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	<title>1855 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1855 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2013 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-4-2013-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-4-2013-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2013 n.1855</a></p>
<p>Pres. P.L. Lodi &#8211; Est. H. Simonetti R. Posterino ( Avv. M. Salazar) c/ Agea ( Avv. Stato ) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;informativa antimafia nel caso di contestazione di incontri con soggetti vicini alla criminalità organizzata Contratti della P.A. – Contributi pubblici – Infiltrazioni mafiose &#8211; Incontri con esponenti criminali – Interdittiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-4-2013-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2013 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-4-2013-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2013 n.1855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P.L. Lodi  &#8211;  Est. H. Simonetti<br />  R. Posterino ( Avv. M. Salazar) c/ Agea ( Avv. Stato )</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;informativa antimafia nel caso di contestazione di incontri con soggetti vicini alla criminalità organizzata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Contributi pubblici – Infiltrazioni mafiose  &#8211; Incontri con esponenti criminali – Interdittiva antimafia –  Illegittimità – Sussiste  &#8211; Ragioni &#8211; Carenza istruttoria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’interdittiva antimafia volta alla preclusione dalla stipula di contratti pubblici adottata nei confronti di un’impresa e dei suoi amministratori qualora sia  presunta la vicinanza  ad organizzazioni criminali da meri incontri con esponenti “mafiosi”,  senza l‘indicazione delle circostanze di tempo e luogo nei quali tali incontri si sarebbero svolti. In assenza di tali elementi non si può ritenere la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose ai sensi dell’art.10 d.p.r. 252/1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2011, proposto da:<br />
Rocco Posterino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Michele Salazar, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, piazza Oreste Tommasini, 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Agea &#8211; Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: sezione II TER n. 492/2011, resa tra le parti, concernente l’interdizione alla stipula di contratti e altre sanzioni per sospette infiltrazioni mafiose </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Agea;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, presenti per le parti l’Avvocato Salazar e l’Avvocato dello Stato Santoro;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La prefettura di Reggio Calabria ha inoltrato all’Agea, in relazione ad un’istanza di liquidazione di contributi di origine comunitaria, informativa interdittiva del 18.4.2008 nei confronti della Società Cooperativa agricola C.A.S.O., avente sede legale in Gioia Tauro, nella quale si è ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’art. 10 d.p.r. 252/1998, desumibile da vincoli di parentela e frequentazioni intercorse tra alcuni consiglieri di amministrazione della società cooperativa e terze persone già sottoposte a misure di prevenzione perché appartenenti ad organizzazioni mafiose.<br />	<br />
Sulla base di tale informativa, concernente la società C.A.S.O., l’Agea ha disposto, con atto del 30.4.2008, l’interdizione dalla stipula dei contratti e la cessazione dei relativi pagamenti anche nei confronti di tutti gli amministratori, tra i quali l’odierno ricorrente Rocco Posterino.<br />	<br />
2. Questi ha impugnato tale atto del 30.4.2008 deducendone l’illegittimità sotto vari profili, in particolare censurando la possibilità di estendere gli effetti dell’interdittiva anche ai singoli componenti del cda ed alle loro imprese individuali, in assenza di alcun elemento individualizzante loro riferibile e senza che sia stata raggiunta la soglia minima prevista dal citato d.p.r. 252/1998.<br />	<br />
A fondamento della propria impugnazione ha poi sottolineato l’assenza di carichi pendenti nei propri confronti.<br />	<br />
3. Il Tar ha respinto il ricorso sul fondamentale rilievo che dall’informativa della Prefettura emergesse un quadro indiziario riferito specificamente anche all’odierno ricorrente, ciò sulla base di cinque “controlli” disposti nei suoi confronti, dai quali sarebbe emersa la sua vicinanza ad ambienti mafiosi.<br />	<br />
4. Con il presente appello è impugnata la sentenza censurando, in particolare, la genericità dei controlli di polizia, dai quali non potrebbe ricavarsi la prova di un’effettiva frequentazione né, tanto meno, la prova di un effettivo condizionamento da parte di ambienti criminali. Tanto più che l’appellante non ha precedenti penali e neppure di polizia e che, anzi, risulta titolare da molti anni del porto d’armi, con autorizzazione rinnovatagli persino in data successiva all’interdittiva, il 7.10.2010.<br />	<br />
Si è costituita l’amministrazione, replicando con memoria difensiva e all’udienza pubblica del 15.3.2013 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
5. Il Collegio deve muovere dalla preliminare considerazione che, con sentenze del Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 405/2008 e 97/2009 (che non risultano appellate e che quindi devono ritenersi passate in giudicato) lo stesso provvedimento impugnato in questa sede è stato parzialmente annullato, con particolare riferimento ad altri amministratori della medesima compagine societaria, sul fondamentale rilievo che l’informativa fosse stata emessa nei confronti della sola CASO e che nei confronti degli amministratori proponenti i relativi ricorso non emergessero specifici addebiti.<br />	<br />
5.1. La sentenza del Tar Lazio qui appellata ha giudicato diversamente, muovendo dalla premessa che le fattispecie esaminate non fossero analoghe, motivando in ragione del fatto che “il Posterino Rocco risulta essere stato “controllato” in diverse occasioni insieme ad esponenti di cosche mafiose della zona”.<br />	<br />
5.2. Ciò posto &#8211; in disparte la questione, più generale, sulla possibilità di estendere gli effetti interdittivi di un’informativa riguardante una società commerciale anche a carico dei suoi amministratori e delle loro imprese individuali – reputa il Collegio che, in ogni caso, nei confronti dell’odierno appellante non emergano elementi sufficienti, sui quali ragionevolmente fondare un tentativo di infiltrazioni mafiose.<br />	<br />
5.3. Data in premessa come incontestata e documentata l’incensuratezza del Posterino, tali non possono ritenersi, infatti, i cinque “controlli” di polizia richiamati nell’informazione prefettizia, nel corso dei quali il Posterino sarebbe stato visto in compagnia di soggetti affiliati e/o vicini a cosche mafiose. Ciò sul duplice rilievo che non solo di tale ultimo dato non è stata fornita alcuna prova ma, prima ancora, che di tali “controlli” non sono state indicate neppure le circostanze di tempo e di luogo nei quali si sono svolti, elementi necessari al fine di valutarne, in concreto, la rilevanza indiziaria, in una realtà territoriale nella quale non deve essere infrequente entrare in contatto, più o meno fortuitamente, con soggetti “sospetti”, di cui potrebbe anche ignorarsi la vicinanza ad ambienti criminali.<br />	<br />
5.4. Si vuole sottolineare, in particolare, come la rilevanza ed il peso di quegli stessi “controlli” possano mutare sensibilmente, a seconda che si accerti che gli stessi siano avvenuti in un arco temporale ravvicinato, nell’ordine di giorni, al massimo settimane; oppure ad intervalli maggiori, a distanza di mesi, persino di anni. Con la precisazione che nella seconda evenienza è evidente che non saremmo al cospetto di vere e proprie frequentazioni ma, piuttosto, di incontri occasionali se non addirittura fortuiti.<br />	<br />
5.5. Si è quindi dell’avviso che i soli elementi indicati dalla Prefettura non siano sufficienti a fondare un giudizio sulla possibilità effettiva e non meramente ipotetica che l’attività d’impresa dell’odierno appellante sia condizionata da tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />	<br />
5.6. Il che comporta, sotto tale profilo, l’illegittimità dell’atto impugnato e, per tale parte, l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
6. Ciò non toglie che gli elementi sin qui raccolti potranno essere, all’occorrenza, oggetto di approfondimento istruttorio da parte dell’amministrazione, rappresentando una significativa base di partenza per nuove indagini. <br />	<br />
Queste stesse considerazioni impediscono di accogliere la domanda risarcitoria, non ravvisandosi una condotta colpevole imputabile all’amministrazione cui va riconosciuto il beneficio del dubbio, quantunque le sue valutazioni non siano allo stato suffragate da sufficienti riscontri e non valgano a fondare ancora un valido provvedimento interdittivo.<br />	<br />
7. In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, l’appello è fondato quanto alla domanda impugnatoria, mentre va respinto per quella risarcitoria.<br />	<br />
8. L’esito complessivo e la particolarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda risarcitoria;<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Luigi Lodi, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-4-2013-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2013 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/5/2012 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-5-2012-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-5-2012-n-1855/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-5-2012-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/5/2012 n.1855</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un proprietario avverso l’annullamento del titolo edilizio, annullamento motivato sul contrasto con la zona di rispetto cimiteriale: la sentenza genera un danno grave perche’, nelle more della decisione sul ricorso in appello, determina l’abbattimento di un manufatto a suo tempo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-5-2012-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/5/2012 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-5-2012-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/5/2012 n.1855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso di un proprietario avverso l’annullamento del titolo edilizio, annullamento motivato sul contrasto con la zona di rispetto cimiteriale: la sentenza genera un danno grave perche’, nelle more della decisione sul ricorso in appello, determina l’abbattimento di un manufatto a suo tempo realizzato sulla base di titolo edificatorio poi annullato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01855/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03084/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3084 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; F.Lli Filippoli S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ferrari, Francesco Fontana, Giovanni Pellegrino, Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p><b>Maurizio Zambelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Ferrari, Francesco Fontana, Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Seriate</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso Studio Grez e Associati Srl, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br /> <br />
<b>Comune di Brusaporto</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 01780/2011, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE GIA&#8217; RILASCIATO E CONTESTUALE ORDINE DI DEMOLIZIONE DELL&#8217;EDIFICIO RESIDENZIALE IN CORSO DI REALIZZAZIONE &#8211; VARIANTE 2004 PRG	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Seriate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Fabio Bifulco in sostituzione di Mario Viviani;	</p>
<p>Considerato che il ricorso in appello, nei limiti di delibazione propri della fase cautelare, appare assistito di sufficiente fumus boni iuris, presentando aspetti che comunque necessitano di approfondimento con l’esame nel merito;<br />	<br />
Ritenuto sussistente il danno grave ed irreparabile derivante dall’esecutività della sentenza di I grado, posto che, per effetto di essa, si determina l’abbattimento di un manufatto a suo tempo realizzato sulla base di titolo edificatorio successivamente annullato, nelle more della decisione sul ricorso in appello;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3084/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-15-5-2012-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/5/2012 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-11-2011-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-11-2011-n-1855/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-11-2011-n-1855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.1855</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est. Supermatic S.r.l. (Avv.ti I. Marrone e D. Rigacci) contro l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Snack &#038; Drinks S.a.s. di Bonotti Giovanni &#038; C. (non costituita) sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-11-2011-n-1855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-11-2011-n-1855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.1855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardinis Est.<br /> Supermatic S.r.l. (Avv.ti I. Marrone e D. Rigacci) contro l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Snack &#038; Drinks S.a.s. di Bonotti Giovanni &#038; C. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla distinzione tra appalto e concessione di servizi e sui principi applicabili a quest&#8217;ultima nella fase di scelta del contraente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Appalto e concessione di servizi – Distinzione – Fattispecie	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Concessione di servizi – Art. 30 D.Lgs. n. 163/06 &#8211; Scelta del concessionario &#8211; Rispetto dei principi dei principi di trasparenza adeguata pubblicità non discriminazione parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella prospettiva comunitaria recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 163/06, la distinzione fra appalto e concessione di servizi risiede nella diversa forma di remunerazione dell’affidatario del servizio, in dipendenza della quale il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio economico dell’operazione. La fattispecie inerente una gara per l’installazione di distributori automatici di bevande in due sedi scolastiche non può quindi che essere qualificata in termini (anche) di concessione di servizi, in coerenza con la natura del corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria, che consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso 	</p>
<p>2. La concessione di servizi, benché sottratta all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/06 è comunque sottoposta alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima l’apertura delle buste in seduta riservata e la previsione da parte del bando di un’unica busta che non garantiva il rispetto del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Supermatic S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivan Marrone e Dario Rigacci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci”, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Snack &#038; Drinks S.a.s. di Bonotti Giovanni &#038; C.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>degli atti e provvedimenti con cui l’Istituto di Istruzione Superiore “A. MEUCCI” di Massa ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l’installazione di distributori automatici di bevande nelle due sedi dell&#8217;istituto e, in particolare, del bando di gara prot. n. 5287/CI4g del 12 luglio 2011, del verbale della Commissione del 29 agosto 2011 e del provvedimento di aggiudicazione definitiva di incogniti estremi, della comunicazione di aggiudicazione in favore della ditta controinteressata. </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” e del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso <i>ex</i> artt. 119 co. 1 lett. a) e 120 cod. proc. amm., notificato il 15 e depositato il 30 settembre 2011, la Supermatic S.r.l. – premesso di aver partecipato alla gara indetta dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa per l’installazione di distributori automatici di bevande all’interno delle sue sedi – proponeva impugnazione avverso gli atti di indizione, disciplina, svolgimento della gara predetta, nonché dell’aggiudicazione in favore della controinteressata Snack &#038; Drinks S.a.s., e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, contestualmente spiegando domanda di risarcimento dei danni per l’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare. <br />	<br />
Costituitosi in giudizio l’Istituto scolastico procedente, unitamente al Ministero dell’Istruzione, con ordinanza del 6 – 7 ottobre 2011 il collegio accordava la richiesta sospensiva. <br />	<br />
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 17 novembre 2011, preceduta dal deposito di documenti e memoria difensiva ad opera delle sole amministrazioni resistenti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La controversia ha per oggetto la procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di bevande tramite distributori automatici, indetta dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa e aggiudicata alla controinteressata Snack &#038; Drink S.a.s., come risulta dal verbale della commissione giudicatrice in data 29 agosto 2011 e dalla successiva comunicazione del dirigente scolastico del 31 agosto 2011, recante l’invito all’aggiudicataria a presentare i documenti richiesti dal bando. <br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso, cui la società ricorrente, seconda classificata, attribuisce valenza prioritaria ed assorbente, si sostiene che sarebbe illegittima la stessa ammissione alla gara dell’aggiudicataria Snack &#038; Drink, titolare di iscrizione camerale per la sola attività di commercio mediante distributori automatici in “locali non aperti al pubblico”, e dunque asseritamente sprovvista dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività in locali aperti al pubblico quali gli istituti scolastici. <br />	<br />
L’assunto non è condivisibile. <br />	<br />
Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, per luogo aperto al pubblico deve intendersi il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un&#8217;intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi liberamente, senza che all’accesso possa legittimamente opporsi chi, su quel luogo, esercita un potere di fatto o di diritto (per tutte, cfr. Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2008, n. 12988; id., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 6434). Tale non è, evidentemente, la situazione degli istituti scolastici, accessibili non in modo libero e indiscriminato, ma – per esigenze di adeguata vigilanza degli alunni e delle strutture scolastiche – nei soli orari e con le modalità consentite dai rispettivi regolamenti (per un riferimento normativo generale al contenuto dei regolamenti d’istituto, si veda l’art. 10 co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 297/94): limitazioni che valgono, a maggior ragione, nei confronti di tutti i soggetti diversi dal personale della scuola e dagli studenti, ivi compresi i genitori di questi ultimi. Ne discende la piena coerenza dell’iscrizione camerale posseduta dalla controinteressata con i requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara. <br />	<br />
La rilevata infondatezza del motivo proposto in via principale impone di passare all’esame delle censure rimanenti, dichiaratamente subordinate, le quali mirano non al subingresso nell’aggiudicazione, ma a veder caducata l’intera procedura. <br />	<br />
Con il secondo motivo, la società Supermatic – invocata l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 – si duole innanzitutto della genericità del bando di gara, nella parte relativa ai criteri di selezione dell’offerta, vizio che non potrebbe considerarsi utilmente sanato dalla nota di chiarimenti inviata dal dirigente scolastico il 9 agosto 2011. D’altro canto, anche a voler reputare validamente integrata la legge di gara dai predetti chiarimenti, ad essere illegittimo sarebbe comunque l’operato della commissione giudicatrice, la quale non avrebbe fornito alcuna motivazione dei punteggi attribuiti alle offerte concorrenti; né, ancora una volta, la carenza potrebbe ritenersi sopperita dalla comunicazione del 5 settembre 2011, a firma sempre del dirigente scolastico, recante l’analitico riparto del punteggio assegnato alla ricorrente ed all’aggiudicataria per ciascuna tipologia di prodotti offerti (al contrario, tale comunicazione rivelerebbe l’arbitraria introduzione, ad opera della commissione, di sottocriteri non previsti dal bando). <br />	<br />
Con il terzo motivo, è censurata la previsione del bando che richiedeva ai concorrenti di inserire in un unico modulo i dati necessari alla valutazione sia tecnica, sia economica, delle offerte, da cui la conseguente illegittimità delle operazioni di gara per violazione della regola che impone la segretezza delle offerte economiche fintanto che non venga compiuta la valutazione di quelle tecniche. <br />	<br />
La Supermatic lamenta poi, con il quarto motivo, che l’apertura delle buste, tanto quelle contenenti la documentazione amministrativa, quanto quelle contenenti la documentazione tecnico-economica, sarebbe avvenuta in seduta riservata, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’agire amministrativo. Mentre, con il quinto motivo, dirige le proprie doglianze nei confronti degli atti di nomina della commissione giudicatrice, la quale sarebbe stata nominata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dell’art. 84 co. 10 D.Lgs. n. 163/06, e composta di soggetti privi di specifiche competenze, fra i quali due studenti minorenni, incapaci di agire e perciò a maggior ragione illegittimamente inseriti nel collegio giudicatore. <br />	<br />
I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono fondati, a partire dai profili già evidenziati dal collegio in sede cautelare. <br />	<br />
Preliminarmente, va chiarito che – come si evince dal contenuto del bando – l’oggetto della gara in questione è costituito non solo dalla concessione in uso dei locali da parte dell’Istituto scolastico, al fine di farvi installare i distributori automatici di bevande dietro il pagamento di un contributo; quanto, e soprattutto, dall’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di fornitura/somministrazione espletato tramite i distributori installati nei locali della scuola: in questo senso, è inequivocabile il tenore del paragrafo del bando intitolato “Obblighi da assumere dal vincitore della gara”, che enumera, appunto, una serie di obbligazioni per lo più riferite al contenuto ed alle modalità del servizio (su tutte, la fornitura di “prodotti di prima qualità”, lett. b), e la garanzia della “corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte”, lett. f). <br />	<br />
Alla luce del preminente rilievo attribuito dagli atti di gara alla prestazione del servizio, che – nella complessiva economia dell’operazione posta in essere dalle parti pubblica e privata – riveste un ruolo quantomeno equiordinato rispetto alla concessione in uso degli spazi occorrenti per l’installazione dei distributori, la fattispecie non può che essere qualificata in termini (anche) di concessione di servizi, in coerenza con la natura del corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria, che consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso (è noto che, nella prospettiva comunitaria recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 163/06, la distinzione fra appalto e concessione di servizi risiede proprio nella diversa forma di remunerazione dell’affidatario del servizio, in dipendenza della quale il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio economico dell’operazione). Trattandosi di concessione di servizi, essa, benché sottratta all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/06 cit. è comunque sottoposta alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. <br />	<br />
Tanto premesso, è agevole evidenziare come detti principi generali siano stati disattesi dall’Istituto resistente, a partire da quello di pubblicità delle sedute di gara che, secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa è senz&#8217;altro inderogabile in ogni tipo di procedura selettiva di affidamento, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell&#8217;integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l&#8217;offerta economica, e la relativa apertura (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; id, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; id., 11 febbraio 2005, n. 388): che la pubblicità, corollario della trasparenza e ineliminabile presidio dell’imparzialità della pubblica amministrazione, appartenga al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di affidamento di opere, servizi e forniture, è d’altronde affermato a chiare lettere, ed in via di principio, dall’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/06. Se, a questo, si aggiunge che, con la recente sentenza 28 luglio 2011, n. 13, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito come anche l’apertura delle buste con le offerte tecniche debba essere assistita dalle medesime garanzie – l’apertura in seduta pubblica ai fini del riscontro formale del loro contenuto – che valgono per la documentazione amministrativa e l’offerta economica, diviene palese l’illegittimità in cui, nella specie, la commissione giudicatrice è incorsa con l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte (a dire il vero, dal verbale del 29 agosto 2011 non è dato comprendere con certezza se la commissione abbia proceduto in seduta riservata – ciò che aggraverebbe il già rilevato vizio di legittimità – anche all’apertura della documentazione amministrativa, posto che nulla è annotato circa la presenza o l’assenza, in quella fase, dei rappresentanti delle imprese in gara e circa ala natura della seduta. Che la successiva apertura delle buste con le offerte sia stata effettuata in seduta non pubblica è invece del tutto certo, giacché la circostanza è espressamente precisata dal verbale medesimo). <br />	<br />
Ulteriore violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità deriva dalle modalità di presentazione delle offerte indicate dal bando, che richiedeva la presentazione in unica busta (la “busta interna”) sia dell’offerta tecnica, sia di quella economica, non potendosi altrimenti intendere la previsione di un unico modello (“Allegato A” al bando) riportante l’elenco dei prodotti con indicazione di marca, quantità e prezzi, e dell’importo del contributo annuo offerto alla scuola. È, in particolar modo, la presenza di quest’ultima indicazione in calce all’elenco dei prodotti a infrangere la <i>ratio</i> della regola che vuole la separazione dell’offerta tecnica da quella economica affinché la valutazione della prima, da effettuarsi preventivamente, non sia – anche solo potenzialmente – condizionata dalla seconda. Non ricorrono, del resto, le condizioni per escludere la sussistenza in concreto del possibile condizionamento, nella misura in cui il bando non stabilisce criteri vincolati e automatici di assegnazione dei punteggi tecnici, ma si limita a distribuire in parti uguali il punteggio tra i due criteri, non meglio specificati, “del prodotto offerto” (50%) e “del contributo annuale erogato all’Istituto” (50%); né alcun automatismo discende dalla nota di chiarimenti del 9 agosto 2011, con la quale il direttore scolastico individua semplicemente la misura di riparto interno del punteggio relativo al prodotto (30% alla qualità, 20% al prezzo). <br />	<br />
Venendo, quindi, alla materiale applicazione dei criteri indicati dal bando, coglie nuovamente nel segno la ricorrente, laddove afferma che l’attribuzione dei punteggi ad opera della commissione non consente di comprendere quale sia stato il percorso motivazionale sotteso alla valutazione delle offerte tecniche. Ed, infatti, l’assegnazione di un nudo punteggio numerico in presenza di criteri iniziali assolutamente generici, non integrati dalla successiva individuazione di idonei sottocriteri di ripartizione (tale non può considerarsi il riferimento, di cui alla sopra citata nota del 9 agosto, a “marca, miscela, percentuale frutta, acqua km 0, ecc.”, stante la mancata indicazione del “peso” attribuibile a ciascuna delle ipotetiche sottovoci della voce “qualità”. Per inciso, la commissione neppure si è servita di quei sottocriteri, di fatto ignorandoli), rende i punteggi assegnati il frutto di scelte imperscrutabili, la cui logicità e congruità vengono ad essere sottratte a verifica, contro i principi fondamentali che governano l’azione amministrativa, non solo in materia di gare. <br />	<br />
Tali conclusioni non mutano alla luce della nota 5 settembre 2011, anch’essa a firma del dirigente scolastico, recante la specificazione dei punteggi di “qualità” assegnati alle imprese prima e seconda classificata. Sul punto, è appena il caso di osservare che si tratta di un’integrazione postuma della motivazione, proveniente oltretutto da soggetto estraneo alla commissione giudicatrice, di per sé inammissibile a fronte di un’attività eminentemente discrezionale, com’è confermato dalla lettura <i>a contrario</i> dell’art. 21-<i>octies</i> co. 2, secondo periodo, della legge n. 241/90; e questo a tacere del fatto che, in ogni caso, neppure tale nota chiarisce adeguatamente le ragioni che avrebbero giustificato, ad avviso della commissione, i punteggi attribuiti (basti dire che la nota fa riferimento a due soli prodotti per la Supermatic e a tre per la controinteressata, mentre le offerte si compongono di un numero di prodotti ben maggiore, tra i quali sembrerebbe non esservi stato confronto). <br />	<br />
Non sono fondati, di contro, i profili di censura attinenti alla nomina della commissione in epoca anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Come già affermato dalla Sezione in controversia analoga alla presente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 20 dicembre 2010, n. 6781), va ribadito come la disposizione dell’invocato art. 84 co. 10 non codifichi un principio di carattere generale in materia di appalti di servizi, trattandosi di regola originata nel diverso ambito degli appalti di lavori (art. 21 co. 7 l. 109/94), la cui applicabilità ai servizi la giurisprudenza aveva escluso già anteriormente all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4311). Essa, pertanto, non si applica nella presente fattispecie concessoria, nella quale, peraltro, la documentazione in atti non precisa in quale momento la nomina della commissione abbia avuto luogo. <br />	<br />
Inammissibili, infine, risultano le doglianze afferenti la composizione della commissione, non avendo la ricorrente mostrato di voler impugnare, con l’atto di nomina, anche la clausola di bando (il paragrafo intitolato “Comparazione delle offerte”) che prevedeva quella composizione, implicante la presenza di studenti minorenni in quanto componenti del Consiglio d’istituto. <br />	<br />
In forza di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere accolta. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda accessoria di risarcimento del danno, subordinata al rigetto dell’istanza cautelare (che, come detto, è stata accolta). <br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti, e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla gli atti e provvedimenti impugnati. <br />	<br />
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-11-2011-n-1855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2011 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/5/2011 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-2-5-2011-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-2-5-2011-n-1855/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-2-5-2011-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/5/2011 n.1855</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza con cui il Dirigente del Settore Territorio di un Comune ha disposto la demolizione di opere edili, se vi e&#8217; tenue entità dell’asserito incremento di altezza (cm. 35), vi e&#8217; favorevole parere espresso dalla Sovrintendenza e l’opera risulta completamente realizzata, sicche&#8217; appare opportuno mantenere invariata la situazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-2-5-2011-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/5/2011 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-2-5-2011-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/5/2011 n.1855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza con cui il Dirigente del Settore Territorio di un Comune ha disposto la demolizione di opere edili, se vi e&#8217; tenue entità dell’asserito incremento di altezza (cm. 35), vi e&#8217; favorevole parere espresso dalla Sovrintendenza e l’opera risulta completamente realizzata, sicche&#8217; appare opportuno mantenere invariata la situazione dello stato dei luoghi, sì che ogni pronuncia che definisca le questioni riguardanti la legittimità o meno del provvedimento ripristinatorio per cui è causa avvenga “res adhuc integra”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01855/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02550/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Comune di Molfetta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Annalisa Nanna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo F. Ingravalle, Rocco Nanna, Mario Sanino, con domicilio eletto presso Sanino Studio in Roma, viale Parioli N. 180; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE III n. 00118/2011, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Annalisa Nanna;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari &#8211; n. 118/2011 di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Luigi Manzi, Massimo F. Ingravalle, Rocco Nanna e Mario Sanino;	</p>
<p>Considerato che in relazione all’avvenuta fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso di primo grado appare opportuno, nelle more, mantenere invariata la situazione dello stato dei luoghi ,sì che ogni pronuncia che definisca le questioni riguardanti la legittimità o meno del provvedimento ripristinatorio per cui è causa avvenga “res adhuc integra”;<br />	<br />
Considerato altresì che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze della presente fase del giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2550/2011)<br />	<br />
Spese e competenze della presente fase del giudizio compensate tra le parti	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-2-5-2011-n-1855/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/5/2011 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2008 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-2-2008-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-2-2008-n-1855/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-2-2008-n-1855/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2008 n.1855</a></p>
<p>Pres. Pugliese, Est. Cogliani A. e G. Bozzi, G. Porqueddu (Avv.ti A e G. Bozzi, G. Porqueddu) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) sull&#8217;autodichia parlamentare nelle controversie concernenti i dd.pp.rr. di indizione delle elezioni e sul potere della Giunta delle Elezioni di sollevare questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-2-2008-n-1855/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2008 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-2-2008-n-1855/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2008 n.1855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese,  Est. Cogliani<br /> A. e G. Bozzi, G. Porqueddu (Avv.ti A e G. Bozzi, G. Porqueddu) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autodichia parlamentare nelle controversie concernenti i dd.pp.rr. di indizione delle elezioni e sul potere della Giunta delle Elezioni di sollevare questione di legittimità costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Decreti di indizione – Impugnazione giurisdizionale – Inammissibilità – Ragioni – Autodichia parlamentare.</p>
<p>2. Elezioni – Giunta delle elezioni – Verifica di legittimità delle operazioni elettorali – Potere di sollevare q.l.c. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’autodichia di ciascuna  Camera del Parlamento nella risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnata dal d.p.r. 361/1957 e s.m.i. e dal d.lgs. 533/1993, si estende all’accertamento della legittimità delle operazioni elettorali inerenti la fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria. Ne consegue che le controversie aventi per oggetto la legittimità del decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali, e dei conseguenti decreti di ripartizione dei seggi e di assegnazione delle circoscrizioni elettorali, non sono conoscibili dal g.a. ma dalla Giunta delle elezioni.  2. Allorchè insorga un concreto interesse alla verifica di legittimità delle operazioni elettorali, la Giunta delle elezioni, decidendo in sede di verifica dei poteri, opera allo stregua di corpo giudicante, con criteri e procedure di carattere giurisdizionale, potendo anche sollevare questioni di legittimità costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b><br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
Sede di ROMA<br />
SEZIONE SECONDA BIS
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>nelle persone dei Signori:<br />
<b>EDUARDO PUGLIESE Presidente   <br />
ITALO VOLPE Cons. </b><br />
<b>SOLVEIG COGLIANI Cons. , relatore <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b></p>
<p align=center>Sentenza 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
ai sensi dell’art. 26, l. n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9, l. n. 205 del 2000</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b>nella Camera di Consiglio  del <b>27 Febbraio 2008 </p>
<p></b>Visto il ricorso 1616/2008  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>BOZZI ALDO <br />
BOZZI GIUSEPPE <br />
PORQUEDDU GIUSEPPE 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentati e difesi da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>BOZZI AVV. GIUSEPPE <br />
BOZZI AVV. ALDO <br />
PORQUEDDU AVV. GIUSEPPE </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in ROMA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A <br />
presso<br />
BOZZI AVV. GIUSEPPE   </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>contro<br />
</b><i><br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   ed il MINISTERO DELL’INTERNO<br />
</i>rappresentati e difesi da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO  <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di <br />
BESOSTRI FELICE CARLO <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
BOZZI AVV. GIUSEPPE <br />
BESOSTRI AVV FELICE <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A <br />
presso<br />
BOZZI AVV. GIUSEPPE   </p>
<p>e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di <br />
GALLO DOMENICO  <br />
</i>che si difende in proprio<i> <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 13 </p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	“<i>in parte qua</i>” della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione n. 90 del 6.2.2008, di approvazione dei due decreti presidenziali per l’assegnazione del numero dei seggi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;<br />	<br />
&#8211;	“<i>in parte qua</i>” del decreto del Presidente della Repubblica del 6.2.2008 n. 20 pubblicato in pari data sul supplemento ordinario n. 31/L della G.U. della Repubblica italiana, con il quale è stata disposta la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati  e del Senato della Repubblica;<br />	<br />
&#8211;	. “<i>in parte qua</i>” del decreto del Presidente della Repubblica del 6.2.2008, pubblicato lo stesso giorno sul supplemento ordinario n. 31/L della GU. della Repubblica italiana, con il quale è stata disposta l’assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica;<br />	<br />
&#8211;	“<i>in parte qua</i>” del decreto del Presidente della Repubblica del 6.2.2008, pubblicato lo stesso giorno sul supplemento ordinario n. 31/L della GU. della Repubblica italiana, con il quale è stata disposta l’assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale ed alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei Deputati;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p><i></p>
<p align=center>BESOSTRI FELICE CARLO <br />
GALLO DOMENICO <br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  e MINISTERO DELL’INTERNO<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in ordine alla eventualità della pronuncia con sentenza succintamente motivata;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<b><br />
</b><br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:<br />
<u><br />
Considerato</u> che con ricorso  e contestuale richiesta di misure cautelari, gli istanti formulavano le domande riportate in epigrafe;<br />
<u>Considerato</u> che i provvedimenti sopra menzionati erano impugnati  limitatamente alle parti in cui davano applicazione delle norme lì richiamate, di cui ai t.u. delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, contenuti  rispettivamente nel d.P.R. n. 361 del 1957 e nel d.lgs. 533 del 1993;<br />
<u>Considerato</u> che i ricorrenti deducevano  il vizio di violazione di legge degli atti indicati per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 117, 1°  e 2° co., 48, 2° e 3° co., 58, 1° co., 67 Cost. e art. 3 Protocollo 1 C.E.D.U.), degli artt. 1, 1° co., 4, 2° co., 59, 83, 2°, 3°, 4°, e 5° co., d.P.R. n. 361 del 1957 nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori solo in favore delle liste di candidati concorrenti e non consentono il voto diretto ai singoli candidati concorrenti ed, inoltre prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento dei 340 seggi della Camera dei Deputati;<br />
<u>Considerato</u> che, altresì, deducevano il vizio di violazione di legge per illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale (per violazione  degli artt. 117, 1°  e 2° co., 48, 2° e 3° co., 56, 1° co., 67 Cost. e . 3 Protocollo 1 C.E.D.U.), degli artt. 1, 2° co., 14, 16, 17, 19, 27, d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui prevedono che il voto possa essere espresso dagli elettori a favore delle liste, “<i>tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta</i>” e non consentono il voto diretto uninominale ai singoli candidati ed, inoltre, prevedono l’attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55% dei seggi del Senato assegnati alla Regione;<br />
<u>Considerato</u> che, ulteriormente, censuravano l’illegittimità derivata dall’ illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 1, 2° co., 92, 2° co. e 117, 1° co. Cost.), degli artt. 1, 1° co., 4, 2° co., 14 bis, 3° co., 59, 83, 2°, 3°, 4° e 5° co., d.P.R. n. 361 del 1957 e 8 e 14 d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui dispongono che il voto dell’elettore  valga come indicazione dell’unico capo della coalizione nella persona che figura già inserita nella scheda elettorale;<br />
<u>Considerato</u> che, conseguentemente, i ricorrenti chiedevano l’emissione delle misure cautelari in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni incidentalmente sollevate e , dunque, la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità delle leggi;<br />
<u>Considerati</u> i due atti di intervento <i>ad adiuvandum</i>, sopra indicati;<br />
<u>Considerata</u> la difesa erariale, che chiedeva la reiezione dell’istanza cautelare e concludeva, altresì, per l’ improponibilità e l’ inammissibilità del ricorso;<br />
<u>Considerata</u> l’ampia esposizione delle tesi in controversia all’odierna camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva;<br />
<u>Ritenuto</u> che la causa possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, sussistendone i presupposti di cui all’art. 26 l. TAR, come modificato e sentite le parti sul punto;<br />
<u>Considerato</u> che gli atti impugnati, seppur riportano la medesima data, sono legati da una connessione consequenziale, come si evince dal richiamo,  contenuto in premessa, che i decreti  presidenziali di ripartizione dei seggi e di assegnazione alle circoscrizioni, fanno all’atto di avvio delle operazioni elettorali, consistente nel decreto di convocazione dei comizi elettorali per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni 13 e 14 aprile 2008;<br />
<u>Ritenuto</u>, come già sottolineato da questa Sezione in numerose pronunzie (tra le altre cfr. sent. n. 3396 del 2006) che l’ordinamento, come delineato dal d.P.R.  n. 361 del 1957 (in particolare l’art. 87) e dal d.lgs. n. 533 del 1993 (in particolare art. 27, che fa rinvio alle norme per l’elezione della Camera dei deputati)  riserva a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia;<br />
<u>Considerato </u>che l’autodichia di ciascuna Camera non può essere intesa  unicamente  con riferimento  a quanto  potrebbe desumersi da una lettura di stretta interpretazione dell’art. 66 Cost., come al contrario dedotto da parte ricorrente, ma – secondo quanto voluto dal legislatore – va interpretata come estesa all’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria;<br />
<u>Ritenuto</u>, con riferimento al caso in esame, che  la stessa disciplina legislativa che regola la procedura elettorale, ha predisposto una formula di  tale ampiezza della verifica di regolarità delle operazioni elettorali, come rientrante nella predetta autodichia delle Camere,  che ricomprende anche la fase di indizione dei comizi;<br />
<u>Ritenuto</u>, pertanto, che il sindacato sul decreto di indizione dei comizi elettorali sia sottratto a questo giudice, per difetto assoluto di giurisdizione;<br />
<u>Ritenuto</u>, altresì, che gli altri atti impugnati si manifestano come adempimenti conseguenti al decreto di indizione dei comizi elettorali e che, pertanto, la giurisdizione sugli stessi è attratta dalle stesse regole che governano la verifica della regolarità dell’intero procedimento elettorale, sopra evidenziato;<br />
<u>Considerato</u>, peraltro, che tale scelta del legislatore  e, prima ancora del costituente, trova il proprio fondamento nella salvaguardia dell’autonomia del Parlamento e nel principio di separazione dei poteri, che si risolve nell’attribuzione a corpi politici, di una funzione che  per sua natura vorrebbe essere affidata a giudici terzi ;<br />
<u>Considerato,</u> tra l’altro, che, allo stato, neppure è dato sapere  quali siano le forze politiche che effettivamente parteciperanno alla competizione elettorale nelle singole circoscrizioni, né quali saranno le liste e non è, dunque, neppure concretamente identificabile l’interesse ad una particolare forma di distribuzione dei seggi alle liste concorrenti alle votazioni;<br />
<u>Ritenuto</u>,  tuttavia, <i>de iure condito</i>, che la natura di corpo politico di ciascuna Camera non esclude che essa, allorchè insorga un eventuale  concreto interesse   alla  verifica di legittimità delle operazioni elettorali, decidendo in sede di verifica dei poteri, operi alla stregua di un vero corpo giudicante, con criteri e procedure di carattere  giurisdizionale e che, anzi, a tal riguardo, sono le stesse parti ricorrenti ed intervenienti a dedurre che la Giunta delle elezioni è dotata del potere di introdurre l’incidente di costituzionalità  (v. memoria prodotta in data odierna, pg. 4);<br />
<u>Ritenuto</u> che, alla luce della carenza di giurisdizione in ordine ai provvedimenti censurati, non compete a questo giudice il rinvio delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti e che, in ogni caso  la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 2008, chiamata a pronunziarsi in ordine alla richiesta referendaria, ha evidenziato la necessità che la riflessione in ordine al sistema elettorale avvenga nella sede politica sua propria, segnalando al   “<i>Parlamento l&#8217;esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l&#8217;attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi</i>”;<br />
<u>Ritenuto</u>, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice e, che, in ragione della particolarità della questione affrontata, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. Seconda bis, <br />
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe  per difetto di giurisdizione. <br />
Spese compensate<b>.<br />
</b><br />
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-27-2-2008-n-1855/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2008 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.1855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.1855</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Ezio Fedullo De Marco (avv. S. Nisticò) c. Comune di Vibo Valentia (avv. G. Bagnato), Edil Moderna s.n.c. (avv. A. Migliaccio), Regione Calabria (n.c.), A.S.L. di Vibo Valentia (n.c.). non si ha nullità nel caso in cui né il ricorrente, né il suo difensore abbiano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.1855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Ezio Fedullo<br />  De Marco (avv. S. Nisticò) c. Comune di Vibo Valentia (avv. G. Bagnato), Edil Moderna s.n.c. (avv. A. Migliaccio), Regione Calabria (n.c.), A.S.L. di Vibo Valentia (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>non si ha nullità nel caso in cui né il ricorrente, né il suo difensore abbiano ricevuto comunicazione dell&#8217;udienza di conferimento dell&#8217;incarico di c.t.u., di assegnazione dei quesiti e di prestazione del giuramento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio – Udienza di conferimento dell’incarico, assegnazione dei quesiti e prestazione del giuramento – Mancata comunicazione al ricorrente o al difensore – Nullità – Esclusione.</p>
<p>2. – Processo – Processo amministrativo – Consulenza tecnica d’ufficio – Art.35 comma 3, d.lg. n.80 del 1998 – Mancato rispetto di prescrizioni del c.p.c. – Portata invalidante – Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il TAR abbia disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio, non si ha nullità ai sensi degli artt.191, 193, 194 e 195, c.p.c., qualora né il ricorrente, né il suo difensore, né il consulente tecnico di parte abbiano ricevuto alcuna comunicazione dell’udienza di conferimento dell’incarico, di assegnazione dei quesiti e di prestazione del giuramento, né hanno ad essa partecipato, perché le suddette disposizioni non comminano una espressa sanzione di nullità a presidio dell’omissione denunciata (art.156, comma 1, c.p.c.) e perché l’atto istruttorio non manca, per effetto del mancato coinvolgimento della parte ricorrente nella fase di conferimento dell’incarico, “dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo” (art. 156, comma 2, c.p.c.), scopo ravvisabile nella ricostruzione dei profili tecnici implicati dalla fattispecie oggetto di controversia.</p>
<p>2. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’art.35 comma 3, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, nel disporre che l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio deve informarsi “alla specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio”, induce a negare portata invalidante al mancato rispetto di prescrizioni, pur previste dal codice di rito, che senza essere depositarie di esigenze essenziali del contraddittorio (salvaguardabili aliunde, ovvero mediante la comunicazione alla parte dell’ordinanza di conferimento dell’incarico e delle date fissate per le attività istruttorie), determinino l’inevitabile allungamento dei tempi di svolgimento del processo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non si ha nullità nel caso in cui né il ricorrente, né il suo difensore abbiano ricevuto comunicazione dell’udienza di conferimento dell’incarico di c.t.u., di assegnazione dei quesiti e di prestazione del giuramento</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-8-10-2004-n-1855/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2004 n.1855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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