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	<title>1849 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1849 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a></p>
<p>P. Biancofiore Pres., E. Traina Est. (XX rapp. dall&#8217;avv.to R. Castorina c. Ministero della Salute rappr. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato). L&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; 1.- Professioni sanitarie &#8211; psicomotricista &#8211; riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Biancofiore Pres., E. Traina Est.  (XX rapp. dall&#8217;avv.to R. Castorina c. Ministero della Salute rappr. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Professioni sanitarie &#8211; psicomotricista &#8211; riconoscimento dei titoli conseguiti con la previgente disciplina &#8211; limite temporale del 17 marzo 1999 &#8211; legittimità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Legittimamente l&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; dei titoli di psicomotricista conseguiti secondo il previgente ordinamento, in quanto rilasciati anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/02/2019</p>
<p>N. 01849/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 07304/2014 REG.RIC.</p>
</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7304 del 2014, proposto da: omissis, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Roberta Castorina del Foro di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Salvatore Piermartini, in Roma, Piazza Adriana n. 11;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., e Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta in carica, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; dei provvedimenti, emanati dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute, dichiarativi della inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli conseguiti ai sensi dell&#8217;ordinamento previgente ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie ai sensi del DPCM 26 luglio 2011e del Decreto Assessoriale 1903/13 del 14 ottobre 2013:</p>
<p>omissis</p>
<p>&#8211; dell&#8217;Avviso pubblico, allegato al Decreto Assessoriale n. 01904 del 14 ottobre 2013, emesso dalla Regione Siciliana per la presentazione delle domande di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell&#8217;area sanitaria, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i, su Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2011), nella parte in cui limita il riconoscimento dell&#8217;equivalenza ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie ai soli titoli conseguiti secondo il pregresso ordinamento entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995 (art. 7 lett. a);</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti degli interessati ricorrenti;</p>
<p>Nonchè per la declaratoria</p>
<p>del diritto dei ricorrenti, in possesso del titolo di &#8220;Psicomotricista&#8221; rilasciato, a seguito di corso di formazione triennale e superamento degli esami finali, in conformità  del pregresso ordinamento (L. n. 341/90), conseguito oltre il termine previsto dal 17 marzo 1999, da Enti privati accreditati alla Formazione Professionale dalla Regione Siciliana, alla valutazione ai fini del riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione Sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità  e della Regione Siciliana;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Con l&#8217;odierno mezzo di tutela, notificato il 7 maggio 2014 e depositato il 30 maggio successivo, i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata dichiarata la inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione Sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; dei titoli dagli stessi conseguiti secondo il previgente ordinamento, in quanto rilasciati successivamente alla data del 17 marzo 1999.</p>
<p>1.1. A supporto del gravame espongono che:</p>
<p>&#8211; in data 14 ottobre 2013, la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività  Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Area Interdipartimentale 7 &#8220;Formazione e Comunicazione&#8221; &#8211; emanava l&#8217;Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell&#8217;area sanitaria, di cui all&#8217;art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il quale precisava, all&#8217;art. 2 lett. a), che ai fini del riconoscimento i titoli dovevano essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 ed il relativo corso formativo doveva avere avuto inizio entro il 31 dicembre 1995 e che non sarebbero stati presi in considerazione titoli giù  dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità  emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 42/1999;</p>
<p>&#8211; i ricorrenti, tutti in possesso del titolo di &#8220;Psicomotricista&#8221;, conseguito previo corso di formazione triennale e superamento di esame finale rilasciato da Ente privato accreditato alla Formazione Professionale dalla Regione Sicilia (&#8220;CRESPP&#8221; &#8211; Centro Ricerche e Studi Pedagogia e Psicologia e &#8220;Istituto Euromediterraneo&#8221;), conformemente ai parametri del vecchio ordinamento di cui alla Legge n. 341/1990, ancorchè conseguito successivamente al 17 marzo 1999, e avendo svolto la relativa attività  professionale, partecipavano all&#8217;avviso per il riconoscimento dell&#8217;equivalenza del titolo posseduto;</p>
<p>&#8211; la Regione Siciliana, tuttavia, comunicava loro, tramite i provvedimenti impugnati, che non avrebbe dato corso alla richiesta di riconoscimento, da dichiararsi inammissibile poichè &#8220;Il titolo presentato è stato conseguito oltre il termine previsto del 17 marzo 1999&#8221;.</p>
<p>1.2. Avverso gli impugnati provvedimenti deducono quattro censure con le quali lamentano svariati profili di eccesso di potere evidenziando, in primo luogo, la disparità  di trattamento tra situazioni analoghe, cioè tra coloro cha abbiano conseguito il titolo oggetto di procedura di riconoscimento prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo abbiano conseguito successivamente a tale data, poichè la Regione Siciliana ha continuato ad accreditare gli Enti di formazione; l&#8217;illogicità  derivante dalla inutilizzabilità  del titolo di Psicomotricista acquisito in data successiva al 17 marzo 1999, ancorchè conseguito in modo analogo e, quindi, sostanzialmente conforme a quello del vecchio ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva; il fatto che la limitazione lesiva deriverebbe dalla applicazione di una circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2011 ed, infine, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost. in quanto non sarebbe stata effettuata una corretta ponderazione degli interessi in gioco, ancorando ad un dato esclusivamente temporale la valutazione di professionalità  acquisita dai soggetti interessati e sostanzialmente identica a quella di altri soggetti.</p>
<p>2. Si sono costituite in giudizio, tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato, le amministrazioni intimate le quali, nell&#8217;invocare la reiezione del gravame, hanno eccepito che la limitazione dei titoli ammessi al riconoscimento dell&#8217;equivalenza a quelli conseguiti prima del 17 marzo 1999 è sancita dall&#8217;art. 5 del DPCM del 26 luglio 2011, avente ad oggetto il recepimento dell&#8217;Accordo, ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sui &quot;Criteri e modalità  per il riconoscimento dell&#8217; equivalenza ai diplomi dell&#8217;area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42&#8243; e che la Circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute ha emanato esclusivamente indicazioni operative volte a rendere uniforme l&#8217;attività  istruttoria demandata dallo stesso DPCM alle Regioni e Province autonome, stabilendo all&#8217;art. 2.1 che queste ultime, in sede di istruttoria delle domande, debbano dichiarare l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza nell&#8217;ipotesi, tra le altre, in cui il titolo di cui si chiede l&#8217;equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995.</p>
<p>L&#8217;Avvocatura erariale ha, altresì, osservato che qualora i titoli posseduti dai ricorrenti fossero stati conseguiti in esito a corsi di formazione iniziati antecedentemente alla data di emanazione del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 56, che ha regolamentato il profilo professionale del &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; ed il relativo percorso formativo, gli stessi risulterebbero, peraltro, per effetto dell&#8217;ulteriore Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (&#8220;Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base&#8221;), giù  riconosciuti come equipollenti, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al relativo diploma universitario, sempre che i corsi relativi siano iniziati entro il 31 dicembre 1995, concludendo, in tale ipotesi, per l&#8217;irricevibilità  del ricorso.</p>
<p>3. Con ordinanza n. 2884 del 26 giugno 2014 è stata respinta la proposta istanza cautelare in ragione della ritenuta insussistenza di profili di fondatezza del ricorso.</p>
<p>4. In vista dell&#8217;udienza di discussione del ricorso nel merito l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente evidenziato l&#8217;infondatezza dei motivi di gravame.</p>
<p>5. All&#8217;udienza del 29 gennaio 2019 il ricorso è stato, infine, posto in decisione.</p>
<p>6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame della preliminare questione di ricevibilità  del mezzo di tutela proposto in ragione dell&#8217;infondatezza dello stesso.</p>
<p>Possono, peraltro, essere congiuntamente esaminati i quattro motivi di censura in quanto strettamente attinenti.</p>
<p>6.1. E&#8217;, innanzitutto, opportuno premettere una sintetica disamina del quadro normativo presupposto all&#8217;emanazione dei provvedimenti oggi impugnati.</p>
<p>L&#8217;art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 &#8220;Riordino della disciplina in materia sanitaria&#8221;, in attuazione della delega di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha disposto che &#8220;la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate&#8221;; che &#8220;il Ministro della sanità  individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili&#8221; e che &#8220;i diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell&#8217;università  competente&#8221;, così affidando la formazione del personale sanitario, in via esclusiva, ad un percorso teorico pratico da svolgersi in ambito ospedaliero ed universitario, uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p>In attuazione della disposizione citata sono stati, inoltre, emanati diversi Decreti Ministeriali inerenti i diversi profili delle professioni sanitarie per le quali, di concerto con i competenti organi, sono stati attivati i relativi corsi universitari. Tra questi vi è il DM 17 gennaio 1997, n. 56 che regolamenta la figura ed il profilo professionale di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;.</p>
<p>Successivamente è intervenuta la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 la quale, all&#8217;art. 4, ha disposto che in relazione ai diplomi professionali conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:</p>
<p>a) &#038; &#8220;i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l&#8217;iscrizione ai relativi albi professionali o l&#8217;attività  professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base&#8221; (comma 1);</p>
<p>b) &#8220;con decreto del Ministro della sanità , d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;università  e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti&#038;. i criteri e le modalità  per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali&#8221; (comma 2).</p>
<p>La norma da ultimo citata, in attuazione del disegno di riforma delle professioni sanitarie intrapreso dalla L. 421/1992 e dal D. Lgs. 502/1992, ha dunque disposto in quali casi e condizioni i titoli professionali rilasciati antecedentemente ad essa potessero essere considerati equipollenti a quelli emanati secondo il nuovo regime ed in quali altri casi gli stessi fossero, invece, soggetti alla procedura di riconoscimento, demandando i criteri e le modalità  di quest&#8217;ultima ad un Decreto Ministeriale.</p>
<p>Peraltro, in ragione della sopravvenuta modificazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale 3/2001, che ha come noto attribuito le materie &#8220;professioni&#8221; e &#8220;tutela della salute&#8221; alla competenza legislativa concorrente, i criteri in argomento sono stati dettati da un DPCM &#8211; adottato in data 26 luglio 2011 &#8211; di recepimento dell&#8217;Accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>L&#8217;art. 1 comma 3 del suddetto Accordo ha stabilito che &#8220;Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell&#8217;equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 5 dell&#8217;Accordo recepito nel citato DPCM, rubricato &#8220;Titoli ammessi alla procedura di valutazione&#8221; ha, inoltre, disposto che:</p>
<p>&#8211; &#8220;I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell&#8217;equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995&#8221;;</p>
<p>&#8211; &#8220;fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all&#8217;istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformità  all&#8217;ordinamento allora vigente, abbiano consentito l&#8217;esercizio professionale&#8221;.</p>
<p>Infine, la Circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 ha fornito a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l&#8217;attività  istruttoria di propria competenza, in attuazione di quanto disposto dal citato DPCM 26 luglio 2011.</p>
<p>6.2. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, la Regione Siciliana, in attuazione del più¹ volte citato Accordo recepito nel DPCM da ultimo citato, ha dunque avviato la procedura di riconoscimento dell&#8217;equivalenza con Avviso pubblico del 14 ottobre 2013.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo recava l&#8217;esplicita indicazione (cfr. art. 2) secondo la quale oggetto del riconoscimento erano esclusivamente &#8220;i titoli rilasciati entro il 17 marzo 1999 in esito a corso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995&#8221;, conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari e stabiliva, di conseguenza (cfr. art. 7), l&#8217;inammissibilità  di istanze aventi ad oggetto titoli non conseguiti entro il 17 marzo 1999 o a seguito di corso iniziato dopo il 31 dicembre 1995.</p>
<p>6.3. Occorre a questo punto evidenziare che la giurisprudenza, sia di questa Sezione che del Consiglio di Stato (TAR Lazio, sez. III Quater, sent. n. 929 del 25 gennaio 2016 e Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1520 del 9 marzo 2018) ha giù  avuto modo di precisare che:</p>
<p>&#8211; &#8220;l&#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 42/99 ha sancito, ricorrendo determinate condizioni, direttamente l&#8217;equipollenza di alcuni titoli conseguiti nel vecchio ordinamento, demandando per altri ad un decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro dell&#8217;università  e della ricerca scientifica, la definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari di cui all&#8217;art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base, degli ulteriori titoli acquisiti anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali&#8221;;</p>
<p>&#8211; la disposizione, avente chiara portata intertemporale, è stata attuata con il DPCM 26 luglio 2011 il quale, recependo l&#8217;accordo stipulato tra Governo, Regioni e Province autonome ex art. 4 D. Lgs. n. 281/1997 &#8220;ha scolpito i &#8220;Criteri e modalità  per il riconoscimento dell&#8217;equivalenza ai diplomi universitari dell&#8217;area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento&#8221;, costituente &#8220;l&#8217;immediato parametro per la costruzione degli avvisi pubblici in questione, uniformi per tutte le regioni&#8221;, ed ha altresì recepito &#8220;il margine temporale ultimo di conseguimento degli altri titoli da poter prendere in considerazione ai fini dell&#8217;equipollenza, costituito dalla data di entrata in vigore della legge in attuazione n. 42/1999 (il 17 marzo 1999)&#8221;, chiarendo inoltre che &#8220;oltre al limite temporale connaturato all&#8217;entrata in vigore della legge n. 42/1999 (art. 5, comma 2) continua a sussistere quello del 31 dicembre 1995, derivante dalle riformate regole di formazione universitaria del personale sanitario (art. 5, comma 1)&#8221;.</p>
<p>6.4. Deve, pertanto, ritenersi che i provvedimenti oggetto del presente giudizio, nel dichiarare l&#8217;inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dei titoli di psicomotricista conseguiti successivamente alla data di entrata in vigore della più¹ volte citata L. 42/1999, abbiano fatto corretta applicazione delle disposizioni degli atti attuativi di quest&#8217;ultima, il cui contenuto è stato riportato al punto 6.1 che precede.</p>
<p>6.5. L&#8217;avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana, nel limitare la possibilità  di riconoscimento ai soli titoli individuati dal DPCM del 26 luglio 2011, e dunque a quelli conseguiti entro il 17 marzo 1999 a seguito di corsi iniziati non oltre il 31 dicembre 1995, non può infatti essere ritenuto affetto dal lamentato vizio di disparità  di trattamento rispetto ai titoli conseguiti entro le date suddette, posto che l&#8217;applicazione di tali limiti temporali costituisce diretta conseguenza dell&#8217;entrata in vigore della Legge 42/1999, come giù  affermato dalla giurisprudenza richiamata al superiore punto 6.3.; peraltro i ricorrenti, lamentando esclusivamente l&#8217;inutilizzabilità  del proprio diploma in quanto acquisito successivamente al 17 marzo 1999 non hanno chiarito se i titoli in questione siano stati, o meno, conseguiti in esito a corso intrapreso prima del 31 dicembre 1995.</p>
<p>6.6. La ricostruzione del quadro normativo di cui al punto 6.1 consente, altresì, di ritenere parimenti priva di fondamento l&#8217;ulteriore censura svolta in ricorso in merito all&#8217;asserita derivazione dell&#8217;opposto limite temporale entro il quale il titolo oggetto di riconoscimento deve essere stato conseguito dalla Circolare ministeriale del settembre 2011, considerato che quest&#8217;ultima, come correttamente eccepito dall&#8217;Avvocatura erariale, ha semplicemente dettato disposizioni finalizzate a raccordare e rendere uniformi le attività  di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, mentre il limiti contestati costituiscono diretta applicazione della Legge 42/1999 e del DPCM del 26 luglio 2011, della stessa attuativo, il quale peraltro non è stato impugnato dagli odierni ricorrenti.</p>
<p>7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso non risulta fondato e deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p>8. La parziale novità  nonchè la complessità  delle questioni trattate possono, peraltro, costituire motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente FF</p>
<p>Massimo Santini, Consigliere</p>
<p>Emanuela Traina, Referendario, Estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/5/2011 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-5-2011-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-5-2011-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/5/2011 n.1849</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Consiglio dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici che iscrive un&#8217;annotazione a carico della ricorrente, nel casellario degli operatori economici di lavori, servizi e forniture, in seguito alla segnalazione avvenuta con riferimento ad una gara per la fornitura di tubazioni per condotte idriche, in quanto la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-5-2011-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/5/2011 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Consiglio dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici che iscrive un&#8217;annotazione a carico della ricorrente, nel casellario degli operatori economici di lavori, servizi e forniture, in seguito alla segnalazione avvenuta con riferimento ad una gara per la fornitura di tubazioni per condotte idriche, in quanto la prolungata menomazione delle prerogative e dell’attività imprenditoriale della società ricorrente, e&#8217; sicuramente grave e irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01849/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03277/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3277 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Sertubi Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Chiti, Armando Gamalero, Ugo Petronio, con domicilio eletto presso Ugo Petronio in Roma, via Ruggero Fauro, 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc Multiservizi Spa</b>;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Consiglio dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, n. 20 del 23 febbraio 2011 recante l’iscrizione della annotazione, a carico della ricorrente, nel casellario degli operatori economici di lavori, servizi e forniture, in seg<br />
&#8211; della nota dell’Autorità prot. n. 32618/2011 recante la comunicazione di tale annotazione nel casellario a decorrere dal 24 marzo 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso non sia carente di profili di fumus (meritevoli di essere approfonditi in sede di merito) e che il danno, sotto l’aspetto della prolungata menomazione delle prerogative e dell’attività imprenditoriale della società ricorrente, sia per quest’ultima sicuramente grave e irreparabile;<br />	<br />
Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza cautelare, con sospensione degli atti impugnati, e che tuttavia le spese della presente fase cautelare, sussistendo giusti motivi, possano essere compensate tra le parti;<br />	<br />
Ritenuto infine di dover fissare l’udienza di merito per il 7.3.2012.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie e per l&#8217;effetto sospende gli atti impugnati dell’AVCP.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7.3.2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a></p>
<p>va sospesa, ai fini dell&#8217;ammissione con riserva, l’esclusione da concorso per l’immissione per titoli di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa dell’Esercito in servizio permanente, considerando quanto previsto dall’art. 166 c.p. circa gli effetti della sospensione condizionale della pena irrogata con sentenza penale (la sentenza penale di condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospesa, ai fini dell&#8217;ammissione con riserva, l’esclusione da concorso per l’immissione per titoli di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa dell’Esercito in servizio permanente, considerando quanto previsto dall’art. 166 c.p. circa gli effetti della sospensione condizionale della pena irrogata con sentenza penale (la sentenza penale di condanna patteggiata non ha effetti automatici in ordine all’accesso a posti di lavoro pubblici, poiche&#8217; occorre considerare gli effetti dell’applicata sospensione condizionata della pena: Cons. Stato 2678/2008). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01849/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02419/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cataldo Rizzo</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Amina L’Abbate, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Roma, Sez. I bis n. 220 dd. 20 gennaio 2011, concernente l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’immissione per titoli di 3392 unità nel ruolo dei volontari di truppa dell’Esercito in servizio permanente.	</p>
<p>Visto l’art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Cataldo Rizzo;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Fulvio Rocco e udito per il ricorrente l’Avv. Amina l’Abbate;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso proposto in primo grado non appare, allo stato, privo di fumus boni iuris, anche con riferimento al precedente di cui alla decisione n. 2678 dd. 13 maggio 2008, resa da questa stessa Sezione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
Respinge l’appello (Ricorso numero: 2419/2011).<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1849/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-1849/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1849</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca M. M. R. M. (avv.ti C. Mastino e P. F. Cugudda) c/ il Banco di Sardegna, Direzione Area di Olbia (avv. Prof. B. Ballero è sottratta ad accesso la documentazione riguardante la movimentazione di un conto corrente bancario Procedimento amministrativo – Diritto di accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> M. M. R. M. (avv.ti C. Mastino e P. F. Cugudda) c/ il Banco di Sardegna, Direzione Area di Olbia (avv. Prof. B. Ballero</span></p>
<hr />
<p>è sottratta ad accesso la documentazione riguardante la movimentazione di un conto corrente bancario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Attività bancaria in regime privatistico – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ sottratta alla disciplina dell’accesso di cui all’art. 22, e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, la documentazione riguardante la movimentazione di un conto corrente bancario, dal momento che i relativi atti non sono qualificabili né come espressione di attività di pubblico interesse, in quanto scaturiscono da un tipico contratto bancario di sicura natura privatistica, né come atti amministrativi oggettivi, seppur adottati da soggetti di diritto privato, in quanto è assente qualsiasi profilo attinente all’esercizio di funzioni pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>.  <br />
</b></p>
<p align=center>
<p><B>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA		<br />	<br />
SEZIONE PRIMA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n° 638/08 proposto dalla </p>
<p><b>sig.ra Maria Maddalena Rita Meloni</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Casimiro Mastino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pier Filippo Cugudda in Cagliari, via Carrara n. 22,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Banco di Sardegna, Direzione Area di Olbia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Prof. Benedetto Ballero presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la condanna
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del Banco di Sardegna a consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione riguardante la movimentazione del conto corrente bancario n. 0033355.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Banco di Sardegna.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Con svariate istanze, la sig.ra Maria Maddalena Rita Meloni, nella sua asserita qualità di erede del fratello Gian Lucio Meloni, ha chiesto al Banco di Sardegna di poter accedere alla documentazione completa riguardante la movimentazione del conto corrente intestato al <i>de cuius</i>. Di fronte all’inerzia del Banco di Sardegna, in data 5 giugno 2008, il ricorrente ha sollecitato ulteriormente una risposta in accoglimento delle sue richieste.<br />
2. &#8211; Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 2008 e depositato il successivo 1° agosto, la ricorrente deduce i seguenti motivi:<br />
1° Violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto l’accesso agli atti e documenti richiesti non può essere negato a chi deve tutelare situazioni giuridiche rilevanti.<br />
2° Violazione dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto non è necessaria alcuna documentazione per l’esercizio del diritto d’accesso, se non quella necessaria a dimostrare la sussistenza dell’interesse.<br />
3° Illiceità della pretesa del pagamento di diritti per l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1999.<br />
3. &#8211; Si è costituito il Banco di Sardegna, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ovvero irricevibile per tardività o inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Nel merito, conclude per l’infondatezza.<br />
4. – Il ricorso è infondato, in quanto l’accesso ai documenti detenuti dall’Ente intimato non rientra nelle ipotesi regolate dagli art. 22 ss. della legge n. 241 del 1990. L’art. 22 cit., alla lettera e) del comma 1, introducendo la definizione legislativa del concetto di pubblica amministrazione valida nell’ambito della disciplina sul diritto di accesso, limita l’esercizio di questo alla <i>“attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. <br />
</i>La documentazione richiesta dalla ricorrente attiene , in effetti, ad un rapporto di diritto privato intercorso tra la banca e il fratello della ricorrente. Gli atti di cui si chiede l’accesso non sono qualificabili né come espressione di attività di pubblico interesse, in quanto scaturiscono da un tipico contratto bancario di sicura natura privatistica; né come atti amministrativi oggettivi, seppur adottati da soggetti di diritto privato (come indubbiamente è l’istituto di credito intimato), in quanto è assente qualsiasi profilo attinente all’esercizio di funzioni pubbliche (come, invece, si afferma con riguardo allo svolgimento del servizio di tesoreria in cui è <i>“la norma di legge che, impedendo agli enti ad essa soggetti di approntare un proprio sistema di gestione del denaro, ha imposto il trasferimento dei detti compiti in capo al soggetto privato, così che l&#8217;attività di tesoreria svolta da un istituto bancario  … è attività oggettivamente pubblica e, sotto tale profilo, anche l&#8217;operatore professionale privato che la esercita è sottoposto allo statuto della p.a.; pertanto, l&#8217;attività del tesoriere, in quanto attività amministrativa in senso oggettivo, è sottoposta alla disciplina dell&#8217;accesso”</i>: si veda, in tal senso, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 aprile 2005 , n. 5000).<br />
5. – Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
Paolo Numerico 		Presidente<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri	Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca		Referendario – estensore</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 27/10/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-27-10-2008-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2008 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru M. Bullita (Avv. P. Loi) c. Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile (Avv. Stato) la diagnosi medica non basta a dimostrare l&#8217;esistenza di una causa impeditiva all&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco – concorso – esiti cicatriziali cheratomia radiale –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Atzeni, Est. T. Aru<br /> M. Bullita (Avv. P. Loi) c. Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>la diagnosi medica non basta a dimostrare l&#8217;esistenza di una causa impeditiva all&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico Impiego – Vigili del Fuoco – concorso – esiti cicatriziali cheratomia radiale – giudizio diagnostico non seguito da giudizio medico-legale – esclusione dal concorso – illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora un candidato al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all&#8217;impiego per &#8220;esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS&#8221;, ma il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio medico &#8211; legale necessario per ricollegare la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti  dall&#8217;art. 2, lett. g)  d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive dell&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico, deve essere caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura concorsuale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2078/1996 proposto dal</p>
<p>sig. <b>Marco Bullita</b> rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 22, presso lo studio del medesimo legale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno – Direzione Generale Protezione Civile e S.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della determinazione del 6 aprile 1996 con la quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al Concorso pubblico per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ad esso inerente, conseguente o presupposto ed, in particolare, il telegramma in data 4 aprile 1996 col quale gli è stata comunicata la predetta non idoneità e gli atti di accertamento psico-fisico attitudinali, di estremi ignoti, con i quali il ricorrente è stato riconosciuto non idoneo.																																																																																												</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il Primo Referendario dott. Tito Aru;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 1° giugno 2005 l’avv. Piergiorgio Loi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 1° giugno 1996 e depositato il successivo giorno 12, il ricorrente espone di aver partecipato al concorso pubblico per esami a 588 posti di vigile in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma di essere stato giudicato non idoneo a seguito dell’espletamento degli accertamenti psico-fisico attitudinali per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.<br />	<br />
	Avverso tale provvedimento il sig. Bullita ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 2 comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Illogicità manifesta: in quanto gli esiti cicatriziali riscontrati sarebbero ben diversi dai postumi degli interventi chirurgici richiesti dalla norma posta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento di non idoneità.<br />
	Concludeva quindi il ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 394/96 dell’8 luglio 1996 il Tribunale adito ha accolto, ai fini dell’ammissione con riserva alle successive fasi procedimentali, l’istanza cautelare di sospensione.<br />	<br />
	In vista dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno integrato le loro difese con ulteriori scritti difensivi con i quali hanno confermato le rispettive conclusioni.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 1° giugno 2005, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	A seguito dell’ordinanza cautelare di ammissione con riserva il ricorrente ha partecipato – superandole &#8211; alle prove concorsuali ed è stato assunto con riserva a decorrere dal 29 dicembre 1997.<br />	<br />
	Di qui il permanere del suo interesse alla definizione con sentenza del presente giudizio.<br />	<br />
	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
	Il bando del concorso per cui è causa richiedeva tra l’altro, tra i requisiti di ammissione, all’art. 2, punto n. 9, l’incondizionata idoneità psico-fisica ed attitudinale all’impiego da accertarsi da un’apposita commissione medica.<br />	<br />
	Il ricorrente è stato sottoposto a visita il 25 marzo 1996 ed è stato dichiarato non idoneo per il seguente motivo: “Esiti cicatriziali di cheratotomia OD e OS (art. 2, comma 1°, punto G del D.M. 3.5.1993 n. 228)”.<br />	<br />
	Tale ultima disposizione comprende tra le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso nelle qualifiche dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale vigili del fuoco i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell’occhio.<br />	<br />
	Orbene, premesso che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatt, nel caso di specie il ricorso si appalesa fondato e dev&#8217;essere accolto con la conseguenziale statuizione di annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	Come precisato dalla giurisprudenza formatasi su fattispecie analoghe a quella in esame, infatti, qualora un candidato al concorso nazionale per vigili del fuoco sia stato dichiarato inidoneo all&#8217;impiego per &#8220;esiti cicatriziali cheratomia radiale CD e CS&#8221;, ma il giudizio diagnostico non sia stato seguito dal giudizio medico &#8211; legale necessario per ricollegare la riscontrata infermità ad uno dei quadri patologici previsti  dall&#8217;art. 2, lett. g)  d.m. 3 maggio 1993 n. 228 come cause impeditive dell&#8217;ammissione all&#8217;impiego pubblico, deve essere caducata la decisione dell’Amministrazione di escluderlo dalla procedura concorsuale (cfr:  Consiglio Stato sez. IV, 30 agosto 1996, Ord. n. 1118).<br />	<br />
Poiché nel caso di specie sono mancati – successivamente all’esito della visita cui è stato sottoposto il sig. Bullita &#8211; &#8211; agli accertamenti volti a verificare in concreto la sussistenza di una delle cause di inidoneità previste dalla disciplina speciale sopra richiamata, e tenuto altresì conto sia delle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica in ordine all’efficacia della tipologia di intervento cui è stato sottoposto il ricorrente – il quale nelle più recenti visite specialistiche ha evidenziato un visus di 10/10 per ciascun occhio – sia del rilievo che nelle stesse visite specialistiche il sig. Bullita è risultato perfettamente idoneo alle mansioni che svolge da circa un decennio per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare a suo tempo proposta, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 1° giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:</p>
<p>&#8211; Manfredo Atzeni, 	Presidente f.f.,<br />	<br />
&#8211; Alessandro Maggio, Consigliere,<br />
&#8211; Tito Aru, 		Primo Referendario, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1849/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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