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	<title>1908 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1908 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a></p>
<p>Pres. Est. Guzzardi A. S.r.l. (Avv.ti G. Burrafato, G. la Rosa, G. Criscione) c/ Comune di Vittoria (Avv. A. Bruno, G. tamburello); Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa (Avv. Stato) sull&#8217;irrilevanza del solo rapporto di parentela tra socio minoritario e socio di maggioranza ai fini dell&#8217;obbligo di documentazione antimafia per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. Est.</i> Guzzardi<br /> A. S.r.l. (Avv.ti G. Burrafato, G. la Rosa, G. Criscione) c/ Comune di Vittoria (Avv. A. Bruno, G. tamburello); Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza del solo rapporto di parentela tra socio minoritario e socio di maggioranza ai fini dell&#8217;obbligo di documentazione antimafia per le società fino a 4 soci</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Informativa prefettizia antimafia – Art. 85, comma 2, lett. c) D.Lgs. 159/2011 – Società fino a 4 soci – Socio di maggioranza – Socio minoritario con precedenti penali – Rapporto di parentela – Irrilevanza – Condizionamento delle scelte societarie – Prova – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’obbligo di documentazione antimafia, sancito dall’art. 85 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 159/2011 a carico del socio di maggioranza nel caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, non si giustifica ex se a fronte di un parente dello stesso nella compagine societaria (con precedenti penali ovvero sottoposto a misure di prevenzione) che detenga una partecipazione minoritaria, essendo in tal senso necessarie delle circostanze di fatto che possano costituire indizi di condizionamento delle scelte societarie anche da parte di detto socio minoritario<sup>1</sup>.</p>
<p></b>____________________________________</p>
<p><sup>1</sup>In termini, ex multis, Cons. St., n. 1086/12; T.A.R. Palermo, n. 1051/2015.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01908/2015 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00909/2013 REG.RIC.<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />
sezione staccata di Catania (<i>Sezione Terza</i>)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 909 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Agroverde S.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Burrafato, Giuseppe La Rosa e Giuseppe Criscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, viale XX Settembre, 40; <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Comune di Vittoria</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bruno, Giuseppe Tamburello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, Via Ventimiglia, 145; <b>Prefettura.<br />
Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della deliberazione 26 febbraio 2013, n. 59, con cui la Giunta comunale di Vittoria ha preso atto delle risultanze delle valutazioni della Commissione esaminatrice per il rinnovo delle concessioni, affissa all&#8217;albo pretorio a far data da 03 marzo 2013;- del verbale 20 dicembre 2012 n. 15 e dell&#8217;allegato report di sintesi;- della nota della Prefettura &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Ragusa 22 agosto 2012 prot. n. 2012/25600/I./Area 1;- del verbale 12 novembre 2012, n. 12;- della nota 27 marzo 2013, prot. n. 123/D.M. della Direzione polizia municipale &#8211; Direzione mercati;nonché degli altri atti oggetto di ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.5.2013, come ivi specificatamente indicati.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vittoria e di Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, titolare di concessione per occupazione del box n. 11 del mercato ortofrutticolo di Vittoria ha partecipato alla procedura di rinnovo per la durata di tre anni delle concessioni in atto, e ne è stata esclusa dalla Commissione preposta all’espletamento della procedura, giusta verbale n. 15 del 20/12/2012, con presa d’atto di tali valutazioni da parte della Giunta Comunale(delibera n. 59/2013) .<br />
Avverso tale esclusione, avverso la nota prefettizia del 22/08/2012, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso del 26/3/2013 e posta a fondamento della dichiarazione di non ammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura formulata dalla commissione nel verbale del 12/11/2012 (pure impugnato), nonché avverso la diffida a sgomberare il box occupato di cui alla nota della Direzione della polizia municipale del 27/3/2013, viene proposto il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 e allegato 1 D. L.vo n. 490/1994. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 DPR 252/1998. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/90. Violazione dell’art. 97 e dell’art. 27 Cost.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e insufficiente motivazione.<br />
Parte ricorrente deduce la illegittimità della nota prefettizia del 22 agosto 2012 , che ha determinato l’esclusione dalla procedura di selezione de qua, in quanto tale informativa sarebbe priva di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti sulla cui base la stessa è fondata, contenendo un generico riferimento all’allegato 1 del D.L.vo 490/1994 e all’art. 10, c. 7 del DPR 252/1998, senza alcuna specificazione riferita alla posizione peculiare della società ricorrente.<br />
2) e 3) Illegittimità derivata della esclusione dalla procedura de qua rispetto alle censure mosse avverso la nota prefettizia cui afferiscono le censure sub 1).<br />
La contestata esclusione sarebbe affetta anche dal vizio di eccesso di potere per errata motivazione, per difetto di istruttoria e per travisamento in quando la stessa sarebbe stata disposta ai sensi della L. n. 575/1965, mentre la nota prefettizia che ne costituisce fondamento farebbe riferimento all’allegato 1 del D. l.vo 490/1994.<br />
Il Ministero e la Prefettura intimati, costituiti in giudizio con il patrocinio dell’avvocatura erariale, con memoria depositata in data 11 maggio 2013, ricostruiti i tratti salienti della vicenda ed evidenziando che l’informativa interdittiva nei confronti della società ricorrente era stata rilasciata all’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Ragusa in data 27 luglio 2012, eccepiscono la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nota del 22 agosto 2012 indirizzata al comune di Vittoria, avente la funzione di mera comunicazione dell’esito delle verifiche eseguite. Eccepiscono comunque, nel merito, la infondatezza delle censure addotte.<br />
Il Comune di Vittoria pure costituito in giudizio con memoria depositata in data 10 maggio 2913 eccepisce la infondatezza di tutte le censure addotte.<br />
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 maggio 2013 la società Agroverde, alla luce degli elementi emersi attraverso la memoria depositata dall’avvocatura erariale, reitera le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo precisando che l’impugnata interdittiva nei confronti della società di cui è legale rappresentante Cannizzo Giovanni si fonda su elementi riguardanti Cannizzo Biagio, figlio di Giovanni, socio al 5% della società, sottoposto a sorveglianza speciale di PS, e nei confronti del quale sono state emesse condanne ostative. Il mero rapporto di parentela tra il legale rappresentante della società ed il figlio Biagio Cannizzo non convivente e socio minoritario, non sarebbe sufficiente a terminare la sussistenza degli asseriti tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Le Amministrazioni intimate, con memorie depositate in data 6 giugno 2013 (Comune di Vittoria) e 8 giugno 2013 (Ministero e Prefettura) ribadiscono le eccezioni già spiegate avverso il ricorso introduttivo.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1 agosto 2013 viene impugnata la deliberazione n. 308 del 29 maggio 2013 della Giunta Comunale con la quale è stata confermata l’esclusione ella società ricorrente dalla procedura de qua, deducendo a sostegno, in via derivata, le censure già proposte avversi gli atti impugnati atti presupposti.<br />
Alla Camera di Consiglio del 12 giugno 2013 è stata accolta la domanda cautelare proposta da parte ricorrente con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
Tutte le parti in giudizio, con memorie depositate in vista dell’Udienza di discussione, insistono nelle rispettive censure ed eccezion. Parte ricorrente deposita documenti comprovanti la circostanza che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa inter partes le è stato rinnovata l’autorizzazione all’occupazione del box in oggetto fino al 31/12/2015.<br />
Alla Pubblica Udienza del giorno 8 luglio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Collegio valuta in prima istanza l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero e dalla Prefettura intimati con riferimento all’impugnato provvedimento del 22 agosto 2012 che si ritiene non avere i connotati della informativa prefettizia, quanto quelli di una mera comunicazione dell’informativa interdittiva già rilasciata dalla Prefettura di Ragusa in data 27 luglio 2012.<br />
L’eccezione è infondata nella considerazione che la nota prefettizia del 22/08/2012, indirizzata al Comune di Vittoria, su espressa richiesta di “informazioni antimafia” avanzata da quest’ultimo nell’ambito della procedura di rinnovo delle concessioni rilasciate ai titolari dei posteggi fissi per la vendita al mercato ortofrutticolo di Vittoria, possiede tutti i requisiti di sostanza e di forma per essere qualificata informativa prefettizia interdittiva nei confronti della società ricorrente. La nota in parola infatti, richiamati gli eseguiti accertamenti delle forze dell’ordine all’uopo preposti ed le risultanze delle informazioni tratte dal Centro Elaborazione Dati del Ministero intimato, fa espresso riferimento alla sussistenza di elementi ostativi al rinnovo della concessione a favore della società Agroverde ai sensi dell’art. 10 comma 7 del DPR 252/98 e richiama diversa informativa iterdittiva già resa dalla stessa Prefettura a carico della stessa società oggi ricorrente, su richiesta, però, di altro Ente, l’ispettorato provinciale dell’Agricoltura, nell’ambito di altro procedimento, incardinato dalla ricorrente per l’ottenimento dell’autorizzazione fitosanitaria di cui al D. L.vo 214/05, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa erariale in data 11/’5/2011.<br />
Sgomberato il campo dalla preliminare eccezione, si procede per esigenze di economia processuale, all’esame congiunto del ricorso introduttivo, proposto avverso la informativa interdittiva del 22 del agosto 2012 e dei successivi motivi aggiunti con i quali vengono specificati i rilievi e le censure mosse avverso l’interdittiva in questione, alla luce della documentazione versata in giudizio dalle amministrazioni intimate e si impugnano gli ulteriori consequenziali atti adottati dall’amministrazione, quale la delibera del 29 maggio 2013 (impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti) di conferma dell’esclusione della società Agroverde dalla procedura volta al rinnovo della concessione dei posti fisi del mercato ortofrutticolo comunale.<br />
Il punto nodale delle censure proposte da parte ricorrente attiene alla contestata legittimità della informativa prefettizia interdittiva di cui è stato fatto oggetto nell’ambito del sopra richiamato procedimento di rinnovo di concessione di stalli nel mercato cittadino. Tale interdittiva, laconicamente motivata, contiene, a valere quale base motivazionale , l’espresso richiamo alle disposizioni di cui all’art. 10 comma 7 del DPR 252/98 e alla interdittiva resa dalla stessa prefettura in altro procedimento incardinato dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Ragusa.<br />
Resta da valutare se tale base motivazionale sia incongrua, come dedotto in ricorso e ribadito con il primo ricorso per motivi aggiunti dopo l’intervenuta presa visione dell’altra informativa interdittiva del 27/07/2012.<br />
Come già rappresentato in fatto la Agroverde s.r.l. ha quale amministratore unico il signor Cannizzo Giovanni, circostanza questa confermata dagli atti di causa tra cui è annoverato il certificato della Camera di Commercio di Ragusa del 1° giugno 2012. La circostanza che si ricava dalla informativa prefettizia del 27 luglio 2012 richiamata, come detto, nella interdittiva qui impugnata, che il figlio non convivente di Cannizzo Giovanni, Cannizzo Biagio, abbia precedenti penali e sia stato sottoposto a misure di prevenzione, non legittima ex se l’adozione della interdittiva nei confronti della società, per la tranciante considerazione che Cannizzo Biagio non è socio di maggioranza della società di cui è amministratore unico il padre Cannizzo Giovanni, partecipando alla detta società con quota pari al 5% come è chiaramente desumibile dalla richiamata visura camerale afferente alla società in parola. Tale partecipazione minoritaria non determina ex se l’obbligo di documentazione antimafia, sancito dall’art. 85 comma 2 sub c) del D. L.vo 159/2011 a carico del socio di maggioranza nel caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, né è contenuto direttamente o per relazionem nella informativa interdittiva impugnata alcun elemento motivazionale atto a configurare in concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa scaturente dai meri rapporti di parentela, ma in assenza di circostanze di fatto, che possano costituire indizi di condizionamento delle scelte societarie anche da parte del socio minoritario (in termini ex multis, C. Stato, sent. n. 1086/12, TAR Palermo, sent. n. 1051/2015).<br />
La rilevata fondatezza della censura esaminata determina l’accoglimento del ricorso e dei collegati motivi aggiunti, con il consequenziale annullamento della informativa prefettizia del 22 agosto 2012 e degli altri atti impugnati che da tale nota prefettizia traggono fondamento.<br />
Le spese seguono vengono poste a carico del ministero intimato nella misura che si liquida in dispositivo, mentre vanno compensate nei confronti del Comune di Vittoria..</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie, unitamente ai collegati motivi aggiunti, e per l’effetto annulla gli atti con gli stessi impugnati.<br />
Le spese del giudizio vengono poste a carico del Ministero intimato nella misura che si liquida in Euro 1.500,00=, oltre accessori di legge; vanno invece compensate nei confronti del comune di Vittoria.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/07/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-10-7-2015-n-1908/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2015 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la determinazione di un Comune che aggiudica la concessione in Global Service del servizio di gestione del cimitero comunale per un quinquennio 2010-2015 (sottraendola al resistente), se il merito e&#8217; di imminente discussione. In primo grado l&#8217;aggiudicazione era stata sospesa perche&#8217;, mentre possono essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la determinazione di un Comune che aggiudica la concessione in Global Service del servizio di gestione del cimitero comunale per un quinquennio 2010-2015 (sottraendola al resistente), se il merito e&#8217; di imminente discussione. In primo grado l&#8217;aggiudicazione era stata sospesa perche&#8217;, mentre possono essere oggetto di avvalimento ex art. 49 dlgs n. 163/2006 unicamente i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, una delle imprese in ATI aggiudicataria risultava priva di iscrizione camerale per i servizi di manutenzione immobili e del verde per i servizi cimiteriali, requisito richiesto dal bando a pena di esclusione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01908/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01942/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Signorile &#038; Trotti Snc</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Andrea Botti in Roma, via Monte Santo n.25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc. Coop. Ariete</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Augusto, Roberto D&#8217;Addabbo, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Acquaviva delle Fonti</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00181/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN &#8220;GLOBAL SERVICE&#8221; DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop. Ariete;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Mastroviti e D&#8217;Addabbo;	</p>
<p>Considerato che appare opportuno definire nel merito il contrasto giurisprudenziale relativo ai motivi esaminati dall’ordinanza;<br />	<br />
considerato che risulta già fissata l’udienza di merito in primo grado;<br />	<br />
considerato che, in relazione agli atti di causa, non risulta un grave pregiudizio per l’amministrazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1942/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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