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	<title>188 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2017 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2017-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2017-n-188/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2017 n.188</a></p>
<p>C. Zucchelli, Pres., H. Simonetti, Est. Sul carattere eccezionale dell’affidamento di una concessione di servizi -di distribuzione automatica- al contraente uscente e sulla necessità di esclusione della impresa invitata in violazione dello stringente onere motivazionale richiesto dal c.d. principio di rotazione 1. Contratti della Pubblica Amministrazione- Affidamento del servizio di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2017-n-188/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2017 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Zucchelli, Pres., H. Simonetti, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul carattere eccezionale dell’affidamento di una concessione di servizi -di distribuzione automatica- al contraente uscente e sulla necessità di esclusione della impresa invitata in violazione dello stringente onere motivazionale richiesto dal c.d. principio di rotazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: red;"><font face="Calibri" size="3">1. Contratti della Pubblica Amministrazione- Affidamento del servizio di raccolta rifiuti- Affidamento mediante procedura negoziata, senza bando- Principio di rotazione- Impone la non immediata ricandidabilità del precedente gestore.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: red;"><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal; -ms-text-justify: inter-ideograph;"><span style="color: red;"><font face="Calibri" size="3">2. Contratti della P.A. – Affidamento del servizio raccolta e gestione rifiuti- Affidamento al contraente uscente- Obbligo di stringente motivazione.</font></span></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il principio di rotazione (oggi art. 63 co 5, d. lgs. 50/2016) è tra i principi che devono guidare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte. Nella sua interpretazione più rigorosa il principio ha carattere escludente e comporta l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa o di motivare in maniera stringente circa l’opportunità dell’invito . Nella versione meno rigorosa esso è posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata. In via mediana e nel caso di specie il principio di rotazione impone la regola di non immediata ricandidabilità e pertanto l’esclusione del gestore uscente tantopiù ove nella precedente procedura il vecchio gestore abbia già beneficiato di una deroga anticoncorrenziale</p>
<p>2. Secondo l’interpretazione fornita dalle linee guida Anac, il principio di rotazione va inteso nel senso che l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede, a carico della P.A. appaltante,&nbsp; un onere motivazionale più stringente, e ciò a maggior ragione al cospetto di una procedura limitata a pochi operatori economici e quindi per l’ennesima volta derogatoria ai principi della gara pubblica affidata al gestore uscente che ha proposto un forte ribasso</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><font size="2" style="font-size: 9pt;">Pubblicato il 12/04/2017 </font></font></p>
<p align="RIGHT"><font face="Times Nordic, serif"><b>N. 00188/2017REG.PROV.COLL.</b></font></p>
<p align="RIGHT"><font face="Times Nordic, serif"><b>N. 00782/2016 REG.RIC.</b></font></p>
<p align="CENTER"><font color="#000000"><img decoding="async" align="BOTTOM" alt="logo" border="0" height="109" name="immagini1" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></font></p>
<p align="CENTER"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></font></font></p>
<p align="CENTER"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>in sede giurisdizionale</b></font></font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">ha pronunciato la presente</font></font></p>
<p align="CENTER"><font color="#000000"><font face="Garamond, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt;"><b>SENTENZA</b></font></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">sul ricorso numero di registro generale 782 del 2016, proposto da:<br />
Ecogestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Sciortino e Carmelo Pietro Russo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Palermo, via Nunzio Morello, 40; </font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>contro</b></i></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Società F.Mirto S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Palermo, via Libertà, 171; </font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>nei confronti di</b></i></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Comune di Monreale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale della Alpi, 52;<br />
Centrale Unica di Committenza Monreale-Altofonte, non costituita in giudizio; </font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><i><b>per la riforma</b></i></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">della sentenza breve del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione III n. 1916/2016, resa tra le parti, concernente l’appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società F.Mirto S.r.l. e del Comune di Monreale;</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Viste le memorie difensive;</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Vista l’ordinanza n. 570/2016 con cui è stata in parte accolta la domanda cautelare;</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Visti tutti gli atti della causa;</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 marzo 2017 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Stallone su delega di Carmelo Pietro Russo, Giuseppe Immordino e Claudio Trovato;</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">FATTO e DIRITTO</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">1. Il Comune di Monreale ha avviato una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 57, co. 6, del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento temporaneo del servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti all’interno del territorio comunale, con contratto della durata di sei mesi.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Alla procedura hanno partecipato sei imprese tra le quali la Ecogest, precedente gestore del servizio, che è risultata aggiudicataria della procedura con determina del 6.6.2016, avendo presentato un ribasso pari al 48%.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">2. Avverso l’esito della procedura ha proposto ricorso la Mirto s.r.l. lamentando la violazione del principio di rotazione, di cui all’art. 57 del d.lgs. 163/2006 applicabile <i>ratione temporis</i>, assumendo che la Ecogest, gestore uscente, non dovesse essere invitata alla gara.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">3. Il Tar ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e dichiarando l’inefficacia del contratto e il subentro della ricorrente, nonché condannando l’amministrazione appaltante al risarcimento del danno nella misura del 5% dell’offerta presentata dalla ricorrente per i mesi nei quali il servizio era stato già svolto.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">4. Con il presente appello è impugnata la sentenza dalla Ecogestioni, limitatamente al capo recante l’accoglimento della domanda di annullamento e di inefficacia del contratto, deducendo l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo, e nel merito la sua infondatezza sul rilievo che il rispetto del principio di rotazione non si tradurrebbe in un impedimento assoluto di <span style="background: none;">partecipare alla gara ovvero nella necessità di esserne esclusi.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Si è costituita in appello la Mirto s.r.l., vittoriosa in primo grado, replicando con articolata memoria difensiva.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">5. Accolta la domanda cautelare ai fini della fissazione del merito, ma senza sospendere l’esecuzione della sentenza, all’udienza pubblica del 15.3.2017 la causa è passata in decisione.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">6. Osserva preliminarmente il Collegio come non sia in contestazione in questa sede la condanna risarcitoria, disposta dal Tar nei confro</span>nti della stazione appaltante, che non è stata oggetto di appello, neppure in forma incidentale, e sulla quale si è quindi formato il giudicato. </font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">7. Si osserva altresì come, in esecuzione della sentenza di primo grado, la società Mirto sia da tempo subentrata nel rapporto contrattuale, concludendo il servizio (v., in tal senso, memoria 4.3.2017, cui nulla ha replicato l’odierna appellante).</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">8. Sempre preliminarmente reputa il collegio che l’eccepita tardività del ricorso di primo grado, per la mancata impugnazione immediata della determinazione del 23.3.2016 e di quella del 4.4.2016. sia da disattendere, trattandosi di atti non immediatamente lesivi.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">9. Ciò premesso, si controverte sulle modalità di declinazione del principio di rotazione di cui è fatta menzione nell’art. 57, co. 6, del d.lgs. 163/2006 (ed ora anche nell’art. 63, co. 5, del d.lgs. 50/2016 non applicabile <i>ratione temporis</i>), tra i principi che debbono guidare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte nella procedura negoziata senza bando. </span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Di questo principio sono note al Collegio applicazioni pratiche differenti, quando non addirittura antitetiche.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Secondo una chiave più restrittiva, il principio comporterebbe l’obbligo per la stazione appaltante di non invitare il precedente affidatario dell’appalto, una volta concluso, alla nuova procedura senza gara avviata per la medesima o analoga commessa (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, determinazione 2/2011 e da ultimo Tar Lombardia, Milano, IV, 1594/2016). </span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">A questa lettura del principio di rotazione, che finisce per avere per un effetto escludente per il gestore uscente, se ne contrappone un’altra che vi scorge invece un criterio solamente relativo, comunque cedevole rispetto al principio della massima partecipazione. In questa seconda chiave, il principio di rotazione sarebbe posto a tutela dei soggetti pretermessi piuttosto che degli operatori economici invitati alla procedura negoziata (Tar Lombardia, Brescia, II, 1325/2015).</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Tra queste due letture antitetiche si collocano varianti dell’una e dell’altra, ossia soluzioni mediane che, rifuggendo da rigidi automatismi quanto alla posizione del gestore uscente, provano a cercare la soluzione del problema sul piano della motivazione. </span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Ad una tesi tendenzialmente escludente che impone all’amministrazione di motivare le ragioni per le quale ritenga di estendere l’invito anche al gestore uscente; se ne contrappone un’altra che, muovendo da una regola opposta di inclusione, impone, invece, di motivare la scelta di non interpellare anche il vecchio affidatario.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Così ricostruito il dibattito, il Collegio osserva come la principale ragione invocata a sostegno delle declinazioni più morbide del principio di rotazione è quella che riguarda proprio la tutela della concorrenza. Si afferma infatti che far derivare dal criterio della rotazione una regola di non candidabilità per il gestore uscente entrerebbe in rotta di collisione con i principi del Trattato.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Il ragionamento, all’apparenza suggestivo, è tuttavia controvertibile tutte le volte in cui il vecchio gestore abbia (già) beneficiato di una deroga anticoncorrenziale, aggiudicandosi un appalto al di fuori di una procedura di gara, e pretenda di continuare a sfruttare quella medesima deroga candidandosi ed aggiudicandosi anche il nuovo appalto, sempre senza gara. Quando, invece, è ragionevole che il principio di rotazione imponga che la prima deroga, al meccanismo della gara e al pieno espandersi della concorrenza, sia bilanciata da una regola di non immediata (ri)candidabilità. </span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Una simile declinazione è la sola in grado di dare senso e sostanza (e non solo apparenza) al principio di rotazione e può, oltre tutto, avere un effetto dissuasivo nei confronti delle non infrequenti pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Seppur con specifico riferimento ai contratti sotto soglia, dove parimenti il principio di rotazione era richiamato nel vecchio (art. 125) ed è presente nel nuovo codice (art. 36), giova ricordare come, da ultimo, le linee guida n. 4 dell’Anac approvate il 26.10.2016 interpretino il principio nel senso che con esso “l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente”.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">10. Il ragionamento, sin qui svolto in linea generale, trova conferma nel caso di specie, nel contesto di una procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, alla quale sono stati invitati un numero ridotto di imprese e dove i partecipanti ammessi sono stati alla fine solamente cinque, tra questi prevalendo la Ecogestioni che ha presentato, per ultima, l’offerta contenente il massimo ribasso.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">Ebbene &#8211; in disparte gli ulteriori rilievi avanzati da controparte, laddove sottolinea come anche la volta precedente si fosse ripetuto il medesimo schema: un forte ribasso offerto dalla Ecogest alla scadenza del termine e dopo che gli altri concorrenti avevano già presentato le loro domande &#8211; il Collegio reputa che si imponesse a carico della stazione appaltante o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall’invito.</span></font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;"><span style="background: none;">In assenza di una simile motivazione e – giova ribadire – al cospetto di una</span> procedura limitata a pochi operatori e per l’ennesima volta derogatoria ai principi della gara pubblica, la decisione del Tar merita dunque conferma, respingendosi l’appello.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">10. La peculiarità della fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali sopra ricordate giustificano la compensazione delle spese anche del giudizio di appello.</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">P.Q.M.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Compensa le spese.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</font></font></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Claudio Zucchelli, Presidente</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Giuseppe Barone, Consigliere</font></font></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">Giuseppe Verde, Consigliere</font></font></p>
<p><center></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="51%">
<p align="CENTER">&nbsp;</p>
</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="49%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="51%">
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</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="49%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="51%">
<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>L&#8217;ESTENSORE</b></font></font></p>
</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="49%">
<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>IL PRESIDENTE</b></font></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="51%">
<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>Hadrian Simonetti</b></font></font></p>
</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="49%">
<p align="CENTER"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><b>Claudio Zucchelli</b></font></font></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="51%">
<p align="CENTER">&nbsp;</p>
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<td width="49%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td width="49%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<p align="CENTER">&nbsp;</p>
</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
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<p align="CENTER">&nbsp;</p>
</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="49%">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="51%">
<p align="CENTER">&nbsp;</p>
</td>
<td width="1%">&nbsp;</td>
<td width="49%">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
<colgroup>
<col width="130" />
<col width="1" />
<col width="125" />
	</colgroup>
</table>
<p></center></p>
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Garamond, serif"><font size="4" style="font-size: 15pt;">IL SEGRETARIO</font></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-4-2017-n-188/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2017 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.188</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Carosi È illegittimo il meccanismo di accantonamento di fondi previsto dalla Legge di stabilità 2014 Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 1, c. 711, 712, e 729, legge 27/12/2013, n. 147 &#8211; Conferma del meccanismo dell&#8217;accantonamento sulle quote spettanti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il meccanismo di accantonamento di fondi previsto dalla Legge di stabilità 2014</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 1, c. 711, 712, e 729, legge 27/12/2013, n. 147 &#8211; Conferma del meccanismo dell&#8217;accantonamento sulle quote spettanti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d&#8217;Aosta e alle Province autonome di compartecipazione ai tributi erariali di cui all&#8217;art. 13, comma 17, decreto-legge 06/12/2011 n. 201 &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3, 97 e 119, c. 1, 2 e 4, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 188<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 25 febbraio 2014, depositato in cancelleria il 3 marzo 2014 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
&nbsp;<br />
1.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi dell’anno 2014, impugna, tra l’altro, l’art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione alla normativa di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in relazione al principio di neutralità finanziaria espresso dall’art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), nonché in riferimento ai principi dell’accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione.<br />
Il comma 711 stabilisce, tra l’altro, che, «[p]er i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell’imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l’importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».<br />
Il comma 712 dispone che, «[a] decorrere dall’anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707».<br />
Il comma 715 sostituisce il comma 1 dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) con il seguente: «L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive».<br />
Il comma 723 statuisce che «Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».<br />
Il comma 725 dispone che: «A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».<br />
Il comma 727 detta una norma simile per il caso opposto, cioè per il «caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato».<br />
Il comma 729 reca diverse modifiche all’art. l, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013) e, tra l’altro, sostituisce la lettera h) dove si ribadisce che «il comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».<br />
1.1.– Espone la ricorrente che le disposizioni impugnate recano previsioni attuative e complementari al meccanismo di riserva del maggior gettito dell’imposta municipale propria (IMU) applicabili ai Comuni – tra gli altri – della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.<br />
Premette la Regione di aver già impugnato con precedenti ricorsi sia l’art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) che ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’IMU – prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 2012. In particolare tale lettera f) riserva allo Stato il gettito dell’IMU previsto dall’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011.<br />
Le disposizioni impugnate con il presente ricorso, secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia manterrebbero fermo il meccanismo dell’accantonamento sulle quote spettanti alla Regione a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, come già previsto dall’art. 13, comma 17, terzo, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, a sua volta confermato dall’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012.<br />
Poiché le disposizioni impugnate farebbero riferimento agli stessi meccanismi, esse sarebbero affette dagli stessi vizi denunciati con tali ricorsi. Pertanto la Regione richiama in questa sede le censure già formulate nei ricorsi iscritti ai numeri del reg. ric. n. 50 del 2012 e n. 32 del 2013 (non ancora decisi nel momento di proposizione del presente ricorso).<br />
La Regione aveva lamentato nei ricorsi richiamati la violazione degli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 dello statuto nonché l’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto, atteso che l’IMU sostituisce l’IRPEF per la componente immobiliare e le addizionali regionali o comunali, le disposizioni impugnate avrebbero attribuito allo Stato risorse di spettanza regionale o costituenti una componente essenziale della finanza comunale, con ripercussioni sulla responsabilità regionale in materia (ex artt. 54 dello statuto e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997).<br />
Mediante il richiamo alla lettera h) del citato comma 380 sarebbe violato altresì il principio di «neutralità finanziaria» espresso dall’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010 – cui andrebbe riconosciuto valore interpretativo dello statuto – in quanto le norme impugnate regolerebbero un nuovo tributo, sostituendolo ad altri preesistenti, con il risultato di spostare risorse dal sistema regionale allo Stato. Sarebbe poi violato il principio di leale collaborazione e, in particolare, quello dell’accordo che secondo la ricorrente dominerebbe le relazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. Secondo la Regione, sia che il meccanismo di cui al citato art. 13, comma 17, determini l’avocazione allo Stato di risorse di spettanza regionale a titolo di compartecipazione all’IRPEF per la componente immobiliare e di addizionali, sia che esso imponga alla Regione di assicurare all’erario il recupero del maggior gettito con le risorse ad essa affluite in applicazione delle disposizioni statutarie e di attuazione, sarebbe comunque configurabile la violazione degli artt. 49 e 51, secondo comma, dello statuto, 4 del d.P.R. n. 114 del 1965 e 6, comma 2, del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale). Secondo la ricorrente, la deroga che la norma pretenderebbe di realizzare ai citati parametri la porrebbe in contrasto anche con gli artt. 63 e 65 dello statuto. Sarebbe comunque irragionevole la quantificazione in un importo fisso del recupero che la Regione si vedrebbe chiamata ad assicurare, stabilita unilateralmente da parte dello Stato, senza possibilità di conguaglio o rimborso, in contrasto, altresì, con il già evocato principio consensuale.<br />
Ancora, il meccanismo di cui al citato art. 13, comma 17, violerebbe gli artt. 48 e 49 dello statuto e l’art. 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., infliggendo un rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale – ossia quelle rappresentate dalla componente immobiliare dell’IRPEF, le relative addizionali e la compensazione dell’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale – destinate al finanziamento delle «funzioni normali» dei comuni, anche in violazione del principio di «neutralità finanziaria» e del principio consensuale nei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale. Inoltre, risulterebbe violato l’art. 3 Cost., sia in quanto il meccanismo in considerazione colpirebbe compartecipazioni ed addizionali di cui solo le Regioni a statuto speciale disporrebbero, sia perché i Comuni di quelle ordinarie non perderebbero la compensazione dell’ICI sull’abitazione principale, confluita nel fondo sperimentale di riequilibrio. Anche l’accantonamento previsto dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 violerebbe l’art. 49 dello statuto, in quanto le risorse regionali sarebbero previste per essere effettivamente impiegate nello svolgimento delle funzioni costituzionali. Infine, sarebbe irragionevole la quantificazione in un importo fisso, senza possibilità di conguaglio o rimborso, del recupero che la Regione sarebbe chiamata ad assicurare, in contrasto, altresì, con il già evocato principio consensuale.<br />
2.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.<br />
La difesa erariale deduce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la Regione non avrebbe dimostrato concretamente in che modo le norme contestate si traducano in una grave alterazione del rapporto tra i complessivi bisogni regionali e l’insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte (sono richiamate le sentenze n. 246 del 2012 e n. 145 del 2008).<br />
Evidenzia il Presidente del Consiglio che tutti gli enti territoriali sono tenuti al rispetto degli equilibri generali imposti dalla finanza pubblica e che la Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2014) ha ribadito il principio secondo cui a seguito di manovre di finanza pubblica, poste in essere dal legislatore statale nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «sistema tributario» dello Stato e «perequazione delle risorse finanziarie» (art. 117, secondo comma, lettera e), ed anche alla luce della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) e della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.), ben potrebbero anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale. Inoltre, si evidenzia che la Corte, con la sentenza n. 23 del 2014, ha precisato che il percorso procedurale consensualistico previsto dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione) pur ponendo una riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, ha il rango di legge ordinaria, ed in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa.<br />
3.– In data 13 ottobre 2015 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha presentato una memoria per l’udienza del 4 novembre 2015.<br />
In relazione all’eccezione di inammissibilità riferita alla mancata dimostrazione concreta degli effetti delle norme censurate sul generale equilibrio finanziario tra esigenze complessive di spese e mezzi con i quali farvi fronte, obietta la Regione che il ricorso avrebbe, invece, illustrato la rilevante riduzione della capacità di spesa disposta da talune delle norme impugnate (segnatamente l’art. 1, commi 427, 429 e 499, lettere b e c della legge n. 147 del 2013), pari a circa il 23 per cento e che, su tale riduzione inciderebbero ulteriormente anche le norme impugnate. Secondo la Regione, il fatto che si tratti di disposizioni per la cui impugnazione in seguito vi è stata rinuncia non priverebbe quanto esposto del suo valore illustrativo del contesto finanziario di riferimento. In secondo luogo, secondo la ricorrente, proprio la Corte costituzionale avrebbe già dato atto, nella sentenza n. 155 del 2015, sopravvenuta alla proposizione del presente ricorso, che norme di riassetto fiscale analoghe a quelle impugnate nel presente giudizio «producono un risultato incidente sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell’impatto finanziario che realizzano», ed ha osservato che «il mancato rispetto del principio di leale collaborazione ha prodotto una situazione di potenziale squilibrio tra le entrate così unilateralmente rideterminate ed il fabbisogno di spesa storicamente consolidato delle autonomie speciali».<br />
Infine, replica la ricorrente che, in ogni caso, le suddette censure non richiederebbero nemmeno che la Regione dia una positiva dimostrazione degli effetti finanziari delle misure, visto che la medesima denuncia non la generica riduzione di determinati stanziamenti, bensì vizi che sussistono indipendentemente dalla misura della riduzione, in quanto centrati sulla lesione delle prerogative statutarie in tema di compartecipazione ai tributi erariali.<br />
Tanto premesso, evidenzia nella citata memoria la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di essere consapevole che tutte le questioni sollevate nei ricorsi iscritti al reg. ric. n. 50 del 2012 e n. 32 del 2013, proposti avverso disposizioni analoghe a quelle impugnate, sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2015, sul rilievo dell’affermata impossibilità, per il giudice costituzionale, di esercitare una supplenza, «dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato, considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell’equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre a questa Corte spetta valutarne a posteriori la correttezza» (sentenza n. 155 del 2015).<br />
Nondimeno, si prosegue, poiché la citata sentenza n. 155 del 2015 avrebbe riconosciuto la violazione formale e sostanziale del principio pattizio ad opera di interventi unilaterali dello Stato in deroga alle norme statutarie, e poiché il protrarsi di tale anomala situazione porrebbe in essere un ingiustificato sacrificio, al quale «va posto immediato rimedio», la Regione ipotizza che si possa accedere ad una sentenza di accoglimento pro futuro, che dichiari l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate e le annulli a far data da un momento successivo all’entrata in vigore della legge (in ipotesi, a partire dall’esercizio finanziario 2016).<br />
4.– In esito all’udienza del 4 novembre 2015 questa Corte ha emesso ordinanza istruttoria così formulata: «ritenuto […] che con la sentenza n. 155 del 2015, sopravvenuta al ricorso in discussione, questa Corte si è espressa su analoghe questioni (afferenti all’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 e all’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012), affermando «che il procedimento legislativo unilaterale adottato dallo Stato non è [stato] rispettoso del principio di leale collaborazione come espresso dall’art. 27, che prevede “una permanente interlocuzione […] tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale [&#8230;] secondo il principio di leale collaborazione” (sentenza n. 201 del 2010), dettando a tal fine un percorso di indefettibili relazioni bilaterali e multilaterali» e che “[n]el descritto contesto […] la dialettica degli interessi in rilievo non può limitarsi al confronto bilaterale in quanto, se è vero che le autonomie speciali sono caratterizzate anche da una specialità interna al loro genere e che quest’ultima può comprimere diversi criteri qualitativi e quantitativi di attribuzione delle risorse fiscali, le categorie economico-finanziarie di riferimento per un eventuale processo di riequilibrio devono essere necessariamente omogenee ed il più possibile condivise, in modo da perseguire un armonico processo di composizione, idoneo a mantenere gli standard funzionali già raggiunti, senza pregiudicare i bilanci pubblici con una pressione fiscale e di spesa non tollerabile per la collettività intesa nel suo complesso”; che, tuttavia, le questioni in quella sede scrutinate sono state ritenute inammissibili a causa della “impossibilità per questa Corte di esercitare una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato, considerato che il compito del bilanciamento tra i valori contrapposti della tutela delle autonomie speciali e dell’equilibrio di bilancio grava direttamente sul legislatore, mentre a questa Corte spetta valutarne a posteriori la correttezza”; che nella medesima pronuncia la Corte ha evidenziato che “L’indefettibile urgenza che l’ordinamento si doti di disposizioni legislative idonee ad assicurare l’armonizzazione di tale dialettico contesto, se non consente di superare – per le ragioni già esposte – la ritenuta inammissibilità delle questioni, in quanto non pregiudica la “priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario” (sentenza n. 23 del 2013), impone [&#8230;] di sottolineare l’esigenza che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione al problema individuato nella presente pronuncia attraverso un comportamento leale in sede pattizia, concretamente diretto ad assicurare regole appropriate per il futuro. Ciò nel rispetto dei vincoli di sistema, assicurando in tal modo un ottimale riparto delle risorse fiscali”; che la Regione ricorrente, attraverso la memoria presentata in prossimità dell’udienza e le deduzioni orali della propria difesa, ha chiesto che ai principi della citata pronuncia venga conferita effettività attraverso l’accoglimento del ricorso, tenuto anche conto che le norme in questa sede impugnate consoliderebbero la già riscontrata lesione delle prerogative regionali. Considerato che le norme censurate appaiono inscindibilmente collegate, sotto il profilo degli effetti sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione ricorrente, a quelle precedentemente esaminate con la sentenza n. 155 del 2015, e che la loro invocata lesività deve essere valutata sia in riferimento al profilo del procedimento legislativo seguito, sia a quello sostanziale relativo alla tutela dell’autonomia finanziaria della Regione stessa, anche in relazione al dedotto carattere “stabilizzante” – per effetto delle norme succedutesi nell’ultimo triennio – della lesione lamentata; che, ai fini della decisione delle questioni, così come prospettate dalla ricorrente e in ragione del loro inscindibile legame con le disposizioni impugnate con i precedenti ricorsi n. 50 del 2012 e n. 32 del 2013, è necessario che questa Corte acquisisca dalle amministrazioni interessate analitiche informazioni e una compiuta documentazione sull’eventuale avvio delle procedure negoziate finalizzate a rideterminare il riassetto della fiscalità territoriale; che tali acquisizioni istruttorie debbano riguardare anche l’individuazione e la quantificazione degli effetti prodotti dalle norme censurate in combinato con quelle impugnate attraverso i precedenti ricorsi, nonché gli effetti quantitativi prodotti dall’applicazione delle predette disposizioni. Ciò anche in relazione alle modalità temporali di acquisizione del gettito di competenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e al loro impatto sulla finanza regionale […] dispone che entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche per il tramite del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno, e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia forniscano informazioni e producano: a) notizie circa l’eventuale avvio dei procedimenti pattizi individuati con la sentenza n. 155 del 2015. In particolare, si intende conoscere se siano in fase di discussione davanti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano criteri per attuare nei confronti delle Regioni a statuto speciale l’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e, in sede bilaterale, con riguardo alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, se si sia provveduto ad individuare criteri per assicurare il bilanciamento dei principi di neutralità, proporzionalità e solidarietà nell’ambito del nuovo regime di fiscalità territoriale introdotto a partire dall’esercizio 2012; b) in caso di avvio delle procedure di consultazione di cui alla lettera a), la relativa documentazione; c) l’entità del gettito IRPEF di spettanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, distintamente per ciascun esercizio finanziario, nel quadriennio 2011-2014 con evidenziazione degli eventuali scostamenti tra somme giuridicamente accertate e somme effettivamente “riversate” dallo Stato alla Regione. Nel prospetto comparativo saranno indicate le scadenze temporali di versamento antecedenti e successive all’esercizio 2012; d) l’entità degli accantonamenti e delle riserve, distintamente per ciascun esercizio finanziario, posti in essere nel triennio 2012-2014 per effetto dell’art. 1, comma 711, della legge n. 147 del 2013 e delle disposizioni che lo hanno preceduto (in particolare dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012), nonché le modalità tecniche e procedimentali che li hanno caratterizzati; e) con riferimento all’art. 1, comma 712, della legge n. 147 del 2013, e alle disposizioni che lo hanno preceduto (in particolare all’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 ed all’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012), l’entità del minor gettito fiscale registratosi nei Comuni friulani nel triennio 2012-2014, distintamente per ciascun esercizio finanziario; f) gli effetti diretti ed indiretti indotti nel triennio 2012-2014, distintamente per ciascun esercizio finanziario, dall’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 e dalle disposizioni che lo hanno preceduto (in particolare dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, e dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012) sulla finanza dei Comuni friulani nonché le modalità tecniche e procedimentali che regolano l’attribuzione di fondi agli enti locali friulani dopo la riforma del regime dei trasferimenti; g) l’incidenza degli effetti complessivamente determinati dalla riforma fiscale attuativa della legge n. 42 del 2009 sul totale delle entrate tributarie regionali accertate nell’esercizio antecedente alla riforma» (ordinanza del 26 novembre 2015).<br />
5.– In data 26 gennaio 2016 sia la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che la Presidenza del Consiglio hanno depositato rispettivamente una relazione illustrativa ed una memoria difensiva unitamente a varia documentazione. Una ulteriore memoria è stata depositata in data 26 maggio 2016 dalla ricorrente.<br />
5.1.– Lo Stato, nella propria memoria, evidenzia: che l’accantonamento di un importo pari al maggior gettito frutto della nuova tassazione immobiliare (IMU), a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza delle autonomie speciali interessate, sarebbe disposto in via provvisoria, nelle more della definizione delle procedure di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009, al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica; che esso non determinerebbe alcuna ricaduta sugli equilibri finanziari delle autonomie stesse in quanto la Regione potrebbe a sua volta provvedere al recupero delle maggiori entrate da tassazione immobiliare nei confronti dei propri Comuni, potendo così assicurare la neutralità finanziaria dell’operazione; che tanto concernerebbe in particolare il meccanismo previsto dall’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013, che prevede che il comma 17 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che, secondo la difesa erariale, tiene conto delle prerogative statutarie in materia di finanza locale attribuite, alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e sarebbe finanziariamente neutrale per gli enti territoriali interessati. In particolare, il recupero effettuato dallo Stato mediante gli accantonamenti a valere sulle spettanze della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia equivarrebbe all’extragettito IMU riconosciuto ai suoi enti locali. A fronte degli accantonamenti subiti, pertanto, la Regione potrebbe rivalersi nei confronti dei propri Comuni con le modalità che ritiene più opportune stante la sua competenza in materia di finanza locale. Nel caso di riduzione dei trasferimenti regionali ai Comuni in misura corrispondente all’accantonamento subito, l’effetto finanziario complessivo sarebbe perfettamente neutrale per la Regione. Rammenta che in particolare la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con apposite leggi regionali avrebbe disposto il recupero al bilancio regionale degli accantonamenti 2013, 2014 e 2015 a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni.<br />
La Presidenza del Consiglio rappresenta, peraltro, che «l’ultimo accordo pattizio sottoscritto tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, recante la disciplina delle reciproche relazioni finanziarie per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, è stato sottoscritto in data 23 ottobre 2014, ed è, quindi, antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2015, non riguardando, oltretutto, gli accantonamenti connessi alla riforma della tassazione immobiliare» e che «ad oggi, non risultano avviati procedimenti pattizi volti ad individuare i criteri per assicurare il bilanciamento dei principi di neutralità, proporzionalità e solidarietà nell’ambito del nuovo regime di fiscalità territoriale introdotto a partire dall’esercizio 2012».<br />
Precisa inoltre la Presidenza del Consiglio che il gettito di spettanza statutaria dell’IRPEF e delle addizionali su redditi fondiari relativi ad immobili non locati risulta escluso dall’accantonamento di cui al citato comma 17 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 e che il fondo di solidarietà comunale è alimentato unicamente dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni autonome siciliana e Sardegna, che beneficiano del riparto dello stesso e non dagli enti locali della ricorrente.<br />
Relativamente ai dati finanziari richiesti rinvia ai chiarimenti forniti dalla competente Struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale l’attribuzione diretta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia delle entrate riscosse tramite modello F24 avviene secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2008 (Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: «Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia»). In particolare, la Struttura di gestione, dopo aver ricevuto la rendicontazione dagli intermediari del sistema F24 (banche, poste e agenti della riscossione) dei versamenti e delle compensazioni effettuati dai contribuenti, attribuirebbe alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le entrate erariali ad essa spettanti, con riferimento alle operazioni avvenute nel territorio della Regione stessa (art. 3 del d.m. 17 ottobre 2008). La tempistica di attribuzione delle entrate alla Regione sarebbe allineata a quella applicata per la generalità delle entrate riscosse tramite modello F24, ivi comprese le entrate destinate al bilancio dello Stato. In particolare, tenuto conto della tempistica di rendicontazione degli intermediari del sistema F24, l’attribuzione delle entrate spettanti alla Regione avverrebbe entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui il contribuente ha materialmente effettuato il versamento tramite modello F24. Le entrate accertate in capo alla Regione sarebbero pari all’importo dei versamenti effettuati dai contribuenti; rispetto alle entrate accertate, gli importi materialmente “riversati” alla Regione sarebbero calcolati al netto dei crediti compensati dai contribuenti.<br />
Secondo la difesa erariale i “riversamenti” sarebbero effettuati anche al netto di altre poste negative a carico della Regione; in particolare, si tratterebbe delle seguenti fattispecie: a) delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale erogati ai contribuenti fiscalmente domiciliati nella Regione (art. 4 del d.m. 17 ottobre 2008) e del conguaglio a carico della Regione in relazione al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione (art. 7 del d.m. 17 ottobre 2008); b) delle entrate erariali riservate allo Stato in forza di specifiche disposizioni legislative, che, nelle more dell’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, sono state attribuite alla Regione e pertanto devono essere recuperate per il successivo riversamento all’entrata del bilancio dello Stato; c) delle somme da recuperare a titolo di concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica (cosiddetti accantonamenti), in base a specifiche disposizioni legislative.<br />
Con riferimento all’entità degli accantonamenti e delle riserve, la Presidenza del Consiglio di seguito riferisce che gli importi degli accantonamenti per ciascun esercizio finanziario compreso nel triennio 2012-2014 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sarebbero pari ad euro 73.027.450,06 per l’anno 2012, euro 83.913.991,99 per l’anno 2013 ed euro 144.155.582,14 euro (che include anche un conguaglio relativo ad anni precedenti pari a 1.308.002, 72 euro) per l’anno 2014.<br />
Osserva poi che l’attuazione dell’art. 1, comma 711, della legge n. 147 del 2013 avrebbe, di fatto, comportato, a decorrere dall’anno 2014, un minor accantonamento per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia correlato all’agevolazione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e all’esenzione IMU per i fabbricati rurali. Tale minor accantonamento per la ricorrente è quantificato in circa 5,8 milioni di euro su base annua.<br />
In particolare, per quanto concerne le modalità tecniche, evidenzia che, nel 2012, l’accantonamento fu disposto secondo criteri di stima del gettito IMU (ad aliquota e detrazioni di base) al netto del gettito riferito ai tributi sostituiti dall’IMU stessa, ovvero ICI e IRPEF (e addizionali) sui redditi fondiari di beni non locati.<br />
Negli anni successivi la determinazione dell’accantonamento avrebbe tenuto conto di ulteriori modifiche normative che avrebbero variato i criteri di stima del gettito IMU su base comunale, sia per effetto di agevolazioni ed esenzioni (e con conseguenti minori accantonamenti a favore della Regione correlati al minor gettito IMU) sia per ulteriori modifiche tra le quali, in particolare, quelle connesse alla variazione della riserva erariale IMU a decorrere dall’anno 2013 previste dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.<br />
Le stime effettuate si baserebbero su criteri metodologici condivisi in sede di tavolo tecnico della finanza locale con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).<br />
Quanto alla riduzione di base imponibile IMU, la disposizione avrebbe trovato in concreto applicazione solamente per l’IMU relativo all’abitazione principale. Ai fini del comma 712 citato, non si sarebbe tenuto conto del maggior gettito TASI, ad aliquota di base, su tutti gli immobili; in particolare, per quanto concerne la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, si evidenzia che nell’ambito dell’accantonamento per l’anno 2014 è stato considerato un gettito IMU relativo all’abitazione principale, calcolato ad aliquota base, di 94,1 milioni di euro. In assenza della previsione normativa in esame, sarebbe stata considerata per il complesso dei Comuni friulani la stima del gettito TASI, ad aliquota di base, su tutti gli immobili pari a 84,8 milioni di euro con una differenza di circa 9,3 milioni di euro.<br />
Relativamente all’incidenza degli effetti complessivamente determinati dalla riforma fiscale attuativa della legge n. 42 del 2009 sul totale delle entrate tributarie regionali accertate nell’esercizio antecedente alla riforma, si osserva che gli accantonamenti operati sarebbero di esigua entità rispetto al totale delle entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali (ammontanti nel rendiconto 2014 a circa 4,8 miliardi di euro) e sarebbero neutralizzati – o neutralizzabili – da una minore spesa per trasferimenti a Comuni.<br />
5.2.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella nota depositata a corredo della documentazione prodotta, conferma il mancato avvio del procedimento diretto all’attuazione dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e l’assenza di approfondimenti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, benché nel suo ambito sia incardinato il Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009. Evidenzia la ricorrente che il protocollo di intesa sottoscritto tra lo Stato e la Regione il 23 ottobre 2014 ha definito un quadro stabile e certo di contributi alla finanza pubblica posti a carico della Regione nell’intervallo 2014-2017, ma non ha trattato il tema degli effetti dell’introduzione dell’Imposta municipale e della riforma della fiscalità territoriale sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione. Riferisce inoltre di aver attivato la procedura per l’adeguamento e aggiornamento delle disposizioni attuative previste dal d.lgs. n. 8 del 1997 e dal d.lgs. n. 9 del 1997. La Commissione paritetica avrebbe recentemente espresso parere favorevole sullo schema di norme di attuazione proposte dalla Regione in materia ed avrebbe richiesto ai Ministeri di esprimere i pareri di competenza.<br />
Sul punto non vi sarebbero riscontri da parte del Governo. Gli accertamenti del rendiconto regionale in tema di entrate fiscali sarebbero unicamente commisurati ai versamenti erariali comunicati periodicamente dall’Agenzia delle entrate (art. 5 del d.m. 17 ottobre 2008), sicché la Regione disporrebbe dei soli dati relativi ai versamenti erariali, ma non di quelli delle dichiarazioni di imposta che contengono le informazioni di maggior dettaglio sull’obbligazione tributaria. La Regione precisa di aver contabilizzato in ogni caso le proprie entrate da compartecipazione ai tributi erariali al lordo dei prelievi operati dall’Agenzia delle entrate. I riversamenti (ovvero gli accantonamenti) operati dall’Agenzia delle entrate per conto dello Stato in base alla vigente legislazione (ivi compresi quelli previsti dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 e dalle successive norme adottate nella stessa materia) sono imputati “per cassa” e pertanto non sarebbe possibile per la Regione sapere in che misura essi siano riferibili all’IRPEF o ad altre compartecipazioni erariali. Annualmente, con apposite comunicazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) indica l’importo degli accantonamenti a carico della Regione in base alla legislazione vigente, ma senza dare tuttavia separata evidenza degli effetti riconducibili a ciascuna di esse sul prelievo complessivo.<br />
La ricorrente, per quanto concerne gli accantonamenti di cui all’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011, lamenta che i criteri di quantificazione siano stati approvati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e siano stati oggetto di un apposito confronto tra il Ministero e l’ANCI (come chiarito dallo Stato nelle sue risposte) ma che da tale contraddittorio preventivo la Regione sia stata esclusa, sebbene tale riforma abbia prodotto rilevanti effetti sulle compartecipazioni di spettanza regionale. Si duole ulteriormente che, nonostante la dichiarata disponibilità del MEF al confronto e all’analisi delle criticità riscontrate nell’applicazione dei criteri di quantificazione del gettito IMU adottati, gli importi di stima del gettito ICI ed IMU sarebbero stati individuati in via unilaterale dal Ministero, sulla base di criteri prevalentemente statistici, mentre le operazioni di neutralizzazione sarebbero state condizionate dalla necessità di rispettare le coperture finanziarie previste all’art. 13, comma 17, ultimo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 e delle successive norme adottate in materia. Si sarebbe fatto conseguentemente ricorso ad operazioni cosiddette di “riproporzionamento”, dirette cioè a distribuire la variazione tra dati effettivi e dati stimati, sottraendo in questo modo al sistema regionale risorse maggiori.<br />
La Regione sostiene quindi di versare in una situazione di deficit informativo, ulteriormente aggravato dalle continue e ripetute modifiche effettuate nella materia da parte del legislatore statale, che costantemente incidono sulla quantificazione degli effetti finanziari della riforma.<br />
Ciò premesso, con le approssimazioni che secondo la medesima le deriverebbero dal predetto deficit informativo, la Regione rappresenta le pretese incongruenze delle quantificazioni ministeriali in riscontro al quesito formulato da questa Corte.<br />
Evidenzia che lo Stato ha quantificato l’ICI in base ad una operazione di stima (che si baserebbe in parte su dati ricavati dai conti consuntivi dei Comuni relativi all’esercizio 2009 e 2010 ed in altra parte sul dato ISTAT utilizzato per la quantificazione della copertura finanziaria del d.l. n. 201 del 2011) e che avrebbe condotto ad una sottostima del gettito dell’ICI rispetto al valore che risulta ufficialmente dai conti consuntivi degli enti. In relazione agli effetti indiretti, osserva la Regione che il processo di neutralizzazione finanziaria, che coinvolge tre livelli di governo, per importi variabili di anno in anno, renderebbe comunque difficile la programmazione finanziaria degli enti coinvolti e l’esercizio della governance della Regione nella materia.<br />
Sostiene la ricorrente che l’incidenza percentuale degli accantonamenti sulle entrate tributarie della Regione varierebbe nel 2014 tra il 15 ed il 18 per cento, a seconda che si consideri o meno nel calcolo l’accantonamento previsto dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011.<br />
6.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato in data 24 maggio 2016 una ulteriore memoria. Evidenzia in tale atto che l’assenza di iniziative concertate dirette all’attuazione dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 sarebbe stata direttamente confermata anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella propria memoria del 26 gennaio 2016. Infatti, si prosegue, il Presidente del Consiglio avrebbe riconosciuto che l’ultimo accordo pattizio sottoscritto tra lo Stato e la Regione sarebbe costituito dal Protocollo di intesa del 23 ottobre 2014, il quale riguarda i contributi alla finanza pubblica posti a carico della Regione nell’intervallo 2014-2017 e quindi rimarrebbe estraneo alla materia degli accantonamenti previsti dalla riforma della finanza territoriale. Tale procedura negoziata sarebbe comunque anteriore alla sentenza n. 155 del 2015 della Corte costituzionale.<br />
Più in generale, la ricorrente pone in evidenza che la memoria della Presidenza del Consiglio si limita a ricordare e a documentare l’attivazione di un tavolo di confronto. A tale organo, tuttavia, l’Avvocatura generale dello Stato nega – richiamando la sentenza n. 201 del 2010 di questa Corte – ogni possibilità di partecipare ai procedimenti di produzione normativa.<br />
La Regione osserva che l’assenza di iniziative concrete per l’attuazione del federalismo fiscale nelle Regioni ad autonomia speciale – iniziative il cui avvio, secondo quanto sottolinea la Presidenza del Consiglio dei ministri, spetterebbe unilateralmente ad organi dello Stato – pur dopo il monito contenuto nella sentenza n. 155 del 2015 perpetuerebbe le lesioni denunciate nel ricorso introduttivo, dal momento che stabilizzerebbe sine die discipline che solo nella loro provvisorietà potevano trovare una ragione, sia pure di ordine “fattuale” più che costituzionale.<br />
Anche con specifico riferimento alla riforma della finanza locale evidenzia la ricorrente che la Presidenza del Consiglio dei ministri ammette che «ad oggi non risultano avviati i procedimenti pattizi volti ad individuare i criteri per assicurare il bilanciamento dei principi di neutralità, proporzionalità e solidarietà», e dunque i procedimenti evocati come costituzionalmente necessari con la sentenza n. 155 del 2015.<br />
Sottolinea inoltre – confermando quanto allegato e documentato nella produzione istruttoria del 26 gennaio 2016 – che sarebbero tuttora bloccate le procedure per l’adeguamento e l’aggiornamento delle disposizioni attuative dello statuto speciale, necessarie dopo la revisione delle norme statutarie in materia finanziaria operata dalla legge n. 220 del 2010, secondo quanto previsto dall’art. 63, secondo comma, dello statuto medesimo. In sede di Commissione paritetica la proposta di decreto legislativo elaborata dalla Regione è stata illustrata incontrando, tuttavia, da parte dei rappresentanti del MEF presenti all’incontro, una rigidità formale e una posizione di chiusura. Nemmeno le controdeduzioni dell’Amministrazione regionale avrebbero superato tale posizione del MEF. A fronte di tale situazione la Regione avrebbe formalmente richiesto la convocazione del Tavolo di confronto di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009. Alla richiesta della Regione è seguito, in data 24 febbraio 2016, un incontro tra la Presidente della Regione e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con il Ministro per gli affari regionali, finalizzato a riavviare le negoziazioni tra lo Stato e la Regione in materia finanziaria.<br />
Secondo la ricorrente l’inerzia dello Stato nel dare avvio alle procedure negoziali regolato dal citato art. 27, oltre ad essere in sé incompatibile con il principio di leale collaborazione (rispetto alla Regione, ma anche rispetto alla Corte costituzionale, in riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza n. 155 del 2015) e con il principio pattizio, confermerebbe l’illegittimità costituzionale delle norme censurate nel ricorso, in quanto renderebbe evidente che esse affidano alla sola discrezionalità del Governo la durata del vincolo posto alla Regione e confermerebbe quel carattere stabile delle disposizioni impugnate che le renderebbe incompatibili con la Costituzione, come sarebbe già stato accertato dalla predetta sentenza n. 155.<br />
In altri termini, secondo la ricorrente, lo Stato, non avviando la negoziazione, impedirebbe il verificarsi della condizione risolutiva prefigurata dallo stesso legislatore che ha introdotto il sistema degli accantonamenti.<br />
Ne deriverebbe, in questa prospettiva, che la caducazione delle norme impugnate apparirebbe a questo punto doverosa, quanto meno pro futuro, secondo quanto dedotto nella precedente memoria difensiva. In proposito, la Regione richiama la deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, n. 95/2015/PARI, relativa al rendiconto generale del 2014, la quale, dopo aver ricordato – in relazione all’esercizio precedente – l’esistenza di «variabili ingovernabili dalla Regione», dipendenti dalle «misure di finanza pubblica statale che, con contenuti finanziari talvolta non immediatamente quantificabili, producevano effetti diretti sull’ammontare delle compartecipazioni regionali, condizionando la programmazione», ha individuato «ulteriori variabili ingovernabili, o quanto meno imprevedibili, connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla Regione e quindi, in ultima analisi, costituenti una concreta espressione della declinazione sul piano operativo dell’autonomia finanziaria della specialità regionale fondata sul sistema delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali».<br />
Osserva poi la ricorrente che il deficit informativo di cui soffrirebbe la Regione e l’assenza di adeguati flussi di dati dallo Stato alla Regione, confermerebbe la lesione del principio di leale collaborazione e del principio pattizio, e dell’autonomia finanziaria, anche sul versante della certezza delle entrate e della programmazione della spesa e che nelle risposte fornite dallo Stato secondo la ricorrente si troverebbe conferma che la quantificazione delle entrate da compartecipazione risponderebbe di fatto ad un criterio di cassa più che al criterio di competenza proprio della contabilità finanziaria. La Regione avrebbe notizia della consistenza delle sue entrate solo il mese successivo all’avvenuta ripartizione del gettito effettuata dalla Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate. Tanto porrebbe strutturalmente la Regione in una situazione di difficoltà nella propria programmazione finanziaria: l’ente ricaverebbe, infatti, gli elementi predittivi dell’andamento delle proprie entrate statutarie unicamente dai dati dei versamenti dei contribuenti, che sarebbero disponibili solo dopo l’avvenuto riversamento da parte della Struttura di gestione e, inoltre, privi di sufficiente dettaglio informativo. Infatti, si prosegue, i dati trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze riguardano soltanto i dati di versamento (contenuti nei modelli F24) e non le dichiarazioni tributarie rese dai soggetti fiscalmente residenti sul territorio regionale, e tali dati sono trasmessi nella forma rielaborata dalla Struttura di gestione, non in forma analitica e unitamente alle rendicontazioni degli intermediari finanziari concessionari della riscossione. In questo modo, sostiene la Regione di rimanere all’oscuro dei dati primari venendo così a trovarsi in un rapporto di mera dipendenza informativa dallo Stato.<br />
Tale situazione sarebbe aggravata, secondo la ricorrente, dal meccanismo degli accantonamenti, la cui misura verrebbe comunicata alla Regione con note trasmesse nella parte finale dell’esercizio (analogamente a quanto avviene per l’adozione degli strumenti attuativi delle clausole di riserva del maggior gettito all’erario previste dalla vigente legislazione).<br />
La Regione riferisce di prendere atto del rilievo della Presidenza del Consiglio, secondo cui i Comuni del Friuli-Venezia Giulia non partecipano al fondo di solidarietà regionale, perché questo non è alimentato dai Comuni di tale Regione speciale (e dunque ad essi non sarebbe applicabile l’art. 1, comma 380, lettera b, della legge n. 228 del 2012, già impugnato in via cautelativa dalla Regione con il ricorso n. 32 del 2013, sul presupposto che esso potesse applicarsi anche ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia). Rimarrebbe però – secondo la medesima – il fatto che l’extragettito è incamerato dallo Stato e non dalla Regione, cui – si sostiene – spetterebbe per statuto ai sensi dell’art. 51, secondo comma.<br />
Sul piano delle metodologie e sulle modalità procedimentali (punto d della ordinanza istruttoria del 26 novembre 2015), la Regione lamenta che il MEF non avrebbe mai condiviso la base dei dati utilizzata per le stime di gettito, ma solo comunicato i risultati delle stime secondo moduli aggregati.<br />
Viene poi sottolineata una divergenza tra le risultanze della Regione e le quantificazioni fornite dallo Stato relativamente al gettito IRPEF di spettanza della Regione per il periodo 2011-2014 in importi significativamente superiori poiché i dati fomiti dalla Presidenza del Consiglio non sarebbero omogenei rispetto a quelli forniti dalla Regione, dal momento che i primi comprenderebbero voci relative ad entrate che non sono nella disponibilità effettiva della Regione oppure non sarebbero coinvolte dall’effetto sostitutivo dell’IMU rispetto all’IRPEF (come avverrebbe, ad esempio, nel caso delle ritenute sulle pensioni erogate fuori Regione a soggetti residenti sul territorio regionale). In secondo luogo, il dato dello Stato terrebbe conto delle compensazioni in conto fiscale e dei rimborsi di imposta e dunque di una quota di compartecipazione in concreto non versata alla Regione. L’entrata relativa a compensazioni e rimborsi troverebbe corrispondenza contabile in una spesa di pari importo che, attraverso il meccanismo contabile del cosiddetto “pagamento con commutazione in entrata”, sarebbe utilizzata per rappresentare il gettito regionale al lordo delle spettanze oggetto di compensazione.<br />
Secondo la ricorrente, dalla documentazione prodotta dallo Stato si troverebbero quindi conferme della violazione del principio di neutralità finanziaria sancito dall’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010. Espone al riguardo che, secondo la prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, lo Stato avrebbe diminuito la misura dell’accantonamento derivante dall’extragettito IMU rispetto all’ICI anche degli importi derivanti dalla riduzione della compartecipazione sull’IRPEF, dall’addizionale regionale e comunale all’IRPEF sostituito dall’IMU, nonché del valore stimato delle misure diminutive del gettito IMU, come quelle di cui ai commi 707, lettera c), e 708, cui si riferisce il comma 711 qui impugnato. L’extragettito dell’IMU rispetto al gettito dell’ICI non sarebbe calcolato su dati effettivi, bensì su stime congetturali, come confermerebbe la stessa Presidenza del Consiglio nella memoria illustrativa. In particolare esso sarebbe sovradimensionato, perché il MEF avrebbe significativamente sottostimato il precedente gettito effettivo dell’ICI, indefettibile termine di paragone. Secondo la Regione tale sovrastima dell’extragettito dell’IMU rappresenterebbe un drenaggio permanente, in quanto la sottostima del gettito di riferimento si riverbererebbe sul calcolo dell’accantonamento per tutte le annualità successive.<br />
Lamenta ulteriormente la ricorrente che per il calcolo degli accantonamenti debba poi considerarsi la presenza dei cosiddetti “riproporzionamenti”, dettati dall’esigenza dello Stato di assicurare, a posteriori, la copertura finanziaria prevista, dato il vincolo di invarianza delle risorse disponibili. Si evidenzia che tali operazioni sono state concretamente effettuate in due occasioni, con riferimento ai valori corrispondenti all’ICI ed all’IMU. La dimensione economica delle suddette operazioni sarebbe data dalla differenza tra i dati iniziali considerati ai fini del calcolo dell’accantonamento e quelli effettivamente considerati successivamente ai “riproporzionamenti”, (euro 1.947.770 per l’ICI e euro 1.410.087 per l’IMU). I valori risultanti avrebbero quindi aggravato l’accantonamento sulle spettanze regionali a danno, pertanto, del Friuli-Venezia Giulia e senza alcuna forma di confronto bilaterale con la Regione. L’ammontare così riproporzionato, che continua ad essere applicato al Friuli-Venezia Giulia, non sarebbe quindi stato recuperato con conguagli e continuerebbe a produrre effetti finanziari negativi per il bilancio regionale.<br />
Ribadisce ulteriormente la ricorrente la violazione dell’art. 51, secondo comma, dello statuto speciale in quanto l’extragettito rispetto ai tributi sostituiti, frutto dell’aumento della pressione fiscale derivante dalle imposte locali, dovrebbe affluire al bilancio regionale e non a quello statale, esattamente come l’aumento della imposizione IRPEF e degli altri tributi, per i quali è prevista la compartecipazione regionale dall’art. 49 dello statuto.<br />
Infine, secondo la ricorrente, troverebbe altresì conferma nelle deduzioni statali la denunciata lesività del comma 712, in quanto la riduzione della base imponibile IMU in seguito alla esenzione dell’abitazione principale non sarebbe equivalente al gettito della TASI, come emerge dagli stessi dati forniti dall’Avvocatura erariale. Dai dati leggibili nella memoria della Presidenza del Consiglio dei ministri risulterebbe per il Friuli-Venezia Giulia una differenza pari a circa 9,3 milioni di euro, nel senso cioè che la TASI produce un gettito inferiore di tale importo rispetto al gettito teorico dell’IMU sulla prima casa. Qualora i conteggi relativi all’IMU relativa all’abitazione principale per l’anno 2014, esposti nella nota dell’Avvocatura dello Stato, fossero quindi presi a riferimento per la quantificazione dell’accantonamento, si verificherebbe una penalizzazione aggiuntiva (quantificabile in 9,3 milioni di euro) rispetto a quella già derivante dall’utilizzo del dato riferito al gettito ICI dell’anno 2010 anziché a quello del gettito ICI dell’anno 2011.<br />
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Considerato in diritto<br />
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1.– Con ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2014, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione alla normativa di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in relazione al principio di neutralità finanziaria previsto dall’art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), nonché in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. ed ai principi dell’accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione.<br />
Le norme impugnate sono state censurate con riguardo agli effetti complessivi prodotti dalle stesse sulla finanza regionale in correlazione a precedenti disposizioni: in particolare l’art. 1, comma 729, consoliderebbe gli effetti prodotti dall’art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), e dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), precedentemente impugnati dalla stessa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi rispettivamente iscritti nel registro ricorsi al n. 50 del 2012 ed al n. 32 del 2013. Tali questioni sono state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 155 del 2015, ma – secondo la Regione – proprio la motivazione di detta sentenza rafforzerebbe la fondatezza delle censure formulate in questa sede.<br />
1.1.– La ricorrente deduce la violazione del procedimento consensuale per le modifiche alla fiscalità delle Regioni a statuto speciale e dei loro Comuni previsto dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), che è espressamente richiamato nell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, il quale ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). Ad avviso della Regione, tutte le norme impugnate violerebbero il principio dell’accordo che regolerebbe i rapporti fra Stato ed autonomie speciali in materia finanziaria, come affermato più volte da questa Corte (si richiamano le sentenze n. 133 del 2010, n. 74 del 2009, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 98 del 2000 e n. 39 del 1984).<br />
Secondo la ricorrente, sarebbe ulteriormente violato lo statuto di autonomia perché le norme impugnate, con riguardo alla disciplina della finanza comunale, inciderebbero su una materia statutariamente attribuita alla competenza legislativa regionale. Vengono poi censurate le modalità di sostituzione della componente immobiliare dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e delle addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni non locati e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto produrrebbero una complessiva riduzione delle risorse di natura fiscale spettanti alla Regione, a beneficio dello Stato. Ciò sia mediante meccanismi di recupero ed accantonamento a carico della Regione, sia in modo indiretto, attraverso i conferimenti – a carico dei Comuni friulani – al Fondo di solidarietà comunale, alla cui ripartizione questi ultimi non parteciperebbero.<br />
Secondo la ricorrente, ulteriormente lesivo per le finanze regionali sarebbe il prelievo di risorse a favore dello Stato attraverso stime apodittiche, in ogni caso svincolate dalla doverosa correzione in sede di accertamento del gettito, e ciò ridonderebbe in senso pregiudizievole sull’autonomia finanziaria in riferimento all’art. 119 Cost. ed alle norme statutarie invocate, verificandosi la sottrazione di una componente essenziale sia per la finanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sia per quella dei suoi Comuni. Le norme impugnate, oltre ad inasprire ulteriormente la sottrazione del gettito fiscale di spettanza della Regione e dei propri Comuni, renderebbero stabile il vulnus all’autonomia finanziaria in ragione dell’abolizione di qualsiasi limite temporale alla loro applicazione. Ciò sarebbe ulteriormente in contrasto con il principio di leale collaborazione e con il principio consensuale, ispiratori dei rapporti tra Stato ed autonomie speciali; inoltre non sarebbe assicurata «la neutralità finanziaria [in quanto le disposizioni contestate] regolano un nuovo tributo, sostituendolo a tributi preesistenti, con il risultato di spostare risorse dal sistema regionale allo Stato».<br />
Sotto il profilo dell’art. 3 Cost., la ricorrente lamenta la violazione del principio di parità di trattamento tra le diverse Regioni e tra i Comuni delle stesse, in quanto quelli friulani non beneficerebbero della ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, pur contribuendo ad esso.<br />
Sotto il profilo del buon andamento di cui all’art. 97 Cost., il depauperamento del sistema regionale rappresenterebbe una violazione dell’autonomia finanziaria della Regione e dei suoi Comuni, perché produrrebbe incertezza sulle risorse disponibili ed impossibilità di un’adeguata programmazione delle diverse funzioni.<br />
La Regione deduce ulteriormente e specificamente: a) l’illegittimità dell’art. 1, comma 711, della legge n. 147 del 2013, in quanto, incidendo (seppur in senso riduttivo) sul meccanismo di accantonamento di fondi – che già la ricorrente ritiene costituzionalmente illegittimo – confermerebbe ulteriormente la natura “sottrattiva” e lesiva dell’accantonamento stesso, che il medesimo legislatore statale considererebbe non un regime di temporanea indisponibilità ma una vera e propria posta passiva; b) l’illegittimità costituzionale del successivo comma 712, in quanto tale disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di non tener conto, ai fini dell’accantonamento, del minor gettito derivante dalle disposizioni recate dal comma 707. In tal caso, secondo la Regione, sarebbe palese l’irragionevolezza di una disposizione la quale stabilisce che la misura dell’accantonamento debba restare costante nonostante il maggior gettito dell’IMU dei Comuni abbia subito una diminuzione. Secondo la ricorrente, inoltre, entrambi i commi da ultimo menzionati aggraverebbero la lesione del principio di neutralità finanziaria, in quanto si fonderebbero su meri dati di stima e non terrebbero in considerazione il gettito di tutti i tributi introdotti o soppressi dalla riforma, e dunque anche il gettito della tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dell’IMU sull’abitazione principale, e neppure l’effetto indiretto della novella sul gettito degli altri tributi del sistema regionale come la contrazione del gettito dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’IRPEF (per effetto di quanto disposto dal successivo comma 715).<br />
1.2.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’ente ricorrente lamenterebbe un vulnus alle proprie prerogative finanziarie senza dimostrare in concreto come le norme contestate si traducano nella denunciata alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari necessari a farvi fronte.<br />
Viene altresì eccepita l’infondatezza delle questioni, dal momento che i meccanismi di regolazione finanziaria previsti dalla norma introduttiva dell’IMU e dalle successive disposizioni modificative oggetto del ricorso, pur riflettendosi inevitabilmente sulla finanza regionale, rappresenterebbero il necessario e doveroso contributo all’azione generale di risanamento, cui sarebbero chiamati a concorrere tutti i livelli di governo. Le norme impugnate rientrerebbero nel quadro degli interventi necessari al rispetto degli equilibri generali, cui tutti gli enti devono partecipare, e si porrebbero quali principi di «coordinamento della finanza pubblica» la cui ratio deriverebbe dal particolare momento congiunturale.<br />
1.3.– All’esito dell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 questa Corte, con ordinanza del 26 novembre 2015, ha disposto incombenti istruttori, chiedendo alle parti una serie di informazioni e di documenti, così articolata: a) notizie circa l’eventuale avvio dei procedimenti pattizi individuati con la sentenza n. 155 del 2015; b) in caso di avvio degli stessi, la relativa documentazione; c) l’entità del gettito dell’IRPEF di spettanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, distintamente per ciascun esercizio finanziario, nel quadriennio 2011-2014, con evidenziazione degli eventuali scostamenti tra somme giuridicamente accertate e somme effettivamente “riversate” dallo Stato alla Regione. Ciò limitatamente all’indicazione delle scadenze temporali di versamento antecedenti e successive all’esercizio 2012; d) l’entità degli accantonamenti e delle riserve, distintamente per ciascun esercizio finanziario, posti in essere nel triennio 2012-2014 per effetto dell’art. 1, comma 711, della legge n. 147 del 2013 e delle disposizioni che lo hanno preceduto (in particolare, dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012), nonché le modalità tecniche e procedimentali che li hanno caratterizzati; e) con riferimento all’art. 1, comma 712, della legge n. 147 del 2013 ed alle disposizioni che lo hanno preceduto (in particolare, all’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 ed all’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012), l’entità del minor gettito fiscale registratosi nei Comuni friulani nel triennio 2012-2014, distintamente per ciascun esercizio finanziario; f) gli effetti diretti ed indiretti indotti nel triennio 2012-2014, distintamente per ciascun esercizio finanziario, dall’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 e dalle disposizioni che lo hanno preceduto (in particolare, dall’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 e dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012) sulla finanza dei Comuni friulani nonché le modalità tecniche e procedimentali che regolano l’attribuzione di fondi agli enti locali friulani dopo la riforma del regime dei trasferimenti; g) l’incidenza degli effetti complessivamente determinati dalla riforma fiscale attuativa della legge n. 42 del 2009 sul totale delle entrate tributarie regionali accertate nell’esercizio antecedente alla riforma.<br />
2.– Le risposte fornite dalle parti in ordine alla citata istruttoria hanno posto in rilievo dati concordanti oppure complementari e sostanzialmente compatibili. È la loro lettura che continua a differenziare le due posizioni processuali ed in particolare: il giudizio sulla mancata previsione normativa della procedura pattizia e della sua doverosità (l’Avvocatura generale dello Stato ammette l’omesso avvio, rivendicando tuttavia – a differenza della Regione – la legittimità di tale mancata previsione); la valutazione in tema di neutralità della manovra; l’esistenza di dati analitici sui quali basare la procedura pattizia.<br />
Risulta quindi opportuno sintetizzare il contenuto delle risposte ottenute nell’assolvimento degli incombenti disposti e mettere in rilievo i punti di dissenso con particolare riguardo alle censure formulate dalla Regione.<br />
2.1.– Tra i dati concordanti vi è quello della mancata previsione normativa e del mancato avvio dei procedimenti pattizi volti ad individuare, in conformità all’art. 27 della legge n. 42 del 2009, la fissazione dei criteri di riparto definitivo del gettito fiscale come rideterminato dalla riforma della fiscalità territoriale.<br />
La Regione precisa inoltre che sarebbero tuttora bloccate le procedure – necessarie ai sensi dell’art. 63, secondo comma, dello statuto medesimo, dopo la revisione delle norme statutarie in materia finanziaria operata dalla legge n. 220 del 2010 – per l’adeguamento e l’aggiornamento delle disposizioni attuative dello statuto speciale.<br />
2.2.– Per quel che riguarda i dati relativi all’entità ed alle scadenze temporali delle operazioni di versamento e verifica del gettito dell’IRPEF di spettanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le risposte fornite dalle parti sono diverse ma sostanzialmente complementari.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato precisa che il Fondo di solidarietà comunale viene alimentato unicamente dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e da quelli delle Regioni autonome siciliana e Sardegna, enti che beneficiano del riparto a differenza di quelli delle altre autonomie speciali.<br />
I versamenti statali sarebbero tempestivi (sette giorni lavorativi) sulla base delle cifre risultanti dalla sommatoria dei modelli F24 utilizzati dai contribuenti. I dati sintetici relativi alla descritta operazione sono stati forniti dallo Stato.<br />
La Regione sostiene che gli accantonamenti sarebbero effettuati non sui dati effettivi del gettito, bensì su stime congetturali, come confermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri nella memoria illustrativa: gli importi di stima del gettito dell’ICI e dell’IMU sarebbero individuati in via unilaterale dal Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di criteri prevalentemente statistici, mentre le operazioni di “neutralizzazione”, che dovrebbero dare definitività alle relazioni finanziarie tra le parti, sarebbero effettuate in via unilaterale dal Ministero stesso per “riproporzionare” la variazione tra dati effettivi e dati stimati, sottraendo in questo modo al sistema regionale buona parte delle risorse ad esso spettanti. A tal proposito la Regione sostiene di versare in una situazione di deficit informativo, che non le consente di verificare la misura e la correttezza degli accantonamenti operati dall’Agenzia delle entrate: essi sarebbero imputati con un mero criterio di cassa sulla base del riscosso attraverso i modelli F24, di modo che non sarebbe consentito all’ente territoriale di sapere in che misura gli stessi siano riferibili all’IRPEF o ad altri tributi erariali oggetto di compartecipazione.<br />
Le stime contenute nelle disposizioni impugnate avrebbero un vizio genetico derivante dalla grave sottovalutazione del precedente gettito effettivo dell’ICI, indefettibile termine di paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma. A ciò sarebbe correlata la sovrastima del maggior gettito dell’IMU, la quale altererebbe ulteriormente la forbice differenziale, riverberandosi sul calcolo dell’accantonamento per tutte le annualità successive.<br />
Nel prendere atto che il gettito in contestazione non rifluisce nel Fondo di solidarietà comunale, la ricorrente ribadisce che il relativo ammontare, peraltro a suo avviso sovradimensionato, viene percepito dallo Stato e non può alimentare il fondo con il quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia finanzia i trasferimenti ai propri enti territoriali.<br />
2.3.– Per quel che riguarda l’entità degli accantonamenti nel triennio 2012-2014, l’Avvocatura generale dello Stato precisa che gli stessi sono così articolati: euro 73.027.450,06 nel 2012; euro 83.913.991,99 nel 2013; euro 144.155.582,14 (ammontare che include anche un conguaglio relativo ad anni precedenti e pari ad euro 1.308.002, 72) nel 2014.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato si sofferma sulla tecnica estimatoria utilizzata, affermando che le valutazioni effettuate si baserebbero su criteri metodologici condivisi in sede di tavolo tecnico della finanza locale con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), che avrebbe la rappresentanza negoziale dei Comuni d’Italia.<br />
La Regione sottolinea come dalla risposta dello Stato si evinca che i criteri di quantificazione degli importi degli accantonamenti sono stati approvati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali dopo apposito confronto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ANCI. Da tale contraddittorio sarebbero state completamente pretermessi la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed i Comuni del suo territorio.<br />
La ricorrente evidenzia, inoltre, che sussisterebbe divergenza tra le risultanze del proprio bilancio e le quantificazioni fornite dallo Stato relativamente al gettito dell’IRPEF di spettanza della Regione per il periodo 2011-2014. Gli importi comunicati dal Presidente del Consiglio sarebbero significativamente superiori, dal momento che essi comprenderebbero voci relative ad entrate che non sarebbero nella disponibilità effettiva della Regione oppure non riguarderebbero il profilo compensativo IMU-IRPEF.<br />
Secondo la ricorrente, la denunciata lesività dell’art. 1, comma 712, della legge n. 147 del 2013 troverebbe conferma nelle deduzioni statali, in quanto la riduzione del gettito dell’IMU in seguito all’esenzione relativa all’abitazione principale non sarebbe equivalente al gettito della TASI. Ciò emergerebbe dagli stessi dati forniti dalla difesa erariale: dalla tabella 3C riportata nella memoria del Presidente del Consiglio dei ministri risulterebbe per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una differenza pari a circa euro 9.300.000,00, nel senso che la TASI produrrebbe un gettito inferiore di tale importo rispetto al gettito teorico dell’IMU sull’abitazione principale. Qualora i conteggi esposti dall’Avvocatura generale dello Stato fossero presi a riferimento per la quantificazione dell’accantonamento, si verificherebbe dunque una penalizzazione aggiuntiva quantificabile nel citato importo.<br />
2.4.– Quanto all’entità del minor gettito fiscale registratosi nei Comuni friulani nel triennio 2012-2014 per ciascun esercizio finanziario ed agli effetti diretti ed indiretti indotti nel triennio 2012-2014 per ciascun esercizio finanziario dall’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013, nonché alle modalità tecniche e procedimentali che regolano l’attribuzione di fondi agli enti locali friulani dopo la riforma del regime dei trasferimenti, le parti non hanno fornito determinazioni finanziarie esaustive, pur dissentendo sulla neutralità dell’operazione: l’Avvocatura generale dello Stato, riferendosi al complesso delle autonomie speciali, afferma che il minor gettito dell’IMU sarebbe sostanzialmente equivalente a quello relativo alla TASI, mentre la Regione, proprio prendendo spunto dall’indeterminatezza analitica della risposta dell’Avvocatura generale, riferisce di non essere in possesso degli strumenti informativi necessari a dare una puntuale e completa risposta al quesito posto da questa Corte. Così, in ordine all’impatto sul regime dei trasferimenti, l’Avvocatura generale dello Stato afferma la sostanziale neutralità, per i bilanci degli enti locali interessati, delle operazioni fiscali in contestazione, mentre la Regione, pur dichiarando di non essere in possesso degli strumenti informativi necessari per dare una puntuale e completa risposta in termini quantitativi al quesito istruttorio, asserisce che, per effetto della manovra stessa, ha dovuto provvedere ad assegnazioni integrative straordinarie ai Comuni per compensare la minore disponibilità finanziaria, dipendente dal gettito accantonato dallo Stato, tenendo conto dei trasferimenti storici corrisposti agli enti locali.<br />
2.5.– Per quel che riguarda gli effetti complessivamente determinati dalla riforma fiscale attuativa della legge n. 42 del 2009 sul totale delle entrate tributarie regionali accertate nell’esercizio ad essa antecedente, l’Avvocatura generale dello Stato afferma che le misure di cui all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 non avrebbero avuto alcun impatto sulle entrate tributarie regionali, in quanto gli accantonamenti operati sarebbero neutralizzati da una minore spesa per trasferimenti ai Comuni, nei confronti dei quali la ricorrente potrebbe recuperare la minore entrata da accantonamento. L’attuazione dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 non avrebbe pertanto avuto incidenza alcuna sugli equilibri di bilancio della Regione.<br />
Al contrario, quest’ultima sostiene che gli accantonamenti complessivi previsti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel quadriennio 2011-2014 inciderebbero sul totale delle entrate tributarie della Regione in una misura variabile tra il quindici ed il diciotto per cento.<br />
3.– Per inquadrare appieno le questioni sollevate nel presente giudizio occorre ricostruire l’evoluzione del quadro normativo che ha determinato la stabilizzazione dell’accantonamento a carico della Regione ricorrente e la mancata compensazione delle risorse finanziarie sottratte alla fiscalità territoriale in contrasto con la riforma della stessa, la quale, come noto, prende le mosse dalla legge n. 42 del 2009.<br />
Ai fini che qui interessano l’art. 27 di detta legge dispone, al comma 1, – per quel che riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome – che «1. […] nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti […] secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti […]. 2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 3. […] Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza […] b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali […]. 7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica […]».<br />
Sulla base di tali presupposti normativi, l’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 42 del 2009, ha attribuito ai Comuni, con decorrenza dal 2011, il gettito o quote del gettito derivante, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, dei seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo; b) imposte ipotecaria e catastale; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti. Inoltre, il successivo art. 14 di detto decreto, ai commi 2 e 3, ha prescritto: «2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall’articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all’articolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti».<br />
Occorre infine rammentare che l’art. 63, quarto comma, dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia disciplina, accanto alle ordinarie procedure di modifica previste dalla Costituzione, il procedimento finalizzato all’accordo per la modifica delle sole norme statutarie in materia.<br />
Dalla legge n. 42 del 2009, dal decreto attuativo in tema di federalismo fiscale municipale e dallo statuto di autonomia si evincono alcuni principi cardine della riforma tributaria afferente alle autonomie speciali ed in particolare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: «a) conferma del metodo pattizio quale strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedurale, nella disciplina delle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali; b) principio di neutralità nella rideterminazione delle attribuzioni fiscali alle autonomie speciali da attuare secondo il canone della leale collaborazione; c) finalità di razionalizzazione e perequazione del meccanismo rideterminativo del riparto fiscale; d) criterio guida della “sostituzione” dei tributi per assicurare il nuovo riparto della fiscalità territoriale. In definitiva, si tratta di criteri guida per realizzare il necessario bilanciamento tra le ragioni di salvaguardia delle autonomie speciali, quelle di realizzazione del federalismo solidale e quelle di tutela degli equilibri di bilancio, intesi questi ultimi come riferiti sia alle singole autonomie che al sistema della finanza pubblica allargata» (sentenza n. 155 del 2015).<br />
L’art. 1, comma 157, della legge n. 220 del 2010 ha integrato – con la procedura speciale prevista dall’art. 63, quarto comma, dello statuto – l’art. 51 dello stesso, inserendo tra l’altro il seguente secondo comma: «Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato».<br />
Il successivo comma 159 di detto articolo ha previsto che «[q]ualora con i decreti legislativi di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, siano istituite sul territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti, con le procedure previste dall’articolo 27 della medesima legge n. 42 del 2009, è rivisto l’ordinamento finanziario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo».<br />
La cornice costituzionale delle regole riguardanti il riparto del gettito fiscale tra lo Stato e i livelli di governo territoriale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede una procedura pattizia semplificata per la modifica dello statuto, utile sia per assicurare la più ampia razionalizzazione delle relazioni finanziarie in materia fiscale, come disposto dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dall’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia per un’ipotesi più limitata di assestamento – secondo il combinato dei richiamati commi 157 e 159 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010 – finalizzata alla semplice neutralità finanziaria della riforma fiscale nei riguardi di tutti i diversi livelli di governo.<br />
Indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad una rideterminazione più complessa secondo i plurimi criteri dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009 o a quella più semplice basata sul solo criterio della neutralità finanziaria, quel che risulta di tutta evidenza è che l’epilogo della riforma afferente al riparto del gettito fiscale non può che passare – in alternativa all’ordinaria procedura di revisione costituzionale dello statuto – attraverso il procedimento negoziato dell’accordo.<br />
3.1.– Per spiegare l’evoluzione legislativa della riforma della fiscalità territoriale occorre poi rammentare la diversa posizione, nella materia della finanza degli enti locali, delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna rispetto alle altre autonomie speciali, tra cui la stessa ricorrente.<br />
In particolare, per i Comuni ubicati nel territorio di queste ultime l’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 ha previsto che l’acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito stimato dell’IMU avvenga attraverso le procedure previste dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, e che fino all’emanazione delle norme di attuazione richiamate dal citato art. 27, un importo pari a detto maggior gettito venga accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.<br />
La legge n. 214 del 2011, di conversione del suddetto decreto-legge, ha introdotto l’ultimo periodo del comma 17, il quale stabilisce che «l’importo complessivo della riduzione del recupero [afferente alle suddette autonomie speciali] risulta pari per l’anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro».<br />
La legge n. 228 del 2012 ha previsto all’art. 1, comma 380, lettera h), che il comma 17 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 continui ad applicarsi nei soli territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
L’impugnato art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 ha infine modificato l’art. 1, comma 380, lettera h), della legge n. 228 del 2012, in particolare consolidando la prescrizione dell’art. 13, comma 17, del d.l. n. 201 del 2011 nei territori delle autonomie speciali da ultimo menzionate.<br />
Tale disposizione, attraverso il complesso riferimento alle precedenti, è venuta così a perpetuare l’istituto dell’accantonamento in assenza di qualsiasi scadenza temporale che ne prevedesse quanto meno la definitiva determinazione. È proprio su tale stabilizzazione che si concentrano le censure della ricorrente.<br />
4.– Alla luce di quanto premesso, le censure rivolte all’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013 sono fondate in riferimento agli artt. 49, 51, secondo comma, e 63, quarto comma, dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed al principio di leale collaborazione.<br />
Dalla relazione della norma impugnata con quelle precedenti e dall’istruttoria conseguente all’ordinanza di questa Corte del 26 novembre 2015 emergono infatti plurimi elementi di contrasto con i suddetti parametri costituzionali: a) il comma 729 non contempla il contraddittorio e l’accordo come procedimenti necessari per la definizione del nuovo riparto della fiscalità territoriale conseguente alla riforma; b) la norma impugnata non configura l’accantonamento come istituto provvisorio suscettibile di rideterminazione, nel senso già precisato da questa Corte con la sentenza n. 77 del 2015; c) non è stato rispettato il principio di neutralità degli effetti della riforma nell’ambito delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; d) la norma impugnata non prevede l’ostensibilità dei dati analitici di composizione del gettito, necessari per compiere le operazioni di conguaglio, stabilizzare e mettere a regime le entrate fiscali della Regione e dei propri enti locali.<br />
4.1.– La violazione del principio dell’accordo emerge confrontando la disposizione impugnata con il combinato delle norme contenute nell’art. 49 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che prevede le compartecipazioni regionali ai tributi erariali, nel successivo art. 51, secondo comma, il quale stabilisce la spettanza alla Regione di compartecipazioni ed addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali del proprio territorio, e nell’art. 63, quarto comma, del medesimo statuto, il quale prevede il metodo dell’accordo, nonché nell’art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010, volto ad assicurare la neutralità finanziaria correlata a nuove forme di imposizione in sostituzione di tributi vigenti.<br />
È stato già precisato da questa Corte (sentenza n. 19 del 2015) che lo strumento dell’accordo serve a conciliare, nel loro complesso, punti controversi o indefiniti, anche attraverso la modulazione progressiva delle regole di evoluzione dei flussi finanziari, soprattutto quando queste sono fortemente influenzate dalle tendenze di fondo dell’economia e da incisive riforme di tipo fiscale, così da presentare scarti previsionali rilevanti in ragione delle traiettorie assunte da dinamiche molto complesse, le quali possono essere assoggettate – solo dopo una fase di sperimentazione – ad una regolamentazione chiara e stabile nell’ambito delle relazioni tra Stato ed ente territoriale. Ne consegue che «il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l’accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi […]. Il principio dell’accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo (sentenza n. 379 del 1992). Ciò significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l’autonomia finanziaria della Regione con [gli indefettibili vincoli di finanza pubblica]» (sentenza n. 19 del 2015).<br />
Proprio l’esigenza di questa specificazione in itinere, originata da fenomeni obiettivi della finanza pubblica che si impongono, ex ante ed ex post, al processo decisionale normativo, deve essere conciliata attraverso il metodo dell’accordo con i principi costituzionali inerenti al rapporto tra lo Stato e le autonomie speciali. L’espressione di tale esigenza si rinviene, tra l’altro, nel già richiamato art. 1, comma 159, della legge n. 220 del 2010.<br />
La definizione in contraddittorio dei criteri per il riparto della fiscalità territoriale non impedisce certamente allo Stato di adottare determinazioni normative unilaterali come quella dell’accantonamento: quest’ultimo deve essere tuttavia inteso come rimedio provvisorio per assicurare una corretta fase di “sperimentazione finanziaria”, indispensabile per realizzare un neutrale trapasso al nuovo sistema tributario definito dalla riforma. È evidente che aver reso definitivo l’accantonamento dopo due anni di sperimentazione, in relazione ai quali ben poteva essere svolto in contraddittorio un confronto tra le stime previsionali e l’effettivo andamento del gettito per fissare in via definitiva il neutrale riparto delle entrate fiscali attraverso la modifica semplificata dello statuto e delle relative norme di attuazione, determina l’illegittimità della disposizione impugnata con riferimento al modello previsto dagli evocati parametri.<br />
L’indefettibilità costituzionale del meccanismo dell’accordo assorbe qualsiasi considerazione circa la questione, controversa tra le parti, concernente la composizione della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la quale avrebbe negoziato con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’ANCI la quantificazione degli accantonamenti in assenza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.<br />
4.2.– Quanto alla illegittimità della stabilizzazione dell’accantonamento senza un previo contraddittorio tra le parti, rileva il profilo funzionale di tale istituto nell’ambito della legislazione statale afferente alle relazioni finanziarie tra Stato e autonomie speciali.<br />
È stato a tal proposito affermato da questa Corte che «[p]er mezzo dell’accantonamento […], poste attive che permangono nella titolarità della Regione, cui infatti spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione (sentenza n. 23 del 2014), sono sottratte a un’immediata disponibilità per obbligare l’autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. Una volta chiarito che il contributo imposto a tal fine alle ricorrenti è legittimo, si deve concludere che l’accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia l’art. 27 della legge n. 42 del 2009, costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali all’assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale» (sentenza n. 77 del 2015).<br />
In sostanza, l’accantonamento ha natura intrinsecamente provvisoria e la sua utilizzazione si giustifica solo con riguardo a quelle situazioni che per obiettive difficoltà non possono essere definite contestualmente alla redazione dei bilanci di previsione. Esso si differenzia dall’istituto del contributo delle autonomie speciali – come definito nella sentenza n. 19 del 2015 – per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, previsti dagli ordinamenti nazionale e comunitario, proprio per il carattere di necessaria temporaneità (anche il contributo diretto finalizzato ad assicurare il rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di finanza pubblica può essere rideterminato attraverso il procedimento pattizio, ma ciò avviene soltanto in via ipotetica: sul punto ancora sentenza n. 19 del 2015), strettamente correlato a situazioni di innovazione normativa che presentano una complessità analitica obiettiva e non si prestano a definizioni istantanee finanziariamente univoche.<br />
Le esposte considerazioni mettono in luce l’indissolubile collegamento, in termini dinamici, dell’accantonamento con l’accordo, nel quale viene depositato l’epilogo delle complesse transazioni ispirate al leale contraddittorio tra lo Stato e le autonomie speciali.<br />
Solo il fallimento di reiterate trattative può giustificare, pur sempre nel rispetto degli statuti e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, una composizione normativa unilaterale da parte dello Stato, mentre analogo risultato non è possibile perseguire indirettamente, rendendo stabile una disciplina intrinsecamente provvisoria.<br />
4.3.– Quanto alla violazione del principio di neutralità degli effetti fiscali della riforma sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, occorre preliminarmente precisare che il legislatore statale avrebbe potuto scegliere, indifferentemente, un percorso di integrale “rideterminazione” secondo i criteri previsti dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dall’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 oppure scegliere il criterio minimale della neutralità fissato dal combinato dei commi 157 e 159 dell’art. 1 della l. n. 220 del 2010; in entrambi i casi, tuttavia, solo attraverso il procedimento pattizio dell’accordo. Al contrario, esso ha proceduto in via unilaterale mediante la stabilizzazione dell’accantonamento, determinato su base esclusivamente estimatoria. Avendo la ricorrente richiamato il criterio di neutralità previsto dal combinato dei suddetti commi 157 e 159, è in relazione a questi ultimi che deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.<br />
Quanto alla sussistenza per la ricorrente della lesione di carattere finanziario e del conseguente pregiudizio per la programmazione regionale, non può essere condivisa l’eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato secondo cui vi sarebbe carenza di interesse all’impugnativa, in quanto la Regione lamenterebbe un vulnus alle proprie prerogative finanziarie senza dimostrare in concreto come le norme contestate si traducano nella denunciata alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari necessari a farvi fronte.<br />
Innanzitutto, valgono a provare tale lesione gli accertamenti compiuti, in sede di parificazione del rendiconto regionale 2014, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale ha rilevato anomalie nei meccanismi di accreditamento delle entrate tributarie della Regione, sottolineando il perdurare (rispetto all’esercizio 2013 egualmente inciso) «di “variabili ingovernabili dalla Regione” dipendenti dalle misure di finanza pubblica statale che, con contenuti finanziari talvolta non immediatamente quantificabili, producevano effetti diretti sull’ammontare delle compartecipazioni regionali, condizionando la programmazione [nonché l’esistenza di] ulteriori variabili ingovernabili, o quanto meno imprevedibili, connesse al sistema normativo di quantificazione e riscossione del gettito tributario spettante alla Regione […]. Per tale motivo anche le vicende connesse al tempo e al luogo del mero versamento delle imposte (ad es. anticipi delle scadenze di pagamento, mobilità dei contribuenti versanti) influiscono direttamente sulla quantificazione del gettito annuale spettante alla Regione» (delibera n. 95 del 2015).<br />
Ciò risulta pregiudizievole non solo sotto il profilo meramente finanziario, ma anche sotto quello della corretta programmazione, poiché rimane incerta per l’intero esercizio finanziario la quantificazione delle risorse sulla base delle quali determinare l’attuazione delle politiche regionali. Osserva in proposito la Corte dei conti nella succitata delibera che «l’accertamento delle entrate non opera in conformità alla nozione giuridica propria della contabilità finanziaria, bensì esprime le “somme finalizzate” e cioè l’importo dell’effettivo accredito sul conto di tesoreria della Regione delle somme ripartite e cioè incassate».<br />
Inoltre, dagli stessi dati comunicati dall’Avvocatura generale dello Stato, in ottemperanza alla richiesta istruttoria di questa Corte, appare una progressiva espansione nel triennio 2012-2014 degli accantonamenti a carico della Regione: euro 73.027.450,06 nel 2012; euro 83.913.991,99 nel 2013; euro 144.155.582,14 nel 2014. Indipendentemente dalle plurime variabili che incidono su tali quantificazioni, la progressione degli incrementi appare inequivocabile sintomo dell’accentuata contrazione delle risorse fiscali a disposizione della Regione in assenza di qualsiasi meccanismo compensativo fondato su accertamenti in contraddittorio con lo Stato.<br />
È da sottolineare, poi, come il Presidente del Consiglio dei ministri non risponda alla censura regionale, secondo cui le stime contenute nelle disposizioni impugnate avrebbero un vizio genetico derivante dalla grave sottovalutazione del precedente gettito effettivo dell’ICI, indefettibile termine di paragone per verificare la neutralità finanziaria delle compensazioni previste dalla riforma. A ciò sarebbe correlata la sovrastima del maggior gettito dell’IMU, la quale altererebbe ulteriormente la forbice differenziale, riverberandosi sul calcolo dell’accantonamento per tutte le annualità successive. Malgrado le puntuali richieste istruttorie in proposito formulate da questa Corte, non vi è traccia nella risposta dell’Avvocatura generale dello Stato di informazioni e quantificazioni finanziarie circa il problema sollevato dalla ricorrente in ordine al mancato rispetto della neutralità finanziaria.<br />
Peraltro, non può essere accolta neppure l’ulteriore eccezione del Presidente del Consiglio secondo cui la Regione potrebbe recuperare il gettito fiscale accantonato dallo Stato attraverso una speculare riduzione dei trasferimenti ai Comuni friulani. Occorre in proposito ricordare che la finanza degli enti locali si basa su tributi propri ma anche su trasferimenti, i quali nel caso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – a differenza di quel che avviene per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e per quelli della Regione siciliana e della Regione Sardegna – vengono somministrati dalla stessa Regione (cosiddetti “trasferimenti istituzionali”), in conformità a quanto previsto dal proprio statuto. Ne consegue che, dovendosi effettuare la pretesa compensazione sui predetti trasferimenti, sarebbe violata la neutralità finanziaria complessiva dell’operazione ai danni degli enti locali friulani, i quali non potrebbero a loro volta compensare la riduzione dei trasferimenti con il maggior gettito dell’IMU, che per legge è attribuito allo Stato.<br />
4.4.– L’art. 1, comma 729, della legge n. 167 del 2013 viene altresì a collidere con le richiamate disposizioni statutarie e con il principio di leale collaborazione sotto un ulteriore profilo: ossia per la mancata previsione di una corretta condivisione, da parte dello Stato, dei dati analitici necessari ad effettuare in contraddittorio le compensazioni indispensabili ad assicurare la neutralità della riforma fiscale nelle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed, eventualmente, le altre operazioni di cui all’art. 27 della legge n. 42 del 2009 finalizzate alla razionalizzazione delle risorse tributarie assegnate alla medesima Regione ed ai propri enti locali.<br />
È utile ricordare come il sistema tributario regionale sia caratterizzato, quasi per intero, dall’eteronomia della struttura dei tributi (propri derivati, addizionali, compartecipazioni al gettito di quelli erariali) e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali, soluzioni giustificate dall’interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza, tra i quali spiccano il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma, Cost., e come tale “supremazia normativa” sia giustificata sul piano funzionale da inderogabili istanze unitarie che permeano la Costituzione. Tuttavia, aggiungere a questa fondamentale prerogativa del legislatore statale anche l’esonero per lo Stato dall’obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all’autonomia speciale, costituisce un’ingiustificata compressione dell’autonomia stessa.<br />
Con riguardo alla fattispecie normativa in esame può dunque dirsi che il legislatore statale, durante l’ampio percorso di attuazione della riforma fiscale previsto dalla legge n. 42 del 2009, abbia prima fissato regole costituzionalmente corrette afferenti ai meccanismi di funzionamento delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali in materia tributaria ma, successivamente, abbia determinato un quadro opaco ed autoreferenziale per quel che concerne le dinamiche applicative del riparto del gettito.<br />
Questa inadeguata traduzione del modello costituzionale nel meccanismo giuridico, che lo avrebbe dovuto in concreto attuare, viene a pregiudicare – attraverso la mancata previsione dell’obbligo di produrre adeguate informazioni finanziarie da parte dello Stato – la possibilità di un consapevole contraddittorio, finalizzato ad assicurare la cura di interessi generali quali l’equilibrio dei reciproci bilanci, la corretta definizione delle responsabilità politiche dei vari livelli di governo in relazione alle scelte e alle risorse effettivamente assegnate e la sostenibilità degli interventi pubblici in relazione alle possibili utilizzazioni alternative delle risorse contestate, nel tessuto organizzativo delle amministrazioni concretamente interessate al riparto del gettito fiscale.<br />
Pur dovendo necessariamente utilizzare metodologie di stima preventiva, la pianificazione di detto riparto (conseguente alla riforma) tra i diversi livelli di governo territoriale rimane un fenomeno intrinsecamente giuridico e costituzionalmente rilevante. In quanto tale, riguarda anche gli interessi delle diverse collettività locali coinvolte, le quali hanno diritto ad un’informazione chiara e trasparente sull’utilizzazione del prelievo obbligatorio e sulla imputabilità delle scelte politiche sottese al suo impiego.<br />
È opportuno in proposito ricordare che l’art. 1 della legge n. 42 del 2009 declina l’autonomia degli enti territoriali come finalizzata a garantire «i principi di solidarietà e di coesione sociale [nonché] la massima responsabilizzazione [di detti enti] e l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti». La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed i propri enti territoriali sono comunità esponenziali del pluralismo sociale, nella cornice di una Repubblica una e indivisibile, tale anche in ragione del pluralismo istituzionale e delle istanze di autonomia che ne caratterizzano il tessuto democratico. In tale contesto, la chiarezza e la trasparenza dei rapporti tra prelievo tributario e suo impiego per le politiche regionali diventano un corredo indefettibile affinché tale esponenzialità si esplichi con connotati concreti.<br />
Se i citati principi sono riferibili al prelievo tributario in generale, essi sono ancor più stringenti con riguardo alla disciplina del meccanismo dell’accantonamento, il quale comporta un sacrificio preventivo della fiscalità territoriale in attesa della definitiva attuazione del parametro normativo, una volta che siano disponibili con chiarezza i dati necessari per il conguaglio tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del gettito proveniente dalle diverse tipologie tributarie interessate dalla riforma.<br />
5.– In riferimento agli stessi parametri considerati per l’art. 1, comma 729, della legge n. 147 del 2013, anche le censure rivolte al comma 711 del medesimo articolo sono fondate.<br />
La norma prevede che la compensazione del minor gettito dell’IMU, derivante dai precedenti commi 707, lettera c), e 708, avvenga attraverso un minor accantonamento delle quote di compartecipazione regionali ai tributi erariali. Dall’illegittimità del predetto meccanismo di accantonamento, affermata in relazione al comma 729, deriva che le operazioni di marginale rideterminazione quantitativa come quella prevista dalla disposizione in esame non possano essere preservate.<br />
6.– Sono altresì fondate in riferimento ai richiamati parametri anche le questioni sollevate nei confronti dell’art. 1, comma 712, della legge n. 147 del 2013.<br />
Con riguardo all’IMU sull’abitazione principale lo Stato ha comunque determinato l’accantonamento, sostituendo tale mancato gettito con quello della TASI. Per l’esercizio finanziario 2014 quest’ultimo tributo non ha fornito un provento equivalente a quello presunto dell’IMU, determinando quindi una maggiore riduzione ai danni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di oltre euro 9.300.000,00. Dalla precedente enunciazione di illegittimità costituzionale nei confronti del comma 729 e dall’acclarato inserimento della norma in esame nel meccanismo degli accantonamenti deriva pertanto anche l’illegittimità del comma 712.<br />
7.– In ordine alle dichiarate illegittimità sono necessarie alcune precisazioni circa gli effetti dalle stesse prodotti sul meccanismo dell’accantonamento. Quest’ultimo, proprio in base al principio dell’equilibrio dinamico del bilancio, verrà meno a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando tuttavia che per i decorsi esercizi gli accantonamenti effettuati in via preventiva dovranno essere conciliati con i dati del gettito fiscale accertato, restituendo alla Regione ricorrente le somme trattenute in eccedenza.<br />
La stessa ricorrente – consapevole della complessità della situazione finanziaria sedimentatasi a seguito della mancata compensazione degli accantonamenti – chiede in via subordinata la cessazione dell’accantonamento a far data dal giorno della pubblicazione della eventuale sentenza di accoglimento a condizione che lo Stato proceda in contraddittorio alle necessarie compensazioni per il periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del primo accantonamento (esercizio 2012), assicurandone la relativa copertura finanziaria nell’esercizio di effettuazione di tale compensazione. A ben vedere, con riguardo alla particolare situazione in esame, tale effetto risulta naturale conseguenza della specificità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni e del carattere di continuità dei bilanci pubblici, che consente rimodulazioni dei rapporti debitori e creditori tra Stato ed autonomie territoriali anche in esercizi successivi alla loro scadenza.<br />
E ciò è coerente con quanto questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare con riguardo all’inscindibile connessione tra il principio dell’equilibrio dinamico del bilancio ed il carattere di continuità degli esercizi finanziari, il quale ne risulta naturale declinazione essendo «essenziale per garantire nel tempo l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale» (sentenza n. 155 del 2015), anche attraverso appropriate rimodulazioni dei rapporti fra Stato ed autonomie speciali «con riguardo ai decorsi esercizi» (sentenza n. 155 del 2015).<br />
D’altronde, il principio dell’equilibrio dinamico, «[e]ssendo strettamente connesso [a quello] di continuità del bilancio, essenziale per garantire nel tempo l’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, […] può essere applicato anche ai fini della tutela della finanza pubblica allargata, consentendo in sede pattizia di rimodulare in modo più appropriato le relazioni finanziarie anche con riguardo ai decorsi esercizi» (sentenza n. 155 del 2015).<br />
Peraltro, scrutinando una diversa fattispecie di natura tributaria proposta in via incidentale, questa Corte ha affermato che il legislatore deve provvedere tempestivamente «al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), […] ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame» (sentenza n. 10 del 2015).<br />
8.– Restano assorbite le ulteriori censure rivolte all’art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge n. 147 del 2013. Va inoltre precisato che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale delle suddette disposizioni, «essendo fondata sugli evocati parametri statutari [e sul principio di leale collaborazione tra le parti in causa] ha efficacia, con riguardo all’applicazione di dette norme, limitatamente all[a] Region[e] autonom[a] Friuli-Venezia Giulia» (sentenza n. 39 del 2014).<br />
9.– La questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 723, della legge n. 147 del 2013 non è fondata in riferimento a tutti i parametri invocati dalla ricorrente.<br />
La disposizione si limita ad introdurre a carico di tutti gli enti locali un mero obbligo di comunicazione, senza che il meccanismo di riparto del gettito fiscale venga modificato o alterato da tale disposizione. Inoltre, laddove tale comma richiama l’art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012, si appalesa l’infondatezza dell’impugnazione per erroneità del presupposto interpretativo, dacché è stato confermato che esso non trova applicazione per l’autonomia speciale ricorrente.<br />
10.– Anche le censure rivolte ai successivi commi 725 e 727 del medesimo articolo non sono fondate.<br />
Le due disposizioni disciplinano rispettivamente il caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di IMU, una somma spettante al Comune ed il caso opposto di indebito versamento a quest’ultimo, dettando prescrizioni per la comunicazione degli errori e le modalità con cui porvi rimedio. Per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è previsto che la “regolazione” avvenga nell’ambito dell’attuazione degli accantonamenti. I due commi non contengono nel loro precetto principale alcuna previsione lesiva e si limitano a rimettere la fase della “regolazione” concreta alla sede dell’accantonamento. Una volta rimosso il meccanismo degli accantonamenti, la “regolazione” avverrà semplicemente in altro modo, senza alcun pregiudizio per le finanze regionali.<br />
11.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013 è inammissibile.<br />
Con riferimento alla norma di specie difetta ogni specifico percorso argomentativo a suffragio della dedotta illegittimità, non essendo sufficiente il generico rinvio al precedente ricorso, deciso nel senso della inammissibilità con la sentenza n. 155 del 2015 di questa Corte. Per tale ragione la censura, genericamente proposta nei confronti della citata disposizione, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di motivazione (ex multis, sentenza n. 220 del 2013).<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe,<br />
1) dichiara, con gli effetti di cui in motivazione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;<br />
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 723, 725 e 727, della legge n. 147 del 2013, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 4, numero 1-bis), 48, 49, 51, secondo comma, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in relazione alla normativa di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale), al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in relazione al principio di neutralità finanziaria previsto dall’art. 1, comma 159, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011), nonché in riferimento agli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. ed ai principi dell’accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento ai medesimi parametri di cui al punto precedente, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria</div>
<p>F.to: Roberto MILANA&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.188</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-1-2016-n-188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.188</a></p>
<p>Pres. Lelli Est. Maiello Sull’assenza di interesse da parte di un comitato civico costituito “per tutelare i diritti dei cittadini e concorrere all’azione amministrativa comunale con funzione di proposta e consultazione …” a prendere visione ed estrarre copia alla documentazione amministrativa relativa all’affidamento del servizio di igiene urbana. &#160;Legittmazione ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-1-2016-n-188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lelli Est. Maiello</span></p>
<hr />
<p>Sull’assenza di interesse da parte di un comitato civico costituito “per tutelare i diritti dei cittadini e concorrere all’azione amministrativa comunale con funzione di proposta e consultazione …” a prendere visione ed estrarre copia alla documentazione amministrativa relativa all’affidamento del servizio di igiene urbana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>&nbsp;Legittmazione ad agire – associazioni ambientaliste – diritto di accesso &#8211; scopo statutario.<b> </b></p>
<p>&nbsp;In tema di diritto di accesso, l’interesse di un comitato civico non può sostanziarsi in un controllo generalizzato della legalità dell’azione amministrativa, dovendosi ancorare ad una posizione differenziata che distingua l’ente da qualsiasi altro soggetto.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;In tema di diritto di accesso, l’interesse di un comitato civico non può sostanziarsi in un controllo generalizzato della legalità dell’azione amministrativa, dovendosi ancorare ad una posizione differenziata che distingua l’ente da qualsiasi altro soggetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00188/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03631/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3631 del 2015, proposto da:&nbsp;Comitato Civico Cellolese, in persona del legale pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Tozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 323;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Eleonora Marzano con la quale elettivamente domicilia in Napoli, al viale A. Gramsci n. 16 presso l’Avv. Luigi M. D’Angiolella;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Egea Service S.P.A, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) della nota del Comune di Cellole, prot. n. 5585 del 11.6.2015;<br />
b) ove e per quanto lesiva, della nota del Comune di Cellole prot. n.3848 del 24.4.2015.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Il ricorrente, comitato civico costituito “<em>per tutelare i diritti dei cittadini e concorrere all’azione amministrativa comunale con funzione di proposta e consultazione …</em>”, espone che:<br />
&#8211; con contratto n.186 del 25 Ottobre 2001 il Comune di Cellole affidava il servizio di igiene urbana alla società Eco 4 S.p.A., di cui era socio il consorzio comunale obbligatorio Ce4 (al quale partecipava l’amministrazione resistente) unitamente a privat<br />
&#8211; in seguito al fallimento della precitata società mista, subentrata la società Egeaservice S.p.A., che chiedeva e otteneva, con lodo arbitrale del 16 Settembre 2014, la condanna del Comune di Cellole al risarcimento dei danni, quantificati in € 6.000.000<br />
&#8211; a seguito del suddetto contenzioso il comitato ricorrente presentava al Comune di Cellole, in data 25.3.2015, un’istanza di accesso alla ”documentazione amministrativa presente tra il Comune di Cellole e Società Eco4, dall’anno 2001 a tutt’oggi”.<br />
&#8211; con la gravata nota prot. n. 3848 del 24 aprile 2015, l’Ente intimato inoltrava preavviso di rigetto ex art 10 bis l. 7 Agosto 1990, n.241, opponendo l’assenza di un interesse concreto, diretto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tu<br />
&#8211; in data 7 maggio 2015, con note prot. 4289 e 4290, in riscontro alle suddette obiezioni, il comitato perimetrava la pretesa ostensiva circoscrivendola ai seguenti atti: contratto tra la società ECO4 S.p.A. e il Comune di Cellole; delibera di approvazion<br />
Ciò nondimeno, il Comune di Cellole, con nota prot. n. 5585 dell’ 11 giugno 2015, ribadiva le ragioni ostative anticipate nel preavviso di rigetto e, pertanto, confermava l’opposto diniego.<br />
Di qui l’azione spiegata in giudizio volta all’annullamento del mentovato atto di diniego ed all’accertamento del diritto di accesso alla documentazione di cui alla sopraindicata istanza, con conseguente condanna della parte intimata agli adempimenti consequenziali.<br />
Resiste in giudizio il Comune di Cellole.<br />
All’udienza del 16.12.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Ritiene, anzitutto, il Collegio che la fattispecie qui in rilievo non sia sussumibile in nessuna delle ipotesi normative tipiche che contemplano un diritto incondizionato di conoscenza degli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio trasparenza.<br />
Segnatamente, nella suddetta prospettiva, occorre muovere dalla infondatezza delle censure formulate ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 33 del 2013.<br />
La piana lettura delle suindicate istanze ostensive, del 25.3.2015 e del 7 maggio 2015, riflette, invero, con evidenza, che la pretesa attorea è stata azionata ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e, come tale, dunque, è stata coerentemente valutata dall’Amministrazione intimata, di talchè è solo all’interno del suddetto perimetro normativo che è possibile valutare la legittimità del diniego nonché la spettanza del diritto reclamato.<br />
Pur essendo il rito ex art. 116 c.p.a. esperibile sia a tutela dell&#8217;accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 della l. n. 241 cit., sia &#8220;per la tutela del diritto di accesso civico connessa all&#8217;inadempimento degli obblighi di trasparenza&#8221;, i due istituti sono tra loro diversi vista, in particolare, la differenza dei relativi presupposti.<br />
Con il d.lgs. n. 33/2013, infatti, si è inteso procedere al riordino della disciplina volta ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività delle P.A., allo scopo di attuare il principio democratico, nonché i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell&#8217;utilizzo di risorse pubbliche, quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione e per la realizzazione di un&#8217;Amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Il tutto, con la pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (elencati nei capi II, III, IV e V del succitato decreto legislativo ed aventi ad oggetto l&#8217;organizzazione, nonché diversi campi di attività delle P.A.) nei siti istituzionali di queste, con diritto di chiunque di accedere a tali siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione, né identificazione; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 33 cit., il cd. accesso civico, consistente in una richiesta (che non va motivata) di effettuare tale adempimento, con possibilità, nel caso di conclusiva inadempienza dell&#8217;obbligo in questione, di ricorrere al G.A. secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 104/2010.<br />
Diversamente l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, è relativo al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di &#8220;documenti amministrativi&#8221;, intendendosi per &#8220;interessati&#8221; i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si rivolge l&#8217;accesso, cosicché in funzione di tale interesse l&#8217;istanza di accesso deve essere motivata.<br />
Il Collegio è ben consapevole del fatto che l’accesso civico è uno strumento che si aggiunge a quelli esistenti, senza eliderli, ma sovrapponendosi agli stessi. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso ‘classico’ ex L. 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale ‘classico’ di cui alla L. 241/1990 (cfr. TAR Campania, VI Sezione, 05671/2014 del 05/11/2014).<br />
Ciò nondimeno, è di tutta evidenza che, una volta esercitata la facoltà di avvalersi esclusivamente di uno degli istituti sopraindicati mediante la presentazione della relativa specifica istanza, non è possibile poi far valere, con la pretesa automaticità, le prerogative di tutela previste per l’altro procedimento, siccome giammai attivato dal soggetto interessato; ciò, anche in un’ottica di leale collaborazione tra le parti, dovendo l’istanza del soggetto interessato orientare, in termini di necessaria coerenza, il comportamento concretamente esigibile dall’Autorità adita.<br />
Ed, invero, nel caso in esame difetta, in apice, una richiesta di accesso civico che, peraltro, sebbene connotata da estrema informalità, riflette, ai sensi della disciplina di settore, un contenuto tipizzato, di certo non fungibile con quello dell’istanza di accesso ordinaria, siccome volta a promuovere – per finalità e muovendo da presupposti di legittimazione diversi &#8211; i seguenti adempimenti a carico dell’Amministrazione “…<em>procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell&#8217;informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l&#8217;avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l&#8217;informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l&#8217;amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale</em>”.<br />
In definitiva, la mancata attivazione del procedimento in argomento (id est accesso civico) priva il ricorso proposto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 116 c.p.a. e dell’articolo 5 del d. lgs. 33 del 2013 della relativa&nbsp;<em>causa petendi</em>&nbsp;essendo, comunque, la forma di tutela prevista dalla disciplina di settore costruita come un’azione di tipo impugnatorio che va spiegata avverso la determinazione reiettiva dell’istanza di accesso civico (giammai presentata) ovvero avverso la formazione del silenzio (non perfezionatosi per assenza di un’istanza di accesso civico).<br />
Occorre, poi, soggiungere, sotto diverso profilo, che, se è vero che, in base all’indirizzo seguito da questa Sezione (cfr. TAR Campania, VI Sezione, n° 05671 del 05/11/2014&nbsp;<em>contra</em>&nbsp;CdS Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20/11/2013, n. 5515), il d.lgs. 33/2013 deve trovare applicazione anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore, avvenuta il 20.04.2013, ciò nondimeno deve essere rimarcato che siffatta&nbsp;<em>regula iuris</em>&nbsp;resta valida solo limitatamente agli atti che, a quella data, sicuramente dispiegavano ancora i propri effetti (cfr. sentenza TAR Campania n. 3877 del 22.7.2015).<br />
Di contro, nel caso di specie, gli atti che lo stesso ricorrente fa ricadere nell’ambito previsionale di cui al d. lgs. 33 del 2013 &#8211; contratto tra la società ECO4 S.p.A. e il Comune di Cellole; delibera di approvazione del contratto tra ECO4 S.p.A. e il Comune di Cellole; disciplinare del suddetto contratto relativo alla riscossione diretta della tariffa rifiuti; bilanci relativi al periodo 2001-2006; trasmissioni dei ruoli per gli anni in cui l’ECO4 S.p.A. ha effettuato la riscossione diretta della tariffa, quali atti allegati ai bilanci – ineriscono ad esercizi riferibili al periodo 2001/2006 e, dunque, ad atti e procedimenti, amministrativi e contabili, oramai esauriti sul piano dell’efficacia alla data dell’entrata in vigore del precitato decreto, non rilevando ai fini in questione la pendenza di un contenzioso in sede giudiziaria.<br />
Parimenti, nemmeno può essere condiviso il costrutto giuridico attoreo nella parte in cui rivendica la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un accesso “diffuso” alla suindicata documentazione in ragione delle possibili implicazioni di tipo ambientale.<br />
Al riguardo, si deve ricordare che l&#8217;art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 195 del 2005, ha previsto un accesso facilitato (rispetto a quello disciplinato dall&#8217;art. 22 della legge n. 241 del 1990) per le informazioni &#8220;ambientali&#8221;, al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati.<br />
L&#8217;art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 195 del 2005 prevede, quindi, un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni di carattere ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all&#8217;accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un&#8217;area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990.<br />
Ciò nondimeno, in aderenza ad un autorevole orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 05/10/2015, n. 4636) deve al contempo rilevarsi che le informazioni cui fa riferimento la citata normativa riguardante l&#8217;accesso concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente&nbsp;(aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sullo stato dell’ambiente&nbsp;(sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con l&#8217;esclusione di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un diretto rilievo ambientale.<br />
In base alla predetta disciplina, sebbene l&#8217;accesso all&#8217;informazione ambientale possa essere esercitato da chiunque, senza la necessità di dimostrare uno specifico interesse, ciò non toglie che la richiesta di accesso non possa essere formulata in termini eccessivamente generici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996) e debba essere specificamente formulata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui ai numeri 2 e 3 del citato articolo 2 del d.lgs. n. 195 del 2005 (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557).<br />
In conseguenza, l&#8217;istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un&#8217;informazione ambientale, non esime il richiedente dal dimostrare che l&#8217;interesse che intende far valere è un interesse ambientale, come qualificato dal d. lgs. n. 195 del 2005, ed è volto quindi alla tutela dell&#8217;integrità della matrice ambientale, non potendo l&#8217;ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6339), ad esempio per ragioni patrimoniali, come nel caso qui in rilievo.<br />
Deve, infatti, soggiungersi che le istanze in argomento non evidenziano alcun diretto aggancio allo stato dell’ambiente&nbsp;(di cui si parla, per la prima volta, ed in termini generali ed astratti, solo nel ricorso) per cui, nel caso in esame, manca un diretto collegamento tra interesse ambientale e l&#8217;interesse addotto a sostegno delle pretese ostensive respinte, che muovono piuttosto dalle possibili ricadute patrimoniali del contenzioso pendente tra il Comune di Cellole e le società già affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti.<br />
Né giova al comitato ricorrente il fatto che gli atti di cui rivendica l’ostensione siano detenuti da un’Amministrazione comunale.<br />
Ed, invero, quanto a tale ultimo profilo, peraltro nemmeno evocato nell’atto di gravame, deve rilevarsi che la disposizione contenuta nell&#8217;art. 10 comma 1, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 sancisce il principio della pubblicità degli atti delle amministrazioni locali, senza tuttavia con ciò possa implicare una diversa configurazione del diritto di accesso, così come delineato dall&#8217;art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, e senza neppure disciplinare modalità differenziate di esercizio di tale diritto; di conseguenza, per quanto riguarda i requisiti di accoglimento della domanda di accesso non sussiste alcuna ragione per discostarsi da quelli contenuti nella disciplina generale di cui agli artt. 22 e seguenti, cit. l. n 241 del 1990. (Consiglio di Stato sez. V 24 marzo 2011 n. 1772; T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 16-10-2014, n. 1583), requisiti che, per le ragioni di seguito esposte, qui non sono configurabili.<br />
Ritiene, infine, il Collegio che la domanda attorea non trovi copertura nelle coordinate di legittimazione segnate dalla legge n. 241/1990, cui, per tutto quanto fin qui esposto, va ricondotta la&nbsp;<em>res iudicanda</em>.<br />
Ed, invero, il comitato ricorrente non può dirsi titolare di una situazione giuridica differenziata.<br />
Giova a tal riguardo richiamare i postulati giurisprudenziali che governano la predicabilità di un diritto ostensivo in subiecta materia (cfr. ex multis i principi affermati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 24 aprile 2012 n. 7) a mente dei quali:<br />
&#8211; la disposizione di cui all&#8217;art. 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a &#8220;chiunque vi abbia interesse&#8221; non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo general<br />
&#8211; l&#8217;interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere &#8220;personale e concreto&#8221;, ossia ricollegabile alla persona dell&#8217;istante da uno specifico nesso: in sostanza occorre che il richiedente intenda difendere<br />
&#8211; essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l&#8217;interesse rivendicato possa considerarsi &#8220;diretto, concreto e attuale&#8221;, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegat<br />
In applicazione dei richiamati canoni ermeneutici deve rilevarsi che il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell&#8217;associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;istanza.<br />
Segnatamente, con riguardo al tema della legittimazione per la tutela giurisdizionale di interessi collettivi espressi da soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, come i comitati, si pone come requisito necessario quello dell&#8217;effettiva rappresentatività del soggetto, ovvero la sua obiettiva attitudine a rappresentare una determinata categoria organizzata; ciò in assenza di un&#8217;espressa previsione legislativa che, per effetto di previsioni normative speciali, direttamente riconosca ope legis la detta legittimazione in capo a determinati soggetti.<br />
L&#8217;effettiva rappresentatività, in altri termini, è l&#8217;elemento di differenziazione che consente agli interessi diffusi (comuni a tutti gli individui di una certa formazione sociale non organizzata, che non si prestano ad essere tutelati in sede giurisdizionale, salve le ipotesi di azione popolare legislativamente previste) di evolvere giuridicamente verso una categoria di interessi giuridicamente rilevanti, suscettivi di tutela siccome riferibili ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale.<br />
Al riguardo, è noto che, salvo il caso di una legittimazione conferita ex lege (quale, ad esempio, quella delle associazioni ambientalistiche riconosciute, ex art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349) l&#8217;accertamento della legittimazione di altre associazioni, che si assumono portatrici di interessi diffusi, deve avvenire in concreto, attraverso la verifica della sussistenza di una pluralità di indici, riferiti, in particolare, oltre che alle finalità statutarie, al grado di rappresentatività, alla maggiore o minore risalenza temporale dell&#8217;associazione, alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui la stessa si proclama portatrice, nonché al concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l&#8217;interesse esponenziale dell&#8217;Associazione (cfr., ex multis, TAR Lecce, 16 dicembre 2010, n. 2869).<br />
Anche la legittimazione all&#8217;accesso, nonostante la strumentalità di tale diritto alla tutela non soltanto di posizioni soggettive di tipo classico ma anche delle aspettative e degli interessi diffusi (cfr, al riguardo, TAR Lazio, sez. I, 21 marzo 1997, n. 471), compete pertanto ad enti esponenziali aventi finalità statutarie direttamente ricollegabili all&#8217;oggetto dell&#8217;istanza nonché dotati di sufficienti indici di rappresentatività (TAR Sardegna, 30 agosto 2011, n. 903).<br />
Deve, poi, soggiungersi che la titolarità di interessi diffusi nei termini sopra evidenziati è condizione necessaria ma non ancora sufficiente, non potendo da essa inferirsi un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all&#8217;acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l&#8217;esercizio del servizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di efficienza.<br />
Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l&#8217;esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta), e non già in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi collettivi degli associati (cfr. Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009, n. 737; 25 settembre 2006, n. 5636; 10 febbraio 2006, n. 555).<br />
Tanto premesso, a giudizio del Collegio, non appare compiutamente dimostrata la legittimazione ad agire del Comitato ricorrente.<br />
Giusta quanto già anticipato in premessa la finalità statutaria che governa l’azione del suddetto ente si coglie nell’obiettivo dichiarato di “..<em>tutelare i diritti dei cittadini e concorrere all’azione amministrativa comunale con funzione di proposta e consultazione rispetto all’andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall’Amministrazione, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale</em>”.<br />
Appare di tutta evidenza , alla stregua dello stesso valore semantico delle proposizioni sopra riportate, come le finalità statutarie perseguite delineino un campo di azione sostanzialmente privo di limiti siccome posto a presidio dell’intero spettro degli interessi, spettanti uti cives, ai componenti della locale comunità.<br />
Nei termini suddetti la portata operativa della missione affidata al predetto Ente, dichiaratamente volta a&nbsp;<em>“..tutelare i diritti dei cittadini..rispetto all’andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall’Amministrazione..</em>”, e dunque calibrata&nbsp;<em>per relationem</em>&nbsp;sulla stessa ampia latitudine dell’interesse pubblico generale, potrebbe, per la sua ampiezza, completamente sovrapporsi all’intera azione del Comune di Cellole, inglobandone i profili organizzativi e gestionali della sua intera vita istituzionale.<br />
Appare allora di tutta evidenza come, sul piano qualitativo prima ancora che quantitativo, l’interesse elevato a ragione fondante dell’azione collettiva, risolvendosi essenzialmente nella generica pretesa alla legalità dell’azione amministrativa, si riveli di per se stesso, a cagione del suo simultaneo riferimento a tutti i componenti della collettività, inidoneo a differenziare il Comitato civico cellolese rispetto alla posizione che qualsiasi altro soggetto può vantare, riflettendo dunque la chiara natura di interesse di mero fatto.<br />
In altri termini, l’interesse statutario mutua quello pubblico genericamente riferibile, ed in modo indifferenziato, a qualsiasi componente della collettività al buon andamento dei servizi erogati e delle attività svolte dalla Pubblica Amministrazione.<br />
E un mero interesse di fatto non può, di certo, assurgere a situazione giuridicamente rilevante in grado di legittimare l&#8217;istanza di accesso di un&#8217;associazione solo perché questa lo ha elevato a proprio fine statutario.<br />
Non è infatti la sommatoria di più interessi di fatto che trasforma una posizione di fatto in una posizione di diritto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 03/12/1998, n. 1649).<br />
E ciò assorbe ogni ulteriore considerazione sulla dubbia consistenza e rappresentatività del Comitato affidate esclusivamente all’atto costitutivo dell’ente ed al relativo statuto, corredati dalle firme dei sei soci fondatori.<br />
La perspicua motivazione posta a base dell’opposto diniego rende, infine, infondate le censure con cui il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.<br />
D’altro canto – ed in disparte ogni considerazione sul fatto che l&#8217;azione prevista dall&#8217;art. 25 della legge n. 241/90, ancorchè strutturalmente di tipo impugnatorio, introduce in realtà un giudizio di accertamento sul diritto di accesso siccome volta ad appurare la sussistenza o meno del titolo all&#8217;accesso nella specifica situazione, alla luce dei parametri normativi di riferimento (Cons. Stato, Sez. IV, 28.2.12, n. 1162; Sez. V, 23.1.04, n. 207; Sez. VI, 31.7.03, n. 4436 e 20.2.02, n. 1036; TAR Calabria, Cz, Sez. I, 18.11.09, n. 1274) e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall&#8217;Amministrazione per giustificare il diniego stesso (Cons. Stato, Sez. V, 27.5.11, n. 3190) – deve rilevarsi, in ossequio ad un principio generale che governa la dialettica dei rapporti endoprocedimentali tra Autorità e cittadino, che non sussiste la necessità che nell&#8217;atto amministrativo la motivazione contenga un&#8217;analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l&#8217;Amministrazione ha effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell&#8217;azione amministrativa (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 21 aprile 2015 n. 2011).<br />
Tanto è sufficiente ai fini del ricorso.<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Cellole delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Bruno Lelli, Presidente<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br />
Anna Corrado, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>
<p>			&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/01/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-14-1-2016-n-188/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</a></p>
<p>Presidente Cartabia, Redattore Carosi in tema di bilancio di previsione e assegnazione di risorse finanziarie Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Artt. 2, c. 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo149827R, e 4, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della legge della Regione Piemonte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cartabia, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>in tema di bilancio di previsione e assegnazione di risorse finanziarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Artt. 2, c. 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo149827R, e 4, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A della legge della Regione Piemonte 07/05/2013, n. 9 &#8211; Autorizzazione dell&#8217;assunzione degli impegni di spesa entro il limite degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l&#8217;anno finanziario 2013 &#8211; Assegnazione al capitolo n. 149827 (denominato &#8220;Fondo per l&#8217;esercizio delle funzioni conferite&#8221;) della somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000 &#8211; Q.l.c. promossa Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</p>
<p>Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 1, in combinato disposto con l&#8217;Allegato A nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R, della legge della Regione Piemonte 06/08/2013, n. 16 &#8211; Aggiornamenti e variazioni allo stato di previsione dell&#8217;entrata e della spesa del bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 &#8211; Variazioni al bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 &#8211; Q.l.c. promossa Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e 4 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015) e dell’art. 1, in combinato disposto con l’Allegato A, nella parte relativa alla medesima UPB DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze del 31 gennaio 2014, iscritte ai numeri 71 e 72 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, e quello, fuori termine, della provincia del Verbano Cusio Ossola;<br />
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi gli avvocati Alberto Vella per la Provincia di Alessandria e Giovanna Scollo per la Regione Piemonte.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze depositate in data 31 gennaio 2014, pronunciate in due giudizi promossi rispettivamente dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, nella parte relativa alla Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e 4 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), nella parte relativa all’Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”), e dell’art. 1 in combinato disposto con l’Allegato A della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo n. 149827R, per violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
Espone il giudice rimettente che la Provincia di Alessandria e la Provincia del Verbano Cusio Ossola hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la delibera della Giunta regionale del Piemonte, n. 47-6446 del 30 settembre 2013, recante l’individuazione ed il riparto per il 2013 delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, nonché l’atto presupposto costituito dalla delibera della Giunta regionale n. 26-6372, del 17 settembre 2013, che ha assegnato le risorse finanziarie di parte corrente – già indicate nella legge regionale n. 9 del 2013 – alle varie Direzioni regionali. La Provincia di Alessandria ha chiesto anche la conseguente condanna della Regione Piemonte all’esatto adempimento dell’obbligo di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate alla Provincia di Alessandria per l’anno 2013, l’accertamento del diritto della Provincia di Alessandria, in virtù dell’accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte per gli anni 2011 e 2012 e la conseguente condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Alessandria degli importi dovuti per tali ragioni.<br />
Riferisce il giudice a quo che le Province ricorrenti lamentano nei rispettivi ricorsi che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte nell’anno 2013 per l’esercizio di varie funzioni amministrative loro conferite con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non sono sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l’espletamento di tali funzioni. Riferisce il Tribunale amministrativo piemontese che all’esito dell’udienza camerale del 15 gennaio 2014 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme delle leggi regionali del 2013 contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento e, con separate ordinanze, ha disposto la sospensione cautelare degli atti impugnati sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi ai giudizi a quibus da parte della Corte costituzionale. Secondo il TAR piemontese dagli atti prodotti risulta che la Regione Piemonte, in attuazione delle leggi regionali n. 9 del 2013 e n. 16 del 2013 con delibera di giunta n. 26-6372 del 17 settembre 2013 ha assegnato integralmente le risorse finanziarie di parte corrente 2013 (pari ad euro 20.000.000,00) alla Direzione “Affari Istituzionali e Avvocatura – Rapporti con le Autonomie Locali”, per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali piemontesi e, con la successiva deliberazione n. 47-6446 del 30 settembre 2013, la Giunta regionale ha quindi provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti Enti, la somma così assegnata, provvedendo per l’effetto ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Espone il rimettente che tuttavia tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei giudizi, per il pagamento dei soli stipendi del personale destinato al settore “Agricoltura” la Provincia di Alessandria sosterrebbe una spesa superiore ad euro 2.300.000 annui, mentre la Provincia del Verbano Cusio Ossola, per il pagamento dei soli stipendi al personale impiegato nelle varie funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte necessiterebbe di una somma superiore ad euro 2.000.000 annui, con la conseguenza che le due amministrazioni provinciali – oltre a non poter materialmente esercitare le funzioni loro conferite – non sarebbero neanche in grado di mantenere le obbligazioni contratte con i terzi.<br />
Il giudice amministrativo piemontese sostiene che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero rilevanti per la decisione da assumere in quanto le delibere impugnate, nell’attribuire lo stanziamento oggetto di contestazione alle Province ricorrenti, non avrebbero potuto riconoscere agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione e di assestamento del bilancio 2013, con riferimento alle somme da queste indicate nella summenzionata Unità previsionale di base DB05011 e, segnatamente, nel capitolo n. 149827R. Infatti, prosegue il rimettente, le delibere in questione nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate dalle Province ricorrenti non potrebbero che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio le leggi di bilancio alle quali esse premettono di voler dare attuazione.<br />
Secondo il giudice a quo assumono quindi rilevanza per la decisione dei ricorsi l’art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Piemonte n. 9 del 2013 mediante il quale è stato approvato il totale generale delle spese ed è stata autorizzata l’assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2013, l’art. 4 della medesima legge regionale, che ha approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2013, entrambi in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, laddove assegna al capitolo 149827R (“Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98”) la somma, in termini di competenza, di euro 20.000.000,00, nonché l’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 che ha introdotto gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge, nella parte relativa all’UPB DB05011, ed al predetto capitolo 149827R.<br />
Al riguardo il rimettente espone che, in effetti, a norma dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dall’anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario deve assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione). Peraltro, rammenta il TAR per il Piemonte che tale previsione normativa, nel concorrere ad attuare il disegno di federalismo fiscale ai sensi dell’art. 119 Cost., ha altresì stabilito che, per assicurare alle Province un importo corrispondente ai trasferimenti regionali così soppressi, ciascuna Regione deve comunque determinare, con proprio atto amministrativo (previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con le Province del proprio territorio), una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale e che tale compartecipazione può essere successivamente incrementata sulla base di disposizioni legislative regionali sopravvenute riguardanti le funzioni delle Province o in misura corrispondente alla riduzione di altri trasferimenti regionali; è altresì previsto che in caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all’ammontare delle risorse regionali soppresse, le Regioni debbano assicurare una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province (comma 2 dell’art. 19 citato) ed è stato altresì previsto che, in caso di mancata fissazione della compartecipazione alla tassa automobilistica entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato sarebbe intervenuto in via sostitutiva ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
Con riguardo alla situazione esistente in Piemonte, riferisce il rimettente che la difesa della Regione non ha documentato se essa abbia fissato, entro il 30 novembre 2012, la misura della suddetta compartecipazione; né se si sia verificato un successivo intervento statale sostitutivo; né, ancora, se sia stato istituito il “Fondo sperimentale regionale di riequilibrio” che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del menzionato d.lgs. n. 68 del 2011, potrebbe consentire di realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, l’attuazione del nuovo sistema. Nel giudizio a quo, prosegue il TAR, la Regione Piemonte ha unicamente riferito che, con d.G.R. n. 27-6545 del 22 ottobre 2013, la Giunta regionale ha costituito un «tavolo regionale di coordinamento» in materia di riorganizzazione del conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali, al fine di determinare anche la percentuale di compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica spettante alla Regione in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, ma, obietta il rimettente, sarebbe evidente che, attualmente, nessuna determinazione sia stata ancora adottata; con la conseguenza che l’eventuale venir meno dei trasferimenti regionali, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, non potrebbe attualmente trovare la sua compensazione in alcuna voce. Pertanto, osserva il giudice a quo che l’attuale inoperatività, per la Regione Piemonte, della complessiva previsione di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 68 del 2011, rimasta inattuata nella pars construens (ossia, laddove assicura il recupero delle risorse soppresse), avrebbe dovuto impedire l’applicazione anche della pars destruens (ossia, laddove dispone la soppressione dei trasferimenti regionali alle Province); tale sarebbe difatti, secondo il giudice a quo, la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata di tale previsione, nel senso cioè che la sua operatività debba intendersi sospesa fino a quando non saranno concretamente stabilite le modalità di recupero delle risorse soppresse.<br />
Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, nello stabilire una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, le quali, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle Province ricorrenti nei due giudizi a quibus), avrebbero di fatto impedito a queste ultime la concreta possibilità di esercitare quelle funzioni, in violazione degli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.<br />
Secondo il rimettente una siffatta riduzione violerebbe l’autonomia finanziaria delle Province, di cui agli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost). Osserva difatti il TAR piemontese che fino a quando le Province continueranno ad essere individuate, nella Costituzione, come enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (art. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.), la sottrazione delle risorse loro spettanti in base alle leggi regionali impugnate si tradurrebbe in una menomazione della loro autonomia finanziaria (è richiamata la sentenza n. 241 del 2012) perché costringerebbe tali enti a dare copertura ai costi delle funzioni trasferite con risorse proprie – che, peraltro, le Province ricorrenti sostengono di non possedere – ed altresì in un ostacolo all’assolvimento dei compiti istituzionali che, anche in base al sistema di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59 del 1997, tali enti territoriali sono chiamati a svolgere (è richiamata la sentenza n. 63 del 2013). Pertanto, secondo il rimettente, il ruolo delle autonomie locali, quale attualmente disegnato dalle richiamate norme costituzionali, non potrebbe considerarsi compatibile con una drastica riduzione dei servizi che gli enti locali sono chiamati a fornire ai cittadini, se giustificata esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario fondate sull’equilibrio di bilancio.<br />
Rammenta il giudice a quo che il soddisfacimento delle ordinarie attività amministrative non dipenderebbe solo dalle risorse disponibili, ma anche dalle scelte sulla loro allocazione ed utilizzazione, dovendosi evitare che queste possano comportare la compromissione delle istanze costituzionali già richiamate. Pertanto, secondo il TAR, anche le leggi regionali in questione avrebbero dovuto allocare od utilizzare diversamente le risorse a disposizione della Regione, pur di garantire alle Province la salvaguardia della loro autonomia finanziaria e – correlativamente – di mantenere il buon andamento nell’amministrazione pubblica, ovviamente nel necessario rispetto del principio di previa copertura della spesa in sede legislativa (art. 81, quarto comma, Cost.).<br />
Secondo il TAR rimettente sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza (logica, ancor prima che giuridica) che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime; sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale in quanto il mancato esercizio delle funzioni delegate alle Province – afferenti a settori nevralgici della vita economica e sociale della comunità territoriale (sono citati l’industria, le miniere, l’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, la gestione dei rifiuti, l’energia, la tutela delle acque, la difesa del suolo, la protezione civile, il turismo, i trasporti, l’istruzione, i servizi sociali, i beni culturali), lungi dal rimuovere gli ostacoli descritti dall’art. 3, secondo comma, Cost., al contrario li causerebbe e, allo stesso tempo, si tradurrebbe in inaccettabili discriminazioni di fatto tra i cittadini e nella sostanziale negazione dei loro diritti di libertà.<br />
Il giudice a quo lamenta infine la violazione dell’art. 118 Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: siffatti principi postulerebbero, infatti, secondo il rimettente, che determinate funzioni siano conferite anche alle Province le quali, così, ne diventano titolari ai sensi dell’art. 118, secondo comma, Cost. In tale quadro costituzionale, il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del dettato costituzionale e del principio di sussidiarietà verticale (in applicazione del quale, invece, quelle funzioni erano state attribuite alle Province) ed anche del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.<br />
2.– È intervenuta in entrambi i giudizi la Regione Piemonte, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili od infondate. La Regione Piemonte sottolinea innanzi tutto che le cifre che si indicano come insufficienti comprenderebbero solo parte delle funzioni delegate, mentre altre materie (quali quelle dei trasporti, e dei servizi sociali), sarebbero finanziate con specifiche leggi regionali (leggi della Regione Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1, recante «Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422» e 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento»).<br />
Inoltre, con riferimento al fatto che i suddetti finanziamenti non basterebbero nemmeno a coprire le spese del personale, la Regione eccepisce che non sarebbe stato dimostrato che essi vengano utilizzati solo per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate.<br />
Evidenzia inoltre l’interveniente che la Regione Piemonte e le Province, nei tavoli della “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”, non avrebbero mai concordato di fissare i finanziamenti a seguito di resoconti dettagliati sui costi forniti dalle Province, optando diversamente per una forfetizzazione dei contributi. La Regione Piemonte, dopo aver descritto nel dettaglio i settori oggetto del d.lgs. n. 112 del 1998, che sarebbero stati a loro volta delegati alle Province con la legge della Regione Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), osserva che occorrerebbe tenere conto delle attività coperte con fondi europei e che alcune delle attività delegate (per esempio in materia contributiva) verrebbero esercitate solamente in quanto vi sia la disponibilità finanziaria, mentre altre attività (ad esempio trasporti) sarebbero finanziate con altri fondi non compresi nella delibera impugnata. Prosegue la Regione Piemonte che l’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998 menziona i fondi regionali “effettivamente” trasferiti dallo Stato, sicché la Regione non avrebbe potuto incrementare i fondi provinciali con fondi propri, in quanto già soggetti ad una drastica riduzione per effetto dei minori trasferimenti statali; non essendosi mai proceduto ad un esame dettagliato degli effettivi costi delle funzioni trasferite, che tengano conto anche degli elementi sopra elencati si sarebbe optato per la forfetizzazione del versamento regionale alle Province, come tale non necessariamente vincolato alla spesa storica degli anni precedenti. Tale versamento sarebbe stato peraltro concordato in sede di “Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali”, a cui avrebbero partecipato anche le Province ricorrenti. La Regione richiama altresì il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) che individua l’anno 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica, ed in particolare l’art. 3, che enumera le funzioni fondamentali della Provincia ai fini della determinazione dei fabbisogni standard: secondo la Regione Piemonte sarebbe evidente che gran parte delle funzioni delegate dalla Regione siano attualmente ricomprese nell’esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, così come ridefinite, sicché resterebbe «difficile […] stabilire un finanziamento ultroneo per attività analoghe svolte dal medesimo personale».<br />
3.– È intervenuta nel presente giudizio la Provincia di Alessandria.<br />
Nella sostanza, riproducendo nella seconda memoria le medesime argomentazioni già contenute nel ricorso promosso davanti al TAR del Piemonte e riassunte dal rimettente nella propria ordinanza, la Provincia rammenta che, anche soltanto fino all’anno 2010, le risorse economico-finanziarie trasferite dalla Regione erano ben più consistenti, e che dopo quella data la Regione non si è riappropriata di nessuna delle funzioni in precedenza attribuite o delegate.<br />
La Provincia di Alessandria rammenta che il d.lgs. n. 112 del 1998 aveva stabilito (art. 3, comma 3) che la legge regionale dovesse attribuire agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali e che (art. 7, commi 1, 2 e 3) i provvedimenti che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali, dovessero determinare la decorrenza dell’esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative; le medesime disposizioni prevedevano, altresì, che fosse assicurata la devoluzione alle Regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ed inoltre che ai fini della determinazione delle risorse da trasferire si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli enti locali ai sensi del predetto decreto legislativo.<br />
Prosegue la interveniente che la Regione Piemonte, con legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), aveva previsto l’istituzione di due fondi per le spese di funzionamento connesse all’esercizio delle funzioni conferite in attuazione della legge n. 59 del 1997 e tali fondi erano alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 1, della stessa legge n. 59 del 1997, mentre, per la quota regionale, era previsto che la dotazione fosse definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la “Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali”.<br />
La Provincia di Alessandria, oltre all’esercizio delle funzioni attribuite per effetto della attuazione della legge n. 59 del 1997, ripercorre in particolare la vicende relative al trasferimento delle competenze in materia di agricoltura, per effetto del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), emanata a seguito della soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che prevedeva che tutte le funzioni ed i compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione fossero esercitate dalle Regioni, direttamente o mediante delega od attribuzione, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 4 della legge n. 59 del 1997, [anche] alle Province, provvedendosi alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni. In tale ambito la Regione Piemonte ha di conseguenza trasferito alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti le materie in oggetto con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), rinviando alle previsioni contenute nella legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 per l’attribuzione delle risorse alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite. Rammenta inoltre la Provincia di Alessandria che con la legge reg. Piemonte n. 44 del 2000 sono state approvate le disposizioni normative per l’attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998 sopra citato, provvedendo al riparto delle funzioni e del compiti amministrativi tra Regione ed enti locali relativamente a un gruppo di materie oggetto del decentramento amministrativo, ulteriori rispetto a quelle del settore “agricoltura”.<br />
Espone la Provincia di Alessandria che, in attuazione delle citate leggi regionali sono state trasferite dalla Regione Piemonte alle Province le risorse umane ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni stesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.<br />
Evidenzia l’interveniente che, dall’anno 2001 fino a tutto il 2010, i trasferimenti regionali in materia di funzioni conferite e delegate sono stati congrui e sufficienti per coprire integralmente i costi per il funzionamento e per il personale addetto all’esercizio delle funzioni stesse, attestandosi in un importo complessivo di euro 60.000.000,00 cui corrispondeva, per la Provincia di Alessandria, un importo trasferito pari ad a euro 6.789.219,00 (di cui euro 2.729.269,00 legate all’esercizio della funzione “agricoltura”).<br />
Nondimeno, si prosegue, a decorrere dall’anno 2011 la medesima assegnazione iniziava a subire un decremento, quando l’importo complessivo era fissato in euro 50.000.000,00 e, correlativamente, in euro 5.598.033,00 – di cui euro 2.276.211,00 legate all’esercizio della funzione agricoltura – per la parte di spettanza della Provincia di Alessandria; in seguito, nell’anno 2012 l’assegnazione si riduceva ulteriormente (euro 40.000.000,00 l’importo complessivo ed euro 4.486.823,46 – di cui euro 1.824.383,12 legati all’esercizio della funzione agricoltura – per quanto di competenza della Provincia di Alessandria) ed infine nell’anno 2013 l’assegnazione si è ulteriormente dimezzata rispetto l’anno precedente, essendo stati stanziati euro 20.000.000,00 complessivamente e, per quanto attiene alla Provincia di Alessandria, euro 2.243.636,07, di cui euro 912.282,78 per le spese del settore “agricoltura”.<br />
Espone la Provincia di Alessandria che, come già analiticamente documentato nel giudizio davanti al TAR e rammentato dal giudice a quo nella sua ordinanza, nell’anno 2013, per effetto di tali progressive decurtazioni, tali importi si sono in sostanza ridotti ad appena un terzo circa rispetto all’assegnazione stabilita nell’anno 2010 (assegnazione che era rimasta costante per un decennio, sin dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, allorquando la Regione Piemonte individuò, in accordo con gli enti locali interessati, l’entità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite e delegate): tali somme, lamenta la Provincia di Alessandria, sarebbero attualmente assolutamente insufficienti a coprire persino i costi derivanti dalle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alla Provincia di Alessandria, sebbene le funzioni conferite e delegate siano rimaste immutate e non vi siano state variazioni di rilievo nell’entità del personale in servizio. In tale situazione, si prosegue, la Provincia negli anni 2011 e 2012 ha dovuto con difficoltà provvedere a sopperire con risorse proprie ai minori trasferimenti regionali ma, per l’anno 2013, in seguito all’ulteriore dimezzamento dei trasferimenti, la situazione sarebbe divenuta assolutamente insostenibile. Evidenzia, infine, la Provincia di Alessandria che anche le disposizioni di cui al d.lgs. n. 68 del 2011 non hanno avuto nessuna attuazione, né si è manifestato l’intervento dello Stato in via sostitutiva.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziano 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, nella parte relativa all’Unità previsionale di base (UPB) DB05011, capitolo 149827R (Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite – L.R. 34/98), e dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, laddove dispone variazioni alla dotazione iniziale del predetto capitolo 149827R, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, primo e secondo comma, 117, 118, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione.<br />
I giudizi a quibus sono stati promossi dalla Provincia di Alessandria e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, le quali hanno impugnato due delibere della Giunta regionale del Piemonte che hanno provveduto al riparto ed all’assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie da destinare all’esercizio delle funzioni rispettivamente conferite e delegate con leggi regionali in attuazione del sistema di decentramento amministrativo previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Le Province ricorrenti hanno lamentato davanti al TAR piemontese che le somme stanziate in bilancio dalla Regione Piemonte per l’anno 2013 non sarebbero sufficienti neppure a coprire gli oneri relativi alle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito dalla Regione alle due Province per l’espletamento di tali funzioni.<br />
Il TAR piemontese sostiene che, per la decisione dei ricorsi, assumano rilevanza le leggi regionali del 2013, contenenti il bilancio di previsione 2013 e le disposizioni di assestamento, laddove esse stabiliscono le risorse da trasferire [anche] alle due Province ricorrenti. In proposito, espone il rimettente come dagli atti prodotti in giudizio risulti che la Giunta regionale ha provveduto a ripartire proporzionalmente, tra i suddetti enti, l’intera somma stanziata in bilancio (euro 20.000.000,00 in bilancio di previsione, con variazione in aumento di circa euro 1.000.000,00 con la legge di assestamento), provvedendo di conseguenza ad assegnare alla Provincia di Alessandria la somma di euro 2.243.636,07 ed alla Provincia del Verbano Cusio Ossola quella di euro 912.526,86. Sostiene il rimettente che, tuttavia, tali importi sarebbero manifestamente insufficienti a garantire la copertura di tutte le spese necessarie a far fronte all’esercizio delle funzioni conferite alle due Province ricorrenti, in quanto, come documentato nei due giudizi, esse non basterebbero nemmeno a coprire gli oneri per le sole retribuzioni del personale impiegato nelle funzioni conferite e delegate dalla Regione Piemonte.<br />
Pertanto, prosegue il giudice a quo, le delibere di Giunta regionale impugnate, nell’assegnare lo stanziamento oggetto di contestazione alle ricorrenti, non avrebbero potuto attribuire agli enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate nel predetto capitolo 149827R: infatti dette delibere nelle loro premesse riferiscono di «assegnare integralmente le risorse regionali 2013 di parte corrente delle Direzioni Affari istituzionali ed Avvocatura». Secondo il giudice a quo sarebbe quindi evidente che le doglianze avanzate nei ricorsi dovrebbero coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, le leggi di bilancio alle quali le delibere premettono di voler dare attuazione.<br />
Il rimettente rammenta che la Regione Piemonte non ha nemmeno dato ancora esecuzione alla previsione contenuta nell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), laddove stabilisce, a decorrere dall’anno 2013, che ciascuna Regione a statuto ordinario debba assicurare la soppressione di tutti i trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle Province ma, correlativamente, prescrive altresì che ciascuna Regione debba comunque determinare una compartecipazione delle Province alla tassa automobilistica regionale, o ad altro tributo regionale, per assicurare la compensazione dei trasferimenti soppressi.<br />
Per quanto sopra esposto, secondo il rimettente, le leggi regionali che hanno approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013, nell’apportare una consistente riduzione degli stanziamenti a favore delle Province per le funzioni loro conferite e delegate (riduzione pari a circa il cinquanta per cento delle risorse stanziate per il 2012, che, a loro volta, erano già state consistentemente diminuite rispetto agli anni precedenti, a decorrere dal 2011, come esposto nel dettaglio dalle ricorrenti nei giudizi a quibus), avrebbero violato l’autonomia finanziaria delle Province garantita dagli artt. 117 e 119 Cost., con negative ricadute anche sul buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost), trattandosi di enti costituenti la Repubblica e dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost.).<br />
Secondo il TAR sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza – in quanto la drastica riduzione degli stanziamenti disposta dalla Regione non terrebbe conto dell’esigenza che le funzioni assegnate siano conferite unitamente alle risorse disponibili per il loro svolgimento, in considerazione del livello dei costi delle funzioni medesime – sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sostanziale.<br />
Il giudice rimettente lamenta infine la violazione dell’art. 118, secondo comma, Cost., in quanto il mantenimento delle funzioni già conferite con legge statale, accompagnato però dal taglio delle risorse loro destinate, equivarrebbe ad una sostanziale espropriazione delle funzioni di cui le Province sono divenute titolari, in violazione del principio di sussidiarietà verticale – in applicazione del quale, invece, esse erano state attribuite – e del principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe del tutto inidoneo a consentire alle Province di far fronte ai costi che lo svolgimento di tali funzioni implicherebbe.<br />
2.– I due giudizi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni regionali, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
Preliminarmente occorre esaminare il problema dell’ammissibilità di questioni rivolte contro disposizioni di legge che, in sede di bilancio preventivo, determinano le risorse da assegnare alle varie missioni che l’ente territoriale deve fronteggiare. Si tratta invero, nel caso delle scelte di bilancio, di decisioni di natura politico-economica che, in ragione di questo carattere, sono costituzionalmente riservate alla determinazione dei governi e delle aule assembleari (nel caso di specie della Regione Piemonte).<br />
Si tratta, indubbiamente, di scelte che, essendo frutto di un’insindacabile discrezionalità politica, esigono un particolare e sostanziale rispetto anche da parte del giudice di legittimità costituzionale, rispetto che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è già tradotto – attraverso un risalente e consolidato orientamento – in precisi modelli di giudizio, quali la salvaguardia della essenziale unitarietà e globalità del bilancio (sentenze n. 12 del 1987, n. 22 del 1968 e n. 1 del 1966) e, soprattutto, il riconoscimento dei principi di gradualità e di proporzionalità in ordine all’attuazione di valori costituzionali che importi rilevanti oneri a carico del bilancio statale (ex multis, sentenze n. 33 del 1987, n. 173 e n. 12 del 1986, n. 349 del 1985 e n. 26 del 1980).<br />
Da questa premessa non può tuttavia conseguire «che sussista in materia un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi. Al contrario, ritenere che quel principio sia riconosciuto in Costituzione non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte. In altri termini, non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio […] o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).<br />
Per questo motivo, le questioni proposte devono essere ritenute ammissibili anche in considerazione della particolare articolazione degli interessi contrapposti: quelli facenti capo a due enti territoriali di diversa disciplina costituzionale, la Regione e la Provincia.<br />
3.– Dalla lettura delle ordinanze di rimessione si evince inequivocabilmente la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che le norme impugnate, nel delimitare in modo irragionevole la misura dei trasferimenti complessivi della Regione alle Province piemontesi per funzioni amministrative conferite e delegate, avrebbero posto un limite invalicabile per l’autorità amministrativa preposta alla determinazione dei singoli contributi. Ed in effetti il sistema di contabilità finanziaria delle Regioni è caratterizzato dalla cosiddetta “funzione autorizzatoria” della spesa, la quale astringe la gestione delle risorse disponibili entro i limiti determinati dalle singole poste del bilancio di previsione (in merito ai caratteri di tale funzione, ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012).<br />
Il giudice rimettente precisa, infatti, che il provvedimento di riparto dei trasferimenti tra le Province ha utilizzato per intero lo stanziamento del bilancio 2013, sicché, nella vigenza delle disposizioni impugnate, risulta impossibile superare l’ostacolo al riconoscimento delle pretese delle ricorrenti. La rimozione delle norme, della cui legittimità si dubita, risulta quindi propedeutica all’esame del merito delle rivendicazioni finanziarie delle Province ricorrenti. Precisa infatti, il giudice a quo che «le impugnate delibere di Giunta regionale non avrebbero potuto attribuire agli Enti locali piemontesi maggiori risorse rispetto a quelle indicate negli allegati delle leggi di approvazione del bilancio 2013 e che – di conseguenza – le doglianze in questa sede avanzate dalla Provincia ricorrente non possono che coinvolgere, in via necessaria e pregiudiziale, proprio quelle leggi di bilancio».<br />
Dalle ordinanze di rimessione si ricava anche che non vi è questione sui criteri di riparto dello stanziamento di bilancio tra le Province piemontesi e che, quindi, la lesione dedotta da entrambe le ricorrenti riguarda non i parametri di riparto bensì l’ammontare complessivo dei trasferimenti, come determinato dal bilancio di previsione 2013.<br />
4.– Le precedenti considerazioni servono a definire con chiarezza l’oggetto del presente giudizio, che non riguarda, e non potrebbe riguardare, la misura delle rivendicazioni finanziarie delle Province.<br />
Alla luce dell’illustrata delimitazione del petitum, il sindacato di questa Corte non può essere esteso alle ragioni che hanno condotto la Regione Piemonte a non dare applicazione al meccanismo sostitutivo dei trasferimenti come delineato dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 (soppressione, a decorrere dall’anno 2013, dei trasferimenti di parte corrente con contestuale assegnazione alle Province di un importo fiscale sostitutivo dei trasferimenti regionali così eliminati). La mancata attuazione della norma statale, che prevedeva una sostanziale invarianza finale del nuovo regime delle entrate provinciali, risulta, ai fini del presente giudizio, un mero presupposto di fatto.<br />
Per questo motivo non possono essere prese in considerazione quelle eccezioni dell’intervenuta Regione Piemonte che cercano di ricostruire il quadro dei rapporti tra funzioni conferite e relativo finanziamento, la cui eventuale attinenza alla controversia può essere delibata solo nel giudizio di merito.<br />
5.– Alla luce delle esposte premesse le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 Cost. sono fondate.<br />
Malgrado la Regione Piemonte eccepisca, in modo generico e non documentato, che le poste contabili oggetto di impugnazione non siano esaustive delle risorse trasferite per funzioni conferite o delegate alle Province ricorrenti, l’entità degli stanziamenti contenuti nei bilanci della Regione stessa mostra al riguardo una sostanziale continuità – solo negli ultimi due esercizi interrotta – delle assegnazioni riguardanti il capitolo 149827R nell’ambito della posta contabile Unità previsionale di base 05011, costantemente identificativo dell’allocazione delle risorse oggetto del presente contenzioso, a partire dal momento dell’effettivo conferimento delle funzioni alle Province piemontesi. In particolare, a partire dall’esercizio 2010 si presenta la seguente situazione: 2010 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 60.000.000,00; 2011 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 59.000.000,00; 2012 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 40.000.000,00; 2013 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 20.000.000,00 (euro 21.065.336,47 a seguito di assestamento). Nel breve volgere di due anni i trasferimenti in questione si sono dunque ridotti del sessantasette per cento senza che dette funzioni risultino ridimensionate in misura proporzionata alla drastica riduzione evidenziata.<br />
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, seppur con riferimento alle Regioni a statuto speciale, che ad esse non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013). Ciò vale a maggior ragione per le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie speciali.<br />
Le possibilità di ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti. Vale in proposito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile […] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse […] dall’altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012).<br />
5.1.– In particolare, appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.<br />
5.2.– Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.<br />
Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.<br />
Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione. Ciò proprio in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite.<br />
Nel caso in esame la apoditticità della riduzione è assoluta, essendosi manifestata attraverso un mero stanziamento di bilancio, ridotto delle percentuali evidenziate rispetto alla somma erogata negli esercizi anteriori. Risorse così drasticamente ridotte, se non garantiscono, nel caso della Provincia di Alessandria, neppure il pagamento delle retribuzioni del personale a suo tempo trasferito, sono comunque destinate ad una cattiva utilizzazione in ragione dell’insufficiente o del tutto mancante finalizzazione ad obiettivi predeterminati e credibili. Solo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse tra le Province e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati.<br />
È da sottolineare come il principio della programmazione degli obiettivi di bilancio sia espressamente codificato nell’art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale stabilisce che «1. L’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione». Sotto analoga prospettiva, le norme che producono effetti finanziari innovativi «a carico della [finanza delle regioni] e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite» (art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009) devono essere corredate da particolare istruttoria per dimostrare la loro compatibilità con il complessivo equilibrio dei bilanci partecipanti al consolidato pubblico. Per questo motivo, ferma restando la discrezionalità del legislatore nelle scelte allocative delle risorse, quando queste ultime producono rilevanti effetti innovativi nelle relazioni finanziarie tra enti territoriali e nel consolidato delle loro risultanze non possono limitarsi alla mera indicazione dell’entità finanziaria non accompagnata da adeguata relazione tecnica, come nel caso della posta di bilancio della Regione Piemonte in questa sede impugnata.<br />
5.3.– L’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anche sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l’art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite.<br />
6.– Dunque le norme impugnate, nella parte in cui, in modo irragionevole e sproporzionato, riducono – senza alcun allegato piano di riorganizzazione e di riallocazione – le dotazioni finanziarie storiche per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) pregiudicandone lo svolgimento, risultano in contrasto con gli artt. 3, 97 e 119 Cost. e debbono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime.<br />
Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal giudice rimettente.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2015-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2015 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a></p>
<p>Presidente Cassese, Redattore Carosi Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 10, comma 3, legge n. 18 del 2012 della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Previsione della possibilità per la Provincia di avvalersi del Tesoriere o di altri istituti di credito per l&#8217;assunzione di anticipazioni di cassa tramite</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Cassese, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 10, comma 3, legge n. 18 del 2012 della Provincia autonoma di Bolzano &#8211; Previsione della possibilità per la Provincia di avvalersi del Tesoriere o di altri istituti di credito per l&#8217;assunzione di anticipazioni di cassa tramite la contrazione di nuovi mutui con altri istituti di credito &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione degli artt. 119, sesto comma, 81, 117, secondo comma, lettera l) e 117, terzo comma Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed iscritto al n. 192 del registro ricorsi 2012.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2012 e depositato il 21 dicembre 2012, ha impugnato l’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), per violazione dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione.<br />
1.1.– Espone il ricorrente che l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 aggiunge alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano), l’art. 44-bis, rubricato «Alto Adige riscossioni spa», che autorizza la Provincia autonoma di Bolzano a costituire od a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli artt. 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali), denominata “Südtiroler Einzugsdienste AG – Alto Adige riscossioni spa”, alla quale potranno essere affidati l’accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate, la riscossione coattiva delle entrate; le attività connesse e complementari, compresa la gestione delle violazioni amministrative.<br />
1.2.– Secondo la ricorrente tale art. 10, comma 3, prevedendo la possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il quale prevede che «Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento».<br />
Il predetto art. 3, comma 16, – prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri – si applicherebbe, in base al successivo comma 21, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione», anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.<br />
1.3– Secondo il ricorrente, quindi, la suddetta disposizione sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari (quali contrazioni di mutui, emissioni, obbligazioni ed altre operazioni di cassa). L’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 altererebbe, pertanto, l’attuale assetto contabile del bilancio di previsione per l’anno in corso della Provincia, ponendosi in contrasto con gli artt. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 e con l’art. 119, sesto comma, Cost., il quale prevede che «I Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, ha affermato che il nuovo sesto comma dell’art. 119 della Costituzione trova applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, anche in considerazione della rilevanza di un aspetto, quello della soggezione a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci, che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito della finanza pubblica allargata, della quale sono parte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome e che si tratta di un vincolo a carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti e che scaturisce da una nozione di “spese di investimento” e di “indebitamento” ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano in persona del suo Presidente pro tempore, deducendo la manifesta inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.<br />
Evidenzia innanzi tutto la resistente che l’art. 44-bis della legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge prov. n. 18 del 2012, non contiene una disposizione che permetta alla Provincia autonoma di Bolzano di avvalersi di istituti di credito diversi dal tesoriere per l’assunzione di anticipazioni di cassa. Nemmeno, prosegue la Provincia autonoma, tale disposizione potrebbe comunque ritenersi confliggere con l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, il quale sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari e, di conseguenza, nemmeno con l’art. 119, sesto comma, Cost., in quanto dalla mera lettura del comma 16 dell’art. 3 della legge n. 350 del 2003 emergerebbe che la stessa prevede unicamente che le Regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ad eccezione delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, e che le Regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere degli enti e organismi di cui all’art. 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Princìpi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), solo per finanziare spese di investimento, mentre non prevederebbe in alcun modo l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento dei mezzi finanziari.<br />
3.– Con memoria depositata in data 24 aprile 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente insistito per l’eccezione di inammissibilità del ricorso, poiché la norma impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa, e comunque l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, invocata dallo Stato, conterrebbe una definizione di “spese di investimento” che esclude espressamente le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma che, nell’ambito del limite massimo previsto dalla legislazione vigente, siano dirette a superare momentanee carenze di liquidità e ad effettuare spese per le quali siano già previste in bilancio idonee coperture. Tali sarebbero, secondo la Provincia autonoma, le assunzioni di anticipazioni di cassa.<br />
In realtà, sostiene la medesima, non esisterebbe alcuna norma che preveda per le Regioni e per le Provincie autonome l’obbligo di rivolgersi al solo tesoriere per conseguire le anticipazioni di cassa, in quanto l’unica previsione in tal senso è costituita dall’art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000, che però non troverebbe applicazione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
In ogni caso, prosegue la resistente, in ragione del particolare statuto di autonomia spetterebbe alla Provincia autonoma disciplinare un proprio sistema contabile, concretamente attuato anche con la legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, sicché non sarebbe precluso alla medesima di incrementare le proprie disponibilità di cassa facendo ricorso ad istituti di credito diversi dal tesoriere.<br />
4.– Con memoria depositata in data 29 aprile 2014 l’Avvocatura generale dello Stato ha inteso confutare l’eccezione di inammissibilità della Provincia autonoma.<br />
La difesa dello Stato riconosce che effettivamente, nel caso di specie, la relazione allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2012 fa espressamente riferimento all’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, ma nondimeno evidenzia che nel testo della suddetta relazione è articolata una censura che atterrebbe esplicitamente ed unicamente alla possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa, tramite la contrazione di nuovi mutui.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri riconosce che tale previsione è effettivamente contenuta nel precedente comma 2 del medesimo art. 10, che prevede appunto che «l’assunzione di anticipazioni di cassa è disposta dall’assessore provinciale alle finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio di tesoreria, o di altri istituti di credito e il relativo ammontare costituisce il limite entro il quale possono essere disposti pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa. L’assessore provinciale alle finanze dispone le conseguenti variazioni nelle partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento, in quanto sono finalizzate al superamento di momentanee carenze di liquidità e sono destinate a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio».<br />
Per tali motivi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la volontà dello Stato di impugnare questa particolare disciplina risulterebbe evidente dal contenuto della relazione allegata e dalle censure articolate anche nel ricorso. Nel caso in esame, pertanto, si tratterebbe di un mero errore materiale nell’indicazione del comma del medesimo art. 10 citato, risultando chiaro comunque dalla lettura della delibera del Consiglio dei ministri il contenuto delle censure dirette a contestare in realtà la possibilità per la Provincia autonoma di avvalersi, oltre che del tesoriere, anche di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa tramite la contrazione di nuovi mutui (pag. 4 del ricorso); tanto sarebbe ulteriormente chiarito anche dalla precisa individuazione del parametro normativo interposto della legislazione statale, rappresentato dall’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003.<br />
In definitiva, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, non potrebbe sussistere alcun dubbio in merito al contenuto della disposizione effettivamente censurata e quindi l’errore materiale, consistito nell’indicazione del comma 3 del medesimo art. 10, in luogo del comma 2, non precluderebbe l’ammissibilità del ricorso. Non sussisterebbe, poi, neanche l’incertezza del petitum, come eccepita dalla controparte, perché nel ricorso sarebbero enunciati con sufficiente chiarezza i motivi di censura nonché il riferimento al parametro costituzionale violato ed alla norma interposta invocata. Prosegue la difesa dello Stato rammentando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, avrebbe attribuito un peso decisivo alla circostanza che la “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost. (il principio del rispetto del pareggio del bilancio corrente), costituisce uno strumento di conformazione dell’ordinamento nazionale alle regole europee di governance economica e, in particolare, al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al cosiddetto Patto europeo di stabilità e crescita (PSC). Per questi motivi, si conclude, tale principio potrebbe quindi essere ricondotto a quel generale ed ampio potere di coordinamento finanziario che in un ordinamento a struttura decentrata, come quello italiano attuale, potrebbe spettare unicamente al livello centrale di governo, quale necessario pendant della responsabilità in cui lo Stato potrebbe incorrere in sede comunitaria per il mantenimento della stabilità dei conti dell’intero settore pubblico.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
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<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3 [rectius: comma 2], della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), in riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, anche in relazione all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).<br />
1.1.– Nella memoria successivamente depositata l’Avvocatura generale dello Stato precisa che l’indicazione, quale norma impugnata, del comma 3 dell’art. 10 della citata legge provinciale sarebbe un mero errore materiale, in quanto dal contesto del ricorso ben si comprenderebbe che oggetto del medesimo non sia il comma 3 bensì il precedente comma 2, il quale stabilirebbe, appunto, una disciplina delle anticipazioni di cassa in contrasto con il parametro costituzionale invocato. Secondo il ricorrente, tale disposizione consentirebbe alla Provincia autonoma di avvalersi di anticipazioni di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di più, ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che svolge le funzioni di tesoriere, sulla base di una semplice indicazione dell’assessore alle finanze.<br />
Peraltro, le somme così anticipate, per effetto dell’autoqualificazione normativa secondo cui esse non costituiscono indebitamento, sarebbero escluse dal doveroso inserimento nel calcolo di quest’ultimo.<br />
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il precetto costituzionale evocato come parametro troverebbe applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, trattandosi di un vincolo con valenza generale, in quanto scaturente da una nozione di spese di investimento e di indebitamento ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici<br />
1.2.– La Provincia autonoma di Bolzano deduce la manifesta inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza, evidenziando come l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 disciplini solo la possibilità di costituire una società pubblica per la riscossione delle imposte, ipotesi normativa assolutamente inconferente con i motivi del ricorso ed il parametro costituzionale evocato.<br />
Nel merito, la resistente sottolinea che, laddove le censure fossero rivolte al comma 2 del medesimo art. 10, non sarebbe possibile fondarle sull’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003, il quale riguarderebbe le sole Regioni a statuto ordinario, non le autonomie speciali come la Provincia autonoma di Bolzano. In ogni caso, la norma impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa, limitandosi a precisare che detti approvvigionamenti finanziari sarebbero diretti a superare momentanee carenze di liquidità per spese già previste in bilancio con idonea copertura. In ogni caso, spetterebbe alla Provincia autonoma disciplinare il proprio sistema contabile e quindi non sarebbe precluso alla medesima incrementare le proprie disponibilità di cassa facendo ricorso ad istituti bancari diversi dal tesoriere.<br />
2.– In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità della resistente per inconferenza della disposizione impugnata rispetto all’oggetto delle censure formulate.<br />
Pur essendo fuor di dubbio che il ricorrente non abbia indicato correttamente la norma censurata – peraltro, replicando l’errore contenuto nella deliberazione del Consiglio dei ministri – l’incongruenza non si configura come errore concettuale bensì quale mero lapsus calami, che non preclude l’identificazione della questione e non pregiudica il diritto di difesa della parte resistente (sentenze n. 67 del 2011, n. 447 del 2006 e n. 224 del 2004).<br />
Il ricorrente, infatti, dopo avere indicato in modo erroneo gli estremi della disposizione impugnata, svolge inequivocabili censure nei confronti del comma 2 dell’art. 10, il quale determina la competenza amministrativa a deliberare le anticipazioni, la possibilità di ricorrere agli istituti di credito, la misura illimitata delle anticipazioni e la loro allocazione nelle partite di giro. A quest’ultima norma sono riconducibili con sufficiente chiarezza le argomentazioni svolte nel contesto dell’intero ricorso, tanto che la stessa Provincia autonoma – dopo averne eccepito l’inammissibilità – ha svolto puntuali difese proprio in relazione al citato comma 2 ed alle relative considerazioni formulate nel ricorso.<br />
L’erronea indicazione non si risolve, dunque, in un vizio rilevante ai fini dell’ammissibilità, essendo individuabili in modo inequivoco sia la disposizione impugnata – ovvero, l’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 – sia il petitum, consistente nella richiesta di annullamento di una norma che, attraverso l’acquisizione di fondi dal sistema creditizio e la sua contabilizzazione nelle partite di giro, eluderebbe il precetto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost.<br />
3.– Ai fini della decisione del merito occorre premettere che il parametro costituzionale invocato, l’art. 119, sesto comma, Cost., enuncia la cosiddetta “regola aurea” del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti. Questa Corte ha avuto modo di precisare che i concetti di indebitamento e di investimento, necessari per scrutinare la legittimità di norme denunciate in riferimento a tale regola, devono essere univoci sull’intero territorio nazionale. Per questo motivo la loro emanazione è di competenza dello Stato dal momento che non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425 del 2004). È stato in detta sede chiarito che «L’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni all’autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello a ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento – che già nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei poteri di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 425 del 2004).<br />
È opportuno in proposito sottolineare come il precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. sia inscindibilmente collegato ed integrato con altri principi costituzionali quali il coordinamento della finanza pubblica (come già affermato nella richiamata sentenza n. 425 del 2004), di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., la tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost., sia nella precedente formulazione che in quella introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») e l’ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br />
Quanto al coordinamento della finanza pubblica, è evidente che, essendo strutturalmente collegata la disciplina dell’indebitamento al rispetto dei vincoli comunitari afferenti alla convergenza economico-finanziaria tra gli Stati membri, la determinazione dei criteri generali appartiene alla competenza del legislatore nazionale.<br />
Per quel che concerne la tutela degli equilibri di bilancio, la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito<br />
Infine, anche la materia dell’ordinamento civile incrocia la disciplina dei vincoli dell’indebitamento pubblico, dal momento che sono la struttura ed i contenuti dei contratti di finanziamento a discriminare i negozi compatibili con la “regola aurea” da quelli vietati.<br />
In definitiva, il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti trova espressa enunciazione nel predetto art. 119, sesto comma, Cost., ma viene declinato – in modo assolutamente coerente ed integrato, secondo esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale – attraverso altri parametri costituzionali, quali i citati artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., venendo ad assumere consistenza di vera e propria clausola generale in grado di colpire direttamente – indipendentemente dall’esistenza di norme applicative nella pertinente legislazione di settore – tutti gli enunciati normativi che vi si pongono in contrasto (sulla immediata precettività dei parametri costituzionali inerenti agli equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, sentenza n. 70 del 2012).<br />
Fermo restando che è di palmare evidenza – e non è neppure contestato dalla parte resistente – che le anticipazioni in discussione non risultano finalizzate a finanziare investimenti, rimane da verificare se esse costituiscano o meno forme di indebitamento. Sotto tale profilo occorre scrutinare sia i contratti di anticipazione in quanto tali, sia la fattispecie concreta pervenuta all’esame in questa sede.<br />
3.1.– In generale può dirsi che l’anticipazione di cassa è negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.<br />
Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l’art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l’esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).<br />
Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l’enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea.<br />
Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento».<br />
In sostanza nei modelli di anticipazione di cassa consentiti dallo Stato sono incorporati i confini soggettivi (limitazione al solo tesoriere della possibilità di concederla) ed oggettivi (fissazione della misura e della durata in termini ridotti affinché non si risolva in un’anomala forma di copertura della spesa) delle prerogative dell’ente territoriale attinenti al rispetto del vincolo in questione.<br />
4.– Alla luce delle espresse considerazioni, la questione è fondata con riferimento diretto all’art. 119, sesto comma, Cost. sotto il duplice profilo dell’autonoma determinazione da parte della Provincia resistente del regime di anticipazione di cassa e della non corrispondenza dello stesso alle regole della breve durata, della limitazione quantitativa e dell’inutilizzabilità ai fini della copertura della spesa.<br />
Nella fattispecie in esame, la Provincia autonoma di Bolzano non solo ha omesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa che collide direttamente con l’art. 119, sesto comma, Cost. sotto gli evocati profili della misura, della durata e dei soggetti abilitati a concederla.<br />
Come già precisato, è fuor di dubbio che l’assunzione delle anticipazioni di cassa da parte della Provincia autonoma di Bolzano abbia destinazione distinta e diversa da quella dell’investimento. Per questo motivo, con riguardo al tema del presente giudizio, la norma interposta invocata dal ricorrente – l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 – nel prescrivere che gli enti territoriali «possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento» non fa altro che replicare il principio costituzionale di riferimento. In ogni caso essa, pur essendo espressamente rivolta alle Regioni a statuto ordinario, è applicabile anche a quelle a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per effetto del comma 21 del medesimo art. 3, il quale prevede che «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica […] le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi […] siti nei loro territori».<br />
È invece evidente che la Provincia autonoma di Bolzano, dettando una disciplina distinta e senza nessun riferimento a quella stabilita dallo Stato per gli enti territoriali della stessa natura, ha violato quel principio di uniformità riconosciuto in modo assoluto ed indefettibile da questa Corte (sentenza n. 425 del 2004). Da quanto considerato deriva che la disciplina dell’anticipazione di cassa non può essere determinata unilateralmente dall’ente territoriale, ancorché ad autonomia speciale.<br />
Infatti, lo stretto collegamento funzionale tra il parametro invocato, i vincoli comunitari e gli altri precetti costituzionali precedentemente richiamati comporta che sia riservata al legislatore statale – entro il perimetro costituzionalmente delimitato – la determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi delle anticipazioni.<br />
Anche nel contenuto specifico, comunque, la norma in questione si discosta da quei caratteri peculiari dell’anticipazione che possono renderne compatibile la causa di finanziamento con il precetto contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. Non v’è alcun dubbio che la norma impugnata, laddove prevede che «l’assunzione di anticipazioni di cassa è disposta [senza limiti] dall’assessore provinciale alle finanze avvalendosi […] di altri istituti di credito […] [e disponendo] le conseguenti variazioni nelle partite di giro» assuma un significato assolutamente univoco e si ponga in contrasto con la disposizione costituzionale invocata. Ciò sotto i profili appresso meglio specificati che si possono, comunque, così sintetizzare: a) avere previsto una competenza a determinare e quantificare l’anticipazione secondo la mera discrezione dell’assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) avere esteso la possibilità di approvvigionamento finanziario ad altri istituti di credito; c) avere previsto l’allocazione delle anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone la corretta rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni.<br />
4.1.– Quanto al profilo sub a), è opportuno ricordare che la finalità dell’anticipazione, consistente nel porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa, trova appunto il proprio limite nel preciso riferimento a tali situazioni, che devono essere puntualmente individuate e circoscritte nel tempo e nella misura, al fine di evitare che la funzione razionalizzante sconfini nell’arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della spesa alternativo e non consentito dall’ordinamento. Pertanto, l’attivazione di tale facoltà deve trovare un parametro percentuale obiettivo nella dimensione delle entrate e uno specifico ancoraggio ad una situazione di sofferenza di cassa, elementi che non possono essere surrogati dall’apodittica determinazione dell’assessore provinciale alle finanze.<br />
4.2.– Quanto all’estensione della facoltà di approvvigionamento finanziario presso altri istituti di credito, è di tutta evidenza come tale prerogativa urti direttamente, sotto il profilo concettuale e semantico, con il concetto di anticipazione di cassa. Infatti, l’anticipazione di cassa è collegata in modo inscindibile con il servizio di tesoreria, alla cui razionalizzazione è geneticamente associata, in quanto strumentale a mitigare lo sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata. Al di fuori del rapporto col tesoriere ogni operazione di tal genere non può che essere ricondotta all’esercizio del credito e quindi alla categoria dell’indebitamento. Né vale, in proposito, l’autoqualificazione legislativa, che non ha carattere precettivo e vincolante (ex plurimis, sentenza n. 164 del 2012), a superare la patente e non consentita natura creditoria del ricorso ad altri istituti finanziari.<br />
4.3.– Infine, l’allocazione delle anticipazioni in partite di giro collide con il principio di neutralità finanziaria che caratterizza detti titoli di bilancio. Le partite di giro sono poste di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso, estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in un’ontologica invarianza dei saldi contabili. L’allocazione nelle partite di giro delle anticipazioni di cassa risulta strumentale all’oscuramento del costo dell’operazione di credito, che viene fronteggiato in diversa posta di spesa. Ciò comporta una grave scissione tra il fenomeno economico-finanziario di riferimento e la sua rappresentazione contabile.<br />
Peraltro, l’allocazione in partite di giro consente di oscurare anche l’assenza dei caratteri di marginalità e temporaneità delle operazioni poste in essere. Come emerge dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012 della P<br />
rovincia autonoma di Bolzano, allegata alla parificazione dello stesso (delibera della Corte dei conti – sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3/2013/PARI), sussiste un’arbitraria scissione tra «l’andamento del conto principale di tesoreria […] e del conto anticipazioni di cassa […] dall’1.1 al 30.12 2012. Manca, pertanto, il giorno di valuta del 31.12.2012 che viene, invece, esposto nell’estratto conto scalare del primo trimestre dell’anno successivo». Viene ricordato in quella sede che «il tesoriere provinciale (Cassa di Risparmio S.p.A.) ha comunicato nel corso dell’attività istruttoria che “[…] il saldo negativo a fine esercizio 2012 del conto principale della Provincia Autonoma di Bolzano […] ammontava a € 179.621.919,05 usufruendo quindi dell’anticipazione di cassa messa a disposizione del Tesoriere. Alla sera del 31.12.2012 […] il deficit di cassa è stato estinto emettendo il provvisorio di entrata n. 94008, di pari importo e con valuta 31.12.2012. Il 2 gennaio 2013 con provvisorio di uscita n. 1, con valuta 31.12.2012 l’operazione è stata ripristinata”».<br />
In sostanza, l’anticipazione prevista dalla norma provinciale non ha carattere di rimedio alle temporanee difficoltà di cassa in cui possa versare il servizio di tesoreria, bensì di stabile operazione di prestito. L’assenza di qualsiasi limite temporale e finanziario alla restituzione delle anticipazioni assume anche una funzione non consentita di copertura della spesa, permettendo di disporre di risorse finanziarie di natura creditizia indipendentemente da ogni riscontro circa la correlazione delle stesse all’esistenza di entrate non ancora riscosse. È evidente come tale operazione, ampliando di fatto le possibilità di spesa consentite dalle risorse a disposizione, costituisce anche una lesione del principio dell’equilibrio del bilancio strettamente correlato alla “regola aurea” contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost.<br />
5.– In definitiva, la disciplina delle anticipazioni di tesoreria, in quanto collegata alla perimetrazione della regola di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., che a sua volta opera in funzione sinergica con i richiamati precetti contenuti negli artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., non poteva essere determinata autonomamente dalla Provincia autonoma di Bolzano per i motivi precedentemente specificati. Inoltre, l’art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, prevedendo – in assenza di qualsiasi riferimento conforme alla disciplina statale di settore – la possibilità di attivare anticipazioni di cassa senza limiti quantitativi, consentendo di ricorrere ad altri istituti di credito diversi dal tesoriere e stabilendo di allocare tali anticipazioni nelle partite di giro, risulta in contrasto con l’art. 119, sesto comma, Cost. e deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2014-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2014 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2013 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-7-2013-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-7-2013-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-7-2013-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2013 n.188</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mazzella in tema di impianti minieolici Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) &#8211; Previsione secondo la quale gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-7-2013-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2013 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-7-2013-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2013 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>in tema di impianti minieolici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) &#8211; Previsione secondo la quale gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna &#8211; Lamentata violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>&#8211;    Franco                    GALLO                                               Presidente<br />	<br />
&#8211;    Luigi                      MAZZELLA                                          Giudice<br />	<br />
&#8211;    Gaetano                 SILVESTRI                                                ”<br />	<br />
&#8211;    Sabino                    CASSESE                                                   ”<br />	<br />
&#8211;    Giuseppe                TESAURO                                                  ”<br />	<br />
&#8211;    Paolo Maria            NAPOLITANO                                          ”<br />	<br />
&#8211;    Alessandro             CRISCUOLO                                             ”<br />	<br />
&#8211;    Paolo                      GROSSI                                                      ”<br />	<br />
&#8211;    Giorgio                   LATTANZI                                                 ”<br />	<br />
&#8211;    Aldo                       CAROSI                                                     ”<br />	<br />
&#8211;    Marta                     CARTABIA                                                ”<br />	<br />
&#8211;    Sergio                     MATTARELLA                                         ”<br />	<br />
&#8211;    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”<br />	<br />
&#8211;    Giancarlo               CORAGGIO                                               ”</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
SENTENZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009 n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra F.P. e il Comune di Sorso, con ordinanza del 4 ottobre 2012, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2013.<br />	<br />
<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 22 maggio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	<br />
</i></b></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Nel corso di un giudizio promosso da F.P. contro il Comune di Sorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
Il rimettente riferisce che la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti amministrativi di diniego definitivo all’istanza di autorizzazione paesaggistica e alla denuncia di inizio attività da essa presentate per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 50 kW. Tali provvedimenti erano stati motivati dall’amministrazione con riferimento alla necessità di assoggettare l’intervento richiesto alla procedura di valutazione di impianto ambientale ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
La parte privata, prosegue il giudice a quo, ritiene di aver diritto al rilascio delle autorizzazioni richieste in base al citato disposto dell’art. 5, comma 23, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, questa disposizione regionale vìola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.<br />	<br />
Il giudice a quo afferma anche che la norma sarda censurata si pone in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale. Infatti, l’art. 6, commi 5 e 6, lettera a), e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del d. lgs. n. 152 del 2006 assoggettano alla procedura di valutazione di impatto ambientale l’installazione di qualsiasi impianto eolico, senza che assuma rilievo la circostanza che trattasi impianto mini eolico di potenza pari a 50 kW.<br />	<br />
Quanto alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deduce che, ai fini della definizione del giudizio principale, è decisivo stabilire se, nel caso di specie, l’intervento che la parte privata intende realizzare sia soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
Ad avviso del rimettente, la norma regionale è invasiva della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, stante il contrasto con l’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la lettera c-bis) dell’Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo, i quali impongono la procedura di valutazione di impatto ambientale per tutti gli impianti eolici, anche se di potenza inferiore ai limiti previsti dall’art. 5, comma 23, legge reg. Sardegna n. 3 del 2009.<br />	<br />
2.– Successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, l’art. 8 della legge della Regione autonoma della Sardegna 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), ha aggiunto alla norma censurata un periodo in base al quale «Sia gli impianti inferiori ad 1 MW che quelli inferiori a 60 kW sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale qualora rientranti nella fattispecie di cui all’allegato 3, lettera c-bis), della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni».<br />	<br />
Tale modifica non fa venir meno la necessità di esaminare il merito della questione, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi emanati sotto il vigore dell’originaria versione della disposizione legislativa regionale.<br />	<br />
3.– La questione è fondata.<br />	<br />
Come già affermato da questa Corte (sentenza n. 67 del 2011), il citato Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 comprende nella lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». In conseguenza di ciò, la normativa statale prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.<br />	<br />
Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di VIA attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre a tale obbligo la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.<br />	<br />
Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 2009, nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 23, della legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nella parte in cui dispone che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.</p>
<p>F.to:<br />	<br />
Franco GALLO, Presidente<br />	<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-3-7-2013-n-188/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2013 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a></p>
<p>Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso la reiezione della domanda di istituzione di una rivendita speciale da aprirsi presso una stazione di servizio automobilistico, in quanto si discute di un mancato maggior introito patrimoniale per effetto dell’atto impugnato, si certat de lucro captando e non già de damno vitando, e non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso la reiezione della domanda di istituzione di una rivendita speciale da aprirsi presso una stazione di servizio automobilistico, in quanto si discute di un mancato maggior introito patrimoniale per effetto dell’atto impugnato, si certat de lucro captando e non già de damno vitando, e non emerge quindi alcun profilo di irreparabilità del pregiudizio in tesi dedotto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00188/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00001/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Gestione Europa Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato &#8211; Uff. Reg.Le della Liguria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Emanuela Gaggero</b>; <b>Marco Patrone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Livia Grazzini, Paolo Mellina Bares, con domicilio eletto presso Paolo Mellina Bares in Genova, via Cassa di Risparmio 4/11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO REIEZIONE ISTANZA PER ISTITUZIONE DI UNA RIVENDITA SPECIALE DA APRIRSI C/O STAZIONE DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato &#8211; Uff. Reg.Le della Liguria e di Marco Patrone;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la ricorrente, la quale, deducendo un mancato maggior introito patrimoniale per effetto dell’atto impugnato, certat de lucro captando e non già de damno vitando, e non evidenzia quindi alcun profilo di irreparabilità del pregiudizio in tesi dedotto;	</p>
<p>ritenuto di non poter accedere alla domanda di decisione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata, in quanto risulta allo stato intimato soltanto il titolare di una delle due rivendite viciniori e non quello dell’altra, pur essendo entrambi legittimati a contraddire, in quanto verrebbero pregiudicati dall’eventuale accoglimento del gravame; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposta.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-3-2011-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-3-2011-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-3-2011-n-188/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.188</a></p>
<p>Pres. Scanu, Est.Aru E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (avv. Melis Costa) Inquinamento elettromagnetico &#8211; Termine ex art. 87 D.Lgs., n, 259/2003 &#8211; Decorrenza &#8211; Formazione del titolo abilitativo &#8211; D.I.A. o silenzio assenso Il termine di cui all’art. 87, comma 9, del D.L.vo 1° agosto 2003</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-3-2011-n-188/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-3-2011-n-188/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scanu, Est.Aru<br /> E. s.p.a. (avv. Sartorio) c. Comune di Quartu Sant&#8217;Elena (avv. Melis Costa)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento elettromagnetico &#8211; Termine ex art. 87 D.Lgs., n, 259/2003 &#8211; Decorrenza &#8211; Formazione del titolo abilitativo &#8211; D.I.A. o silenzio assenso</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine di cui all’art. 87, comma 9, del D.L.vo 1° agosto 2003 n. 259 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto (Cons. Stato, 24.9.2010 n. 7128). Secondo l&#8217;interpretazione costante della giurisprudenza, ai sensi della norma richiamata il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una D.I.A. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna <br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 53 del 2009, proposto da:</p>
<p>Ericsson Telecomunicazioni Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Giovanna Francesca Dessi&#8217;, via Tiziano n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</b></i></p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Quartu Sant&#8217;Elena, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio eletto in Cagliari, piazza Giovanni XXIII n. 35;<br />	<br />
lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Quartu S.E., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />	<br />
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br />	<br />
l’Ufficio Tutela Paesaggio per le Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />	<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. Gen. N. 57442 del 29/10/2008, con la quale il Dirigente del S.U.A.P. Cagliari 12 del Comune di Quartu Sant’Elena comunicava l’irricevibilità della D.I.A. presentata dalla ricorrente in data 4/6/2008, per installare, per conto di H3G, un impianto telefonico UMTS di pubblica utilità sul lastrico solare dell’immobile sito in via Nenni n. 33;<br />	<br />
del provvedimento di diniego prot. 1043 del 31/10/2008;<br />	<br />
della determina prot.1044 del 31/10/2008 di sospensione immediata dei lavori;<br />	<br />
dell’ordinanza dirigenziale n. 514 del 30/10/2008, prot. 57582 del 30/10/2008;<br />	<br />
del Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 2 del 18/1/2006, con riferimento agli art t. 17 comma 3 e 19, nonché dell’art. 6 comma 2;<br />	<br />
dell’art. 109 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5/9/2006;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente..</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Quartu Sant&#8217;Elena e di Ministero Per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame, notificato il 30 dicembre 2008 e depositato il successivo 16 gennaio, la società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. espone quanto segue.<br />	<br />
Dopo aver acquisito, nell’edificio sito in Quartu Sant’Elena, via Pietro Nenni n. 33, la disponibilità di una porzione di lastrico solare stipulando apposito contratto di locazione con la proprietà, presentava, in data 4 giugno 2008, istanza per la realizzazione su di esso di un impianto di telefonia cellulare, consistente in una palina porta antenne da ubicare in adiacenza al torrino scale.<br />	<br />
Non avendo ottenuto riscontro, e ritenendo perfezionato il rilascio del titolo autorizzatorio per silenzio assenso, in data 8 settembre 2008 comunicava l’inizio dei lavori di installazione del predetto impianto.<br />	<br />
Sennonchè, nell’imminenza della conclusione dei lavori, in data 4 novembre 2008, la ricorrente riceveva la nota n. 57442 del 29 ottobre 2008 con la quale il Dirigente del SUAP di Cagliari 12 del Comune di Quartu comunicava l’irricevibilità dell’istanza per essere stata essa irritualmente presentata al Comune anziché al SUAP, nonchè per le carenze documentali nella stessa indicate.<br />	<br />
A tale comunicazione seguiva il provvedimento di diniego n. 1043 del 31 ottobre 2008 reso dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Quartu, nel quale si formulava l’ulteriore rilievo che l’istanza era stata presentata prima dell’approvazione del piano triennale delle localizzazioni di cui al regolamento comunale approvato con delibera n. 2 del 18 gennaio 2006, e l’ordine di immediata sospensione dei lavori adottato in pari data dal medesimo dirigente.<br />	<br />
Veniva quindi adottata l’ordinanza dirigenziale n. 514 del 30 ottobre 2008, con la quale veniva irrogata la sanzione pecuniaria di cui all’art. 14, comma 3. della legge regionale n. 23/1985.<br />	<br />
I menzionati provvedimenti sono stati impugnati dalla società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. che ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione dell’art. 87 del D.Lgvo n. 259/2003 – Mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 1, comma 16 della legge regionale n. 3/2008 – Mancata comunicazione dell’inizio del procedimento – Violazione del giusto procedimento: in quanto ai sensi dell’art. 87, comma 9, del D.Lgvo n. 259/2003 sull’istanza presentata dalla Ericsson si sarebbe formato il silenzio assenso, con conseguente consolidamento del suo diritto alla realizzazione dell’impianto.<br />	<br />
2) Violazione di legge – Violazione e mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; Mancata comunicazione dell’inizio del procedimento – Violazione del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D.Lgvo n. 259/2003 – Violazione dell’art. 41 Cost. – Incompetenza – Eccesso di potere – Mancanza dei presupposti – Difetto assoluto di motivazione: in quanto i provvedimenti impugnati andrebbero ad incidere sul titolo abilitativo già acquisito per silentium dalla ricorrente, con effetto di annullamento/revoca di esso, in assenza delle garanzie procedimentali previste dalla legge.<br />	<br />
3) Violazione di legge – Violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; Eccesso di potere – Difetto assoluto di motivazione &#8211; Violazione e mancata applicazione del D.Lgvo n. 259/2003 &#8211; Violazione e mancata applicazione dell’art. 93 del D.Lgvo n. 259/2003 &#8211; Eccesso di potere – Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto assoluto di istruttoria: in quanto, in ogni caso, il provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990; sarebbero state inoltre violate le disposizioni volte a garantire la partecipazione della ricorrente al procedimento in questione;<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 e dell’art. 146 del D.Lgvo n. 42/2004 – Mancata applicazione dell’art. 142, comma 2, lett. A) del D.Lgvo n. 42/2004 &#8211; Violazione e falsa applicazione delle NTA del PPR &#8211; Difetto di motivazione – Istruttoria erronea ed insufficiente – Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – Sviamento di potere – Illogicità manifesta – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento: in quanto l’amministrazione comunale avrebbe errato nella collocazione topografica dell’opera in questione, che non ricadrebbe affatto in area sottoposta a vincolo zone umide costiere;<br />	<br />
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 143 e dell’art. 146 del D.Lgvo n. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 49 del decreto del Presidente della Regione n. 82 del 7.9.2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 109 medesimo decreto – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 &#8211; Difetto di motivazione – Istruttoria erronea ed insufficiente – Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto – Sviamento di potere – Illogicità manifesta – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento: in quanto l’intervento in questione ricadrebbe ad una distanza superiore a 100 mt. dalla stazione viale Colombo, compresa tra i c.d. beni identitari;<br />	<br />
6) Violazione di legge – Violazione della legge 22.1.2001 n. 36 &#8211; Violazione del D.Lgvo n. 259/2003 &#8211; Violazione e falsa applicazione del DPCM n. 381 del 10 settembre 1998 – Violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Incompetenza assoluta – Violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento: in quanto, diversamente da quanto affermato dal comune, non sarebbe affatto prevista l’improcedibilità delle istanze presentate con riguardo a siti non inseriti in un programma non approvato a causa dell’inerzia dell’Ente;<br />	<br />
7) Violazione di legge &#8211; Violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; Violazione e mancata applicazione dell’art. 87, comma 9, del D.Lgvo n. 259/2003 – Mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; Mancata comunicazione dell’inizio del procedimento – Violazione del giusto procedimento: in quanto il regolamento comunale richiamato sarebbe stato approvato unilateralmente dall’amministrazione comunale senza alcun coinvolgimento dei gestori ;<br />	<br />
8) Violazione di legge &#8211; Violazione dell’art. 87 del D.Lgvo n. 259/2003 &#8211; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 16, della legge reg. n. 3/2008 – Incompetenza &#8211; Violazione del giusto procedimento &#8211; Difetto assoluto di istruttoria &#8211; Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto: con riferimento alla comunicazione dell’irricevibilità dell’istanza (nota n.57442 del 29.10.2008), anch’essa tardiva rispetto alla formazione del silenzio assenso. In ogni caso, nel Comune di Quartu S.Elena, l’Ufficio SUAP sarebbe stato istituito dopo la presentazione dell’istanza, avvenuta il 4 giugno 2009, e pure dopo la formazione del silenzio assenso, avvenuta 90 giorni dopo.<br />	<br />
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Quartu Sant’Elena che, con memorie scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Con ordinanza n. 89 del 5 marzo 2009 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di censura.<br />	<br />
L’art. 87, comma 9, del D.Lgvo 1° agosto 2003 n. 259 stabilisce, infatti, che le istanze di autorizzazione e le denunce di attività concernenti l&#8217;installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l&#8217;installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all&#8217;uopo assegnate, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.<br />	<br />
Tale termine, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto (Cons. Stato, 24.9.2010 n. 7128).<br />	<br />
Orbene, secondo l&#8217;interpretazione costante della giurisprudenza, ai sensi della norma richiamata il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.<br />	<br />
Si tratta di una previsione coerente con la ratio sottesa all&#8217;intero codice delle Comunicazioni Elettroniche, desumibile dai criteri di delega contenuti nell&#8217;art. 41, l. n. 166 del 2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire: previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l&#8217;installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241 (art. 41 comma 2, n. 3 e 4, l. n. 166 del 2002) (così, ex multis, Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 5 agosto 2009, n. 4712).<br />	<br />
Nel caso di specie l&#8217;avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l&#8217;illegittimità, per violazione dell&#8217;art. 87 evocato, del successivo atto di diniego n. 1043 del 31.10.2008, e della contestuale inibitoria dell&#8217;avvio dei lavori n. 1044 del 31.10.2008, in quanto tardivamente resi, dopo quasi due mesi dallo spirare del termine di legge (2.9.2008), secondo forme procedimentali e sostanziali in alcun modo assimilabili al modulo amministrativo del procedimento di secondo grado.<br />	<br />
Restano infatti disattese le argomentazioni difensive del Comune di Quartu Sant’Elena, secondo il quale:<br />	<br />
non si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza della ricorrente in quanto, per tali impianti, l’autorizzazione edilizia sarebbe comunque subordinata alla preventiva approvazione dei piani di localizzazione da parte del Consiglio comunale;<br />	<br />
l’istanza andava proposta, secondo la modulistica unificata regionale, direttamente al SUAP e non ad altri uffici comunali;<br />	<br />
l’area su cui insistono le opere risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del DPRS n. 82 del 7.9.2006;<br />	<br />
l’intervento ricadrebbe a distanza inferiore a 100 mt dal bene identitario stazione di Viale Colombo – cod. 4182.<br />	<br />
L’argomento di cui al punto a) non può che essere disatteso, rilevandosi che, anche alla luce delle disposizioni del codice delle comunicazioni in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti in materia di installazione di impianti, l’Amministrazione non può addurre la propria ingiustificata inerzia nell’adozione dell’atto pianificatorio a fondamento della sostanziale paralisi della copertura del segnale telefonico di pubblica utilità che ne deriverebbe nel territorio comunale.<br />	<br />
In ogni caso, sul punto, non è superfluo ricordare che con determina dirigenziale n. 1906 del 21 luglio 2009, adottata nelle more del giudizio, il Comune di Quartu S.Elena ha approvato il piano triennale di localizzazione 2009/2011 degli impianti di trasmissione per la telefonia mobile proposto dai diversi gestori, che al punto 9) indica il sito oggetto del ricorso, in via Nenni, tra quelli idonei all’installazione dell’impianto.<br />	<br />
Anche il rilievo di cui al punto b) è privo di pregio.<br />	<br />
E’ ben vero che ai sensi della legge regionale n. 3/2008, e della conseguente circolare applicativa, in materia di impianti produttivi le istanze devono essere presentate con l’apposita modulistica agli uffici SUAP competenti per territorio, ma risulta dalle difese della ricorrente, cui la difesa comunale nulla oppone al fine di documentarne l’infondatezza, che l’istanza del 4 giugno 2008 è stata presentata quando l’ufficio SUAP del Comune di Quartu S.Elena non era stato ancora attivato, e che lo stesso è divenuto operativo dal 15 settembre 2008, addirittura in data successiva a quella di formazione del silenzio assenso.<br />	<br />
Di qui la correttezza della presentazione dell’istanza della società Ericsson all’ufficio comunale all’epoca competente.<br />	<br />
Con l’argomento di cui al punto c) la difesa dell’amministrazione comunale sostiene che il silenzio-assenso non si sarebbe formato perché l’istanza della ricorrente avrebbe riguardato un sito sottoposto a vincolo paesaggistico.<br />	<br />
Anche tale argomento non trova riscontro in atti.<br />	<br />
A fronte delle apodittiche affermazioni della difesa comunale, la ricorrente ha depositato esaustiva relazione tecnica di verifica dei vincoli relativa al sito per cui è causa, a firma dell’ing. Angelo Frongia, da cui risulta che l’intervento proposto dalla società ERICSSON non necessita di verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del piano paesaggistico regionale.<br />	<br />
Infine, in relazione al punto d), anche a seguito delle discordanze emerse, in punto di fatto, nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato il 3 marzo 2009 una relazione tecnica integrativa (anch’essa a firma dell’ing. Frongia), corredata dalla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla quale risulta l’esatta collocazione della stazione di Viale Colombo, rispetto alla quale non si pongono ragioni di incompatibilità con l’intervento proposto dalla ricorrente.<br />	<br />
In conclusione, quindi, in accoglimento dell’anzidetta censura, gli atti impugnati si rivelano illegittimi e vanno annullati, restando assorbita ogni ulteriore doglianza.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Quartu Sant’Elena al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (duemila//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato se assolto, compensandole nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-3-3-2011-n-188/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2011 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-5-2-2010-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-5-2-2010-n-188/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.188</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. G. Picchianti (Avv. N. Gagliano) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti e l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto (Avvocatura dello Stato) in tema di istruttoria e motivazione del giudizio della Commissione medica per l&#8217;idoneità alla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> G. Picchianti (Avv. N. Gagliano) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei<br /> Trasporti, Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti e <br />l’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto (Avvocatura dello<br /> Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di istruttoria e motivazione del giudizio della Commissione medica per l&#8217;idoneità alla guida</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Idoneità guida &#8211; Non ogni affezione del sistema nervoso rende di per sé chi ne è portatore inidoneo &#8211; Commissione medica – Giudizio – Motivazione circa lo stato della malattia e gli eventuali riflessi sulla funzionalità degli arti alla guida &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non ogni affezione del sistema nervoso rende, di per sé, chi ne è portatore inidoneo ad essere abilitato alla guida essendo comunque necessario che la Commissione medica esprima le ragioni poste alla base del giudizio di inidoneità motivando in concreto lo stato della malattia e gli eventuali riflessi sulla funzionalità degli arti alla guida. In mancanza di tali specificazioni  il giudizio pronunciato dalla Commissione medica si palesa viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. (fattispecie in cui il giudizio è stato ritenuto illegittimo in quanto al di là del generico riferimento alla tetraparesi spastica da cui il ricorrente era affetto, non è stata espressa alcuna ulteriore valutazione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2008, proposto da:<br />
<b>Picchianti Gianfranco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicoletta Gagliano, con domicilio eletto presso Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo n. 13; </p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto, in persona del direttore p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della decisione n. 119 RG/GM del 24.10.2007, comunicata con raccomandata 24.10.2007 prot. n. 97947 pervenuta il 30.10.2007, a firma del Direttore della Direzione Generale della Motorizzazione presso il Ministero dei Trasporti, con la quale l’Amministrazione ha respinto il ricorso gerarchico proposto in data 04.04.2007 dal ricorrente avverso il giudizio espresso dalla Commissione Medica Locale di Grosseto in data 22.03.2007, con il quale è stata dichiarata la temporanea inidoneità psicofisica del ricorrente alla guida di veicoli a motore;<br />	<br />
nonché, per quanto occorrer possa, di detto giudizio e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare del provvedimento prot. n. 59/07 con il quale il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Grosseto della Motorizzazione, vista la nota 26.03.2007 con cui la Commissione Medica locale di Grosseto ha comunicato che il ricorrente è stato giudicato temporaneamente non idoneo a condurre veicoli a motore, ha sospeso “la patente di guida n. GR 501236 3 W categoria BS rilasciata in data 08.04.1997 dalla Prefettura/dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Grosseto &#8230;.. fin quando l’interessato non produca certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Direzione Gen. Motorizzazione Civile e dei Trasporti;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Grosseto;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone il ricorrente di essere stato dichiarato invalido civile al 100% a seguito di trauma conseguente ad un incidente stradale occorsogli nel maggio del 1990, per effetto del quale riportava esiti di paresi all&#8217;arto inferiore sinistro.<br />	<br />
La Commissione medica per l&#8217;accertamento dell&#8217;invalidità civile presso la Usl “Colline dell&#8217;Albegna”, sottoponendolo a visita ai fini del riconoscimento di detta invalidità, lo riscontrava affetto da tetraparesi spastica post-traumatica, con diritto all&#8217;indennità di accompagnamento a decorrere dal 27 luglio 1992.<br />	<br />
Ciò nonostante, in data 9 aprile 1997 e 4 aprile 2002 il deducente otteneva per ben due volte il rinnovo della patente speciale di categoria B, con l&#8217;unica prescrizione consistente nell&#8217;uso di specchietti retrovisori su entrambi i lati del veicolo.<br />	<br />
Ai fini del rinnovo del titolo abilitativo, in scadenza il 18 marzo 2007, il ricorrente veniva sottoposto a visita da parte della Commissione medica locale di Grosseto che lo giudicava &#8220;<i>attualmente non idoneo per la patente di guida speciale di categoria B</i>&#8220;.<br />	<br />
Avverso detto giudizio il signor Picchianti presentava ricorso gerarchico al Ministero dei trasporti chiedendo di essere sottoposto a nuovo accertamento medico ed allegando relazione medico-legale del 26 marzo 2007 attestante la sua potenziale idoneità alla guida di veicoli a motore, nonché certificazione dell&#8217;azienda USL di Grosseto in ordine all&#8217;assenza di disturbi riferibili alla sfera cognitiva.<br />	<br />
In data 13 agosto 2007 il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento medico presso l’Unità sanitaria territoriale di Pisa, Divisione sanitaria di Ferrovie dello Stato s.p.a. che esprimeva nuovamente un giudizio di non idoneità per alcuna patente di guida riconoscendolo affetto da “<i>tetraparesi spastica con prevalenza SN e marcati disturbi della deambulazione</i>&#8220;.<br />	<br />
Con decreto del 24 ottobre 2007 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, visto il giudizio di cui sopra, decretava il rigetto del ricorso gerarchico.<br />	<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Picchianti chiedendone l’annullamento, previa sospensione con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />	<br />
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per il logicità, difetto di istruttorie e contraddittorietà.<br />	<br />
2. Violazione di legge con riferimento all’art. 119, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 285/1992, in relazione agli artt. 319, 321, 322 e 327 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495. Erronea applicazione dell&#8217;articolo 320 del d.p.r. n. 495/92. Eccesso di potere per carenza di motivazione, il logicità, difetto di istruttorie e contraddittorietà.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 197 depositata il 14 febbraio 2008 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto, in epigrafe precisato, con cui il Direttore della Direzione Generale della Motorizzazione civile presso il Ministero dei Trasporti ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il giudizio espresso dalla Commissione medica locale di Grosseto in data 22.03.2007, con il quale è stata dichiarata la temporanea inidoneità psicofisica del ricorrente alla guida di veicoli a motore.<br />	<br />
Viene contestato, altresì, il provvedimento con il quale il Direttore dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Grosseto ha sospeso la patente di rilasciata in data 08.04.1997 al ricorrente fin quando l’interessato non produca certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.<br />	<br />
È infondato il primo motivo con cui il ricorrente lamenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia deciso il ricorso gerarchico proposto dall’interessato senza avvalersi del parere della Commissione medica centrale.<br />	<br />
Invero, nel suo testo originario, l’art. 119, comma 5, del Codice della strada stabiliva che “<i>Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti</i>”.<br />	<br />
Va tuttavia rilevato che, con l’art. 8 della l. 28 novembre 2005 n.246, la norma in questione è stata riformulata eliminando ogni riferimento a tale commissione e disponendo che “<i>Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa</i>&#8220;.<br />	<br />
Merita, invece condivisione quanto dedotto con il secondo motivo con cui il ricorrente censura sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, oltre che per contraddittorietà, il giudizio espresso dall&#8217;organo tecnico deputato ad emettere parere in merito all&#8217;idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, in relazione a quanto prescritto in merito al possesso dei requisiti dalle norme del Codice della strada sopra rubricate.<br />	<br />
L&#8217;art. 119 del Nuovo Codice della strada, approvato con il d.lgs. n. 285/92, stabilisce, al primo comma, che la patente di guida non può essere rilasciata &#8220;<i>a chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore</i>&#8220;.<br />	<br />
A tal fine, la disposizione citata affida alle commissioni mediche locali l&#8217;accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore e, in caso di giudizio negativo, prevede la facoltà per l&#8217;interessato, proponendo ricorso gerarchico, di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale.<br />	<br />
Nel caso di specie, anche in sede di nuova visita medica, il giudizio negativo è stato confermato risultando l&#8217;interessato affetto da &#8220;<i>tetraparesi spastica con prevalenza SN e marcati disturbi della deambulazione</i>&#8220;.<br />	<br />
Ciò posto, con riferimento ai giudizi resi dalle predette Commissioni mediche, giova ricordare che costituisce consolidato principio giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui il giudizio medico &#8211; legale come quello in esame si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico &#8211; discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1341; id., 10 luglio 2001, n. 3822), ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2483).<br />	<br />
L’art. 319 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in tema di “<i>requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida</i>” dispone a tal fine che <i>“…occorre che il richiedente, all&#8217;accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. </i><br />	<br />
<i>I medici di cui all&#8217;articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d&#8217;idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all&#8217;articolo 320. </i><br />	<br />
<i>Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all&#8217;articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita</i>”.<br />	<br />
A sua volta, l’art. 320 precisa che “<i>Le malattie ed affezioni riportate nell&#8217;appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell&#8217;appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida</i>”. <br />	<br />
L’appendice II all’Allegato 22, per quanto di interesse ai fini della presente controversia, precisa che “<i>Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:…D. Malattie del sistema nervoso. La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:…c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. </i><br />	<br />
<i>A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell&#8217;esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza…</i>”.<br />	<br />
Come è palese dalla lettura della norma appena riportata, non ogni affezione del sistema nervoso rende, di per sé, chi ne è portatore inidoneo ad essere abilitato alla guida.<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie il giudizio pronunciato dalla Commissione medica si palesa viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
Infatti, posto che, per l’ipotesi di un giudizio di idoneità, la legge richiede la “<i>condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona</i>”, al di là del generico riferimento alla tetraparesi spastica da cui il ricorrente è affetto, non viene espressa alcuna valutazione in ordine a tali profili, tenuto conto anche della consulenza tecnica di parte prodotta dall’interessato da cui risulta che il medesimo possiede “<i>una buona autonomia deambulatoria, compatibilmente con l’uso di un appoggio</i>”, una “<i>conservata motilità delle estremità degli arti superiori ed inferiori</i>” e “<i>la rigidità del rachide cervicale non inficia l’angolo di visuale</i>”, concludendo per l’idoneità del soggetto all’uso di veicoli a motore.<br />	<br />
Pur considerando che la valutazione proveniente dalla parte non può sostituirsi a quella dell’organo chiamato dalla legge a compiere tale stima, la circostanza appare rilevante ove si consideri che, per oltre dieci anni, il ricorrente ha conseguito un giudizio positivo in merito all’idoneità in parola.<br />	<br />
E’ dunque, evidente, ad avviso del Collegio, che l’Amministrazione sia tenuta ad approfondire l’indagine medico legale, esplicitando adeguatamente le ragioni per le quali un ipotizzabile sopravvenuto peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato possa condurre ad un giudizio di inidoneità alla guida di veicoli a motore, anche eventualmente modificati per consentirne la conduzione in condizioni di sicurezza.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-5-2-2010-n-188/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2010 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a></p>
<p>Pres. C. Varrone – Est. F. Taormina Consip S.p.A. (Avv. A. Clarizia) c/ Energy Service S.r.l. (Avv.ti P. Adami e S. Bozzi) sulla legittimità del controllo sulle condizioni del rapporto tra offerente e fornitore in sede di verifica dell&#8217;anomalia e sull&#8217;irrilevanza del rifiuto del fornitore di depositare la documentazione richiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Varrone – Est. F. Taormina<br /> Consip S.p.A. (Avv. A. Clarizia) c/ Energy Service S.r.l. (Avv.ti P. Adami e S. Bozzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del controllo sulle condizioni del rapporto tra offerente e fornitore in sede di verifica dell&#8217;anomalia e sull&#8217;irrilevanza del rifiuto del fornitore di depositare la documentazione richiesta ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta &#8211; Anomalia – Verifica – Condizioni rapporto offerente e fornitori – Controllo – Legittimità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Verifica – Condizioni rapporto offerente e fornitori &#8211; Deposito documentazione – Inadempimento – Rifiuto fornitore – Esclusione – Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo, in sede di verifica dell’anomalia, il controllo svolto dall’amministrazione sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all’approvigionamento dei beni da parte di questi ultimi, in quanto rispondente alla ratio, cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala, della piena affidabilità della proposta contrattuale.	</p>
<p>2. Non è rilevante, ai fini delle delibazioni del seggio di gara, la circostanza che l’inadempimento all’invito di depositare la richiesta documentazione dipenda dal rifiuto del proprio fornitore di depositare la documentazione, in quanto l’onere di conformarsi alle prescrizioni del seggio di gara, discendente dalla qualità di offerente non è traslabile sul proprio fornitore, né costituisce clausola di esonero dalle sanzioni espulsive la circostanza che quest’ultimo si sia rifiutato di ostendere la richiesta documentazione, rimanendo tale circostanza in un’alveo strettamente privatistico afferente ai rapporti intercorrenti tra le parti private contraenti ed alle eventuali contestazioni che l’offerente, in sede civilistica, vorrà eventualmente muovere all’operato del fornitore, causalmente ricollegabile alla sanzione espulsiva subita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3799 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Consip Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Energy Service Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso &#038; Associati Studio Legale Recchia in Roma, corso Trieste, 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione VI n. 01417/2009,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Bozzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza censurata in revocazione la Sezione ha accolto l’appello proposto dalla soc. Energy Service S.r.l per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma, n. 3180 del 2008, depositata in data 15 aprile 2008, con cui è stato respinto il ricorso iscritto al n. 10085 del 2007.<br />	<br />
La vicenda processuale può essere sintetizzata nei seguenti termini: la soc. Energy Service s.r.l aveva partecipato alla gara di appalto indetta dalla Consip S.p.A. avente ad oggetto la stipula di una convenzione per la fornitura del servizio di energia e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; aveva presentato offerte in relazione ai lotti numm. 1, 2, 3, 4, 7 ed 8 e tutte le offerte presentate erano risultate essere quelle economicamente più vantaggiose.<br />	<br />
Con nota in data 27 ottobre 2006, la Commissione di gara aveva rilevato il carattere anomalmente basso delle offerte presentate dalla società predetta (comma 4 dell’art. 19, d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358) e aveva chiesto puntuali giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta economica.<br />	<br />
In particolare, la Commissione aveva richiesto alla Energy Service di produrre giustificazioni (e la relativa documentazione a supporto, ivi compresi i contratti con i propri fornitori) in relazione ai costi di approvvigionamento del gasolio tradizionale e del gasolio ecologico.<br />	<br />
Dopo una fitta corrispondenza, e dopo che la soc. Energy Service s.r.l aveva provveduto a chiarire che le “riduzioni di costo” discendevano dalle favorevoli condizioni di acquisto dei combustibili da parte dei propri fornitori (in specie: da parte della soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A., nonché da parte della soc. Trentino Energia S.r.l.), la Commissione riteneva di chiedere chiarimenti anche con riferimento a tali aspetti (elementi di ulteriore e maggiore dettaglio in relazione alle condizioni di fornitura dei combustibili da parte delle due richiamate società).<br />	<br />
Con successiva nota in data 21 dicembre 2006, l’ odierna intimata in revocazione aveva riscontrato in modo parziale le richieste della Commissione di gara, significando – tuttavia – che un integrale riscontro alle richieste formulate esulava dalla propria disponibilità, postulando che i propri fornitori acconsentissero all’integrale divulgazione dei dati relativi alle proprie relazioni commerciali con soggetti ‘quarti’, anche sui mercati internazionali (e che le controparti contrattuali dei propri fornitori acconsentissero a propria volta a tale divulgazione).<br />	<br />
Si richiedeva quindi un pronunciamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Venivano in proposito resi due distinti pareri; con il secondo di essi, l’Autorità sposava una tesi maggiormente coincidente con quella dell’amministrazione aggiudicatrice: la disciplina applicabile al caso di specie (in particolare: art. 19 del d.lgs. 358 del 1992) imponeva che, in sede di valutazione delle giustificazioni relative ad offerte anomale, l’Amministrazione fosse posta in grado di formulare il proprio giudizio involgendo in modo effettivo ed a largo spettro ogni elemento dell’offerta.<br />	<br />
In particolare, nell’esame relativo al se l’offerta formulata abbia potuto giovarsi di condizioni particolarmente favorevoli, graverebbe sul privato l’onere di fornire ogni prova al riguardo, senza tendenziali limitazioni relative alla struttura dei costi dei propri fornitori e non risultando ammissibili giustificazioni basate sull’argomento della rinuncia all’utile o su un utile estremamente esiguo.<br />	<br />
Con nota in data 10 maggio 2007, la Commissione rivolgeva alla Energy Service un’ulteriore richiesta di chiarimenti (prendendo al contempo atto della rinuncia da parte di questa alle offerte relative ai lotti numeri 1, 7 ed 8).<br />	<br />
Nell’occasione, la Commissione rappresentava che gli atti e le informazioni inviate non risultassero ancora sufficienti a concludere in modo favorevole l’analisi delle giustificazioni relative all’offerta di gara e che a tal fine restava necessario acquisire i contratti di approvvigionamento conclusi dalla soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti con i propri fornitori.<br />	<br />
Con ulteriore nota di riscontro in data 16 maggio 2007, la Energy Service aveva riferito che il proprio fornitore non si era dichiarato disposto a trasmettere i dati relativi alle proprie fonti di approvvigionamento con fornitori esteri, in tal modo ponendo la società offerente nell’impossibilità di fornire i dati medesimi.<br />	<br />
Nell’occasione, essa aveva sottolineato comunque che (anche a prescindere dal contenuto puntuale dei rapporti contrattuali intercorrenti fra soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti ed i propri fornitori), la circostanza non risultasse dirimente al fine di risolvere il dubbio circa la complessiva attendibilità economica dell’offerta.<br />	<br />
Ed infatti, in considerazione dei rilevanti margini di utile che l’offerta formulata avrebbe garantito, l’offerente sarebbe stata comunque in grado di coprire in modo più che adeguato i propri costi anche laddove i carburanti acquisiti dalla soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti (i quali, oltretutto, non rappresentavano una quota preponderante sul totale della fornitura) fossero stati comperati a normali condizioni di mercato.<br />	<br />
Con il provvedimento in data 26 luglio 2007 (adottato in conformità alla proposta della Commissione) la Consip comunicava di aver ritenuto non adeguate le giustificazioni fornite dalla soc. Energy Service e di averne conseguentemente disposto l’esclusione dalla gara di che trattasi.<br />	<br />
Peraltro, la Consip aveva comunicato,di avere individuato comunque (‘ad abundantiam’, come è dato leggere nel testo del provvedimento) ulteriori elementi relativi alla struttura dei costi dell’offerta presentata dalla società predetta, i quali avrebbero comunque giustificato la sua esclusione dalla gara, con particolare riguardo:<br />	<br />
a) all’ammontare incongruo dei costi della logistica;<br />	<br />
b) alla ‘prova di forza’ relativa ai dati posti a supporto dell’offerta, svolta alla luce del d.lgs. 192 del 2005;<br />	<br />
c) all’indagine relativa ai ‘gradi giorno’, determinati in base al d.P.R. 412 del 1993;<br />	<br />
d) alle complessive ‘ore di riscaldamento’ necessarie per eseguire l’appalto, <br />	<br />
e) all’utilizzo del gasolio ecologico, nonché<br />	<br />
f) all’adeguatezza dei costi del personale necessario per svolgere correttamente la commessa;<br />	<br />
La Energy Service era insorta impugnando la disposta esclusione. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l’impugnazione ritenendo che la determinazione assunta dalla Consip non avesse travalicato i limiti entro i quali può essere correttamente esercitato il giudizio relativo all’anomalia delle offerte (e non procedendo, in quanto superflua, alla verifica della correttezza degli ulteriori motivi di esclusione individuati dalla Consip).<br />	<br />
La ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso detta decisione del Tar, e la Sezione &#8211; con la decisione n. 1417/2009 avverso la quale è stato proposto il ricorso per revocazione- ha accolto l’appello censurando sia la determinazione espulsiva concernente la questione dei rapporti dell’offerente con i fornitori, che la determinazione concretatasi nella individuazione di autonome ragioni di esclusione sulla quale non si era pronunciato il Tar.<br />	<br />
La Consip, originaria appellata rimasta soccombente, ha chiesto la revocazione della decisione in epigrafe, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc, assumendo che la sentenza era fondata su due errori di fatto.<br />	<br />
Il primo di essi, si è affermato nel ricorso per revocazione, sarebbe contenuto alla pag. 15 della richiamata decisione n. 1417/2009 laddove si rinviene l’affermazione che di seguito si riporta: “ non può in alcun modo condividersi il provvedimento impugnato in prime cure, laddove esso afferma (pag. 3) che “l’omessa produzione dei contratti è suscettibile di esclusione, in quanto l’espressa richiesta era stata formulata dall’assegnazione con assegnazione di un termine perentorio, pena in difetto, l’espressa sanzione dell’esclusione”.<br />	<br />
Ciò perché, &#8211; si legge nella decisione medesima- “in assenza di una previsione della lex specialis la quale espressamente preveda una siffatta ipotesi di esclusione, essa non può essere introdotta motu proprio dalla Commissione, in tal modo annettendo un rilievo para-sanzionatorio alla mancata ottemperanza alla richiesta di fornire integrazioni istruttorie e documentali utili per il vaglio circa il carattere di anomalia dell’offerta.” Ad avviso della ricorrente in revocazione, il disposto di cui a pag 25, VI trattino del disciplinare (previsione, quest’ultima, mai impugnata), aveva espressamente attribuito al seggio di gara il potere di fissare un termine per la produzione da parte delle offerenti di integrazioni, precisazioni, e/o giustificazioni, sanzionando l’inottemperanza al termine fissato con la esclusione dell’offerta.<br />	<br />
Ulteriore errore di fatto revocatorio riposava nella circostanza che la Sezione aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla soc. Energy Service omettendo di esaminare,prioritariamente,l’eccezione di difetto di interesse (a cagione della omessa impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva) sollevata dalla Consip medesima.<br />	<br />
La intimata Energy Service ha depositato due articolate memorie chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque respingere il gravame revocatorio.<br />	<br />
Quanto al primo profilo, la sentenza si era espressa sul punto; la questione aveva costituito “punto controverso”, e pertanto il ricorso era palesemente inammissibile.<br />	<br />
In ogni caso, la censura era anche palesemente infondata, posto che la clausola del disciplinare non legittimava la Commissione a richiedere singoli e specifici documenti (nel caso in esame i contratti di fornitori terzi) con comminatoria di termine perentorio assistito da sanzione espulsiva.<br />	<br />
A monte, la decisione aveva chiarito (ed il punto in oggetto, n. 2.2.5 non era attinto dalla richiesta revocatoria) che l’operato dell’amministrazione era errato per non avere valutato la globalità dell’offerta: un eventuale accoglimento della richiesta di revocazione non avrebbe quindi prodotto alcun effetto conservativo degli (illegittimi) atti adottati dall’amministrazione.<br />	<br />
Anche il secondo motivo di revocazione prospettato era inammissibile, in quanto la sentenza aveva implicitamente delibato sul punto in questione.<br />	<br />
Con ulteriore memoria datata 6 ottobre 2009 la ricorrente in revocazione ha puntualizzato che le prescrizioni del disciplinare non erano state impugnate ed ha ribadito che permaneva, pieno, l’interesse ad ottenere il riconoscimento dell’errore di fatto in cui era incorso il Giudice d’appello: ininfluenti, a tal proposito, apparivano le affermazioni contenute al punto 2.2.5 della decisione.<br />	<br />
In ultimo, sulla questione del petitum risarcitorio, emergeva per tabulas l’omessa decisione sulla eccezione di inammissibilità, ex art. 100 cpc, della domanda risarcitoria, in carenza di preventiva impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione. <br />	<br />
All’adunanza camerale del 26.05.2009 fissata per l’esame della domanda di sospensione della esecutività della appellata decisione, con ordinanza n. 2621/2009 l’istanza cautelare è stata respinta tenuto conto della circostanza che “la domanda di sospensione cautelare non può essere esperita in sede di revocazione, non essendo prevista la relativa possibilità dalle norme che disciplinano la revocazione e considerato, peraltro che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non appare fornito di adeguato fumus boni iuris”.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 la causa è stata posta in decisione e la Sezione ha delibato in ordine al petitum rescindente accogliendo il 13 ottobre 2009 il ricorso per revocazione con la decisione n.7039/2009 e per l’effetto annullando l’impugnata decisione della Sezione n. 1417/2009; ha poi pronunziato interlocutoriamente ai fini della fase rescissoria, disponendo acquisirsi il fascicolo relativo all’appello e rinviando la trattazione del procedimento all’odierna udienza pubblica.<br />	<br />
Sia l’appellante Energy Service SRL che Consip SPA in vista della odierna pubblica udienza del 15.12.2009 hanno depositato articolate memorie conclusionali insistendo nelle rispettive tesi ed argomentazioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’esito del segmento rescissorio della impugnazione appare in larga parte delineato da quanto si è già rappresentato nella statuizione rescindente, il cui iter motivazionale è da intendersi integralmente richiamato in questa sede.<br />	<br />
L’appello proposto da Energy Service SRL avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma, n. 3180 del 2008 deve essere pertanto respinto<br />	<br />
Sintetizzando i termini della questione, va rammentato che il Tar del Lazio ha respinto l’impugnazione proposta dalla Energy avverso la propria esclusione sul rilievo che la mancata ottemperanza alla clausola del bando (giovandosi della quale l’amministrazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta richiese alla predetta concorrente la produzione dei contratti stipulati dai propri fornitori Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A. con i terzi) nel termine perentorio impostole dall’amministrazione integrasse giusta causa di esclusione della medesima dalla gara.<br />	<br />
Il Tar ha respinto il ricorso avendo rilevato che la predetta clausola del disciplinare non era stata impugnata, ritenendo la pretesa dell’amministrazione conforme al tenore della clausola, ed irrobustendo l’iter motivazionale chiarendo che (si riporta di seguito uno stralcio dell’iter motivazionale della sentenza del Tar appellata) “deve ritenersi la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice nel caso di esame, che ha richiesto, al fine di valutare la congruità dei costi di approvvigionamento del gasolio, la documentazione per verificare le condizioni contrattuali praticate dai subfornitori.<br />	<br />
In presenza, come risulta nel caso di specie, di un prezzo particolarmente basso dei prodotti, nel contratto di fornitura ciò può dipendere, se non si è in presenza di un produttore, esclusivamente dal prezzo e dalle altre condizioni di acquisto del prodotto stesso. Poiché l’Amministrazione deve valutare la complessiva affidabilità dell’offerta, è evidente che, per verificare se tali bassi prezzi siano effettivamente praticabili, anche nel successivo arco temporale della fornitura, può procedere all’analisi non solo del rapporto tra il fornitore ed il suo subfornitore, ma anche delle modalità di approvvigionamento di quest’ultimo sul mercato. E’ noto, infatti, che nei rapporti commerciali, nei quali un prodotto subisce più passaggi, le modificazioni contrattuali e le variazioni di prezzo si riverberano sui successivi acquirenti.<br />	<br />
Inoltre, che il rapporto di subfornitura anche dei cd. subfornitori, abbia una rilevanza per l’ordinamento non può essere messo in dubbio, in relazione alla disciplina dell’art 4 della legge n.° 192 del 18-6-1998, che regola gli ulteriori contratti di fornitura dei subfornitori, anche se si tratta di disciplina relativa ai rapporti tra privati e con funzione di tutela dei subfornitori.<br />	<br />
Nell’ambito dei contratti pubblici, vi è invece la particolare esigenza di tutela della Amministrazione. La funzione del giudizio di anomalia dell&#8217;offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l&#8217;appalto al prezzo più basso e l&#8217;esigenza di evitarne l&#8217;esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006 , n. 98; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 aprile 2005 , n. 2982); in particolare il sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia non tende a selezionare l&#8217;offerta che è più conveniente per la stazione appaltante; la ratio cui è preordinato l&#8217;indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell&#8217;assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale”.<br />	<br />
L’impugnazione proposta dalla Energy avverso il decisum reiettivo di primo grado è stata accolta con la decisione oggetto di impugnazione per revocazione.<br />	<br />
In sede rescindente la decisione d’appello è stata revocata.<br />	<br />
Permane quindi il dovere di valutare il gravame proposto dalla Energy avverso la già citata decisione del Tar del Lazio.<br />	<br />
Esso non è fondato.<br />	<br />
Ciò perché, il punto nodale della decisione riposa nel disposto di cui a pag 25, trattino VI dell’inimpugnato disciplinare di gara. <br />	<br />
Ritiene il Collegio che esso avesse un significato univoco, coincidente con quello ravvisato dal Tar, e che – in disparte la omessa impugnazione del medesimo, che assume un rilievo troncante, sia con riguardo alla presunta incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di verifica dell’anomalia delle offerte che, sotto il profilo sistematico, con la disciplina italiana- prevedesse una sanzione espulsiva discendente dalla mancata ottemperanza ad un onere formale. <br />	<br />
Ritiene in sostanza il Collegio – i punti in esame saranno di seguito oggetto di più approfondito esame- che, da un canto, la clausola del bando prevedesse una sanzione espulsiva a fronte dell’inottemperanza di una delle offerenti a produrre quanto richiestole dall’amministrazione appaltante in sede di verifica delle offerte sospettate di anomalia.<br />	<br />
Sotto altro profilo che il dato letterale della clausola (“precisazioni e giustificazioni”)fosse ben atto a ricomprendere una richiesta “minor”, (sotto il profilo sia quantitativo che “qualitativo”), quale la richiesta di singoli documenti.<br />	<br />
Infine, che la richiesta suddetta non fosse né illogica, né arbitraria (unico parametro valutativo cui deve restare ancorata la verifica giudiziale, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa sia in sede di valutazione dell’anomalia che, a fortiori, di scelta di quali “strumenti” di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia dell’offerta). <br />	<br />
Ciò premesso, deve riconoscersi che parte appellante ha abilmente impostato il ricorso in appello ricorrendo ad esempi-limite, volti ad affermare la inesattezza del modus procedendi dell’amministrazione (rectius: la inesigibilità del medesimo) e giungendo a dubitare della compatibilità del medesimo con i principi comunitari.<br />	<br />
Secondo tale argomentare, infatti, non sarebbe consentito all’Amministrazione di procedere ad un esame relativo ai rapporti contrattuali fra l’offerente ed i propri fornitori, o addirittura (e – per così dire &#8211; più ‘a monte’) ad un esame relativo alle modalità di approvvigionamento dei fornitori sul mercato.<br />	<br />
Un siffatto, penetrante vaglio eccederebbe i limiti di quanto correttamente esercitabile nell’ambito di un’attività connotata dalla spendita di discrezionalità tecnica non risultando necessario ad acquisire gli elementi necessari onde scrutinare la piena affidabilità della proposta contrattuale.<br />	<br />
Tale modus procedendi, peraltro, secondo l’appellante, potrebbe prolungarsi ad infinitum, e sarebbe comunque errato posto che non ci si troverebbe al cospetto di un subappaltatore, coinvolto nella esecuzione del contratto, ma di un (mero) fornitore.<br />	<br />
Anche tale angolo prospettico non offre ad avviso del Collegio margini di positiva valutazione: e ciò non soltanto per la (pur doverosamente valutabile) positiva adesione (sia pure dopo una prima risposta “problematica”) che all’operato dell’amministrazione è stata fornita dalla interpellata Autorità di Vigilanza (delib. 122/2007).<br />	<br />
E neppure unicamente per il principio per cui la discrezionalità tecnica che assiste il seggio di gara in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta (si veda, tra le tante, Consiglio Stato , sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4196) deve a fortiori considerarsi sussistente (o addirittura rafforzato) in tema di delibazioni in ordine alla tipologia delle “indagini” da svolgere, od individuazione di quali documenti acquisire al fine di verificare la congruenza dell’offerta, salve le ipotesi di manifesta abnormità, ovvero di distonia con l’oggetto del contratto (queste sì sindacabili dal Giudice, ma oggettivamente non ricorrenti nel caso di specie).<br />	<br />
Neppure decisiva deve ritenersi la circostanza che, in concreto, la “fornitrice” Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A era la controllante della odierna appellante ( circostanza non mai evidenziata nel ricorso in appello, dedotta dalla contro interessata, e non contestata dall’appellante principale), di guisa che appare arduo ipotizzare un regime di “separatezza societaria” tale da legittimare un interesse di quest’ultima a non fornire all’amministrazione i dati richiesti. <br />	<br />
Anche volendo considerare secondari i superiori elementi, e ricorrere agli ordinari principi civilistici, pur a più riprese invocati dall’appellante, la tesi da questa patrocinata non convince.<br />	<br />
Il, punto dal quale occorre muovere, per successivamente scandagliare la predicabilità della tesi dell’appellante riposa nel costante orientamento civilistico secondo il quale <br />	<br />
“A norma dell&#8217;art. 1381 c.c., per il quale colui che ha promesso l&#8217;obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l&#8217;altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il mancato adempimento del terzo obbliga di per sè il promittente ad indennizzare il promissario, riversando sull&#8217;obbligato l&#8217;onere di allegare e provare fatti eventualmente escludenti la sua responsabilità.” (Cassazione civile , sez. lav., 21 settembre 1979, n. 4872).<br />	<br />
Secondo gli ordinari canoni civilistici, pertanto, il contraente promissario è ben garantito dal promittente, nell’ipotesi in cui il terzo, la cui prestazione è stata dedotta in contratto, non l’adempia.<br />	<br />
Secondo l’argomentare di parte appellante, tale principio, grosso modo, dovrebbe operare nel caso di specie: l’amministrazione negoziava (unicamente) con l’offerente Energy; Energy a propria volta, si serviva di merce consegnatagli da Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A; ne conseguirebbe che l’amministrazione era tenuta a disinteressarsi di tale rapporto, posto a monte dell’offerta di Energy (in quanto, è da ritenere, ben garantita, in ipotesi di inadempimento negoziale, dall’assunzione di responsabilità della propria contraente Energy, unica con la quale aveva intrattenuto rapporti: Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A neppure era subappaltatrice, ma soggetto terzo).<br />	<br />
E’ vero invece il contrario.<br />	<br />
Una tesi qual quella patrocinata dall’appellante non appare condivisibile in quanto in grado, ove portata alle estreme conseguenze sotto il profilo teorico, di scardinare la stessa legittimazione dell’amministrazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta (non tenendo conto degli interessi pubblicistici che entrano in gioco, non certamente pienamente restaurabili mediante tutela risarcitoria, allorchè un contratto stipulato dall’amministrazione rimanga inadempiuto): non si vede infatti perché l’amministrazione dovrebbe onerarsi di una tale verifica, a fronte della garanzia generica risarcitoria incombente sul soggetto che con essa contratti.<br />	<br />
Come è noto, invece, per evidenti fini di tutela del pubblico interesse, nel sistema vige il principio esattamente contrario: la &#8220;ratio&#8221; cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale.”(Consiglio Stato , sez. V, 05 ottobre 2005, n. 5315).<br />	<br />
Conseguenzialmente alla premessa, già in passato si è affermato che tale procedura possa “coinvolgere” la posizione dei fornitori, essendosi condivisibilmente affermato che “è corretta la valutazione operata dall&#8217;amministrazione sull&#8217;anomalia di una offerta formulata in una gara d&#8217;appalto, fondata sull&#8217;analisi dei prezzi unitari, sui preventivi dei fornitori, sull&#8217;indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori in relazione a quelli ritenuti ordinariamente necessari. A tal fine l&#8217;amministrazione gode di potere discrezionale nel determinare su quali prezzi fondare il proprio giudizio di congruità per escludere l&#8217;anomalia.” (Consiglio Stato , sez. IV, 30 marzo 1998, n. 508).<br />	<br />
La sequenza appare logica e condivisibile: ben può l’amministrazione, per verificare l’anomalia dell’offerta, indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all’approvvigionamento di beni da parte di questi ultimi. <br />	<br />
Non ravvisandosi abnormità o illogicità nelle richieste della Commissione (ed avuto anche riguardo alla circostanza che la offerente odierna appellante contava su una fornitura da parte della Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A pari a più del 50% del prodotto offerto) residua l’inadempimento della appellante all’invito a depositare la richiesta documentazione: e detto adempimento era assistito da sanzione espulsiva.<br />	<br />
Che poi il proprio inadempimento discendesse dal rifiuto del proprio fornitore a depositare la richiesta documentazione, è circostanza del tutto ininfluente ai fini delle delibazioni del seggio di gara.<br />	<br />
Il proprio onere discendente dalla qualità di offerente conformatasi alle prescrizioni del seggio di gara non è certamente “traslabile” sul proprio fornitore; nè costituisce clausola di esonero dalle sanzioni espulsive discendenti dall’inottemperanza alla clausola del bando la circostanza che il proprio fornitore si sia rifiutato di ostendere la richiesta documentazione, rimanendo tale circostanza – questa sì- in un’alveo strettamente privatistico afferente ai rapporti intercorrenti tra le private contraenti ed alle eventuali contestazioni che l’appellante, in sede civilistica, vorrà eventualmente muovere all’operato della propria fornitrice, in quanto causalmente ricollegabile alla sanzione espulsiva subìta. <br />	<br />
Quanto all’asserito vizio ex art. 112 cpc asseritamente attingente la decisione in esame (evidenziando che il Tar non ebbe a pronunciarsi sugli ulteriori motivi di gravame, volti a chiarire la non anomalia dell’offerta) all’evidenza il vizio non sussiste (ed anche nella presente decisione si ometterà l’esame dei medesimi) atteso che, rilevata la riconducibilità della sanzione espulsiva alla inottemperanza ad un obbligo formale ed affermata la sussistenza della inottemperanza medesima, non v’era né spazio né ragione di esaminare il merito della valutazione di anomalia (soltanto “ad abundantiam”, secondo il tenore letterale della impugnata nota, esposta dall’amministrazione). <br />	<br />
In ultimo, e quanto alla (riproposta con memoria depositata il 9.12.2009) questione della non riconducibilità della terminologia “precisazioni e giustificazioni” contenuta nel disciplinare di gara alla richiesta di singola documentazione in realtà avanzata dalla stazione appaltante, ritiene il Collegio di potere aggiungere alcune considerazioni a quanto già esposto nella decisione rescindente: la richiesta di produzione documentale (minus, già sotto il profilo ontologico, in quanto non postulante analisi e valutazioni, rispetto alla previsione del bando ) è semmai procedura maggiormente garantista nei confronti delle offerenti; rientra a pieno titolo nel complessivo concetto di “giustificazione”; atteneva ad una porzione non irrilevante dell’offerta.<br />	<br />
I timori paventati dall’appellante e relativi al possibile (in via ipotetica) proliferare ad infinitum di consimili richieste, semmai, dovrebbero investire fattispecie in cui l’amministrazione appaltante richieda genericamente ad una singola offerente prove valutative ed argomentazioni deduttive (queste sì difficilmente esaudibili, e suscettibili di non essere considerate esaustive): non già allorchè l’amministrazione richieda un singolo e specifico (o più singoli e specifici) documenti. <br />	<br />
Ciò induce peraltro a ritenere non sussistente alcun dubbio di compatibilità della condotta dell’amministrazione, della inimpugnata previsione del bando, e della interpretazione che di essa è stata condivisibilmente resa dal Tar &#8211; secondo cui essa era in grado di ricomprendere la pretesa all’ostensione di singoli contratti stipulati dal fornitore dell’offerente- con le prescrizioni comunitarie. <br />	<br />
La richiesta della stazione appaltante (non abnorme né distonica dall’oggetto del procedimento, per le già chiarite ragioni, attenendo strettamente alla “giustificazione” del prezzo offerto ) rimase inottemperata, nella parte relativa alla richiesta di produzione dei contratti di approvvigionamento della fornitrice della offerente e, pertanto, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma dell’appellata decisione. <br />	<br />
Sussistono le condizioni di legge, riposanti in particolare nella novità e particolarità delle questioni giuridiche affrontate per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rescissoriamente pronunciando, respinge, nei termini di cui alla motivazione che precede, il ricorso in appello proposto da Energy Service SRL avverso la sentenza del Tar del Lazio – Roma- n. 3180 del 2008 che per l’effetto è integralmente confermata.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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