo sottoscritto dalle parti presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi &#8211; Collegio di Conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165 del 2001.</p>
<p>Visto il ricorso.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale del Turismo di Brindisi.<br />	<br />
Visto l’art. 114 c.p.a..<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore alla camera di consiglio del 23 luglio 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Orlandino e Vitale.<br />	<br />
Osservato quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:<br />	<br />
&#8211; il dr. Pagliara e l’Azienda intimata sottoscrivevano in data 15 luglio 2003, avanti al competente Collegio di conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165 del 2001, un verbale di accordo relativo alle condizioni di esodo -incentivato- del primo dalla seconda,<br />
&#8211; dette condizioni, tuttavia, secondo quanto dedotto dal difensore del dr. Pagliara, non venivano compiutamente rispettate: da qui la proposizione del ricorso in esame.<br />	<br />
2. Alla Camera di Consiglio del 23 luglio 2013 il Presidente rappresentava al procuratore del ricorrente, ex art. 73, comma 3, c.p.a., le perplessità del Collegio in merito all’ammissibilità della domanda; il ricorso era tuttavia trattenuto in decisione.<br />	<br />
3. Ciò premesso in fatto, rileva il Tribunale che l’art. 31, comma 9, l. 4 novembre 2010 n. 183, nell’abrogare gli artt. 65 e 66 del d.lgs. 30 marzo 2001, ha esteso anche al pubblico impiego privatizzato le disposizioni di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c. relative al tentativo obbligatorio di conciliazione: secondo il costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, dal quale non v’è motivo di discostarsi, non è ammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza al verbale di conciliazione di cui all’art. 66, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non essendo il medesimo qualificabile come provvedimento giurisdizionale. E difatti, la commissione di conciliazione non esercita funzioni giurisdizionali ma amministrative, né il visto di esecutività apposto al verbale vale a trasformarlo in atto giurisdizionale (Consiglio di Stato, V, 22 ottobre 2007 n. 5480).<br />	<br />
Le superiori conclusioni debbono essere confermate anche a seguito della emanazione del codice del processo amministrativo, il cui articolo 112 conferma che i provvedimenti eseguibili con lo strumento del giudizio di ottemperanza devono essere provvedimenti giurisdizionali, come tali idonei a formare il giudicato. Né tale conclusione è contraddetta dalla previsione di cui all’art. 112, comma 2, lett. e), della eseguibilità a mezzo del giudizio di ottemperanza dei “lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili”, in quanto essa si giustifica in relazione al carattere giurisdizionale del procedimento arbitrale (T.a.r. Lazio Latina, I, 26 settembre 2011, n. 740).<br />	<br />
3.1 Il ricorso in esame deve dunque essere dichiarato inammissibile (e ai fini della esecuzione del verbale di conciliazione sopra richiamato la ricorrente avrebbe dovuto agire davanti al Giudice ordinario, nelle forme previste dal codice di procedura civile).<br />	<br />
4.- In relazione alla natura della controversia il Collegio ritiene sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 746 del 2013 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 luglio 2013, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-13-9-2013-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2013 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2007 n.1921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-26-9-2007-n-1921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-26-9-2007-n-1921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-26-9-2007-n-1921/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2007 n.1921</a></p>
<p>Pres. S. Guadano, est. F. MeleFerruccio Capone Costruzioni s.n.c., (avv. Verderosa) c. Comune di Montella, (avv. Maggese). sui presupposti legittimanti il provvedimento comunale di diniego di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell&#8217;art. 5 DPR 447/1998, per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-26-9-2007-n-1921/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2007 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-26-9-2007-n-1921/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2007 n.1921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Guadano, est. F. Mele<br />Ferruccio Capone Costruzioni s.n.c., (avv. Verderosa)  c. Comune di Montella, (avv. Maggese).</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti legittimanti il provvedimento comunale di diniego di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell&#8217;art. 5 DPR 447/1998, per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica &#8211;  Realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti – Richiesta di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/1998 – Obbligo del Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso – Sussiste.</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica &#8211;  Realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti – Richiesta di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 447/1998 – Verifica dei presupposti di legge – Obbligo del Comune di verificare l’esistenza di aree destinate agli insediamenti produttivi, nonché l’idoneità delle aree presenti  alla allocazione dell’impianto produttivo richiesto – Sussiste.</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica &#8211;  Realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti – Richiesta di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 DPR 447/1998 – Provvedimento di diniego – Illegittimità – Fattispecie.</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica &#8211;  Realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti – Richiesta di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 DPR 447/1998 – Provvedimento comunale di diniego – Annullamento in s.g. – Comporta l’obbligo per il Comune di ripronunciarsi sull’istanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’articolo 5 co.1 D.P.R. 447/1998 (1) – regolante le ipotesi di realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti &#8211; individua due presupposti di diritto necessari alla praticabilità della variante, consistenti nella conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nonché nella circostanza che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero che queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato. Tuttavia, se la loro presenza è necessaria alla legittimità della convocazione della conferenza di servizi ai fini della variante, nondimeno essa determina un obbligo per il responsabile del procedimento di pronunciarsi, con una determinazione espressa e motivata, sulla possibilità o meno di convocazione della conferenza di servizi.<br />
2. In presenza di una istanza ex art. 5 D.P.R. 447/1998 per la realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti, il responsabile del procedimento deve verificare la sussistenza  dei presupposti previsti dall’art. 5 per la convocazione della conferenza di servizi, con una istruttoria che deve essere svolta in modo completo ed approfondito e degli esiti della stessa deve essere offerta adeguata esternazione nel corpo del provvedimento, con riferimento puntuale a tutti gli elementi indicati dalla norma. In particolare la motivazione del diniego reso dal Comune, conformemente alla previsione normativa dell’art. 5 D.P.R. 447/1998, deve appuntarsi non solo sulla circostanza che nello strumento urbanistico sono presenti aree destinate agli insediamenti produttivi, ma deve anche specificare che le stesse, ove esistenti, sono anche idonee alla allocazione dell’impianto produttivo di cui trattasi, configurando la rilevata inidoneità comunque condizione permissiva alla praticabilità della variante.</p>
<p>3. E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Comune rigetta l’istanza per la convocazione della conferenza di servizi ex art. 5 DPR 447/1998, per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un centro polisportivo turistico-alberghiero in variante allo strumento urbanistico esistente, provvedimento che si limita ad evidenziare, quale elemento ostativo, che nello strumento urbanistico esistono altre aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ma nulla dice in ordine alla idoneità delle stesse a ricevere la progettata opera.</p>
<p>4. Dall’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento con il quale il Comune  rigetta l’istanza del privato di convocazione della conferenza di servizi ex art. 5 D.P.R. 447/1998, per la realizzazione impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti, deriva l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla istanza del ricorrente, giungendo ad una rinnovata determinazione sulla base dell’esame dei rilievi sul punto posti dal privato nel giudizio che ha condotto all’annullamento del provvedimento di diniego, adeguatamente esternando le ragioni della loro condivisione ovvero della loro non condivisione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) L’art. 5 co.1 DPR 447/1998 prevede: “Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .. per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto di impianto industriale”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti legittimanti il provvedimento comunale di diniego di convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell&#8217;art. 5 DPR 447/1998, per il rilascio dell&#8217;autorizzazione alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi in variante agli strumenti urbanistici esistenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA <br />
&#8211;	SALERNO &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Magistrati: 1) Dr. Sabato Guadagno		&#8211; Presidente &#8211; 2) Dr. Francesco Mele			&#8211; Consigliere rel. &#8211; 3) Dr. Giovanni Grasso			#NOME?																																																																																					</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1567/2006 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Ferruccio Capone Costruzioni s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rossella Verderosa, ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Volpe n. 8 presso lo studio dell’avv. Antonio Rizzo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Montella</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maggese ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Piave n. 1 presso lo studio dell’avv. Cabato Criscuolo;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del 5/6/2006, prot. N. 3679, con il quale è stata rigettata l’istanza volta alla convocazione della conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione in variante ex art. 5 del DPR n. 447/1998;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;<br />
per la declaratoria<br />
del diritto del ricorrente ad ottenere la convocazione della conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazione in variante;<br />
per la condanna<br />
dell’ente al risarcimento dei danni prodotti dall’illegittimo comportamento dell’ente;</p>
<p>VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI tutti gli atti della causa;<br />
RELATORE alla pubblica udienza del 12/4/2007 il Dott. Francesco mele e uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 20/9/2006 e depositato il 6/10/206 la Ferruccio Capone Costruzioni s.n.c. impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata rigettata l’istanza volta alla convocazione della conferenza di servizi ai fini del rilascio, ex art. 5 del DPR n. 447/1998, di autorizzazione in variante di un centro polisportivo turistico-alberghiero.<br />
Lamentava: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR 447/1998; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e di ferro di motivazione; violazione e falsa applicazione della circolare approvata dalla Regione Campania con delibera n. 676 del 7/5/2004 della GRC; violazione del giusto procedimento; incompetenza; eccesso di potere per difetto di presupposti, sviamento e carenza di istruttoria.<br />
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Montella si costituiva in giudizio, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione alla udienza del 12/4/2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla difesa dell’ente e fondata sul rilievo che il provvedimento in questa sede impugnato sarebbe atto meramente confermativo del diniego già opposto nella nota del 30/8/2005, avverso il quale parte ricorrente non avrebbe proposto tempestivo gravame.<br />
La tesi non può essere accolta.<br />
Osserva, invero, il Collegio che la suddetta nota genericamente riferiva che “nella situazione attuale non vi sono le condizioni per la procedibilità della richiesta”.<br />
Il nuovo provvedimento di dinego, invece, procede ad un riesame della richiesta anche alla luce di elementi sopravvenuti, quali gli atti deliberativi di G.M. n. 294 del 16/12/2005 e n. 294 del 16/12/2005.<br />
Esso, inoltre, specifica in modo articolato le ragioni ostative alla richiesta convocazione della conferenza di servizi, espressamente rilevate nella circostanza che “nel caso di specie le aree vi sono – zona D2 del PRG il cui piano attuativo è in itinere – per cui il procedimento invocato non è ammissibile”.<br />
Ciò posto, può passarsi all’esame del merito del ricorso.<br />
Esso è fondato nei limiti di ragione di cui appresso si dirà e va, pertanto, accolto.<br />
La questione giuridica portata all’esame del Collegio concerne la interpretazione della norma contenuta nell’art. 5 (“Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici”) del DPR n. 447/1998 (“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi …”).<br />
In particolare, il comma 1 del richiamato articolo 5 così dispone:<br />
“Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .. per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio alla realizzazione del progetto di impianto industriale”.<br />
Dalla lettura della previsione normativa si evince in primo luogo che la non conformità urbanistica dell’intervento comporta l’obbligo, per il responsabile del procedimento, di reiezione dell’istanza.<br />
La necessità della conclusione del procedimento con provvedimento conclusivo di segno negativo, in luogo di una mera prosecuzione dello stesso al fine della verifica di praticabilità di una variante urbanistica, consente di evincere dalla richiamata norma dell’esistenza di due fondamentali principi.<br />
Il primo è quello secondo cui l’interesse urbanistico rimane un interesse pubblico tendenzialmente primario e prevalente, onde la difformità dell’opera rispetto alla programmazione dell’uso del territorio operata dalla pianificazione urbanistica giustifica, come regola generale e di necessaria applicazione, una pronunzia di non fattibilità dell’insediamento.<br />
Il secondo è quello del carattere assolutamente eccezionale e derogatorio della variante urbanistica.<br />
Tanto si evince in primo luogo dalla necessità, resa normativamente palese dalla lettere della legge, dell’avvio di un nuovo procedimento.<br />
L’azione amministrativa a ciò diretta, invero, non costituisce una fase del procedimento principale diretto ad ottenere l’adozione dell’atto autorizzatorio alla realizzazione dell’insediamento produttivo, risultando questo essersi concluso con l’adozione del provvedimento di rigetto.<br />
La natura eccezionale e derogatoria della variante urbanistica si disleva, inoltre, anche dalla peculiare disciplina prevista dalla norma per il relativo procedimento ed, in particolare, per la sua fase di avvio, rivenendosi al riguardo poteri amministrativi connotati da ampi margini di discrezionalità.<br />
L’articolo 5 individua due presupposti di diritto necessari alla praticabilità della variante, consistenti nella conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro nonché nella circostanza che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero che queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato.<br />
Tuttavia, se la loro presenza è necessaria alla legittimità della convocazione della conferenza di servizi ai fini della variante, nondimeno essa determina un obbligo di convocazione in capo al responsabile del procedimento.<br />
La lettera della legge è chiara sul punto, laddove afferma che “il responsabile del procedimento può emotivamente convocare una conferenza di servizi”, in tal modo qualificando il relativo potere come discrezionale.<br />
Può, pertanto, fondatamente affermarsi che la richiesta del privato, all’esito del rigetto della domanda per difformità urbanistica dell’opera, diretta ad ottenere la convocazione di una conferenza di servizi per introdurre una variante allo strumento urbanistico, determina, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato.<br />
Il contenuto di tale obbligo va, pertanto modulato con riferimento ai contenuti della previsione normativa. Esso, dunque, non si riferisce all’obbligo di pronunziarsi comunque in sede di conferenza di servizi sulla richiesta variante (il che presuppone la indefettibile convocazione del modulo di specificazione), ma concerne unicamente l’obbligo di pronunziarsi sulla richiesta di convocazione della conferenza di servizi.<br />
L’obbligo è, dunque, adempiuto con l’adozione di una espressa determinazione in ordine alla convocazione della conferenza e tale adempimento è assolto tanto se la pronunzia sia di segno positivo tanto se di segno negativo.<br />
Trattandosi di determinazione correlata alla esistenza/inesistenza di determinati presupposti di legge e comunque anche all’esercizio di poteri discrezionali (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 3/3/2006, n. 1038), essa deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata, risultando per tale ragione ancora può cogente l’obbligo imposto dall’art. 3 della legge n. 241/1990.<br />
Vero è che la norma collega espressamente l’obbligo motivazionale alla ipotesi della convocazione della conferenza (ciò evidentemente per rimarcare il carattere derogatorio ed eccezionale della variante, l’avvio del cui procedimento impone l’esistenza di valide ragioni da esternare adeguatamente già a supporto di convocazione della conferenza); esso, tuttavia, è certamente esistente anche in ipotesi di reiezione della istanza di convocazione, per esigenze di tutela del privato richiedente.<br />
Passando a questo punto all’esame dei contenuti della determinazione assunta dal responsabile del procedimento in ordine alla domanda di convocazione della conferenza di servizi, va rilevato che la stessa deve, in ordine logico, primieramente appuntarsi in ordine alla sussistenza dei presupposti di diritto indicati dal comma 1 dell’articolo 5.<br />
Invero, l’accertamento della loro esistenza, pur non determinando alcun obbligo immediato e diretto, autorizza l’esercizio del potere discrezionale di convocazione; la rilevata inesistenza degli stessi, invece, obbliga il responsabile del procedimento alla non convocazione e, dunque, costituisce elemento ostativo all’esercizio della discrezionalità sul punto.<br />
Proprio per il carattere preliminare ed indefettibile sopra evidenziato, la verifica dei presupposti di legge deve essere svolta in modo completo ed approfondito e degli esiti della stessa deve essere offerta adeguata esternazione nel corpo del provvedimento, con riferimento puntuale a tutti gli elementi indicati dalla norma.<br />
Tanto premesso, rileva il Tribunale che il provvedimento impugnato è carente nella motivazione delle ragioni per le quali non sussisterebbero i presupposti normativi per avviare, attraverso la convocazione della conferenza di servizi, il procedimento di variante allo strumento urbanistico.<br />
Come sopra evidenziato, l’art. 5 del DPR n. 447/1998 individua tra questi la circostanza che “lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato”. La motivazione del diniego reso dal Comune, conformemente alla previsione normativa, deve dunque appuntarsi non solo sulla circostanza che nello strumento urbanistico sono presenti aree destinate agli insediamenti produttivi, ma deve anche specificare che le stesse, ove esistenti, sono anche idonee alla allocazione dell’impianto produttivo di cui trattasi, configurando la rilevata inidoneità comunque condizione permissiva alla praticabilità della variante.<br />
Orbene, il provvedimento in questa sede impugnato si limita ad evidenziare, quale elemento ostativo, che nello strumento urbanistico altre aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, ma nulla dice in ordine alla idoneità delle stesse a ricevere la progettata opera.<br />
Parte ricorrente contesta proprio la sussistenza di tale presupposto.<br />
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, deve essere ritenuta la illegittimità dell’impugnato diniego per vizio della motivazione, con conseguente annullamento dell’atto ed assorbimento dell’esame degli altri motivi di ricorso.<br />
Dalla presente pronunzia giurisdizionale deriva l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi sulla istanza del ricorrente, con particolare riferimento al profilo argomentativi per il quale è stato rilevato il difetto di motivazione.<br />
Va pure al riguardo precisato che il Comune di Montella dovrà addivenire alla rinnovata determinazione sulla base dell’esame dei rilievi sul punto posti dal privato nel presente giudizio, adeguatamente esternando le ragioni della loro condivisione ovvero della loro non condivisione.<br />
Quanto alla proposta domanda risarcitoria, rileva il Tribunale che la stessa deve allo stato essere respinta.<br />
L’accoglimento della domanda demolitoria ed il riconoscimento della illegittimità del provvedimento sono stati limitati al solo profilo del difetto di motivazione, mentre alcuna verifica favorevole è stata compiuta in ordine alla spettanza, in favore del privato, del bene della vita.<br />
Risultando quest’ultima presupposto indispensabile per la risarcibilità del danno derivante da lesione di interessi legittimi pretesivi, non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda risarcitoria.<br />
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno (Sezione II), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe proposto da Ferruccio Capone Costruzioni s.n.c., così provvede:<br />
accoglie la domanda demolitoria nei sensi e nei limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. 3679 del 5/6/2006;<br />
rigetta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 12/4/2007;<br />
con la partecipazione di:<br />
Sabato Guadagno					&#8211; Presidente<br />	<br />
Francesco Mele					#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-26-9-2007-n-1921/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2007 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1921</a></p>
<p>Pres.Antonio Cavallari – Est.Tommaso Capitanio Federconsumatori (avv.ti A. Tolomeo, D. Romito, D. Fracasso e N. Saracino) c. Comune di Castrignano del Capo (avv. A. De Matteis), SO.BA.RI.T. (n.c.). un&#8217;associazione di consumatori non è legittimata ad impugnare gli atti con i quali un Comune ha affidato le attività di liquidazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>Antonio Cavallari – <i>Est.</i>Tommaso Capitanio<br /> Federconsumatori (avv.ti A. Tolomeo, D. Romito, D. Fracasso e N. Saracino) c. Comune di Castrignano del Capo (avv. A. De Matteis), SO.BA.RI.T. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>un&#8217;associazione di consumatori non è legittimata ad impugnare gli atti con i quali un Comune ha affidato le attività di liquidazione e di accertamento dell&#8217;ICI ad un soggetto particolarmente competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Attività di liquidazione e di accertamento dell’ICI – Comune – Affidamento ad un soggetto particolarmente competente – Impugnazione – Associazione di consumatori – Non è legittimata.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Avvisi di accertamento dell’ICI – Associazione di consumatori – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una associazione di consumatori iscritta allo speciale albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive non è titolata ad agire per conto dei cittadini-contribuenti di un Comune, impugnando i provvedimenti con i quali quest’ultimo ha deciso di eseguire le attività di liquidazione ed accertamento ICI, nonché i consequenziali avvisi di accertamento, avvalendosi di un soggetto particolarmente competente, previa trattativa privata.<br />
2. Ai sensi dell’art.2, d.lg. 31 dicembre 1992 n.546, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso con il quale una associazione di consumatori ha impugnato gli avvisi di accertamento dell’ICI inviati ai cittadini di un Comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b>In nome del popolo italiano<br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE <br />
&#8211; SECONDA SEZIONE &#8211;
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Registro Dec.:       1921/07</b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>530/2007 </p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:</p>
<p>Antonio CAVALLARI 				Presidente  <br />	<br />
Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG 		Primo Referendario <br />	<br />
Tommaso CAPITANIO 				Referendario, relatore																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 530/2007, proposto da </p>
<p><B>FEDERCONSUMATORI</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Adriano Tolomeo, Domenico Romito, Daniela Fracasso e Nicola Saracino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce, Via Lamarmora, 2 </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>COMUNE di CASTRIGNANO DEL CAPO</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Trinchese, 63, </p>
<p><b>e nei confronti di<br />
SO.BA.RI.T. S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,  </p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a)	</b>della delibera n. 152 della Giunta Municipale del Comune di Castrignano del Capo del 10.10.2006, pubblicata in data 12.01.2007, avente ad oggetto: “<i>Approvazione schema di convenzione per attività di liquidazione ed accertamento ICI  ed affidamento a SOBARIT SpA</i>”;<br />	<br />
b)	della convenzione siglata dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune con SO.BA.RI.T.;<br />	<br />
c)	di tutti gli avvisi di accertamento e/o liquidazione relativi all’imposta ICI anni 2000 e 2001 notificati ai contribuenti di Castrignano del Capo;<br />	<br />
d)	nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati anche di quelli allo stato non conosciuti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Uditi nella camera di consiglio del 26 aprile 2007 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Saracino e De Matteis.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 42, lett. e), del TUEL;<br />	<br />
&#8211;	Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento.<br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 4, n. 1, del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.1999. Incompetenza. <br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge per errata applicazione dell’art. 8 del Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese in economia. Violazione di generali principi in materia di evidenza pubblica.<br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 13 del Regolamento Comunale per l’effettuazione delle spese in economia.<br />	<br />
&#8211;	Violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 13 del Regolamento Comunale ICI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/3/1999, in vigore negli anni 2000 e 2001 intervenuta prescrizione del tributo ICI relativo all’anno 2000. Illogicità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa.</p>
<p>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br />
<b><br />
</b>Il ricorso è manifestamente inammissibile, onde può essere deciso con sentenza immediata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000.</p>
<p>L’associazione ricorrente, premesso di essere iscritta al C.N.C.U. di cui all’art. 136 del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206, impugna i provvedimenti con cui il Comune di Castrignano del Capo ha affidato alla controinteressata SO.BA.RI.T., a seguito di trattativa privata, le attività di liquidazione ed accertamento ICI per gli anni 2000 e 2001, nonché i consequenziali avvisi di accertamento notificati ai cittadini-contribuenti a carico dei quali era risultata dovuta l’imposta per gli anni medesimi.<br />
Nel ricorso si censurano:<br />
&#61485;	l’incompetenza della Giunta Comunale, ex art. 42 T.U.E.L., a deliberare l’affidamento a ditta esterna di un servizio pubblico;<br />	<br />
&#61485;	la violazione del Regolamento Comunale sulle Entrate, il quale prevede che l’attività di riscossione dei tributi locali è svolta unicamente nella forma della gestione diretta (mentre, nel caso di specie, la convenzione stipulata con SO.BA.RI.T. consente ai contribuenti di versare le somme dovute direttamente sul c/c postale del concessionario);<br />	<br />
&#61485;	la violazione del Regolamento comunale sulle spese in economia, il quale, per appalti di importo superiore a 20.000 Euro, impone l’esperimento di una gara informale estesa ad almeno cinque ditte e prevede che l’aggiudicatario presti apposita cauzione a garanzia dell’esatto adempimento del contratto;<br />	<br />
&#61485;	l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento inviati ai contribuenti.</p>
<p>Si è costituito il Comune intimato, il quale, oltre a formulare una serie di eccezioni preliminari (le quali, come si vedrà, sono fondate), ha esposto le ragioni di urgenza che hanno determinato il ricorso alla trattativa privata, nonché la circostanza che l’affidamento delle attività in questione a SO.BA.RI.T. non ha comportato, per i contribuenti e per il bilancio comunale, nessun aggravio di spesa rispetto alla gestione diretta.</p>
<p>Ciò premesso, il ricorso è da dichiarare inammissibile, in parte per carenza di legittimazione attiva in capo all’associazione ricorrente, in parte (anche) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Per quanto concerne il primo profilo, ritiene il Collegio che FEDERCONSUMATORI, pur essendo iscritta allo speciale albo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (il che la abilita, in generale, ad avvalersi degli strumenti di tutela previsti attualmente dal D.Lgs. n. 206/2005 in favore degli utenti e dei consumatori), nel caso di specie non è titolata ad agire per conto dei cittadini-contribuenti di Castrignano del Capo nei riguardi dei provvedimenti indicati in epigrafe.<br />
Al riguardo, pur non essendo questa la sede per procedere ad una complessiva analisi della questione relativa alla legittimazione attiva delle associazioni e degli enti esponenziali di interessi collettivi e/o diffusi, è necessario verificare la disciplina di cui al c.d. Codice del consumo. <br />
L’art. 2, enumerando i diritti che la legge riconosce agli utenti ed ai consumatori in quanto tali (a prescindere cioè dalla tutela che l’ordinamento appresta ai singoli utenti e consumatori), indica anche &#8211; let. g) – quello “<i>….all&#8217;erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza…</i>”. L’art. 101, invece, dispone che “<i>1. Lo Stato e le regioni, nell&#8217;àmbito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei princìpi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. <br />
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici. <br />
3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi. <br />
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l&#8217;obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi</i>”. <br />
Ora, pur volendosi dare ai principi e alle norme introdotte nel corso degli anni a tutela degli utenti e dei consumatori un’interpretazione estensiva, specie per quanto concerne la legittimazione ad agire in giudizio, non si può prescindere dall’accertamento di una lesione, reale o potenziale, degli interessi di cui sono titolari le predette categorie in quanto tali, e per la cui tutela possono quindi agire in giudizio le associazioni che raggruppano utenti e consumatori.<br />
Nel caso dei servizi pubblici, il Codice del consumo riconosce agli utenti ed ai consumatori il diritto all’erogazione delle prestazioni secondo standard di qualità ed efficienza, il quale si declina, oltre che nelle facoltà di cui si dirà <i>infra</i>, nella pretesa a che gli standard di qualità siano predeterminati e resi adeguatamente pubblici (art. 101, comma 2) e nel diritto di prendere parte alle procedure di definizione e valutazione di tali standard (art. 101, comma 3), mentre l’obbligo dei gestori di dotarsi di carte dei servizi è rimandato ad apposite norme di legge (art. 101, comma 4). Per quanto riguarda, invece, i contenuti sostanziali dei diritti che l’ordinamento riconosce agli utenti/consumatori, si deve ritenere, anche in base ad un’analisi storico-sistematica, che l’intento primario del Legislatore <i>in subiecta materia</i> è quello di:<br />
&#61485;	da un lato, imporre, con vari strumenti (cfr. art. 37 del Codice del consumo), ai professionisti/produttori di cui all’art. 3 del Codice (fra i quali rientrano anche le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi pubblici – art. 101) di far conoscere agli utenti/consumatori le condizioni contrattuali prima della stipula dei contratti relativi ai beni e servizi prodotti o venduti dal professionista/produttore, nonché l’eliminazione, da quei contratti, delle clausole c.d. vessatorie e, in generale, la proscrizione di tutti i comportamenti maliziosi o fraudolenti a danno degli utenti/consumatori;<br />	<br />
&#61485;	dall’altro lato (e questo riguarda in particolare gli enti pubblici erogatori di servizi), imporre ai professionisti/produttori l’obbligo di erogare le prestazioni in modo tale che gli utenti/consumatori non debbano sopportare disagi nella fruzione di tali prestazioni. Ad esempio, sarebbe probabilmente oggetto di attenzione da parte di un’associazione iscritta al C.N.C.U. il comportamento di un concessionario della riscossione tributi che tenesse aperti al pubblico gli uffici solo un giorno a settimana o in orari disagevoli per la maggior parte degli utenti oppure che inviasse deliberatamente e sistematicamente gli avvisi di accertamento a stretto ridosso delle scadenze dei pagamenti, e così via, perché tali comportamenti violano l’obbligo dei gestori di servizi pubblici di erogare le prestazioni secondo standard di qualità e di efficienza, penalizzando così gli interessi degli utenti/consumatori in quanto tali (a prescindere da concreti pregiudizi che possano subire i singoli contribuenti, i quali ben potrebbero accettare di sobbarcarsi i disagi causati dal comportamento del concessionario, pur di non andare incontro a sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi). Altri esempi si possono fare per i trasporti, per il servizio postale, per il servizio di igiene ambientale, e anche per l’esercizio da parte degli enti pubblici di funzioni istituzionali che presuppongono il contatto con il pubblico (in particolare, il discorso riguarda i Comuni, che sono gli enti più “vicini” ai cittadini).<br />	<br />
Analogamente, si potrebbe ravvisare la legittimazione attiva delle associazioni in parola nel caso in cui l’erogazione di un servizio pubblico sia condotta in modo talmente inefficiente da cagionare un danno patrimoniale all’ente concedente e, di conseguenza, ai cittadini/utenti, chiamati a sopportare nuove imposizioni fiscali per ripianare le perdite di gestione del concessionario.<br />
Nel caso di specie, nulla di tutto questo si desume dal ricorso e dalla documentazione versata in atti dal Comune.<br />
In effetti, non è dato ravvisare un nesso causale diretto fra l’esecuzione dei provvedimenti impugnati e l’eventuale lesione di interessi dei cittadini-contribuenti di Castrignano del Capo.<br />
Il Comune, nell’esercizio di un suo diritto-dovere, quello cioè di riscuotere l’ICI per gli anni 2000 e 2001, ha ritenuto di porre in essere una determinata organizzazione, avvalendosi di un soggetto particolarmente competente, previa trattativa privata.<br />
Si tratta quindi di un comportamento del tutto legittimo, che trova rispondenza in una serie di ragioni puntualmente esposte nelle difese dell’ente (ma che, stante l’inammissibilità in radice del ricorso, non debbono essere esaminate nel merito) e che non è passibile di arrecare un pregiudizio agli interessi dei cittadini-contribuenti in quanto tali, visto che:<br />
&#61485;	anche senza l’affidamento a SO.BA.RI.T., ugualmente il Comune avrebbe provveduto ad inviare gli avvisi di accertamento (e sempre per gli stessi importi) ai contribuenti, i quali non sono stati danneggiati di per sé dal fatto che l’attività di accertamento e liquidazione sia stata svolta da SO.BA.RI.T. piuttosto che da un’altra impresa o dallo stesso Comune. Né ovviamente potrebbe rilevare l’eventuale erroneità delle operazioni poste in essere dalla società in sede di liquidazione o accertamento, perché ciò rientrerebbe nella normale dinamica dei rapporti fra enti impositori e contribuenti, rispetto alla quale l’ordinamento appresta i normali rimedi impugnatori di fronte alle Commissioni Tributarie;<br />	<br />
&#61485;	non è stato dedotto né tantomeno dimostrato un aggravio di spesa a carico del bilancio comunale derivante dall’affidamento del servizio a SO.BA.RI.T.;<br />	<br />
&#61485;	né FEDERCONSUMATORI è legittimata ad agire per conto di quelle imprese operanti nel settore che siano state eventualmente penalizzate dalla decisione del Comune di ricorrere alla trattativa privata con SO.BA.RI.T. (in questo senso, il ricorso è finalizzato alla mera tutela oggettiva della legittimità degli atti amministrativi, e come tale inammissibile – <i>in terminis</i>, TAR Lazio, I, 26.10.2005, n. 13160; Cass., SS.UU., 4.2.2005, n. 2207);<br />	<br />
&#61485;	dall’indubbia sussistenza in capo alle associazioni dei consumatori di una serie di poteri c.d. partecipativi che l’ordinamento conferisce loro (alcuni dei quali sono stati ricordati <i>supra</i>, mentre altri discendono comunque dalle norme generali di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i.) non discende <i>ex se</i> la legittimazione ad agire in giudizio, dovendo sussistere a questo riguardo uno specifico interesse ad agire, il quale, a sua volta, presuppone la lesione di un interesse personale e diretto dell’associazione (mentre a tali soggetti esponenziali va riconosciuto un potere di intervento in giudizio, <i>ad adiuvandum</i> o <i>ad opponendum, </i>allorquando il ricorso proposto da un cittadino-utente involga in qualche modo gli interessi delle associazioni dei consumatori).<br />	<br />
Per quanto precede, il ricorso è <i>in parte qua</i> inammissibile.</p>
<p>Il ricorso è inammissibile anche in relazione all’impugnazione degli avvisi di accertamento inviati ai cittadini di Castrignano a seguito dell’attività di accertamento oggetto di contestazione, sia per difetto di legittimazione attiva di FEDERCONSUMATORI, sia, in ogni caso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.<br />
Per quanto concerne il primo profilo, si può aggiungere che gli artt. 139 e 140 del Codice del consumo conferiscono la legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni degli utenti/consumatori solo per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori stessi, il che, in combinato disposto con l’art. 81 c.p.c., fa concludere per l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui un’associazione di consumatori impugna un avviso di accertamento fiscale diretto ad un singolo contribuente, non venendo in evidenza la lesione di un interesse collettivo.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.</p>
<p>Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Tommaso  Capitanio &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata il 19 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-19-5-2007-n-1921/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2007 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2007 n.1921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-3-2007-n-1921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-3-2007-n-1921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2007 n.1921</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Panzironi Società Studiosperini s.r.l. e altri (Avv.ti C. De Portu, M. Calabrese) c/ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (Avv. dello Stato), Soc. Protos SOA (n.c.) sull&#8217;illegittimità della delibera dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 3 del 6 aprile 2006 in tema di attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-3-2007-n-1921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2007 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-3-2007-n-1921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2007 n.1921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Baccarini,  Est. Panzironi<br /> Società Studiosperini s.r.l. e altri (Avv.ti C. De Portu, M. Calabrese) c/ Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (Avv. dello Stato), Soc. Protos SOA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della delibera dell&#8217;Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 3 del 6 aprile 2006 in tema di attività promozionale all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di attestazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Potestà normativa – In tema di attività di promozione in favore delle SOA – Illegittimità – Ragioni – Consultazione parti – Necessità – Ragionevolezza e proporzionalità – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 6 aprile 2006 n.3, con la quale l’Autorità ha imposto unilateralmente l’inserimento nell’organico delle SOA dei soggetti che espletano l’attività promozionale in favore delle suddette società, posto che l’Autorità, nell’ambito di un intervento così stringente, avrebbe dovuto attivare meccanismi di consultazione delle parti interessate, ed atteso l’erroneo richiamo, a fondamento della misura de qua, dell’art. 12, co. 2, d.p.r. 34/2000, che impedisce l’espletamento, da parte dei soggetti esterni alle SOA, della sola attività istituzionale di tali organismi, e non anche di quella promozionale svolta in loro favore. Peraltro, l’Autorità, ha adottato la misura de qua senza considerare soluzioni alternative e meno gravose per il settore regolato, così esercitando la propria potestà normativa in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai signori<br />
Stefano Baccarini	             &#8211;  PRESIDENTE<br />	<br />
Germana Panzironi	   &#8211;  COMPONENTE, relatore<br />	<br />
Diego Sabatino        	   &#8211;  COMPONENTE <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 5466/06 Reg. Gen., proposto dalla</p>
<p><b>Società Studiosperini, s.r.l.</b> ed altri, in persona dei rispettivi rappresentanti, in giudizio con gli avv. De Portu Claudio e Calabrese Marco ed elettivamente domiciliato in Roma, via Eustachio Manfredi n. 17;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Soc. Protos SOA s.p.a.</b>, non costituita;</p>
<p>  per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	Della determinazione del Consiglio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 6-4-2006 n. 3, pubblicata sulla GURI del 27-4-2006 avente ad oggetto “Attività promozionale all’esercizio dell’attività di attestazione”;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 25 ottobre 2006, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti come da verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con ricorso ritualmente notificato le società in epigrafe hanno adito il TAR per ottenere l&#8217;annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Consiglio dell&#8217;Autorità del 6.4.2006 n. 3 avente ad oggetto le Attività promozionali all&#8217;esercizio delle attività d&#8217;attestazione.<br />
A sostegno dell&#8217;impugnativa i ricorrenti hanno dedotto l&#8217; illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si è costituita in giudizio 1&#8217;Autorità per la vigilanza sui LL PP per eccepire l&#8217;infondatezza del ricorso avversario e chiederne il rigetto.<br />
All’odierna udienza, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il presente gravame è volto all’annullamento del provvedimento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici relativo all’attività di promozione svolta in relazione all’esercizio delle attività di attestazione delle SOA.<br />
Gli istanti deducono l’illegittimità di tale delibera per violazione del proprio diritto di iniziativa e di organizzazione economica, nonché del diritto di esercizio di impresa, per violazione di legge, con particolare riferimento alla norma dell’art. 12 del d.P.R. n. 34/00 che, imponendo alle SOA il divieto di avvalersi di personale esterno per l’espletamento dell’attività istituzionale, è stata applicata in modo erroneo con riferimento all’attività dei promotori, estranea a quella istituzionale.<br />
Le censure sono fondate, nei limiti appresso indicati.<br />
Con il provvedimento gravato, ossia la determinazione n. 3/2006 del 6 aprile 2006, pubblicata nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2006, l&#8217;Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, rilevato che l&#8217;attività di promozione commerciale in favore delle SOA viene svolta prevalentemente da soggetti esterni alle società, in base alla forma contrattuale atipica del procacciatore d&#8217;affari, caratterizzata dalla mancanza di un vincolo di stabilità e di un diritto di esclusiva, ha imposto unilateralmente l&#8217;inserimento dei promotori commerciali nell&#8217;organico delle SOA<br />
Tale misura era stata motivata dall&#8217;organo di vigilanza con la necessità di rimediare alle distorsioni che sarebbero connesse, a giudizio dell&#8217; Autorità, all&#8217;attività dei promotori commerciali, in quanto la posizione dei promotori quali soggetti esterni all&#8217;organico delle SOA produrrebbe comportamenti patologici, in grado di compromettere gli obiettivi di efficienza e corretto funzionamento del sistema unico di qualificazione nel mercato dei lavori pubblici.<br />
Le modalità con cui i promotori, in qualità di consulenti delle imprese di costruzione, sarebbero in grado di influenzare in maniera rilevante le condizioni di mercato, consisterebbero, per quel che risulta all&#8217; Autorità: a) nel determinare il passaggio di &#8220;pacchetti&#8221; di imprese da una SOA all&#8217;altra; b) nel predisporre spesso direttamente la documentazione da presentare ai fini della qualificazione aggirando il divieto, per i soggetti esterni alle SOA, di svolgere prestazioni relative all&#8217;attività di attestazione; c) nel proporre alle imprese obiettivi di qualificazione non realistici, sollecitando verifiche compiacenti delle SOA, sino ad arrivare, nei casi più gravi, alla falsificazione dei certificati di esecuzione dei lavori.<br />
Il provvedimento impugnato, tuttavia, non interviene solo relativamente ai promotori, ma ridefinisce integralmente le condizioni di esercizio dell&#8217;attività promozionale e dispone che essa possa essere svolta soltanto da soggetti presenti nell&#8217;organico delle SOA, rinvenendo la legittimazione ad adottare una misura così stringente nella giurisprudenza più recente in materia di qualificazione dei lavori pubblici, che riconosce poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni, nonché utilizzando come parametro normativo di riferimento l’art. 12, comma 2 del d.P.R. 25.1.2000, n. 34, secondo il quale &#8220;per l&#8217;espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale&#8221;;<br />
Nell’ambito di un intervento così rilevante nonché invasivo dell’autonomia negoziale dei soggetti coinvolti,  l’Autorità avrebbe dovuto procedere mediante un meccanismo di consultazione delle parti interessate, con moduli partecipativi più avanzati anche di quelli previsti in generale dalla legge sul procedimento, anche per una completa acquisizione di elementi e proposte utili a risolvere i problemi segnalati con eventuali modalità e soluzioni alternative.<br />
La determina appare, inoltre, viziata per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.<br />
L’Autorità, pur nell’ambito dei vasti poteri attribuiti dalla legge, ha fatto cattivo uso della propria libertà d’azione, in quanto ha imposto una soluzione estremamente pesante per le SOA, mentre avrebbe potuto agire secondo altre direzioni, di minor impatto per i soggetti regolati.<br />
Deve infatti notarsi che lo scopo dell’amministrare a mezzo di un potere neutrale di regolazione è quello di dare attuazione ad un interesse, certamente pubblico, al corretto funzionamento del settore in esame. Per questa ragione, tale scopo viene normalmente raggiunto a mezzo di un triplice livello di intervento: mediante una attività normativa inerente le regole di corretto funzionamento del settore; mediante una conseguente attività di vigilanza sulle regole così poste; ed eventualmente mediante successivi interventi, anche di carattere sanzionatorio, nel caso di mancato rispetto delle norme stesse.<br />
Nello svolgimento del primo di questi compiti, l’autorità indipendente agisce per la realizzazione di un interesse già integralmente considerato in sede legislativa, e quindi opera nell’ambito di un sistema delimitato da norme. Le regole di corretto funzionamento, ossia le regole di diritto poste dalle autorità nell’ambito della proprie potestà normative, legittimano la loro presenza nell’ordinamento se ed in quanto si conformano al sistema e ne sono rispettose. Ciò che viene in rilievo, non è il procedimento, ma l’esito finale dell’opera di costruzione della regola, il suo profilo contenutistico, ossia la norma applicata al caso in esame.<br />
Nel fare questo, il soggetto indipendente non agisce come un frammento del potere esecutivo, incidentalmente attributario di un pieno potere normativo. Anche nel caso di amministrazione neutrale, infatti, il sistema (ma anche l’esperienza e la storia dell’amministrazione pubblica) impedisce una accettazione incondizionata della cd. <i>delegation doctrine</i>, e postula invece che la potestà normativa venga precisata ed arricchita facendo ricorso ad altri principi, parimenti evincibili dall’ordinamento.<br />
In questo caso, ed è vicenda che pare opportuno sottolineare, i principi di proporzionalità e di minore incisività sono elementi che ben possono intervenire nella conformazione della regola di diritto materialmente applicata dalla pubblica amministrazione, trattandosi di parametri con ipotizzati agganci addirittura costituzionali. <br />
La rilevanza di tali principi è tale da imporre, quale esito di un apprezzamento “di ordine rigorosamente giuridico”, un obbligo di considerazione di soluzioni alternative. Va cioè ponderato se, oltre alla soluzione effettivamente adottata dalla Autorità di vigilanza, esistano e siano praticabili altri ulteriori meccanismi di controllo del problema (certamente reale e sentito) che ha animato la determinazione assunta e qui gravata. <br />
Ad esempio, può essere indicato l’impiego del potere di controllo riservato alla stessa Autorità, al fine della individuazione delle condotte illegittime, ma del pari potrebbero essere possibili soluzioni ancora più articolate (quale l’imposizione di un onere di segnalazione dei contratti stipulati a mezzo di promotore, anche al fine di evidenziare situazioni di distorsione di mercato o altre ipotesi ancora). È cioè ipotizzabile il ricorso a sistemi che aumentino il ventaglio di opzioni possibili (che al momento sono sostanzialmente due, ossia non valersi dell’attività di promozione, oppure svolgerla in proprio con personale dipendente), e che quindi consentano la graduazione, anche economica, degli oneri gravanti sulle SOA.<br />
Ciò non esclude che l’Autorità di vigilanza possa poi in concreto ritenere non praticabili altre misure, ma appare necessario che la decisione concreta sia comunque frutto di una scelta oculata, e coerente con i principi dell’ordinamento.<br />
Il problema esaminato dall’Autorità poteva dunque consentire, almeno in ipotesi, soluzioni alternative e meno gravose per il settore regolato, soluzioni che non risultano vagliate in sede deliberativa. La mancata considerazione delle altre possibilità incide sulla regola di diritto messa in atto dall’Autorità, che appare viziata proprio nei sensi indicati dalle ricorrenti in questo motivo di doglianza.<br />
La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 3/2006 va quindi annullata.<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 2.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-3-2007-n-1921/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2007 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2005 n.1921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-9-2005-n-1921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-9-2005-n-1921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-9-2005-n-1921/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2005 n.1921</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri M. Aroni, R. Devoto e A. G. Tilocca (Avv. G. Contu) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv. G. Campus e G.P. Contu), SFIRS S.p.A. (n.c.), G. Busia, G. Bottazzi, M. G. Piras e G. Corona (n.c.), revoca di amministratori di S.p.A. e giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-9-2005-n-1921/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2005 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-9-2005-n-1921/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2005 n.1921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. S. I. Silvestri<br /> M. Aroni, R. Devoto e A. G. Tilocca (Avv. G. Contu) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv. G. Campus e G.P. Contu), SFIRS S.p.A. (n.c.), G. Busia, G. Bottazzi, M. G. Piras e G. Corona (n.c.),</span></p>
<hr />
<p>revoca di amministratori di S.p.A. e giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – nomina e revoca amministratori di società di capitali – potere attribuito direttamente dalla legge – revoca – atto amministrativo – giurisdizione amministrativa – sussiste. 																																																																																												</p>
<p>2.	Amministrazione pubblica –revoca amministratori di società di capitali – comunicazione avvio del procedimento – obbligo – sussiste – natura fiduciaria del rapporto – irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nei casi in cui il potere di nomina degli amministratori di una società di capitali sia riservata dalla legge ad enti pubblici a prescindere dall’entità della loro partecipazione al capitale, questi ultimi esercitano tale potere nella loro veste di pubblica amministrazione. Esso dunque assume natura pubblicistica, con conseguente soggezione dei provvedimenti adottati alla disciplina propria degli atti amministrativi. Le relative controversie sono pertanto demandate alla cognizione del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>2.	L&#8217;onere della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, strettamente connesso con i canoni dell&#8217;imparzialità e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa non può venir meno facendo riferimento all&#8217;asserita natura fiduciaria del rapporto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.  1212/2004 proposto da<br />
<b>Mariano Aroni, Riccardo Devoto e Antonio Graziano Tilocca</b>   rappresentati e difesi dall&#8217;avv.  Giovanni Contu presso lo studio del quale in Cagliari,  via Ancona n. 3, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Graziano Campus e Gianpiero Contu, elettivamente domiciliata in Cagliari, Viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>S.F.I.R.S.  S.p.A. – Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna</b>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Giuseppe Busia, Gianfranco Bottazzi, Maria Grazia Piras e Giovanni Corona</b>, non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della deliberazione de<br />lla Giunta della Regione Sardegna in data 18 novembre 2004 con la quale è stata revocata la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della SFIRS; del provvedimento con il quale sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione della SFIRS;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217; atto di costituzione in giudizio della Regione Sarda;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore per la pubblica udienza del 6 luglio 2005  il consigliere  Silvio Ignazio Silvestri;<br />	<br />
	Uditi l&#8217; avv.  Giovanni Contu  per  i ricorrenti e gli avv.ti G. Campus e G. Contu  per  la Regione Sarda;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con delibera della Giunta regionale sarda del 13 giugno 2004 furono nominati il presidente del consiglio di amministrazione, nella persona del signor Alberto Meconcelli) e tre dei sette membri della SFIRS, Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna spa nelle persone dei signori Mariano Aroni, Riccardo Devoto e Antonio Graziano Tilocca.<br />
Con determinazione in data 22 settembre 2004, prot. 6740, il Presidente della Regione Sardegna invitò il presidente del consiglio di amministrazione della SFIRS a convocare l&#8217;assemblea degli azionisti e ad inserire all&#8217;ordine del giorno, tra l&#8217;altro, la presa d&#8217;atto della revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché della nomina dei nuovi componenti.<br />
Nella assemblea tenutasi il 18 novembre 2004, su indicazione del rappresentante della Regione Sardegna venivano revocati gli incarichi del presidente e dei tre componenti del consiglio di amministrazione di nomina regionale e nominati i nuovi amministratori.<br />
Avverso tali atti i signori Aroni, Devoto e Tilocca propongono ricorso deducendo le seguenti censure.<br />
1) premesso che la SFIRS è stata costituita in attuazione dell&#8217;articolo 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588, i ricorrenti richiamano l&#8217;articolo 2449 del codice civile che attribuisce all&#8217;ente pubblico-socio il potere di nominare (e revocare) uno o più membri del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica. <br />
Tale potere avrebbe natura pubblicistica e quindi si eserciterebbe attraverso un atto amministrativo, perciò soggetto alle regole proprie di tali atti.<br />
In particolare, in applicazione dell&#8217;articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarebbe stato necessario comunicare all&#8217;interessato l&#8217;avvio del procedimento finalizzato alla revoca della sua nomina.<br />
Invece i ricorrenti avrebbero avuto notizia, peraltro molto generica, del provvedimento di revoca solo in occasione dell&#8217;assemblea del 18 novembre 2004.<br />
Né potrebbe costituire valida comunicazione di avvio del procedimento la nota del Presidente della giunta regionale del 22 settembre 2004 con la quale il presidente del consiglio di amministrazione, veniva invitato a convocare l&#8217;assemblea per deliberare sulla presa d&#8217;atto della revoca della nomina del presidente della SFIRS e dei componenti del consiglio di amministrazione; ciò, innanzitutto, perché tale comunicazione non sarebbe stata inviata ai ricorrenti ed inoltre perché essa menzionava una già avvenuta revoca, anche se in realtà, questa è avvenuta successivamente.<br />
2) pur non conoscendo il contenuto della delibera della Giunta regionale che ha disposto la loro revoca, i ricorrenti sostengono che non ne sussistano i presupposti e comunque deducono il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
3) qualora la Regione avesse ritenuto di utilizzare il cosiddetto sistema di spoil system di cui è traccia nella legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di tale normativa in quanto, nel caso di specie, essa non sarebbe applicabile.<br />
4) dalle parole utilizzate dall&#8217;assessore regionale all&#8217;industria, rappresentante della Regione alla assemblea del 18 novembre 2004, sembrerebbe che la nomina dei nuovi amministratori provenisse dallo stesso assessore anziché dall&#8217;organo competente e cioè Giunta regionale; da ciò la censura di incompetenza.<br />
5) la determinazione del Presidente della Regione del 22 settembre 2004, che invita il presidente del consiglio di amministrazione a convocare l&#8217;assemblea degli azionisti sarebbe priva di logica, in quanto rivolta al presidente pur comunicandogli la sua avvenuta revoca; ulteriore irragionevolezza consisterebbe nella circostanza che tale invito non sia stato rivolto al nuovo presidente.<br />
L&#8217;amministrazione regionale si è costituita in giudizio, controdeducendo alle argomentazioni del ricorso ed eccependo, in via subordinata, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.<br />
A seguito della produzione in giudizio, da parte della Regione, del provvedimento impugnato, i ricorrenti hanno presentato tre motivi aggiunti con i quali contestano analiticamente le ragioni che hanno giustificato la loro revoca e deducono l&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto e sviamento.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 6 luglio 2005 i ricorrenti hanno insistito nella propria pretesa, mentre la Regione ha eccepito in via prioritaria il difetto di giurisdizione ed il ricorso è stato spedito in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti impugnano la delibera della Giunta regionale sarda in data 18 novembre 2004 che ha revocato la nomina del presidente del consiglio di amministrazione e quella di tre componenti del medesimo consiglio nelle persone dei medesimi ricorrenti.<br />
L&#8217;amministrazione regionale si è costituita in giudizio ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, la Regione,  a causa della sua partecipazione societaria, nel nominare e revocare gli amministratori della SFIRS, eserciterebbe un potere che, ai sensi dell&#8217;articolo 2449 del codice civile, avrebbe natura privatistica e quindi si esprimerebbe in un atto non qualificabile come atto amministrativo, con conseguente incompetenza giurisdizionale del giudice amministrativo.<br />
I ricorrenti, nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, hanno rilevato che l&#8217;articolo 2449 primo comma del codice civile attribuisce al socio-ente pubblico il potere di nominare direttamente uno o più amministratori, introducendo così una parziale deroga al principio della competenza assembleare sulla nomina degli amministratori. Tale deroga costituirebbe una eccezione alla regola secondo cui il potere di nomina dei titolari di organi sociali discende dalla partecipazione al capitale sociale e corrisponderebbe alla scelta del legislatore di attribuire rilevanza al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico affidato alla cura dell&#8217;ente.<br />
Pertanto, accanto ad interessi e poteri, espressione di autonomia privata, convivrebbero altri poteri di natura pubblicistica attribuiti all&#8217;ente pubblico -socio per la cura di interessi pubblici; da ciò la natura di atto amministrativo dei provvedimenti di nomina e revoca e, conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
L&#8217;amministrazione regionale, dopo alterne valutazioni,  ha infine ribadito la propria eccezione sulla base di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che, richiamando l’art. 2458 (ora 2449) del codice civile, secondo cui se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazione in una società l&#8217;atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, ha affermato che tale facoltà è &#8220;sostitutiva della generale competenza dell&#8217; assemblea ordinaria, trovando la sua giustificazione nella peculiarità di quella tipologia di soci, e deve essere qualificata estrinsecazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa&#8221;. Da ciò il supremo consesso fa derivare la configurazione dell&#8217;atto di revoca come &#8220;espressione di una facoltà inerente la qualità di socio e, quindi, come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica&#8221;, con conseguente esclusione della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (Cass civ. SS.UU. 15 aprile 2005, n. 7799).</p>
<p>Osserva il Collegio che la fattispecie in esame non corrisponde del tutto allo schema previsto dall&#8217;articolo 2449 del codice civile perché la norma che ha disposto la costituzione della SFIRS (articolo 29 della legge 588/1962) ha previsto espressamente, al comma 6, il potere della Regione di nominare la metà degli amministratori e, tra questi, il presidente. <br />
Tale potere è attribuito direttamente ed autonomamente dalla legge, a  prescindere dalla eventualità che la Regione sia azionista della società (il quarto comma prevede, infatti, che la Regione “può” partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale) e per il suo esercizio non è necessaria una corrispondente norma statutaria, essendo sufficiente, quale fonte legittimante, la previsione di legge.<br />
Perciò, come osservato dai ricorrenti in una successiva memoria, la Regione ha agito nella specie, non già nella sua qualità di socio, ma nella sua veste di pubblica amministrazione, esercitando un potere di natura pubblicistica, con conseguente soggezione dei provvedimenti adottati alla disciplina propria degli atti amministrativi.<br />
In sostanza, il potere della Regione sarda di nominare il presidente ed alcuni amministratori del consiglio di amministrazione della SFIRS non deriva da una previsione dello statuto deliberato liberamente ed autonomamente  dall&#8217;assemblea, ma è riconosciuto alla Regione direttamente da una norma di legge (ipotesi peraltro prevista anche dallo stesso codice civile all&#8217;articolo 2450 che consente appunto l&#8217;attribuzione ex lege allo Stato o a enti pubblici del potere di nomina degli amministratori e dei sindaci &#8220;anche in mancanza di partecipazione azionaria&#8221;).<br />
Diverso è il caso in cui il potere di nomina, in astratto disciplinato dalla legge, presuppone il previo esercizio dell’autonomia privata in sede di  determinazione nell&#8217;atto costitutivo o dello statuto societario. In tale fattispecie infatti &#8220;la genesi pattizia e convenzionale del potere nella specie esercitato impone [..] di negare qualsiasi suo carattere pubblicistico ed impedisce, al contempo, di ravvisare nella relativa determinazione gli estremi della cura dell&#8217;interesse generale&#8221; (Cons. St., sez. V, 13 giugno 2003, n. 3346). <br />
Invece il potere in esame trova diretta e unica fonte nella legge perciò non viene in alcun modo inciso dalla volontà assembleare e, conseguentemente, si configura come un potere di natura pubblicistica, la cui disciplina è dettata dalle regole proprie degli atti amministrativi.<br />
Il Collegio ritiene opportuno precisare che tale conclusione non soffre eccezione nel caso di specie, per la circostanza che lo statuto della SFIRS abbia previsto, all&#8217;art. 12, che il consiglio di amministrazione è composto da sette membri e che alla Regione sarda è riservata la nomina di 4 componenti tra i quali la Regione nomina il presidente ed eventualmente il vicepresidente.<br />
Tale previsione statutaria va coordinata con la norma di legge già richiamata (articolo 29, comma 6 della legge n. 588/1962) secondo cui &#8220;alla Regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente&#8221;.<br />
Poiché lo statuto prevede un numero dispari dei componenti del consiglio di amministrazione, occorre stabilire come vada applicata la norma di legge, nella parte in cui riserva alla Regione la nomina della metà di amministratori.<br />
Ritiene il Collegio che l&#8217;unica interpretazione logica sia quella contenuta nello statuto perché, se tale potere venisse limitato a soli 3 componenti (compreso il presidente) non risulterebbe garantita quella particolare posizione privilegiata che il legislatore ha voluto riconoscere alla Regione con l&#8217;attribuzione del potere di nomina della metà dei componenti del consiglio di amministrazione.<br />
Tali considerazioni consentono di affermare che, anche riguardo ai tre consiglieri nominati dalla Regione (così come per il presidente) il potere di nomina da parte della Giunta regionale deriva direttamente dalla legge, essendo irrilevante che tale potere sia confermato nello statuto il quale, per questo aspetto, si limita a reiterare una previsione legislativa direttamente applicabile.<br />
Da ciò deriva la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, che dovrà essere esaminata nel merito.<br />
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di revoca, in violazione dell&#8217;articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone l&#8217;obbligo di tale comunicazione ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.<br />
L&#8217;amministrazione regionale ha sostenuto in proposito che dovesse considerarsi a tutti gli effetti come comunicazione di avvio del procedimento la nota del Presidente della Regione del 22 ottobre 2004 con la quale si invitava il presidente del consiglio di amministrazione della SFIRS a convocare l&#8217;assemblea degli azionisti per deliberare, tra l&#8217;altro, sulla presa d&#8217;atto della revoca dei componenti del consiglio di amministrazione nominati dalla Regione autonoma della Sardegna in data 13 giugno 2004, nonché delle nomine dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.<br />
Tale nota sarebbe stata comunicata, oltre che al presidente del consiglio di amministrazione, anche ai ricorrenti.<br />
Occorre innanzitutto rilevare che, nonostante l&#8217;affermazione contenuta nelle difese della Regione, non è stato depositato in giudizio alcun atto con il quale sia stata dimostrata l&#8217;avvenuta comunicazione della nota del presidente regionale anche ai ricorrenti. <br />
Quand&#8217;anche tale nota fosse pervenuta ai ricorrenti, l&#8217;argomentazione della difesa regionale non convince perché la nota in questione non contiene alcun riferimento che possa far considerare il suo contenuto come comunicazione di avvio del procedimento; in realtà l&#8217;indicazione nell&#8217;ordine del giorno della &#8220;presa d&#8217;atto della revoca&#8221; non può che essere interpretata dal destinatario come riferita ad un atto già adottato, rispetto al quale dunque non è prevista l&#8217;instaurazione di una fase procedurale amministrativa successiva.<br />
Il fatto che, in realtà, al momento in cui fu trasmessa la nota in questione la revoca non fosse stata adottata non modifica la natura di tale atto che non può, per una circostanza conosciuta successivamente, assumere la qualificazione di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca del presidente e dei consiglieri di nomina regionale.  <br />
Accertato che nel caso di specie è mancata la comunicazione di cui all&#8217;articolo 7 della legge 241/1990, la censura dedotta è fondata in quanto la norma richiamata trova sicuramente applicazione nella fattispecie in esame, trattandosi di un atto che produce effetti negativi nei confronti dei diretti destinatari del provvedimento, rispetto alla cui adozione questi devono essere posti in grado di rappresentare all&#8217;amministrazione fatti, circostanze ed osservazioni di cui tener conto al fine di una adeguata e congrua valutazione degli intereressi pubblici e privati coinvolti.<br />
D&#8217;altronde non si riscontrano &#8220;particolari esigenze di celerità del procedimento&#8221; che (in applicazione della prima parte dell&#8217;articolo 7 primo comma della legge 241/1990) avrebbero in ipotesi consentito l&#8217;adozione immediata della revoca, sia perché l&#8217;amministrazione non ha indicato alcuna esigenza di questo tipo sia perché, comunque non può considerarsi tale la circostanza, richiamata nel provvedimento, che la nomina del presidente e dei tre amministratori sia avvenuta ad opera della precedente Giunta regionale &#8220;il giorno di domenica, 13 giugno 2004, data delle consultazioni relative all&#8217;elezione del presidente della Regione e del XIII Consiglio regionale, nonostante che il Consiglio regionale uscente, con ordine del giorno approvato in precedenza, avesse impegnato la Giunta a loro in carica a non procedere a nomine di organi nelle società consociate o controllate dalla Regione prima dell&#8217;espletamento delle operazioni elettorali&#8221;.<br />
Si tratta infatti di una valutazione di natura eminentemente politica che non può, di per sé, giustificare il mancato rispetto delle norme che regolano la adozione dei provvedimenti amministrativi.<br />
Ugualmente irrilevante, ai fini in esame, deve considerarsi la circostanza, pur indicata nella delibera impugnata, che la Giunta regionale ritenga necessario &#8220;che tra i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della SFIRS spa e la Giunta regionale sussista un rapporto di massima fiducia&#8221;; infatti l&#8217;onere della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, strettamente connesso con i canoni dell&#8217;imparzialità e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa &#8220;non può venir meno facendo riferimento all&#8217;asserita natura fiduciaria del rapporto&#8221; (Cons. St., sez. V, 18 novembre 2004 n. 7553). <br />
Infine, non può neppure ipotizzarsi l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 21 octies della legge 241/1990, che impedisce l&#8217;annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento &#8220;qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8221;; nel caso di specie, infatti, l&#8217;amministrazione regionale non ha neppure sostenuto che il provvedimento adottato fosse l&#8217;unico possibile. <br />
In definitiva la censura dedotta è fondata e deve essere accolta, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata, potendo le ulteriori censure rimanere assorbite.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore dei ricorrenti. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna la Regione autonoma della Sardegna al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti, che liquida in complessive €. 2000,00 (duemila,00) oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno  6 luglio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti, Presidente,</p>
<p>Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere  estensore;</p>
<p>Francesco Scano, consigliere.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 21/09/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-21-9-2005-n-1921/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2005 n.1921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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