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	<title>19 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;idoneità dell&#8217;apposizione del cartello di cantiere a far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione del permesso di costruire.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullidoneita-dellapposizione-del-cartello-di-cantiere-a-far-decorrere-il-termine-per-limpugnazione-del-permesso-di-costruire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 11:29:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullidoneita-dellapposizione-del-cartello-di-cantiere-a-far-decorrere-il-termine-per-limpugnazione-del-permesso-di-costruire/">Sull&#8217;idoneità dell&#8217;apposizione del cartello di cantiere a far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione del permesso di costruire.</a></p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazione permesso di costruire &#8211; Tardività &#8211; Individuazione dies a quo &#8211; Apposizione di cartello di cantiere. Va ravvisata la tardività dell’impugnativa rivolta nei confronti di un permesso di costruire se risulta comprovato dalle emergenze processuali, e in particolare dalla documentazione fotografica depositata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullidoneita-dellapposizione-del-cartello-di-cantiere-a-far-decorrere-il-termine-per-limpugnazione-del-permesso-di-costruire/">Sull&#8217;idoneità dell&#8217;apposizione del cartello di cantiere a far decorrere il termine per l&#8217;impugnazione del permesso di costruire.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Impugnazione permesso di costruire &#8211; Tardività &#8211; Individuazione dies a quo &#8211; Apposizione di cartello di cantiere.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va ravvisata la tardività dell’impugnativa rivolta nei confronti di un permesso di costruire se risulta comprovato dalle emergenze processuali, e in particolare dalla documentazione fotografica depositata in atti, che risultava esposto, presso l’area interessata dal progettato intervento demoricostruttivo, il cartello di cantiere recante l’indicazione degli estremi del permesso di costruire impugnato, la tipologia dei lavori assentiti e, soprattutto, la riproduzione grafica dell’erigendo fabbricato in tutta la sua definitiva consistenza planovolumetrica, e che il ricorso sia stato proposto a distanza di oltre un anno dall&#8217;inizio dei lavori. E’ da ritenere, infatti, che il cartello di cantiere sia stato affisso in concomitanza con l’avvio dei lavori, atteso che tale cartello è elemento imprescindibile per il regolare allestimento della zona di cantiere.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Corciulo &#8211; Est. Dell&#8217;Olio</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3945 del 2020, proposto da<br />
ROSA ROMANO, MATILDE ESPOSITO e LUIGI ESPOSITO, rappresentati e difesi dall’Avv. Carmine Medici, con domicilio eletto in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 53 presso lo studio legale Ganguzza e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del loro difensore;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Romano e Antonio Nunziata, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">G.R. COSTRUZIONI S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: center;"><em>e con l’intervento di</em></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br />
LUIGI CICCARELLI, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Pignatiello, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 57 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">a) del premesso di costruire n. 229/2017 del 24 settembre 2019, rilasciato, quale variante in corso d’opera del permesso di costruire n. 449/2011, dal Comune di Pomigliano d’Arco alla G.R. Costruzioni S.r.l. e finalizzato al recupero edilizio, mediante abbattimento e ricostruzione con aumento di unità abitative, di un fabbricato sito nel territorio comunale alla Via Carmine Guadagni n. 43, nonché del parere favorevole del responsabile del procedimento del 7 febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">b) del permesso di costruire n. 449/2011 del 6 settembre 2012, rilasciato dal Comune di Pomigliano d’Arco al Sig. Luigi Ciccarelli e finalizzato al recupero edilizio del suddetto fabbricato mediante ricostruzione in sito a parità di volumetria esistente;</p>
<p style="text-align: justify;">c) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di intervento ad opponendum;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti espongono di essere proprietari residenti di un edificio sito in Pomigliano d’Arco alla Via Felice Cavallotti n. 21, nelle vicinanze di un fabbricato, ubicato in Via Carmine Guadagni n. 43, oggetto del permesso di costruire n. 229/2017 del 24 settembre 2019; tale titolo edilizio fu rilasciato dall’amministrazione comunale alla G.R. Costruzioni S.r.l. quale variante in corso d’opera del permesso di costruire n. 449/2011 del 6 settembre 2012, meglio individuato in epigrafe, ed era finalizzato al recupero edilizio di detto fabbricato mediante abbattimento e ricostruzione con aumento di unità abitative.</p>
<p style="text-align: justify;">I medesimi impugnano il permesso di costruire n. 229/2017 unitamente al parere favorevole del responsabile del procedimento del 7 febbraio 2018 e al precedente permesso di costruire n. 449/2011, deducendo una serie di censure attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Pomigliano d’Arco conclude nei suoi scritti difensivi per la reiezione del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata G.R. Costruzioni S.r.l. formula nelle sue memorie difensive varie eccezioni di rito instando, nel merito, per il rigetto delle ragioni attoree.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha spiegato intervento ad opponendum il Sig. Luigi Ciccarelli, titolare del permesso di costruire n. 449/2011, dante causa della società controinteressata e presentatore dell’istanza posta alla base dell’emissione del permesso di costruire n. 229/2017, il quale articola eccezioni sia in rito che in merito.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti controdeducono ed insistono nelle proprie tesi con ulteriori memorie difensive.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 2241 del 2 dicembre 2020, confermata in appello, per motivi attinenti alla proponibilità dell’appello cautelare da parte dell’interventore Luigi Ciccarelli, con ordinanza del Consiglio di Stato n. 178 del 22 gennaio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 21 dicembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In via preliminare, va dedicata peculiare attenzione alle eccezioni di rito opposte dalle difese della società controinteressata e del soggetto interventore, cui deve essere riservato un più accurato approfondimento dopo la sommaria cognizione della controversia effettuata in sede cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">In adesione ai conferenti e documentati rilievi svolti dalle suddette difese, va ravvisata la tardività dell’impugnativa rivolta nei confronti del permesso di costruire n. 229/2017 del 24 settembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, è comprovato dalle emergenze processuali, ed in particolare dalla documentazione fotografica depositata dalla difesa della società controinteressata il 27 novembre 2020, che risultava esposto, presso l’area interessata dal progettato intervento demoricostruttivo, il cartello di cantiere recante l’indicazione degli estremi del permesso di costruire qui impugnato (n. 229/2017), la tipologia dei lavori assentiti (realizzazione di un compendio immobiliare ad uso residenziale) e, soprattutto, la riproduzione grafica dell’erigendo fabbricato in tutta la sua definitiva consistenza planovolumetrica. E’ da ritenere, in mancanza di specifiche contestazioni sul punto ed in presenza di un valido elemento di prova quale la comunicazione di inizio lavori prodotta presso gli uffici comunali il 3 ottobre 2019 (in atti), che il cartello di cantiere, come sostenuto dall’interventore ad opponendum, sia stato affisso in concomitanza con l’avvio dei lavori, avvenuto il 2 ottobre 2019 come da comunicazione (anche in questo caso la circostanza è rimasta incontestata), atteso che tale cartello è elemento imprescindibile per il regolare allestimento della zona di cantiere.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ai fini della tardività dell’impugnativa, non è da sottovalutare il concorrente dato del notevole lasso di tempo intercorso fra l’inizio dei lavori, risalente appunto al 2 ottobre 2019, e la proposizione del ricorso, che risulta incardinato presso questo Tribunale solo il 2 novembre 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L’affissione del cartello di cantiere e il lungo tempo trascorso dall’inizio dei lavori costituiscono validi indici presuntivi (gravi, precisi e concordanti) per inferire che tutti i ricorrenti, essendo proprietari residenti in zona contigua all’area di intervento, avessero acquisito piena conoscenza del permesso di costruire n. 229/2017 quanto meno a partire dal 2 ottobre 2019, data dell’affissione stessa e del concomitante avvio dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, a fronte dell’inverarsi della piena conoscenza dell’avversato titolo edilizio alla suddetta data, risulta che l’odierno ricorso è stato consegnato per la notifica il 30 ottobre 2020, ossia ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a. per proporre impugnativa, termine calcolato nel caso specifico al netto del periodo di sospensione dei termini processuali, pari a 57 giorni (dall’8 marzo 2020 al 3 maggio 2020), contemplato dal combinato disposto degli artt. 84, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 (convertito nella legge n. 27/2020) e 36, comma 3, del decreto legge n. 23/2020 (convertito nella legge n. 40/2020) per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Tanto va affermato in applicazione del condiviso insegnamento del massimo giudice amministrativo in tema di tempestività dell’impugnazione del permesso di costruire rilasciato a terzi, come di seguito riportato: “9. Viene dunque nuovamente all’esame della Sezione la tematica, già oggetto di plurime decisioni di questo Consiglio di Stato, dell’esatta accezione da attribuire alla nozione di “conoscenza piena” dei provvedimenti riguardanti l’attività edilizia posta in essere da soggetti terzi ai fini del computo del termine per la proposizione del ricorso. 10. Come più volte precisato anche dalla Sezione, alle cui conclusioni è necessario ricondursi (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2019, n. 4390), essa non si identifica con la conoscenza “integrale” del provvedimento, comprensiva degli atti endoprocedimentali i cui vizi possono ripercuotersi in via derivata sullo stesso: è infatti sufficiente la percezione dell’esistenza dello stesso e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della propria sfera giuridica, in modo da concretizzare l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso ( cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075; nonché id. 22 gennaio 2019, n. 534). Il completamento della conoscenza dell’atto, comprensivo della sua genesi istruttoria, sta invece alla base dell’istituto dei motivi aggiunti cosiddetti “propri”, finanche nel suo diverso atteggiarsi in base alla disciplina previgente, la cui natura di rimedio postumo a garanzia di integrità della difesa finirebbe diversamente per non avere una pratica ragion d’essere, o per divenire del tutto residuale. 11. La percezione della lesività del titolo edilizio rilasciato o assentito a terzi, dunque, può variare a seconda della sua natura, ovvero dello stato di avanzamento dei lavori e della loro anche astratta assentibilità, esclusa, ad esempio, in zona a inedificabilità assoluta, in relazione alla quale perfino l’inizio dei lavori potrebbe rivelarsi sufficiente allo scopo (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3875 del 2018; id. nn. 3067 e 5754 del 2017; Sez. VI, n. 4830 del 2017, che si conformano sostanzialmente all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, sviluppandone i logici corollari). A tale riguardo, la vicinitas di un soggetto rispetto all’area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sull’interesse ad agire, induce a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori. Nel caso di specie, benché il primo giudice consideri i ricorrenti uti cives, essi hanno specificato di essere tutti proprietari di terreni nella medesima località, adiacenti pertanto a quello di cui è causa. 12. Quanto detto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva (come, appunto, avvenuto nel caso di specie, ndr.), la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (ad esempio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, t.u. edilizia, avuto riguardo alla presenza in loco del cartello dei lavori, specie se munito di “rendering” e indicazione puntuale del titolo edilizio, ovvero all’effettiva comunicazione tramite pubblicazione all’albo pretorio del Comune del rilascio del titolo edilizio; alla consistenza del tempo trascorso fra l’inizio dei lavori e la proposizione del ricorso; all’effettiva residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc. ecc.). Per contro, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale, stante che la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso. Se da un lato, infatti, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro, deve parimenti essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, n. 3075 del 2018; id., n. 5675 del 2017; nn. 4701 e 1135 del 2016).” (così Consiglio di Stato, Sez. II, 18 gennaio 2021 n. 566).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Alla luce di quanto complessivamente osservato, va disattesa l’obiezione della difesa attorea, ribadita nell’odierna udienza di discussione, con cui si deduce che il cartello di cantiere non poteva essere conosciuto dai ricorrenti non essendo stato esposto in un luogo riconoscibile, come si evincerebbe dalla documentazione fotografica prodotta agli atti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, è la stessa suddetta documentazione fotografica, ed in particolare sempre quella depositata dalla difesa della società controinteressata il 27 novembre 2020 (cfr. foto del cartello di cantiere e pagina 7 dei rilievi fotografici attestanti lo stato di avanzamento lavori), che comprova che il cartello dei lavori fu affisso al cancello di entrata del cantiere, presso l’androne di ingresso del sito di intervento, in modo da essere ben visibile al pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo giova notare, in via assolutamente assorbente, che è la stessa ricorrente Rosa Romano a smentire l’assunto della non conoscibilità del cartello di cantiere, quando afferma testualmente, nell’istanza di accesso documentale presentata il 14 settembre 2020 in relazione al permesso di costruire in questione, che da “quanto si legge sul cartello esposto nell’androne d’ingresso della proprietà alla quale si accede da via Carmine Guadagno, la nuova costruzione sembra venga realizzata in virtù del permesso di costruire n. 229/2017”.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 In definitiva, deve essere confermata la tardività dell’impugnativa del permesso di costruire n. 229/2017, che non può non involgere anche il parere favorevole del responsabile del procedimento del 7 febbraio 2018, trattandosi nella specie di mero atto endoprocedimentale destinato ad essere recepito nel provvedimento finale e, quindi, di atto privo di autonoma lesività. Analogo discorso va fatto per il parimenti gravato permesso di costruire n. 449/2011 del 6 settembre 2012, che non è più dotato di alcuna capacità di incidere sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Difatti, il permesso di costruire n. 229/2017, comportando la radicale trasformazione del fabbricato (oggetto di demoricostruzione) già contemplata dal permesso di costruire n. 449/2011, è preordinato ad assorbire quest’ultimo sostituendosi ad esso quale unica fonte abilitativa dell’intervento edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso va in toto dichiarato irricevibile per tardività.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono giusti e particolari motivi, attesa la complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Corciulo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Antonella Lariccia, Primo Referendario</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-9-2020-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-9-2020-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.19</a></p>
<p>Filippo Patroni Griffi, Presidente, Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore; PARTI: (Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro la signora Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-9-2020-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-25-9-2020-n-19/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2020 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Filippo Patroni Griffi, Presidente, Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore; PARTI: (Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro la signora Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti del signor Omissis, originario controinteressato)</span></p>
<hr />
<p>Sulla estensione e modalità  di accesso agli atti della amministrazione finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Atti e documenti amministrativi &#8211; atti presentati ed acquisiti dagli Uffici Finanziari &#8211; natura.<br /> <br /> 2.- Atti e  provvedimenti amministrativi &#8211; accesso documentale difensivo &#8211; necessario collegamento con l&#8217;esercizio di poteri processuali &#8211; non sussiste.<br /> <br /> 3.- Atti e provvedimenti &#8211; accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell&#8217;anagrafe tributaria &#8211; ampiezza e modalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell&#8217;amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell&#8217;accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990</em>.<br /> <br /> <em>2. L&#8217;accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall&#8217;esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.</em><br /> <br /> <em>3. L&#8217;accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall&#8217;esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonchè, pìù in generale, dalla previsione e dall&#8217;esercizio dei poteri istruttori d&#8217;ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia. L&#8217;accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia</em>.<br /> <br /> <br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/09/2020<br /> <strong>N. 00019/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00002/2020 REG.RIC.A.P.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2 dell&#8217;Adunanza Plenaria del 2020, proposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> del signor -OMISSIS-, originario controinteressato, indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso in appello e non costituito in giudizio nel presente grado;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, (Sezione Prima), n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti e concernente: impugnazione del diniego di accesso ai documenti dell&#8217;anagrafe tributaria;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 tenuta come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Campania &#8211; Sezione staccata di Salerno pronunciava definitivamente sul ricorso n. 508 del 2019, proposto dalla signora -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego dell&#8217;istanza presentata dalla ricorrente il 7 febbraio 2019 all&#8217;Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Salerno &#8211; in pendenza del giudizio di separazione giudiziale promosso dal coniuge -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 151 cod. civ. dinanzi al Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, nel cui ambito la ricorrente aveva formulato richiesta di addebito e proposto domande di determinazione dell&#8217;assegno di mantenimento e di assegnazione della casa familiare -, vÃ²lta ad accedere ed estrarre copia (d)alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale (compresi eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà  e/o comproprietà  del coniuge) riferibile al coniuge, conservata nell&#8217;anagrafe tributaria, nonchè (d)alle comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all&#8217;anagrafe tributaria e conservate nella sezione archivio dei rapporti finanziari, relative alle operazioni finanziarie riferibili allo stesso coniuge.<br /> L&#8217;Agenzia delle entrate, con nota comunicata via <em>pec</em> il 4 aprile 2019, aveva negato l&#8217;accesso sulla base del rilievo che il controinteressato si era opposto e, con specifico riferimento alla documentazione della sezione archivio dei rapporti finanziari, che era comunque necessaria la previa autorizzazione del giudice investito della causa di separazione.<br /> Il TAR accoglieva il ricorso, rilevando che in pendenza del giudizio di separazione o di divorzio l&#8217;accesso alla documentazione fiscale, reddituale, patrimoniale e finanziaria dell&#8217;altro coniuge doveva ritenersi «<em>oggettivamente utile</em>» al perseguimento del fine di tutela, e ordinando di conseguenza all&#8217;amministrazione resistente di esibire alla ricorrente la documentazione da essa richiesta con l&#8217;istanza del 7 febbraio 2019 e di consentirne l&#8217;estrazione di copia.<br /> 2. Avverso tale sentenza interponeva appello l&#8217;amministrazione soccombente, fondato su un unico motivo, con il quale censurava l&#8217;erroneità  dell&#8217;impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto accessibili i dati dell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compresi quelli contenuti nella sezione archivio dei rapporti finanziari, senza l&#8217;autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi dell&#8217;art. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ., avendo il TAR omesso di considerare il rapporto di specialità  intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ. e 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. e la disciplina dell&#8217;accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, ostativo all&#8217;applicazione di quest&#8217;ultima disciplina, e dovendo l&#8217;indispensabilità  del documento ai fini della tutela giurisdizionale essere intesa (anche) come impossibilità  di acquisire il documento attraverso le forme processuali tipiche giÃ  previste dall&#8217;ordinamento.<br /> L&#8217;amministrazione appellante chiedeva pertanto la riforma dell&#8217;impugnata sentenza, previa sospensione della sua provvisoria esecutorietà .<br /> 3. L&#8217;originaria ricorrente si costituiva nel presente grado, contestando la fondatezza dell&#8217;appello e chiedendone la reiezione.<br /> 4. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, investita della causa d&#8217;appello, all&#8217;esito dell&#8217;udienza camerale del 23 gennaio 2020 fissata per la discussione della domanda cautelare e previo preavviso alle parti presenti ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm., pronunciava l&#8217;ordinanza collegiale n. 890/2020, con la quale, a fronte dei contrasti giurisprudenziali insorti sulla questione centrale di diritto devoluta in appello, rimetteva gli atti all&#8217;Adunanza plenaria ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, cod. proc. amm., ponendo le seguenti questioni:<br />«<em>a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell&#8217;Archivio dell&#8217;Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;</em><br /> <em>b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l&#8217;accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l&#8217;acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210 e 213 del cod. proc. civ.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 492-bis del cod. proc. civ. e 155-sexies delle disp. att. del cod. proc. civ.);</em><br /> <em>c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche &#8211; eventualmente &#8211; concorrendo con le stesse;</em><br /> <em>d) ovvero se &#8211; all&#8217;opposto &#8211; la previsione da parte dell&#8217;ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l&#8217;azionabilità  del rimedio dell&#8217;accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990;</em><br /> <em>e) nell&#8217;ipotesi in cui si riconosca l&#8217;accessibilità  agli atti detenuti dall&#8217;Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell&#8217;Archivio dell&#8217;Anagrafe tributaria), in quali modalità  va consentito l&#8217;accesso ai medesimi, e cioè se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell&#8217;estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica</em>».<br /> 5. La camera di consiglio per la trattazione della causa <em>ex</em> art. 87, comma 2, lettera <em>c)</em>, cod. proc. amm., originariamente fissata all&#8217;11 marzo 2020, è stata rinviata all&#8217;odierna udienza camerale con d.P.C.S. n. 68 del 9 marzo 2020 (ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, d.-l. n. 11/2020) e si è svolta secondo le modalità  di cui all&#8217;art. 84, commi 5, d.-l. n. 18/2020 (nella versione applicabile <em>ratione temporis</em>), al cui esito la causa è stata decisa secondo le modalità  di cui al comma 6 del citato art. 84.<br /> La difesa erariale, nella memoria difensiva depositata il 22 maggio 2020, ha chiesto il differimento dell&#8217;odierna udienza camerale «<em>onde consentire </em>[&#038;]<em> &#8211; posta la complessità  delle questioni giuridiche sollevate e la rilevanza che la risoluzione delle stesse riveste per l&#8217;Amministrazione resistente &#8211; di svolgere compiutamente il proprio diritto di difesa mediante discussione orale della controversia in conformità  ad una lettura costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 84, comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020 recentemente fornita da Codesto Ecc.mo Consiglio (v. Cons. di Stato, Sez. VI, ord. 21 aprile 2020, n. 2539)</em>» (v. così¬, testualmente, p. 1 della memoria).<br /> 6. Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l&#8217;istanza di differimento dell&#8217;odierna udienza camerale, quale formulata dalla difesa erariale.<br /> Infatti, considerato che si verte in fattispecie di procedimento camerale <em>ex</em> art. 87, comma 2, lettera <em>c)</em>, cod. proc. amm., assoggettato a un rito accelerato, si pone un&#8217;esigenza specifica di tutela del diritto dell&#8217;originaria ricorrente alla ragionevole durata del processo, da ritenersi prevalente sulle esigenze difensive prospettate in via astratta e generica a suffragio della richiesta di differimento in funzione di una discussione orale.<br /> A ciò si aggiunga che l&#8217;amministrazione appellante ha, comunque, svolto le proprie difese di merito nella memoria difensiva depositata il 22 maggio 2020, sicchè non si pone questione alcuna di rimessione in termini, peraltro neppure richiesta.<br /> 6.1 In via preliminare di rito occorre, inoltre, precisare che, alla luce della situazione di soccombenza dell&#8217;originario controinteressato -OMISSIS-, parte del giudizio di primo grado (ed ivi non costituito in giudizio), quest&#8217;ultimo per un verso era autonomamente legittimato ad impugnare la pronuncia ad esso sfavorevole, assumendo quindi la veste di cointeressato all&#8217;appello (in concorso con l&#8217;amministrazione appellante), e per altro verso è privo di interesse a contraddire rispetto all&#8217;appello proposto dall&#8217;amministrazione, con la conseguenza che la mancata notificazione dell&#8217;appello al predetto non comporta la necessità  di disporre l&#8217;integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (sul principio processuale amministrativo, per cui nel giudizio di appello proposto dall&#8217;amministrazione resistente soccombente in primo grado gli originari controinteressati, avendo una posizione coincidente con essa, sono privi di interesse a contraddire e non devono quindi essere evocati in giudizio, v. Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930; CGARS, 1° giungo 2012, n. 509).<br /> 7. La Sezione rimettente, nel deferire le questioni <em>sub</em> 4 all&#8217;esame all&#8217;Adunanza plenaria, ha precisato che esse riguardano tutti i documenti dell&#8217;anagrafe tributaria oggetto dell&#8217;istanza di accesso dell&#8217;originaria ricorrente, e non solo quelli inseriti nella sezione archivio dei rapporti finanziari.<br /> 7.1 Sulla prima questione, relativa alla qualificazione dei documenti dell&#8217;anagrafe tributaria quali documenti amministrativi ai fini dell&#8217;accesso difensivo, la Sezione rimettente non ha registrato alcuno specifico contrasto giurisprudenziale, mentre in ordine alla tematica del rapporto tra l&#8217;istituto dell&#8217;accesso difensivo di cui all&#8217;art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e le norme processuali disciplinanti l&#8217;acquisizione dei documenti amministrativi al processo civile (sia secondo le previsioni generali, ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia secondo le previsioni speciali nei procedimenti in materia di famiglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ. e 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ.), su cui s&#8217;incentra la questione principale deferita all&#8217;Adunanza plenaria, ha segnalato un aperto contrasto di giurisprudenza insorto all&#8217;interno della Quarta Sezione, nei seguenti termini.<br /> 7.1.1 Secondo una prima tesi, sostenuta nelle sentenze n. 2472/2014, n. 5347/2019 e n. 5910/2019 e a favore della quale mostra di propendere il Collegio rimettente, il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 è esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle citate norme processualcivilistiche.<br /> A suffragio di tale tesi sono addotti i seguenti argomenti:<br /> &#8211; tra le due discipline non sussiste un rapporto di specialità , bensì¬ di concorrenza (anche cumulativa) e di complementarietà ;<br /> &#8211; la disciplina sull&#8217;accesso agli atti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità  di pubblico interesse, costituisce &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 &#8211; «<em>principio generale dell&#8217;attività  amministrativa</em>»;<br /> &#8211; la <em>ratio </em>dell&#8217;istituto può essere ravvisata nei principi di imparzialità , trasparenza e buon andamento sanciti dall&#8217;art. 97 Cost. (Ad. plen. 18 aprile 2006, n. 6) e nell&#8217;esigenza di agevolare gli interessati nell&#8217;ottenere gli atti per valutare se sia il caso di agire in giudizio a tutela di una propria posizione giuridica (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455), non potendosi ravvisare &#8216;zone franche&#8217; in cui non rilevino i principi sopra richiamati (Ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16);<br /> &#8211; l&#8217;affermazione del diritto di accesso è estrinsecazione, oltre che del principio di effettività  della tutela giurisdizionale, anche della tutela dei diritti fondamentali dei familiari, in particolare dei figli minorenni, questi ultimi tutelati dall&#8217;art. 5 del settimo protocollo addizionale della CEDU e dagli artt. 29 e 30 della Costituzione;<br /> &#8211; il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa ammette, senza limitazioni, l&#8217;esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la conseguente applicazione della relativa disciplina sostanziale e processuale, anche in pendenza di un giudizio &#8216;principale&#8217; civile (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2018, n. 6444; Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2018, n. 1805);<br /> &#8211; l&#8217;ampliamento dei poteri istruttori del giudice ordinario civile (il cui esercizio ha natura discrezionale) nell&#8217;acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nei procedimenti in materia di famiglia (art 337-<em>ter</em>, comma 6, cod. civ.; art. 5, comma 9, l. n. 898/1970; art. 736-<em>bis</em>, comma 2, cod. proc. civ.; art. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. in relazione all&#8217;art. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ.) rispetto ai poteri istruttori generali giÃ  previsti dagli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ. (anch&#8217;essi, parimenti, di natura discrezionale) non può costituire un ostacolo all&#8217;accesso difensivo (anche a prescindere dalla circostanza che le istanze istruttorie proposte nel giudizio non siano state accolte), nè dar luogo ad ipotesi derogatorie alla disciplina in materia di accesso alla documentazione (salvo, in ipotesi, predicare un ingiustificato ridimensionamento della disciplina generale sull&#8217;accesso, fuori dei casi e dei modi contemplati dall&#8217;ordinamento);<br /> &#8211; la piena esplicazione del diritto di difesa non può dipendere dalla spontanea produzione in giudizio della controparte, nè dall&#8217;esercizio discrezionale del potere acquisitivo da parte del giudice, il quale potrebbe non consentire l&#8217;accesso secondo le logiche tipiche che ispirano il giudizio civile nella formazione e nell&#8217;acquisizione della prova, con effetti deteriori sulla piena esplicazione del diritto di difesa;<br /> &#8211; l&#8217;accesso ai documenti, inoltre, potrebbe essere esperito anche prima e indipendentemente dalla pendenza del procedimento civile, allo scopo di impedire il verificarsi degli effetti negativi discendenti dal cd. ricorso &#8216;al buio&#8217; e di poter valutare, a monte, la convenienza o l&#8217;opportunità  dell&#8217;instaurazione del processo, con effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario (Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 1997, n. 1591; Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158);<br /> &#8211; l&#8217;accesso pieno ed integrale alla condizione reddituale, patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali &#8211; siano essi coniugi o conviventi di fatto, anche rispetto ai figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti &#8211; è da considerare precondizione necessaria per l&#8217;uguale trattamento giuridico nell&#8217;ambito di tutti i procedimenti di famiglia;<br /> &#8211; nei procedimenti in materia di famiglia, connotati dall&#8217;attribuzione al giudice civile di ampi e specifici poteri istruttori esercitabili anche d&#8217;ufficio (v. sopra), le lacune istruttorie spesso si verificano a cagione del comportamento processuale di una parte a danno dell&#8217;altra, inottemperante o parzialmente ottemperante agli obblighi di deposito, il cui superamento postula l&#8217;utilizzo di tecniche di indagine molto invasive, soprattutto per la sfera giuridica dei terzi estranei (es. le indagini fiscali e tributarie), con notevole dispiegamento dell&#8217;energia della forza pubblica (ad es. Guardia di Finanza); inoltre, occorre considerare che tali indagini difficilmente sono autorizzate dal giudice civile in assenza di puntuali, specifici e ben motivati elementi conoscitivi (Cass. Civ., Sez. 1, 6 giugno 2013, n. 14336; id., Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21603; id., Sez. 6, 15 novembre 2016, n. 23263; id., Sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9535);<br /> &#8211; con specifico riferimento alla documentazione finanziaria detenuta dall&#8217;Agenzia delle entrate, il divieto contenuto nella circolare del 10 ottobre 2017, relativo all&#8217;accesso alle «<em>risultanze derivanti dall&#8217;Archivio dei rapporti finanziari</em>», in assenza dell&#8217;autorizzazione del Tribunale, è privo di base legale;<br /> &#8211; la questione va risolta facendo applicazione dell&#8217;art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, procedendo al bilanciamento degli interessi contrapposti sulla base degli artt. 59 e 60 d. lgs. n. 196/2003 e del d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, il cui art. 5, per un verso, sottrae tali documenti all&#8217;accesso inteso come diritto alla copia, ma, corrispondentemente, garantisce «<em>la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta</em>».<br /> 7.1.2 Secondo la tesi opposta, propugnata dalla sentenza n. 3461/2017 della Quarta Sezione, la previsione da parte dell&#8217;ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria, di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, esclude invece l&#8217;azionabilità  del rimedio dell&#8217;accesso ai documenti medesimi secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990.<br /> Tale tesi parte dalla considerazione (richiamando Ad. plen. 18 aprile 2006, n. 6) che il diritto di accesso è una situazione soggettiva che, pìù che fornire utilità  finali, risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell&#8217;interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi), e ne trae i seguenti corollari:<br /> &#8211; il diritto di accesso si presenta come posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia giÃ  titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata (diritto soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, titolarità  esponenziale di interessi collettivi o diffusi), e che abbia, in collegamento a quest&#8217;ultima, un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire mediante accesso uno o pìù documenti amministrativi;<br /> &#8211; la posizione giuridica soggettiva preesistente, cui strumentalmente inerisce il diritto di accesso, non può essere individuata nel mero e autonomo &#8216;diritto all&#8217;informazione&#8217;, nè nell&#8217;accesso civico a dati e documenti dell&#8217;amministrazione;<br /> &#8211; il «<em>diritto</em>» di accesso si presenta privo di una sua sostanziale autonomia, essendo esso sempre ricollegato, appunto, a <em>status</em> e posizioni soggettive, alla cui affermazione e/o tutela strumentalmente si accompagna, di modo che proprio perchè è esso stesso posizione strumentale non può essere configurato come diritto fondamentale e autonomo rispetto a qualsiasi altro tipo di azione;<br /> &#8211; il problema da sciogliere è quindi se, allorchè l&#8217;ordinamento giuridico preveda particolari procedimenti e modalità  di acquisizione di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, il diritto di accesso sia esercitabile (o meno) indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle norme processuali, ovvero anche in modo concorrente e complementare con queste ultime.<br /> Dati i presupposti in ragione dei quali l&#8217;acquisizione di documenti amministrativi al processo civile è disciplinata dal codice di rito, e considerato che il giudizio nel cui ambito una delle parti intende utilizzare documenti detenuti da pubbliche amministrazioni è un giudizio tra soggetti privati, al quale la pubblica amministrazione è totalmente estranea, l&#8217;orientamento all&#8217;esame perviene all&#8217;affermazione dei seguenti principi:<br /> &#8211; la disciplina codicistica garantisce la necessaria tutela giurisdizionale anche in punto di acquisizione di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione;<br /> &#8211; proprio in quanto i documenti da utilizzare nel processo (e detenuti dalla pubblica amministrazione) riguardano una delle due parti private in giudizio, al diritto alla tutela giurisdizionale del soggetto, che intende avvalersi dei documenti amministrativi, occorre contrapporre l&#8217;altrettanto riconosciuto e tutelato diritto di difesa dell&#8217;altra parte;<br /> &#8211; infatti, le norme processualcivilistiche sottopongono alla valutazione del giudice la esibizione di documenti ordinata al terzo (artt. 211, 213, 492-<em>bis</em> cod. proc. civ.), in quanto l&#8217;acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio, e il giudice «<em>deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l&#8217;interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo</em>», se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 cod. proc. civ.);<br /> &#8211; la possibilità  di acquisire <em>extra iudicium </em>i documenti amministrativi, dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio, si tradurrebbe in una forma di singolare «<em>aggiramento</em>» delle norme che governano l&#8217;acquisizione delle prove e costituirebbe unÂ <em>vulnus </em>al diritto di difesa dell&#8217;altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall&#8217;ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non giÃ  dinanzi ad un giudice, bensì¬ dinanzi alla pubblica amministrazione, in qualità  di soggetto controinteressato;<br /> &#8211; se l&#8217;accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto in funzione di una «<em>situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>»Â (art. 22, comma 1, lettera <em>b)</em>, l. n. 241/1990), appare evidente come l&#8217;esigenza di tutela risulti giÃ  ampiamente assicurata attraverso i mezzi tipici previsti nel processo instaurato;<br /> &#8211; nei procedimenti familiari e, in genere, nelle cause tra privati, l&#8217;accesso ai documenti amministrativi non ha «<em>rilevante finalità  di pubblico interesse</em>», nè è volto a «<em>favorire la partecipazione</em>» del privato all&#8217;attività  dell&#8217;amministrazione, nè ad «<em>assicurarne l&#8217;imparzialità  e la trasparenza</em>» (art. 22, comma 2, l. n. 241/1990);<br /> &#8211; in siffatte fattispecie, l&#8217;accesso documentale, lungi dall&#8217;essere volto alla tutela (procedimentale e/o processuale) del privato nei confronti della pubblica amministrazione, tende ad alterare la parità  processuale delle parti in un giudizio civile, garantita (anche) dalla previa valutazione del giudice;<br /> &#8211; le predette considerazioni, riferite a un giudizio tra privati (e, dunque, con riferimento a norme processualcivilistiche), non sono immediatamente applicabili al processo amministrativo, nè, per converso, la possibilità  di instaurare un giudizio avverso la pubblica amministrazione e, in parallelo, esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce elemento per contraddire tali conclusioni.<br /> 8. Occorre premettere che l&#8217;oggetto della prima questione, di cui sopra <em>sub</em> 4.a), si estende a tutti i documenti dell&#8217;anagrafe tributaria, contenenti sia i dati patrimoniali e fiscali sia i dati finanziari della sezione archivio rapporti finanziari, e, nel caso di specie (a differenza dalle due cause parallele, pure chiamate all&#8217;odierna udienza camerale), coincide interamente con i limiti oggettivi del <em>devolutum</em>.<br /> 8.1 La questione, sulla quale non si registrano contrasti giurisprudenziali, deve essere risolta in senso affermativo, atteso il concetto ampio di «<em>documento amministrativo</em>» delineato negli artt. 22, comma 1, lettera <em>d)</em>, l. n. 241/1990 e 1, comma 1, lettera <em>a)</em>, d.P.R. n. 445/2000.<br /> 8.2 Sul piano del diritto positivo, si osserva quanto segue.<br /> L&#8217;art. 22, comma 1, lettera <em>d)</em>, l. n. 241/1990 (che introduce il capo V della legge, rubricato «<em>Accesso ai documenti amministrativi</em>»), come sostituito dall&#8217;art. 15, comma 1, l. 11 febbraio 2005, n. 15, testualmente recita: «<em>Ai fini del presente capo si intende: </em>[&#038;]<em> d) per &#8220;documento amministrativo&#8221;, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività  di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale</em>»<br /> L&#8217;art. 1, lettera <em>a)</em>, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (<em>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</em>), come sostituito dall&#8217;articolo 1 d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 &#8211; nel quadro della disciplina generale della formazione, rilascio, tenuta e conservazione, gestione trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione (art. 2) &#8211; statuisce: «<em>1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell&#8217;attività  amministrativa. </em>[&#038;]Â».<br /> L&#8217;art. 2, comma 2, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (<em>Regolamento recante la disciplina di accesso ai documenti amministrativi</em>), stabilisce che l&#8217;accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.<br /> 8.3 Dal descritto quadro normativo si può trarre una considerazione decisiva ai fini della soluzione al primo quesito interpretativo posto dalla Sezione rimettente, e cioè che, sotto il profilo oggettivo, la nozione normativa di «<em>documento amministrativo</em>» suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell&#8217;accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purchè lo stesso concerna un&#8217;attività  di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell&#8217;attività  amministrativa, nel perseguimento di finalità  di interesse generale.<br /> 8.4 Nella presente causa vengono in rilievo, in particolare, i documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, acquisiti e conservati nell&#8217;anagrafe tributaria gestita dall&#8217;Agenzia delle entrate. Segnatamente, si tratta dei documenti delle banche dati dell&#8217;anagrafe tributaria, le quali &#8211; per quanto qui interessa &#8211; includono la banca dati reddituale (che contiene tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti comprese eventuali dichiarazioni sostitutive e/o integrative), la banca dati imposte registro (che contiene la registrazione di atti scritti di qualsiasi natura produttivi di effetti giuridici) e l&#8217;archivio dei rapporti finanziari.<br /> 8.5 Secondo l&#8217;art. 1, comma 1, d.P.R. n. 605/1973, l&#8217;anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell&#8217;amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. Il comma 2 stabilisce che i dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all&#8217;applicazione dei tributi, e, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità  contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all&#8217;ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.<br /> 8.6 Con riferimento all&#8217;archivio dei rapporti finanziari, alla luce di quanto disposto dall&#8217;art. 6, comma 7, d.P.R. n. 605/1973 e ss. mm. ii. deve ritenersi che le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti acquisiti dall&#8217;amministrazione finanziaria e i relativi dati inseriti e conservati nell&#8217;anagrafe tributaria &#8211; secondo la sopra richiamata disciplina in punto di forma, contenuti, modalità  di trasmissione e di archiviazione &#8211; rientrano, senza particolari dubbi esegetici, nella sopra riportata ampia nozione di documenti amministrativi, rilevante ai fini dell&#8217;accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, in quanto preordinati all&#8217;esercizio, a norma dell&#8217;art. 1, comma 2, d.P.R. n. 605/1973, delle ivi enunciate funzioni istituzionali dell&#8217;amministrazione finanziaria, ancorchè non formati da quest&#8217;ultima.<br /> 8.7 Il conseguente corollario è che, a norma dell&#8217;art. 22, comma 3, l. n. 241/1990, secondo cui «[t]<em>utti i documenti amministrativi sono accessibili</em> [&#038;]Â», la qualificazione dei documenti in questione come «<em>documenti amministrativi</em>» comporta la loro piena accessibilità , proprio in ragione di tale loro qualità  oggettiva, salve le eccezioni di cui all&#8217;art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, nonchè &#8211; con specifico riferimento all&#8217;accesso necessario per curare e difendere i propri interessi giuridici &#8211; nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al comma 7 del citato art. 24.<br /> 9. La seconda e centrale questione della controversia attiene ai rapporti tra l&#8217;istituto dell&#8217;accesso documentale difensivo <em>ex</em> art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e lo strumento processuale delineato dall&#8217;art. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. (inserito dal d.-l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, e modificato dall&#8217;art. 5, comma 1, d.-l. n. 59/2016 convertito dalla legge n. 119/2016), con il quale sono stati ampliati i poteri istruttori del giudice ordinario ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria (la norma parla di «<em>ricostruzione dell&#8217;attivo e del passivo</em>») delle parti processuali nei procedimenti in materia di famiglia, attraverso il ricorso allo strumento di cui all&#8217;art. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ. (inserito dal d.-l. n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014), costituito dall&#8217;accesso, con modalità  telematiche, «<em>ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell&#8217;anagrafe tributaria, compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari</em>» (v. così¬, testualmente, il comma 2 dell&#8217;art. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ.). La questione si inquadra nella pìù generale problematica costituita dai rapporti tra l&#8217;accesso documentale <em>ex</em> artt. 22 ss. l. n. 241/1990 e gli strumenti di acquisizione dei documenti amministrativi nel processo civile, sia secondo le disciplina generale <em>ex</em> artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia secondo la richiamata disciplina particolare introdotta nel settore dei procedimenti in materia di famiglia.<br /> Al riguardo, occorre procedere, sul piano logico-giuridico: in primo luogo, all&#8217;inquadramento generale dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso amministrativo; in secondo luogo, a verificare se sia possibile individuare, all&#8217;interno della fattispecie giuridica &#8216;generale&#8217; dell&#8217;accesso amministrativo, due ipotesi &#8216;particolari&#8217; di accesso agli atti, rispondenti a <em>rationes legis</em> diverse e basate su elementi, requisiti e condizioni di esercizio differenziato; in ultimo, a confrontare la fattispecie amministrativistica dell&#8217;accesso agli atti con quella processualcivilistica dell&#8217;acquisizione probatoria dei mezzi istruttori, al fine di stabilire, attraverso le assonanze e le dissonanze, quale sia il rapporto giuridico esistente tra le stesse, se cioè i due strumenti giuridici si escludano a vicenda, ovvero possano operare in modo concorrente o complementare o anche alternativo tra di loro.<br /> 9.1 Con riguardo al primo profilo, e cioè l&#8217;inquadramento generale dell&#8217;istituto dell&#8217;accesso amministrativo, l&#8217;art. 22, comma 2, l. n. 241/1990 contiene una definizione positiva della natura, dell&#8217;oggetto e della funzione dell&#8217;istituto: «<em>L&#8217;accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità  di pubblico interesse, costituisce principio generale dell&#8217;attività  amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità  e la trasparenza</em>».<br /> Pìù in particolare, con riguardo alla natura giuridica è chiarito che l&#8217;accesso è il principio regolatore dell&#8217;attività  amministrativa; quanto all&#8217;oggetto, che l&#8217;accesso soddisfa finalità  di pubblico interesse; in relazione alla funzione, che l&#8217;accesso favorisce la partecipazione e assicura l&#8217;imparzialità  e la trasparenza.<br /> La funzione in parola (e cioè l&#8217;essere, l&#8217;accesso, strumento di partecipazione, di imparzialità  e di trasparenza) trova una pìù compiuta definizione contenutistica nel successivo comma 3, il quale stabilisce il principio della generale accessibilità  agli atti, «<em>ad eccezione di quelli indicati all&#8217;articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6</em>».<br /> Nel suo ultimo comma, invece, l&#8217;art. 24 cit. enuclea un&#8217;autonoma funzione dell&#8217;accesso, diversa da quella per l&#8217;innanzi disciplinata, e la costruisce tecnicamente come una &#8216;eccezione&#8217; rispetto all&#8217;elenco delle esclusioni dal diritto di accesso che danno la rubrica all&#8217;articolo in parola.<br /> Il comma 7 è netto nello stabilire che «[d]<em>eve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l&#8217;accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall&#8217;articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale</em>».<br /> L&#8217;utilizzo dell&#8217;avverbio «<em>comunque</em>» denota la volontà  del legislatore di non &#8216;appiattire&#8217; l&#8217;istituto dell&#8217;accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell&#8217;imparzialità  e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all&#8217;interno della fattispecie giuridica generale dell&#8217;accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all&#8217;accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l&#8217;altra (e cioè, l&#8217;accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600).<br /> In conclusione, dunque, sono due le logiche all&#8217;interno delle quali opera l&#8217;istituto dell&#8217;accesso: la logica partecipativa e della trasparenza e quella difensiva.<br /> Ad entrambe è preposto l&#8217;esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedimentali nettamente differenziate.<br /> La logica partecipativa è imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile, con il solo limite rappresentato dalle esclusioni elencate nei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell&#8217;art. 24 della medesima legge n. 241.<br /> La logica difensiva è costruita intorno al principio dell&#8217;accessibilità  dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l&#8217;onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è <em>necessario</em> (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.<br /> La tecnica legislativa utilizzata nel comma 7, rispetto ai precedenti commi del medesimo art. 24, avvalora la tesi che questo aggravamento probatorio in tanto si giustifica, proprio in quanto si fuoriesce dalla stretta logica partecipativa e di trasparenza, per entrare in quella, diversa, difensiva.<br /> 9.2 Con riguardo a questo aspetto, che concerne &#8211; come sopra anticipato &#8211; il secondo profilo sul quale occorre soffermarsi, vanno fatte alcune considerazioni.<br /> In primo luogo, l&#8217;accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una <em>vis</em> espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la &#8216;necessità &#8216; della conoscenza dell&#8217;atto o la sua &#8216;stretta indispensabilità &#8216;, nei casi in cui l&#8217;accesso riguarda dati sensibili o giudiziari.<br /> In secondo luogo, la conoscenza dell&#8217;atto non è destinata a consentire al privato di partecipare all&#8217;esercizio del pubblico potere in senso &#8216;civilmente&#8217; pìù responsabile, ossia per contribuire a rendere l&#8217;esercizio del potere condiviso, trasparente e imparziale, ma rappresenta il tramite per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici.<br /> La mancata specificazione dell&#8217;ambito entro il quale tali interessi vanno curati è, inoltre, indicativa del fatto che il legislatore ha voluto appositamente trascendere la dimensione partecipativa procedimentale e la stessa logica della trasparenza della funzione amministrativa, e costruire l&#8217;accesso agli atti, piuttosto, come una pretesa ostensiva, finalizzata anche &#8211; eventualmente &#8211; alla difesa in giudizio, ed a sua volta autonomamente tutelata con una specifica azione avverso il diniego o il silenzio della pubblica amministrazione (si tratta dell&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 116 cod. proc. amm.).<br /> Senza addentrarsi nella questione dogmatica della natura della situazione giuridica soggettiva dell&#8217;accesso documentale, e se cioè si tratti di diritto soggettivo o di interesse legittimo, è sufficiente in questa sede ricordare il fondamentale approdo al quale è pervenuto questa Adunanza plenaria nella sentenza n. 6 del 18 aprile 2006, che ha costruito l&#8217;istituto come situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali, a prescindere dalla qualificazione della situazione finale in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.<br /> Appare sufficiente rifarsi, sotto questo profilo, alla puntuale disciplina positiva sopra riportata: l&#8217;art. 24, comma 7, legge n. 241 garantisce «<em>l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</em>»; l&#8217;art. 22, comma 1, lettera <em>d)</em>, della medesima legge, con formula replicata anche dall&#8217;art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, definisce l&#8217;ambito soggettivo dei legittimati all&#8217;accesso documentale, individuandoli in «<em>tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi</em>», nonchè l&#8217;interesse legittimante all&#8217;accesso, indicandolo in «<em>un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>».<br /> Il rovesciamento dell&#8217;impostazione classica è immediatamente percepibile ed irreversibile.<br /> Da un lato, sul piano della logica &#8216;partecipativa&#8217;, il legislatore supera l&#8217;idea dell&#8217;interesse privato &#8216;occasionalmente protetto&#8217; in dipendenza dell&#8217;esercizio del potere, tracciando la strada, viceversa, per una tutela &#8216;occasionalmente protetta&#8217; della legittimità  amministrativa, divenendo &#8211; la conoscenza e la partecipazione del privato &#8211; momento fondante la trasparenza e l&#8217;imparzialità  dell&#8217;amministrazione (v. l&#8217;art. 22, comma 2, della legge n. 241 cit.).<br /> Dall&#8217;altro lato, sul piano della logica &#8216;difensiva&#8217;, il legislatore inserisce all&#8217;interno di una norma di natura sostanziale uno strumento di valenza tipicamente processuale, fornendo &#8216;azione&#8217; alla &#8216;pretesa&#8217;, anche in senso derogatorio in concreto (v. Cons. Stato, ord. n. 600/2014, cit.) rispetto ai classici casi di esclusione procedimentale («<em>Deve</em> <em>comunque essere garantito </em>[&#038;]Â»). Ciò, naturalmente, come giÃ  illustrato, entro gli stringenti limiti in cui la parte interessata all&#8217;ostensione dimostri la necessità  (o la stretta indispensabilità  per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.<br /> La necessità  (o la stretta indispensabilità ) della conoscenza del documento determina il nesso di strumentalità  tra il diritto all&#8217;accesso e la situazione giuridica &#8216;finale&#8217;, nel senso che l&#8217;ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico <em>ex ante</em>, come il tramite &#8211; in questo senso strumentale &#8211; per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica &#8216;finale&#8217; controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull&#8217;astratta pertinenza della documentazione rispetto all&#8217;oggetto della <em>res</em> controversa.<br /> La corrispondenza e il collegamento fondano, invece, l&#8217;interesse legittimante, che scaturisce dalla sussistenza, concreta e attuale, di una crisi di cooperazione, quanto meno da pretesa contestata (in ipotesi suscettibile di sfociare in un&#8217;azione di accertamento), che renda la situazione soggettiva &#8216;finale&#8217;, direttamente riferibile al richiedente, concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti, non essendo sufficiente un&#8217;incertezza meramente ipotetica e subiettiva.<br /> Ai fini del riconoscimento della situazione legittimante, non è positivamente richiesto il requisito dell&#8217;attuale pendenza di un processo in sede giurisdizionale. In altri termini, muovendo dall&#8217;assenza di una previsione normativa che ciò stabilisca, è possibile trarre il convincimento che la pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice) può costituire, tra gli altri, un elemento utile per valutare la concretezza e l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse legittimante all&#8217;istanza di accesso, ma non ne rappresenta la precondizione tipica.<br /> Pìù in particolare, dalle previsioni normative sopra illustrate emerge una disciplina dell&#8217;accesso difensivo nel senso di:<br /> a) esigere la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità  tra l&#8217;accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 e s.m.i.);<br /> b) ricomprendere, tra i destinatari, tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, senza alcuna ulteriore esclusione (art. 22, comma 1, lettera <em>d)</em>, con formula replicata dall&#8217;art. 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006);<br /> c) circoscrivere le qualità  dell&#8217;interesse legittimante a quelle ipotesi che &#8211; sole &#8211; garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso il necessario raffronto che l&#8217;interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l&#8217;astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale.<br /> Siffatto giudizio di sussunzione, che costituisce la base fondante dell&#8217;accesso difensivo, è regolato in ogni suo aspetto dalla legge (e dal rispettivo regolamento di attuazione), mostrandosi privo di tratti &#8216;liberi&#8217; lasciati alla interpretazione discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa, ovvero alla prudente interpretazione del giudice.<br /> Pìù in particolare, la legge ha proceduto a selezionare, tra i canoni ermeneutici in astratto possibili, quelli della immediatezza, della concretezza e dell&#8217;attualità  (art. 22, comma 1, lettera d), legge n. 241 cit.), in modo tale da ancorare il giudizio sull&#8217;interesse legittimante a due parametri fissi, rigidi e predeterminati quanto al loro contenuto obiettivo.<br /> La &#8216;corrispondenza&#8217; circoscrive esattamente l&#8217;interesse all&#8217;accesso agli atti in senso «<em>corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata</em>»<em>.</em><br /> In tal modo &#8211; ritornando allo specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia &#8211; l&#8217;accesso di un privato agli atti reddituali, patrimoniali e <em>lato sensu</em> finanziari di un altro soggetto privato sarà  strettamente ancorato e non fuoriuscirà  dalla necessità  della difesa in giudizio di situazioni riconosciute dall&#8217;ordinamento come meritevoli di tutela. Il legislatore medesimo, infatti, si è preoccupato di disciplinare il fenomeno giuridico della &#8216;famiglia&#8217; in senso omnicomprensivo, e cioè tale da ricomprendere il momento della sua formazione, quello del suo svolgimento e quello, eventuale, della crisi e del suo scioglimento. Si tratta, all&#8217;evidenza, di situazioni giuridiche soggettive predeterminate e costruite secondo il modello dell&#8217;astratto paradigma legale, sotto il quale vengono sussunte le singole fattispecie concrete. Al realizzarsi di una di queste fattispecie predeterminate, che giuridicamente corrispondono a necessità  e bisogni sociali particolarmente avvertiti dalla comunità  (quali, ad esempio, l&#8217;equità  nella gestione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi o i conviventi e rispetto ai figli), l&#8217;unico interesse legittimante all&#8217;accesso difensivo sarà  quello che corrisponderà  in modo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.<br /> Tale ultimo aspetto, pìù in particolare, è chiarito dal secondo dei parametri al quale si è fatto cenno, e cioè quello riguardante il cd. &#8216;collegamento&#8217;.<br /> Il legislatore ha ulteriormente circoscritto l&#8217;oggetto della situazione legittimante l&#8217;accesso, esigendo che la stessa, oltre a corrispondere &#8211; come finora è stato detto &#8211; al contenuto dell&#8217;astratto paradigma legale, sia anche «<em>collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso</em>», in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità  che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l&#8217;ostensione, e per l&#8217;ottenimento del quale l&#8217;accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite.<br /> Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dal successivo art. 25, comma 2, l. n. 241/1990, ai sensi del quale «[l]<em>a richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata</em>». La volontà  del legislatore è di esigere che le finalità  dell&#8217;accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell&#8217;istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione (ad es. scambi di corrispondenza; diffide stragiudiziali; in caso di causa giÃ  pendente, indicazione sintetica del relativo oggetto e dei fatti oggetto di prova; ecc.), onde permettere all&#8217;amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità  necessaria tra la documentazione richiesta <em>sub specie</em> di astratta pertinenza con la situazione &#8216;finale&#8217; controversa. In questa prospettiva, pertanto, va escluso che possa ritenersi sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo giÃ  pendente oppure ancora instaurando.<br /> 9.3 Passando ad esaminare il terzo dei profili cui è stato fatto cenno, e cioè i rapporti tra l&#8217;accesso difensivo e i metodi di acquisizione probatoria previsti dalle menzionate disposizioni del codice di procedura civile, depongono nel senso della complementarietà  tra i due istituti, anzichè nel senso della loro reciproca esclusione, le seguenti considerazioni.<br /> 9.3.1 In primo luogo, da un punto di vista sistematico, va rilevato che nei due sistemi processuali, e cioè quello processualcivilistico e quello amministrativistico, la situazione legittimante all&#8217;accesso è autonoma e distinta da quella legittimante l&#8217;impugnativa giudiziale (in particolare, dall&#8217;azione di annullamento nel processo amministrativo) e dal relativo esito, con la conseguenza che il diritto di accesso difensivo non è riducibile a un mero potere processuale (v. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3956). Ciò vale anche rispetto al giudizio civile, in cui &#8211; parimenti &#8211; l&#8217;azione volta a far valere la pretesa sostanziale è autonoma rispetto a quella volta a reperire la documentazione utile a sostenere le allegazioni difensive (in generale nel processo, ma in quello civile in particolare modo, vige il principio dispositivo, sicchè è onere della parte provare i fatti che assume e dovere del giudice quello di decidere la controversia <em>secundum alligata et probata</em>). Ne discende che &#8211; come sottolineato anche nella giurisprudenza civile &#8211; il diritto di accesso cd. difensivo <em>ex</em> l. n. 241/1990 è strumentale alla difesa di una situazione giuridica tutelata dall&#8217;ordinamento ed è azionabile dinanzi al giudice amministrativo, a prescindere dalla circostanza che la situazione giuridica finale si configuri come diritto soggettivo o interesse legittimo, e che quindi rientri nell&#8217;ambito di giurisdizione del giudice amministrativo e di quello ordinario (v. Sez. Un. Civ., 14 aprile 2011, n. 8487; id., 28 maggio 1998, n. 5292).<br /> Va in secondo luogo considerato che, proprio per la rilevata autonomia della situazione legittimante, l&#8217;accesso difensivo non presuppone necessariamente l&#8217;instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell&#8217;art. 24 cit., nel contemplare la necessità  sia di «<em>curare</em>», sia di «<em>difendere</em>» un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la priorità  logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l&#8217;accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto. Ma sia che la controversia tra le parti si componga in una fase anteriore al giudizio (per esempio attraverso l&#8217;istituto della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e ss. mm. ii. o attraverso altro strumento alternativo di soluzione delle controversie), sia che il conflitto sfoci nella instaurazione del giudizio, appare evidente l&#8217;esigenza delle parti di acquisire giÃ  in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della <em>res</em> controversa; mentre, nel caso di mancata composizione del conflitto, i documenti amministrativi acquisiti con lo strumento dell&#8217;accesso difensivo potranno trovare ingresso nel processo attraverso la loro produzione in giudizio ad opera della parte.<br /> Premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell&#8217;ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli «<em>per curare o per difendere i loro interessi</em>», la distinzione fra «<em>conoscenza del documento</em>» e «<em>difesa degli interessi del privato</em>», in una col divisato nesso di strumentalità  fra l&#8217;una e l&#8217;altra, rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale siano in discussione questi ultimi non solo non è di per sè preclusivo della sperimentabilità , presso il giudice amministrativo, del procedimento speciale approntato dal legislatore del 1990 allorchè sia in contestazione il diritto alla prima, ma, anzi, si configura come un fattore di concretezza e di attualità  dell&#8217;interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento (v. Sez. Un. Civ., n. 5292/1998, cit.).<br /> Emerge a questo punto la differenza tra l&#8217;accesso agli atti e gli strumenti di acquisizione probatoria previsti dal codice di rito civile. L&#8217;accesso difensivo ha una duplice natura giuridica, sostanziale e processuale. La natura sostanziale dipende dall&#8217;essere, l&#8217;accesso, una situazione strumentale per la tutela di una situazione giuridica finale (Adunanza plenaria n. 6/2006); la natura processuale consiste nel fatto che il legislatore ha voluto fornire di &#8216;azione&#8217; la &#8216;pretesa&#8217; di conoscenza, rendendo effettivo e, a sua volta, giuridicamente tutelabile e giustiziabile l&#8217;eventuale illegittimo diniego o silenzio (v. l&#8217;art. 116 cod. proc. amm.). Viceversa, gli strumenti di acquisizione probatoria, sia quelli generali di cui agli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia quelli particolari di cui agli artt. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. e 492-<em>bis</em> cod. proc. civ., si muovono esclusivamente sul piano e all&#8217;interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell&#8217;istruttoria rilevare come motivi di impugnazione della sentenza.<br /> Di conseguenza, il naturale corollario è che l&#8217;eventuale rigetto dell&#8217;istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell&#8217;art. 210 cod. proc. civ., non si pone in contrasto, nè elude la <em>ratio legis</em> contenuta negli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, poichè le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241/1990 assunto l&#8217;interesse del privato all&#8217;accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l&#8217;acquisizione documentale ai sensi dell&#8217;art. 210 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere processuale e l&#8217;acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell&#8217;art. 210 cod. proc. civ. (v. Cass. Civ., Sez. 1, 9 agosto 1996, n. 7318).<br /> Occorre in altri termini tenere distinti, da un lato, la pretesa all&#8217;ostensione del documento nei confronti della pubblica amministrazione, intesa quale protezione accordata all&#8217;interesse sostanziale alla conoscenza e, dall&#8217;altro lato, il diritto alla prova, inteso come protezione dell&#8217;interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio, attraverso un determinato documento, dei fatti costitutivi della domanda, subordinato alla duplice valutazione giudiziale della concludenza e della rilevanza dello specifico mezzo di prova (v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158).<br /> 9.3.2 Vanno poi svolte alcune considerazioni di ordine &#8216;storico&#8217; legate alla <em>ratio legis</em> sottesa alle previsioni in esame.<br /> La legge generale sul procedimento amministrativo, attraverso l&#8217;accesso agli atti amministrativi, e segnatamente quello difensivo, ha notevolmente contribuito ad arricchire, conducendolo ad uno stadio giuridicamente pìù avanzato, il &#8216;paniere&#8217; di strumenti processuali di ricerca e di documentazione della prova contenuti nel codice di rito civile, secondo il meccanismo, giÃ  sperimentato dal legislatore, del sistema a ccdd. tutele crescenti.<br /> Depongono in tal senso:<br /> a) la recente introduzione, nell&#8217;ambito dei procedimenti in materia di famiglia di cui all&#8217;art. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ., degli strumenti di ricerca e di documentazione della prova previsti dall&#8217;art. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ., assecondando la naturale evoluzione tecnologica nella direzione dell&#8217;utilizzo delle banche dati telematiche;<br /> b) la constatazione che tale previsione ha costituito un&#8217;occasione di ampliamento e di arricchimento degli strumenti processuali giÃ  previsti dal codice di rito (artt. 210, 211, 213 cod. proc. civ.), e non giÃ , all&#8217;opposto, una causa di esclusione o di riduzione di questi ultimi;<br /> c) la mancanza di una norma espressa, nella legge generale sul procedimento, che consenta una lettura riduttiva degli artt. 22 e 24, o comunque limitativa dell&#8217;art. 24 ai soli casi in cui non trovino applicazione le norme contenute nel codice di rito civile e nelle relative disposizioni di attuazione;<br /> d) la <em>ratio legis</em> sottesa alle singole previsioni normative, in una lettura armonica &#8211; seppure diacronica &#8211; delle stesse, tenuto conto dei diversi momenti della loro introduzione all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento.<br /> Pìù in particolare, l&#8217;ordinamento, malgrado l&#8217;ampio divario temporale che è intercorso tra le previsioni codicistiche di rito del 1942 e la vigente legge generale sul procedimento amministrativo del 1990, giunta ai nostri giorni non priva di decisive modifiche anche in tema di accesso agli atti (si vedano le leggi del 2005 e del 2009), ha mostrato di seguire una linea di continuità , piuttosto che di discontinuità , nella tutela delle situazioni giuridiche, arricchendo sia il novero delle situazioni tutelabili, sia il ventaglio degli strumenti pratici.<br /> In altre parole, lo spirito che ha animato l&#8217;ordinamento in tutto questo ampio lasso di tempo è stato quello di far progredire gli istituti di garanzia, trasformandoli (è stato il caso, sopra menzionato, dell&#8217;accesso telematico alle banche dati, assecondando la naturale evoluzione tecnologica) o prevedendone di nuovi (è il caso dell&#8217;accesso agli atti, di cui si sta discutendo).<br /> Dall&#8217;entrata in vigore del codice civile di rito, le previsioni generali contenute negli articoli 210, 211 e 213 cod. proc. civ. sono apparse come un potente strumento processuale della parte, malgrado la discrezionalità  (<em>rectius</em>, il prudente apprezzamento) del giudice nell&#8217;esercizio dei poteri di acquisizione probatoria, in quanto l&#8217;unico all&#8217;epoca possibile.<br /> Costruire, oggi, l&#8217;accesso agli atti amministrativi come uno strumento non tanto alternativo, quanto addirittura recessivo rispetto agli strumenti processuali civilistici di acquisizione probatoria, è &#8211; dunque &#8211; operazione giuridicamente non convincente sul piano dell&#8217;evoluzione storica delle tutele e sotto diversi profili, perchè:<br /> &#8211; l&#8217;art. 24, comma 7 cit. assicura «<em>comunque</em>» l&#8217;accesso se necessario per la tutela delle proprie situazioni giuridiche, senza limitare tale presidio di garanzia ai casi di liti tra il privato e la pubblica amministrazione o tra i privati nei casi in cui si fa questione dell&#8217;illegittimo esercizio del potere; agli effetti della legge, è sufficiente che ricorrano le richiamate testuali ed espresse condizioni: necessità  (o stretta indispensabilità  per i dati sensibili o giudiziari), corrispondenza e collegamento, nei sensi dianzi esposti;<br /> &#8211; non esistono criteri oggettivi da cui inferire un rapporto di specialità  specializzante tra le due discipline, le quali rispondono &#8211; piuttosto &#8211; a logiche concorrenti e cumulative tra i rimedi;<br /> &#8211; le previsioni processuali codicistiche menzionate vengono &#8216;piegate&#8217;, contro la loro stessa iniziale logica, in modo strumentale per sostenere l&#8217;attuale limitazione dei rimedi giudiziali, anzichè &#8211; come storicamente ha significato &#8211; il riconoscimento di importanti poteri processuali collegati alla situazione sostanziale. Qualora l&#8217;interprete si soffermasse sulla vera essenza di quelle previsioni, nate in un contesto ove la protezione delle situazioni giuridiche (soprattutto di interesse legittimo e prima che l&#8217;ordinamento venisse influenzato dal diritto comune europeo) si trovava ad uno stadio non certo evoluto come quello attuale, non mancherebbe di ritrovare nell&#8217;attuale disciplina dell&#8217;accesso difensivo il passo pìù maturo dell&#8217;iniziale percorso.<br /> 9.3.3 In terzo luogo, rilevano considerazioni legate alla natura giuridica dei metodi di acquisizione probatoria previsti dal codice di rito e dalle relative norme di attuazione.<br /> Gli strumenti processuali dell&#8217;esibizione istruttoria documentale di cui agli artt. 210 (<em>Ordine di esibizione alla parte o al terzo</em>), 211 (<em>Tutela dei diritti del terzo</em>) e 213 (<em>Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione</em>) cod. proc. civ. costituiscono solo uno dei metodi di acquisizione delle prove documentali al processo civile, accanto a quello (principale, nella prassi) della produzione del documento ad opera della parte che giÃ  ne sia in possesso, attraverso l&#8217;inserimento nel proprio fascicolo ed il relativo deposito in cancelleria o direttamente all&#8217;udienza (art. 87 disp. att. cod. proc. civ.) nel rispetto dei termini di preclusione stabiliti nei vari riti processuali.<br /> Nel nostro ordinamento, la produzione in giudizio di documenti nel processo civile di primo grado ad opera delle parti è sottratta al giudizio di rilevanza (di cui all&#8217;art. 183, comma 7, cod. proc. civ.) e non è, pertanto, soggetta ad alcuna selezione preventiva, sicchè risulta, al riguardo, adottato un sistema di <em>overinclusive</em>, per cui possono entrare nel processo anche delle prove documentali irrilevanti: ciò, in base all&#8217;idea che il criterio di rilevanza serve solo ad evitare attività  processuali inutili e quindi non sussiste ragione alcuna di applicarlo quando, trattandosi di prove precostituite (come, appunto, le prove documentali liberamente prodotte dalle parti), la loro acquisizione non implica attività  processuali di sorta, con la conseguenza che le parti possono produrre tutti i documenti che ritengono utili alla loro difesa, venendo la rilevanza dei documenti prodotti (<em>rectius</em>: dai fatti da essi rappresentati) valutata dall&#8217;organo giudicante tendenzialmente soltanto in sede di sentenza. Va, al riguardo, rimarcato sin d&#8217;ora che l&#8217;acquisizione <em>al di fuori del giudizio</em> dei documenti dei quali la parte intende avvalersi in un giudizio civile (sia futuro sia giÃ  pendente), sulla base di norme di diritto sostanziale che ne consentano l&#8217;acquisizione (come, appunto, per i documenti amministrativi, la disciplina dell&#8217;accesso documentale difensivo) è un&#8217;attività  di ricerca della prova del tutto fisiologica, non solo consentita dall&#8217;ordinamento, ma oggetto di un preciso onere a carico della parte a ciò legittimata.<br /> Gli ordini di esibizione istruttoria di cui agli artt. 210 e 211 cod. proc. civ., rivolti dal giudice su istanza di parte nei confronti della controparte o di un terzo, implicano invece lo svolgimento di un&#8217;attività  processuale che può essere anche dispendiosa e complessa (si pensi, ad es., alÂ <em>surplus</em> di attività  processuale che deve essere svolta in caso di opposizione fatta dal terzo ai sensi dell&#8217;art. 211 cod. proc. civ.), sicchè il legislatore ha previsto il requisito della necessarietà , da interpretare in termini di rilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione, proprio per evitare che il meccanismo istruttorio venga messo in moto inutilmente.<br /> Nel presente contesto decisionale assume particolare rilievo il secondo requisito di ammissibilità  prevista dalla disciplina degli ordini di esibizione istruttoria di cui agli artt. 210 e 211 cod. proc. civ. attraverso il richiamo ai «<em>limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell&#8217;art. 118 l&#8217;ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo</em>», ossia il requisito della indispensabilità  del mezzo di prova per la conoscenza dei fatti della causa (v. art. 118, comma 1, cod. proc. civ.). Tale requisito è sempre stato interpretato, dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza, nel senso che gli ordini di esibizione devono assumere carattere residuale di <em>extrema ratio</em>, e che quindi gli stessi possono essere adottati solo qualora la parte non sia in condizione di acquisire il documento attraverso altri strumenti offerti dall&#8217;ordinamento (ai quali va quindi ricondotto anche lo strumento dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi <em>ex</em> art. 22 ss. l. n. 241/1990, qualora la <em>res exhibenda</em> sia costituita da un documento amministrativo).<br /> Pure al mezzo istruttorio d&#8217;ufficio disciplinato dall&#8217;art. 213 cod. proc. amm. &#8211; secondo cui, «[f]<em>uori dai casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d&#8217;ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell&#8217;amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo</em>» &#8211; viene, dalla prevalente dottrina e dalla costante giurisprudenza, attribuito carattere di residualità , potendo esso essere disposto soltanto fuori dai casi previsti dagli artt. 210 e 211 cod. proc. civ., i quali, a loro volta, possono essere disposti solo qualora assistiti dal requisito dell&#8217;indispensabilità  nel senso sopra esposto.<br /> Le considerazioni sopra svolte trovano riscontro nella consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (assurgente a vero e proprio diritto vivente, in quanto proveniente dell&#8217;organo titolare del potere nomofilattico in materia), secondo la quale, pur a fronte della varietà  dei casi concreti, resta fermo il principio in forza del quale i poteri istruttori del giudice disciplinati agli articoli 210, 211 e 213 cod. proc. civ. hanno carattere residuale, non possono essere esercitati per acquisire atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte è in condizioni di produrre, (v. Cass. Civ., Sez. 3, 12 marzo 2013, n. 6101; v. Cass. Civ., Sez. 2, 11 giugno 2013, n. 14656); non possono comunque risolversi nell&#8217;esenzione della parte dall&#8217;onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici giÃ  allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l&#8217;amministrazione sia in possesso proprio in relazione all&#8217;attività  da essa svolta (v. Cass. Civ., Sez. lav., 13 marzo 2009, n. 6218); Cass. Civ., Sez. 1, 10 gennaio 2005, n. 287; Cass. civ., Sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17948).<br /> Alla luce del richiamato quadro normativo processualcivilistico, al potere istruttorio di adottare ordini di esibizione <em>ex</em> artt. 210, 211 cod. proc. civ. oppure di formulare richieste di informazioni alla pubblica amministrazione <em>ex</em> art. 213 cod. proc. civ., deve quindi attribuirsi natura sussidiaria e residuale rispetto alla possibilità , pratica o giuridica, che la parte abbia di procurarsi da sè, fuori dal processo (quindi anche attraverso lo strumento dell&#8217;accesso documentale difensivo <em>ex</em> art. 24, comma 7, l. n. 241/1990), le prove precostituite idonee a dimostrare i fatti da essa allegati, nè i menzionati poteri processuali possono essere esercitati per supplire al mancato assolvimento dell&#8217;onere della prova a carico della parte istante.<br /> Ne deriva che la disciplina degli strumenti processualcivilistici di esibizione istruttoria <em>ex</em> artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., quale interpretata e applicata da costante e consolidata giurisprudenza di legittimità , lungi dal costituire un limite all&#8217;esperibilità  dell&#8217;accesso documentale difensivo <em>ex</em> l. n. 241/1990 prima o in pendenza del giudizio sulla situazione giuridica &#8216;finale&#8217;, tutt&#8217;al contrario sembra presupporre (e in qualche modo imporre) il suo previo esperimento, essendo tali mezzi di prova configurati come strumenti istruttori tendenzialmente residuali rispetto alle forme di acquisizione dei documenti da parte dei privati sulla base di correlative discipline di natura sostanziale anche in funzione della loro produzione in giudizio.<br /> L&#8217;esclusione dell&#8217;ammissibilità  dell&#8217;accesso documentale difensivo, in via generale ed astratta, con richiamo alla disciplina processualcivilistica dell&#8217;esibizione istruttoria &#8211; la quale, seguendo la tesi &#8216;restrittiva&#8217;, dovrebbe ritenersi in ogni caso prevalente e assorbente -, è operazione ermeneutica che finirebbe per incidere in modo pregiudizievole sull&#8217;effettività  del diritto alla tutela giurisdizionale e sul diritto alla prova intesi in senso lato, implicanti la facoltà  della parte di usare tutti gli strumenti offerti dall&#8217;ordinamento, e tra questi l&#8217;accesso documentale, per influire sull&#8217;accertamento del fatto sia in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale, sia poi eventualmente in sede processuale, a &#8216;cura&#8217; e &#8216;difesa&#8217; della situazione giuridica soggettiva &#8216;finale&#8217; asseritamente lesa.<br /> A ciò si aggiunga che gli ordini di esibizione di documenti e le richieste di informazioni <em>ex</em> artt. 210, 211 e 213 cod. proc. amm. non sono suscettibili di esecuzione coattiva in forma specifica, nè per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura civile disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, nè ad iniziativa della parte interessata, non costituendo le relative ordinanze titoli esecutivi, e non possono quindi essere attuati con gli strumenti previsti agli artt. 605 ss. cod. proc. civ..; il rifiuto dell&#8217;esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova <em>ex</em> art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., ma, a tal fine, ove il rifiuto sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l&#8217;onere di provare la perdurante possibilità  di produzione in giudizio della documentazione richiesta (v., in tal senso, la pacifica giurisprudenza di legittimità : Cass. Civ., Sez. 3, 10/12/2003, n. 18833; Cass. Civ., Sez. lav., 6 dicembre 1983, n. 7289). Anche sotto tale profilo, l&#8217;esclusione dell&#8217;esperibilità  dell&#8217;accesso documentale difensivo comporterebbe un pregiudizio all&#8217;effettività  del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, di cui fa parte integrante il diritto alla prova.<br /> Deve pertanto escludersi che la previsione, negli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., di strumenti di esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla pubblica amministrazione possa precludere l&#8217;esercizio dell&#8217;accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990, nè prima nè in pendenza del processo civile.<br /> E&#8217; bene precisare che tale conclusione attiene alla questione, posta dall&#8217;ordinanza di rimessione perchè oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla possibile concorrenza tra accesso difensivo e poteri istruttori disciplinati dal codice di procedura civile. Diversa questione, di carattere sostanziale e concernente il grado di protezione degli interessi coinvolti, è quella dell&#8217;accessibilità  della tipologia dei dati in relazione ad altri interessi da bilanciare (per esempio, riservatezza, nei limiti in cui vi siano spazi riconosciuti dall&#8217;ordinamento a tale profilo in relazione all&#8217;accesso difensivo) o alla stessa tutelabilità  dell&#8217;interesse alla conoscenza di quei dati, alla luce dei sopra esposti canoni, da declinare in astratto e con riferimento alla situazione concreta, di necessità , di corrispondenza e di collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza, come illustrati supra al paragrafo 9.2 e che sono da valutare, in primo luogo, dalla stessa amministrazione cui è rivolta l&#8217;istanza di accesso.<br /> 9.3.4 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al rapporto tra l&#8217;istituto dell&#8217;accesso documentale difensivo e i poteri istruttori d&#8217;ufficio di acquisizioni documentali attribuiti al giudice ordinario nei procedimenti in materia di famiglia.<br /> Vengono, in particolare, in rilievo le seguenti previsioni normative:<br /> &#8211; l&#8217;art. 337-<em>ter</em>, ultimo comma, cod. civ., che &#8211; con statuizione avente portata generale <em>ex</em> art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, applicabile anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati -, prevede, nell&#8217;interesse dei figli, che «[o]<em>ve le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi</em>»;<br /> &#8211; l&#8217;art. 5, comma 9, l. n. 898/1970, che prevede il potere del Tribunale, in caso di contestazione sulle emergenze reddituali e patrimoniali, di disporre «<em>indagini sui redditi, sui patrimoni e sull&#8217;effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria</em>»;<br /> &#8211; l&#8217;art. 736-<em>bis</em>, comma 2, cod. proc. civ., che, allorquando è richiesto un ordine di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-<em>bis</em> e 342-<em>ter</em> cod. civ.), demanda al giudice ampi poteri istruttori, ivi inclusa l&#8217;acquisizione, per mezzo della polizia tributaria, di informazioni «<em>sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti</em>»;<br /> &#8211; l&#8217;art. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ., con il quale sono stati ampliati i poteri istruttori del giudice ordinario ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali nei procedimenti di famiglia, attraverso il ricorso allo strumento di cui all&#8217;art. 492-<em>bis</em> cod. proc. civ., costituito dall&#8217;accesso, con modalità  telematiche, «<em>ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell&#8217;anagrafe tributaria, compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari</em>»;<br /> &#8211; l&#8217;art. 7, comma 9, d.P.R. n. 605/1973 (comma, aggiunto dall&#8217;art. 21, comma 14, l. n. 449/1997 e successivamente modificato dall&#8217;art. 19, comma 5, d.-l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014), secondo cui le informazioni comunicate all&#8217;anagrafe tributaria delle entrate tributaria dagli amministratori condominiali in ordine all&#8217;ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e ai dati identificativi dei relativi fornitori sono altresì¬ utilizzabili dall&#8217;autorità  giudiziaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria nei procedimenti in materia di famiglia.<br /> Premesso che le citate previsioni normative non contengono alcuna clausola di esclusività , specialità  e/o prevalenza rispetto alla disciplina dell&#8217;accesso documentale difensivo <em>ex</em> l. n. 241/1990 ai documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell&#8217;anagrafe tributaria del rispettivo coniuge e/o genitore di figli minorenni (o maggiorenni non economicamente dipendenti), esercitato al fine della ricostruzione dei rapporti patrimoniali e finanziari in funzione della determinazione degli assegni di divorzio, di separazione e di mantenimento dei figli, si rileva che, anche in relazione a tali previsioni normative, si rinviene un costante orientamento giurisprudenziale nel senso che tali poteri istruttori d&#8217;ufficio non possono essere esercitati per sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, la quale abbia la possibilità  di acquisire le prove <em>aliunde</em> e non le abbia prodotte in giudizio (v. Cass. Civ., Sez. 6, ord. 15 novembre 2016, n. 23263; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 1, 28 gennaio 2011, n. 2098). Solo in materia di determinazione del contributo di mantenimento per i figli minori (oggi, art. 337-<em>ter</em> cod. civ.; <em>olim</em> art. 155, comma 6, cod. civ.), il potere istruttorio d&#8217;ufficio appare pìù accentuato, nel senso che la domanda non può essere respinta per carenza di prova senza l&#8217;esercizio del potere d&#8217;ufficio.<br /> Resta con ciò riaffermato, anche per i procedimenti in materia di famiglia &#8211; specie nei casi in cui non vengano in questione interessi di minori, dove il regime dell&#8217;onere di allegazione e di prova è pìù attenuato in ragione del carattere tendenzialmente indisponibile dei diritti in contesa -, il principio per cui l&#8217;esercizio dei poteri, anche officiosi, di indagine attribuiti al giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia richiede, da un lato, che la parte abbia fatto tutto quanto è in suo potere per offrire la prova dei fatti che è interessata a dimostrare, non essendo i poteri d&#8217;ufficio esercitabili per supplire eventuali carenze probatorie addebitabili alla parte che ne solleciti l&#8217;esercizio, e, dall&#8217;altro, che la stessa fornisca elementi di fatto specifici e circostanziati, idonei a rendere la contestazione della documentazione prodotta dalla controparte sufficientemente specifica da imporre un approfondimento istruttorio.<br /> L&#8217;attribuzione al giudice della crisi familiare di ampliati poteri d&#8217;ufficio, in ispecie di acquisizione dei dati dell&#8217;anagrafe tributaria ivi inclusi i dati dell&#8217;archivio dei rapporti finanziari, non fa pertanto venir meno l&#8217;esigenza della parte interessata di acquisire i documenti al di fuori del giudizio per il tramite dello strumento dell&#8217;accesso difensivo, proprio al fine di corroborare istanze sollecitatorie di eventuali (ulteriori) indagini d&#8217;ufficio sulla base di elementi specifici e circostanziati di cui la stessa abbia acquisito conoscenza all&#8217;esito dell&#8217;accesso ed in cui assenza il potere istruttorio ufficioso le potrebbe essere negato.<br /> Non si ravvisa, pertanto, ragione alcuna di escludere o precludere l&#8217;esperibilità  dell&#8217;accesso documentale difensivo ai documenti della anagrafe tributaria, ivi incluso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari della rispettiva parte antagonista, nell&#8217;ambito dei procedimenti in materia di famiglia al fine di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità  reddituali di ognuno dei coniugi e, così¬, determinare l&#8217;entità  dell&#8217;assegno disposto a beneficio di quello pìù bisognoso nonchè dell&#8217;eventuale prole, sia prima che in pendenza del processo civile, in particolare non ostandovi l&#8217;attribuzione, al giudice delle controversie familiari, dei poteri istruttori di ufficio sopra menzionati.<br /> Tutt&#8217;al contrario, anche in tale materia un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, a garanzia dell&#8217;effettività  del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla prova intesi in senso lato, impone di affermare l&#8217;esperibilità  dell&#8217;accesso difensivo ai documenti in questione, sia prima che in pendenza del processo civile, con la conseguenza che l&#8217;accesso non può essere legittimamente negato per l&#8217;incompatibilità  in astratto tra le due discipline.<br /> 9.4 Nè l&#8217;esperibilità , in controversie di natura civilistica, dell&#8217;accesso difensivo ai documenti amministrativi &#8211; e ciò vale sia con riferimento al rapporto con gli ordini di esibizione istruttoria <em>ex</em> artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia con riferimento al rapporto con i poteri istruttori d&#8217;ufficio nei procedimenti in materia familiare &#8211; può ritenersi lesivo del diritto di difesa della rispettiva parte controinteressata e quindi della parità  delle armi nel processo, come prospettato dall&#8217;orientamento riportato <em>sub</em> 7.1.2.<br /> La confutazione dell&#8217;argomento passa attraverso la ricostruzione della disciplina del bilanciamento tra interesse all&#8217;accesso difensivo dell&#8217;istante e tutela della riservatezza del controinteressato.<br /> L&#8217;art. 24 l. n. 241/1990 prevede, al riguardo:<br /> &#8211; al comma 1, una tendenziale esclusione diretta legale dall&#8217;accesso documentale per le ipotesi ivi contemplate;<br /> &#8211; al comma 2, un&#8217;esclusione demandata ad un regolamento governativo, con cui possono essere individuati casi di sottrazione all&#8217;accesso di documenti amministrativi, tra l&#8217;altro e per quanto qui interessa, «<em>d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all&#8217;amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono</em>»;<br /> &#8211; al comma 7 un&#8217;esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione degli interessi confliggenti facenti capo al richiedente e, rispettivamente, al controinteressato, modulato in ragione del grado di intensità  dei contrapposti interessi ed improntato ai tre criteri della necessarietà , dell&#8217;indispensabilità  e della parità  di rango.<br /> Nel caso di specie non vengono in rilievo nè i «<em>dati sensibili</em>» quali definiti dall&#8217;art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio (ossia, dati personali che rivelino l&#8217;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l&#8217;appartenenza sindacale, nonchè i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), nè i dati «<em>giudiziari</em>» di cui al successivo art. 10 (cioè i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza), nè i dati cd. supersensibili di cui all&#8217;art. 60 d.lgs. n. 196/2003 (cioè i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona), bensì¬ i dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cd. finanziaria ed economica della parte controinteressata.<br /> Ebbene, ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo (preordinato all&#8217;esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell&#8217;art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione nè il criterio della stretta indispensabilità  (riferito ai dati sensibili e giudiziari) nè il criterio dell&#8217;indispensabilità  e della parità  di rango (riferito ai dati cd. supersensibili), ma il criterio generale della «<em>necessità </em>» ai fini della &#8216;cura&#8217; e della &#8216;difesa&#8217; di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell&#8217;accesso difensivo.<br /> Infatti, l&#8217;art. 5, comma 1, lettere <em>a)</em> e <em>d)</em>, d.m. 29 ottobre 1996, n. 603 &#8211; emanato dal Ministero delle finanze, ai sensi dei commi 2 e 4 dell&#8217;art. 24 l. n. 241/1990 nella versione anteriore alla sua sostituzione ad opera dell&#8217;art. 16 l. 11 febbraio 2005, n. 15 &#8211; nell&#8217;individuazione dei documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza, esclude dall&#8217;accesso documentale la «<em>documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisiti ai fini dell&#8217;attività  amministrativa</em>», nonchè gli «<em>atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie</em>», garantendone tuttavia «<em>la visione</em>» nei casi in cui la relativa «<em>conoscenza sia necessaria per la cura e difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta</em>», pertanto in aderenza <em>in parte qua</em> alla previsione della norma primaria disciplinante l&#8217;accesso difensivo, dapprima contenuta nell&#8217;art. 24, comma 2, lettera <em>d)</em>, l. n. 241/1990 ed oggi nel comma 7 dell&#8217;art. 24 come sostituito dall&#8217;art. 16 l. n. 15/2005.<br /> Con riferimento alla fattispecie <em>sub iudice,</em> risulta pertanto giÃ  compiuto sul piano normativo il giudizio di bilanciamento tra tutela dell&#8217;interesse conoscitivo attraverso lo strumento dell&#8217;accesso difensivo, quale esplicazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela giurisdizionale, e tutela della riservatezza cd. finanziaria ed economica del controinteressato, dando la prevalenza al primo. Bilanciamento che, in difetto di normativa speciale, è rimesso alla valutazione dell&#8217;amministrazione alla stregua dei canoni e criteri in generali posti dall&#8217;ordinamento per l&#8217;accesso difensivo.<br /> Peraltro, il controinteressato ha a disposizione tutti gli strumenti procedimentali (opposizione <em>ex</em> art. 3 d.P.R. n. 184/2006) e processuali (impugnazione dell&#8217;atto di accoglimento dell&#8217;istanza di accesso dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva <em>ex</em> art. 133, comma 1, lettera <em>a)</em>, numero <em>6)</em>, cod. proc. amm.) per difendere la propria posizione contrapposta a quella del richiedente l&#8217;accesso, nella pienezza delle garanzie giurisdizionali, con la conseguenza che non è ravvisabile lesione alcuna del principio della parità  delle armi, quale paventata nel contesto argomentativo della tesi riportata sopra <em>sub</em> 7.1.2. E comunque anche alla controparte nel giudizio civile è garantito ovviamente il diritto di accesso alla posizione dell&#8217;istante.<br /> Deve, infine, essere rimarcato che l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamento trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l&#8217;ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì¬ salva la riconducibilità  dell&#8217;illecito trattamento alla responsabilità  di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ..<br /> 9.5 Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte deve ritenersi che la previsione, nell&#8217;ordinamento processualcivilistico, di strumenti di esibizione istruttoria di documenti (anche) amministrativi ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., nonchè, nell&#8217;ambito dei procedimenti di famiglia, dello strumento di acquisizione di documenti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell&#8217;anagrafe tributaria di cui artt. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. e 492-<em>bis</em> cod. proc. civ., ivi compresi i documenti conservati nell&#8217;archivio dei rapporti finanziari, non escluda l&#8217;esperibilità  dell&#8217;accesso documentale difensivo. Infatti, sulla base di una lettura unitaria e integratrice tra le singole discipline, nonchè costituzionalmente orientata a garanzia dell&#8217;effettività  del diritto alla tutela giurisdizionale da intendere in senso ampio e non ristretto al solo momento processuale, il rapporto tra l&#8217;istituto dell&#8217;accesso documentale difensivo e i menzionati istituti processualcivilistici non può che essere ricostruito in termini di complementarietà  delle forme di tutela.<br /> 10. In conclusione, per le considerazioni esposte, non appare condivisibile la tesi accolta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, laddove, argomentando dalla natura strumentale dell&#8217;accesso difensivo in funzione della tutela di preesistenti e autonome posizioni soggettive (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) legittimanti l&#8217;istanza di accesso, lo assimila sostanzialmente ad un potere di natura processuale, onde dedurvi l&#8217;inapplicabilità  ai casi in cui la disciplina processualcivilistica giÃ  preveda strumenti specifici istruttori di esibizione documentale (tra cui di documenti amministrativi), quali, in via generale, costituiti dagli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., rispettivamente, per lo specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, dai poteri istruttori d&#8217;ufficio di cui agli artt. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. e 492-<em>bis</em> cod. proc. civ..<br /> Piuttosto, l&#8217;avere argomentato, nella menzionata sentenza &#8211; mutuando il percorso logico seguito dall&#8217;Adunanza plenaria n. 6/2006 &#8211; circa la posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia giÃ  titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata (diritto soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, esponenzialità  di interessi collettivi o diffusi), sembra condurre all&#8217;opposta conclusione esegetica secondo cui è il collegamento con l&#8217;interesse diretto, concreto ed attuale a fondare la base legittimante per l&#8217;accesso, a prescindere dall&#8217;utilizzo, giudiziale o meno, che si intenda fare del documento osteso.<br /> Inoltre, non è condivisibile l&#8217;argomentazione che muove dall&#8217;oggetto della <em>causa petendi</em> e del <em>petitum</em> dedotti nel giudizio civile, laddove viene conferito esclusivo e determinante rilievo alla circostanza che si tratta di lite soltanto tra soggetti privati, al quale la pubblica amministrazione è totalmente estranea.<br /> A questo riguardo giova ribadire che l&#8217;aspetto pubblicistico della materia è immanente alla natura amministrativa del documento e della relativa detenzione, indipendentemente dal regime privatistico o pubblicistico di formazione dell&#8217;atto o dalla natura del soggetto che lo detiene.<br /> L&#8217;accesso difensivo supera le pertinenze probatorie che concernono il mero rapporto procedimentale tra il privato e la pubblica amministrazione, ovvero tra privati in cui si fa questione dell&#8217;esercizio del potere da parte di un&#8217;autorità  amministrativa, e ricomprende tutte quelle pertinenze utili a dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in generale, a prescindere dall&#8217;esercizio del potere nel singolo caso concreto, ed indipendentemente dal contesto entro il quale l&#8217;interesse giuridico può essere &#8216;curato&#8217; o &#8216;difeso&#8217;, e quindi anche fuori dal processo ed anche in una lite tra privati.<br /> Nella prospettiva appena delineata, sono indifferenti la natura e la consistenza della situazione giuridica &#8216;finale&#8217; (la quale può essere di diritto soggettivo, di interesse legittimo, di aspettativa o di altro tipo), purchè si tratti di situazione astrattamente azionabile in caso di lesione.<br /> Ãˆ pure indifferente che il relativo rapporto giuridico intercorra esclusivamente tra soggetti privati, nonchè quale sia l&#8217;autorità  giudiziaria (ordinaria, amministrativa, contabile o altro giudice speciale) munita di giurisdizione in caso di instaurazione di un processo.<br /> La tutela del terzo controinteressato è adeguatamente caratterizzata, sia sul piano procedimentale, sia su quello processuale, attraverso le specifiche forme di notificazione e di eventuale sua opposizione all&#8217;accesso.<br /> 11. Quanto all&#8217;ultima questione deferita all&#8217;Adunanza plenaria, relativa alle modalità  ostensive dei documenti dell&#8217;anagrafe tributaria, ivi inclusi i documenti dell&#8217;archivio dei rapporti finanziari &#8211; se, cioè, l&#8217;accesso possa essere esercitato solo attraverso visione, oppure anche attraverso estrazione di copia -, la stessa deve essere risolta in quest&#8217;ultimo senso, in quanto:<br /> &#8211; sul piano normativo, l&#8217;art. 22, comma 1, lettera <em>a)</em>, l. n. 241/1990, come sostituito dall&#8217;art. 15 d.lgs. n. 15/2005, prevede quale forma generale di accesso quella «<em>di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi</em>»;<br /> &#8211; la sopra citata previsione regolamentare di cui all&#8217;art. 5, comma 1, lettere <em>a)</em> e <em>d)</em>, d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, che, in sede di accesso difensivo, consente solo la «<em>la visione</em>» della documentazione finanziaria, economica, patrimoniale, reddituale e fiscale detenuta dall&#8217;amministrazione finanziaria, trova la sua spiegazione nella vigenza, all&#8217;epoca di emanazione del decreto ministeriale, di una correlativa norma primaria nel testo originario dell&#8217;art. 24, comma 2, lettera <em>d)</em>, l. n. 241/1990, ormai superata dalla novellazione apportata alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 15/2005, che non prevede pìù alcuna limitazione quanto alle modalità  di accesso difensivo alla documentazione contenente dati personali riservati, sicchè la limitazione contenuta nel citato d.m. n. 603/1996 deve ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa primaria sopravvenuta;<br /> &#8211; con riguardo alla <em>ratio</em> sottesa all&#8217;accesso documentale difensivo, l&#8217;unica modalità  ontologicamente idonea a soddisfare la funzione di acquisire la documentazione <em>extra iudicium</em> ai fini della &#8216;cura&#8217; e &#8216;difesa&#8217; della situazione giuridica facente capo al richiedente l&#8217;accesso è l&#8217;estrazione di copia, ai fini di un eventuale utilizzo del documento in sede stragiudiziale e, a maggior ragione, in sede processuale, impossibile se non attraverso l&#8217;offerta in comunicazione e la produzione materiale della relativa copia in giudizio.<br /> Quanto alle eventuali modalità  telematiche, dovrà  trovare applicazione la disciplina settoriale in materia di amministrazione digitale.<br /> 12. L&#8217;Adunanza plenaria, conclusivamente, enuncia sulle questioni postele i seguenti principi di diritto, anche ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 5, cod. proc. amm.:<br /> (i) «<em>Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell&#8217;amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell&#8217;accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990</em>»;<br /> (ii) «<em>L&#8217;accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall&#8217;esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.</em>»;<br /> (iii) «<em>L&#8217;accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall&#8217;esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonchè, pìù in generale, dalla previsione e dall&#8217;esercizio dei poteri istruttori d&#8217;ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia</em>»;<br /> (iv) «<em>L&#8217;accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell&#8217;anagrafe tributaria, ivi compreso l&#8217;archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia</em>».<br /> 13. Premesso che ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 4, cod. proc. amm. sussistono i presupposti per decidere l&#8217;intera controversia, e facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, l&#8217;appello &#8211; incentrato sull&#8217;unico, complesso motivo in diritto dell&#8217;erronea mancata considerazione nell&#8217;impugnata sentenza dell&#8217;asserito rapporto di specialità  specializzante intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 155-<em>sexies</em> disp. att. cod. proc. civ. e 492-<em>bis</em> cod. proc. civ. d&#8217;un lato, e la disciplina dell&#8217;accesso documentale difensivo <em>ex</em> art. 24 l. n. 241/1990 d&#8217;altro lato (vizio ritenuto assorbente di ogni valutazione dell&#8217;esercizio in concreto del potere amministrativo e idoneo a sorreggere, in tesi, la riforma della sentenza), e dell&#8217;erronea omessa considerazione che (sempre secondo l&#8217;assunto dell&#8217;appellante) l&#8217;indispensabilità  del documento ai fini dell&#8217;accesso difensivo deve essere intesa (anche) come impossibilità  di acquisire il documento attraverso le forme processuali tipiche giÃ  previste dall&#8217;ordinamento &#8211; deve essere respinto, con la conseguente conferma della pronuncia di accoglimento del TAR.<br /> 14. A fronte del rilevato contrasto giurisprudenziale, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, provvede come segue:<br /> a) enuncia i principi di diritto come al punto 12 della parte-motiva;<br /> b) respinge l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, conferma l&#8217;impugnata sentenza;<br /> c) dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  delle parti private.<br /> Così¬ deciso nelle camere di consiglio del 27 maggio 2020 e del 23 settembre 2020, la prima delle quali tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.-l. n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Filippo Patroni Griffi, Presidente<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Giuseppe Severini, Presidente<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Oberdan Forlenza, Consigliere<br /> Giulio Veltri, Consigliere<br /> Fabio Franconiero, Consigliere<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere</div>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/3/2019 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-3-2019-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-3-2019-n-19/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/3/2019 n.19</a></p>
<p>L&#8217;affidamento incolpevole e l&#8217;estensione del sindacato del giudice ordinario: nota a sentenza a Sezioni unite n. 4889 del 19 febbraio 2019 L&#8217;affidamento incolpevole e l&#8217;estensione del sindacato del giudice ordinario. Le Sezioni unite n. 4889 del 19 febbraio 2019 apportano un ulteriore contributo alla questione della giurisdizione. a cura di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-3-2019-n-19/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/3/2019 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p>L&#8217;affidamento incolpevole e l&#8217;estensione del sindacato del giudice ordinario: nota a sentenza a Sezioni unite n. 4889 del 19 febbraio 2019</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p style="text-align: center;"><b>L&#8217;affidamento incolpevole e l&#8217;estensione del sindacato del giudice ordinario. </b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Le Sezioni unite n. 4889 del 19 febbraio 2019</b> <b>apportano un ulteriore contributo alla questione della giurisdizione. </b></p>
<p style="text-align: right;"><b>a cura di Ludovico Graziosetto</b></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">Con la sentenza n. 4889 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha prodotto l&#8217;ultima pronuncia sulla <i>vexata quaestio</i> della giurisdizione in tema di affidamento maturato per il comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel dettaglio, la sentenza puntualizza l&#8217;estensione della giurisdizione del giudice civile, avanzando l&#8217;alveo del giudizio civile con specifico riferimento all&#8217;affidamento maturato dall&#8217;acquirente di un immobile sia alla conformità  a legge ed alla vigente disciplina urbanistica dei relativi titoli abilitativi (permesso di costruzione e licenza di abitabilità ) emessi dalla pubblica amministrazione locale sia sulla conformità  del medesimo bene ai medesimi titoli.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;affidamento incolpevole sulla relativa regolarità  urbanistico &#8211; edilizia, rivelatasi inesistente, secondo il massimo consesso della giurisprudenza civile, merita il sindacato del giudice ordinario alla luce del consolidato orientamento maturato dalle Sezioni Unite nn. 6594 &#8211; 6596 del 2011, nn. 1162 del 2015, n. 17586 del 2015, n. 12799 del 2017, n. 1654 del 2018, n. 33364 del 2018.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo quest&#8217;ultima giurisprudenza &#8220;<i>l&#8217;attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità  del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma soltanto uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La tesi è coerente coi principi affermati dalla Corte Cost. con le sentenze n. 292 del 2000 e n. 281 del 2004 (in riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 80/1998 art. 35, come sostituito dalla legge n. 205 del 2000, oggi art. 7 c.p.a.) che hanno posto in evidenza come la devoluzione al giudice amministrativo, oltre che del controllo di legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, anche (ove configurabile) del risarcimento del danno, sia funzionale allo scopo di evitare al privato la necessità  di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudice ordinario&#8221;. </i></p>
<p align="JUSTIFY">Prendendo spunto dalle pronunce appena richiamate, le Sezioni Unite precisano che <i>&#8220;ora, se è bensì vero che, come ricorda il Comune in seno alla memoria, la menzionata giurisprudenza è stata elaborata in riferimento ad ipotesi connotate dal pregresso annullamento di un provvedimento amministrativo favorevole ed ampliativo, ciù² non esclude che i danneggiati abbiano in quei casi dedotto la lesione della loro integrità  patrimoniale ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. rispetto alla quale l&#8217;esercizio del potere amministrativo non rilevava in sì©, ma per l&#8217;efficacia causale del danno evento da affidamento incolpevole. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Parimenti, ciù² che viene in rilievo nella presente controversia non è la legittimità  dei titoli abilitativi relativi alla costruzione della Società  Stella, ma la situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell&#8217;integrità  del patrimonio che il ricorrente assume essere stata lesa per avere acquistato una parte di quella costruzione sull&#8217;affidamento riposto sull&#8217;azione del Comune, rivelatasi invece negligente ed inerte, sicchè i provvedimenti menzionati rilevano soltanto se ed in quanto idonei a fondare tale affidamento e la relativa tutela risarcitoria non richiede la previa instaurazione di un giudizio innanzi al giudice amministrativo che accerti l&#8217;illegittimità  di atti e comportamenti tenuti dall&#8217;amministrazione. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>In altri termini, la questione involta dalla domanda concerne l&#8217;apprezzamento del comportamento tenuto dalla P.A. non come espressione dell&#8217;esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività  a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in svariate irregolarità  edilizie e urbanistiche dell&#8217;immobile acquistato&#8221;. </i></p>
<p align="JUSTIFY">Con questi sintetici concetti la giurisprudenza delle Sezioni Unite amplia i confini del sindacato del giudice ordinario, finora circoscritti alle ipotesi connotate dal pregresso annullamento del provvedimento amministrativo favorevole ed ampliativo, in via giurisdizionale o in via di autotutela.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, sebbene l&#8217;impianto motivazionale delle Sezioni Unite risulta essere concentrato sulla questione giurisdizionale, rilevanti sono le tematiche al suo interno ravvisabili: infatti, strettamente connessa alla questione della giurisdizione del giudice ordinario, (in relazione ad un comportamento mero, cioè privatistico) si pone il problema della rilevanza e consistenza della situazione soggettiva fatta valere.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;indagine sulla posizione soggettiva vantata dal soggetto acquirente è indispensabile anche per definire i requisiti necessari per giungere ad una tutela risarcitoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Posto ciù², è evidente che dalla pronuncia delle Sezioni Unite si ricava un sindacato del giudice civile concentrato su una fattispecie peculiare, differente rispetto ai precedenti casi: infatti, ad essere pregiudicato dalla condotta della pubblica amministrazione non è il soggetto beneficiario di un provvedimento amministrativo ampliativo (e non venendo in considerazione l&#8217;annullamento per via giurisdizionale o in via di autotutela del provvedimento ampliativo), ma un soggetto, terzo, estraneo al rapporto pubblicistico con la pubblica amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Conseguentemente, il giudice ordinario deve indagare la posizione di soggetto, la cui qualità  di &#8220;acquirente di bene immobile&#8221; lo pone in una relazione distinta rispetto al provvedimento finale autorizzatorio e al rapporto con la pubblica amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, il soggetto acquirente risulta in concreto essere <i>terzo</i> rispetto al rapporto in precedenza instaurato tra il Comune e la società  costruttrice, dato che, rispetto all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, il soggetto privato si pone (vale ancora ribadirlo) all&#8217;esterno del rapporto amministrativo instaurato invero tra la società  immobiliare e l&#8217;ente locale.</p>
<p align="JUSTIFY">Ecco la ragione per cui è indispensabile non soltanto ragionare in tema di giurisdizione ordinaria, ma indagare, segnatamente, il valore dell&#8217;affidamento maturato dall&#8217;acquirente, in relazione ad una condotta della pubblica amministrazione fondata dapprima su un provvedimento non coerente con gli strumenti urbanistici posti a monte e con l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera rispetto ai permessi di costruire e, successivamente, su comportamenti omissivi.</p>
<p align="JUSTIFY">La pronuncia lascia, tuttavia, ancora sullo sfondo la tematica, tutta sostanziale, connessa alla posizione di diritto soggettivo, concernente il c.d. affidamento incolpevole: sebbene il riferimento ad esso escluda una connessione con la categoria dell&#8217;affidamento legittimo, tuttavia le Sezioni unite non intervengono nella specifica definizione della categoria riconducibile al diritto soggettivo; il che lascia ancora una volta il compito alla dottrina di ravvisare quegli elementi e requisiti sostanziali capaci di definire nel dettaglio una situazione meritevole di tutela, tanto da essere ascritta alla categoria del diritto soggettivo.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; proprio l&#8217;affidamento a costituire uno degli aspetti più¹ interessanti della questione, posto che, in questa specifica ipotesi, il sindacato del giudice ordinario si estende sia agli obblighi comportamentali di matrice privatistica (individuabili in via ipotetica giù  con il permesso di costruire e, successivamente, con un comportamento non corretto da parte della p.a) sia ai poteri dal medesimo esperibili con riferimento al provvedimento e, segnatamente, alla valutazione della legittimità  del medesimo ai fini risarcitori.</p>
<p align="JUSTIFY">Posto ciù², non può non essere precisato, sin da subito, che la individuazione della giurisdizione dipenda dalla posizione giuridica soggettiva lesa, strettamente connessa con la presenza o l&#8217;assenza di un&#8217;attività  amministrativa autoritativa, costituita da provvedimenti o comportamenti mediatamente riconducibili all&#8217;esercizio del potere.</p>
<p align="JUSTIFY">Le Sezioni Unite sostengono che la posizione soggettiva fatta valere dall&#8217;avente causa è, sin dall&#8217;inizio, qualificabile come diritto soggettivo, derivante dall&#8217;affidamento maturato nei confronti dell&#8217;attività  tenuta dalla pubblica amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Per individuare l&#8217;origine e la definitiva consolidazione dell&#8217;affidamento è necessario altresì mettere in rilievo che il soggetto, richiedente tutela, è acquirente del bene immobile: tale bene fu realizzato da una società  immobiliare, previo rilascio dei provvedimenti autorizzatori da parte del Comune.</p>
<p align="JUSTIFY">Il che conduce ad affermare la presenza di due distinti rapporti:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">Rapporto tra p.a. (A) &#8211; soggetto (titolare di un interesse legittimo pretensivo e beneficiario del provvedimento ampliativo) (B): questo rapporto nasce dalla richiesta di autorizzazione da parte della società  costruttrice e si consolida con il rilascio del permesso a costruire alla prima favorevole; è chiara la presenza di una relazione giuridica di matrice amministrativa, radicata in ragione del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. 380/2001 e delle norme sul codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), idonea a riconoscere in capo alla società  immobiliare una posizione di interesse legittimo di carattere pretensivo.</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">Rapporto tra soggetto alienante (B) &#8211; terzo acquirente del bene (C): Il secondo rapporto viene individuato con l&#8217;acquisto dell&#8217;immobile, in base al quale, in particolare, non è ravvisabile alcun rapporto di carattere amministrativo; il confronto con l&#8217;autorità  comunale è venuto a sorgere, successivamente, in ragione dei vizi formali e sostanziali del bene acquisito e, conseguentemente, della necessità  per il privato acquirente di porre all&#8217;attenzione dell&#8217;autorità  competente la mancata coerenza in punto di fatto e di diritto tra l&#8217;immobile realizzato e il permesso rilasciato.</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">Rapporto tra ente pubblico (A) e terzo acquirente del bene (C): la p.a. si pone di fronte a un privato come soggetto titolare di obblighi di correttezza e buona fede.</p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; utile, ora, soffermarsi sulla situazione giuridica soggettiva vantata dal soggetto acquirente di un bene immobile.</p>
<p align="JUSTIFY">Invero, è da analizzare, in via preliminare, la possibilità  che una posizione di interesse legittimo (oppositivo o pretensivo) sia ravvisabile in capo al soggetto acquirente, secondo la innovativa interpretazione giurisprudenziale che il Consiglio di Stato<a href="#sdfootnote1sym">1</a> ha fornito con riferimento alla successione nei rapporti giuridici e, quindi, alla possibilità  di succedere nella situazione di interesse legittimo di carattere pretensivo od oppositivo sia <i>iure successionis</i> sia <i>inter vivos</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Una risposta positiva potrebbe essere affermata soltanto nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;avente causa in via ereditaria o per effetto dell&#8217;acquisto dell&#8217;immobile facesse valere la medesima posizione, giù  riconosciuta in capo al <i>de cuius</i> o al dante causa, e, pertanto, riconoscibile, altresì, anche in favore dell&#8217;avente causa stesso: ciù² in ragione della presenza attuale del medesimo interesse legittimo, connotato da un «lato interno» peculiare, la cui esistenza dipende da un potere amministrativo ancora non esercitato e, infine, ancora non consumato.</p>
<p align="JUSTIFY">Nè dubbi potrebbero sussistere da parte del giudice ordinario nell&#8217;indagare, come richiesto dalle stesse Sezioni Unite, la posizione di terzietà  dell&#8217;avente causa rispetto ai titoli abilitativi, al tempo del rilascio dell&#8217;agibilità : infatti, la stessa Cassazione<a href="#sdfootnote2sym">2</a> ha ricondotto agli obblighi del venditore l&#8217;adempimento dei requisiti di agibilità -abitabilità , in guisa da circoscrivere al contratto di compravendita (artt. 1470 e seg. c.c.) i rapporti tra alienante e acquirente (rapporto B &#8211; C).</p>
<p align="JUSTIFY">Cionondimeno, nel caso in esame di potere non potrebbe parlarsi, non essendo revocabile in dubbio la sua consumazione per effetto del decorso dei termini per agire in via amministrativa attraverso i poteri di controllo e di autotutela.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, anche i termini per una tutela davanti all&#8217;autorità  giudiziaria amministrativa appaiono decorsi: questi ultima forma di tutela ben potrebbe essere, invero, esperita da parte di eventuali controinteressati a fronte di un atto amministrativo favorevole all&#8217;istante (Società  immobiliare).</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, l&#8217;interesse legittimo del soggetto istante, nella procedura di rilascio del permesso a costruire, appare certamente soddisfatto, in ragione dell&#8217;emanazione del provvedimento autorizzatorio.</p>
<p align="JUSTIFY">Conseguentemente, emerge la situazione soggettiva dell&#8217;acquirente, il quale, nella posizione di avente causa dalla Società  immobiliare, vanta una situazione di diritto soggettivo: in particolare, come appare dalle parole delle Sezioni Unite, il compratore ha instaurato con la p.a. locale un &#8220;confronto&#8221; finalizzato al chiarimento della situazione giuridica afferente al bene compravenduto.</p>
<p align="JUSTIFY">Di modo che, la autorità  comunale non di potere pubblicistico può essere titolare, ma soltanto di obblighi di matrice privatistica, in virtà¹ di comportamenti sussumibili nei principi di cui agli artt. 1175, 1337 e 1338 c.c. idonei ad assumere una condotta capace di risolvere qualsiasi quesito sia di carattere giuridico sia di ordine materiale attinente al bene immobile acquisito.</p>
<p align="JUSTIFY">Ed è proprio in ragione non soltanto dell'(apparente) legittimità  del provvedimento autorizzatorio, ma anche del comportamento successivo da parte del Comune (tenuto sia al momento del rilascio del permesso a costruire sia nei momenti successivi ad esso) che si matura e forma l&#8217;affidamento specifico in ragione della sussistenza dei requisiti legali e sostanziali attinenti alla struttura immobile acquisita.</p>
<p align="JUSTIFY">Di conseguenza, l&#8217;acquirente, soggetto &#8220;terzo&#8221; rispetto al rapporto originario tra il Comune e la Società  immobiliare, dapprima potenziale acquirente e successivamente definitivo avente causa della Immobiliare, vanterebbe un affidamento sia nella legittimità  giuridica dell&#8217;atto autorizzatorio sia nella conformità  materiale dell&#8217;immobile rispetto al provvedimento e alla normativa a monte: affidamento, ciù² nonostante, frustrato, secondo la tesi difensiva, in ragione dei comportamenti scorretti da parte della società  venditrice e da parte dell&#8217;ente comunale.</p>
<p align="JUSTIFY">In tale frangente, quindi, appare evidente la sussistenza di un rapporto fondato non su norme di azione, quanto su norme di relazione, secondo lo schema &#8220;norma-fatto-effetto&#8221;, la cui consistenza permette di inquadrare la pubblica amministrazione come &#8220;soggetto privato&#8221; e le condotte come &#8220;comportamenti di carattere privato&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Segnatamente, da un lato la p.a. svolge una determinata funzione di carattere amministrativo (seguendo lo schema &#8220;norma-potere-effetto&#8221;) nei confronti del soggetto titolare di un interesse legittimo pretensivo, mentre, dall&#8217;altro lato, innanzi a soggetti terzi rispetto all&#8217;esercizio della relazione con la funzione amministrativa, la p.a. non risulta essere titolare di un potere, ma di un obbligo di correttezza e buona fede o, comunque, di un rispetto del principio del <i>neminem laedere</i> secondo un comportamento mero, non riconducibile al potere, neanche mediatamente.</p>
<p align="JUSTIFY">Quest&#8217;ultima considerazione infatti non può essere revocata in dubbio anche al cospetto dell&#8217;ipotesi teoretica del procedimento come norma di relazione, capace di inquadrare il procedimento non soltanto come &#8220;forma della funzione pubblica&#8221;, ma anche come una regola, un precetto relazionale (teoria della pluriqualificazione del procedimento).</p>
<p align="JUSTIFY">Richiamando la teoria del <b>&#8220;</b>procedimento come norma di relazione&#8221;, anche nell&#8217;ipotesi in cui la p.a., dotata di potere, si interfacci con i cittadini, è tenuta a comportarsi secondo le regole dettate dal procedimento, laddove queste ultime possano essere individuate in una duplice prospettiva, cioè sia nella formazione della decisione amministrativa sia la prospettiva della relazione con il privato che si trova coinvolto nelle varie vesti dell&#8217;interesse pretensivo o oppositivo a seconda del procedimento amministrativo: quest&#8217;ultimo aspetto, tuttavia, non coinvolge il soggetto terzo, ma soltanto quel cittadino capace di maturare rispetto all&#8217;azione amministrativa un interesse legittimo pretensivo od oppositivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, il terzo acquirente di un immobile confida, viceversa, che il bene compravenduto goda di tutti i requisiti giuridici idonei alla circolazione giuridica: il che mette in rilievo non un rapporto amministrativo e neanche una diretta questione sulla legittimità  provvedimentale, ma un affidamento a che il bene, nella sua interezza non soltanto materiale, ma anche giuridica, goda del corretto regime giuridico, sia privatistico sia pubblicistico.</p>
<p align="JUSTIFY">Il che lascia intendere come l&#8217;amministrazione locale, nel momento in cui espleta la funzione amministrativa, è tenuta a rilasciare un provvedimento conforme alle normative urbanistiche generali: la conformità  dell&#8217;atto autorizzatorio ai dettami della legislazione urbanistica è strettamente connessa al rispetto degli obblighi propri del diritto civile; non si tratta cioè di inquadrare gli effetti amministrativi di un provvedimento, ma l&#8217;efficacia causale del medesimo sui rapporti di diritto privato, come nell&#8217;ipotesi di un contratto di compravendita.</p>
<p align="JUSTIFY">In tale circostanza, i canoni di buona fede e correttezza garantirebbero la generalità  dei soggetti terzi a fronte di un atto autorizzatorio, frutto di un&#8217;attività  instaurata dalla p.a. con uno specifico soggetto, titolare della originaria posizione di interesse legittimo pretensivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, è inevitabile distinguere le &#8220;dimensioni&#8221; dell&#8217;affidamento a seconda delle posizioni soggettive di interesse legittimo o di diritto soggettivo sussistenti nei confronti della pubblica amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">La tutela dell&#8217;affidamento legittimo (presente nel primo rapporto A-B) si traduce nella stessa considerazione che è assicurata all&#8217;interesse del privato nel medesimo provvedimento di annullamento dell&#8217;atto al beneficiario favorevole e, di solito, messa in rilievo nella motivazione dell&#8217;atto di autotutela.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel rapporto diretto con la pubblica amministrazione l&#8217;affidamento rappresenta una situazione che riproduce i caratteri dell&#8217;interesse legittimo che si correla al potere discrezionale della p.a., nel senso che il medesimo affidamento fonda la pretesa che il proprio interesse sia tenuto in considerazione nei modi previsti dalla legge, anche se non dà  titolo per pretendere il soddisfacimento dell&#8217;interesse materiale<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti la tutela di annullamento è coerente con la sostanza dell&#8217;affidamento legittimo: se la situazione di affidamento sussiste (dato il provvedimento favorevole costitutivo di una situazione giuridica definitiva), l&#8217;amministrazione è tenuta non giù  ad astenersi dall&#8217;annullare l&#8217;atto illegittimo, ma a valutare l&#8217;interesse pubblico attuale all&#8217;annullamento, tenendo nel debito conto l&#8217;interesse del beneficiario dell&#8217;atto<a href="#sdfootnote4sym">4</a>. Segnatamente, nei rapporti tra privati la tutela dell&#8217;affidamento deriva dall&#8217;obbligo di correttezza: è la fiducia incolpevolmente riposta nell&#8217;altrui correttezza a dare sostanza all&#8217;affidamento incolpevole;</p>
<p align="JUSTIFY">In quest&#8217;ultima ipotesi l&#8217;affidamento viene costruito come situazione autonoma, tutelata in sì© e non nel suo collegamento con l&#8217;interesse pubblico: tutelata cioè come affidamento incolpevole<a href="#sdfootnote5sym">5</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, puntualizzando il dettato dell&#8217;art. 97 Cost., incentrato sui principi di imparzialità  e di buon andamento, si arriva a giustificare in favore del cittadino un vero e proprio impegno da parte della p.a. traducibile in termine di correttezza, lealtà , protezione e tutela dell&#8217;affidamento<a href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato è precisa nell&#8217;evidenziare come la clausola di buona fede e correttezza abbia una consistenza ampia alla luce dell&#8217;art. 2 Cost., in guisa da asserire che la &#8220;funzione&#8221; del dovere di correttezza si concentra sulla tutela della persona e delle sue libertà : infatti, la giurisprudenza civile ha oramai inteso interpretare il dovere di correttezza, nelle sue proteiformi manifestazioni, come strumentale alla tutela della libertà  di autodeterminazione negoziale, cioè <i>&#8220;di quel diritto (espressione a sua volta del principio costituzionale che tutela la libertà  di iniziativa economica) di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà  e scorrettezza</i>&#8220;.</p>
<p align="JUSTIFY">Precisa la Plenaria che la giurisprudenza ha, in molteplici occasioni, affermato che anche nello svolgimento dell&#8217;attività  autoritativa la p.a. è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico, ma anche le norme generali dell&#8217;ordinamento civile che impongono di agire con lealtà  e correttezza.</p>
<p align="JUSTIFY">La violazione di queste ultime regole fa nascere una responsabilità  da comportamento scorretto, incidente sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà  di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell&#8217;altrui scorrettezza.</p>
<p align="JUSTIFY">Il che ha portato ad affermare <i>&#8220;l&#8217;ordinaria possibilità  che una responsabilità  da comportamento scorretto sussista nonostante la legittimità  del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento&#8221;</i><a href="#sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La Plenaria mette, altresì, in risalto che<i> &#8220;in questi casi il provvedimento amministrativo è un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativa dei più¹ elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico</i>. <i>Si tratta, in altri termini, di una responsabilità  da comportamento illecito, che spesso non si traduce in provvedimento illegittimi, ma, per molti versi, presuppone la legittimità  dei provvedimenti che scandiscono la parabola procedurale&#8221;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Infine, l&#8217;Adunanza Plenaria asserisce che <i>&#8220;nell&#8217;ambito del procedimento amministrativo (e del procedimento di evidenza pubblica in particolare) regole pubblicistiche e regole privatistiche non operano, dunque, in sequenza temporale (prime le une e poi le altre o anche le altre). Operano, al contrario, in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione&#8221;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Non si può non evidenziare che il valore costituzionale del dovere di correttezza e buona fede impone di estenderne l&#8217;ambito applicativo anche nella ipotesi in cui, in assenza di vere e propri rapporti qualificati (come nel caso delle trattative), si ravvisi una situazione relazionale capace di generare un ragionevole affidamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Posto ciù², risulta utile, ai fini della presente analisi, richiamare i &#8220;<i>dicta</i>&#8221; delle Sezioni Unite del 2015<a href="#sdfootnote8sym">8</a> per inquadrare in modo puntuale la posizione del terzo estraneo al rapporto pubblicistico con l&#8217;autorità  locale.</p>
<p align="JUSTIFY">La Cassazione precisa che la situazione di diritto alla conservazione dell&#8217;integrità  patrimoniale è rilevante in ragione dell&#8217;adozione del provvedimento ampliativo illegittimo:<i> &#8220;E&#8217; infatti l&#8217;adozione di tale provvedimento che, in relazione alla sua attitudine nelle circostanze concrete a creare affidamento incolpevole sulla sua legittimità , ha determinato l&#8217;agire del beneficiario che ha comportato un&#8217;attività  che poi si sia rivelata dannosa&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Il che ha portato a precisare che la fattispecie costitutiva del danno ingiusto di cui all&#8217;art. 2043 c.c. risulta derivare dalla lesione della integrità  del patrimonio del beneficiario riconducibile ad <i>&#8220;una fattispecie complessa, rappresentata dall&#8217;essere stato il provvedimento ampliativo emesso illegittimamente, dall&#8217;essere stato l&#8217;agire della pubblica amministrazione nella sua adozione, in ragione delle circostanze concrete, determinativo di affidamento incolpevole, dall&#8217;essere stato il provvedimento illegittimo rimosso (perchè tale) in modo oramai indiscutibile&#8221;</i>.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, <i>&#8220;l&#8217;elemento della fattispecie costituito dal detto agire non risulta rilevante perchè lesivo della situazione di interesse legittimo pretensivo che aveva invece soddisfatto, bensì in quanto aveva</i><i> </i><i>soddisfatto tale interesse in modo illegittimo e così determinato la condotta del beneficiario con le caratteristiche dell&#8217;affidamento incolpevole&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Nel caso indagato dalle Sezioni Unite del 2015 si precisa che <i>&#8220;la questione che viene prospettata dal privato concerne invece l&#8217;attitudine del pregresso esercizio del potere siccome sfociato nel provvedimento illegittimo a determinare come conseguenza causale l&#8217;insorgenza di un incolpevole affidamento del privato beneficiario nella permanenza della situazione di vantaggio. La questione riguarda, dunque, l&#8217;apprezzamento del comportamento tenuto dalla p.a. non come espressione dell&#8217;esercizio del potere, bensì nella sua oggettiva idoneità  a determinare l&#8217;affidamento&#8221;. </i></p>
<p align="JUSTIFY">Quindi, ciù² che la Cassazione puntualizza attiene al rapporto causale tra l&#8217;adozione del provvedimento e l&#8217;affidamento incolpevole, in guisa da spingerlo a compiere attività  e impegnare il proprio patrimonio <i>&#8220;nel positivo convincimento della legittimità  del provvedimento&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Aspetto altrettanto fondamentale è l&#8217;efficacia causativa del danno che viene ricondotta non soltanto al provvedimento, ma anche ad ulteriori elementi ad esso collegati. Tant&#8217;è che la Cassazione afferma che &#8220;<i>se invece l&#8217;adozione del provvedimento favorevole illegittimo fosse idonea di per sì© automaticamente a causare come tale l&#8217;affidamento e rilevasse di per sì© come fonte di danni, allora non si potrebbe negare che il diritto risarcitorio risulti comunque ricollegato all&#8217;esercizio del potere. Sussisterebbe un nesso di consequenzialità  con tale esercizio&#8221;. </i></p>
<p align="JUSTIFY">Il che ha portato le Sezioni Unite ad affermare la necessità  di ravvisare, accanto all&#8217;emanazione di un provvedimento illegittimo, anche di un &#8220;<i>quid pluris</i>&#8220;, ravvisabile nel generale comportamento della p.a., così da venire in rilievo una fattispecie complessa in cui il dato dell&#8217;emissione del provvedimento illegittimo favorevole si configura soltanto come uno dei fatti costitutivi integratori della fattispecie.</p>
<p align="JUSTIFY">Il che lascia intravedere come il punto centrale del sindacato da ricondurre alla giurisdizione del G.O. debba incentrarsi sia su antecedenti provvedimenti sia sulla condotta successivamente tenuta dalla pubblica amministrazione locale, per i mancati interventi sull&#8217;immobile e le reiterate omissioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Cionondimeno, interessanti spunti ermeneutici possono sorgere, ai fini della maturazione dell&#8217;affidamento, dalla rilevanza eziologica del solo provvedimento autorizzatorio: segnatamente, è evidente che lo stesso acquirente del bene abbia riposto la propria fiducia sulle qualità  tecnico- giuridiche dell&#8217;immobile anche in base all&#8217;esistenza e alla regolarità  dell&#8217;autorizzazione edilizia; il che ha condotto il medesimo soggetto all&#8217;incameramento nel proprio asse patrimoniale di un bene immobile viziato da un provvedimento non legittimo. Infatti, giammai il soggetto si adopererebbe all&#8217;acquisto di un bene non conforme alle prescrizioni giuridiche e non realmente coerente con gli strumenti urbanistici.</p>
<p align="JUSTIFY">Allora, sebbene non sia revocabile in dubbio che l&#8217;affidamento debba essere conseguenza di una complessa fattispecie connotata non soltanto da un provvedimento ma anche da un comportamento della p.a. (come peraltro appare essere presente anche nel caso oggetto della sentenza in esame), il problema, tutto interpretativo, consiste nell&#8217;ipotizzare la sola idoneità  causale del provvedimento posto alla base della condotta materiale della pubblica amministrazione ad ingenerare quell&#8217;affidamento incolpevole, meritevole di tutela risarcitoria.</p>
<p align="JUSTIFY">La domanda ipotetica matura in ragione della posizione rivestita dall&#8217;acquirente, terzo, rispetto al rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione e la società  immobiliare: il rispetto delle regole civilistiche di lealtà  e correttezza non può essere escluso, ma riferito al solo provvedimento amministrativo idoneo per chiunque si ponga all&#8217;esterno del rapporto ad ingenerare un affidamento incolpevole.</p>
<p align="JUSTIFY">Il terzo dovrebbe in tal caso essere garantito da una legittima attività  provvedimentale strumentale alla circolazione dei beni immobili.</p>
<p align="JUSTIFY">Il che si porrebbe in ragione dell&#8217;esigenza di rispettare la certezza dei rapporti giuridici non soltanto da punto di vista amministrativo, ma anche civilistico: l&#8217;idoneità  del provvedimento amministrativo ad instillare giù  <i>ex se</i> nell&#8217;acquirente del bene, poi successivamente realizzato da parte della società  venditrice), quell&#8217;affidamento conseguente alla corretta qualità  giuridica dell&#8217;immobile.</p>
<p align="JUSTIFY">Naturalmente, non si fa riferimento all&#8217;affermazione delle Sezioni Unite del 2015<a href="#sdfootnote9sym">9</a>, per cui il provvedimento di per sì© idoneo automaticamente ad ingenerare come tale l&#8217;affidamento implica che il diritto risarcitorio risulti collegato all&#8217;esercizio del potere, in ragione di un nesso di consequenzialità : infatti, nel nostro caso si fa riferimento ad un soggetto terzo, la cui posizione giuridica sorge in ragione dell&#8217;acquisto del bene, a fronte del quale il provvedimento rilevi soltanto indirettamente come elemento presupposto al contratto.</p>
<p align="JUSTIFY">Inoltre, è il collegamento tra provvedimento presupposto e contratto che aumenta le ragioni di un affidamento del soggetto terzo: ed è proprio con riferimento all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile che si pone un problema della nascita di un affidamento nei confronti sia dell&#8217;esistenza sia della legittimità  dell&#8217;atto autorizzatorio.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, nella evoluzione giurisprudenziale della circolazione di beni immobili, la giurisprudenza ha evidenziato in base al dettato legislativo di cui al T.U. 380/2001 che lo scopo perseguito dal legislatore è quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico, così che non si dovrebbe giustificare dal punto di vista della validità  il trasferimento di immobili irregolari.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel dettaglio, la giurisprudenza<a href="#sdfootnote10sym">10</a>, superando la c.d. tesi formale della nullità  testuale<a href="#sdfootnote11sym">11</a> fondata sull&#8217;assenza della dichiarazione dell&#8217;alienante della esistenza dei titoli edilizi, ha dedotto dall&#8217;art. 40 comma 2 della legge n. 47 del 1985 e dall&#8217;art. 46 del T.U. 380/2001, il principio della tesi della nullità  di carattere sostanziale degli atti di trasferimento di immobili non conformi alla direttiva urbanistica<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La lettura dell&#8217;articolato normativo, come interpretato dalla recente giurisprudenza, estende la tutela dell&#8217;interesse pubblico, superando la tesi della nullità  testuale e avanzando l&#8217;ipotesi di una nullità  virtuale.</p>
<p align="JUSTIFY">Ciù² in ragione di una irregolarità  urbanistica, concernente un bene immobile non conforme alle prescrizioni urbanistiche e, pertanto, oggetto di un contratto non consentito.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;adesione alla tesi della nullità  sostanziale dovrebbe estendere la tutela degli interessi dei cittadini alla circolazione di beni immobili rispettosi delle prescrizioni urbanistiche a monte (e a valle)<a href="#sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Le conseguenze dal punto di vista civilistico non dovrebbero essere circoscritte esclusivamente all&#8217;alienante in ragione della nullità  contrattuale, ma estese anche alla pubblica amministrazione, potendosi individuare una responsabilità  extracontrattuale della p.a. per lesione dell&#8217;affidamento.</p>
<p align="JUSTIFY">Pertanto, accanto alla sanzione amministrativa volta al ripristino dello stato dei luoghi, oggettiva, di natura reale, concernente il bene indipendentemente da chi ne è proprietario, la sanzione della nullità  si porrebbe come strumento di tutela degli aventi causa dell&#8217;alienante: infatti, mentre il trasferimento del bene è del tutto irrilevante ai fini della sanzione amministrativa, il rispetto della disciplina urbanistica diventerebbe rilevante per tutti quei soggetti potenziali acquirenti del bene ai fini della tutela dell&#8217;affidamento riposto nella legittimità  attizia.</p>
<p align="JUSTIFY">In tal caso il terzo, avente causa dall&#8217;alienante, ben potrebbe avanzare, in ragione dell&#8217;affidamento riposto nella legittimità  del provvedimento amministrativo, una tutela per la lesione della sua libertà  all&#8217;autodeterminazione all&#8217;acquisto di un bene e dell&#8217;integrità  del patrimonio.</p>
<p align="JUSTIFY">Quest&#8217;ultimo è un affidamento differente rispetto a quello derivante dalla adesione alla teoria formale, dato che in quest&#8217;ultimo caso l&#8217;acquirente verrebbe tutelato dall&#8217;informazione del dante causa sulla regolarità  del bene.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;affidamento maturato dall&#8217;avente causa, nell&#8217;ipotesi della tesi sostanziale risulta essere costituito sia dalla conformità  o meno della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione<a href="#sdfootnote14sym">14</a> sia dal rispetto degli strumenti urbanistici nella pianificazione territoriale.</p>
<p align="JUSTIFY">Allora, ciù² che rileva è il danno prodotto dalla pubblica amministrazione non soltanto per i mancati controlli sull&#8217;attività  realizzativa dell&#8217;immobile, ma anche per la stessa emanazione di un provvedimento non conforme agli strumenti urbanistici e, quindi, illegittimo, idoneo a fondare un affidamento (anche in ragione della presunzione di legittimità  del provvedimento amministrativo) di un terzo soggetto.</p>
<p align="JUSTIFY">Ritenere, allora, esistente la responsabilità  della p.a. nei confronti di un terzo estraneo al rapporto societario, renderebbe altresì possibile realizzare una sorta di &#8220;contemperamento di interessi&#8221; da punto di vista strettamente civilistico.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, oltre alla tutela nei confronti dell&#8217;alienante, verrebbe a porsi una garanzia ulteriore nei confronti della pubblica amministrazione, responsabile in via extracontrattuale nei confronti del soggetto terzo. E&#8217; chiaro che, in questa analisi, la compravendita di immobili risulti essere soltanto lo &#8220;sfondo&#8221; dal quale si staglia la responsabilità  della pubblica amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">In quest&#8217;ultimo caso la tutela della libera autodeterminazione negoziale e dell&#8217;integrità  del patrimonio assurgerebbe inoltre ad una forma di &#8220;contrappeso&#8221; rispetto ai &#8220;rischi&#8221; gravanti sul terzo acquirente per le sanzioni amministrative potenzialmente applicabili nei casi di abusi edilizi ed illegittimità  attizie.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, quest&#8217;ultimo, una volta acquisto l&#8217;immobile, assumerebbe il rischio di incamerare nel suo asse patrimoniale un bene non conforme alle prescrizioni urbanistiche e pertanto potenzialmente assoggettabile alle sanzioni amministrative di ripristino del bene, come quelle previste dal D.P.R. n. 380/2001, tra cui emergono quelle di cui all&#8217;artt. 33 e 34<a href="#sdfootnote15sym">15</a> e l&#8217;art. 39<a href="#sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Una simile ipotesi teoretica (ermeneutica) può essere avallata se dal punto di vista logico-giuridico si colleghi la formazione di un affidamento incolpevole per la sola presenza di un&#8217;autorizzazione: affidamento <i>&#8220;in re ipsa&#8221;</i> da parte di un soggetto estraneo al rapporto amministrativo con l&#8217;autorità  comunale e interessato soltanto all&#8217;acquisizione del bene immobile.</p>
<p align="JUSTIFY">Due sarebbero allora gli interessi tra loro &#8220;apparentemente&#8221; contrapposti, uno pubblico stante l&#8217;obbligo di rispettare la pianificazione urbanistica e l&#8217;altro privato, costituito nell&#8217;affidamento incolpevole nei confronti di un&#8217;attività  amministrativa provvedimentale: per un verso, la sanzione demolitoria (di cui agli articoli 33 e 34) e il potere di annullamento da parte dell&#8217;ente regionale (art. 39) implicano un interesse pubblico &#8220;<i>in re ipsa</i>&#8221; a fronte dello scopo di ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa in materia edilizia; per altro verso, l&#8217;acquirente di un bene, anche in ragione della presunzione di legittimità  del provvedimento amministrativo, matura nei confronti dei titoli legittimanti un affidamento meritevole di tutela.</p>
<p align="JUSTIFY">Con riferimento a quest&#8217;ultimo potere, recentemente il Consiglio di Stato<a href="#sdfootnote17sym">17</a> ha specificato la natura del potere di annullamento regionale, escludendo la riconducibilità  alla c.d. attività  di controllo in funzione di riesame ed ammettendo, invero, l&#8217;esercizio di una competenza (concorrente) di pianificazione e programmazione dell&#8217;uso del territorio.</p>
<p align="JUSTIFY">Posto ciù², si pone il problema del sindacato del giudice ordinario con riferimento specifico alle ipotesi in cui un provvedimento apparentemente legittimo cagioni la lesione di un diritto meritevole di tutela, come la tutela dell&#8217;integrità  patrimoniale del terzo, avente causa.</p>
<p align="JUSTIFY">Problemi non emergerebbero nelle ipotesi in cui, oltre al provvedimento, anche una condotta successiva ad esso, in particolare omissiva, siano causalmente idonee a ledere quella specifica posizione di diritto soggettivo dell&#8217;acquirente.</p>
<p align="JUSTIFY">Diversa è l&#8217;ipotesi in cui solo il provvedimento autorizzatorio sia idoneo a ledere la posizione vantata dal terzo: la risposta affermativa al quesito ipotizzato implica un sindacato che giudice ordinario non può non concentrare sull&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità .</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;indagine sull&#8217;illegittimità  risulta essere strumentale all&#8217;accertamento della illiceità  della condotta della pubblica amministrazione: il provvedimento infatti non sarebbe altro che il presupposto giuridico idoneo a legittimare la trasmissione <i>inter vivos</i> del bene compravenduto.</p>
<p align="JUSTIFY">Dall&#8217;esame specifico delle norme sulla Legge Abolitrice del contenzioso amministrativo (L. n. 2248 del 1865), il G.O. ha il potere di disapplicazione ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 4 e dell&#8217;art. 5: non è revocabile in dubbio che il provvedimento amministrativo in questione ben possa ledere un diritto soggettivo<a href="#sdfootnote18sym">18</a>, essendo in tal caso l&#8217;atto presupposto interno della fattispecie costitutiva, costituendosi segnatamente una pregiudiziale in senso logico<a href="#sdfootnote19sym">19</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;art. 4 è stato richiamato dalla giurisprudenza civile per quanto concerne la responsabilità  civile da attività  amministrativa illegittima: le Sezioni Unite del 1999 n. 500 affermarono infatti che il G.O. dovesse accertare l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto, in quanto elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio.</p>
<p align="JUSTIFY">In tal caso, come nella sentenza del 1999, la fattispecie è rappresentata dall&#8217;art. 2043 c.c., posto che l&#8217;atto presupposto costituisce &#8220;il fatto doloso o colposo&#8221; che cagiona un danno ingiusto: infatti, si realizza una riqualificazione del provvedimento, reputato illegittimo, attraverso un giudizio sulla legittimità  che è il predicato dell&#8217;attività  amministrativa, in modo tale da riqualificare l&#8217;attività  provvedimentale come &#8220;fatto&#8221; e collocarla nell&#8217;art. 2043 c.c. attraverso un&#8217;evidente operazione logica.</p>
<p align="JUSTIFY">Peraltro, la connotazione vincolata<a href="#sdfootnote20sym">20</a> dell&#8217;autorizzazione (permesso di costruire) può mettere in evidenza la colpa della organizzazione amministrativa anche in ragione di un errore inescusabile.</p>
<p align="JUSTIFY">Posto ciù², richiamando una felice espressione di Adolfo Di Majo<a href="#sdfootnote21sym">21</a>, è ragionevole consolidare quel &#8220;<i>pascolo di riserva della giurisdizione ordinaria</i>&#8221; anche per la lesione di un affidamento maturato da un soggetto terzo rispetto all&#8217;originario rapporto amministrativo.</p>
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<p><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1403</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, 11 ottobre 2013 n. 23157.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Trimarchi BANFI F., <i>Affidamento legittimo e affidamento incolpevole nei rapporti con la pubblica amministrazione, Diritto processuale amministrativ</i>o, fasc. 3, 1 settembre 2018, p. 823 e seguenti: <i>&#8220;in questo quadro le iniziative economicamente impegnative che l&#8217;interessato abbia intrapreso, contando sulla stabilità  della situazione giuridica venuta in essere con il provvedimento, vanno valutate per il valore che hanno prodotto e che sarebbe distrutto dall&#8217;annullamento, non invece per l&#8217;esborso che hanno richiesto e che resterebbe a carico dell&#8217;interessato nel caso di annullamento. In questo ordine di idee si comprende perchè, qualora l&#8217;interesse del privato risulti legittimamente soccombente, non sia ipotizzabile la responsabilità  civile dell&#8217;amministrazione che ha agito in autotutela&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; <i>ibidem</i></p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; <i>ibidem</i></p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; Ad. Plenaria del 4 maggio del 2018 n. 5.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Ad. Plenaria del 4 maggio del 2018 n. 5.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; Sezioni Unite 4 settembre 2015, n. 17586: sebbene le Sezioni Unite abbiano inciso sull&#8217;affidamento di un soggetto interessato ad un provvedimento favorevole, successivamente dichiarato illegittimo, la giurisprudenza delle Sezioni unite afferma che <i>&#8220;Ciù² che il privato, a seguito della nuova situazione determinatasi, denuncia è, in realtà , la lesione di una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell&#8217;integrità  del suo patrimonio&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">&#8220;<i>Essa emerge sotto il profilo dell&#8217;avere egli sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell&#8217;agire della p.a. concretatosi nell&#8217;illegittima emissione del provvedimento, peraltro non giù  considerata sic et simpliciter come tale, cioè soltanto per la sua illegittimità , bensì in quanto, per le circostanze e le modalità  concrete in cui l&#8217;agire illegittimo della p.a. concertatosi nell&#8217;adozione del provvedimento si è verificato, risulti che esso è stato idoneo sul piano causale a determinare un suo affidamento nella legittimità  del provvedimento e quindi nella conservazione del beneficio attribuito dal provvedimento illegittimo e nella conseguente legittimità  dell&#8217;attività  (onerosa per patrimonio del privato) posta in essere in base al provvedimento. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Attività  che, invece, una volta venuto meno il provvedimento, si rileva, in quanto anch&#8217;essa travolta dalla sua illegittimità , come attività  inutile e, dunque, fonte &#8211; in quanto onerosa &#8211; di perdite o mancati guadagni.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; Sezioni Unite 4 settembre 2015, n. 17586</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Cassazione n. 23591 del 2013; Cassazione n. 28194 del 2013; la Cassazione estende gli effetti della nullità  anche a quei contratti che abbiano una mera efficacia obbligatoria, come il contratto preliminare.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; L&#8217;indicazione nell&#8217;atto degli estremi dello strumento concessorio costituisce quindi, secondo questo orientamento, una tutela per l&#8217;acquirente, il quale tramite tale indicazione viene messo in condizione di controllare la conformità  dell&#8217;immobile alle risultanze dalla concessione edilizia o della concessione in sanatoria; solo la mancanza di tale indicazione (e non anche la difformità  dell&#8217;immobile) comporta, quindi, la nullità  del negozio, giacchè impedisce il suddetto controllo all&#8217;acquirente.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Si aggiunge una nullità  di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili in regola con la normativa urbanistica o per i quali è in corso la regolarizzazione, ove tali circostanze non risultino dagli atti stessi: in particolare la tesi formale sostenuta in modo prevalente dalla giurisprudenza fino ad oggi, privilegiando un&#8217;interpretazione letterale della norma di cui agli articoli 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, commina la nullità  degli atti tra vivi con i quali vengano trasferiti diritti reali su immobili nel caso in cui tali atti non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell&#8217;immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria (non prendendo in considerazione l&#8217;ipotesi della irregolarità  sostanziale del bene sotto i profilo urbanistico, ossia della conformità  o meno della realizzazione edilizia rispetto alla licenza o alla concessione); tale conformità , pertanto, rileva sul piano dell&#8217;adempimento del venditore ma non su quello della validità  dell&#8217;atto di trasferimento. L&#8217;indicazione nell&#8217;atto degli estremi dello strumento concessorio costituisce quindi una tutela per l&#8217;acquirente, il quale tramite la mera indicazione viene messo in condizione di controllare la conformità  dell&#8217;immobile alle risultanze della concessione edilizia o della concessione in sanatoria; soltanto la mancanza di tale indicazione (e non anche la difformità  dell&#8217;immobile) comporta, quindi, la nullità  del negozio, giacchè impedisce il suddetto controllo dell&#8217;acquirente (si vendano sentenze n. 14025/1999, 8147/2000, 5068/01, 5898/2004, 26970/05).</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Contrariamente alla tesi che vedeva uno scopo duplice della disciplina, rivolta da un lato ad informare la parte acquirente sulla regolarità  urbanistica dell&#8217;immobile oggetto di acquisto (tutela di un interesse privato) e dall&#8217;altro a prevenire fenomeni di abusivismo edilizio, non essendo possibile indicare in atto gli estremi di un titolo abilitativo mancante o difforme (tutela di un interesse pubblico): vedi D.LAVERMICOCCA, <i>La nullità  del preliminare di vendita per irregolarità  urbanistica dell&#8217;immobile</i>, <i>Urbanistica e Appalti</i>, 6/2014 pag. 650 nota 8.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2018, n. 20061 precisa puntualmente tale tesi. Peraltro la dottrina si è spesa per valorizzare la &#8220;funzione preventiva&#8221; della disciplina urbanistica, in guisa da ravvisare la necessità  di inserire nell&#8217;atto non soltanto la dichiarazione sulla regolarità  urbanistica dell&#8217;immobile, ma anche la necessità  che tale dichiarazione sia veritiera e quindi che l&#8217;immobile sia stato effettivamente costruito nel rispetto della disciplina urbanistica (nullità  sostanziale): G. ALPA, <i>Questioni relative alla nozione di nullità  nella legge sul condono edilizio</i>, in Riv. Giur. Edil, 1986, II, pag. 89 e seguenti; A. CATAUDELLA, <i>Nullità  &#8220;formali&#8221; e nullità  &#8220;sostanziali&#8221; nella normativa sul condono edilizio</i>, in Quadrimestre, 1986, pagg. 487 e seguenti.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Gli articoli 33 e 34 prevedono la sanzione della demolizione dell&#8217;opera parzialmente o totalmente abusiva, adottato come atto dovuto e vincolato, non bisognoso di motivazione: in tale ipotesi nell&#8217;alveo della categoria di &#8220;responsabile&#8221; viene incluso non solo l&#8217;esecutore materiale, ma anche il proprietario o comunque il soggetto che abbia la disponibilità  del bene, al momento dell&#8217;emissione della misura repressiva, come anche confermato dall&#8217;Adunanza Plenaria n. 9 del 2017</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; L&#8217;art. 39 concerne l&#8217;annullamento del permesso di costruire da parte della Regione: <i>1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall&#8217;accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l&#8217;invito a presentare controdeduzioni entro un termine all&#8217;uopo prefissato.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; Consiglio di Stato n. 4010 del 13 settembre 2017.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>&#x2; Inoltre è sussistente il nesso di causalità  tra il provvedimento (da disapplicare) e il danno patito dal privato, ai sensi dell&#8217;art. 1223 c.c., in quanto conseguenza immediata e diretta.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>&#x2; In realtà , dall&#8217;esame specifico delle norme sulla Legge Abolitrice del contenzioso amministrativo (L. n. 2248 del 1865), si ricava che il provvedimento amministrativo possa essere individuato o inquadrato come esterno o interno alla fattispecie costitutiva del rapporto giuridico sussistente.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;atto amministrativo fosse &#8220;interno&#8221; alla fattispecie costitutiva, in realtà , sarebbe parte dell&#8217;oggetto processuale, cioè la cognizione del giudice su di esso sarebbe una cognizione principale: tuttavia, in tale specifica ipotesi si tornerebbe al c.d. divieto di cognizione principale del G.O. sull&#8217;atto amministrativo.</p>
<p align="JUSTIFY">Questo divieto, in particolare, deve essere inteso non letteralmente, cioè in senso estensivo, perchè altrimenti si dovrebbe sostenere che il G.O. non può conoscere atti amministrativi in nessun caso e a nessun fine. Infatti, qualora lo si intendesse letteralmente si escluderebbero dal sindacato della giurisdizione ordinaria molte fattispecie relative a diritti soggettivi in cui l&#8217;atto amministrativo assume il ruolo di pregiudiziale in senso logico, che costituisce esattamente il perimetro dell&#8217;art. 4 L.A.C.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>&#x2; C.d.s. Sez. IV 1 aprile 2011 n. 2050: Presupposto essenziale per il rilascio del permesso di costruire è la conformità  tra il progetto presentato e le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti e della disciplina urbanistico-edilizia vigente (art. 12 comma 1 T.U. n. 380/2001); il che mette in evidenza la presenza di <i>un accertamento di carattere vincolato, costituito dalla verifica della conformità  della richiesta con la normativa urbanistico-edilizia, che non richiede altra motivazione se non quella relativa alla rispondenza dell&#8217;istanza alle previsioni predisposte a monte dalle autorità  competenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY">Altre pronunce indicano la presenza di valutazioni tecnico- discrezionali da parte della p.a. comma il Tar Campania Napoli, Sez. VIII, 12 febbraio 2014, n. 988</p>
<p><a href="#sdfootnote21anc">21</a>&#x2; A. Di Majo<i>, L&#8217;Affidamento nei rapporti con la P.a.,</i> Corriere giuridico, 2011, n. 7, IPSOA, p. 940.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-16-3-2019-n-19/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 16/3/2019 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M.M. Chiarini Pres., H. Simonetti Rel. PARTI: Unione territoriale intercomunale della Carnia, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Mainardis e F. Giuffrè c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rapp. e difesa dagli avv.ti E. Volpe e B. Croppo. La sussistenza palese e incontroversa sia del mancato esercizio della derivazione che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-9-1-2019-n-19/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2019 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M.M. Chiarini Pres., H. Simonetti Rel. PARTI: Unione territoriale intercomunale della Carnia, rapp. e difesa dagli avv.ti C. Mainardis e F. Giuffrè c. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rapp. e difesa dagli avv.ti E. Volpe e B. Croppo.</span></p>
<hr />
<p>La sussistenza palese e incontroversa sia del mancato esercizio della derivazione che della mancata realizzazione dell&#8217;opera e dell&#8217;impossibilita di rimuoverle in un tempo ragionevole, rende del tutto marginale e comunque irrilevante il modo in cui si e proceduto alla decadenza.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Processo amministrativo in genere &#8211; Errore scusabile &#8211; Rimessione in termini &#8211; Violazione art. 3, co. 4, l. n. 241 del 1990.</b></p>
<p align="JUSTIFY"><b>2. &#8211; Mancato esercizio della derivazione &#8211; mancata realizzazione della derivazione &#8211; decadenza</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Va accordata la rimessione in termini per errore scusabile in favore della parte che non abbia proposto tempestiva impugnazione avverso la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza nell&#8217;ipotesi in cui tale provvedimento, in violazione dell&#8217;art. 3, ultimo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, non rechi l&#8217;indicazione del termine e dell&#8217;autorità  cui è possibile ricorrere. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. La sussistenza palese e incontroversa sia del mancato esercizio della derivazione che della mancata realizzazione dell&#8217;opera e dell&#8217;impossibilita di rimuoverle in un tempo ragionevole, rende del tutto marginale e comunque irrilevante il modo in cui si e proceduto alla decadenza.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">FATTO e DIRITTO</p>
<p align="JUSTIFY">l. L&#8217;odierna ricorrente, subentrata ex lege nei rapporti giuridici della soppressa Comunità  Montana della Carnia (nel prosieguo CMC), riferisce come detto ente avesse ottenuto il rilascio, a far data dagli anni &#8216; 8O, di una serie di concessioni di derivazione d&#8217;acqua, tra le quali quella di derivazione dal torrente Chiarà² nel Comune di Paularo (UD), di durata trentennale, rilasciata con decreto del 31.10.1985 alla quale tuttavia non ha mai fatto seguito la realizzazione di alcun impianto.</p>
<p align="JUSTIFY">Con istanza del 30.7.2015 CMC ha chiesto il rinnovo della concessione in questione, nonchè una nuova proroga del termine di presentazione del progetto definitivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale richiesta di rinnovo della concessione è stata respinta, con provvedimento del 10.11.2016, motivando in ragione della mancata presentazione del progetto definitivo e quindi della mancata realizzazione dell&#8217;impianto idroelettrico, dell&#8217;inadempimento di altri obblighi ritenuti fondamentali stabiliti dalla concessione.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Avverso tale diniego l&#8217;Unione Territoriale ha proposto il presente ricorso deducendo sei articolati motivi di illegittimità .</p>
<p align="JUSTIFY">Con il primo di essi deduce la violazione degli artt. 14 e 48 della l.r. 11/20l5 richiamata nel provvedimento, nonchè degli artt. 28 e 30 del r.d. 17 7 5 / 1933, sostenendo che l&#8217; avvenuta realizzazione dell&#8217; impianto, come condizione per il rinnovo della concessione, varrebbe solamente per le concessioni in scadenza due anni dopo l&#8217;entrata in vigore della legge regionale e non per la concessione qui in discussione.</p>
<p align="JUSTIFY">Con il secondo e terzo motivo deduce l&#8217;illogicità  che, a suo avviso, emergerebbe tra l&#8217;avere, per un verso, sempre prorogato il termine di realizzazione dell&#8217;impianto, anche in prossimità  della scadenza della concessione e, per altro verso, negato invece il rinnovo della medesima, così ledendo inoltre l&#8217;affidamento maturato. Sostiene inoltre, con un diverso ragionamento, la doverosità  di una lettura adeguatrice dell&#8217;art. 48, che tenga conto della assenza &#8211; si assume &#8211; di una regola analoga nella legislazione statale. Lamenta ancora il sovrapporsi, nella motivazione, di argomentazioni concernenti il rinnovo della concessione con altre riferite alla sua decadenza, peraltro, mai adottata formalmente.</p>
<p align="JUSTIFY">Con il quarto e quinto motivo si contesta che a fondamento del diniego di rinnovo sarebbero state poste motivazioni, come ad esempio l&#8217;omessa attivazione della procedura di VIA, giustificanti semmai un atto di decadenza, lamentando nell&#8217;insieme la mancata chiara indicazione delle ragioni giuridiche alla base della misura adottata.</p>
<p align="JUSTIFY">Infine con il sesto ed ultimo motivo, qualora l&#8217;atto impugnato fosse da qualificare anche alla stregua di una decadenza, si evidenzia come il gravame sia da estendere ad esso e se ne contesta il fondamento; qualora invece la decadenza fosse da rinvenirsi nell&#8217;atto del 31 .3.2016, si chiede in alternativa di essere rimessi in termini agli stessi fini.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Si è costituita la Regione, resistendo al ricorso con articolata memoria, ricostruendo prima ancora lo svolgimento della vicenda, in particolare sottolineando come con atto del 31.3.2016 fosse stato adottato formale provvedimento di decadenza, all&#8217;uopo richiamando l&#8217;art. 53 della l.r. 11/2015.</p>
<p align="JUSTIFY">4. Rimessa la causa al Collegio all&#8217;udienza pubblica del24 ottobre 2018 è stata discussa ed è passata in decisione.</p>
<p align="JUSTIFY">5. Il ricorso è infondato e va respinto, per le seguenti ragioni.</p>
<p align="JUSTIFY">5.1. Il Collegio deve sottolineare, in primo luogo, come nella vicenda in esame il diniego di rinnovo della concessione del 10.11.2016 sia stato preceduto dall&#8217;adozione, in data3l.3.2016, di un atto recante non solo la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda di rinnovo ma anche la dichiarazione di decadenza dalla concessione.</p>
<p align="JUSTIFY">Quest&#8217; ultima determinazione, motivata distintamente richiamando l&#8217; art. 5 3 della l.r. ll20l5 con specifico riferimento alle lettere a), b) e g), è stata impugnata solamente con il sesto motivo del ricorso qui in discussione e solo precauzionalmente ed unitamente all&#8217;impugnazione del diniego di rinnovo, chiedendo la rimessione in termini a tali fini.</p>
<p align="JUSTIFY">La rimessione può essere accordata, sul rilievo che l&#8217;atto del 31 .3.2015 non reca l&#8217;indicazione del termine e dell&#8217;autorità  cui è possibile ricorrere, in violazione dell&#8217;art. 3, u.c., della l. 24111990, e che dunque può riconoscersi per questo l&#8217;errore scusabile dell&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p align="JUSTIFY">5.2. Ciù² posto, come giù  anticipato, la decadenza è motivata dalla Regione alla luce di una pluralità  di ragioni, legate alla mancata realizzazione dell&#8217;opera di derivazione (lett. g) al mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi (lett. a), e al mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni della concessione (lett. b). Alla base di questa motivazione vi è il dato di fondo per cui, nonostante il lungo tempo trascorso dall&#8217;originario rilascio della concessione, le opere non sono state mai realizzate e, prima ancora, il progetto definitivo al riguardo non è stato neppure presentato, come dimostra la mancata attivazione della procedura di VIA.</p>
<p align="JUSTIFY">A fronte di questo dato di fatto obiettivo e certo &#8211; e che parte ricorrente non contesta senza, tuttavia, riuscire a chiarirne neppure le ragioni ovvero le cause della prolungata inerzia, se non con espressioni del tutto generiche (cfr. ricorso sub 1.3. a p. 3) la pretesa dell&#8217;Unione territoriale intercomunale della Carnia a proseguire nella concessione, confutando la decadenza e ottenendo il rinnovo, si basa su due argomentazioni, peraltro correlate.</p>
<p align="JUSTIFY">Per un verso, contesta il modo in cui la Regione avrebbe proceduto, sovrapponendo la decadenza al mancato rinnovo della concessione e non coordinando tali determinazioni con le proroghe ripetutamente accordate nel tempo quanto alla presentazione del progetto definitivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Per altro verso, fonda proprio su tali proroghe l&#8217;affidamento che la ricorrente avrebbe maturato sul fatto che &#8211; così pare di capire &#8211; la Regione mai le avrebbe contestato il fatto storico della mancata realizzazione dell&#8217;impianto.</p>
<p align="JUSTIFY">5.3. Entrambe le argomentazioni non sono persuasive.</p>
<p align="JUSTIFY">Non lo è la prima, dal momento che la presentazione della domanda di rinnovo aveva determinato, ai sensi dell&#8217;art. 48, co. 4, l.r. 11/20l5, la prosecuzione temporanea del rapporto concessorio oltre la scadenza prevista. Di qui il permanere del potere-dovere in capo al concedente di accertare e dichiarare la decadenza del concessionario dal diritto di derivare l&#8217;acqua nei casi previsti dal successivo art. 53.</p>
<p align="JUSTIFY">Casi che contemplano espressamente sia il mancato esercizio della derivazione che la mancata realizzazione dell&#8217;opera, che è esattamente quanto accaduto nella vicenda in esame, nonostante il tempo accordato e atteso dalla parte concedente.</p>
<p align="JUSTIFY">La sussistenza palese e incontroversa di tali cause, e d&#8217; impossibilità  di rimuoverle in un tempo ragionevole (se è vero che non sono bastati trenta anni), rende del tutto marginale e comunque irrilevante il modo in cui si e proceduto alla decadenza.</p>
<p align="JUSTIFY">In questa prospettiva, il richiamo al principio dell&#8217;affidamento è, ad avviso del Collegio, improprio e persino temerario. Sia perchè la &#8220;pazienza&#8221; dimostrata dall&#8217;autorità  concedente in occasione delle ricordate proroghe -tutte peraltro accordate testualmente &#8220;sotto pena di decadenza&#8221; (si intende, della concessione) &#8211; non può fondare la pretesa a che l&#8217;attesa non abbia mai termine e la concessione non veda mai la fine; sia perchè, più¹ ancora nello specifico, l&#8217;orizzonte delle proroghe era andato comunque nel tempo restringendosi, a dimostrazione di una fiducia dell&#8217;Amministrazione che andava scemando e che avrebbe dovuto rendere semmai avvertita la concessionaria dell&#8217;esigenza di un cambio di passo.</p>
<p align="JUSTIFY">5.4. Una volta ritenuta infondata l&#8217;impugnazione avverso la decadenza per le ragioni appena evidenziate, ne discende che anche la contestazione avverso il mancato rinnovo della concessione, incentrata sui medesimi vizi, sia, ove non inammissibile in radice, del pari infondata. Con la sola precisazione che il richiamo, in questo caso, all&#8217;art. 48 della l.r. 11/2015, assumendo la sua inapplicabilità  al caso di specie, è da ritenersi non pertinente, appunto perchè risolutivo e dunque assorbente è l&#8217;accertamento &#8216;sulla decadenza del rapporto, tale da impedirne per definizione anche il rinnovo, come anche qualunque ulteriore ed ennesima proroga.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Le spese della lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.</p>
<p align="JUSTIFY">P.Q.M.</p>
<p align="JUSTIFY">il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta, così provvede:</p>
<p align="JUSTIFY">Respinge il ricorso;</p>
<p align="JUSTIFY">Condanna l&#8217;Unione Territoriale Intercomunale della Carnia al</p>
<p align="JUSTIFY">pagamento delle spese in favore delle Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, liquidando l&#8217;importo di euro 3.500,00, oltre a 300,00 per esborsi.</p>
<p align="JUSTIFY">Così deciso in Roma dal Tribunale superiore delle acque pubbliche il 24 ottobre 2018.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2017 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-1-2017-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-1-2017-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-1-2017-n-19/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2017 n.19</a></p>
<p>Pres. Lipari/ Est. Mineo Sull’illegittimità di un interdittiva antimafia fondata solo su legami familiari con soggetti ritenuti contigui ad organizzazioni criminali Interdittiva antimafia – Motivare legami familiari con soggetti ritenuti contigui ad organizzazioni criminali – Illegittimità – Ragioni.&#160; &#160; E’ illegittima un’interdittiva antimafia basata solo sui rapporti di parentela, coniugio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-1-2017-n-19/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2017 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari/ Est. Mineo</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità di un interdittiva antimafia fondata solo su legami familiari  con soggetti ritenuti contigui ad organizzazioni criminali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Interdittiva antimafia – Motivare legami familiari con soggetti ritenuti contigui ad organizzazioni criminali – Illegittimità – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E’ illegittima un’interdittiva antimafia basata solo sui rapporti di parentela, coniugio o affinità, con soggetti ritenuti in possibile contiguità con la malavita organizzata. Infatti la sussistenza di tali rapporti non è sufficiente da sola per suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendosi quest’ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiziaria, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/01/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00019/2017REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00494/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso n. 494/ 2014 R.G., proposto da:&nbsp;<br />
CANTINA SOCIALE PIETRALUNGA s r. l, in persona del legale rappresentante in carica., rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino C.F. MMRGNN62A23B429H, Giuseppe Immordino C.F. MMRGPP63P18B429G, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, via Libertà n. 171;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>U.T.G. – PREFETTURA DI PALERMO, in persona del Prefetto in carica;&nbsp;<br />
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica;&nbsp;<br />
A.G.E.A.- Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante in carica; Tutti rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso la cui Sede Distrettuale, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, domiciliano;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I) n. 00455/2014, resa tra le parti, concernente: Rilascio di certificazione antimafia;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Palermo e di Ministero dell&#8217;Interno e di A.G.E.A.- Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;Udienza Pubblica del giorno 19 novembre 2015 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e l&#8217;avv. dello Stato Tutino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>Nel ricorso introduttivo al presente giudizio d’appello, la società Cantina Sociale Pietralunga ha esposto di operare regolarmente nel settore della produzione vitivinicola e della distillazione di alcolici. In tale veste, dopo aver concluso ai sensi del Reg. CE n. 491/2009 del 25.05.2009 un contratto per la fornitura di hl. 13.000 al prezzo comunitario con la Distelleria Bertolino, con atto n. 95160000477 e 95170000475, aveva presentato all’AGEA richiesta di integrazione del prezzo praticato, mediante accesso ai benefici previsti dal cit. Regolamento comunitario. Nel corso del procedimento istruttorio, peraltro, l’AGEA, dopo aver richiesto le informazioni dovute ai sensi della legislazione di prevenzione antimafia, acquisiva dalla Prefettura di Palermo una nota informativa, prot. n. 7455/2009/cert. del 28 aprile 2010, conosciuta a seguito di accesso agli atti; con la quale venivano segnalati certi rapporti di cointeressenza tra l’amministratore unico della società, Domenico Simonetti, con uno zio ed una cugina, indiziati di relazioni con la criminalità mafiosa.<br />
Con ricorso n. 2018/2010 r.g. la cit. nota informativa veniva impugnata per l’annullamento presso il TAR Palermo; con il medesimo ricorso, “<em>per scrupolo</em>” veniva altresì impugnata la nota prot. n. 68397 del 29.09.2010, la quale, in vero “<em>nulla aggiunge</em>&nbsp;(va)&nbsp;<em>a quanto oggetto della nota del 28.04.2010</em>” prima citata: con tale nota, in particolare, la Prefettura, obliterando l’istanza di riesame presentata dalla società appellante ai sensi dell’art. 10, comma 8 DPR n. 252/1998 per l’aggiornamento dell’informativa precedentemente rilasciata , si limitava infatti a comunicare alla società ricorrente che “<em>…ha facoltà di adire le vie legali&nbsp;</em>“. Quindi, dopo che il TAR adito, con ordinanza n. 1084/2010 “<em>avuto riguardo alla natura di ‘informativa’ atipica del provvedimento impugnato…</em>” rigettava la richiesta di sospensione; &#8211; nelle more del giudizio, l’AGEA, con nota prot. n. DAPU.2010.2435 del 28.10 2010 rigettava le citt. istanze di contributo presentate dalla società ricorrente. Con ricorso ‘per motivi’ aggiunti’, notificato in data 3.01.2011, la società ricorrente impugnava quindi il provvedimento di rigetto. In riscontro, le Amministrazioni resistenti depositavano l’informativa antimafia n. 6949/2009 del 27.09.2010, nonché le note endoprocedimentali rilasciate dagli Organi di Polizia, segnatamente dalla Legione Carabinieri Sicilia del Comando Provinciale di Palermo e del Gruppo di Monreale. Contro tali atti veniva proposto un secondo ricorso ‘per motivi aggiunti’ da parte della società qui appellante.<br />
Dopo aver assunto in decisione la causa nell’Udienza Pubblica del 23 gennaio 2014, con la sentenza n. 455/2014 il TAR Palermo dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo: “<em>in quanto rivolto avverso atti il cui contenuto era privo di autonoma lesività ( già statuito dal Collegio in sede cautelare)</em>”; dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, pur dopo averlo esaminato, e ritenuto infondato, nel merito; mentre dichiarava ricevibile ma infondato il primo ricorso per motivi aggiunti.<br />
La sentenza così resa, perché erronea ed ingiusta in fatto ed in diritto, è stata impugnata in questa sede da parte della società Cantine Pietralunga, che affida l’appello a motivi di censura con i quali ha eccepito: Con il primo motivo “<em>Erroneità della sentenza in relazione alla tempestività e ricevibilità del ‘secondo’ ricorso per motivi aggiunti. Violazione e falsa applicazione degli art. 29 e 41 c.p.a.</em>; &#8211; Con il secondo, terzo quanto e quinto motivo, sotto diversi profili la “<em>Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, n. 258/1998 e dell’art. 4, D. Lgs n.490/1994. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, illegittimità derivata”</em>; &#8211; Con il sesto motivo , la “<em>Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge n. 241/1990 e dell’art. 10, comma 8°, del D.P.R. n.252/1998, nonché dell’art. 2, comma 6°, legge n. 241/1990, dell’art. 4 D. Lgs n. 490/&amp;1994 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, illegittimità derivata</em>”; &#8211; Con il settimo motivo, la “<em>Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta invalidità derivata</em>”; Con l’ottavo motivo, infine “<em>Erroneità della sentenza in relazione alla dedotta domanda risarcitoria</em>”. Con O.C.I. n. 326/2015 questo Consiglio “<em>Ritenuta la necessità, al fine di decidere, di acquisire dettagliati chiarimenti in ordine alle compagini sociali menzionate in atti, con particolare riguardo all’organigramma, alla proprietà del capitale sociale e ad ogni altro elemento suscettibile di rivelare situazioni di cointeressenza</em>”, ha ordinato di depositare allo scopo istruttorio divisato la necessaria documentazione istruttoria alla Prefettura di Palermo, che in effetti ha provveduto con gli atti e con la relazione a corredo, depositati in data 18.05.2015; ai quali la difesa della società appellante ha controdedotto con memoria depositata in data 18 ottobre 2015.<br />
Nell’udienza pubblica del 19.11. 2015 l’appello è stato ritenuto in decisione.<br />
L’appello è fondato per le ragioni ed agli effetti qui di seguito precisati.<br />
Avverso la decisione così resa la difesa della società Cantina Sociale Pietralunga ha proposto appello, affidato a motivi di censura che questo Consiglio, anche all’esito della relazione istruttoria trasmessa dall’Amministrazione in ottemperanza a quanto ordinato con O.C.I. n. 326/ 2015, giudica fondati per le ragioni che qui di seguito si precisano.<br />
Il nodo della controversia riguarda la natura e, soprattutto, la motivazione che sorregge l’informativa interdittiva e gli altri atti degli organi di polizia che ha determinato senz’altro il rifiuto dell’AGEA circa l’attribuzione dei contributi richiesti dalla società appellante per le operazioni di vendita realizzate a prezzo europeo.<br />
Sotto questo profilo, le censure rivolte dalla difesa della società appellante riguardano essenzialmente due aspetti, rilevanti perché ‘in thesi’ entrambi suscettibili di travolgere la validità dei provvedimenti impugnati, e cioè: a) la mancata rappresentazione, nella motivazione che.li sostiene, di fatti e circostanze idonei a far presumere – anche alla stregua della storia aziendale dell’impresa e della successione nella sua titolarità &#8211; la contiguità e conseguente ‘disponibilità’ dell’attività esercitata dalla società appellante al condizionamento di “noti” (Salvatore Riina e Giovanni Brusca) personaggi mafiosi; ovvero, b) l’integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati, e segnatamente del provvedimento di revoca, così come irritualmente prodotta dal primo Giudice con la sentenza qui appellata. Ribadendo, a tale stregua, che al vaglio di una semplice ricognizione critica, nessun elemento, se non l’indicazione del “<em>mero legame familiare</em>” intrattenuto dell’amministratore della società Domenico Simonetti con altri appartenenti alla famiglia, propria o della moglie, sorreggerebbe la ‘revoca: rendendo per ciò stesso illegittimo il provvedimento che l’ha disposta, secondo i principi e le regole ormai consolidati nella giurisprudenza delle Superiori Corti di Giustizia Amministrativa.<br />
Allo scopo, osserva questo Consiglio che sotto il profilo da ultimo denunciato dalla difesa della società appellante, in materia di giudizio e di giustificazione delle informative interdittive e degli effetti che ne discendono nella vita di relazione economica ed istituzionale per l’impresa interdetta e per i suoi titolari, si richiama innanzi tutto quanto affermato a proposito anche di recente dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 3310/2015), allorquando ha dichiarato che “<em>Non può…configurarsi un rapporto di automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell’impresa, che deponga nel senso di un’attività sintomaticamente connessa a logiche ed a interessi malavitosi</em>”:dal momento che, si precisa “<em>l’attendibilità dell’interferenza dipende anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari che qualifichino, su un piano di legittimità ed effettività, una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi</em>”. E’ stato così ribadito quanto già più estesamente affermato dallo stesso Consesso in una precedente decisione, laddove ha ritenuto che “<em>i legami di natura parentale, in sé considerati, non possono essere addotti quali elementi in grado di supportare autonomamente l’informativa negativa, e possono assumere rilievo solo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’ipotesi di controllo o di condizionamento sull’impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile o amministratore dell’impresa stessa; o, comunque, un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare costituiscono strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa nella impresa considerata</em>&nbsp;(Sez. VI, n. 1967/2010, e Sez. III, n. 2478/2013). Tale giudizio, d’altra parte, è stato di recente ripreso e precisato anche da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza n. 627/2015, laddove si è avuto modo di puntualizzare che “<em>con riferimento alla sussistenza di rapporti di parentela, coniugio o affinità, con soggetti ritenuti in possibile contiguità con la malavita organizzata, la sussistenza di tali rapporti non è sufficiente da sola per suffragare l’ipotesi della sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, dovendosi quest’ultima basarsi anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiziaria, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata</em>”. In materia di interdittive antimafia, peraltro, è da tempo consolidato l’indirizzo per il quale il Prefetto, nel rendere le informazioni richieste ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 252/1998 (applicabile&nbsp;<em>ratione temporis</em>&nbsp;al caso controverso) “<em>non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di un quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali…</em>”: sia negli appalti delle Pubbliche Amministrazioni che, in genere, nel circuito dell’economia pubblica<em>.</em>&nbsp;Sicché – come è stato richiamato anche dalla sentenza qui appellata con rinvio a quanto affermato da questo Consiglio di Giustizia Amministrativa con sentenza n. 227/2012 &#8211; “<em>l’ampiezza dei poteri di accertamento, resa necessaria dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica altresì che il Prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o essere in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose</em>”. In ragione delle sua configurazione funzionale, la discrezionalità delle valutazioni effettuata è pertanto “<em>particolarmente ampia ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della illogicità, incoerenza o inattendibilità, con riferimento al significato attribuito agli elementi di fatto e all’iter seguito per pervenire a certe conclusioni</em>” . Lo stesso Decidente ha comunque ribadito che, “<em>ai fini dell’adozione di un’informativa, è sufficiente la sussistenza di un mero pericolo di infiltrazione o di condizionamento mafioso, il cui relativo giudizio deve costituire l’esito di una valutazione sintetica e ragionevole di tutti i dati comunque acquisiti e in grado di rivelare un tentativo di ingerenza in ambito economico; e che, nel formare il giudizio di inquinamento mafioso, le Prefetture non possono non tener conto delle modalità operative secondo le quali operano le organizzazioni criminali, nonché della varia natura di rapporti intercorrenti tra gli associati, i favoreggiatori e i semplici fiancheggiatori delle predette organizzazioni, con la conseguenza che gli elementi sintomatici di una possibile ingerenza non possono essere valutati alla stregua di astratti modelli di comportamento o di vincoli interpersonali giuridicizzati</em>;”. Piuttosto – come già precisato da questo Consiglio ( CGA, n. 589/2011) &#8211; “<em>i predetti indizi sintomatici vanno apprezzati “</em>in concreto<em>”, in relazione cioè allo specifico contesto sociale in cui essi sono stati raccolti e per il significato che essi possono assumere in detta trama di rapporti.</em>”.<br />
Per quanto riguarda il costante riferimento alla “<em>ampia discrezionalità</em>” di cui godrebbe il Prefetto e gli altri uffici nella materia delle interdittive antimafia, debbono valere peraltro le puntualizzazioni e le “correzioni” di recente apportate da questo stesso Consiglio con la cit. sentenza n. 627/2015; secondo le quali, seppure “<em>deve convenirsi con l’idea che giudica i poteri prefettizi in subiecta materia in termini di “ ampi poteri di accertamento ritiene “, piuttosto che come poteri di comparazione di interessi, propri della discrezionalità amministrativa</em>” – è pure vero, d’altra parte “<em>che tale ampiezza di poteri non equivale ad assoluta libertà di valutare i fatti accertati, il cui apprezzamento deve essere esternato in termini di coerenza, senza salti logici o supposizioni, non supportate da precise circostanze…</em>&nbsp;“. In questo senso, il Consiglio ha ritenuto di dover “<em>correggere certi usi impropriamente estesi dell’esercizio del potere prefettizio, alla stregua di due fondamentali considerazioni</em>”: e cioè: 1^) “<em>I provvedimenti considerati, che seguono a provvedimenti privi delle garanzie del processo penale, limitano libertà altrettanto importanti della libertà personale quali il diritto al lavoro, inteso come libertà di scegliere il lavoro cui dedicarsi, e ciò tanto nei confronti di chi ha inteso lavorare con le modalità dell’impresa quanto di chi all’interno dell’impresa svolge il proprio lavoro in forma subordinata</em>”; ovvero, 2^) “<em>I provvedimenti interdittivi impattano dunque con diritti fondamentali che spettano a tutti, in quanto uomini, senza distinzione alcuna e producono a volte effetti devastanti di gran lunga più gravi delle sentenze penali</em>”; &#8211; pertanto, “<em>se da un lato, va valorizzato il potere di prevenire, o troncare se già in corso, tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore dell’imprenditoria ( per arginare la grave piaga della delinquenza organizzata) dall’altro è necessaria la ricerca di un prudente punto di equilibrio per non svuotare di contenuto diritti ritenuti dalla stessa giurisprudenza amministrativa inalienabili, insopprimibili ed incomprimibili</em>”.<br />
Ebbene, proprio sulla scorta degli indirizzi e delle ‘correzioni” riguardanti i criteri di giudizio maturati in seno alla giurisprudenza consiliare, a giudizio di questo Collegio la decisione resa in prime cure non appare in grado di resistere alle censure con le quali la difesa della società appellante ha evidenziato il difetto di motivazione sul punto della rilevanza dei fatti e delle circostanze che possono giustificare, al di là, o in occasione, del “<em>rapporto parentale</em>”, l’esistenza di un intreccio di interessi economici attuali, tale da determinare&nbsp;<em>“una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi</em>” da parte della società Cantine Simonetti per mezzo dei suoi amministratori e/o soci, così come altrimenti ritenuto con i provvedimenti qui controversi.<br />
In questo senso vale riferire innanzi tutto le circostanze, come tali giudicate &#8211; sulla scorta di quanto rappresentato nella ‘nota’ informativa del Prefetto di Palermo – come “<em>elementi sufficienti</em>” dal primo Decidente per ritenere sussistenti “<em>tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi</em>” della società ricorrente, che consisterebbero “<em>non solo nel rapporto di parentela diretta dall’amministratore unico Domenico Simonetti, per essere nipote di Giovanni Nicola Simonetti, soggetto pluripregiudicato per reato di mafia e incontestabilmente legato alle famiglie mafiose di spicco Riina e Brusca, nonché cugino di Giovanni Nicola Simonetti, titolare della ditta “ Simonetti Giovanna”, figlia di Giovanni Nicola Simonetti e moglie di soggetto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa</em>…”; ma anche dalle seguenti circostanze, così rappresentate dallo stesso Decidente, ovvero: a) che “<em>Domenico Simonetti è anche socio accomandante della “ Jato Drink s.a.s.”, con sede a San Cipirello, unitamente a Randazzo Vincenzo, socio della “ Associazione Culturale Europea”, destinataria nel 2004 di informativa prefettizia interdittiva</em>”; &#8211; b) che “<em>il Presidente di tale associazione, Geluso Vincenzo – che Domenico Simonetti risulta frequentare – è cognato di Randazzo Vincenzo, il quale è stato condannato per furto, porto d’armi, violazione della disciplina in materia di stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni; egli è stato anche stato consigliere del ‘Consorzio Volontario della Tutela della Denominazione di origine controllata dei vini di Monreale</em>”; &#8211; che “<em>il Vice Presidente di tale Consorzio è Vitale Giuseppe, cognato di Todaro Calogero, condannato per favoreggiamento personale continuato avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis, il quale a sua volta è cugino della moglie di Nicola Giovanni Simonetti, lo zio di Domenico di cui si è detto sopra…</em>”. Secondo il TAR, dunque, le summenzionate circostanze giustificherebbero i provvedimenti interdittivi, e il conseguente rifiuto opposto dall’AGEA, così come sono state apprezzate dall’Amministrazione degli Interni: cioè in relazione “<em>allo specifico e geograficamente limitato contesto sociale in cui essi sono stati raccolti..”,&nbsp;</em>considerato che “<em>il Comune di San Cipirello conta poco più di 5000 abitanti</em>; e, dunque, “<em>per il significato che essi evidentemente assumono nella trama dei rapporti di cointeressenza economica delle imprese, associazioni e consorzi che operano in un unico settore economico ( quello vinicolo)”</em>: perché tali da costituire “<em>strumenti idonei a mascherare l’infiltrazione mafiosa nella società ricorrente</em>”.<br />
A fronte della rappresentazione di siffatte circostanze incriminanti, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa &#8211; impregiudicato il giudizio sul motivo d’appello concernente la indebita integrazione dei provvedimenti interdittivi &#8211; già in sede di decisione sulla istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza qui appellata, con OCI n. 326/2015, come sopr riferito, ha sollecitato la Prefettura di Palermo ad eseguire nuovi incombenti istruttori, dopo aver “<em>ritenuto la necessità…di acquisire dettagliati chiarimenti in ordine alle compagini sociali menzionate in atti, con particolare riguardo all’organigramma, alla proprietà del capitale sociale e ad ogni altro elemento suscettibile di rilevare situazioni di cointeressenza</em>”. Nel sollecitare l’incombente istruttorio così formulato, invero, c’era nel Collegio la convinzione che la rappresentazione degli ‘atti’ e delle “circostanze” che anche per il primo Giudice avevano senz’altro giustificato l’adozione di provvedimenti così gravi per la vita economica della società ricorrente e per i suoi componenti, in realtà non apparivano di per se stessi idonei ad escludere il rilievo determinante attribuito dalla Prefettura al “<em>mero rapporto parentale</em>”, come causa di giustificazione delle interdittive e conseguente revoca dei finanziamenti pubblici, in considerazione dei legami così asseritamente stabiliti tra gli amministratori della società appellante e personaggi mafiosi della caratura di Salvatore Riina e Giovanni Brusca. Detto in altri termini, a sollecitare la decisione del Consiglio di disporre gli approfondimenti istruttori con la cit. OCI n. 326/2015 c’è stato il convincimento che le motivazioni di seguito fornite per giustificare i provvedimenti impugnati non apparivano esenti da un ‘pregiudizio’ dipendente dal fatto che, in un area come quella del Comune di San Cipirello: la quale, per la qualità e le ridotte dimensioni del contesto socio economico (di circa 5.000 abitanti) della popolazione residente non poteva sfuggire al controllo dominante di personaggi di così alta caratura criminale e mafiosa; &#8211; il rapporto parentale intrattenuto dagli amministratori sociali con personaggi asseritamente collegati con i citt. esponenti di ‘ Cosa Nostra’ appariva argomento già di per se sufficiente per ipotizzare comunque l’influenza e/o la disponibilità della Cantine Simonetti alle dinamiche proprie della c.d. economia mafiosa. In questo senso, infatti, venivano segnalati i rapporti di parentela di Domenico Simonetti, amministratore unico della società ricorrente, con lo zio Giovanni Nicola Simonetti, e con la di lui figlia (e cugina) Giovanna Simonetti, perché a diverso titolo asseritamente legati alle famiglie mafiose Riina e Brusca. Così come, d’altra parte, le relazioni di parentela costituivano la ragione inquinante dei rapporti societari intrattenuti dal cit. Domenico Simonetti quale socio accomandante di una società: la summenzionata “Jato Drink s.a.s.”, unitamente a tal Randazzo Vincenzo, la cui caratura ‘mafiosa’ veniva fatta consistere, piuttosto che nell’appartenere ad una associazione – la “ Associazione Culturale Europea” &#8211; già destinataria nel 2004 di informativa antimafia, nel fatto che il Presidente Vincenzo Geluso , ‘cognato’ del Randazzo, risultava essere pregiudicato per diversi tipi di reato, oltre che consigliere del “Consorzio Volontario della Tutela della Denominazione di origine controllata dei vini di Monreale”, il cui vice presidente, tal Vitale Giuseppe, era a sua volta cognato di Calogero Todaro condannato per favoreggiamento personale “<em>avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis</em>” e altresì cugino della moglie ( quindi zia di Domenico Simonetti, socio e amministratore della società ricorrente) del cit. Giovanni Nicola Simonetti. Anche per questi rapporti di ‘frequentazione’ e/o di ritenuta cointeressenza ‘societaria’, dunque, il tratto connotativo nel senso denunciato dalla Prefettura, ed asseverato dal primo Giudice, non sembrava andare oltre la relazione parentale persino indiretta, come denunciato per il caso di Randazzo Vincenzo, ma destinata ugualmente a ricadere sulla persona del socio/amministratore Domenico Simonetti e, dunque, sulla affidabilità della società qui appellante.<br />
Rispetto alle questioni ed agli approfondimenti istruttori sollecitati con la cit. OCI n. 326/2015, gli esiti prodotti non hanno invero superato le riserve maturate in seno a questo Collegio circa la ragionevolezza del giudizio di condizionamento/disponibilità per l’economia mafiosa della società ricorrente, così come&nbsp;<em>ex adverso</em>&nbsp;ribadito dall’Amministrazione oblata con la relazione depositata in data 18 maggio 2015, laddove, in sede di “CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE”: dopo aver considerato che “<em>La sussistenza di diversi pregiudizi penali di rilievo a carico dei componenti il nucleo familiare e l’accertata vicinanza a pericolosissimi i soggetti appartenenti all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra” ( quali Enzo Salvatore e Giovanni Brusca) non possono non ritenersi elementi tali da fondare un giudizio prognostico sul pericolo di infiltrazioni mafiose…</em>”; si è poi concluso che “<em>La ditta ricorrente rappresenta il frutto di scelte gestionali dovute alla necessità di mantenere il patrimonio nella sostanziale disponibilità dei familiari raggiunti da provvedimenti giudiziari per fatti di mafia, attribuendo fittiziamente la esclusiva e formale proprietà ai congiunti incensurati. Infatti, solo a seguito delle intervenute condanne per associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di alcuni componenti del nucleo familiare le cariche e le quote societarie sono state intestate artatamente, attraverso mirate sostituzioni, agli unici familiari incensurati, al precipuo scopo di evitare ogni possibile riferimento a chi era oggetto di attenzione da parte degli organi investigativi…</em>”. In particolare, gli “<em>avvicendamenti sospetti&nbsp;</em>“ di cui si discute, in particolare, sarebbero quelli citati in premessa, e cioè: a) Tra Domenico Simonetti con la moglie Antonella Borruso nella carica di socio accomandante della Jato Drink s. a. s.; b) Tra Domenico Simonetti con il padre Giuseppe, nella carica di Amministratore Unico e socio delle Cantine Simonetti s. r. l.; ovvero, per quanto qui di specifico interesse c) Tra Domenico Simonetti e il padre Giuseppe, nella carica di Amministratore Unico nella cooperativa agricola Cantina Sociale Pietralunga, . A questo proposito, la Relazione Prefettizia nota infatti che “( dovrebbe far)&nbsp;<em>riflettere al riguardo la circostanza che in questa occasione tutte e tre le ditte, pur potendo sostituire l’Amministratore unico, l’accomandante ed il socio con altra persona estranea al nucleo familiare ed ai rapporti con soggetti gravati da condanne per mafia, manifestando così chiaramente la volontà aziendale di un radicale cambiamento rispetto al passato, facciano ricadere la scelta di attribuire i predetti incarichi su chi ( il Giuseppe Simonetti, padre di Domenico) era stato già oggetto di significativa valutazione nell’interdittiva antimafia per il suo coinvolgimento in gravi vicende giudiziarie unitamente al fratello Simonetti Giovanni Nicola</em>”.<br />
Invero, a proposito del sillogismo che sorregge il giudizio da ultimo espresso dall’Amministrazione resistente, vale invero eccepirne pregiudizialmente la intima contraddittorietà, considerato che il giudizio di ‘contiguità/disponibilità’ mafiosa non sarebbe stato certamente inficiato, né altrimenti impedito, dal fatto che la persona dell’amministratore succeduto al Simonetti Domenico fosse stato, piuttosto che il padre Giuseppe, un soggetto estraneo alla famiglia del medesimo: dal momento che, seguendo la stessa logica che ispira le conclusioni tratte dall’Amministrazione, anche in questo caso il cambiamento non avrebbe escluso di per sé la ‘contiguità/disponibilità’ della società al circuito dell’economia mafiosa, in ragione della persistente proprietà aziendale in capo a soggetti &#8211; Domenico, la di lui moglie Antonella Borruso ed il padre Giuseppe Simonetti – asseritamente legati a familiari (Giovanni Nicola e la di lui figlia Giovanna Simonetti, nonché a Francesco Borruso, padre di Antonella), strettamente contigui con ‘Cosa Nostra’. In questo senso, piuttosto, si potrebbe più ragionevolmente argomentare che la successione intrafamiliare da Domenico al padre Giuseppe, piuttosto che un artifizio per coprire &#8211; invero ‘inutilmente’, benché persona incensurata &#8211; una realtà aziendale altrimenti inquinata, avrebbe dovuto essere apprezzato piuttosto come il segno della volontà di dare continuità alla gestione familiare dell’impresa , messa così al riparo dai rischi inerenti il patrimonio e l’attività personale ed imprenditoriale di Domenico Simonetti del tipo di quelli denunciati dalla difesa della società appellante: laddove riferisce di un ‘segnalazione’ nella “Centrale dei Rischi”, avvenuta a seguito delle traversie aziendali che hanno riguardato la Distributori Siciliani s. p.a., alla quale lo stesso Domenico Simonetti aveva prestato garanzia personale. determinando per ciò stesso un vulnus al suo patrimonio che lo aveva esposto alla segnalazione nella Centrale. L’abbandono delle cariche suddette, ovvero i trasferimenti societari indiziati, avvenuti nel 2012/2013 &#8211; dunque, non a ridosso della data (2009) di emissione delle interdittive &#8211; sarebbero stati, pertanto, più ragionevolmente ispirati dalla necessità di evitare che la critica posizione bancaria del socio e amministratore Simonetti Domenico potesse nuocere alla affidabilità bancaria delle società interessate, nelle quali erano coinvolti altri familiari intestatari, piuttosto che voler dissimulare situazioni di malaffare. Laddove, come sopra rilevato, un trasferimento a fini ‘elusivi’ del tipo di quello ipotizzato, in realtà appariva all’epoca privo di senso, considerati i legami familiari esistenti e naturalmente intrattenuti dal padre Giuseppe e dalla moglie Antonella Borruso.<br />
Invero, oltrele aporie logiche che riguardano la spiegazione relativa agli avvicendamenti avvenuti nella proprietà e nelle cariche sociali, anche la relazione prefettizia con la quale viene riscontrata l’OCI n. 326/2015, in realtà, nulla aggiunge a quanto già rappresentato in atti circa il giudizio che fa dipendere la “influenza” sull’impresa appellante essenzialmente dalla natura dei legami familiari intercorrenti tra Domenico Simonetti e dalla di lui coniuge con altri componenti delle rispettive famiglie d’origine: cioè con lo zio Giovanni Nicola Simonetti: del quale si sottolinea la condotta criminale, per aver subito “<em>condanne per traffico di sostanze stupefacenti, per falsità materiale, falsità ideologica e peculato</em>”; con la cugina Giovanna Simonetti, figlia del summenzionato Giovanni: del quale viene menzionata la condotta criminale del proprio coniuge Giuseppe Francaviglia, perché “<em>segnalato per associazione mafiosa in concorso con altri soggetti ritenuti partecipi del sodalizio criminoso e mafioso riconducibile ai noti Giovanni ed Enzo Brusca…</em>”: e, per tale condotta “<em>con decreto n. 239/98 del 16.11.1998…sottoposto, ai sensi della legge antimafia, alla misura di prevenzione personale e patrimoniale</em>”; &#8211; ovvero, per il rapporto che lega la moglie Antonella Borruso con il padre Francesco, a carico del quale risulta “<em>sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 378, co. 2, c.p., aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 152/1991 ( imputazione modificata rispetto alla originaria del 416 bis) […] per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso anche in tempi diversi, aiutato Brusca Giovanni e Brusca Enzo Salvatore e, di riflesso, Monticciolo Giuseppe e Chiodo Vincenzo ad eludere le investigazioni dell’A.G. con la predisposizione di congegni elettro – idraulici per il sollevamento di botole atte a permettere l’occultamento di armi ovvero la sottrazione alle ricerche di appartenenti al sodalizio mafioso, con l’aggravante di aver agito per favorire l&#8217;associazione cosa nostra</em>” . A fronte di tali profili &#8211; di sicuro rilievo penale, anche se, come nel caso di Francesco Borruso, all’evidenza non tutte riconducibili senz’altro ad attività collaterali e/o di compenetrazione con ‘Cosa Nostra’ &#8211; resta il fatto che anche nel resto della relazione prefettizia non si riscontra alcuna situazione o circostanza o fatto che, al di là del ‘legame familiare’ ex se, possa consentire di dedurre, ancorché in maniera indiretta o ‘possibile, l’esistenza di una effettiva ‘disponibilità’ dell’attività della società appellante verso le attività di ‘Cosa Nostra’, sotto il profilo finanziario, commerciale, lavorativo, ovvero per uno degli altri modi con i quali tale influenza /incidenza solitamente si manifesta secondo la corrente letteratura, anche per distinguere tale tipo di “contatti” relazioni con episodi di frequentazione, materiale o personale, altrimenti inevitabili vuoi per la forza naturale del legame familiare, vuoi, soprattutto, come nella fattispecie ricorre, per la stessa limitata estensione della comunità di San Cipirello, e della conseguente maggiore contiguità che essa determina nelle relazioni personale tra i suoi appartenenti. D’altra parte, suona oltremodo singolare che in considerazione dell’attenzione investigativa che nel tempo è stata rivolta verso le attività e le frequentazioni dei personaggi della caratura di Riina e Brusca, e delle loro famiglie, nella relazione prefettizia non sia dato riscontrare alcun fatto o episodio che possa segnare la ‘funzionalità’ anche possibile della società appellante agli interessi coltivati da ‘Cosa Nostra’, piuttosto che limitarsi, come già rilevato, a denunciare le conseguenze indotte da meri rapporti familiari.<br />
In considerazioni di quanto sopra rilevato, pertanto, non si rinvengono gli elementi altrimenti richiesti dalla giurisprudenza consiliare per giustificare in punto di ragionevolezza il merito dei provvedimenti adottati nei confronti dell’odierna parte appellante, che pertanto meritano di essere annullati. Va tuttavia respinta la domanda risarcitoria, così come riproposta dalla difesa della società appellante, dovendo reputarsi prevalente, allo scopo, la oggettiva complessità del giudizio sulla materia controversa anche alla stregua degli indirizzi interpretativi maturati nel tempo presso la giurisprudenza delle Supreme Corti Amministrative, che comportano l’assenza del requisito soggettivo della ‘colpevolezza’ in capo all’Amministrazione, così come necessario ai fini di quanto previsto dall’art. 30 c.p.a.<br />
La complessa materia del contendere giustifica la compensazione delle spesa tra le parti del giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,<br />
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla definitivamente i provvedimenti impugnati<br />
Spese compensate .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />
Vincenzo Neri, Consigliere<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Giuseppe Mineo</strong></td>
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<td><strong>Marco Lipari</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.19</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giudizio di conto Estinzione &#8211; Presupposti Ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all’articolo 27 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-15-9-2016-n-19/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-15-9-2016-n-19/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 15/9/2016 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giudizio di conto Estinzione &#8211; Presupposti</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>Sentenza n. 19/2016/QM</strong></div>
<div style="text-align: center;">
R E P U B B L I C A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<em>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE</em></div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori magistrati:<br />
<strong>Alberto Avoli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente</strong><br />
<strong>Antonio Galeota&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Chiara Bersani&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Elena Tomassini&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Marco Smiroldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
<strong>Gerardo de Marco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere relatore</strong><br />
<strong>Giulia De Franciscis&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere</strong><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sulla questione di massima iscritta al&nbsp;<strong>n. 512/QM</strong>&nbsp;del Registro di Segreteria, rimessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia con sentenza ed ordinanza n.&nbsp;55 del 6 aprile 2016, nel giudizio iscritto al n. 28181 sul conto giudiziale n. 66019 reso dai signori Marco Sordelli ed Angela Casiraghi, relativo alla gestione dei titoli azionari presso il Comune di Milano per l’anno 2007.<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 6 luglio 2016, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Adele Mei, il consigliere relatore Gerardo de Marco e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Antonio Ciaramella.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.&nbsp;</strong>Il 9 luglio 2008 perveniva alla Segreteria della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia il conto giudiziale del “consegnatario titoli azionari” del Comune di Milano, sottoscritto dai dirigenti comunali&nbsp;Marco Sordelli ed Angela Casiraghi.<br />
Con relazione n. 837 del 5 maggio 2014 il Presidente della Sezione formulava proposta di estinzione del conto in parola (acquisito al n. 66019), per decorso del termine di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.<br />
La relazione era trasmessa al Procuratore Regionale con nota della Sezione in data 13 maggio 2014 ed assunta a protocollo della Procura il successivo 14&nbsp;maggio 2014.<br />
Il 24 settembre 2014 la stessa Procura esprimeva parere non favorevole all’estinzione e restituiva quindi detta relazione con nota in data 28 ottobre 2014 assunta a protocollo della Sezione il successivo 3&nbsp;novembre 2014.<br />
<strong>2.</strong>&nbsp;Il 16 dicembre 2014 si procedeva all’iscrizione a ruolo del giudizio (aperto con il n. 28181), per il quale era fissata l’udienza di discussione del 25 marzo 2015.<br />
Il 23 marzo 2015 la Procura regionale depositava in Sezione la propria “relazione istruttoria” con cui, pur dando atto che “<em>il conto appare regolare poiché le note di variazione descrivono le motivazioni della differenza tra consistenza iniziale e finale</em>”, evidenziava “<em>che dall’esame del conto è impossibile rilevare eventuali irregolarità contabili nell’attribuzione dei valori di consistenza iniziale e finale in mancanza di documentazione contabile a corredo del conto</em>”.<br />
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 – secondo quanto rappresentato nell’ordinanza di deferimento della questione di massima – il Pubblico Ministero chiedeva in via preliminare che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2 della legge n.&nbsp;20 del 1994, per violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, in quanto “<em>la mancata previsione della comunicazione alla Procura regionale dell’avvenuto deposito del conto preclude a questa la possibilità di una tempestiva opposizione</em>”; chiedeva quindi, “<em>pur dando atto dell’inesistenza di fascicoli a carico dell’agente contabile, la riapertura di una fase istruttoria per verificare la correttezza e legittimità degli atti in base ai quali è stato determinato il valore delle azioni</em>”.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp;In esito all’udienza la Sezione lombarda pronunciava la citata “sentenza-ordinanza” n. 55/2016, depositata il 6 aprile 2016.<br />
<strong>3.1.</strong>&nbsp;Con essa si esaminava, in via preliminare, la dedotta questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2.<br />
Esponeva al riguardo la Sezione che, secondo il Requirente, la norma, in difetto di espressa previsione della comunicazione al Procuratore regionale del deposito del conto giudiziale, porrebbe il medesimo nell’impossibilità di esercitare il potere di elevare eventuali contestazioni a carico del tesoriere o del contabile, nonostante detto potere gli fosse formalmente intestato dalla disposizione in esame.<br />
La questione era ritenuta rilevante nel procedimento, “<em>atteso che ove il Procuratore regionale – tempestivamente informato dell’avvenuto deposito del conto giudiziale – avesse ritenuto di elevare le contestazioni di cui è parola nell’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sarebbe stata preclusa l’estinzione del giudizio di conto</em>”.<br />
Ferma restando la sua rilevanza, la questione pregiudiziale prospettata dalla Procura regionale appariva, tuttavia, manifestamente infondata al Collegio giudicante.<br />
Al riguardo, si richiamava il noto “<em>potere-dovere di interpretare secundum constitutionem le disposizioni legislative, prima ed in luogo di devolverne l’esame alla Corte costituzionale</em>”, osservando che “<em>si tratta di un preciso onere processuale, dal momento che al giudice viene richiesto di sperimentare preventivamente la possibilità di dare al testo legislativo un significato compatibile con il parametro costituzionale, e – ove il tentativo risulti infruttuoso – di offrire adeguata motivazione, nell’ordinanza di rimessione, delle ragioni che impediscono di pervenire in via interpretativa alla soluzione ritenuta costituzionalmente corretta. Essendo tenuto a fare uso di tale potere interpretativo prima ed in luogo della rimessione della quaestio incidentale, in presenza di una pluralità di interpretazioni possibili, il giudice deve di conseguenza scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneutico costituzionalmente compatibile, ricusando le altre. Ciò perché, come ha chiarito il giudice delle leggi (ex multis, sent. nn. 356/1996 e 147/2008), ‘in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime’ [o ‘una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima’] perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali</em>”.<br />
<strong>3.2.</strong>&nbsp;Tanto premesso, la Sezione remittente rilevava che il citato articolo 2, “<em>condizionando l’estinzione del giudizio sul conto alla mancata elevazione, decorso il quinquennio ivi previsto, di contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte, fra gli altri, del procuratore regionale, intesti a quest’ultimo un potere che sembra presupporre – ancorché tacitamente – il riconoscimento in capo allo stesso dei poteri istruttori necessari a consentirgli di svolgere, nel quinquennio, un’autonoma attività finalizzata all’eventuale (parimenti autonoma) elevazione delle contestazioni anzidette. Contestazioni, queste, che nella sistematica della norma hanno evidentemente pari dignità, e, quindi, pari effetto giuridico finale, rispetto a quelle alternativamente elevabili da parte dell’amministrazione o dagli organi di controllo. A ritenere altrimenti, del resto, non vi sarebbe semplicemente un problema di vuoto normativo, bensì un più grave problema di illogicità e irragionevolezza della previsione normativa, atteso che essa in definitiva finirebbe con l’intestare al procuratore regionale un potere di contestazione da esercitarsi senza i necessari poteri propedeutici di istruttoria, e, prima ancora, senza avere neppure cognizione dell’essersi verificato il presupposto (il deposito del conto, appunto) per farne uso</em>”.<br />
“<em>Di conseguenza</em>” – concludeva la Sezione remittente – “<em>benché ciò non sia espressamente previsto dalla lettera della norma, il complessivo disegno normativo potrebbe in effetti suggerire una lettura dell’art. 2, comma 1, della l. n. 20/1994 orientata nel senso che dovrebbe essere sempre effettuata la comunicazione del deposito del conto giudiziale alla Procura regionale, per consentire a quest’ultima di verificare se e come articolare le proprie contestazioni</em>”.<br />
Peraltro, “<em>attesi gli intuitivi effetti che una tale conclusione avrebbe sulle attribuzioni del Pubblico Ministero contabile nell’ambito dell’istruttoria sul conto giudiziale depositato</em>”, la Sezione lombarda riteneva necessario deferire a queste Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14&nbsp;gennaio 1994, n. 19), la questione di massima articolata nel seguente quesito: “<em>se&nbsp;l’articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui prevede che possano essere elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte anche del procuratore regionale, richieda la formale e tempestiva comunicazione a quest’ultimo dell’avvenuto deposito del conto giudiziale</em>”.<br />
La Sezione remittente respingeva, quindi, in quanto manifestamente infondata, la dedotta questione di legittimità costituzionale; al contempo, deferiva la corrispondente questione di massima a queste Sezioni riunite, disponendo la sospensione del giudizio.<br />
<strong>4.</strong>&nbsp;Pervenuto il fascicolo alla Segreteria di queste Sezioni riunite, si comunicava la fissazione dell’udienza ai dirigenti sottoscrittori del conto giudiziale nonché alla Procura generale.<br />
Nei confronti del signor Sordelli, peraltro, la notifica non andava a buon fine.<br />
<strong>5.&nbsp;</strong>Con memoria depositata il 7 giugno 2016 la Procura generale rassegnava le proprie conclusioni.<br />
<strong>5.1.&nbsp;</strong>In punto di ammissibilità, la Procura generale ricordava che “<em>non necessariamente le questioni debbono aver dato luogo ad un contrasto di giudicati o possedere le potenzialità di determinarli essendo invece necessario che attengano a problemi rilevanti riguardanti l’interpretazione di aspetti normativi di particolare complessità e di carattere generale, con conseguente idoneità ad una serie indeterminata di applicazioni (SS.RR., n. 8/QM del 18 gennaio 1995 e n. 32/QM del 24 aprile 1996)</em>” con la precisazione, peraltro, che le questioni non possono avere “<em>carattere astratto, ma devono concernere, in rapporto di diretta pregiudizialità e connessione, l’ambito di cognizione dei giudizi pendenti, nei quali appunto le pronunce di detto organo sono destinate a produrre direttamente effetto, a parte l’autorità di principio giurisprudenziale che alle stesse possa comunque riconoscersi (SS.RR., n. 1/QM del 9 marzo 1994 e n. 5/QM del 10 dicembre 1997)</em>”.<br />
Ulteriore profilo di ammissibilità, richiamato dalla Procura generale, era individuato nel “contrasto orizzontale”, attinente a sentenze pronunciate nello stesso grado di giudizio (si citano: SS.RR., sentenze n.&nbsp;5/QM/2004 del 31 marzo 2004, n.&nbsp;6/QM/2004 del 27 aprile 2004, n.&nbsp;5/QM/2005 del 3 ottobre 2005).<br />
Ciò posto, la Procura generale osservava che “<em>nel caso di specie il Giudice remittente non ha evidenziato la sussistenza di un contrasto orizzontale, in particolare fra le Sezioni di Appello, in ordine all’interpretazione della disposizione</em>” in discorso, concludendo che “<em>la questione di massima, come prospettata, appare pertanto inammissibile in quanto non appare volta alla risoluzione di un contrasto giurisprudenziale</em>”.<br />
Inoltre, nella misura in cui “<em>la sentenza argomenta in ordine alla interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione da cui dovrebbe conseguire una diretta applicazione della norma da parte dello stesso giudice remittente</em>”, la prospettazione della questione di massima “<em>appare evidenziare la necessità di una integrazione normativa, da attuarsi attraverso una pronuncia interpretativa delle Sezioni riunite</em>”; ciò, ad avviso del Pubblico Ministero, “<em>appare confermare la inammissibilità della questione di massima come prospettata</em>”.<br />
<strong>5.2.&nbsp;</strong>Nel merito, in via subordinata, nella memoria della Procura generale si osservava che “<em>il quesito non risulta indicare il soggetto che sarebbe tenuto a dare tempestiva comunicazione al Procuratore regionale dell’avvenuto deposito del conto</em>”.<br />
Al riguardo, dopo aver premesso che l’agente contabile, con la presentazione del conto, ha adempiuto ai propri obblighi e che il giudizio è così instaurato nei suoi confronti, procedendo poi per impulso d’ufficio, la Procura generale esprimeva l’avviso che “<em>un eventuale obbligo di comunicazione dovrebbe essere individuato a carico della segreteria al momento del deposito</em>” e che esso “<em>si tradurrebbe in una misura sostanzialmente organizzativa</em>”.<br />
Nella memoria si concludeva, quindi, in via principale per la declaratoria di inammissibilità della questione di massima e, in subordine, perché essa fosse definita affermando che “<em>l’articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui prevede che possono essere elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte anche del Procuratore regionale, va interpretato nel senso che la segreteria che riceve il conto deve dare formale e tempestiva comunicazione a quest’ultimo dell’avvenuto deposito del conto giudiziale</em>”.<br />
<strong>6.</strong>&nbsp;Alla pubblica udienza del 6 luglio 2016, udito il giudice relatore, è intervenuto il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Antonio Ciaramella, come da verbale.<br />
Il relatore, in particolare, nel riferire dello svolgimento del processo, ha rilevato che la notifica del decreto di fissazione dell’udienza odierna nei confronti del signor Sordelli non era andata a buon fine; il Pubblico Ministero, al riguardo, ha espresso l’avviso della necessità di rinnovazione della notifica stessa, riportandosi, per il resto, alla memoria già versata in atti.<br />
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>I.</strong>&nbsp;In via pregiudiziale, deve essere affrontata la questione relativa alla notifica nei confronti degli agenti contabili.<br />
Queste Sezioni riunite ritengono che ad essi debbano necessariamente essere comunicati sia l’ordinanza di rimessione della questione di massima (a cura della Segreteria della Sezione remittente, ex art. 134 c.p.c.), sia il successivo decreto di fissazione di udienza (a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, ex art. 17, ultimo comma, del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038).<br />
Né può ritenersi che l’adempimento possa essere omesso, nell’ambito dei giudizi di conto, in virtù della possibilità di esperire successivamente l’opposizione contabile di cui all’art. 51 del&nbsp;testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. L’opposizione, infatti, non potrebbe evidentemente riguardare il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite su questione di massima, principio cui il giudice&nbsp;<em>a quo&nbsp;</em>è senz’altro obbligato a conformarsi, rendendo così necessario che il contraddittorio sia integrato già in questa sede e che non possa essere differito all’esito della pronuncia sul conto.<br />
Ciò posto, considerato che la notifica non è andata a buon fine nei confronti del dirigente Sordelli (sottoscrittore del conto unitamente alla dirigente Casiraghi), si pone la questione della relativa rinnovazione.<br />
Al riguardo, il Collegio ritiene peraltro – con esclusivo riferimento alla peculiare fattispecie in esame – che la questione debba considerarsi assorbita nella constatazione che si tratta di un giudizio già estinto, avuto riguardo all’interpretazione che si va ad esporre.<br />
Nel senso dell’assorbimento depongono anche ragioni di economia processuale, in disparte il criterio giurisprudenziale della “ragione più liquida” (cfr., ex aliis, già Cass. n. 17219/12; Cass. n. 7663/12; Cass. n.&nbsp;11356/06; Cass., 4773/01; da ultimo, v. Cass., SS.UU., sent. 9936 dell&#8217;8 maggio 2014).<br />
<strong>II.&nbsp;</strong>In punto di ammissibilità della deferita questione di massima, si osserva quanto segue.<br />
<strong>II.1</strong>. L’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n.&nbsp;453 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) prevede che “<em>le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale</em>”.<br />
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, la predetta disposizione è stata integrata con l’aggiunta, tra gli altri, del seguente periodo: “<em>il presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza</em>”.<br />
Nel previgente ordinamento della Corte dei conti, l&#8217;art. 4 della legge 21 marzo 1953, n.161 prevedeva invece la disciplina seguente:<br />
“<em>Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.</em><br />
<em>Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria, la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.</em><br />
<em>Per i giudizi per i quali è ammesso l&#8217;appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.</em>”<br />
<strong>II.2.&nbsp;</strong>Dal confronto delle predette disposizioni&nbsp;è agevole notare che, nel testo della norma oggi vigente, il potere di deferimento spettante alle Sezioni giurisdizionali è riferito alle “<em>questioni di massima</em>” in quanto tali, senza ulteriori specificazioni.<br />
Il potere (ri-)attribuito al Presidente della Corte (a partire dal 2009) riguarda invece (analogamente a quanto previsto nel regime vigente fino al&nbsp;1994), due fattispecie espressamente individuate, e segnatamente: a) i contrasti giurisprudenziali già insorti tra le sezioni giurisdizionali centrali o regionali; b) le “questioni di massima di particolare importanza”.<br />
Il legislatore, dunque, sul piano testuale ha individuato, nell’ambito delle “questioni di massima” (che possono essere deferite dalle Sezioni giurisdizionali e dal Procuratore generale), quelle “di particolare importanza” (che, invece, possono essere deferite dal Presidente).<br />
<strong>II.3.</strong>&nbsp;Nel contesto normativo dinanzi delineato, il “<em>problema della ammissibilità delle questioni proposte (&#8230;) è stato oggetto di particolare esame in numerose sentenze</em>”, costituendo “<em>preoccupazione costante di queste Sezioni riunite</em>”; per quanto qui interessa, si è tra l’altro affermato che “<em>deve trattarsi di questione in relazione alla quale sussista un contrasto giurisprudenziale ovvero che presenti difficoltà interpretative di particolare rilevanza per la necessità di risolvere un punto di diritto specificamente controverso (in particolare, SS.RR. nn. 1/QM, 3/QM, 5/QM 16/QM, 24/QM, 29-30-31-QM, 32/QM)</em>” (così SS.RR., sent. 22/QM/1998).<br />
A tal fine, “<em>si richiede che il giudice a quo porti, a sostegno del deferimento, elementi idonei a giustificare la particolare rilevanza o importanza da attribuire alla questione</em>” perché “<em>in assenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto dedotto</em>&nbsp;(&#8230;)&nbsp;<em>la questione dovrebbe contenere in sé i connotati della questione di massima</em>” (SS.RR., sent. 16/QM/1998).<br />
<strong>II.4.</strong>&nbsp;Nella sentenza n. 5/QM/2004, in particolare, queste Sezioni riunite si sono soffermate sul significato da attribuire alla locuzione “questione di massima”.<br />
In quella sede, si è ricordato che la riforma del 1994 ha previsto “<em>l&#8217;attribuzione di detto potere a tutte le sezioni giurisdizionali anche di primo grado ed al Procuratore Generale e non più per contrasto giurisprudenziale ma per questioni di massima”.&nbsp;</em>Peraltro, già “<em>nella vigenza del precedente ordinamento, le Sezioni riunite di questa Corte (cfr. Sezioni riunite 1989/81) hanno ritenuto ammissibile la rimessione del giudizio su di un contrasto giurisprudenziale ‘potenziale’, che possa cioè derivare dalla decisione del giudice remittente (&#8230;)</em>”.<br />
“<em>Significativa</em>” è apparsa “<em>la scelta del legislatore di non inserire come ipotesi di deferimento alle Sezioni riunite il contrasto giurisprudenziale, fenomeno considerato evidentemente fisiologico con la diffusione degli organi giurisdizionali. Il fatto è ancora più significativo ove si consideri che nel previgente ordinamento il contrasto giurisprudenziale era per le Sezioni semplici l&#8217;unico veicolo di accesso alle Sezioni riunite</em>”.<br />
“<em>In quest&#8217;ottica il deferimento delle questioni di massima all&#8217;organo giurisdizionale di vertice</em>” è stato visto come<em>&nbsp;“bilanciamento tra il principio del libero convincimento del giudice anche in ordine alla interpretazione delle norme positive e l&#8217;esigenza della uniformità delle soluzioni giurisprudenziali in funzione di certezza del diritto</em>”, con la conseguenza che “<em>il limite del deferimento è (&#8230;) dato dalla effettiva portata della questione</em>”.<br />
Nel richiamare la univoca giurisprudenza di queste Sezioni riunite relativamente all’individuazione dei requisiti di ammissibilità, si è quindi affermato che “<em>le questioni di massima debbono investire problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità ed aventi rilevanza generale, in quanto suscettibili di diffusa applicazione</em>”.<br />
Ciò posto, rilevato che la “<em>difficoltà interpretativa può presentarsi sin dalle prime applicazioni di una norma</em>”, il deferimento può “<em>avvenire ancor prima del formarsi di un qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale</em>”, fermo restando che “<em>la difficoltà interpretativa può essere attestata</em>” (ma non necessariamente) “<em>dalla esistenza sul punto di contrasti giurisprudenziali, i quali rendono evidente che la norma consente più interpretazioni tra loro contrastanti</em>”.<br />
In questa prospettiva, inoltre, da un lato è ritenuta “<em>ammissibile la proposizione da parte del giudice di secondo grado di questione di massima fondata su un contrasto giurisprudenziale ‘potenziale’, che possa cioè derivare dalla decisione del giudice remittente il quale ripensi la precedente giurisprudenza e proponga soluzioni ermeneutiche nuove e diverse, deferendo la questione alle Sezioni riunite prima di infrangere la già esistente giurisprudenza con una sentenza che ha il carattere della definitività”</em>.<br />
Dall’altro lato, si è affermato che “<em>egualmente ammissibile è la questione di massima in ipotesi di difformità giurisprudenziale in primo grado e prima che si pronunci il giudice di appello, avendo il nuovo ordinamento della Corte dei conti previsto la legittimazione all&#8217;accesso alle Sezioni riunite anche per il giudice di primo grado e per il Procuratore Generale, sia per prevenire il formarsi sia per dirimere con immediatezza contrasti giurisprudenziali su questioni di particolare rilevanza qualificabili come di massima</em>”.<br />
<strong>II.5.</strong>&nbsp;In coerenza con questa impostazione, si è successivamente ribadito che “<em>il nuovo ordinamento della Corte dei conti</em>” ha previsto “<em>la legittimazione all&#8217;accesso alle Sezioni riunite anche per il giudice di primo grado e per il Procuratore Generale sia per prevenire il formarsi sia per dirimere con immediatezza contrasti giurisprudenziali su questioni di particolare rilevanza qualificabili come di massima</em>”.<br />
A sostegno di questa conclusione si è osservato, in particolare: i) “<em>in termini di effettività dello strumento</em>”, che la questione potrebbe “<em>non essere affrontata dal giudice d&#8217;appello per mancanza di impugnazioni</em>”; ii)&nbsp;“<em>in termini di tempestività dello strumento</em>”, che l’attesa dei pronunciamenti in appello potrebbe risolversi nell&#8217; “<em>abnorme effetto di un prolungamento dei conflitti tra decisioni delle Sezioni regionali, le quali, nelle more del giudizio o dei giudizi d&#8217;appello, dovrebbero in ogni caso e giocoforza decidere</em>”. Ma “<em>le evenienze sopra prospettate collidono con la essenziale finalità dello strumento del deferimento per questione di massima; quella di assicurare, effettivamente e tempestivamente ed in misura accettabile, l&#8217;uniformità della giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali</em>” (così SS.RR., sent. 4/QM/2005).<br />
<strong>II.6.&nbsp;</strong>Ancora, con riferimento ad ipotesi di deferimento sia presidenziale sia di Sezione giurisdizionale, per quanto qui precipuamente interessa si è affermato che:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>la sussistenza di un punto di difficile soluzione, legittimante il deferimento della questione di massima, rappresenta un requisito alternativo a quello del contrasto giurisprudenziale</em>” (SS.RR. sent. 6/<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;va ritenuta ammissibile la questione di massima deferita in ragione della “<em>sua&nbsp;particolare rilevanza</em>” (SS.RR., sent. 2/QM/2010);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>l’ipotesi del problema interpretativo di particolare complessità (&#8230;) di per sé giustifica la remissione a queste SS.RR. della relativa questione di massima (&#8230;) pur in assenza (&#8230;) di un contrasto giuris<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>le Sezioni riunite si pongono come Organo peculiare preposto, a dar coerenza ermeneutica, ai fini della certezza del diritto, al sistema pretorio definito dalle Sezioni della Corte dei conti, laddove si sono<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>il deferimento è volto a conseguire una pronuncia incidentale di queste Sezioni riunite, sostanzialmente pregiudiziale, su di una questione di diritto oggetto di contrasto giurisprudenziale o, comunque, di n<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>sussiste (&#8230;) l’ ammissibilità delle questioni di massima sotto il profilo della particolare importanza”&nbsp;</em>in fattispecie relativa a&nbsp;<em>“questioni nuove (&#8230;), complesse, e suscettibili di app<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>il giudizio delle Sezioni riunite presuppone l’esistenza o di un contrasto giurisprudenziale (secondo la più recente giurisprudenza solo tra orientamenti giurisprudenziali formatisi in appello [&#8230;]) o di un<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ai fini dell’ammissibilità, le questioni di massima “<em>rivestono quel carattere di particolare importanza richiesto dalla legge (&#8230;)</em>” ove si pongano tra l’altro “<em>problemi ermeneutici di non poco momen<br />
<strong>II.7.&nbsp;</strong>In conclusione, il deferimento alle Sezioni riunite deve considerarsi ammissibile in presenza di questione di massima. Tutte le Sezioni giurisdizionali possono deferire la risoluzione di questioni di massima, coerentemente con l’articolazione strutturale della Corte fondata su un assetto organizzativo della giurisdizione che valorizza opportunamente il decentramento su base regionale.<br />
Sono, in particolare, indici sintomatici di una questione “di massima”, alternativamente:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la presenza di un contrasto giurisprudenziale di tipo “orizzontale” (secondo la più recente giurisprudenza, deve trattarsi di contrasto tra sezioni d’appello, ma non manca giurisprudenza precedente che riti<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;la “rilevanza” della questione (talvolta definita in giurisprudenza “particolare importanza”, facendo riferimento al termine utilizzato dal legislatore, prima del 1994 e dopo il 2009, per i deferimenti pres<br />
Tenuto quindi a mente che “<em>il limite del deferimento è (&#8230;) dato dalla effettiva portata della questione</em>” (SS.RR., sent. 5/QM/2004, cit.), spetta al prudente apprezzamento delle Sezioni riunite la delibazione, in via preliminare, circa la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione nel caso concreto, onde garantire un “filtro” all’accesso alla funzione nomofilattica che bilanci detto accesso con la contrapposta esigenza, parimenti meritevole di considerazione, di ricercare ed affinare le migliori soluzioni in diritto attraverso i fisiologici meccanismi dell’elaborazione giurisprudenziale. Questo bilanciamento ha assunto ancor più rilievo dopo l’introduzione del peculiare vincolo “conformativo” nel citato articolo 1, comma 7, ad opera della citata legge n. 69 del 2009.<br />
<strong>II.8.&nbsp;</strong>Alla luce del suesposto sistema normativo e giurisprudenziale, la questione deferita con l’ordinanza in epigrafe dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia è qualificabile come “questione di massima” ed è, per l’effetto, ammissibile, in presenza (incontroversa ed obiettiva) del presupposto della rilevanza anche nel giudizio&nbsp;<em>a quo</em>.<br />
Essa, nello specifico:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;possiede il carattere della novità (non constando precedenti giurisprudenziali sul punto dedotto);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;presenta profili interpretativi di particolare delicatezza e rilevanza, vertendosi dell’interpretazione costituzionalmente orientata di una disposizione processuale;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;è suscettibile di applicazione immediata e generalizzata a decine di migliaia di giudizi di conto, pendenti presso tutte le Sezioni giurisdizionali regionali;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mira a prevenire la difforme applicazione della stessa disposizione di legge da parte di singole Sezioni giurisdizionali regionali (con l’effetto concreto di prolungare di ulteriori cinque anni la pendenza<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;si sviluppa su una fattispecie concreta sulla quale un eventuale futuro sviluppo giurisprudenziale appare improbabile e, in ogni caso, sarebbe incompatibile, nei tempi e nel numero dei giudizi interessati,<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ha un impatto organizzativo di ampia portata per tutte le Procure e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;investe in via diretta la posizione di migliaia di agenti contabili, nei rapporti con le relative amministrazioni (agenti contabili i quali con la presentazione del conto hanno ottemperato al loro obbligo e<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;insiste su una materia, qual è quella dei giudizi di conto, per sua natura caratterizzata dalla serialità, generalità, uniformità ed indifferibilità delle procedure, tali da rendere particolarmente pregnant<br />
<strong>III.</strong>&nbsp;Ritenuta in rito l’ammissibilità della questione, nel merito valgano le considerazioni seguenti.<br />
<strong>III.1.</strong>&nbsp;L’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione dei giudizi di conto, stabilisce che “<em>decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell&#8217;articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall&#8217;articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell&#8217;amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l&#8217;eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell&#8217;agente contabile</em>”.<br />
A sua volta, l’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13&nbsp;agosto 1933, n. 1038<em>,&nbsp;</em>prevede che “<em>i conti sono depositati nella segreteria della sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente</em>”.<br />
Per inciso, è da rammentare che anche l’articolo 3 della legge 8&nbsp;ottobre 1984, n. 658, prevede che: “<em>pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore</em>”.<br />
<strong>III.2.</strong>&nbsp;La Sezione giurisdizionale per la Lombardia ritiene che, per rendere effettivo il potere della Procura regionale di “elevare contestazioni” entro il quinquennio in parola, il combinato disposto delle disposizioni citate (art. 2 della legge n. 20 del 1994; art. 27 del Regolamento di procedura), debba interpretarsi nel senso che la Sezione giurisdizionale sia tenuta a comunicare alla Procura regionale l’avvenuto deposito di ciascun conto. Diversamente, si sostiene nell’ordinanza di rimessione, la Procura potrebbe venire a conoscenza dell’esistenza di un conto giudiziale solo nel momento in cui riceve la relazione di estinzione, cioè quando il quinquennio utile per svolgere la propria autonoma istruttoria ed elevare le conseguenti eventuali contestazioni è già irrimediabilmente decorso.<br />
Ciò sarebbe avvenuto nel giudizio&nbsp;<em>a quo</em>, laddove il conto del consegnatario delle azioni del Comune di Milano era stato depositato in Sezione il&nbsp;9 luglio 2008, ma&nbsp;la Procura regionale ne ha avuto formale conoscenza solo il 14 maggio 2014, allorché ha ricevuto dalla Sezione, come per prassi, la relazione con proposta di estinzione sulla quale rilasciare il proprio “visto”.<br />
Di qui la proposizione della questione di massima all’esame, ritenuta rilevante nel giudizio&nbsp;<em>a quo&nbsp;</em>nel presupposto che, in mancanza di comunicazione alla Procura dell’avvenuto deposito del conto, il termine di cui al citato articolo 2 non possa decorrere e il giudizio sul conto non possa quindi estinguersi.<br />
<strong>III.3.&nbsp;</strong>Al riguardo, deve anzi tutto rilevarsi che la mancata previsione, nella vigente disciplina del giudizio di conto, della formale comunicazione dell’avvenuto deposito di ciascun conto giudiziale alla Procura regionale, da parte della competente Sezione giurisdizionale, non è di per sé irragionevole.<br />
Invero, occorre tenere a mente che l’introduzione del giudizio di conto è sottratta alla libera determinazione tanto dell’agente contabile, quanto dell’amministrazione, del Pubblico Ministero e della Sezione giurisdizionale; si tratta, infatti, di giudizio officioso, a carattere necessario ed inderogabile, procedimentalizzato nei tempi e nei modi (per quanto qui interessa) direttamente dalla legge.<br />
Ad esempio, per le amministrazioni statali, l’articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede (ai commi 2 e 3) che: “<em>2. Il&nbsp;conto giudiziale è reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione. 3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-contabile e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione</em>”.<br />
Per la Regione, gli enti regionali e in generale gli enti diversi dallo Stato, l’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 prevede che: “<em>I conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data dell&#8217;avvenuta fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa. Pervenuto il conto, il segretario ne dà notizia al presidente della sezione che designa il magistrato relatore</em>”.<br />
Per gli enti locali, i termini sono fissati dal relativo testo unico, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All’articolo 226, per il tesoriere, è stabilito che: “<em>Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell&#8217;articolo 93, rende all&#8217;ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall&#8217;approvazione del rendiconto</em>”. All’articolo 233, per gli altri agenti contabili, è stabilito che: “<em>Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio finanziario, l&#8217;economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all&#8217;articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all&#8217;ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall&#8217;approvazione del rendiconto</em>”.<br />
Essendo, così, legislativamente prefissati i termini di resa e deposito dei conti, aventi carattere di generalità e sottratti alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio, l’ipotizzato obbligo di comunicazione dell’effettivo deposito di ciascun conto si rivela un adempimento processuale irrituale e di dubbia utilità, tanto più ove si consideri che il legislatore ha invece previsto, a chiusura del sistema, che la Sezione stessa possa fare richiesta alla Procura di introdurre il giudizio per resa di conto in relazione a quei conti che non risultino depositati alla prevista scadenza (cfr.&nbsp;art. 39 del citato Regolamento di procedura; v. anche art. 614, terzo comma, del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).<br />
La disciplina legislativa appare quindi ispirata al criterio, non irragionevole, che siano segnalati alla Procura i conti non pervenuti, piuttosto che sia data comunicazione di quelli ordinariamente pervenuti.<br />
Sicché, in mancanza di elementi di segno contrario, è fisiologico attendersi (com’è avvenuto, ad esempio, nella fattispecie in esame) che un conto della gestione 2007 sia ritualmente depositato, secondo legge, nel corso del 2008 e che il relativo giudizio possa conseguentemente estinguersi nel corso del 2013 (decorso, cioè, il quinquennio) o, al più tardi, nei primi mesi del 2014 (a seconda che si ritenga applicabile, o meno, la sospensione feriale dei termini processuali al quinquennio di cui all’articolo 2 della citata legge n. 20 del 1994).<br />
In quest’ottica, stante anche l’ampiezza del periodo utile all’estinzione, la mancata previsione di un puntuale obbligo di comunicazione dell’avvenuto deposito del conto non sembra comportare alcuna apprezzabile lesione delle prerogative del Pubblico Ministero, in violazione degli invocati parametri di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione (tanto più che, come previsto dallo stesso articolo 2, l’estinzione del giudizio sul conto comunque non pregiudica, sussistendone i presupposti, l’esercizio da parte del Pubblico Ministero medesimo dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile a carico dell’agente).<br />
<strong>III.4.&nbsp;</strong>Ferme restando le considerazioni che precedono, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla Procura lombarda e, per riflesso, l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla Sezione non appaiono convincenti sotto ulteriori, assorbenti profili.<br />
L’ordinanza di rimessione, infatti, si fonda sul presupposto che il citato articolo 2, “<em>sembra presupporre – ancorché tacitamente – il riconoscimento in capo</em>” al Procuratore Regionale “<em>dei poteri istruttori necessari a consentirgli di svolgere, nel quinquennio, un’autonoma attività finalizzata all’eventuale (parimenti autonoma) elevazione delle contestazioni</em>”; di qui il sollevato “<em>grave problema di illogicità e irragionevolezza della previsione normativa, atteso che essa in definitiva finirebbe con l’intestare al procuratore regionale un potere di contestazione da esercitarsi senza i necessari poteri propedeutici di istruttoria, e, prima ancora, senza avere neppure cognizione dell’essersi verificato il presupposto (il deposito del conto, appunto) per farne uso</em>”.<br />
Questa lettura non può essere condivisa.<br />
<strong>III.4.1.</strong>&nbsp;Sul piano testuale può osservarsi che lo stesso articolo 2 della citata legge n. 20 del 1994 distingue tra il giudizio “<em>sul conto</em>”, che si estingue, e le eventuali responsabilità amministrative e contabili “<em>a carico dell’agente contabile</em>”, che restano invece ferme (indipendentemente dall’estinzione del giudizio “<em>sul conto</em>”).<br />
Nel contesto e nello spirito della norma, è da ritenere che le “<em>contestazioni a carico del contabile</em>”, elevabili dalla Procura con effetto impeditivo sull’estinzione del giudizio “<em>sul conto</em>”, non si riferiscano in realtà al “<em>regolare pareggio</em>” delle partite o ad altre ipotesi di “<em>irregolarità</em>” del conto giudiziale stesso e non siano da individuarsi in esito ad una prefigurata autonoma attività istruttoria “<em>sul conto</em>” e sui relativi documenti giustificativi, tacitamente intestata al Pubblico Ministero, ma si riferiscano a eventuali fattispecie di responsabilità amministrative e contabili rilevate dal Pubblico Ministero stesso, in via generale, nell’ambito delle “<em>istruttorie di sua competenza</em>” (cfr. art. 74 t.u. Corte conti). Ciò, evidentemente, anche ai fini della possibile riunione del giudizio di conto con quello di responsabilità (cfr. art. 44 del citato Regolamento di Procedura).<br />
Le “<em>contestazioni a carico del contabile</em>” di cui al citato articolo 2 riguardano, dunque, “<em>l&#8217;eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell&#8217;agente contabile”</em>, di cui allo stesso articolo 2, ma non le altre “<em>irregolarità a carico dei contabili</em>” rilevate dal giudice relatore in sede di esame sul conto (di cui all’articolo 47 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; v. anche articoli 84 e 85 della legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).<br />
<strong>III.4.2.</strong>&nbsp;In questo senso, sul piano sistematico, non può ignorarsi che l’articolo 2, in commento, introducendo nel 1994 l’istituto dell’estinzione del giudizio di conto, si è innestato su una struttura processuale già minuziosamente disciplinata dal legislatore e risalente, nei suoi tratti essenziali, al secolo precedente.<br />
Nel disegno legislativo, i ruoli rispettivamente attribuiti al Giudice e al Pubblico Ministero nel giudizio di conto sono definiti con nitidezza, nel senso che l’istruttoria preliminare sul conto è prerogativa del giudice relatore, mentre il Pubblico Ministero agisce in questa fase, a seconda dei casi, nella funzione definita in dottrina come “concludente” o anche “consulente”.<br />
In particolare, con riguardo all’esame del conto, è stabilito che il relatore:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;riceve, a cura della segreteria della Sezione, il conto giudiziale depositato (art. 27 Reg. proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>procura, se del caso, la parificazione del conto da parte dell&#8217;amministrazione</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>procede all&#8217;esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>può chiedere all&#8217;amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>procura anche la correzione di eventuali errori materiali</em>” (art. 28 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in esito all’esame, redige la “<em>relazione sul conto</em>” che “<em>conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>preparata la relazione sul conto, ne informa il presidente</em>” (art. 30 Reg. Proc.).<br />
E’ invece stabilito che il Pubblico Ministero:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;riceve dal Presidente la “<em>trasmissione</em>” della relazione sul conto, “<em>preparata</em>” dal relatore (art. 30 Reg. Proc.), ovvero riceve “<em>previa comunicazione</em>” della “<em>relazione scritta</em>” con cui il relatore rif<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore</em>” (art. 31 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;rassegna così le proprie “<em>conclusioni</em>” in relazione alla “<em>proposta del relatore</em>” (art. 32 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;in caso di addebiti di importo esiguo, “<em>deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull&#8217;importo dell&#8217;addebito</em>” (art. 35 Reg. Proc.);<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“<em>è sempre sentito</em>” nei giudizi avanti la Corte dei conti (art. 72 t.u. Corte conti).<br />
E’ agevole rilevare che, in questa fase “preliminare”, l’esame del conto giudiziale e i relativi poteri istruttori, esercitabili anche mediante richieste in via ufficiosa, sono tutti inequivocamente intestati al giudice relatore, senza che sia prevista la comunicazione o la trasmissione dei relativi atti alla Procura; il Pubblico Ministero è invece chiamato ad esprimersi (mediante il proprio “avviso”, “visto”, “parere”, “conclusioni”) in esito all’esame svolto dal relatore e sulla base della relazione da questi predisposta.<br />
E’ significativo che, nel testo delle disposizioni dinanzi richiamate, neppure è espressamene prevista la trasmissione del “conto” al Pubblico Ministero, ma solo quella della “relazione”, sulla quale il medesimo è per l’appunto chiamato a rendere il proprio avviso, favorevole o contrario, con le conseguenze ivi previste.<br />
<strong>III.5.&nbsp;</strong>Tirando le fila del discorso, l’idea di un’istruttoria svolta in autonomia dal Pubblico Ministero sui conti giudiziali, parallelamente (o&nbsp;in sostituzione) rispetto a quella rimessa al giudice relatore, è estranea al sistema normativo previgente all’introduzione del citato articolo 2.<br />
Tra le intepretazioni possibili, è senz’altro da preferire quella che colloca il citato articolo 2 in linea di continuità e coerenza con il quadro legislativo preesistente, rispetto a quella che ipotizza una tacita, ma radicale, innovazione dell’assetto stesso, che oneri il Pubblico Ministero di svolgere, in proprio, un esame di ciascun conto giudiziale, al fine di elevare proprie contestazioni sulla regolarità di esso, indipendentemente dalla relazione depositata dal magistrato relatore.<br />
Nessuna violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione è rilevabile, posto che l’eventuale estinzione del giudizio sul conto comunque non preclude per il Pubblico Ministero la possibilità di agire, nell’ambito delle istruttorie di sua competenza, per far accertare responsabilità amministrative e contabili a carico dell’agente contabile.<br />
<strong>IV.</strong>&nbsp;Per tutte le considerazioni fin qui svolte, la questione di massima deferita con la sentenza e contestuale ordinanza in epigrafe (riformulata nel seguente quesito di diritto: “<em>se, ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, sia necessaria la formale e tempestiva comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale,&nbsp;di cui all’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038</em>”) trova soluzione negativa.<br />
<strong>V.&nbsp;</strong>Non v’è luogo a provvedere sulle spese.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PER QUESTI MOTIVI</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando sulla questione di massima rimessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia con sentenza-ordinanza n. 55/2016, in relazione al quesito come sostanzialmente interpretato e riformulato in motivazione,</em></div>
<div style="text-align: center;"><strong>AFFERMA</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><em>il seguente principio di diritto:</em><br />
<em>“Ai fini del decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di estinzione del giudizio sul conto, non è necessario che sia data comunicazione al Procuratore Regionale dell’avvenuto deposito del conto giudiziale di cui all’articolo 27 del Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e di cui all’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 658”.</em><br />
Dispone la restituzione degli atti alla Sezione remittente, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2016.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;L’ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IL PRESIDENTE<br />
Gerardo de Marco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alberto Avoli<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria in data 15 settembre 2016<br />
Il Dirigente della Segreteria<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maria Laura Iorio</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-1-2014-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-1-2014-n-19/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.19</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru Servizi Costruzioni Impiantistica Srl – Ser. Co. Im. Srl (avv.ti F., Paolo e M. Pilia) c/ Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., il Ministero per i beni e le attività culturali, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-1-2014-n-19/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-1-2014-n-19/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> Servizi Costruzioni Impiantistica Srl – Ser. Co. Im. Srl (avv.ti F., Paolo e M. Pilia) c/ Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., il Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Beni archeologici – Ricerche archeologiche &#8211; Art. 88, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Affidamento a terzi delle ricerche – Mera facoltà – Insindacabilità </p>
<p>2. Beni archeologici – Occupazione temporanea a fini di accertamenti archeologici – Decreto di occupazione – Prolungamento dell’attività di scavo oltre i termini inizialmente fissati – Illegittimità e risarcimento del danno – Non sussiste </p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso gerarchico – Termine per la decisione – Art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 &#8211; Natura processuale – Inosservanza &#8211; Conseguenza</p>
<p>4. Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso gerarchico – Decisione di rigetto – Annullamento – Rinvio della controversia all’amministrazione – Non si verifica &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’affidamento a terzi dell&#8217;esecuzione delle ricerche archeologiche costituisce – ai sensi dell’art. 88, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 -, un’opzione speciale rispetto a quella generale che ne affida lo svolgimento alla stessa amministrazione, con la conseguenza che nessuna tutela giuridica riveste la pretesa di voler svolgere gli anzidetti accertamenti, trattandosi di valutazione discrezionale dell’amministrazione, insindacabile nel merito in sede giurisdizionale</p>
<p>2. Il principio giurisprudenziale secondo cui nel caso in cui il decreto di espropriazione non intervenga entro il termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità, nella sua indicazione originaria o per quanto tempestivamente prorogato, la sua tardiva adozione (così come la proroga tardiva del termine già previsto) comporta l’illegittimità dell’intera procedura ablatoria, con conseguente diritto del privato espropriando, destinatario di un provvedimento di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione, all’integrale ristoro dei danni subiti per effetto della perdita della disponibilità della sua proprietà, trova la sua giustificazione in relazione al procedimento espropriativo che si connota come un procedimento unitario che prende le mosse dalla dichiarazione di pubblica utilità nella quale, per esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’interesse del privato, dev’essere indicato il termine per l’adozione del provvedimento finale della procedura, e cioè il decreto di esproprio; il richiamato principio non è applicabile nel caso dell’occupazione a fini di accertamenti archeologici in cui, invece, ogni decreto di occupazione si connota per la sua autonomia funzionale, ancorché, come nella specie, inserito in una sequenza procedimentale determinata dalla necessità di prolungare l’attività di scavo oltre i termini inizialmente fissati (nella specie, il Collegio ha ritenuto che l’interruzione della continuità rispetto ad un precedente decreto di occupazione concernente la medesima area non vale a connotare di illiceità l’intera precedente condotta dell’amministrazione, ma semplicemente comporta, ai fini risarcitori invocati dalla ricorrente, che per il breve periodo di tempo prospettato (12 giorni), l’occupazione della sua area non era supportata dal un valido titolo giustificativo)</p>
<p>3. L&#8217;inutile decorso del termine di novanta giorni fissato dall&#8217;art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la decisione dei ricorsi gerarchici non ha effetti sostanziali, ma solo processuali, nel senso che la fattispecie silenziosa ivi prevista non integra gli estremi di un provvedimento negativo di rigetto del ricorso, ma consente soltanto all&#8217;interessato di proporre il ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base, senza che ciò faccia venir meno nell&#8217;Autorità investita del ricorso il potere dovere di deciderlo</p>
<p>4. L&#8217;annullamento, in sede giurisdizionale, di una decisione reiettiva di ricorso gerarchico non comporta il rinvio della controversia all&#8217;Amministrazione, giacché quando sia possibile e salvo il caso che la stessa parte prospetti l&#8217;esigenza di una rinnovazione della decisione gerarchica, il giudice amministrativo deve procedere al diretto esame della legittimità dell&#8217;atto originario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Servizi Costruzioni Impiantistica Srl – Ser. Co. Im. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco, Paolo e Marco Pilia, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Sonnino n. 128; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t.,<br />
il Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t.<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati per legge in Cagliari presso gli uffici della medesima via Dante n. 23;</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 450 del 2007, proposto da:<br />
Servizi Costruzioni Impiantistica Srl Ser.Co.im. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco, Paolo e Marco Pilia, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Sonnino n. 128;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t.,<br />
il Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t.<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati per legge in Cagliari presso gli uffici della medesima via Dante n. 23;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
quanto al ricorso n. 1113 del 2006:<br />
con il ricorso principale:<br />
&#8211; del decreto n. 12 del 5 ottobre 2006 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici &#8211; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna -Soprintendenza per i Beni Archeologici p<br />
&#8211; del verbale di immissione in possesso del 25 ottobre 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, con allegato stato di consistenza, adottato in esecuzione del decreto sopra indicato;<br />
&#8211; della nota protocollo 14121 del 19 ottobre 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro;<br />
&#8211; della nota protocollo n. 14253 del 23 ottobre 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro;<br />
&#8211; della nota protocollo 11659 del 30 agosto 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro;<br />
&#8211; della nota protocollo n. 9682 del 20 luglio 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, di sospensione dei lavori di scavo e inibizione di qualunque modifica allo stato dei luoghi;<br />
&#8211; della nota protocollo n. 9835 del 21 luglio 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di occupazione temporanea degli immobili in questione &#8220;per ricerche archeologic<br />
&#8211; della nota del 13 luglio 2006, protocollo 9653 del 19 luglio 2006 a firma dell&#8217;Archeologo Direttore Coordinatore;<br />
&#8211; e per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all&#8217;integrale risarcimento dei danni subiti e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento;<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 17/01/2007:<br />
&#8211; del decreto n. 19 del 5.12.2006 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici &#8211; direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna &#8211; Soprintendenza per i beni Archeologici per l<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 26/07/2007:<br />
&#8211; del decreto n. 22 del 20.6.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici &#8211; direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna &#8211; Soprintendenza per i beni Archeologici per l<br />
&#8211; della nota prot. n. 10366 P. Torres del 21.6.2007 a firma del Soprintendente di trasmissione del predetto Decreto n. 22 del 20.6.2007 di rinnovazione dell&#8217;occupazione temporanea;<br />
&#8211; del decreto, privo di numero e di data del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici &#8211; direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna &#8211; Soprintendenza per i beni Archeologic<br />
&#8211; della nota prot. n. 9934 P. Torres del 14.6.2007, a firma del Soprintendente, di trasmissione del predetto decreto, privo di numero e di data, di rinnovazione dell&#8217;occupazione temporanea, con ulteriore richiesta di risarcimento del danno;<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 21/01/2008:<br />
&#8211; del decreto n. 46 del 10.12.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici &#8211; direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna &#8211; Soprintendenza per i beni Archeologici per<br />
&#8211; della nota prot. n. 18905 P. Torres dell&#8217;11/12/2007 a firma del Soprintendente, di trasmissione del predetto decreto n. 46 del 10.12.2007 di rinnovazione dell&#8217;occupazione temporanea, con ulteriore richiesta di risarcimento del danno;;<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 19/01/2009:<br />
&#8211; &#8211; del decreto n. 24 del 4.12.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici &#8211; direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna &#8211; Soprintendenza per i beni archeologici per<br />
&#8211; della nota prot. n. 12093 P. Torres dell&#8217;11/12/2008 a firma del Soprintendente, di trasmissione del predetto decreto n. 24 del 4.12.2008 di rinnovazione dell&#8217;occupazione temporanea, con ulteriore richiesta di risarcimento del danno;<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 11/02/2010:<br />
&#8211; del decreto n. 3 del 18.1.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, di rinnovazione dell&#8217;occupazione temporanea;<br />
&#8211; della nota prot. n. 651 P. Torres del 26.1.2010, a firma del Soprintendente, di trasmissione del decreto n. 3 del 18.1.2010 di rinnovazione dell&#8217;occupazione temporanea;<br />
&#8211; e per il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto all&#8217;integrale risarcimento dei danni subiti e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento, nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche in via<br />
quanto al ricorso n. 450 del 2007:<br />
del decreto n. 144 del 4 dicembre 2006 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici &#8211; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, a firma del Direttore Regionale, con cui gli immobili di proprietà della società ricorrente indicati nel decreto medesimo sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante e quindi sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42/2004;<br />
&#8211; della nota protocollo 7005 del 4 dicembre 2006 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici &#8211; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna, a firma del Direttore Regional<br />
&#8211; della nota protocollo 9682 del 20 luglio 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori di scavo e l&#8217;inibizione di qualsivoglia modifica dello stato dei luogh<br />
&#8211; della nota protocollo 11256 del 11 &#8211; 17 agosto 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, di comunicazione di avvio del procedimento;<br />
&#8211; della nota protocollo 11660 del 30 agosto 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro;<br />
&#8211; della nota protocollo n. 16481 del 28 novembre 2006 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, di proposta di adozione del provvedimento di tutela vincolistica degli immobili in questione;<br />
e per quanto occorra:<br />
&#8211; del D.D.G. 12 agosto 2004 di delega ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici della funzione di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell&#8217;articolo 13 del Codice;<br />
&#8211; del provvedimento di nomina dell&#8217;architetto Paolo Scarpellini all&#8217;incarico di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;<br />
&#8211; del silenzio rigetto formatosi sul ricorso ex articolo 16 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 al Ministero per i beni e le attività culturali, proposto dalla ricorrente in data 3 gennaio 2007;<br />
CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 17/09/2007;<br />
&#8211; del decreto del 13.6.2007 del ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Segretario Generale &#8211; area beni culturali e paesaggistici, con cui è stato respinto il ricorso amministrativo;<br />
&#8211; della nota ministeriale prot. SG/BCPSO4/30.07.07./28298 del 25.6.2007, con la quale è stata trasmessa la copia conforme del predetto decreto del 13.6.2007, di rigetto del ricorso amministrativo;<br />
&#8211; del parere del Comitato Tecnico Scientifico per i beni archeologici espresso con verbale del 28.5.2007;<br />
&#8211; delle contro deduzioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari di cui alla nota prot. n. 3464 del 1.3.2007;<br />
&#8211; delle controdeduzioni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna di cui alla nota prot. n. 1565 del 7.3.2007;<br />
&#8211; e per il riconoscimento in favore della società ricorrente del diritto all&#8217;integrale risarcimento dei danni subiti e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento.</p>
<p>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società SER.CO.IM srl è proprietaria del complesso immobiliare sito nel Comune di Porto Torres, via delle Terme n. 10/12/14, della superficie complessiva di mq. 1445 meglio descritto nella consistenza e negli estremi catastali nell’atto introduttivo del giudizio.<br />
Nell’ambito del vigente PRG del Comune di Porto Torres l’immobile in questione è inserito nella zona B1, ove sono consentiti, tra gli altri, interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti.<br />
In relazione a tale immobile la società SER.CO.IM srl otteneva dall’amministrazione comunale l’autorizzazione edilizia n. 107/2004 per l’esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione dello scavo per la predisposizione della relazione tecnica geologica del sito, l’installazione della recinzione dell’area con allestimento del cantiere e la demolizione del fabbricato.<br />
Con nota del 14 aprile 2005 la ricorrente comunicava alla Soprintendenza che, facendo seguito all’autorizzazione n. 107/2004, a partire dal 18 aprile 2005 avrebbe iniziato i lavori di demolizione.<br />
Con nota n. 3799 del 18 aprile 2005 la Soprintendenza concedeva il nulla osta per la demolizione del vecchio fabbricato.<br />
La società SER.CO.IM. srl procedeva, quindi, alla demolizione assentita e alle operazioni di carotaggio dell’area, con analisi, da parte dell’amministrazione, dei reperti raccolti.<br />
Con nota n. 7767 dell’8 luglio 2005 la Soprintendenza segnalava l’opportunità di svolgere delle ulteriori indagini archeologiche.<br />
La ricorrente, nel frattempo, otteneva dal Comune di Porto Torres la concessione edilizia n. 11 del 2 febbraio 2006, per la realizzazione di un complesso residenziale di 16 appartamenti costituito da due corpi di fabbrica distinti su 5 piani fuori terra, piano terra a pilots, con le unità abitative poste dal 1° al 4° piano.<br />
A seguito di solleciti della SER.CO.IM. srl del 12 febbraio 2006 e del 13 marzo 2006, la Soprintendenza, con nota n. 3278 del 24 aprile 2006, comunicava di voler dar corso alle operazioni di scavo nell’area interessata dalla realizzazione dell’immobile.<br />
Con nota del 14 giugno 2006, la ricorrente comunicava al Comune di Porto Torres l’inizio dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 11/2006.<br />
Con nota del 22 giugno 2006 la Soprintendenza chiedeva un nuovo incontro per definire i tempi e le modalità di esecuzione degli scavi archeologici.<br />
Tale incontro avveniva il 28 giugno 2006, senza che le parti addivenissero a conclusioni definitive.<br />
A questo punto la società SER.CO.IM. srl comunicava alla Soprintendenza che in data 20 luglio 2006 avrebbe dato inizio ai lavori assentiti con la concessione edilizia n. 11/2006.<br />
Con nota n. 9682 del 20 luglio 2006 la Soprintendenza disponeva allora la sospensione dei lavori e l’inibizione a qualunque modifica dello stato dei luoghi, chiedendo nel contempo la trasmissione di documentazione attinente il sito interessato dall’intervento.<br />
Con nota del 25 luglio 2006 la ricorrente trasmetteva alla Soprintendenza la documentazione richiesta chiedendo, nel contempo, la revoca dell’ordine di sospensione dei lavori.<br />
In risposta, con nota n. 9835 del 21 luglio 2006, quest’ultima comunicava l’avvio del procedimento di occupazione temporanea degli immobili per “ricerche archeologiche”.<br />
Malgrado le rimostranze della ricorrente, con nota n. 11256 del 17 agosto 2006 la Soprintendenza comunicava l’avvio del procedimento ex art. 10, comma 3°, del D.lgvo 22 gennaio 2004 n. 42 per la dichiarazione di particolare interesse dell’immobile di proprietà della società SER.CO.IM. srl.<br />
Al fine di velocizzare lo svolgimento della pratica, con nota del 3 ottobre 2006 la ricorrente poneva a disposizione della Soprintendenza, a proprie spese, mezzi e maestranze necessari allo svolgimento delle ricerche archeologiche, compreso un archeologo di fiducia della Soprintendenza.<br />
Senza neppure riscontrare tale proposta la Soprintendenza, con decreto n. 12 del 5 ottobre 2006, disponeva l’occupazione degli immobili per consentire lo svolgimento dei lavori di scavo archeologico, prevedendo che l’occupazione doveva avere una durata di 3 mesi a decorrere dalla data del decreto.<br />
In data 25 ottobre 2006 veniva redatto il verbale di immissione in possesso, con allegato lo stato di consistenza.<br />
Con nota n. 15199 del 6 novembre 2006 la Soprintendente comunicava l’avvio dei lavori di ricerca archeologica, con sbancamento di un ampio tratto dell’area in questione.<br />
Con il ricorso n. 1113/06 la ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione temporanea n. 12/2006, nonché gli altri atti precisati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 88 del Decreto L.gvo n. 4272004 – art. 20 del DPR n. 173/2004) – Incompetenza del Soprintendente per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro ad emettere il decreto di occupazione temporanea: in quanto il decreto di occupazione d’urgenza sarebbe stato adottato dal Soprintendente in assenza di una delega in suo favore da parte del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, competente ai sensi della menzionata normativa;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 88 del Decreto L.gvo n. 42/2004 – artt. 1,3 e ss della legge n. 241/1990) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto di motivazione, per sviamento di potere: in quanto non sarebbero state adeguatamente esplicitate né le ragioni che hanno indotto l’amministrazione all’adozione del provvedimento di occupazione d’urgenza malgrado la disponibilità mostrata dalla società proprietaria dell’area, né i presupposti di applicazione della norma;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 88 del Decreto L.gvo n. 4272004 – artt. 1,3 e ss della legge n. 241/1990) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto di motivazione, per sviamento di potere: non essendo stata svolta un’istruttoria adeguata alla gravità del provvedimento adottato;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 88 del Decreto L.gvo n. 4272004 – artt. 1,3 e ss della legge n. 241/1990; decreto l.gvo 8 giugno 2001 n. 327) – Eccesso di potere nelle varie figure: per violazione della disciplina che richiede la concessione di un congruo termine tra la data di comunicazione dell’avviso di immissione in possesso in esecuzione del decreto di occupazione e la data di concreta apprensione del bene.<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
Successivamente alla proposizione dell’iniziale impugnativa la SER.CO.IM srl, col 1° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 17 gennaio 2007, ha impugnato anche il decreto n. 19 del 5 dicembre 2006 della medesima Soprintendenza che ha disposto la rinnovazione dell’iniziale occupazione temporanea di ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 5 gennaio 2007.<br />
Peraltro, l’acquisita conoscenza degli atti dell’amministrazione, avvenuta a seguito della costituzione dell’Avvocatura dello Stato il 28 dicembre 2006, ha consentito alla società SER.CO.IM srl di integrare le censure proposte sia con riguardo alla scelta dell’amministrazione di procedere, con consistenti esborsi finanziari, all’esecuzione diretta dei lavori di scavo anziché usufruire della disponibilità offerta dalla proprietaria dell’area, sia per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 in quanto il decreto n. 19/2006 non sarebbe stato preceduto dal prescritto avviso di inizio del procedimento finalizzato alla sua emanazione. <br />
Inoltre, sempre nell’impugnazione aggiuntiva, si deduce che il decreto n. 19/2006 sarebbe viziato anche in via derivata dai vizi del primo provvedimento occupativo, con particolare riferimento al difetto di motivazione.<br />
In data 26 giugno 2007 la ricorrente ha ricevuto il decreto n. 22 del 20 giugno 2007 col quale la Soprintendenza ha disposto la rinnovazione dell’iniziale occupazione temporanea di ulteriori 6 mesi, a decorrere dal 5.7.2007.<br />
Con il 2° ricorso per motivi aggiunti la società SER.CO.IM srl ha esteso le censure sopra illustrate anche al decreto n. 22/2007.<br />
Tale provvedimento si connotava per il richiamo al D.M. 26 marzo 2007, di adozione del piano di spesa per l’anno finanziario 2007, nel quale si prevedeva l’assegnazione alla Soprintendenza di un finanziamento per le indagini archeologiche sugli immobili per cui è causa.<br />
Con il 3° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 21 gennaio 2008, la ricorrente ha impugnato anche il decreto n. 46 del 10 dicembre 2007 della medesima Soprintendenza di rinnovazione dell’iniziale occupazione temporanea di ulteriori 12 mesi a decorrere dal 5 gennaio 2008, estendendo anche a esso le sopra riportate censure.<br />
Anche in tale provvedimento si richiamavano i provvedimenti di prossima adozione per il finanziamento degli scavi, avendo il D.M. 19 giugno 2007 confermato l’assegnazione di fondi.<br />
Con il 4° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19 gennaio 2009, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 24 del 4 dicembre 2008, col quale la Soprintendenza ha rinnovato ulteriormente l’occupazione temporanea dell’area per altri 12 mesi, a decorrere dal 5 gennaio 2009, confermando le predette censure.<br />
Con il 5° ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 febbraio 2010, la SER.CO.IM. srl ha impugnato il decreto n. 3 del 18 gennaio 2010, che ha disposto la rinnovazione dell’iniziale occupazione temporanea per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 6 gennaio 2010, lamentando tra l’altro, oltre le già richiamato censure, la sua illegittimità per tardività, in quanto intervenuto dopo la scadenza del termine di efficacia del provvedimento da prorogare.<br />
Di qui, nella prospettazione della ricorrente, l’illegittimità dell’occupazione temporanea fin dall’iniziale decreto n. 12/2006, col suo diritto, quindi, all’integrale risarcimento del danno.<br />
Inoltre con tale provvedimento non sarebbero indicate né quali ulteriori attività di ricerca archeologica debbano essere eseguite, né le modalità del loro svolgimento.<br />
Col 6° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 gennaio 2012, la ricorrente ha impugnato la nota n. 13249 del 30 novembre 2011, di comunicazione dell’indennità per l’occupazione temporanea calcolata dall’Ufficio provinciale di Sassari dell’Agenzia del Territorio (complessivamente quantificata in euro 20.589,15).<br />
Tale impugnazione aggiuntiva è affidata ai seguenti motivi:<br />
1) Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 88 del Decreto L.gvo n. 42/2004 – artt. 1 e ss della legge n. 241/1990; DPR 8 giugno 2001 n. 327) – Illegittimità derivata eccesso di potere nelle sue varie forme: in quanto l’illegittimità dei decreti di occupazione impugnati col ricorso originario e con l’impugnazione aggiuntiva comporterebbe il diritto della ricorrente all’integrale risarcimento del danno subito;<br />
2) Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 88 del Decreto L.gvo n. 42/2004 – artt. 1 e ss della legge n. 241/1990; DPR 8 giugno 2001 n. 327) – Illegittimità derivata eccesso di potere nelle sue varie forme: in ogni caso la ricorrente avrebbe diritto ad una somma maggiore di quella liquidata dall’amministrazione che non sarebbe rispettosa della disciplina che rinvia, per la determinazione del quantum, alle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Peraltro la stessa Soprintendenza, in precedenza, con nota n. 11580 del 29.9.2010 aveva determinato ben altre somme sia con riguardo al valore di esproprio dell’immobile (euro 462.400,00) sia con valore all’indennità di occupazione temporanea (euro 130.423,96), sicché non sarebbero comprensibili le ragioni delle attuali differenze di stima.<br />
Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.<br />
Contestualmente alla domanda caducatoria la società SER.CO.IM.srl ha chiesto il risarcimento del danno in relazione all’intero periodo di illegittima occupazione, protrattosi di fatto fino al 6 aprile 2011.<br />
Inoltre, la ricorrente ha esteso la domanda risarcitoria al pregiudizio sofferto in relazione all’investimento immobiliare progettato, ormai definitivamente naufragato, che, come detto, comportava la realizzazione di un complesso residenziale di 16 appartamenti costituito da due corpi di fabbrica distinti su 5 piani fuori terra, che in relazione alle stime avrebbe comportato un utile di euro 1.075.584,45, con un danno economico di euro 1.906.870,86.<br />
Tra i danni da risarcire, infine, la ricorrente assume che dovrebbe anche ricomprendersi quello derivante dalle diverse condizioni nelle quali l’immobile le è stato restituito dall’amministrazione, ben più deteriorate rispetto a quelle in cui si trovava al momento dell’apprensione.<br />
Di qui la richiesta di condanna dell’amministrazione intimata al ristoro dei danni subiti, previa eventuale nomina di un CTU per la loro stima e quantificazione.<br />
Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con copiose produzioni documentali e difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte e spese.<br />
Con il ricorso n. 450/2007 la società SER.CO.IM.srl ha impugnato il decreto n. 144 del 4 dicembre 2006 con il quale i suoi immobili indicati nel decreto medesimo sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante e, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42/2004, nonché tutti gli atti ad esso connessi precisati in epigrafe.<br />
Nell’assunto della ricorrente, infatti, anche tale provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge ( artt. 10, comma 3, lett. a), 13, 14 e ss) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – art. 7 del DPR 10 giugno 2004 n. 173 – artt. 1, 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Incompetenza, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione: in quanto non risultano delegati dal Direttore Generale per i beni archeologici al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, che ha adottato l’atto impugnato, i poteri esercitati col decreto impugnato, che inoltre sarebbe stato adottato su una stringata proposta del Soprintendente senza alcun ulteriore accertamento istruttorio;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge ( artt. 10, comma 3, lett. a), 13, 14 e ss) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – artt. 1, 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Carenza ed errore nei presupposti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta: in quanto non si comprenderebbe perché sia stata sottoposta a vincolo l’intera area di proprietà della ricorrente malgrado i reperti archeologici siano stati rinvenuti soltanto in una piccola parte di essa;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge ( artt. 10, comma 3, lett. a), 13, 14 e ss) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – artt. 1, 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Carenza ed errore nei presupposti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta: in quanto il provvedimento impugnato si fonda, con mero rinvio, su quanto riportato nella relazione scientifica allegata che, invece, per molti aspetti, non avrebbe adeguatamente considerato l’intera evoluzione amministrativa del procedimento sottostante;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge ( artt. 10, comma 3, lett. a), 13, 14 e ss) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – artt. 1, 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Carenza ed errore nei presupposti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta: in quanto la relazione scientifica posta a fondamento del provvedimento impugnato per molti aspetti sarebbe lacunosa, contraddittoria e comunque inidonea a sorreggere un provvedimento di tale gravità;<br />
Violazione ed erronea applicazione di legge ( artt. 10, comma 3, lett. a), 13, 14 e ss) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – artt. 1, 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Carenza ed errore nei presupposti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta: in quanto il provvedimento impugnato avrebbe completamente omesso di considerare gli interessi e le aspettative maturate dalla ricorrente in ordine alle progettate iniziative edificatorie già assentite dall’amministrazione comunale.<br />
Concludeva quindi la società SER.CO.IM.srl chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, vinte le spese.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato il decreto del 13.6.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Segretario Generale &#8211; area beni culturali e paesaggistici, con cui è stato respinto il ricorso amministrativo presentato avverso il decreto n. 144/2006, e gli altri atti ad esso connessi precisati in epigrafe.<br />
Violazione dell’art. 16 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dell’art. 6 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, dell’art. 20 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034: in quanto la decisione reiettiva del ricorso sarebbe intervenuta dopo la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso il silenzio rigetto, circostanza che avrebbe determinato la cessazione del potere dell’amministrazione di provvedere su di esso;<br />
Violazione dell’art. 16 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, dell’art. 6 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, artt. 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241: in quanto la motivazione del decreto sarebbe del tutto insufficiente, non avendo neppure argomentato in ordine alle ragioni dell’infondatezza dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione;<br />
Inoltre la ricorrente ha riproposto anche nei confronti degi nuovi atti impugnati tutte le censure già poste a fondamento del ricorso n. 450/2007, insistendo, infine, nelle richieste di annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio. <br />
Anche in tale ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.<br />
Con ordinanza n.71 del 16 luglio 2009, il Tribunale, previa riunione dei ricorsi, ha disposto l’ acquisizione di documentazione ritenuta necessaria ai fini del decidere.<br />
Quanto richiesto è stato depositato in segreteria il successivo 17 settembre 2009.<br />
In vista della trattazione del merito della causa le controparti hanno depositato scritti difensivi con i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con l’ausilio delle difese dell’amministrazione statale è possibile integrare, in punto di fatto, la ricostruzione della vicenda che ci occupa come esposta dalla parte ricorrente, e ciò al fine di precisare taluni profili di essa decisivi ai fini della presente decisione.<br />
Anzitutto va premesso che l’area per cui si controverte, ubicata nel territorio del Comune di Porto Torres, ricade all’interno del perimetro urbano dell’antica città di Turris Libisonis, ed è confinante con il parco archeologico del paese, in particolare con le strutture archeologiche e con la viabilità relativa al complesso delle cd Terme Maetzke.<br />
In base alle norme di attuazione del vigente PRG del Comune di Porto Torres, l’esercizio dell’attività edificatoria all’interno del perimetro urbano antico è condizionato dalle esigenze di tutela del patrimonio archeologico dell’antica città di Turris Libisonis.<br />
Ciò giustifica, pertanto, la cautela con la quale l’intera vicenda è stata seguita dall’amministrazione preposta alla tutela delle anzidette strutture archeologiche, a partire dalla nota n. 3799 del 18 aprile 2005, con la quale, nella prima fase di avvio del progetto edilizio della ricorrente, veniva rilasciato il nulla osta esclusivamente “…per la demolizione del vecchio immobile”.<br />
Tale precisazione è rilevante in relazione alle vicende successive della questione che ci occupa, perché, diversamente da quanto sotteso in più parti dalla ricorrente, da tale limitato nulla osta non poteva scaturire alcun ragionevole affidamento in ordine a future positive determinazioni della Soprintendenza sull’iniziativa edificatoria, restando da tale momento a totale carico della proponente il rischio di possibili accertamenti – successivi alla demolizione &#8211; incompatibili con la prosecuzione dell’intervento edilizio.<br />
La società SER.CO.IM srl, dunque, sulla base dell’autorizzazione edilizia n. 107/2004, procedeva alla demolizione del fabbricato e, successivamente, ad operazioni di carotaggio nell’area.<br />
Va detto che la difesa pubblica contesta che dette operazioni di carotaggio siano state “concordate” tra la SER:CO.IM. srl e la Soprintendenza, come affermato, in ricorso, ma ai fini che ci occupano tale circostanza non rileva.<br />
Quel che conta è che con nota n. 7767 dell’8 luglio 2005 la Soprintendenza comunicava alla ricorrente che “…l’area è da ritenersi di grande interesse archeologico. Ai dati già posseduti da questo Ufficio si uniscono i risultati dei carotaggi, che presentano una sequenza stratigrafica molto ampia, che probabilmente è precedente anche all’età romana…”.<br />
Si riteneva pertanto necessario effettuare approfondite indagini archeologiche.<br />
La Soprintendenza, con nota n. 3278 del 24 aprile 2006, comunicava di voler dar corso alle operazioni di scavo nell’area interessata dalla realizzazione dell’immobile.<br />
A questo punto, con la nota n. 7879 del 22 giugno 2006, la Soprintendenza comunicava alla società SER.CO.IM srl:<br />
a) che l’area interessata è compresa nel perimetro della città romana di Turris Libisonis, e pertanto è elevatissima la probabilità i presenze archeologiche;<br />
b) che l’utilizzazione per fini edificatori è subordinata all’esito degli scavi archeologici, che devono precedere ogni e qualsiasi intervento e che potranno condizionare gli eventuali progetti;<br />
c) che si rendeva opportuno definire i tempi e le modalità di esecuzione di tali accertamenti.<br />
La ricorrente, nel frattempo, aveva ottenuto dal Comune di Porto Torres la concessione edilizia n. 11 del 2 febbraio 2006, per la realizzazione di un complesso residenziale di 16 appartamenti costituito da due corpi di fabbrica distinti su 5 piani fuori terra, piano terra a pilots, con le unità abitative poste dal 1° al 4° piano.<br />
Il successivo 13 luglio 2006 via fax (e il 18 luglio 2006 in originale) comunicava alla Soprintendenza , per il giorno 20 luglio 2006, l’inizio dei lavori.<br />
Il 19 luglio 2006 veniva acquisita al prot. n. 9653 dell’Amministrazione la relazione di servizio con la quale l’Archeologo Direttore Coordinatore comunicava al Soprintendente che la particolare rilevanza del sito da un lato consigliava l’effettuazione, direttamente da parte della stessa Soprintendenza, di ulteriori indagini per verificare la presenza di resti archeologici monumentali dell’antica Turris Libisonis; dall’altro lato, per il caso di esito verosimilmente positivo delle stesse, che si sarebbe dovuto avviare il procedimento per la dichiarazione di particolare interesse archeologico dell’area.<br />
Visto l’imminente pregiudizio per l’integrità del sito in conseguenza dell’annunciato inizio dei lavori, con nota n. 9682 del 20 luglio 2006 la Soprintendenza ne disponeva la sospensione con l’inibizione a qualunque modifica dello stato dei luoghi, chiedendo nel contempo la trasmissione di documentazione attinente il sito interessato dall’intervento.<br />
Fin da ora può ritenersi palesemente infondata l’impugnazione (tra gli altri), con l’atto introduttivo del giudizio, di tale provvedimento di sospensione dei lavori, restando evidente che la particolare delicatezza del sito ben consentiva all’amministrazione intimata di impedire la svolgimento dell’attività edificatoria progettata dalla ricorrente che, per la sua consistenza, avrebbe determinato una irreversibile alterazione della situazione di fatto.<br />
A questo punto l’amministrazione preposta alla tutela dei beni archeologici, con nota n. 9835 del 21 luglio 2006, comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di occupazione temporanea degli immobili in oggetto per ricerche archeologiche.<br />
Quasi contestualmente, con nota n. 11256 dell’11 agosto 2006, la stessa Soprintendenza comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per la sottoposizione a vincolo dell’area in questione.<br />
La resistente Soprintendenza avanzava, quindi, all’ufficio competente, una richiesta di finanziamento del predetto intervento.<br />
Quindi, con decreto n. 12 del 5 ottobre 2006, disponeva l’occupazione degli immobili per consentire lo svolgimento dei lavori di scavo archeologico, prevedendo che l’occupazione doveva avere una durata di 3 mesi a decorrere dalla data del decreto.<br />
Avverso tale provvedimento è stato proposto l’iniziale ricorso n. 1113 del 2006.<br />
Previa immissione nel possesso del bene, i lavori venivano avviati nel mese di novembre 2006, e l’esito degli stessi è stato ritenuto dall’amministrazione incompatibile con la realizzazione del fabbricato proposto dalla ricorrente e di tale interesse da determinare alla proposta di dichiarazione di importante interesse archeologico dell’area, poi sfociata nel decreto n. 144/2006, impugnato col ricorso n. 450/2007.<br />
Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività di scavo si succedevano, quindi, una serie di provvedimenti di proroga dell’occupazione temporanea, tutti impugnati dalla ricorrente con le impugnazioni aggiuntive menzionate in narrativa.<br />
Ricostruita negli anzidetti termini la complessa sequenza procedimentale per cui è causa, può quindi passarsi all’esame delle censure proposte dalla ricorrente, con gli accorpamenti che si renderanno opportuni attesa la parziale sovrapposizione delle censure.<br />
Con riguardo al primo decreto di occupazione temporanea impugnato la società SER.CO.IM deduce, anzitutto, il vizio di incompetenza, in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato dal Soprintendente in assenza di una delega in suo favore da parte del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, competente ai sensi della normativa vigente.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Ai sensi dell’art. 20, comma 5, del DPR 10 giugno 2004 n. 173, al tempo vigente, “Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale”.<br />
La lettera g) della diposizione richiamata concerne proprio l&#8217;occupazione temporanea di immobili per l&#8217;esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell&#8217;articolo 88 del Codice;<br />
Orbene, come precisato dalla difesa pubblica, che ha anche depositato agli atti il relativo provvedimento (allegato n. 5 delle produzioni del 28 dicembre 2006), con decreto n. 122 del 28 agosto 2006, la facoltà di cui trattasi è stata delegata dal Direttore regionale al Soprintendente.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 88 del D.Lgvo n. 42/2004 e degli artt. 1, 3 e ss. della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per difetto di motivazione, per sviamento di potere, in quanto non sarebbero state adeguatamente esplicitate né le ragioni che hanno indotto l’amministrazione all’adozione del provvedimento di occupazione d’urgenza malgrado la disponibilità mostrata dalla società proprietaria dell’area, né i presupposti di applicazione della norma. <br />
In particolare la ricorrente contesta la legittimità della decisione dell’amministrazione di aver voluto svolgere personalmente, senza cioè avvalersi delle sue attrezzature e del suo personale, le operazioni di accertamento circa la presenza di reperti archeologici, circostanza che avrebbe evitato sia lo spossessamento del terreno, sia l’esborso di consistenti risorse pubbliche.<br />
L’argomento è infondato.<br />
L’art. 88 del D.Lgvo n. 42/2004 recita testualmente:<br />
“Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all&#8217;articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.<br />
2. Il Ministero può ordinare l&#8217;occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.<br />
3. Il proprietario dell&#8217;immobile ha diritto ad un&#8217;indennità per l&#8217;occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L&#8217;indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato”.<br />
L’esercizio di tale potere si concretizza, dunque, secondo tale disposizione, in una valutazione discrezionale riservata all’amministrazione, che deve decidere se, come e per quale estensione dell’area interessata procedere all’occupazione.<br />
Il successivo art. 89 del citato D.Lgvo n. 42/2004 prevede, in ordine alla competenza ad effettuare gli accertamenti di cui sopra:<br />
“Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l&#8217;esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell&#8217;articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.<br />
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell&#8217;atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.<br />
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell&#8217;esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.<br />
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l&#8217;importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.<br />
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.<br />
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l&#8217;ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime”.<br />
Orbene, premesso che l’affidamento a terzi dell&#8217;esecuzione delle ricerche costituisce una opzione speciale rispetto a quella generale che ne affida lo svolgimento alla stessa amministrazione, resta evidente che nessuna tutela giuridica riveste la pretesa della ricorrente di voler svolgere essa stessa gli anzidetti accertamenti.<br />
Si tratta, infatti, di valutazione discrezionale dell’amministrazione, insindacabile nel merito in sede giurisdizionale, che, nella specie, ha ritenuto “…non opportuno adottare la prassi seguita per altri procedimenti autorizzatori di competenza di questa Soprintendenza, in base alla quale si può prescrivere l’esecuzione delle indagini preliminari di scavo archeologico a cura e spese del richiedente, in quanto tale prassi in questo caso potrebbe generare una aspettativa di riscontro positivo nel richiedente,e, in caso di esito negativo della pratica, prestare il destro all’avvio di un contenzioso con questa amministrazione…appare più opportuno, invece, eseguire in via preliminare una indagine di scavo archeologico, a cura e spese di questa Amministrazione…” (pag. 1 relazione istruttoria del 13 luglio 2006).<br />
E ciò, come afferma la difesa dell’amministrazione, anche in relazione al fatto che la SER.CO.IM. srl, nell’offrire la propria disponibilità, non aveva dimostrato il possesso dei requisiti necessari per il conferimento dell’incarico. Gli scavi archeologici, infatti, sono riservati alle imprese qualificate OS25 del registro delle imprese edili, requisito che non risulta posseduto dalla società ricorrente.<br />
Sotto questo profilo, dunque, anche i prospettati risparmi economici che, secondo la ricorrente, si sarebbero potuti realizzare con l’affidamento al proprietario dei lavori di accertamento, non rilevano ai fini della contestata legittimità del provvedimento impugnato, costituendo l’aspetto economico di gestione delle risorse un necessario riflesso della competenza in materia di ricerca archeologica intestata in capo all’Amministrazione resistente.<br />
Con il terzo motivo la ricorrente si duole del fatto che, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, non sarebbe stata svolta un’istruttoria adeguata alla gravità delle conseguenze derivanti da esso.<br />
Neanche tale argomento è meritevole di pregio.<br />
I motivi per i quali la Soprintendenza ha ritenuto di disporre l’occupazione temporanea dell’immobile risultano palesi dall’esame della documentazione sopra menzionata dalla quale emerge con chiarezza l’importanza archeologica del sito di proprietà della ricorrente.<br />
In particolare si è già ricordato della particolare significatività delle prime emergenze rilevate dai carotaggi effettuati, che confermavano le risultanze degli studi e della documentazione scientifica concernente la zona, inserita in un contesto archeologico particolare, immediatamente attiguo all’originaria città di Turris Libisonis.<br />
Se questo è vero, dunque, talune incertezze procedimentali che si sono verificate nel dispiegarsi dell’azione amministrativa, evidenziate in termini critici dalla ricorrente nell’esposizione dei fatti, non incidono sulla sostanza della correttezza delle determinazioni assunte dall’amministrazione.<br />
Non è superfluo in proposito precisare che l’occupazione finalizzata alla ricerca archeologica è del tutto differente rispetto a quella d’urgenza finalizzata all’espropriazione, giacché la prima determina soltanto l’acquisizione del possesso, configurandosi la successiva espropriazione dell’area come una mera eventualità. <br />
Ed invero essa assolve esclusivamente alla specifica funzione, nell’ambito della tutela dei beni archeologici, di permettere all’autorità preposta alla loro tutela di accedere al fondo di un privato in relazione al quale sussistono seri elementi presuntivi in ordine all’esistenza di beni meritevoli di tutela archeologica.<br />
E se per definizione un provvedimento di occupazione temporanea ha una durata limitata nel tempo, è altrettanto vero che la sua finalità di consentire lo svolgimento di un’attività di ricerca condiziona il suo protrarsi nel tempo, ben potendosi &#8211; come nella specie &#8211; profilare l’esigenza, via via apprezzata in relazione all’importanza del sito, di proseguire nell’attività di scavo di cui sopra.<br />
Tale argomento è decisivo con riguardo alla questione, introdotta dalla ricorrente con le multiple impugnazioni aggiuntive, che pertanto vanno fin d’ora rigettate alla luce delle suesposte considerazioni, relative alla ritenuta illegittimità dei provvedimenti di ripetuta reiterazione dei termini di occupazione.<br />
Ed invero, la necessità di assicurare la prosecuzione degli scavi e di acquisire &#8211; attraverso i relativi sub procedimenti &#8211; la disponibilità delle risorse finanziarie all’uopo necessarie, ha imposto il protrarsi dell’occupazione dell’area della ricorrente, anche al fine di assicurare la conservazione del sito e la protezione dei reperti di volta in volta rinvenuti.<br />
Con il 4° e ultimo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente lamenta la violazione della disciplina che richiede la concessione di un congruo termine tra la data di comunicazione dell’avviso di immissione in possesso in esecuzione del decreto di occupazione e la data di concreta apprensione del bene. Inoltre il decreto di occupazione non indicava la misura dell’indennità di occupazione spettante alla SER.CO.IM.srl.<br />
Entrambi gli argomenti sono privi di pregio.<br />
Il termine per la materiale occupazione dell’area dopo l’adozione del provvedimento autorizzativo è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione procedente, che lo determina in relazione alle esigenze di maggiore o minore urgenza apprezzate nel caso di specie.<br />
Il fatto che l’amministrazione abbia sollecitamente proceduto all’immissione nel possesso del bene è dunque sostanzialmente neutro rispetto alla posizione della ricorrente che, invero, dopo aver ripetutamente contestato la lentezza dell’azione amministrativa, ora si duole di un troppo breve termine di azione che, peraltro, non ha procurato (e comunque non è stato dedotto) alcun nocumento al suo interesse che, al contrario, era quello di una sollecita definizione dell’accertamento.<br />
Quanto alla mancata indicazione nel decreto impugnato dell’indennità di occupazione spettante alla SER.CO.IM.srl., l’art. 88 cit. non esclude che l’indennità spettante al proprietario del terreno occupato sia determinata, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, con un provvedimento successivo, come invero avvenuto nella specie (cfr: nota n. 20165 del 17.12.2007, contenente la relativa proposta, peraltro non accettata).<br />
Di qui la reiezione del ricorso originariamente proposto dalla ricorrente e delle stesse censure proposte con le impugnazioni aggiuntive avverso i decreti di proroga.<br />
Riguardo a queste ultime restano da esaminare due ulteriori profili.<br />
La ricorrente, infatti, ha lamentato, rispetto alle disposte proroghe, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per il mancato invio dell’avviso finalizzato alla loro adozione.<br />
La censura, tuttavia, non può che ricondursi all’ambito di applicazione dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, <br />
Ritiene infatti il Collegio che nel descritto contesto procedimentale, pur in mancanza di una formale comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, ben possa ritenersi che le istanze della ricorrente abbiano avuto ingresso nell’istruttoria procedimentale e che, pertanto, non sia configurabile la lamentata lesione delle garanzie procedimentali.<br />
Resta dunque confermata la sostanziale inutilità di una rinnovazione del procedimento a meri fini partecipativi giacché lo stesso non potrebbe che sfociare in un provvedimento di contenuto identico a quello per cui è causa.<br />
Sul punto appare ampiamente condivisibile il più recente orientamento giurisprudenziale, cristallizzato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081, laddove si afferma, tra l’altro, come “…i generali principi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducano a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990” (in tal senso vedi: Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2795; V, 19 giugno 2009, n. 4031; 14 aprile 2008, n. 1588), e ciò anche per evitare che la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati”.<br />
Ed invero, la disposizione ora richiamata, introducendo nell’ordinamento la categoria dei vizi c.d. non invalidanti, non determina la degradazione del vizio di legittimità in mera irregolarità, né costituisce una fattispecie esimente, ma prevede semplicemente un’ipotesi di non annullabilità dell’atto a causa di valutazioni attinenti al suo contenuto, effettuate ex post dal giudice e concernenti il fatto che risulta accertato inequivocamente che il ricorrente non potrebbe ricevere in concreto alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso (cfr: Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2011, n. 256).<br />
Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, la reiezione della censura.<br />
Con il 5° ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 febbraio 2010, poi, la SER.CO.IM. srl ha impugnato il decreto n. 3 del 18 gennaio 2010, che ha disposto la rinnovazione dell’iniziale occupazione temporanea per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 6 gennaio 2010, lamentando tra l’altro, oltre le già richiamate censure, la sua illegittimità per tardività, in quanto intervenuto dopo la scadenza del termine di efficacia del provvedimento da prorogare.<br />
Di qui, nella prospettazione della ricorrente, l’illegittimità dell’occupazione temporanea fin dall’iniziale decreto n. 12/2006, col suo diritto, quindi, all’integrale risarcimento del danno e non alla mera indennità di occupazione.<br />
Va detto che i decreti di occupazione per cui è causa, fin dal primo n. 12 del 5 ottobre 2006, si sono succeduti senza soluzione di continuità intervenendo sempre tempestivamente rispetto al termine di efficacia del precedente.<br />
Soltanto il decreto n. 3 del 18 gennaio 2010, che ha disposto la rinnovazione dell’iniziale occupazione temporanea per ulteriori 12 mesi, a decorrere dal 6 gennaio 2010, è intervenuto in ritardo rispetto alla scadenza del termine di cui al decreto n. 24 del 4 dicembre 2008, col quale la Soprintendenza aveva rinnovato ulteriormente l’occupazione temporanea dell’area per altri 12 mesi, a decorrere dal 5 gennaio 2009 (con scadenza quindi 5 gennaio 2010).<br />
Tale ritardata adozione del provvedimento di proroga comporterebbe, nell’assunto della ricorrente, l’illegittimità ab initio della procedura di occupazione temporanea, con la conseguenza che a quest’ultima spetterebbe non già l’indennità di occupazione ma l’integrale risarcimento del danno fin dalla prima immissione in possesso da parte dell’amministrazione (25 ottobre 2006).<br />
L’argomento è infondato.<br />
Esso tende all’applicazione, nel caso di specie, della giurisprudenza amministrativa formatasi essenzialmente in materia espropriativa, per la quale laddove il decreto di espropriazione non intervenga entro il termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità, nella sua indicazione originaria o per quanto tempestivamente prorogato, la sua tardiva adozione (così come la proroga tardiva del termine già previsto) comporta l’illegittimità dell’intera procedura ablatoria, con conseguente diritto del privato espropriando, destinatario di un provvedimento di occupazione d’urgenza preordinato all’espropriazione, all’integrale ristoro dei danni subiti per effetto della perdita della disponibilità della sua proprietà.<br />
Tale principio giurisprudenziale, peraltro più volte condiviso dal Collegio, non è tuttavia applicabile al caso di specie.<br />
Esso, infatti, trova la sua giustificazione in relazione al procedimento espropriativo che si connota come un procedimento unitario che prende le mosse dalla dichiarazione di pubblica utilità nella quale, per esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’interesse del privato, dev’essere indicato il termine per l’adozione del provvedimento finale della procedura, e cioè il decreto di esproprio.<br />
Nel caso dell’occupazione a fini di accertamenti archeologici, invece, ogni decreto di occupazione si connota per la sua autonomia funzionale, ancorché, come nella specie, inserito in una sequenza procedimentale determinata dalla necessità di prolungare l’attività di scavo oltre i termini inizialmente fissati.<br />
Con la conseguenza, riguardo alla censura in esame, che l’interruzione della continuità rispetto ad un precedente decreto di occupazione concernente la medesima area non vale a connotare di illiceità l’intera precedente condotta dell’amministrazione, ma semplicemente comporta, ai fini risarcitori invocati dalla ricorrente, che per il periodo dal 6 gennaio al 18 gennaio 2010, l’occupazione della sua area non era supportata dal un valido titolo giustificativo.<br />
Ma anche a prescindere dalla questione del valore della decorrenza retroattiva a sanatoria (dal 6 gennaio 2010) apposta al decreto tardivo, resta evidente che l’esiguo lasso di tempo di occupazione sine titulo di un’area sicuramente spogliata di ogni potenzialità edificatoria (e al tempo già formalmente dichiarata di particolare interesse archeologico con decreto n. 144 del 4 dicembre 2006) è oggettivamente irrilevante, in assenza di qualsiasi elemento di prova contraria, a giustificare l’invocata pretesa risarcitoria.<br />
Quale ultimo argomento del ricorso n. 1113/2006 può essere affrontato quello introdotto col 6° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 7 gennaio 2012, con il quale la ricorrente ha impugnato la nota n. 13249 del 30 novembre 2011, di comunicazione dell’indennità per l’occupazione temporanea calcolata dall’Ufficio provinciale di Sassari dell’Agenzia del Territorio (complessivamente quantificata in euro 20.589,15).<br />
Quanto al primo motivo, col quale si lamenta l’illegittimità in via derivata del provvedimento in questione per effetto dell’illegittimità dei provvedimenti di occupazione temporanea, è evidente che la reiezione delle anzidette censure comporta il rigetto di tale argomento.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente sostiene di aver diritto ad una somma maggiore di quella liquidata dall’amministrazione, che non sarebbe rispettosa della disciplina che rinvia, per la determinazione del quantum, alle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. <br />
Infatti, prosegue la ricorrente, la stessa Soprintendenza, in precedenza, con nota n. 11580 del 29.9.2010, aveva determinato ben altre somme sia con riguardo al valore di esproprio dell’immobile (euro 462.400,00) sia con valore all’indennità di occupazione temporanea (euro 130.423,96), sicché non sarebbero comprensibili le ragioni delle attuali differenze di stima, giacché adesso si quantifica in euro 73.000,00 il valore del terreno occupato e in complessivi euro 20.589,15 il totale dell’indennità di occupazione temporanea.<br />
Neanche tale argomento è fondato.<br />
Le somme di cui al provvedimento impugnato non scaturiscono da estemporanee valutazioni dell’amministrazione procedente ma costituiscono esattamente le risultanza della perizia estimativa che la Soprintendenza intimata ha richiesto all’Ufficio provinciale di Sassari dell’Agenzia del Territorio, che è arrivato a tale quantificazione attraverso un complesso procedimento estimativo, versato agli atti del giudizio, al quale il Collegio non può che fare riferimento, non ravvisandosi nelle argomentazioni della ricorrente, che pure ha formalmente impugnato “al buio” tale relazione di stima senza poi integrarne dopo averne acquisito conoscenza le censure, elementi tali da giustificare un’alterazione delle conclusioni assunte dall’amministrazione.<br />
Ed invero, le argomentazioni proposte dalla ricorrente più che riguardare i criteri di calcolo seguiti dall’amministrazione incaricata della stima evidenziano profili di danno estranei alla quantificazione dell’indennità di occupazione e, al più, connessi alla domanda risarcitoria di cui si dirà appresso.<br />
Le suesposte considerazioni conducono dunque alla reiezione di tutte le domande caducatorie di cui al ricorso 1113/2006 e dei 6 ricorsi per motivi aggiunti in esso proposti.<br />
Può quindi passarsi all’esame del ricorso n. 450/2007, con il quale la società SER.CO.IM.srl ha impugnato il decreto n. 144 del 4 dicembre 2006 con il quale i suoi immobili indicati nel decreto medesimo sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante e, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel decreto legislativo n. 42/2004, nonché tutti gli atti ad esso connessi precisati in epigrafe.<br />
Con il primo motivo la ricorrente ripropone il difetto di competenza dell’Autorità emanante, in quanto non risultano delegati dal Direttore Generale per i beni archeologici al Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, che ha adottato l’atto impugnato, i poteri esercitati col decreto impugnato, che inoltre sarebbe stato adottato su una stringata proposta del Soprintendente senza alcun ulteriore accertamento istruttorio.<br />
Quanto al primo aspetto, l’argomento è infondato, avuto riguardo al decreto 5 agosto 2004 di delega dal Direttore generale del Ministero ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, in via continuativa, (tra le altre) le funzioni di “…dichiarare su proposta delle competenti soprintendenze di settore l’interesse culturale delle cose di proprietà privata…” (allegato n. 10 delle produzioni dell’amministrazione del 29.11.2008).<br />
Quanto all’argomento secondo il quale il provvedimento di vincolo sarebbe illegittimo in quanto adottato su una stringata proposta del Soprintendente senza alcun ulteriore accertamento istruttorio, <br />
lo stesso è privo di fondamento.<br />
La motivazione posta dal Direttore regionale a fondamento della sua determinazione richiama non solo la nota n. 16481 del 28.11.2006 del Soprintendente, ma anche “…i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata…”.<br />
Non si vede dunque, alla luce degli anzidetti supporti tecnici che, per tutto quanto sopra esposto, si inserivano in un contesto di conoscenze del sito ben note all’amministrazione, quali ulteriori accertamenti dovesse disporre il direttore regionale per addivenire alla conclusione di apporre il vincolo su di esso.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il fatto che dal provvedimento impugnato non si comprenderebbe perché sia stata sottoposta a vincolo l’intera area di sua proprietà malgrado i reperti archeologici siano stati rinvenuti soltanto in una piccola parte di essa.<br />
Il motivo non merita accoglimento.<br />
Da un lato, infatti, l’estensione del vincolo costituisce espressione di discrezionalità amministrativa insindacabile, come noto, in sede giurisdizionale salvo casi, non ricorrenti nella specie, di manifesta illogicità o irragionevolezza nella scelta.<br />
Dall’altro lato, la circostanza che su altre parti del lotto non siano stati (ancora) effettuati gli scavi e valutati i reperti non costituisce motivo di illegittimità del vincolo, ben potendosi giustificare la sua imposizione in vista della prosecuzione dell’attività di indagine che la particolare collocazione del sito, contiguo all’antica città di Turris Libisonis, lascia intendere di verosimile interesse archeologico.<br />
Solo al termine dell’intera attività di accertamento svolta dall’amministrazione intimata la società ricorrente potrà eventualmente richiedere un provvedimento di ridelimitazione dell’area residua utilizzabile a fini edificatori.<br />
In relazione al terzo motivo si sono già valutate positivamente, sotto il profilo amministrativo, le decisioni assunte dalla Soprintendenza nella gestione del complesso procedimento, compresa quella di non avvalersi dei mezzi e del personale della ricorrente ma di svolgere direttamente e a proprie spese l’attività di accertamento oggetto di contestazione.<br />
Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che, nel merito, la relazione scientifica posta a fondamento del provvedimento impugnato per molti aspetti sarebbe lacunosa, contraddittoria e comunque inidonea a sorreggere un provvedimento di tale gravità.<br />
Come detto, le valutazioni di merito espresse dall’amministrazione restano sottratte al sindaco del giudice amministrativo, salvo casi di particolare irragionevolezza o illogicità non ricorrenti nella specie.<br />
Resta infatti dimostrato che l’ara della ricorrente ha costituito oggetto di attenta valutazione e ponderazione da parte dell’amministrazione intimata, e che le valutazioni che hanno condotto all’imposizione del vincolo attengono correttamente ad una valutazione complessiva del sito per i reperti ritrovati e per le potenzialità ancora inesplorate ma di particolare interesse attesa la particolare collocazione dello stesso, contiguo all’antica città di Turris Libisonis.<br />
Col 5° motivo la ricorrente contesta la legittimità dell’atto impugnato in quanto lo stesso avrebbe completamente omesso di considerare gli interessi e le aspettative maturate dalla ricorrente in ordine alle progettate iniziative edificatorie già assentite dall’amministrazione comunale.<br />
Il motivo è palesemente privo di pregio.<br />
A parte il rilievo della prevalenza in via generale dell’interesse alla salvaguardia di beni culturali di primario rilievo rispetto ad interessi di tipo meramente economico, si è già detto che l’area per cui si controverte ricade all’interno del perimetro urbano dell’antica città di Turris Libisonis, ed è confinante con il parco archeologico del paese, in particolare con le strutture archeologiche e con la viabilità relativa al complesso delle cd Terme Maetzke.<br />
In base alle norme di attuazione del vigente PRG del Comune di Porto Torres, l’esercizio dell’attività edificatoria all’interno del perimetro urbano antico è condizionato dalle esigenze di tutela del patrimonio archeologico dell’antica città di Turris Libisonis.<br />
Con la conseguenza che le aspettative edificatorie della ricorrente erano ab initio condizionate dalla particolare collocazione dell’area, restando esse subordinate alle valutazioni che sarebbero state espresse dall’amministrazione competente su quanto rinvenuto a seguito dei necessari accertamenti.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato il decreto del 13.6.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; Segretario Generale &#8211; area beni culturali e paesaggistici, con cui è stato respinto il ricorso amministrativo presentato avverso il decreto n. 144/2006, e gli altri atti ad esso connessi precisati in epigrafe.<br />
Sostiene infatti cha la contestata decisione reiettiva del ricorso sarebbe intervenuta dopo la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso il silenzio rigetto, circostanza che avrebbe determinato la cessazione del potere dell’amministrazione di provvedere su di esso.<br />
L’argomento è palesemente infondato.<br />
Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso anche da questo Tribunale, per il quale l&#8217;inutile decorso del termine di novanta giorni fissato dall&#8217;art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 per la decisione dei ricorsi gerarchici non ha effetti sostanziali, ma solo processuali, nel senso che la fattispecie silenziosa ivi prevista non integra gli estremi di un provvedimento negativo di rigetto del ricorso, ma consente soltanto all&#8217;interessato di proporre il ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base, senza che ciò faccia venir meno nell&#8217;Autorità investita del ricorso il potere dovere di deciderlo (da ultimo: TAR Sardegna, Sez. I, n. 176 del 25 maggio 2013).<br />
Con il secondo motivo dell’impugnazione aggiuntiva la ricorrente contesta il difetto di motivazione della decisione reiettiva, che non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alle ragioni dell’infondatezza dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione;<br />
L’argomento è privo di pregio.<br />
L&#8217;annullamento, in sede giurisdizionale, di una decisione reiettiva di ricorso gerarchico non comporta il rinvio della controversia all&#8217;Amministrazione, giacché quando sia possibile e salvo il caso che la stessa parte prospetti l&#8217;esigenza di una rinnovazione della decisione gerarchica, il giudice amministrativo deve procedere al diretto esame della legittimità dell&#8217;atto originario (cfr: Cons. Stato, Sez. IV , n. 347 del 21 gennaio 2013 ).<br />
A ciò segue che avendo riproposto in questa sede giurisdizionale – come da essa stessa dichiarato – tutte le censure proposte in sede di ricorso amministrativo, la società ricorrente non ha alcun interesse ad una decisione di annullamento della decisione negativa del ricorso, essendo state comunque le sue censure oggi sottoposte al vaglio dell’autorità giurisdizionale.<br />
In conclusione, quindi, anche il ricorso n. 450/2007 va respinto.<br />
La riconosciuta legittimità dell’attività amministrativa comporta anche la reiezione della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.<br />
La particolare complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 1113/2006 e n. 450/2007, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Scano, Presidente<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-13-1-2014-n-19/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2013-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2013-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2013-n-19/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.19</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mattarella Legge finanziaria 2012 Bilancio e contabilità pubblica – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012) – Norme volte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2013-n-19/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2013-n-19/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mattarella</span></p>
<hr />
<p>Legge finanziaria 2012</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012) – Norme volte al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente – Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Lamentata violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost. – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211; Franco                     GALLO                                                         Presidente<br />	<br />
&#8211; Gaetano                  SILVESTRI                                                     Giudice<br />	<br />
&#8211; Sabino                     CASSESE                                                             ”<br />	<br />
&#8211; Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”<br />	<br />
&#8211; Paolo                       GROSSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Giorgio                    LATTANZI                                                           ”<br />	<br />
&#8211; Aldo                        CAROSI                                                                ”<br />	<br />
&#8211; Marta                      CARTABIA                                                          ”<br />	<br />
&#8211; Sergio                      MATTARELLA                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Mario Rosario         MORELLI                                                             ”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2012.<br />	<br />
<i>Udito</i> nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;<br />	<br />
<i>udito </i>l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8213; Con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012 e depositato il 1° marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
2.&#8213; Nell’ambito di un intervento del legislatore regionale volto al contenimento delle spese per trasferte effettuate dal personale dirigente e dipendente, la norma impugnata dispone che «l’utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio».<br />	<br />
2.1.&#8213; Osserva il Presidente del Consiglio dei ministri che la censurata disposizione si porrebbe anzitutto in contrasto con le prerogative statali in materia di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117, terzo comma, Cost.), atteso che essa derogherebbe a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La richiamata norma statale dispone che «a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2008, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente […]. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi».<br />	<br />
Ne conseguirebbe – secondo il ricorrente – che la disposizione impugnata, applicando al personale contrattualizzato disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – in cui rientrerebbe anche il personale regionale – disposizioni relative al trattamento economico di missione in materia di autorizzazione all’uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta “indennità chilometrica”, derogherebbe illegittimamente alla norma statale orientata a garantire prioritarie esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica, violando, in tal modo, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
2.2.&#8213; Con un secondo ordine di censure, l’Avvocatura generale dello Stato deduce la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché la norma impugnata, intervenendo a regolare rapporti contrattuali di natura privatistica secondo modalità difformi da quelle stabilite dalla legge nazionale, invaderebbe la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Al riguardo, viene richiamata la sentenza n. 7 del 2011 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), intervenute a disciplinare diversi profili del trattamento del personale contrattualizzato.<br />	<br />
2.3.&#8213; L’Avvocatura generale dello Stato asserisce, infine, l’illegittimità della norma impugnata per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto essa attribuirebbe ai dipendenti regionali un diritto non riconosciuto ai dipendenti statali e agli altri dipendenti pubblici, senza addurre alcuna motivazione in merito a tale trattamento irragionevolmente differenziato.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8213; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<br />	<br />
2.&#8213; Occorre preliminarmente rilevare che la disposizione censurata è stata abrogata dall’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 26 aprile 2012, n. 15 (Disposizioni in materia tributaria e finanziaria).<br />	<br />
Non può, tuttavia, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, pur trattandosi di abrogazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 300 e n. 193 del 2012), la disposizione censurata, nel prevedere che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all’utilizzo del mezzo proprio consentendo, sia pure a determinate condizioni, il relativo rimborso spese, ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore fino alla sua abrogazione (ancorché intervenuta a soli quattro mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata). Gli elementi forniti dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al fatto che non c’è stata rinuncia al ricorso, non consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l’inapplicazione medio tempore della norma impugnata (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 192 del 2011). Posta la persistenza dell’interesse al ricorso in caso di <i>ius superveniens</i> privo di effetti retroattivi, giacché le disposizioni abrogate ex nunc e non ex tunc hanno comunque dispiegato i loro effetti, sia pure per un breve arco temporale (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 245 del 2012 e n. 307 del 2009) ed in forza del principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 40 del 2010), la censurata disposizione va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalità.<br />	<br />
3.&#8213; La questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 37 del 2011, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha più volte dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 290 del 2012 e n. 339, n. 77 e n. 7 del 2011). In quelle occasioni, si è affermato che, essendo stato il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la sua disciplina (ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione) rientra nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 290 del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011). Con la sentenza n. 7 del 2011 è stata inoltre dichiarata l’illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una categoria di personale regionale, un’indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l’illegittimità di altra disposizione che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.<br />	<br />
La Corte ha costantemente ricondotto alla materia «ordinamento civile» la disciplina sui rimborsi spese e sulla indennità di trasferta, quali componenti del «trattamento economico» del dipendente pubblico regionale (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 77 del 2011 e n. 95 del 2007): essa rientra, quindi, nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali dipendenti “privatizzati” all’ente di appartenenza, dichiarando, conseguentemente, l’illegittimità della norma regionale che era intervenuta in materia (sentenza n. 77 del 2011).<br />	<br />
Questa Corte, poi, si è espressamente pronunciata anche in relazione a norme statali che hanno soppresso le indennità di trasferta e le indennità supplementari previste dall’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 – analogamente a quanto previsto dall’articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), in materia di autorizzazione all’uso del mezzo proprio e di determinazione della cosiddetta “indennità chilometrica” – affermando che il legislatore statale, disponendo la “soppressione” delle indennità e stabilendo l’inderogabilità di tale soppressione con riferimento alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inciso sull’autonomia negoziale collettiva dell’intero settore del pubblico impiego, finendo così per abolire gli istituti dell’ordinamento civile costituiti dalle indicate indennità e per stabilire che «le clausole che le prevedono sono eliminate dai contratti e dagli accordi collettivi in vigore e vietate per quelli da stipularsi, con ciò fissando un inderogabile limite generale all’autonomia contrattuale delle parti» (sentenza n. 95 del 2007). Né – conclude la Corte nel precedente da ultimo richiamato – potrebbe obiettarsi che la disciplina sia riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed economico del relativo personale, di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto «il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo stato “privatizzato” ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti».<br />	<br />
Ne consegue che anche la norma oggetto del presente giudizio – assimilabile, sotto diversi profili, alle fattispecie sopra richiamate – afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 332 e n. 151 del 2010), il cui rapporto d’impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 7 del 2011 e n. 189 del 2007). La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni.<br />	<br />
4.&#8213; Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge reg. Liguria n. 37 del 2011, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br />	<br />
Gli ulteriori profili rimangono assorbiti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2012).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 febbraio 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-2-2013-n-19/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2013 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2013 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-1-2013-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-1-2013-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-1-2013-n-19/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2013 n.19</a></p>
<p>Pres. Riccardo Virgilio – Est. Antonino Anastasi Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e dell’identità siciliana e Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) c. T. S. (avv. S. Buscemi) sul rilascio della concessione edilizia in sanatoria che non fa decorrere il termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-1-2013-n-19/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2013 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-1-2013-n-19/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2013 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccardo Virgilio – Est. Antonino Anastasi<br /> Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e dell’identità siciliana e Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Catania (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) c. T. S. (avv. S. Buscemi)</span></p>
<hr />
<p>sul rilascio della concessione edilizia in sanatoria che non fa decorrere il termine prescrizionale ai fini dell&#8217;irrogazione della sanzione, ex art. 167 D. L.vo n. 42 del 2004, prevista per gli abusi commessi in zona paesaggistica e sulla natura di atto endoprocedimentale del parere, ex art. 32 della legge n. 47 del 1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Aree vincolate &#8211; Concessione edilizia in sanatoria – Art. 32 legge n. 47/1985 – Struttura – Illecito permanente –Potere repressivo sanzionatorio della p.a. – Imprescrittibilità.	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Aree vincolate &#8211; Concessione edilizia in sanatoria – Illecito permanente &#8211; Rimessione in pristino &#8211; Pagamento sanzione irrogata – Cessazione illecito.	</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Aree vincolate &#8211; Concessione edilizia in sanatoria – Parere ex art. 32 L. n. 47/1985 – Atto endoprocedimentale.	</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Aree vincolate &#8211; Concessione edilizia in sanatoria – Rapporti tra oblazione condonistica e sanzione risarcitoria ex art. 15 l.  n. 1457/1939 – Permanenza dell’illecito paesaggistico e del dovere sanzionatorio della p.a.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 32 della legge n. 47 del 1985 è una previsione di non punibilità che spiega effetti esclusivamente nell’ambito edilizio/penalistico, ove peculiare è il criterio in base al quale si individua l’evento causativo della cessazione della permanenza (ad es. con l’ultimazione delle opere o con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro) e quindi la data di decorrenza della relativa prescrizione. Sul versante amministrativo, invece, l’illecito paesaggistico consiste in una fattispecie complessa, costituita dalla violazione sostanziale di un vincolo imperativo erga omnes e dalla successiva omissione da parte del trasgressore dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei luoghi. Tale illecito ha evidentemente carattere permanente ed è quindi soggetto all’imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo. In tale contesto, l’illecito amministrativo permanente cesserà solo con il ripristino dei luoghi (ad opera del trasgressore o d’ufficio) oppure, nei casi di accertata compatibilità paesistica, con l’irrogazione e il pagamento della specifica sanzione risarcitoria.	</p>
<p>2. Il potere di applicare le sanzioni previste dall&#8217;art. 15 della legge n. 1497 del 1939, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l&#8217;illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata (1). 	</p>
<p>3. Il parere previsto dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985, è da ritenersi atto endoprocedimentale privo di un’autonoma rilevanza, in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e si inscrive quindi nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente le illiceità di natura edilizia-urbanistica.	</p>
<p>4. Dall’art. 2 comma 46 della legge finanziaria n. 662 del 1996, (in base al quale il versamento dell’oblazione prevista per il condono edilizio “non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della legge n. 1457 del 1939&#8243;) si desume che l’oblazione condonistica e la sanzione risarcitoria hanno in effetti finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere dell’amministrazione di agire per la riscossione dell’altra. Quindi, posto che il pagamento dell’oblazione e il conseguente rilascio del titolo in sanatoria non fanno &#8211; per legge &#8211; venire meno il dovere dell’amministrazione di applicare la sanzione, deve concludersi che parallelamente la concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico nonché il dovere sanzionatorio dell’amministrazione.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. Cfr. C.G.A. n. 554/2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 894 del 2011 proposto da<br />	<br />
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA e SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI CATANIA, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici per legge domiciliano, in via A. De Gasperi, n. 81;	</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la signora TERESA SCHILIRÒ, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Buscemi ed elettivamente domiciliata in Palermo via D. Trentacoste n. 89 presso lo studio Allotta;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. II) &#8211; n. 994 del 21 aprile 2011;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2012 il Consigliere Antonino Anastasi;<br />	<br />
Udito, per le amministrazioni appellanti, l’avv. dello Stato La Rocca;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con provvedimento n. 2892 del 2010 ha irrogato alla odierna appellata una sanzione pecuniaria ex art. 167 D. L.vo n. 42 del 2004 in relazione ad un edificio abusivo, realizzato in zona vincolata del comune di San Giovanni La Punta e poi fatto oggetto di concessione comunale in sanatoria n. 31 del 2002.<br />	<br />
Con la sentenza breve in epigrafe indicata il Tribunale etneo, adito dall’interessata, ha annullato la sanzione, osservando che il potere sanzionatorio dell’amministrazione si era ormai estinto per decorso del quinquennio prescrizionale decorrente dal rilascio del titolo in sanatoria.<br />	<br />
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalle amministrazioni soccombenti, le quali ne hanno chiesto l’integra-le riforma deducendo un unico articolato motivo di impugnazione.<br />	<br />
Si è costituita la parte privata, instando con memoria per il rigetto dell’avverso gravame.<br />	<br />
All’udienza del 17 ottobre 2012 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato e va pertanto accolto con integrale riforma della sentenza gravata.<br />	<br />
Con l’unico articolato motivo di appello l’amministrazione deduce che per costante giurisprudenza il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non fa decorrere il termine prescrizionale ai fini dell’irrogazione della sanzione prevista per gli abusi commessi in zona paesaggistica.<br />	<br />
Il mezzo è fondato.<br />	<br />
<i>L’art. 167 del codice dei beni culturali (in coerenza con quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 1497 del 1939 e poi dall’art. 164 del D. L. vo n. 490 del 1999) prevede che in caso di realizzazione di opere edilizie senza autorizzazione in zona paesaggistica, il proprietario dell’immobile abusivo– ove l’autorità competente accerti la compatibilità dell’opera con il regime vincolistico – è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.<br />	<br />
</i>Secondo la sentenza impugnata il potere dell’amministrazione di irrogare tale sanzione amministrativa è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 28 legge n. 689 del 1981, decorrente però non dalla commissione del fatto abusivo o illecito, come di norma, ma &#8211; ed è questo il profilo che qui rileva &#8211; dal momento in cui cessa la permanenza dell’illecito paesaggistico, e dunque in concreto dalla concessione del provvedimento di sanatoria edilizia, il quale presuppone, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, il parere di compatibilità paesaggistica della Sovrintendenza. <br />	<br />
In tal senso la sentenza impugnata richiama la decisione della IV sez. n. 1464 del 2009, il cui orientamento è stato di recente confermato da IV sez. n. 1359 del 2011.<br />	<br />
Per contro da tempo questo Consiglio, in consonanza con l’orientamento sinora maggioritario in seno alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che il rilascio del titolo edilizio non rilevi ai fini della decorrenza del termine prescrizionale de quo. (cfr. C.G.A. n. 79 del 2006 nonchè IV sez. n. 135 del 2009 e particolarmente n. 1585 del 2007).<br />	<br />
In sintesi può affermarsi, alla stregua di tale indirizzo, che il potere di applicare le sanzioni previste dall&#8217;art. 15 della legge n. 1497 del 1939, compresa quella pecuniaria, per costruzione edilizia realizzata senza nulla-osta in zona soggetta a vincolo paesistico è esercitabile finché perdura l&#8217;illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata. (C.G.A. n. 554 del 2011).<br />	<br />
Non sembra infatti decisiva la circostanza che ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, sopra citata, il condono dell’abuso in zona tutelata presuppone l’acquisito parere favorevole della Sovrintendenza al mantenimento delle opere abusive.<br />	<br />
Siffatto parere, secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario cui questo Consiglio intende dare continuità, è infatti da ritenersi atto endoprocedimentale privo di un’autonoma rilevanza ai fini ora in controversia, in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e si inscrive quindi nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente le illiceità di natura edilizia-urbanistica.<br />	<br />
D’altra parte, sul punto specifico l’orientamento interpretativo che qui si avversa sembra forse avvilupparsi in una contraddizione logica, nella misura in cui fa decorrere la prescrizione dal rilascio della sanatoria (atto a valenza esclusivamente edilizia) e non dal parere favorevole della Soprintendenza (unico atto in denegata ipotesi e in teoria suscettibile di far cessare la permanenza dell’abuso paesaggistico).<br />	<br />
Secondo questo Consiglio, il vero è in realtà che il provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado trova la sua disciplina in disposizioni diverse da quelle previste nella normativa sulla sanatoria edilizia, disposizioni che delineano un autonomo e separato procedimento in cui intervengono altre amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonché alla repressione di eventuali abusi.<br />	<br />
Del resto, a conferma della tesi che qui si sostiene si pone anche l’art. 2 comma 46 della legge finanziaria n. 662 del 1996, in base al quale il versamento dell’oblazione prevista per il condono edilizio “non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della legge n. 1457 del 1939&#8243;.<br />	<br />
Dalla disposizione ora trascritta, infatti, può chiaramente desumersi a giudizio di questo Consiglio che l’oblazione condonistica e la sanzione risarcitoria hanno in effetti finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere dell’amministrazione di agire per la riscossione dell’altra.<br />	<br />
Quindi dal momento che il pagamento dell’oblazione e il conseguente rilascio del titolo in sanatoria non fanno per legge venire meno il dovere dell’amministrazione di applicare la sanzione per cui è processo, deve concludersi che parallelamente la concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico nonchè il dovere sanzionatorio dell’amministrazione.<br />	<br />
Infine, non sembra rilevante per la definizione del punto qui controverso il disposto dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985, secondo cui, una volta ottenuto il parere favorevole dell’autorità preposta alla gestione del bene ambientale, la successiva concessione in sanatoria determina l’estinzione non solo del reato edilizio, ma anche del reato &#8220;per la violazione del vincolo&#8221;. <br />	<br />
Trattasi infatti di previsione di non punibilità che spiega effetti esclusivamente nell’ambito edilizio/penalistico, ove peculiare è il criterio in base al quale si individua l’evento causativo della cessazione della permanenza (ad es. con l’ultimazione delle opere o con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro) e quindi la data di decorrenza della relativa prescrizione.<br />	<br />
Invece sul versante amministrativo l’illecito paesaggistico consiste, come si è visto, non già nell’omessa formale acquisizione dell’autorizzazione ma piuttosto in una fattispecie complessa, costituita dalla violazione sostanziale di un vincolo imperativo erga omnes e dalla successiva omissione da parte del trasgressore dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secondo diritto lo stato dei luoghi.<br />	<br />
Tale illecito ha evidentemente carattere permanente ed è quindi soggetto all’imprescrittibile potere repressivo sanzionatorio dell’am-ministrazione preposta alla gestione del vincolo e quindi dotata di un potere autoritativo che nel vigente sistema si considera esercitabile in ogni tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo.<br />	<br />
In tale contesto, l’illecito amministrativo permanente cesserà solo con il ripristino dei luoghi (ad opera del trasgressore o d’ufficio) oppure nei casi di accertata compatibilità paesistica con l’irrogazione e il pagamento della specifica sanzione risarcitoria.<br />	<br />
Quindi, diversamente da quanto affermato dal T.A.R., il potere sanzionatorio dell’amministrazione non era prescritto nel momento in cui la sanzione è stata quantificata e irrogata.<br />	<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto.<br />	<br />
Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.<br />	<br />
Le spese del giudizio sono compensate, attesi i richiamati contrasti giurisprudenziali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello in epigrafe, riforma integralmente la sentenza impugnata e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Compensa tra le parti spese e onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Palermo il 17 ottobre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Marco Buricelli, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
22 gennaio 2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-1-2013-n-19/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2013 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-19/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.19</a></p>
<p>Va sospesa, limitatamente alla escussione della cauzione ed alla comunicazione all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza &#8211; la determina del Capo Area di un Comune di aggiudicazione di un servizio per la produzione, gestione, distribuzione dei documenti dell&#8217;ente, con escussione di cauzione di un concorrente. Ritenuto che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-19/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-19/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.19</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, limitatamente alla escussione della cauzione ed alla comunicazione all&#8217;Autorita&#8217; di vigilanza &#8211; la determina del Capo Area di un Comune di aggiudicazione di un servizio per la produzione, gestione, distribuzione dei documenti dell&#8217;ente, con escussione di cauzione di un concorrente. Ritenuto che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, avuto riguardo alla dichiarazione a verbale di parte ricorrente circa il residuo interesse all’accoglimento della domanda cautelare limitatamente alle sanzioni, va accolta la domanda cautelare, ai soli fini della sospensione degli atti di escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza, ravvisandosi –avverso tali determinazioni- alcuni profili di fondatezza del ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00019/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01968/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Emmetec Italia Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Coppa, Gianluca Rossitto, con domicilio eletto presso Gianluca Rossitto in Catania, via V.Giuffrida,37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Carlentini</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Giuffrè, con domicilio eletto presso Felice Giuffre&#8217; in Catania, via Francesco Crispi 225; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ufficio Srl</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valeria Macca, con domicilio eletto presso Giuseppe Nastasi in Catania, via Papale, 26; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determina del Capo Area II Servizi Finanziari del Comune di Carlentini del 26 aprile 2011 prot. n. 189 di aggiudicazione definitiva del servizio per la produzione, gestione, distribuzione dei documenti dell&#8217;ente e relativa gestione quinquennale in<br />
&#8211; del verbale di gara del 24.01.2011;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara dell&#8217; 11.02.2011;<br />	<br />
&#8211; della determina del Capo Area II del Comune di Carlentini n. 15 del 24 gennaio 2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carlentini e di Ufficio Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che, in un’ottica di bilanciamento degli interessi, avuto riguardo alla dichiarazione a verbale di parte ricorrente circa il residuo interesse all’accoglimento della domanda cautelare limitatamente alle sanzioni, va accolta la domanda cautelare, ai soli fini della sospensione degli atti di escussione della cauzione e segnalazione all’Autorità di vigilanza, ravvisandosi –avverso tali determinazioni- alcuni profili di fondatezza del ricorso;<br />	<br />
Ritenuto di fissare l’Udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, avuto riguardo al carico di lavoro della Sezione, per il 7 novembre 2012;<br />	<br />
Ritenuto altresì di rinviare ogni decisione sulle spese della fase cautelare alla definizione nel merito del ricorso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza ) accoglie la domanda cautelare, nei sensi e limiti di cui in motivazione;	</p>
<p>fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 novembre 2012.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere<br />	<br />
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/01/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-1-2012-n-19/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/1/2012 n.19</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
