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	<title>1876 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1876 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/12/2020 n.1876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-9-12-2020-n-1876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-9-12-2020-n-1876/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/12/2020 n.1876</a></p>
<p>Leonardo Pasanisi Presidente; Fabio di Lorenzo, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Pasquariello, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R., e dall&#8217;avvocato Clara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-9-12-2020-n-1876/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/12/2020 n.1876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-9-12-2020-n-1876/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 9/12/2020 n.1876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Leonardo Pasanisi Presidente; Fabio di Lorenzo, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Pasquariello, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R., e dall&#8217;avvocato Clara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avella, via A. Buongiovanni n. 9 contro Comune di Montecalvo Irpino in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni La Vita, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar)</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizone in tema di risarcimento dle danno da provv.to amm.vo favorevole, poi annullato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; risarcimento dei danni da provvedimento illegittimo favorevole poi annullato &#8211; G.O. &#8211; spetta.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;annullamento del provvedimento illegittimo, ma favorevole, subendo quindi un pregiudizio a seguito dell&#8217;annullamento di tale atto ampliativo illegittimo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2020<br /> <strong>N. 01876/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00423/2016 REG.RIC. </strong><br /> </p>
<p> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 423 del 2016, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Pasquariello, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria T.A.R., e dall&#8217;avvocato Clara Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avella, via A. Buongiovanni n. 9;<br /> <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Montecalvo Irpino in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni La Vita, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, c/o Segreteria Tar;<br /> <br /> <strong><em>riassunzione a seguito della sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. -OMISSIS- a fronte della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all&#8217;annullamento della gara e alla caducazione del contratto</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecalvo Irpino in persona del Sindaco in carica;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;<br /> <br /> 1. -OMISSIS-. in data 31.5.2004 risultà² aggiudicataria, all&#8217;esito di licitazione privata, nella gara per l&#8217;affidamento in concessione della progettazione, esecuzione e gestione del servizio di illuminazione cimiteriale del Comune di Montecalvo Irpino, e in data 21.10.2004 venne stipulato il contratto per la concessione, che prevedeva la progettazione e la realizzazione dell&#8217;impianto di illuminazione cimiteriale con un investimento di euro 190.239,57; nel contratto fu prevista la concessione della gestione dell&#8217;impianto realizzato per 29 anni. Tuttavia, a seguito dell&#8217;impugnazione proposta dalla seconda classificata, il Tar Campania &#8211; Salerno, con sentenza n. 2408/05 pubblicata in data 2.11.2005, annullÃ² l&#8217;atto di nomina della commissione di gara, con conseguente annullamento degli atti successivi, e con conseguente effetto caducatorio del contratto. Tale sentenza non fu impugnata, e passì² in giudicato.<br /> Intanto la gestione del servizio in concessione di fatto proseguÃ¬, fino a quando, pendendo giudizio di ottemperanza per l&#8217;adeguamento al giudicato della sentenza n. 2408/05 citata, in data 12.11.2009 (prot. 11906 del 12.11.2009) il Comune, dovendo dare esecuzione alla sentenza, prendendo atto della sentenza di annullamento dell&#8217;atto di nomina della commissione e degli atti consequenziali, dispose la &#8220;<em>revoca</em>&#8221; dell&#8217;assegnazione in concessione del servizio e la &#8220;<em>caducazione del contratto di appalto</em>&#8220;, prevedendo inoltre che il Comune prendesse in consegna le opere e gli impianti (presa in consegna poi effettivamente avvenuta all&#8217;esito del verbale di sopralluogo del 3.12.2009). La nuova gara, per la sola gestione del servizio e con durata triennale, fu indetta a seguito della delibera del 28.9.2010.<br /> -OMISSIS-., con atto di citazione dinanzi al Giudice Ordinario, nel 2013 convenne il Comune di Montecalvo Irpino per ottenere la condanna al risarcimento dei danni, lamentando che durante lo svolgimento del rapporto concessorio eseguÃ¬ opere e impianti, i quali furono poi acquisiti dal Comune, derivandone un danno da perdita patrimoniale per l&#8217;attrice; inoltre -OMISSIS-. lamentà² il danno da mancato guadagno, a causa della cessazione <em>ante tempus</em> della concessione. Con sentenza n. 233/2015 l&#8217;adito Tribunale di Benevento dichiarà² tuttavia il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario ritenendo che la giurisdizione dovesse radicarsi in capo al Giudice Amministrativo. In particolare, secondo il Tribunale di Benevento, premesso che a seguito dell&#8217;annullamento degli atti di gara e dell&#8217;aggiudicazione conseguÃ¬ la caducazione automatica del contratto, la giurisdizione sarebbe spettata al Giudice Amministrativo.<br /> A seguito della citata sentenza del Tribunale di Avellino, -OMISSIS-. ha tempestivamente riproposto il giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo, proponendo ricorso dinanzi al Tar Campania, Sezione staccata di Salerno.<br /> 2. Svolte queste premesse, il Collegio non condivide l&#8217;individuazione della giurisdizione operata dal Tribunale di Benevento con la citata sentenza n. 233/2015.<br /> 2.1. Preliminarmente, «<em>a seguito dello scioglimento della riserva assunta all&#8217;esito della prima udienza, il giudice amministrativo può sollevare conflitto di giurisdizione &#8211; nonostante nel riservarsi non abbia manifestato alle parti l&#8217;intenzione di pronunciarsi al riguardo, esternando dubbi in proposito, nè abbia indicato la questione di giurisdizione, dandone atto a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a . &#8211; atteso che tale modalità  temporale risulta conforme all&#8217; art. 11, comma 3, c.p.a., interpretato alla luce dei principi del giusto processo, ex artt. 2 c.p.a. e 111 Cost., essendo comunque garantita la finalità , da un lato, di evitare alle parti del giudizio riproposto ogni inutile dispendio di attività  processuale e, dall&#8217;altro, di onerare il giudice amministrativo ad quem di evidenziare immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l&#8217;intervento risolutore delle sezioni unite della Cassazione</em>» (Cass. civ., sez. un., 29/10/2020, n. 23904). Ne consegue che questo Collegio, all&#8217;esito della prima udienza svolta in data 2 dicembre 2020, può ritualmente sollevare il conflitto di giurisdizione.<br /> 2.2. In linea di inquadramento generale, la fattispecie concreta in esame è riconducibile all&#8217;ipotesi di domanda di risarcimento dei danni a fronte dell&#8217;annullamento di atto illegittimo ma favorevole.<br /> Sul punto, le Sezioni Unite della S.C. hanno recentemente affermato che «<em>Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento dei danni derivanti da una fattispecie complessa in cui l&#8217;emanazione di un provvedimento favorevole, che venga successivamente annullato in quanto illegittimo, si configura solo come uno dei presupposti dell&#8217;azione risarcitoria che si fonda altresì¬ sulla capacità  del provvedimento di determinare l&#8217;affidamento dell&#8217;interessato e la lesione del suo patrimonio che consegue a tale affidamento e alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole</em>» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza, 24 settembre 2018, n. 22435). Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno evidenziato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;annullamento del provvedimento illegittimo, ma favorevole, relativamente ad una fattispecie concreta in cui un privato, a seguito di un provvedimento favorevole, aveva realizzato opere e impianti per la produzione di energia elettrica da biogas, subendo quindi un pregiudizio a seguito dell&#8217;annullamento di tale atto ampliativo illegittimo. In tale pronuncia la Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti in termini, ha osservato che:<br /> &#8211; la giurisprudenza di legittimità  ha variamente affermato che l&#8217;attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal privato sia conseguenza immediata e diretta dell&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato;<br /> &#8211; non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo se viene in rilievo una fattispecie complessa, in cui il pregiudizio deriva dalla emanazione di un provvedimento favorevole, nonchè dell&#8217;annullamento successivo di tale atto in quanto illegittimo, nonchè dall&#8217;affidamento del privato ingenerato dall&#8217;atto ampliativo, e infine dalla perdita patrimoniale derivante dagli investimenti fatti e dall&#8217;affidamento leso.<br /> &#8211; anche in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo permane la linea di discrimine tra azioni risarcitorie dipendenti dall&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto (rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo), e quelle dipendenti dall&#8217;affidamento derivato dal comportamento della pubblica amministrazione, rimanendo privo di rilievo che tale comportamento sia pìù o meno direttamente connesso all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  appartenente al settore di competenza esclusiva (nel qual caso la giurisdizione si radica in capo al Giudice Ordinario, in quanto il soggetto leso non denuncia una lesione del suo interesse legittimo pretensivo, ma di un diritto soggettivo, cioè della sua integrità  patrimoniale derivante dall&#8217;affidamento incolpevole sulla legittimità  dell&#8217;attribuzione favorevole poi caducata).<br /> Quindi, secondo l&#8217;indirizzo della S.C., nel cui solco si è inserita la citata pronuncia delle S.U. del 24 settembre 2018, n. 22435, è individuabile il diritto soggettivo a fare affidamento sulla legittimità  dell&#8217;atto amministrativo; non è ravvisabile, in tale ipotesi, un esercizio di un pubblico potere, occorrendo solo verificare la violazione di doveri di comportamento, con la conseguenza che non può immaginarsi la giurisdizione del giudice amministrativo neanche in ipotesi di materia di giurisdizione esclusiva. Infatti, a ben vedere, nella sostanza il soggetto che ha beneficiato di un provvedimento satisfattivo legittimo, poi annullato, lamenta il danno derivante dalla lesione dell&#8217;affidamento maturato con l&#8217;emissione del provvedimento e, quindi, non introduce una controversia sull&#8217;esercizio del potere amministrativo, ma intende sindacare il comportamento dell&#8217;amministrazione nella sua oggettiva idoneità  a determinare l&#8217;affidamento (poi leso), quale fatto storico; insomma ciò che il privato denuncia è la lesione di una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell&#8217;integrità  del suo patrimonio, e il danno ingiusto è individuabile nel fatto che il privato, in seguito al provvedimento favorevole illegittimo, ha sopportato perdite o mancati guadagni a causa dell&#8217;agire della pubblica amministrazione. Dunque, la fattispecie costitutiva del danno ingiusto risulta riconducibile ad una fattispecie complessa rappresentata dall&#8217;essere stato il provvedimento ampliativo emesso illegittimamente, dall&#8217;essere stato l&#8217;agire dell&#8217;amministrazione determinativo di affidamento incolpevole e dalla rimozione del provvedimento illegittimo.<br /> 2.3. La fattispecie concreta in esame si inserisce perfettamente nel solco delle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza sopra esaminata. -OMISSIS-. in data 31.5.2004 risultà² aggiudicataria, all&#8217;esito di licitazione privata, nella gara per l&#8217;affidamento in concessione della progettazione, esecuzione e gestione del servizio di illuminazione cimiteriale del Comune di Montecalvo Irpino, e in data 21.10.2004 venne stipulato il contratto per la concessione, che prevedeva la progettazione e la realizzazione dell&#8217;impianto di illuminazione cimiteriale con un investimento di euro 190.239,57; nel contratto fu prevista la concessione della gestione dell&#8217;impianto realizzato per 29 anni. Tuttavia, a seguito dell&#8217;impugnazione proposta dalla seconda classificata, il Tar Campania &#8211; Salerno, con sentenza n. 2408/2005 pubblicata in data 2.11.2005, annullÃ² l&#8217;atto di nomina della commissione di gara, con conseguente annullamento degli atti successivi, e con conseguente effetto caducatorio del contratto. Il danno lamentato dalla Electra Sannio deriva proprio dall&#8217;affidamento ingenerato dal provvedimento ampliativo, a seguito del quale aveva realizzato opere e investimenti. Sussistono tutti gli elementi della fattispecie complessa produttiva di danno descritta dalla sopra citata pronuncia delle Sezioni Unite, cioè il provvedimento favorevole anche se illegittimo, l&#8217;affidamento maturato sull&#8217;atto ampliativo, gli investimenti effettuati a seguito dell&#8217;atto favorevole, e l&#8217;annullamento dell&#8217;atto favorevole (atti di gara, e a cascata anche della aggiudicazione), con caducazione automatica del contratto. Di conseguenza, la lesione deriva non direttamente da un atto della PA, ma da un complessivo comportamento, lesivo del diritto soggettivo del privato. Viceversa, nessuna autonoma portata lesiva assume l&#8217;atto emesso dal Comune di Montecalvo Irpino in data 12.11.2009 (prot. 11906 del 12.11.2009), con il quale, prendendo atto della sentenza di annullamento dell&#8217;atto di nomina della commissione e degli atti consequenziali con conseguente automatica caducazione del contratto, venne disposta la &#8220;<em>revoca</em>&#8221; dell&#8217;assegnazione in concessione del servizio e la &#8220;<em>caducazione del contratto di appalto</em>&#8220;: l&#8217;annullamento degli atti di gara con conseguente caducazione automatica del contratto era stata giÃ  disposta con la citata sentenza di questo TAR, per cui tale atto è meramente ricognitivo della caducazione giÃ  intervenuta, conseguendone che tale atto non muta le considerazioni svolte in tema di fatto produttivo del danno e di individuazione della giurisdizione.<br /> 3. Per le esposte ragioni, il Collegio ritiene che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Pertanto, in applicazione del combinato disposto di cui all&#8217;art. 11, comma 3, c.p.a. e all&#8217;art. 59, comma 3, legge n. 69/2009, occorre sollevare d&#8217;ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinchè quest&#8217;ultima individui in via definitiva il giudice munito di giurisdizione nella presente controversia. Deve inoltre essere disposta la sospensione del processo, ai sensi dell&#8217;art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall&#8217;art. 10 c.p.a..<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), solleva d&#8217;ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l&#8217;effetto, sospende il giudizio e dispone la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la decisione del conflitto.<br /> Manda alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti e di trasmettere copia del fascicolo della causa, nonchè della presente ordinanza con la prova delle relative comunicazioni, alla cancelleria della Corte di Cassazione.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.<br /> Così¬ deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati (collegati da remoto tramite &#8220;<em>Microsoft Teams</em>&#8220;):<br /> Leonardo Pasanisi, Presidente<br /> Pierangelo Sorrentino, Referendario<br /> Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1876/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1876/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1876</a></p>
<p>Qualora un comune emetta una ordinanza di sospensione lavori per l’esecuzione di un muro, senza prima pronunciarsi su istanza di autorizzazione e permesso di costruire, va disposta istruttoria circa le determinazioni assunte riguardo all’istanza del ricorrente intesa ad ottenere in via d’urgenza l’autorizzazione ed il permesso al rifacimento del muro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1876/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1876/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Qualora un comune emetta una ordinanza di sospensione lavori per l’esecuzione di un muro, senza prima pronunciarsi su istanza di autorizzazione e permesso di costruire, va disposta istruttoria circa le determinazioni assunte riguardo all’istanza del ricorrente intesa ad ottenere in via d’urgenza l’autorizzazione ed il permesso al rifacimento del muro in questione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; LATINA, SEZ. I <a href="/ga/id/2008/4/12202/g">Ordinanza sospensiva dell’11 gennaio 2008 n. 26</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1876/2008<br />
Registro Generale: 2351/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br /> Cons. Pier Luigi Lodi Est.<br />  Cons. Carlo Saltelli<br />  Cons. Salvatore Cacace<br />Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BARBIERI LIDIA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GIULIO CELEBRANO<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA ANTONIO CHINOTTO 1    presso GIULIO CELEBRANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PONZA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; LATINA  n. 26/2008, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Cons. Pier Luigi Lodi  e udito, altresì, per la  parte l’Avv. Celebrano;</p>
<p>Ritenuto che, ai fini della richiesta pronuncia cautelare, si renda necessario che il Comune di Ponza fornisca a questo Consiglio documentati chiarimenti in ordine alle vicende in causa ed, in particolare, in ordine alle determinazioni assunte riguardo all’istanza del ricorrente in data 8 giugno 2007, intesa ad ottenere in via d’urgenza l’autorizzazione ed il permesso al rifacimento del muro in questione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina al Comune di Ponza di produrre la documentazione anzidetta, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza.<br />
Fissa per il prosiego della trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 20 maggio 2008.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Pier Luigi Lodi</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1876/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1876/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1876</a></p>
<p>Pres. G. Vacirca, Est. E. Di Santo G.L. Bocci (Avv. N. Massari) contro il Comune di Casole d&#8217;Elsa (Avv. G. Padoa) l&#8217;art. 53, 1&#176; comma, del T.U. 8.6.2001 n. 327 è stato anch&#8217;esso travolto dall&#8217;illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza C. Cost. 204/04 Giurisdizione e competenza – Sentenza Corte Costituzionale</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1876/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca, Est. E. Di Santo <br />G.L. Bocci (Avv. N. Massari) contro il Comune di Casole d&#8217;Elsa (Avv. G. Padoa)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 53, 1&deg; comma, del T.U. 8.6.2001 n. 327 è stato anch&#8217;esso travolto dall&#8217;illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza C. Cost. 204/04</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sentenza Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Illegittimità dell’art. 34 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 &#8211; Accessione invertita &#8211; Art. 53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 &#8211; Identità del dato letterale e stretto collegamento sistematico con l’art. 34 del D. L.vo 80/98 &#8211; Illegittimità derivata dell’art. 53 T.U. 327/01 – Gurisdizione del Giudice amministativo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di c.d. “accessione invertita” in virtù dell’identità del dato letterale e dello stretto collegamento sistematico con l’art. 34 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80, come novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, si deve ritenere che l’art. 53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 sia stato anch’esso travolto dall’illegittimità costituzionale pronunciata con la nota sentenza 6 luglio 2004 n. 204, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;art. 53, 1° comma, del T.U. 8.6.2001 n. 327 è stato anch&#8217;esso travolto dall&#8217;illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza C. Cost. 204/04</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZ.</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.751/2002 proposto da</p>
<p><b>BOCCI Giancarlo Luigi</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Neri Baldi in Firenze, P.zza Santo Spirito n.10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Casole d’Elsa</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Padoa ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via dè Rondinelli n.2;</p>
<p>AFFINCHÈ QUESTO TRIBUNALE VOGLIA COSÌ GIUDICARE<BR><br />
1) ritenere e dichiarare l’illiceità e la illegittimità dell’occupazione della proprietà del ricorrente, compiuta dal Comune convenuto, per la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito dell’inutile decorso del termine (31 dicembre 1999) fissato al punto 3) del dispositivo della delibera C.C. n.25 del 14 maggio 1998, entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati e – implicamene – compiuta l’espropriazione;<br />
2) per l’effetto, laddove il parcheggio non sia stato realizzato, dichiarare il diritto del ricorrente a riacquistare il possesso del terreno di sua proprietà, contestualmente dichiarare l’obbligo del Comune alla restituzione del terreno medesimo libero da persone e cose;<br />
3) in via subordinata, laddove il parcheggio sia stato realizzato, condannare il Comune convenuto per l’illecita occupazione acquisitiva al risarcimento dei danni in favore dei proprietari illecitamente evitti, che si quantificano nella somma di 300.000 euro, o nella diversa somma che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia anche a seguito di CTU che qui espressamente si richiede;<br />
4) ritenere e dichiarare il Comune intimato tenuto, condannandolo al pagamento, dell’indennità di occupazione dal dì della redazione del verbale di immissione in possesso, commisurata all’interesse legale sulla sorte capitale;<br />
5) ritenere e dichiarare il Comune intimato tenuto a corrispondere – condannandolo al pagamento – sino all’effettivo soddisfo, gli interessi legali sulle somme come determinate nelle conclusioni rassegnate ante sub 3) e 4);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza in data 23 marzo 2005 &#8211; relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame il ricorrente – dopo aver rappresentato di essere proprietario, assieme alla sorella Bocci Maria Maddalena, di una casa per civile abitazione, con annesso giardino od orto pertinenziale, censiti nel Comune di Casole d’Elsa alla via S. Donato, nel NCEU al foglio 21 83 sub 2 per il fabbricato, e in Catasto Terreni foglio 21 particelle 93 (di mq.1003), 295 (di mq.135), 300 (di mq.145) e p.lla 84 (mq.260), 422 (di mq.823) &#8211; chiede la condanna del Comune resistente al pagamento della indennità per l’occupazione legittima del suindicato appezzamento di terreno, nonché il risarcimento dei danni per la perdita da parte dello stesso ricorrente, già proprietario, del terreno medesimo secondo i principi della c.d. “accessione invertita” per essere stato detto terreno destinato ed utilizzato alla costruzione di un parcheggio pubblico e non essere stato definitivamente espropriato entro i termini della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Il ricorrente chiede, altresì, in via principale, rispetto alla domanda risarcitoria per equivalente, che venga dichiarato, laddove il parcheggio non sia stato realizzato, il proprio diritto a riacquistare il possesso del terreno di sua proprietà, e che venga contestualmente dichiarato l’obbligo del Comune alla restituzione del terreno medesimo libero da persone e cose.</p>
<p align=center><b>* * *</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Quanto alla indennità di occupazione, infatti, la carenza di giurisdizione discende dall’ultimo comma dell’art.34 del D. Lgs. n.80/1998, come riproposto dall’art.7 della legge n.205/2000, che riserva al giudice ordinario “la corresponsione delle indennità in conseguenza della adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.<br />
Per la restante parte, va rilevato che sulla giurisdizione del giudice amministrativo è intervenuta, come noto, la sentenza del giudice delle leggi n.204 del 2004, che ha affermato, al punto 3.4.3, che la nuova formulazione dell’art.34  del D. Lgs. n.80 del 1998, quale recata dall’art.7, comma 1, lettera b), della legge n.205 del 2000 “si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva – oltre agli atti e i provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso soggetti equiparati) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia – anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere”.<br />
Ne deriva, come statuito dal Consiglio di Stato &#8211; con decisione che il Collegio condivide &#8211; in fattispecie analoga a quella per cui è causa, che “dall’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo, quali, appunto (ciò vale sia in tema di occupazione c.d. acquisitiva che usurpativa), le fattispecie, relative ai casi, come quello in esame, in cui si lamenta la illiceità della occupazione, ma non si deduce la illegittimità di uno degli atti antecedenti la stessa, e pertanto la pretesa risarcitoria sarebbe derivante da un mero comportamento dell’Amministrazione.<br />
Il giudice amministrativo resta pertanto competente giurisdizionalmente a decidere controversie con le quali la occupazione sia avvenuta in forza di provvedimenti di cui si contesti la legittimità.<br />
Al contrario, la cognizione spetta al giudice ordinario quando non si impugni, come nella specie, alcun atto amministrativo, ma più semplicemente, il proprietario faccia valere la lesione del suo bene” (Cons. St., sez. IV, n.99 del 2005).<br />
Né rileva la circostanza che la Corte Costituzionale non abbia esteso la pronuncia di incostituzionalità all’art.53 del D.P.R. n.327/2001 il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, continua ancora ad attribuire al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto i comportamenti dell’Amministrazione nella materia espropriativa.<br />
Si è dell’avviso, infatti, a prescindere dall’applicabilità o meno ratione temporis alla fattispecie per cui è causa del predetto D.P.R., di concordare, sulla scorta delle argomentazioni al medesimo sottese, con quell’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto, in virtù dell’identità del dato letterale e dello stretto collegamento sistematico con l’art.34 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80, come novellato dall’art.7 della legge n.205 del 2000, che l’art.53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n.327 sia stato anch’esso travolto dall’illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza 6 luglio 2004 n.204 (TAR Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005 n. 53).<br />
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.  <br />
Sussistono, tuttavia, equi motivi per dichiarare compensate tre le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana &#8211; Sezione I, dichiara il ricorso n.751/02, meglio indicato in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, in data 23 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
     Giovanni Vacirca				Presidente<br />	<br />
     Giacinta Del Guzzo				Consigliere <br />	<br />
      Eleonora Di Santo				Consigliere rel. est.																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005<br />
Firenze,  26 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-26-4-2005-n-1876/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/4/2005 n.1876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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