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	<title>18654 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2004 n.18654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-12-2004-n-18654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-12-2004-n-18654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2004 n.18654</a></p>
<p>Pres. Michele Perrelli, Est. Ida Raiola TALOTTI ANTONIO, TALOTTI GIUSEPPINA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI PASQUALE E CASTELLANO ROSA nella qualità di eredi di TALOTTI GIOVANNI (Avv. Elisa Saldutti) contro COMUNE DI NAPOLI (Avv. Bruno Ricci e Anna Pulcini) Infermità e lesioni &#8211; Dipendenti enti locali &#8211; Rendita vitalizia ex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-12-2004-n-18654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2004 n.18654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-12-2004-n-18654/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2004 n.18654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Michele Perrelli, Est. Ida Raiola<br /> TALOTTI ANTONIO, TALOTTI GIUSEPPINA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI PASQUALE E CASTELLANO ROSA nella qualità di eredi di TALOTTI GIOVANNI (Avv. Elisa Saldutti) contro COMUNE DI NAPOLI (Avv. Bruno Ricci e Anna Pulcini)</span></p>
<hr />
<p>Infermità e lesioni &#8211; Dipendenti enti locali &#8211; Rendita vitalizia ex art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979 &#8211; Interpretazione di quest&#8217;ultima disposizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Infermità e lesioni &#8211; Dipendenti enti locali &#8211; Rendita vitalizia ex art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979 &#8211; Onere di tempestiva impugnazione<br />
2. Pubblico impiego &#8211; Infermità e lesioni &#8211; Dipendenti enti locali &#8211; Rendita vitalizia ex art. 11 d.P.R. n. 191 del 1979 &#8211; Interpretazione di quest’ultima disposizione –Istituzione da parte degli enti locali – Contra legem &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La parte ricorrente in un giudizio volto ad accertare il diritto del proprio dante causa alla corresponsione delle somme dovute a titolo di rendita vitalizia, ha l’onere di proporre tempestivamente impugnazione nel termine di legge avverso la deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la “revoca delle deliberazioni istitutive di regolamentazione della c.d. rendita vitalizia”, posto che tale atto, in quanto destinato a pubblicazione mediante affissione nell’albo pretorio, per l’altissimo numero di destinatari non necessariamente oggetto di comunicazione personale (art.8 l.241/1990), è da ritenersi conosciuto o conoscibile da parte dell’interessato per effetto della suddetta pubblicazione.</p>
<p>2. La giurisprudenza in numerose pronunce intervenute in materia ha statuito che l’istituzione da parte degli enti locali della c.d. rendita vitalizia è da considerarsi ab origine contra legem, essendo riservata allo Stato la istituzione di forme obbligatorie previdenziali ai sensi dell’art.38 della Carta Costituzionale.<br />
A ciò si aggiunga che la revoca della c.d. rendita vitaliza da parte dell’Amministrazione, oltre ad essere imposta dal chiaro disposto dell’art.44 D.P.R. 347/1983, divenne impellente allorquando la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con nota n.160/Gen. Del 27/04/1994, ebbe ad affermare che “l’erogazione della rendita vitalizia da parte degli enti locali, in luogo dell’indennizzo in favore di dipendenti per eventi invalidità parziale o totale derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazioni INAIL, rappresenta una fattispecie molto grave di responsabilità contabile”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura contra legem della rendita vitalizia istituita dagli enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
Per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul  ricorso  n.  2511 del  1998  proposto da<br />
<b>TALOTTI ANTONIO, TALOTTI GIUSEPPINA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI PASQUALE E CASTELLANO ROSA</b> nella qualità di eredi di TALOTTI GIOVANNIrappresentati e difesi dall’avv. Elisa Saldutti presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via Pergolesi n.1 (Studio Legale Tesauro)</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI NAPOLI</b><br />
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Ricci e Anna Pulcini dell’Avvocatura Municipale, elettivamente domiciliato in Napoli nel Palazzo San Giacomo</p>
<p>per l’accertamento <br />
del diritto del denate causa dei ricorrenti alla corresponsione delle somme dovute a titolo di rendita vitalizia a far data dal mese di aprile 1993, con rivalutazione biennale a decorrere dal 1989 ed interessi;</p>
<p>per la condanna<br />
del Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle somme dovute per gli anzidetti titoli</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 ottobre,  giudice relatore la dott.ssa Ida Raiola, l’avvocato Elisa Saldutti, per il ricorrente, e l’avv.Elena Carpentieri per delega dell’avv. Bruno Ricci per il Comune di Napoli;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti, nella qualità di eredi di Talotti Giovanni, ex dipendente del Comune di Napoli, in qualità di operaio e poi di applicato, cessato dal servizio, espongono:<br />
&#8211;	che il loro dante causa aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per alcune infermità dalle quali era affetto con delibera di Giunta Municipale n.3 del 28/03/1983, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la rendita vitalizia di cui all’11 del D.P.R. 01/06/1979 n.191;<br />	<br />
&#8211;	che la rendita in parola  era stata corrisposta al loro dante causa fino al mese di marzo 1993;<br />	<br />
&#8211;	che nel 1990 con delibera di Giunta Municipale n. 201 del 20/12/1990, a conforto della piena legittimità dell’istituto, era stata disposta la modifica e la integrazione della rendita in parola;<br />	<br />
&#8211;	che, tuttavia, secondo quanto già riferito, tale rendita non era stata più corrisposta;<br />	<br />
&#8211;	che l’abrogazione ad opera del D.P.R. 13.05.1987 n.268 (entrato in vigore in data 17/07/1987) dell’istituto della rendita vitalizia previsto dal’art.11 del D.P.R. n.191/1979 non poteva considerarsi retroattiva e non poteva dispiegare efficacia nei confronti di quei soggetti – tra i quali il Cafarelli &#8211; in favore dei quali il diritto era maturato priam del 17/07/1987;<br />	<br />
&#8211;	che a tenore dell’art.227 del T.U. n.383 del 03/03/1934 gli enti locali non potevano incidere negativamente su posizioni già acquisite dai propri dipendenti, fatta eccezione per gli emolumenti variabili e provvisori, caratterizzati da precarietà e accidentalità;<br />	<br />
&#8211;	che sulle somme da corrisponderesi a titolo di rendita vitalizia era dovuta, altresì, la rivalutazione biennale;<br />	<br />
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, rilevandone, in via preliminare, la inammissibilità per tardività, posto che la revoca della rendita vitalizia già riconosciuta in favore del ricorrente, nonché di altri dipendenti del Comune di Napoli, era stata attuata con delibera del Consiglio Comunale n.442 del 03.11.1994, di approvazione della delibera di G.C. n. 5673 del 20.10.1994, mai impugnata dall’istante; nel merito la difesa dell’amministrazione, deduceva la infondatezza del gravame, evidenziando la originaria illegittimità, ancor prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n.347/1983, del riconoscimento da parte del Comune della rendita vitalizia, secondo quanto affermato pressoché unanimemente dalla giurisprudenza amministrativa e contabile<br />
Con memoria notificata all’amministrazione resistente in data 22.07.2004, i  ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti la deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n.442 del 03.11.1994, deducendo di non averne mai avuto conoscenza in passato.<br />
Replicava a tale impugnazione la difesa del Comune di Napoli, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tale domanda perché, pur concernendo essa una controversia inerente il rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998, data spartiacque del passaggio della giurisdizione sul pubblico impiego dal giudice amministrativo al giudice ordinario, non era stata però proposta entro il termine decadenziale del 15 settembre 2000. <br />
All’udienza pubblica del 22 novembre 2004, la causa è stata rimessa in  decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In via preliminare il Tribunale osserva che il ricorso è inammissibile, siccome tardivo, poiché notificato in data 06/03/1998 (e depositato il successivo 16 marzo),  dopo oltre tre anni dall’emanazione dell’atto lesivo.<br />
Infatti, come esattamente eccepito dalla difesa del Comune di Napoli era onere del ricorrente proporre tempestivamente impugnazione nel termine di legge avverso la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Napoli n.442 del 03.11.1994 avente ad oggetto la “revoca delle deliberazioni istitutivee di regolamentazione della c.d. rendita vitalizia”, posto che tale atto, in quanto destinato a pubblicazione mediante affissione nell’albo pretorio  e per l’altissimo numero di destinatari non necessariamente oggetto di comunicazione personale (art.8 l.241/1990), era da ritenersi conosciuto o conoscibile da parte dell’interessato.<br />
A parte dell’evidenziato profilo di inammissibilità, va comunque  rilevata la infondatezza nel merito del gravame, posto che secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa la istituzione da parte degli enti locali della c.d. rendita vitalizia era da considerrsi ab origine contra legem, essendo riservata allo Stato la istituzione di forme obbligatorie previdenziali ai sensi dell’art.38 della Carta Costituzionale.<br />
Tra le molteplici pronunce intervenute in materia possono segnalarsi le seguenti massime: “non è dovuta ai dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell&#8217;ente per invalidità contratta per causa di servizio. Va infatti esclusa la possibilità dell&#8217;erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali, anche sotto la vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979, in quanto ai dipendenti non assicurati Inail doveva essere esteso il regime dell&#8217;equo indennizzo per il suo carattere risarcitorio e previdenziale” (Consiglio Stato, sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038); “L&#8217;art. 11 d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, che dispone la liquidazione ai dipendenti degli enti locali di una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro e di malattia contratta per causa di servizio, deve essere interpretato in linea con il sistema normativo e con i principi generali relativi alla materia degli indennizzi sul lavoro, sulle malattie professionali e per menomazioni conseguenti da infermità causate dallo svolgimento del servizio e, pertanto, impregiudicata l&#8217;assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l&#8217;Inail, a norma di legge ed in ragione della pericolosità delle mansioni svolte, a tutti gli altri dipendenti è applicabile solo l&#8217;equo indennizzo come previsto dalle disposizioni sui dipendenti statali” (Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3969); “L&#8217;art. 11, d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, nella parte in cui dispone che l&#8217;ente locale deve liquidare una rendita vitalizia al proprio dipendente divenuto permanentemente invalido, per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova prestazione previdenziale, ma solo estendere ai dipendenti di enti locali, non soggetti all&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall&#8217;Inail, la disciplina in tema di equo indennizzo già dettata per i dipendenti civili dello Stato; pertanto, va escluso il cumulo tra rendita vitalizia per infortunio sul lavoro o malattia professionale ed equo indennizzo” (Consiglio Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1374); “Il provvedimento con il quale l&#8217;ente locale procede all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di precedenti deliberazioni concessive della rendita vitalizia ai dipendenti portatori di invalidità permanente derivante da causa di servizio, è da ritenersi legittimo ai sensi dell&#8217;art. 11, d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191, perché per questi dipendenti si applica la disciplina dettata in materia di equo indennizzo per i dipendenti dello Stato, nel caso non siano soggetti all&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall&#8217;Inail” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19 maggio 1995, n. 230).<br />
A ciò si aggiunga che la revoca della c.d. rendita vitaliza da parte dell’Amministrazione,  oltre ad essere imposta dal chiaro disposto dell’art.44 D.P.R. 347/1983), divenne impellente allorquando la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con nota n.160/Gen. Del 27/04/1994, ebbe ad affermare che “l’erogazione della rendita vitalizia da parte degli enti locali, in luogo dell’indennizzo in favore di dipendenti per eventi invalidità parziale o totale derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazioni INAIL, rappresenta una fattispecie molto grave di responsabilità contabile”.<br />
La pretesa avanzata in giudizio dal ricorrente è conseguentemente infondata anche sotto il profilo del merito.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Sezione VI, pronunciando sul ricorso n. 2511/1998, meglio in epigrafe specificato, proposto da TALOTTI ANTONIO, TALOTTI GIUSEPPINA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI CONCETTA, TALOTTI PASQUALE E CASTELLANO ROSA nella qualità di eredi di TALOTTI GIOVANNI, lo dichiara inmmissibile. <br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.11.2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Michele	Perrelli	&#8211;	Presidente  <br />	<br />
Leonardo Pasanisi	&#8211;	   	Giudice<br />	<br />
Ida Raiola	&#8211;			Relatore-est.</p>
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