<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1868 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1868/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1868/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1868 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1868/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-9-2020-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-9-2020-n-1868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-9-2020-n-1868/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.1868</a></p>
<p>Calogero Ferlisi, Presidente, Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmela SarciÃ  Costantino contro &#8211; Comune di Terrasini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Linda Giambanco; nei confronti &#8211; Assessorato Regionale del Territorio e dell&#8217;Ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-9-2020-n-1868/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-9-2020-n-1868/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Calogero Ferlisi, Presidente, Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore PARTI:  OMISSIS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmela SarciÃ  Costantino contro &#8211; Comune di Terrasini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Linda Giambanco; nei confronti &#8211; Assessorato Regionale del Territorio e dell&#8217;Ambiente &#8211; Dipartimento Regionale Dell&#8217;Ambiente, Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, Capitaneria di Porto di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6</span></p>
<hr />
<p>In tema di servità¹ di pubblico transito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza &#8211; servità¹ di pubblico transito &#8211; Â azione promossa dal privato nei confronti di una PA &#8211;  giurisdizione del go &#8211; sussiste<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull&#8217;azione promossa dal privato nei confronti di una P.A. per negare che il proprio fondo sia gravato da servità¹ di pubblico transito siccome vantato in un provvedimento della stessa P.A, trattandosi di questione riguardante l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza ed estensione di diritti soggettivi, appartenenti sia ad un soggetto privato che all&#8217;Amministrazione, e contestandosi in radice il potere della medesima Amministrazione di classificazione delle strade ad uso pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/09/2020<br /> <strong>N. 01868/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01136/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2020, proposto da<br /> CONDOMINIO COSTA DELLE GROTTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carmela SarciÃ  Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; Comune di Terrasini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Linda Giambanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> &#8211; Assessorato Regionale del Territorio e dell&#8217;Ambiente &#8211; Dipartimento Regionale Dell&#8217;Ambiente, Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, Capitaneria di Porto di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; dell&#8217;Ordinanza n. 55 del 15.06.2020 del Comune di Terrasini, notificata il 16.06.2020 che dispone l&#8217;immediata rimozione del cancello pedonale del Residence denominato &#8220;Costa delle Grotte&#8221; ad opera di personale comunale addetto e ordina di lasciare aperto il varco per consentire a tutti il libero accesso al mare;<br /> &#8211; del provvedimento n.12611 del 06.06.2020 del Comune di Terrasini, con il quale si intima la rimozione del cancello posto all&#8217;ingresso del Residence denominato &#8220;Costa delle Grotte&#8221;, nel termine assegnato di giorni tre dalla notifica del predetto provvedimento, che avverrà  per mezzo pec;<br /> &#8211; degli atti, dei rapporti, dei verbali di sopralluogo, presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terrasini; dell&#8217;Assessorato del Territorio e dell&#8217;Ambiente &#8211; Dipartimento Regionale Dell&#8217;Ambiente, dell&#8217;Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini e della Capitaneria di Porto di Palermo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p> 1.1. Con ricorso notificato il 21/07/2020 e depositato il 27/07/2020 il Condominio ricorrente ha esposto:<br /> &#8211; che il condominio, sito in località  Paternella nel Comune di Terrasini in via Torre Toledo n.18, è costituito da quarantasei villette, tutte ricadenti sulla particella privata n.2 del foglio di mappa n. 12; &#8211; che detto Condominio è percorso da una stradella privata che conduce al ciglio della scogliera; in particolare, l&#8217;unico accesso al Condominio è posto sulla via Torre Toledo ed è costituito da un cancello carrabile e da un cancelletto pedonale, anch&#8217;essi ricadenti nel foglio di mappa n.12, particella n.2;<br /> &#8211; che peraltro entrambi i cancelli ricadono ad oltre 150 metri dal ciglio del terreno elevato sul mare, ragion per cui il Condominio non ha mai avuto la necessità  di richiedere l&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;art. 55 del codice della navigazione, considerato che i detti cancelli sono posizionati ad una distanza di gran lunga maggiore a quella sottoposta al vincolo di cui al sopra citato articolo;<br /> &#8211; che il Condominio in data 5/05/2020, comunicava al Comune di Terrasini, la chiusura del cancelletto pedonale, ricadente nella sua proprietà  privata, anche per evitare assembramenti all&#8217;interno delle zone condominiali, con intrusione di persone estranee, al fine di rispettare le normative nazionali e regionali anti Covid-19;<br /> &#8211; con l&#8217;impugnata Ordinanza n. 55 del 15.06.2020, notificata il 16.06.2020 il Comune di Terrasini ha ordinato l&#8217;immediata rimozione del cancello pedonale del Residence denominato &#8220;Costa delle Grotte&#8221; ad opera di personale comunale addetto e ordinato al Condominio di lasciare aperto il varco per consentire a tutti il libero accesso al mare.<br /> 1.2. Il gravame è affidato a cinque distinti motivi di ricorso.<br /> 1.3. In data 28/07/2020 si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali intimate con atto di mera forma.<br /> 1.4. In data 18/08/2020 si è costituito in giudizio il Comune di Terrasini depositando documenti e atto di costituzione con il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.<br /> 1.5. In data 14/09/2020 il Comune di Terrasini ha depositato note di udienza insistendo nell&#8217;eccepito difetto di giurisdizione.<br /> 1.6. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2020 il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti la possibilità  dell&#8217;immediata definizione del ricorso con sentenza breve, ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., in esito alla delibazione della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, dandone atto nel relativo verbale ai sensi dell&#8217;art.73, comma 3, cod. proc. amm.<br /> Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.<br /> 2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> 2.1. Deve al riguardo rilevarsi che in sostanza il Condominio ricorrente contesta la legittimità  dell&#8217;ordinanza gravata sull&#8217;assunto che il cancello da esso chiuso, e di cui il Comune ha ordinato la rimozione, regola l&#8217;accesso ad una &#8220;stradella privata&#8221;, rivendicandone, pertanto, la sua esclusiva disponibilità  materiale e giuridica, e contestando, quindi, il provvedimento censurato, per l&#8217;insussistenza in capo alla P.A. del potere autoritativo che assume essere stato illegittimamente esercitato.<br /> Afferma infatti il Condominio che <em>&#8220;Nel caso di specie, la stradella da cui si accede tramite il cancelletto pedonale, rientra nel patrimonio personale del Condominio. E&#8217; palese dunque che la stradella del condominio non è gravata da uso pubblico, dovendosi ricondurre il passaggio per l&#8217;accesso al mare alla tolleranza dei condomini, i quali non hanno mai inteso di rinunziare al loro diritto tant&#8217;è che hanno da sempre collocato il cancelletto pedonale&#8221;.</em><br /> Di converso il Comune di Terrasini rivendica l&#8217;esistenza di un diritto di godimento da parte della collettività  su quel segmento stradale, poichè unico punto di accesso al demanio costiero e al mare. Il provvedimento gravato sarebbe dunque espressione di un potere esercitato dal Sindaco per riportare quel tratto di costa (dal 2009 eretto anche a SIC &#8211; Sito di Importanza Comunitaria) e quel tratto di mare, nel godimento di tutti i suoi fruitori che da tempo risalente hanno raggiunto il mare per quella via pedonale, in parte ricadente anche sulla Regia Trazzera che attraversa la &#8220;Zona Paternella&#8221;.<br /> 2.2. Per quanto precede, se ne ricava che l&#8217;ordinanza gravata è stata dunque emessa dal Sindaco nell&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela possessoria in materia di strade ad uso pubblico onde garantire il libero transito alla generalità  delle persone per potere accedere al mare.<br /> Se, quindi, formalmente, il ricorso è proposto avverso l&#8217;ordinanza sindacale e contiene censure volte a dimostrarne l&#8217;illegittimità , tuttavia nella sostanza il Condominio ricorrente sostiene la tesi che la &#8220;stradella privata&#8221; è appunto di sua esclusiva proprietà  e che non è gravata da alcun uso pubblico.<br /> Ãˆ, perciò, applicabile l&#8217;insegnamento giurisprudenziale secondo cui, laddove la parte, con il proposto ricorso &#8211; pur formalmente impugnando il provvedimento &#8211; miri, in realtà , alla difesa della proprietà  o del possesso del privato sull&#8217;immobile oggetto di contesa con la P.A., ilÂ <em>petitum sostanziale</em> si rivela estraneo alla giurisdizione del G.A. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 febbraio 2017, n. 151).<br /> In casi analoghi la giurisprudenza amministrativa ha affermato che <em>&#8220;qualora il Comune ordini il ripristino del transito pubblico su strada vicinale iscritta nell&#8217;apposito elenco, rileva il diritto della collettività  ed il provvedimento del Comune costituisce atto di autotutela possessoria, mentre il ricorrente che contesta l&#8217;esistenza del suddetto diritto fa valere un&#8217;actio negatoria servitutis, rientrante nella giurisdizione del Tribunale civile e non in quella del giudice amministrativo&#8221;</em> (T.A.R. Toscana, Sez. I, 7 maggio 2015, n. 279, T.A.R. Toscana, Sez. I, 19 maggio 2003, n. 1926, con la copiosa giurisprudenza ivi elencata).<br /> 2.3. Il Collegio condivide tale orientamento e ritiene che nel caso in esame le stesse argomentazioni sottese alle censure del Condominio, volte a rivendicarne le ragioni dominicali e possessorie, dimostrano come l&#8217;azione proposta abbia sostanza di <em>negatoria servitutis</em> e, quindi, rientri nella giurisdizione del G.O., il quale, se del caso, ben potrà  disapplicare l&#8217;ordinanza gravata.<br /> In tal senso è anche il costante orientamento espresso dalla Corte regolatrice della giurisdizione (cfr. ex mulitis, Cassazione civile sez. un. Ordinanza n. 6406 del 17/03/2010; sentenze S.U. 13/12/1993 n. 12267; 29/8/1990 n. 8978; 13/10/1980 n. 5447), la quale anche di recente ha affermato che <em>&#8220;spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull&#8217;azione promossa dal privato nei confronti di una P.A. per negare che il proprio fondo sia gravato da servità¹ di pubblico transito siccome vantato in un provvedimento della stessa P.A, trattandosi di questione riguardante l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza ed estensione di diritti soggettivi, appartenenti sia ad un soggetto privato che all&#8217;Amministrazione, e contestandosi in radice il potere della medesima Amministrazione di classificazione delle strade ad uso pubblico&#8221;</em> (cfr. Cassazione Sezioni Unite, Ordinanza n. 6406 del 17/03/2010; in senso analogo Sez. U, Ordinanza n. 1624 del 27/01/2010).<br /> 3. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto &#8211; con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte &#8211; entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall&#8217;art.11, comma 2, cod. proc. amm.<br /> 4. In considerazione della mancata definizione della controversia nel merito, sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese processuali.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Calogero Ferlisi, Presidente<br /> Aurora Lento, Consigliere<br /> Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-21-9-2020-n-1868/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a></p>
<p>Va sospesa, su istanza di un’impresa sottoposta a fallimento, la nota di rettifica del Presidente Regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali conseguente a detta procedura fallimentare, fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento dell’impresa pronunciata dal Tribunale civile di Foggia nei mesi precedenti, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su istanza di un’impresa sottoposta a fallimento, la nota di rettifica del Presidente Regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali conseguente a detta procedura fallimentare, fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento dell’impresa pronunciata dal Tribunale civile di Foggia nei mesi precedenti, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi su eventuali circostanze relative alla iscrizione o cancellazione nell’Albo dei Gestori Ambientali diverse dalle circostanze oggetto della presente controversia. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01868/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10593/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10593 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Amica s.p.a.</b> e <b>Fallimento di Amica s.p.a.</b>, in persona dei loro rappresentanti legali, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Lucia Murgolo, con domicilio eletto presso Massimo Malena in Roma, via dei Gracchi, 81;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Albo Nazionale dei Gestori Ambientali &#8211; Sezione Regionale Puglia</b>, <b>Regione Puglia</b>; <b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Sia Consorzio Bacino Fg4 s.r.l.</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituita in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota di rettifica prot. n. 22263 D.P. BA00775, datata 13.10.2011, a firma del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (del Ministero dell’Ambiente), nonché del provvedimento prot. n. 20398 datato 6.9.2011 a firma congiunta del Segretario e del Presidente della Sezione Regionale della Puglia dell’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di tutela cautelare fino alla decisione d’appello sulla dichiarazione di fallimento di Amica s.r.l., pronunciata dal Tribunale civile di Foggia il 18.1.2012, salva la facoltà dell’Amministrazione di determinarsi su eventuali circostanze relative alla iscrizione o cancellazione nell’Albo dei Gestori Ambientali diverse dalle circostanze oggetto della presente controversia;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di tutela cautelare nei limiti e nei termini di cui alle premesse.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1868/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a></p>
<p>Pres. IANNOTTA Est. IANNOTTALega per l&#8217;autonomia alleanza lombarda (E. Squarcia, F. Tedeschini, P.S. Pugliano) c./ Ministero dell&#8217;interno e Ufficio centrale elettorale nazionale (Avv. Stato) sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al diniego di ammissione di una lista alle elezioni politiche, sindacabile dalle Camere 1. Elezioni – Ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. IANNOTTA Est. IANNOTTA<br />Lega per l&#8217;autonomia alleanza lombarda (E. Squarcia, F. Tedeschini, P.S. Pugliano) c./ Ministero dell&#8217;interno e Ufficio centrale elettorale nazionale (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al diniego di ammissione di una lista alle elezioni politiche, sindacabile dalle Camere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Ammissione della lista – Controversia – Cognizione – Giunta delle Elezioni – Sussiste.</p>
<p>2. Elezioni – Ammissione della lista – Diniego – Situazione giuridica soggettiva – Diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</p>
<p>3. Elezioni – Ammissione della lista – Giunta delle Elezioni – Diniego di cognizione – Devoluzione al giudice amministrativo – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diniego di ammissione della lista, con il contrassegno presentato senza accogliere l’invito, formulato dall’Amministrazione dell’Interno, ad apportare modifiche, incide su posizioni di diritto soggettivo, in quanto la presentazione delle liste, pur essendo parte di un procedimento amministrativo, è da identificare come modo di essere del diritto a sollecitare la scelta da parte dell’elettorato in vista della proposizione agli uffici di parlamentare. Pertanto, in difetto di una normativa di attribuzione alla cognizione del giudice amministrativo delle controversie su diritti soggettivi, che non siano complementari ad interessi legittimi, non è prospettabile la giurisdizione dello stesso giudice.</p>
<p>2. Le controversie sull’ammissione delle liste all’elezione per le Camere del Parlamento esulano dagli ambiti della giurisdizione civile e di quella amministrativa, in quanto è riservata alla cognizione della Giunta delle Elezioni della Camera la convalida di tutte le operazioni elettorali, comprese quelle di ammissione della lista (1).</p>
<p>3. L’espressione da parte della Giunta delle Elezioni dell’avviso, secondo il quale la controversia sulla ricusazione del contrassegno di lista nella fase preparatoria delle elezioni esula dalla cognizione della giunta, non importa la prospettabilità della giurisdizione amministrativa rispetto a tale controversia.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass., Sez. un., 6 aprile 2006 n. 8118</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al diniego di ammissione di una lista alle elezioni politiche, sindacabile dalle Camere</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12291_CDS_12291.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-8-4-2008-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 8/4/2008 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est. Conti Vittorio (Avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato) gli incarichi di supplenza dei docenti devono comunque essere retribuiti, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell&#8217;Ente Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.<br /> Conti Vittorio (Avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi) contro l’Università degli studi di Firenze (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>gli incarichi di supplenza dei docenti devono comunque essere retribuiti, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell&#8217;Ente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi assegni ed indennità – Incarichi di supplenza – Retribuzione degli stessi – In base alle disponibilità finanziarie attuali dell’Ente – Illegittimità – È comunque dovuta tranne che sia svolta a titolo gratuito col consenso dell’interessato</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto degli artt. 12, comma 3, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e 9, comma 5, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, emerge che lo svolgimento di incarichi di supplenza deve essere retribuito, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell’Ente, salvo che esso sia affidato a titolo gratuito dietro consenso dell’interessato ovvero perché compiuto nei limiti di impegno dell’orario complessivo previsto dalla legge, ossia le 250 ore annuali stabilite dall’art. 10 del DPR n. 382/1980</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gli incarichi di supplenza dei docenti devono comunque essere retribuiti, a prescindere dalle disponibilità finanziarie dell’Ente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 754/94 proposto da<br />
<b>CONTI Vittorio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Neri Baldi e Francesco Brizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via Gino Capponi n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’ <b>Università degli studi di Firenze</b>, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettantegli per l’insegnamento, svolto presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93, di Storia delle dottrine politiche, affidato con deliberazione del Consiglio di facoltà del 22 giugno 1992, con conseguente condanna la pagamento di quanto dovuto,</p>
<p>e per l’annullamento<br />
per quanto possa occorrere, della deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Baldi e l’avv. dello Stato Lumetti.Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con domanda del 28 maggio 1992 il prof. Vittorio Conti, professore associato di Storia moderna nella Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Firenze, chiedeva il conferimento della supplenza dell’insegnamento del corso di Storia delle dottrine politiche presso il corso di laurea in Pedagogia della stessa Facoltà.<br />
Nell’adunanza del 22 giugno 1992 il Consiglio di facoltà di Magistero, riconosciuta l’affinità tra le discipline appena indicate, deliberava di attribuire per l’anno accademico 1992/93 l’affidamento dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche al prof. Conti, a titolo retribuito, “compatibilmente con gli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del MURST ai sensi della l. n. 341/90”, precisando che l’incarico “sarà svolto oltre i limiti dell’impegno orario complessivo ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DPR  382/80 richiamato dall’art. 12 della l. 341/90”.<br />
Successivamente, con deliberazione del 26 gennaio 1993, il Consiglio di facoltà di Magistero ha stabilito di retribuire le supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”, escludendo di corrispondere ogni compenso al ricorrente per l’insegnamento prestato.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Conti chiedendone l’annullamento, domandando, altresì, l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione spettantegli per l’insegnamento svolto, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 6, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, degli artt. 12, III e VII comma, e 114, III comma della l. 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e travisamento dei fatti, falso presupposto. Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e del diritto alla giusta retribuzione.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene domandato l’accertamento del diritto del ricorrente alla retribuzione relativa all’incarico di insegnamento di Storia delle dottrine politiche svolto presso la Facoltà di Magistero nell’anno accademico 1992/93, e, in subordine, in quanto eventualmente lesiva viene impugnata la deliberazione del Consiglio di facoltà di Magistero del 26 gennaio 1993, nella parte in cui disciplina le retribuzioni delle supplenze affidate sulla base delle “attuali disponibilità finanziarie”.<br />
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla difesa erariale.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Nonostante l’impugnazione della deliberazione del Consiglio di facoltà del 26 gennaio 1993, il ricorso propone in via principale un’azione di accertamento tesa al riconoscimento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di corrispondere all’interessato la retribuzione spettantegli quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese in pregresso.<br />
E’ del tutto incontroverso, infatti, che la tutela dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale è esperibile, nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva, fino a che tali diritti non siano estinti per prescrizione, indipendentemente dall&#8217;impugnazione nei termini di legge degli atti amministrativi non autoritativi aventi ad oggetto quei diritti e ciò in quanto il diritto vantato scaturisca direttamente dalla legge o da altra fonte normativa (T.A.R. Lazio, sez. III, 27 novembre 2002, n. 10729; Consiglio Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5742; id., 3 ottobre 1997, n. 1095).<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Non è in contestazione l’effettivo svolgimento da parte del prof. Conti dell’incarico di supplenza per l’insegnamento sopra rammentato, né che esso sia stato affidato, con la deliberazione del 22 giugno 1992 del Consiglio di facoltà di Magistero, “a titolo retribuito” e che l’incarico stesso sia stato svolto dall’interessato oltre l’impegno relativo alle 250 ore di insegnamento previste per il proprio ordinario insegnamento di Storia moderna.<br />
Orbene, la favorevole delibazione dell’azione proposta dal ricorrente trova, in primo luogo, fondamento nel principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato di cui all’art. 36 della Carta fondamentale, nonché nel sinallagma contrattuale il cui fatto costitutivo sta esclusivamente nell&#8217;esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, gravando sul datore di lavoro, in questo caso la Pubblica Amministrazione l&#8217;onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse (Cassazione civile, sez. lav., 5 maggio 2001, n. 6332).<br />
Nel caso di specie, peraltro, appare violata anche la normativa che regola il conferimento dei posti di insegnamento rimasti vacanti, così come lamentato dal ricorrente.<br />
Infatti, l’art. 12, comma 3, della l. 19 novembre 1990, n. 341 stabilisce che “ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell&#8217;interessato, l&#8217;affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli…”, precisando al successivo comma 7 che “la supplenza o l&#8217;affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell&#8217;impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell&#8217;art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”.<br />
Tale ultima disposizione stabilisce che “I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell&#8217;ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine”.<br />
Se ne deduce, evidentemente, che <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’accertamento del diritto del prof. Conti a vedersi corrispondere la retribuzione spettante per l’incarico di supplenza svolto nell’anno accademico 1992/93, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle corrispondenti somme.<br />
Quanto agli accessori del credito rivendicato, esclusa la vigenza, ratione temporis, dell&#8217;art. 22, comma 36, secondo periodo, della l. 23 dicembre 1994 n. 724, deve ritenersi applicabile la previgente normativa, che consentiva il cumulo di interessi e rivalutazione nel caso in cui gli emolumenti retributivi, maturati entro il 31 dicembre 1994, siano pagati (limitatamente alla sorte capitale) in epoca successiva a tale data (Cons. Stato, Ad. plen. 15 giugno 1998, n. 3; id. V Sez., 26 gennaio 1999 n. 65).<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione spettante, come precisato in motivazione.<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme corrispondenti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi come in motivazione specificato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 21 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Primo referendario, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004<br />
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.1868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-4-2004-n-1868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-4-2004-n-1868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-4-2004-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.1868</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est. Volpe Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Avv.ti N. e F. Saitta) c/ Amadeus s.p.a (Avv.ti Aragona e Barbaro) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato) il servizio di traghettamento sullo stretto di Messina integra attività economica in regime di libero mercato, e l&#8217;autorità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-4-2004-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-4-2004-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.1868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est. Volpe<br /> Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Avv.ti N. e F. Saitta) c/ Amadeus s.p.a (Avv.ti Aragona e Barbaro) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il servizio di traghettamento sullo stretto di Messina integra attività economica in regime di libero mercato, e l&#8217;autorità marittima non può impedire l&#8217;accesso a tale mercato a nuovi soggetti economici con vantaggio dell&#8217;ex monopolista Rete Ferroviaria Italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza – servizio di traghettamento – porto – infrastruttura essenziale pubblica – obbligo del gestore di garantirne l’uso a coloro che ne fanno richiesta</span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che i porti appartengono al demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, del c.c.), sì che l’indisponibilità delle Ferrovie dello Stato a consentire il transito sul detto sottopasso non esime l’autorità marittima ad adottare tutti i provvedimenti del caso al fine di permettere il transito ad un porto e da un porto, sono illegittimi i provvedimenti con i quali si impedisce ad un’impresa l’ingresso nel mercato del traghettamento dei mezzi gommati ed il suo accesso all’uso di una infrastruttura essenziale pubblica, qual’è un porto, con violazione della normativa &#8211; l. 10 ottobre 1990, n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), art. 2 del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 (“Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”), secondo cui il gestore dell’infrastruttura deve consentire l’uso della stessa a coloro che ne fanno richiesta, e art. 41 della cost. &#8211; e dei principi, anche comunitari, in tema di tutela della concorrenza, di libertà del diritto di impresa e di libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il servizio di traghettamento sullo stretto di Messina integra attività economica in regime di libero mercato, e l’autorità marittima non può impedire l’accesso a tale mercato a nuovi soggetti economici con vantaggio dell’ex monopolista Rete Ferroviaria Italiana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1868/04<br />
Reg.Dec.<br />
N. 4153 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4153/02, proposto da:</p>
<p><b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Nazareno Saitta e Fabio Saitta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Arturo Antonucci in Roma, via dei Villini, n. 4;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AMADEUS S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Aragona e Guido Barbaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pierpaolo Magi in Roma, via Gualtiero Serafino, n. 20;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, dell’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VILLA SAN GIOVANNI, del MINISTERO DELL’INTERNO, della PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA e dell’A.N.A.S. &#8211; ENTE NAZIONALE PER LE STRADE</b>, in persona dei rispettivi legali<br />
&#8211; del <b>COMPARTIMENTO MARITTIMO DI REGGIO CALABRIA, del COMANDO DEL DISTACCAMENTO DI POLIZIA STRADALE DI VILLA SAN GIOVANNI e del COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 5 febbraio 2002, n. 51;<br />
visto il ricorso in appello principale, con i relativi allegati;<br />
visti l’atto di controricorso con appello incidentale di Amadeus s.p.a., nonché l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dell’Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni, del Ministero dell’interno, della Prefettura di Reggio Calabria e dell’A.N.A.S. – Ente nazionale per le strade;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
vista l’ordinanza interlocutoria di questa sezione 30 luglio 2003, n. 4372;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore all’udienza pubblica del 24 febbraio 2004 il consigliere Carmine Volpe, e uditi altresì l’avv. F. Saitta per Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., l’avv. A. Aragona per Amadeus s.p.a. e l’avv. dello Stato Scino per le amministrazioni intimate costituite;<br />
ritenuto e considerato quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, previa riunione, ha accolto due ricorsi proposti da Amadeus s.p.a..<br />
Il primo (n. 302/2001) era presentato avverso i seguenti atti:<br />
a) nota del comandante dell’Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni 2 dicembre 2000, n. 3/7471, di indizione di una riunione per l’esame congiunto con altre amministrazioni della domanda di autorizzazione all’accosto all’invasatura “0” del porto di Villa San Giovanni, presentata da Amadeus s.p.a.;<br />
b) resoconto della detta riunione svoltasi il 15 dicembre 2000;<br />
c) per quanto occorra, decreto del ministro dei trasporti 26 novembre 1993, n. 225-T (precedente concessione tra il ministro e le Ferrovie dello Stato &#8211; società di trasporti e servizi per azioni);<br />
d) provvedimento implicito di diniego all’accosto;<br />
e) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il parere del comandante del porto di Reggio Calabria reso con nota 19 dicembre 2000, n. 21280.</p>
<p>Il secondo ricorso (n. 730/2001) era proposto avverso i seguenti atti:<br />
a) stessi provvedimenti impugnati con il precedente ricorso;<br />
b) nota del comandante dell’Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni 29 gennaio 2001, n. 3/643, di rigetto della detta domanda di autorizzazione.</p>
<p>La sentenza viene appellata da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., per i seguenti motivi:</p>
<p>1) quanto affermato dal primo giudice &#8211; ossia che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. è attualmente “soggetto concessionario per la gestione delle sole infrastrutture ferroviarie, ma non anche del trasporto gommato” &#8211; oltre a non essere stato dedotto con un apposito motivo di ricorso, sarebbe anche infondato. La società appellante, infatti, essendo concessionaria pure del “collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna”, potrebbe traghettare gli automezzi (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f, dello statuto, dell’art. 2, comma 1, lett. e, del d.m. 31 ottobre 2000, n. 138-T e dell’art. 2, lett. b, del d.m. 26 novembre 1993, n. 225-T). Così che non corrisponderebbe al vero la circostanza per la quale la società appellante non può più svolgere il servizio di traghettamento dei mezzi gommati, ma solo quello dei carri ferroviari. Avendo Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. pieno titolo a traghettare il gommato, essa potrebbe anche occupare le aree demaniali marittime di afflusso e deflusso all’invasatura “0” del porto di Villa San Giovanni;</p>
<p>2) i ricorsi di primo grado si sarebbero dovuti dichiarare inammissibili per essere stati impugnati atti endoprocedimentali, ad esclusione della citata nota in data 29 gennaio 2001, e tardivi con riguardo al detto parere del comandante del porto di Reggio Calabria, che si sarebbe dovuto impugnare allorquando ad Amadeus s.p.a. è stata spedita la nota di comunicazione del parere;</p>
<p>3) non potendosi il porto di Villa San Giovanni considerare parte sostanziale del mercato comune, le norme comunitarie antitrust non troverebbero applicazione;</p>
<p>4) il primo giudice non avrebbe esaminato tutte le diverse ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento di diniego in data 29 gennaio 2001;</p>
<p>5) il sottopasso Solaro sarebbe stato accertato in proprietà esclusiva di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e, con riguardo al piazzale A.N.A.S., Amadeus s.p.a. non sarebbe stata in grado, senza la formale concessione della restante parte del medesimo piazzale, di garantire quel “regolare svolgimento delle&#8230;operazioni di imbarco e sbarco” che l’ufficio marittimo ha ritenuto presupposto indispensabile per evitare “possibili pregiudizi per l’ordine e la sicurezza del porto”.</p>
<p>Amadeus s.p.a. si è costituita in giudizio resistendo al ricorso in appello, del quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per non essere stata impugnata la sentenza nella parte in cui viene affermato che il soggetto il quale gestisce l’infrastruttura non può esercitare l’attività a cui l’infrastruttura stessa è strumentale.</p>
<p>Amadeus s.p.a. ha presentato altresì appello incidentale nella parte in cui la sentenza possa implicare l’affermazione della sussistenza di un diritto di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sulle aree di cui trattasi. Il sottopasso Solaro, infatti, sarebbe bene demaniale a tutti gli effetti; e comunque, anche se non lo fosse, non potrebbe non essere oggetto di diritti pubblici di attraversamento. Ripropone poi uno dei motivi dedotti in primo grado, del seguente tenore:<br />
1) violazione e falsa applicazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 per carenza di motivazione e violazione del divieto di aggravamento del procedimento; eccesso di potere per illogicità e pretestuosità manifeste; violazione e falsa applicazione degli artt. 81 del codice della navigazione, nonché 59, n. 10, e 62 del regolamento della navigazione.<br />
Si sostiene che il comandante dell’Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni, dovendosi occupare solo della sicurezza nel porto, non avrebbe potuto subordinare l’autorizzazione all’accosto alla dimostrazione, da parte di Amadeus s.p.a., della disponibilità di vie di accesso in entrata e in uscita verso l’accosto.<br />
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l’Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni, il Ministero dell’interno, la Prefettura di Reggio Calabria e l’A.N.A.S. – Ente nazionale per le strade si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso in appello principale.<br />
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., Amadeus s.p.a. (in numero di due) e il Ministero delle infrastrutture e trasporti hanno presentato memorie con le quali hanno ulteriormente illustrato le rispettive difese.<br />
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha eccepito l’improcedibilità dei ricorsi di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse di Amadeus s.p.a., dato che quest&#8217;ultima, successivamente all’instaurazione del giudizio, avrebbe perso la disponibilità delle proprie navi.<br />
Amadeus s.p.a. ha chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, e, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che l’appellante principale abbia titolo ad opporsi al transito attraverso il sottopasso Solaro, la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 del c.p.c., data la pendenza presso la Corte di Cassazione di altro giudizio sull’accertamento dell’esistenza del diritto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sul detto sottopasso.<br />
Questa sezione, con ordinanza 30 luglio 2003, n. 4372, ha disposto incombenti istruttori che sono stati successivamente adempiuti.<br />
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha depositato ulteriore memoria a fondamento delle proprie difese.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in appello principale, proposto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., è infondato. Può conseguentemente prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa di Amadeus s.p.a..<br />
La controversia per cui è causa nasce dalla presentazione all’autorità marittima in data 26 giugno 2000, da parte di Amadeus s.p.a., della domanda di autorizzazione all’accosto delle proprie unità navali all’invasatura “0” del porto di Villa San Giovanni, per il periodo di un anno, rinnovabile di anno in anno. Ciò allo scopo di istituire un servizio di traghettamento tra Villa San Giovanni e Messina, e in applicazione dell’art. 62 del regolamento per l&#8217;esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328. L’invasatura era utilizzata, in via esclusiva, dalle Ferrovie dello Stato per l’attracco delle proprie navi bidirezionali addette al trasporto del traffico gommato.</p>
<p>Amadeus s.p.a., con due successivi ricorsi, ha impugnato in primo grado gli atti del relativo procedimento, che si era concluso con la nota del comandante dell’Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni 29 gennaio 2001, n. 3/643, di rigetto della domanda a causa dell’inesistenza delle condizioni necessarie per consentire il rilascio dell’autorizzazione richiesta. Le ragioni addotte dall’amministrazione erano le seguenti:<br />
a) indisponibilità dichiarata dalle Ferrovie dello Stato a consentire il transito a terzi su aree di propria pertinenza (sottopasso Solaro) o detenute in concessione (parte del piazzale A.N.A.S.);<br />
b) la mancanza, da parte di Amadeus s.p.a., di vie di accesso in entrata e in uscita verso l’accosto rende impossibile il regolare svolgimento delle operazioni di sbarco e imbarco, “con evidenti possibili pregiudizi per l’ordine e la sicurezza del porto”.</p>
<p>Il primo giudice, previa riunione, ha accolto i ricorsi, ritenendo che:<br />
a) Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sia soggetto concessionario per la gestione delle sole infrastrutture ferroviarie, ma non anche del trasporto gommato;<br />
b) conseguentemente, essa non possa più svolgere il servizio di traghettamento dei mezzi gommati, ma solo quello dei vagoni ferroviari;<br />
c) le aree di afflusso e deflusso all’invasatura “0” del porto di Villa San Giovanni, quali oggetto del contendere, siano dedicate unicamente ai mezzi gommati, a nulla rilevando che l’invasatura è utilizzata solo da coloro i quali sono diretti o provengono dalle navi delle Ferrovie dello Stato;<br />
d) l’amministrazione portuale non possa limitarsi “alla constatazione dell’opposizione di chi è già titolare dell’accosto (nella fattispecie le Ferrovie dello Stato), non sussistendo gli estremi per la stratificazione di una situazione in stridente contrasto con il principio della libera concorrenza del mercato”;<br />
e) come affermato da questa sezione con la decisione 23 ottobre 2001, n. 5585, l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 328/1952 non escluda “l’eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone oggetto di consegna dal Capo dipartimento, dovendosi ritenere che la citata norma sia semmai inapplicabile ove venga richiesto l’uso esclusivo”.</p>
<p>La sezione ritiene, in primo luogo, che la circostanza per cui Amadeus s.p.a., dopo l’instaurazione del giudizio, avrebbe perso la disponibilità delle proprie navi, così da non potere più svolgere l’attività di traghettamento per la quale aveva chiesto l’autorizzazione all’accosto, non comporti l’improcedibilità dei ricorsi di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, come eccepito da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.. Non può escludersi, infatti, l’interesse di Amadeus s.p.a. a conseguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado quanto meno a fini risarcitori.</p>
<p>La sezione ritiene, poi, che si debba prescindere dalla problematica relativa all’estensione della concessione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con il citato d.m. 31 ottobre 2000, n. 138-T, ossia dalla questione se essa sia soggetto concessionario per la gestione delle sole infrastrutture ferroviarie, come ritenuto dal primo giudice con la sentenza appellata, o anche del trasporto gommato. Trattasi invero di questione che non può essere affrontata, dato che non era stata svolta specifica censura nei ricorsi di primo grado; né con motivi aggiunti e tanto meno con memoria notificata.<br />
Non può quindi accertarsi se Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. possa svolgere il servizio di traghettamento dei mezzi gommati e se, conseguentemente, abbia titolo a detenere le aree strumentali alla relativa attività.<br />
Non sussiste l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado, a causa della supposta non impugnabilità degli atti censurati (ad esclusione della citata nota in data 29 gennaio 2001) per il loro carattere endoprocedimentale. Essi, infatti, sono stati impugnati insieme al diniego di accosto, quale atto finale del procedimento; acquistano quindi rilievo nella sequela procedimentale, dato che i loro eventuali vizi si ripercuotono sulla legittimità del provvedimento conclusivo.<br />
Quanto alla denunciata tardività dell’impugnativa del parere del comandante del porto di Reggio Calabria, non risulta la ricezione, da parte di Amadeus s.p.a., della relativa nota di comunicazione; ne consegue la mancanza di prova sulla sua effettiva conoscenza.</p>
<p>La sezione ritiene di confermare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, affermata dal primo giudice.<br />
Quanto addotto nel contestato provvedimento di diniego è privo di ogni giustificazione.<br />
I porti appartengono al demanio necessario dello Stato (art. 822, comma 1, del c.c.). Così che, a prescindere dalla questione inerente l’effettiva appartenenza del sottopasso Solaro (unica via di accesso dei mezzi gommati alle aree portuali), l’indisponibilità delle Ferrovie dello Stato a consentire il transito sul detto sottopasso non esime l’autorità marittima ad adottare tutti i provvedimenti del caso al fine di permettere il transito ad un porto e da un porto, destinato al traffico su gomma; traffico che costituisce un servizio pubblico da non erogare in regime di monopolio.<br />
Egualmente, la circostanza per la quale le Ferrovie dello Stato hanno in concessione parte (e non tutto) del così detto piazzale A.N.A.S. (che funge da collegamento tra l’imboccatura del sottopasso e la via pubblica), non esenta l’amministrazione marittima dal valutare la possibilità di dare in concessione ad Amadeus s.p.a. l’altra parte del piazzale o di consentire il couso del bene già dato in concessione, al fine di permettere il transito al porto.<br />
Data la superabilità, ad iniziativa dell’autorità marittima, della mancanza, da parte di Amadeus s.p.a., di vie di accesso in entrata e in uscita verso l’accosto &#8211; elemento invece considerato, nell’impugnato provvedimento di diniego, come di per sé oggettivamente ostativo all&#8217;autorizzazione all’accosto &#8211; diviene possibile il regolare svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco; con il conseguente venir meno degli ipotizzati “possibili pregiudizi per l’ordine e la sicurezza del porto”.<br />
Le diverse ragioni poste a fondamento dell’impugnato provvedimento di diniego in data 29 gennaio 2001 risultano essere state esaminate dal primo giudice. Ne consegue anche l’infondatezza delle argomentazioni dedotte al quinto ed ultimo motivo del ricorso in appello principale, così come esposte nello svolgimento in fatto della presente decisione.<br />
Con i provvedimenti impugnati in primo grado, inoltre, si è impedito l’ingresso di Amadeus s.p.a. nel mercato del traghettamento dei mezzi gommati ed il suo accesso all’uso di una infrastruttura essenziale pubblica, qual’è un porto. Con conseguente violazione della normativa &#8211; l. 10 ottobre 1990, n. 287 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”), art. 2 del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 (“Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”), secondo cui il gestore dell’infrastruttura deve consentire l’uso della stessa a coloro che ne fanno richiesta, e art. 41 della cost. &#8211; e dei principi, anche comunitari, in tema di tutela della concorrenza, di libertà del diritto di impresa e di libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità.<br />
Nella materia la regola generale è, infatti, quella enunciata dall’art. 8, comma 1, della l. n. 287/1990, alla stregua della quale le disposizioni di cui alla legge medesima trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese pubbliche, private o a partecipazione statale. Sicché la norma di cui al citato art. 8, comma 2 &#8211; “Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all&#8217;adempimento degli specifici compiti loro affidati”) &#8211; introduce una deroga alla regola generale, per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio, solo quando l’applicazione della disposizione per la tutela della concorrenza osti all’adempimento della missione specifica (in tal senso, questa sezione, 24 maggio 2002, n. 2869).<br />
Nella specie, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. non deve assolvere ad alcun obbligo di servizio pubblico, considerato che il servizio in oggetto (traghettamento del traffico gommato) avviene in regime di libero mercato e non interferisce con il trasporto dei vagoni ferroviari.<br />
Il traghettamento di mezzi gommati attraverso lo stretto di Messina, tra l’altro, costituisce parte rilevante del mercato nazionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della l. n. 287/1990, come ritenuto anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in vari provvedimenti agli atti del giudizio.<br />Così che diviene irrilevante quanto affermato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nella decisione 20 dicembre 2000, n. 495 richiamata dall’appellante principale (secondo cui “un porto isolatamente considerato non integra &#8211; di regola &#8211; il requisito del mercato rilevante, tanto più se il sistema portuale della Regione ne comprende numerosi altri, di pari o maggiore importanza, com’è appunto in Sicilia”). Si tratta, invero, di affermazione del tutto generica e non inderogabile, oltre che non riferibile al porto e alla controversia per cui è causa; dalla quale non può conseguire l&#8217;inapplicabilità della normativa antitrust.<br />
Il ricorso in appello incidentale, proposto da Amadeus s.p.a., è inammissibile.<br />
Il gravame, infatti, è presentato nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado possa implicare l’affermazione della sussistenza di un diritto di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sulle aree di cui trattasi. Ma siffatto diritto non è stato dichiarato dal primo giudice.<br />
Non vi è ragione di rinviare alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, come richiesto in via subordinata da Amadeus s.p.a., né di sospendere il presente giudizio, data anche l’ininfluenza su di esso dell’altro giudizio pendente presso la Corte di Cassazione relativo al diritto di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. sul sottopasso Solaro.<br />
In conclusione, il ricorso in appello principale deve essere respinto ed il ricorso in appello incidentale va dichiarato inammissibile. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensati.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:<br />
a) respinge il ricorso in appello principale;<br />
b) dichiara inammissibile il ricorso in appello incidentale;<br />
c) compensa tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio;<br />
d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 24 febbraio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Sergio SANTORO					Presidente f.f.<br />	<br />
Carmine VOLPE					Consigliere Est.<br />	<br />
Giuseppe MINICONE				Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI				Consigliere<br />	<br />
Guido SALEMI					Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-4-2004-n-1868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2004 n.1868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
