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	<title>18526 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18526 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2004 n.18526</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-12-2004-n-18526/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-12-2004-n-18526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2004 n.18526</a></p>
<p>Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Mariangela Caminiti Maria Ambrosio e Angela Luigia Ambrosio (Avv. Francesco Urraro) contro il Comune di San Giuseppe Vesuviano (n.c.) e altri Diritto di accesso &#8211; Actio ad exibendum ex art. 25, l. n. 241/1990 &#8211; Termine decadenziale per la proposizione del ricorso Atto amministrativo &#8211; Diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-12-2004-n-18526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2004 n.18526</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-12-2004-n-18526/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2004 n.18526</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo D’Alessandro, Est. Mariangela Caminiti<br /> Maria Ambrosio e Angela Luigia Ambrosio (Avv. Francesco Urraro) contro il Comune di San Giuseppe Vesuviano (n.c.) e altri</span></p>
<hr />
<p>Diritto di accesso &#8211; Actio ad exibendum ex art. 25, l. n. 241/1990 &#8211; Termine decadenziale per la proposizione del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Diritto di accesso &#8211; Actio ad exibendum ex art. 25, l. n. 241/1990 &#8211; Termine decadenziale per la proposizione del ricorso – Conseguente irricevibilità del ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p>In ordine all’istanza di accesso ai documenti amministrativi, l’art. 25 della Legge n. 241 del 1990 prevede che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito… dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo…..” e , quindi nel termine di trenta giorni. Pertanto, va preso atto della tardività del gravame notificato ben oltre il termine decadenziale dei trenta giorni di cui sopra, decorrente dopo il decorso dei precedenti trenta giorni dalla data di avvenuta notifica della istanza di accesso e, conseguentemente, va dichiarata la irricevibilità del ricorso in quanto proposto da soggetti decaduti dal diritto di azione per il loro mancato esercizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Napoli – V Sezione</b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Carlo d’Alessandro                Presidente<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9900/2004 proposto da</p>
<p><b>Maria AMBROSIO e Angela Luigia AMBROSIO</b>, rappresentate e difese, giusto mandato a margine dell’atto introduttivo, dall&#8217;avv.to Francesco Urraro e con lo stesso elettivamente domiciliate  in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.670,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di  San Giuseppe Vesuviano (Na)</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei <b>sig.ri Luigi Ambrosio, Alfredo Ambrosio</b>, domiciliati in San Giuseppe Vesuviano , Via Roma n.245, non costituiti in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento, <br />
a)	del silenzio serbato dal Comune di San  Giuseppe Vesuviano sull’istanza di accesso e richiesta di copia ai sensi degli art. 21 e ss. della legge 7.8.1990, n.241;<br />	<br />
b)	dell’accertamento del diritto di accesso ex artt. 22 e 25 Legge 7.8.1990, n.241 delle ricorrenti ai documenti amministrativi richiesti con nota  prot. 2807;<br />	<br />
c)	  di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi delle ricorrenti.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di consiglio del 30 settembre 2004, il Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti in giudizio presenti come risulta da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso notificato in data 16 luglio 2004 e depositato il 28 luglio 2004, le ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune di San  Giuseppe Vesuviano sull’istanza di accesso e richiesta di copia ai sensi degli art. 21 e ss. della legge 7.8.1990, n.241 dalle stesse presentata in data 13 maggio 2004 prot. n.2807 e hanno anche chiesto al Tribunale l’accertamento del diritto di accesso, ex artt. 22 e 25 Legge 7.8.1990, n.241, in capo alle stesse ai documenti amministrativi richiesti con  detta istanza.<br />
Deducono come motivi: 1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art.3  legge 241/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art.2 L. 205/2000.<br />
2) Eccesso di potere per omessa istruttoria. Violazione del giusto procedimento di legge.<br />
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano e gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio. <br />
Nell’odierna  Camera di consiglio il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Il  Collegio preliminarmente, esaminando gli aspetti di rito, ritiene  che il ricorso è irricevibile.<br />
Dall’esame degli atti risulta che l’istanza di accesso è stata presentata al Comune di San Giuseppe Vesuviano in data 13 maggio 2004, prot. 2807, mentre il ricorso proposto dalle signore M.Ambrosio e A.L.Ambrosio è stato notificato al Comune e ai signori L.Ambrosio e A. Ambrosio in data 16 luglio 2004. <br />
A tale proposito, osserva il Collegio che, sulla base dei principi generali, ai sensi dell’art. 25 della Legge n. 241 del 1990 “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito……..dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo…..” e , quindi nel termine di trenta giorni.<br />
Pertanto, va preso atto della tardività del gravame notificato in data 16 luglio 2004, ben oltre il termine decadenziale dei trenta giorni di cui sopra, decorrente dopo il decorso  dei precedenti trenta giorni dalla data di avvenuta notifica della istanza  di accesso e, conseguentemente, va dichiarata la irricevibilità del ricorso in quanto proposto da soggetti decaduti dal diritto di azione per il loro mancato esercizio entro il termine perentorio stabilito dalla legge.<br />
Nulla si dispone per le spese di giudizio non essendosi costituiti l’Amministrazione comunale e gli altri soggetti  intimati.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sezione V, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.<br />
Nulla dispone per le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2004.</p>
<p>Carlo             d’Alessandro     &#8211; Presidente<br />
Mariangela     Caminiti             &#8211; Referendario, estensore</p>
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