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	<title>1893 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1893 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-1893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-1893/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1893</a></p>
<p>Pres. Politi – Est. Perna V. D. N. (Avv. F. G. Scoca) c/ Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) sulla valutazione di professionalità dei magistrati da parte del C.S.M. ed in particolare sull&#8217;incidenza a tali fini di eventuali precedenti disciplinari del valutato, nonché sull&#8217;estensione del sindacato del giudice sulle valutazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-1893/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-1893/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi – Est. Perna<br /> V. D. N. (Avv. F. G. Scoca) c/ Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione di professionalità dei magistrati da parte del C.S.M. ed in particolare sull&#8217;incidenza a tali fini di eventuali precedenti disciplinari del valutato, nonché sull&#8217;estensione del sindacato del giudice sulle valutazioni discrezionali compiute dall&#8217;Organo di autogoverno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Magistrati – Valutazione di professionalità – CSM – Competenza esclusiva – Sussiste	</p>
<p>2. Magistrati – Valutazione di professionalità – CSM – Ampia discrezionalità – Conseguenze	</p>
<p>3. Magistrati – Valutazione di professionalità – CSM – Condotte già sanzionate – Vaglio – Necessità – Ragioni	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa – Atti CSM – Sindacato G.A. – Ammissibilità – Limiti	</p>
<p>5. Magistrati – Valutazione di Professionalità CSM – G.A. – Sovrapposizione propria valutazione – Inammissibilità – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La valutazione di professionalità del magistrato costituisce esercizio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura delle prerogative costituzionali esclusive riconosciute dall’art. 105 della Costituzione, nell’ambito del quale l’Organo di autogoverno ha un potere discrezionale di merito.	</p>
<p>2.  La globalità della valutazione di professionalità rimessa al C.S.M. comporta la possibilità che qualunque elemento al quale possa essere riconosciuto un valore sintomatico della personalità e della preparazione professionale, della laboriosità e dell’equilibrio del magistrato &#8211; anche se già assunto a fondamento di un provvedimento disciplinare &#8211; sia suscettibile di autonoma valutazione per quanto riguarda la sua valenza ai fini del giudizio di professionalità, senza preclusioni o vincoli.  	</p>
<p>3. Il giudizio del C.S.M. può e deve estendersi al vaglio di ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva della professionalità dell&#8217;interessato, ivi incluse le eventuali condotte individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un provvedimento disciplinare, potendo i fatti già colpiti da sanzione disciplinare rilevare, non già in vista di una inammissibile duplicazione di sanzione, bensì ai fini di un accertamento proteso al pieno apprezzamento obiettivo della personalità professionale del magistrato.	</p>
<p>4. Per quanto concerne la delimitazione espansiva dell’esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti del C.S.M., i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, individuano come ambito di indagine giurisdizionale l’estrinseca legittimità del provvedimento adottato, con particolare riguardo alla fedele ricostruzione dei fatti ed alla congruità e logicità della motivazione posta a base della scelta in concreto effettuata dal Consiglio.(1)	</p>
<p>5. In materia di valutazione di professionalità del magistrato al giudice amministrativo è inibito di sovrapporre una sua valutazione a quella effettuata dall&#8217;organo cui tale potere spetta in via esclusiva.(2)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Tar Lazio, Sez. I, sentenze 29 marzo 2010, n. 4924;  4 maggio 2007 n. 3926, 18 luglio 2003 n. 6358 e 15 ottobre 1999 n. 2288.<br />	<br />
(2) Cfr. Tar Lazio, sez. I., 29 marzo 2010, n. 4924.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6432 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Valentino De Nardo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via G. Paisiello, 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;<br />
&#8211; il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>con il ricorso introduttivo:<br />	<br />
della delibera del Plenum del CSM del 4 maggio 2011, e del relativo verbale di seduta, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il positivo conseguimento della sesta valutazione di professionalità a far data dal 18 febbraio 2008; nonché di tutti gli altri atti presupposti o comunque connessi, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 11780/2011 del 9 maggio 2011 e dei verbali della IV Commissione del C.S.M. n. 494 del 2 maggio 2011; n. 484 del 5 aprile 2011; n. 406 del 12 luglio 2010; n. 377 del 15 aprile 2010 e n. 435 del 2 novembre 2010; <br />	<br />
con atto per motivi aggiunti, notificato il 3 ottobre e depositato il 5 ottobre 2011:<br />	<br />
del Decreto del Ministro della Giustizia del 1° giugno 2011, con cui è stato disposto di “non riconoscere al dott. Valentino De Nardo, nato a Napoli il 12.5.1949, magistrato di quinta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Roma, il positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a far data dal 18.2.2008”, rinviando interamente alla delibera del <i>Plenum </i>del C.S.M. del 4 maggio 2011, già impugnata col ricorso introduttivo;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il Cons. Rosa Perna;<br />	<br />
Udito l’avv. Scoca per il ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorrente, magistrato esercente funzioni di secondo grado dal 16 luglio 2009 e attualmente consigliere della Corte d’Appello di Roma, espone di essere stato sottoposto a scrutinio ai fini del riconoscimento della VI valutazione di professionalità per il periodo di valutazione compreso fra il 18 febbraio 2004 e il 18 febbraio 2008.<br />	<br />
In esito alla pertinente istruttoria, l’Organo di autogoverno si pronunziava per la non idoneità del ricorrente ai fini di cui sopra, escludendo, pertanto, il riconoscimento della VI valutazione di professionalità.<br />	<br />
Successivamente, con Decreto del Ministro della Giustizia veniva formalizzato il non riconoscimento al ricorrente del positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.<br />	<br />
2. Gli atti come sopra gravati vengono ritenuti dalla parte ricorrente illegittimi alla stregua dei seguenti argomenti di doglianza:<br />	<br />
II) Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 160/2006 e successive modificazioni, dell’art. 2, comma 2, della legge 111/2007. Violazione e/o falsa applicazione dei Capi XV, XVI e XVII della Circolare del C.S.M. prot. n. 20291 dell’8 ottobre 2007. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione della conclusione dell’istruttoria e della documentazione posta alla base del parere in data 9 maggio 2009 del Consiglio giudiziario di Roma; si duole che nella fase svoltasi dinanzi alla IV Commissione del CSM non gli sarebbero state garantite le prerogative partecipative, non avendo egli avuto comunicazione della revoca della precedente proposta favorevole e della formulazione di un giudizio non positivo; &#8211; censura infine la successiva fase del procedimento, definito dal Plenum nonostante il ricorrente avesse chiesto un breve rinvio della trattazione per produzioni difensive, rinvio del quale non è traccia nella delibera del Plenum.<br />	<br />
II) Violazione dell’art. 11 del D.Lgs. 160/2006 e successive modificazioni, dell’art. 2, comma 2, della legge 111/2007. Violazione e/o falsa applicazione dei Capi VII-X e XV della Circolare del C.S.M. prot. n. 20291 dell’8 ottobre 2007. Violazione e/o falsa applicazione della Circolare prot. n. 2084 del 1° febbraio 2005. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, dell’erroneità dei presupposti, dello sviamento, della disparità di trattamento;<br />	<br />
L’iter procedimentale conclusosi con l’impugnata delibera del Plenum sarebbe affetto da gravi deficit istruttori e da molteplici violazioni; non vi è concordanza tra il parere negativo espresso dal Consiglio giudiziario e le precedenti valutazioni del ricorrente, il giudizio non positivo del Consiglio si fonda sulla valutazione negativa di solo 3 degli 11 indicatori da tenere in considerazione; la valutazione non positiva operata nei confronti del ricorrente sarebbe ingiustificata e discriminatoria rispetto a quanto operato in casi consimili.<br />	<br />
Conclude parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.<br />	<br />
3. L&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />	<br />
4. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Si ritiene utile premettere un sintetico riferimento al quadro normativo vigente nella materia in questione. <br />	<br />
L’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (come sostituito dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111), stabilisce che “tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità”. Ai sensi del comma 2, “la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno” ed è “operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi del comma 3”. Tale ultimo comma demanda all’Organo di autogoverno di disciplinare “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, gli “elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari , i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno”.<br />	<br />
L’ art. 5, comma 2, della citata legge n. 111/2007, stabilisce che “nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario”.<br />	<br />
A tale disposizione transitoria il C.S.M. ha dato applicazione con Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, recante “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n.111. <br />	<br />
Per quanto in questa sede rileva, per l’inquadramento da riconoscere ai magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 111/2007, la circolare ha previsto un’articolata disciplina transitoria finalizzata al riconoscimento della valutazione di professionalità corrispondente all’anzianità effettivamente raggiunta: si è stabilito, cioè, di dare corso alle valutazioni di professionalità al momento della maturazione del primo quadriennio utile maturato da ciascun magistrato successivamente al 30 luglio 2007.<br />	<br />
Nel Capo XX (Disposizioni transitorie) della circolare si stabilisce che i magistrati che abbiano riportato condanne disciplinari o penali, passate in giudicato, successivamente all’ultima valutazione positiva di professionalità, siano immediatamente sottoposti a nuova valutazione di professionalità per la corrispondente fascia decorrente dal decreto di nomina e conseguibile ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 111/2007 e che, in caso di giudizio positivo, o negativo, si applichi la disciplina già dettata in questi casi dalla nuova legge. </p>
<p>2. Nel caso di specie, va considerato che il dott. De Nardo, entrato nei ruoli della magistratura con D.M. 18 febbraio 1984, era stato nominato magistrato di Cassazione &#8211; secondo le previgenti qualifiche &#8211; con delibera consiliare del 9 marzo 2005 e con decorrenza dal 18 febbraio 2004.<br />	<br />
Con sentenza definitiva pronunciata il 13 aprile 2007, la Sezione disciplinare infliggeva al ricorrente la sanzione disciplinare dell’ammonimento, secondo quanto riportato nel capo d’incolpazione, “<i>per violazione del dovere di diligenza. In particolare i predetti magistrati (dottori Giancarlo Millo, Luca Della Casa e Valentino De Nardo, n.d.r.) quali componenti del Collegio della 2^ Sezione penale del Tribunale di Roma innanzi al quale pendeva il procedimento a carico di Nicoletti Enrico, Nicoletti Antonio, Nicoletti Massimo, citati a giudizio quali imputati, fra l&#8217;altro, del delitto di cui all&#8217;art. 416 bis c.p., con frettolosità e superficialità, provvedevano, all&#8217;udienza del 13.10.2005, alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella di gran lunga più blanda e meno incisiva dell&#8217;obbligo di presentazione quotidiana all&#8217;Autorità di Polizia giudiziaria, di ufficio, senza previamente sentire il P.M., cosìcome prescritto dall&#8217;art. 299 comma 3 bis c.p.p. &#8211; per il che l’adito Tribunale del Riesame in data 21.12.2005 annullò il provvedimento con ripristino della originaria misura – sull’erroneo presupposto della “scadenza imminente del termine massimo di custodia cautelare”, laddove questo, per quanto disposto dall&#8217;art. 303, I comma, lettera b, 3 bis, sarebbe scaduto solo dopo ancora 6 mesi circa. Con il loro comportamento, connotato da ingiustificabile leggerezza che rientra anche nella previsione di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lvo23.2.2006 n. 109, i nominati magistrati provocavano allarme e legittime reazioni dell’opinione pubblica per la notoria personalità degli imputati, con compromissione della credibilità e del prestigio dell’Ordine giudiziario</i>”.<br />	<br />
Pertanto, ai sensi della richiamata normativa secondaria, l’odierno deducente doveva necessariamente essere sottoposto a nuova valutazione di professionalità (sesta) tenuto anche conto del fatto che al 18 febbraio 2008 sarebbe maturato il quadriennio per la sesta valutazione.</p>
<p>3. Venendo ai motivi di gravame, con il primo mezzo il ricorrente contesta gli atti impugnati sotto vari profili perché gli stessi sarebbero stati asseritamente adottati in violazione delle garanzie partecipative dell’interessato. <br />	<br />
3.1 In primo luogo, il parere del 6 maggio 2009 con cui il Consiglio giudiziario di Roma formulava un giudizio “non positivo” con riguardo al parametro della capacità, sarebbe stato assunto in palese violazione dei punti 2 e 4 del Capo XV della Circolare prot. n. 20291 dell’8 ottobre 2007 (rubricato: “Attività dei Consigli giudiziari”), in quanto al ricorrente non sarebbe stata fornita alcuna tempestiva notizia della conclusione dell’istruttoria e della documentazione posta alla base del suindicato parere.<br />	<br />
3.2 Anche nella successiva fase, svoltasi innanzi alla IV Commissione del C.S.M., le prerogative partecipative del ricorrente non sarebbero state garantite in modo adeguato, non essendo stati osservati gli adempimenti gravanti sull’Organo di autogoverno ai sensi dei Capi XVII (rubricato: “Attività del Consiglio Superiore della Magistratura&#8221;) e XVIII (rubricato: “Specifici adempimenti per il caso di valutazioni negative”) della Circolare prot. n. 20291/2007.<br />	<br />
In particolare, al settimo alinea di quest’ultimo capo sarebbe previsto l’obbligo di comunicare la “valutazione delle risultanze istruttorie e relativa proposta della Commissione”; inoltre, nel secondo ed ultimo comma si prevede che “la medesima procedura si applica qualora, dopo un primo giudizio negativo, emergano elementi idonei a fondare un nuovo giudizio di inidoneità”. <br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, le suddette prescrizioni sarebbero state osservate solo parzialmente, in particolare, quando, con nota prot. n. 17796/2010 del 23 luglio 2010 la IV Commissione rendeva edotto il ricorrente che nella riunione del 12 luglio 2010 erano emersi elementi tali da fondare un giudizio d’inidoneità e lo invitava a presentare ulteriori memorie e ad essere ascoltato nella successiva riunione del 2 novembre 2010, conclusasi con una non condivisione delle conclusioni sancite nel parere del Consiglio giudiziario e con la formulazione di una proposta favorevole all’unanimità. <br />	<br />
Diversamente, nel caso della successiva revoca della precedente proposta favorevole del 2 novembre 2010 e della formulazione del giudizio non positivo, la IV Commissione non avrebbe in alcun modo provveduto ad osservare gli adempimenti prescritti dalle suindicate norme. <br />	<br />
3.3 Quanto alla deliberazione conclusiva del CSM, essa veniva adottata solo due giorni dopo dalla riunione del 2 maggio 2011 della IV Commissione, nonostante il giorno 3 maggio 2011 il ricorrente avesse chiesto un breve rinvio al fine di poter produrre una breve memoria, avendo casualmente appreso che la sua pratica era stata posta all’O.d.g. del Plenum come argomento improvvisamente aggiunto al termine della seduta del 4 maggio 2011. <br />	<br />
Inoltre, della richiesta di rinvio e/o delle motivazioni che non consentivano la definizione della pratica in un’altra seduta non vi sarebbe traccia nella delibera del Plenum, con l’ulteriore vizio di omessa motivazione sul punto.</p>
<p>4. Le censure svolte con il primo motivo non sono complessivamente meritevoli di positiva considerazione.<br />	<br />
4.1 In primo luogo, esente dai censurati vizi si appalesa il procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio giudiziario, essendosi in esso rispettate le ampie garanzie di partecipazione previste dalla pertinente normativa. <br />	<br />
4.1.1 In particolare, ai sensi del Capo XV della richiamata circolare consiliare (“Attività dei consigli giudiziari”) “1. <i>Il Consiglio giudiziario, sulla base degli elementi indicati al Capo VII, esprime il parere, conformandosi al modello allegato alla presente circolare, immediatamente dopo la scadenza del periodo in valutazione.</i> 2. <i>Laddove lo ritenga necessario, il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell&#8217;ordine degli avvocat</i>i. <i>All’esito dell’istruttoria, il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all’interessato. L&#8217;interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario.</i> 3<i>. In ogni caso, il Consiglio giudiziario, ove lo ritenga, può procedere all’audizione del magistrato in valutazione. Quest’ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell’audizione. Durante l’audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato.</i> 4. <i>Il parere redatto dal Consiglio giudiziario è comunicato all&#8217;interessato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura unitamente all&#8217;allegata documentazione ed ai verbali delle eventuali audizioni” </i>(enfasi aggiunta: ndr). <br />	<br />
4.1.2 Quanto alle attività specificamente contemplate al secondo comma, si ritiene che il Consiglio giudiziario di Roma sia tenuto a dare “tempestiva comunicazione all’interessato” solo degli esiti dell’ eventuale istruttoria disposta ai sensi dello stesso comma , vale a dire di quanto acquisito a seguito dell’assunzione di “informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell&#8217;ordine degli avvocati”; nel caso che ne occupa non veniva invece compiuta alcuna attività istruttoria e pertanto non vi era luogo ad alcuna acquisizione ulteriore, rispetto a quanto previsto dal Capo VII della circolare (“… la documentazione rilevante che può essere reperita presso il Consiglio Superiore della Magistratura è quella inserita nel fascicolo personale del magistrato, nonché quella esistente presso le Segreterie della Prima Commissione referente e della Sezione Disciplinare […] mentre la documentazione rilevante reperibile presso il Ministero della Giustizia consiste nelle relazioni ispettive”); nessun obbligo di comunicazione all’interessato sussisteva, dunque, essendo stata la valutazione effettuata sulla base della documentazione ordinariamente prescritta per la verifica in sede di valutazione di professionalità. <br />	<br />
4.1.3 Correttamente, pertanto, il Consiglio giudiziario di Roma provvedeva a comunicare al ricorrente il parere “non positivo” reso all’unanimità nei suoi confronti in data 6 maggio 2009, secondo quanto previsto dal richiamato comma 4 del Capo XV. <br />	<br />
4.2 Prive di fondamento si appalesano altresì le censure relative alla fase di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, risultando in detta fase rispettata la garanzia di partecipazione che consente al magistrato di venire a conoscenza di tutti gli elementi a proprio carico, nonché della previsione negativa sulla sua valutazione di professionalità elaborata dalla competente Commissione consiliare, al fine di svolgere le proprie difese.<br />	<br />
4.2.1 Anticipando l’esame della normativa di livello secondario a tal fine rilevante, si osserva che il Capo XVII della circolare consiliare prevede che “ l. <i>Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità acquisiti il prescritto parere, la relativa documentazione, le risultanze delle ispezioni ordinarie e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere; i provvedimenti a campione sono trasmessi solo se espressamente richiesti</i>. 2. <i>L&#8217;interessato, qualora ne faccia richiesta, entro dieci giorni dalla notifica del parere del Consiglio Giudiziario può far pervenire al Consiglio superiore le proprie osservazioni ed eventuali documenti e chiedere di essere ascoltato personalmente, con il rispetto dei termini di cui all’art. 11, comma 14, D.Lgs 160/2006 e successive modificazioni.</i> 3. <i>In tal caso il Consiglio superiore informa l’interessato della facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e diestrarne copia e fissa la data dell’audizione, osservando i termini di cui all’art. 11, comma 14, D.lgs. n. 160 del 2006</i>”. <br />	<br />
4.2.2 Nel caso di specie, come ammesso dallo stesso ricorrente, il 12 luglio 2010 la competente Commissione consiliare provvedeva ad avvisare l’interessato che erano “<i>emersi elementi tali da fondare un giudizio di inidoneità, per le ragioni illustrate nel parere del Consiglio giudiziario del 6 maggio 2009 nonché dalla valutazione negativa dei fatti e dei comportamenti accertati nel procedimento disciplinare dell’ammonimento</i>” e ne disponeva l’audizione per il 2 novembre 2010, rendendolo edotto della facoltà di farsi assistere da un altro magistrato nonché di depositare una memoria difensiva in luogo dell’audizione. <br />	<br />
L’audizione aveva luogo regolarmente, con l’assistenza del dott. Vincenzo Roselli e, immediatamente dopo, la Quarta Commissione deliberava di riconoscere al dott. De Nardo la sesta valutazione di professionalità. <br />	<br />
Tuttavia, come da verbale della successiva seduta del 5 aprile 2011, la medesima Commissione, “<i>riesaminati i provvedimenti a campione e sentito il relatore, dopo ampia discussione, revoca</i> (va) <i>la precedente decisione adottata il 2 novembre 2010 alla luce della disamina dei provvedimenti a campione trasmessi dal Consiglio Giudiziario, nonché di quelli prodotti dall’interessato che consentano di pervenire ad un giudizio non positivo sotto il profilo della capacità”</i>.<br />	<br />
Il 2 maggio 2010 il relatore provvedeva a depositare la motivazione della deliberazione assunta, che veniva approvata e posta all’ordine del giorno dell&#8217;Assemblea plenaria. <br />	<br />
4.2.3 Orbene, in ordine alla mutata determinazione assunta dalla Commissione all’esito della seduta del 5 aprile 2011, è agevole rilevare che nessuna comunicazione fosse dovuta all’interessato; ciò, in quanto, le disposizioni del Capo XVIII che a tal fine il ricorrente vorrebbe invocare riguardano esclusivamente gli “specifici adempimenti per il caso di valutazioni negative”, e pertanto non risultavano applicabili al caso in esame, in cui la ripetuta Commissione, in conformità del parere emesso dal Consiglio giudiziario di Roma, perveniva ad un “giudizio non positivo” del ricorrente sotto il profilo della capacità, e pertanto proponeva di dichiararlo non idoneo al conseguimento del positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.<br />	<br />
4.2.4 E invero, a norma della ripetuta circolare consiliare, la valutazione di professionalità del magistrato può avere tre distinti esiti, potendo il giudizio risultare positivo, non positivo oppure negativo (Capi IX, X e XI).<br />	<br />
Il giudizio di professionalità è “non positivo” quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:<br />	<br />
uno o più parametri (capacità, laboriosità, diligenza e impegno) risultino carenti;<br />	<br />
uno solo dei parametri sia giudicato “gravemente carente”;<br />	<br />
siano comunque positivi i profili dell’indipendenza, dell’imparzialità e dell’equilibrio.<br />	<br />
Ai sensi del comma 4 del Capo XVII della circolare, “Ove il Consiglio superiore abbia espresso giudizio “non positivo” procede a nuovo scrutinio trascorso un anno dalla scadenza del quadriennio rispetto al quale si è riportata la valutazione “non positiva”.<br />	<br />
Diversi e più incisivi sono gli effetti del giudizio “negativo”. Si comprende pertanto la ragione per la quale il successivo Capo XVIII, per il caso di valutazioni negative, preveda specifici adempimenti in capo alla Commissione cui corrispondono altrettanto garanzie procedimentali per l’interessato.<br />	<br />
4.2.5 Nel caso all’odierno scrutinio, peraltro, tali adempimenti non soccorrevano atteso che la IV Commissione, come sopra rilevato, sulla base della disamina dei provvedimenti a campione trasmessi dal Consiglio giudiziario nonché di quelli prodotti dall’interessato, perveniva ad un giudizio “non positivo” sotto il profilo della capacità e quindi &#8211; come risulta dalla motivazione della decisione assunta all’esito della seduta del 2 novembre 2010 &#8211; essa proponeva di dichiarare il ricorrente “<i>non idoneo al conseguimento, ad ogni effetto giuridico ed economico, del positivo superamento della sesta valutazione di professionalità a far data dal 18.2.2008, invitando il Consiglio giudiziario di Roma a formulare nuovo parere ai sensi del Capo XVII n. 4 della vigente circolare con decorrenza 10.2.2008/18.2.2009</i>”. <br />	<br />
4.3 Quanto al procedimento svoltosi dinanzi alla Consiglio in seduta plenaria in data 4 maggio 2011, le censure di parte ricorrente trovano smentita nel verbale, da cui risulta che l&#8217;Assemblea plenaria fu correttamente messa al corrente della richiesta di rinvio di trattazione della pratica relativa alla valutazione di professionalità del dott. De Nardo e che fu respinta anche l&#8217;istanza di ritorno della pratica in Commissione avanzata da uno dei Componenti del Plenum: peraltro, alcuna illegittimità è ravvisabile nelle decisioni assunte dal Consiglio Superiore, posto che la richiesta di rinvio era motivata in modo generico dalla necessità “di presentare una memoria difensiva”, senza alcuna ulteriore specificazione, laddove l’interessato aveva già ampiamente svolto le proprie difese sia per iscritto sia oralmente innanzi alla Quarta Commissione referente; pertanto, il rinvio non veniva evidentemente reputato né necessario, essendovi già stata l’audizione del ricorrente in data 2 novembre 2010, né utile, considerato lo stadio in cui era ormai giunto il procedimento. </p>
<p>5. Con un secondo ordine di motivi, il ricorrente contesta, sotto ulteriori profili di carattere più sostanziale, l’iter procedimentale conclusosi con l’impugnata delibera del Plenum.<br />	<br />
5.1 Con riguardo al parere del Consiglio giudiziario, egli contesta la mancata indicazione di tutte le precedenti valutazioni positive da lui riportate nel corso della carriera; evidenzia la contraddittorietà del rapporto redatto dal dott. Almerighi, l’infondatezza delle considerazioni negative svolte dal dott. Bevere, da lui stesso smentite nel corso dell’audizione del 20 ottobre 2009, nonché l’incompletezza dell&#8217;istruttoria svolta, per mancata acquisizione del rapporto del dott. Mille, concernente la maggioranza del periodo in valutazione (15 settembre 2004 &#8211; 10 settembre 2007). Il ricorrente contesta, altresì, che il giudizio non positivo per il paramento della capacità sia fondato sulla valutazione negativa di tre soli indicatori a fronte dei complessivi undici previsti dalla circolare, senza che si dia conto delle motivazioni per cui la verifica sui primi abbia assunto un rilievo maggiore rispetto ai secondi. <br />	<br />
5.2 Con specifico riguardo ai provvedimenti acquisiti a campione, il dott. De Nardo contesta la valutazione che ne ha fatto il Consiglio giudiziario: la redazione di sentenze con motivazioni contestuali non poteva essere considerata negativamente giacché la contestualità è “la regola” posta dagli artt. 544 e 546 c.p.p. ed il ricorrente era stato costretto alla redazione manuale delle sentenze per la scarsità delle risorse informatiche a sua disposizione. Quanto alla contestata sinteticità delle motivazioni redatte, il giudizio del Consiglio giudiziario si è formato su decisioni che, almeno in parte, non potevano costituire oggetto del prelevamento a campione (patteggiamenti e sentenze pronunciate ex art. 129 c.p.p.); d’altro canto, gran parte delle pronunce prodotte non sarebbero state impugnate ovvero sarebbero state confermate dal giudice d’appello. <br />	<br />
5.3 La parte ricorrente contesta altresì la genericità e la contraddittorietà dei giudizi negativi espressi sugli indicatori relativi alla “Valutazione della complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche trattate” ed alla “Valutazione del livello dei contributi forniti in camera di consiglio”, che trovano smentita nei rapporti redatti dai dottori Bevere e Rinaudo. Il ricorrente si duole delle valutazioni espresse dal Consiglio giudiziario di Roma anche con riguardo al parametro della laboriosità, risultando formulate affermazioni che, seppure conducono ad un giudizio finale positivo, esprimono complessivamente un’opinione poco gratificante sul lavoro da lui svolto. <br />	<br />
5.4 Relativamente alla fase procedimentale di competenza della Quarta Commissione, il dott. De Nardo lamenta innanzitutto l’immotivato mutamento di decisione verificatosi nella seduta del 5 aprile 2011. <br />	<br />
Contesta, poi, che la proposta sottoposta dalla Commissione all’Assemblea plenaria abbia integralmente recepito i contestati passaggi del parere redatto dal Consiglio giudiziario di Roma. Si duole, pure, del rilievo attribuito in essa alla condanna disciplinare inflittagli per una vicenda definita da oltre quattro anni, con l’accertamento della responsabilità principale dell’illecito contestato in capo all’allora Presidente del Collegio. Sottolinea, peraltro, che l’altro componente del collegio (dott. Della Casa), pure condannato alla sanzione dell’ammonimento per la vicenda in <br />	<br />
oggetto, abbia conseguito il 22 settembre 2010 la positiva valutazione di professionalità. <br />	<br />
5.5 Si duole, infine, della carenza istruttoria della gravata delibera del C.S.M. </p>
<p>6. Le censure, che vanno esaminate secondo un appropriato ordine logico in modo da consentirne una trattazione sistematica, non sono meritevoli di adesione nel loro complesso.<br />	<br />
6.1 Quanto al contestato mutamento di indirizzo della IV Commissione, si osserva che il Consiglio Superiore si articola in Commissioni, le quali hanno il compito di riferire al Plenum (si vedano gli artt. 3 e 11, ultimo comma, L. 24 marzo 1958, n. 195 e l’art. 31, 1° comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) ; il C.S.M. esercita infatti i propri poteri in forme procedimentali, essendo prescritte un’istruttoria ed una relazione da parte della Commissione referente competente per materia, la discussione e la deliberazione del Plenum, cui fa seguito la pubblicazione e l’esecuzione dell&#8217;atto approvato. La Commissione dunque legittimamente poteva modificare le proprie conclusioni valutative &#8211; così come in effetti avveniva nel caso di specie – all’esito di una più approfondita istruttoria ovvero di una verifica maggiormente pregnante di tutti gli elementi curriculari acquisiti nel corso del procedimento.<br />	<br />
6.2 Quanto alla valutazione compiuta dal Consiglio Superiore della Magistratura, in cui si rifletteva il parere reso dal Consiglio giudiziario, si osserva quanto segue.<br />	<br />
6.2.1 Preliminarmente occorre richiamare il principio per cui la valutazione di professionalità del magistrato costituisce esercizio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura delle prerogative costituzionali esclusive riconosciute dall’art. 105 della Costituzione, nell’ambito del quale l’Organo di autogoverno ha un potere discrezionale di merito.<br />	<br />
La globalità della valutazione a tali fini espressa comporta la possibilità che qualunque elemento al quale possa essere riconosciuto un valore sintomatico della personalità e della preparazione professionale, della laboriosità e dell’equilibrio del magistrato &#8211; anche se in ipotesi già assunto a fondamento di un provvedimento disciplinare &#8211; sia suscettibile di autonoma valutazione per quanto riguarda la sua valenza ai fini del giudizio di professionalità, senza preclusioni o vincoli. Ai fini in esame, dunque, il giudizio del C.S.M. può, e deve, estendersi al vaglio di ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva della professionalità dell&#8217;interessato, ivi incluse le eventuali condotte individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un provvedimento disciplinare, potendo i fatti già colpiti da sanzione disciplinare rilevare, non già in vista di una inammissibile duplicazione di sanzione bensì ai fini di un accertamento proteso al pieno apprezzamento obiettivo della personalità professionale del magistrato.<br />	<br />
Specularmente, per ciò che concerne la delimitazione espansiva dell’esercizio del sindacato giurisdizionale sugli atti del C.S.M., i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza (anche di questa Sezione: cfr., <i>ex multis</i>, le sentenze 29 marzo 2010, n. 4924; 4 maggio 2007 n. 3926, 18 luglio 2003 n. 6358 e 15 ottobre 1999 n. 2288), individuano come ambito di indagine giurisdizionale l’estrinseca legittimità del provvedimento adottato, con particolare riguardo alla fedele ricostruzione dei fatti ed alla congruità e logicità della motivazione posta a base della scelta in concreto effettuata dal Consiglio.<br />	<br />
<i>Ex converso</i>, al giudice amministrativo è inibito di sovrapporre una sua valutazione a quella effettuata dall&#8217;organo cui tale potere spetta in via esclusiva (Tar Lazio, sez. I., 29 marzo 2010, n. 4924).<br />	<br />
6.2.2 Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’Organo di autogoverno abbia fatto buon governo degli esposti principi.<br />	<br />
E invero, la impugnata delibera del C.S.M. risulta ampia ed articolata, considera gli aspetti professionali ritenuti rilevanti in relazione alla valutazione condotta, ha riguardo alla generalità della produzione giurisdizionale del ricorrente e richiama la disciplina secondaria che individua i profili di rilievo ed i criteri di giudizio. Esamina poi la figura professionale del magistrato ed individua gli aspetti che ritiene carenti, in modo analitico e riscontrabile. <br />	<br />
La valutazione “non positiva”consegue al riscontro di carenze, attinenti alla sfera della capacità, illustrate in maniera approfondita e valutate attentamente, sulla scorta di un congruo e consequenziale apparato motivazionale.<br />	<br />
Il Consiglio ha ritenuto che, nell&#8217;esercizio delle funzioni giurisdizionali, il dott. De Nardo abbia dimostrato di essere carente, in misura estremamente significativa, del requisito di capacità professionale, esprimendo sul punto un giudizio ampiamente ed esaustivamente motivato. <br />	<br />
Nella delibera impugnata, infatti, dopo il richiamo al Capo VIII della circolare consiliare, si legge: “<i>Ebbene, nel caso di specie, carente appare il profilo relativo alla qualità dei provvedimenti esaminati dal C.G., nei quali la chiarezza, la completezza espositiva, la capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto e di diritto e la loro congruità in relazione ai problemi processuali o investigativi affrontati, appaiono quasi sempre insufficienti […]. Come rilevato dal Consiglio </i><br />	<br />
<i>Giudiziario nel richiamato parere, va premesso che, nonostante il fatto che tutti i provvedimenti esaminati siano stati depositati in termini ampiamente anticipatori rispetto a quelli di scadenza e la maggior parte siano addirittura con motivazione contestuale (ancorché concernenti vicende complesse), essi risultano redatti quasi esclusivamente a mano e con grafia che ne rende oltremododifficoltosa la lettura. […] Le numerosissime sentenze prodotte dall&#8217;interessato non si discostano da quanto già detto, in quanto le motivazioni risultano assai brevi e, quando la vicenda processuale risulta più complessa, non appaiono compiutamente argomentate, tanto che a volte riesce difficile addirittura comprendere mediante quali mezzi di prova si sia giunti alla ricostruzione della vicenda. </i><br />	<br />
<i>[…] Va dunque condiviso il giudizio formulato dal Consiglio Giudiziario in ordine alla inadeguata qualità dei provvedimenti giudiziari”. </i><br />	<br />
Il Consiglio Superiore, dopo aver analiticamente spiegato le ragioni dell’espresso giudizio sulla qualità dei provvedimenti giudiziari, ha quindi attribuito specifico rilievo alla condanna disciplinare riportata dal dott. De Nardo nel periodo oggetto di valutazione, vale a dire il 13 aprile 2007; ha, dunque, considerato che “<i>Quanto poi all&#8217;aspetto scaturente dalla disamina della sentenza disciplinare, appare agevole dedurre che il parametro “capacità” va necessariamente considerato “gravemente carente” poiché dalla citata pronuncia risulta definitivamente accertata la presenza di “violazioni di norme giuridiche e errori di fatto rilevanti in sede disciplinare”, dal momento che il provvedimento censurato è stato assunto in violazione dell’art. 299 c.p.p. e sulla base dell’errato presupposto della imminente scadenza dei termini di custodia cautelare (aspetto che ovviamente implica un erroneo apprezzamento del “fatto” relativo alla scansione o collocazione temporale degli eventi)”. </i><br />	<br />
6.2.3 Conclusivamente il C.S.M. ha ritenuto che “<i>sia il profilo della generale carenza, nelle motivazioni, dei requisiti di chiarezza e completezza espositiva, sia l’evidente presenza di “violazioni di norme giuridiche e errori di fatto rilevanti in sede disciplinare”, denotano in capo al dott. DE NARDO la carenza di un requisito indispensabile per la progressione in camera, qual è la capacità tecnico-professionale di redazione di provvedimenti congrui rispetto ai presupposti di fatto e di diritto del caso concreto ed adeguati al livello di professionalità richiesto per la valutazione in questione e, comunque, per efficacemente amministrare le funzioni giudicanti</i>” e, conseguenzialmente, ha deliberato all’unanimità dei voti di dichiarare l’interessato non idoneo al conseguimento del positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.<br />	<br />
6.3 Tutto ciò considerato, del tutto infondata risulta la censura avente ad oggetto una pretesa carenza di istruttoria della delibera gravata. <br />	<br />
E invero, come si evince dalla documentazione di causa, nella delibera medesima il Consiglio Superiore ha richiamato il parere reso dal Consiglio giudiziario di Roma il 6 maggio 2009, nel quale venivano indicate tutte le precedenti valutazioni conseguite dal ricorrente, nonché sintetizzati i pareri resi dai competenti Consigli giudiziari in occasione delle ordinarie progressioni in carriera; il medesimo Consiglio giudiziario, in aderenza alle previsioni del Capo VII della circolare consiliare, utilizzava per la formazione delle proprie determinazioni il rapporto redatto dal Presidente del Tribunale di Roma, che, a sua volta, fondava il proprio giudizio sulla scorta dei pareri resi dai Presidenti della II e della V Sezione penale del Tribunale di Roma. <br />	<br />
Quanto alla mancata acquisizione del rapporto del dott. Mille, essa era determinata dal collocamento a riposo di quest&#8217;ultimo, e quindi non era dovuta, come da successiva modifica alla circolare n. 20691/2007, di cui alla delibera di carattere generale del 28 giugno 2011 che introduceva una nuova regolamentazione avente ad oggetto le “Relazioni Parziali”. </p>
<p>7. Le considerazioni complessivamente svolte evidenziano l’infondatezza del ricorso introduttivo come pure dell’atto per motivi aggiunti, che è riproduttivo delle censure svolte nel ricorso, e pertanto per entrambi va disposta la reiezione.</p>
<p>8. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
respinge il ricorso:<br />	<br />
respinge i motivi aggiunti;<br />	<br />
condanna il ricorrente al pagamento nei confronti delle Amministrazioni intimate delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 2.500,00 (=duemilacinquecento/00), da dividere in parti uguali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-23-2-2012-n-1893/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2012 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Finanza &#038; Factor S.p.A. (Avv.ti C. Esposito, U. Pinto, M. Guidone, A. Barba) contro l’ASL 107 &#8211; Napoli 2 Nord (Avv.ti A. Sarnataro, A. Carrara) l&#8217;art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 rende inammissibile il giudizio per l&#8217;ottemperanza a decreti ingiuntivi nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> Finanza &#038; Factor S.p.A. (Avv.ti C. Esposito, U. Pinto, M. Guidone, A. Barba) contro l’ASL 107 &#8211; Napoli 2 Nord (Avv.ti A. Sarnataro, A. Carrara)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 rende inammissibile il giudizio per l&#8217;ottemperanza a decreti ingiuntivi nei confronti di Aziende sanitarie di Regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio per l’ottemperanza &#8211; A decreti ingiuntivi nei confronti di Aziende sanitarie di Regione commissariata &#8211; Art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010 &#8211; legge di stabilità per il 2011- prescrive che &#8220;<i>Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011…</i>”. Anche il rimedio dell&#8217;ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientra nell&#8217;ambito di operatività della disposizione in esame nel caso in cui, come nella specie, trattasi dell&#8217;esecuzione di sentenza di condanna disposta dall&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (esattamente di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi) nei confronti di Azienda sanitaria di una Regione commissariata e sottoposta ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in oggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01893/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01686/2011 REG.RIC.</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Finanza &#038; Factor S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Ciro Esposito, Umberto Pinto, Maria Guidone, Antonella Barba, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>ASL 107</B> &#8211; <b>Napoli 2 Nord</b>, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Sarnataro, Amalia Carrara, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del giudicato formatosi sui seguenti decreti monitori:<br />	<br />
n. 1065/2011, reg. gen. n. 2690/2011, reso dal Tribunale di Firenze con clausola di provvisoria esecuzione il 26.02.2011, recante l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda Sanitaria indicata in epigrafe della somma di euro 108.250,32, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, maturandi sulla sorta capitale della proposizione della domanda (23.02.2011) fino al saldo e spese, spedito in forma esecutiva il 04.03.2011, notificato in forma esecutiva all’ente debitore il 22.03.2011, non opposto;<br />	<br />
n. 1069/2011, reg. gen. 2693/2011, reso dal Tribunale di Firenze con clausola di provvisoria esecuzione il 26.02.2011, recante l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda Sanitaria indicata in epigrafe della somma di euro 205.224,96, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, maturandi sulla sorta capitale dalla proposizione della domanda (23.02.2011) fino al saldo e spese, spedito in forma esecutiva il 04.03.2011, notificato in forma esecutiva all’ente debitore il 22.03.2011, non opposto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 107 &#8211; Napoli 2 Nord;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato che la società ricorrente domanda l’esecuzione dei decreti ingiuntivi, emessi in data 1 marzo 2011 e 9 marzo 2011, dal Presidente del Tribunale di Firenze relativamente ai procedimenti n. 1126/2011 e 1300/2011;<br />	<br />
considerato che i suddetti provvedimenti giudiziali, ove non tempestivamente opposti, acquistano autorità di giudicato in relazione al diritto con essi reclamato (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085) e che l’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette, in tale fattispecie, la possibilità di esperire l’azione di ottemperanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 aprile 2011, n. 2984; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 1 marzo 2011, n. 287);<br />	<br />
rilevato, tuttavia, che l’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010 stabilisce che &#8211; legge di stabilità per il 2011- il quale prescrive che &#8220;<i>Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011…</i>”;<br />	<br />
rilevato che la Regione Campania, in regime di commissariamento, ha proceduto alla ricognizione dei debiti sanitari individuati per macroaree e alla loro pianificazione, come previsto dall’art. 11, co. 2, d.l. n. 78/2010;<br />	<br />
osservato che, con tale disposizione, il legislatore fa divieto, per dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore della ricordata legge di stabilità e cioè fino al 31 dicembre 2011, di avviare ovvero di proseguire &#8220;azioni esecutive&#8221; nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma, tra le quali deve annoverarsi l’ASL intimata;<br />	<br />
ritenuto che anche il rimedio dell&#8217;ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientri nell&#8217;ambito di operatività della disposizione in esame nel caso in cui, come nella specie, trattasi dell&#8217;esecuzione di sentenza di condanna disposta dall&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 515);<br />	<br />
rilevato che non appare condivisibile, a parere del Collegio, la contraria tesi fatta propria da altra giurisprudenza secondo cui la disposizione di cui all’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010 va riferita esclusivamente “<i>al processo di esecuzione in senso stretto, caratterizzato dal pignoramento …prodromico alla soddisfazione coattiva del credito mediante l’assegnazione o la ven</i>dita” dei beni del creditore (T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 17 giugno 2011, n. 1573);<br />	<br />
rilevato, infatti, che secondo il prevalente e preferibile orientamento giurisprudenziale il rimedio del giudizio di ottemperanza del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (quando, ovviamente, sia stato pronunciato nei confronti di una pubblica amministrazione, ovvero nei confronti di un soggetto privato che sia tenuto, in forza del giudicato, al compimento di un&#8217;attività implicante esercizio di potestà pubbliche) è alternativo alle forme dell&#8217;esecuzione forzata civile, e può anche essere esperito unitamente alla seconda, con l&#8217;unico limite dell&#8217;impossibilità del privato di conseguire due volte la medesima prestazione (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato sez. V, 15 aprile 2004, n. 2161; id. sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 480; Cass., sez un., 8 ottobre 2004, n. 20023; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 927);<br />	<br />
che la circostanza che il giudizio di ottemperanza, diversamente da quello di esecuzione, non è diretto ad aggredire beni determinati del debitore (mobili o immobili), ma a sostituire l’Amministrazione inadempiente nel compimento degli atti necessari a garantire la soddisfazione del credito non appare decisiva al fine di stabilire l’esclusione del primo rimedio dall’ambito dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010; <br />	<br />
e ciò in quanto, la differenza ontologica tra le due azioni non esclude che gli effetti che possono determinarsi in danno del patrimonio del debitore siano sostanzialmente equivalenti, tenuto conto che nulla impedisce al commissario <i>ad acta</i> (nella fattispecie richiesta dalla ricorrente), eventualmente nominato per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, possa disporre che la soddisfazione del creditore avvenga attraverso l’alienazione di singoli beni dell’Amministrazione o la distrazione di somme di denaro altrimenti vincolate ad altri scopi della medesima;<br />	<br />
che tale eventualità pone in evidenza la <i>ratio</i> della legge n. 220/2010 che si sostanza, appunto, nell’evitare che, nell’ambito dei piani di rientro dal disavanzo finanziario delle aziende sanitarie predisposto dal commissario <i>ad ac</i>ta nominato dal Governo, le risorse all’uopo destinate siano distratte per finalità diverse e che, in definitiva, si pongano le condizioni per non potere soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della salute dell’utenza interessata;<br />	<br />
osservato, altresì, che tale finalità sarebbe facilmente vanificata ove si consentisse, attraverso una libera scelta del creditore, di utilizzare l’azione di ottemperanza anziché quella dell’ordinario procedimento esecutivo;<br />	<br />
ritenuto che, dal combinato disposto degli artt. 2, n. 5), della Direttiva comunitaria 2000/35/ CE (applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie) secondo cui è “<i>titolo esecutivo ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore</i>”, e dell’art. 5, co. 4, che “<i>lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale</i>”, non sembra emergere un contrasto con la legislazione europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, tenuto anche conto della natura temporanea ed eccezionale delle norme recate dal citato all’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010; <br />	<br />
ritenuto, pertanto, per le ragioni rappresentante che il ricorso sia, allo stato, inammissibile e che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti attesa la novità della questione e il non uniforme orientamento della giurisprudenza;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2008 n.1893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-9-2008-n-1893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-9-2008-n-1893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-9-2008-n-1893/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2008 n.1893</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. GrazianoTerzoli (avv. Mastroviti) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e De Santis (prof.avv. Barosio, avv. Dell&#8217;Anna) e Compagnia di San Paolo &#8211; Torino (avv. Montanaro) l&#8217;annullamento da parte della P.A. di un atto nei cui confronti pende giudizio impugnatorio comporta l&#8217;estinzione del giudizio per cessazione della materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-9-2008-n-1893/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2008 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-9-2008-n-1893/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2008 n.1893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano<br />Terzoli (avv. Mastroviti) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e De Santis (prof.avv. Barosio, avv. Dell&#8217;Anna) e Compagnia di San Paolo &#8211; Torino (avv. Montanaro)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;annullamento da parte della P.A. di un atto nei cui confronti pende giudizio impugnatorio comporta l&#8217;estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Annullamento da parte P.A. dell’atto impugnato – Estinzione del giudizio – Cessazione materia del contendere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’annullamento da parte dell’Amministrazione di un atto nei confronti del quale pende ricorso giurisdizionale, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l’oggetto stesso del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’annullamento da parte della P.A. di un atto nei cui confronti pende giudizio impugnatorio comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01893/2008 REG.SEN.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 533 del 2008, proposto da:<br />
<b>Luigi Terzoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Mastroviti, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, corso V. Emanuele II, 170;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Piemonte</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, piazza Castello, 165; Presidente Consiglio Regionale Piemonte;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Giuseppina De Santis</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Barosio, Fabio Dell&#8217;Anna, con domicilio eletto presso Vittorio Barosio in Torino, corso G. Ferraris, 120; Compagnia di San Paolo – Torino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso di lui in Torino, via del Carmine, 2;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto n. 126 del 7 aprile 2008 con cui il Presidente del Consiglio Regionale ha designato la dottoressa Giuseppina De Santis quale membro del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo; nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale e per ogni ulteriore statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giuseppina De Santis;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Compagnia di San Paolo -Torino-;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;Udienza pubblica del giorno 17/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con Ordinanza cautelare n. 370 in data 8.5.2008 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività dell’impugnato decreto di nomina del rappresentante regionale nella Fondazione S. Paolo di Torino, ravvisando i profili di violazione dell’art. 18, comma 5 della L. Reg. Piemonte n. 39/1995.<br />
Pervenuto l’affare all’Udienza pubblica del 17.7.2008, in data 13.7.2008 la Regione resistente depositava un’istanza di improcedibilità, basata sul Decreto n. 127/2008 assunto dal Presidente del Consiglio Regionale, con il quale detto Organo procedeva all’annullamento in via di autotutela decisoria del pregresso suo Decreto n. 126 del 7.4.2008 fatto oggetto del ricorso in epigrafe, esitato nella suindicata ordinanza sospensiva di accoglimento dell’incidente cautelare. <br />
Detto nuovo decreto recepiva in parte motiva le argomentazioni giuridiche poste dalla Sezione a supporto della decisione cautelare.<br />
L’Avvocatura Regionale, con la nota predetta domandava a questo Tribunale la declaratoria di improcedibilità del ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuta meno la materia del contendere”.<br />
Alla pubblica Udienza del 17.7.2008, sulla Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, il gravame veniva introitato per la decisiva decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La decisione che il Collegio dovrà assumere è, all’evidenza, una pronuncia di rito, essendo stato in corso di causa, adottato un contrarius actus dal medesimo organo emanante il provvedimento oggetto del presente gravame, con il quale l’Amministrazione ha rimosso, in via di autotutela decisoria, la sua precedente determinazione impugnata in questa sede e sospesa dalla Sezione con l’Ordinanza n. 370/2008.<br />
Il ricorso dovrà pertanto dichiararsi estinto per cessazione della materia del contendere, e non, come richiesto dalla difesa della Regione, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>2. Come in altre occasioni, per fattispecie analoghe, già sottolineato dalla Sezione, infatti, l’annullamento vero e proprio, avente effetti ex nunc – come quello all’esame, che all’oggetto del provvedimento di ritiro reca expressi verbis la locuzione “annullamento del Decreto n. 126 del 7 aprile 2008 – produce nel giudizio l’avverarsi di una causa di estinzione e non di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all’azione.<br />
Invero, è pacifico insegnamento in dottrina e in giurisprudenza che là dove l’Amministrazione adotti un provvedimento di secondo grado con il quale proceda all’annullamento, con il tradizionale effetto ex tunc, di un provvedimento per cui pende giudizio impugnatorio, la causa di estinzione che viene in linea di conto è la cessazione della materia del contendere, e non la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse venendo meno l’oggetto stesso del giudizio, che è il provvedimento impugnato &#8211; e il sindacato di legittimità dello stesso – (in giurisprudenza, per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 aprile 1990, n. 365; ma già Cons. Stato, VI, 2 maggio 1983, n. 302).<br />
Va quindi dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 17/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/09/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-9-2008-n-1893/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2008 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1893</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Zaccardi Comune di Fiano Romano (Avv. G. Valeri) c/ Soc. Romana Luminex (Avv.ti S. Como, V. De Vito), Soc. S.F. Service in n.c. (n.c.) sull&#8217;illlegittimità dell&#8217;affidamento a trattativa privata del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri Contratti della p.a. &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Affidamento del servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1893/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Zaccardi<br /> Comune di Fiano Romano (Avv. G. Valeri) c/ Soc. Romana Luminex (Avv.ti S. Como, V. De Vito), Soc. S.F. Service in n.c. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illlegittimità dell&#8217;affidamento a trattativa privata del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Servizi pubblici locali &#8211; Affidamento del servizio di illuminazione votiva &#8211; Trattativa privata &#8211;  Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Gli artt. art. 3 e 6 del R.D. 1923 n. 2440 impongono di procedere all’affidamento dei servizi pubblici locali, quale è il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, attraverso procedure concorsuali  mentre, ai sensi dell’art. 41 R.D. 827/24, l’affidamento a trattativa privata deve ritenersi ammissibile solo in casi eccezionali, la cui sussistenza va provata e giustificata dall’Amministrazione procedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 7358/2005 del 15/09/2005, proposto dal </p>
<p><b>Comune di Fiano Romano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Valeri, con domicilio eletto in Roma, via Pasubio, n. 2 presso il suo studio;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Soc. Romana Luminex di T. E C. Morandini in n.c.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Como e Vito De Vito, con domicilio eletto in Roma via Giovanni Antonelli, 49 presso l’avv. Sergio Como;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti della</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Soc. S.F. Service in n.c.</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi; </p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma: Sezione II ter n. 3397/2005, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soc. Romana Luminex di T. e C. Morandini in n.c.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo risultante dalle modifiche apportate con l’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e sentite le parti sulla facoltà di definire il giudizio di merito con sentenza semplificata;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 584/2005;<br />
Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005, relatore il Consigliere Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati gli Avvocati L. Fonti per delega dell’avv. G. Valeri, e S. Como;</p>
<p align=center>
<b>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>1) La decisione appellata ha accolto parzialmente il ricorso proposto in primo grado dalla Società in nome collettivo Romana Luminex di T. e C. Morandini  per l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Fiano n 144/2004 e della nota n. 17557 del 6 ottobre 2004 nonché degli atti connessi e presupposti ed, inoltre, per l’accertamento del diritto della Società ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla perdita di chance dovuta alla mancata partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali nella misura di 30.000,00 (trentamila) Euro ovvero in quella diversa liquidata dal giudice di primo grado in via equitativa.<br />
Con la deliberazione impugnata, infatti, il Comune di Fiano Romano aveva affidato a trattativa privata alla Società S.F. Service il servizio in parola senza procedere ad una gara aperta ad altri concorrenti secondo le procedure contrattuali ad evidenza pubblica mentre con la successiva nota del 6 ottobre 2004 aveva comunicato alla Società ricorrente che aveva gestito il servizio fino a quel momento il passaggio delle consegne alla ditta aggiudicataria .<br />
La sentenza ha respinto le eccezioni di irricevibilità della impugnazione e di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed ha accolto il ricorso per la parte diretta all’annullamento degli atti suddetti ritenendo invece che da tale annullamento derivasse la soddisfazione della pretesa azionata in forma specifica con conseguente reiezione della domanda volta al risarcimento del danno.</p>
<p>2) L’appello è, ad avviso del Collegio, infondato.<br />
2.1) Deve essere disattesa preliminarmente la eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado riproposta in questa sede da parte appellante; il primo giudice ha, infatti, osservato con puntualità che nel caso di specie la comunicazione del 5 agosto 2004 n. 14347, pervenuta alla Società ricorrente in primo grado il successivo 12 agosto 2004 e rispetto alla quale l’impugnazione sarebbe tardiva, non conteneva alcuna indicazione circa le modalità di affidamento del servizio alla Società controinteressata. Quindi solo con l’acquisizione degli atti in seguito ad apposita istanza di accesso la Società attuale appellata aveva potuto riscontrare le modalità di affidamento che costituiscono l’oggetto del nucleo centrale delle censure avanzate in primo grado e ritenute fondate dal Tribunale Amministrativo Regionale.<br />
Né può essere assecondata la tesi secondo cui, almeno il terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui fu censurata la sola revoca dell’affidamento temporaneo del servizio a favore della Società appellata, doveva essere avanzato nei termini di decadenza a decorrere dal momento di tale comunicazione perché, anche in questo caso, solo con  la conoscenza delle modalità con cui era intervenuto l’affidamento la Società attuale appellata aveva potuto maturare il proprio convincimento circa la illegittimità della procedura e, conseguentemente, circa l’opportunità della impugnazione proposta in primo grado.<br />
2.2) Nel merito ritiene il Collegio che le considerazioni svolte nella decisione appellata siano da condividere.<br />
E’ decisiva la considerazione che per l’affidamento dei servizi pubblici locali, tra i quali rientra pacificamente quello diretto ad assicurare la illuminazione votiva dei cimiteri,l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende direttamente, senza che vi sia necessità di nessuna altra specifica disposizione,dalle norme contenute nel R.D.18 novembre 1923, segnatamente dagli articoli 3 e 6, e nel R. D. 23 maggio 1924 n. 827, in particolare dall’articolo 41, norme che impongono, per ogni attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle Amministrazioni stesse. <br />
In tali disposizioni il ricorso all’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritto ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’Amministrazione procedente, che non sono presenti nella fattispecie qui considerata ed alle quali il Comune di Fiano Romano non ha, in ogni caso,in alcun modo fatto riferimento negli atti impugnati.<br />
Tanto basta per il rigetto dell’appello.</p>
<p>3) Appare tuttavia utile precisare ancora che correttamente il giudice di primo grado si è riferito alla circolare n. 8756 del 6 giugno 2002 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affermato che anche per gli appalti di servizi sottosoglia sono applicabili i principi di concorsualità e tutela della concorrenza desumibili dalle norme comunitarie che disciplinano gli affidamenti dei servizi soprasoglia (essenzialmente nel nostro ordinamento nazionale dal D. Lvo n. 157 del 17 marzo 1995) e che, parimenti, impongono di procedere agli affidamenti con procedure di gara aperte ed, inoltre, all’articolo 113 del D. Lvo n. 267 del 2000  che reca il testo unico delle disposizioni per gli enti locali e che obbliga gli enti stessi ad erogare i servizi nel rispetto delle discipline di settore e, per quel che qui interessa, quindi, con il ricorso a procedure contrattuali pubbliche.<br />
3.1) Inconferente è poi il richiamo effettuato nell’appello alla particolare disciplina dei contratti in economia che consentirebbe, secondo la tesi difensiva del Comune di Fiano Romano, affidamenti diretti di servizi pubblici con un valore fino a 20.000,00 Euro, posto che il contratto in questione, anche senza considerare che il valore del servizio da affidare non può essere riferito solo all’aggio previsto per il Comune ma dovrebbe comprendere anche i vantaggi connessi alla gestione del servizio che  prevede  15 Euro annuali a carico di ogni utente per un numero di utenze previsto in 2.480, è di durata decennale  salvo proroga, prevede un aggio per il Comune di 5.000,00 euro annuali e si colloca, pertanto, in una soglia di valore che rende inapplicabile la disciplina richiamata anche solo sulla base di tale elemento di valutazione.</p>
<p>4) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto con conferma della sentenza appellata mentre sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata,<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Novembre 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Raffaele Iannotta	&#8211; Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi &#8211;	Consigliere Est.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 7 aprile 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
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