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	<title>1892 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1892 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2012 n.1892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-4-2012-n-1892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-4-2012-n-1892/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2012 n.1892</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. M. Liguori Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. (Avv. Alessandro Trani) c. Regione Campania (Avv. Lidia Buondonno) 1. Concessioni ed autorizzazioni &#8211; Demanio e patrimonio – Demanio marittimo &#8211; Destinazione Pubblica &#8211; Sussiste &#8211; Diniego di concessione per uso privato &#8211; Motivazione specifica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-4-2012-n-1892/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2012 n.1892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-4-2012-n-1892/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2012 n.1892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. M. Liguori<br /> Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. (Avv. Alessandro Trani) c. Regione Campania (Avv. Lidia Buondonno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concessioni ed autorizzazioni &#8211; Demanio e patrimonio – Demanio marittimo &#8211; Destinazione Pubblica &#8211; Sussiste &#8211; Diniego di concessione per uso privato &#8211; Motivazione specifica &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste	</p>
<p>2. Concessioni ed autorizzazioni &#8211; Demanio e patrimonio &#8211; Marittimo &#8211; Uso del bene demaniale &#8211; Ampia discrezionalità &#8211; Sussiste 	</p>
<p>3. Concessioni ed autorizzazioni &#8211; Concessione Demaniale &#8211; Marittimo &#8211; Confronto concorrenziale &#8211; Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I beni del demanio marittimo sono istituzionalmente rivolti all&#8217;uso pubblico, mentre un&#8217;utilizzazione per finalità diverse, di tipo privato, è consentita esclusivamente per un periodo di tempo determinato e previa responsabile valutazione dell&#8217;Amministrazione competente, compatibilmente con il pubblico interesse. Essendo l&#8217;uso pubblico di tali beni quello istituzionalmente previsto dalla legge, la scelta dell&#8217;Amministrazione di mantenere tale destinazione relativamente ad un determinato bene demaniale, pur in presenza di una domanda di concessione, non richiede una motivazione specifica, essendo sufficiente la concreta indicazione della incompatibilità della nuova destinazione con l&#8217;uso pubblico; al contrario, tale specifica motivazione è invece necessaria proprio ai fini della adozione del provvedimento di concessione del terreno demaniale, che, distogliendo quest&#8217;ultimo dalla destinazione ad uso pubblico, deve indicare le ragioni che inducano a ritenere la destinazione ad un uso diverso da quello istituzionale, compatibile e non pregiudizievole per l&#8217;interesse generale (1)	</p>
<p>2. Gli articoli 30 e 36 del Codice della Navigazione rimettono al potere ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione la valutazione di quale, tra i vari usi del bene demaniale, si presenti più proficuo e conforme all&#8217;interesse della collettività e la considerazione e valutazione comparativa oltre che dell&#8217;interesse privato dell&#8217;istante anche dell&#8217;insieme degli altri interessi pubblici c.d. &#8220;secondari&#8221; che possono essere coinvolti dall&#8217;adozione del provvedimento finale (2)	</p>
<p>3. L&#8217;affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve avvenire previo confronto concorrenziale, preceduto dalla pubblicazione di un avviso idoneo a consentire la partecipazione del maggior numero possibile di soggetti interessati (3)	</p>
<p></b>________________________________________</p>
<p>1. <i>cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3-3-2004 n. 1047; Cons. Stato, sez. VI, 9-3-2011 n. 1472; Cons. Stato, sez. VI, 21-9-2010 n. 6997; Cons. Stato, sez. VI, 23-12-2008 n. 6518; Cons. Stato, sez. VI, 20-3-2007 n. 1320; T.A.R. Sicilia Palermo, 20-1-2010 n. 582; Cass. SS.UU., 14-2-2011, n. 3665;</p>
<p>2. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7-9-2004 n. 5840; Cons. Stato, sez. VI, 11-12-2009 n. 7765; T.A.R. Campania Napoli, 13-1-2012 n. 153;</p>
<p>3. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25-9-2009 n. 5765; Cons. Stato, sez. VI, 21-5-2009 n. 3145; Cons. Stato, sez. VI, 23-7-2008 n. 3642; Cons. Stato, sez. VI, 31-5-2007 n. 2825; T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 7-11-2009 n. 462; T.A.R. Campania Napoli, 5-12-2008 n. 21241; T.A.R. Campania Napoli, 31-10-2007 n. 10326</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Settima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3711 dell’anno 2010, proposto da:	</p>
<p>Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Trani, con il quale è legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R.; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lidia Buondonno, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, presso la sede dell’Avvocatura Regionale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) del provvedimento prot. n. 2010.0261004 del 23/03/2010 con il quale la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime ha respinto la richiesta di concessione demaniale marittima prot. n. 5985 del 07/01/2009 (avente ad oggetto l’ampliamento della concessione marittima n. 162/08 già rilasciata alla società Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. all’interno del porto di Ischia per mq. 532,00 a terra e per mq. 208,00 a mare);<br />	<br />
b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento sub a), comunque lesivi della posizione soggettiva della ricorrente, ivi comprese, ove occorrente, le delibere di G.R. n. 2 del 2002 e n. 1806 del 2004 (con le quali si è limitato il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime alle ipotesi di richieste caratterizzate da preminente interesse ed utilità pubblica).</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 3/9 giugno 2010 e depositato il successivo 1 luglio, la Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. ha esposto<br />	<br />
&#8211; che in data 7.1.2009, con istanza acquisita al protocollo regionale con il n. 5985, essa ricorrente aveva chiesto alla Regione Campania il rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la vecchia foce del porto di Ischia, meglio cono<br />
&#8211; che tale sito, negli anni addietro, dopo l’apertura della nuova imboccatura del porto d’Ischia, era stato utilizzato per il tiro e il varo delle imbarcazioni;<br />	<br />
&#8211; che la presentata istanza era giustificata dalla necessità di utilizzare il sito in oggetto per far fronte alla forte richiesta dei pescatori e degli altri operatori marittimi, altrimenti costretti a recarsi nei cantieri di Baia o Procida per effettuare<br />
&#8211; che, con nota prot. n. 2010.0154519 del 19.2.2010, l’Amministrazione regionale le aveva comunicato, ancorché in modo del tutto generico, la sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento della presentata istanza, costituita dalla mancanza dei requisit<br />
&#8211; che, con nota del 4.10. 2010, aveva presentato osservazioni in proposito, rimaste prive di riscontro;<br />	<br />
&#8211; che, tuttavia, con provvedimento prot. n. 2010.0261004 del 23/03/2010, la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime aveva respinto la pr<br />
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il diniego oppostole, unitamente alle presupposte delibere di G.R. n. 2/2002 e n. 1806/2004, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 – violazione del principio del giusto procedimento: oltre a non essere stata data formale comunicazione dell’avvio del procedimento, nel caso di specie neppure sarebbero stati comunicati “i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, posto che la P.A. avrebbe inviato una comunicazione di contenuto quanto mai generico sul punto, e perciò inidonea a consentire alla destinataria una effettiva partecipazione procedimentale;<br />	<br />
2) carenza assoluta di motivazione – violazione degli artt. 3 e 14 L. 241/1990 – travisamento – omessa ponderazione della situazione contemplata – falso scopo – violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione, nonché della L. 88/2001 – violazione del principio del giusto procedimento: la motivazione utilizzata nella specie per denegare l’istanza concessoria sarebbe insufficiente e, comunque, viziata da palese travisamento e falsità di scopo (la P.A. non avrebbe tenuto conto che la zona demaniale oggetto di richiesta, già in passato sarebbe stata utilizzata per il tiro e il varo di imbarcazioni da diporto; che attualmente verserebbe in stato di totale abbandono così da essere divenuta ricettacolo di immondizia; che il rilascio della concessione avrebbe agevolato i molti proprietari di pescherecci e di unità di media stazza da diporto, consentendo loro di effettuare sulla stessa isola d’Ischia le necessarie riparazioni e l’ordinaria manutenzione, evitando agli stessi di doversi recare altrove per provvedere a tanto; che con il rilascio della chiesta concessione demaniale marittima essa richiedente avrebbe potuto incrementare la propria attività, cosa da cui sarebbe aumentato anche l’indotto del settore);<br />	<br />
3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni – difetto di motivazione: poiché la P.A. avrebbe già rilasciato più d’una concessione demaniale nel porto di Ischia, la stessa, diversamente operando nella fattispecie in esame, avrebbe tenuto un comportamento sperequato e illogico rispetto ai precedenti.<br />	<br />
In data 14 luglio 2010 la Regione Campania si è costituita in giudizio al fine di resistere al proposto ricorso.<br />	<br />
All’udienza camerale del 15 luglio 2010, fissata per la trattazione della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, la stessa è stata cancellata dal ruolo su richiesta di quest’ultima.<br />	<br />
In data 8 febbraio 2012 la parte pubblica ha depositato una memoria illustrativa.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa, unitamente ad atti che ne costituiscono il presupposto (ovvero le delibere di G.R. 2000/2002 e 1806/2004), del diniego opposto dalla Regione Campania &#8211; Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità – Settore Demanio Marittimo Navigazione Porti Aeroporti Opere Marittime all’istanza prot. n. 5985 del 07/01/2009, con cui la Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. aveva chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima in ampliamento della concessione n. 162/08 già rilasciatale all’interno del porto di Ischia, per mq. 532,00 a terra e per mq. 208,00 a mare.<br />	<br />
In particolare detta richiesta aveva riguardato la concessione di un’area ulteriore sempre nell’ambito del porto d’Ischia, da utilizzare per attività cantieristica di riparazione di imbarcazioni da diporto; mentre il diniego è stato giustificato dall’organo regionale sulla base di un’assunta incompatibilità della particolare destinazione richiesta per il sito in questione con l’uso pubblico e generalizzato dello stesso da parte della collettività, essendo stato giudicato opportuno non sottrarre ulteriori aree del porto d’Ischia (definito “<i>notoriamente congestionato</i>”) alla libera fruizione dei cittadini (cosa peraltro in accordo con il contenuto delle delibere di G.R. nn. 2000/2002 e 1806/2004, con la quali la Giunta Regionale, nel fornire “<i>indirizzi operativi</i>” in materia di concessioni demaniali marittime in ambiti portuali, aveva stabilito di autorizzare il rilascio di nuove concessioni del genere, oltre che nei casi in cui le Capitanerie di Porto avessero positivamente definito l’iter istruttorio prima del passaggio delle relative competenze alla Regione, “<i>esclusivamente per far fronte a richieste di preminente interesse ed utilità pubblica</i>”, ovvero la modifica di concessioni già esistenti “<i>solo se complementare, necessaria e funzionale all’esercizio dell’attività già autorizzata</i>”).<br />	<br />
Parte ricorrente articola le proposte censure in tre motivi di ricorso, i quali però risultano infondati e vanno perciò disattesi.<br />	<br />
E difatti, destituito di fondamento è il primo dei motivi articolati, poiché, a differenza di quanto con esso sostenuto, ritiene il Collegio che la Regione Campania abbia rispettato il disposto di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, posto che il conclusivo diniego è stato preceduto dall’invio della nota prot. n. 2010.0154519 del 19.2.2010, con la quale, richiamato proprio l’art. 10 bis L. 241/1990, è stata data notizia alla società odierna ricorrente della sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento della presentata istanza concessoria, ovvero della carenza dei “<i>requisiti fissati dalla D.G.R. n. 2000/02, come integrata dalla D.G.R. n. 1806/04</i>”, nonché dell’intento dell’Amministrazione di “<i>procedere ad una rivisitazione dell’assetto dell’intera struttura portuale</i>”, cosicché allo stato non sarebbe stato possibile “<i>procedere alla modifica richiesta</i>”.<br />	<br />
Né può fondatamente dirsi che la formulazione di tale comunicazione sia stata inidonea a determinare un’ulteriore fase procedimentale in contraddittorio con il privato, come dimostrato dal fatto che invece tale partecipazione vi è stata, avendo la Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. prodotto deduzioni in proposito in data 4.3.2010, tuttavia disattese appunto con il provvedimento conclusivo (in cui è stato dato atto del fatto che si è tenuto conto, dopo lettura, delle “<i>osservazioni presentate dall’istante</i>”, e che gli elementi così offerti dalla parte privata “<i>sono stati compiutamente valutati</i>”).<br />	<br />
Parimenti infondato risulta, altresì, il secondo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento gravato non appare affetto da alcun difetto motivazionale.<br />	<br />
A tal proposito, deve evidenziarsi che univocamente la giurisprudenza afferma, per un verso che “<i>i beni del demanio marittimo sono istituzionalmente ed in via generale rivolti all’uso pubblico, mentre un’utilizzazione per finalità diverse, di tipo privato, appare consentita esclusivamente per un periodo di tempo determinato e previa responsabile valutazione dell’Amministrazione competente, compatibilmente con il pubblico interesse (cfr. art. 36 cod. navigaz.). Tali essendo le indicazioni ricavabili dalle disposizioni di rango legislativo che disciplinano il potere di assentire le concessioni sui beni demaniali, appare evidente che essendo l&#8217;utilizzazione per l&#8217;uso pubblico di tali beni quella istituzionalmente prevista dalla legge, la scelta dell&#8217;Amministrazione di mantenere tale destinazione relativamente ad un determinato bene demaniale, pur in presenza di una domanda di concessione, non richiede una motivazione specifica, apparendo sufficiente la concreta indicazione della incompatibilità della nuova destinazione con l&#8217;uso pubblico; al contrario, tale specifica motivazione appare invece necessaria proprio ai fini della adozione del provvedimento di concessione del terreno demaniale, che, distogliendo quest&#8217;ultimo dalla destinazione ad uso pubblico, deve indicare le ragioni che inducano a ritenere la destinazione ad un uso diverso da quello istituzionale, compatibile e non pregiudizievole per l&#8217;interesse generale.</i>” (così Cons. di Stato sez. VI, 3.3.2004 n. 1047; ma, nel medesimo senso cfr. anche Cons. di Stato sez. VI, 9.3.2011 n. 1472; Cons. di Stato sez. VI, 21.9.2010 n. 6997; Cons. di Stato sez. VI, 23.12.2008 n. 6518; Cons. di Stato sez. VI, 20.3.2007 n. 1320; T.A.R. Sicilia-Palermo, 20.1.2010 n. 582; ed anche Cass. SS.UU. 14.2.2011, n. 3665); e per altro verso che “<i>gli artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione rimettono al potere ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti (nel caso singolo) più proficuo e conforme all&#8217;interesse della collettività e che l&#8217;Autorità marittima deve prendere in considerazione e valutare comparativamente (oltre all&#8217;interesse privato dell&#8217;istante) anche l&#8217;insieme degli altri interessi pubblici c.d. &#8220;secondari&#8221; che possono essere coinvolti dall&#8217;adozione del provvedimento finale.</i>” (così Cons. di Stato sez. VI, 7.9.2004 n. 5840; e, nel medesimo senso, Cons. di Stato sez. VI, 11.12.2009 n. 7765; T.A.R. Campania-Napoli, 13.1.2012 n. 153).<br />	<br />
Da tanto deriva, allora, se non certo l’insindacabilità delle scelte amministrative in tema di concessioni demaniali marittime, quanto meno la possibilità di pervenire ad un loro giudiziale annullamento soltanto qualora esse risultino viziate in modo evidente e macroscopico (sussistendo altrimenti il concreto pericolo di una invasione del campo del merito amministrativo, riservato in via esclusiva all’Amministrazione).<br />	<br />
Ciò posto, quanto alla fattispecie in esame deve allora dirsi che risulta del tutto ragionevole e non illogica la scelta esplicitata dalla Regione Campania, di non accogliere l’istanza concessoria della società ricorrente al fine di mantenere la destinazione ad uso pubblico dell’area interessata (così, peraltro, da operare secondo la regola base posta dalla legislazione in materia); s a sua volta giustificata dal fatto che, risultando già attribuite in concessione a privati gran parte delle aree del porto di Ischia, è stata ritenuta sussistente la necessità di un complessivo riordino, in vista del quale si è giudicato opportuno non assegnare nuove concessioni o modificare quelle già in essere, se non in casi determinati e ben definiti (ovvero procedere a nuovi rilasci “<i>esclusivamente per far fronte a richieste di preminente interesse ed utilità pubblica</i>”, e consentire una modifica delle concessioni già esistenti “<i>solo se complementare, necessaria e funzionale all’esercizio dell’attività già autorizzata</i>”).<br />	<br />
Né, in contrario, può dirsi rilevante quanto dedotto da parte ricorrente al fine di porre in luce la sussistenza di una carenza dell’istruttoria procedimentale, nonché un conseguente difetto motivazionale del provvedimento conclusivo (cioè che la P.A. non avrebbe tenuto conto che la zona demaniale oggetto di richiesta, già in passato, sarebbe stata utilizzata per il tiro e il varo di imbarcazioni da diporto; che attualmente verserebbe in stato di totale abbandono così da essere divenuta ricettacolo di immondizia; che il rilascio della concessione avrebbe agevolato i molti proprietari di pescherecci e di unità di media stazza da diporto, consentendo loro di effettuare sulla stessa isola d’Ischia le necessarie riparazioni e l’ordinaria manutenzione, evitando agli stessi di doversi recare altrove per provvedere a tanto; che, qualora fosse stata rilasciata la chiesta concessione demaniale marittima, essa richiedente avrebbe potuto incrementare la propria attività, cosa da cui sarebbe aumentato anche l’indotto del settore): trattasi, invero, di argomenti che sostanzialmente vanno a toccare il merito della scelta amministrativa, la quale, essendo riservata all’Amministrazione, risulta insindacabile nella presente sede giudiziale.<br />	<br />
Parimenti, infine, va disatteso l’ultimo motivo di ricorso. Infatti, il riferimento ad una contraddittorietà dell’azione dell’Amministrazione regionale (per aver questa in precedenza rilasciato concessioni demaniali nell’ambito del porto di Ischia) risulta, in assenza di concreta individuazione degli atti concessori che dovrebbero costituire il parametro da cui desumere tale illegittimità, del tutto generico; mentre, per converso, la difesa della regione intimata, se ha ammesso il rilascio di tre nuove concessioni in ambito portuale (riguardanti però specchi d’acqua e non zone a terra), ha anche dimostrato (cfr. i relativi documenti) che di esse ha beneficiato il Comune di Ischia, per cui deve presumersi il rispetto delle direttive poste dalle delibere di G.R. n. 2000/2002 e n. 1806/2004 (con conseguente assenza di contraddittorietà dell’azione amministrativa).<br />	<br />
Da ultimo, è opportuno anche mettere in evidenza come un accoglimento <i>sic et simpliciter</i> dell’istanza concessoria presentata della Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c. non avrebbe potuto, comunque, essere disposto dalla regione Campania, atteso che trattandosi di affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico, avrebbe dovuto aver prima luogo un previo confronto concorrenziale, preceduto dalla pubblicazione di un avviso idoneo a consentire la partecipazione del maggior numero possibile di soggetti interessati (cfr. Cons. di Stato sez. VI, 25.9.2009 n. 5765; Cons. di Stato sez. VI, 21.5.2009 n. 3145; Cons. di Stato sez. VI, 23.7.2008 n. 3642; Cons. di Stato sez. VI, 31.5.2007 n. 2825; T.A.R. Abruzzo–L’Aquila, 7.11.2009 n. 462; T.A.R. Campania–Napoli 5.12.2008 n. 21241; T.A.R. Campania-Napoli 31.10.2007 n. 10326).<br />	<br />
Pertanto, il proposto ricorso va respinto, con ogni connessa conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della società ricorrente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto dalla Cantiere Navale di Scotti Arcangelo e Giovanni Scotti s.n.c., lo respinge.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Campania, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €2.500,00, oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-23-4-2012-n-1892/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2012 n.1892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.1892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-5-2010-n-1892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-5-2010-n-1892/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-5-2010-n-1892/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.1892</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore Confcooperative Foggia e altri (avv.ti C. Balducci e G. Cozzi) c. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia (avv. N. Matassa), Regione Puglia (avv. R. Daloiso), Sanitaservice s.r.l. (avv. N. Di Modugno), De Cesare e altri (avv. L. Martino) sull&#8217;affidamento ad una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-5-2010-n-1892/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.1892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-14-5-2010-n-1892/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.1892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore<br /> Confcooperative Foggia e altri (avv.ti C. Balducci e G. Cozzi) c. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia (avv. N. Matassa), Regione Puglia (avv. R. Daloiso),  Sanitaservice s.r.l. (avv. N. Di Modugno),  De Cesare e altri (avv. L. Martino)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affidamento ad una società in house providing per l&#8217;erogazione del servizio di pronto soccorso &ldquo;118&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Servizi esternalizzabili – Gestione – ASL – Società di capitali – Costituzione – E’ possibile.	</p>
<p>2. Igiene e sanità – Servizi sanitari – Art.9-bis comma 4, d.lg. n.502 del 1992 – Divieto – Interpretazione.	</p>
<p>3. Igiene e sanità – Servizi sanitari – Art.9-bis comma 4, d.lg. n.502 del 1992 – Divieto – Prestazioni svolte dai “soccorritori e autisti – soccorritori” – Non vi rientrano.	</p>
<p>4. Igiene e sanità – Servizi sanitari – Servizio di pronto soccorso “118” – Società in house providing appositamente costituita – Affidamento – Art.23-bis, d.l. n.112 del 2008 – Non è applicabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ possibile che una A.S.L. costituisca una apposita società di capitali per la gestione dei servizi esternalizzabili, in particolare per la gestione delle attività di soccorso non costituenti compiti diretti di tutela della salute e per la gestione dei servizi di supporto alle sue attività istituzionali.	</p>
<p>2. In tema di servizi sanitari, il legislatore, con l’art. 9-bis comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, ha voluto vietare l’ingresso di privati in società partecipate dalle aziende sanitarie che svolgano compiti diretti di tutela della salute.	</p>
<p>3. In materia sanitaria, le prestazioni svolte dai “soccorritori e autisti – soccorritori” non costituiscono compiti diretti di tutela della salute e quindi non rientrano nel divieto di cui all’art. 9-bis comma 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n.502, il quale non è riferito a tutte le prestazioni svolte nell’ambito dei servizi di carattere sanitario, ma solo alle specifiche attività direttamente finalizzate alla tutela della salute.	</p>
<p>4. Il servizio di pronto soccorso “118”, affidato ad una società in house providing appositamente costituita da un’ASL, non rientra nel novero del servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai quali soltanto è applicabile la disciplina introdotta con l’art. 23-bis, d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito in l. 6 agosto 2008 n.133.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p>Confcooperative Foggia, Opus “Opere Pugliesi di Utilità Sociale, a.t.i. Opus &#8211; Tur 27 &#8211; Misericordia Lucera &#8211; Pubblica Assistenza Volontari Valenzano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cataldo Balducci e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Cardassi, 58; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Andrea da Bari, 35;<br />
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Daloiso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, 75; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sanitaservice s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Manzoni, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Michelangelo Fulvio De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese, Massimiliano Di Fonso, rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Martino, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Di Modugno in Bari, via Manzoni, 5;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; delle deliberazioni del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 1073 del 14.4.2008, n. 1475 del 20.5.2008, n. 1554 del 28.5.2008, aventi ad oggetto la costituzione della Sanitaservice s.r.l. e l’approvazione dello statuto;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 2849 del 31.7.2008, avente ad oggetto l’affidamento alla Sanitaservice s.r.l. delle attività di soccorritore, di autista &#8211; soccorritore e, in vi<br />
&#8211; delle deliberazioni del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 2866 e n. 2894 del 26.9.2008, aventi ad oggetto modifiche dello statuto ed individuazione della modalità di pagamento delle prestazioni;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 3896 del 18.11.2008, avente ad oggetto l’affidamento alla Sanitaservice s.r.l. delle attività di soccorritore ed infermiere;<br />	<br />
&#8211; delle deliberazioni del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 1629 e 1630 in data 8.7.2009, aventi ad oggetto modifiche dello statuto ed approvazione dei criteri e modalità di reclutamento del personale;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, della Regione Puglia e di Sanitaservice s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Cataldo Balducci, Giuseppe Cozzi, Nino Matassa, Raffaele Daloiso e Nicola Di Modugno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Le ricorrenti prestano da lungo periodo il servizio di emergenza sanitaria territoriale “118” nella provincia di Foggia.<br />	<br />
Impugnano gli atti indicati in epigrafe, con cui l’Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia ha costituito la Sanitaservice s.r.l., ne ha modificato lo statuto ed ha affidato direttamente alla medesima le attività di soccorritore, di autista – soccorritore e, in via eccezionale, di infermiere, da svolgersi presso le postazioni “118” ed i punti di primo intervento, nell’ambito territoriale di sua competenza.<br />	<br />
Affermano che l’affidamento diretto alla società <i>in house</i> lede il loro interesse a partecipare ad una pubblica gara e ad aggiudicarsi il servizio.<br />	<br />
Deducono violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.</p>
<p>2. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Sanitaria della Provincia di Foggia, la Regione Puglia e la Sanitaservice s.r.l., resistendo al gravame. Hanno spiegato intervento <i>ad opponendum</i> i signori Michelangelo De Cesare, Vincenzo La Tosa, Antonio Bonanese e Massimiliano Di Fonso, rispettivamente in qualità di rappresentanti dei sindacati RdB CUB di Foggia, COSNIL Sanità Privata di Foggia, FP-CGIL di Foggia e USPPI.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>3. In fatto, va premesso che i provvedimenti gravati sono stati adottati dal Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia allo scopo di unificare e razionalizzare le prestazioni di soccorso e trasporto degli infermi rese nell’ambito del servizio “118” di tutte le A.S.L. del territorio foggiano, accorpate in forza dell’art. 5 della legge regionale n. 39 del 2006.<br />	<br />
Nell’ambito delle preesistenti Aziende sanitarie, tali attività erano svolte da soggetti privati (tra cui le odierne ricorrenti) in virtù di affidamenti reiteratamente prorogati.<br />	<br />
In tale contesto, con deliberazione n. 1073 del 14 aprile 2008, la A.S.L. di Foggia ha disposto di costituire una società a capitale interamente pubblico denominata Sanitaservice s.r.l., operante in regime di <i>in house providing</i>, cui affidare le prestazioni strumentali al servizio di emergenza – urgenza, ovvero le attività di trasporto e di soccorso degli infermi.<br />	<br />
Stando a quanto si legge negli atti impugnati, le motivazioni che hanno indotto alla costituzione della Sanitaservice s.r.l. risiedono nella “<i>eccessiva eterogeneità e frammentarietà (sia per il numero delle cooperative stesse, dieci, sia per la eterogenea composizione del personale costituente le equipe delle singole postazioni appartenenti a enti diversi) con conseguente grave nocumento in termini di efficienza ed efficacia del servizio</i>”; nel disagio lamentato dai dirigenti dei reparti e servizi, indotto dal “<i>tumultuoso turn over del personale dipendente delle aziende affidatarie dei servizi, fonte di instabilità organizzativa nei reparti e nei servizi e che, invece, sarebbe opportuno che l’azienda instaurasse rapporti stabili anche con il personale dipendente da terzi, in modo da evitare il costo del periodico ambientamento nei luoghi di lavoro e di realizzare una maggiore produttività per addetto</i>”; nonché nell’interesse dell’Azienda di “<i>avvalersi del concorso di un solo ente per lo svolgimento sia della parte di attività di soccorso attualmente affidata a dieci cooperative e sia per lo svolgimento di servizi e delle prestazioni di supporto alle attività istituzionali… essendo pacifico che tanto: a) conferirebbe maggiore stabilità e affidabilità sia al sistema di emergenza/urgenza sanitaria che alle singole strutture nelle quali si articola l’azienda; b) faciliterebbe adattamenti e modifiche organizzative del servizio 118, in vista dei futuri compiti del servizio medesimo; c) determinerebbe una più efficiente organizzazione, con benefici effetti economici, riducendosi il costo annuo per postazioni dalle attuali 508 mila euro a 480 mila; d) contribuirebbe a creare stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato fra gli addetti ai servizi e l’ipotizzato unico ente</i>”.<br />	<br />
Sulla base di tali presupposti, e rilevata la possibilità che la A.S.L. costituisca una apposita società di capitali per la gestione dei servizi esternalizzabili, in particolare per la gestione delle attività di soccorso non costituenti compiti diretti di tutela della salute e per la gestione dei servizi di supporto alle sue attività istituzionali, è stata costituita la società Sanitaservice s.r.l. e ne è stato approvato lo statuto.<br />	<br />
Con successive delibere n. 2866 del 26 settembre 2008 e n. 3168 del 13 ottobre 2008, l’Azienda sanitaria ha proceduto a modificarne lo statuto.<br />	<br />
Quindi, con la deliberazione n. 2489 del 31 luglio 2008, l’Azienda sanitaria ha affidato alla Sanitaservice s.r.l. lo svolgimento dell’attività di soccorritore, autista – soccorritore e, in via eccezionale, di infermiere presso le postazioni “118” e punti di primo intervento.<br />	<br />
I provvedimenti adottati costituiscono attuazione degli indirizzi espressi dalla Regione Puglia nel Piano sanitario 2002 – 2004, approvato con delibera di Giunta regionale n. 2087 del 21 dicembre 2001, in cui già si evidenziava la necessità della definizione e realizzazione di una efficace organizzazione integrata territoriale ed ospedaliera, finalizzata a dare risposta all’emergenza e all’urgenza in campo sanitario. </p>
<p>4. Può prescindersi dall’esame delle questioni di rito sollevate dalla parti resistenti, in quanto il ricorso è infondato nel merito, per le ragioni già ampiamente esposte in una precedente pronuncia di questa Sezione relativa alla medesima vicenda (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 11 agosto 2009 n. 2011).<br />	<br />
4.1. Sostengono le ricorrenti che il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria disporrebbe esclusivamente di poteri di gestione conservativa, essendogli invece preclusa qualsiasi attività di straordinaria amministrazione, sicché non avrebbe né potuto costituire la Sanitaservice s.r.l., né disporre affidamenti.<br />	<br />
Il motivo è infondato. L’art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 39 del 2006, nel dettare la disciplina per il periodo di gestione transitoria e per le operazioni di fusione, affidate ai Direttori generali fino alla nomina dei Commissari straordinari delle istituite Aziende sanitarie provinciali, non pone alcuna limitazione ai poteri dei Commissari. Anzi, i loro poteri sembrerebbero addirittura accresciuti dal regolamento regionale n. 9 del 2007, che detta le disposizioni attuative per l’applicazione del citato art. 5 della legge regionale pugliese n. 39 del 2006, relativo alla modifica degli ambiti territoriali delle A.S.L. L’art. 2 del regolamento prevede infatti testualmente che “<i>Per l’esecuzione del proprio mandato, il Commissario Straordinario di cui all’art. 5, comma 2 della l. reg. n. 39 del 2006 dispone di tutti i poteri del Direttore Generale nonché quelli di straordinaria amministrazione per l’efficace perseguimento degli obiettivi prioritari di organizzazione della nuova ASL e di tempestivo consolidamento degli assetti operativi di regime</i>”.<br />	<br />
I provvedimenti impugnati rientrano, quindi, tra le prerogative commissariali e concretizzano gli obiettivi assegnati ai Commissari straordinari dal legislatore regionale.<br />	<br />
4.2. Infondato è anche il motivo con cui le ricorrenti affermano che le prestazioni affidate alla Sanitaservice s.r.l. rappresenterebbero compiti diretti di tutela della salute ed il loro affidamento, disposto con la deliberazione n. 2489 del 31 luglio 2008, violerebbe l’art. 9<i>bis</i>, quarto comma, del d. lgs. n. 502 del 1992.<br />	<br />
La norma invocata fa riferimento alla costituzione di società miste a capitale pubblico-privato. Ciò che il legislatore ha voluto vietare è l’ingresso di privati in società partecipate dalle aziende sanitarie che svolgano compiti diretti di tutela della salute.<br />	<br />
Nel caso in esame non si è al cospetto di una società mista, bensì di una società di capitali interamente partecipata dalla A.S.L., senza che sia consentito l’accesso ad alcun altro socio privato, ai sensi dell’art. 6 dello statuto.<br />	<br />
Al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, con l’affidamento alla Sanitaservice s.r.l. delle attività rientranti nel servizio di “118” non si è proceduto ad una “esternalizzazione” del servizio, bensì ad una “reinternalizzazione” attraverso la creazione di un soggetto solo formalmente privatistico, interamente controllato dalla A.S.L., per lo svolgimento di prestazioni che in precedenza erano appaltate a cooperative sociali, tra cui le odierne ricorrenti.<br />	<br />
Per altro verso, le prestazioni svolte dai “soccorritori e autisti – soccorritori” non costituiscono compiti diretti di tutela della salute e quindi non rientrano nel divieto di cui all’art. 9<i>bis</i> del d. lgs. n. 502 del 1992. Divieto che, a ben vedere, non è riferito a tutte le prestazioni svolte nell’ambito dei servizi di carattere sanitario, ma solo alle specifiche attività direttamente finalizzate alla tutela della salute.<br />	<br />
Anche con riferimento al cosiddetto “servizio 118” e più in generale al sistema dell’emergenza – urgenza, vanno distinte le prestazioni mediche o comunque di carattere sanitario per definizione costituenti compiti diretti di tutela della salute, rispetto alle ulteriori e distinte attività che, per quanto rilevanti al fine di garantire l’efficienza del complesso sistema di emergenza – urgenza, rivestono funzione ausiliaria e di supporto.<br />	<br />
Nell’ambito di tali ulteriori prestazioni vanno annoverate le attività svolte dagli autisti soccorritori, che sono investiti di compiti del tutto diversi da quelli spettanti al personale sanitario della A.S.L. (essenzialmente, il trasporto dell’assistito presso il centro che presterà le cure necessarie), come tali non aventi carattere <i>stricto sensu</i> sanitario. I soccorritori non sono contemplati tra le professioni sanitarie e non necessitano di specifica formazione sanitaria.<br />	<br />
In conclusione, con la deliberazione n. 2489 del 31 luglio 2008, l’Azienda sanitaria di Foggia ha affidato alla Sanitaservice s.r.l. non già compiti diretti alla tutela della salute, ma unicamente l’attività di raccolta e trasporto degli infermi.<br />	<br />
4.3. Con ulteriore censura, le ricorrenti lamentano che sarebbero stati disattesi i requisiti delineati dalla giurisprudenza in tema di <i>in house providing</i> e che, in ogni caso, non sarebbe stata attuata la procedura prevista dall’art. 23<i>bis </i>del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge n. 133 del 2008.<br />	<br />
Anche per tale parte il ricorso è infondato.<br />	<br />
Quanto all’asserito obbligo di trasmissione delle delibere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, va in contrario rilevato che il servizio di pronto soccorso “118”, così come le altre attività affidate dalla A.S.L. di Foggia alla società <i>in house </i>appositamente costituita, non rientrano nel novero del servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai quali soltanto è applicabile la disciplina introdotta con il citato art. 23<i>bis </i>del decreto legge n. 112 del 2008.<br />	<br />
In ogni caso, l’Azienda sanitaria ha rispettato le condizioni ed i limiti generalmente affermati in tema di <i>in house providing</i>.<br />	<br />
Lo statuto della Sanitaservice s.r.l. ha subito modifiche rispetto all’originaria stesura, con le delibere n. 2866 del 26 settembre 2008 e n. 3168 del 13 ottobre 2008, e risulta conforme ai parametri di legittimità delineati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la nota decisione n. 1 del 2008.<br />	<br />
Le quote societarie non possono essere cedute a terzi privati o enti pubblici e possono essere possedute esclusivamente dalla A.S.L. di Foggia (art. 2 dello statuto). All’assemblea dei soci, e quindi al socio unico A.S.L. di Foggia, spetta in via esclusiva il potere di deliberare su indirizzi, pianificazione, programmazione e controllo dell’attività aziendale da realizzare e perseguire da parte dell’organo amministrativo; sulla struttura organizzativa e burocratica dell’azienda con riferimento alla quale determinare composizione ed entità del personale, modalità di assunzione, attribuzione delle mansioni e trattamento giuridico ed economico, nonché ispezioni e verifiche sulla complessiva gestione e sui singoli atti posti in essere dall’organo amministrativo (art. 8 dello statuto). L’art. 21 dello statuto prevede, inoltre, che l’organo amministrativo costituito da un amministratore unico ha l’obbligo di sottoporre al preventivo vaglio dell’assemblea dei soci gli atti da porre in essere in esecuzione delle istruzioni predisposte dalla A.S.L. e concernenti le materie ad essa riservate; di predisporre ed inviare alla A.S.L., secondo le scadenze fissate da quest’ultima, il piano annuale delle attività ed il conseguente bilancio di previsione, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi di esercizio e, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio e la relativa relazione.<br />	<br />
I poteri dell’organo amministrativo sono quindi notevolmente ridotti, rispetto a quelli previsti dal codice civile per lo società di capitali.<br />	<br />
Manca, poi, qualunque vocazione commerciale della società, che ai sensi dell’art. 2 dello statuto deve svolgere le attività affidate esclusivamente in favore della A.S.L. di Foggia ed entro la sfera territoriale di sua competenza.<br />	<br />
In conclusione, confermando l’avviso già espresso da questa Sezione nel precedente richiamato, la società Sanitaservice s.r.l. deve essere giudicata del tutto conforme ai requisiti individuati dalla giurisprudenza in tema di <i>in house providing</i>, sussistendo sia la partecipazione pubblica totalitaria, sia il controllo da parte dell’ente più penetrante rispetto ai poteri assegnati ai soci dal codice civile.<br />	<br />
4.4. Ugualmente infondato è il motivo con cui le ricorrenti affermano che le delibere impugnate sarebbero affette da difetto di istruttoria, nella parte in cui assumono che l’internalizzazione delle prestazioni comporterebbe un risparmio di spesa rispetto all’eventuale affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Le parti resistenti hanno prodotto in giudizio documenti e perizie contabili, dalle quali si desume un risparmio di spesa nell’anno 2008.<br />	<br />
In ogni caso, la scelta gestionale posta in essere dalla A.S.L. di Foggia non è motivata sulla base della sola convenienza economica, ma si fonda su obiettivi di miglioramento dell’organizzazione e del coordinamento dei servizi e, più in generale, su valutazioni circa il modo migliore di perseguire la cura dell’interesse pubblico che, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità ed attengono al merito delle scelte amministrative. <br />	<br />
4.5. Infine, il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse, nella parte in cui contesta le modalità di assunzione dei lavoratori da parte della Sanitaservice s.r.l., poiché l’eventuale accoglimento della censura non avrebbe alcun riflesso sulla presupposta decisione di affidare le attività alla società <i>in house</i>.</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, a favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, della Regione Puglia e di Sanitaservice s.r.l., mentre possono essere compensate nei confronti degli intervenienti, che non hanno svolto difese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, nella misura di euro 3.000 (tremila) in favore dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, di euro 3.000 (tremila) in favore della Regione Puglia e di euro 3.000 (tremila) in favore di Sanitaservice s.r.l., il tutto maggiorato di i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge. Compensa le spese nei confronti dei soggetti intervenuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est. Simoni Fabrizio e Simoni Valter (Avv. Roberto Righi) contro la Provincia di Lucca (non costituita), il Comune di Camaiore (Avv. Carmelo D’Antone) e la Regione Toscana (non costituita) sulla legittimità del R.U. che mantenga zone agricole, non indicate nelle previsioni del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott.ssa Eleonora Di Santo Est.<br /> Simoni Fabrizio e Simoni Valter (Avv. Roberto Righi) contro la Provincia di Lucca (non costituita), il Comune di Camaiore (Avv. Carmelo D’Antone) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del R.U. che mantenga zone agricole, non indicate nelle previsioni del P.S., ma necessarie per non modificare la vocazione e lo stato attuale dei luoghi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Piani regolatori e piani territoriali – Piano Strutturale – Regolamento Urbanistico – Previsioni apparentemente in contrasto – Mantenimento di zone agricole non previste nel Piano Strutturale – Motivazione –Necessità di non modificare la vocazione e lo stato attuale dei luoghi &#8211; Sufficienza</p>
<p>2. Piani regolatori e piani territoriali – Modifica della zonizzazione urbanistica – Conseguimento del condono edilizio – Irrilevanza</p>
<p>3. Piani regolatori e piani territoriali &#8211; Vincolo a verde agricolo –Finalità &#8211; Realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere – Realizzazione di manufatti &#8211; Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non vi è contrasto tra le previsioni di Piano Strutturale che prevedono nell’UTOE n.3 “una sequenza di edifici singoli con funzioni residenziali, commerciali o artigianali, attrezzature e servizi, tali da formare un piccolo sistema specializzato” ed il Regolamento Urbanistico che preveda, nello stesso ambito territoriale, il mantenimento di alcune zone agricole laddove quest’ultimo abbia esplicitamente indicato la necessità di non modificare la vocazione e lo stato attuale dei luoghi (che nella specie erano prevalentemente di tipo agricolo)</p>
<p>2. Il conseguimento del condono edilizio non attribuisce al proprietario alcun diritto o aspettativa giuridicamente rilevante in ordine alla modificazione della zonizzazione urbanistica dell’immobile di proprietà</p>
<p>3. Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è ormai per opinione diffusa preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un’eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di PRG ad essa relative, manufatti che ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità del R.U. che mantenga zone agricole, non indicate nelle previsioni del P.S., ma necessarie per non modificare la vocazione e lo stato attuale dei luoghi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n° 1892/04 REG. DEC.<br />
n°741/2002 REG. RIC.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA TOSCANA I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.741/2002 proposto da</p>
<p><b>SIMONI Fabrizio e SIMONI Valter</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Righi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Firenze, Via A. Lamarmora n.14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Provincia di Lucca</b>, non costituita;<br />
&#8211; il <b>Comune di Camaiore</b>,  costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo D’Antone, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’intestato Tribunale;<br />
&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, non costituita;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO PARZIALE PER QUANTO DI RAGIONE<br />
del Regolamento Urbanistico del Comune di Camaiore, definitivamente approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Camaiore n.70 del 30 novembre 2001, nella parte in cui, a seguito dell’accoglimento soltanto parziale dell’osservazione presentata dai ricorrenti, l’area e gli edifici afferenti al complesso produttivo di proprietà dei ricorrenti sono rimasti inclusi nelle “Aree Agricole con funzioni prevalentemente produttive” ex art.34 delle NTA;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Camaiore;<br />
Vista la memoria prodotta da quest’ultimo a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Eleonora Di Santo;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004 di difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti rappresentano di essere proprietari di un immobile posto in Camaiore, fraz. Lido di Camaiore, Via del Trebbiano e distinto nel foglio 43 del mappale 2051 costituito da un edificio, tre magazzini e da un vasto piazzale asfaltato, recintato ed attrezzato che costituisce la sede operativa della attività imprenditoriale esercitata dalla s.n.c. F.lli Simoni nel campo della produzione, lavorazione, montaggio di manufatti in cemento, conglomerato cementizio, gesso ed altri materiali o composti affini e derivati.<br />
Il PS del Comune di Camaiore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.130 del 7 dicembre 1999, includeva tale area all’interno della “unità territoriale organica elementare” (UTOE) n.3, avente ad oggetto “L’insediamento lineare della via Italica”, disciplinato dall’art.15 delle NTA del PS, secondo il quale “L’insediamento della via Italica si sviluppa a margine del fosso del Trebbiano ed è caratterizzato da una sequenza di edifici singoli con funzioni residenziali, commerciali o artigianali, attrezzature e servizi, tali da formare un piccolo sistema specializzato.<br />
Questo insediamento si è consolidato con caratteri di spontaneità che, per le dimensioni raggiunte, deve essere governato in modo specifico dal Regolamento Urbanistico.<br />
Il Regolamento Urbanistico dovrà stabilire i criteri territoriali e settoriali finalizzati alla realizzazione della strada mercato e precisare le dimensioni degli interventi tali da non produrre congestioni e la crisi del sistema stesso.<br />
A questo proposito dovrà:<br />
&#8211; individuare gli edifici di interesse tipologico per i quali gli interventi sono di ristrutturazione edilizia o piccolo ampliamento mediante accorpamento di volumi sparsi nel resede, nel rispetto della L.R. 59/80;<br />
&#8211; individuare gli edifici, meglio se ad un piano, per i quali si consente il rialzamento, quelli per i quali si consente un ampliamento, senza considerare parti oggetto di condono edilizio, in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie e limitare cos<br />
&#8211; individuare gli edifici che restano soggetti in quanto agricoli alla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni;<br />
&#8211; disciplinare le destinazioni d’uso degli immobili, commerciali, artigianali e di servizio e i relativi interventi di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione ed ampliamento, per un miglior funzionamento degli stessi;<br />
&#8211; individuare le aree libere nelle quali prevedere prioritariamente aree pubbliche se mancano, in particolare parcheggi e attrezzature, anche in relazione a un più ampio progetto di recupero del fosso Trebbiano, o altrimenti consentire il completamento ed<br />
Tali aree non devono comunque superare un impegno complessivo di suolo pari a mq 60.000. Devono comprendere interventi tali da garantire gli obiettivi generali di riequilibrio degli spazi pubblici e di dotazione di standards urbanistici. Della superficie complessiva il 50% può essere riservata a superfici fondiarie per la nuova edificazione, con un rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria non superiore al 40% e con un indice compreso tra 1 e 2 mc/mq.<br />
&#8211; individuare gli interventi necessari per la riorganizzazione delle reti infrastrutturali e dei servizi”.<br />
Il RU del Comune di Camaiore, adottato con deliberazione consiliare n.20/2001, prevedeva l’inclusione dell’area di proprietà dei ricorrenti tra le aree agricole “con funzioni prevalentemente produttive” normate dall’art.34 delle NTA del RU.<br />
A seguito di tale destinazione urbanistica i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni chiedendo che l’area nella loro proprietà fosse inserita tra le aree di cui all’art.29 (Insediamenti produttivi) delle NTA del RU.<br />
In sede di controdeduzioni ed approvazione del RU disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale di Camaiore n.70 del 30 novembre 2001, le osservazioni venivano accolte solo parzialmente, con riferimento ad uno degli edifici di cui consta il complesso produttivo nella proprietà dei ricorrenti, e veniva confermata la zonizzazione di PRG dell’area di proprietà di questi ultimi tra le “aree agricole con funzioni prevalentemente produttive” ex art.34 delle NTA del RU.<br />
Con il ricorso in esame gli interessati hanno, quindi, impugnato, in parte qua, la suindicata deliberazione del Consiglio Comunale di Camaiore n.70 del 30 novembre 2001.<br />
Deducono a sostegno del gravame:</p>
<p>1) Violazione dei principi desumibili dagli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241; violazione dei principi desumibili dagli artt. 7 e 9 della legge 17 agosto 1942 n.1150; violazione degli artt. 23, 24, 27 e 28 della legge regionale Toscana 16 gennaio 1995 n.5; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per errore o travisamento dei fatti, per illogicità e contraddittorietà e per carenza assoluta di motivazione.<br />
Vi sarebbe un evidente contrasto tra la destinazione dell’area per cui è causa, collocata nel piano strutturale (PS) all’interno dell’UTOE n.3 con quella risultante dal Regolamento urbanistico (RU), benchè quest’ultimo rappresenti la “parte gestionale” del PRG che deve conformarsi agli indirizzi ed ai parametri del PS, le cui “disposizioni” sono vincolanti per il RU, ex artt. 24 e 27 della LRT 5/1995.<br />
Infatti, l’inclusione dell’area all’interno dell’UTOE n.3 ne confermerebbe il carattere morfologicamente urbanizzato – carattere che risulterebbe ulteriormente confermato dalla relazione illustrativa del PS, ove si afferma che “nel subsistema della pianura le UTOE sono sei e si riferiscono alle principali città e alle aree maggiormente urbanizzate” &#8211; trattandosi, secondo l’art.15 delle NTA del PS, di un piccolo sistema specializzato “con funzioni residenziali, commerciali o artigianali, attrezzature e servizi”, mentre la zonizzazione agricola compiuta dall’art.9 delle NTA del PS ha ad oggetto tutto quel compendio residuale di aree estranee agli UTOE secondo il disegno comunale contenuto nel PS conformemente ai suoi contenuti tipici ex art.24 della LRT 5/1995, che il RU non può rimettere in discussione.<br />
Inoltre, sempre secondo l’art.15 delle NTA, la destinazione agricola di PRG potrebbe essere attribuita soltanto agli edifici che urbanisticamente e morfologicamente sono riconducibili alle attività agricole produttive, mentre per gli immobili destinati alle altre funzioni produttive – quale è l’immobile nella proprietà dei ricorrenti &#8211; che il PS ha rilevato all’interno dell’UTOE la parte gestionale del PRG avrebbe dovuto consentire tutte quelle trasformazioni edilizie opportune “per un miglior funzionamento degli stessi”.<br />
Ne consegue che l’area di proprietà dei ricorrenti non poteva essere inclusa tra le aree agricole “con funzioni prevalentemente produttive”.<br />
La scelta operata dall’Amministrazione sarebbe, inoltre, manifestamente illogica e contraddittoria tenuto conto della effettiva morfologia dell’area dei ricorrenti, la cui destinazione produttiva sarebbe stata confermata e “conformata” dalle stesse concessioni edilizie a sanatoria ex art.31 legge 47/1985 e art.39 legge 724/1994 in virtù delle quali l’area non possederebbe più alcun carattere agricolo, sia per le intervenute trasformazioni edilizie, sia per la sua collocazione nel contesto altamente urbanizzato della via Italica.</p>
<p>2) Ulteriore violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241; violazione dei principi desumibili dall’art.9 della legge 17 agosto 1942 n.1150; ulteriore eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza assoluta di motivazione.<br />
Ulteriore riprova della irragionevolezza delle operazioni pianificatorie compiute in parte qua dal Comune di Camaiore si trarrebbe dalla vicenda delle osservazioni dei ricorrenti, che avevano richiamato l’Amministrazione Comunale alla esatta considerazione dei luoghi e della ormai acquisita destinazione produttiva dell’area, anche a seguito degli effetti conformativi delle concessioni a sanatoria in precedenza ricordate, che avrebbero determinato quella destinazione che i ricorrenti tendono a conservare e che lo stesso art.15 delle NTA del PS imporrebbe al Comune di rispettare e di rendere più funzionale.<br />
Tali osservazioni, infatti, sono state accolte solo parzialmente, e cioè soltanto con riferimento all’edificio ex rurale trasformato in magazzino a seguito del condono edilizio ex art.31 della legge 47/1985, e non anche con riferimento ai tre edifici ad uso produttivo condonati ex art.39 della legge 724/1994, nonostante il complessivo mutamento di destinazione dell’area che sarebbe conseguito a tutte le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune, e senza fornire alcuna motivazione giustificativa in ordine al mero accoglimento parziale.</p>
<p>3) Violazione art.117 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n.3/2001; violazione dei principi desumibili dall’art.25 della legge 28 febbraio 1985 n.47; violazione artt. 30, 36 e 39 della legge regionale Toscana 16 gennaio 1985 n.5; violazione del principio dell’atto complesso nell’approvazione degli strumenti urbanistici generali.<br />
In assenza del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca, previsto dall’art.16 della LRT 5/1995, per l’approvazione del RU avrebbe dovuto essere seguito inderogabilmente il procedimento dell’accordo di pianificazione introdotto dall’art.36 della LRT 5/1995 come previsto dall’art.39, 3° comma, della stessa LRT.<br />
Ove non si ritenesse obbligatorio nel caso in esame il ricorso all’accordo di pianificazione per la formazione del RU e dovesse ritenersi conforme alla LRT n.5/1995 la sua approvazione a livello esclusivamente comunale, secondo l’art.30 di essa, dovrebbe allora ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di tale disposizione, con riferimento al nuovo art.117 Cost..<br />
Il ricorso è infondato. <br />
L’estratto di cartografia prodotto in atti mostra chiaramente come l’area collocata a margine della Via Italica – ricadente nella UTOE n.3 &#8211; sia ben fuori dal centro abitato cittadino. Lungo la strada sorgono pochi edifici, oltre i quali si dispiega un’ampia zona inedificata a destinazione agricola, in cui rientra anche il lotto di proprietà dei ricorrenti, che non si affaccia direttamente sulla Via Italica.<br />
Pertanto, coerentemente con la vocazione e lo stato dei luoghi, in cui la zonizzazione agricola dell’area adiacente alla Via Italica risulta particolarmente estesa, e addirittura prevalente rispetto alle diverse destinazioni urbanistiche, l’art.15 del PS ha previsto, come si è visto, per la UTOE n.3 un sistema di limitati interventi di recupero e di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente, demandando al RU il compito di “precisare le dimensioni degli interventi tali da non produrre congestioni e la crisi del sistema stesso”. Tra le opzioni possibili nella fase “gestionale” del piano regolatore, il richiamato art.15 ha tra l&#8217;altro indicato espressamente quella di “individuare gli edifici che restano soggetti  in quanto agricoli alla L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni”.<br />E l’aver esplicitamente contemplato il mantenimento di zone agricole coerentemente con la vocazione e lo stato attuale dei luoghi ricadente nella UTOE n.3 è sufficiente ad escludere l’asserito contrasto tra le previsioni di PS e le previsioni di RU.<br />D’altra parte, se è vero che l’art.15 del PS ha consentito, in alternativa, di “disciplinare le destinazioni d’uso degli immobili commerciali, artigianali e di servizio ed i relativi interventi di ristrutturazione, demolizione, ricostruzione ed ampliamento, per un miglior funzionamento degli stessi”, non si può, tuttavia, non considerare che i fabbricati di proprietà dei ricorrenti sono attualmente destinati ad un&#8217;attività industriale (produzione, lavorazione, montaggio di manufatti in cemento, conglomerato cementizio, gesso ed altri materiali) piuttosto che commerciale o artigianale, e che conseguentemente non si può invocare per gli immobili in questione l’applicazione della disciplina dettata dal PS per gli edifici adibiti alle attività da ultimo indicate.<br />
Né può sostenersi che le scelte operate dal Comune in sede di pianificazione siano state eccessivamente penalizzanti per i ricorrenti, che avevano presentato ritualmente un’osservazione.<br />
Il Comune ha riconsiderato quanto deciso in sede di adozione del RU, accogliendo parzialmente l’osservazione di Sig.ri Simoni in relazione al fabbricato più vicino alla Via Italica (adibito a magazzino), del quale è stata ammessa la ristrutturazione con destinazione d’uso produttiva. <br />
Quanto ai rimanenti edifici, originariamente realizzati sine titulo, non può comunque accogliersi la tesi secondo cui il conseguimento del condono edilizio attribuirebbe ai proprietari una sorta di diritto o di aspettativa giuridicamente rilevante alla modificazione della zonizzazione urbanistica, secondo i principi affermati dalla costante giurisprudenza e da ultimo anche in una recentissima sentenza resa su analoga fattispecie dalla intestata Sezione (TAR Toscana, Sez. I, 17 novembre 2003 n.5826).<br />
Giova, infine, rammentare che, nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è ormai per opinione diffusa preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un’eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di PRG ad essa relative (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. IV, 10 febbraio 2000 n.721; 6 marzo 1990 n.153; Sez.V, 28 settembre 1993 n.968; TAR Lazio, Sez. II, 14 settembre 1994 n.1028; TAR Lombardia, Sez. I, 2 aprile 1996 n.429). Manufatti che ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata (cfr., Cons. St., Sez. V, 13 aprile 1989 n.204).<br />
Anche per tale motivo deve dunque escludersi che la zonizzazione approvata per il lotto di proprietà dei ricorrenti sia palesemente incongrua o illogica.<br />
Del pari infondata è la censura relativa al difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Comune di Camaiore in sede di decisione sull’osservazione presentata dai ricorrenti.<br />
E’ noto il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati all’iter di formazione dello strumento urbanistico. Ne consegue l’assenza di un obbligo di motivazione puntuale in ordine alle scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardanti la destinazione delle singole aree, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale rinvenibili nella relazione di accompagnamento. Fanno eccezione a tale principio le situazioni che giustificano l’esigenza di una più incisiva e singolare motivazione, che la giurisprudenza ravvisa nel sovradimensionamento degli standards di cui al D.M. n.1444/68, nella lesione di un affidamento qualificato del proprietario scaturente da convenzioni urbanistiche già sottoscritte, nell&#8217;esistenza di un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi legittimamente edificati (cfr., per tutte, Cons. St., Ad. plen., 22 dicembre 1999 n.24; Sez. IV, 20 novembre 2000 n.6177).<br />
L’area di proprietà dei ricorrenti non ricadeva in alcuna delle fattispecie sopra descritte.<br />
In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il Comune non ha omesso di motivare la propria scelta. Con delibera n.253 approvata dalla Giunta Municipale in data 1° ottobre 2001, sono stati infatti approvati i criteri generali da rispettare nell’esame delle osservazioni pervenute sul progetto di RU, criteri espressamente richiamati dalla delibera di Consiglio Comunale n.70 del 30 novembre 2001 di approvazione del Regolamento, tra i quali vi è quello di cui alla lett. G), in forza del quale “(…) Non sono accoglibili richieste di nuove zone produttive in zona agricola o in verde fluviale in quanto in contrasto con i principi generali stabiliti nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico”.<br />
Ne discende che l’organo consiliare ha sufficientemente motivato, seppure per relationem, la decisione di non ammettere nuove zone destinate ad insediamenti produttivi in luogo della preesistente classificazione agricola.<br />
Muove, infine, da un erroneo presupposto di fatto l’ultimo motivo di ricorso, secondo il quale il Comune di Camaiore avrebbe dovuto obbligatoriamente dar corso alla procedura negoziata dell’accordo di pianificazione, ai sensi dell’art.39 della legge regionale n.5/95, in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento.<br />
In realtà – come fatto rilevare dal Comune di Camaiore nella memoria  versata in atti – la Provincia di Lucca ha approvato con delibera del Consiglio n.189 del 13 gennaio 2000 il proprio Piano Territoriale di Coordinamento, ben prima dell’approvazione dell’impugnato RU del Comune di Camaiore, la cui conformità agli strumenti urbanistici sovracomunali non è peraltro oggetto di specifica doglianza.<br />
Quanto alla ventilata legittimità costituzionale delle norme di legge regionale che escludono la necessità di approvazione del piano regolatore da parte della Regione, si rimanda, ai sensi dell’art.9 della legge n.205/2000, al precedente della intestata Sezione (TAR Toscana, Sez. I, 25 giugno 2001 n.1093) con il quale è stata già dichiarata la manifesta infondatezza della questione sollevata in termini analoghi.<br />
Il ricorso va, pertanto, respinto. <br />  Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, respinge il ricorso n.741/2002 indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 4 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giovanni Vacirca	Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi	Consigliere<br />	<br />
Eleonora Di Santo	Consigliere rel. est.<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca   F.to Eleonora Di Santo<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Direttore della Segreteria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004<br />
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Commercio &#8211; punti vendita non esclusiva di giornali e periodici- distanza di m. 100 tra punti vendita non esclusivi – carenza – ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – Ordinanza sospensiva 9 gennaio 2004 n. 12 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-4-2004-n-1892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/4/2004 n.1892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Commercio &#8211; punti vendita non esclusiva di giornali e periodici- distanza di m. 100 tra  punti vendita non esclusivi – carenza – ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
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<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – <a href="/ga/id/2004/4/3746/g">Ordinanza sospensiva 9 gennaio 2004 n. 12</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1892/2004<br />Registro Generale:2599/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante Cons. Corrado Allegretta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Est. Cons. Claudio Marchitiello<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 Aprile 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TOTI MASSIMILIANO TOTI DANIELA DELL&#8217;UOMO MARIA TERESA VED. TOTI ALFREDO</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIETRO VOLPARI con domicilio eletto in Roma VIA G. AVEZZANA N. 1 presso LORENZO SCIUBBA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FRASCA LUCIANA</b> rappresentato e difeso da: Avv. PIER LUIGI CECI con domicilio eletto in Roma VIALE MAZZINI, 142 presso ANNA MARIA VENCHI e nei confronti di <b>COMUNE DI ALATRI</b> non costituitosi; <b>REGIONE LAZIO</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO-LATINA n. 12/2004, resa tra le parti, concernente CRITERI E PARAMETRI RILASCIO AUTORIZZAZ.PUNTIVENDITANON ESCLUSIVA QUOTIDIANI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) FRASCA LUCIANA<br />
Udito il relatore Cons. Goffredo Zaccardi e essendo, altresì, presenti gli avv.ti Pietro Volpari e P. Luigi Ceci;</p>
<p>Condiderato che, ad un primo esame proprio della sede cautelare, sussistono ragioni per la riforma della ordinanza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2599/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 27 Aprile 2004</p>
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