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	<title>1857 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1857 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.1857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2013-n-1857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2013-n-1857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2013-n-1857/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.1857</a></p>
<p>Pres./Est. Lignani Ab.An. avv. ti M. T. Barbantini, R. Cappelli, / . Regione Emilia Romagna Avv.ti F. Mastragostino, A. Giuffre; e altri sui presupposti per la qualificazione di una farmacia come &#8220;rurale&#8221; Farmacie &#8211; Artt. 1 L. n. 221/ 68 ed 1 della l. n. 40 / 73 &#8211; Farmacia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2013-n-1857/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.1857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2013-n-1857/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.1857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./Est. Lignani<br /> Ab.An. avv. ti M. T. Barbantini, R. Cappelli, / . Regione Emilia Romagna Avv.ti F. Mastragostino, A. Giuffre; e altri</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la qualificazione di una farmacia come &ldquo;rurale&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie &#8211; Artt. 1 L. n. 221/ 68 ed 1 della l. n. 40 / 73 &#8211; Farmacia Rurale &#8211; Qualificazione -Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il coordinamento  fra le norme di cui agli artt. 1 della L n. 221/ 68 e  della L. n. 40/ 73 porta a ritenere che,  per qualificare una farmacia come &#8220;rurale&#8221; deve aversi riguardo non solo  alle dimensioni del centro abitato, ma anche all’ entità del bacino di utenza che complessivamente afferisce a quella farmacia, tenuto conto che, il giro di affari e la redditività dell&#8217;esercizio farmaceutico risultano  influenzati più dal numero degli avventori abituali, che da quello degli abitanti della località strettamente intesa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.sul ricorso numero di registro generale 10072 del 2002, proposto da:<br />
Abbondanza Anna quale Titolare &#8220;Farmacia Abbondanza&#8221;, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Barbantini, Renato Cappelli, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Emilia &#8211; Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Mastragostino, Adriano Giuffre&#8217;, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39; </p>
<p>2.sul ricorso numero di registro generale 10073 del 2002, proposto da:<br />
Abbondanza Anna quale Titolare &#8220;Farmacia Abbondanza&#8221;, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Barbantini, Renato Cappelli, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Emilia &#8211; Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Mastragostino, Adriano Giuffre&#8217;, con domicilio eletto presso Adriano Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39; </p>
<p>3.sul ricorso numero di registro generale 3209 del 2007, proposto da:<br />
Abbondanza Anna quale Titolare &#8220;Farmacia Abbondanza&#8221;, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Cappelli, Renato Caruso, con domicilio eletto presso Renato Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, 436; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Provincia di Rimini; <br />	<br />
nei confronti di<br />	<br />
Azienda U.S.L. di Rimini; </p>
<p>per la riforma<br />	<br />
<i>1) quanto al ricorso n. 10072 del 2002</i>:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna &#8211; Bologna: Sezione I n. 00068/2002, resa tra le parti, concernente provvedimento reg.le trasformazione da farmacia privata a &#8220;farmacia urbana&#8221;<br />	<br />
<i>2)quanto al ricorso n. 10073 del 2002</i>:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna &#8211; Bologna: Sezione I n. 00069/2002, resa tra le parti, concernente provvedimento reg.le trasformazione da farmacia privata a &#8220;farmacia urbana&#8221;<br />	<br />
<i>3) quanto al ricorso n. 3209 del 2007</i>:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Emilia-romagna &#8211; Bologna: Sezione I n. 00161/2006, resa tra le parti, concernente approvazione pianta organica sedi farmaceutiche</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Barbantini e Giuffre&#8217; Francesca su delega di Giuffrè Adriano, e Caruso;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. I tre giudizi che con la presente sentenza vengono riuniti e decisi traggono origine dalla revisione della pianta organica delle farmacie in provincia di Rimini, relativa all’anno 1996, adottata con delibera della giunta regionale dell’Emilia-Romagna del 22 dicembre 1997. Con quell’atto è stata disposto, fra l’altro, che la farmacia di cui è titolare l’attuale appellante mutasse la propria qualifica da “rurale” in “urbana”.<br />	<br />
La titolare della farmacia, interessata a conservare la qualifica di “rurale”, ha impugnato la nuova pianta organica davanti al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, con ricorso n. 968/1998. Analoga impugnativa (ricorso n. 1158/2000) l’interessata ha proposto contro la nuova delibera regionale 1° marzo 2000, n. 417, con la quale è stata adottata la nuova revisione biennale della pianta organica delle farmacie, formalmente riferita all’anno 1998. Di nuovo, nell’anno 2003 l’interessata ha impugnato (ricorso n. 1271/2003) la delibera della Provincia di Rimini del 27 maggio 2003, con la quale la pianta organica è stata aggiornata, confermandosi però ancora una volta la qualificazione della farmacia Abbondanza come “urbana”.<br />	<br />
2. I primi due ricorsi sono stati discussi davanti al T.A.R. nella stessa udienza, e decisi con due distinte sentenze, n. 68 e n. 69/2002, sostanzialmente identiche nelle motivazioni e nel dispositivo.<br />	<br />
L’interessata ha proposto appello contro le due sentenze davanti a questo Consiglio. Resiste la Regione Emilia Romagna.<br />	<br />
Il terzo ricorso è stato deciso dal T.A.R. con la sentenza n. 161/2006, che in pratica si limita a richiamare quanto già era stato deciso con le due precedenti sentenze, non essendovi alcun profilo di novità nella vicenda, se non il subentro della Provincia alla Regione nella veste di autorità emanante.<br />	<br />
L’interessata ha proposto appello anche contro la sentenza n. 161/2006; non si sono costituite altre parti.<br />	<br />
3. Il Collegio, stanti i molteplici profili di connessione e l’identità delle questioni di fatto e di diritto ritiene opportuno procedere alla riunione dei tre appelli.<br />	<br />
4. Si discute della qualità di “farmacia urbana” ovvero “rurale” della farmacia di cui è titolare l’appellante, che è la prima delle due sedi istituite nel Comune di San Giovanni in Marignano, provincia di Rimini. Precisamente si tratta della farmacia ubicata nel capoluogo comunale, mentre la seconda è ubicata nella località Montalbano-Villaggio Santa Lucia. Il Comune contava all’epoca degli atti impugnati con i primi due ricorsi, complessivamente, una popolazione di circa 7.000 abitanti (secondo le difese della Regione negli ultimi anni ha raggiunto e superato il numero di 9000; si tratta di dati ovviamente irrilevanti ai fini di cui ora si discute, ma tuttavia lasciano intendere che già negli anni precedenti si manifestasse una tendenza all’aumento).<br />	<br />
La farmacia della sede n. 1 era classificata “rurale” dall’origine, e tale classificazione è stata confermata nelle successive revisioni della pianta organica; è poi stata modificata nelle revisioni degli anni 1996 e 1998, impugnate dall’interessata, come si è detto sopra. La qualificazione di una farmacia come “rurale” comporta taluni benefici, che giustificano l’interesse a ricorrere.<br />	<br />
5. La distinzione delle farmacie in “urbane” e “rurali” è prevista dall’art. 1 della legge n. 221/1968. Le farmacie urbane sono quelle <i>«situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti»</i>, le rurali sono quelle <i>«ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti»</i>. Da queste due formulazioni si comprende che la popolazione complessiva del comune non è l’unico dato rilevante, anzi non è neppure quello principale; infatti si può definire rurale anche una farmacia appartenente ad un comune con popolazione superiore (e anche di molto) a 5000 abitanti, se è situata in un centro abitato minore. Se la popolazione del centro abitato è inferiore a 3000 abitanti, sono previsti ulteriori benefici.<br />	<br />
La disciplina è integrata dell’art. 1 della legge n. 40/1973 il quale dispone: <i>«Ai fini della determinazione dell’indennità di residenza (&#8230;) si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica»</i>.<br />	<br />
Quest’ultima disposizione dunque introduce la distinzione fra la “popolazione della località” e la “popolazione della sede farmaceutica”, le quali non necessariamente coincidono, in quanto la seconda può essere maggiore della prima. Ed invero, la delimitazione delle sedi farmaceutiche, dovendo esaurire l’intero territorio comunale, può essere tale da includere nel perimetro di una determinata sede località diverse, anche alquanto distanti; la norma dunque chiarisce che ai fini della determinazione dell’indennità di residenza (il cui ammontare è più elevato in ragione inversa al numero degli abitanti della località) si ha riguardo alla popolazione della località e non a quella della intera sede farmaceutica. <br />	<br />
La formulazione della legge n. 40/1973 tuttavia appare inequivoca nel senso che la precisazione da essa introdotta è concepita solo con riferimento all’indennità di residenza, e non anche alla spettanza degli altri benefici, diversi dall’indennità di residenza, e, più in generale, alla qualificazione della farmacia come urbana o rurale.<br />	<br />
6. Il coordinamento razionale fra queste diverse disposizioni porta dunque alla conclusione che per la qualificazione di una farmacia come “rurale” si deve avere riguardo principalmente alle dimensioni del centro abitato, ma non in modo rigido, non escludendosi anche un relativo apprezzamento della entità del bacino di utenza che complessivamente afferisce a quella farmacia. Ed invero, il giro di affari e la redditività dell’esercizio farmaceutico sono influenzati più dal numero degli avventori abituali, che da quello degli abitanti della località strettamente intesa.<br />	<br />
D’altra parte, rispetto all’epoca in cui è stata dettata la legge n. 221/1968 si sono registrate importanti evoluzioni di fatto, note a tutti, come un sensibile incremento dei mezzi di trasporto privati; non a caso la legge n. 362/1991 ha modificato l’art. 104 t.u.l.s. elevando da 500 a 3000 metri la distanza minima necessaria per istituire una farmacia aggiuntiva con il c.d. criterio topografico, in deroga al criterio della popolazione. <br />	<br />
Ora, nel caso in esame, la zona assegnata alla farmacia Abbondanza, oltre al capoluogo di San Giovanni in Marignano, comprende fra l’altro anche la borgata di Pian Ventena, che ne dista non più di 3 km, e che, stando alla memoria 18 ottobre 2012 della Regione, conta non meno di 1000 abitanti. Pare ragionevole computare anche questa popolazione nel bacino d’utenza valutabile ai fini della classificazione della farmacia come “urbana”. Allo stesso modo si deve tenere conto della popolazione che, pur essendo esterna rispetto al capoluogo strettamente inteso, risiede entro un raggio approssimativamente di 3000 metri.<br />	<br />
7. Alla luce di queste considerazione, gli atti impugnati con i tre ricorsi vanno considerati legittimi e le sentenze del T.A.R. debbono essere confermate.<br />	<br />
Le spese del grado possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riuniti gli appelli, li rigetta. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-4-2013-n-1857/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2013 n.1857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore sul principio della unicità dell&#8217;offerta in una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico 1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta – Finalità. 2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-27-10-2011-n-1857/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2011 n.1857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Gabriella Caprini – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul principio della unicità dell&#8217;offerta in una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta – Finalità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Principio di unicità dell’offerta – Violazione – Sanatoria ad opera della commissione di gara – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, il principio della unicità dell’offerta -che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta-, risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere la migliore offerta nella gara; in particolare, la necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che la p.a. sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par condicio fra i concorrenti.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di appalti pubblici, la violazione del principio della unicità dell’offerta non può ritenersi sanata dalla circostanza che, in presenza di due diverse proposte contenute nella medesima offerta, la stessa sia stata ricondotta ad unicità dalla commissione di gara, disponendo l’esclusione di una delle soluzioni proposte, risolvendosi in tale ipotesi il rispetto della par condicio a circostanza meramente eventuale discendente dall’operato della commissione, laddove la par condicio va assicurata a monte attraverso l’esclusione della stessa possibilità di presentazione di duplici offerte o di plurime proposte nell’ambito della medesima offerta, la cui inammissibilità non può che condurre alla esclusione del concorrente che le ha formulate dalla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 871 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Edilcostruzioni Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Quinto e Luigi Quinto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lecce, via Garibaldi, 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Botrugno, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Stradale Salentina Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Cezzi De Giorgi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini, 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 31 del 12 aprile 2011 Reg. Gen. 106/2011, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Botrugno ha aggiudicato in via definitiva alla ditta Stradale Salentina i lavori per la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di interesse, i verbali di gara; <br />	<br />
&#8211; degli atti successivi, ivi compreso il contratto di appalto ove eventualmente sottoscritto, e per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla Stradale Salentina Srl; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Luigi Quinto per la ricorrente e l’avv. Accettura, in sostituzione dell’avv. De Giorgi Cezzi, per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I. La società ricorrente, seconda classificata, impugna l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei sistemi di collettamento per le acque piovane e per l’adeguamento degli scarichi finali effettuata dal Comune di Botrugno in favore della controinteressata, Stradale Salentina srl.</p>
<p>II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
a) violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara e dell’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 in materia di competenza professionale del geometra;<br />	<br />
b) violazione e falsa applicazione della “lex specialis” di gara sotto il profilo dell’irrealizzabilità e del carattere peggiorativo dell’offerta tecnica.</p>
<p>III. Si è costituita la società aggiudicataria, controinteressata, interponendo, altresì, ricorso incidentale e concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso principale.</p>
<p>IV. Alla udienza pubblica del 13 ottobre 2011 fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>V. In aderenza all’indirizzo da ultimo espresso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 4/2011), il Collegio ritiene di dovere esaminare, prioritariamente, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata nella parte in cui risulta diretto a contestare la legittimazione della ricorrente principale mediante la censura della illegittimità della sua ammissione alla procedura di gara.<br />	<br />
Come specificato dal Supremo Collegio, “il giudice ha il dovere di decidere la controversia secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione”. Ciò posto, “qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale. E la sua accertata fondatezza preclude al giudice l’esame del merito delle domande proposte dal ricorrente”. Ne consegue, infatti, che, “la definitiva esclusione o l’accertamento dell’illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva”.<br />	<br />
V.1. – Con il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale la parte lamenta:<br />	<br />
a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11, 76 e 83 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, del disciplinare di gara (I e II parte) nonché dei principi generali in materia di appalti con particolare riferimento ai principi di unicità dell’offerta e di tutela della “par condicio” tra i concorrenti;<br />	<br />
b) l’eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, falsa presupposizione in fatto ed in diritto.<br />	<br />
V.2. Il ricorso incidentale è fondato nei termini di seguito esposti.<br />	<br />
V.2.1. La ricorrente principale doveva essere esclusa per avere presentato un’offerta plurima, irregolare e incompleta, come tale non ammissibile secondo il disposto della lex di gara.<br />	<br />
In particolare, il disciplinare di gara testualmente recita:<br />	<br />
a) “Il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime” (Parte II, “Criteri di aggiudicazione – Modalità e procedura di gara”)<br />	<br />
b) “Si procederà all’esclusione dalla gara nel caso dovesse mancare e risultare incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l’offerta”(Parte I, punto 3), relativo all’“Inoltro del plico contenente l’offerta”).<br />	<br />
Ora, con riferimento ai miglioramenti proposti dalla ricorrente principale, procedendo ad un raffronto tra la Tav. A 1.1. (contenente una sintetica relazione) e le ulteriori Tavole allegate (contenenti sia l’elaborazione grafica che una specifica descrizione degli interventi singolarmente proposti: A 1.2., A 1.3.), alle quali la prima rinvia, in dettaglio, emergono sensibili scostamenti in ordine ai dati e alle misurazioni riportate, tanto da non rendere chiaramente intellegibile l’oggetto della proposta.<br />	<br />
Nello specifico:<br />	<br />
A) quanto all’estensione della rete di fognatura pluviale, nella relazione (Tav. A 1.1) la miglioria concerne un totale di m. 1.080,00, mentre nelle tavole progettuali la condotta prevista in ampliamento riporta una diversa lunghezza, per un totale, inferiore, di m. 844. In particolare, per via Veneto, si offrono, nella relazione (Tav. A 1.1), m. 110, nella tavola progettuale (A 1.4) m. 140; per via f.lli Bandiera, si prevede, nella relazione (Tav. A 1.1) un ampliamento della condotta pari a m. 256, mentre nella tavola progettuale (A 1.3) l’estensione progettata è pari a m. 250; per via Marconi, nella relazione (Tav. A 1.1) si offrono in estensione m. 260 di nuova tubazione, mentre nella tavola progettuale da ultimo richiamata (A 1.3) si propone di creare un nuovo collegamento del tratto di via Marconi (indicato in legenda come già tratto esistente: colore magenta) con il nuovo collettore di progetto (colore verde). Secondo il progetto oggetto di gara, tale tratto rimarrebbe isolato data la dismissione del collettore in via N. Sauro. Tuttavia non appare chiaro e di univoca lettura, quanto alle modalità operative:<br />	<br />
a) se la proposta inversione della pendenza del collettore di via N. Sauro (da dismettere, secondo il progetto di gara), ne comporti anche la sostituzione con nuova tubatura (m. 147), non essendo tale tratto poi elencato, in dettaglio, tra quelli oggetto dell’intervento (relazione: Tav. A 1.1);<br />	<br />
b) se l’attuale tratto di via Marconi verrà smontato, lasciando, invece, aperta la soluzione alternativa (“eventualmente smontando il tratto esistente”);<br />	<br />
c) se vi sarà, comunque, indipendentemente da tale circostanza, per via Marconi, l’apposizione di nuova tubatura, non facendosi più riferimento certo, nella descrizione dell’intervento proposto e in legenda, alla realizzazione, in tale sede, di nuovi tratti di fognature.<br />	<br />
D’altro canto, a conferma dell’incertezza che permane sugli interventi da eseguire su via Marconi, osserva correttamente parte ricorrente incidentale che mentre nella relazione (Tav. A 1.1) si propone l’insediamento di n. 6 pozzetti, nella tavola di progetto (Tav. A 1.3) tali pozzetti sono graficamente raffigurati come esistenti (vedasi legenda) e meramente da collegare al collettore di progetto.<br />	<br />
Né vale a sanare tale incertezza il fatto che nel verbale di gara n. 4 del 17 settembre 2010, la Commissione giudicatrice abbia descritto l’intervento proposto nei seguenti termini “- tronco aggiuntivo per il tratto di via Marconi fino all’incrocio con via Bolzano …; &#8211; Eventuale smontaggio del tronco di via Marconi per il collegamento con il nuovo tronco proposto su via N. Sauro”.<br />	<br />
B) Quanto al numero delle caditoie per via Marconi, mentre nella relazione (Tav. A 1.1) sono previste n. 14 caditoie, nella tavola progettuale (A1.3.) si afferma espressamente, in seno alla descrizione dell’intervento, che “verranno conservate quelle esistenti”. In aggiunta, nelle memorie successivamente depositate da parte ricorrente incidentale si sottolinea che anche per la via F.lli Bandiera l’elencazione delle caditoie offerte in relazione (n. 32) e nella descrizione dell’intervento contenuta nella tavola A1.3 (n. 34) risulta difforme. <br />	<br />
C) Con riferimento al diametro delle tubazioni per l’intervento in via Madonna della Serra e via U. Giordano, nella relazione tecnica (Tav. A 1.1) la ricorrente principale ha indicato che tutte le tubazioni offerte in miglioria sono di forma circolare e hanno il diametro di mm. 400, mentre nella tavola progettuale (A 1.2), è proposta una tubazione “con diametro pari quello esistente”, ovvero, secondo la perizia di parte, di formato scatolare di sezione mm. 600 x 600.<br />	<br />
V.2.2. Al riguardo, non appare, inoltre, ultroneo precisare che, secondo autorevole giurisprudenza, dal quale questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in materia di appalti pubblici il principio della unicità dell’offerta -che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta-, risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva “par condicio” dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, “la necessità di presentare, in sede di pubbliche gare, una sola offerta con un’unica soluzione tecnica ed un unico prezzo ed il fatto che l’Amministrazione sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde, da un lato, al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e, dall’altro, all’esigenza di rispettare il principio di imparzialità, poiché la presentazione di più di un’offerta da parte di uno dei concorrenti, attribuendo allo stesso maggiori possibilità di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto attraverso la presentazione di diverse proposte, finirebbe per ledere la par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 6681).<br />	<br />
V.2.3.Vi è da aggiungere, altresì, che “la violazione di siffatto principio non può ritenersi sanata dalla circostanza che, in presenza di due diverse proposte contenute nella medesima offerta, la stessa sia stata ricondotta ad unicità dalla commissione disponendo l’esclusione di una delle soluzioni proposte, risolvendosi in tale ipotesi il rispetto della “par condicio” a circostanza meramente eventuale discendente dall’operato della commissione, laddove la “par condicio” va assicurata a monte attraverso l’esclusione della stessa possibilità di presentazione di duplici offerte o di plurime proposte nell’ambito della medesima offerta, la cui inammissibilità non può che condurre alla esclusione del concorrente che le ha formulate dalla gara” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 luglio 2009, n. 6681).</p>
<p>VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso incidentale deve essere accolto e dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di legittimazione.</p>
<p>VII. Attesa la complessità delle questioni affrontate, sussistono ragioni di equità per compensare tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
a) accoglie il ricorso incidentale;<br />	<br />
b) dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario<br />	<br />
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/10/2011</p>
<p align=justify>
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