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	<title>1899 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1899 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-4-2015-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-4-2015-n-1899/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1899</a></p>
<p>Pres. Paolo Corciulo, est. Carlo Dell&#8217;Olio Società CO.CE.RE.ST. s.c. (Avv. Lorenzo Lentini) c. Comune di Parete (Avv. Luigi M. D’Angiolella), Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l. (n.c.) CO.GE.P.AR. Costruzioni Generali s.a.s. (Avv. Giuseppe Sartorio) 1. Contratti con la P.A.- Gara &#8211; Offerta tecnica – Cronoprogramma – Elemento essenziale dell’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-4-2015-n-1899/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-4-2015-n-1899/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Paolo Corciulo, est. Carlo Dell&#8217;Olio<br /> Società CO.CE.RE.ST. s.c. (Avv. Lorenzo Lentini) c. Comune di Parete (Avv. Luigi M. D’Angiolella), Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l. (n.c.) CO.GE.P.AR. Costruzioni Generali s.a.s. (Avv. Giuseppe Sartorio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti con la P.A.- Gara &#8211; Offerta  tecnica – Cronoprogramma – Elemento essenziale dell’ offerta contenuta – Mancanza &#8211; Impegno negoziale sul rispetto della tempistica – Esclusione – Legittimità</p>
<p>2.   Contratti con la P.A.- Gara &#8211; Offerta  tecnica – Cronoprogramma – Elemento essenziale – Art. 46 D.Lgs. 163/2006 – Integrazione postuma – Mediante – Soccorso istruttorio – Inammissibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle procedure per l’affidamento di un appalto pubblico, ove il cronoprogramma sia stato previsto dalla Stazione appaltante non solo formalmente ma quale elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs.n.163/2006, rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione, la sua mancata allegazione può legittimamente determinare la sanzione dell’esclusione della società concorrente inadempiente (1).						</p>
<p>2.	Nelle procedure per l’affidamento di un appalto pubblico, ove il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell’offerta, lo stesso costituendo parte integrante dell’offerta tempo, non è integrabile in via postuma mediante il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, del codice dei contratti, il quale per definizione non si applica alle offerte ed ai loro elementi costitutivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (2). 						</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 27 marzo 2013 n. 880; TAR Veneto, Sez. I, 23 marzo 2012 n. 420<br />
(2) cfr: Consiglio di Stato, A.P., 20 marzo 2015 n. 3; TAR Sicilia Catania, n. 880/2013 cit.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 239 del 2015, proposto da:<br />
Società CO.CE.RE.ST. s.c., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Lentini, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 16 presso lo studio del Prof. G. Abbamonte; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; COMUNE DI PARETE, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi M. D’Angiolella, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 16;<br />
&#8211; CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>CO.GE.P.AR. COSTRUZIONI GENERALI S.a.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Sartorio, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Parete n. 1 del 7 gennaio 2015, con la quale sono state disposte l’esclusione della società ricorrente, prima graduata, dalla gara per l&#8217;affidamento dei lavori di recupero statico e funzionale del palazzo ducale e la successiva aggiudicazione dei lavori in favore della ditta CO.GE.P.AR., seconda graduata;<br />
b) ove occorra, della nota del Comune di Parete prot. n. 69 dell’8 gennaio 2015, recante la comunicazione della determinazione di cui sopra;<br />
c) ove occorra, della nota del Comune di Parete prot. n. 6615 del 10 dicembre 2014, recante la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione;<br />
d) ove occorra, del bando e del disciplinare di gara, se lesivi degli interessi della ricorrente ed, in particolare, della pag. 17 del disciplinare, se inteso a prescrivere a pena di esclusione la campitura delle fasi lavorative di esecuzione dei lavori;<br />
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;<br />
e per la declaratoria<br />
di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con dichiarazione di subentro in favore della società ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm. sulla redazione della sentenza in forma semplificata nel rito appalti;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; con l’odierno gravame parte ricorrente contesta essenzialmente la propria esclusione dalla gara in epigrafe e la conseguente aggiudicazione disposta in favore della concorrente seconda graduata;<br />
&#8211; l’esclusione è stata disposta dalla stazione appaltante perché la ricorrente ha allegato all’offerta tempo un cronoprogramma incompleto con riguardo ad alcune fasi di lavorazione, e precisamente con riguardo all’allestimento permanente, alla sistemazion<br />
&#8211; tale clausola così recita: “A pena di esclusione indicare in cifra e lettere, sull’apposito modulo “scheda offerta tempo” la percentuale determinante la riduzione dei tempi di esecuzione per dare ultimati i lavori (l’offerta tempo si riferisce alla ridu<br />
&#8211; parte ricorrente adduce i seguenti vizi inficianti l’esclusione: a) nullità della suddetta clausola con riferimento al cronoprogramma per contrasto con l’art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006 (cd. codice dei contratti), non essendo richiesto tale<br />
Considerato che:<br />
&#8211; le censure attoree non meritano condivisione per le seguenti dirimenti ragioni (si segue l’ordine di esposizione di cui sopra):<br />
aa) la clausola non è nulla giacché, nel caso specifico, il cronoprogramma assurge ad elemento essenziale dell’offerta proprio ai sensi dell’invocato art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione: si consideri la valenza in tal senso dell’espressione “Il cronoprogramma sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali”. Si osserva, al riguardo, che l’elemento essenziale dell’offerta, di cui alla citata disposizione, comprende non solo gli elementi formali, ma anche altri aspetti sostanziali ritenuti a monte (nel bando o nel disciplinare) qualificanti dalla stessa stazione appaltante, di modo che la loro assenza renderebbe incompleta l’identificazione e/o il contenuto dell’obbligazione programmata in sede di gara e posta a fondamento stesso dell’esecuzione dell’appalto. Pertanto, ove il cronoprogramma sia stato previsto non solo formalmente ma, soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta (come avvenuto nel caso di specie), dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione della concorrente inadempiente (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 27 marzo 2013 n. 880; TAR Veneto, Sez. I, 23 marzo 2012 n. 420);<br />
bb) la clausola non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell’interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere, già in sede di gara, l’impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti alle singole fasi lavorative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159);<br />
cc) il cronoprogramma, costituendo parte integrante dell’offerta tempo, non è integrabile in via postuma mediante il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1, del codice dei contratti, il quale per definizione non si applica alle offerte ed ai loro elementi costitutivi, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 20 marzo 2015 n. 3; TAR Sicilia Catania, n. 880/2013 cit.);<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza;<br />
&#8211; analoga sorte subisce la connessa istanza di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, non essendosi profilata l’illegittimità dell’affidamento alla società divenuta aggiudicataria;<br />
&#8211; pertanto, il ricorso deve essere in toto respinto, ravvisandosi giusti e particolari motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, attesa la relativa novità della vicenda contenziosa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-1-4-2015-n-1899/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2015 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a></p>
<p>Pres. Vacirca, est. Maruotti V. N. (Avv.ti R. Izzo e D. Vaiano) c. Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla responsabilità amministrativa del CSM in tema di incarichi direttivi anche per danno esistenziale 1. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vacirca, est. Maruotti<br /> V. N. (Avv.ti R. Izzo e D. Vaiano) c. Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità amministrativa del CSM in tema di incarichi direttivi anche per danno esistenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione – Illegittimità – Conseguenze – Principio di temporaneità degli incarichi direttivi – Effetti – Preclusione ai fini del risarcimento del danno – Esclusione	</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento del danno – Mutamento della composizione dell’organo collegiale – Rilevanza ai fini dell’esclusione della colpa della P.A. – Esclusione – Ragioni	</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento del danno &#8211; Annullamento giurisdizionale di un primo atto – Adozione di un secondo atto in contrasto con le statuizioni del giudice – Colpa della P.A. &#8211; Configurabilità	</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Consiglio Superiore della Magistratura – Incarichi – Assegnazione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento del danno – Risarcibilità del danno esistenziale – Ammissibilità &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’introduzione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi di cui agli artt. 45 e 46 D.Lgs. 163/2006 non esclude che i provvedimenti  del Consiglio Superiore della Magistratura in tema di nomina ad un determinato incarico (nella specie avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione), dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale, in presenza di tutti i relativi presupposti, possano dare luogo ad un illecito e ad un danno risarcibile.	</p>
<p>2. Quando è formulata una domanda di risarcimento del danno per il non corretto esercizio della funzione pubblica da parte di un organo amministrativo collegiale, che ha emanato distinti atti nel corso del tempo, non ha importanza se la composizione del medesimo organo collegiale sia o meno mutata, anche per un esame prognostico di quale sarebbe potuto essere l’effettivo contenuto degli atti successivi a quelli annullati. Infatti, fermo restando il potere discrezionale dei singoli collegi di esprimere le proprie valutazioni, rileva il contenuto obiettivo degli atti, sia per l’esame della loro legittimità, sia per la verifica se sia configurabile un illecito amministrativo per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica.	</p>
<p>3. Quando un primo provvedimento sia stato annullato in sede giurisdizionale e a sua volta sia annullato, sempre in sede giurisdizionale, l’atto emesso in sede di emanazione dei provvedimenti ulteriori previsti dall’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, i presupposti per la responsabilità dell’Amministrazione possono essere ravvisati quando risulti che essa non abbia dato puntuale esecuzione al giudicato di annullamento che abbia con chiarezza precisato gli effetti conformativi per il successivo esercizio del potere.	</p>
<p>4. Il sereno svolgimento delle funzioni da parte dei magistrati ha un sicuro rilievo costituzionale, così come la loro aspirazione a conseguire gli incarichi direttivi previsti dalla legge. L’art. 104 Cost., sulla indipendenza della magistratura, e l’art. 105 Cost., sulle funzioni del CSM, mirano infatti a salvaguardare la magistratura nel suo complesso ed ogni suo singolo componente. Analoghi principi sono desumibili così come i principi desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo da cui emerge che le Amministrazioni devono dare pronta e integrale esecuzione alle decisioni irrevocabili di giustizia emesse a tutela del magistrato. In tale contesto, l’illecito commesso in violazione della posizione soggettiva del magistrato, inerente alle sue funzioni, comporta, ai sensi dell’art. 2059 c.c. (1), la risarcibilità del pregiudizio di tipo esistenziale ogniqualvolta sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto e non solo quando l’illecito costituisca reato o comporti la violazione di un diritto inviolabile della persona.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Corte di Cassazione, SS. UU. &#8211; Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8464 del 2008, proposto dal<br />	<br />
dott. <b>Vincenzo NARDI</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffele Izzo e Diego Vaiano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Lungotevere Marzio n. 3; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, ed il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i> (appellanti incidentali), rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />	<br />
<b><br />	<br />
per la riforma<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 25 luglio 2008, n. 7443, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 7294 del 2007;</p>
<p>Visto l’appello principale, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’appello incidentale, depositato dalle Amministrazioni appellate;<br />	<br />
Viste le memorie dall’appellante principale di data 12 dicembre 2008, 28 gennaio 2009 e 6 febbraio 2009;<br />	<br />
Visti gli atti difensivi depositati dalle appellanti incidentali in data 15 dicembre 2008 e 2 febbraio 2009;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 10 febbraio 2009;<br />	<br />
Uditi l’avvocato Raffaele Izzo per l’appellante principale e l’avvocato dello Stato Urbani Neri per le Amministrazioni appellanti incidentali;</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. Con la delibera di data 22 marzo 2007, il Consiglio Superiore della Magistratura ha conferito all’appellante principale l’incarico di avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione, a seguito dell’annullamento (con sentenze del TAR Lazio, confermate dal Consiglio di Stato) delle due precedenti delibere, del 24 luglio 2002 e 26 gennaio 2005, le quali – attuando un immotivato scavalcamento &#8211; avevano conferito l’incarico al collega dott. Pal.<br />	<br />
Col ricorso di primo grado n. 7294 del 2007 (proposto al TAR per il Lazio), l’appellante principale ha chiesto la condanna del C.S.M. e del Ministero della Giustizia al pagamento di 500.000 euro (o della somma ritenuta di giustizia), a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall’avvenuta nomina solo nel 2007.<br />	<br />
Con la sentenza gravata n. 7443 del 2008, il TAR ha accolto in parte il ricorso ed ha condannato le Amministrazioni intimate al pagamento di euro 25.000 per danni non patrimoniali, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza.<br />	<br />
La sentenza è stata impugnata:<br />	<br />
&#8211; in via principale, dal magistrato originario ricorrente (di seguito: l’interessato), il quale ha riproposto le originarie domande, concludendo per la condanna delle Amministrazioni al pagamento di euro 500.000, o all’importo ritenuto di  giustizia, a ti<br />
&#8211; in via incidentale, dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia, che hanno chiesto che, in riforma della sentenza gravata, sia esclusa la sussistenza di un illecito amministrativo e sia respinta integralmente l’originaria domanda di risarcimento dei dann<br />
2. L’appello incidentale va esaminato con priorità, poiché ha radicalmente contestato la sussistenza dell’illecito.<br />	<br />
3. Con un primo ordine di considerazioni, le Amministrazioni hanno dedotto che la sentenza gravata non avrebbe considerato il rilievo degli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, che ha introdotto il principio della durata quadriennale degli incarichi direttivi (sicché il loro conferimento non potrebbe essere più considerato ‘un traguardo di carriera o una promozione’).<br />	<br />
Tale principio farebbe escludere la sussistenza del danno, la sua ingiustizia e la sua possibile quantificazione.<br />	<br />
3. Ritiene la Sezione che tale censura vada respinta.<br />	<br />
L’introduzione del principio della temporaneità degli incarichi direttivi, peraltro avvenuta dopo l’emanazione della delibera del 26 gennaio 2005, non esclude che i provvedimenti illegittimi dell’organo di autogoverno &#8211; in presenza di tutti i relativi presupposti &#8211; possano dare luogo ad un illecito e ad un danno risarcibile.<br />	<br />
In altri termini, il medesimo principio può rilevare per verificare la fondatezza o meno delle pretese riguardanti le singole voci del danno lamentato, ma non impedisce che l’illecito sia ritenuto sussistente.<br />	<br />
4. Con un secondo ordine di considerazioni, le Amministrazioni hanno rimarcato la diversità delle persone fisiche che hanno conferito la nomina nel 2007, rispetto a coloro che componevano l’organo di autogoverno nel 2002 e nel 2005, il che comporterebbe “l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico dotato di sufficiente concretezza ed attendibilità”.<br />	<br />
5. Rileva la Sezione che la sentenza gravata, al § 4.1., ha respinto la domanda dell’interessato volta ad ottenere il risarcimento per il danno alla chance per il mancato conseguimento della nomina a procuratore aggiunto e per i relativi profili patrimoniali.<br />	<br />
Malgrado tale reiezione,  la censura delle appellanti incidentali risulta ammissibile, in ragione della proposizione dell’appello principale, con cui è stato chiesto l’accoglimento integrale della domanda formulata in primo grado.<br />	<br />
La medesima censura va respinta, poiché – quando è formulata una domanda di risarcimento del danno per il non corretto esercizio della funzione pubblica da parte di un organo amministrativo collegiale, che ha emanato distinti atti nel corso del tempo – non ha importanza se la composizione del medesimo organo collegiale sia o meno mutata, anche per un esame prognostico di quale sarebbe potuto essere l’effettivo contenuto degli atti successivi a quelli annullati.<br />	<br />
Infatti, fermo restando il potere discrezionale dei singoli collegi di esprimere le proprie valutazioni, rileva il contenuto obiettivo degli atti, sia per l’esame della loro legittimità, sia per la verifica se sia configurabile un illecito amministrativo per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica.<br />	<br />
6. Con un terzo articolato ordine di censure, le Amministrazioni hanno richiamato il principio per cui l’annullamento di provvedimenti amministrativi, anche con sentenza passata in giudicato, non comporta di per sé la sussistenza della colpa ed hanno dedotto che, nella specie, l’azione amministrativa  sarebbe “caratterizzata da un errore scusabile, nel senso che l’illegittimità è frutto di un errore non rimproverabile alla luce della conformità sostanziale dell’azione amministrativa a parametri di diligenza, prudenza e perizia”.<br />	<br />
In particolare, le Amministrazioni hanno rimarcato lo spessore dei poteri discrezionali di cui è titolare il C.S.M. ed hanno rilevato che:<br />	<br />
&#8211; le statuizioni che hanno condotto ai precedenti giudicati di annullamento non precludono al giudice amministrativo di “verificare la sussistenza della negligenza alla luce di tutti gli elementi che hanno determinato la decisione, ivi compreso dunque il<br />
&#8211; il TAR non avrebbe accertato il “carattere manifesto e grave della violazione”, ma si sarebbe solo limitato a constatare la violazione delle regole sull’esercizio della discrezionalità, senza individuare gli “elementi atti a dimostrare la colpa di appar<br />
&#8211; i vizi delle delibere del 24 luglio 2002 e del 26 gennaio 2005 non sarebbero gravi e manifesti, perché la prima è stata annullata per difetto di motivazione, mentre la seconda per difetto di motivazione e travisamento; <br />	<br />
&#8211; con riferimento allo scavalcamento disposto nel 2002 e all’errata attribuzione del rilievo all’incarico del dott. Pal. di coordinatore dei sostituti della seconda sezione, “da una valutazione ampiamente discrezionale non può trarsi la colpa dell’Amminis<br />
&#8211; il TAR avrebbe errato nel ritenere responsabile l’organo di autogoverno, per due sue autonome e distinte delibere (ma “indistinte in unica azione produttiva di danno”), affermando anche una responsabilità per “comportamento successivo, ragionamento ques<br />
7. Per l’esame delle deduzioni delle Amministrazioni, è opportuno richiamare i fatti rilevanti nel giudizio.<br />	<br />
7.1. Il ricorso di primo grado si è basato su due consecutivi giudicati di annullamento di atti dell’organo di autogoverno, riguardanti il conferimento della qualifica di avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione.<br />	<br />
Il primo giudicato si è formato con la sentenza del TAR per il Lazio, n. 6358 del 2002 (confermata da questa Sezione con la decisione n. 3584 del 2004), che ha annullato la delibera del C.S.M. del 24 luglio 2002, in accoglimento parziale del ricorso n. 10976 del 2002.<br />	<br />
La delibera del 24 luglio 2002 aveva disposto la nomina ad avvocato generale del collega Pal., in considerazione di due circostanze evidenziate nella relazione di maggioranza:<br />	<br />
a)	la “più ampia esperienza di legittimità” del dott. Pal., cioè “dieci anni presso la procura generale di Cassazione, a fronte dei sei maturati” dall’interessato;<br />
b)	“l’eccellenza e la peculiarità del percorso professionale” del dott. Pal., “soprattutto presso il Gabinetto del Ministro e quale direttore dell’Ufficio II della Direzione Affari Penali” del Ministero della Giustizia, così “soffermandosi su questioni … particolarmente importanti in relazione all’ufficio direttivo superiore di avvocato generale presso la Corte di Cassazione”.<br />
Su ricorso dell’interessato, la sentenza del TAR n. 6358 del 2002 ha annullato la nomina del dott. Pal., rilevando che:<br />	<br />
&#8211; questi è meno anziano in ruolo e per età anagrafica rispetto all’interessato;<br />	<br />
&#8211; una precedente delibera del C.S.M. del luglio 2001, riguardante il conferimento di un analogo incarico direttivo conferito al dott. Sin., aveva posto su un prioritario piano di parità lo stesso dott. Sin. e alcuni concorrenti tra cui l’interessato, escl<br />
&#8211; la valorizzazione del curriculum del dott. Pal. è stata compiuta trascurando i contenuti di delicatezza e di complessità dell’attività svolta dall’interessato, anche con riferimento alle sue funzioni direttive;<br />	<br />
&#8211; il dott. Pal. ha svolto servizio presso la procura generale, dal 1992 al 1997, come magistrato di appello applicato (conseguendo la qualifica di sostituto procuratore generale nel 1997), mentre l’interessato – dopo essere stato vice capo dell’Ispettorat<br />
&#8211; a differenza dell’interessato, il dott. Pal. non aveva svolto una significativa attività scientifica; <br />	<br />
&#8211; si è verificato dunque uno scavalcamento in assenza di “alcun nuovo evento giustificativo” rispetto alla valutazione svolta nel 2001 e di una “particolare motivazione che fornisse ragione del mutamento di apprezzamento”, violando il principio di coerenz<br />
Con la decisione n. 3584 del 2004, questa Sezione:<br />	<br />
&#8211; ha rilevato che la sentenza di primo grado non avrebbe potuto procedere “ad una sorta di comparazione delle posizioni dei due candidati, apprezzando direttamente i loro <i>curricula</i>”;<br />	<br />
&#8211; ha respinto l’appello del C.S.M. e del Ministero della Giustizia, rimarcando che – come correttamente rilevato dal TAR &#8211; la delibera del 24 luglio 2002 non ha tenuto conto delle risultanze della precedente delibera del luglio 2001, in cui l’interessato<br />
7.2. In sede di esecuzione del primo giudicato, in data 26 gennaio 2005 ha una seconda volta designato come avvocato generale il medesimo dott. Pal. <br />	<br />
Nella seduta del 14 ottobre 2004, la quinta commissione del C.S.M. aveva formulato una proposta di maggioranza con tre voti favorevoli, per la nomina del dott. Pal., con tre voti favorevoli, e una proposta di minoranza con due voti favorevoli, favorevole all’interessato.<br />	<br />
Nella seduta del <i>plenum</i> del 26 gennaio 2005, nell’accogliere la proposta di maggioranza, il C.S.M. si è basato sui seguenti elementi:<br />	<br />
&#8211;	ha attribuito una valutazione maggiore al servizio prestato dal dott. Pal. presso l’ufficio della procura generale della Corte di Cassazione;<br />
&#8211;	ha rilevato la “maggiore produttività” del dott. Pal.;<br />
&#8211;	ha positivamente valutato il suo ruolo di “referente per la formazione decentrata”.<br />
Avverso tale delibera, l’interessato ha proposto il ricorso n. 3437 del 2005 (lamentando la violazione del precedente giudicato) e il ricorso n. 3438 del 2005 (chiedendo l’annullamento della seconda delibera del C.S.M. in sede di giurisdizione di legittimità). <br />	<br />
La sentenza del TAR n. 12287 del 2005 ha riunito i ricorsi ed ha respinto il ricorso d’ottemperanza n. 3437 del 2005, rilevando che dal precedente giudicato non derivava l’obbligo ‘puntuale’ di conferire all’interessato la qualifica di avvocato generale presso la Corte di Cassazione.<br />	<br />
La medesima sentenza ha accolto il ricorso n. 3438 del 2005 ed ha annullato la delibera del C.S.M. del 26 gennaio 2005, rilevando che:<br />	<br />
&#8211;	in violazione del precedente giudicato, il C.S.M. ha considerato nuovamente il periodo di servizio del dott. Pal. (svolto dal 1997) come “più lungo” rispetto a quello svolto (dal 1996) dall’interessato presso l’ufficio della procura generale della Corte di Cassazione;<br />
&#8211;	ha constatato la non rispondenza al vero della “maggiore produttività” del dott. Pal., perché l’interessato ha partecipato “a complessive dieci udienze in più negli anni 2001 e 2002”, predisponendo circa “oltre 150 requisitorie in più, come risulta dalla certificazione della cancelleria”;<br />
&#8211;	l’attività svolta dal dott. Pal quale “referente per la formazione decentrata” era stata già valutata nella procedura conclusasi nel 2001 “e non era stata ritenuta così significativa da concorrere a determinare il superamento del ruolo di anzianità”;<br />
&#8211;	il C.S.M. non ha considerato il servizio prestato dall’interessato presso l’Ispettorato generale, “per prassi costante del C.S.M. equiparata all’attività requirente di merito”.<br />
&#8211;	“gli elementi di novità”, posti a base dell’ulteriore nomina del dott. R. Pal., non hanno “quella valenza innovativa che il C.S.M. attribuisce ad essi”.<br />
La sentenza del TAR n. 12287 del 2005 è stata confermata da questa Sezione, con la decisione n. 7112 del 2006, la quale:<br />	<br />
&#8211;	ha condiviso le statuizioni con cui il TAR ha individuato l’effetto conformativo derivante dalla precedente sentenza n. 5358 del 2002 e dalle precisazioni contenute nella decisione n. 3584 del 2004, rilevando che l’annullamento della delibera del 24 luglio 2002 non è stata disposta solo per difetto di motivazione, ma anche per lo specifico profilo di eccesso di potere per contraddittorietà e per incoerenza della medesima delibera rispetto a quella che nel 2001 aveva considerato prevalente la posizione dell’interessato rispetto a quella del dott. Pal.;<br />
&#8211;	ha rilevato che il C.S.M. avrebbe ben potuto riesercitare la propria discrezionalità affermando la prevalenza del dott. Pal., ma solo “ostendendo elementi giustificativi sopravvenuti (nella loro materialità) alla prima ed opposta valutazione”, e non effettuando una “rivisitazione dell’intero ed obiettivamente prestigioso percorso professionale” del dott. Pal.;<br />
&#8211;	ha constatato che la delibera del 26 gennaio 2005 ha invece “confrontato ex novo a tutto campo le posizioni dei due candidati”, basandosi su un unico dato effettivamente sopravvenuto (il decreto del Procuratore Generale del 15 novembre 2001, che ha nominato il dott. Pal. coordinatore dell’attività dei sostituti della seconda sezione per la redazione delle requisitorie relative ai ricorsi definibili in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.);<br />
&#8211;	ha ritenuto che il C.S.M. si sarebbe dovuto specificamente esprimere sul rilievo di tale dato, sia perché richiamato solo <i>ad adiuvandum</i> della sua valutazione del curriculum del dott. Pal., sia perché tale incarico di coordinatore a volte è stato attribuito ad un magistrato d’appello applicato, il che “non depone per un carattere particolarmente incisivo della funzione <i>de qua”</i>, e neppure è stato menzionato nel parere espresso dal Procuratore Generale sulla nomina del dott. Pal. alla qualifica di avvocato generale;<br />
&#8211;	ha confermato le statuizioni del TAR sulla illegittimità della delibera del 26 gennaio 2005 per “evidente travisamento” (nella parte in cui essa ha rilevato una maggiore produttività del dott. Pal. rispetto a quella dell’interessato) ed erroneità (in quanto essa ha rilevato una maggiore anzianità complessiva del dott. Pal. nelle funzioni requirenti di legittimità);<br />
&#8211;	ha rilevato che le attività svolte dal dott. Pal. “in ambito ministeriale, in seno al gabinetto prima e quale dirigente dell’ufficio II della direzione affari penali poi”, possono essere positivamente valutate dal C.S.M., tenendo però conto anche delle funzioni, anche apicali, svolte dall’interessato nell’ambito dell’Ispettorato generale.<br />
7.3 A seguito della pubblicazione della decisione n. 7112 del 2006 di questa Sezione, nella seduta del 22 marzo 2007 il C.S.M. ha respinto una proposta di ‘ritorno in commissione’ ed ha conferito l’incarico di avvocato generale all’interessato.<br />	<br />
Questi ha proposto il ricorso di primo grado, volto ad ottenere il risarcimento del danno per i dedotti profili di danno patrimoniale e non patrimoniale.<br />	<br />
Con la sentenza gravata n. 7443 del 2008, il TAR ha accolto in parte la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Nel richiamare le precedenti sentenze che hanno condotto ai due precedenti giudicati, il TAR:<br />	<br />
&#8211;	ha affermato la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, “posto che il C.S.M. ha perpetrato plurime e ingiustificate violazioni, riconducibili così alla prima come alla seconda deliberazione, delle regole che presiedono all’esercizio della discrezionalità”;<br />
&#8211;	ha ritenuto che l’interessato “avrebbe verosimilmente sin dal primo momento conseguito l’auspicata nomina” ad avvocato generale, se il C.S.M. avesse fatto buon governo dei principi che presiedono alla valutazione comparativa ai fini dell’assegnazione degli incarichi direttivi”, essendovi “alte probabilità (sicuramente superiori al 50%)”;<br />
&#8211;	ha escluso “una chance apprezzabile a fini risarcitori” per la nomina a procuratore aggiunto, “trattandosi della copertura di un posto che, a causa della sua speciale rilevanza nell’ordinamento della magistratura ordinaria, non vede esiti né predeterminati né men che meno soltanto prefigurabili”;<br />
&#8211;	ha richiamato i principi applicabili in tema di danno non patrimoniale, danno morale e danno biologico, escludendo la sussistenza di un danno biologico, ma ritenendo sussistenti i profili della lesione alla professionalità e al prestigio, giungendo in via equitativa a liquidare la somma di 25.000 euro.<br />
8. In considerazione di quanto accaduto, risultano infondate le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali, sulla insussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito.<br />	<br />
Ritiene la Sezione che con l’emanazione della delibera del C.S.M. del 26 gennaio 2005 (annullata in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato), in pregiudizio dell’interessato sia stato commesso un illecito amministrativo, caratterizzato da tutti i suoi elementi costitutivi.<br />	<br />
Va premesso che, in linea di principio, sono condivisibili le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali sulla insufficienza della statuizione di annullamento dell’atto, per ravvisare la responsabilità amministrativa per la lesione all’interesse legittimo.<br />	<br />
Quando un primo provvedimento sia stato annullato e a sua volta sia annullato l’atto emesso in sede di emanazione dei provvedimenti ulteriori previsti dall’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, i presupposti per la responsabilità dell’Amministrazione possono essere ravvisati quando risulti che essa non abbia dato puntuale esecuzione al giudicato di annullamento che abbia con chiarezza precisato gli effetti conformativi per il successivo esercizio del potere.<br />	<br />
Nella specie, la Sezione condivide la statuizione con cui il TAR ha ravvisato tali presupposti con riferimento alla seconda delibera del 26 gennaio 2005.<br />	<br />
Mentre la prima delibera del 24 luglio 2002 non ha manifestato alcun profilo eccedente la sua mera illegittimità per eccesso di potere, la successiva delibera del 26 gennaio 2005 non ha tenuto conto delle specifiche statuizioni su cui si era formato il giudicato, che – nell’enunciare con chiarezza i principi cui si sarebbe dovuta ispirare la successiva attività amministrativa &#8211; ha evidenziato come la valutazione effettuata nel 2001 si sarebbe potuta ribaltare solo sulla base di una motivazione fondata su elementi nuovi, rispetto a quelli già valutati in quell’anno.<br />	<br />
Il profilo del contrasto tra l’atto del 26 gennaio 2005 ed il precedente giudicato è stato già rimarcato con chiarezza dalla sentenza del TAR n. 12287 del 2005 e dalla decisione di questa Sezione n. 7112 del 2006 (anche se è stato respinto il ricorso n. 3437 del 2005, in ragione della infondatezza della deduzione dell’interessato sul dovere del C.S.M. di conferirgli, con determinazione vincolata, l’incarico in esecuzione della sentenza n. 6538 del 2003).<br />	<br />
Infatti, la sentenza n. 12287 del 2005 – nel rilevare la persistenza del potere discrezionale dell’autorità amministrativa &#8211; ha accolto il ricorso di legittimità n. 3438 del 2005, evidenziando (come sopra osservato al § 7.2.) la diretta violazione del giudicato per la reiterata determinazione di considerare ‘più lungo’ il periodo di svolgimento dell’attività svolta dal dott. Pal. presso l’ufficio della procura generale, nonché la non rispondenza al vero della sua ‘maggiore produttività’ e l’assenza di novità, rispetto alla valutazione del 2001, dell’attività svolta quale referente per la formazione decentrata, oltre alla mancata considerazione del servizio svolto dall’interessato presso l’Ispettorato generale.<br />	<br />
Tale sentenza si è conclusa con la statuizione secondo cui la delibera del 26 gennaio 2005 si è posta ‘in sostanziale contrasto con quanto statuito dalle pronunce rese dal giudice amministrativo nei due gradi del giudizio’.<br />	<br />
A sua volta, nel confermare la complessiva <i>ratio decidendi</i> della sentenza n. 12287 del 2005, la decisione di questa Sezione n. 7112 del 2006:<br />	<br />
&#8211;	ha rimarcato come la medesima delibera del 26 gennaio 2005 non abbia tenuto conto dell’effetto conformativo della decisione divenuta irrevocabile (perché ha confrontato <i>ex novo</i> i due candidati, mentre si sarebbe dovuta limitare a verificare se vi fossero elementi sopravvenuti tanto rilevanti da indurre a ribaltare la valutazione favorevole all’interessato, effettuata nel 2001);<br />
&#8211;	ha constatato come la delibera sia incorsa in un ‘evidente travisamento’ (nel rilevare la maggiore produttività del dott. Pal.) e ‘se non in travisamento quanto meno in un difetto di motivazione’ (nel non esporre le ragioni che inducevano a ravvisare la maggiore anzianità di questi nelle funzioni requirenti di legittimità, malgrado la circostanza fosse stata oggetto di una specifica disamina col precedente giudicato).<br />
Le pronunce n. 12287 del 2005 e n. 7112 del 2006 hanno pertanto già rilevato che con la delibera del 26 gennaio 2005 il potere discrezionale è stato ulteriormente esercitato in contrasto con il giudicato, e ne hanno disposto l’annullamento.<br />	<br />
In questa sede, anche in considerazione della diversità della domanda risarcitoria rispetto a quella di annullamento e dei rispettivi poteri valutativi del giudice amministrativo, la Sezione condivide e fa proprie le osservazioni poste a base di tali pronunce, sul fatto che tale delibera non sia incorsa in un ordinario vizio della funzione amministrativa (ciò che di per sé non sarebbe stato sufficiente per ravvisare in questa sede una responsabilità), ma abbia disposto per la seconda volta lo scavalcamento, in contrasto con le chiare statuizioni su cui si era formato il giudicato (che pur comportava l’esercizio di un residuo spazio di discrezionalità).<br />	<br />
Vanno pertanto respinte le deduzioni delle Amministrazioni appellanti sulla configurabilità di un ‘errore scusabile’ e sulla insussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito.<br />	<br />
9. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, le statuizioni della sentenza gravata sono state contestate sia dalle Amministrazioni che dall’originario ricorrente.<br />	<br />
Per il suo carattere preliminare, va esaminato il secondo motivo dell’appello principale, con cui l’interessato ha riproposto la domanda con cui in primo grado ha chiesto il pagamento delle differenze retributive per la mancata nomina a procuratore aggiunto.<br />	<br />
10. La gravata sentenza ha disatteso la corrispondente domanda di primo grado sulle differenze retributive, rilevando che, in ragione della ‘speciale sua rilevanza nell’ordinamento della magistratura ordinaria’, il conferimento del posto di procuratore generale ‘non vede esiti né predeterminati né men che meno soltanto prefigurabili’, con la conseguente scarsa probabilità dell’interessato di conseguirlo, anche se l’organo di autogoverno non avesse emanato atti illegittimi.<br />	<br />
L’interessato, nel censurare tale statuizione, ha richiamato la decisione n. 3513 del 2008 di questa Sezione (che ha annullato la nomina di un collega a procuratore generale aggiunto), rilevando che, in base ai propri precedenti di carriera ed ai criteri elaborati dal C.S.M., aveva ben più del 50% delle possibilità di ottenere quella nomina.<br />	<br />
11. Ritiene la Sezione che le censure così proposte vadano respinte.<br />	<br />
E’ decisivo considerare che l’appellante principale – pur richiamando i propri precedenti di carriera, desumibili dagli stessi atti che hanno condotto alle delibere dell’organo di autogoverno del 24 luglio 2002, 26 gennaio 2005 e 22 marzo 2007 &#8211; non ha specificato quali siano i criteri a suo tempo elaborati dal C.S.M., né ha esposto le ragioni per le quali la loro applicazione avrebbe potuto ragionevolmente condurre al conferimento dell’incarico nei suoi confronti.<br />	<br />
In assenza di specifiche prospettazioni (necessarie anche per il rispetto del principio del contraddittorio), la Sezione non può dunque, d’ufficio, individuare ed elaborare tali criteri, né può rilevare come essi sarebbero stati suscettibili di applicazione in sede amministrativa per il conferimento dell’incarico di procuratore aggiunto.<br />	<br />
12. Vanno ora esaminate le censure con cui l’appellante principale e le Amministrazioni appellanti incidentali hanno censurato – con opposte deduzioni &#8211; la statuizione del TAR di liquidazione del danno non patrimoniale in 25.000 euro.<br />	<br />
Per sostenere l’esiguità della somma liquidata dal TAR, l’appellante principale ha rimarcato la gravità dei fatti accaduti, caratterizzati da un illegittimo scavalcamento da parte di un magistrato meno anziano, dal “dover convivere con lo stesso nel medesimo ambiente di lavoro”, dal suo grave danno all’immagine e al prestigio professionale, dalla profonda umiliazione, dal disagio e dallo stress, oltre che da una alterazione delle sue abitudini di vita.<br />	<br />
Invece, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto che “il prestigio quale danno non patrimoniale non rientra nel danno morale in quanto non ricollegabile nemmeno in astratto ad un fatto reato” e “non si inserisce nemmeno nella categoria del danno esistenziale”, oltre a non essere rilevante in ragione della disposta temporaneità degli incarichi direttivi.<br />	<br />
13. Ritiene la Sezione che tutte tali censure vadano respinte, perché infondate.<br />	<br />
13.1. Va premesso che il sereno svolgimento delle funzioni da parte dei magistrati ha un sicuro rilievo costituzionale, così come la loro aspirazione a conseguire gli incarichi direttivi, previsti dalla legge.<br />	<br />
L’art. 104 Cost., sulla indipendenza della magistratura, e l’art. 105 Cost., sulle funzioni del C.S.M., mirano a salvaguardare la magistratura nel suo complesso ed ogni suo singolo componente. Analoghi principi sono desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (rilevanti nell’ordinamento interno per l’art. 117 Cost. e l’art. 6 del Trattato di Maastricht), da cui emerge che le Amministrazioni devono dare pronta e integrale esecuzione alle decisioni irrevocabili di giustizia, emesse a tutela del magistrato (CEDU, Sez. V, 26-4-2006, Zubko c. Ucraina, § 68; CEDU, Sez. V, 20-12-2007, Ptashko c. Ucraina, §  19; Sez. V, 15-5-2008, Petrova, § 19).<br />	<br />
Pertanto, l’illecito commesso in violazione della posizione soggettiva del magistrato, inerente alle sue funzioni, comporta una ingiustizia costituzionalmente qualificata .<br />	<br />
Rilevano, conseguentemente, i principi individuati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, per i quali l’art. 2059 del codice civile – anche nell’ambito dei rapporti di lavoro &#8211; consente la risarcibilità dei pregiudizi di tipo esistenziale non solo quando l’illecito costituisca reato o comporti la violazione di un diritto inviolabile della persona, ma in ogni caso in cui sia ravvisabile la lesione di un bene costituzionalmente protetto.<br />	<br />
Di tali pregiudizi conosce il giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva (Sez. Un., 13 ottobre 2006, n. 22101), sicché – per la liquidazione del danno – si può tenere conto della incidenza dell’illecito sul sereno svolgimento delle funzioni da parte del magistrato e delle conseguenze di tipo esistenziale derivanti dal mancato conferimento di un incarico previsto dalla legge.<br />	<br />
.13.2. Ciò posto, risultano infondate le deduzioni delle Amministrazioni appellanti incidentali, secondo cui la mancata qualificazione dell’illecito come reato renderebbe irrilevante il danno non patrimoniale e precluderebbe la sua risarcibilità. <br />	<br />
Infatti, anche con riferimento ai rapporti di lavoro, il danno non patrimoniale è risarcibile quando l’illecito e la lesione riguardino beni costituzionalmente protetti, tra cui rientrano le prerogative dei magistrati e del loro status nell’esercizio delle loro funzioni. <br />	<br />
Inoltre, nella specie si possono ragionevolmente ritenere effettivamente verificati e provati gli stress e i patemi d’animo (dedotti in primo grado e ritenuti sussistenti dal TAR) conseguenti allo scavalcamento disposto con l’atto discostatosi dal giudicato, e allo svolgimento dell’incarico da parte del collega all’interno del medesimo ufficio.<br />	<br />
13.3. Quanto alle censure dell’interessato, volte a una liquidazione del danno non patrimoniale in misura superiore a quella statuita nella sentenza gravata, a pp. 4-17 l’appello principale si è soffermato sulla gravità dell’illecito, ha riproposto le deduzioni originarie sul danno all’immagine, sulla umiliazione ricevuta e sul disagio e sullo stress derivante dalla incidenza sulla fiducia nella legge e nelle istituzioni ed ha chiesto che siano considerati il danno morale soggettivo, il danno biologico e quello esistenziale” (p. 16).<br />	<br />
Osserva al riguardo la Sezione che vanno respinte le deduzioni riguardanti il danno biologico, poiché non è stato né dedotto né provato che si sia verificata una lesione temporanea o permanente all&#8217;integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale.<br />	<br />
Quanto alle censure riguardanti la liquidazione ‘in misura esigua’ del danno morale e dei pregiudizi di tipo esistenziale, ritiene la Sezione che per la determinazione del <i>quantum</i> possa essere presa in decisiva considerazione anche l’attività amministrativa susseguente alla commissione dell’illecito, specie quando essa sia positivamente valutabile, in quanto qualificabile <i>secundum ius</i>.<br />	<br />
Per la liquidazione del danno secondo equità, rileva dunque anche la successiva emanazione della delibera dell’organo di autogoverno del 22 marzo 2007, favorevole all’interessato.<br />	<br />
La negativa incidenza sull’immagine e sul prestigio professionale dell’interessato si deve intendere senz’altro ridimensionata con l’emanazione di questa delibera, che gli ha conferito l’incarico di avvocato generale sulla base dei relativi apprezzamenti, a seguito della reiezione della formulata proposta di ritorno della ‘pratica in commissione’ (che ha condotto alla definizione dell’annosa questione con il provvedimento finale divenuto inoppugnabile).<br />	<br />
L’approvazione di tale delibera – susseguente alla commissione dell’illecito – induce a ritenere che, già alla data di proposizione del ricorso di primo grado, risultava ridimensionato il danno non patrimoniale originariamente patito dall’interessato, nella misura equitativamente liquidata dal TAR.<br />	<br />
Inoltre, per escludere una liquidazione superiore a quella effettuata dal TAR rileva anche il fatto che per la prima volta nel presente giudizio sono stati indicati i principi applicabili per ravvisare la responsabilità amministrativa dell’organo di autogoverno, nella specifica fattispecie in cui non vi sia stata la corretta esecuzione del giudicato.<br />	<br />
14. Per le ragioni che precedono, l’appello principale e quello incidentale vanno respinti.<br />	<br />
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello principale n. 8464 del 2008 e respinge l’appello incidentale.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 10 febbraio 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Giovanni VACIRCA			&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Armando POZZI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				&#8211; Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2009-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2009 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a></p>
<p>Pres. Lorenzo Stevanato &#8211; Rel. Italo Franco sulla revoca della concessione di un bene del patrimonio indisponibile da parte dell&#8217;ente pubblico Contratti della pubblica amministrazione – Attestazione SOA – Disciplina comunitaria – Non richiede la qualità di imprenditore – Richiede la qualità di operatore commerciale. Contratti della pubblica amministrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-26-6-2006-n-1899/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2006 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lorenzo Stevanato &#8211; Rel. Italo Franco</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla revoca della concessione di un bene del patrimonio indisponibile da parte dell&#8217;ente pubblico</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Attestazione SOA – Disciplina comunitaria – Non richiede la qualità di imprenditore – Richiede la qualità di operatore commerciale.</p>
<p>Contratti della pubblica amministrazione – Attestazione SOA – Contrasto tra normativa interna e comunitaria – Disapplicazione della normativa interna – Attestazione SOA a favore di una società semplice.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le fonti comunitarie in materia di appalti pubblici non richiedono, per i soggetti aspiranti a partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, la qualità di impresa o di imprenditore commerciale. Esse richiedono, quale requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità di “operatore economico”, nozione più generica ed estesa del concetto di imprenditore, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Diversamente, la normativa interna di recepimento della direttiva “unica” 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), se è vero che parla a sua volta di “operatore economico” (art. 3, comma 6), è anche vero che continua a fare riferimento alla nozione di “società commerciale” (art. 34.1).<br />
Il rilevato contrasto fra la normativa interna e quella comunitaria va risolto disapplicando le norme e gli atti interni che si pongono in contrasto con le direttive comunitarie e conseguentemente va annullata la delibera con la quale l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici aveva invitato la società di attestazione SOA a revocare l’attestazione fatta a favore di una società semplice, potendosi riconoscere a questa il titolo di “operatore economico”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,<br />
prima Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />	<br />
Italo Franco			Consigliere, relatore<br />	<br />
Fulvio Rocco			Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>sul ricorso n. 2147/2005, proposto da <br />
<b>Vivai Piante azienda agricola s.s.</b> di Benetazzo Nievo e Borgato Valentina, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Iaria, Ivan Marrone e Franco Zambelli, con domicilio presso quest’ultimo, in Venezia- Mestre, via Cavallotti, n. 22, come da come da procura a.l. a margine del ricorso </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Bentlley SOA S.p.A.</b> in persona del rappresentante legale in carica, non costituitasi in giudizio;<br />
&#8211; l’<b>Autorità di vigilanza sui lavori pubblici</b>, in persona del presidente e rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di Piazza S. Marco n. 63,<br
<br />
per l’annullamento<br />
a) del provvedimento di revoca dell’attestato SOA n. 1661/1535/00, comunicata con nota dell’8.7.2005;<br />
b) della presupposta delibera dell’Autorità di vigilanza sui L.P. adottata nella seduta del 26.5.2005 e della relativa nota di comunicazione, prot. n. 26761 del 5.7.2005;<br />
c) di tutti gli atti presupposti, fra cui la nota prot. 8822 del 4.3.2005 con la quale l’Autorità invitava la SOA Bentley a ritirare l’attestazione, il parere della commissione di esperti del 16.3.2005 e il comunicato n. 42 del 24.11.2004 della stessa Autorità, concernente il divieto di qualificare le società semplici.</p>
<p>    Visto il ricorso, notificato il 17.10.2005 e depositato presso la segreteria il  18.10.2005, con i relativi allegati;<br />
    visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, depositato il 9.11.2005;<br />
     viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
    visti gli atti tutti della causa;<br />
    uditi, alla pubblica udienza del 25 maggio 2006, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Brigante in sostituzione dell’avv. Iaria per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A. resistente.<br />
    Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La società semplice Vivai Piante Azienda Agricola Erica esercita attività agricola nel settore del florovivaismo, gestione di lavori di giardinaggio e vendita di articoli connessi, impianto e cura, sistemazione delle piante e del terreno, anche con lavori di difesa e di sistemazione idraulica, agraria e forestale, ecc., ed è iscritta al registro delle imprese- sezione società semplici  di Venezia. Dopo avere acquisito, in data 14.10.2004, il ramo di azienda di altra impresa agricola esercente lavori di costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere e lavori necessari per la difesa del territorio, ecc., comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche, costruzione, montaggio e manutenzione di impianti non tecnologici necessari per consentire, tra l’altro, realizzazione e manutenzione del verde urbano (come, ad es., campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato), la stessa otteneva l’attestazione SOA (rilasciata dalla SOA Bentley S.p.A. con certificato n. 1661/35/00 del 9.2.2005) in relazione alle categorie OG13 e OS24 (classifica II), cui sono correlabili detti lavori.<br />
Ma l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, con nota del 4.3.2005, -richiamate le indicazioni del suo comunicato n. 42 del 24.11.2004, diretto a tutte le SOA, dove si afferma che non può essere rilasciato l’attestato di qualificazione alle società semplici, poiché l’art. 10 della legge n. 109/2004 limita alle società commerciali la partecipazione alle gare di appalto- dopo essersi espressa in conformità nella seduta del 26.5.2005, invitava, con nota del 5.7.2005, la SOA Bentley a ritirare detta attestazione. Questa si adeguava, comunicando l’avvenuto ritiro dell’attestazione all’interessata con nota dell’8.7.2005.<br />
Conto siffatte determinazioni insorge l’interessata con il ricorso in epigrafe. Si deduce, con unico e articolato motivo, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10 della legge 11.2.94 n. 109, dell’art. 3 del DPR n. 34/2000, dell’art. 2251 c.c., alla luce della direttiva 93/37/CEE; violazione e/o falsa applicazione della direttiva del Consiglio CEE del 14.6.93 n. 37.<br />
Si sostiene che la natura di impresa agricola non preclude la possibilità di assumere appalti pubblici, con riguardo specialmente a talune categorie di lavori – che riguardano l’attività propria delle imprese agricole, ex art. 2135, comma 3 del c.c.- come l’ingegneria naturalistica e il verde urbano, riconducibili alle categorie OG13 e OS24 del DPR n. 34/2000, per le quali la ricorrente aveva conseguito l’attestazione.<br />
Ciò premesso, si afferma che la questione attiene alla possibilità, per le società semplici, di effettuare lavori pubblici, il che viene escluso dall’Autorità di vigilanza sui L.P. nel comunicato n. 42, sul rilievo che ciò non sarebbe consentito dalla normativa sui lavori pubblici, segnatamente dall’art. 10 del della legge n. 109 del 1994, che, tra i soggetti ammessi alle gare, inserisce le società commerciali, ma non pure quelle semplici. Tale norma non può essere interpretata in senso difforme dal diritto comunitario sugli appalti di lavori pubblici, che non opera alcuna discriminazione tra i soggetti ammessi alle gare, poiché consente la partecipazione alle procedure di affidamento di tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro veste giuridica (cfr. direttive n. 93/37/CEE e 2004/18/CE), facendo riferimento unicamente alla qualità di imprenditore, e vietando la discriminazione tra imprenditori. Così, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi attività economica. Ora, è fuori dubbio che la società semplice svolga attività economica.<br />
Conclude la ricorrente chiedendo che la normativa nazionale venga interpretata nel senso che le società semplici possano partecipare alle gare (come argomentatamente si sostiene, essendo l’interpretazione data dall’Autorità meramente letterale, che si scontra con argomenti logico-sistematici), oppure, in alternativa, che vengano disapplicate le norme nazionali contrastanti con la normativa comunitaria. <br />
Si è costituita l’Autorità L.P. instando per il rigetto del gravame, difendendo con ampie argomentazioni la tesi interpretativa in discussione (in particolare circa l’assunta diversità tra impresa commerciale e impresa agricola).<br />
Sono seguite memorie conclusive delle parti in causa, nelle quali ciascuna ribadisce e sviluppa ulteriormente le tesi sostenute, con articolate argomentazioni, sostenendosi, dalla P.A. resistente, che solo in via derogatoria specifiche norme di legge autorizzano la partecipazione alle gare di appalto, laddove parte ricorrente sviluppa l’argomento del primato del diritto comunitario su quello nazionale.<br />
Non si è costituita la società di attestazione SOA.<br />
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive conclusioni, chiedendo che la causa fosse introitata per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>1- Preliminarmente, occorre prendere in considerazione, brevemente, l’eccezione di inammissibilità del gravame -perché lo stesso è stato notificato direttamente all’Amministrazione (Autorità di vigilanza sui L.P.) e non presso l’Avvocatura dello Stato- sollevata dalla P.A. resistente nella memoria di costituzione. La stessa Avvocatura, peraltro, ha precisato di volere svolgere ugualmente le proprie difese, in considerazione del rilievo di principio rivestito dalle questioni sottoposte a giudizio.<br />
Ciò significa che la costituzione in giudizio è avvenuta al fine di contrastare le tesi avversarie, accettando il contraddittorio. Dunque, pur prescindendo dall’effetto sanante della costituzione in giudizio, sul piano generale, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., invocato <i>ex adverso</i>, si può ritenere che, nel caso di specie, l’effetto sanante sia dovuto alla stessa volontà  della controparte. Si può, dunque, rigettata l’eccezione, procedere nell’esame della causa nel merito.<br />
2- Ancora in via preliminare, si osserva –ma ciò si evince chiaramente dagli atti- che la società di attestazione SOA, che prima aveva rilasciato l’attestato di qualificazione della ricorrente e poi, su invito dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (d’ora in avanti: Autorità), l’ha “revocata”, in ottemperanza all’invito, è solo formalmente la controparte della ricorrente. Infatti, la determinazione di ritiro dell’attestazione è avvenuta in considerazione, e sul presupposto, della posizione assunta al riguardo dall’Autorità e, segnatamente, dell’invito rivoltole dalla medesima autorità in tal senso. La vera controparte, insomma, è l’Autorità, che non a caso difende con impegno la posizione assunta con il comunicato n. 42 del 24.11.2004 su un tema di carattere generale, e, per quanto riguarda specificamente l’odierna ricorrente, con la determinazione assunta nella seduta del 26.5.2005 (determinazioni tradottesi, poi, nel ritiro della certificazione, di cui è causa) da parte della SOA, da guardare alla stregua di un soggetto controinteressato.<br />
3- Entrando nel merito della controversia, si premette che l’odierna ricorrente, impresa agricola costituta come società semplice, aveva ottenuto la qualificazione in correlazione ai lavori indicati sub categorie OG13 e OS24 di cui all’allegato A al DPR  25.1.2000 n. 34 (regolamento sulla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109 del 1994). Dunque, essa svolge -e ciò è pacifico in causa, poiché non viene contestato <i>ex adverso</i>&#8211; i lavori di cui a tali due categorie, che conviene riportare integralmente:<br />
“OG 13: Opere di ingegneria naturalistica <br />
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. <br />
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l&#8217;eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. <br />
OS 24: Verde e arredo urbano <br />
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. <br />
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni”. <br />
Le ragioni che hanno indotto l’Autorità a provocare il ritiro della certificazione SOA sono squisitamente giuridiche e si evincono dal comunicato n. 42 del 24.11.2004, emesso in risposta a quesiti posti da talune SOA, comunicato che pure è stato impugnato, come unica ragione determinatrice della “revoca”. Per l’Autorità, le società semplici, che sono “costituite per svolgere attività non commerciale, per lo più agricola, o professionale ovvero economica occasionale”, sono escluse dalla possibilità di essere qualificate e attestate ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti di lavori pubblici, poiché l’art. 10 della legge 11.2.1994 n. 109 indica esclusivamente le società commerciali.<br />
Insomma, la ragione esclusiva della menzionata esclusione risiede nel fatto che l’odierna ricorrente è società semplice, laddove il fatto di essere, al contempo, impresa agricola non appare come la ragione determinante di ciò (se non, forse, in via indiretta): la natura di impresa rappresenta, qui, solo un collegamento con la questione principale (per il fatto che, tra le attività tipiche della società semplice, rientra anche l’attività agricola) ma, nel ragionamento dell’Autorità, non si pone come ostativa in sé della partecipazione alle gare <i>de quibus</i>. (Incidentalmente, si osserva che il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mentre, all’art. 34, nell’individuare i soggetti che possono partecipare alle gare di appalto, ripete tal quale l’espressione “società commerciali”, all’art. 3.6, nel definire gli appalti pubblici, parla di “contratti a titolo oneroso, stipulati tra una stazione appaltante… e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori…”. Su ciò, <i>infra</i>).<br />
Ora, la ricorrente si ingegna a dimostrare l’erroneità della posizione assunta da essa Autorità, se non altro per il fatto che, rettamente interpretando (con un’opera ermeneutica di tipo sistematico e coordinato, specialmente in rapporto alle fonti giuridiche comunitarie) l’art. 10 della legge n. 109 del 1994, si giunge alla conclusione di un’interpretazione estensiva, e non meramente letterale. Invero, lo stesso art. 10, comma 1 ammette le imprese individuali, anche artigiane). Ma, soprattutto, sostiene che una siffatta interpretazione si pone in contrasto con le fonti comunitarie, segnatamente la direttiva sui lavori pubblici 93/37/CEE e la direttiva “unica” 2004/18/CE, che l’ha sostituita.<br />
La difesa dell’Autorità si impegna nella dimostrazione opposta, a sostegno della posizione assunta con il richiamato comunicato 42 (e con gli atti successivi, coerenti e conseguenziali rispetto al primo).<br />
Il Collegio ritiene che, ai fini della risoluzione della controversia, occorra esaminare le fonti comunitarie. Al riguardo, va ricordato innanzi tutto l’art. 1 della direttiva del Consiglio sui lavori pubblici 93/37/CEE del 14.6.93, dove si definiscono gli appalti pubblici (di lavori) come “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditorie e un’amministrazione aggiudicatrice… aventi per oggetto l’esecuzione…”. Di contenuto analogo è la definizione di “appalti pubblici” che fornisce la direttiva unificata in tema di appalti di lavori, servizi e forniture n. 2004/18/CE: l’art. 1 definisce gli appalti pubblici come “contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici… aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”.<br />
4- Come si vede, è fuori dubbio che le fonti comunitarie in materia di appalti pubblici non richiedono, in capo ai soggetti aspiranti a partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici (non solo di lavori) la qualità di impresa (o imprenditore) commerciale, ciò che è un portato esclusivo del nostro ordinamento. La pragmaticità o flessibilità delle norme europee (che non si pongono, a quanto pare, scrupoli di corretta costruzione teorica degli istituti da esse regolati), del resto, è comprovata –per quanto concerne la materia degli appalti pubblici- anche sotto altri profili: così accade che il prestatore di servizi non debba necessariamente, per dette fonti comunitarie, possedere un’organizzazione di impresa, requisito, invece, imprescindibile per il nostro codice civile (art. 1655 c.c.). allo stesso modo, le forniture di prodotti si fanno rientrare nel contratto di appalto, cosa che nel nostro ordinamento, prima dell’impatto con il diritto comunitario, non sembrava certamente corretto, non fosse altro perché il codice disciplina il contratto di fornitura. <i>Et coetera</i>.<br />
Le fonti comunitarie richiedono, come requisito necessario per stipulare un contratto di appalto pubblico, la qualità, dapprima, di imprenditore, e, con la direttiva più recente, di “operatore economico”, nozione ancora più generica ed estesa del concetto di imprenditorie, certamente inclusiva anche dei soggetti che operano, svolgendo attività economica, con la veste di società semplici. Al fine di realizzare un mercato concorrenziale nel settore degli  appalti pubblici, insomma, non si pongono veti o preclusioni (non richiedendosi la natura di imprenditore o “impresa commerciale” per stipulare i relativi appalti e, prima ancora, per partecipare alle gare a evidenza pubblica).<br />
D’altra parte, come si è riferito più addietro, la normativa interna di recepimento della direttiva “unica” 2004/18/CE in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 206 n. 163) parla a sua volta di “operatore economico” (art. 3, comma 6), anche se, più avanti (art. 34.1) fa tuttora riferimento, come già rilevato, alla nozione di “società commerciale”.<br />
5- <i>Rebus sic stantibus</i>, sembra evidente il contrasto della normativa interna con quella comunitaria, contrasto che non sembra superato nemmeno dal recentissimo “codice dei contratti pubblici” appena citato, il quale reca, come si è visto, definizioni contrastanti. Che la stessa sia interpretabile in senso “evolutivo” (in maniera da adeguare dette norme al contesto comunitario), se potrebbe sembrare in astratto possibile, specialmente sulla base del disposto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, non sembra soluzione accettabile, dal momento che, sia le norme del codice civile, sia quelle dello stesso “codice dei contratti pubblici” (art. 34) –e, prima, della legge n. 109/94 (art. 10)- rimangono tuttora ancorati alla nozione di impresa o società commerciale quale requisito imprescindibile per la partecipazione alle gare e la stipulazione di contratti di appalto.<br />
Né sembra al Collegio opportuno rimettere la questione alla Corte di giustizia con un rinvio per interpretazione, onde chiedere alla CG di pronunciarsi sul punto se la richiamata normativa italiana debba ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria, dal momento che, come detto poco addietro, tale contrasto è certamente ravvisabile.<br />
D’altronde, troppo stratificate e interiorizzate nel sistema ordinamentale sembrano le norme del nostro ordinamento che distinguono nettamente tra impresa (e società) commerciale e non commerciale, in particolare tra impresa commerciale e impresa agricola, come pure tra società semplice e gli altri tipi di società. Sottoporre ora alla CG la questione della conformità, o meno, di una parte consistente del nostro ordinamento in materia di società, sembra in qualche modo prematuro, e, in fondo, spropositato rispetto all’entità della materia del contendere nel caso in esame. La controversia, ad avviso del Collegio, va risolta a favore della ricorrente disapplicando le norme e gli atti interni che si pongono  in contrasto con le direttive comunitarie.<br />
Nella fattispecie, come si è ricordato all’inizio, pacificamente la società ricorrente svolge le attività correlate alle categorie OG13 e OS24. Pacificamente, inoltre, alla stessa può essere riconosciuto il titolo di “operatore economico”, nozione certamente più estesa di “società commerciale”. Se ciò è vero, disapplicando nei suoi confronti tanto l’art. 10, comma 1 lettera a) della legge n. 109/94, quanto  l’art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/200, e disapplicando, altresì, al caso di specie il comunicato n. 42 del 24.11.2004 dell’Autorità- norme e comunicato, al più assimilabile ad un atto amministrativo generale, che si pongono in contrasto con le menzionate direttive comunitarie, va annullato l’impugnato provvedimento di “revoca” dell’attestazione SOA con la delibera sub b) dell’epigrafe e la presupposta nota dell’Autorità, recante l’invito a ritirare l’attestazione con consequenziale ripristino della situazione <i>qua ante</i>, vale a dire dell’attestazione medesima e della connessa possibilità di partecipare alle gare per appalti di lavori di cui alle categorie OG13 e OS24.<br />
In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini appena specificati. Per l’effetto, sono annullati il provvedimento di ritiro dell’attestazione SOA e la delibera dell’Autorità del 26.5.2005, mentre va disapplicato –insieme con le norme di legge richiamate- il comunicato dell’Autorità impugnato sub c) dell’epigrafe.<br />
Sussistono, peraltro, ragioni per compensare integralmente fra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie, Per l’effetto, annulla il provvedimento sub a) dell’epigrafe e la delibera impugnata sub b) dell’epigrafe e la nota di invito a ritirare la SOA; disapplica il comunicato impugnato sub c) dell’epigrafe.<br />	<br />
	Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 25 maggio 2006.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2005 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-5-2005-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-5-2005-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-5-2005-n-1899/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2005 n.1899</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore R.S.M. Ria &#038; Partners s.p.a. (avv. E. Toma, L. Papa) c. A.M.G.A.S. s.p.a. di Bari (avv. A. Angioli), P.K.F. Italia s.p.a. (avv. G. Miccolis) ricade nella sfera di competenza del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la procedura di scelta del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-5-2005-n-1899/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2005 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore<br /> R.S.M. Ria &#038; Partners s.p.a. (avv. E. Toma, L. Papa) c. A.M.G.A.S. s.p.a. di Bari (avv. A. Angioli), P.K.F. Italia s.p.a. (avv. G. Miccolis)</span></p>
<hr />
<p>ricade nella sfera di competenza del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la procedura di scelta del contraente quando l&#8217;Ente appaltante un servizio di importo sotto-soglia comunitaria non sia tenuto ad osservare le procedure ad evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di servizio sotto-soglia comunitaria – Ente appaltante non tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica – Procedura di scelta del contraente – Ricorso – Cognizione – E’ del giudice ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui, nell’ambito della procedura di affidamento di un servizio di importo sotto-soglia comunitaria (nella specie, affidamento dell’appalto di servizio di certificazione del bilancio, indetto da una ex municipalizzata che ha mutato la propria veste giuridica in s.p.a.), l’Ente appaltante non sia tenuto ad osservare le specifiche procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria, ma abbia liberamente preferito ricorrere ad una procedura simile ad esse, le relative controversie sulla procedura di scelta del contraente sfuggono alla giurisdizione amministrativa e ricadono nella sfera di competenza del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA-BARI<br />
SEZ.PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. n.489 del 2005, proposto da</p>
<p><b>“RSM Ria &#038; Partners s.p.a.”</b>, con sede legale in Milano, via Trebazio, n.4 -in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Gaetano Aita- rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Toma e Loredana Papa, presso il cui studio, in Bari, via Calefati, n.33, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>“A.M.G.A.S. s.p.a.”</b> di Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa  dall’avv. Annamaria Angioli, presso il cui studio, in Bari, via Montenegro, n.2, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>“P.K.F. Italia s.p.a.”</b>, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Miccolis, presso il cui studio, in Bari, corso Cavour, n.156, è elettivamente domiciliata;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO <br />
della determinazione presidenziale n.1 del 12.1.2005, con la quale il Presidente dell’A.M.G.A.S. ha autorizzato, in via fiduciaria, l’affidamento del servizio di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2004, alla “P.K.F. s.p.a.” nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della nota prot. n.871/AAP del 24.1.2005, con la quale l’A.M.G.A.S. ha affidato l’esecuzione del predetto servizio alla “P.K.F. Italia s.p.a.”, nonché </p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITA’<br />
del contratto eventualmente stipulato con la società “P.K.F. Italia s.p.a.”, avente ad oggetto l’espletamento del servizio di cui è causa, e</p>
<p>LA CONDANNA<br />
della società al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Constatata la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Constatata la costituzione in giudizio della controinteressata intimata; <br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Designato Relatore, alla camera di consiglio del 20 aprile 2005, il Cons. dott.ssa CONCETTA ANASTASI  e uditi gli avvocati, come da relativo verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 29 marzo 2005 e depositato in data 30 marzo 2005, la ricorrente società premetteva di essere una delle più importanti società di revisione operanti sul territorio nazionale, iscritta presso l’albo speciale tenuto dalla CONSOB in virtù di deliberazione n.13556 del 14.5.2002 (numero d’ordine 35) e presso l’albo dei revisori contabili in forza di D.M. del 12.4.1995, nonché abilitata, ai sensi del D.Lgs. n.58/1998, ad espletare servizi di certificazione di bilanci.<br />
Precisava che la propria legittimazione ad impugnare la delibera di che trattasi trarrebbe origine dalle proprie qualità di precedente affidatario del medesimo servizio negli esercizi 2002-2003 nonché dalla conseguente dichiarazione, effettuata presso l’A.M. G.A.S., di disponibilità a poter svolgere il servizio per un ulteriore periodo contrattuale, ai sensi dell’art.44 l. n.742/94.<br />
Lamentava che l’amministrazione resistente, con la nota prot. n.895 del 24.1.2005, aveva mostrato il proprio disinteresse alla precitata proposta di rinnovazione del contratto e che, in esito alla propria istanza di accesso ai documenti del 3.2.2005, esibiva l’epigrafata determinazione presidenziale n.1 del 12.1.2005 nonché la nota prot. n.871/AAP del 24.1.2005, con cui il servizio in oggetto veniva affidato, in via fiduciaria, alla controinteressata “P.K.F. Italia s.p.a.”.<br />
Avverso gli impugnati provvedimenti, deduceva:<br />
1)violazione e falsa interpretazione di legge (art.192 D. L.gs. n.267/2000, art.3 R.D. n.2440/1923, artt. 37 e 41 R.D. n.827/1924, artt.61 e 62 D.P.R.. n.90271986)- violazione del “Regolamento sulle procedure per affidamento di lavori servizi e forniture di valore infracomunitario” dell’A.M.G.A.S. (artt.14, 18)- Violazione dell’art.3 L. n.241/90- Eccesso di potere per difetto di motivazione- violazione del “favor partecipationis” e della normativa dell’evidenza pubblica; <br />
2) violazione dell’art.1418 c.c.: nullità dell’eventuale contratto stipulato per contrarietà con norme imperative con riferimento agli artt. 192, D.lgs. n.267/2000, 3 R.D. n.2440/1923, 37 e 41 R.D. n.827/1924, 61 e 62 D.P.R. n.902/1986. Illegittimità derivata.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto del 14.4.2005, si costituiva l’intimata amministrazione, la quale, con successiva memoria del 19.4.2005, dopo aver premesso tutti i fatti da cui trae origine la presente controversia, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente che, nelle qualità di precedente affidatario del settore “certificazione di bilancio”, aveva reso nota la propria disponibilità alla rinnovazione del contratto  per l’anno 2004, a condizioni di gran lunga più onerose rispetto a quelle rivenienti dall’offerta dell’affidataria prescelta, (€.9800 oltre I.V.A. a fronte di €.5.500, oltre I.V.A.), per cui, nella sostanza, sarebbe venuto meno ogni interesse, da parte della ricorrente, a censurare la determinazione amministrativa di che trattasi.<br />
Deduceva altresì l’insussistenza di alcun interesse strumentale, da parte della ricorrente, ad ottenere l’annullamento dei prefati provvedimenti ed a far seguire l’indizione della gara pubblica, poiché un siffatto interesse scaturirebbe soltanto dalla scelta dell’amministrazione di ricorrere alla trattativa privata in luogo di una gara pubblica, che, però, nella specie, l’amministrazione intimata non era tenuta ad utilizzare, in base alla disciplina del regolamento speciale e di quello generale sull’acquisizione di beni e servizi in economia.<br />
Nel merito, contestava ampiamente i profili di gravame svolti e concludeva per l’inammissibilità e -in subordine- per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />
Con atto del 11.4.2005, si costituiva la controinteressata società, la quale, con successiva memoria del 19 aprile 2095, contestava ogni singolo profilo di gravame e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2005, previa rinuncia ai termini da parte dei difensori costituiti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione nel merito. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.Viene impugnata la determinazione presidenziale n.1 del 12.1.2005, con cui l’A.M.G.A.S. affida i servizi di certificazione del bilancio 2004, controllo dei prospetti di cui alla delibera AEEG n.311/2001 e check-up aziendale per redazione bilancio sociale alla controinteressata, per un corrispettivo di €.5.500,00 oltre I.V.A..<br />
Non è invero, in contestazione che, nella specie, trattasi di un appalto di “affidamento di servizi” e non di contratti d&#8217;opera (disciplinati dall&#8217;art. 2222 del codice civile e rientranti nella autonomia negoziale delle parti, anche pubbliche, per l&#8217;elemento fiduciario che caratterizza la scelta del professionista), ai sensi dell&#8217;allegato 1) al D.P.R. n. 157/1995 che, nell&#8217;individuare i servizi per l&#8217;affidamento dei quali è necessario seguire le procedure di affidamento definite nelle norme comunitarie di settore ove l&#8217;importo sia superiore alla soglia individuata dalle norme medesime, include alla voce n.9 il &#8220;servizio di revisione dei conti e di contabilità &#8220;nel cui ambito rientrano pacificamente anche le attività di revisione e certificazione dei bilanci dei soggetti, pubblici e privati, tenuti a predisporre questi atti contabili”.</p>
<p>2. La fattispecie pone un pregiudiziale problema di giurisdizione (rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell&#8217;art.37 c.p.c.), alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. 20.11.2003, n.17635 che ha cassato per difetto di giurisdizione amministrativa la decisione Cons. Stato, Sez. IV° 15.2.2002 n.934, con ciò discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa, recepito anche dalla decisione Cons. Stato, Sez.V°, 10 marzo 2003, n.1295 –richiamata dall’A.M.G.A.S.- già pronunciata nei confronti delle stesse parti ed in relazione a fattispecie analoga, che aveva  positivamente risolto il problema della giurisdizione di questo giudice amministrativo (perché il rispetto delle regole di evidenza pubblica sarebbe operativo per gli organismi di diritto pubblico anche in relazione alle gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto, a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria, andrebbero comunque rispettati i principi fondamentali del Trattato CE di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; gli art. 2, primo comma, lett. b) e c) e 3, primo comma, del D.P.R. 158/1995, che obbligano alla effettuazione di gare pubbliche per l’affidamento di servizi i soggetti, imprese pubbliche o privati, che gestiscono reti fisse per la fornitura al pubblico di gas).<br />
Dal punto di vista soggettivo, secondo la richiamata sentenza del Cons. Stato, Sez. V°, n.1295/03, la “A.M.G.A.S. s.p.a.”, a prescindere dalla veste giuridica assunta di  Società per azioni, presenta tutti gli elementi per la qualificazione di organismo pubblico, in quanto ex municipalizzata, già sottoposta al regime del D.P.R. n. 902 del 1986, che ha conservato, pur nella diversa veste di s.p.a., la posizione di esclusiva nella gestione di un servizio retribuito a tariffa rientrante nei cd. &#8220;settori esclusi&#8221; dalla concorrenza quanto al loro affidamento, ma la cui disciplina prevede espressamente l&#8217;obbligo di effettuare gare per i titolari dei diritti di esclusiva nello svolgimento delle attività riconducibili a tali settori.<br />
L&#8217;art. 2, primo comma, lett. b) e c) e l&#8217;art. 3, primo comma, del D.P.R. 158/1995 obbligano alla effettuazione di gare pubbliche per l&#8217;affidamento di servizi i soggetti, imprese pubbliche o privati, che gestiscono reti fisse per la fornitura al pubblico di gas e la A.M.G.A.S. s.p.a. ha disciplinato con una normativa interna di carattere regolamentare gli affidamenti dei servizi e delle forniture.<br />
Comunque, ai sensi dell&#8217;art. 1 del citato D.P.R. 158/1995, anche le &#8220;amministrazioni aggiudicatrici&#8221; e gli &#8220;organismi di diritto pubblico&#8221; non sono tenuti all&#8217;applicazione della normativa comunitaria nell&#8217;aggiudicazione degli appalti il cui valore di stima sia -come appunto quello dell&#8217;appalto per cui è causa- inferiore ai 200.000 ECU, o c.d. &#8220;sottosoglia&#8221; comunitaria (solo per un breve periodo, tale importo è stato ridotto ad un valore superiore a 50.000 ECU per effetto dell&#8217;art.24, comma 1, L. 27.12.2002 n. 289, poi abrogato dall&#8217;art. 15 D. L. 30.9.2003 n.269, convertito dalla L. 24.11.2003 n. 326).<br />
La giurisdizione del giudice amministrativa in materia è determinata dall&#8217;art 6, comma 1°, L. 21.7.2000 n. 205 e dall&#8217;art.33, comma 2°, lett. d., D. L.vo 31.3.1998 n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7 L. n. 205/2000 che, con formulazione sostanzialmente identica, la riferiscono a &#8220;tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale&#8221;, oppure in materia di pubblici servizi &#8220;aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti, comunque tenuti all&#8217;applicazione della norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale&#8221;.<br />
Conseguentemente, sulle relative controversie, la giurisdizione amministrativa sussiste in quanto riguarda l&#8217;affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente da parte di soggetti comunque tenuti all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero nazionale o regionale.<br />
In altri termini, si deve trattare di una procedura ad evidenza pubblica (in quanto disciplinata dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale) per la scelta del contraente o del socio, svolta da un soggetto “tenuto ad applicare tale normativa” (nello stesso senso appare orientata anche la decisione Cons. Stato, Ad. Plen., n.9 del 23.7.2004, punto 3 della motivazione, nella parte in cui ha evidenziato, al fine di determinare la giurisdizione, la necessità di stabilire se in quel caso l&#8217;Ente appaltante fosse tenuto o meno ad indire la relativa gara d&#8217;appalto).<br />
Perciò, in caso di affidamento di appalto inferiore alla soglia comunitaria, in ogni caso -cioè anche in quello per cui l&#8217;Ente appaltante abbia liberamente preferito disciplinare con una procedura simile a quelle di evidenza pubblica (e non in quanto obbligato)- le relative controversie sulla procedura di scelta del contraente sfuggono alla giurisdizione amministrativa e ricadono nella sfera di competenza del giudice ordinario, secondo la precitata pronuncia della statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Un., 20.11.2003 n.17635, in quanto, in caso contrario, ciò renderebbe di fatto la stazione appaltante arbitra di scegliersi in prospettiva il proprio giudice.<br />
Invero, l&#8217;espressione &#8220;soggetto comunque tenuto nella scelta del contraente all&#8217;applicazione della normativa comunitaria&#8221; (o &#8220;delle norme comunitarie&#8221;) va riferita alle controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, per cui la giurisdizione amministrativa presuppone una controversia su una procedura di evidenza pubblica specificamente disciplinata dalla normativa comunitaria, in analogia a quanto prescritto dall&#8217;ultima parte dell&#8217;art. 6, 1° comma. L. n. 205/2000 che si riferisce appunto &#8220;al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale&#8221;.<br />
In altri termini, per radicare la giurisdizione amministrativa non è sufficiente che una Stazione appaltante sia tenuta, anche per gli appalti sotto soglia, ad osservare i principi fondamentali del Trattato C.E. (che in materia sono quelli della libera circolazione delle merci, della libertà e della libera prestazione dei servizi, nonché dei consequenziali principi di parità di trattamento, non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e trasparenza, secondo quanto precisato nel secondo &#8220;considerando&#8221; della Direttiva C.E.E. n. 2004/18 del 31.3.2004, la cui attuazione è prevista per gli Stati membri per il 31.1.2006), ma occorre altresì l&#8217;obbligo di osservare le specifiche procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria. <br />
D&#8217;altra parte, la posizione della Stazione appaltante è di soggezione rispetto ai menzionati principi fondamentali del Trattato C.E., mentre la correlativa posizione del soggetto privato che ne lamenta la violazione è di diritto soggettivo, non avendo la stazione appaltante alcun potere autoritativo di disciplina di dette situazioni soggettive.<br />
Non si può, quindi, ritenere che la giurisdizione sulle relative controversie spetti al giudice amministrativo, anche in considerazione di quanto recentemente precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 6.7.2004, che ha escluso che possa essere considerato sufficiente, nel vigente assetto costituzionale, il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia per poterla devolvere in via esclusiva al giudice amministrativo, dovendo essere particolari le materie da attribuire a tale giudice, nel senso che, in assenza della specifica previsione legislativa, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione come autorità, la giurisdizione generale di legittimità.<br />
Per tutte le suesposte ragioni, devesi ritenere che la presente controversia ricada nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario.<br />
In conclusione, il ricorso si appalesa INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo DICHIARA INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE.<br />
Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2005, con l’intervento dei signori magistrati:</p>
<p>dott. GENNARO FERRARI         &#8211; PRESIDENTE   <br />
dott.VITO MANGIALARDI        &#8211;  CONSIGLIERE<br />
dott.ssa  CONCETTA ANASTASI &#8211;   CONS.REL.EST.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1899/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1899</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. M. Bormiolini (Avv.ti S. Musio e M. Grasso) contro l’Università degli studi di Firenze (non costituita) sul risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chances 1. Responsabilità e risarcimento – Art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da ritardo</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1899/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> M. Bormiolini (Avv.ti S. Musio e M. Grasso) contro l’Università degli studi di Firenze (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno da ritardo e da perdita di chances</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da ritardo – Tardivo riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università &#8211; L’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’attività di studio della ricorrente &#8211; Sussistenza</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da perdita di chances &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ fondata la domanda di risarcimento del danno (ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 e secondo i principi enunciati dalla sentenza Cass. Civ. SS.UU. n. 500/99) derivato alla ricorrente per il ritardo in cui è incorsa l’Università degli studi di Firenze nell’adozione dell’atto di riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università, giacché l’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’opportunità per la medesima di seguire le lezioni con la connessa possibilità di sostenere i relativi esami (danno commisurato all’ammontare delle tasse universitarie corrisposte per l’infruttuosa iscrizione al corso universitario)</p>
<p>2. Colui che intende ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2346/03 proposto da<br />
<b>BORMIOLINI Moira</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Sarah Musio e Marina Grasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Mariano Vulpita, in Firenze, via dei Servi n. 12,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Università degli studi di Firenze</b>, Facoltà di scienze della formazione, in persona del Preside pro tempore, non costituita in giudizio,<br />
per l’annullamento<br />
della deliberazione n. 189 del 22 agosto 2003 adottata dal Consiglio del corso di laurea in Educatore professionale, avente ad oggetto il riconoscimento dei crediti formativi della ricorrente;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito a seguito del comportamento dell’Amministrazione, con le relative statuizioni di condanna.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;<br />Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce la ricorrente, iscritta al secondo anno fuori corso della Facoltà di Scienze della formazione, corso di laurea in Scienze dell’educazione dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia, di avere presentato, in data 17 ottobre 2002, istanza di trasferimento all’Università di Firenze.<br />
Avendo sostenuto 22 esami presso la precedente università, domandava il riconoscimento di tali esami con il relativo credito formativo, nonché il numero degli esami ancora da sostenere ai fini del conseguimento della laurea.<br />
Pur avendo più volte sollecitato l’adozione del provvedimento richiesto, anche attraverso un formale atto di messa in mora e diffida ex art. 25 del DPR n. 3/1957, solo in data 3 ottobre 2003 la ricorrente veniva posta nella condizione di conoscere l’atto in questione, assunto dal Consiglio del corso di laurea il 9 luglio 2003.<br />
Contro tale atto ricorre la sig.ra chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento del danno asseritamente subito, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 97 Cost. e agli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 4, commi 1 e 7 del D.R. n. 782 del 16.9.2002 in materia di Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli studi di Firenze.<br />
2. Violazione dell’art. 8, comma 3, l. n. 241/1990, nonché degli artt. 4, comma 7, e 10 del D.R. n. 782/2002.<br />
3. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.<br />
4. Violazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. n. 241/1990.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui l’Università degli studi di Firenze ha deliberato il riconoscimento dei crediti formativi della ricorrente, nonché indicato gli esami ancora da sostenere ai fini della prosecuzione del corso di laurea in Scienze dell’educazione.<br />
Viene, altresì, domandato il risarcimento del danno arrecato alla sfera giuridica dell’interessata e determinato, oltre che dall’illegittimità dell’atto impugnato, dall’asserito, colpevole ritardo con il quale esso è stato adottato dall’Amministrazione intimata.<br />
Preliminarmente è necessario intrattenersi sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato.<br />
A tal proposito si osserva che la ricorrente, pur avendo provveduto con l’anno accademico 2003/2004 a trasferirsi presso l’Università degli studi di Bergamo, conserva l’interesse a coltivare la presente controversia, non tanto per profili di natura morale, quanto perché nel giudizio amministrativo la domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi può essere proposta solo se sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento lesivo e può essere accolta solo se tale provvedimento sia stato annullato (Consiglio di Stato, Ad. plen. 26 marzo 2003, n. 4; id. Sezione IV, 15-2-2002 n. 952 ).<br />
Per tale aspetto il ricorso è fondato.<br />
Deduce la ricorrente, con il terzo e quarto motivo, la violazione del principio di buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost. e dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancita dall’art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto nel provvedimento impugnato, di dubbia intelligibilità, appare assente l’indicazione chiara ed esplicita dei crediti formativi universitari riconosciuti ad ogni esame e così pure quella del credito formativo totale e manca, altresì, ogni riferimento idoneo a far comprendere le ragioni delle determinazioni assunte dal Consiglio del corso di laurea in Educatore professionale.<br />
L’assunto deve essere condiviso.<br />
Dalla lettura dell’atto in contestazione appare evidente l’incompletezza del medesimo, anche con riferimento alle indicazioni recate dal modulo prestampato, mancando ogni indicazione dei crediti formativi effettivamente riconosciuti all’interessata, mentre, con riferimento agli esami ulteriori che è fatto obbligo sostenere, del tutto confusa si palesa la designazione degli stessi e la corrispondenza con i crediti formativi attribuibili per il loro superamento e ciò non solo per le cancellature che ne compromettono l’indispensabile chiarezza e univocità, ma anche per l’omissione di qualsivoglia supporto motivazionale a corredo delle medesime indicazioni.<br />
Per tali ragioni va riconosciuta la fondatezza della domanda e, per l’effetto, disposto l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
Come si è accennato, la ricorrente domanda anche il risarcimento del danno subito, collegandolo causalmente sia all’illegittimità dell’atto di cui sopra, che al ritardo con il quale esso è stato emanato dall’Amministrazione intimata.<br />
Del primo profilo già si è detto. Quanto al secondo il Collegio osserva che, nel caso di specie, non pare necessario prendere posizione tra la tesi tradizionale e maggioritaria che qualifica la responsabilità dell’Amministrazione in termini di responsabilità aquiliana e quella innovativa secondo cui detta responsabilità per attività provvedimentale si atteggia come responsabilità contrattuale nascente dall&#8217;inadempimento di una obbligazione senza prestazione, comunque non ricollegata alla lesione dell&#8217;utilità finale cui aspira il privato, ma derivante dalla sola violazione di quei particolari obblighi stabiliti ex lege ed il cui rispetto è funzionale alla garanzia dell&#8217;affidamento del privato sulla legittimità dell&#8217;azione amministrativa (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157).<br />
In relazione alla particolarità della vicenda in esame, non vi è dubbio, infatti, che in punto di fatto il ritardo con il quale l’atto in questione è stato adottato ha comportato per l’interessata l’impossibilità di sostenere esami durante l’anno in cui è rimasta iscritta al corso di laurea di Educatore professionale presso l’Università degli studi di Firenze.<br />
In ogni caso, l’atto in questione, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto rettorale n. 782 del 2002 avrebbe dovuto essere emanato nel termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione prescritta presso la Segreteria di facoltà incombendo all’Amministrazione, in caso di impossibilità di concludere il procedimento nei termini stabiliti, l’obbligo di darne tempestiva e motivata comunicazione all’interessato, ciò che nella specie non risulta avvenuto.<br />
La ricorrente chiede perciò che il danno da ristorare sia commisurato all’ammontare delle tasse universitarie corrisposte per l’infruttuosa iscrizione al corso universitario e determinate in € 1.047,42.<br />
E’ fondata, perciò, la domanda di risarcimento del danno derivato alla ricorrente per il ritardo nell’adozione dell’atto de quo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della l. n. 205/2000 e secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione civile, giacché l’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’opportunità per la medesima di seguire le lezioni con la connessa possibilità di sostenere i relativi esami  (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 456; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 18 luglio 2002, n. 3401).<br />
Invero, la violazione del termine finale di adozione dell&#8217;atto produce una lesione specifica della posizione dell&#8217;interessata che deve essere ristorata. In tal caso, infatti, a prescindere dall&#8217;esito, positivo o negativo, per l&#8217;istante, del provvedimento conclusivo, la norma attribuisce specifico rilievo al suo interesse a vedere definita la propria posizione nei tempi dalla medesima stabiliti, di talché l&#8217;emanazione tempestiva dell&#8217;atto avrebbe in qualunque modo determinato una situazione sostanziale per lei più favorevole (Consiglio Stato, sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4134).<br />
Ne deriva che, per tale aspetto della vicenda, può essere riconosciuta la responsabilità dell’Università intimata e, quindi, l’obbligo per essa di risarcire la ricorrente attraverso la corresponsione della somma, sopra indicata, pagata da quest’ultima per l’iscrizione al corso di laurea.<br />
Peraltro, la ricorrente domanda il risarcimento del pregiudizio asseritamente arrecato alla propria sfera giuridica dal comportamento dell’Amministrazione e consistente nel ritardo con il quale essa potrà concludere in futuro i propri studi e intraprendere la successiva attività lavorativa, nonché per il patimento subito e la lesione all’ambito di realizzazione personale. Tale danno viene quantificato in € 7.000,00 o altra somma rimessa all’apprezzamento del giudice, secondo le risultanze del processo.<br />
In altri termini viene domandato il risarcimento del danno da perdita di chance nonché del danno esistenziale asseritamente subito.<br />
In proposito occorre rilevare che colui che intende ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752).<br />
D’altra parte, quand’anche si intendesse accedere alla tesi secondo cui la responsabilità dell’Amministrazione vada ricostruita in termini di violazione degli obblighi sorti da un &#8220;contatto amministrativo qualificato&#8221; (tale cioè da ingenerare nel privato obiettivo affidamento), tale assunto non può certo condurre ad un abbattimento della portata rimediale della tutela risarcitoria, essendo perciò precluso al privato di invocare, senza il necessario supporto probatorio, la salvaguardia risarcitoria anche con riferimento alla  dimostrazione del &#8220;quantum&#8221; del pregiudizio subito per effetto del mancato conseguimento del bene della vita (Consiglio Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945).<br />
Da ultima va rigettata la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente di ottenere, in luogo del risarcimento, un indennizzo forfetario avvalendosi delle previsioni dell’art. 17, comma 1, lett. f), dell’art. n. 59/1997.<br />
Tale norma, contenuta in una legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa, prevede, come è noto che “per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione” siano stabilite “forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all&#8217;obbligo di corrispondere l&#8217;indennizzo”; essa non ha mai ricevuto concreta attuazione dal Legislatore delegato restando, perciò, di impossibile applicazione al caso in esame. <br />
Per le considerazioni che precedono la domanda di risarcimento del danno va pertanto accolta nei limiti dell’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente la somma pagata per l’iscrizione al corso universitario e quantificata in € 1.047,42, oltre agli interessi legali.<br />
Si ravvisano sufficienti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Accerta il diritto al risarcimento del danno arrecato alla ricorrente, nei termini specificati in motivazione, e condanna l’Università degli studi di Firenze al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.047,42, oltre agli interessi nella misura del tasso legale<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1899/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a></p>
<p>Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare in appello – accoglimento. Vedi anche: T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO – Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune – scioglimento di Consiglio comunale – per dimissioni di conisglieri – decreto di scioglimento  impugnato con riferimento alle modalita’ di dimissioni  – irrevocabilità delle dimissioni dalla data della protocollazione &#8211; tutela cautelare in appello – accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. MOLISE – CAMPOBASSO – <a href="/ga/id/2004/4/3741/g">Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n. 76</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1899/2004<br />Registro Generale:3081/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Marzio Branca Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RONGIONE MICHEL FERRI PAOLO</b> rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO COLALILLO con domicilio eletto in Roma VIA ALBALONGA 7 presso CLEMENTINO PALMIERO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VINCOLI PASQUALE BIANCO ALDO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR MOLISE &#8211; CAMPOBASSO n. 76/2004 , resa tra le parti, concernente SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FILIGNANO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Marzio Branca e udito , altresì, per la parte l’Avv.to Vincenzo Colalillo.<br />
Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3081/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1899/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1899</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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