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	<title>1846 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1846 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente, Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore PARTI: (M. A. L. J., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Lucentini c. Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato) In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma, l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore PARTI: (M. A. L. J., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Lucentini c. Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma, l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle contestuali esigenze di salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Sicurezza Pubblica e Privata &#8211; armi &#8211; licenza di porto d&#8217;armi &#8211; valutazioni della p.A. competente &#8211; lata discrezionalità  &#8211; sussiste.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma, l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle contestuali esigenze di salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico: nel contesto di una valutazione resa all&#8217;attualità , le stesse esigenze emerse in occasione di un precedente rinnovo possono risultare diverse da quelle successivamente palesatesi. Conseguenza dell&#8217;ampia discrezionalità  in materia è, altresì, l&#8217;assenza di un onere motivazionale troppo stringente in capo all&#8217;Amministrazione, tale per cui i relativi provvedimenti saranno in ogni caso sindacabili solo nelle ipotesi di irragionevolezza, illogicità  e arbitrarietà .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/08/2019<br /> <strong>N. 01846/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02052/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2015, proposto da M. A. L. J., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Lucentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Milano, via Freguglia, 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 20 maggio 2015, notificato al ricorrente in data 25 giugno 2015, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il sig.J. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Milano ha disposto nei suoi confronti il rigetto dell&#8217;istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale, deducendone l&#8217;illegittimità  sulla base dei seguenti motivi:<br /> 1) eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990) per difetto e/o insufficiente motivazione;<br /> 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42 TULPS.<br /> Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> Alla camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 la Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare.<br /> Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all&#8217;art. 74 c.p.a.<br /> 2.1. Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d&#8217;armi fino a che, in data 9.3.2012, la Prefettura di Milano disponeva nei suoi confronti un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi nonchè la revoca della licenza, in considerazione dello stato di conflittualità  familiare in cui l&#8217;interessato risultava versare in quel momento; avverso i due provvedimenti l&#8217;interessato proponeva due distinti ricorsi dinanzi a questo Tribunale, definiti (previa riunione degli stessi) con sentenza di accoglimento n. 1148/2014.<br /> Successivamente il ricorrente presentava istanza di rilascio di porto di pistola per difesa personale, che veniva rigettata dal Prefetto con il decreto oggetto dell&#8217;odierno gravame.<br /> 2.2. Il sig.J., in sintesi, lamenta che la Prefettura non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle ragioni che in passato gli hanno sempre consentito di ottenere la licenza di porto di pistola per uso personale: l&#8217;interessato, di professione dirigente medico ortopedico, avrebbe la necessità  di effettuare visite domiciliari presso pazienti in quartieri isolati e in orari notturni, con possibilità  di trovarsi a trasportare farmaci di categoria stupefacente; in mancanza di mutamenti di fatto rispetto al passato, l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione sarebbe contraddittorio.<br /> 2.3. Le censure non convincono.<br /> 2.3.1. Il costrutto motivazionale del gravato provvedimento, come emerge dalla semplice lettura dello stesso, consente di cogliere chiaramente le ragioni che hanno indotto la Prefettura a negare il rilascio della licenza.<br /> In particolare, l&#8217;Amministrazione:<br /> &#8211; ha preso atto del fatto che il sig.J., in passato, deteneva per anni il porto d&#8217;arma per difesa personale, nonchè della circostanza che il divieto di detenzione armi e la revoca del porto di pistola disposti nei suoi confronti sono stati annullati in sede giurisdizionale;<br /> &#8211; ha correttamente evidenziato, tuttavia, che non esiste uno specifico rischio di categoria legato alla professione svolta dal ricorrente;<br /> &#8211; ha tenuto conto, peraltro, della comunicazione della Direzione Sanitaria del Policlinico San Donato del 23.2.2015 (v. all. 7 della produzione ministeriale), da cui emerge che, a partire dal 31.1.2015, il ricorrente è autorizzato a trasportare farmaci di categoria stupefacente solo all&#8217;interno dello stesso Policlinico e non nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  ambulatoriale dallo stesso svolta.<br /> &#8211; ha conseguentemente ritenuto di non ravvisare in capo al ricorrente, a differenza del passato, particolari motivi di esposizione a rischio.<br /> 2.3.2. In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle contestuali esigenze di salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico: nel contesto di una valutazione resa all&#8217;attualità , le stesse esigenze emerse in occasione di un precedente rinnovo possono risultare diverse da quelle successivamente palesatesi (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4915/2018).<br /> Conseguenza dell&#8217;ampia discrezionalità  in materia è, altresì, l&#8217;assenza di un onere motivazionale troppo stringente in capo all&#8217;Amministrazione, tale per cui i relativi provvedimenti saranno in ogni caso sindacabili solo nelle ipotesi di irragionevolezza, illogicità  e arbitrarietà  (v., <em>ex multis</em>, T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. V, n. 4154/2016), che nel caso di specie non sono ravvisabili.<br /> 2.3.3. Sotto diverso profilo, occorre rilevare che il ricorrente &#8211; nonostante debba ritenersi esclusa, come visto, la rilevanza <em>ex se </em>del tipo di attività  professionale dallo stesso svolta &#8211; non ha fornito elementi specifici e attuali idonei a dimostrare il &#8220;bisogno&#8221; di portare l&#8217;arma, richiedendo per se stesso una protezione personale ulteriore rispetto a quella che, per tutti i cittadini, è istituzionalmente assicurata dagli organismi statali di sicurezza pubblica.<br /> 2.3.4. Le censure, pertanto, vanno respinte.<br /> 2.4. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità  della vicenda.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1846</a></p>
<p>Pres. G. Severini, Est. V. Perotti. Ministero della giustizia (Avvocatura), contro Area S.p.A. (Avv.ti M. Protto, A. Gemma, G. Corbyons e F. Ambrosetti), Sio S.p.A. (n.c.) Sull&#8217;esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali 1. Appalti &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Risultanze indagini o procedimenti penali &#8211; Art. 80, comma 5,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Severini, Est. V. Perotti. Ministero della giustizia (Avvocatura), contro Area S.p.A. (Avv.ti M. Protto, A. Gemma, G. Corbyons e F. Ambrosetti), Sio S.p.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;esclusione del concorrente per gravi illeciti professionali</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Risultanze indagini o procedimenti penali &#8211; Art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Esclusione</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">2. Appalti &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Gravi indizi &#8211; Valutazione affidabilità  dell&#8217;operatore economico &#8211; Risultanze indagini o procedimenti penali &#8211; Art. 80, c. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Discrezionalità  P.A. &#8211; Esclusione</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Negli appalti secretati la presenza di indagini o di procedimenti penali per fatti che riguardano l&#8217;esecuzione di attività  analoghe a quelle oggetto di affidamento è sufficiente a far sorgere il dubbio circa l&#8217;integrità  professionale di cui all&#8217;art. 80, c. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016. Ne consegue che le risultanze delle indagini penali assumono in ogni caso rilievo come fattore sintomatico dell&#8217;inaffidabilità  dell&#8217;operatore economico e, come tali, sono di per sì© sufficienti a giustificarne l&#8217;esclusione. Ciù² a maggior ragione vale per il caso in cui &#8211; come quello in esame &#8211; l&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione penale attiene a violazioni specifiche degli obblighi cui è espressamente tenuto a conformarsi il prestatore dei servizi oggetto di affidamento, essendo in tal caso tenuta l&#8217;amministrazione, a tutela degli interessi di rango primario, a verificare con particolare scrupolo il presupposto dell&#8217;affidabilità Â sostanziale del detto operatore. </em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2. Non è indispensabile che i gravi illeciti professionali &#8211; che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 80, c. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l&#8217;elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità  di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 535 del 2019, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della giustizia, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, nonchè Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Area s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Andrea Gemma, Giovanni Corbyons e Fabio Ambrosetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, 44;</p>
<p style="text-align: justify;">Sio s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02288/2018, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Area s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Gemma, Protto, Corbyons ed Ambrosetti, nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Venturini;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando adottato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano n. 87 del 16</p>
<p style="text-align: justify;">maggio 2017 veniva richiesta alle ditte che intendessero accreditarsi per la fornitura del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, una serie di informazioni sulla capacità  economico-finanziaria, sulla regolarità  della posizione fiscale e contributiva e sull&#8217;assenza di pregiudizi penali, al fine di assicurare la sussistenza, in capo alle stesse del &#8220;<i>massimo grado di onorabilità , sicurezza e affidabilit</i>Ã &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, veniva chiesta una serie di informazioni volte ad accertare il possesso &#8220;<i>di una solidità  aziendale patrimoniale e reddituale sufficiente a garantire la continuità  del servizio e di una competenza ed esperienza adeguate ad assicurarne la qualità </i>&#8220;, a verificare l&#8217;assenza di &#8220;<i>significative pendenze concorsuali, tributarie e previdenziali</i>&#8221; ed infine ad accertare che &#8220;<i>la compagine societaria sia trasparente, che gli esponenti sociali abbiano i necessari requisiti di onorabilità  e che siano effettivamente investiti dei poteri corrispondenti alla carica</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria effettuata sulla situazione delle ditte che avevano fornito le informazioni richieste, il Procuratore della Repubblica decideva di escludere dall&#8217;accreditamento la società  Area s.p.a., sul presupposto che questa non disponesse dei requisiti richiesti, avendo la stessa &#8220;<i>custodito in un proprio archivio riservato le tracce informatiche relative a una enorme quantità  di conversazioni telefoniche /ambientali/telematiche per la cui intercettazione era stata incaricata da numerose AA.GG. e ciù² in assenza di autorizzazione e quindi in violazione di legge; tanto che suoi esponenti risultano indagati per il corrispondente reato informatico. Mancano quindi i necessari requisiti di fiducia per affidarle dati di tale riservatezza</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali circostanze emergevano dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini emesso il 9 novembre 2017 a carico di Formenti Andrea Franco, all&#8217;epoca dei fatti amministratore delegato e socio unico della predetta Area s.p.a., per il reato di cui all&#8217;art. 615-<i>ter</i> Cod. pen., nonchè a carico della stessa società  quale responsabile degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, lett. a), 21 e 24-<i>bis</i> del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale provvedimento la società  Area s.p.a. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, deducendo sotto diversi profili il vizio di violazione di legge ed eccesso di potere, nonchè il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all&#8217;esclusione, la carenza di motivazione ed il difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la ricorrente sosteneva di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando &#8211; inclusi quelli di onorabilità  &#8211; avendo quest&#8217;ultimo chiesto di fornire, tra le altre, le informazioni relative a &#8220;<i>Le condanne definitive e le sentenze di applicazione pena definitive, i precedenti penali e i procedimenti penali (conosciuti) in corso a carico degli esponenti (amministratori generali e sindaci)</i>&#8220;, in relazione alle quali la società  aveva dichiarato che &#8220;<i>non è attualmente prevista la funzione di direttore generale e che per gli amministratori e sindaci sotto elencati non sussistono condanne definitive o sentenze di applicazione pena definitive, o precedenti penali o procedimenti penali (conosciuti) in corso a loro carico</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza 15 ottobre 2018, n. 2288, il giudice adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che la pur ampia discrezionalità  di cui gode l&#8217;amministrazione nel valutare le garanzie di sicurezza e affidabilità  dei partecipanti alle speciali gare di cui all&#8217;art. 162 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (&#8220;<i>Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza</i>&#8220;) dovesse comunque essere esercitata entro i limiti propri della discrezionalità  tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento di esclusione si sarebbe infatti basato su una rappresentazione solo parziale dei fatti e scevra da valutazioni critiche degli stessi, limitandosi a formulare &#8220;<i>una motivazione estremamente sintetica, che si sostanzia nella mera ripetizione del contenuto di un avviso di conclusione delle indagini</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la circostanza che la società  avesse formato &#8220;<i>un proprio archivio riservato</i>&#8220;, conservandovi le tracce informatiche relative ad una enorme quantità  di intercettazioni, non avrebbe in realtà  trovato riscontro negli esiti di una consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, dalla quale sarebbe invece emerso che i dati riservati erano stati sì rintracciati sui &#8220;<i>client dei singoli operatori dell&#8217;ufficio help desk</i>&#8220;, dovendosi per conto escludere che gli stessi fossero stati &#8220;<i>anche riversati in una sorta di banca dati, al fine di un&#8217;eventuale e tutta da verificare gestione illecita successiva</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso tale decisione il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio interponevano appello, fondato su un unico articolato motivo di impugnazione volto a confutare, nel merito della vicenda controversa, che si fosse in presenza di un travisamento dei fatti, di un difetto di istruttoria o, più¹ in generale, di un vizio di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, Area s.p.a. eccepiva l&#8217;infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 7 marzo 2019, fissata per la trattazione in camera di consiglio dell&#8217;istanza cautelare, il Collegio rappresentava alle parti la possibilità  di una decisione in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il proposto gravame il Ministero contesta, in primo luogo, la ritenuta illegittimità  del mancato accreditamento per essersi limitata l&#8217;amministrazione &#8211; come si legge nella sentenza appellata &#8211; &#8220;<i>a riferire un fatto, come emergente dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini</i>&#8220;, senza aver al riguardo formulato &#8220;<i>una autonoma valutazione critica del fatto stesso, sicchè sembra ritenerlo in sì© espressivo di una carenza di onorabilità </i>&#8220;, il che &#8220;<i>si traduce anche in una carenza motivazionale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² in quanto il trattamento illecito dei dati raccolti con le intercettazioni, quale comportamento capace di compromettere la sicurezza del servizio, non sembra richiedere una particolare ostensione dell&#8217;apparato motivazionale, essendo sufficiente evidenziare gli elementi su cui si fonda l&#8217;esigenza prudenziale dell&#8217;amministrazione, che nella specie sono all&#8217;evidenza ricorrenti nel provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va preliminarmente confermato che l&#8217;affidamento dei servizi di intercettazione rientra nell&#8217;ambito dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, potendo quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all&#8217;art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016, il cui comma 4 prevede che &#8220;<i>L&#8217;affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all&#8217;oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più¹ di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Caratteristica di tali contratti, che giustifica parziali deroghe alla disciplina dell&#8217;evidenza pubblica, è l&#8217;estrema delicatezza e sensibilità  degli interessi ad essi sottesi, cui corrisponde l&#8217;imprescindibile necessità  che la stazione appaltante si assicuri, prima di procedere all&#8217;affidamento del servizio, la piena affidabilità  dell&#8217;impresa interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">La materia delle intercettazioni ambientali, infatti, vede coinvolti una pluralità  di interessi di chiaro rilievo costituzionale, tra i quali l&#8217;azione necessaria e indipendente della magistratura; la tutela della dignità  e della riservatezza di ogni persona; il diritto alla difesa; il diritto-dovere ad informare e ad essere informati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il che giustifica l&#8217;attribuzione all&#8217;amministrazione di una penetrante discrezionalità  in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, al fine specifico di garantire la piena fiducia nel prestatore del servizio. Tale discrezionalità , dunque, non può limitarsi ad una verifica di carattere formale di quanto allegato dall&#8217;interessato, ben potendo la stazione appaltante valutare qualunque fatto idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie risulta dagli atti che l&#8217;<i>ex</i> amministratore delegato &#8211; nonchè socio unico &#8211; della società  Area s.p.a. era stato sottoposto a procedimento penale per presunta costituzione di un archivio dati illegale, formato grazie ad accessi abusivi ai sistemi informatici di numerose Procure della Repubblica. Veniva inoltre contestato, come risulta anche dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini, che gli operatori &#8220;<i>effettuassero l&#8217;attivazione e la chiusura dei target di intercettazione, la visualizzazione di tutti i dati memorizzati nei server [&amp;], nonchè la sincronizzazione e la conservazione degli stessi sui client degli operatori help desk</i>&#8220;, circostanza dalla quale dovrebbe ragionevolmente desumersi &#8211; come evidenziato in modo convincente dall&#8217;appellante Ministero, che i dati fossero in realtà  custoditi in un archivio diverso da quello delÂ <i>server</i> a ciù² deputato.</p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente è pertinente il rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in conto la circostanza dei numerosissimi accessi ritenuti abusivi ed a monte della conservazione dei dati sensibili, non trovando evidente riscontro il rilievo secondo cui gli operatori sarebbero intervenuti solo su richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale presupposto risulta invece contraddetto dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini, secondo cui l&#8217;amministratore della società  &#8220;<i>insieme al contributo dei suoi collaboratori addetti all&#8217;ufficio help desk di Area S.p.A., abusivamente si introduceva nei sistemi informatici e telematici di intercettazione delle Procure di seguito elencate e ivi si tratteneva compiendo le attività  illecite sopra elencate</i>&#8220;, precisando che ciù² sarebbe avvenuto &#8220;<i>senza l&#8217;autorizzazione di chi aveva il potere di escludere l&#8217;attività </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di questi rilievi deve convenirsi che le considerazioni esposte nella sentenza appellata, nel presupporre un&#8217;acritica e formale adesione dell&#8217;amministrazione alle ipotesi accusatorie della Procura della Repubblica competente, non tengono conto che queste ultime necessariamente si fondavano su precisi riscontri di fatto (i quali, dopo attenta valutazione giudiziale, hanno infine portato a disporre il rinvio a giudizio).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi alla rilevanza degli atti delle indagini penali ai fini della valutazione &#8211; di competenza dell&#8217;amministrazione &#8211; dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico, ritiene il Collegio che possa trovare applicazione anche alla fattispecie qui controversa il principio (da ultimo, Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1367) secondo cui non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l&#8217;elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità  di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elencazione contenuta in detta norma, del resto, è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità  della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione &#8220;<i>con mezzi adeguati</i>&#8220;, sia dall&#8217;<i>incipit</i> del secondo inciso &#8211; nella versione in vigore al momento di adozione del provvedimento impugnato (&#8220;<i>Tra questi </i>[<i>id est</i>,Â gravi illeciti professionali &#8211; ndr]<i>rientrano: [&#8230;]</i>&#8220;) &#8211; che precede l&#8217;elencazione (Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299).</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, &#8220;<i>è consentito alle stazioni appaltanti escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità  o affidabilità . In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell&#8217;esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante</i>&#8221; (cfr. Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6786; III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 11 giugno 2018, n. 3592; V, 3 aprile 2018, n. 2063; V, 2 marzo 2018, n. 1299; V, 4 dicembre 2017, n. 5704); d&#8217;altro canto &#8220;<i>Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere a quest&#8217;ultima (stazione appaltante) un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della «non pretestuosità » della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera «non condivisibilità » della valutazione stessa</i>&#8221; (così Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312).</p>
<p style="text-align: justify;">Deve quindi concludersi che, in ordine alla particolare fattispecie controversa (ossia il mancato accreditamento ai fini della successiva partecipazione ad una procedura di appalto disciplinata dall&#8217;art. 162 delÂ <i>Codice dei contratti pubblici</i>), le risultanze delle indagini penali assumono in ogni caso rilievo come fattore sintomatico dell&#8217;inaffidabilità  dell&#8217;operatore economico e, come tali, sono di per sì© sufficienti a giustificarne l&#8217;esclusione. Ciù² a maggior ragione vale per il caso in cui &#8211; come quello in esame &#8211; l&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione penale attiene a violazioni specifiche degli obblighi cui è espressamente tenuto a conformarsi il prestatore dei servizi oggetto di affidamento, essendo in tal caso tenuta l&#8217;amministrazione, a tutela degli interessi di rango primario di cui si è in precedenza detto, a verificare con particolare scrupolo il presupposto dell&#8217;affidabilità Â <i>sostanziale </i>del detto operatore, il che si traduce, ad esempio, nell&#8217;onere di puntualmente motivare &#8211; alla luce dell&#8217;interesse pubblico &#8211; l&#8217;eventuale decisione di proseguire nel rapporto con quest&#8217;ultimo, nonostante le avverse risultanze emerse in sede di procedimento penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela di tali fondamentali interessi, aventi rilevanza costituzionale, è rimessa in sede di gara al prudente apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, che dovendo innanzitutto prevenire una loro possibile lesione, ben potrà  esercitare i suoi poteri di esclusione dalla procedura in presenza giù  solo di oggettivi indici di pericolo, quali sicuramente possono individuarsi &#8211; nel caso concreto &#8211; nella gravità  e significatività  degli elementi emersi in sede di istruttoria penale, di cui si è in precedenza detto.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto concludersi che negli appalti secretati la presenza di indagini o di procedimenti penali per fatti che riguardano l&#8217;esecuzione di attività  analoghe a quelle oggetto di affidamento è sufficiente a far sorgere il dubbio circa l&#8217;integrità  professionale di cui all&#8217;art. 80 comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano 27 novembre 2017, n. 203/17, di non accreditamento della società  Area s.p.a. appare quindi adeguatamente motivata, in relazione alle circostanze di fatto desumibili all&#8217;epoca dei fatti, nè presenta profili di manifesta contraddittorietà  o abnormità  di giudizio tali da consentire &#8211; sotto altro profilo &#8211; un intervento demolitorio del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure può ritenersi che la contestazione del <i>deficit</i> di onorabilità  dovesse essere accompagnata dall&#8217;instaurazione di un formale contraddittorio con l&#8217;operatore interessato, atteso che la procedura di cui all&#8217;art. 162 d.lgs. n. 50 del 2016, sia pure connotata da rilevanti profili di eccezionalità , va comunque ricondotta nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali, che non richiedono l&#8217;apertura di un contraddittorio con l&#8217;interessato nel caso di esclusione, essendo sottratte all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10-<i>bis</i> della l. n. 241 del 1990 per espressa previsione della medesima disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l&#8217;appello va accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l&#8217;effetto respingendo, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, il ricorso originariamente proposto da Area s.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna quest&#8217;ultima al pagamento, in favore degli appellanti Ministero della giustizia e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-3-2009-n-1846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-3-2009-n-1846/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-3-2009-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1846</a></p>
<p>Pres. Salvatore, est. Greco Fimiani (Avv. A. Abbamonte, A. Furgiuele, B. Piacci) c. Presidenza Consiglio dei Ministri (Avvocatura Stato) sulla giurisdizione del G.A. in materia di atti di gestione del personale emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Sottosegretario di Stato per l&#8217;Emergenza Rifiuti della Regione Campania 1. Competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-3-2009-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-3-2009-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, est. Greco<br /> Fimiani (Avv. A. Abbamonte, A. Furgiuele, B. Piacci) c. Presidenza Consiglio dei Ministri (Avvocatura Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. in materia di atti di gestione del personale emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Sottosegretario di Stato per l&#8217;Emergenza Rifiuti della Regione Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di gestione dei rifiuti nella Regione Campania – Ai sensi del dall’art. 4 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 – Non riguarda gli atti in materia di provvista di risorse umane e materiali.	</p>
<p>2. Competenza e Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di gestione dei rifiuti nella Regione Campania – Ai sensi del dall’art. 4 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 – Richiesta di assunzione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri– Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania – Giurisdizione del G.O. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La giurisdizione esclusiva del G.A., derivante dall’attribuzione data dall’art. 4 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 e convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008 n.123  recante “Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, concerne unicamente “tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti”: in tale nozione non possono comprendersi gli atti posti in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri– Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania in materia di provvista di risorse umane e materiali, che vanno consequenzialmente ritenuti estranei all’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva.	</p>
<p>2. Esula dalla giurisdizione del G.A, la controversia avente ad oggetto la richiesta di assunzione, ex art. 2 O.P.C.M. n. 3693 del 16.7.2008, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri– Sottosegretario di Stato per l’Emergenza Rifiuti della Regione Campania da parte dei soggetti prima dipendenti della FIBE Spa impiegati negli stabilimenti per la gestione dei rifiuti della Regione Campania,  laddove, trattandosi di assunzione in assenza di una procedura concorsuale, trova applicazione il disposto di cui all’art. 68 D.LGs. 29/1993 con la conseguenza giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</B><br />	<br />
<b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
</b>Sezione Quarta</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>composto dai Signori:	<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore   <br />	<br />
Cons. Pier Luigi Lodi  <br />	<br />
Cons. Armando Pozzi <br />	<br />
Cons. Sergio De Felice <br />	<br />
Cons. Raffaele Greco Est. <br />	<br />
ha pronunciato la presente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> nella Camera di Consiglio del <b>24 Marzo 2009 </b> <br />	<br />
    Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; <br />	<br />
    Visto l&#8217;appello proposto da: <br />	<br />
<B>FIMIANI VITO</B>, rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  ALFONSO FURGIUELE,  ANDREA ABBAMONTE e  BRUNO PIACCI  con domicilio  eletto in Roma  VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5 presso ANDREA ABBAMONTE <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12; <br />	<br />
<B>SOTTOSEGRETARIO STATO PRESSO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI</B>,<b> </b>non costituitosi; <b><br />	<br />
PROVINCIA DI NAPOLI</b>, non costituitosi; <br />	<br />
<B>FIBE SPA</B>, non costituitosi;  <br />	<br />
<B>COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI NAPOLI, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI SALERNO, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI BENEVENTO, COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI AVELLINO, </B>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del <b>TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I 10093/2008, </b>resa tra le parti, concernente LICENZIAMENTO CON COLLOCAZIONE   IN  MOBILITA&#8217;.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />	<br />
    Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />	<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: <br />	<br />
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI AVELLINO <br />	<br />
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI BENEVENTO <br />	<br />
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI CASERTA <br />	<br />
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI NAPOLI <br />	<br />
COMMISSARIO AD ACTA PROVINCIA DI SALERNO <br />	<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br />	<br />
Udito il relatore Cons. Raffaele Greco e udito l’avv. <b>Abbamonte</b>.    <br />	<br />
    Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza;<br />	<br />
    Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi; <br />	<br />
    Considerato che le attribuzioni funzionali del T.A.R. Lazio, in tema di ordinanze emanate in situazioni di emergenza dichiarate a norma della legge n. 225 del 1992, riguardano la competenza e non la giurisdizione, come testualmente previsto dall’art. 3 comma 2 bis del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245 e convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 21 “Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile della legge a tema di emergenza ambientale”; <br />	<br />
    Considerato che la giurisdizione esclusiva, derivante dall’attribuzione data dall’art. 4 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 e convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008 n.123 “Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, concerne unicamente “tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti”;<br />	<br />
    Considerato che la nozione di gestione dei rifiuti si evince dalla lettura degli art. 177 e sgg. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e non comprende gli strumenti di provvista di risorse umane e materiali, che vanno consequenzialmente ritenuti estranei all’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva;<br />	<br />
    Considerato che, in assenza di norme derogatorie, la vicenda ricade nell’ordinario criterio di riparto tra le giurisdizioni e quindi, non essendo in questione alcuna procedura concorsuale, va condivisa la decisione del T.A.R. che ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione;<br />	<br />
    Considerato che, per la novità della questione, può disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di giustizia; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
      1. Respinge il ricorso 1628/2009<br />	<br />
      2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. <br />	<br />
          La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. <br />	<br />
    Roma, 24 Marzo 2009 </p>
<p>	<br />
Depositata in Segreteria<br />	<br />
Il 27/3/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-27-3-2009-n-1846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1846/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1846</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” (avv. A.G. Mastrangelo) c. Regione Puglia (avv. A. Loiodice), G.A.L. “Luoghi del Mito” e altro (avv. G. Panza). il divieto di collegamento tra concorrenti non opera nelle selezioni mirate all&#8217;individuazione dei G.A.L. da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1846/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1846/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore<br /> G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” (avv. A.G. Mastrangelo) c. Regione Puglia (avv. A. Loiodice), G.A.L. “Luoghi del Mito” e altro (avv. G. Panza).</span></p>
<hr />
<p>il divieto di collegamento tra concorrenti non opera nelle selezioni mirate all&#8217;individuazione dei G.A.L. da ammettere a finanziamento pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Finanziamento pubblico – Selezione – Individuazione dei G.A.L. da ammettere al finanziamento – Divieto di collegamento tra i concorrenti – Non opera.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di procedura di “selezione” mirata alla individuazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da ammettere a finanziamento pubblico (di provenienza comunitaria), non è pertinente il richiamo al divieto di collegamento tra i concorrenti tipico delle gare ad evidenza pubblica, in quanto tale procedura è disciplinata unicamente dal bando e dal Complemento di Programmazione, i quali, nella fattispecie, non soltanto non vietano espressamente che alcuni enti o associazioni di categoria possano partecipare contemporaneamente a più G.A.L. concorrenti, ma anzi lo presuppongono necessariamente (sia pure implicitamente) allorquando dispongono che il G.A.L. (delineato come struttura consortile mista pubblico-privata) deve essere espressione composita e variegata dei diversi organismi, operatori, gruppi sociali ed individui dell’area territoriale di intervento rispetto al tema proposto, e che la partnership locale deve rappresentare i principali operatori della vita economica e sociale della zona, i settori e le associazioni che intervengono in materia di ambiente, cultura e inserimento sociale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli	Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe	Componente est.<br />	<br />
Carlo Dibello	Componente 																																																																																												</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 1476/2004 presentato dal<br /><b>Gruppo di Azione Locale “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine</b>” Società Consortile a r.l., in persona del Presidente pro-tempore Avv. Antonio Giuliano Mastrangelo,  rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Luigi Cecinato e domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso ls Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Aldo Loiodice;</p>
<p>e nei confronti<br />del <b>Gruppo di Azione Locale “Luoghi del Mito”</b> Società Consortile a r.l. e del <b>Gruppo di Azione Locale “Terre del Primitivo”</b> Società Consortile a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, controinteressati, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Giuseppe Panza;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della determinazione del Dirigente del Settore Politiche Comunitarie (Autorità di Gestione) della Regione Puglia n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004);<br />	<br />
&#8211;	dei sottostanti e connessi verbali del Gruppo Istruttorio e di quelli della Struttura di Attuazione.  																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 4 Novembre 2004;<br />
Visti i motivi aggiunti, ex art. 1 Legge n° 205/2000, notificati in data 10 Gennaio 2005;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. “Luoghi del Mito” Società Consortile a r.l.;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.A.L. “Torre del Primitivo” Società Consortile a r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Giulio Mastrangelo in sostituzione dell&#8217;Avv. Luigi Cecinato, per la Società Consortile ricorrente, l’Avv. Angelo Vantaggiato, in sostituzione del Prof. Avv. Aldo Loiodice, per l&#8217;Amministrazione Regionale resistente e l’Avv. Tommaso Ruccia, in sostituzione del Prof. Avv. Giuseppe Panza, per le Società Consortili controinteressate;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p></p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Gruppo di Azione Locale Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine Società Consortile a r.l. espone:<br />&#8211;	che, con deliberazione n° 969 del 10 Luglio 2001, la Giunta Regionale Pugliese approvava lo schema di Programma di Iniziativa Comunitaria (P.I.C.) “Leader + Puglia”, per il periodo 2000/2006;<br />&#8211;	che il suddetto schema venne inviato alla Commissione Europea per l’esame della conformità alla comunicazione comunitaria n° 2000/C 139/05 del 14 Aprile 2000;<br />&#8211;	che, con decisione comunitaria C(2002) 171 del 29 Gennaio 2002 è stato approvato il Programma della Regione Puglia;<br />&#8211;	che, con deliberazione n° 574 del 14 Maggio 2002, la Giunta Regionale Pugliese approvava il Programma Operativo (P.O.) “Leader + Puglia” e, con successiva delibera n° 46 dell’11 Febbraio 2003, adottava il Complemento di Programmazione del Programma Operativo ed il bando per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da parte dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), che dovevano operare sul territorio regionale:<br />&#8211;	che, alla data del 20 Maggio 2003 (termine ultimo fissato dal bando per la presentazione dei Piani di Sviluppo Locale), pervenivano alla Regione Puglia diciotto domande di finanziamento per l’attuazione del Programma Operativo da parte di altrettanti Gruppi di Azione Locale, tra cui l’odierno ricorrente;<br />&#8211;	che, pertanto, il Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia nominava i funzionari incaricati di svolgere l’istruttoria dei Piani di Sviluppo Locale presentati, onde procedere alla verifica dell’ammissibilità delle domande dei Gruppi di Azione Locale ed alla redazione di una graduatoria, al fine di individuare i soggetti (G.A.L.) cui concedere i finanziamenti;<br />&#8211;	che, siccome dall’esame delle domande presentate dal G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” e dal G.A.L. “Luoghi del Mito” era stata evidenziata una sovrapposizione territoriale (cioè, una coincidenza di alcune aree su cui effettuare gli interventi per i quali veniva chiesto il finanziamento), il Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia invitava i referenti dei predetti Gruppi di Azione Locale a raggiungere un’intesa, al fine di eliminare la rilevata sovrapposizione territoriale, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.2.1, punto 5, del bando;<br />&#8211;	che il responsabile del G.A.L. ricorrente dichiarava la propria disponibilità a concordare una diversa distribuzione territoriale, al fine di evitare l’inconveniente riscontrato, ottenendo però un netto rifiuto da parte del G.A.L. “Luoghi del Mito”, per cui il Gruppo Istruttorio procedeva alla prevista fase di preselezione, onde ammettere alla successiva fase della selezione il Gruppo di Azione Locale che avesse ottenuto il punteggio più elevato;<br />&#8211;	che, attribuiti i punteggi per le varie voci previste dal bando, il G.A.L. “Luoghi del Mito” si classificava in posizione poziore con punti 99,9, mentre il G.A.L. ricorrente otteneva punti 88,7;<br />&#8211;	che gli atti venivano trasmessi dal Gruppo Istruttorio alla Struttura di Attuazione (di cui al paragrafo 4.4.3 e 4.6 del Programma Operativo), che procedeva alla dichiarazione di non ammissibilità del G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine”, alla valutazione dei Piani di Sviluppo Locale presentati dai partecipanti alla selezione e, infine, trasmetteva gli atti all’Autorità di Gestione del P.O.;<br />&#8211;	che, con determinazione n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004), il Dirigente del Settore Politiche Comunitarie della Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. “Leader + Puglia” 2000/2006, approvava l’esito finale della selezione e valutazione dei Piani di Sviluppo Locale effettuata dalla Struttura di Attuazione, nonché l’esito finale della fase di preselezione, conclusasi con la dichiarazione di non ammissibilità del Gruppo di Azione Locale “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine”.<br />La Società consortile ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />1)	Violazione e falsa applicazione dei principi generali di diritto che presiedono le procedure di gara ad evidenza pubblica – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia.<br />2)	Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, manifesta ingiustizia.<br />3)	Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria.<br />4)	Nullità dell’atto costitutivo del G.A.L. “Luoghi del Mito” Società Consortile a r.l. – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria.<br />5)	Violazione e falsa applicazione del bando di gara – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, manifesta ingiustizia.<br />Con atto notificato alle controparti in data 4 Novembre 2004, il G.A.L. “Consorzio per lo Sviluppo dell’Arco Jonico delle Gravine” ha altresì impugnato, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000, la determinazione del Dirigente del Settore Politiche Comunitarie della Regione Puglia n° 286 del 13 Settembre 2004, di approvazione definitiva dell’attività di selezione e valutazione svolta dalla Struttura di Attuazione e di ammissione al finanziamento dei primi sei G.A.L. classificati, (nonché i sottostanti e connessi verbali del Gruppo Istruttorio e della Struttura di Attuazione) proponendo i seguenti motivi aggiunti.<br />A) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.<br />B) Illegittimità derivata dai vizi già rubricati nel ricorso introduttivo del giudizio.<br />Con atto notificato alle controparti in data 10 Gennaio 2005, il G.A.L. ricorrente ha altresì impugnato, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 205/2000, la determinazione del Dirigente del Settore Agricoltura della Regione Puglia n° 1359 del 13 Dicembre 2004, di approvazione della graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale ammessi a finanziamento, proponendo i seguenti ulteriori motivi aggiunti.<br />A1) Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia.<br />B1) Illegittimità derivata dai vizi già rubricati nel ricorso introduttivo del giudizio.<br />Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia ed i Gruppi di Azione Locale controinteressati, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />La Regione Puglia ha, altresì, eccepito – ex art. 32 Legge n° 1034/1971 – l’incompetenza territoriale della Sezione staccata di Lecce del T.A.R. Puglia.<br />Il Presidente del T.A.R. Puglia sede di Bari, con decreto n° 1282 del 9 Novembre 2004, ha rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Regione Puglia, ordinando che la causa sia trattata per competenza da questa Sezione staccata.<br />La Società consortile ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del processo, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 29 Luglio 2004.<br />Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come diffusamente illustrato in narrativa, la Società consortile ricorrente (Gruppo di Azione Locale), con il ricorso introduttivo del giudizio, impugna la determinazione dirigenziale (Autorità di Gestione) n° 46 del 19 Aprile 2004 (pubblicata sul B.U.R.P. n° 56 del 6 Maggio 2004), con cui la Regione Puglia ha approvato (provvisoriamente) l’esito finale della “selezione” e della “preselezione” (per “sovrapposizione territoriale” conclusasi con l’esclusione del G.A.L. ricorrente) delle domande di finanziamento per l’attuazione dei P.S.L. (Piani di Sviluppo Locale) da parte dei diciotto Gruppi di Azione Locale partecipanti al Programma Operativo “Leader + Puglia” 2000/2006 (bando di gara e Complemento di Programmazione approvati dalla Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n° 46/2003), nonché i relativi verbali del Gruppo Istruttorio e della Struttura di Attuazione.<br />In via del tutto preliminare, rileva il Collegio che l’eccezione di incompetenza della Sezione staccata di Lecce tempestivamente presentata, ai sensi dell’art. 32 della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, dalla difesa della Regione Puglia è stata disattesa dal Presidente del T.A.R. Puglia di Bari con decreto n° 1282 del 9 Novembre 2004 (considerato il tenore dello stesso, evidentemente, in esito a sostanziale rinuncia dell’eccezione da parte della Regione Puglia).<br />Ciò premesso, il Tribunale osserva sùbito che il ricorso va respinto, in quanto le pur articolate censure prospettate dalla Società Consortile ricorrente (con le quali si contesta essenzialmente l’esito della “preselezione”, che l’ha vista soccombente rispetto al G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito” e conseguentemente esclusa dalla “selezione”, assumendosi -in via principale- che quest’ultimo avrebbe dovuto essere preliminarmente escluso dalla partecipazione alla gara de qua, per più profili concorrenti, e -in via subordinata- che il punteggio allo stesso attribuito, pari a 99,9, sarebbe errato in eccesso per 5,9 punti, nel mentre il punteggio assegnato al G.A.L. ricorrente, pari a 88,7, sarebbe errato in difetto di 10,3 punti, in base ai parametri prefissati dal bando e nel Complemento di Programmazione) si appalesano in parte infondate ed in parte inammissibili per carenza di interesse.<br />Il primo motivo di gravame è privo di pregio giuridico poiché, se è manifestamente mal calibrato il riferimento operato dalla Società ricorrente alla normativa comunitaria recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 (non vertendosi affatto in tema di appalti pubblici di servizi), non è pertinente, a ben vedere, nemmeno il richiamo al principio generale secondo cui i concorrenti ad una gara ad evidenza pubblica indetta dalla Publica Amministrazione non devono essere in alcun modo collegati tra loro, considerato che – nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio – non si tratta di una gara ufficiale ad evidenza pubblica (prevista dalla legge) finalizzata alla scelta del contraente privato cui affidare l’esecuzione di un appalto pubblico di lavori o di servizi ovvero una fornitura (o un altro contratto a prestazioni corrispettive), bensì di una peculiare procedura di “selezione” (contemplata da specifici atti amministrativi regionali) mirata alla individuazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) da ammettere a finanziamento pubblico (di provenienza comunitaria) e disciplinata unicamente dal bando e dal Complemento di Programmazione (approvati con delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 46 dell’11 Febbraio 2003) che, non soltanto non vietano espressamente che alcuni enti o associazioni di categoria possano partecipare contemporaneamente a più Gruppi di Azione Locale concorrenti, ma anzi lo presuppongono necessariamente (sia pure implicitamente) allorquando dispongono (art. 4.2.2, punto 4.2.2.1) che il G.A.L. (delineato come struttura consortile mista pubblico-privata) deve essere espressione composita e variegata dei diversi organismi, operatori, gruppi sociali ed individui dell’area territoriale di intervento rispetto al tema proposto, e che la partnership locale deve rappresentare i principali operatori della vita economica e sociale della zona, i settori e le associazioni che intervengono in materia di ambiente, cultura e inserimento sociale.<br />Peraltro, non risulta assolutamente comprovata dalla documentazione versata agli atti del giudizio l’affermazione della ricorrente che i due G.A.L. controinteressati avrebbero operato d’intesa tra loro ed in danno della stessa (per cui è del tutto fuori luogo il riferimento, addirittura, al reato di turbativa d’asta operato dalla Società ricorrente nella memoria difensiva del 9 Dicembre 2004). <br />Anche la seconda doglianza è infondata.<br />E’ agevole replicare in proposito che se sia il Complemento di Programmazione (art. 4.2.1, punto 4° e art. 4.2.2, punto 4.2.2.1), sia il modello di domanda di partecipazione allegato “B” del C.d.P. consentono esplicitamente la partecipazione alla selezione di che trattasi anche dei Gruppi di Azione Locale per i quali non è stata ancora realizzata la costituzione in forma societaria, a maggior ragione deve ritenersi ammissibile, alla stregua di un’interpretazione logica e complessiva delle prescrizioni contenute negli atti predetti, la posizione di chi (come il G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito”) abbia proceduto, entro la data di scadenza del termine (20 Maggio 2003) fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, a costituirsi in forma societaria (esibendo tempestivamente il relativo atto costitutivo), anche se, a quella data, non era stato ancora perfezionato l’iter procedimentale successivo culminante con l’iscrizione della società stessa alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.<br />Il terzo motivo di ricorso non può essere condiviso.<br />Si rileva, infatti, che il modello di domanda di partecipazione alla “selezione”  allegato “B” al Complemento di Programmazione prevedeva (sempre per l’ipotesi in cui il Gruppo di Azione Locale fosse già costituito in forma societaria), da un lato, che alla domanda stessa venisse allegata la “deliberazione dell’organo decisionale con la quale si approva il P.S.L. ed in cui si dà mandato al legale rappresentante di presentare la domanda di partecipazione al bando”(tempestivamente prodotta dal G.A.L. “Luoghi del Mito”), ma senza prescrivere, però, particolari formalità in proposito (esibizione della deliberazione originale, in copia autentica, ecc.) – tanto meno a pena di esclusione – e, dall’altro, stabiliva l’allegazione “dell’attestazione del versamento delle quote di capitale sociale da parte dei soci “, e non già dell’attestazione del versamento integrale delle quote stesse (all’epoca, non richiesto dal Codice Civile), per cui appare sufficiente a consentire l’ammissione del G.A.L. controinteressato l’avvenuta presentazione dell’attestazione di versamento dei 3/10 del capitale sociale.<br />La quarta censura è palesemente priva di pregio giuridico, dal momento che parte ricorrente omette persino di spiegare in quale modo – ed in forza di quale norma di legge – una determinata modalità di sottoscrizione del capitale sociale, anziché un’altra, da parte di alcuni soci (enti pubblici) del G.A.L. “Luoghi del Mito” possa influire sulla validità dell’atto costitutivo del Gruppo di Azione Locale o della Società consortile – non impugnati dinanzi al competente Giudice Civile -, specie allorquando (come nel caso di specie) risulta incontestato che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti al predetto Gruppo di Azione Locale hanno inequivocamente espresso la volontà di partecipare al G.A.L. “Luoghi del Mito”.     <br />Le svariate sub-censure prospettate con il quinto motivo ricorso – con le quali, in via dichiaratamente subordinata, si contesta l’esattezza dei punteggi assegnati alla Società ricorrente ed al G.A.L. “Luoghi del Mito” nell’ambito della “preselezione” – sono in parte infondate e in parte inammissibili per carenza di interesse.<br />In primo luogo, è priva di fondamento la censura con cui la ricorrente lamenta l’inadeguatezza del punteggio ricevuto in relazione al criterio “modalità di funzionamento del partenariato, della struttura del G.A.L. e della gestione complessiva del P.S.L.”, ove si consideri sia che, una volta eliminato l’evidente errore materiale compiuto dal Gruppo Istruttorio (attribuzione di punti 2, anzichè 1, in corrispondenza della sottovoce “verbali di riunioni”, per la quale aveva riportato il giudizio di “sufficiente”), il valore totale ponderato conseguito dalla Società ricorrente in sede di prima istruttoria ammonta a 7,5, e pertanto le modifiche dei range e dei pesi di ponderazione successivamente apportate dalla Struttura di Attuazione nella seduta del 10 Febbraio 2004 si rivelano completamente irrilevanti sul punteggio finale ad essa spettante per tale parametro, che sostanzialmente è sempre stato pari a 2, e non a 5, sia che le doglianze incentrate sulla dedotta sottovalutazione delle sottovoci “lettera di impegno del singolo partner” e “cronoprogrammi” impingono nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali operate dagli organi competenti (non riuscendo a dimostrarne l’erroneità sotto il profilo tecnico o l’illogicità manifesta).<br />Completamente infondata, poi, si appalesa l’ulteriore censura inerente il punteggio assegnato in base al criterio “efficienza della gestione Leader II 1994-1999”, posto che giustamente è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di – 1, poiché i sottili distinguo da essa operati circa il tempo concretamente avuto a disposizione per spendere i soldi ricevuti nel precedente Programma Leader II, non sono previsti né dal bando, né dal Complemento di Programmazione, che si limitano a prendere in considerazione soltanto “l’avanzamento della spesa al 31 Dicembre 2000 rispetto alla media regionale dello stesso periodo”.<br />Impinge inammissibilmente nel merito del giudizio tecnico-discrezionale (di cui non è provata la non correttezza tecnica o la manifesta illogicità)  la contestazione del punteggio ricevuto in relazione al criterio di valutazione del Piano di Sviluppo Locale “Qualità della diagnosi”, correlato all’apprezzamento come “sufficiente” (anziché come “completa chiara e documentata”) dell’analisi del territorio compiuta dalla ricorrente.<br />La doglianza con cui la ricorrente rivendica l’attribuzione di 5 punti, anziché 3,7, in relazione al parametro di valutazione del G.A.L. “rappresentatività dei soggetti partner rispetto all’area”, appare condivisibile in linea di principio (tenuto conto anche delle esplicite ammissioni in tal senso della difesa della Regione Puglia e della rettifica del relativo punteggio operata dall’Autorità di Gestione con la successiva determinazione dirigenziale n° 286 del 13 Settembre 2004), al pari di quelle con le quali si assume che il punteggio attribuito al G.A.L. controinteressato “Luoghi del Mito”, non ancora iscritto alla Camera di Commercio alla data di presentazione del Piano di Sviluppo Locale e che non risulta avere operato durante la fase di programmazione LEADER II negli anni dal 1994 al 1999 né in condizione di beneficiare delle speciali disposizioni previste dal Complemento di Programmazione per l’attribuzione del punteggio correttivo (in relazione ai criteri “formalizzazione del partenariato” ed “efficienza della gestione LEADER II 1994-1999”) è errato in eccesso per complessivi 5,9 punti, ma le stesse sono patentemente inammissibili per difetto di interesse, in quanto non consentono, vista la differenza di punteggio complessivo finale tra la Società ricorrente ed il G.A.L. controinteressto “Luoghi del Mito” (punti 11,2 o più esattamente, dopo la rettifica in autotutela approvata dall’Autorità Regionale di Gestione del P.O. “LEADER + Puglia” con la menzionata determinazione dirigenziale n° 286 del 13 Settembre 2004, punti 8,9, computando anche il punteggio aggiuntivo assegnato ex novo alla ricorrente dopo il riesame per la voce “rappresentatività dei soggetti partner rispetto all’area), di colmare il divario esistente tra gli stessi e, quindi, di superare la c.d. “prova di resistenza”.<br />Infine, sono prive di ogni fondamento anche le nuove doglianze formulate a sostegno dell’impugnazione interposta, con i motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data 4 Novembre 2004, avverso la successiva determinazione n° 286 del 13 Settembre 2004 del Dirigente dell’Area Politiche Comunitarie della Regione Puglia (Autorità di Gestione), avente ad oggetto la definitiva approvazione dei risultati della selezione di che trattasi, nonché quelle, da ultimo, sollevate con i motivi aggiunti (anch’essi, ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati il 10 Gennaio 2005 avverso la determinazione finale del Dirigente del Settore Agricoltura n° 1359 del 13 Dicembre 2004, di approvazione della graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale ammessi a finanziamento. <br />Si ritiene sufficiente osservare in proposito che l’Amministrazione Regionale resistente (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi gerarchici previsti dal Complemento di Programmazione e presentati da altri G.A.L. partecipanti alla selezione) non aveva alcun obbligo di riesaminare in toto (in sede di autotutela non giustiziale) la posizione della Società ricorrente in conseguenza del ricorso al T.A.R. proposto dalla stessa avverso la determinazione dirigenziale n° 46/2004 e, tanto meno, di istruire formalmente (attraverso la Struttura di Attuazione) e confutare analiticamente tutte le censure prospettate dalla predetta nella competente sede giurisdizionale.    <br />Per le ragioni sopra illustrate il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.<br />Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.																																																																													</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge (compresi i motivi aggiunti).<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005.<br />
Aldo Ravalli &#8211; 	Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe &#8211; 	Consigliere Relatore-Estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 05 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1846/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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