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	<title>1859 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1859 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Anomalia – Singola voce – Entità significativa nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta – Esclusione dalla gara – Legittimità. 2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta ritenuta anomala – Impresa chiamata a dare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Patrizia Moro – Estensore</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Anomalia – Singola voce – Entità significativa nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta – Esclusione dalla gara – Legittimità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerta ritenuta anomala – Impresa chiamata a dare giustificazioni – Voci di costo – Correzione – Illegittimità.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Offerte anomale – Sub procedimento di verifica – Giudizio – Natura.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di un appalto pubblico, è immune da vizi una determinazione di esclusione dalla gara fondata sulla rilevata anomalia anche solo di una singola voce di un&#8217;offerta, laddove l&#8217;entità della stessa voce nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta (incidendovi in percentuale significativa) assurga a rilievo tale da far ritenere inaffidabile l&#8217;impresa ai fini dell&#8217;aggiudicazione.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, è illegittima per violazione della par condicio la correzione di voci di costo, da parte di un&#8217;impresa chiamata a giustificare l&#8217;anomalia di un’offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara.	</p>
<p>3. In tema di affidamento di un appalto pubblico, il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 631 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Impresa Magno Antonio, Betonbit Srl, rappresentate e difese dagli avv. Alfredo Caggiula ed Ernesto Sticchi Damiani e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuditta Angelastri ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio Legale c/o Amministrazione Provinciale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Dielle Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto e Pietro Quinto e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Lecce, via Garibaldi 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 9 del 4 febbraio 2011, n. 256 del 4 febbraio 2011 prot. gen. degli Atti di determinazione, adottata dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, comunicata con nota dell&#8217;8 marzo 2011, nonchè della relativa nota;<br />	<br />
&#8211; dei verbali di gara e, segnatamente, del verbale n. 4 del 5 luglio 2010 e del verbale n. 12 del 2 dicembre 2010;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed ove occorra della nota n. 26170 del 18 marzo 2010 e della nota n. 48874 del 4 giugno 2010;<br />	<br />
per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e di Dielle Srl;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Dielle Srl; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi gli avv.ti Caggiula e Sticchi Damiani per la ricorrente, l’avv. Angelastri per la p.a. e l’avv. L. Quinto per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’ATI ricorrente ha partecipato al pubblico incanto indetto dalla Provincia di Lecce per l’aggiudicazione dei lavori di “allargamento e rettifica della S.P. n.131 Lecce – Torre Chianca – II – Lotto” per l’importo a base d’asta di Euro 4.728. 774,79.<br />	<br />
Con determina dirigenziale n.256 del 4 febbraio 2011 l’Amministrazione Provinciale ha giudicato anomalo il prezzo offerto dall’ATI e con successiva determinazione dirigenziale n.9 del 4 febbraio 2011 ha disposto l’esclusione della relativa offerta.<br />	<br />
Con il ricorso all’esame la stessa insorge quindi avverso gli atti citati deducendo le seguenti censure:<br />	<br />
I. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione.<br />	<br />
II. Violazione dell’obbligo di motivazione. Motivazione apparente. Violazione del principio del contraddittorio.<br />	<br />
1.1. Con ricorso incidentale depositato in data 3 maggio 2011 la società Dielle srl, oltre contestare nel merito il ricorso chiedendone la reiezione, ha impugnato gli atti con i quali è stato omesso di escludere l’ATI ricorrente per ulteriori profili autonomi e si è proceduto alla convocazione personale del suo legale rappresentante.<br />	<br />
A sostegno del ricorso incidentale sono state prodotte le seguenti censure:<br />	<br />
A) Violazione e falsa applicazione dell’art.88 del d.lgs. n.163/2006 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento e della par condicio tra i concorrenti.<br />	<br />
B) Violazione e falsa applicazione dell’art.38 c.1 lett.c) d. lgs. n. 163/2000 e ss. mm. ii. – Violazione della lex specialis.<br />	<br />
C) Violazione e falsa applicazione della lex specialis – Eccesso di potere.<br />	<br />
1.2. Con controricorso depositato in data 3 maggio 2011 si è costituita in giudizio anche la Provincia di Lecce insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Nella pubblica udienza del 13 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p>2. Può prescindersi dall’esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata in considerazione della palese infondatezza del ricorso principale.<br />	<br />
2.1. Invero, non vi è necessità del previo esame del ricorso incidentale per ragioni di economia processuale, non potendo essere negata al giudice la facoltà, in concreto, di ritenere preferibile esaminare prioritariamente il ricorso principale, quanto meno nei casi in cui esso sia palesemente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile.(Consiglio Stato Ad. Plenaria 4/2001 e sez. III n. 2695/2011). </p>
<p>3. Le motivazioni sulle quali si fonda il giudizio di anomalia espresso dalla stazione appaltante nei confronti dell’offerta dell’ATI ricorrente sono le seguenti:<br />	<br />
a) “<i>è stato fornito il preventivo del fornitore del cemento 425 utilizzato per la preparazione del conglomerato cementizio, pur se i prezzi dichiarati per la fornitura del conglomerato medesimo sono ritenuti dalla Commissione decisamente fuori mercato”;</i><br />	<br />
<i>b) “riguardo la giustificazione del prezzo del conglomerato bituminoso per lo strato di base, la Commissione ritiene che le giustificazioni fornite dall’ATI non possano ritenersi esaustive in quanto nella giustificazione dei diversi prezzi posti a base di gara, l’ATI ha dimostrato di aver alterato il valore dei prezzi netti dichiarati gravandoli di un surplus di utile rispetto a quanto riportato nell’offerta. Il concorrente ha altresì dichiarato di voler far uso di parte di detto surplus, fittiziamente accantonato, per far fronte ai rilievi dell’Amministrazione con rischio di alterazione del regime di par condicio nei confronti degli altri concorrenti;</i><br />	<br />
<i>c) relativamente alla giustificazione del prezzo della fornitura degli inerti (tufina e misto stabilizzato) la Commissione ritiene che le giustificazioni fornite dall’ATI nel corso dell’audizione del 5 luglio 2010 non possono ritenersi esaustive, in quanto nella giustificazione dei diversi prezzi posti a base di gara, l’ATI ha dimostrato di aver alterato il valore dei prezzi netti dichiarati gravandoli di un surplus di utile rispetto a quanto riportato nell’offerta. Il concorrente ha altresì dichiarato di voler fare uso di parte di detto surplus, fittiziamente accantonato, per far fronte ai rilievi dell’Amministrazione con rischio di alterazione del regime di par condicio nei confronti degli altri concorrenti</i>”.<br />	<br />
3.1 Il Collegio ritiene che le motivazioni addotte dalla P.A espresse nei punti sub b) e c) siano da sole sufficienti a legittimare il giudizio di anomalia dell’offerta delle ricorrenti con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione.<br />	<br />
Difatti, secondo quieti principi giurisprudenziali deve ritenersi immune da vizi una determinazione di esclusione da una gara pubblica fondata sulla rilevata anomalia anche solo di una singola voce di un&#8217;offerta, laddove l&#8217;entità della stessa voce nell&#8217;economia complessiva dell&#8217;offerta (incidendovi in percentuale significativa) assurga a rilievo tale da far ritenere inaffidabile l&#8217;impresa ai fini dell&#8217;aggiudicazione (cfr Tar Lazio, sez. I, 21 aprile 2005, n. 3016).<br />	<br />
3.2 Nella specie, in particolare, con riferimento al prezzo per il “<i>conglomerato bituminoso per lo strato di base</i>”, la ricorrente ha offerto, su un prezzo a base d’asta di Euro 75,75 mc per un totale di Euro 447.883,00, un ribasso pari al 41,914% e, quindi un prezzo unitario/mc di euro 44,00 per un totale di euro 260.128,00.<br />	<br />
Tale circostanza ha indotto la stazione appaltante a chiedere di chiarire:<br />	<br />
a) se la quantità di conglomerato bituminoso riportato nella scheda di giustificazione dei prezzi fosse riferita al conglomerato allo “stato sciolto” o “allo stato reso”, ossia allo stato del compattamento finale;<br />	<br />
b) con riferimento alla fornitura di materiali aridi per la formazione del corpo stradale, la corrispondenza tra il preventivo del fornitore degli stessi e la quantità necessaria per la resa dei lavori a perfetta regola d’arte.<br />	<br />
Con ulteriore lettera del 24 giugno 2010 la stazione appaltante, rilevando il mancato invio delle precisazioni richieste con la nota suindicata, invitava l’ATI ricorrente il giorno 5 luglio 2010 per l’audizione prevista dall’art. 88 comma 4 d. lgs.163/2006.<br />	<br />
In tale sede il rappresentante dell’ATI ricorrente dichiarava che:<br />	<br />
&#8211; “<i>rispetto alle previsioni indicate nelle giustificazioni relativamente agli strati di usura e di collegamento, l’incidenza di volume dopo la compattazione dello strato di base si può assumere pari a circa il 9%. Detto incremento di costo per la forni<br />
Effettivamente nella tabella “B” prodotta dalla ricorrente a corredo delle giustificazioni rese nel verbale citate, la stessa prevede un c.d. “<i>prezzo analisi</i>” ed un maggiore “<i>prezzo offerto</i>”.<br />	<br />
3.3. Dalle giustificazioni testè descritte appare evidente:<br />	<br />
&#8211; che la ricorrente ha riconosciuto di aver valutato un prezzo inferiore a quello effettivamente necessario, sia per la fornitura del conglomerato bituminoso, sia per la fornitura dell’inerte per la formazione del rilevato (tufina) e della fondazione stra<br />
&#8211; nella tabella B citata risulta esservi un’analisi dei prezzi offerti rilevandosi questi ultimi, per le voci ivi indicate, di importo superiore a quello da sostenersi in concreto.<br />	<br />
Da ciò consegue che la ricorrente ha sottostimato in sede di offerta alcune voci di costo (in particolare quelle oggetto delle richieste giustificazioni), sovrastimandone altre, ed ha altresì cercato di rimediare alla sottostima citata mediante una sorta di compensazione con costi che sono stati ritenuti, in sede di analisi, superiori a quelli concretamente da sostenersi. <br />	<br />
Ciò ha comportato una ricostruzione dell’offerta mediante una inammissibile modifica sostanziale dei contenuti della stessa, atteso che i costi sottostimati ma concretamente superiori vengono ad essere colmati con l’eccedenza ( od il surplus, come correttamente ha rilevato la stazione appaltante) ricavata da voci di costo sovrastimate in quanto di fatto superiori a quelle da sostenersi in concreto.<br />	<br />
Tale aggiustamento dei costi e dei prezzi offerti, i quali invece dovevano rimanere immutati anche nelle giustificazioni, mina indubbiamente la serietà ed affidabilità dell’offerta, oltre a comportare un’inevitabile violazione della regola della par condicio. <br />	<br />
3.4. Per giurisprudenza costante, peraltro seguita da questa Sezione (sent n.714/2011), nelle procedure di gara, il sub procedimento di giustificazione dell&#8217;offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell&#8217;offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (cfr C.d.s., sez. V, 12 marzo 2009 n. 1451).<br />	<br />
È illegittima, pertanto, per violazione della par condicio la correzione di voci di costo, da parte di un&#8217;impresa chiamata a giustificare l&#8217;anomalia di un offerta, conferendo valori diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione presentata al momento della gara (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 16 novembre 2005 n. 11314). <br />	<br />
Un siffatto modo di concepire il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, che realizza sostanzialmente la formulazione di una nuova offerta, si risolve nella radicale vanificazione delle regole in materia di gare pubbliche.<br />	<br />
Da ciò discende, in generale, l&#8217;inaccettabilità delle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un&#8217;offerta, che viceversa non è stata adeguatamente meditata, risultino tardivamente dirette ad un&#8217;allocazione dei costi diversa rispetto a quella originariamente enunciata (Consiglio Stato , sez. V, 12 marzo 2009 , n. 1451). La possibilità di rimodulare i costi in sede di giustificazioni, infatti, può indurre i partecipanti a presentare offerte a basso costo per poi successivamente effettuare le necessarie correzioni per evitare l&#8217;anomalia.<br />	<br />
3.5. Peraltro, quanto alla valutazione effettuata dalla stazione appaltante in ordine alle giustificazioni rese dalla ricorrente deve rilevarsi, altresì, che il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale, di natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell&#8217;offerta nel suo insieme, costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale dell&#8217;Amministrazione, di per sé insindacabile salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. (Consiglio Stato, sez. V, 23 novembre 2010 n. 8148).<br />	<br />
Nella specie, la dimostrazione dell&#8217;asserita congruità dell&#8217;offerta non è ricavabile né dalle giustificazioni presentate a corredo dell&#8217;offerta stessa, ex art. 86, comma 5, del D.lgs. n. 163/06, né dai successivi chiarimenti forniti nell&#8217;audizione sicchè il giudizio di anomalia formulato dalla stazione appaltante resiste alle censure formulate nel ricorso.</p>
<p>4. Il ricorso principale deve quindi essere respinto.<br />	<br />
4.1. Alla reiezione del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
4.2. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Compensa le spese del presente giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1859/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.1859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-4-2008-n-1859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-4-2008-n-1859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-4-2008-n-1859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.1859</a></p>
<p>Pres. VACIRCA Est. MARUOTTI Azienda Agricola Giulia s.a.s. (Avv. G. Matarazzo) c./ Comune Prata di Principato Ultra (Avv. C. Mastromarino) e altri. sulle condizioni per la sussistenza della legittimazione a ricorrere avverso la costruzione di impianti potenzialmente nocivi Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire – Attività potenzialmente nociva – Condizioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-4-2008-n-1859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.1859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-4-2008-n-1859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.1859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VACIRCA Est. MARUOTTI<br /> Azienda Agricola Giulia s.a.s. (Avv. G. Matarazzo) c./<br /> Comune Prata di Principato Ultra (Avv. C. Mastromarino) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni per la sussistenza della legittimazione a ricorrere avverso la costruzione di impianti potenzialmente nocivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire – Attività potenzialmente nociva – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la sussistenza della legittimazione a ricorrere rileva il criterio, costantemente seguito dalla giurisprudenza , incentrato sul collegamento spaziale e sulla vicinitas del centro di interessi del ricorrente, che questi intenda tutelare, rispetto ai luoghi interessati dall’attività potenzialmente nociva, non occorrendo invece la prova del danno effettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1859/2008<br />
Reg. Dec. <br />
N. 693 Reg. Ric. <br />
Anno 2007<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 693 del 2007, proposto dalla <br />
<b>s.a.s. Azienda Agricola Giulia di Angelo Freda § C</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Matarazzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Luigi Napoletano in Roma, al Viale Angelico n. 38, e Giovannino Freda rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Vincenzina e C. Preziosi e presso quest’ultimo domiciliato in Roma, Via Terenzio n. 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
	&#8211; il <b>Comune di Prata  di Principato Ultra</b> (AV), in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Mastromarino, elettivamente domiciliato presso il sig. Giovanni Mastromarino in Roma, alla Via Montecervialto n.<br />
&#8211; la <b>Provincia di Avellino</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Pedicino e Gennaro Galletta, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Gallia n.86, presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Cass<br />
<br />
e nei confronti dei signori<br />
<b>Angelo Galdo, Armando Galdo, Armando Gaeta, Nicola Freda, Pietro Angiuoni, </b>rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Perongini e Giuseppe Onori, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Quintino Sella n. 41, presso lo studio legale dell’avv. Camilla Bovelacci;</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del TAR per la Campania, Sezione di Salerno, 7 novembre 2006, n. 1956, e per la reiezione del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto l’appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Angelo Galdo, Armando Galdo, Armando Gaeta, Nicola Freda, Pietro Angiuoni;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della provincia di Avellino;<br />
Visto l’appello incidentale autonomo proposto dal Comune di Prata di Principato Ultra;<br />
Visto l’atto di rinuncia  e l’istanza di declaratoria di estinzione per rinuncia al giudizio del signor Armando Galdo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Relatore alla udienza pubblica del  19 febbraio 2008 il Consigliere  di Stato Luigi Maruotti;<br />
Uditi gli avvocati Guido Matarazzo per la società appellante, anche su delega dell’avv. C. Preziosi l’avvocato Claudio Mastromarino per il Comune di Prata di Principato Ultra, G. Galietta e Feola su delega dell’avv. S. Perongini;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Premesso in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1. Il Comune di Prata di Principato Ultra ha rilasciato alla s.a.s. Azienda Agricola Giulia di Angelo Freda e C. il permesso di costruire n. 13 del 22 giugno 2004, per la realizzazione di un complesso per la produzione di compost di qualità, nonché il permesso in variante n. 9 del 16 maggio 2005.<br />
Con il ricorso di primo grado n. 2139 del 2005 (proposto al TAR per la Campania, Sezione di Salerno e integrato con motivi aggiunti), i signori Angelo Galdo, Armando Galdo, Armando Gaeta, Nicola Freda e Pietro Angiuoni, nella qualità di proprietari di immobili posti nelle vicinanze, hanno impugnato tali provvedimenti e ne hanno chiesto l’annullamento.<br />
Con la sentenza n. 1956 del 2007, il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati per il loro contrasto con la destinazione agricola della zona.<br />
2. Col gravame principale in esame, la s.a.s. Azienda agricola Giulia di Angelo Freda e C. ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.<br />
Il Comune ha proposto appello incidentale, formulando analoghe conclusioni.<br />
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno richiamato le censure assorbite in primo grado ed hanno chiesto che i gravami siano respinti.<br />
La Provincia di Avellino si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell’appello. <br />
In data 8 agosto 2007, il signor Armando Galdo ha depositato un proprio atto di rinuncia.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.<br />
3. All’udienza del 19 febbraio 2008, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità dei permessi di costruire n. 13 del 2004 e n. 9 del 2005, rilasciati dal Comune di Prata di Principato Ultra alla società appellante, per la realizzazione di un impianto di compost, su un terreno di sua proprietà, destinato dal programma di fabbricazione a zona E1 (destinata “<i>alla residenza e all’esercizio delle attività agricole o connesse con l’agricoltura</i>”).<br />
Con la sentenza gravata, il TAR per la Campania (Sezione di Salerno) ha annullato tali provvedimenti, in accoglimento del ricorso proposto da cinque proprietari di aree, site nel territorio dello stesso Comune.<br />
La sentenza è stata appellata in via principale dalla società e in via incidentale dal Comune, che hanno chiesto che il ricorso di primo grado sia dichiarato inammissibile e irricevibile, ovvero sia respinto perché infondato.<br />
2. Va dato atto della rinuncia al ricorso di primo grado (e agli effetti della sentenza gravata) da parte del signor Armando Galdo, in quanto ritualmente notificata e depositata<br />
	3. Per il loro carattere preliminare, vanno esaminati i motivi con cui l’appellante principale e dall’appellante incidentale hanno dedotto che il ricorso di primo grado (con i relativi motivi aggiunti) sarebbe inammissibile, perché proposto da soggetti non legittimati all’impugnazione.<br />	<br />
	In punto di fatto (e non dovendosi esaminare la posizione del rinunziante), la società appellante ha dedotto che il signor Nicola Freda “non ha la residenza nel Comune e non ha proprietà nella zona in questione”, i signori Armando Gaeta e Pietro Angiuoni “non hanno proprietà nella zona dell’intervento”, il signor Angelo Galdo è “comproprietario di suoli confinanti, ma la sua abitazione dista oltre 200 metri dall’impianto”.<br />	<br />
	Analoga deduzione è stata formulata dal Comune, secondo cui gli originari ricorrenti non avrebbero specificamente indicato gli elementi di fatto, da cui si possa evincere la loro legittimazione.<br />	<br />
	Rileva al riguardo la Sezione che vada confermata la statuizione con cui il TAR ha ritenuto che gli appellati avessero la legittimazione ad impugnare i permessi di costruire rilasciati dal Comune.<br />	<br />
	Rilevano le circostanze richiamate a p. 4 della sentenza gravata, dalle quali emerge che già nel corso del giudizio di primo grado gli appellati sono risultati proprietari di terreni circostanti all’area per la quale sono stati rilasciati i contestati permessi di costruire.<br />	<br />
	In particolare, i signori Freda, Gaeta e Angiuoni risultano proprietari di aree nel territorio del Comune e nella zona del Bosco Bottazzo (in prossimità del terreno per il quale sono stati rilasciati i permessi di costruire), mentre il signor Galdo è comproprietario di suoli confinanti con quelli della società appellante ed abita a circa 200 metri dall’area scelta per realizzare l’impianto.<br />	<br />
	Sotto tale profilo, essi risultano tutti titolari di un interesse di natura patrimoniale, in relazione alla diretta incidenza degli atti impugnati sul valore dei loro beni, mentre il signor Galdo è titolare anche dell’interesse volto alla salvaguardia della vivibilità della zona nella quale abita.<br />	<br />
	Non è del resto condivisibile la deduzione della società appellante (v. p. 6 ss. della prima memoria difensiva), secondo cui, pur in presenza dello ‘stabile collegamento territoriale’, la legittimazione del proprietario frontista sussisterebbe solo ove questi provi la presenza di un ‘danno effettivo’.<br />	<br />
Infatti, quando un provvedimento consente la realizzazione di un impianto produttivo di notevoli dimensioni, sono legittimati alla sua impugnazione coloro che potrebbero subire conseguenze pregiudizievoli nel corso dello svolgimento della relativa attività: come essi possono agire innanzi al giudice civile per la salvaguardia dei loro diritti, in relazione all’attività che in concreto si verifichi nociva durante il suo svolgimento, così essi possono impugnare in sede di giurisdizione di legittimità i provvedimenti che consentono la stessa apertura dell’impianto ed incidono sulla qualità della loro vita (cfr. Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849).<br />
Pertanto, per la sussistenza della legittimazione a ricorrere, non occorre la prova del danno effettivo (di per sé riferibile alla fase successiva a quella di realizzazione dell’impianto), mentre rileva il criterio, costantemente seguito dalla giurisprudenza, incentrato sul collegamento spaziale e sulla <i>vicinitas</i> del centro di interessi del ricorrente, che questi intenda tutelare, rispetto ai luoghi interessati dall’attività potenzialmente nociva (Sez. VI, 15 ottobre 2001, n. 5411).<br />
	4. Per quanto riguarda la tempestività dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado (notificati in data 12 dicembre 2005), gli appellati hanno dedotto che gli appellati avrebbero avuto piena conoscenza degli atti impugnati al più tardi dal 18 agosto 2005, data in cui essi hanno sottoscritto un esposto al Sindaco sulla ‘illegittimità della rilasciata concessione edilizia’, condividendo un precedente esposto da altri presentato nel mese di maggio 2005.<br />	<br />
	Ritiene la Sezione che anche tale censura  sia infondata e vada respinta.<br />	<br />
	Dalla lettura dell’esposto su cui si fonda tale motivo d’appello, emerge che i suoi sottoscrittori – nell’esprimere il loro “allarme” per la realizzazione dell’impianto – avevano manifestato di essere “a conoscenza che tale situazione è stata già rappresentata formalmente” nel maggio precedente con una denuncia: in tal modo, i sottoscrittori dell’esposto hanno dichiarato di essere “a conoscenza” della precedente denuncia, non del suo specifico contenuto o di specifici profili di illegittimità dei permessi di costruire in questione.<br />	<br />
	Pertanto, tenuto conto della sospensione legale dei termini sino al 15 settembre (e in assenza di ulteriori elementi, non rilevati né nella sentenza gravata né negli scritti delle parti), risulta tempestivo il ricorso di primo grado, notificato l’11 novembre 2005, così come risultano tempestivi i motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2005 (quando ancora non erano stati depositati in giudizio gli atti del procedimento, riguardanti le caratteristiche progettuali dell’impianto in questione).<br />	<br />
 	5. Passando all’esame dei motivi dell’appello principale e di quello incidentale, la società ed il Comune hanno chiesto il rigetto del ricorso di primo grado, perché la sentenza gravata avrebbe errato nell’affermare l’illegittimità dei permessi di costruire, per eccesso di potere e contrasto con le previsioni del programma di fabbricazione sulla zona E1 agricola.<br />	<br />
	6. Ad avviso degli appellanti, il TAR non avrebbe adeguatamente valutato le questioni controverse e, in particolare, non avrebbe tenuto conto delle effettive caratteristiche dell’impianto di compostaggio e del terreno sul quale è stata prevista la sua realizzazione.<br />	<br />
	Con dovizia di riferimenti tecnici, la società appellante ha osservato che:<br />	<br />
	&#8211; il processo di compostaggio è definito dal punto 16.1.3. del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, che ha indicato il processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici, che evolve spontaneamente attraverso uno stadio termofilo e porta alla sta<br />
	&#8211; la società avrebbe avviato l’attività per poter utilizzare, tramite la concimazione organica e naturale, gli scarti delle proprie produzioni agricole, che costituirebbero più del 50% delle matrici di compostaggio da inviare nell’impianto;<br />	<br />
	&#8211; in considerazione “dell’evoluzione dei tempi e della normale prassi agricola”, andrebbe qualificata come agricola l’attività comunque connessa alla trasformazione dei prodotti agricoli, quale che sia la tecnica adottata, anche se basata su impianti di c<br />
	&#8211; i permessi impugnati in primo grado sarebbero stati emessi in applicazione dell’art. 23 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, per il quale nella zona agricola è consentita la realizzazione di costruzioni accessorie, adibite all<br />
	Il Comune ha altresì dedotto che in zona agricola – ove è preclusa l’emanazione di titoli riguardanti l’espansione edilizia – sarebbe comunque consentita l’emanazione di titoli preordinati ad attività industriali.<br />	<br />
	7. Così sintetizzate le articolate censure degli appellanti, ritiene la Sezione che esse risultino infondate e vadano respinte.<br />	<br />
	In punto di fatto, dalla documentazione acquisita risulta  che l’area oggetto dei permessi di costruire risulta destinata:<br />	<br />
a) dal vigente programma di fabbricazione, a zona agricola E1 (“<i>alla residenza e all’esercizio delle attività agricole o connesse con l’agricoltura</i>”);<br />
	b) dal piano regolatore <i>in itinere</i>, a zona agricola EO (ove è consentita la realizzazione di edifici ed attrezzature “<i>compatibili</i>” con l’attività agricola ed “<i>esclusivamente localizzabili in campo aperto</i>”.<br />	<br />
	Come ha correttamente evidenziato la sentenza gravata (sia pure con una sintetica motivazione), i permessi di costruire impugnati in primo grado risultano illegittimi, poiché essi:<br />	<br />
	&#8211; non si sono basati su adeguati accertamenti in ordine alla prevista provenienza dei materiali destinati all’impianto e alla effettiva destinazione del solo prodotto dell’attività agricola svolta <i>in loco</i>, né hanno verificato se l’impianto sia idon<br />
&#8211; hanno consentito la realizzazione di un impianto senza specificamente verificare se esso, per le sue dimensioni e per la quantità dei materiali trattabili, dovesse essere qualificato come industriale, e dunque precluso dal vigente programma di fabbricaz<br />
	L’inadeguatezza degli accertamenti istruttori emerge dalla stessa documentazione prodotta dalla società nel corso del procedimento, oltre che da quella depositata in questa sede.<br />	<br />
	In sede amministrativa, la relazione tecnica, redatta da un biologo in data 30 settembre 2003 per conto della società appellante, a p. 1 ha fatto riferimento alla “attività industriale di produzione di compost organici”, mentre la “valutazione del livello di rumore ambientale”, redatta da un chimico in data 23 dicembre 2003, a p. 1 ha fatto riferimento ad un “insediamento industriale” e a p. 4 ad un “opificio industriale”.<br />	<br />
	Nel corso del giudizio, sono risultati ulteriori elementi che corroborano la correttezza della statuizione del TAR, secondo cui i permessi di costruire risultano viziati da eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
Infatti, dall’esame della documentazione risulta che i permessi – malgrado la natura industriale dell’impianto fosse desumibile dalla stessa documentazione prodotta dalla società &#8211; non sono stati preceduti da alcun accertamento tale da far escludere tale natura e da far riscontrare, invece, il carattere accessorio dell’impianto  all’attività agricola svolta.<br />
Tale esame:<br />
&#8211; non può essere effettuato <i>omissio medio</i> in questa sede (sicché non rilevano le opposte conclusioni cui sono giunte la società e gli appellati, in ordine alle risultanze delle relazioni delle consulenze tecniche redatte dopo l’emanazione dei perme<br />
 – risultava tanto più necessario in ragione delle effettive dimensioni dell’impianto, composto da un capannone per il compostaggio (di 5.750 mc, con 1.200 mq coperti per la collocazione dei macchinari) e dalla tettoia per il deposito del compost (di 4.547 mc e 812 mq), la cui compatibilità con le previsioni sulla zona E1 sarebbe potuta risultare sussistente solo in presenza della comprovata sua accessorietà rispetto all’attività agricola svolta dalla società.<br />
Non può essere condivisa, al riguardo, la deduzione del Comune, secondo cui tali accertamenti sarebbero irrilevanti, in quanto nella zona agricola sarebbe preclusa unicamente l’emanazione di titoli riguardanti l’espansione edilizia, ma non anche quella di titoli preordinati ad attività industriali.<br />
Infatti, nella zona agricola possono essere realizzati soltanto i manufatti espressamente consentiti dallo strumento urbanistico e dalle relative norme tecniche di attuazione e, dunque, i manufatti a uso industriale possono essere realizzati solo ove ciò sia espressamente previsto.<br />
	Neppure risultano fondate le censure dell’appellante, secondo cui i permessi di costruire non sarebbero affetti dai vizi rilevati dal TAR, in ragione della destinazione all’impianto degli scarti della sua produzione agricola, che sarebbe di quantità complessiva superiore al 50% delle matrici di compostaggio da inviare nell’impianto.<br />	<br />
	Infatti, per le ragioni esposte in precedenza, tali dati e gli elementi posti a loro fondamento non sono stati specificamente oggetto di una istruttoria né sono stati valutati al termine del procedimento amministrativo, sicché non può essere effettuato direttamente in sede giurisdizionale un accertamento che possa corroborare l’effettiva sussistenza di tale circostanza.<br />	<br />
	Del resto, gli stessi dati ed elementi sono stati contrastati dagli appellati in base alle dettagliate risultanze di una elaborata relazione tecnica di data 16 ottobre 2007, secondo la quale i rifiuti trattati per la gran parte deriverebbero da altre aziende.<br />	<br />
	Infine, non possono essere considerate rilevanti le deduzioni svolte dagli appellanti nel corso della discussione orale, secondo le quali la notoria e drammatica situazione verificatasi nel territorio della Regione Campania, da tempo commissariata in ordine alla gestione dei rifiuti, potrebbe trovare sollievo con l’apertura dell’impianto in questione.<br />	<br />
	Sotto tale aspetto, la Sezione è pienamente consapevole della drammaticità della situazione venutasi a verificare nella stessa Regione, così come è consapevole che solo l’apertura di impianti controllati, anche di compostaggio, possa agevolare la fisiologica soluzione dell’emergenza.<br />	<br />
	Tuttavia, i giudici amministrativi, in sede di giurisdizione di legittimità, non possono che disporre l’annullamento degli atti che consentano in zona agricola la realizzazione di manufatti che non risultano assentibili in base alle vigenti previsioni urbanistiche.<br />	<br />
	E’ al riguardo decisivo considerare che, come risulta dalla documentazione acquisita, il Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato dal Presidente della Regione Campania ai sensi dell’art. 22 del d.lg. n. 22 del 1997) non ha previsto la realizzazione di alcun impianto di compostaggio nel Comune di Prata di Principato Ultra, così come neppure ciò è stato previsto dal successivo atto di adeguamento del Piano regionale, redatto ai sensi dell’art. 1, del decreto legge n. 245 del 2005.<br />	<br />
	Del resto, neppure il Commissario straordinario nominato dal Governo ha mai previsto la realizzazione di un impianto di compostaggio nel medesimo Comune, ciò che rientrerebbe nell’ambito dei suoi poteri (esercitabili anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici), sicché in questa sede non si può ravvisare la legittimità di provvedimenti abilitativi, che hanno consentito – in contrasto col vigente programma di fabbricazione &#8211; la realizzazione di un impianto di cui non sia stata specificamente accertata la natura accessoria rispetto all’attività agricola.<br />	<br />
	8. La reiezione dell’appello principale e di quello incidentale comporta l’improcedibilità, per carenza di interesse, delle censure assorbite in primo grado e riproposte in questa sede dagli appellati.<br />	<br />
	9. Per le ragioni che precedono, previa declaratoria di improcedibilità per rinunzia del ricorso di primo grado proposto dal signor Armando Galdo, vanno respinti l’appello principale e l’appello incidentale.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
<i><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sull’appello n. 693 del 2007:<br />
&#8211; dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado e agli effetti della sentenza di primo grado, come proposta dal signor Armando Galdo; <br />
&#8211; respinge l’appello principale e l’appello incidentale del Comune di Prata di Principato Ultra;<br />
&#8211; compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 19 febbraio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Giovanni	Vacirca		Presidente<br />	<br />
Luigi		Maruotti		Consigliere estensore<br />	<br />
Giuseppe	Romeo		Consigliere<br />	<br />
Anna		Leoni			Consigliere<br />	<br />
Carlo		Deodato		Consigliere																																																																																									</p>
<p>depositata in Segreteria<br />
           Il 24/04/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-24-4-2008-n-1859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 24/4/2008 n.1859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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