<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1898 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1898/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1898/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1898 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1898/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2021 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2021-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2021-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2021-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2021 n.1898</a></p>
<p>Pres. Stanizzi &#8211; Est. Bruno 1. Energia &#8211; Produzione da fonti rinnovabili &#8211; Impianti sperimentali &#8211; Geotermia &#8211; Autorizzazione &#8211; Competenza a provvedere rafforzata &#8211; Principio di precauzione.   1. In tema di autorizzazione all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio di impianti c.d. pilota per la produzione di energia da fonti rinnovabili di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2021-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2021 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2021-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2021 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi &#8211; Est. Bruno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Energia &#8211; Produzione da fonti rinnovabili &#8211; Impianti sperimentali &#8211; Geotermia &#8211; Autorizzazione &#8211; Competenza a provvedere rafforzata &#8211; Principio di precauzione.<br />  </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di autorizzazione all&#8217;apertura e all&#8217;esercizio di impianti c.d. pilota per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all&#8217;art. 1, c. 3-bis, d. lgs. n. 22 del 2010, in particolare geotermici, ove sussista il dissenso tra le amministrazioni interessate, la relativa determinazione di autorizzazione viene rimessa, ai sensi del successivo art. 3, c. 2-bis, alla valutazione del massimo organo di Governo, con l&#8217;apporto effettivo e ineludibile della Regione interessata, ai fini del corretto apprezzamento del grado di rischio e della sua accettabilità , allo stato attuale della tecnica e nel rispetto del preminente principio di precauzione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda Bis)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 13939 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italia Nostra Onlus, Fausto Carotenuto, Lucia Romagnoli, Alessandro Michele, Marco Carbonara in qualità  di titolare dell&#8217;impresa individuate omonima, Società  Agricola Quercia Calante S.S., Vrm Italia S.p.a., queste ultime in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Lioi, Michele Greco, Ilenia Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> ITW &amp; Geotermia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Emanuele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della deliberazione 31.7.2019 con la quale il Consiglio dei Ministri (d&#8217;ora in avanti anche CdM) ha superato &#8220;la mancata intesa della Regione Umbria&#8221; ed ha consentito &#8220;la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221;, per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia spa&#8221;;<br /> del processo verbale della riunione del 31 luglio 2019 all&#8217;esito della quale, &#8220;tenuto conto dell&#8217;istruttoria effettuata&#8221;, il CdM ha deciso &#8211; con la deliberazione di cui al punto che precede &#8211; di &#8220;consentire la prosecuzione&#8221; del progetto di cui al punto che precede, &#8220;superando i dissensi emersi nel corso dell&#8217;istruttoria&#8221;;<br /> del parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell&#8217;impatto ambientale (d&#8217;ora in avanti anche CTVIA) del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha stabilito che &#8220;il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all&#8217;impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti&#8221;;<br /> del verbale &#8211; ordine del giorno dell&#8217;Assemblea Plenaria CTVIA del 31 maggio 2019;<br /> della nota 17 giugno 2019, inviata al Capo di Gabinetto del MATTM, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM medesimo ha ritenuto di &#8220;dover confermare quanto già  contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa&#8221;;<br /> del parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019 con il quale la CTVIA &#8220;conferma quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019&#8221;;<br /> del verbale &#8211; ordine del giorno dell&#8217;Assemblea Plenaria della CTVIA del 5 luglio 2019;<br /> dei verbali-resoconti delle tre riunioni ex art. 14 quater co. 3 l. 241 /1990 tenutesi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d&#8217;ora in avanti DICA) il 25 maggio 2018, 25 giugno 2018 e 10 settembre 2018;<br /> dell&#8217;istanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell&#8217;art. 14 quater co. 3 l. 241/1990, nella parte in cui si afferma, tra l&#8217;altro, che &#8220;la posizione prevalente espressa in seno alla conferenza  risultata favorevole alla realizzazione del progetto&#8221; e che la Regione Umbria &#8220;non ha evidenziato motivi di contrarietà  al progetto in seno alla conferenza dei servizi&#8221;;<br /> del verbale della conferenza dei servizi MISE dell&#8217;8.9.2015, nella parte in cui &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; non  stata richiesta l&#8217;intesa alla Regione Lazio;<br /> del provvedimento n. 59 del 3.4.2015 con il quale il MATTM ha decretato la compatibilità  ambientale dell&#8217;impianto pilota geotermico &#8220;Castel Giorgio;<br /> del parere positivo con prescrizioni CTVIA n. 1641 del 31.10.2014;<br /> del parere favorevole con prescrizioni MIBACT prot. 31235 dell&#8217;11.12.2014;<br /> del parere CIRM del 12.2.2012;<br /> nonchè, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 luglio 2020:<br /> del decreto 16 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) n. 3 del 31 marzo 2020, con il quale il MISE e il MATTM hanno rilasciato a ITW&amp;LKW Geotermia Italia spa (d&#8217;ora in avanti ITW&amp;LKW) &#8220;il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221;, finalizzato alla sperimentazione dell&#8217;impianto pilota convenzionalmente denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221; ed hanno contestualmente approvato il relativo programma dei lavori;<br /> delle note prot. 28872/DVA del 21.10.2016 e prot. 23410 del 17.9.2019, menzionate nel decreto del 16 marzo 2020 di cui al punto che precede e non cognite, con le quali il MATTM ha prima espresso e poi confermato il proprio concerto al rilascio del permesso di ricerca;<br /> di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cogniti.</p>
<p> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico del Ministero dei beni e delle attività  culturali, della Regione Lazio, della ITW &amp; Geotermia Italia S.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Brunella Bruno ed uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Italia Nostra Onlus e gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, asseritamente proprietari di aziende, terreni e immobili abitativi localizzati in zone asseritamente suscettibili di essere incise dalla realizzazione del progetto denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221;, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio, hanno agito per l&#8217;annullamento degli atti, elencati in epigrafe, con i quali  stata superata &#8220;la mancata intesa della Regione Umbria&#8221; ed  stata consentita la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso per l&#8217;avvio di detto impianto, unitamente a quelli presupposti, incluso il provvedimento n. 59 del 3.4.2015, riferito alla compatibilità  ambientale dell&#8217;impianto.<br /> Ai fini dell&#8217;inquadramento e della comprensione della presente controversia occorre premettere, sul piano fattuale che:<br /> &#8211; l&#8217;istanza avente oggetto il progetto sopra indicato  stata presentata dalla ITW al MISE in data 19 luglio 2011, ai sensi del d.lgs. n. 22 del 2010 ed aveva ad oggetto due impianti pilota (Castel Giorgio &#8211; Torre Alfina);<br /> &#8211; l &#8216;8 gennaio 2014, tuttavia,  stata presentata una nuova istanza per il solo impianto pilota &#8220;Castel San Giorgio&#8221;, con aumento di potenza da 3,2 MWe a 5 MWe;<br /> &#8211; i pozzi di produzione e reiniezione sono dislocati in un&#8217;area molto vasta, tanto che la parte terminale sotterranea di essi si insinua al di sotto del bacino idrogeologico del Lago di Bolsena;<br /> &#8211; a seguito di un lungo iter amministrativo, di circa sei anni,  scaturita la riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, con la quale  stato deliberato di &#8220;superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221;;<br /> &#8211; più in particolare, l&#8217;8 settembre 2015, si  svolta la conferenza dei servizi presso il MISE nella quale sono state espresse riserve da parte delle amministrazioni coinvolte;<br /> &#8211; il procedimento, tuttavia,  rimasto pendente fino alla sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197, con la quale sono state annullate le delibere regionali dell&#8217;Umbria volte ad esprimere rilievi in senso ostativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, con obbligo per il MISE di procedere alla conclusione del procedimento;<br /> &#8211; il MISE ha attivato, dunque, la procedura di cui all&#8217;art. 14 quater, comma 3, della l. 241/90, volta a superare il dissenso espresso dagli EELL e dalla Regione, rimettendo il procedimento alla sede del Consiglio dei Ministri;<br /> &#8211; presso il DICA della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avuto luogo riunioni di coordinamento istruttorio (25 maggio, 25 giugno e 10 settembre 2018), all&#8217;esito delle quali i Comuni hanno prodotto un documento tecnico-amministrativo contenente dati ed elementi in ordine al rischio sismico (considerati i terremoti avvenuti nell&#8217;area nel 2016) ed all&#8217;impatto dell&#8217;opera sul paesaggio e sugli acquiferi del Lago di Bolsena e dell&#8217;Alfina;<br /> &#8211; la Regione Umbria ha fatto propri i contenuti del documento dei Comuni;<br /> &#8211; la Direzione Regionale Politiche Ambientali della Regione Lazio, con propria nota, ha confermato di non ritenere possibile l&#8217;esclusione di impatti negativi sulle zone di prelievo dell&#8217;acqua potabile nel bacino del Lago di Bolsena.<br /> &#8211; in precedenza, nella conferenza dei servizi apertasi presso il MISE l&#8217;8 settembre 2015 (alla quale  stata invitata solo la Regione Umbria, mentre alla Regione Lazio  stato richiesto esclusivamente di rilasciare il parere tecnico di cui sopra), hanno espresso riserve sull&#8217;impianto i Comuni di Castel Giorgio, Montefiascone, Orvieto, Acquapendente, Bolsena, Castel Viscardo e le Province di Viterbo e Terni; il MIBACT &#8211; Direzione Generale Archeologia, la Soprintendenza Archeologica dell&#8217;Umbria, le Regioni Lazio ed Umbria.<br /> In particolare:<br /> &#8211; la Soprintendenza Archeologica dell&#8217;Umbria ha rilevato &#8220;presenze archeologiche documentate&#8221; ed un vincolo correlato alla &#8220;necropoli in loc. Lauscello (decreto del 21.6.2011)&#8221;, con conseguente avvio di una verifica preventiva;<br /> &#8211; il DG del MIBACT si  riportato al parere della Soprintendenza;<br /> &#8211; il Servizio risorse idriche e Rischio idraulico della Regione Lazio ha richiesto espressamente il rispetto &#8220;del comma 3 dell&#8217;art. 16 del DPR 395/1991 in merito alla distanza da mantenere per la postazione di perforazione dei pozzi rispetto alla linea di confine del permesso&#8221;, riservandosi la richiesta di &#8220;ulteriori approfondimenti istruttori a valle della verbalizzazione della presente CdS&#8221;;<br /> &#8211; in conclusione di seduta la ITW, con riferimento alle richieste del MIBACT, ha precisato di non possedere &#8220;ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già  prodotto e presente agli atti&#8221;; il MISE ha, dunque, invitato &#8220;le Amministrazioni intervenute a formulare al più presto eventuali richieste di integrazioni e approfondimenti tecnici istruttori&#8221; direttamente alla proponente.<br /> A seguito della richiamata Sentenza del TAR Umbria 9 aprile 2018, n. 197 e delle conseguenti riunioni di coordinamento istruttorio presso il DICA, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 novembre 2018, ha sospeso ogni decisione per acquisire ulteriori approfondimenti &#8220;diretti, in particolare, a verificare la possibilità  di svolgere una nuova VIA sul progetto, che tenga conto degli eventi sismici del 2016, non considerati nel provvedimento di VIA, in quanto rilasciato nel 2015&#8221;.<br /> Con parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito che &#8220;il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all&#8217;impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti&#8221;. Ad identiche conclusioni  giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale  stato confermato &#8220;quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019&#8221;.<br /> Alla riunione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 non ha partecipato il Presidente della Regione Umbria ma un delegato (l&#8217;Assessore Bartolini), nè ha partecipato la Regione Lazio, non essendo stata ritualmente e formalmente convocata; in detta riunione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di &#8220;superare la mancata intesa della Regione Umbria e di consentire la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221;.<br /> In tale quadro si inserisce la presente impugnativa.<br /> Premessa ampia illustrazione in ordine alla sussistenza delle fondamentali condizioni dell&#8217;azione (legittimazione ed interesse) ed alla competenza di questo Tribunale, la difesa di parte ricorrente ha, in primo luogo, articolato contestazioni avverso la conferenza dei servizi MISE dell&#8217;8 settembre 2015 e l&#8217;istanza del MISE 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri, deducendo che, in conformità  alle previsioni dell&#8217;art. 3, comma 2 bis del D. Lgs n. 22 del 2010, l&#8217;intesa avrebbe dovuto essere richiesta non solo alla Regione Umbria ma anche alla Regione Lazio, non potendo intendersi per &#8220;regione interessata&#8221; soltanto quella in cui  collocata la centrale (peraltro a brevissima distanza dal confine), ma anche quella che vede direttamente coinvolti dalle operazioni dell&#8217;impianto il proprio campo geotermico ed bacino idrogeologico. In tale quadro, parte ricorrente ha, altresì, dedotto che le posizioni prevalenti espresse in conferenza sono state tutt&#8217;altro che favorevoli, avendo tutte le amministrazione rilasciato pareri negativi (Provincia di Viterbo, Comuni e, per il tramite di questi ultimi, la Regione Umbria che si  rifiutata di rilasciare l&#8217;intesa) ovvero sollevato contestazioni e richiesto integrazioni (Provincia di Terni, Soprintendenza e MIBACT) rimaste prive di riscontro.<br /> Parte ricorrente ha, inoltre, censurato la circostanza che alla riunione del 31 luglio 2019 la Regione Umbria non  stata coinvolta adeguatamente: invero, il Presidente della Regione si era dimesso alcuni giorni prima, così che non poteva essere reso il parere richiesto dall&#8217;art. 14 quater, comma 3 della l. n. 241/90 (era presente all&#8217;incontro soltanto un delegato del vice-Presidente facente funzioni, l&#8217;Assessore Bartolini, al solo scopo di rappresentare l&#8217;impossibilità  giuridica per la Regione di pronunciarsi sull&#8217;intesa e chiedere il rinvio della riunione in corso a data successiva alle elezioni regionali). In punto di violazione dell&#8217;intesa, parte ricorrente ha sottolineato che il Presidente della Regione era dimissionario e che il vicario, a norma di Statuto,  titolato ad assumere solamente determinazioni di ordinaria amministrazione, nell&#8217;ambito della quale non sarebbe riconducibile il parere in ordine all&#8217;autorizzazione all&#8217;impianto di cui trattasi, attesa la natura eccezionale di quest&#8217;ultimo ed i considerevoli rischi connessi alla gestione ed alla tutela del territorio.<br /> Attraverso puntuali riferimenti anche alla giurisprudenza costituzionale, la difesa di parte ricorrente ha, quindi, censurato la sussistenza di un vizio radicale, stante la violazione del principio di leale collaborazione, con ampia illustrazione delle deduzioni a supporto della contestazione.<br /> Sulla base di articolati profili tecnici, approfonditi in atti, parte ricorrente ha altresì dedotto la lacunosità  dell&#8217;istruttoria e l&#8217;erroneità  delle valutazioni espresse dall&#8217;amministrazione, stante la sussistenza di un consistente gradiente di rischio suscettibile di determinare gravi effetti negativi sia sulla qualità  delle acque destinate ad uso idropotabile sia in ragione della sismicità  dell&#8217;area.<br /> In particolare, i pareri CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019 sarebbero illegittimi in quanto non avrebbero eseguito l&#8217;approfondimento richiesto dal CDM in relazione al rischio sismico. Invero, secondo quanto censurato da parte ricorrente, disattendendo la memoria e le relazioni tecniche dei Comuni senza entrare nel merito di quanto rappresentato, con il parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, la CTVIA ha stabilito che &#8220;il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all&#8217;impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti&#8221;. Inoltre, in riscontro ad una sollecitazione inviata dal Capo di Gabinetto del MATTM, con nota del 17 giugno 2019 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM ha ritenuto di &#8220;dover confermare quanto già  contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa alla quale la presente nota viene pure trasmessa&#8221;. A identiche conclusioni  giunta la CTVIA con il parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019, nel quale ha confermato &#8220;quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019&#8221;. Parte ricorrente ha osservato, al riguardo, che con la sentenza n. 7573 del 2019 il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura riguardante la mancata valutazione, nel giudizio positivo di compatibilità  ambientale originariamente reso da parte della CTVIA, dei &#8220;contenuti tecnici che oggi, secondo la stessa Commissione ICHESE, costituiscono i parametri di riferimento in materia&#8221;; il caso odierno sarebbe perfettamente sovrapponibile a quello esaminato e deciso con la predetta sentenza, apparendo effettivamente illogica la scelta della CTVIA manifestata con i pareri del 31 maggio e del 5 luglio di non riaprire il procedimento di VIA, rinviando semplicemente al precedente giudizio di compatibilità  ambientale, reso nel 2014, senza alcun approfondimento sugli indici di riferimento contenuti nel rapporto ICHESE (e nelle Linee guida MISE 2014), senza considerare il terremoto distruttivo del 1957 e senza conoscere tutti i dati che sono emersi a seguito del sisma del 2016. Pertanto, secondo parte ricorrente, la decisione del 31 luglio 2019 integra una illegittima decisione unilaterale del CDM inficiata peraltro dai vizi dei pareri CTVIA del 31 maggio e 5 luglio 2019, che la travolgono insanabilmente in via derivata per essere stati acriticamente e pedissequamente ripresi nella deliberazione finale, che  perciò da ritenersi atto unilaterale adottato in spregio del principio di leale collaborazione.<br /> Le deduzioni successive, ampiamente articolate con plurimi riferimenti ai contenuti ed alle conclusioni delle perizie prodotte, sono incentrate su ulteriori circostanze idonee ad evidenziare la sussistenza di erroneità  valutative, irragionevolezze, carenze istruttorie con precipuo riferimento all&#8217;incidenza negativa sul bacino idrogeologico ed in ordine all&#8217;acquifero superficiale idropotabile del Lago di Bolsena e dell&#8217;Alfina e sulle attività  termali.<br /> Relativamente ai pareri della CTVIA, parte ricorrente ha ulteriormente dedotto la sussistenza di vizi di illegittima composizione della commissione, stante la sussistenza di una situazione di conflitto riscontrabile quanto al Presidente, a causa dei pregressi rapporti di collaborazione e consulenza intrattenuti con ITW; del pari i medesimi profili di illegittimità  sarebbero riscontrabili con riferimento al Dr. Franco Barberi, nominato, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del 31.1.2012, componente della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie.<br /> Con ulteriori censure hanno costituito oggetto di contestazioni le valutazioni espresse in relazione alla compatibilità  paesaggistico- ambientale ed ai profili di tutela archeologica, l&#8217;omessa valutazione di incidenza sul SIC-SIR Monte Rufeno oltre che sui siti Natura 2000 del medio corso del Paglia, del Bosco del Sasseto e dei Monti Vulsini, l&#8217;assenza di idonea qualificazione professionale del proponente.<br /> Con motivi aggiunti, i ricorrenti hanno poi impugnato il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato &#8220;Castel Giorgio&#8221; nel frattempo pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Georisorse del 31 marzo 2020, chiedendone l&#8217;annullamento per vizi derivati dalle censure dedotte avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri presupposta e gli altri atti oggetto di gravame con il ricorso introduttivo, nonchè per vizi propri, riferiti all&#8217;omessa specifica indicazione delle modalità  di coltivazione dei fluidi geotermici, le quali avrebbero dovuto essere definite sulla base di dati che neppure sono stati esaustivamente forniti dalla proponente, comunque priva dei necessari requisiti professionali ed economici, nonchè alla sopravvenuta inefficacia del decreto VIA del 2015, alla inottemperanza delle prescrizioni imposte ed all&#8217;inadempimento di specifici obblighi.<br /> La Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni centrali intimate si sono costituite in giudizio per resistere al gravame, concludendo per il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti.<br /> Si  costituita in giudizio anche la Regione Lazio, rappresentando di aver proposto ricorso autonomo (iscritto al numero di R.G. n. 14585/19) avverso il medesimo provvedimento (determinazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 31/7/19) e chiedendo la riunione dei giudizi.<br /> La controinteressata si  costituita in giudizio sollevando eccezioni preliminari di incompetenza (successivamente oggetto di rinuncia), non venendo in rilievo profili idonei a radicare la competenza di questo Tribunale, di inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse e per carenza di legittimazione ad agire, oltre che per omessa impugnazione di precedenti determinazioni attuate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019, nonchè, relativamente al ricorso per motivi aggiunti, di tardività  del deposito del ricorso, in relazione ai termini dimidiati di cui all&#8217;art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a. (al quale la fattispecie dovrebbe essere ricondotta essendo il progetto approvato con valore di pubblica utilità  delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio ex art. 1, comma 1 del D. lgs. n. 22 del 2010). La relativa difesa, inoltre, ha articolato ampie e pertinenti deduzioni in relazione a tutte le censure articolate da parte ricorrente.<br /> Con ordinanza cautelare n. 5690 del 2020 sono stati disposti specifici adempimenti ai fini della regolarizzazione del rilevato superamento dei limiti dimensionali stabiliti con gli artt. 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, con rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del 14 ottobre 2020, in esito alla quale le parti hanno espresso rinuncia alla domanda interinale originariamente proposta.<br /> Successivamente le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti a sostegno delle rispettive deduzioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 12 gennaio 2021 la causa  stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il Collegio ritiene preliminarmente di rilevare che non valuta meritevole di positivo apprezzamento l&#8217;istanza di riunione del presente giudizio ad altri analoghi proposti avverso i medesimi atti dalle Regioni Lazio ed Umbria e da altre amministrazioni locali, stante l&#8217;assenza di connessione soggettiva ed il soddisfacimento dell&#8217;esigenza di accedere ad un apprezzamento unitario delle vicende contenziose attraverso la loro trattazione da parte della Sezione nella medesima udienza pubblica.<br /> 2. Deve respingersi, in primis, l&#8217;eccezione di difetto di competenza del TAR Lazio, che andrebbe declinata, secondo quanto originariamente sostenuto dalla controinteressata, in favore del TAR Umbria.<br /> 2.1. Al fine di stabilire la competenza territoriale del giudice amministrativo, deve aversi riguardo all&#8217;ambito spaziale degli effetti del provvedimento impugnato, anche in relazione alla domanda formulata dalle parti: nel caso di specie, viene dedotto un elemento di fatto avente carattere di novità , rispetto alla fattispecie esaminata a suo tempo dal TAR Umbria nel giudizio conclusosi con la sentenza nr. 197/2018 e cio che &#8211; all&#8217;esito degli sviluppi procedimentali successivi alla predetta decisione &#8211; si paventa un (potenziale) effetto diretto dell&#8217;impianto sulla risorsa idrica del Lago di Bolsena che interessa anche la Regione Lazio; quest&#8217;ultima sarebbe peraltro interessata dagli effetti dell&#8217;autorizzazione (ovvero dal funzionamento dell&#8217;impianto oggetto dell&#8217;autorizzazione) per i rilievi che potrebbe avere in rapporto alle attività  sismiche (potenzialmente capaci di propagarsi oltre i confini tra le due Regioni). Del pari si osserva che nessuna incidenza dispiega la differente valutazione espressa da questo Tribunale (sez. III ter) nella pronuncia n. 7423 del 2017, in considerazione del relativo oggetto e della causa petendi (ricorso proposto dalla controinteressata ITW avverso l&#8217;inerzia riferita al rilascio di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione dell&#8217;impianto pilota), nonchè degli sviluppi procedimentali dai quali  scaturita l&#8217;adozione degli atti gravati.<br /> 2.2. Anche se tale ambito di efficacia del provvedimento impugnato dipende, in concreto, da fatti e presupposti l&#8217;accertamento dei quali  riservato all&#8217;esito della controversia, ai fini della regolazione della competenza territoriale tra i TAR  necessario avere riguardo al petitum e dunque alla prospettazione della parte ricorrente.<br /> 2.3. Deve pertanto affermarsi la competenza del TAR Lazio sulla odierna controversia, attenendo quest&#8217;ultima ad una fattispecie nella quale viene in rilievo l&#8217;accertamento di potenziali effetti ambientali del provvedimento impugnato in un ambito transregionale.<br /> 3. L&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso per carenza delle fondamentali condizioni dell&#8217;azione sollevata dalla controinteressata merita solo parziale accoglimento.<br /> 3.1. Si evidenzia, infatti, che l&#8217;associazione Italia Nostra Onlus, riconosciuta con d.P.R. 22 agosto 1958 n. 1111,  portatrice di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, oltre ad essere individuata ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge 349/1986 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell&#8217;art. 2 del d.P.R. n. 361/2000. Ciò  sufficiente a concludere per la sussistenza di entrambe le condizioni dell&#8217;azione, alla stregua dei principi ribaditi anche dall&#8217;Adunanza Plenaria, da ultimo con la sentenza n. 6 del 2020.<br /> 3.2. Relativamente agli altri ricorrenti, persone fisiche e giuridiche, effettivamente non constano evidenze in atti, che era onere dei medesimi allegare, idonee a comprovare la sussistenza delle circostanze, meramente asserite, afferenti alla prossimità  dei terreni in proprietà  con l&#8217;area interessata dal progetto, dovendosi sottolineare che nel giudizio amministrativo, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui  ammessa l&#8217;azione popolare (ad esempio il giudizio elettorale), non  consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità  e la legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi la propone, che dallo stesso deve essere dedotto con idonee allegazioni, ciò in quanto in detto processo l&#8217;interesse a ricorrere  condizione dell&#8217;azione e corrisponde ad una specifica utilità  o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità  e dall&#8217;attualità  della lesione subita, nonchè dal vantaggio ottenibile dal ricorrente (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n.265). Il che si spiega, come noto, con la natura di giurisdizione soggettiva del sistema di tutela giurisdizionale amministrativa e non già  di strumento di difesa dell&#8217;oggettiva legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, alla stregua di un&#8217;azione popolare, con conseguente esclusione di un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere, infatti, direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento. In caso contrario, l&#8217;impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell&#8217;oggettiva legittimità  dell&#8217;azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr. TAR Napoli, sez. I, 09/09/2015 n. 4402). La circostanza, dunque, che i ricorrenti uti singuli non abbiano allegato obiettivi elementi a comprova quanto meno della localizzazione delle aree in proprietà  in prossimità  del contesto territoriale interessato dal progetto non può che condurre, in parte qua, all&#8217;accoglimento dell&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata dalla controinteressata.<br /> 4. Merita, altresì, parziale accoglimento l&#8217;eccezione di inammissibilità , pure sollevata dalla difesa della controinteressata, relativamente agli atti presupposti, e segnatamente a quelli alla base della decreto di compatibilità  ambientale del Ministro del MATTM, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività  culturali e del turismo, oltre che al decreto medesimo, i quali avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione entro i prescritti termini di decadenza. E&#8217; evidente, infatti, che, come correttamente argomentato dalla difesa della controinteressata, con pertinente riferimento anche alla giurisprudenza del Giudice d&#8217;Appello, la natura del decreto in questione, rimasto inoppugnato nel termine di decadenza stabilito dal codice del processo amministrativo, determina la preclusione a far valere vizi che riferiti ad atti ormai consolidati; giova al riguardo precisare che l&#8217;estratto del decreto con i termini per l&#8217;impugnazione ha costituito oggetto di pubblicazione nella GURI, con conseguente piena conoscibilità .<br /> 4.1. Ferma l&#8217;irricevibilità  nei termini sopra chiariti delle deduzioni dirette a contestare il decreto di compatibilità  ambientale e gli atti allo stesso presupposti, deve, comunque, escludersi che l&#8217;omessa tempestiva impugnazione di detto decreto determini una integrale inammissibilità  dell&#8217;impugnativa con riferimento alle successive determinazioni assunte, tempestivamente impugnate, con le quali si  addivenuti, attraverso la deliberazione 31.7.2019 del Consiglio dei Ministri, al rilascio del permesso di ricerca. Vengono in rilievo, infatti, in parte qua, atti connotati da una propria autonoma portata lesiva resa evidente dalla definitiva conclusione della complessa ed articolata procedura che in rilievo.<br /> 5. Va respinta integralmente, invece, la eccezione di inammissibilità  dei motivi aggiunti per tardività  del relativo deposito.<br /> 5.1. Secondo tale eccezione, dovrebbe applicarsi alla fattispecie la speciale disciplina di cui all&#8217;art.119, comma 1, lett. f) c.p.a., poichè il progetto risulta approvato con valore di pubblica utilità  delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio ex art. 1, c. 1 del D. lgs. n. 22/2010.<br /> Si tratta di una affermazione priva di riscontro in fatto, posto che non risulta effettivamente apposto alcun vincolo preordinato all&#8217;esproprio, essendo i terreni interessati dalla realizzazione dell&#8217;impianto tutti nella proprietà  o nella disponibilità  della controinteressata proponente l&#8217;iniziativa.<br /> 6. Quanto al merito, va preliminarmente esaminata la natura e la finalità  del procedimento complesso di cui all&#8217;art. 14 ter, comma 3 della l. n. 241 del 1990 (nel testo ratione temporis applicabile, in rapporto al caso di specie).<br /> 6.1. Va premesso che, come risulta pacifico tra le parti, gli impianti di cui si discute appartengono ad una categoria di centrali di produzione energetica con fonti rinnovabili che ha natura sperimentale (art. 1, comma 3 bis del d.lgs. n. 22 del 2010). L&#8217;autorizzazione per dette tipologie di impianti ha carattere statale ed  rimessa al Ministero dello sviluppo economico, che opera di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, d&#8217;intesa con la &#8220;Regione interessata&#8221; (art. 3, comma 2 bis, d.lgs. 22/2010).<br /> 6.2. E&#8217; bene evidenziare che il modulo legislativo che disciplina la competenza a provvedere costituisce una misura funzionale alla migliore valutazione dei rischi connessi alla natura &#8220;sperimentale&#8221; degli impianti di cui all&#8217;art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. 22/2010: quest&#8217;ultima implica, invero, che la novità  della tecnologia e delle metodologie di estrazione e conversione della risorsa in energia non consente di disporre di dati storici confermati dalla prassi e dall&#8217;esperienza risalente che sono invece disponibili in rapporto agli impianti tradizionali.<br /> 6.3. La intrinseca impossibilità  di contare su dati storici e di esperienza nell&#8217;esercizio dell&#8217;impianto, implica che la relativa autorizzazione deve scaturire da una valutazione di interessi che ha natura non già  vincolata (come ordinariamente accade entro il più vasto ambito dei provvedimenti autorizzativi di iniziative economiche private), ma di ampio merito amministrativo, sostanziantesi in apprezzamenti di opportunità  (anche politica), in un adeguato bilanciamento di interessi e nella conseguente (ragionevole) assunzione di un rischio.<br /> 6.4. In altri termini, per coniugare l&#8217;esigenza generale (di pubblica utilità ) connessa alla promozione delle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di produzione di energia ed il progresso nel loro impiego con l&#8217;altrettanto rilevante principio di precauzione, il legislatore, nel riconoscere esplicitamente l&#8217;importanza di tale genere di impianti (avendo ad essi dedicato specifiche norme), ha inteso apprestare la garanzia di una competenza a provvedere rafforzata, finalizzandola ad accertare in concreto la sussistenza dei presupposti per accedere alla sperimentazione dell&#8217;impianto, essendo impossibile, per le ragioni sin qui descritte, predeterminare esaustivamente in via generale ed astratta le condizioni tecniche e scientifiche di autorizzazione.<br /> 6.5. Il modulo collegiale che regola la competenza a provvedere (costituito dal MEF e dal MIBACT d&#8217;intesa con la Regione interessata)  preordinato a costituire quindi la principale garanzia di realizzazione di tali impianti, individuando gli opportuni accorgimenti volti a prevenire ricadute negative in termini ambientali e di sicurezza.<br /> 6.6. Alla luce di quanto sin qui ritenuto, quando, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti sperimentali di cui all&#8217;art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, non si raggiunge l&#8217;intesa, la natura degli interessi pubblici sottesi al procedimento di cui si tratta richiede che la decisione circa l&#8217;autorizzazione all&#8217;impianto sia devoluta al massimo livello di amministrazione, ovvero al Consiglio dei Ministri, il quale  chiamato a deliberare per risolvere il dissenso nella sede del procedimento di cui all&#8217;art. 14 quater della l. 241/90 (nel testo vigente ratione temporis, successivamente sostituito dalla diversa disciplina di cui all&#8217;art. 14 quinquies), adottando una decisione che viene qualificata come avente &#8220;natura di atto di alta amministrazione&#8221; e che, dunque, implica un apprezzamento particolarmente ampio degli interessi in esame.<br /> 6.7. Nella misura in cui sussiste un inevitabile grado (sia pur minimo) di incertezza sugli effetti dell&#8217;utilizzo della tipologia di impianto di cui si discute (in quanto sperimentale), l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio presuppone l&#8217;assunzione del rischio in capo ad una valutazione latamente politica (in termini di bilanciamento tra il grado di rischio e l&#8217;interesse allo sviluppo della produzione di energia) che proprio per la sua rilevanza  rimessa al Consiglio dei Ministri, che  chiamato a decidere nel confronto con le Regioni interessate.<br /> 6.8. Attese tali finalità , affinchè la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia validamente assunta,  necessario che la partecipazione delle Regioni interessate sia assicurata in maniera effettiva e completa, non potendosi ritenere assolto il relativo obbligo di confronto (che attiene, come si  detto, alla peculiare valutazione degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ed all&#8217;assunzione di una responsabilità  da rischio) con il rispetto meramente formale del precetto legislativo, essendo questo l&#8217;unico strumento di garanzia volto a perseguire l&#8217;effettivo equilibrio del caso concreto tra le esigenze di promozione, ricerca e sviluppo da un lato e di protezione ambientale e di sicurezza dall&#8217;altro.<br /> 6.9. Nel caso di specie, in accoglimento delle tesi difensive di parte ricorrente, deve ritenersi che non  stato assolto l&#8217;obbligo di effettivo ed efficace confronto tra le amministrazioni aventi titolo a partecipare al procedimento ed alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei termini declinati dall&#8217;art. 14 quater della l. n. 241 del 1990.<br /> 6.10. Quanto alla Regione Umbria, era presente alla riunione del 31 luglio 2019 un rappresentante sfornito dei poteri di impegnare la Regione all&#8217;esterno e di validamente esprimerne la posizione (ovvero di partecipare con effetto utile alla valutazione collegiale degli interessi coinvolti nel procedimento). Invero, attesa la rilevanza delle valutazioni che si richiedono alle Amministrazioni coinvolte nell&#8217;esame del progetto di impianti sperimentali di cui si discute, non  possibile ridurre la partecipazione all&#8217;attività  del Consiglio dei Ministri ex art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 ad un atto di &#8220;ordinaria amministrazione&#8221;, essendo necessarie valutazioni di ampia discrezionalità  (incompatibili con la natura vincolata dell&#8217;ordinaria amministrazione).<br /> 6.11. Trattandosi di un potere volto alla tutela di interessi non disponibili, il compito del Presidente della Regione di prendere parte all&#8217;attività  deliberativa del Consiglio dei Ministri di cui all&#8217;art. 14 quater della l. 241/90 non può quindi essere esercitato dal vicario che lo sostituisce in caso di dimissioni, ostando a ciò sia lo Statuto della Regione Umbria (che non attribuisce al vice Presidente tale genere di compiti), sia la natura degli interessi dedotti. La posizione espressa dal rappresentante del vicario nel caso di specie, ancorchè quest&#8217;ultimo abbia rappresentato un giudizio negativo di compatibilità  e si sia quindi espresso nel merito del progetto, non  riferibile alla Regione, che non può dirsi validamente rappresentata a tali fini.<br /> 6.12. Quanto alla contestata omessa acquisizione dell&#8217;intesa con la Regione Lazio, osserva il Collegio che, a norma dell&#8217;art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 22 del 2010 &#8220;<em>qualora l&#8217;area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo  rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell&#8217;area richiesta</em>&#8220;; la disposizione va coordinata con il comma 3 bis del medesimo articolo, secondo il quale &#8220;<em>nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all&#8217;articolo 1, comma 3-bis, l&#8217;autorità  competente  il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l&#8217;intesa con la Regione interessata</em>&#8220;. Stando al suo tenore letterale, quest&#8217;ultimo comma (che ha natura di specialità  rispetto alla disciplina ordinaria che include, a sua volta, anche il comma 5), sembrerebbe non tenere conto della circostanza che l&#8217;impianto pilota potrebbe interessare &#8220;<em>il territorio di due o più regioni confinanti</em>&#8221; come nella fattispecie del comma 5; ma si tratta di un mero difetto di redazione della norma, facilmente risolvibile dall&#8217;interpretazione sistematica dell&#8217;intera disposizione dell&#8217;art. 6 cit. in base al quale l&#8217;intesa andà  raggiunta con il (necessario) coinvolgimento (non della sola Regione nella quale ricade la sede dell&#8217;impianto ma) anche della Regione confinante la Regione &#8220;<em>nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell&#8217;area richiesta</em>&#8221; pure al caso degli impianti pilota.<br /> 6.13. Con la conseguenza che, per questi ultimi, il MISE dovà  coinvolgere nell&#8217;intesa non solo la &#8220;Regione interessata&#8221;, ma &#8220;le Regioni interessate&#8221;, sia pure tenendo conto della diversità  di interessi in ragione dell&#8217;estensione dell&#8217;impianto.<br /> 6.14. Tale interpretazione  suffragata dall&#8217;esegesi che deriva dal raffronto dell&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 22 del 2010 con l&#8217;omologa previsione di cui all&#8217;art. 30 del d.lgs n. 152 del 2006, codice ambiente, che disciplina gli &#8220;<em>impatti ambientali interregionali</em>&#8221; distinguendo due ipotesi, ovvero: interventi soggetti a VAS/VIA di competenza regionale, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, per i quali le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d&#8217;intesa tra le autorità  competenti; progetti o interventi (o loro parti) soggetti a VAS/VIA i quali (sono completamente localizzati entro il territorio di una regione, ma) possano avere &#8220;<em>impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti</em>&#8221; per i quali l&#8217;autorità  competente  tenuta &#8220;<em>a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità  competenti di tali regioni, nonchè degli enti locali territoriali interessati dagli impatti</em>&#8220;.<br /> 6.15. Del resto, la Regione Lazio ha preso parte alla Conferenza dei Servizi indetta dal MISE per l&#8217;esame dell&#8217;istanza, essendo stata coinvolta nel procedimento (a partire già  dalla prima conferenza di servizi dell&#8217;8 settembre 2015, laddove il relativo Presidente attestava che &#8220;l&#8217;intero permesso di ricerca interessa sia la Regione Umbria sia la Regione Lazio&#8221;) ed avendo espresso un parere tecnico (tramite la nota del 16 ottobre 2018). Pertanto, come dedotto da parte ricorrente, la stessa Regione avrebbe anche dovuto prendere parte al procedimento presso il DICA ed il Consiglio dei Ministri svoltosi successivamente.<br /> 6.16. Pertanto, la Regione Lazio aveva titolo a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri di cui all&#8217;art. 14 quater della l. n. 241 del 1990 al fine di superare il dissenso tra le Amministrazioni interessate al procedimento di autorizzazione dell&#8217;impianto pilota di cui si discute, in quanto, pur se la maggior parte di esso  localizzata in territorio della Regione Umbria, la risorsa naturale alla quale l&#8217;impianto sotterraneo attinge  transfrontaliera e dunque i relativi impatti ambientali possono essere significativi anche per la Regione confinante (a tal proposito, si rimanda al decreto di compatibilità  ambientale n. 59 del 2015 che, tra i vari considerato, evidenzia la localizzazione delle opere in progetto &#8220;nell&#8217;area del Campo Geotermico di Torre Alfina, ubicato al confine fra le Province di Terni e Viterbo&#8221;, al parere reso dal MIBACT di cui alla nota prot. n. 31235 dell&#8217;11 dicembre 2014, allegato e costituente parte integrante del suddetto decreto, che reca in più punti riferimenti al sistema fluviale del Tevere, evidenziandosi, altresì, che proprio nella considerazione di tale impatti non a caso tra gli enti coinvolti nelle verifiche circa l&#8217;osservazione delle prescrizioni impartite, figurano enti della Regione Lazio e, segnatamente, la relativa ARPA).<br /> 6.17. Ne deriva che, dovendo essere espresso il parere anche ai sensi di cui all&#8217;art. 30, comma 2, del d.lgs n. 152 del 2006, tale parere non potà  che essere acquisito all&#8217;interno del modulo procedimentale specificatamente prescritto &#8211; per la tipologia sperimentale degli impianti quale quello di cui si discute &#8211; dall&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 22 del 2010 e, laddove sia necessario procedere alla più complessa procedura di cui all&#8217;art. 14 quater della l. n. 241 del 1990, anche in tale ultima sede, ove l&#8217;Amministrazione Regionale dovà  essere chiamata ad intervenire.<br /> 6.18. Non  superfluo osservare che, ai fini del superamento del dissenso, la diversità  di incidenza degli effetti ambientali dell&#8217;impianto sperimentale non  irrilevante: essa si rifletteà  però non già  su una diversità  formale del coinvolgimento delle Regioni nel procedimento (come nel concreto accaduto, essendo stata la Regione Lazio invitata ad esprimere un parere tecnico, a differenza della Regione Umbria inizialmente coinvolta a pieno titolo nelle riunioni presso il DICA), ma in un diverso peso delle loro valutazioni all&#8217;interno del confronto con il Consiglio dei Ministri, questione che atterà , dunque, al merito della relativa decisione e che resta riservato a quella sede; ma che presuppone, in ogni caso, che entrambe le Regioni siano entrambe coinvolte, in coerenza con quanto già  accaduto nella conferenza dei servizi.<br /> 7. Riassuntivamente, ai fini dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura ed esercizio di impianti pilota ex art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. n. 22 del 2010, ove sussista il dissenso tra le Amministrazioni interessate, la relativa determinazione di autorizzazione viene rimessa alla valutazione del massimo organo di Governo, in quanto il superamento del dissenso implica l&#8217;apprezzamento del grado di rischio e l&#8217;accettabilità  di esso nei termini di massima sicurezza possibile, allo stato della tecnica, nel rispetto del principio di precauzione. A tali fini, l&#8217;apporto delle Regioni interessate non può essere risolto nei termini di una mera forma, o di una potenziale partecipazione nominalistica, bensì va ricondotto ad un sostanziale confronto (anche politico) che attiene alla opportunità  ed al merito amministrativo.<br /> 7.1. Osserva il Collegio che il mancato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento va riferito alla procedura svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 14, quater, l. 241/90 ed, in particolare, quanto alla Regione Umbria in relazione alla seduta del 31 luglio 2019; quanto alla Regione Lazio, si osserva che quest&#8217;ultima era stata convocata alla prima riunione indetta per il giorno 25 maggio 2018, in quanto compresa tra le Amministrazioni che avevano preso parte alla Conferenza dei Servizi, ma non ai fini del superamento del dissenso (per cui avrebbe dovuto essere rappresentata non già  da personale tecnico, ma da organo appositamente delegato dalla Giunta, come previsto specificatamente dall&#8217;art. 14 quater); tant&#8217; che interveniva alla seconda riunione (del 25 giugno 2018), dando atto di non essere convocata ai fini dell&#8217;intesa &#8211; come la Regione Umbria &#8211; sia pure chiedendo di acquisire il documento tecnico dei Comuni per poter valutare eventuali ricadute ambientali del progetto nel proprio territorio; nella riunione del 10 settembre 2018, la Regione Lazio ribadiva la medesima posizione, riservandosi ogni valutazione in ordine agli impatti sul Lago di Bolsena.<br /> 7.2. Presso il Consiglio dei Ministri, atteso il mancato superamento del dissenso da parte della Regione Umbria  stata disposta la riapertura di &#8220;un nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale&#8221; (riunione del 28 novembre 2018), che conduceva all&#8217;emissione dei pareri CTIVIA di cui oltre, per poi concludersi nella riunione del 31 luglio 2019 (oggetto di gravame), nella quale si deliberava in senso favorevole al progetto.<br /> 7.3. Alla luce di quanto ritenuto sin qui, appare evidente la concreta lesione dell&#8217;obbligo di intesa, da ricondursi per la Regione Umbria alla sola riunione del 31 luglio 2019 e per la Regione Lazio all&#8217;intero svolgimento del procedimento ex art. 14 quater della l. 241/90.<br /> Non depone in contrario la circostanza che la Regione Lazio, nelle riunioni presso il DICA e con il rilascio del parere del 16 ottobre 2018, avesse espresso una posizione sostanzialmente adesiva alla modalità  della propria partecipazione al procedimento (laddove il relativo rappresentante evidenziava di essere presente non ai fini dell&#8217;intesa, che riguardava la sola Regione Umbria).<br /> Invero, non essendo stata rivolta alla Regione Lazio, ab origine, la convocazione ai fini del raggiungimento dell&#8217;intesa, l&#8217;Ente non poteva che intervenire mediante un rappresentante solamente &#8220;tecnico&#8221;, ovvero non legittimato ad esprimersi in merito.<br /> Nessuna acquiescenza può dunque rinvenirsi nella fattispecie, anche perchè gli interessi dei quali la Regione  chiamata ad apprestare tutela non sono disponibili, fermo restando che era onere della Presidenza del Consiglio dei Ministri individuare le Regioni interessate all&#8217;intesa sulla base del concreto assetto di incidenza del permesso di ricerca sulle matrici ambientali.<br /> 8. Quanto alle ulteriori doglianze, il Collegio ribadisce, in primo luogo, la già  rilevata irricevibilità  per tardività  (cfr. capo 4 della presente decisione al quale si rinvia) di tutte le censure proposte avverso gli atti riferiti ai precedenti sviluppi procedimentali, le quali avrebbero dovuto essere proposte entro i prescritti termini di decadenza.<br /> 8.1. In particolare, il Collegio osserva che, con riferimento alla censurata sussistenza di conflitti di interessi del Presidente della CTVIA e del componente della CIRM &#8211; che si ritiene di esaminare prioritariamente rispetto alle altre residue doglianze in ragione della radicalità  del vizio (illegittima composizione dell&#8217;organo collegiale) &#8211; tale profilo avrebbe dovuto essere contestato con la tempestiva impugnazione del decreto di compatibilità  ambientale del 2015, con conseguente preclusione della suscettibilità  di far valere il vizio in relazione ad atti ormai consolidatisi. E&#8217;, dunque, esclusivamente per maggior scrupolo che si rileva che il Presidente della CTVIA, come documentato in atti, era del tutto assente alla seduta della commissione di cui al parere n. 1641 del 31 ottobre 2014, non avendo, dunque, concorso alla formazione della volontà  dell&#8217;organo collegiale.<br /> 8.2. La rilevata irricevibilità , se certamente preclude l&#8217;ammissibilità  della contestazione del vizio quanto al parere CTVIA n. 1641 del 31.10.2014 ed al parere espresso dal CIRM nella seduta del 19 marzo 2014, non si estende ai pareri successivi espressi dalla CTVIA, segnatamente il 31.05.2019 ed il 5.07.2019, oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del presente giudizio.<br /> 8.3. Sebbene sia comprovata in atti, infatti, la sussistenza, sino al 2013, di un rapporto di consulenza e collaborazione del Presidente della CTVIA con la società  controinteressata, per giunta riferito proprio al progetto per la relazione dell&#8217;impianto pilota di Castel Giorgio, all&#8217;evidenza suscettibile di determinare l&#8217;insorgere del duplice obbligo di comunicazione e di astensione, le evidenze in atti consentono di escludere la sussistenza del censurato vizio.<br /> 8.4. Consta dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dal parere della Commissione VIA n. 3025 del 31 maggio 2019 (pag. 6) che il Presidente era &#8220;assente&#8221; alla seduta (analogamente, come già  rilevato, a quanto documentato in relazione alla seduta del 31.10.2014) e, del pari,  comprovato che nella seduta dell'&#8221;Assemblea plenaria n. 19/2019&#8243; del 5 luglio 2019, in relazione alla &#8220;proposta di parere&#8221; n. 4.14 relativa all&#8217; &#8220;Impianto pilota geotermico &#8220;Castel Giorgio&#8221;, alle &#8220;ore 10,45 il Presidente si allontana &#038; Presiede la riunione il geol. Bordone&#8221;; sia la discussione che l&#8217;approvazione della proposta in questione sono avvenute in assenza del Presidente, intervento solo successivamente per il prosieguo dei lavori non riferiti al progetto de quo.<br /> 8.5. Come chiarito dall&#8217;univoca giurisprudenza, nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare quando un organo collegiale debba ritenersi &quot; perfetto&quot;  quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti. Lo scopo della supplenza, non prevista nella specie,  proprio da un lato, quello di garantire che il collegio possa operare con il &quot;plenum&quot; anzichè con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, e, dall&#8217;altro lato, l&#8217;esigenza che la commissione svolga le sue operazioni con continuità  e tempestività , senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall&#8217;impedimento di taluno dei suoi componenti (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324).<br /> 8.6. Si osserva, inoltre, che anche nell&#8217;attuale configurazione della Commissione, conseguente alla riorganizzazione introdotta con il d. lgs. n.104 del 2017, deve escludersi la infungibilità  di ciascun singolo componente rispetto agli altri, tenuto conto dei criteri di professionalità  che in modo fungibile devono presiedere alla scelta dei componenti con una ripartizione per profili che nella fattispecie non ha costituito neppure oggetto di specifica contestazione. Da ciò consegue che non sono traslabili alla fattispecie le coordinate sviluppate dalla giurisprudenza in tema di attività  valutativa delle commissioni di gara e di concorso, trattandosi, diversamente dal caso di specie, di organi straordinari, caratterizzati da profili soggettivi di integrazione disciplinare tali da escludere la fungibilità  di ciascun singolo componente, nonchè dalla possibile presenza di membri supplenti (cfr. Cons. St., sez. VI, 21/03/2005, n. 1112).<br /> 8.7. Esclusa, dunque, la qualificazione della commissione in termini di collegio perfetto e comprovato in atti che il componente in questione (presidente della commissione) non ha partecipato alle sedute (in un caso in quanto addirittura assente e nell&#8217;altro in quanto si  allontanato per rientrate solo dopo la decisione conclusiva riferita al progetto de quo) e non ha in alcun modo concorso alla formazione della determinazione dell&#8217;organo collegiale, deve concludersi per l&#8217;insussistenza del censurato vizio (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2001, n. 2258).<br /> 9. Quanto alle doglianze rivolte all&#8217;impugnazione degli atti istruttori ed, in particolare, del parere reso dalla CTVIA il 31.05.2019, nonchè del successivo parere del 5.07.2019, si osserva che il gravame  formulato in termini tali da doversi considerare rivolto ad una contestazione di merito, come tale inammissibile nella sede giurisdizionale.<br /> 9.1. Deve premettersi, in linea generale, che nel rendere giudizi attinenti alla valutazione di impatto ambientale (ed, a maggior ragione, quando tale valutazione viene esercitata ai fini dell&#8217;adozione di &#8220;atti di alta amministrazione&#8221; come nel caso del superamento del dissenso ai fini dell&#8217;art. 14 quater della l. 241/90), l&#8217;amministrazione esercita ampia discrezionalità , che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili intensi di discrezionalità  amministrativa e istituzionale in relazione all&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.<br /> 9.2. Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo, ed  altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall&#8217;art. 134 c.p.a. (cfr., sotto l&#8217;egida della precedente normativa, identica in parte qua, Cons. St., Ad. Pl., 9 gennaio 2002, n. 1).<br /> 9.3. Proprio in ragione di tali particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, il Collegio ritiene di far proprie le considerazioni reiteratamente espresse dal Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. St. Sez. IV, 28.02.2018 n. 1240 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 27.03.2017 n. 1392), per cui, &quot;prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte)&#8230;, la relativa valutazione di legittimità  giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata a evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità , irragionevolezza, contraddittorietà  e superficialità . Invero, il giudizio di compatibilità  ambientale, quand&#8217;anche reso sulla base di criteri oggettivi di misurazione, pienamente esposti al sindacato del giudice amministrativo,  attraversato, come visto, da profili particolarmente intensi di discrezionalità  amministrativa sul piano dell&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all&#8217;interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera, con la conseguenza che le scelte effettuate dall&#8217;amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (in termini, cfr., Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175; Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)&quot;.<br /> 9.4. Da ciò deriva che, come costantemente affermato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 11004 del 2019) in una materia così complessa:<br /> &quot;a) la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità  nella sfera riservata alla p.a., quand&#8217;anche l&#8217;eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell&#8217;area dell&#8217;annullamento dell&#8217;atto;<br /> b) in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l&#8217;Amministrazione  in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l&#8217;interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure;<br /> c) conseguentemente, il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali:<br /> I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità  della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;<br /> II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità  della valutazione stessa;<br /> III) può disporre c.t.u. o verificazione al fine di esercitare più penetranti controlli, con particolare riguardo ai profili accertativi&quot;.<br /> 9.5. Quest&#8217;ultima ipotesi non ricorre nel caso di specie. La difesa di parte ricorrente ha lamentato che i pareri impugnati (costituenti l&#8217;adempimento al supplemento istruttorio deciso dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2018) non avrebbero preso in considerazione una serie di fattori rilevanti ai fini del decidere connessi al rischio sismico che sarebbe stato palesato dai fatti successivi rispetto alla conclusione della precedente fase istruttoria (ovvero il sisma del 2016), limitandosi a riconfermare (in tesi apoditticamente) le conclusioni già  a suo tempo rassegnate (in senso favorevole all&#8217;impianto); ma tale premessa  smentita dall&#8217;analisi del testo dei documenti.<br /> 9.6. Infatti, nei pareri della CTIVIA si espone un giudizio (sia pure formalmente sintetico, ma sostanzialmente) esaustivo, ovvero che tali eventi non comportano una modifica dell&#8217;originario parere. In particolare, nel parere del 31 maggio 2019, la CTIVIA non si limita a ribadire meramente il giudizio di cui al parere nr. 1641/2014 e successiva VIA 59/2015, ma prende in esame i dati dell&#8217;INGV, Oss. Nazionale terremoti (riportati nell&#8217;apposita tabella incorporata nel testo del parere) per esprimere il giudizio secondo il quale gli eventi sismici generati nell&#8217;appennino centrale che possono avere magnitudo ML maggiore di 6 sono generati dalle &#8220;faglie capaci&#8221;, ovvero quelle attive (che hanno effetti catastrofici per le popolazioni che risiedono nelle loro vicinanze) ma che sono meno risentiti nella zona di Castel Giorgio &#8220;di quanto lo siano i più deboli terremoti locali di origine vulcanica/geotermica&#8221; ai quali &#8211; secondo CTIVIA &#8211; sono riconducibili gli eventi sismici del 2016 (viene riportata la tabella 1 che indica la localizzazione degli epicentri di tutti i sismi inferiori a 4 di ML, che a partire dall&#8217;agosto 2016, hanno colpito l&#8217;Italia centrale e che sono a più di 90 km dalla zona di interesse, allineati lungo la &#8220;faglia capace&#8221; di &#8220;quaternaria allineata lungo l&#8217;Appenino con direzione NNW-SSE da Norcia all&#8217;Aquila&#8221; (seguono ulteriori considerazioni e tabelle di rilevazione e dati). Si tratta, dunque, di valutazioni ed elementi di fatto che sono addotti dalla Commissione proprio in relazione agli approfondimenti istruttori richiesti (in coerenza con quanto affermato dalla sentenza di questo TAR nr. 7573/2019) dal Consiglio dei Ministri.<br /> 9.7. Ne deriva che la conclusione del parere del 31 maggio 2019, secondo la quale &#8220;I terremoti che hanno colpito l&#8217;appennino centrale nel 2016: &#8211; sono simili a quelli che si sono verificati in passato in quelle aree; non costituiscono pertanto un elemento di novità &#038;&#8221; ed altro a seguire, rappresenta piena espressione di un giudizio di merito, rispetto al quale gli argomenti critici dedotti dalle Regioni nella odierna sede di giudizio potranno essere riproposti ai fini delle decisioni da assumere ex art. 14 quater della l. 241/90, al fine di valutare ogni opportuna misura (incluso, ove ritenuto opportuno, il riesame della questione in sede procedimentale); ma sono inammissibili nell&#8217;odierna sede di giudizio.<br /> 10. Ferma, inoltre, la già  rilevata tardività  delle contestazioni articolate avverso il decreto di compatibilità  ambientale del 2015 e gli atti allo stesso presupposti, incidente anche relativamente ai profili paesaggistici, ambientali e culturali, nonchè alla valutazione di incidenza ambientale, il Collegio ritiene, esclusivamente per completezza di analisi, di sottolineare che dalla documentazione versata in atti emerge che nella valutazione positiva espressa dal Ministero per i beni e le attività  culturali sono stati congruamente esaminati gli elementi di interesse sul piano paesaggistico ambientale, con acquisizione di tutte le evidenze fattuali, esaustivamente ponderate e vagliate, anche in esito alle richieste di integrazione rivolte alla proponente ed ai sopralluoghi eseguiti, con considerazione dei pareri espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell&#8217;Umbria, la quale, giova precisare, ha riconosciuto la propria incompetenza provvedendo all&#8217;adozione di pareri endoprocedimentali.<br /> 10.1. Nello specifico,  stato considerato che il progetto  compatibile con gli indirizzi e prescrizioni del Piano Piano Urbanistico Territoriale Regionale (PUT), nonchè con gli indirizzi e le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), interessando aree libere da vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42 del 2004, salvo per quanto attiene &#8220;l&#8217;elettrodotto cabina secondaria di Nuova Itelco Orvieto&#8221; e l&#8217;attraversamento di determinati e circoscritti ambiti, prevedendosi, in relazione a questi ultimi, la necessità  dell&#8217;autorizzazione del medesimo Ministero per i beni e le attività  culturali. Del pari  stata rilevata la conformità  con gli altri numerosi strumenti di pianificazione vagliati, incluso il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Terni, sottolineandosi che l&#8217;intervento interessa aree inserite nella Z.T.O. agricola ovvero quella inerente alle attività  produttive e che le tubazioni si sviluppano in parte in aree agricole ed in parte in zone di viabilità  esistente.<br /> 10.2. Coerentemente con gli elementi fattuali, correttamente acquisiti, il suddetto Ministero ha ritenuto di esprimersi positivamente con imposizione di stringenti prescrizioni che contemplano anche una rilevante attività  di monitoraggio da parte della predetta Soprintendenza e che, nel complesso dell&#8217;articolato parere espresso con atto dell&#8217;11 dicembre 2014, sono state ritenute idonee a superare i profili di criticità  da quest&#8217;ultima segnalati, con valutazioni immuni dai contestati vizi, risultando funzionali ad assicurare la tutela dei valori paesaggistico ed ambientali implicati, peraltro, in misura residuale, senza precludere l&#8217;iniziativa proposta.<br /> 11. Del pari, e sempre ai fini di una maggiore esaustività  stante la rilevata inammissibilità  delle deduzioni in esame, si evidenzia, quanto alla valutazione di incidenza ambientale, che vi  comprova in atti che l&#8217;area di progetto non ricade all&#8217;interno dei Siti della Rete Natura 2000, avendo la Commissione ritenuto di richiedere al proponente l&#8217;esecuzione di uno studio d&#8217;incidenza relativo al sito &#8220;Lago di Bolsena&#8221; esclusivamente in funzione dell&#8217;opportunità  di verificare una &#8220;possibile incidenza sulla falda che scorre&#8221; verso detto sito, addivenendo, in esito all&#8217;approfondita istruttoria svolta, alla conclusione che le incidenze sulle suddette aree possono essere ritenute nulle. L&#8217;approccio seguito dalla Commissione  stato, dunque, rigoroso, dovendosi escludere la necessità  di estendere la valutazione anche ad altri siti non direttamente incisi, sia in quanto estranei all&#8217;ambito di intervento sia alla luce delle risultanze emerse, constando in atti i numerosi e specifici approfondimenti svolti dalla società  nello studio di impatto ambientale (SIA), il quale ha considerato tutte le componenti ambientali suscettibili di essere interessate dalla costruzione e dall&#8217;esercizio dell&#8217;opera con identificazione dei raggi di azione che le diverse attività  del progetto possono esercitare nell&#8217;ambiente. Coerentemente con gli approfondimenti svolti, infatti,  stato appurato, con esauriente appropriatezza di approfondimento, che l&#8217;attuazione del progetto non produrà  alcun effetto negativo sugli habitat e sulle specie di flora e fauna presenti nelle aree SIC e nella ZPS del Lago di Bolsena.<br /> 12. Con riferimento alla capacità  tecnica della proponente, se può convenirsi con la difesa di parte ricorrente quanto all&#8217;assenza di esperienze maturare dalla società  controinteressata nel settore, in quanto costituita solo nel 2010 con lo scopo di rispondere all&#8217;esigenza di generare energia geotermoelettrica con una tecnologia c.d. non emissiva, ciò non preclude affatto la sussistenza dell&#8217;adeguatezza delle competenze tecniche da riferire al personale tecnico e direttivo incaricato alla realizzazione del progetto; per quanto attiene, invece, alla capacità  economica, a prescindere da ulteriori considerazioni in ordine ai precedenti sviluppi procedimentali conclusisi con determinazioni non tempestivamente impugnate, consta in atti che la controinteressata ha provveduto anche alla sottoscrizione della polizza fideiussoria.<br /> 13. Anche per quanto attiene alla inefficacia sopravvenuta del decreto di compatibilità  ambientale gravato, non può che rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non solo la società  controinteressata ha richiesto la proroga della VIA con istanza del 1 aprile 2020 ma il Ministero dei beni e delle attività  culturali ha espresso &#8220;parere tecnico istruttorio favorevole alla richiesta di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di compatibilità  ambientale di cui al Decreto VIA n. 59 del 03/04/2015&#8221;. Da ciò consegue che non può revocarsi in dubbio che il decreto di compatibilità  ambientale 59/2015 sia ancora valido ed efficace.<br /> 14. Conclusivamente, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, va in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile e per la restante parte accolto, nei limiti sopra indicati, con assorbimento delle residue censure, sicchè per l&#8217;effetto vanno annullati sia le delibere assunte dal Consiglio dei Ministri, senza la partecipazione delle Regioni interessate, sia gli atti impugnati con i motivi aggiunti, in quanto alle stesse strettamente conseguenziali.<br /> 14.1. Ne deriva l&#8217;obbligo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di rinnovare &#8211; nei predetti limiti &#8211; il procedimento volto a superare il dissenso (non più disciplinato dall&#8217;art. 14 quater della l. 241/90, ma dall&#8217;art. 14 quinquies, comma 4 e ss. nel testo attualmente vigente), assicurando il coinvolgimento effettivo della Regione Umbria e della Regione Lazio e con facoltà , ove sia ritenuto opportuno, di disporre il riesame delle conclusioni dell&#8217;istruttoria circa i rischi sismici e di impatto sulla risorsa idrica, secondo le allegazioni fornite dalle Amministrazioni interessate o che queste ultime potranno motivatamente proporre, garantendo in tal caso il pieno contraddittorio con la società  proponente, odierna controinteressata.<br /> 15. Attesa la rilevanza degli interessi coinvolti e la complessità  delle questioni giuridiche trattate, sussistono evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, come integrato dai motivi aggiunti, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile e per la restante parte lo accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021, tenutasi in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137:<br /> Elena Stanizzi, Presidente<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere<br /> Brunella Bruno, Consigliere, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Brunella Bruno</strong>   <strong>Elena Stanizzi</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-16-2-2021-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2021 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-5-2010-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-5-2010-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-5-2010-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.1898</a></p>
<p>Pres. Allegretta – Est. Picone La Lucente S.p.a. (Avv. Valla) C/ A.S.L. Provincia di Foggia (Avv. Matassa) – Sanitaservice s.r.l. (Avv. Antonucci) + altri. sulla illegittimità dell&#8217;affidamento diretto ad opera dell&#8217;Asl dei servizi di pulizia ad una società in house providing 1. Processo amministrativo – Servizio pubblico – Società in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-5-2010-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-5-2010-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Allegretta – Est. Picone<br />  La Lucente S.p.a. (Avv. Valla) C/ A.S.L. Provincia di Foggia (Avv. Matassa)<br /> – Sanitaservice s.r.l. (Avv. Antonucci) + altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;affidamento diretto ad opera dell&#8217;Asl dei servizi di pulizia ad una società in house providing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Servizio pubblico – Società in house &#8211; Costituzione – Onere di immediata impugnazione – Esclusione &#8211; Termine – Decorrenza &#8211; Affidamento effettivo. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Società in house providing &#8211; Costituzione e affidamento diretto – Impugnazione &#8211;  Legittimazione attiva &#8211;  Impresa del settore.	</p>
<p>3. Servizi pubblici – Servizi di pulizia &#8211; Servizi non strumentali &#8211; Società in house providing – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In tema di affidamento diretto di servizi pubblici ad una società in house providing, l’impresa che aspira a conseguire il servizio mediante gara ad evidenza pubblica, subisce una concreta ed effettiva lesione dei suoi interessi, soltanto in seguito all’affidamento effettivo del  servizio alla società pubblica, pertanto non vi è alcun onere di immediata impugnazione dell’atto di costituzione di una società pubblica, fino a quel momento, solo potenzialmente affidataria, in base all’oggetto sociale.	</p>
<p>2. Sussiste in capo all’impresa che opera nel settore, la legittimazione ad impugnare la costituzione da parte della P.A. di una società interamente pubblica cui viene affidato, senza l’espletamento della gara, lo svolgimento del servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture e i presidi della zona, che resta in tal modo sottratto al libero mercato.	</p>
<p>3. In tema di servizi pubblici, è precluso, ai sensi dell’art. 3 c. 27, della L. 244/2007, la costituzione, da parte della Asl, di società in house providing e il successivo affidamento alle stesse, di attività non imprescindibili per le proprie finalità istituzionali. Il servizio di pulizia degli uffici e dei presidi ospedalieri, non può essere considerato quale “strumento necessario” in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda sanitaria Locale. Ne consegue che, sussiste un divieto normativo per la P.A. di costituire società per l’effettuazione delle pulizie nei propri immobili ed uffici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)	</p>
<p></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1963 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />	<br />
<b>La Lucente s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Valla e Libera Valla, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Q. Sella, 36; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Sanitaservice s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci e Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Manzoni, 5; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Michelangelo De Cesare</b>, <b>Vincenzo La Tosa</b>, <b>Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della deliberazione del Commissario straordinario n. 1073 del 14 aprile 2008, avente ad oggetto la costituzione della società Sanitaservice s.r.l. e delle successive delibere del Commissario straordinario n. 1475 e 1476 del 20 maggio 2008 di modifica dello statuto e di nomina dell’amministratore unico;<br />	<br />
&#8211; delle delibere n. 2866 del 26 settembre 2008 n. 3168 del 13 ottobre 2008, di ulteriore modifica dello statuto societario;<br />	<br />
&#8211; della delibera n. 3364 del 27 ottobre 2008 di affidamento alla Sanitaservice s.r.l., con decorrenza 1 novembre 2008, delle prestazioni di ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari assistenziali, ai servizi istituzionali e ai s<br />
&#8211; dell’atto costitutivo e dello statuto della Sanitaservice s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; della nota del 30 dicembre 2008, con cui l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente la proroga del contratto di pulizia dei suoi uffici e presidi della ex ASL FG/1 fino al 31 gennaio 2009 e l’affidamento diretto per il successivo periodo alla Sanit<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la relazione dell’amministratore unico della Sanitaservice s.r.l. del 24 novembre 2008;<br />	<br />
&#8211; della delibera del Direttore generale n. 674 del 1 aprile 2009, avente ad oggetto l’affidamento alla Sanitaservice s.r.l. del servizio di “messa a disposizione del personale” per l’espletamento del servizio di pulizia, ausiliariato e portierato fino al<br />
&#8211; della delibera del Direttore generale n. 1754 del 14 luglio 2009, recante modifiche ed integrazioni alla precedente delibera n. 674 del 1 aprile 2009;<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, di Sanitaservice s.r.l. e di Michelangelo De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla, Nino Matassa e Nicola Di Modugno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, già appaltatrice del servizio di pulizia degli uffici e dei presidi della Azienda sanitaria di Foggia (in scadenza al 31 dicembre 2008), impugna la lunga sequenza di atti e delibere elencati in epigrafe, con i quali è stato disposto l’affidamento dei servizi di pulizia, ausiliariato e portierato alla Sanitaservice s.r.l., società unipersonale costituita ed interamente controllata dall’Azienda sanitaria foggiana, operante in regime di <i>in house providing</i>.<br />	<br />
Con il ricorso originario e con i plurimi motivi aggiunti notificati in corso di causa, deduce censure così riassumibili:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 81 del Trattato CE e dei principi comunitari in tema di concorrenza; violazione degli artt. 3, 117 e 97 della Costituzione; eccesso di potere;<br />	<br />
&#8211; violazione del combinato disposto dell’art. 13 del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito con legge n. 248 del 2006) e dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 23<i>bis </i>del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente e contraddittoria;<br />	<br />
&#8211; violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 82 del 1994 e del decreto ministeriale n. 274 del 1997 in materia di imprese di pulizia; eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti ed irrazionalità manifesta;<br />	<br />
&#8211; violazione del paragrafo 2 – lett. e) della Direttiva 1977/388/CE e del d. lgs. n. 235 del 2003;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 18, secondo comma, del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008) ed eccesso di potere per irrazionalità manifesta e sviamento;<br />	<br />
&#8211; incompetenza, in relazione alla nota dell’Assessore regionale alla salute del 25.3.2009.<br />	<br />
Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e la Sanitaservice s.r.l., resistendo al gravame.<br />	<br />
Hanno spiegato intervento <i>ad opponendum </i>i signori Michelangelo De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso, rispettivamente in qualità di rappresentanti dei sindacati RdB CUB di Foggia, COSNIL Sanità Privata di Foggia, FP-CGIL di Foggia e USPPI.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, devono essere dichiarati irricevibili i documenti depositati nel corso della pubblica udienza del 16 dicembre 2009, in violazione del termine di legge, dal difensore dell’Azienda sanitaria, su cui parte ricorrente ha formulato espressa opposizione.<br />	<br />
E’ conseguentemente respinta l’istanza di differimento, avanzata dal difensore dell’Azienda sanitaria proprio sulla base del contenuto della delibera regionale tardivamente prodotta in giudizio. <br />	<br />
2. In rito, non possono accogliersi le eccezioni sollevate dalle parti resistenti in ordine alla tempestività ed ammissibilità dell’impugnativa.<br />	<br />
2.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che il ricorso originario è stato notificato in data 30 dicembre 2008 (al buio, secondo quanto affermato nello stesso atto introduttivo da parte ricorrente, che in quella fase ha affermato di non conoscere nel dettaglio le delibere impugnate e di averne avuto notizia solo verbalmente, in prossimità della conclusione dell’appalto di cui era affidataria). Solo con lettera inviata il 30 dicembre 2008, il Direttore generale dell’Azienda sanitaria ha reso noto a La Lucente s.p.a. che “<i>quest’Amministrazione sta predisponendo gli atti per l’affidamento dei servizi in oggetto alla Sanitaservice s.r.l. (affidamento in house providing)</i>”, precisando che i servizi di pulizia e sanificazione sarebbero stati gestiti dalla stessa La Lucente s.p.a. in <i>prorogatio </i>fino al 31 gennaio 2009 e dalla Sanitaservice s.r.l. a partire dal 1 febbraio 2009.<br />	<br />
La ricorrente ha poi impugnato, mediante motivi aggiunti, le presupposte delibere commissariali n. 1073 del 14 aprile 2008 (costituzione della società Sanitaservice s.r.l.), n. 1475 e n.1476 del 20 maggio 2008 (modifica dello statuto e nomina dell’amministratore unico), n. 2866 del 26 settembre 2008 n. 3168 del 13 ottobre 2008 (ulteriore modifica dello statuto societario), n. 3364 del 27 ottobre 2008 (affidamento alla Sanitaservice s.r.l., con decorrenza 1 novembre 2008, delle prestazioni di ausiliariato relative ai servizi sanitari, ai servizi socio-sanitari assistenziali, ai servizi istituzionali e ai servizi a questi ultimi strumentali), affermando di aver appreso dell’esistenza e del contenuto di tutti i predetti provvedimenti solo dopo la citata comunicazione del 30 dicembre 2008, ovvero a seguito di deposito in giudizio.<br />	<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il termine per impugnare non possa farsi decorrere, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, dalla scadenza della pubblicazione delle delibere all’albo dell’Azienda sanitaria. Non vi è, infatti, alcuna norma di legge o di regolamento che prescriva tale adempimento di pubblicità a carico della Aziende sanitarie pugliesi, risultando implicitamente abrogata, ad opera dell’art. 5 della legge regionale della Puglia n. 10 del 2002, la previsione contenuta nell’art. 23, primo comma, della legge regionale n. 22 del 1994, che disponeva l’obbligatoria affissione di tutte le delibere all’albo pretorio presso la sede dell’ente entro trenta giorni dalla loro adozione (in questo senso Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2007 n. 5564).<br />	<br />
Ed in ogni caso, avuto riguardo al concreto evolversi della vicenda qui in esame, deve riconoscersi che soltanto in seguito alla manifestazione di volontà espressa dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria il 30 dicembre 2008 le deliberazioni precedentemente assunte nel corso dell’anno (costituzione della società <i>in house </i>e modificazioni dello statuto) hanno assunto concreta ed effettiva lesività per gli interessi della società ricorrente, la quale opera nel settore delle pulizie e del servizio di pulizia era appaltatrice per la stessa Azienda sanitaria foggiana, fino al 31 dicembre 2008. In questo senso, merita adesione l’avviso espresso dalla giurisprudenza secondo cui non vi è onere di immediata impugnazione dell’atto di costituzione di una società pubblica potenzialmente affidataria, in base all’oggetto sociale, di una moltitudine di servizi, in quanto l’impresa che aspira a conseguire il servizio mediante gara ad evidenza pubblica subisce una concreta lesione solo nel momento dell’effettivo affidamento del servizio alla società pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5281; Id., sez. VI, 27 dicembre 2006 n. 7950; Id., sez. V, 30 agosto 2006 n. 5072). <br />	<br />
2.2. Del pari infondata è l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse.<br />	<br />
La ricorrente La Lucente s.p.a. opera incontestabilmente nel settore delle pulizie ed è stata finanche appaltatrice dell’Azienda sanitaria di Foggia fino alla fine del 2008. Essa ha pertanto piena legittimazione a dolersi della costituzione da parte dell’ente di una società interamente pubblica cui viene affidato, senza esperimento di gara, lo svolgimento del servizio di pulizia ed ausiliariato presso le strutture ed i presidi di zona, che resta in tal modo sottratto al mercato per gli anni a venire. <br />	<br />
3. Nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
3.1. L’Azienda sanitaria locale di Foggia, con l’impugnata delibera commissariale n. 1073 del 14 aprile 2008, ha deciso di costituire la Sanitaservice s.r.l., società unipersonale interamente controllata ed operante in regime di <i>in house providing</i>. Con le successive delibere (tutte impugnate), ha modificato lo statuto societario per adeguarlo ai principi in tema di affidamento <i>in house</i> affermati dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria ed a quelli contenuti nell’art. 23<i>bis</i> del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112.<br />	<br />
Alla Sanitaservice s.r.l., in un primo momento, sono state direttamente affidate le prestazioni strumentali al servizio di emergenza ed urgenza, ovvero le attività di trasporto e di soccorso degli infermi, le attività di soccorritore, di autista soccorritore e, in via eccezionale, di infermiere, da svolgersi presso le postazioni “118” ed i punti di primo intervento operanti nell’ambito territoriale di competenza.<br />	<br />
Sul finire del 2008, l’Azienda sanitaria di Foggia ha poi stabilito di avvalersi della Sanitaservice s.r.l. anche per l’espletamento delle “prestazioni di ausiliariato”, tra cui ha ricompreso l’attività di pulizia degli uffici dell’ente e dei presidi sanitari. Ha perciò preavvisato la ricorrente dell’imminente subentro nel servizio, a partire dal 1 febbraio 2009.<br />	<br />
In pendenza di causa, l’Azienda sanitaria ha parzialmente corretto la propria decisione organizzativa, adottando la deliberazione 1 aprile 2009 n. 674 (gravata con motivi aggiunti), con cui ha disposto l’affidamento in via sperimentale alla Sanitaservice s.r.l. del servizio di “messa a disposizione del personale” per l’espletamento del servizio di pulizia, ausiliariato e portierato fino al 31 dicembre 2009. In sostanza, la delibera ha previsto che i dipendenti della Sanitaservice s.r.l. avrebbero svolto i propri compiti sotto la direzione ed il controllo gerarchico dei dirigenti e funzionari dell’Azienda sanitaria locale, che quest’ultima avrebbe procurato i materiali di pulizia e le attrezzature ed avrebbe corrisposto alla società il solo “rimborso” delle retribuzioni pagate ai dipendenti e degli oneri previdenziali ed assicurativi, preventivato in euro 5.222.563,84 annui.<br />	<br />
Sennonché, dopo aver ricevuto lamentele e segnalazioni di disservizi dai direttori delle strutture ospedaliere e dei distretti socio-sanitari, l’Azienda sanitaria di Foggia è tornata sui propri passi e, con delibera n. 1754 del 14 luglio 2009 (impugnata dalla ricorrente con gli ultimi motivi aggiunti), ha testualmente stabilito “<i>di modificare le modalità di svolgimento del servizio di pulizia … nel senso che, invece della messa a disposizione di personale, Sanitaservice assumerà l’obbligazione di risultato, assicurando personale, organizzazione, attrezzature e materiali al canone mensile di euro 479.697,63</i>”, pari ad un costo annuo di euro 5.756.371,56.<br />	<br />
In definitiva, con l’ultimo dei provvedimenti oggetto di gravame, il servizio di pulizia è stato a tutti gli effetti appaltato in via diretta alla Sanitaservice s.r.l., dietro pagamento di un corrispettivo fisso ed omnicomprensivo, con onere della società appaltatrice di organizzare autonomamente mezzi e personale per lo svolgimento della prestazione. Su siffatto modello di gestione del servizio deve concentrarsi lo scrutinio di legittimità.<br />	<br />
3.2. Merita accoglimento il motivo con il quale la ricorrente La Lucente s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). <br />	<br />
La norma, rubricata “<i>Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche</i>”, dispone, al dichiarato fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, secondo comma, del d. lgs. n. 165 del 2001 non possono costituire società aventi per oggetto “<i>attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali</i>” né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; resta viceversa ammessa la costituzione da parte delle Amministrazioni pubbliche di società che producono “<i>servizi di interesse generale</i>” ovvero che forniscono servizi di committenza.<br />	<br />
La relazione al disegno di legge, dopo aver premesso che la creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività, chiarisce che la <i>ratio</i> della norma è quella di “<i>evitare forme di abuso</i>” che comportino la sottrazione dell’agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo da parte degli enti pubblici e dell’opinione pubblica, ed inoltre di “<i>tutelare la concorrenza e il mercato</i>”. <br />	<br />
In coerenza con gli obiettivi, la norma definisce il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all’oggetto sociale delle società e mira, da un canto, a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per un’Amministrazione pubblica) ed attività di impresa di enti pubblici, dall’altro ad evitare che quest’ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto pubblico può normalmente godere. In questo senso si è recentemente espressa la Corte costituzionale, che ha ricondotto la disciplina in esame alla materia “tutela della concorrenza”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma – lett. e), della Costituzione ed ha affermato che siffatte limitazioni sono dirette “<i>… ad evitare che soggetti dotati di privilegi svolgano attività economica al di fuori dei casi nei quali ciò è imprescindibile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero per la produzione di servizi di interesse generale (casi compiutamente identificati dal citato art. 3, comma 27), al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quindi sono preordinate a scongiurare una commistione che il legislatore statale ha reputato pregiudizievole della concorrenza (sentenza n. 326 del 2008). Inoltre, esse mirano a realizzare detta finalità con modalità non irragionevoli, siccome il divieto stabilito dalle disposizioni censurate e l’obbligo di dismettere le partecipazioni possedute in violazione del medesimo non hanno carattere di generalità, ma riguardano esclusivamente i casi nei quali non sussista una relazione necessaria tra società, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, e perseguimento delle finalità istituzionali</i>.” (così Corte cost., sent. 8 maggio 2009 n. 148).<br />	<br />
Il legislatore italiano si è così misurato con la crescente diffusione del cosiddetto <i>in house providing</i>, istituto di derivazione comunitaria, optando per una disciplina decisamente restrittiva della libertà delle Amministrazioni pubbliche di ricorrere agli strumenti del diritto societario e di irrompere nel mercato dei servizi attraverso proprie partecipate. Ispirata ad una vera e propria “presunzione” di pregiudizio al mercato concorrenziale, nei confronti delle Amministrazioni che svolgano attività imprenditoriale, la norma indurrà a rivedere alcune posizioni interpretative in tema di capacità generale di diritto privato degli enti pubblici, che oggi risulta positivamente limitata dal criterio della stretta necessarietà della forma societaria ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali.<br />	<br />
Si è già osservato, nella giurisprudenza contabile, che la legge finanziaria per il 2008 ha inteso circoscrivere il fenomeno della proliferazione di società pubbliche o miste, considerato una delle cause dell’incremento della spesa pubblica degli enti locali, al fine di prevenire il ricorso a strumenti elusivi delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale o di finanza pubblica, e soprattutto per assicurarne un utilizzo correlato alle reali necessità degli enti (Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, 3 dicembre 2008 n. 33). <br />	<br />
Le uniche tipologie di società partecipate di cui il legislatore espressamente consente la costituzione e il mantenimento sono, dunque, le società che svolgono attività strettamente necessarie (o addirittura “<i>imprescindibili</i>”, secondo l’espressione della Corte costituzionale) alle finalità istituzionali degli enti e le società che producono servizi di interesse generale. Se il ricorso allo strumento societario è consentito solo per attività strettamente necessarie alle finalità istituzionali degli enti e per servizi d’interesse generale, la possibilità di costituire o mantenere una partecipazione societaria deve dunque essere verificata in relazione alle finalità che l’ente pubblico intenda con essa realizzare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene di dover escludere che il servizio di pulizia degli uffici e dei presidi ospedalieri possa essere considerato “<i>strettamente necessario</i>” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Azienda sanitaria locale. La pulizia quotidiana dei locali è infatti strumentale al buon andamento di qualsivoglia ente o ufficio pubblico, nell’interesse di coloro che ivi lavorano e degli utenti che vi si recano, ai quali viene garantito il mantenimento di un ambiente salubre.<br />	<br />
Non si ravvisano argomenti di segno contrario negli artt. 1 e 2 della legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale), nel d. lgs. n. 502 del 1992 (riordino della sanità pubblica) e nell’art. 113, primo e terzo comma, del d. lgs. n. 112 del 1998 (conferimento allo Stato ed alle Regioni dei compiti in materia di tutela della salute umana).<br />	<br />
Significativamente, nella premessa alla delibera commissariale n. 1073 del 14 aprile 2008, con cui è stata costituita la Sanitaservice s.r.l., la stessa Azienda sanitaria locale di Foggia ha operato una netta distinzione concettuale tra i servizi sanitari diretti alla tutela della salute (attività di soccorso e trasporto degli ammalati – servizio “118”) e quelli non sanitari, strumentali al buon funzionamento degli ospedali e dei distretti sanitari (ausiliariato, guardiania, giardinaggio, trasporti interni, logistica, smistamento e consegna della posta, pulizie). Mentre per i primi è destinata a non operare la preclusione imposta dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 e l’Amministrazione può legittimamente affidare il servizio ad una società interamente pubblica che operi in regime di <i>in house providing</i>, come affermato in una recente pronuncia di questa Sezione (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 agosto 2009 n. 2011), viceversa per i secondi risulta oggi illegittima una scelta gestionale, quale quella impugnata, che determini l’effetto di sottrarre i servizi al mercato concorrenziale, attribuendoli in via diretta ad un soggetto formalmente privatistico ma assoggettato al “controllo analogo” dell’Azienda sanitaria. <br />	<br />
L’attività di pulizia degli immobili e degli uffici, tanto nell’ambito del servizio sanitario nazionale quanto in diversi contesti (enti locali, Amministrazioni statali, enti pubblici non economici), non può giammai risultare di per sé “<i>strettamente necessaria</i>” nel senso richiesto dalla norma, o addirittura “<i>imprescindibile</i>” nell’accezione più restrittiva accolta dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione alle “<i>finalità istituzionali</i>” dell’ente. <br />	<br />
Secondo un dato di comune esperienza, i servizi di pulizie sono intrinsecamente comuni e generici, strumentali all’esercizio di qualunque attività pubblica o privata, erogabili da qualsiasi soggetto ed a favore di chiunque. Il loro affidamento costituisce un appalto di servizi ed è soggetto alle regole dettate dal Codice dei contratti pubblici e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, improntate alla tutela della concorrenza ed alla massima apertura dei mercati. <br />	<br />
Dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 discende perciò il divieto per le Amministrazioni pubbliche di costituire società per l’effettuazione delle pulizie nei propri immobili ed uffici. <br />	<br />
4. La fondatezza del motivo in esame comporta l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse della società ricorrente: sono perciò annullate la delibera n. 1754 del 14 luglio 2009 e tutte le altre deliberazioni antecedenti e presupposte, indicate in epigrafe, ivi comprese quelle aventi ad oggetto la costituzione della Sanitaservice s.r.l. e l’approvazione del suo statuto, nella parte riguardante i servizi di pulizia. <br />	<br />
Poiché la declaratoria di illegittimità colpisce la stessa costituzione della società <i>in house</i>, è possibile dichiarare assorbite le ulteriori censure, con cui la ricorrente ha contestato aspetti logicamente successivi (l’istruttoria sulla convenienza economica, la motivazione della scelta gestionale, la mancata trasmissione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il difetto di autorizzazione della Sanitaservice s.r.l. a svolgere l’attività di impresa di pulizie), in quanto dal loro accoglimento non potrebbe derivare un’utilità maggiore, avuto riguardo all’interesse azionato.<br />	<br />
Sono invece improcedibili i motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione 1 aprile 2009 n. 674, con cui l’Azienda sanitaria aveva disposto l’affidamento in via sperimentale alla Sanitaservice s.r.l. del servizio di “messa a disposizione del personale” per l’espletamento del servizio di pulizia, ausiliariato e portierato, poiché tale forma di affidamento è stata presto superata per effetto della delibera n. 1754 del 14 luglio 2009.<br />	<br />
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, a carico dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e di Sanitaservice s.r.l., mentre possono essere compensate nei confronti degli intervenienti, che non hanno svolto difese. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e Sanitaservice s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, ciascuna per l’importo di euro 5.000 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dei soggetti intervenuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17 maggio 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-17-5-2010-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2010 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2010 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-4-2010-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-4-2010-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-4-2010-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2010 n.1898</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. Atzeni Russo ( Avv. Marotta) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ( Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante Giurisdizione e competenza – Graduatorie personale insegnante &#8211; Assegnazione punteggi e riconoscimento titoli – Controversia – G.A. &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-4-2010-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2010 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-4-2010-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2010 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo  Est. Atzeni<br />  Russo ( Avv. Marotta) c/ Ministero dell’Istruzione dell’Università<br /> e della Ricerca ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza  – Graduatorie personale insegnante  &#8211; Assegnazione punteggi e riconoscimento titoli –   Controversia – G.A.  &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante , trattandosi di vicende identificabili come fasi di procedure selettive, finalizzate all’instaurazione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01898/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 01466/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso in appello numero di registro generale 1466 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Anna Maria Russo</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b>, <b>Ufficio Scolastico Provinciale di Latina</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><i>nei confronti di<br />	<br />
</i><b>Daniela Pimpinella; </p>
<p><i>per la riforma<br />	<br />
</i></b>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo del Lazio – Sede di Latina, n. 01331/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA AD ESAURIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO &#8211; CLASSE DI CONCORSO A050.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Latina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e udito per le parti l’avvocato Marotta;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Ritenuto che il Consiglio di Stato ha più volte affermato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante, trattandosi di vicende identificabili come fasi di procedure selettive, finalizzate all’instaurazione del rapporto di lavoro, nell’ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (da ultimo C. di S., VI, 4 dicembre 2009, n. 7617);<br />	<br />
Ritenuto che, ciò stante, la causa debba essere rimessa al primo giudice, il quale deciderà in composizione diversa da quella che ha deliberato la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, delibando anche la completezza del contraddittorio fino ad ora instaurato;<br />	<br />
Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e rinvia la controversia al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Latina, nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-2-4-2010-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2010 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore Levante Service s.r.l. (avv.ti G. Ciraulo e A. Fiaschi) c. I.A.C.P. della Provincia di Bari (avv. L. Volpe), Post &#038; Service s.n.c. e altro (n.c.) sull&#8217;espressione &#8220;servizi pubblici&#8221; contenuta nell&#8217;art. 23-bis, l. n. 1034 del 1971, in tema di dimidiazione dei termini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> Levante Service s.r.l. (avv.ti G. Ciraulo e A. Fiaschi) c. I.A.C.P. della Provincia di Bari (avv. L. Volpe), Post &#038; Service s.n.c. e altro (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;espressione &ldquo;servizi pubblici&rdquo; contenuta nell&#8217;art. 23-bis, l. n. 1034 del 1971, in tema di dimidiazione dei termini processuali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Dimidiazione dei termini – Art.23-bis comma 1 lett. c), l. n.1034 del 1971 – Espressione servizi pubblici – Significato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di dimidiazione dei termini processuali, l’espressione servizi pubblici contenuta nella lettera c) dell’art. 23-bis, l. 6 dicembre 1971 n.1034, va riferita non solo alle controversie in materia di affidamento di servizi pubblici in senso stretto, cioè offerti alla comunità, ma anche a tutte le procedure di affidamento concernenti i servizi di cui al d. lg. 17 marzo 1995 n.157, vale a dire prestazioni rese a favore dell’amministrazione in quanto tale e non a vantaggio della collettività genericamente intesa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 554 del 2007 proposto da</p>
<p><b>Levante Service s.r.l.</b> con sede in Bari in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Ciraulo ed Anna Fiaschi e domicilio eletto in Bari, p.zza Garibaldi 27, presso lo studio dell’avv. Angelo Lovecchio Musti; <b><br />
</b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, anche domiciliatario nel suo studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 52; </p>
<p align=center>
e nei confronti </p>
<p></p>
<p align=justify>
delle <b>società Post &#038; Service s.n.c. di Maggi e Stramaglia, Co.R.E.L., Pegaso s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della determinazione n. 41/S2 del 6.2.2007 con la quale lo I.A.C.P. di Bari, Settore Economico Finanziario, P.O. n. 19 &#8211; Appalti, in relazione alla procedura negoziata avente ad oggetto il servizio di recapito postale dell’Ente, ha aggiudicato l’appalto per l’espletamento di detto servizio alla Società Post &#038; Service s.n.c. di Maggi e Stramaglia con sede in Bari, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e /o comunque connesso,</p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
dello I.A.C.P. di Bari a risarcire tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dello I.A.C.P.;<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Vito Mangialardi;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 6 giugno 2007, fissata per l’esame della istanza cautelare avanzata contestualmente al ricorso, i difensori presenti come da verbale d’udienza;<br />
Vito che nella stessa camera di consiglio il Collegio, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori presenti;  <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>A) Con ricorso notificato in data 5 aprile 2007 e depositato in data 24 aprile 2007, la ricorrente ha impugnato la determina dello I.A.C.P. in epigrafe meglio indicata recante aggiudicazione dell’appalto del servizio di recapito postale dell’Ente alla contro interessata Post &#038; Service di Maggi e Stramaglia, chiedendo contestualmente condanna dell’Ente al risarcimento danni.<br />
A suffragio delle sue richieste ha dedotto i seguenti tre motivi di gravame.<br />
1) Violazione della <i>lex specialis</i>, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 legge 241/90 nonché eccesso di potere. Rappresenta a riguardo che la società aggiudicataria aveva formulato la propria offerta economica in modo difforme rispetto al modulo allegato alla lettera di invito, introducendo arbitrariamente tre sottocategorie non contemplate nel modulo predisposto dalla stazione appaltante e non sottoscrivendo esso modulo al primo foglio. In virtù di ciò non è possibile la comparazione tra le varie offerte e si è venuto a violare il principio della <i>par condicio</i> tra le varie imprese concorrenti.<br />
2) Violazione della <i>lex specialis</i> e della legge 241 sotto il profilo della pubblicità nonché eccesso di potere, atteso che il criterio della aggiudicazione era solo quello del prezzo più basso, nel mentre nell’aggiudicare il servizio alla contro interessata si è tenuto conto anche di un altro criterio e cioè di quello della presenza più o meno capillare delle concorrenti sul territorio.<br />
3) Violazione <i>lex specialis</i>, dell’art. 86, 3^ co. d.lgs. n. 163/06, dell’art. 3 della legge 241/90, dell’art. 3 Cost. ed eccesso di potere. L’offerta della aggiudicataria si presenta in misura del tutto anomala essendo inferiore a quelle degli altri concorrenti in misura inverosimile, circa 13 volte più bassa né tantomeno alla richiesta di chiarimenti essa aggiudicataria ha spiegato come si potesse offrire il servizio a prezzi così bassi.<br />
Si è costituito in giudizio lo I.A.C.P. che, puntualmente contro deducendo (memoria del 21 maggio 2007), ha concluso per il rigetto del gravame e della stessa richiesta risarcitoria, rilevando pure la inammissibilità di essa richiesta per assoluta genericità e mancanza di quantificazione.  <br />
Con successiva memoria del 25 maggio ’07 lo stesso I.A.C.P. ha eccepito l’irricevibilità del gravame perché depositato oltre il termine dimidiato (15 gg.) di cui all’art. 23 bis della legge n.1034/1971, come introdotto dall’art. 4 della legge 205/2000. <br />
A sua volta parte ricorrente nella memoria del 4 giugno ‘07 ha contestato l’applicabilità nella specie del termine dimidiato per il deposito del ricorso di cui alla norma sopra citata siccome, riferisce, il servizio oggetto della gara non sarebbe pubblico: Sottolinea a riguardo che un servizio è qualificabile come pubblico qualora sia inteso a soddisfare interessi della collettività, nel mentre il servizio di recapito postale bandito dallo IACP è volto a soddisfare esigenze peculiari dell’amministrazione.<br />
B) Il ricorso, giusta eccezione dell’amministrazione resistente (ma è questione rilevabile anche d’ufficio), è inammissibile per suo tardivo deposito. La controversia che ci occupa verte in ordine all’esito della procedura intesa alla aggiudicazione dell’appalto del servizio di recapito postale dello I.A.C.P. della Provincia di Bari. Non par dubbio al Collegio che essa controversia sia ricompressa tra quelle per cui opera il rito abbreviato ed il dimidiamento dei termini processuali (salvo quelli per la proposizione del ricorso), giusto art. 23 bis della legge n. 1034/197, come introdotto dall’art. 4 della legge n. 205/2000, che riguarda i giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto, tra l’altro, <i>i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti </i>come indicato nella lettera c) di esso articolo 23 bis<i>.<br />
</i>Orbene in materia va richiamata giurisprudenza amministrativa ormai univoca per cui il dimidiamento dei termini processuali previsto dall’art. 23 bis concerne anche quello per il deposito del ricorso che viene considerato termine processuale a tutti gli effetti, non qualificabile come termine per la proposizione del ricorso (cfr. Adunanza Plenaria del Cons. Stato del 31 maggio 2002, n. 5). La giurisprudenza, invero, ha precisato che la <i>ratio</i> acceleratoria sottesa alla disciplina di cui all’art. 4 della legge 205/2000 se da un lato deve contemperarsi col diritto alla difesa e l’esigenza per la parte di avere un congruo termine per la predisposizione del ricorso (termine per la notificazione del ricorso giurisdizionale, non dimezzato), dall’altro lato si realizza innanzitutto grazie alla tempestiva trattazione del ricorso che può avvenire solo laddove vi sia una immediata presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale e si abbia, così, la costituzione del rapporto processuale entro il termine (dimidiato) fissato dalla legge per il deposito del ricorso (i trenta giorni vanno ridotti a quindici).<br />
Parte ricorrente contesta l’applicazione dell’art. 23 bis di cui si è detto e quindi del termine dimidiato perché &#8211; afferma &#8211; nella specie non ci troveremmo di fronte ad un servizio pubblico e cioè ad un servizio indirizzato istituzionalmente al pubblico, perché il servizio di recapito postale bandito dallo IACP riguarda unicamente le esigenze peculiari dell’amministrazione e non è volto a soddisfare bisogni di interesse generale.<br />
La tesi non è accoglibile. Infatti l’espressione servizi pubblici contenuta nella lettera c) dell’art. 23 bis va riferita non solo alle controversie in materia di affidamento di servizi pubblici in senso stretto cioè offerti alla comunità, ma anche a tutte le procedure di affidamento concernenti i servizi di cui al decreto legislativo n. 157/95, vale a dire prestazioni rese a favore dell’amministrazione in quanto tale e non a vantaggio della collettività genericamente intesa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 2 sett. 2003, n. 4871).<br />
In conclusione il ricorso ora all’esame siccome notificato il 5 aprile 2007 e depositato il 24 aprile 2007, e cioè dopo che era elasso il previsto termine di quindici giorni, non può che essere qualificato irricevibile per tardività del deposito.<br />
La inammissibilità del gravame riverbera i suoi effetti negativi sulla istanza risarcitoria di cui è breve cenno nella parte finale dell’atto introduttivo. Invero una contestuale pretesa risarcitoria risulta ammissibile a condizione che al Giudice sia dato di accertare il presupposto necessario, anche se non sufficiente, rappresentato dall’illegittimità del provvedimento alla cui adozione il ricorrente fa risalire il danno lamentato e del quale chiede il risarcimento. Condizione la cui realizzazione, nella specie, è esclusa dal mancato perfezionamento del rapporto processuale a causa del rilevato tardivo deposito dell’atto introduttivo del giudizio.<br />
In ogni caso la svolta richiesta risarcitoria risulta di per sé inammissibile anche per la sua genericità, perché indimostrato, molto genericamente indicato e non quantificato, il pregiudizio asseritamente subito in riferimento al danno emergente ovvero al lucro cessante o ad entrambi essi componenti.<br />
Spese di giudizio come da dispositivo e secondo la regola della soccombenza.  <b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe ed inammissibile la richiesta di condanna al risarcimento danni svolta nei confronti dello I.A.C.P.<br />
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dello I.A.C.P., spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento).  <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007<br />
con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Corrado Allegretta 	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi 	 &#8211; Componente, Est.<br />	<br />
Concetta Anastasi	&#8211; Componente<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>26 luglio 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-7-2007-n-1898/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2007 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-3-2006-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-3-2006-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-3-2006-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1898</a></p>
<p>Pres. De Lise, Est. Caponigro Cassa depositi e Prestiti S.p.a. (Avv.ti F.G. Scoca, P. Fattori, A. Lirosi, R. Melfa) c/ Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ( Avv. dello Stato), Edison S.p.a. (Avv.ti M. Bucello, E. Bruti Liberati, M. Molè) sull&#8217;estensione del potere dell&#8217;Antitrust di imporre misure correttive nell&#8217;ambito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-3-2006-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-3-2006-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise, Est. Caponigro<br /> Cassa depositi e Prestiti S.p.a. (Avv.ti F.G. Scoca, P. Fattori, A. Lirosi, R. Melfa) c/ Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ( Avv. dello Stato), Edison S.p.a. (Avv.ti M. Bucello,  E. Bruti Liberati, M. Molè)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;estensione del potere dell&#8217;Antitrust di imporre misure correttive nell&#8217;ambito delle operazioni di concentrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Mercato e concorrenza- Antitrust- Autorizzazione di concentrazione e imposizione di misure correttive- Sindacabilità- Limiti.</p>
<p>2. Mercato e concorrenza- Normativa antitrust- Ambito d’applicazione- Soggetto che opera in regime di monopolio legale- Sussiste- Limiti.</p>
<p>3. Mercato e concorrenza &#8211; Antitrust &#8211; Imposizione di misure correttive &#8211; Presupposti &#8211; Possibili effetti restrittivi per la concorrenza &#8211; Interpretazione.</p>
<p>4. Mercato e concorrenza &#8211; Antitrust &#8211; Autorizzazione di concentrazione &#8211; Acquisizione di informazioni da parte di soggetti terzi esperti del settore &#8211; Legittimità &#8211; Limiti.</p>
<p>5. Mercato e concorrenza &#8211; Antitrust &#8211; Autorizzazione di concentrazione – Misure correttive strutturali &#8211; Legittimità &#8211; Limiti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nel valutare le operazioni di concentrazione ex art 6 L. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita un potere connotato da discrezionalità tecnica, soggetto a sindacato in sede di legittimità solo per difetto di coerenza tecnica o se ictu oculi viziato da irragionevolezza. 																																																																																												</p>
<p>2.	Il fatto che il soggetto gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale operi in regime di monopolio legale non impedisce l’applicazione della normativa antitrust, la cui operatività viceversa va esclusa, ex art. 86 co. 2 trattato CE e art. 8 co. 2 l. 287/90, nei limiti in cui possa ostacolare il perseguimento delle finalità di interesse generale affidate. 																																																																																												</p>
<p>3.	L’imposizione di misure correttive nell’autorizzare un’operazione di concentrazione si giustifica non solo quando si accerti  la possibilità di un comportamento che integri di per sé abuso di posizione dominante ma anche quando sia ipotizzabile che un soggetto privilegi, tra più scelte lecite, quelle più utili al conseguimento del massimo profitto sulla base dell’intreccio azionario (ad esempio, nel caso di specie, selezionando progetti che non peggiorano o che migliorano le condizioni di mercato per l’operatore dominante nei mercati a valle).																																																																																												</p>
<p>4.	L’Antitrust, nel corso dell’istruttoria del procedimento teso a valutare un’operazione di concentrazione, può legittimamente interpellare altri soggetti, esperti del settore,  sempre che non demandi a tali soggetti valutazioni di merito ad essa solo riservate, ma si limiti ad acquisire informazioni da assumere come elementi istruttori.																																																																																												</p>
<p>5.	 L’imposizione da parte dell’Antitrust di una misura correttiva di tipo strutturale (quale la dismissione di partecipazioni societarie nei mercati a valle dell’enegia elettrica) e non comportamentale, è legittima ove anche il risultato immediato dell’operazione di concentrazione, produttivo di effetti anticoncorrenziali, sia di tipo strutturale (acquisizione di partecipazione di controllo nel mercato della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica.), in quanto idonea e necessaria a risolvere in via definitiva i problemi concorrenziali, in conformità al principio di proporzionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’estensione del potere dell’Antitrust di imporre misure correttive nell’ambito delle operazioni di concentrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott. Pasquale de Lise	Presidente; Dott. Carlo Modica de Mohac	Componente; Dott. Roberto Caponigro	Componente, relatore																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10375 del 2005, proposto dalla<br />
<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.</b> in persona del Direttore Generale Antonio Turicchi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Piero Fattori, Antonio Lirosi e Roberto Melfa ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20 presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo &#038; Partners</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>l’<b>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>nonché<br />
<b>Edison S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Piergiuseppe Biandrino, rappresentata e difesa dagli Avv.ti  Mario Bucello, Eugenio Bruti Liberati e Marcello Molè ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15</p>
<p>nonché<br />
<b>Ministero dell’Economia e delle Finanze, Terna S.p.a., GRTN, Enel S.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, notificato in data 5 agosto 2005, con il quale l’Autorità ha autorizzato l’acquisizione, da parte di CDP, del 29,99% del capitale sociale della società Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. (“Terna”) e del ramo di azienda della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (“GRTN”), subordinandola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge n. 287/90, al rispetto delle seguenti misure: (a) la cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro i 24 mesi successivi, da parte di CDP, della partecipazione detenuta nella società ENEL S.p.A. (“ENEL”) e pari al 10,2% del capitale sociale; (b) l’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento della condizione sub (a), da parte di CDP, dei seguenti impegni: (i) approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di TERNA, entro sei mesi dalla unificazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione nazionale, di una delibera che disponga le procedure idonee a definire il ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione di cui all’art. 1 del DPCM 11 maggio 2004 secondo quanto descritto nel Provvedimento; (ii) nomina, nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione di 10 membri, di almeno 6 dei 7  consiglieri spettanti a CDP nel consiglio di amministrazione di TERNA con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti. Proporzione da mantenersi qualunque sia il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di TERNA (“Provvedimento”);<br />
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Edison S.p.A.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006 &#8211; giudice relatore il dott. Roberto Caponigro – gli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Antonio Lirosi, Piero Fattori, Roberta Melfa, per la società ricorrente, gli avv.ti Marcello Molé e Eugenio Bruti Liberati per la Edison S.p.a e l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “Autorità” o “amministrazione”), con provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, ha deliberato che le operazioni di concentrazione relative all’acquisizione, da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche “CDP”), del 29,99% del capitale sociale della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. e del ramo di azienda della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. costituito dal complesso delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi, organizzato per l’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, individuato all’art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 2004, così come comunicate dalle parti in data 22 maggio 2005, sono da ritenersi autorizzate prescrivendo, ai sensi dell’art. 6, co. 2, della L. 287/1990, il rispetto delle seguenti misure:<br />	<br />
a)	la cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro i 24 mesi successivi, da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., della partecipazione detenuta nella società Enel S.p.A. e pari al 10,2% del capitale sociale;<br />	<br />
b)	l’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento della condizione sub a), da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., dei seguenti impegni:<br />	<br />
&#8211;	approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A., entro sei mesi dalla unificazione tra la proprietà e la gestione della Rete di Trasmissione Nazionale, di una delibera che disponga le procedure idonee a definire il ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 2004 secondo quanto descritto nel provvedimento;<br />	<br />
&#8211;	nomina di almeno sei dei sette consiglieri della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. ad essa spettanti nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti. Analoga proporzione dovrà essere mantenuta qualunque sia il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.<br />	<br />
Il ricorso, proposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. avverso le prescrizioni cui è subordinata l’autorizzazione, è articolato nei seguenti motivi: <br />
1.	Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16 della L. 287/1990 e dei princìpi in tema di valutazione delle operazioni di concentrazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter del D.L. 239/2003. Eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento e per violazione e falsa applicazione del DPCM 11.5.04, del D.Lgs. 79/99 e della dir. 2003/54.<br />	<br />
Il pre-requisito identificato dall’Autorità per l’analisi degli effetti restrittivi dell’operazione, vale a dire il suo effetto strutturale, poggerebbe su circostanze erronee in quanto, da un lato, dall’operazione non deriverebbe la fuoriuscita della gestione della RTN da un ambito totalmente pubblicistico, quello del GRTN controllato al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed il suo inserimento in un contesto privatistico, rappresentato da Cassa Depositi e Prestiti, atteso che in entrambi i casi il Ministero dell’Economia e delle Finanze eserciterebbe il controllo di diritto sulla società ed avrebbe piena capacità di determinarne gli indirizzi semplicemente in virtù della sua posizione di azionista, dall’altro, che la posizione di ENEL nella situazione pre-merger sarebbe stata identica a quella che avrebbe rivestito a seguito dell’operazione, anzi lo scenario preesistente avrebbe avuto connotazioni anticoncorrenziali assai maggiori atteso che Cassa Depositi e Prestiti sarebbe venuta a detenere una partecipazione in ENEL (10,2%) di gran lunga inferiore a quella a suo tempo posseduta dal Ministero (21,9%). In definitiva, non sarebbe fondata la tesi secondo cui l’intreccio azionario in capo a Cassa Depositi e Prestiti derivante dall’operazione sarebbe idoneo a favorire ENEL in modo più pregnante rispetto al precedente assetto.<br />
2.	Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16 della L. 287/1990. Violazione e falsa applicazione dei criteri generali in tema di definizione del mercato rilevante. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza, sviamento.<br />	<br />
La determinazione del mercato rilevante non sarebbe corretta.<br />
L’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sarebbe soggetta ad un regime di riserva statale ed è affidata in concessione al soggetto gestore della RTN, sicché le attività nelle quali l’Autorità identifica il mercato rilevante non sarebbero attività di mercato quanto piuttosto funzioni pubbliche riservate ex lege allo Stato.<br />
L’attività di dispacciamento svolta dal gestore andrebbe qualificata come una funzione pubblica attribuita in concessione ed esercitata in conformità ai criteri dettati dalla legge, così come l’attività di pianificazione degli interventi di sviluppo della rete consisterebbe prevalentemente nell’elaborazione di piani di sviluppo in conformità con i criteri dettati dal concedente Ministero delle Attività Produttive.<br />
La Corte di Giustizia avrebbe chiarito che per stabilire se si sia in presenza di un vero e proprio mercato concorrenziale, si devono tenere in considerazione la natura e le finalità delle attività svolte dal soggetto cui lo Stato ha conferito un diritto speciale o esclusivo nonché le norme a cui tali attività sono soggette.<br />
L’esistenza di un monopolio legale escluderebbe in radice ogni nesso di causalità fra l’operazione e la costituzione di una posizione dominante sull’asserito mercato rilevante che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta a riserva statale, mentre l’operazione avrebbe determinato unicamente un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito dall’attività di trasmissione e dispacciamento.<br />
3.	Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 16 della L. 287/1990. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, sviamento.<br />	<br />
I rischi di una gestione non neutrale della RTN si risolverebbero in una serie di generiche congetture prive dell’indispensabile livello di concretezza ed attendibilità, nonché dei riscontri probatori necessari a giustificare l’adozione di un provvedimento limitativo del diritto delle parti a realizzare la concentrazione nei termini in cui era stata concepita.<br />
Lo standard probatorio richiesto per giustificare un intervento nei confronti di un’operazione di concentrazione, infatti, sarebbe particolarmente elevato, atteso che non si tratta di reprimere comportamenti anticoncorrenziali già consumati e dei quali le imprese sottoposte a procedimento sanzionatorio non avrebbero potuto ignorare l’effettiva rilevanza, bensì di effettuare una valutazione prospettica dell’impatto concorrenziale della concentrazione, operazione in sé pienamente lecita.<br />
I ridottissimi margini di discrezionalità rimessi al gestore sarebbero funzionali a garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale.<br />
4.	Sviamento di potere in relazione all’impiego dei poteri istruttori. Difetto di autonomo apprezzamento delle acquisizioni istruttorie. Violazione dei generali principi di imparzialità.<br />	<br />
I poteri istruttori sarebbero stati esercitati per delegare ad un soggetto di parte o comunque interessato, il secondo operatore elettrico nazionale Edison, una valutazione di merito tecnico, valutazione riservata alla sola Autorità che avrebbe dovuto effettuarla con le relative garanzie di imparzialità e competenza. Si sarebbe fatto impiego di valutazioni ed apprezzamenti di parte che avrebbero contribuito a raggiungere le conclusioni contestate.<br />
La c.d. teoria dell’interesse economico oggettivo, secondo cui il soggetto che controlla il gestore della RTN sarebbe incentivato ad adottare comportamenti discriminatori volti a favorire ENEL per il solo fatto che la partecipazione detenuta in quest’ultima società avrebbe un valore finanziario superiore a quella detenuta nel gestore stesso, sarebbe destituita di fondamento.<br />
Non vi sarebbe un nesso di causalità diretta tra le condotte discriminatorie genericamente ipotizzate nel provvedimento impugnato e la redditività di ENEL o il corso del suo titolo e, comunque, Cassa Depositi e Prestiti non potrebbe liquidare l’investimento in ENEL senza il consenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, né potrebbe determinare la politica di dividendi dell’ENEL, né vi sarebbe correlazione diretta fra la redditività di ENEL ed i dividendi percepiti dai suoi azionisti.<br />
Il processo di pianificazione della rete costituirebbe una funzione di rilievo pubblicistico vincolata al perseguimento di obiettivi di interesse generale; tutta l’attività di investimenti e interventi di sviluppo della rete sarebbe perciò oggetto di una pianificazione di lungo periodo, disciplinata da una pluralità di fonti normative e regolamentari.<br />
Nello svolgimento dell’attività di dispacciamento, a parte rare eccezioni, il gestore sarebbe vincolato ex ante da algoritmi e procedure predeterminate, ispirate a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori. Anche quando può esercitare una discrezionalità, il gestore sarebbe comunque vincolato a selezionare le offerte idonee a garantire la sicurezza del sistema elettrico nel rispetto dei principi generali di imparzialità e trasparenza.<br />
La regolamentazione vigente sarebbe capillare.<br />
5.	Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 16 e 18 della L. 287/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di prescrizione delle misure correttive. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di proporzionalità e di motivazione, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia.<br />	<br />
Il principio cardine, nell’esercizio del potere correttivo in materia di concentrazioni, sarebbe quello di proporzionalità della misura rispetto alla situazione concreta che si intende evitare.<br />
Detto principio, espressamente richiamato dal Regolamento 4064/89 CEE ed affermato dalla Corte di Giustizia, richiederebbe che i provvedimenti incidenti sulle situazioni soggettive degli interessati siano proporzionati ed adeguati alle situazioni cui intendano porre rimedio in modo da non imporre misure eccedenti e che, fra le varie possibili, sia sempre imposta la misura meno restrittiva e meno invasiva.<br />
Di talché, il principio di proporzionalità richiederebbe non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza.<br />
Il giudizio di insufficienza sulle misure proposte sarebbe contraddittorio in quanto, pur definite inidonee a rimuovere in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’osservanza di entrambe le misure sarebbe stata imposta per quattro anni.<br />
La misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
Il provvedimento avrebbe una vocazione regolatoria che, al di là e al di sopra del quadro normativo, manifesterebbe la tendenza dell’Autorità ad un esercizio della sua funzione in chiave di politica attiva della concorrenza, nell’ottica di un predeterminato assetto del mercato.<br />
In definitiva, fra le varie possibili alternative, la misura strutturale imposta eccederebbe di gran lunga quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo, in violazione del principio di proporzionalità.<br />
	L’Avvocatura dello Stato e la controinteressata Edison S.p.A., con analitiche memorie, hanno contestato la fondatezza delle censure proposte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2006, la causa è stata introitata per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	L’art. 1 ter, co. 1, del D.L. 239/2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 290/2003, ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei princìpi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.<br />	<br />
In tal modo, a fronte del sistema introdotto dal D.Lgs. 79/1999 incentrato sulla separazione tra la proprietà e la gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, il legislatore del 2003 ha previsto la loro unificazione in capo ad un soggetto da privatizzare.<br />
	Il successivo quarto comma del detto art. 1 ter ha inoltre disposto che ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, solo qualora operi direttamente nei medesimi settori, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.<br />	<br />
Nell’ottica di assicurare l’indipendenza dei soggetti esercenti le infrastrutture di trasmissione elettrica, l’art. 10 della Dir. 26.6.2003 n. 2003/54/CE, rubricato separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione, ha indicato che il gestore del sistema di trasmissione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione; tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di trasmissione dall’impresa verticalmente integrata. Peraltro, al fine di garantire l’indipendenza del gestore del sistema di trasmissione, la direttiva comunitaria ha stabilito l’applicazione di criteri minimi specificamente indicati nel secondo comma. <br />
	L’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, in applicazione della disposizione di cui all’art. 1 ter, co. 1, del D.L. 239/2003, ha previsto che, entro il 31 ottobre 2005, sono trasferiti a Terna s.p.a. a titolo oneroso, eventualmente anche attraverso conferimento, le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi – ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all’art. 3, co. 8, 9 e 10, del D.Lgs. 79/1999 – facenti capo a GRTN s.p.a. ad eccezione di:<br />	<br />
a)	beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all’art. 3, co. 12 e 13, e di cui all’art. 11, co. 3, del D.Lgs. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al D.Lgs. 387/2003;<br />	<br />
b)	le partecipazioni detenute nella società Gestore del Mercato Elettrico s.p.a. ed Acquirente Unico s.p.a.;<br />	<br />
c)	gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere – fino alla data di efficacia del trasferimento – dallo stesso GRTN s.p.a.; in ogni caso GRTN s.p.a. tiene indenne Terna s.p.a. da eventuali oneri di natura risarcitoria e sanzionatoria che potranno derivare alla stessa Terna s.p.a. per le attività poste in essere da GRTN s.p.a. fino alla data di efficacia del trasferimento, fermo restando l’impegno di Terna s.p.a. di fare tutto quanto in suo potere affinché l’ammontare di tali oneri risulti minimizzato.<br />	<br />
L’art. 3 del decreto, inoltre, ha stabilito che il soggetto derivante dalla unificazione fra proprietà e gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione è gestito secondo principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti e che lo statuto di Terna è modificato prevedendo clausole conformi a determinati requisiti, mentre l’art. 4 ha disposto che la privatizzazione del soggetto risultante dall’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione è finalizzata anche alla costituzione di un nucleo stabile formato da uno o più azionisti nel capitale di tale soggetto, tale da garantire la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità delle attività svolte dallo stesso e, a tal fine, entro la data del 1° luglio 2007, Enel s.p.a. deve ridurre la propria partecipazione nel capitale di Terna s.p.a., o del soggetto risultante dall’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, ad una quota non eccedente il limite del 20% di cui all’art. 1 ter, co. 4, del D.L. 239/2003 attraverso l’assegnazione a favore dei propri azionisti, mediante scissione o distribuzione di dividendi in natura, di azioni di Terna s.p.a. o di tale soggetto e/o mediante trattativa diretta con potenziali acquirenti, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale.<br />
Pertanto, ad una situazione in cui la proprietà della rete, di titolarità di Terna s.p.a. partecipata al 100% dall’operatore dominante Enel s.p.a., era disgiunta dalla gestione della rete, di titolarità di GRTN s.p.a. partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è pervenuti ad una situazione in cui la proprietà e la gestione della rete sono state ricondotte ad un unico soggetto, Terna s.p.a., nel cui capitale la partecipazione di Enel s.p.a. deve essere ridotta ad una quota non eccedente il limite del 20%.<br />
Nel nuovo sistema, la determinazione dell’assetto proprietario del gestore della rete elettrica nazionale di trasmissione, prima operata dall’art. 3, co. 4, del D.Lgs. 79/1999 che disponeva la partecipazione totalitaria del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), è rimessa ad operazioni di mercato, quale quella oggetto dell’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito del quale è stato adottato il provvedimento impugnato.</p>
<p>2.	L’art. 6, co. 1, della L. 287/1990 stabilisce che, nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell’art. 16, l’Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell’industria nazionale, delle barriere all’entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell’andamento della domanda e dell’offerta dei prodotti o servizi in questione.<br />	<br />
Il secondo comma dispone che l’Autorità, al termine dell’istruttoria, quando accerti che l’operazione comporta le conseguenze di cui al primo comma, vieta la concentrazione ovvero l’autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.<br />
Nella fattispecie in esame, all’Autorità sono state comunicate operazioni consistenti nell’acquisizione da parte della Cassa Depositi e Prestiti – trasformata in società per azioni ex art. 5 del D.L. 269/2003 convertito in legge dall’art. 1 L. 326/2003, con capitale sociale attualmente detenuto per il 70% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita il controllo sulla società, e per il restante 30% suddiviso tra sessantasei fondazioni di origine bancaria italiane – di una partecipazione pari al 29,99% del capitale sociale di Terna s.p.a., attualmente detenuto dall’Enel, nonché del ramo di azienda del GRTN s.p.a. costituito dal complesso delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi, organizzato per l’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, individuato all’art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 2004.<br />
Tali acquisizioni si inquadrano, come detto, nel processo di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e di successiva privatizzazione del soggetto risultante dall’unificazione, previsto dall’art. 1 ter del D.L. 239/2003.<br />
L’Autorità, tra l’altro, ha specificato che all’esito delle operazioni, il capitale sociale di Terna s.p.a. sarà ripartito nel seguente modo: il 29,99% sarà detenuto da CDP; il 5% circa da Enel; il 5% circa da Generali ed il restante 60% circa sarà flottante.<br />
L’Autorità ha concluso il procedimento con l’adozione dell’impugnato provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, deliberando che le operazioni di concentrazione relative all’acquisizione, da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., del 29,99% del capitale sociale della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. e del ramo di azienda della società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. costituito dal complesso delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi, organizzato per l’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, individuato all’art. 1, co. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 2004, così come comunicate dalle parti in data 22 maggio 2005, sono da ritenersi autorizzate prescrivendo, ai sensi dell’art. 6, co. 2, della L. 287/1990, il rispetto delle seguenti misure:<br />
&#8211;	la cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro i 24 mesi successivi, da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., della partecipazione detenuta nella società Enel S.p.A. e pari al 10,2% del capitale sociale;<br />	<br />
&#8211;	l’adozione, in via transitoria e fino al soddisfacimento della prima condizione, da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., dei seguenti impegni:<br />	<br />
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A., entro sei mesi dalla unificazione tra la proprietà e la gestione della Rete di Trasmissione Nazionale, di una delibera che disponga le procedure idonee a definire il ruolo dell’organo denominato Comitato di Consultazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 2004 secondo quanto descritto nel provvedimento;<br />
nomina di almeno sei dei sette consiglieri della società T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A. ad essa spettanti nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti. Analoga proporzione dovrà essere mantenuta qualunque sia il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di T.E.R.N.A. – Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.<br />
	La previsione di misure correttive al rilascio sic et simpliciter dell’autorizzazione muove, in primo luogo, dalla considerazione che, sulla base di un’analisi oggettiva degli incentivi operanti su CDP in qualità di controllore di Terna ed azionista di rilievo di Enel, l’attività svolta dal nuovo soggetto gestore sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia, nonostante la regolamentazione ed i controlli esistenti, possa essere indirizzata verso obiettivi, ossia interventi di sviluppo e di gestione della rete, individuati in maniera individualmente razionale dal gestore, ma non indipendenti da quelli dell’operatore dominante sui mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, vale a dire dall’Enel.<br />	<br />
	L’effetto immediatamente percettibile delle operazioni in esame, infatti, è rappresentato dalla costituzione di una posizione dominante, sub specie di monopolio legale, di CDP sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica e la circostanza che tale acquisizione di un monopolio legale non possa essere formalisticamente rubricata nella fattispecie “sostituzione di un operatore con un altro nello svolgimento di un servizio in monopolio legale” discende da una valutazione legata sia alla natura delle operazioni in esame, relative alla riunificazione tra la proprietà e la gestione della rete, sia ad una specifica situazione di intreccio azionario esistente in capo a CDP, ad un tempo azionista di controllo dell’operatore gestore della RTN e azionista di rilievo dell’operatore dominante sui mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, mercati il cui livello di concorrenza è profondamente influenzato dalle decisioni assunte dal gestore.<br />	<br />
	Come conseguenza di tale intreccio azionario, l’Autorità antitrust ha valutato che CDP non sarà in grado di svolgere la sua funzione di gestore della rete in maniera tale da garantire il rispetto dei requisiti di neutralità ed indipendenza dei comportamenti rispetto agli interessi dei soggetti operanti sui mercati dell’energia all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, essendo sin troppo evidente che CDP, essendo al contempo azionista di controllo di Terna ed azionista di rilievo di Enel, sarà in grado di orientare le scelte del gestore, incentivandolo ad assumere, tra le varie decisioni tutte ugualmente redditizie per Terna, quelle in grado di incidere sulle condizioni concorrenziali di MI e MSD in maniera più favorevole ad Enel.<br />	<br />
	L’analisi degli effetti restrittivi della concorrenza individua una probabilità concreta, e non la mera astratta possibilità, che l’acquisizione da parte di CDP di una posizione dominante sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica possa ostacolare la concorrenza in maniera effettiva sui mercati, verticalmente connessi al primo, della vendita di energia all’ingrosso (MI) e dei servizi di dispacciamento (MSD).<br />	<br />
	L’Autorità, pertanto, ha ritenuto che l’unica misura in grado di rimuovere definitivamente tali effetti restrittivi consiste nel recidere l’intreccio azionario, in capo a CDP, tra il gestore della rete e l’operatore dominante Enel sui mercati rilevanti dell’energia MI e MSD, sicché l’amministrazione ha considerato l’acquisizione da parte di CDP del 29,99% di Terna e del ramo di azienda del GRTN autorizzabile solamente a condizione che CDP ceda la propria partecipazione in Enel pari al 10,2% del capitale sociale. La necessità della cessione dell’intera partecipazione detenuta in Enel è una diretta conseguenza del fatto che fin tanto che CDP sia al tempo stesso azionista di controllo di Terna ed azionista di Enel, sebbene con una partecipazione minore del 10,2%, assume concretezza la tesi, centrale nella identificazione degli effetti restrittivi delle operazioni in esame, che CDP gestisca la rete sulla base dell’obiettivo della massimizzazione congiunta delle sue partecipazioni.<br />	<br />
	Di qui, la particolare rilevanza della prescrizione imposta, alla quale è sostanzialmente subordinata l’autorizzazione alle operazioni di concentrazione, vale a dire all’acquisizione da parte di CDP del 29,99% del capitale sociale di Terna nonché del ramo di azienda di GRTN.																																																																																												</p>
<p>3.	Il ricorso è articolato in più motivi d’impugnativa afferenti: la fondatezza in punto di fatto delle assunzioni poste a base del provvedimento; le valutazioni svolte dall’Autorità in relazione alla definizione del mercato rilevante con riferimento alla qualificazione delle attività di dispacciamento e trasmissione nonché al regime di riserva legale; la valutazione degli effetti anticoncorrenziali asseritamene derivanti dall’operazione; le misure adottate come condizioni per la realizzazione della stessa.<br />	<br />
	In particolare, le censure proposte dalla ricorrente Cassa Depositi e Prestiti possono così riassumersi:<br />	<br />
&#8211;	la gestione della rete, per effetto dell’operazione, non sarebbe fuoriuscita da un ambito pubblicistico in quanto non sussisterebbe il contesto privatistico ipotizzato dal provvedimento;<br />	<br />
&#8211;	l’intreccio azionario che deriverebbe in capo a CDP a seguito dell’operazione non sarebbe idoneo a favorire Enel in modo più pregnante rispetto al precedente assetto, sicché non sussisterebbe un peggioramento delle dinamiche concorrenziali dei mercati dell’energia;<br />	<br />
&#8211;	la determinazione del mercato rilevante non sarebbe corretta atteso che le attività nelle quali l’Autorità identifica il mercato rilevante non sarebbero attività di mercato quanto piuttosto funzioni pubbliche riservate ex lege allo Stato;<br />	<br />
&#8211;	l’esistenza di un monopolio legale escluderebbe in radice ogni nesso di causalità fra l’operazione e la costituzione di una posizione dominante sull’asserito mercato rilevante che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta a riserva statale, mentre l’operazione avrebbe determinato unicamente un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito dall’attività di trasmissione e dispacciamento;<br />	<br />
&#8211;	i rischi di una gestione non neutrale della RTN si risolverebbero in una serie di generiche congetture prive dell’indispensabile livello di concretezza ed attendibilità, laddove lo standard probatorio richiesto per giustificare un intervento nei confronti di un’operazione di concentrazione sarebbe particolarmente elevato, atteso che non si tratta di reprimere comportamenti anticoncorrenziali già consumati e dei quali le imprese sottoposte a procedimento sanzionatorio non avrebbero potuto ignorare l’effettiva rilevanza, bensì di effettuare una valutazione prospettica dell’impatto concorrenziale della concentrazione, operazione in sé pienamente lecita;<br />	<br />
&#8211;	la discrezionalità del gestore sarebbe confinata in margini molto ristretti, funzionali a garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;<br />	<br />
&#8211;	l’Autorità avrebbe delegato ad un soggetto interessato, la Edison s.p.a., il compito di valutazioni di merito ad essa sola riservate, anziché eventualmente rivolgersi a consulenti tecnici;<br />	<br />
&#8211;	la teoria dell’interesse economico oggettivo, secondo cui l’azionista rilevante del gestore della rete sarebbe incentivato a favorire Enel per il solo fatto che la partecipazione in Enel ha un valore finanziario superiore rispetto a quella detenuta nel gestore stesso, non avrebbe fondamento, sicché difetterebbe il nesso di causalità fra l’operazione e gli asseriti effetti restrittivi;<br />	<br />
&#8211;	la CDP, gestendo e sviluppando la rete in modo da favorire Enel, non potrebbe comunque trarre vantaggio dalla propria condotta discriminatoria non potendo vendere o disporre di azioni Enel, né potendo incidere sulla politica di distribuzione dei dividendi Enel;<br />	<br />
&#8211;	il principio di proporzionalità richiederebbe non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, mentre la misura strutturale imposta eccederebbe di gran lunga quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo;<br />	<br />
&#8211;	l’imposizione delle condizioni da parte dell’Autorità, in luogo dell’accoglimento degli impegni proposti da Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe illegittima ed il giudizio di insufficienza sulle misure proposte sarebbe contraddittorio in quanto, pur definite inidonee a rimuovere in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’osservanza di entrambe le misure sarebbe stata imposta per quattro anni;<br />	<br />
&#8211;	la misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />	<br />
Le argomentazioni prospettate non sono persuasive.<br />
In linea generale, il Collegio fa presente che, secondo una costante e condivisibile giurisprudenza, i provvedimenti adottati nell’esercizio del potere istituzionale delle Authorities sono sindacabili nei limiti della sussistenza di vizi afferenti l’iter decisionale seguito nell’adozione del provvedimento impugnato e il sindacato del giudice consiste, ovviamente, nel verificare se il potere attribuito dalla legge all’amministrazione sia stato o meno correttamente esercitato.<br />
	Il giudice amministrativo può sindacare con piena cognizione i fatti oggetto dell’indagine e il processo valutativo mediante il quale l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata.<br />	<br />
	Peraltro, ove sia accertata la legittimità dell’operato dell’Autorità, sulla base della corretta utilizzazione delle regole tecniche sottostanti, il sindacato giurisprudenziale non può spingersi oltre, fino al punto di sostituire la valutazione effettuata dall’amministrazione con una diversa autonoma scelta, perché in tal caso vi sarebbe un’indebita sostituzione del giudice all’Autorità, la quale soltanto è titolare del potere di cui trattasi (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2004, n. 926; Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156; T.A.R. Lazio, Roma, I, 15 dicembre 2005, n. 13749; T.A.R. Lazio, Roma, I, 15 novembre 2005, n. 11292).<br />	<br />
	Nel caso di valutazione delle operazioni di concentrazione ex art 6 L. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita un potere connotato da discrezionalità tecnica, sicché il provvedimento con cui, come nel caso di specie, autorizza la concentrazione prescrivendo le misure necessarie ad impedire la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, è sindacabile in sede di legittimità se ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se lacunoso nella motivazione o nell’istruttoria.<br />	<br />
In altri termini, la sindacabilità dell’atto espressione di discrezionalità tecnica non può superare i limiti del controllo di ragionevolezza e di coerenza tecnica.</p>
<p>3.1	La censura che farebbe derivare l’illegittimità dell’atto dal fatto che la gestione della rete non uscirebbe da un ambito pubblicistico per inserirsi in un contesto privatistico non può essere accolta.<br />	<br />
Nella situazione previgente all’operazione di concentrazione portata all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ove proprietà e gestione della rete erano separate, la gestione era di titolarità della GRTN, società interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
Con il nuovo assetto, invece, si è accentrato in un solo soggetto, Terna s.p.a., la proprietà e la gestione della rete, costituendosi in capo a Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., quale azionista di controllo di Terna con il 29,99% ed acquirente del ramo di azienda della GRTN nonché azionista rilevante di Enel con il 10,2%, il monopolio legale sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica.<br />
L’effetto strutturale dell’operazione di concentrazione, quindi, è costituito dall’acquisto, da parte di Terna &#8211; Cassa Depositi e Prestiti, del monopolio legale nel suddetto mercato. <br />
Di talché, non può porsi in dubbio che la gestione della rete sia passata da un ambito totalmente pubblicistico, atteso che GRTN è una società posseduta interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad un contesto quantomeno parzialmente privatistico, atteso che la Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni  partecipata al 70% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 30% da sessantasei fondazioni bancarie.<br />
D’altra parte, lo stesso art. 1 ter del D.L. 239/2003 ha previsto, da un lato, la riunificazione tra la proprietà e la gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, dall’altro, la privatizzazione della nuova entità integrata, sicché la voluntas legis, a prescindere dal sistema previgente, è senz’altro nel senso che l’attività del soggetto proprietario e gestore debba avvenire in un contesto privatistico.<br />
Peraltro, anche aderendo alla tesi secondo cui ai fini dell’individuazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria non rileva essendo la funzionalizzazione della sua attività ad interessi generali compatibile con il fine societario lucrativo di cui all’art. 2247 c.c., lo scopo ineludibile di una società per azioni è per l’appunto quello lucrativo, vale a dire la divisione degli utili e, partecipando al capitale sociale di CDP anche soggetti privati quali azionisti di minoranza, sussiste una specifica responsabilità degli amministratori nei confronti di questi ultimi.<br />
In proposito, in disparte il disposto di cui all’art. 2395 c.c. secondo cui le azioni sociali di responsabilità non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, l’art. 2393 bis c.c., introdotto a far tempo dal 1° gennaio 2004 dall’art. 1 del D.Lgs. 6/2003, prevede che l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo; nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, detta azione, ai sensi del secondo comma dell’art. 2393 bis c.c. come modificato dall’art. 3 della l. 262/2005, può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.<br />
Né può assumere rilievo che anche il precedente gestore della rete, ossia GRTN, fosse costituita sotto forma di società per azioni e ciò, oltre che per l’assenza di altri soci oltre al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto la valutazione effettuata dall’Autorità deve avere ad oggetto esclusivamente i possibili effetti restrittivi della concorrenza derivante dall’operazione di concentrazione sottoposta alla sua valutazione, indipendentemente dal riferimento alla condotta del precedente soggetto gestore. <br />
In concreto, la valutazione compiuta dall’Antitrust riguarda solo ed esclusivamente i potenziali effettivi distorsivi della concorrenza determinati dall’assetto risultante dall’operazione di concentrazione, sicché solo al nuovo monopolista l’amministrazione deve fare riferimento e non sussiste dubbio che la CDP, sebbene votata al perseguimento di fini pubblicistici, sia una società per azioni che deve agire per uno scopo di lucro, al cui capitale partecipano anche soci privati di minoranza.<br />
Pertanto, non può essere messo in discussione che, a seguito dell’operazione di concentrazione, la gestione della rete si inserisce in un contesto almeno in parte privatistico e che la qualificazione in termini esclusivamente pubblicistici o meno del sistema previgente non assume alcuna importanza al fine di valutare la legittimità dell’azione amministrativa.  <br />
Parimenti infondata e, comunque, non determinante è la considerazione per cui l’intreccio azionario che deriverebbe in capo a CDP a seguito dell’operazione non sarebbe idoneo a favorire Enel in modo più pregnante rispetto al precedente assetto, sicché non sussisterebbe un peggioramento delle dinamiche concorrenziali dei mercati dell’energia.<br />
La prospettazione muove da un assunto non condivisibile, vale a dire che debba essere effettuata una comparazione tra la precedente situazione e quella risultante a seguito dell’operazione, nel senso che ove non vi sia un peggioramento delle dinamiche concorrenziali, non sarebbe giustificabile la misura cui l’Autorità ha subordinato l’autorizzazione.<br />
Viceversa, la valutazione degli effetti restrittivi della concorrenza derivanti dall’operazione deve essere autonomamente effettuata e, ove gli stessi siano ipotizzabili, l’Autorità deve porre in essere le misure ritenute adeguate, a prescindere dal contesto preesistente.<br />
Nel merito, la censura proposta non è comunque condivisibile. <br />
Le operazioni di concentrazione in esame sono strutturate al fine di garantire che la riunificazione tra proprietà e gestione della rete e privatizzazione del soggetto riunificato avvengano contestualmente, sicché, per un verso, è evitato che Enel, sia pure per un tempo inapprezzabile, acquisiti il controllo del ramo d’azienda della GRTN, per altro verso, occorre affermare che l’effetto strutturale connesso all’operazione è l’acquisto, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, del monopolio legale sul mercato della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica. <br />
Orbene, è sostanzialmente diverso e certamente più insidioso per le dinamiche concorrenziali il passaggio da un sistema in cui la gestione della rete è affidata ad una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a sua volta detentore anche del 21,9% del capitale sociale di Enel, ad un sistema in cui la gestione della rete è unificata alla proprietà della stessa in capo ad un soggetto, Terna, partecipato in via maggioritaria (29,99%) da una società, Cassa Depositi e Prestiti, al cui capitale partecipa per il 70% il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 30% soci privati, detentrice anche di una quota rilevante (10,2%) del capitale sociale di Enel, operatore dominante sui mercati a valle, vale a dire sul mercato all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento.<br />
Il monopolio legale dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica insomma era precedentemente esercitato da GRTN che, partecipato al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, non aveva a sua volta partecipazione in Enel, detenuta invece dal detto Ministero, mentre è oggi esercitato da Terna, il cui azionista di maggioranza è Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. detentrice anche di una rilevante partecipazione in Enel, che è altresì proprietaria della rete di trasmissione.<br />
Di talché, possono enuclearsi rilevanti differenze tra i due assetti.<br />
In primis, nel nuovo assetto, l’operazione di concentrazione porta ad unificare in un solo soggetto sia la proprietà che la gestione della rete.<br />
Inoltre, l’intreccio azionario che nel precedente assetto faceva capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze (100% di GRTN e 21,9% di Enel), riguarda ora la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (29,99% di Terna e 10,2% di Enel).<br />
Tali considerazioni, oltre a dare conto della effettiva fuoriuscita della gestione della rete da un ambito totalmente pubblicistico e del suo inserimento in un contesto quantomeno in parte privatistico, attestano senz’altro la maggiore capacità di influenza sulle dinamiche concorrenziali derivante dall’intreccio azionario in capo a CDP a seguito dell’operazione di concentrazione, in quanto monopolista delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica diviene in concreto una società per azioni, quale azionista di controllo del soggetto ad un tempo proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale, che, sebbene prevalentemente partecipata dallo Stato, è ontologicamente orientata al perseguimento di fini di lucro.<br />
In tale direzione, Cassa Depositi e Prestiti nel piano di sviluppo industriale 2005 – 2009 ha indicato l’intenzione di adottare un approccio più attivo nel monitoraggio e nella gestione delle partecipazioni, anche al fine di proteggere i propri investimenti e contribuire alla creazione di valore da parte delle società partecipate.<br />
3.2	Con successive censure, la ricorrente, da un lato, ha evidenziato che la determinazione del mercato rilevante non sarebbe corretta atteso che le attività de quibus non sarebbero attività di mercato quanto piuttosto funzioni pubbliche riservate ex lege allo Stato, dall’altro, ha fatto presente che l’esistenza di un monopolio legale escluderebbe in radice ogni nesso di causalità fra l’operazione e la costituzione di una posizione dominante sull’asserito mercato rilevante che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta a riserva statale; l’operazione, secondo la tesi proposta, avrebbe determinato unicamente un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito dall’attività di trasmissione e dispacciamento.<br />	<br />
	Le doglianze non possono essere condivise.																																																																																												</p>
<p>3.2.1	Con riferimento al primo profilo, occorre premettere che l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 79/1999 – attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – attribuisce al gestore della RTN il monopolio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato, sul punto, ha posto in chiaro rilievo che il mercato della trasmissione e dispacciamento esiste, dal punto di vista economico e del diritto antitrust, indipendentemente dal fatto che la sua struttura sia quella di un monopolio legale gestito in concessione e che tale mercato rileva ai fini della valutazione dell’operazione in quanto è su di esso che si realizza la riunificazione della proprietà con la gestione della rete, con conseguente costituzione di un nuovo operatore dominante prima non esistente, ed in quanto rappresenta la fase a monte della filiera elettrica necessaria ai funzionamenti dei mercati a valle, all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, sui quali l’operazione determina i rischi di effetti restrittivi, in termini di riduzione sostanziale della concorrenza.<br />
	In particolare, l’Autorità ha osservato che l’esistenza di un mercato distinto, individuato nelle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, si fonda sulla considerazione che l’accesso e l’uso della rete comporta l’espressione di una domanda da parte dei suoi utenti (generatori, importatori, grossisti, clienti idonei), il cui soddisfacimento avviene, dati i limiti infrastrutturali della rete, con l’offerta di capacità di trasporto gestita, attraverso il c.d. dispacciamento, secondo l’ordine di merito economico ed i criteri di sicurezza dettati dal gestore.<br />	<br />
	Né esiste, dal lato della domanda, alcuna sostituibilità dei servizi di trasmissione forniti dal gestore con altre modalità di immissione di energia elettrica nei mercati “a valle” – MI e MSD &#8211; e, del resto, proprio perché su di esso si domanda e si offre un prodotto distinto, tale mercato comporta anche l’emergere di un prezzo per il servizio prestato dal gestore identificato, con riferimento all’utilizzo della rete di trasmissione, dai c.d. corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto.<br />	<br />
	Le censure proposte dalla ricorrente non riescono a dare conto dell’illogicità di tali considerazioni.<br />	<br />
Viceversa, le attività de quibus, svolte dal gestore in regime di monopolio legale sulla base di concessione in esclusiva ex art. 3, co. 1, del D.Lgs. 79/1999, presentano i connotati del servizio di pubblica utilità e costituiscono un mercato rilevante ai fini del diritto della concorrenza, tanto più che esso rappresenta il presupposto indispensabile per il funzionamento dei mercati “a valle”, MI e MSD, sui quali l’attività degli operatori è liberalizzata e dove l’operazione di concentrazione potrebbe determinare effetti restrittivi della concorrenza favorendo Enel, operatore dominante su tali mercati, al cui capitale il monopolista legale del mercato “a monte”, Cassa Depositi e Prestiti, partecipa con la rilevante misura del 10,2%.<br />
3.2.2	In ragione di tali considerazioni, è altresì da ritenere infondata l’ulteriore argomentazione secondo cui l’esistenza di un monopolio legale escluderebbe in radice ogni nesso di causalità fra l’operazione e la costituzione di una posizione dominante sull’asserito mercato rilevante che coinciderebbe proprio con l’attività sottoposta a riserva statale, mentre l’operazione avrebbe determinato unicamente un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito dall’attività di trasmissione e dispacciamento.<br />	<br />
Il collegamento tra il mercato “a monte”, costituito dalle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, gestito da un soggetto in condizione di monopolio legale ex art. 3, co. 1, D.Lgs. 79/1999, e i mercati “a valle”, costituiti dai mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, sui quali l’attività imprenditoriale è libera e deve svolgersi secondo le regole della corretta concorrenza, determina che il monopolista legale del mercato “a monte”, che nel caso di specie è Cassa Depositi e Prestiti a seguito dell’operazione di concentrazione, deve essere ritenuto in posizione dominante in quanto in grado di incidere con le proprie decisioni relative al mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia sui mercati “a valle” dove le dinamiche concorrenziali devono essere in grado di operare senza condizionamenti e dove, anzi, sussiste un obiettivo di promozione della concorrenza.<br />
D’altra parte, sia l’art. 86, co. 2, del trattato CE (legge di ratifica 1203/1957) sia l’art. 8, co. 2, della L. 287/1990 non escludono l’applicazione delle norme antitrust al monopolista legale se non nei limiti in cui detta applicazione possa ostacolare la realizzazione della specifica missione affidata.<br />
Infatti, la disposizione del Trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata; lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.<br />
L’art. 8, co. 2, della L. 287/1990, inoltre, indica che le disposizioni relative alla tutela della concorrenza e del mercato non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all’adempimento degli specifici compiti loro affidati.<br />
Di talché, ove non sussista una specifica incompatibilità tra il perseguimento delle finalità di interesse generale affidate al monopolista ex lege e il mercato, non vi è ragione per non applicare la disciplina a tutela della concorrenza.<br />
In definitiva, il Collegio è dell’avviso che, nella fattispecie in esame, sebbene il soggetto gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale operi in regime di monopolio legale, si sia in presenza di un mercato rilevante e debba essere di conseguenza applicata la normativa antitrust soprattutto perché, trattandosi di mercati verticalmente collegati, le decisioni assunte dal monopolista legale sul mercato delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono idonee ad incidere sui mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento con possibili effetti restrittivi e distorsivi delle dinamiche concorrenziali in tali mercati che, sebbene attualmente caratterizzati dalla presenza di un operatore dominante, sono liberalizzati, sicché in essi devono poter liberamente competere, a parità di condizioni, tutti gli operatori economici del settore.<br />
Sotto diverso profilo, non è neppure condivisibile la prospettazione secondo cui l’operazione determinerebbe soltanto un effetto di “sostituzione”, ovvero il subentro di un soggetto ad un altro nell’esercizio del monopolio legale costituito dall’attività di trasmissione e dispacciamento.<br />
La posizione di Terna – CDP nel nuovo assetto, infatti, è ben differente da quella di GRTN nel precedente assetto.<br />
Il Collegio ha già posto in evidenza che l’effetto strutturale dell’operazione di concentrazione portata all’attenzione dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 6 della L. 287/1990 è costituito, in primo luogo, nell’unificazione in unico soggetto integrato della proprietà e della gestione della rete, attività separate nel precedente assetto ed attribuite a soggetti diversi.<br />
L’attribuzione a CDP del controllo sul soggetto proprietario e gestore della rete, inoltre, assume una peculiare rilevanza essendo la stessa azionista di rilievo di Enel, operatore dominate sui mercati “a valle” all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento.<br />
Pertanto, è riduttivo ritenere che l’effetto dell’operazione si limiti alla mera sostituzione di un monopolista legale all’altro senza alcuna ulteriore implicazione, mentre l’effetto strutturale dell’acquisto del monopolio legale sul mercato della trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica da parte di CDP determina una realtà molto più complessa.</p>
<p>3.3	Con ulteriori censure, la cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha rilevato che i rischi di una gestione non neutrale della RTN si risolverebbero in una serie di congetture generiche prive dell’indispensabile livello di concretezza ed attendibilità, mentre lo standard probatorio richiesto per giustificare un intervento nei confronti di un’operazione di concentrazione sarebbe particolarmente elevato, trattandosi di effettuare una valutazione prospettica dell’impatto concorrenziale della concentrazione, operazione in sé pienamente lecita.<br />	<br />
Il Collegio osserva che, mentre nel caso di abuso di posizione dominante la valutazione dell’Autorità è incentrata sull’accertamento ex post di comportamenti illeciti, in sede di esame della concentrazione, ai fini dell’autorizzazione, l’Autorità è chiamata a valutare ex ante, all’atto, cioè, della operazione e della costituzione o rafforzamento della posizione dominante, quali ne siano i riflessi prevedibili e gli effetti possibili sulle strutture del mercato e sui comportamenti delle imprese (cfr. Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156).<br />
La valutazione di un’operazione di concentrazione, quindi, postula un’analisi prospettica che deve avere ad oggetto la considerazione di un lungo lasso di tempo nel futuro, sicché la qualità degli elementi di prova addotti a sostegno dell’incompatibilità dell’operazione con il diritto della concorrenza assume particolare rilevanza (cfr. Corte di Giustizia CE 15 febbraio 2005, n. 12).<br />
La valutazione degli effetti dell’operazione, in particolare, non si esaurisce nella presa d’atto dei fatti avvenuti e delle immediate conseguenze di essi, ma implica una valutazione in chiave prospettica di elementi potenziali, tra i quali devono essere ricomprese anche le opportunità per comportamenti anticompetitivi ed anticoncorrenziali, che potranno essere posti in essere dall’impresa che si è concentrata, opportunità rese economicamente razionali dalle modifiche strutturali intervenute sul mercato per effetto dell’operazione (Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156).<br />
Nella fattispecie in esame, il Collegio è dell’avviso che l’Autorità abbia individuato in maniera esauriente le ragioni per le quali dall’operazione di concentrazione derivano modifiche strutturali tali da rendere economicamente razionali per il monopolista comportamenti potenzialmente distorsivi della concorrenza.<br />
In sostanza, il provvedimento mostra chiaramente il motivo per il quale, a seguito dell’operazione di concentrazione, la Cassa Depositi e Prestiti, in virtù della connessione economica derivante dall’intreccio azionario, potrebbe essere indotta a porre in essere comportamenti idonei a favorire Enel, sua partecipata ed operatore dominante dei mercati a valle, a scapito delle ordinarie dinamiche concorrenziali.<br />
In primo luogo, l’Autorità ha rilevato che gli effetti restrittivi sono strettamente connessi a come i cambiamenti strutturali derivanti dalle operazioni in esame incideranno sulle modalità di condotta del nuovo soggetto gestore e che detti effetti si apprezzeranno sui mercati MI e MSD, collegati verticalmente a quello della trasmissione e del dispacciamento.<br />
Le attività svolte sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica (esercizio, manutenzione e sviluppo della RTN), infatti, incidono direttamente sul livello concorrenziale esistente a valle sui mercati di vendita ed acquisto di energia elettrica, vale a dire MI e MSD, secondo quanto evidenziato nel provvedimento.<br />
L’attività controllata da CDP a seguito dell’operazione, pertanto, non riguarda il mero svolgimento di una funzione neutrale ma assume rilievo nevralgico per la definizione dell’assetto competitivo dei detti mercati “a valle”, caratterizzati dalla presenza di un’operatore dominante, Enel, e da altre imprese non in grado, al momento, di minacciarne la leadership.<br />
L’incentivo, in capo a CDP, ad esercitare il proprio potere discrezionale in modo di incidere sui mercati determinando condizioni concorrenziali favorevoli ad ENEL è individuabile nel fatto che, come detto, per effetto dell’operazione di concentrazione, CDP sarà al contempo azionista di controllo di Terna, in cui è riunificata la proprietà e la gestione della rete, con una partecipazione del 29,99%, ed azionista di Enel, con una partecipazione non di controllo del 10,2%. <br />
Il rapporto tra le due partecipazioni, nel portafoglio di CDP, sebbene l’una sia di controllo e l’altra sia puramente finanziaria, è quasi di 1 a 4, sicché, ribadito che CDP nel proprio piano industriale 2005 – 2009 ha indicato l’obiettivo di gestire le proprie partecipazioni secondo un approccio attivo al fne di proteggere i propri investimenti e contribuire alla creazione di valore da parte delle società partecipate, è verosimile ritenere che la gestione delle partecipazioni potrebbe avvenire secondo un principio di massimizzazione congiunta del loro valore e tale risultato sarà razionalmente perseguibile attraverso l’adozione di decisioni, e la tenuta di comportamenti, che, pur rispettando il vincolo della massimizzazione del valore di Terna non diminuisca, anche in prospettiva, il valore di Enel.<br />
Di talché, gli effetti restrittivi che l’Autorità ravvisa non si fondano sulla possibilità che il nuovo gestore, andando contro gli interessi dei propri azionisti, scarti progetti di investimento redditizi al fine di avvantaggiare Enel, quanto nel fatto che, sulla base della propria discrezionalità tecnica ineliminabile, selezioni e consideri prioritari i progetti, o effettui le scelte, che non peggiorano, o che migliorano, le condizioni di mercato per l’operatore dominante.<br />
Tale argomentazione non è illogica né è basata su un travisamento dei fatti ma, anzi, prende in considerazione i comportamenti anticoncorrenziali più insidiosi, vale a dire quelli che, almeno in apparenza, non costituiscono abuso di posizione dominante sui mercati considerati e, purtuttavia, privilegiando tra più scelte lecite quelle più utili al conseguimento del massimo profitto sulla base dell’intreccio azionario esistente, possono produrre effetti distorsivi della concorrenza.  <br />
In sostanza, il Collegio è dell’avviso che l’amministrazione dà pienamente conto del perché l’effetto strutturale dell’operazione sia tale da poter seriamente determinare nel soggetto gestore della rete l’incentivo ad atti e comportamenti che, anche se singolarmente considerati non illegittimi o illeciti, possano in concreto rilevarsi vantaggiosi per l’Enel e restrittivi per la concorrenza nei mercati verticalmente collegati a quelli della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica. <br />
A seguito dell’operazione di concentrazione, in definitiva, sussiste la concreta opportunità per il soggetto, al contempo proprietario e gestore della rete, di comportamenti anticoncorrenziali, sicché le relative censure di genericità prospettate dalla ricorrente non possono essere accolte.<br />
3.4	La ricorrente ha ancora osservato che la discrezionalità del gestore sarebbe confinata in margini molto ristretti, funzionali a garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale.<br />	<br />
Tale prospettazione sarebbe idonea ad inficiare la determinazione amministrativa che, proprio dalla ineliminabile discrezionalità tecnica di cui gode, ha desunto la possibilità per il gestore di porre in essere condotte discriminatorie.<br />
L’assunto, peraltro, non è persuasivo.<br />
L’Autorità, infatti, ha esaustivamente indicato che il ruolo svolto dal nuovo soggetto gestore e proprietario della RTN presenta profili di discrezionalità tecnica, ridotti ma non eliminati dalla regolazione di settore, tanto nell’attività di pianificazione dei programmi di sviluppo e manutenzione della rete quanto nell’attività di dispacciamento degli impianti elettrici.<br />
In particolare, è stato evidenziato che la complessità e l’aleatorietà insita nell’elaborazione degli scenari futuri nel settore elettrico (in termini di evoluzione della domanda, nuovi impianti da connettere alla rete, interruzioni, manutenzioni, tempistica degli interventi e delle autorizzazioni etc.) e nella valutazione degli impatti di alcune decisioni (in termini di sovraccarico di linee o stabilità del sistema in tempo reale) rende inevitabile che il gestore, prima di assumere ogni decisione, sia per gli interventi sulla rete che per le modalità di offerta di taluni servizi di dispacciamento, conduca ex ante un’attività di valutazione e scelta delle alternative, basata su una discrezionalità non sindacabile da soggetti terzi quali il Ministero delle Attività Produttive e l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.<br />
L’amministrazione, dopo aver distinto tra discrezionalità degli interventi di medio-lungo e quelli di breve periodo, ha in conclusione argomentato che il gestore è l’unico soggetto in grado di formulare analisi di scenario e previsioni ex ante in base alle quali predisporre il piano di sviluppo, atteso che sarà il piano nella sua forma definitiva e non certamente le scelte strategiche propedeutiche alla sua definizione ad essere sottoposto alla autorizzazione ed approvazione del Ministero delle Attività Produttive, il quale formula un suo parere su un insieme compiuto di scelte, la cui definizione è svolta in maniera insindacabile dal gestore.<br />
Quanto all’attività di breve periodo connessa al dispacciamento degli impianti, l’Autorità ha fatto presente che l’esistenza di spazi di discrezionalità ineliminabile nell’attività del gestore è stata confermata nel corso dell’istruttoria su vari ambiti.<br />
Le risultanze istruttorie, tra l’altro, hanno provato che la soluzione efficiente nella selezione degli impianti da chiamare alla produzione per l’acquisto della riserva e il bilanciamento in tempo reale del sistema, pur derivando da un algoritmo matematico che individua la soluzione che minimizza il costo di acquisto delle riserve per il gestore, deve essere poi verificata, con riferimento alla sua coerenza con la gestione complessiva del sistema, sulla base di una valutazione puramente discrezionale del gestore.<br />
D’altra parte, la stessa Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), in fase istruttoria, ha affermato che le preoccupazioni connesse  alle potenziali distorsioni che il nuovo assetto proprietario potrebbe determinare sono tuttavia mitigate dal fatto che il servizio di trasmissione e il servizio di dispacciamento si configurano come servizi di pubblica utilità soggetti alla regolamentazione della stessa AEEG, sicché l’Autorità antitrust ha dedotto che la circostanza che i servizi de quibus siano di pubblica utilità e soggetti a regolamentazione non sia un elemento in grado di eliminare le preoccupazioni concorrenziali individuate dall’AEEG, ma solo di “mitigarle”. <br />
In definitiva, il Collegio ritiene che la puntuale indicazione, resa nel provvedimento, dell’esistenza di una sfera ineliminabile di discrezionalità tecnica nella gestione della rete non è stata efficacemente contestata con la censura dedotta.<br />
3.5	Con ulteriore doglianza, è stato fatto presente che l’Autorità avrebbe delegato ad un soggetto interessato, la Edison s.p.a., il compito di valutazioni di merito ad essa sola riservate, anziché eventualmente rivolgersi a consulenti tecnici.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />
La funzione pubblica, e cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento, che costituisce il luogo deputato all’acquisizione, alla valutazione e alla parametrazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall’azione amministrativa e nel quale avviene la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell’autorità procedente dalla norma attributiva del potere.<br />
L’attività amministrativa discrezionale, pertanto, richiede una fase istruttoria di particolare spessore, tanto più complessa quanto più rilevanti e molteplici sono gli interessi in gioco.<br />
Nel caso di specie, l’Autorità, nella fase istruttoria del procedimento, ha interpellato anche altri soggetti del settore elettrico e ciò al fine di acquisire il più ampio spettro di informazioni utili alla valutazione dell’operazione di concentrazione sottoposta al suo esame ai sensi dell’art. 6 della L. 287/1990.<br />
Pertanto, alla Edison s.p.a. non è stata demandata alcuna valutazione di merito riservata all’amministrazione, ma detta Società ha fornito elementi istruttori che, al pari degli altri, l’Autorità ha provveduto a valutare nell’esercizio del potere conferitole dalla legge.<br />
3.6	La ricorrente ha ancora sostenuto, da un lato, che la teoria dell’interesse economico oggettivo, secondo cui l’azionista rilevante del gestore della rete sarebbe incentivato a favorire Enel per il solo fatto che la partecipazione in Enel ha un valore finanziario superiore rispetto a quella detenuta nel gestore stesso, non avrebbe fondamento, sicché difetterebbe il nesso di causalità fra l’operazione e gli asseriti effetti restrittivi, dall’altro, che la CDP, gestendo e sviluppando la rete in modo da favorire Enel, non potrebbe comunque trarre vantaggio dalla propria condotta discriminatoria non potendo vendere o disporre di azioni Enel, né potendo incidere sulla politica di distribuzione dei dividendi Enel.<br />	<br />
Le argomentazioni non sono persuasive.</p>
<p>3.6.1 	La connessione economica derivante dall’intreccio azionario che vede Cassa Depositi e Prestiti azionista di controllo di Terna, proprietario e gestore della rete, ed azionista rilevante di Enel, operatore dominante dei mercati “a valle” verticalmente collegati a quelli della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica, è evidente. <br />	<br />
La partecipazione in Enel, sebbene percentualmente meno rilevante, è notevolmente maggiore di quella in Terna in termini di valore finanziario e CDP, che in quanto società per azioni ha finalità necessariamente lucrative, ha indicato nel proprio piano industriale 2005/2009 l’obiettivo di gestire le proprie partecipazioni secondo un approccio attivo, al fine di proteggere i propri investimenti e contribuire alla creazione di valore da parte delle società partecipate.<br />
D’altra parte, come in precedenza osservato, l’Autorità ha evidenziato che gli effetti restrittivi ravvisati non si fondano sulla possibilità che il nuovo gestore, andando contro gli interessi dei propri azionisti, scarti progetti di investimento redditizi al fine di avvantaggiare Enel, quanto dal fatto che selezioni e consideri prioritari i progetti, o effettui le scelte, che non peggiorano, o che migliorano, le condizioni di mercato per l’operatore dominante, sicché il gestore potrebbe avere comportamenti anticoncorrenziali anche non danneggiando Terna.</p>
<p>3.6.2	Per quanto attiene alla non disponibilità delle azioni Enel ed all’impossibilità di incidere sulla politica dei dividendi, il Collegio ritiene che tali circostanze non rilevano sulla creazione di valore della società partecipata e, quindi, non assumono pregnanza nella fattispecie.																																																																																												</p>
<p>3.7	La Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha specificamente rivolto un’ultima serie di censure alle misure correttive, di tipo strutturale, imposte dall’Autorità.<br />	<br />
In particolare, ha posto in evidenza che:<br />
&#8211;	il principio di proporzionalità richiederebbe non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, mentre la misura strutturale imposta eccederebbe di gran lunga quanto strettamente necessario per raggiungere lo scopo;<br />	<br />
&#8211;	l’imposizione delle condizioni da parte dell’Autorità, in luogo dell’accoglimento degli impegni proposti da Cassa Depositi e Prestiti, sarebbe illegittima ed il giudizio di insufficienza sulle misure proposte sarebbe contraddittorio in quanto, pur definite inidonee a rimuovere in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’osservanza di entrambe le misure sarebbe stata imposta per quattro anni;<br />	<br />
&#8211;	la misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.																																																																																												</p>
<p>3.7.1	L’art. 6, co. 2, della L. 287/1990 prevede che l’Autorità, quando accerti che l’operazione comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, vieta la concentrazione ovvero l’autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.<br />	<br />
Nel caso di specie, l’Autorità ha autorizzato la concentrazione, prescrivendo la modifica strutturale della totale dismissione della partecipazione azionaria di Cassa Depositi e Prestiti in Enel, previa applicazione temporanea di misure comportamentali.<br />
Il principio di proporzionalità tra effetti concreti della concentrazione e misure imposte è espressamente richiamato dal regolamento 4064/89 CE ed affermato dalla Corte di Giustizia e richiede che i provvedimenti che incidano sulle situazioni soggettive degli interessati siano proporzionati ed adeguati alla situazione cui intendono porre rimedio, in modo da non imporre misure eccedenti e che, tra le varie possibili alternative, sia sempre imposta la misura meno restrittiva e meno invasiva (cfr. Cons. Stato, VI, 1° ottobre 2002, n. 5156).<br />
L’affermazione del principio di proporzionalità, pertanto, richiede non soltanto la dimostrazione dell’idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza  alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo.<br />
D’altra parte, occorre anche considerare che le misure adottate dall’Autorità devono essere in grado di risolvere in maniera effettiva e duratura il problema concorrenziale causato dalla concentrazione rendendo contendibili i mercati su cui, diversamente, si costituirebbero o si rafforzerebbero le posizioni dominanti.<br />
In tal senso, il 30° “considerando” del Regolamento CE 20.1.2004 n. 139/2004 &#8211; regolamento comunitario sulle concentrazioni – prevede che gli impegni assunti dalle imprese interessate per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune dovrebbero essere proporzionati al problema sotto il profilo della concorrenza e “risolverlo interamente”.<br />
Di talché, il giudizio di legittimità sull’atto, nella parte in cui impone la misura strutturale della dismissione della partecipazione azionaria da Enel, richiede di verificare se sia ragionevole ritenere che detta misura, oltre che idonea, sia anche necessaria.<br />
In particolare, il provvedimento con cui l’amministrazione decide di autorizzare l’operazione di concentrazione imponendo le misure necessarie ad impedire effetti distorsivi della concorrenza, al pari di ogni provvedimento espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede di legittimità se ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero se lacunoso nella motivazione o nell’istruttoria.<br />
La Cassa Depositi e Prestiti ha presentato una proposta di misure correttive ai sensi dell’art. 18, co. 2, della L. 287/1990 impegnandosi, in alternativa:<br />
&#8211;	al rafforzamento del ruolo dell’organo tecnico denominato Comitato di Consultazione in merito alle modalità di approvazione e alle verifiche periodiche dell’attuazione dei piani di sviluppo della RTN;<br />	<br />
&#8211;	all’indicazione, in sede di presentazione della lista di candidati alla nomina di amministratori del soggetto gestore della RTN, come risulterà dalla integrazione di Terna e GRTN, di una quota, pari ad almeno la metà, di amministratori che rispondano ai requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.<br />	<br />
Gli impegni sono stati presentati in alternativa, in quanto ritenuti entrambi di per sé idonei a risolvere i timori concorrenziali connessi alle operazioni, atteso che il primo incide sulle procedure volte a garantire una maggiore trasparenza del processo decisionale, mentre il secondo riguarda i requisiti dei soggetti chiamati a vigilare sulla trasparenza e correttezza del processo decisionale.<br />
Gli impegni proposti dalla ricorrente nel corso del procedimento sono di tipo “comportamentale” in quanto attengono alle modalità di composizione o di funzionamento degli organi senza interferire sulla struttura degli operatori di mercato.<br />
L’Autorità, in relazione alla prima proposta, ha considerato che, pur trattandosi di una misura che rafforza i poteri di controllo sull’attività di sviluppo della RTN svolta dal gestore, non sia di per sé sufficiente a rimuovere definitivamente le preoccupazioni emerse nel provvedimento atteso che non garantisce un intervento da parte del Comitato di consultazione nella fase della elaborazione degli scenari di piano.<br />
La misura, quindi, è stata ritenuta non idonea a risolvere in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dal quadro strutturale sotteso alle operazioni in esame, con specifico riferimento alla discrezionalità del soggetto gestore sussistente nell’attività di elaborazione ed analisi delle alternative di sviluppo della RTN, risultando utile solo in fase transitoria.<br />
	L’Autorità ha parimenti ritenuto che anche la seconda misura proposta non appare idonea a rimuovere in via definitiva gli effetti restrittivi connessi alle operazioni in esame derivanti dai cambiamenti strutturali connessi alle operazioni stesse.<br />	<br />
Ciò in quanto, anche volendo ammettere che CDP, nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione di Terna composto da dieci consiglieri, possa nominare quattro su sette amministratori con caratteristiche di indipendenza, non è garantito che il CdA di Terna sia in grado di assumere decisioni improntate alla volontà di tali amministratori indipendenti, essendo possibile che dei tre consiglieri nominati dalle minoranze, alcuni, due nello scenario peggiore, siano nominati da Enel e siano dunque portatori degli interessi dell’operatore dominante sui mercati all’ingrosso e dei servizi di dispacciamento, sicché non è detto che in seno al CdA di Terna si possano formare maggioranze stabili intorno ai quattro amministratori indipendenti nominati da CdP sulla base dell’impegno.<br />
	Pertanto, considerate le misure “comportamentali” proposte dalla parte inidonee a risolvere in via definitiva i problemi relativi agli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’Autorità ha ritenuto che l’unica misura in grado di rimuovere definitivamente tali effetti sia quella di recidere l’intreccio azionario, in capo a CDP, tra il gestore della rete e l’operatore dominante Enel sui mercati rilevanti dell’energia MI e MSD. <br />	<br />
	Di conseguenza, ha ritenuto che l’acquisizione da parte di CDP del 29,99% di Terna e del ramo di azienda del GRTN sia autorizzabile solamente a condizione che CDP ceda la propria partecipazione in Enel pari al 10,2% del capitale sociale; la necessità della cessione dell’intera partecipazione detenuta da CDP in Enel, indica l’amministrazione, è una diretta conseguenza del fatto che fin tanto che CDP sia al tempo stesso azionista di controllo di Terna ed azionista di Enel, ancorché con una partecipazione minore dell’attuale 10,2%, assume concretezza la tesi, centrale nella identificazione degli effetti restrittivi delle operazioni in esame, che CDP gestisca la RTN sulla base dell’obiettivo della massimizzazione congiunta delle sue partecipazioni.<br />	<br />
	In ragione del descritto impianto motivazionale, il Collegio ritiene che, nonostante la particolare rilevanza ed incisività della prescrizione adottata, le censure proposte dalla ricorrente non sono in grado di dare conto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
	In particolare, l’Autorità ha esaurientemente chiarito perché le misure proposte in alternativa da CDP non sono idonee a risolvere definitivamente gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall’operazione.<br />	<br />
	In ordine, poi, alla natura della misura adottata, vale a dire di tipo “strutturale” anziché di tipo “comportamentale”, occorre osservare che l’anomalia generata dall’operazione di concentrazione deriva da un fatto di tipo strutturale, vale a dire la costituzione in capo a Cassa Depositi e Prestiti di una posizione dominante sul mercato della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica che potrebbe favorire Enel sui mercati “a valle” a causa dell’intreccio azionario, sicché appare logico ritenere che solo una misura “strutturale”, quale la dismissione della partecipazione azionaria nel capitale sociale dell’operatore dominante nei mercati verticalmente collegati a quello dell’attività e dispacciamento dell’energia elettrica, possa eliminare con carattere di definitività il rischio paventato.<br />	<br />
	In altri termini, considerato il carattere strutturale del fatto produttivo degli effetti anticoncorrenziali, è ragionevole ritenere che solo l’imposizione di una misura anch’essa strutturale, in grado di recidere l’intreccio azionario frutto dell’operazione di concentrazione, sia in grado di eliminare con carattere di definitività tali effetti. <br />	<br />
	Né, può assumere rilievo la considerazione che, in caso di abuso di posizione dominante, l’Autorità potrebbe intervenire ai sensi di legge a reprimere l’abuso stesso e ciò in quanto, come in precedenza evidenziato, il provvedimento ha chiaramente messo in evidenza che gli effetti restrittivi ravvisati a seguito dell’operazione di concentrazione non si fondano sulla possibilità che il  nuovo gestore, andando contro gli interessi dei propri azionisti, scarti progetti di investimento redditizi al fine di avvantaggiare Enel, quanto nel fatto che, sulla base della propria ineliminabile discrezionalità tecnica, selezioni e consideri prioritari i progetti, o effettui le scelte, che non peggiorano, o che migliorano, le condizioni di mercato per l’operatore dominante.<br />	<br />
	Ne consegue che l’effetto temuto è quello che la lesione delle dinamiche concorrenziali possa avvenire a mezzo di comportamenti che, almeno in apparenza, non costituiscono abuso di posizione dominante e, quindi, siano più difficili da reprimere.<br />	<br />
	In conclusione, il Collegio ritiene che, avendo l’Autorità imposto una prescrizione di tipo “strutturale” a fronte di un’anomalia derivante da un fatto anch’esso strutturale, quale la costituzione di una posizione dominante che potrebbe favorire l’operatore dominante sui mercati “a valle” in virtù dell’intreccio azionario, la misura adottata sia logica e ragionevole e, quindi, immune dai vizi prospettati.																																																																																												</p>
<p>3.7.2	La ricorrente ha altresì evidenziato che il giudizio di insufficienza sulle misure proposte sarebbe contraddittorio in quanto, pur definite inidonee a rimuovere in via definitiva gli effetti restrittivi derivanti dall’operazione, l’osservanza delle stesse è stata imposta per quattro anni.<br />	<br />
La doglianza è infondata.<br />
In primo luogo, l’Autorità ha disposto, in via transitoria, l’applicazione congiunta delle misure “comportamentali”, rendendo anzi la seconda più pregnante rispetto alla proposta presentata dalla parte, atteso che ha imposto la nomina di almeno sei dei sette consiglieri di Terna spettanti a CDP nell’ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri, con caratteristiche di indipendenza tali da garantire una gestione improntata al rispetto dei principi di neutralità ed imparzialità, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti e con l’obbligo di mantenere analoga proporzione qualunque sia il numero dei membri del CdA di Terna.<br />
Inoltre, ed è questo un aspetto ancora più significativo, l’imposizione della misura “strutturale”, vale a dire la dismissione della partecipazione azionaria dal capitale sociale di Enel, è stata differita nel tempo proprio in ragione del principio di proporzionalità delle misure correttive invocato dalla ricorrente.<br />
La misura imposta è particolarmente rilevante alla luce del valore della partecipazione, della complessità delle operazioni di dismissione e della necessità di effettuare la vendita senza pregiudizio economico per il cedente.<br />
Su tale ultimo aspetto, infatti, è verosimile ritenere che la previsione di un termine stringente per procedere alla vendita sul mercato azionario di una considerevole partecipazione, oltre a possibili effetti di turbativa sul mercato, comporterebbe, a causa del decremento del corso del titolo, un nocumento economico per il cedente sotto forma di lucro cessante nonché, eventualmente, di danno emergente nel caso di vendita a quotazioni inferiori a quelle di iscrizione in bilancio.<br />
Di talché, si presenta del tutto ragionevole la concessione a Cassa Depositi e Prestiti di un congruo termine, quantificato in due anni a partire dal 1° luglio 2007,  per la dismissione della partecipazione detenuta in Enel.<br />
Allo stesso modo, dovendo nel periodo transitorio fronteggiare nella misura più efficace possibile i potenziali effetti distorsivi derivanti dall’operazione di concentrazione, è stata imposta l’applicazione congiunta delle due misure “comportamentali” dinanzi indicate.<br />
In definitiva, in ragione del principio di proporzionalità, l’amministrazione ha ricercato un equilibrato trade off tra l’esigenza di applicare la misura in grado di eliminare in via definitiva gli effetti restrittivi della concorrenza recidendo l’intreccio azionario e diverse, ma anch’esse apprezzabili, esigenze, tra cui quella di non determinare un pregiudizio economico per il cedente, ed a tal fine ha individuato l’arco temporale di applicazione della misura “strutturale” imponendo, nelle more, il rispetto congiunto delle due misure “comportamentali”.<br />
La censura di contraddittorietà, pertanto, non può essere accolta.</p>
<p>3.7.3	Parimenti infondata è l’ultima doglianza con cui la ricorrente deduce che la misura imposta sarebbe inattuabile in quanto la cessione non è nella libera disponibilità di Cassa Depositi e Prestiti dovendo essere preventivamente concordata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />	<br />
	La censura non coglie nel segno in quanto il destinatario della prescrizione non poteva che essere la Cassa Depositi e Prestiti in qualità di soggetto richiedente l’acquisizione della partecipazione in Terna e l’eventuale mancato rispetto della misura imposta non farebbe altro che determinare il venir meno dell’autorizzazione.<br />	<br />
	D’altra parte, l’amministrazione ha tenuto conto della complessità delle operazioni di dismissione e si è mostrata consapevole che qualsiasi atto di disposizione o di trasferimento avente ad oggetto la partecipazione detenuta da CDP in Enel debba essere preventivamente concordato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sicché è da ritenere che, anche con riferimento a tale situazione, abbia, nell’applicazione del principio di proporzionalità, concesso un lasso di tempo sufficientemente lungo a CDP per porre in atto la dismissione. 																																																																																												</p>
<p>4.	All’infondatezza delle censure proposte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto. 																																																																																												</p>
<p>5.	Sussistono giuste ragioni, attesa la peculiarità e l’estrema complessità della fattispecie, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-13-3-2006-n-1898/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2006 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a></p>
<p>Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – determinazione modalità di pagamento delle prestazioni sanitarie  &#8211; tetti di spesa per assistenza medico-specialistica ambulatoriale – richiesta di tutela cautelare – deterinazioni provvisorie con possibilita’ di conguaglio fino al raggiungimento del tetto annuale – danno grave ed irreparabile – tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/4/3743/g">Ordinanza sospensiva 24 marzo 2004 n. 474</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1898/2004<br />Registro Generale:2831/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Marzio Branca Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ANISAP -ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONE SANITARIE PRIVATE LABORAT.MEDICO ANALISI SAN LUCA DOTT.GIUSEPPE RACUGNO S.R.L. LABORATORIO ANALISI DOTT.FRANCESCO PAOLO MOTOLESE SRL LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO SOLITO LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.TOMMASO MASTRANGELO DOTT.LIVIO OSTILLIO SPECIALISTA IN RADIOLOGIA LABORATORIO DI ANALISI DOTT.FRANCESCO PRUSCIANO S.R.L. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DOTT.BARBALUCCA S.R.L. ISTITUTO DI DIAGNOSI E TERAPIA S.R.L. ANALISI BIOLOGICHE T.DI GIACOMO S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI “S.GIORGIO” DEL DOTT.A.CAMODECA S.R.L SNABILP-FEDERBIOLOGI LABORATORIO ANALISI STANTE S.R.L. SICHILP -SINDACATO ITALIANO CHIMICI LIBERI PROFESSIONISTI CENTRO DI MEDICINA SOCIALE E DELLA RIABILITAZIONE S.R.L. CENTRO ANALISI “E4” S.R.L. A.N.D.I.A.R. ASSOCIAZIONE NAZ.DIAGNOSTICA AREA RADIOLOGICA LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT.LUIGI CERRA LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.FRANCESCO GIACOIA S.R.L. LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE DOTT.PASQUALE DE QUARTO LABORATORIO ANALISI “BIOS” </b>rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO LOFOCO Avv. MARIA CRISTINA LENOCI con domicilio eletto in Roma VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6 presso MARIA CRISTINA LENOCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.U.S.L. TARANTO/1</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIER LUIGI PORTALURI con domicilio eletto in Roma VIALE GORIZIA N. 25/D presso GIULIO MICIONI e nei confronti di REGIONE PUGLIA non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE:<br />
SEZIONE II n. 377/2004 , resa tra le parti, concernente TETTI DI SPESA ANNO 2004 PER ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA AMBULATORIALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) A.U.S.L. TARANTO/1<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca e uditi, altresì, per le parti gli avvocati F. Lofoco e P. L. Portaluri;</p>
<p>Ritenuto che merita di essere confermata la decisione di primo grado.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2831/2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1898/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
