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	<title>18838 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18838 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo Casa di Cura s.r.l. Villa Margherita (Avv. Maria Rosaria Manselli) c. ASL NA 1 (Avv. Militerni, Nardone, Ceceri). sulla giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N. 1. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione del G.A. in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, est. P. Corciulo<br /> Casa di Cura s.r.l. Villa Margherita (Avv. Maria Rosaria Manselli) c. ASL NA 1 (Avv. Militerni, Nardone, Ceceri).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N. – Non sussiste.<br />
2. Competenza e giurisdizione – Giurisdizione del G.A. in materia di diritti di credito scaturenti da rapporti concessori con il S.S.N. – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La giurisdizione esclusiva del G.A. non è configurabile nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto diritti di credito, ancorché scaturenti da rapporti concessori  ex lege quale quello  relativo all’accreditamento  con il S.S.N. (Consiglio di  Stato, Sezione V 10.1.2005 n. 27).2. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all’accertamento del diritto della società ricorrente a ricevere il pagamento di prestazioni sanitarie la cui erogabilità a carico del S.S.N. è stata invece contestata dall’Azienda Sanitaria resistente; nella fattispecie, le contestate decurtazioni non costituiscono espressione di un potere autoritativo dell’Amministrazione, risultando fondate sia su ragioni afferenti la corretta esecuzione del rapporto, sia su una  diversa interpretazione della normativa di settore, senza quindi che il diritto azionato trovi la propria fonte diretta nell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Azienda (1).</p>
<p>______________________<br />
(1) Cfr.: Consiglio di Stato sez. V, 4 novembre 2004, n. 7141; Consiglio di Stato Sez. V 11.1.2005 ord.n. 12; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 luglio 2004, n. 10376 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />&#8211; Sezione Prima &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.10897/2003 proposto da<br />
<b>Casa di Cura s.r.l. Villa Margherita</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Maria Rosaria Manselli,  presso lo studio del quale domicilia in Napoli, piazza Amedeo n. 8;</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Na 1</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Innocenzo Militerni, Antonio Nardone  e Giuseppe Ceceri ed elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaja n. 276, presso lo studio Militerni Nardone Ceceri &#038; Associati;</p>
<p>nonché contro<br />
<b>Regione Campania</b>  in persona del  Presidente p.t., non costituita in giudizio</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione<br />
della nota della ASL Na 1 prot. n. 3855 del 4.6.2003, pervenuta in data 9.6.2003  e dell’allegato prospetto riepilogativo, della deliberazione aziendale n. 615 del 14.4.2003, mai comunicata alla ricorrente, e per quanto possa occorrere, ove lesive, delle note n. 11362 del 20.12.1996 e n. 6577 del 22.7.1998 ivi richiamate e mai comunicate alla ricorrente e di ogni altro atto ancorché interno e non noto comunque connesso presupposto e/o consequenziale  e lesivo degli interessi della  ricorrente</p>
<p>nonché<br />
per la declaratoria e per l’accertamento del  diritto della ricorrente ad ottenere l’intero pagamento delle  prestazioni erogate nell’anno 2000 e  consequenzialmente per la condanna della ASL Na 1 al pagamento  in favore della ricorrente della somma di lire 746.818.520 pari ad € 385.699,57, ancora dovuta, oltre ad interessi e risarcimento dei danni.<br />
nonché mediante  la proposizione di motivi aggiunti<br />
a) Della nota della ASL Na 1 prot. 7638 del 17.12.2003 e dell’allegato prospetto riepilogativo pervenuta il successivo 18.12.2003;<br />
b) della delibera aziendale n. 2198 del 15.7.2003m mai comunicata alla ricorrente;<br />
c) delle note della ASL Na1 prot. 11362 del 20.12.1996 e prot. 6577 del 22.7.1998 e del verbale in data 14.5.2003 tra l’AIOP e la ASL Na 1, ove lesivi e per quanto di ragione;<br />
d) per quanto possa occorrere, ove lesiva, della nota della ASL Na 1 prot. 8978 del 14.9.2001, richiamata nella suddetta nota rep.n. 7638;<br />
e) di ogni altro atto ancorché interno e non noto comunque connesso presupposto e/o consequenziale  e lesivo degli interessi della  ricorrente</p>
<p>nonché <br />
per la declaratoria e per l’accertamento del  diritto della ricorrente ad ottenere l’intero pagamento delle  prestazioni erogate nel periodo gennaio-agosto 2001 e  consequenzialmente per la condanna della ASL Na 1 al pagamento  in favore della ricorrente della somma di lire 780.084.060 pari ad € 402.879,79, ancora dovuta, oltre ad interessi e risarcimento del maggior danno.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ASL NA 1;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 12.10.2005 il Primo Referendario, dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.</p>
<p align=center><b>FATTO E  MOTIVI  DELLA  DECISIONE</b></p>
<p>La Casa di Cura Villa Margherita s.r.l., struttura  temporaneamente accreditato con il S.S.N. per diversi psoti letto in diverse specialità,  erogava e contabilizzava per l’anno 2000 prestazioni di assistenza saniataria per un importo di € 2.380.277,54, regolarmente fatturate ed inviate.<br />
Con nota del 4.6.2003 n.3855  la ASL Na 1 comunicava di avere proceduto, con deliberazione aziendale n. 615 del 14.4.2003, ai prescritti controlli sulle prestazioni erogate e contabilizzate secondo i criteri di congruità di cui alle note n. 11362 del 20.12.1996 e n. 6577 del 22.7.1998, evidenziando di avere riscontrato delle prestazioni incongrue, comportanti un calcolo del saldo dovuto per l’anno 2000 pari a €90.277,00.<br />
Avverso dette note proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la casa di Cura Villa margherita s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari; veniva altresì chiesta la condanna della ASL Na 1 al pagamento di tutte le prestazioni erogate nell’anno 2000, per un importo di €385.699,57.<br />
La ricorrente lamentava in primo luogo che le attività di controllo ed accertamento erano state compiute in violazione delle disposizioni in materia in quanto operate in assenza di contraddittorio ed oltre i  termini di novanta giorni o di quattro mesi dal ricevimento della distinta riepilogativa prescritti in sede di contrattazione di settore. <br />
In secondo luogo si doleva la ricorrente che la griglia di valutazione introdotta dall’impugnata nota aziendale n. 11362del 20.12.1996 non era più applicabile a decorrere dal 1°.1.1998, per cui illegittimamente l’Amministrazione vi aveva fatto ricorso per procedere al contestato ricalcalo in riduzione del saldo per l’anno 2000; infine, lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento di controllo e comunque la mancata instaurazione di ogni preventivo contraddittorio  in merito. <br />
Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Na 1 che rilevava che le decurtazioni erano state operate  con riferimento a prestazioni ritenute incongrue o comunque contestate, evidenziando tra l’altro la correttezza del procedimento di verifica adottato. <br />
Con motivi aggiunti notificati il 17.2.2004 e depositati in data 11.3.2004 parte ricorrente impugnava la nota della ASL Na 1 n., 7638 del 17.12.2003 e la richiamata nota 8978 del 14.9.2001, nonché la deliberazione aziendale n. 2198 del 15.7.2003, atti con i quali l’Amministrazione sanitaria aveva proceduto al controllo delle prestazioni erogate e contabilizzate dalla Casa di Cura nel periodo gennaio/agosto 2001; all’esito della verifica emergevano prestazioni contestate e non riconosciute  per una somma pari ad € 342.555,89, importo che veniva così detratto dal saldo da liquidare per il periodo di riferimento.<br />
I motivi di censura erano simili a quelli proposti con il ricorso introduttivo, essendo state dedotti profili di contestazioni  di natura procedimentale e partecipativa, nonché   contestazioni in merito alla validità dei criteri di  controllo adottati. <br />
La società ricorrente chiedeva sia tutela cautelare che la condanna dell’Amministrazione al pagamento di €402.879,79, pari al valore delle prestazioni non riconosciute, oltre a prestazioni non contestate, oltre accessori. <br />
Anche in tale circostanza si costituiva in giudizio la ASL Na 1 contestando le pretese di parte ricorrente.<br />
Alla camera di consiglio del 21.4.2004, con ordinanza n. 2289/04, il Tribunale respingeva la domanda cautelare.<br />
All’udienza di discussione del 12.10.2005, la causa veniva trattenuta per la decisione di merito.<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Con la sentenza n. 204 del 5-6 luglio 2004 n. 204, pubblicata sulla G.U. del 14.7.2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma primo del D.lgs. 31.3.1998 n. 80,come sostituito dall’art. 7, lettera a) della legge 21.7.2000 n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “<i>tutte controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli</i>”, anziché  “<i>le controversia in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione  o da un gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7.8.1990 n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza  ed al controllo nei confronti del gestore</i>”.<br />
Con la predetta  decisione la Corte Costituzionale ha  in radice escluso la possibilità che il legislatore possa operare <i>tout court </i>una devoluzione in favore del giudice amministrativo di interi blocchi di materie,  e cioè prescindendo da una preventiva valutazione  circa l’effettiva sussistenza di quell’intreccio inscindibile tra  situazioni di diritto soggettivo ed interesse legittimo che l’ordinamento costituzionale assume come presupposto indefettibile per l’attribuzione al giudice naturale degli interessi anche della giurisdizione sui diritti soggettivi.<br />
La Corte ha altresì specificato che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo&#8221;,  per cui il relativo criterio di verifica  si sostanzia nell’accertare se quest’ultima abbia agito in veste di autorità e quindi  se la controversia verta o meno sull&#8217;esercizio  di una pubblica funzione.<br />
Il Consiglio di Stato, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha  così ritenuto che la giurisdizione esclusiva non è configurabile nelle ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto diritti di credito, ancorché scaturenti da rapporti concessori  <i>ex lege </i>quale quello  relativo all’accreditamento  con il S.S.N. (Consiglio di  Stato, Sezione V 10.1.2005 n. 27). <br />
Tale sopravvenienza normativa indotta dalla pronuncia di incostituzionalità produce i propri effetti anche nei giudizi pendenti, attesa la efficacia retroattiva che assiste simili pronunce, anche in deroga a principio di cui all’art.5 c.p.c.  <br />
Nel caso di specie, oggetto di controversia è l’accertamento del diritto della società ricorrente a ricevere il pagamento di prestazioni sanitarie la cui erogabilità a carico del S.S.N. è stata invece contestata dall’Azienda Sanitaria resistente; va rilevato che, nella fattispecie, le contestate decurtazioni non costituiscono espressione di un potere autoritativo dell’Amministrazione, risultando fondate sia su ragioni afferenti la corretta esecuzione del rapporto, sia su una  diversa interpretazione della normativa di settore, senza quindi che il diritto azionato trovi la propria fonte diretta nell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Azienda.<br />
In conclusione, riguardando esclusivamente la tutela di un diritto soggettivo di credito, la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato sez. V, 4 novembre 2004, n. 7141; Consiglio di Stato Sez. V 11.1.2005 ord.n. 12;<i> </i>T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 luglio 2004, n. 10376) .<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p></B>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione I <br />
&#8211;<i>Dichiara l’inammissibilità del ricorso; <br />
&#8211; Spese compensate; <br />
</i>Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 23.3.2005  e 13.4.2005 dai magistrati:  <br />
dott. Giancarlo  Coraggio                  Presidente<br />
dott. Luigi Domenico Nappi 	        Consigliere.<br />	<br />
dott. Paolo Corciulo 		     Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-11-2005-n-18838/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2005 n.18838</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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