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	<title>1860 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1860 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in materia di autorizzazione ambientale, se il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza una domanda interlocutoria rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare di un Comune avverso una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in materia di autorizzazione ambientale, se il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza una domanda interlocutoria rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; in tale situazione e’ ritenuto necessario concludere il predetto procedimento accogliendo la domanda di tutela cautelare a tal fine e con riesame da parte della Soprintendenza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01860/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00373/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 373 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Formello</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ruggero Frascaroli, con domicilio eletto presso Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. 5772 del 16.12.2011;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che la domanda interlocutoria trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota 28.11.2011 n. 16383 del Comune di Formello è rimasta inevasa e, quindi, non è stato concluso il procedimento avviato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;<br />	<br />
Ritenuto necessario concludere il predetto procedimento e ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di tutela cautelare a tal fine e con riesame da parte della Soprintendenza;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie nei termini di cui a parte motiva la domanda di tutela cautelare.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-25-5-2012-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2012 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1860</a></p>
<p>Va accolta la domanda di sospensione di una DIA su area demaniale marittima e dell&#8217; approvazione della convenzione tra il Comune di Fiumicino ad una societa&#8217; controinteressata titolare di area in concessione demaniale: in particolare la domanda cautelare risultava proposta da un concessionario adiacente e si indirizzava verso i provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda di sospensione di una DIA su area demaniale marittima e dell&#8217; approvazione della convenzione tra il Comune di Fiumicino ad una societa&#8217; controinteressata titolare di area in concessione demaniale: in particolare la domanda cautelare risultava proposta da un concessionario adiacente e si indirizzava verso i provvedimenti che autorizzavano il noleggio di attrezzature balneari e l’occupazione con strutture ludiche e sportive di 2000 mq di spiaggia libera contermini all’area di 40 metri quadri oggetto della concessione demaniale rilasciata alla medesima società. controinteressata. L’interesse del ricorrente deriva dalla sua posizione di gestore in concessione di spiaggia confinante, che contesta i provvedimenti attinenti la gestione delle aree finitime e le costruzioni ivi realizzate. La concessione di spiaggia libera consente l’utilizzo delle concessioni solo per assicurare la pulizia dell’arenile, i servizi igienici, la postazione di salvataggio a mare, la postazione di primo soccorso e l’assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni (spiagge pubbliche a fruizione libera e gratuita, che non possono essere assimilate alle spiagge attrezzate), mentre autorizzare privati a effettuare l’attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere attrezzate deve impedirne la trasformazione in spiagge attrezzate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01860/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 11598/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11598 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Maria Antonietta Fabi</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita, 290;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Fiumicino</b>, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Catia Livio, domiciliata per legge in Fiumicino, via Portuense N. 2496; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>MOAI s.r.l., </b>in persona del suo rappresentante legale <b>Bianchi Emanuele</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Claudia Ioannucci, con domicilio eletto presso Maria Claudia Ioannucci in Roma, via Maria Adelaide, 12; Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elisa Caprio, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del titolo abilitativo implicito maturato sulla dichiarazione d&#8217;inizio attività (DIA) presentata al Comune di Fiumicino in data 18.02.2010 prot. 14251;<br />	<br />
dell’autorizzazione del Direttore della Circoscrizione doganale di Roma I 29.3.2006 n. 18531;<br />	<br />
dell’autorizzazione del Dirigente Area Ambiente e Turismo, Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Fiumicino, 7.7.2006 n. 43113;<br />	<br />
del parere di compatibilità paesaggistica ex art 146, c. 5, D.Lgs. 42/2004, reso dalla Soprintendenza il 26.7.2010 n.7537;<br />	<br />
della determinazione Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, 25.10.2010 n. A5096;<br />	<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Fiumicino, Area Attività Produttive, 12.3.2004 n. 51;<br />	<br />
della circolare del Comune di Fiumicino, Area Attività Produttive, 13.2.2004 n. 1;<br />	<br />
atti approvativi della convenzione tra Comune di Fiumicino e Bianchi Emanuele, 9.8.2007, Rep. 653/2007;<br />	<br />
della concessione demaniale marittima n. 415 del 2003 rilasciata dal Comune di Fiumicino a Bianchi Emanuele;<br />	<br />
del verbale del Comune di Fiumicino 8.6.2004;<br />	<br />
della concessione edilizia del Comune di Fiumicino n.86/C/2003;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino, di MOAI s.r.l. e della Regione Lazio;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto, alla prima delibazione consentita in sede cautelare, che le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità dell’impugnativa sollevate dalla difesa di MOAI s.r.l. non possono essere accolte, perché:<br />	<br />
ai sensi dell’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo i termini per la proposizione dei ricorsi innanzi ai tribunali amministrativi regionali avverso atti delle pubbliche amministrazioni decorrono, qualora non sia stata fatta notifica o comunicazione, dalla piena conoscenza degli atti stessi e non dalla constatazione dei fatti e delle circostanze che ne sono la conseguenza applicativa;<br />	<br />
l’indicazione dei provvedimenti impugnati è sufficientemente specificata nell’atto introduttivo del giudizio, non essendone all’uopo necessaria l’indicazione degli estremi protocollari;<br />	<br />
l’interesse all’azione è insito nella posizione di gestore in concessione di spiaggia confinante, detenuta da parte ricorrente, che qualifica la contestazione in giudizio degli elementi di illegittimità di provvedimenti concessori, e degli atti connessi, attinenti alla gestione delle aree finitime e alle costruzioni ivi realizzate;<br />	<br />
Ritenuti sussistere elementi di fumus boni iuris in ordine alle contestazioni relative all’occupazione, per circa 2.000 mq., della spiaggia accedente alla concessione demaniale di 40 mq. rilasciata a MOAI s.r.l., sulla quale è stato consentito dalla convenzione intercorsa con il Comune di Fiumicino l’installazione e la collocazione di strutture ludiche e sportive e di attrezzature balneari di cui è permesso il noleggio, considerato che:<br />	<br />
il bando per l’assentimento di nuove concessioni per l’utilizzo di aree demaniali marittime, aggiudicato, tra gli altri soggetti, a MOAI s.r.l., consente l’utilizzo delle concessioni solo per assicurare la pulizia dell’arenile, i servizi igienici, la postazione di salvataggio a mare, la postazione di primo soccorso e l’assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni (disposizioni comuni in allegato n. 1);<br />	<br />
gli arenili contermini alle concessioni sono qualificati, dal bando, nella tipologia delle spiagge pubbliche a fruizione libera e gratuita e, pertanto, non possono essere assimilati alle spiagge attrezzate, con la conseguenza che i medesimi costituiscono oggetto della raccomandazione di cui al capo IV, paragrafo 1, punto 17, della delibera 30.7.2001 n. 1161 della Giunta Regionale del Lazio, la quale prescrive che gli enti locali debbano evitare di autorizzare privati a effettuare l’attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere attrezzate, allo scopo di impedirne la trasformazione in spiagge attrezzate;<br />	<br />
la permanente vigenza della suddetta raccomandazione regionale rende necessaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che debbono caratterizzare l’attività dei pubblici uffici, l’esposizione delle possibili ragioni di deroga adottate dai comuni;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, di accogliere nei limiti la domanda di sospensione, e riservando l’approfondimento delle altre questioni alla discussione del merito della controversia, fissandone la relativa udienza al 10 maggio 2012;<br />	<br />
Ritenuti sussistere giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie la domanda di sospensione limitatamente agli atti di approvazione della convenzione tra il Comune di Fiumicino e MOAI s.r.l., per la parte in cui autorizzano il noleggio di attrezzature balneari e l’occupazione con strutture ludiche e sportive della spiaggia libera di 2.000 metri quadri contermini all’area di 40 metri quadri oggetto della concessione demaniale rilasciata alla medesima società.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 10 maggio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-20-5-2011-n-1860/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/5/2011 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2010 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-8-2010-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-8-2010-n-1860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-8-2010-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2010 n.1860</a></p>
<p>Pres. Aldo Ravalli – Est. Carlo Dibello Associazione Babele (avv. M.G. Fumarola) c. Comune di Grottaglie (n.c.). sui rapporti tra privato e p.a. in tema di promozione di servizi sociali Autonomia e decentramento – Servizi sociali – Promozione – Privato – Possibilità di intervenire – P.a. locale – Fine da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-8-2010-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2010 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-8-2010-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2010 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Aldo Ravalli –<i> Est.</i> Carlo Dibello<br /> Associazione Babele (avv. M.G. Fumarola) c.  Comune di Grottaglie (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sui rapporti tra privato e p.a. in tema di promozione di servizi sociali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Servizi sociali – Promozione – Privato – Possibilità di intervenire – P.a. locale – Fine da raggiungere – Mezzi da impiegare – Scelta – Ampio margine di discrezionalità – Va riconosciuto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene sussista la possibilità del privato di intervenire sul terreno della promozione di servizi sociali, deve riconoscersi, in capo alla p.a. locale, un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi da impiegare in concreto per raggiungere il fine; pertanto, l’amministrazione civica, che abbia assunto la decisione di partecipare ad una procedura di ripartizione di fondi per lo sviluppo di politiche in favore di rifugiati  sulla base di un progetto di massima elaborato da una associazione di volontariato, continua ad essere munita del fisiologico ambito di  discrezionalità che le è proprio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01860/2010              01860/2010       REG.SEN.<br />	<br />
N. 01575/2008              01575/2008       REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2008, proposto da: </p>
<p><b>Associazione Babele</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Grazia Fumarola, con domicilio eletto presso Giovanni Gabellone in Lecce, via Corte dei Lubelli, 1; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Grottaglie</b>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i><br />	<br />
-della delibera n.509 anno 2008 della Giunta Municipale del Comune di Grottaglie del 05.09.2008, pubblicata successivamente in data 09.09.2008, avente ad oggetto: decreto ministero interno 22 luglio 2008- richiesta finanziamento progetto per accoglienza e<br />
-di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato;<br />	<br />
per l’accertamento e la declaratoria<br />	<br />
-del diritto della associazione ricorrente di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento del comune di Grottaglie, da determinarsi alla stregua dei criteri che codesto TAR vorrà indicare, con conseguente condanna dell’amm<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Maria Grazia Fumarola ;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il provvedimento impugnato, la giunta Comunale di Grottaglie , dopo aver premesso la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno 22.07.2008, che ha fissato i criteri e modalità per chiedere i contributi previsti dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per i progetti da attuare negli anni 2009-2010, ha deliberato , ai punti 1-2-3-5-oggetto del presente gravame:<br />	<br />
di partecipare alla richiesta di contributi previsti dal fondo nazionale per le politiche e i servizi d’asilo per i progetti da attuare negli anni 2008-2009;<br />	<br />
di approvare il progetto di massima redatto con la collaborazione dell’associazione di volontariato “Babele”;<br />	<br />
di stabilire che l’ente civico cofinanzierà la spesa per € 35.540,00;<br />	<br />
5-di stabilire che ad avvenuta concessione del contributo sarà redatto il progetto esecutivo per la indizione di apposita gara per individuare il contraente .la gara sarà espletata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito nel relativo regolamento regionale 4/07<br />	<br />
La associazione ricorrente promuove ricorso avverso la delibera di giunta sopra ricordata per questi motivi:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione di legge degli artt.2-3-5-8-12 d.m. interno 22 luglio 2008: eccesso di potere ed altri profili;<br />	<br />
eccesso di potere per manifesta irrazionalità , manifesta ingiustizia ed altri profili per violazione r.r. 4/07 nonché art 12 d.m. 22.07.2008<br />	<br />
eccesso di potere per disparità di trattamento<br />	<br />
Il Comune di Grottaglie non si è costituito in giudizio.<br />	<br />
La controversia è passata in decisone alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
La impostazione complessiva che risulta dalla strutturazione dei motivi di gravame fa leva su alcuni aspetti di anomalo comportamento posto in essere dall’ente civico intimato nella gestione della procedura di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, dopo la modifica normativa introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno del 22 luglio 2008.<br />	<br />
La associazione ricorrente lamenta, in proposito, di avere offerto la sua fattiva collaborazione al comune di Grottaglie a far data dal 2004, attraverso la elaborazione di un progetto destinato alla accoglienza di soggetti richiedenti asilo, e di rifugiati politici , oltre che di titolari di protezione umanitaria ,sempre recepito puntualmente in altrettante delibere della amministrazione locale e concretamente attivato dalla ricorrente.<br />	<br />
Detta collaborazione si sarebbe, tuttavia, interrotta in quanto , pur in presenza di un progetto di massima redatto esclusivamente dalla Babele e poi utilizzato dal comune di Grottaglie per concorrere alla assegnazione di fondi , l’ente civico avrebbe sostanzialmente tenuto in non cale “ le proposte rese dall’associazione Babele”- che aveva suggerito di adottare il piano di finanziamento denominato due che avrebbe garantito il punteggio più elevato, decidendo, al contrario e inopinatamente di veicolare il progetto con il piano finanziario denominato “uno”<br />	<br />
Sicchè “ è palese che l’amministrazione con tale atteggiamento abbia volontariamente voluto arrecare un danno alla associazione Babele che confidava nella correttezza della stessa e dell’utilizzo del progetto”<br />	<br />
Dunque, “ il comune di Grottaglie , appropriandosi del progetto dell’associazione babele, nella deliberazione oggetto dell’odierna impugnazione, ha eliminato e cancellato tutte le indicazioni riguardanti l’associazione Babele, tranne che nel punto 15.1, dove evidentemente vi è stata una dimenticanza”, benché il progetto della ricorrente, per la sua intrinseca validità, permettesse al comune di conseguire un elevato punteggio<br />	<br />
E’ pure censurabile- II motivo di ricorso- la scelta di indire un’ apposita gara con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per individuare il contraente con cui redigere il progetto esecutivo , perché ciò contrasta con il criterio della “ continuità degli interventi e dei servizi già in atto” che il decreto ministeriale 22 luglio 2008 sopra citato ha inteso assicurare.<br />	<br />
Viene infine espressa la preoccupazione che la “ Giunta Comunale deliberando di indire un’apposita gara per individuare il contraente per il progetto esecutivo, rischia non solo di interrompere l’attività del servizio di accoglienza , ma anche di ottenere l’erogazione di servizi finanziati dal fondo non corrispondenti a quelli descritti nella domanda di contributo, determinando la revoca dello stesso.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la prima doglianza formulata dalla associazione ricorrente pone il problema consistente nel chiedersi se il Comune di Grottaglie fosse vincolato, nel prendere parte alla ripartizione delle somme del fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, ad attenersi esattamente al progetto predisposto dalla associazione di volontariato ricorrente.<br />	<br />
La risposta al quesito non può che essere negativa.<br />	<br />
La collaborazione prestata dalla associazione Babele trova adeguata collocazione, sotto il profilo istituzionale , a metà strada tra la cd sussidiarietà orizzontale , di cui all’art 118, comma 4 della Cost. e la erogazione di servizi alla persona , che l’amministrazione comunale annovera senz’altro tra le sue precipue finalità .<br />	<br />
Una volta affermata , però, la possibilità del privato di intervenire sul terreno della promozione di servizi sociali, addirittura in ossequio a convenzioni internazionali che mirano ad assicurare una estesa protezione umanitaria a soggetti perseguitati per ragioni politiche negli stati di appartenenza, deve riconoscersi, in capo alla P.a. locale , pur sempre un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi da impiegare in concreto per raggiungere il fine.<br />	<br />
Si può, a tal proposito, ritenere che l’amministrazione civica , assunta la decisione di partecipare ad una procedura di ripartizione di fondi per lo sviluppo di politiche in favore di rifugiati sulla base di un progetto di massima elaborato da una associazione di volontariato, continua ad essere munita del fisiologico ambito di discrezionalità che le è proprio.<br />	<br />
Detta discrezionalità è insuscettibile di compressione nello specifico settore dei servizi sociali o di promozione dei servizi in favore dei richiedenti protezione internazionale.; essa può manifestarsi pertanto nella scelta del progetto di massima corredato dal piano finanziario ritenuto più congruo e rispondente ai criteri di opportunità e convenienza , senza poter dare luogo ad un sindacato destinato, peraltro, ad impingere nel merito della decisione .<br />	<br />
Per quel che concerne i rapporti con l’associazione di volontariato che ha elaborato e rivendica la paternità di un progetto , appare appropriato il riferimento alla obbligazione di risultato che l’ente locale assume nel conseguimento dell’obiettivo finale della attribuzione di quote di sovvenzione pubblica.<br />	<br />
Giova pure rilevare che la normativa di settore evocata dalla difesa della ricorrente associazione contempla l’ente locale quale attore esclusivo del procedimento amministrativo di cui si discute, stabilendo, in via alternativa, la possibilità di un procedimento ad impulso di enti locali associati, unioni di enti locali, consorzi che prestano servizi finalizzati alla accoglienza dei richiedenti protezione internazionale , ecc( vedi art 3 d.m.22.7.2008). <br />	<br />
Questo significa che l’associazione di volontariato compartecipa al perseguimento dello scopo in forza di una sussidiarietà di tipo collaborativo con l’ente locale .<br />	<br />
Ma resta al di fuori di tale opzione partecipativa la tutela giurisdizionale di sfere di progettualità non seguendo le quali, l’ente locale non subisce alcuna lesione direttamente ed immediatamente percepibile.<br />	<br />
Del pari incensurabile è la scelta di indire una gara per individuare il contraente cui affidare l’attuazione del progetto .<br />	<br />
La associazione ricorrente fa valere una continuità operativa che, tuttavia, non appare poter essere pregiudicata , attesa la conservazione della facoltà di partecipare alla gara che l’amministrazione locale ha deliberato di indire in proposito .<br />	<br />
Non è dunque ravvisabile la violazione dell’art 12 del d.m. 22.7.2008, che prevede il divieto di novazione soggettiva tra ente locale e ente attuatore, il quale presuppone che il rapporto in questione sia stato formalizzato ed abbia acquisito rilevanza esterna.<br />	<br />
Conclusivamente, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Non si fa luogo ad alcuna statuizione sulle spese . <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia , sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 06/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Carlo Dibello, Referendario, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/08/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-23-8-2010-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/8/2010 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1860/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1860</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Giuseppe Di Nunzio Est. Comitato per il Comune Autonomo di Marina di Massa (Avv. Daniele Granara) contro la Regione Toscana (Avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari) e nei confronti del Comune di Massa (non costituito) natura politica della creazione di nuovi Comuni e conseguente difetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Giuseppe Di Nunzio Est.<br /> Comitato per il Comune Autonomo di Marina di Massa (Avv. Daniele Granara) contro la Regione Toscana (Avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari) e nei confronti del Comune di Massa (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>natura politica della creazione di nuovi Comuni e conseguente difetto di giurisdizione del G.A. in caso di rifiuto ad istituire un referendum consultivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Modifica di circoscrizioni comunali o creazione di nuovi Comuni per scorporazione – Rifiuto di indire il referendum consultivo da parte del Consiglio Regionale –Ricorso &#8211; Natura di atto politico – Difetto di giurisdizione del G.A. &#8211; Sussite</span></span></span></p>
<hr />
<p>La modifica di circoscrizioni comunali o la creazione di nuovi comuni per scorporazione consistono in un’attività di tipo politico nell’ambito di un iter legislativo regionale. Ne deriva il difetto di giurisdizione del G.A. a conoscere l’impugnazione della delibera con cui il Consiglio Regionale ha rifiutato di indire un referendum consultivo per la creazione del Comune di Massa Marittima. L’ordinamento difatti non prevede la consultazione indipendentemente dalla volontà del Consiglio Regionale di istituire il Comune, ma solo come limite per attuare detta volontà, realizzando un contemperamento tra l’esigenza di rappresentare democraticamente le popolazioni della intera regione e quella di rappresentare le esigenze delle popolazioni locali direttamente interessate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Natura politica della creazione di nuovi Comuni e conseguente difetto di giurisdizione del G.A. in caso di rifiuto ad istituire un referendum consultivo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2138/2003 proposto da<br />
<b>Comitato per il Comune Autonomo di Marina di Massa</b>, in persona del Presidente legale rappresentante dott. Domenico Piedimonte, e del medesimo Piedimonte dott. Domenico, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Granara ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del TAR Toscana in Firenze, Via Ricasoli n. 40,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Ciari, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, Via Cavour n. 18;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>Comune di Massa</b>, in persona del Sindaco pro tempore in carica, non costituitosi in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
della Deliberazione del Consiglio Regionale del 29/7/2003, avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Marina di Massa &#8211; Referendum consultivo (Proposta di Deliberazione n. 845)”;</p>
<p>nonché per l’annullamento<br />
di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare:<br />
&#8211; del parere in merito espresso dalla 1° Commissione consiliare;<br />
&#8211; del parere della Responsabile dell’Area di assistenza giuridico-legislativa in materia istituzionale presso il Consiglio Regionale prot. n. 33 del 27/5/2003;<br />
&#8211; del parere dell’Area Attività legislative e giuridiche presso la Giunta Regionale in allegato a nota del Dirigente Responsabile prot. n. 101/9813/12.1 del 5/6/2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;<br />
Uditi, altresì, l’avv. Barbieri delegato dell’avv. Granara per il ricorrente, e l’avv. Mancino delegato dell’avv. Ciari per l’Amministrazione intimata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comitato per il Comune Autonomo di Marina di Massa si è costituito con atto del 3/2/2003, per promuovere la costituzione del nuovo Comune di Marina di Massa.<br />
Il dott. Domenico Piedimonte è Presidente del Comitato, risiede in marina di Massa ed è elettore del Comune di Massa.<br />
In data 22 novembre 2002, i Consiglieri Regionali Jacopo Ferri, Lorenzo Zirri, Roberto Caverni, Anna Maria Celesti, Maurizio Dinelli, Paolo Marcheschi, Piero Pizzi, Angelo Pollina e Leopoldo Provenzali presentavano al Consiglio Regionale la proposta di legge n. 217, in cinque articoli, per l’istituzione del Comune di Marina di Massa, “mediante distacco della porzione di territorio corrispondente all’attuale circoscrizione 5 dal Comune di Massa (Provincia di Massa Carrara), identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica, dai numeri dei mappali e dalla relazione tecnico-descrittiva allegate” (art. 1). Ciò, “al fine di garantire che l’organizzazione periferica politico-amministrativa sia adeguata all’articolazione territoriale e geografica più rispondente alle esigenze degli enti locali interessati e della stessa Regione, ai sensi del terzo comma dello Statuto della Regione” (art. 3)<br />
Su tale proposta, trasmessa con nota in data 11/12/2002, della Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 34, 4° comma, della L.R. n. 12/1976, esprimeva “parere contrario” il Consiglio Comunale di Massa con Deliberazione n. 7 dell’11 febbraio 2003.<br />
L’iniziativa, dopo il parere espresso dalla 1° Commissione consiliare, era quindi discussa dal Consiglio Regionale nella seduta pubblica n. 135 del 29 luglio 2003, all’esito della quale il Consiglio non approvava la proposta di deliberazione n. 845 (prot. n. 4559/2.104.9 del 20/5/2003) che prevedeva di effettuare il referendum consultivo in relazione alla proposta di legge regionale n. 217 del 27 novembre 2002 (Istituzione del Comune di Marina di Massa) e non approvava la proposta di legge n. 217 recante “Istituzione del Comune di Marina di Massa”.<br />
Il Comitato predetto e il dott. Domenico Piedimonte hanno quindi impugnato presso il TAR la mancata approvazione della proposta di indire il referendum, deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, 4, della L.R. 2 marzo 1976 n. 12, come modificati dagli artt. 1 e 2 della L.R. 19 giugno 1989 n. 40, e dell’art. 69 dello Statuto della Regione Toscana anche in relazione alla violazione dell’art. 15 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Eccesso di potere per difetto del presupposto, illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità manifeste.<br />
2) In subordine: illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, della L.R. 2 marzo 1976 n. 12, come modificato dall’art. 1 della L.R. 19 giugno 1989 n. 40 per violazione dell’art. 69 dello Statuto della Regione Toscana e degli artt. 1, 3, 5, 97, 123 e 133, 2° comma, della Costituzione e dl principio di ragionevolezza delle norme legislative.<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 1, 34, della L.R. 2 marzo 1976 n. 12, come modificati dagli artt. 1  2 della L.R. 19 giugno 1989 n. 40, e dell’art. 69 dello Statuto della Regione Toscana in relazione alla violazione dell’art. 3 ella Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di ragionevolezza ed imparzialità dell’amministrazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per disparità di trattamento.<br />
L’Amministrazione resiste in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il TAR rileva, in via pregiudiziale, la fondatezza dell’eccezione, sollevata dalla Regione Toscana, di inammissibilità del ricorso &#8211; proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio Regionale di non effettuare un referendum consultivo per l’istituzione del nuovo Comune di Marina di Massa e dei pareri regionali preparatori &#8211; per l’assenza di atti suscettibili di essere impugnati davanti al Giudice Amministrativo.<br />
L’art. 133, 2° comma, Cost., dispone “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”. L’art. 69 dello Statuto Regionale prevede che “la Regione sentite le popolazioni interessate mediante referendum, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, procedere alla fusione di Comuni esistenti e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, rinviando alla legge la determinazione delle “modalità di attuazione del referendum” medesimo.<br />
Tale disciplina è stata dettata dal Titolo II della L.R. n. 12/1976, che all’art. 33, come modificato dall’art. 1 della L.R. n. 40/1989, statuisce che “prima di procedere all’approvazione di ogni proposta di legge che comporti l’istituzione di un nuovo Comune, la fusione di Comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio Regionale delibera in ordine al referendum consultivo di cui all’art. 69 dello Statuto, successivamente all’emissione del parere referente della Commissione competente secondo le norme del Regolamento interno”.<br />
L’oggetto della Deliberazione consiliare è stabilito dal successivo art. 34, secondo cui “la Deliberazione del Consiglio Regionale deve indicare il quesito da sottoporre alla votazione facendo riferimento alla proposta di legge in discussione nonché il Comune, i Comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati alla votazione” (comma 1).<br />
La fattispecie concreta &#8211; come descritta in narrativa e negli atti versati in causa &#8211; consiste nel rifiuto, a maggioranza, del Consiglio Regionale di indire il proposto referendum consultivo in quanto inutile, stante la mancanza di volontà della Regione di procedere alla istituzione del nuovo Comune.<br />
Si verte, dunque, nell’ipotesi in cui la mancanza di indizione del referendum consegue alla mancanza di volontà politica in ordine alla finalità di cui la consultazione è &#8211; per disposizione della Costituzione e della legislazione regionale &#8211; causa.<br />
Prescindendo da ogni altra possibile considerazione, non vi è quindi dubbio che oggetto del gravame giurisdizionale è un’attività politica nell’ambito di un iter legislativo regionale, tale essendo quello della modifica di circoscrizioni comunali, ovvero della creazione di nuovi Comuni per scorporazione.<br />
Sussiste quindi il difetto assoluto di giurisdizione, come lamentato dalla resistente Regione.<br />
Tale conclusione non è certo contraddetta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale invocata dalla parte ricorrente. L’obbligatorietà della consultazione delle popolazioni residenti coinvolte e la necessità che il legislatore regionale debba tenere conto della loro volontà quando adotta la propria finale determinazione presuppongono comunque l’intenzione della Regione di cercare di addivenire alla creazione di un nuovo Comune.<br />
In altri termini, l’autonomia del procedimento referendario non può trascendere in conflitto e contraddizione col procedimento istitutivo della nuova entità territoriale, così da sottrarlo alla sfera costituzionale del Potere Legislativo e farlo rientrare in quella del Potere Esecutivo.<br />
L’ordinamento, cioè, non prevede la consultazione indipendentemente dalla volontà del Consiglio Regionale di istituire il Comune, ma solo come limite per attuare detta volontà, realizzando un contemperamento tra l’esigenza di rappresentare democraticamente le popolazioni della intera regione e quella di rappresentare le esigenze delle popolazioni locali direttamente interessate.<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciandosi, dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze, il 23 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Primo Referendario																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2004<br />
Firenze, lì 7 GIUGNO 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2004-n-1860/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2004 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2004 n.1860</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-4-2004-n-1860/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-4-2004-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2004 n.1860</a></p>
<p>Amedeo URBANO – Presidente, Raffaele GRECO – Relatore LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS (avv. P. Zara, M. Jacono) c. COMUNE DI MOLFETTA (avv. V. Caputi Jambrenghi), REGIONE PUGLIA (avv. C. Epifania), HO.RI.BA. DI BOMBINI G&#038;C s.n.c. (avv. N. Camporeale, A. La Forgia). la speciale legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni ambientaliste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-4-2004-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2004 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-4-2004-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2004 n.1860</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo URBANO – Presidente, Raffaele GRECO – Relatore<br /> LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS (avv. P. Zara, M. Jacono) c. COMUNE DI MOLFETTA (avv. V. Caputi Jambrenghi), REGIONE PUGLIA (avv. C. Epifania), HO.RI.BA. DI BOMBINI G&#038;C s.n.c. (avv. N. Camporeale, A. La Forgia).</span></p>
<hr />
<p>la speciale legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni ambientaliste spetta anche alle articolazioni locali delle stesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Associazioni ambientaliste – Articolazioni territoriali – Va riconosciuta.</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Provvedimenti amministrativi con aspetti urbanistici o sanitari – Impugnazione – Associazioni ambientaliste – Legittimazione – Sussiste – Limiti.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alle associazioni ambientaliste va riconosciuta la legittimazione processuale senza distinzione fra livello nazionale ed articolazioni locali.</p>
<p>2. Le associazioni ambientaliste sono legittimate ad impugnare i provvedimenti amministrativi che, pur presentando aspetti urbanistici o sanitari, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del Dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/4/1484/d">&#8220;Sulla legittimazione processuale delle articolazioni locali delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art.13, l. n.349 del 1986&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La speciale legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni ambientaliste spetta anche alle articolazioni locali delle stesse</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1860/04 Reg. Sent.<br />
N. 1673/02 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1673 del 2002 proposto da<br />
<b>Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus</b>, in persona del presidente, legale rappresentante pro tempore, dott. Massimiliano Schiralli, con sede in Bari alla via Adige nr.   33, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Zaza e Michele Jacono ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari, 55/a (c/o avv. Luigi Fino),</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Molfetta</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Abate Eustasio, 5;</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carla Epifania ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bari alla via Principe Amedeo, 82/A;</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>della <b>società “HO.RI.BA. di Bombini G. &#038; C. S.n.c.</b>”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Bombini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Camporeale e Antonio la Forgia ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Calafati, 399 (studio avv. G. Castellaneta),</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia del 9.7.2002, nr. 989, recante “LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta (BA). “Parere paesaggi<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale – sessione straordinaria – di Molfetta nr. 65 del 10.1.2002 recante: “Ratifica accordo di programma tra la Regione Puglia e il Comune di Molfetta per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero all<br />
&#8211; dell’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001 tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Raffaele Fitto ed il Comune di Molfetta, rappresentato dal Sindaco pro tempore Tommaso Minervini, in a<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia nr. 1646 del 14.11.2002, recante “Urb/ del/ 2001 / 00132 – LL. RR. 34/94 – 8/98 – Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Mo<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali o comunque connessi, ancorché ignoti in quanto lesivi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’8.4.2004, il Referendario, dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi in camera di consiglio l’avv. Zaza per la ricorrente, l’avv. Bello (in sostituzione dell’avv. Epifania) per la Regione Puglia, l’avv. Caputi Jambrenghi per il Comune di Molfetta e l’avv. la Forgia per la controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 26 ottobre 2002, depositato il 12 novembre 2002, il Comitato Regionale Pugliese Legambiente Onlus agiva per l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati, relativi ad accordo di programma intervenuto tra la Regione Puglia ed il Comune di Molfetta, la cui vicenda, alla luce della documentazione versata in atti, poteva ricostruirsi come segue:<br />
In data 31.7.2000, con nota prot. nr. 29638, il sig. Bombini Giovanni, quale amministratore unico e legale rappresentante della ditta “HO.RI.BA.”, richiedeva la definizione del predetto accordo di programma ai sensi della L.R. nr. 34/94 come modificata dalla successiva L.R. nr. 8/98, per la realizzazione di un complesso turistico – alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta.<br />
Con nota prot. nr. 33110 del 7.9.2000, il Sindaco del Comune di Molfetta richiedeva al Presidente della Giunta Regionale la promozione dell’accordo di programma; all’esito della preliminare istruttoria, la Regione Puglia, con nota prot. nr. 7515 del 1.8.2001, chiedeva al Comune di Molfetta la produzione di documentazione integrativa, che veniva inviata con successiva nota prot. nr. 39192 dell’11.9.2001.<br />
Con deliberazione di G.R. nr. 1646 del 14.11.2001, il Presidente veniva autorizzato alla sottoscrizione dell’accordo di programma, cui si procedeva effettivamente in data 12.12.2001.<br />
Con esposto del 9.1.2002, il Circolo del Partito della Rifondazione Comunista chiedeva agli Enti Locali interessati l’annullamento in autotutela dei provvedimenti adottati, evidenziando che la zona interessata dalle opere in oggetto, ai sensi del P.U.T.T. e della successiva deliberazione del C.C. di Molfetta nr. 42 del 23.10.2002, era qualificata come ambito distinto per vincolo faunistico (oasi di protezione “Torre Calderino”), laddove la stessa nella deliberazione di G.R. nr. 1646/01 e nell’accordo di programma era stata qualificata come “ambito esteso di tipo B e di tipo C”, precisandosi altresì che non era interessata dalla presenza di ambiti territoriali distinti.<br />
A seguito di ciò, mentre il Consiglio Comunale di Molfetta, con deliberazione nr. 65 del 10.1.2002, ratificava sic et simpliciter l’accordo di programma, il Settore Urbanistico Regionale ne sospendeva l’iter di definizione con nota prot. nr. 1780/10 del 14.2.2002, disponendo acquisirsi “idonea relazione integrativa di verifica della compatibilità con il tematismo PUTT”.<br />
Il Sindaco del Comune di Molfetta, con nota prot. nr. 13540 del 2.4.2002, trasmetteva all’Assessorato Regionale all’Urbanistica una relazione integrativa a firma di professionista incaricato dalla società “HO.RI.BA.”: a seguito di ciò, la Giunta Regionale della Puglia, con deliberazione nr. 989 del 9.7.2002, integrava il parere paesaggistico di cui alla precedente delibera nr. 1646/01.</p>
<p>A seguito di ciò, insorgeva la ricorrente, lamentando i seguenti profili di illegittimità:</p>
<p>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. nr. 241/90; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento; Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 D. Lgs. Nr. 267/00; Eccesso di potere;<br />
Sviamento; Difetto di istruttoria, per avere le Amministrazioni intimate sottoscritto l’accordo di programma sul presupposto che l’area interessata non fosse soggetta a particolari vincoli, laddove in realtà la zona “Torre Calderino” risultava individuata come “Oasi di Protezione” nel P.U.T.T. (Piano Urbanistico Tematico per il Paesaggio) adottato con deliberazione di G.R. nr. 1784 del 15.12.2000, ed inoltre la medesima zona era considerata dallo steso P.U.T.T. di particolare importanza per effetto del D.M. 1.8.1985, emanato ai sensi della legge nr. 1497/39, con il conseguente assoggettamento ai relativi indirizzi ed alle direttive di tutela di cui alle N.T.A. del P.U.T.T., con errore di fatto non sanabile retroattivamente dalla successiva delibera di G.R. nr. 989/02, atteso che sarebbe stata necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte di tutti i soggetti – Regione Puglia e Comune di Molfetta – che avevano sottoscritto l’accordo di programma;</p>
<p>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. nr. 241/90; Violazione ed erronea applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, atteso che la delibera nr. 989/02, anziché essere stata preceduta dalla necessaria istruttoria da parte dell’Amministrazione regionale, era stata emanata sulla scorta di una mera relazione prodotta dalla parte privata “HO.RI.BA.”, direttamente interessata all’esecuzione delle opere, dal cui contenuto peraltro restavano oscuri i tempi e le modalità dell’effettuazione delle indagini in situ, ed inoltre la medesima delibera difettava di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni che inducevano l’Amministrazione, facendo proprie le conclusioni della predetta relazione privata, a ritenere gli interventi da realizzare compatibili con l’Oasi di Protezione “Torre Calderino”;</p>
<p>Violazione e falsa applicazione della L. nr. 1497/39, come sostituita dal D. Lgs. nr. 490/99; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1.03, punto 2.1 e punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T., dell’art. 3.13 – Aree Protette – punto 3.13.4 prescrizioni di base, delle N.T.A. del P.U.T.T.; Eccesso di potere, atteso che l’area in oggetto risultava anche individuata come Ambito Distinto per effetto del D.M. BB. AA. Dell’1.8.1985, con cui la zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta veniva dichiarata di notevole interesse pubblico, con disposizioni espressamente richiamate dalle N.T.A. del P.U.T.T. e conseguente applicabilità del più restrittivo regime di cui al punto 3.13 delle medesime N.T.A., con cui palesemente contrastava l’impugnata delibera nr. 989/02.</p>
<p>Chiedeva pertanto la ricorrente l’annullamento dei provvedimenti impugnati, stante l’evidenziata loro illegittimità.<br />
In data 15 gennaio 2003 si è costituita la controinteressata società “HO.RI.BA.”, chiedendo genericamente dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.<br />
Altrettanto hanno fatto le Amministrazioni intimate, depositando atti di costituzione rispettivamente in data 5 marzo 2003 (la Regione Puglia) e 27 marzo 2003 (il Comune di Molfetta).<br />
In particolare, l’Amministrazione comunale eccepiva argomentatamene la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente sotto svariati profili, ed altrettanto motivatamente si opponeva nel merito all’accoglimento del ricorso.<br />
Fissata l’udienza di discussione del ricorso, in data 27 marzo 2004 sono state depositate memorie sia dalla ricorrente che dalla controinteressata e dalla Regione Puglia: tutte le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, ed in particolare l’Amministrazione regionale sollevava anche l’eccezione della tardività del ricorso avverso i provvedimenti anteriori alla delibera di G.R. nr. 989/02. <br />
All’udienza dell’8 aprile 2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Molfetta, che ha contestato sotto diversi profili la legittimazione attiva dell’associazione ricorrente.<br />
In primo luogo, si sostiene la carenza di legittimazione processuale del Comitato Regionale Pugliese dell’Associazione Legambiente sulla scorta di un’interpretazione del combinato disposto degli artt. 18 co. V e 13 L. nr. 349/86 e 17 co. 46° L. nr. 127/97, secondo cui la speciale legittimazione processuale riconosciuta alle associazioni di protezione ambientale non spetta alle articolazioni locali delle predette associazioni, ancorché individuate a livello nazionale dal Ministro dell’Ambiente: in altri termini, tale riconoscimento nazionale non può comportare ex se l’esistenza di un’autonoma legittimazione in capo all’articolazione locale.<br />
Si aggiunge, ad abundantiam, che in ogni caso la sezione locale difetterebbe del requisito del riconoscimento statale previsto dalle disposizioni innanzi richiamate.<br />
Sulla questione, la giurisprudenza risulta divisa: da un lato, si registra un orientamento restrittivo tendente ad escludere la legittimazione processuale delle articolazioni territoriali delle associazioni ambientalistiche, essenzialmente sulla base del carattere eccezionale della speciale legittimazione di cui agli artt. 13 e 18 L. nr. 349/86 (come tale insuscettibile di applicazione analogica), nonché della mancanza di esplicito riconoscimento statale alle predette articolazioni locali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.7.2001, nr. 3878, citata dall’Amministrazione comunale resistente).<br />
Dall’altro lato, è però diffusa anche l’opposta opinione, secondo cui non vi è alcun valido motivo per negare la legittimazione alle sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale, giacché le disposizioni innanzi richiamate riconoscono in via generale tale legittimazione senza distinguere tra le varie articolazioni dell’associazione, che deve pertanto ritenersi facultata a regolamentare in concreto la propria capacità di stare in giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17.3.2000, nr. 1414; T.A.R. Veneto, Sez. III, 1.3.2003, nr. 1629; T.A.R. Marche, 30.8.2001, nr. 987).<br />
Il Collegio ritiene di aderire a quest’ultimo orientamento, ritenendolo più rispettoso della lettera e della ratio delle disposizioni degli artt. 13 e 18 L. nr. 349/86, che effettivamente si limita a riconoscere alle associazioni ambientalistiche riconosciute in via generale la legittimazione processuale, senza porre distinzioni fra livello nazionale ed articolazioni locali: con la conseguenza che sarebbe ingiustificatamente restrittiva un’interpretazione che, imponendo all’associazione limiti non previsti dal dettato normativo quanto alla facoltà statutaria di organizzarsi sul territorio, richiedesse sempre e comunque l’intervento degli organi centrali per l’esercizio in concreto di tale legittimazione.<br />
L’orientamento qui accolto, peraltro, appare anche più in linea con l’altro insegnamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di legittimazione ex art. 18 L. nr. 349/86 non è precluso al giudice, al di là del requisito formale del riconoscimento ministeriale, il potere di accertare caso per caso la sussistenza della legittimazione della singola associazione, in quanto rappresentativa di interessi diffusi sul territorio di riferimento (vfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7.2.1996, nr. 182; T.A.R. Lombardia, Brescia, 19.9.2000, nr. 696).<br />
Nel caso di specie, risulta in maniera pacifica:<br />
a) che l’associazione Legambiente risulta riconosciuta a livello nazionale con D.M. 20.2.1987 del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 13 L. nr. 349/86;<br />
b) che lo Statuto nazionale approvato nel dicembre 1999, dopo aver attribuito la rappresentanza in giudizio al Presidente nazionale, prevede espressamente che “la rappresentanza in giudizio dell’associazione è altresì attribuita ai Presidenti regionali” (art. 24 co. II);<br />
c) lo Statuto della Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus, depositato in data 30.6.1998, a conferma di ciò, conferisce espressamente al Presidente Regionale la rappresentanza in giudizio dell’associazione (art. 23).<br />
Deve pertanto concludersi per la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ricorrente, risultando il ricorso in epigrafe proposto correttamente dall’organo cui l’associazione, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, ha attribuito la rappresentanza giudiziale.</p>
<p>2. Le considerazioni che precedono valgono anche a comprendere il perché il Collegio ritenga di dover disattendere anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Molfetta, che ha evidenziato la mancanza in atti della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio del Comitato Direttivo dell’associazione ricorrente.<br />
Il rilievo è esatto, ma anche in questo caso la questione va risolta tenendo presente la già sottolineata libertà di determinare in sede statutaria la legittimazione processuale riconosciuta dalla legge alle associazioni di protezione ambientale.<br />
Nel caso di specie, il già richiamato art. 23 dello Statuto del 30.6.1998 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’associazione al Presidente Regionale, senza subordinarla ad alcuna autorizzazione da parte di altri organi associativi; ciò appare confermato dal precedente art. 22, che, nell’elencare analiticamente i compiti del Comitato Direttivo Regionale, nulla prevede in ordine alla rappresentanza processuale dell’ente.<br />
Anche sotto tale profilo, va pertanto ribadita l’ammissibilità del ricorso.</p>
<p>3. Sotto altro profilo ancora, l’Amministrazione comunale resistente eccepisce l’inesistenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, in quanto il ricorso in oggetto atterrebbe a mere questioni urbanistiche, solo indirettamente implicanti problemi di tutela dell’ambiente.<br />
Anche tale eccezione è infondata.<br />
Ed invero, è noto al Collegio il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone una rigorosa delimitazione dell’ambito di operatività della speciale legittimazione ex art. 18 L. nr. 349/86, escludendo ogni interpretazione estensiva basata sul mero rilievo fattuale per cui ogni intervento urbanistico può essere idoneo a provocare riflessi in materia ambientale: e tuttavia, si ritiene non seriamente contestabile la sussistenza, nel caso di specie, di uno specifico e diretto interesse alla tutela ambientale, tale da giustificare ampiamente la legittimazione della ricorrente Legambiente.<br />
Sul punto, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza, che ha più volte individuato quale presupposto della legittimazione riconosciuta alle associazioni ambientalistiche, accanto al dato formale del riconoscimento statale, quello sostanziale riconducibile alla sussistenza di un interesse ambientale che non risulti genericamente indicato, ma specificamente individuabile alla stregua dei criteri di cui alla stessa legge nr. 349/86, ovvero di altri posti da altra fonte normativa di primo livello che sia comunque tesa ad identificare beni ambientali in senso giuridico: in questo senso, si afferma che tali fonti costituiscono il fondamento ed insieme il limite della legittimazione processuale delle associazioni de quibus, e che la titolarità dell’interesse alla tutela ambientale assume valenza di posizione legittimante nella misura in cui, nei singoli casi, l’interesse riceva una qualificazione normativa positiva nei termini appena indicati (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2003, nr. 8234; id., 11.7.2001, nr. 3878; id., 12.3.2001, nr. 1384; Sez. V, 10.3.1998, nr. 278).<br />
Coerentemente, si è affermato che le predette associazioni devono ritenersi legittimate ad impugnare provvedimenti amministrativi i quali, seppur presentando aspetti urbanistici o sanitari, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 3.2.2003, nr. 129).<br />
È esattamente quanto accade nel caso di specie, laddove non v’è dubbio che la ricorrente Legambiente agisca lamentando uno specifico e concreto pregiudizio ambientale, a suo dire cagionato dall’intervento di cui all’accordo di programma intercorso tra Regione Puglia e Comune di Molfetta mediante la violazione di norme e prescrizioni vincolistiche imposte sul territorio in attuazione di specifiche normative di tutela ambientale e paesaggistica (L. nr. 1497/39, L. nr. 431/85 e succ.).</p>
<p>4. Per completare l’esame delle questioni preliminari, occorre ora esaminare l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso, che è dato ricavare indirettamente dalle deduzioni contenute nella memoria difensiva della Regione Puglia.<br />
In effetti, il Collegio osserva che il ricorso appare tempestivamente proposto unicamente nei confronti della delibera di G.R. nr. 989/02, mentre per quanto attiene agli altri provvedimenti ad esso antecedenti (ed in particolare alla delibera di G.R. nr. 1646/01 ed all’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001) va considerato tardivo.<br />
Tuttavia, come si vedrà, il rilievo non risulta produrre effetti significativi in concreto, non solo perché le censure di parte ricorrente investono tutte la menzionata delibera nr. 989/02, ma soprattutto perché quest’ultima, ponendosi come atto endoprocedimentale (sia pure tardivamente intervenuto) nell’ambito dell’iter conclusosi con l’accordo di programma sopra richiamato, ha necessariamente valore condizionante rispetto ad esso.</p>
<p>5. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini appresso precisati.<br />
Ritiene il Collegio che, per un corretto approccio ai motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente, sia indispensabile procedere ad una preliminare ricostruzione del regime urbanistico dell’area interessata all’intervento di che trattasi.<br />
Come si evince dalla documentazione versata in atti, le opere in oggetto sono destinate ad essere realizzate in Molfetta, alla strada comunale ex S.S. 16, km 771,500, in contrada “Torre Calderino”, su suolo avente originaria destinazione agricola e rurale, nonché gravato da vincolo paesaggistico ai sensi della L. nr. 1497/39.<br />
A seguito dell’entrata in vigore del P.U.T.T., adottato con deliberazione di G.R. nr. 1784 del 15.12.2000 (pubblicata sul B.U.R.P. nr. 8 suppl. del 17.1.2002), la zona “Torre Calderino” è stata inserita nell’Allegato G, contenente l’elenco delle “aree protette e vincoli faunistici”, venendo individuata quale “Oasi di Protezione”.<br />
Inoltre, la medesima zona risultava in precedenza anche dichiarata “di notevole interesse pubblico” per effetto del D.M. 1.8.1985, emanato ai sensi della L. nr. 431/85 ed espressamente richiamato dallo stesso P.U.T.T. (cfr. Allegato R.05 – Decreti “Galassini”).<br />
Con riferimento alle tipologie delineate dal P.U.T.T., deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione dell’area fornita dalla ricorrente, stante la presenza della predetta “Oasi di Protezione”, quale “ambito territoriale distinto” e specificamente come “area protetta” ai sensi dell’art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T., con la conseguente applicazione dei regimi di tutela e delle prescrizioni di base imposte dalla medesima disposizione.<br />
Di tanto l’Amministrazione comunale di Molfetta mostrava di aver avuto piena contezza, allorché, con delibera di C.C. nr. 42 del 23.10.2001, avente ad oggetto “Perimetrazione degli ambiti territoriali estesi e degli ambiti territoriali distinti in adempimento a quanto prescritto dall’art. 5.05, commi 1.1, 1.2 e 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T.”, individuò l’area de qua proprio come “Oasi di Protezione” per vincolo faunistico e come zona sottoposta a speciale tutela ai sensi della L. nr. 431/85 (cfr. la Tavola D08 allegata alla delibera citata, nelle produzioni di parte ricorrente).<br />
È proprio questa delibera, inoltre, a fornire prova dell’infondatezza della diversa ricostruzione fornita dalla controinteressata, la quale afferma che l’area in oggetto sarebbe stata sottratta alle previsioni del P.U.T.T., trattandosi di “territorio costruito” ai sensi dell’art. 1.03, punto 5, delle N.T.A.: infatti, la qualificazione di “territorio costruito”, alla luce di tale disciplina, che richiama l’art. 1 L. nr. 431/85, può avere due diversi fondamenti, e specificamente:<br />
a) consegue automaticamente al fatto che l’area sia tipizzata dagli strumenti urbanistici vigenti come zona omogenea “A” e “B”, ovvero a zona “C” con inclusione in strumenti urbanistici esecutivi (art. 1.03, punti 5.1 e 5.2);<br />
b) deriva da un’apposita perimetrazione definita con deliberazione del Consiglio Comunale, nei casi di aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee “B”, siano interessate da una già consistente edificazione, da riconoscersi appunto da parte del Comune (art. 1.03, punto 5.3).<br />
Nel caso di specie, non ricorreva nessuna di queste due situazioni: da un lato, l’area – come si è visto – non era tipizzata in alcuno dei modi di cui ai richiamati punti 5.1 e 5.2; per altro verso, dalla citata deliberazione del C.C. di Molfetta nr. 42/01 emerge con evidenza che altre sono le aree che il Comune ritenne di perimetrare come “territori costruiti”, in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto 5.3, e fra esse certamente non rientrava quella interessata dall’intervento in oggetto (che, come detto, rientrava nella ben diversa perimetrazione degli “ambiti distinti”).</p>
<p>6. Se questo era dunque il regime dell’area interessata dall’intervento, certamente esso non risulta esser stato tenuto in adeguata considerazione nell’originaria fase preparatoria dell’accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001, ed in particolare in sede di “parere paesaggistico” espresso dalla Regione Puglia nella delibera di G.R. nr. 1646/01.<br />
Infatti, in tale occasione l’area fu qualificata come rientrante “parzialmente in ambito esteso di tipo “B” e di tipo “C” del PUTT/paesaggio”, precisandosi che la stessa non era “interessata direttamente e/o indirettamente dalla presenza di ambiti territoriali distinti”.<br />
Non sembra contestabile, al riguardo, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui i passaggi appena menzionati rivelano chiaramente l’erroneità dei presupposti di fatto sulla base dei quali fu emanato il predetto parere paesaggistico: ciò appare confermato dalla stessa condotta delle Amministrazioni interessate, le quali, a seguito di segnalazione dell’anomalia da parte di una componente del Consiglio Comunale di Molfetta, ritennero di bloccare l’iter dell’accordo di programma già sottoscritto, ed in particolare la Regione sollecitò un’integrazione al parere paesaggistico, poi attuata con la deliberazione di G.R. nr. 989/02, oggetto dell’odierna impugnazione.<br />
Si vedrà appresso, inoltre, che è proprio questa significativa condotta a destituire di fondamento la tesi difensiva del Comune di Molfetta, tendente quasi ad una sostanziale equiparazione, quanto a regime di tutela, tra “ambiti territoriali estesi” ed “ambiti territoriali distinti”.<br />
Se tutto questo è vero, non appare però condivisibile l’opinione espressa dalla ricorrente secondo cui, una volta emerso l’errore di tipizzazione dell’area, sarebbe stato necessario ripetere ex novo l’intero iter istruttorio con conseguente necessario intervento di entrambe le Amministrazioni sottoscrittrici dell’accordo di programma: infatti, ad avviso del Collegio la carenza riscontrata rendeva necessaria non già l’attivazione di un procedimento di autotutela con il connesso obbligo del contrarius actus, ma semplicemente l’acquisizione di un ulteriore parere, o per meglio dire l’integrazione del parere paesaggistico già espresso, previa valutazione di compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela dell’indicata “area protetta”.<br />
Non è revocabile in dubbio che un tale parere potesse intervenire anche ex post, a sanatoria dell’omissione: ed è quanto in concreto avvenne, dopo il blocco dell’esecuzione dell’accordo di programma, mediante la delibera nr. 989/02, legittimamente adottata dall’Amministrazione competente al rilascio del parere paesaggistico in base alla normativa positiva ed alle N.T.A. del P.U.T.T. (art. 5.03).</p>
<p>7. Se dunque risultano insussistenti i profili di illegittimità procedurale lamentati col primo motivo di ricorso, è necessario invece approfondire le conseguenze dell’ulteriore vincolo imposto all’area dal D.M. 1.8.1985, su cui insiste la ricorrente col terzo motivo di ricorso.<br />
Sul punto, può certamente condividersi l’opinione del Comune di Molfetta, secondo cui la permanenza del vincolo imposto dal citato D.M. non poteva indurre a ritenere che sull’area in oggetto insistesse un vincolo di assoluta inedificabilità.<br />
Al riguardo, è da evidenziare che i decreti ministeriali pubblicati successivamente alla entrata in vigore della legge nr. 431/85 furono ritenuti illegittimi per vizio di  incompetenza nella sola parte con cui il Ministero imponeva un siffatto vincolo di immodificabilità assoluta; ed infatti, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza nr 153/86, era attribuita in via esclusiva alla Regione la competenza ad individuare i beni e le aree su cui valevano i divieti assoluti previsti dall’art. 1quinquies L. nr. 431 cit. <br />
Il vizio di incompetenza non inficiava altresì la dichiarazione di notevole interesse pubblico, sussistendo la competenza del Ministro di integrare gli elenchi delle bellezze naturali a norma dell&#8217;art. 82 co. II lett. a) D.P.R. nr. 616/77. <br />
La giurisprudenza ha al riguardo poi chiarito che, anche dopo la entrata in vigore della L. nr. 431/85, il potere di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali permane in capo al Ministro nell’esercizio dei propri poteri concorrenti con quelli regionali nel quadro della fondamentale previsione di cui all&#8217;art. 9 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez.. VI 24.03.1994, nr. 415; Id., 19.12.1993, nr. 167).<br />Tuttavia, non altrettanto condivisibile appare la linea dell’Amministrazione resistente, ad avviso del Collegio, nella parte in cui tende a dissolvere il vincolo de quo nell’ambito della più generale disciplina del P.U.T.T., affermando che il parere paesaggistico di compatibilità, adottato dalla Regione sull’erroneo presupposto che la zona rientrasse tra gli “ambiti territoriali estesi” di tipo “B” e “C”, fosse tutto sommato adeguato al regime urbanistico esistente sull’area, necessitando soltanto di una mera “integrazione” che tenesse conto dell’esistenza della “Oasi di Protezione” faunistica e delle possibili interferenze con quest’ultima delle opere a realizzarsi.<br />
Ed invero, se un senso aveva la “dichiarazione di notevole interesse pubblico” di cui al D.M. 1.8.1985, era proprio quello di imporre un più attento e penetrante regime di tutela commisurato al valore paesaggistico ed ambientale della zona, demandando all’Amministrazione regionale l’adozione delle norme destinate ad attuare in concreto tale tutela.<br />
Non può dubitarsi che tali norme, nel caso di specie, vadano individuate nelle prescrizioni di cui all’art. 3.13, punto 3.13.4, delle N.T.A. del P.U.T.T., la cui obliterazione non può ridursi a mero accidente facilmente (e frettolosamente) superabile nell’iter di definizione dell’accordo di programma.<br />
Del resto, nessun altro significato può avere la espressa salvezza delle “eventuali norme più restrittive” preesistenti, che secondo l’art. 1.03, punto 3, delle N.T.A. sono destinate addirittura a prevalere sulle stesse disposizioni del P.U.T.T., se non quello di riconoscere ad ogni contesto di rilevanza ambientale il massimo possibile di protezione consentito dall’interazione dei regimi urbanistici e delle discipline esistenti, fissando in tal modo un principio da valere anche come criterio interpretativo per situazioni dubbie.<br />
Un’altra considerazione discende dai rilievi che si sono svolti, e cioè che il regime di tutela così ricostruito è chiaramente teso alla salvaguardia dell’area nel suo complesso, ossia dell’intero contesto ambientale in cui s’inserisce, senza lasciar spazio a visioni parcellizzate volte ad introdurre diversità di valutazioni, a seconda che su una porzione di territorio insistano o meno concreti elementi di interesse ambientale o faunistico: ciò assume rilievo in quanto, come si vedrà, almeno in parte la valutazione di compatibilità su cui insistono le parti resistenti si fonda proprio su un tale inaccettabile frazionamento.</p>
<p>8. Se appare quindi fondato il terzo motivo di ricorso, sotto il profilo della carenza di motivazione in ordine al vincolo imposto dal D.M. 1.8.1985, esso va peraltro esaminato in stretta correlazione col secondo motivo d’impugnazione, anch’esso fondato ad avviso del Collegio.<br />
Preliminarmente, giova richiamare le “prescrizioni di base” poste dal citato punto 3.13.4 dell’art. 3.13 delle N.T.A., che così testualmente recita:<br />
“Nelle “aree protette” si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:<br />
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti:<br />
&#8211; 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;<br />
&#8211; 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti amb<br />
&#8211; 3. la discarica di rifiuti”.<br />
In riferimento a tale disposizione, è certamente condivisibile la lettura fornitane dalle parti resistenti, le quali evidenziano come essa, ed in particolare la previsione sub 1, lungi dal limitare in via generale gli interventi ammissibili a quelli destinati al recupero o al ripristino di situazioni ambientali degradate, ammette invero anche interventi diversi ed ulteriori, a condizione che non rechino “grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell’ambiente”.<br />
Ciò è certamente vero, ma è altrettanto innegabile che proprio la portata estremamente restrittiva della norma impone un obbligo di verifica particolarmente rigorosa sul rispetto della suindicata condizione, in sede di rilascio da parte della Regione del parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A.: un obbligo di specifica valutazione dell’incidenza delle opere in progetto sulla fauna e sull’ambiente dell’intera “area protetta”, con espressa indicazione delle ragioni che inducono ad escludere che si realizzi la paventata alterazione paesaggistica, e viceversa a ritenere che l’intervento s’inserisca in maniera equilibrata ed armonica nel contesto circostante.<br />
Un obbligo che, ad avviso del Collegio, non risulta correttamente assolto nel caso di specie.<br />
In primo luogo, non possono non condividersi le censure di parte ricorrente in ordine alle modalità con le quali risulta adottato il parere di compatibilità ambientale trasfuso nella deliberazione di G.R. nr. 989/02.<br />
A termini dell’art. 5.03, punto 2, delle N.T.A. “il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica.<br />
Il merito del parere deriva dall’istruttoria operata su:<br />
2.1- conformità agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l’ambiti/o estesi/o interessati/o;<br />
2.2- rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal piano o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);<br />
2.3- legittimità delle procedure;<br />
2.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni”.</p>
<p>Nel caso di specie, l’iter successivo al ricorso proposto dopo la sottoscrizione dell’accordo di programma, con esplicita segnalazione dell’esistenza del vincolo faunistico, fu il seguente:<br />
a) l’Assessorato Regionale all’Urbanistica e Assetto del Territorio, con nota prot. nr. 1780/1 del 14.2.2002 indirizzata al Sindaco del Comune di Molfetta ed al legale rappresentante della società “HO.RI.BA.”, si limitò a richiedere “un’idonea relazione integrativa di verifica di compatibilità con il tematismo del PUTT”, non senza peraltro aver evidenziato come la presenza di un’Oasi di Protezione non precludesse in via assoluta l’edificazione sull’area, ma la assoggettasse agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e delle direttive di cui al punto 3.3 dell’art. 3.05 delle N.T.A. (ancora una volta, quindi, con significativa omissione delle prescrizioni di base di cui all’art. 3.13, punto 3.13.4);<br />
b) in data 26.3.2002, il sig. Giovanni Bombini, legale rappresentante della “HO.RI.BA.”, depositava presso il Comune la relazione integrativa richiesta, a firma del biologo dott. Giacomo Marzano;<br />
c) con nota prot. nr. 13540 del 2.4.2002, il Sindaco ed il Capo Settore Urbanistica del Comune di Molfetta trasmettevano all’Amministrazione regionale la relazione sopra indicata;<br />
d) in data 9.7.2002 la Giunta Regionale approvava l’impugnata deliberazione nr. 989, nella quale, dopo aver richiamato in maniera integrale il contenuto della relazione integrativa del dott. Marzano, si concludeva nei seguenti termini: “…si ritiene che la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico che l’intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell’ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l’attuale assetto paesaggistico né l’intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell’ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale sott’ordinata”.<br />
In buona sostanza, le Amministrazioni interessate hanno integralmente demandato alla ditta interessata alla realizzazione dell’intervento l’attività istruttoria di verifica della compatibilità dell’intervento medesimo con l’assetto ambientale dell’area.<br />
Alcun riscontro documentale si rinviene della circostanza, affermata dalla controinteressata, secondo cui la nomina del dott. Marzano fu frutto di decisione collegiale di tutti i soggetti partecipanti all’accordo di programma, e che solo alla corresponsione del compenso provvide la “HO.RI.BA.”, in quanto questo “non poteva gravare sulle casse pubbliche per evidenti ragioni”: senza contare che tali ragioni appaiono al Collegio tutt’altro che evidenti, trattandosi di attività istruttoria imposta dalla legge e dalla pianificazione urbanistica ed ambientale, cui l’Amministrazione avrebbe potuto provvedere alternativamente tramite i propri uffici ovvero previo incarico a privati professionisti.<br />
Inoltre, le Amministrazioni resistenti sottolineano come quanto verificatosi nel caso di specie non differisca punto da quanto avviene in tutti i casi di interventi edilizi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, allorché il privato interessato produce una propria relazione di compatibilità, destinata ad essere valutata dall’Amministrazione, che può condividerla o meno: il fatto è che neanche di tale condivisione si rinviene alcuna traccia nell’impugnata delibera nr. 989/02.<br />
In sostanza, oltre alla mancanza di qualsiasi previa attività istruttoria, il provvedimento in oggetto si limita a riprodurre testualmente la relazione integrativa di parte, facendola seguire non già da considerazioni tecniche o comunque espressivo di un’autonoma valutazione, ma da una mera formula di stile con cui si afferma la compatibilità dell’intervento con l’assetto ambientale dell’area: oltre tutto, tale formula, nel passaggio innanzi testualmente citato, riproduce pedissequamente l’identico passaggio della precedente delibera nr. 1646/01, malgrado la stessa – come si è visto &#8211; fosse fondata su una ben diversa (ed erronea) qualificazione dell’area de qua.<br />
La circostanza appena evidenziata è confermata dal richiamo, assolutamente inconferente, al concetto di “ambito territoriale esteso” che continua a rinvenirsi nella delibera nr. 989/02, in una alla mancanza di qualsiasi riferimento all’Oasi di Protezione faunistica ed al vincolo derivante dal D.M. 1.8.1985: a testimonianza della sostanziale inesistenza di qualsivoglia atto di esercizio del potere-dovere di valutazione richiesto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T.<br />
Gli aspetti che si sono evidenziati sarebbero di per sé sufficienti a fondare un giudizio di illegittimità della delibera nr. 989/02: ad essi può solo aggiungersi, con riguardo al contenuto argomentativo del parere paesaggistico in essa contenuto (e fermo restando il rispetto dei limiti del sindacato giurisdizionale richiamati in premessa), come irragionevole e non rispettoso della previsione normativa appaia, per le ragioni già in precedenza illustrate, anche il presupposto frazionamento dell’area, nell’ambito della quale si tende a distinguere fra zone che sarebbero effettivamente interessate alla presenza di valori ambientali ed altre che ne resterebbero estranee, per affermare che l’intervento sarebbe ammissibile in quanto ricadente nelle seconde, e non anche nelle prime.<br />
Anche per questo, appare ultronea e non utile l’attività istruttoria richiesta dall’Amministrazione comunale resistente, che ha sollecitato l’effettuazione di C.T.U. al fine di verificare lo stato dei luoghi e riscontrare una tale situazione di fatto.</p>
<p>9. Quanto appena osservato induce ampiamente a ritenere sussistenti i prospettati profili di illegittimità della delibera nr. 989/02, esonerando il Collegio dall’esame di altre anomalie minori evidenziate dalla ricorrente (ci si riferisce, in particolare, al riferimento, ritenuto incomprensibile, al “periodo primaverile” per individuare l’epoca di effettuazione dei sopralluoghi, a fronte di una relazione riflettente accertamenti iniziati non prima del 14.2.2002 e conclusisi non oltre il 18.3.2002).<br />
L’annullamento della predetta delibera, peraltro, è destinato a travolgere, per illegittimità derivata, lo stesso accordo di programma sottoscritto in data 12.12.2001 tra Regione Puglia e Comune di Molfetta: quest’ultimo, infatti, pur essendo cronologicamente antecedente rispetto alla deliberazione nr. 989/02, è chiaramente da essa condizionato, trattandosi di provvedimento inserito nell’ordinario iter istruttorio che doveva condurre alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, e solo per evenienza accidentale sopravvenuto in un momento successivo, ad integrazione e sanatoria dell’iter medesimo (ciò si ricava dalla stessa condotta delle Amministrazioni interessate, che sospendendo l’attuazione dell’accordo di programma fino all’adozione della delibera nr. 989/02, hanno palesemente mostrato di attribuire alla stessa siffatta efficacia condizionante).</p>
<p>10. Sussistono giusti motivi, in ogni caso, per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’8.4.2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Amedeo 	Urbano	Presidente<br />	<br />
Dott. Raffaele	Greco	Componente, est.<br />	<br />
Dott. Roberto	Bucchi	Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-4-2004-n-1860/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2004 n.1860</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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