<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1881 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1881/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1881/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1881 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1881/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1881</a></p>
<p>va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione del Comune con la quale veniva ordinata la demolizione di un nuovo manufatto, se l’Amministrazione non da esecuzione ad ordinanze istruttorie, anche se il Tribunale ha dato avvertimento che, in caso di reiterata inesecuzione dell’ordine istruttorio, avrebbe proceduto ai sensi dell’art. 64,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione del Comune con la quale veniva ordinata la demolizione di un nuovo manufatto, se l’Amministrazione non da esecuzione ad ordinanze istruttorie, anche se il Tribunale ha dato avvertimento che, in caso di reiterata inesecuzione dell’ordine istruttorio, avrebbe proceduto ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010; allo stato si rende necessario un riesame dell’opera contestata, alla luce di quanto evidenziato e dedotto con il ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01881/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10763/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10763 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Paola Falcone</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Fulvio Sarzana Di S. Ippolito, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Velletri, 10;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>Il <b>Comune di Nepi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, intimato e non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 798/UT del 15.9.2010, che ha disposto la demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale 21.12.2010, n. 1952;<br />	<br />
Vista la documentazione depositata dal Comune intimato in data 10.2.2011;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale 31.3.2011, n. 2891;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 la dott.ssa Rita Tricarico e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che l’Amministrazione comunale non ha dato esecuzione alle ordinanze istruttorie richiamate in epigrafe (con riguardo all’ordinanza n. 1952/2010 ha, infatti, depositato unicamente il provvedimento impugnato);<br />	<br />
che con l’ordinanza collegiale n. 2891/2011 questo Tribunale ha dato avvertimento alla stessa che, in caso di reiterata inesecuzione dell’ordine istruttorio, avrebbe proceduto ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che si renda necessario un riesame delle opere contestate, alla luce di quanto dedotto con il presente gravame;<br />	<br />
che, stante la non completa chiarezza della situazione all’esame del Collegio, sussistano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda cautelare incidentale.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa l’udienza pubblica del 3.11.2011 per la trattazione del merito.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />	<br />
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1881/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1881</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera comunale che respinge un progetto di piano di recupero di un edificio che si trova a cavallo di due zone, con disciplina edilizia differenziata e traslazione di volumetria essendo previsto il caso dal piano urbanistico. (G.S.) vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA, SEZ. I Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera comunale che respinge un progetto di piano di recupero di un edificio che si trova a cavallo di due zone, con disciplina edilizia differenziata e  traslazione di volumetria essendo previsto il caso dal piano urbanistico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA &#8211; BRESCIA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/4/12194/g">Ordinanza sospensiva del 14 febbraio 2008 n. 170</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1881/2008<br />
Registro Generale:2393/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Carlo Saltelli Est.<br />Cons. Salvatore Cacace<br />Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>COMUNE DI ERBUSCO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIUSEPPE RAMADORI e  MAURO BALLERINI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA M. MARCELLO PRESTINARI, 13presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>EDILCORIONI S.N.C. DI CORIONI GIANCARLO &#038; C. </b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GABRIELE PAFUNDI e GIACOMO BONOMI<br />
con domicilio  eletto in Roma  V. GIULIO CESARE, 14 SC A/4  presso GABRIELE PAFUNDI</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>GATTI GIUSEPPE </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA  n. 170/2008, resa tra le parti, concernente PIANO DI RECUPERO EDIFICIO &#8211; VARIANTE   NTA  DEL  P.R.G.;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
EDILCORIONI S.N.C. DI CORIONI GIANCARLO &#038; C.<br />
Udito il relatore Cons. Carlo Saltelli   e uditi, altresì, per le parti, l’Avv. Ramadori e l’Avv. Pafundi;</p>
<p>Rilevato che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che le aree appartengono a diverse zone omogenee (A3 e B1), per le quali sono previste specifiche e non analoghe norme per la costruzione, così che non sembra trovare applicazione l’art. 12.1.N.T.A.,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 2393/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Carlo Saltelli</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Bellavia P.Favata (Avv.ti G.M. Gentile, F. Lubrano) c/ A.U.S.L. Roma/A (Avv. E. Possi) e Commissione di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A (n.c.) sulla natura e decorrenza di alcuni termini del procedimento disciplinare, sulla variazione dei componenti dell&#8217;organo istruttorio e sulla configurabilità della prorogatio dell&#8217;organo sostituito 1. Pubblico impiego- Procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Bellavia<br /> P.Favata (Avv.ti G.M. Gentile, F. Lubrano) c/ A.U.S.L. Roma/A (Avv. E. Possi) e Commissione di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura e decorrenza di alcuni termini del procedimento disciplinare, sulla variazione dei componenti dell&#8217;organo istruttorio e sulla configurabilità della prorogatio dell&#8217;organo sostituito</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Confronto con altri dipendenti coinvolti nel medesimo fatto sanzionabile disciplinarmente- Non è previsto.																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Art. 111 d.p.r. 3/57- Termine di comunicazione della seduta per la trattazione orale-  Applicabilità- Limiti.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Commissione di disciplina- Variazione dei componenti- Configurabilità- Ragioni.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Sostituzione dell’organo istruttorio in pendenza del procedimento disciplinare- Interruzione dell’azione disciplinare- Esclusione- Prorogatio dell’organo sostituito- Ragioni.																																																																																												</p>
<p>5.	Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Termine ex Art. 120 d.p.r. 3/57- Decorrenza.																																																																																												</p>
<p>6.	 Pubblico impiego- Procedimento disciplinare- Termine ex art. 114 4 co., d.p.r. 3/57- Natura.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di giudizio disciplinare, la possibilità di un confronto fra i vari dipendenti coinvolti nello stesso fatto disciplinarmente sanzionabile non è prevista dall’ordinamento vigente in quanto il suddetto giudizio riguarda un rapporto esclusivo tra l’Amministrazione ed il singolo dipendente; né la mancanza di un siffatto confronto sminuisce le possibilità difensive del dipendente interessato, avendo esso a disposizione i mezzi per far valere le proprie ragioni anche con riguardo al comportamento tenuto da altri dipendenti.																																																																																												</p>
<p>2.	Il termine di cui all’art. 111 d.p.r. n. 3/1957 (che prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima) opera solo per la comunicazione della data della prima seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare e non deve essere osservato in caso di rinvio della suddetta seduta, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa.																																																																																												</p>
<p>3.	La variazione dei componenti di una commissione durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare non solo non è esclusa dal d.p.r. n. 761/1979 ma costituisce principio generale, non potendosi ammettere che i lavori già espletati da una commissione non possano o non debbano proseguire ove un suo componente non possa più parteciparvi, per morte, dimissione o altro legittimo impedimento.																																																																																												</p>
<p>4.	Qualora l’organo  deputato all’istruzione del procedimento disciplinare sia sostituito con altro soggetto, è escluso l’arresto del procedimento relativo a fatti verificatisi prima della suddetta sostituzione (e per mancanza dell’organo istruttorio) poiché, in tale circostanza, opera il regime della prorogatio dell’organo sostituito.																																																																																												</p>
<p>5.	Il termine di 90 giorni prescritto dall’art. 120, co. 1 d.p.r. 3/57 intercorre tra ciascun atto della procedura e quello successivo e non tra il primo e l’ultimo atto del procedimento disciplinare. 																																																																																												</p>
<p>6.	Il termine di cui all’art. 114, 4 co. d.p.r. 3/57 (concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente ad irrogare la sanzione) non è perentorio ma ordinatorio, atteso che la sua inosservanza non comporta alcun effetto estintivo del procedimento de quo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello n. 10646 del 2000, proposto dalla</p>
<p><b>dott.ssa Paola Favata</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele Gentile e Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia, n. 79, giusto mandato in calce al ricorso;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
L’<b>A.U.S.L. Roma/A</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dall’avv. Enrica Possi, domiciliataria, in Roma, via  Ariosto, n.3/9, giusto mandato in calce alla copia del ricorso notificatale;<br />
<b></p>
<p align=center>
e  contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Commissione di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio:<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Lazio- Sez. I^ bis n. 6657 del 2000;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata A.U.S.L. Roma/A con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004: designata relatrice consigliere Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti Lubrano per delega di Gentile e Possi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
I° &#8211; La dott.ssa Paola Favata, assistente di pediatria presso l’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma, con ricorso proposto al T.A.R. Lazio, impugnò la delibera del Direttore Generale dell’A.U.S.L. Roma/A 21 maggio 1996, n. 1275, con la quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per due mesi, nella misura di 1/10, a motivo del suo colpevole comportamento nell’assolvimento dei propri compiti, che aveva concorso all’avvenuto scambio di due neonati.<br />
La Sezione I^ bis dell’adito T.A.R., con la sentenza n. 6657 del 2000, ha respinto il ricorso, come sopra proposto, avendo ravvisato infondati tutti i proposti motivi di gravame.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dalla dott.ssa Paola Favata, cui resiste l’appellata A.U.S.L. Roma/A.<br />
II° &#8211; 1 – L’appellatante, con il primo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ravvisate infondate le due censure sollevate  con il suo primo mezzo di ricorso.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’appellante, con il primo mezzo di gravame del suo ricorso al T.A.R., aveva dedotto la mancanza di contraddittorio, stante l’omesso confronto tra tutti i dipendenti implicati nel succitato scambio di neonati, nonché la violazione dell’art. 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto gli spostamenti delle sedute di trattazione orale del procedimento le erano stati comunicati a meno di 20 giorni prima.<br />
Il T.A.R. ha respinto ambedue le dette censure, atteso che l’ordinamento non prevede che sia effettuato alcun confronto fra i dipendenti implicati in un unico fatto perseguibile disciplinarmente e perché, essendole stato comunicato il primo avviso di convocazione per la seduta di trattazione orale del procedimento nel termine prescritto, non occorreva rispettare tale termine per i rinvii della prima seduta, per altro, disposti a richiesta della ricorrente.<br />
L’avviso del primo Giudice in ordine alle censure in questione va condiviso.<br />
II° 2 – Il procedimento disciplinare, quale regolamentato dall’ordinamento vigente (artt. 100 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) ha quale “<i>ratio</i>” esclusiva la sanzionabilità degli addebiti contestati ai dipendenti e, come tale, configura rapporti intercorrenti unicamente tra l’Amministrazione e i singoli dipendenti, e ciò ancorché più dipendenti possano essere sottoposti a tale procedimento per uno stesso fatto sanzionabile.<br />
Riguardando, pertanto, il procedimento disciplinare un rapporto esclusivo tra l’Amministrazione e il singolo dipendente, l’ordinamento non prevede la possibilità di alcun confronto fra i vari dipendenti eventualmente coinvolti in un unico fatto disciplinarmente  sanzionabile.<br />
Il che è, all’evidenza, pienamente logico, non potendo un siffatto confronto modificare gli addebiti mossi al singolo dipendente, riguardanti esclusivamente il comportamento da esso tenuto, ancorché alla relativa vicenda sanzionabile abbiano preso parte altri.<br />
Nè è a dire che la mancanza di un confronto con gli altri dipendenti coinvolti in uno stesso fatto sminuisca le possibilità difensive del singolo, avendo esso la facoltà di far valere tutte le sue ragioni difensive, anche con riferimento al comportamento tenuto da altri dipendenti, attraverso memorie, presentazione di documentazione nonché oralmente nella seduta fissata per la trattazione orale.<br />
Di tale facoltà la ricorrente si è pienamente avvalsa, attraverso il suo legale, che è anche intervenuto alla seduta del 25 gennaio 1996, nella quale ha verbalmente esposto le ragioni difensive della sua assistita, nel rispetto delle regole del contraddittorio.<br />
Donde la correttezza dell’impugnata sentenza nella parte concernente la censura di omissione di un confronto fra i vari  dipendenti coinvolti nel fatto che aveva determinato l’instaurazione del procedimento disciplinare a carico dell’appellante, non essendo un siffatto confronto previsto dall’ordinamento e non incidendo ciò su i mezzi difensivi a disposizione dell’interessata, per altro dalla stessa  concretamente esperiti. Né all’appellante può essere  di giovamento il fatto che la Commissione di disciplina abbia effettuato con un’unica delibera le proprie proposte di proscioglimento dagli addebiti o di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei vari soggetti coinvolti nello scambio di due neonati, a seguito dello scambio dei rispettivi braccialetti di identificazione, e che, del pari, le proposte della detta Commissione siano state congiuntamente recepite dal Direttore generale dell’A.U.S.L. con un’unica delibera.<br />
Ancorché i richiamati atti riguardano più dipendenti, le varie posizioni sono state, però, singolarmente prese in considerazione (contestazione degli addebiti, audizioni e sanzioni irrogate o proscioglimento dagli addebiti) e, conseguentemente, essi riguardano distinti procedimenti disciplinari nonostante siano stati congiuntamente definiti.<br />
Il che è ovvio, se appena si considera che la responsabilità  disciplinare non può che riguardare la singola persona e, del pari, la relativa sanzione irrogata.<br />
Donde l’infondatezza della censura dell’interessata basata  sull’omesso confronto dei vari dipendenti implicati nello scambio di due neonati.<br />
II° &#8211; 3 – Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto i rinvii della seduta per la trattazione orale del procedimento disciplinare sono stati comunicati a  meno di 20 giorni prima delle rispettive date, essa è parimenti destituita di fondamento, come rilevato dal primo Giudice.<br />
Il detto art. 111 prescrive la comunicazione della data della seduta per la trattazione orale almeno 20 giorni prima.<br />
Tale termine risponde al fine di consentire al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare di produrre memorie difensive o di organizzare la propria difesa orale.<br />
Essendo tale la “<i>ratio</i>” della norma “<i>de qua</i>”, il relativo termine opera, all’evidenza, esclusivamente per la prima seduta, mentre non ha ragione di essere osservato nel caso di rinvio dell’iniziale seduta ad altre date successive, essendo stato già assicurato al dipendente interessato il lasso di tempo necessario per produrre scritti o memorie nonché per organizzare la propria difesa orale.<br />
Ciò tanto più se, come nella fattispecie in esame, il rinvio della seduta venga disposto a richiesta del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.<br />
Nel caso, la data della prima seduta, fissata per il 7 settembre 1995, è stata comunicata all’odierna appellante con nota del 28 luglio 1995, dalla stessa ricevuta il 2 agosto 1995, nel pieno rispetto della disposizione in questione.<br />
Le comunicazioni dei successivi spostamenti della seduta non sottostanno, di contro, all’osservanza di alcun termine, in quanto la parte interessata ha già fruito del lasso di tempo entro cui provvedere alla propria difesa, esclusivamente previsto dalla normativa operante in materia.<br />
Dal che consegue l’infondatezza della dedotta censura di violazione dell’art. 111 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, correttamente rilevata dal primo Giudice.<br />
Il primo mezzo di appello va, pertanto, disatteso “<i>in toto</i>”.<br />
III° &#8211; 1 – L’appellante, con il secondo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ravvisato infondate le censure dedotte con il suo secondo mezzo di ricorso, inteso a sostenere l’illegittima composizione della Commissione di disciplina, sotto vari profili.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’odierna appellante, in primo grado, con il suo secondo mezzo di ricorso, aveva dedotto a carico della Commissione di disciplina che la sua composizione era variata nel corso del procedimento, che non era stata integrata con un membro designato dall’Ordine dei medici e che sarebbe stata decaduta, non essendo stata rinnovata dopo l’accorpamento di 3 ex UU.SS.LL. nell’A.U.S.L. Roma/A.<br />
Il T.A.R. ha respinto le tre dette censure, notando che non sussiste nell’ordinamento alcun principio d’immutabilità dei componenti delle Commissioni di disciplina, considerato che della Commissione di disciplina che nel caso aveva operato faceva parte la dott.ssa Ernesta Marando designata dall’Ordine dei medici e atteso che la Commissione della ex U.S.L. di appartenenza della ricorrente aveva legittimamente agito in regime di “<i>prorogatio</i>”.<br />
L’avviso del T.A.R. in ordine alle censure di cui trattasi va condiviso.<br />
III° &#8211; 2 – Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, contenente lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL., all’art. 61, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina di ciascuna di tali Unità.<br />
Il detto articolo non contiene alcuna disposizione circa l’immutabilità dei componenti la menzionata Commissione.<br />
Anzi, dallo stesso articolo si evince chiaramente la possibilità che i componenti della Commissione possono variare durante lo svolgimento del singolo procedimento, atteso che per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente, che sostituisce il membro effettivo in caso di sua assenza.<br />
Inoltre, il medesimo articolo statuisce che per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza qualificata di 2/3.<br />
Il che comporta che a ciascuna seduta può partecipare un numero diverso di componenti, con ciò escludendosi l’immodificabilità dei componenti della commissione durante lo svolgimento di ogni singolo procedimento disciplinare.<br />
Per altro, in tema di commissioni, la possibilità di sostituire i singoli componenti costituisce un principio generale, pacificamente operante, essendo inconcepibile che i lavori già espletati da una commissione non possano o non debbano proseguire ove un suo componente non possa più parteciparvi, per morte, dimissione o altro legittimo impedimento.<br />
Né, di contro a quanto sostenuto dall’appellante, il componente che non abbia partecipato alle precedenti sedute della Commissione manca di adeguata conoscenza di quanto prima trattato, atteso che esso, ancorché non presente nelle precedenti fasi del procedimento, acquisisce la piena conoscenza di quanto già trattato ed emerso attraverso i verbali delle pregresse riunioni e, conseguentemente, è in grado di esprimere il proprio parere come se avesse preso parte al procedimento “<i>ab initio</i>?”.<br />
La variazione dei componenti la Commissione di disciplina durante lo svolgimento del procedimento non configura, pertanto, alcun vizio di legittimità.<br />
III° &#8211; 3 – Quanto alla mancanza  tra i componenti della Commissione di disciplina di un membro designato dall’Ordine dei medici, denunciata in primo grado, l’appellante si limita a riportare tale censura e la relativa determinazione di rigetto assunta dal T.A.R., senza, tuttavia, contestare quanto rilevato, in proposito, dal primo Giudice e cioè che l’Ordine dei medici aveva provveduto a designare quale componente della detta Commissione la dott.ssa Ernesta Marando.<br />
La decisione del T.A.R. sul punto va, pertanto, confermata, non avendone l’appellante in alcun modo dedotto esplicitamente né, tanto meno, dimostrato la sua erroneità.<br />
Si soggiunge che, ancorché, il membro in argomento non abbia partecipato a tutte le sedute del procedimento, la circostanza è irrilevante, bastando per la validità di ciascuna seduta la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.<br />
Inoltre, va osservato che il membro designato dall’Ordine dei medici è chiamato ad esprimere soltanto un voto consultivo e, quindi, non idoneo a incidere su le proposte conclusive assunte dagli altri componenti della Commissione, disponenti di voto decisorio.<br />
III° &#8211; 4 – Quanto alla contestata “<i>prorogatio</i>” della Commissione di disciplina operante presso l’ex U.S.L. di provenienza dell’appellante, rilevata dal T.A.R., il Collegio condivide pienamente la relativa determinazione.<br />
Allorché si è verificato il fatto che ha originato il procedimento disciplinare a carico dell’appellante (aprile 1995) ed è stato contestato alla stessa il relativo addebito (maggio 1995) non era stato ancora emanato il Regolamento di disciplina dell’A.U.S.L. Roma/A, nella quale è confluita l’ex U.S.L. di appartenenza della medesima.<br />
Tale Regolamento è stato, infatti, approvato, in attuazione dell’art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, solo con la delibera del Direttore Generale della detta A.U.S.L. 9 novembre 1995, n. 3148.<br />
Fino all’entrata in vigore del Regolamento disciplinare dell’A.U.S.L. Roma/A, che ha istituito l’Ufficio di disciplina, sostitutivo della Commissione di disciplina, legittimamente ha continuato a operare la Commissione di disciplina dell’ex U.S.L. di provenienza dell’appellante, in regime di “<i>prorogatio</i>”, non potendo l’azione disciplinare essere sospesa o interrotta, stante, anche, la necessità di rispettare i vari termini entro i quali tale azione deve essere esperita.<br />
Diversamente opinando si sarebbe creato un arresto dell’azione disciplinare, lasciando ingiustificabilmente sottratti al potere  sanzionatorio gli addebiti di cui si siano resi responsabili i dipendenti nel relativo periodo, per mancanza dell’organo deputato all’istruzione del procedimento disciplinare.<br />
Al che sopperisce il regime della “<i>prorogatio</i>” della precedente Commissione, come ammesso dalla giurisprudenza.<br />
A parte ciò, nel caso, la “<i>prorogatio</i>” delle precedenti Commissioni di disciplina operanti presso  le ex UU.SS.LL. confluite nell’A.U.S.L. Roma/A è stata esplicitamente  prevista nella citata delibera 9 novembre 1995 n. 3148, del Direttore Generale della detta A.U.S.L., non solo fino all’esaurimento delle procedure già in corso, ma, anche, “per le infrazioni commesse fino alla data di attuazione del Regolamento disciplinare”, con la stessa delibera approvato.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha respinto anche quest’ultima censura del secondo mezzo di gravame in quella sede proposto dall’appellante.<br />
Il secondo mezzo di appello va, quindi, disatteso “<i>in toto</i>”.<br />
IV° &#8211; 1 – L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza, nella parte in cui il T.A.R. ha giudicato infondate le due censure del suo terzo mezzo di ricorso.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’appellante, con il terzo mezzo di gravame del suo ricorso al T.A.R., aveva dedotto la violazione degli att. 104, 110 e 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 in quanto il procedimento disciplinare a suo carico sarebbe stato concluso oltre i prescritti 90 giorni e per non essere stati trasmessi gli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare al Direttore Generale dell’A.U.S.L. entro i prescritti 20 giorni dall’adozione della delibera conclusiva.<br />
Il T.A.R. ha respinto ambedue le censure, in quanto il prescritto termine di 90 giorni riguarda unicamente due atti consecutivi del procedimento ed essendo solo ordinatorio il termine di 20 giorni previsto per la trasmissione degli atti dalla Commissione disciplinare all’organo competente a irrogare le sanzioni.<br />
L’avviso del primo Giudice circa le censure in parola va condiviso<br />
IV° &#8211; 2 – Il richiamo all’art. 110 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, fatto dall’interessata in primo grado e qui reiterato, è inconferente.<br />
Il termine di 90 giorni prescritto in tale articolo non riguarda il procedimento disciplinare, bensì “l’inchiesta disciplinare” da parte “del funzionario istruttore”, che precede il detto procedimento.<br />
Parimenti inconferente è il richiamo della ricorrente all’art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, riguardando tale norma il provvedimento sanzionatorio emesso a seguito di una sentenza penale di condanna e, quindi, una fattispecie diversa da quella in esame, nella quale il procedimento disciplinare non è stato attivato a seguito di un’intervenuta condanna in sede penale.<br />
La “<i>subiecta</i> materia”, nel caso, resta disciplinata dall’art. 120, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prescrive il rispetto del termine di 90 giorni tra ciascun atto della procedura e quello successivo, termine nella specie pienamente rispettato.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha disatteso la censura con la quale era stato sostenuto che il termine di 90 giorni dovesse intercorrere tra il primo e l’ultimo atto del procedimento.<br />
IV° &#8211; 3 – Parimenti, si concorda con il primo Giudice circa il rilevato carattere ordinatorio dell’art. 114, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la trasmissione degli atti del procedimento dalla Commissione disciplinare all’organo competente a irrogare la sanzione.<br />
Tanto tale art. 114 come, pure, i successivi articoli del citato D.P.R. non connettono alcun effetto estintivo del procedimento disciplinare all’osservanza  del termine “<i>de quo</i>”.<br />
Dal che consegue il carattere ordinatorio del termine in parola, atteso che nessuna conseguenza è connessa alla sua eventuale inosservanza.<br />
Il terzo mezzo di appello va, conseguentemente, disatteso.<br />
V° &#8211; 1 – L’appellante, con il quarto mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto infondato il suo quarto mezzo di ricorso.<br />
Il gravame è infondato.<br />
L’appellante, con il quarto mezzo di gravame proposto con il suo ricorso al T.A.R., aveva dedotto, a carico della sanzione irrogatole, il vizio di eccesso di potere, sotto i profili dell’errore su i presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento e del difetto di motivazione.<br />
Il T.A.R. ha respinto tale articolata censura, in quanto la ricorrente aveva omesso di usare una diligenza media nella verifica delle condizioni dei neonati scambiati, atteso che, ove essa avesse annotato su la cartella clinica la cefalopatia parietale di uno dei due, lo scambio avvenuto non sarebbe stato possibile.<br />
L’avviso del primo Giudice circa la censura in questione va condiviso.<br />
La rilevata mancanza di media diligenza da parte della ricorrente nell’assolvimento dei propri compiti di assistente pediatra giustifica, invero, congruamente la reiezione, da parte del primo Giudice, del mezzo di ricorso in esame.<br />
V° &#8211; 2 – L’omessa annotazione della cefalopatia parietale nella cartella clinica di uno dei due neonati scambiati non ha, invero, reso possibile la loro immediata identificazione dopo che agli stessi erano stati scambiati i braccialetti di identificazione.<br />
L’omissione “<i>de qua</i>”, configurando un evidente inadempimento di un compito precipuo di un pediatra in servizio in un reparto di neonatologia, di contro a quanto assunto dall’interessata, costituisce, invero, idoneo presupposto per l’irrogazione della sanzione disciplinare irrogatale, attese, anche, le conseguenze negative di tale omissione sull’immagine dell’Azienda, nei confronti della quale, inoltre, i genitori di uno dei due neonati scambiati hanno intrapreso un’azione, in sede civile, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di L. 822.765,000=.<br />
Né l’appellante ha ragione nel sostenere che l’omissione  “<i>de qua</i>” non potrebbe esserle addebitata, non risultando se essa abbia visitato il neonato con il cefaloematoma parietale prima o dopo lo scambio dei braccialetti.<br />
A parte il fatto che il cefaloematoma avrebbe dovuto essere in ogni caso annotato nella cartella clinica del neonato, trattandosi, comunque, di un’anomalia da tenere sotto controllo, sia pure per costatarne il regresso, nel caso tale omessa annotazione, indipendentemente da quando sia avvenuto lo scambio dei braccialetti d’identificazione fra i due neonati, ha comunque, comportato la consegna ai genitori di figli non propri, con le anzidette conseguenze per l’Azienda.<br />
Quanto, poi, al fatto che il cefaloematoma parietale costituirebbe un fatto normale e, come tale, non necessariamente da annotarsi su la cartella clinica, trattasi, all’evidenza, di un assunto giustificativo privo di pregio.<br />
Il detto cefaloematoma, ancorché frequentemente presente nei neonati, non è, infatti, necessariamente presente e, pertanto, ove sussista, il medico, che li visita è tenuto a farne annotazione nella cartella clinica.<br />
Né l’appellante può trarre alcun vantaggio dal fatto che anche altri medici che avrebbero prima di lei visitato il neonato con il cefaloematoma non ne avrebbero fatto menzione sulla cartella clinica.<br />
Il comportamento eventualmente tenuto da altri dipendenti con le stesse funzioni non è, invero, idoneo a giustificare il comportamento negligente tenuto dal singolo.<br />
V° &#8211; 3 – L’appellante non ha, poi, ragione nel dedurre il vizio di disparità di trattamento rispetto a due medici che avevano, come lei, visitato il neonato con il cefaloematoma, senza che agli stessi sia stata irrogata alcuna sanzione, pur non avendo uno apposta la relativa annotazione sulla cartella clinica, mentre l’altro l’avrebbe apposta solo a richiesta della madre del neonato.<br />
A parte il fatto che il proscioglimento dagli addebiti per i due medici in questione è stato congruamente motivato (errore scusabile per uno, attesa la gravosità del lavoro disimpegnato; assenza di omissioni e errori comportamentali per l’altro), il vizio di disparità di trattamento non è configurabile allorché il provvedimento sanzionatorio risulta legittimamente emesso, ancorché ad altri possa essere stato riservato un trattamento più favorevole.<br />
V° &#8211; 4 – Ugualmente, l’appellante non ha ragione di sostenere l’illegittimità del contestato provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione, essendovi state le ragioni per cui le veniva irrogata la sanzione chiaramente individuate nel fatto che per due volte aveva omesso di diagnosticare e di annotare il cefaloematoma presente nel neonato Luca.<br />
V° &#8211; 5 – Infine, si osserva che – di contro a quanto assunto dall’appellante – l’impugnata sentenza “in parte qua” non risulta carente di adeguata motivazione, avendo il primo Giudice, sia pure sinteticamente, evidenziato la legittimità dell’impugnata sanzione disciplinare, con riferimento all’omessa media diligenza da parte della ricorrente nella verifica della cefalopatia parietale presente in uno dei due neonati scambiati.<br />
Il quarto e ultimo mezzo di appello va, per conseguenza, disatteso “in toto”, al pari degli altri mezzi di gravame dedotti dall’appellante.<br />
VI° &#8211; Conclusivamente, alla stregua di tutto quanto considerato, il ricorso in appello è infondato e va respinto, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Le spese del presente secondo grado di giudizio, che si quantificano in € 2000,00 (duemila/00), seguono la soccombenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.<br />
Condanna l’appellante al pagamento, a favore dell’appellata A.U.S.L. Roma/A, delle spese del presente grado di giudizio, che si quantificano in € 2.000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti magistrati;</p>
<p>Agostino Elefante			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere- redattrice<br />	<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino			&#8211;	Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 7 aprile 2006<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982)<br />
<i></p>
<p>
</i></b></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-4-2006-n-1881/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2006 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. &#8211; Dott. Bernardo Massari Est. CML COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Riccardo Barberis) contro A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Euro Bartalucci) e nei confronti di PROFACTA s.p.a. (non costituita) decorrenza del termine annuale di cui all&#8217;art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 relativo alle false dichiarazioni circa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. &#8211; Dott. Bernardo Massari Est.<br /> CML COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. Riccardo Barberis) contro A.N.A.S. s.p.a. (Avv. Euro Bartalucci) e nei confronti di PROFACTA s.p.a. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>decorrenza del termine annuale di cui all&#8217;art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 relativo alle false dichiarazioni circa i requisiti per partecipare ad un appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Disciplina normativa – Art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 – False dichiarazioni – Decorrenza del termine annuale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il <i>dies a quo</i> dal quale deve essere computato il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e dalla stipula dei relativi contratti per quei soggetti che “nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici” (ex art. 75, comma 1, lett. h D.P.R. 554/1999) decorre dalla data in cui è stata resa la dichiarazione in argomento. Non è condivisibile l’assunto per cui tale dies a quo sarebbe quello in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quello dell’accertamento dello stesso da parte della stazione appaltante, sia perché questa interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in questo modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">decorrenza del termine annuale di cui all’art. 75, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 554/1999 relativo alle false dichiarazioni circa i requisiti per partecipare ad un appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 353/04 proposto da</p>
<p><b>CML COSTRUZIONI s.r.l.</b>, con sede in Capua (CE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>A.N.A.S. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Euro Bartalucci presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze, Lungarno Corsini n. 6,<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>PROFACTA s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del verbale di gara del 27 novembre 2003 con cui l’ANAS – Compartimento per la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni per l’importo di € 2.551.479,40;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara alla controinteressata, la sanzione di comunicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e l’escu</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 290/04 di accoglimento della domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Cinti, per delega dell’avv. Barberis, e l’avv. Baronti, per delega dell’avv. Bartalucci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>La società ricorrente impugna gli atti, in epigrafe precisati, con cui l’ANAS – Compartimento per la Toscana ha escluso la società ricorrente dalla gara n. 94 per pubblico incanto relativa all’appalto di lavori di messa in sicurezza delle strutture del viadotto S. Giovanni con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. h), del DPR n. 554/1999, a tenore del quale “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:…h) che nell&#8217;anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici”.<br />
Deduce, in proposito, la società ricorrente che tale norma sia stata erroneamente invocata, difettando nella fattispecie la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 290/04, depositata il 9 marzo 2004, veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e contestualmente fissata l’udienza pubblica per discussione del merito della controversia.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Osserva il Collegio che, in effetti, la società ricorrente risulta essere stata precedentemente esclusa da una gara bandita dall’ANAS &#8211; Compartimento della viabilità per la Sardegna, con provvedimento in data 4 novembre 2002, per avere la medesima ditta, in tale occasione, reso dichiarazioni non veritiere, trovandosi in situazione di collegamento sostanziale con altre imprese partecipanti allo stesso esperimento concorsuale.<br />
Peraltro, tale dichiarazione, come consta dalla certificazione del Casellario dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici prodotta in atti, è stata resa dalla deducente in data 2 settembre 2002 e pertanto, avendo la sanzione in argomento avuto decorrenza a partire dalla stessa data, essa risulta avere cessato i suoi effetti in data anteriore a quella di pubblicazione del bando relativo alla gara per cui è causa, cioè il 27 ottobre 2003.<br />
Non può pertanto essere condiviso l’assunto difensivo dell’Amministrazione resistente secondo cui la data dalla quale andrebbe computato il periodo di esclusione sarebbe quella in cui l’illecito viene annotato nel Casellario dell’Autorità di vigilanza o, al più, quella dell’accertamento dello stesso da parte della Stazione appaltante, sia perché tale interpretazione contrasta con la lettera della norma sopra citata, sia perché in tal modo si finirebbe col far dipendere la decorrenza della sanzione interdittiva da un evento incerto nel quando e, comunque, del tutto sganciato dal concreto comportamento dell’impresa interessata.<br />
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Viene altresì avanzata domanda di risarcimento del danno subito.<br />
Anche a prescindere dall’assoluta indeterminatezza di tale domanda, tanto in relazione ai presupposti che la sorreggerebbero, quanto agli elementi di prova che ne suffragherebbero l’accoglimento, il Collegio rileva che l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente obbligo per l’Amministrazione intimata di ripetizione della gara e valutazione dell’offerta della ricorrente, appare sufficiente a consentire il pieno soddisfacimento della posizione giuridica dedotta in giudizio.<br />
Tale domanda va pertanto rigettata.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
