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	<title>1874 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1874 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2016 n.1874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-12-2016-n-1874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-12-2016-n-1874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2016 n.1874</a></p>
<p>A. Pozzi, Pres., G. Bellucci, Est. Sulla molteplicità delle forme che può assumere l’istituto perequativo e sulla necessità del pareggio delle volumetrie tra le aree di “decollo” e quelle di “atterraggio” 1 Edilizia e urbanistica – Perequazione urbanistica- Parità tra aree di decollo e le aree di atterraggio- Insussistenza in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-12-2016-n-1874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2016 n.1874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-12-2016-n-1874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2016 n.1874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pozzi, Pres., G. Bellucci, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla molteplicità delle forme che può assumere l’istituto perequativo e sulla necessità del pareggio delle volumetrie tra le aree di “decollo” e quelle di “atterraggio”</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1 Edilizia e urbanistica – Perequazione urbanistica- Parità tra aree di decollo e le aree di atterraggio- Insussistenza in caso di aleatorietà dell’operazione- Fattispecie.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Valutazione ambientale strategica prodromica alla perequazione- Consiste nella comparazione tra l’utilità socio-economica dell’operazione e l’impatto sulla salubrità dell’ambiente.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica- Perequazione urbanistica- Molteplicità di forme che può assumere l’istituto.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’istituto della perequazione urbanistica, consistente nello spostamento di volumetria verso determinate zone, costituite in via preferenziale dalle aree di proprietà comunale nonché da compendi urbanizzati in cui sono presenti edifici da assoggettare a sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica può dirsi conforme alle disposizioni di legge solo quando realizza la condizione “volume zero” (parità tra aree di decollo -da cui proviene la volumetria- e quelle di atterraggio -destinate a recepire la volumetria ceduta dalle aree di decollo). La riuscita dell’operazione paraperequativa in questione è rimessa all’incontro della libera volontà del titolare dell’area c.d. di atterraggio e del titolare dell’area c.d. di decollo in ordine alla cessione della prima, a valori che normalmente sono quelli di mercato; a ciò si aggiunge che parimenti a valori di mercato saranno gli interventi di realizzazione di nuovi edifici nel terreno di atterraggio acquistato e gli interventi di demolizione e bonifica nella zona di decollo. Nel caso di specie l&#8217;operazione perequativa appare in contrasto con l’art. 60 della L.R. n. 1/2005 poichè l’ente pubblico appare l’unico beneficiario della prevista traslazione volumetrica (la cessione al Comune di Firenze dell’area di decollo, bonificata e resa scevra da costruzioni, è prevista a titolo gratuito), mentre il ridotto numero di possibili interlocutori disponibili a contrattare con i proprietari delle aree di decollo rende l’operazione incerta nei risultati ed esposta a costi tali da rendere del tutto problematica la sua fattibilità economica. Non vi è cioè alcuna contezza della circostanza che le aree di decollo passeranno al patrimonio comunale in cambio di un serio ristoro ricevuto dal titolare dell’area di decollo per la proprietà perduta.</p>
<p>2. La valutazione ambientale strategica (VAS) non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale del piano, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all&#8217;utilità socio &#8211; economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla cosiddetta opzione – zero, vagliando quindi tutte le possibili interrelazioni che la scelta urbanistica può arrecare alla salute umana, al paesaggio, all&#8217;ambiente in genere, al traffico ed anche all&#8217;economia di tutto il territorio coinvolto.</p>
<p>3. Non esiste una tassatività in ordine alle tipologie di modalità perequative, stante l’ampia formulazione dell’art. 60 della L.R. n. 1/2005; pertanto la previsione, da parte del regolamento urbanistico, di un atipico procedimento perequativo, articolato su trasferimento e ricezione di volumetria tra aree predeterminate e sulla cessione gratuita alla mano pubblica delle zone di decollo, non collide di per sé con l’istituto della perequazione urbanistica. E’ semmai l’aleatorietà e la non sostenibilità economica in concreto dell’operazione a contrastare, come visto, con l’istituto perequativo risultante dall’art. 60 della L.R. n. 1/2005 e dall’art. 36 del piano strutturale.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01874/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01376/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2015, proposto da:<br />
Le Quinte s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Duccio Maria Traina C.F. TRNDCM57A10D612O, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pisapia C.F. PSPNNL69C69C773B e Annalisa Minucci C.F. MNCNLS65R70D612B, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune medesimo in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del Regolamento Urbanistico comunale e contestuale variante al P.S., approvati con delibera del Consiglio Comunale del 2.4.2015, n.2015/C/000125, pubblicata sul BURT n.22 del 3.6.2015, nella parte in cui, nell&#8217;Elaborato L (&#8220;Relazione di controdeduzione<br />
&#8211; di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, tra cui la delibera recante il parere motivato sulla VAS (delibera G.C. 24.12.2014 2014/G/00449) e gli altri atti della procedura di VAS, in particolare il rapporto ambientale;<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Le Quinte s.r.l. è proprietaria di un complesso immobiliare sito in via Giovan Filippo Mariti, composto da due fabbricati che, in base al previgente PRG, ricadevano in zona omogenea F, parte in sottozona F2 (attrezzature pubbliche e servizi pubblici d’interesse urbano) e parte in sottozona F3 (viabilità di progetto in galleria), soggette a vincolo espropriativo decaduto: il primo edificio è costituito da ex magazzini Enel e ricade in fascia di rispetto ferroviario, il secondo è dato da ex uffici dell’Enel.<br />
Il Comune di Firenze, con deliberazione consiliare n. 13 del 25.3.2014 di adozione del regolamento urbanistico, ha classificato la predetta area tra le “Aree di Trasformazione ATt”, identificanti situazioni di degrado per la presenza di edifici dismessi e per le quali il regolamento urbanistico prevede il trasferimento di SUL mediante la tecnica perequativa del comparto edificatorio discontinuo (art. 25, punto 1, delle NTA).<br />
Per l’area in questione la scheda norma ATt 10.07 (documento n. 6) prevede che la trasformazione avvenga attraverso la demolizione dei manufatti dismessi e l’eventuale bonifica del sito (il costo delle quali è scomputabile dagli oneri di trasformazione secondaria: art. 85 delle NTA), il trasferimento della SUL (mq. 2.600) in altra zona attraverso il meccanismo del comparto discontinuo ex art. 25.2.1 da formare con un’area cosiddetta di atterraggio, ovvero già urbanizzata e in grado di accogliere la SUL di riferimento, previa approvazione di un piano attuativo e la cessione gratuita dell’area al Comune ai fini della realizzazione di un parcheggio (nell’ipotesi in cui si realizzi l’intervento di trasformazione). L’art. 85, comma 2.1, delle NTA prevede un incremento della superficie edificabile del 10% ove la superficie da trasferire abbia destinazione diversa da quella di partenza (la percentuale di aumento è del 30% in caso di mantenimento della stessa destinazione).<br />
Ove il proprietario non sia interessato alla trasformazione, l’art. 85 delle NTA adottate stabilisce che egli può essere autorizzato soltanto ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.<br />
La società istante, in data 11.7.2014, ha presentato un’osservazione con la quale chiedeva che lo strumento urbanistico consentisse un uso di interesse privato dell’immobile e che la scheda norma riguardante l’area de qua fosse modificata in modo da permettere l’uso direzionale comprensivo delle attività private.<br />
Il Comune ha respinto tale osservazione e, con delibera consiliare n. 125 del 2.4.2015, ha approvato il regolamento urbanistico, il quale nella versione definitiva reca, come unica differenza rispetto al testo adottato, la previsione della possibilità di effettuare, per il proprietario non interessato a trasferire la SUL, non solo la manutenzione ordinaria e straordinaria ma anche il restauro e risanamento conservativo, sempre però senza cambio di destinazione d’uso.<br />
Avverso tale provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:<br />
1) Violazione dell’art. 8 della L.R. n. 30/2005 e dell’art. 9 del d.p.r. n. 327/2001; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e per difetto di istruttoria.<br />
La scheda norma riguardante la proprietà dell’interessata prevede la demolizione dei manufatti, l’eventuale bonifica del sito, il trasferimento della SUL (mq. 2.600) in altra area attraverso il meccanismo del comparto discontinuo da formarsi con area (definita “di atterraggio”) già urbanizzata e in grado di accogliere la SUL da traslare, previa approvazione di piano attuativo, e la cessione gratuita al patrimonio comunale dell’area da cui è stata trasferita la SUL, con premio di incremento di superficie pari al 10% ove la superficie da trasferire assuma destinazione diversa dall’originaria: secondo la società istante tale meccanismo non corrisponde a nessuno degli istituti sorti nelle recenti esperienze di pianificazione urbanistica, non essendo inquadrabile né nella cessione compensativa (con la quale il proprietario cede al Comune un’area destinata dallo strumento urbanistico alla costruzione della città pubblica ottenendo come corrispettivo crediti compensativi o terreni in permuta al posto dell’usuale indennizzo pecuniario –conversione dell’indennizzo in denaro in crediti edilizi di uguale valore-) né nella cessione perequativa (secondo cui tutti i proprietari partecipano alla realizzazione di infrastrutture pubbliche attraverso l’equa e uniforme distribuzione di diritti edificatori, indipendentemente dalla localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche). Nel modello perequativo il terreno da cedere all’ente pubblico sviluppa volumetria propria che può essere realizzata solo su terreni in cui deve concentrarsi l’edificabilità, mentre nel caso in esame il terreno non ha alcuna potenzialità edificatoria, essendo già edificato, ed al proprietario è imposto non solo di cedere la sua proprietà al Comune ma anche di bonificarla e riqualificarla rimuovendo i manufatti incongrui. L’istituto in esame è equiparabile alla cessione compensativa, in quanto prevede che sull’area sia realizzata un’opera pubblica (parcheggio pubblico) e ne impone la cessione al Comune in cambio di diritti edificatori, creando così un vincolo pre espropriativo (con possibilità di ristorare il proprietario con attribuzione di crediti compensativi o aree in permuta in luogo dell’indennizzo). In particolare, si tratta di reiterazione di vincolo espropriativo, in quanto prima dell’approvazione del regolamento urbanistico sul terreno della società istante già gravava un vincolo espropriativo, decaduto per decorso del termine (tale era la previgente destinazione F3 ed F2: destinazione a impianti tecnologici, peraltro dismessa da anni), reiterazione illegittima per mancata comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento e per omessa motivazione puntuale in ordine alla perdurante sussistenza dell’interesse pubblico a mantenere il vincolo. Sotto altro profilo, l’Amministrazione non ha dato conto né della necessità di realizzare sull’area un parcheggio pubblico in relazione agli standard di parcheggio, né della disponibilità effettiva dei mezzi finanziari occorrenti alla sua realizzazione, né della mancanza di soluzioni alternative.<br />
2) Violazione del principio di perequazione urbanistica; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta; sviamento di potere; violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione; violazione degli artt. 10 e 60 della L.R. n. 1/2005, applicabile ex art. 237 della L.R. n. 65/2014.<br />
La tecnica paraperequativa posta a base del regolamento urbanistico collide con quella del piano strutturale: quest’ultimo (art. 36.2 delle NTA) demanda al regolamento urbanistico la ricognizione degli edifici incongrui e delle aree degradate e la definizione delle modalità di trasferimento, nel rispetto dell’esigenza di privilegiare i terreni di proprietà comunale, per le seguenti aree: a) prioritariamente aree urbanizzate in cui sono già presenti edifici da assoggettare ad interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica e idonee ad accogliere la superficie in trasferimento; b) aree di margine dell’edificato in cui sia possibile la qualificazione degli insediamenti esistenti attraverso la realizzazione contestuale di attrezzature e servizi. Al contrario, il regolamento urbanistico individua solo 22 aree destinate ad accogliere la ricostruzione dei volumi demoliti (due sole delle quali sono comunali); buona parte di esse non sono in realtà utilizzabili come aree di atterraggio; tutte inoltre sono disomogenee rispetto al compendio immobiliare della deducente. Le aree di accoglienza indicate dal regolamento urbanistico hanno una potenzialità edificatoria di mq. 86.000, solo apparentemente adeguata rispetto alla SUL delle aree di decollo (mq. 30.800), in quanto la maggior parte delle prime non è utilizzabile a tal fine: le aree di atterraggio a uso produttivo, che teoricamente possono ricevere complessivamente 20.800 mq. di SUL, hanno un valore di mercato dell’edificato da costruire talmente basso da rendere l’operazione di trasferimento antieconomica (documento n. 13 allegato al ricorso).<br />
Le aree da assoggettare ad interventi di sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, benchè indicate dal piano strutturale come prioritariamente riceventi, sono in gran parte escluse dai trasferimenti.<br />
Secondo la ricorrente il Comune, anziché distribuire equamente oneri e vantaggi derivanti dalle scelte pianificatorie, induce il proprietario a cedere una parte del valore del proprio immobile per evitare un danno maggiore (il non uso), ed in tal modo l’amministrazione fa gravare sul singolo privato l’attuazione di previsioni che soddisfano un interesse della collettività (pagina 6 della memoria depositata in giudizio il 23.11.2016).<br />
3) Violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 della Costituzione, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 della L.R. n. 1/2005; eccesso di potere per carenza di presupposti, manifesta illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento; illegittimità derivata.<br />
La VAS che accompagna il regolamento urbanistico (documento n. 15) non considera le ricadute economiche delle scelte operate con il regolamento medesimo, in contrasto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (il quale prescrive che essa verifichi l’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica).<br />
4) Violazione degli artt. 10 e 55 della L.R. n. 1/2005 e dell’art. 36 delle NTA del piano strutturale.<br />
L’art. 85, punto 2.6, delle contestate NTA prevede, per il caso in cui il privato non sia interessato alla trasformazione o ad accettare la cessione compensativa, che l’area sia destinata alla sola manutenzione ed al restauro e risanamento conservativo con divieto di qualsiasi cambio di destinazione d’uso, mentre invece l’art. 36 delle NTA del piano strutturale prevede, per tale ipotesi, la possibilità di ristrutturazione edilizia e per di più vieta un unico tipo di cambio di destinazione, vale a dire il cambio di destinazione d’uso in residenza.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.<br />
All’udienza del 15 dicembre 2016 la causa è stata posta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Per ragioni di priorità logica il Collegio ritiene di esaminare innanzitutto il secondo, il quarto ed il terzo motivo di ricorso.<br />
Il secondo e il quarto mezzo sono incentrati sulla violazione del piano strutturale e del principio di perequazione urbanistica.<br />
Le censure sono fondate.<br />
L’art. 36.2 del piano strutturale prevede, quale strumento di attuazione dell’istituto perequativo, lo spostamento di volumetria verso determinate zone, costituite in via preferenziale dalle aree di proprietà comunale nonché da compendi urbanizzati in cui sono presenti edifici da assoggettare a sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica.<br />
La predeterminazione di tali priorità non è stata recepita dal regolamento urbanistico, il quale contempla, tra le aree di atterraggio (denominate ATa e destinate ad accogliere la volumetria in trasferimento), solo due proprietà comunali (su 22 aree di atterraggio elencate).<br />
Inoltre, l’idoneità del sistema di previsione di aree di decollo ATt (da cui proviene la volumetria) e delle aree di atterraggio ATa (destinate a recepire la volumetria ceduta dalle aree di decollo) appare inficiata sotto vari aspetti.<br />
Mentre il piano strutturale include a titolo preferenziale nell’operazione paraperequativa de qua, quali aree di atterraggio, i compendi in cui si trovano edifici da assoggettare a sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica, il regolamento urbanistico riserva a gran parte di essi la trasformazione in loco, prescindente da detta operazione: alcuni di essi -14- beneficiano di autonomi diritti edificatori, con possibilità edificatorie triple rispetto al totale delle volumetrie in decollo (si vedano le schede richiamate nella pagina 21 della perizia tecnica prodotta dalla ricorrente), in contrasto con il principio perequativo precisato nell’art. 36.1 del piano strutturale e con il criterio direttivo “volumi zero” ivi sancito.<br />
Due importanti compendi, pur essendo qualificati come zone di atterraggio, non sono in realtà in grado di assolvere a tale ruolo, l’uno in quanto oggetto di previsione non conformativa (area ATa 06.08 “Lupi di Toscana”), l’altro in quanto oggetto di previsione ancora inefficace a causa della mancata conclusione del procedimento preordinato all’accordo di pianificazione (area ATa 08.10, ex officine Grandi Riparazioni), come ammette del resto la difesa del Comune (pagina 15 della memoria difensiva depositata in giudizio il 14.11.2016).<br />
Inoltre, otto aree di atterraggio, in quanto inferiori a 1.200 metri quadrati di SUL, sono palesemente di dimensioni troppo contenute per consentire l’ambito trasferimento di volumetria non solo alla ricorrente (il cui complesso immobiliare necessita, ai fini del perfezionamento dell’operazione traslativa dei diritti edificatori, di un’area in grado di ricevere almeno 2.860 metri quadrati di SUL), ma anche ad altre 9 aree di decollo su 19 previste (si vedano la pagina 16 della relazione tecnica di parte e la tabella n. 5 ivi riportata, non contestata dalla controparte).<br />
Tra le aree idonee, per dimensionamento, a recepire la SUL dal lotto della ricorrente, la perizia tecnica di parte evidenzia la forte diseconomia dell’operazione prendendo a riferimento, come area di atterraggio, l’area Malaparte (pagine 49 e 50).<br />
La difesa del Comune replica al riguardo che tale analisi sarebbe errata in quanto considera la realizzazione di un edificio residenziale (mentre la zona “Malaparte” consente solo la destinazione produttiva), computa un premio di volumetria del 10% (anziché quello, appropriato, del 30%), non tiene conto del fatto che le spese di demolizione e bonifica vanno scomputate dagli oneri di urbanizzazione secondaria e non considera che le componenti di costo sono distribuiti tra tutti i soggetti attuatori del comparto discontinuo, vale a dire tra i proprietari della SUL di decollo e quelli dei terreni di atterraggio.<br />
Tuttavia, occorre considerare che la predetta stima è correttamente riferita alla realizzazione di edificio ad uso produttivo (il riferimento al residenziale espresso nella pagina 21 del ricorso è ictu oculi frutto di errore materiale, in quanto la perizia ivi richiamata analizza univocamente il caso della realizzazione dell’edificio a destinazione produttiva), mentre l’evidenziata diseconomia persisterebbe, ancorché in termini numerici diversi, anche nel caso in cui si ipotizzasse un incremento volumetrico del 30% (si vedano i valori riportati alla pagina 50 della perizia tecnica, attinti dall’Osservatorio del valore immobiliare e contestati dalla controparte solo in relazione ai sopra indicati profili).<br />
Né risulta, dal regolamento urbanistico, una distribuzione di costi tra tutti i soggetti attuatori. Invero, la riuscita dell’operazione paraperequativa in questione è rimessa all’incontro della libera volontà del titolare dell’area di atterraggio e del titolare dell’area di decollo in ordine alla cessione della prima, a valori che normalmente sono quelli di mercato; a ciò si aggiunge che parimenti a valori di mercato saranno gli interventi di realizzazione di nuovi edifici nel terreno di atterraggio acquistato e gli interventi di demolizione e bonifica nella zona di decollo; a fronte a ciò, la cessione al Comune di Firenze dell’area di decollo, bonificata e resa scevra da costruzioni, è prevista a titolo gratuito. Non emerge quindi alcuna distribuzione perequativa dei costi tra le parti.<br />
Contrariamente a quanto sostiene la difesa del Comune, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria risulta preso in considerazione dal consulente tecnico, il quale alla pagina 49 della propria relazione indica l’azzeramento delle opere di urbanizzazione in quanto “assunte assorbite dal contributo” ed alla nota 52 della pagina 40 dà espressamente atto dello scomputo ai fini dell’operazione di stima.<br />
Ad analogo giudizio si presta l’analisi economica, effettuata nella perizia tecnica di parte, in ordine all’ipotesi di trasferimento nell’area produttiva “Cattani” (pagina 48) e nell’area residenziale “Nave Brozzi” (pagine 51 e 57).<br />
La difesa del Comune di Firenze prende in esame, in alternativa alle casistiche prospettate dalla ricorrente, l’ipotesi di trasferimento della SUL verso l’area residenziale “Canova”, replicando che rispetto a quest’ultima il valore medio dell’edificio realizzato (sulla base dei valori OMI) sarebbe pari a 2.375 euro al metro quadrato, anziché all’importo di euro 2.000 al metro quadrato riportato nell’esempio dedotto dalla società istante.<br />
Tale rilievo appare però infondato, in quanto le non contestate voci di costo esposte nella perizia tecnica di parte (pagina 57) rendono diseconomica l’operazione anche recependo il valore prospettato dal Comune.<br />
La difesa del Comune invoca infine i più remunerativi possibili trasferimenti verso le aree di atterraggio “Gignoro” e “Affrico”.<br />
Tuttavia esse possono accogliere, rispettivamente, un massimo di metri quadrati 1.200 e 1.000 di SUL di progetto (si vedano le schede ATa 02.06 e ATa 02.07 allegate alla perizia tecnica di parte), e quindi sono inadeguate a ricevere la volumetria sviluppata dalla proprietà della ricorrente (2.600 mq. di SUL esistente stimata), salvo rinuncia della ricorrente stessa all’ampia parte di volumetria non trasferibile in dette aree, nel qual caso l’operazione sarebbe ictu oculi diseconomica nonostante i più elevati prezzi di stima dell’edificio realizzato esposti dal Comune (2.850 euro/mq. e 3.050 euro/mq.).<br />
Oltre a ciò, la praticabilità e sostenibilità economica dell’operazione perequativa ipotizzata dal regolamento urbanistico appare resa incerta dalla complessità e dall’onerosità delle varie fasi che la contraddistinguono: il proprietario dell’area di decollo deve sostenere i costi di demolizione e bonifica relativi all’area stessa, acquistare sul mercato un’area di atterraggio adeguata al ricevimento della volumetria e cedere gratuitamente al Comune l’area bonificata e scevra da costruzioni. Nell’insieme, il limitato numero di aree concretamente in grado di recepire la volumetria, l’onerosità (e l’incertezza) dell’acquisto delle stesse da parte dell’intestatario dei terreni di decollo (stante il ridotto numero di idonee aree Ata), l’onerosità degli interventi di demolizione e bonifica, nonché il sacrificio imposto, per il perfezionamento dell’operazione, nella forma della cessione gratuita al Comune non rendono alcuna evidenza del fatto che il meccanismo astrattamente perequativo in argomento possa ritenersi effettivamente giustificato in chiave di compensazione degli svantaggi derivanti dalla cessione gratuita e dai costi economici con i vantaggi del trasferimento di diritti edificatori. L’ente pubblico appare l’unico beneficiario della prevista traslazione volumetrica, mentre il ridotto numero di possibili interlocutori disponibili a contrattare con i proprietari delle aree di decollo rende l’operazione incerta nei risultati ed esposta a costi tali da rendere del tutto problematica la sua fattibilità economica. Non vi è cioè alcuna contezza della circostanza che le aree di decollo passeranno al patrimonio comunale in cambio di un serio ristoro ricevuto dal titolare dell’area ATt per la proprietà perduta (ed anzi, alla luce dei sopra visti dati emergenti dalla perizia tecnica di parte risulta non conseguibile un congruo ristoro).<br />
Inoltre, il fatto che numerose zone di trasformazione sono sottratte al suddetto meccanismo paraperequativo ed hanno un’edificabilità autonoma e diretta, conseguendo così una posizione di netto favore rispetto ai proprietari di aree ATt, collide con il principio perequativo valorizzato dall’art. 36.1 del piano strutturale (allegato n. 5 prodotto dal Comune di Firenze).<br />
Sotto ulteriore profilo, la mancata adesione, da parte dei proprietari delle aree di decollo, al meccanismo perequativo de quo è penalizzata dalla previsione urbanistica degli interventi ammessi in alternativa alle trasformazioni da trasferimento di SUL, circoscritta alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al restauro ed al risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d’uso. Tale limitazione peraltro contrasta con l’art. 36.2 ultimo periodo del piano strutturale, secondo il quale, in caso di mancata attivazione della modalità perequativa del trasferimento di superficie, il regolamento urbanistico deve limitare gli interventi sugli edifici esistenti alla ristrutturazione edilizia “senza cambio di destinazione d’uso in residenza”, il che significa che l’atto di governo del territorio non poteva inibire al proprietario qualsivoglia mutamento di destinazione, ma solo la trasformazione in residenza, né poteva ammettere interventi fino al restauro conservativo, dovendo consentire anche la ristrutturazione edilizia. Risultano quindi violati l’art. 55 e l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 1/2005, i quali pongono un rapporto di necessaria conformità del regolamento urbanistico al piano strutturale.<br />
2. Con il terzo mezzo l’istante deduce che la VAS relativa al contestato regolamento urbanistico omette di prendere in considerazione le ricadute socio economiche delle scelte di pianificazione, violando così l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.<br />
La doglianza è fondata.<br />
Il richiamato art. 4 comma 3 demanda alla VAS la verifica che l’attività di trasformazione avvenga nel rispetto dell’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica. Invero, essa deve assicurare che l&#8217;attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, il che include un’analisi di fattibilità economica (TAR Campania, Napoli, VIII, 19.12.2012, n. 5256); la valutazione ambientale strategica non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale del piano, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all&#8217;utilità socio &#8211; economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla cosiddetta opzione &#8211; zero (TAR Lombardia, Milano, II, 27.2.2015, n. 576), vagliando quindi tutte le possibili interrelazioni che la scelta urbanistica può arrecare alla salute umana, al paesaggio, all&#8217;ambiente in genere, al traffico ed anche all&#8217;economia di tutto il territorio coinvolto (TAR Marche, I, 6.3.2014, n. 291).<br />
3. Con la prima censura la ricorrente deduce che la tecnica pianificatoria qualificata dall’amministrazione come modalità perequativa non corrisponde a nessuno degli istituti sorti nelle esperienze di pianificazione urbanistica, quali la cessione compensativa o la cessione perequativa. Secondo l’interessata, inoltre, rileverebbe sulla sua proprietà un sostanziale vincolo espropriativo reiterato, non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall’art. 8 della L.R. n. 30/2005 e privo della puntuale motivazione imposta dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001.<br />
Il rilievo è solo in parte fondato.<br />
Non esiste una tassatività in ordine alle tipologie di modalità perequative, stante l’ampia formulazione dell’art. 60 della L.R. n. 1/2005; pertanto la previsione, da parte del regolamento urbanistico, di un atipico procedimento perequativo, articolato su trasferimento e ricezione di volumetria tra aree predeterminate e sulla cessione gratuita alla mano pubblica delle zone di decollo, non collide di per sé con l’istituto della perequazione urbanistica.<br />
E’ semmai l’aleatorietà e la non sostenibilità economica in concreto dell’operazione a contrastare, come visto, con l’istituto perequativo risultante dall’art. 60 della L.R. n. 1/2005 e dall’art. 36 del piano strutturale. Invero, nel caso di specie non vi è alcuna evidenza in ordine al fatto che la cessione gratuita al Comune del terreno della ricorrente sia giustificata in termini di compensazione degli oneri sostenuti dalla stessa per il perfezionamento dell’operazione incentrata sul trasferimento di volumetria, ovvero in ordine al fatto che tale cessione non si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione (TAR Toscana, I, 16.6.2014, n. 1064; TAR Lombardia, Brescia, II, 18.12.2013, n. 1143).<br />
Tuttavia, il contrasto con il principio perequativo non significa che nel caso di specie rilevi comunque la reiterazione di un vincolo espropriativo, giacché la cessione gratuita e la realizzazione del parcheggio pubblico, riguardanti il terreno della società istante ad esito del procedimento di traslazione volumetrica, non costituiscono una soluzione imposta al privato, in quanto sono condizionati dalla sua scelta di praticare la modalità perequativa prevista dall’art. 36 del piano strutturale. La mancata adesione al meccanismo traslativo previsto comporta il mantenimento degli edifici esistenti, con possibilità di manutenzione ordinaria o straordinaria e di risanamento conservativo. Ed essi allo stato attuale, stando al regolamento urbanistico, quali ex uffici ed ex magazzini dell’Enel non sono costruzioni a necessaria destinazione pubblica, per cui il loro mantenimento in loco non concreta un vincolo espropriativo.<br />
4. Con l’ultimo rilievo dedotto con il primo motivo di gravame la ricorrente deduce che il Comune non ha dato conto della necessità di realizzare sull’area un parcheggio pubblico.<br />
La censura è infondata.<br />
La scelta di realizzare un parcheggio sull’area di decollo lasciata libera dagli edifici incongrui risale al piano strutturale, il quale, all’art. 36.3, statuisce che “le aree rese libere dal trasferimento dovranno essere utilizzate come vuoti urbani e destinate di norma a spazi pubblici quali piazze, parcheggi e verde pubblico”.<br />
In conclusione il ricorso va accolto, stante la fondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo di gravame e stante la fondatezza parziale della prima censura, nei sensi sopra precisati.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.<br />
Condanna il Comune di Firenze a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Gianluca Bellucci</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-12-2016-n-1874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2016 n.1874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.1874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-11-2012-n-1874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-11-2012-n-1874/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.1874</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sull&#8217;affermazione che la gestione dell&#8217;attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. n. 81 del 2008 per il personale dipendente di un Comune non è assimilabile ad un appalto di servizio 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di sorveglianza sanitaria ex</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-11-2012-n-1874/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.1874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affermazione che la gestione dell&#8217;attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. n. 81 del 2008 per il personale dipendente di un Comune non è assimilabile ad un appalto di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. n.81 del 2008 – Convenzione tra un Comune e una ASL – Appalto di servizi – Esclusione. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. n.81 del 2008 – Comune – Decisione di non procedere ad una selezione pubblica – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. n.81 del 2008 – Comune – Per il proprio personale dipendente – Gestione – Nuova gara d’appalto – Obbligo legislativamente imposto – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La convenzione stipulata da un Comune e una ASL per l’attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. 9 aprile 2008 n.81del personale dipendente del Comune riguarda l’erogazione in favore dello stesso Comune di una prestazione intellettuale, senza la previsione di un’organizzazione di mezzi in forma d’impresa e di un’obbligazione di risultato, sicché non è configurabile come appalto di servizi; in altri termini, si tratta di una prestazione istituzionale svolta attraverso l’opera professionale di natura fiduciaria di medici ASL che, conseguentemente, non è assimilabile ad un appalto di servizi.	</p>
<p>2. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che, in relazione alla attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. 9 aprile 2008 n.81 del personale dipendente di un Comune, ha ad oggetto l’esercizio del potere autoritativo del Comune circa la decisione di non procedere ad una selezione pubblica.	</p>
<p>3. In relazione alla erogazione dell’attività di sorveglianza sanitaria ex d.lg. 9 aprile 2008 n.81del personale dipendente di un Comune, non sussiste alcun obbligo, legislativamente imposto, per lo stesso di procedere con una nuova gara d’appalto alla gestione di tale attività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Medica Sud s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Biancalaura Capruzzi e Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;<br />
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’Ente in Bari, Lungomare Starita, 6;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; <i>in parte qua</i>, ove occorra e per quanto di eventuale interesse della ricorrente, della nota del Comune di Bari prot. n. 221324 del 22.9.2011, pervenuta a mezzo posta in data 27.9.2011, con cui si è data notizia della scadenza dell’appalto per il servizio di sorveglianza sanitaria <i>ex</i> dlgs n. 81/2008, rep. 36587, e si è intimata alla Medica Sud la restituzione delle cartelle sanitarie dei dipendenti;<br />	<br />
&#8211; della circolare della Ripartizione del Personale prot. n. 220915 del 21.9.2011, mai comunicata ma solo citata nella seguente corrispondenza, che individua la scadenza del contratto con Medica Sud per il 23.9.2011;<br />	<br />
&#8211; della nota provvedimentale del Comune di Bari prot. n. 224913 del 26.9.2011, pervenuta alla Medica Sud a mezzo posta in data 29.9.2011, a firma del Direttore di Settore, con cui si è chiesto il trasferimento delle cartelle sanitarie presso la ASL Bari;<	
- della nota provvedimentale del Comune di Bari prot. n. 225950 del 27.9.2011, pervenuta alla Medica Sud a mezzo posta in data 30.9.2011, a firma del Direttore di Ripartizione, avv. Marisa Lupelli, con cui si dispone la immediata revoca dell’avviamento a 	
- della nota provvedimentale del Comune di Bari prot. n. 241653 del 13.10.2011, a firma dell’avv. Marisa Lupelli, pervenuta al difensore della ricorrente il 18.10.2011, di diniego all’accesso ai documenti e di riscontro alle precedenti note;<br />	<br />
&#8211; della nota provvedimentale del Comune di Bari prot. n. A/245205, formalmente datata 18.9.2011 a firma del Dirigente del Settore Gestione del personale, avv. Marisa Lupelli, pervenuta il 21 ottobre 2011, di diffida alla prosecuzione dell’attività della M<br />
&#8211; di ogni altro atto relativo al procedimento <i>de quo</i>, ancorché non conosciuto, ivi compresa la convenzione del Comune di Bari con la ASL Bari, solo citata nell’ultima nota impugnata;<br />	<br />
&#8211; della nota della 1^ Circoscrizione del Comune di Bari &#8211; prot. n. 223673, pervenuta il 26 settembre 2011, di comunicazione della volontà di non far sottoporre a visita il personale;<br />	<br />
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a partecipare ad una gara d’appalto, così come avvenuto nei due trienni precedenti, ai fini della eventuale aggiudicazione del servizio di sorveglianza sanitaria <i>ex</i> dlgs n. 81/2008;<br />	<br />
e per la declaratoria di nullità della convenzione intercorsa tra Comune di Bari e ASL Bari;<br />	<br />
nonché ancora, per il risarcimento del danni a carico del Comune di Bari, e di tutti i singoli dirigenti e funzionari che avessero concorso alla loro causazione:<br />	<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 dicembre 2011, per l’annullamento,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della convenzione tra il Comune di Bari e la ASL Bari, prot. n. 153348 del 19.9.2011;<br />	<br />
&#8211; della relazione istruttoria della Ripartizione del Personale del Comune di Bari nota provvedimentale n. 268889 del 15.11.2011, a firma del Direttore della Ripartizione avv. M. Lupelli;<br />	<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti e le note provvedimentali nella stessa indicate e richiamate;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Bari n. 1597 del 19.9.2011 avente ad oggetto l’approvazione della convenzione tra Comune di Bari e ASL Bari per le prestazioni di medico competente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli impugnati ancorché non conosciuti;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni a carico del Comune di Bari e dei suoi dirigenti e funzionari eventualmente responsabili nella loro causazione, subiti e subendi dalla Medica Sud, anche riferiti alla lesione dell’immagine della ricorrente per l’insinuata censurabile condotta tenuta nel corso della precedente gestione del servizio;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco, Biancalaura Capruzzi, Rosa Cioffi e Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. Edvige Trotta;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’odierna ricorrente Medica Sud s.r.l. ha svolto negli ultimi due trienni il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del dlgs 9 aprile 2008, n. 81 per il personale dipendente del Comune di Bari.<br />	<br />
L’ultimo contratto di appalto della Medica Sud veniva in scadenza nel settembre 2011.<br />	<br />
Il Dirigente del Settore Personale del Comune di Bari procedeva, pertanto, alla stipula di una convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, anziché avviare una nuova gara pubblica.<br />	<br />
Medica Sud s.r.l. impugna con il ricorso introduttivo la nota del Comune di Bari in con cui si è data comunicazione della scadenza dell’appalto per il servizio in questione, nonché la nota con cui l’Amministrazione comunale ha chiesto il trasferimento delle cartelle sanitarie presso l’ASL Bari e la convenzione del Comune con la ASL Bari.<br />	<br />
Parte ricorrente contesta, altresì, il diniego di accesso alla suddetta convenzione.<br />	<br />
Chiede, infine, la condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni consequenziali al comportamento tenuto dalla stessa Amministrazione comunale e la declaratoria della nullità della citata convenzione.<br />	<br />
Deduce motivi così sinteticamente riassumibili:<br />	<br />
1) incompetenza del Dirigente della Ripartizione del Personale alla trattazione in via esclusiva del procedimento di scelta del contraente &#8211; eccesso di potere per illogicità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta &#8211; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto assoluto di istruttoria: l’attività del Dirigente del Settore Personale sarebbe viziata da incompetenza, rientrando detta attività (in particolare la determinazione di non dare corso ad una procedura selettiva come si era fatto per gli anni precedenti) nella competenza del Dirigente della Ripartizione Contratti e Appalti;<br />	<br />
2) violazione dell’art. 2 dlgs 16 aprile 2006, n. 163 &#8211; violazione dei principi di concorrenza &#8211; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, ingiustizia manifesta &#8211; violazione del diritto di difesa <i>ex</i> art. 24 Cost., in ragione dello strumentale diniego all’accesso agli atti: alla scadenza della precedente gara aggiudicata alla Medica Sud si sarebbe dovuto procedere ad una nuova procedura selettiva alla quale la deducente avrebbe avuto diritto di partecipare; l’agire dell’Amministrazione comunale avrebbe, quindi, dato causa ad un nocumento all’interesse pubblico; l’attuazione del dlgs n. 81/2008 postulerebbe una organizzazione stringente e dedicata che non può essere affidata ad un soggetto, sia pure una ASL, senza alcuno <i>screening</i> della sua potenzialità ed organizzazione di mezzi e personale, <i>screening</i> che necessita dello svolgimento di una selezione pubblica, nel caso di specie carente;<br />	<br />
3) violazione degli artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 &#8211; violazione del diritto di accesso agli atti: l’agire dell’Amministrazione comunale violerebbe il diritto di accesso agli atti della Medica Sud che sin dal primo momento ha manifestato l’interesse a partecipare ad una procedura competitiva;<br />	<br />
4) accertamento del diritto della società ricorrente a sottoporsi ad una selezione e conseguente declaratoria di nullità della convenzione adottata dal Comune con la ASL Bari &#8211; istanza ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm. &#8211; sotto altro profilo, violazione dell’art. 21 <i>septies</i> legge n. 241/1990: la società ricorrente manifesta il proprio interesse ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo e quindi dell’obbligo della P.A. di procedere ad una gara.<br />	<br />
Con ricorso per motivi aggiunti Medica Sud s.r.l. si duole della convenzione del 19.9.2011 di cui ha avuto conoscenza soltanto in corso di giudizio, formulando rimostranze così sommariamente riassumibili:<br />	<br />
5) illegittimità propria e derivata: in forza degli argomenti già evidenziati dalla istante nell’atto introduttivo il comportamento dell’Amministrazione comunale avrebbe determinato un danno per l’interesse pubblico, oltre che per la stessa società allontanata senza motivazione alcuna dall’espletamento del servizio per cui è causa;<br />	<br />
6) violazione dell’art. 2 dlgs n. 163/2006 &#8211; violazione dei principi di concorrenza &#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 legge 18 aprile 2005, n. 62 &#8211; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità ed ingiustizia manifesta &#8211; eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto &#8211; violazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa &#8211; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa: nel caso di specie si sarebbe in presenza di un appalto di servizi che, conseguentemente, andava assegnato tramite gara pubblica; peraltro, l’ASL Bari nella convenzione del 19.9.2011 non indica i nominativi dei medici che procederanno alla sorveglianza sanitaria; quindi l’ASL, soggetto &#8211; secondo la prospettazione di parte ricorrente &#8211; non titolato istituzionalmente e non qualificato per una valutazione in ordine alla sorveglianza medico sanitaria del personale dipendente del Comune di Bari, mette a disposizione dello stesso Comune una struttura ed una organizzazione solo apparentemente simile a quella di Medica Sud; ciò dimostrerebbe la necessità di procedere tramite gara; Medica Sud avrebbe, a tal riguardo, un interesse qualificato a partecipare ad una futura procedura selettiva; l’espletamento di una gara risponde, inoltre, ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento; sarebbe, infine, illegittima la contestazione mossa alla Medica Sud dal Comune di Bari &#8211; al solo fine di ostacolarne la pretesa azionata nel presente giudizio &#8211; in ordine alle modalità con cui il servizio è stato svolto negli anni precedenti;<br />	<br />
7) violazione del Funzionigramma degli Uffici Comunali di cui alla delibera di G.M. n. 172 del 14.4.2011 &#8211; violazione del giusto procedimento: sussisterebbe, inoltre, violazione del Funzionigramma relativamente al riparto delle competenze degli Uffici Comunali di Bari.<br />	<br />
Parte ricorrente insiste in ordine alla richiesta di condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni consequenziali.<br />	<br />
In sostanza, la società istante censura, sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti, la scelta dell’Amministrazione comunale (operata da un dirigente asseritamente incompetente) di non procedere, diversamente da quanto accaduto in passato, ad una selezione pubblica per l’espletamento dell’attività di sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Bari.<br />	<br />
Si costituivano il Comune di Bari e l’Azienda Sanitaria Locale Bari, resistendo al gravame.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 10 ottobre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.<br />	<br />
Invero, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, la convenzione stipulata dal Comune di Bari con la ASL Bari in data 19 settembre 2011 per l’attività di sorveglianza sanitaria <i>ex</i> dlgs n. 81/2008 del personale dipendente del Comune è relativa all’erogazione in favore dello stesso Comune di una prestazione intellettuale, senza la previsione di un’organizzazione di mezzi in forma d’impresa e di un’obbligazione di risultato, non configurabile come appalto di servizi (cfr. sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 aprile 2007, n. 1625, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2009, n. 8, avente ad oggetto una fattispecie analoga al presente contenzioso).<br />	<br />
In ultima analisi, si tratta di una prestazione istituzionale svolta attraverso l’opera professionale di natura fiduciaria di medici ASL che, conseguentemente, non è assimilabile ad un appalto di servizi.<br />	<br />
A tal riguardo, va evidenziato che, per quanto questo Collegio opini &#8211; come detto &#8211; nel senso della non configurabilità in termini di “appalto di servizi” dell’attività in precedenza svolta dalla Medica Sud (ed attualmente dalla ASL Bari in forza della contestata convenzione del 19.9.2011), deve comunque ritenersi sussistente &#8211; contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della ASL Bari nella memoria depositata in data 19 novembre 2011 &#8211; la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia, posto che la società deducente contesta l’esercizio del potere autoritativo dell’Amministrazione con riferimento alla decisione di non procedere ad una selezione pubblica.<br />	<br />
Peraltro, la scelta dell’Amministrazione comunale è pienamente conforme al dettato dell’art. 39, comma 2, lett. a) dlgs n. 81/2008 che espressamente contempla la possibilità per il medico competente di svolgere la propria opera in qualità di dipendente o collaboratore di una struttura pubblica convenzionata con il datore di lavoro.<br />	<br />
Ne consegue che non sussiste alcun obbligo, legislativamente imposto, per l’Amministrazione comunale di procedere con una nuova gara d’appalto alla gestione dell’attività in esame.<br />	<br />
Non ha, quindi, alcun fondamento la pretesa di parte ricorrente alla proroga del contratto precedente, sussistendo all’opposto un divieto normativo di proroga/rinnovo.<br />	<br />
Né è riscontrabile alcuna incompetenza del Dirigente della Ripartizione Personale, posto che è attribuita proprio alla Ripartizione Personale &#8211; Settore Gestione Personale l’attività amministrativa relativa agli adempimenti di cui al dlgs n. 81/2008 in tema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, adempimenti connessi con la gestione del personale (tra cui la sorveglianza medico-sanitaria).<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti (quest’ultimo &#8211; come visto &#8211; avente ad oggetto censure sostanzialmente analoghe a quelle enunciate nell’atto introduttivo).<br />	<br />
Ne consegue che non hanno del pari fondamento le domande, formulate dalla Medica Sud, di declaratoria di nullità della convenzione stipulata e di condanna del Comune di Bari al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla società ricorrente a causa del comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale evocata in giudizio.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti e della novità delle questioni affrontate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-11-2012-n-1874/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/11/2012 n.1874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.1874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-21-1-2011-n-1874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-21-1-2011-n-1874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-21-1-2011-n-1874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.1874</a></p>
<p>Pres. Ferrua, Est. Mulliri Ambiente e territorio – Reati ambientali – Danno ambientale – Violazione di legge – Colpa &#8211; Fatto illecito – Sussiste &#8211; Risarcibilità In tema di reati ambientali, ai fini dell&#8217;integrazione del fatto illecito quale fonte dell&#8217;obbligo di risarcimento del danno cosiddetto &#8220;ambientale&#8221;, non è necessario che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-21-1-2011-n-1874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.1874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-21-1-2011-n-1874/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2011 n.1874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrua, Est. Mulliri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Reati ambientali – Danno ambientale – Violazione di legge – Colpa &#8211; Fatto illecito – Sussiste &#8211; Risarcibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di reati ambientali, ai fini dell&#8217;integrazione del fatto illecito quale fonte dell&#8217;obbligo di risarcimento del danno cosiddetto &#8220;ambientale&#8221;, non è necessario che l&#8217;ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: E’ sufficiente una condotta colposa in violazione di disposizioni di legge per integrare il fatto illecito quale fonte dell&#8217;obbligo di risarcimento del danno ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />	<br />
</b><i>Sez. III Penale</i></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Composta dai Signori:</p>
<p>1. dr.ssa Giuliana Ferrua                                Presidente<br />	<br />
2. dr. Renato Grillo                                        Consigliere<br />	<br />
3. dr.ssa Guida Mulliri                                    Consigliere rel.<br />	<br />
4. dr. Luigi Marini                                           Consigliere <br />	<br />
5. dr. Santi Gazzara                                       Consigliere</p>
<p>all&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 15 dicembre 2010 </p>
<p>ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>&#8211; sul ricorso proposto da: P.C. Provincia di Firenze <br />	<br />
nel proc. c/o<br />	<br />
Pa.Sa., nato ad Avella il xx/xx/xx <br />	<br />
imputato<br />	<br />
<i>  &#8230;omissis<br />	<br />
</i>b) artt. 81 cpv. c.p. 28 e 51/b D.L.vo n. 22/97<br />	<br />
c) artt. 81 cpv. c.p. 14 e 51, 2° co. D.L.vo n. 22/97</p>
<p>&#8211; avverso la Sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze in data 30.10.09;<br />	<br />
&#8211; Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guicla Mùlliri;<br />	<br />
&#8211; Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Vito D&#8217;Ambrosio, che ha chiesto l&#8217;annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (con conseguente conferma esplicita delle statuizioni civili) senza rimandare al giudice competente civile perché l&#8217;ammontar<br />
&#8211; Sentito il difensore di P.C., avv. Stefania Gualtieri, che ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso;	</p>
<p align=center>	<br />
<b>osserva</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso &#8211; Con la sentenza impugnata, la Corte d&#8217;appello ha confermato la condanna inflitta a Palma Salvatore ritenuto responsabile di avere violato gli artt. 81 cpv. c.p. 14, 28 e 51, co. 1 e 2/b D.L.vo n.22/97 per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima, esercitato attività non autorizzate di autodemolizione e di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, in assenza di prescritta autorizzazione, nonché abbandonato rifiuti in modo incontrollato, quali pneumatici, carcasse di una betoniera, parti di auto, fusti di oli lubrificanti, senza prevenire ed evitare percolamenti e sversamenti degli oli stessi con contaminazione del terreno in misura pari a 30300 mg/kg.</p>
<p>Nell&#8217;adottare tale decisione, tuttavia, la Corte ha revocato le statuizioni civili avendo ritenuto di escludere la ricorrenza di un danno ambientale vantato dalla Provincia costituitasi parte civile.</p>
<p>Avverso tale decisione, la Provincia di Firenze ha proposto ricorso, tramite l&#8217;avvocatura provinciale, deducendo:<br />	<br />
1) <u>contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione</u> (<i>art. 606 Iett e) c.p.p.</i>) nella parte in cui vengono revocate le statuizioni civili. In primo luogo si fa notare che la Corte pur dichiarando l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello dell&#8217;imputato, di fatto, lo ha parzialmente accolto nel momento in cui ha revocato le statuizioni civili. Inoltre, nella stessa motivazione si afferma per certa l&#8217;esistenza di un &#8220;percolamento con inquinamento del terreno .. (e) superamento dei limiti tollerabili&#8221; come accertato dalle analisi dell&#8217;ARPAT. La Corte ha, inoltre respinto l&#8217;appello dell&#8217;imputato sottolineando come sia dato pacifico anche in giurisprudenza che quello dei rifiuti degli autoveicoli fuori uso costituisce smaltimento di rifiuti speciali sì che, per i rinvenimenti sul luogo, si era in presenza di un esercizio reiterato di attività di autodemolizioni.<br />	<br />
Nonostante, ciò, la Corte ha, poi, ritenuto &#8220;l&#8217;assenza di un danno da percolamento di oli esausti nel terreno&#8221; e che &#8220;la creazione di una discarica di rottami ferrosi &#8230; stante la modesta dimensione e la facilità di rimozione è in suscettibile di arrecare un danno all&#8217;ambiente&#8221;.</p>
<p>Di qui l&#8217;evidente contraddittorietà della motivazione che contrasta anche con i dati emersi in dibattimento a seguito delle dichiarazioni del teste Cipolli dipendente dell&#8217;Arpa Tosacana.</p>
<p>Il ricorrente critica anche l&#8217;assunto della Corte secondo cui il danno per la parte civile non può farsi consistere &#8211; come ritenuto nella sentenza di primo grado &#8211; in una lesione del prestigio della istituzione pubblica.</p>
<p>Sostiene il ricorrente che il danno ambientale, da inosservanza delle disposizioni in materia di rifiuti, è un danno proprio dell&#8217;Ente in quanto soggetto pubblico rappresentativo dell&#8217;intera collettività. A tal fine si cita una decisione di questa S.C. (Sez. III, 30.9.08, n. 41828) secondo cui ai fini del risarcimento del danno ambientale, non è necessario che l&#8217;ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto.</p>
<p>Il ricorrente conclude invocando l&#8217;annullamento della sentenza impugnata.</p>
<p>2. Motivi della decisione &#8211; Il ricorso è fondato.</p>
<p>Come bene evidenzia il ricorrente, la motivazione su cui si fonda la decisione impugnata è contraddittoria. Essa, infatti, dà per acquisito che, secondo quanto accertato dalle analisi dei tecnici dell&#8217;ARPA della Toscana, a seguito delle attività poste in essere dal Palma, si era verificato un &#8220;percolamento con inquinamento del terreno .. (e) ampio superamento dei limiti tollerabili&#8217;. Inoltre, si afferma testualmente in sentenza, che &#8220;come ampiamente dimostrato dalla deposizione dei testimoni, si è in presenza di un esercizio reiterato di attività di autodemolizioni&#8230; e di abbandono incontrollato in discarica abusiva di una carcassa di autoveicolo&#8221;.</p>
<p>Ricorre, pertanto, una palese incompatibilità tra l&#8217;informazione esistente negli atti processuali &#8211; di cui viene anche dato atto &#8211; e la successiva affermazione posta alla base del provvedimento impugnato secondo cui vi sarebbe &#8220;assenza di un danno da percolamento di olii esausti nel terreno&#8221; e, per di più, la &#8220;modesta dimensione e la facilità di rimozione&#8221; della discarica di rottami ferrosi sarebbe &#8220;insuscettibile di creare danno all&#8217;ambiente&#8221;. Ciò, sul piano logico e documentale, dà senz&#8217;altro luogo ad una situazione di contraddittorietà motivazionale così come enucleata dalla L. n. 46/06 (come motivo autonomo e non più come una spetto dell&#8217;illogicità) (Sez. Ill, 21.11.08, Campanella, 243247).</p>
<p>L&#8217;erroneità dell&#8217;argomentare è, poi accentuata dall&#8217;ulteriore affermazione secondo cui il danno all&#8217;ambiente non può essere ravvisato nella lesione al prestigio della istituzione pubblica.</p>
<p>L&#8217;assunto è smentito anche da recente decisione di questa S.C. (opportunamente richiamata dal ricorrente) secondo cui &#8220;In tema di reati ambientali, ai fini dell&#8217;integrazione del fatto illecito quale fonte dell&#8217;obbligo di risarcimento del danno cosiddetto &#8220;ambientale&#8221;, non è necessario che l&#8217;ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati&#8221;&#8216; (Sez. III, 30.9.08, Petri, Rv. 241502).</p>
<p>E che la violazione vi sia, pacificamente, stata è la stessa Corte a ricordarlo quando afferma che &#8220;la presenza di rottami ferrosi di ogni genere, di parti di veicoli, di pneumatici usati, di bidoni per la raccolta degli olii industriali esausti, denunciano chiaramente l&#8217;attività di autodemolizione, (come in effetti è stata sorpresa in atto dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri)&#8221;.</p>
<p>La motivazione in esame, dunque, nella parte in cui esclude il diritto al risarcimento della parte civile, presta il fianco a più di una censura e merita un nuovo esame sul punto imponendo, in questa sede, una decisione di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.	</p>
<p align=center>	<br />
<b>annulla</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.</p>
<p>Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 15 dicembre 2010</p>
<p>DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 Gen. 2011</p>
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