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	<title>1845 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1845 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-1845/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1845</a></p>
<p>Cosimo Di Paola, Presidente, Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore In tema di conflitto di interessi ex art. 6-bis L. 241/90 Pubblica amministrazione &#8211; procedimento amministrativo &#8211; conflitto di interessi ex art. 6-bis L. 241/90 &#8211; comportamento dei dipendenti pubblici ex art 16 D.P.R n.62/2013 &#8211; stretta correlazione &#8211; sussiste.  L&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cosimo Di Paola, Presidente, Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di conflitto di interessi ex  art. 6-bis L. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica amministrazione &#8211; procedimento amministrativo &#8211; conflitto di interessi ex art. 6-bis L. 241/90 &#8211; comportamento dei dipendenti pubblici ex art 16 D.P.R n.62/2013 &#8211; stretta correlazione &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 6-bis è stato introdotto nel corpus della legge sul procedimento amministrativo dalla L. n. 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione) e mira a prevenire, anche a livello potenziale, condotte di natura illegale o corruttiva.<br /> Tale noma va letta in combinato disposto con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nella parte in cui (art. 16 comma 2) obbliga il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni in situazioni di conflitto con interessi personali del coniuge dei conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/09/2020<br /> <strong>N. 01845/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01342/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2018, proposto da Litterio Sabino Palmisano e Bonan Cristiana, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mauro De Caro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ustica, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento Prot. n. 3111 del 14.05.2018, notificato il 14.05.2018, reso dall&#8217;Amministrazione resistente, Settore 5°- Servizi Tecnici;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Francesco Mulieri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso notificato l&#8217;11 luglio 2018 e depositato il 17 luglio successivo, i ricorrenti &#8211; proprietari del fondo agricolo, sito in agro di Ustica, c.da Tramontana (F.M. 2, p.lle 81-82-83-188-189), ove il Sig. Palmisano esercita un&#8217;impresa agricola &#8211; hanno impugnato l&#8217;ordinanza di demolizione n. 15 del 14.05.2018 adottata dal Comune di Ustica previo sopralluogo nel corso del quale i tecnici comunali hanno rinvenuto sul predetto fondo: <em>&#8220;un muro in pietrame locale spaccato posto in opera con malta cementizia. L&#8217;altezza dello stesso pari a complessivi mt. 2,70 di cui mt. 0,50 quale base posta al limitare della carreggiata stradale e mt. 2,20 quale elevato. Lo spessore f.t. è di cm. 40 c&#8230;&#8221;; &#8220;&#038; un viale d&#8217;ingresso in pietrame locale ammorsato posto in opera con malta cementizia dello sviluppo di ml. 18,60 e di larghezza pari a mt. 4,45. Lo slargo d&#8217;ingresso posto sulla strada v.le di Tramontana è pari a mt. 6,50 c.; &#8220;&#8230;una vasca di contenimento acqua interrata &#038;&#8221;</em>.<br /> Il provvedimento impugnato evidenzia che, in precedenza, il Comune di Ustica:<br /> &#8211; con nota del in data 20.11.2013 n. 5032, aveva comunicato ai ricorrenti che le opere previste per l&#8217;interramento delle vasche idriche, previa realizzazione di uno scavo a sezione obbligata, non erano attuabili trattandosi di interventi previsti all&#8217;interno della fascia di rispetto di cui alle lett. a) &#8211; e) dell&#8217;art. 15 della L.R. nr. 78 del 12.06.1976 e aveva confermato la fattibilità  delle restanti opere richieste a condizione che venisse acquisito il preventivo parere reso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.;<br /> &#8211; in data 24.02.2014, i ricorrenti avevano presentato un&#8217;ulteriore istanza con la quale (ad esclusione dell&#8217;interramento dei serbatoi prefabbricati e dei relativi scavi a sezione obbligata) chiedevano nuovamente l&#8217;autorizzazione per eseguire la restante parte delle opere e in relazione alla quale, in data 07.07.2014, comunicavano di avvalersi del silenzio-assenso relativo all&#8217;inizio dei lavori;<br /> I ricorrenti assumono che:<br /> &#8211; il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dall&#8217;avviso dell&#8217;avvio del procedimento e non farebbe alcun riferimento all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria del precedente procedimento attivato dai ricorrenti con istanza n. del 24.02.2014;<br /> &#8211; le opere in parola non necessiterebbero di alcun titolo edilizio e, in ragione del loro carattere pertinenziale (e dunque non sarebbero sanzionabili con la misura ripristinatoria), non necessiterebbero di preventivo parere della locale Soprintendenza nè potrebbero essere ricomprese nell&#8217;ambito delle &#8220;costruzioni&#8221; previste e vietate dall&#8217;art. 15 L.R. 78/76 non ricorrendo pregiudizio alle ragioni di tutela del paesaggio e della costa che hanno determinato l&#8217;imposizione del vincolo di inedificabilità  assoluta;<br /> &#8211; l&#8217;ordinanza impugnata, in violazione dell&#8217;art. 6-bis della legge n. 241/1990, sarebbe stata adottata dagli stessi funzionari responsabili del procedimento amministrativo scrutinato dalla sentenza di questo Tribunale n. 2604/2017 sul ricorso proposto dal Sig. Pamisano Litterio Sabino per la declaratoria dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dal Comune intimato per l&#8217;autorizzazione allo scavo su suolo pubblico per la posa di un cavidotto per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione per uso irriguo (vicenda per la quale penderebbe altresì¬ un ulteriore ricorso per il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.).<br /> Sebbene ritualmente intimato, il Comune di Ustica non si è costituito.<br /> Con ordinanza del 19/09/2018 n. 841, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata accolta.<br /> Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Nell&#8217;ordine logico delle questioni, il Collegio esamina in via preliminare il motivo con cui si deduce la violazione dell&#8217;art. 6-bis della legge n. 241/1990 che impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi <em>&#8220;in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale&#8221;</em>. Detta censura, infatti, potenzialmente sfociante in un vizio d&#8217;incompetenza, deve esser scrutinata per prima poichè, se fondata, inibirebbe la valutazione delle restanti censure sostanziali.<br /> La censura è palesemente infondata.<br /> Ed invero il citato art. 6-bis è stato introdotto nel <em>corpus </em>della legge sul procedimento amministrativo dalla L. n. 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione) e mira a prevenire, anche a livello potenziale, condotte di natura illegale o corruttiva. Tale norma va letta in combinato disposto con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, nella parte in cui (art. 16 comma 2) obbliga il dipendente ad astenersi dal prendere decisioni in situazioni di conflitto con interessi personali del coniuge dei conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.<br /> Ãˆ evidente, dunque, che le ragioni addotte dai ricorrenti relative a pregressi o pendenti contenziosi con l&#8217;amministrazione non integrano detta situazione di &#8220;conflitto&#8221; e non possono comportare, di per sè, la violazione della norma in esame e con essa l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato che pertanto resiste, sotto tale profilo, alla censura proposta.<br /> Ãˆ infondata la censura con la quale si lamenta la violazione delle istanze partecipative dei ricorrenti nonchè il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che non farebbe alcun riferimento all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria di un precedente procedimento attivato dagli stessi con istanza del 24.02.2014.<br /> La giurisprudenza è costante nel ritenere che &#8220;l&#8217;ordine di demolizione conseguente all&#8217;accertamento della natura abusiva delle opere edilizie realizzate come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi è un atto dovuto, l&#8217;ordinanza va emanata senza indugio e in quanto tale non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di una misura sanzionatoria per l&#8217;accertamento dell&#8217;inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto cioè l&#8217;abuso di cui peraltro l&#8217;interessato non può non essere a conoscenza rientrando direttamente nella sua sfera di controllo&#8221; (C.G.A. 25/11/2019, n. 976; ma v. anche Cons. Stato Sez. VI, 18/11/2019, n. 7872; Cons. Stato Sez. VI, 13/11/2019, n. 7792; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 14/11/2019, n. 2628; T.A.R., Puglia, Lecce Sez. I, 21/11/2019, n. 1832).<br /> Pertanto, proprio in considerazione della doverosità  dell&#8217;attività  di repressione degli abusi edilizi, nessuna particolare motivazione avrebbe dovuto supportare il provvedimento impugnato, diversa dalla mera descrizione e constatazione dell&#8217;abuso commesso, elementi dettagliatamente indicati nel provvedimento impugnato.<br /> Anche le restanti censure di carattere sostanziale, che possono essere congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse, risultano infondate.<br /> Con il provvedimento impugnato, dopo aver richiamato i precedenti procedimenti promossi dai ricorrenti e la vigenza del vincolo di cui all&#8217;art. 15 della L.R. n. 78/76, del Piano Territoriale Paesistico dell&#8217;Isola di Ustica e il vincolo sismico, il Comune di Ustica ha ingiunto la demolizione delle opere sopra descritte <em>&#8220;in quanto tutte le opere precedentemente denegate con i procedimenti richiamati in narrativa, sono state comunque realizzate complessivamente, senza che questo Ente abbia emesso nessun atto/titolo abilitativo, nonchè in assenza del preventivo e, giÃ  richiesto, parere da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo&#8221;</em>.<br /> Non merita condivisione l&#8217;assunto dei ricorrenti secondo cui tutte le opere precedentemente descritte rientrerebbero nell&#8217;ambito degli interventi di manutenzione ed avrebbero natura pertinenziale del fondo di proprietà  degli stessi di talchè dette opere, in forza delle vigenti disposizioni normative, non necessiterebbero di un titolo edilizio, rientrando nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  libera.<br /> La realizzazione delle predette opere, come quelle in esame, di consistenti dimensioni e incidenti in maniera significativa sul terreno dei ricorrenti, deve ritenersi soggetta al rilascio del permesso di costruire come è attestato dall&#8217;orientamento consolidato della giurisprudenza per cui la nozione di &#8220;nuova costruzione&#8221; si concreta quante volte l&#8217;intervento edilizio produca un effettivo impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi &#8220;nel suolo&#8221; e &#8220;sul suolo&#8221;, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169; Cons. Stato, sez. II, 9 gennaio 2020, n. 212; per le opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, cfr. Cons.Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2915; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 settembre 2019, n.1491; T.A.R. Basilicata, sez. I, 15 giugno 2019, n. 501).<br /> Per costante giurisprudenza, i muri di contenimento di terrapieni artificiali sono qualificati opere di nuova costruzione, necessitanti, pertanto, di permesso di costruire (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n. 4169: &#8220;Si deve qualificare l&#8217;intervento edilizio quale nuova costruzione quante volte abbia l&#8217;effettiva idoneità  di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie. Sulla base di tale approccio, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività . Per converso, il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all&#8217;estensione dell&#8217;area relativa, lo stesso sia tale da modificare l&#8217;assetto urbanistico del territorio, così¬ rientrando nel novero degli interventi di &#8220;nuova costruzione&#8221;. Quest&#8217;ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l&#8217;area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi&#8221;).<br /> Ne consegue che le opere realizzate dai ricorrenti, superando in concreto la soglia della trasformazione urbanistico &#8211; edilizia, necessitavano del permesso di costruire.<br /> A fronte di tale dirimente rilievo, priva di pregio risulta la considerazione secondo cui le opere in questione non necessiterebbero di preventivo parere della locale Soprintendenza nè potrebbero essere ricomprese nell&#8217;ambito delle &#8220;costruzioni&#8221; previste e vietate dall&#8217;art. 15 L.R. 78/76; i ricorrenti richiamano, in particolare, il D.P.R. 13.02.2017 n. 31, allegato A, applicabile nella Regione in forza dell&#8217;art. 13, comma 3, che esclude alcuni interventi (quali ad esempio di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno dall&#8217;autorizzazione paesaggistica).<br /> Sul punto è sufficiente osservare che la &#8220;liberalizzazione&#8221; disposta dall&#8217;allegato A per gli interventi e le opere in esso elencate comporta solo ed esclusivamente l&#8217;esclusione dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, ma non anche, in attuazione del principio delle tutele parallele degli interessi differenziati, l&#8217;esclusione dagli altri e diversi titoli autorizzatori cui quegli interventi siano altrimenti sottoposti (cfr. art. 15 del citato D.P.R. 13.02.2017 n. 31).<br /> In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato.<br /> Nulla deve disporsi per le spese del giudizio, in difetto di costituzione del Comune di Ustica.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, svoltasi in modalità  telematiche, da remoto, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 84 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27/2020, dell&#8217;art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28, e dalle successive disposizioni di attuazione, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Cosimo Di Paola, Presidente<br /> Nicola Maisano, Consigliere<br /> Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-7-9-2020-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2020 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1845</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Perrotti Sull&#8217;esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali in assenza di sentenza di condanna 1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Esclusione &#8211; Gravi indizi &#8211; Sufficienza &#8211; Ragioni 2.  Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Gravi illeciti professionali pregressi &#8211; Esclusione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-3-2019-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2019 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Perrotti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali in assenza di sentenza di condanna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Esclusione &#8211; Gravi indizi &#8211; Sufficienza &#8211; Ragioni</p>
<p> 2.  Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Gravi illeciti professionali pregressi &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità  &#8211; Ragioni   <br /> 3.  Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Gravi illeciti professionali &#8211; Esclusione- Sindacato del G.A. &#8211; Limiti </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di rilevanza degli atti delle indagini penali ai fini della valutazione dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico, non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l&#8217;elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità  di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati.<br /> 2. E&#8217; consentito alle stazioni appaltanti escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità  o affidabilità . In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell&#8217;esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante.<br /> 3. In tema di gravi illeciti professionali, il legislatore ha voluto riconoscere alla stazione appaltante un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della «non pretestuosità » della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera «non condivisibilità » della valutazione stessa.</div>
<p> Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 20/03/2019<br /> N. 01845/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 00535/2019 REG.RIC. </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.<br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 535 del 2019, proposto da Ministero della giustizia, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, nonchè Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi <em>ex lege</em>Â dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono elettivamente domiciliati;  <strong><em>contro</em></strong><br /> Area s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Andrea Gemma, Giovanni Corbyons e Fabio Ambrosetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, 44;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02289/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Area s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Gemma, Protto, Corbyons ed Ambrosetti, nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Venturini;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con bando emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio n. 144 del 27 settembre 2017 veniva richiesta alle ditte che intendessero accreditarsi per la fornitura del servizio di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, una serie di informazioni sulla capacità  economico-finanziaria, sulla regolarità  della posizione fiscale e contributiva e sull&#8217;assenza di pregiudizi penali.<br /> In particolare, il punto 12 del bando richiedeva informazioni, poi limitate all&#8217;ultimo biennio, su &#8220;<em>Le condanne definitive e le sentenze di applicazione pena definitive, i precedenti penali e i procedimenti penali (conosciuti) in corso a carico degli esponenti (amministratori, direttori generali e sindaci e soci, o di persone che abbiano nel biennio precedente ricoperto tali cariche)</em>&#8220;.<br /> Il punto 13 richiedeva altresì &#8220;<em>l&#8217;indicazione se la società  abbia ricevuto informazioni di garanzia per la responsabilità  amministrativa derivante da reato degli enti o società  ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001</em>&#8220;.<br /> Nell&#8217;aderire alla richiesta con comunicazione dell&#8217;11 ottobre 2017, la società  Area s.p.a. dichiarava che &#8220;<em>L&#8217;unico socio della società  A+Group, a sua volta socio di Area Spa, nonchè Amministratore nel biennio precedente Andrea Franco Formenti [&#038;] è a conoscenza di essere sottoposto a indagini nei procedimenti penali n. 12263 RGNR presso la Procura di Milano e n. n. 27001/12 RGNR che era originariamente presso la Procura della Repubblica di Milano e che abbiamo appreso essere stato recentemente trasferito per competenza presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio</em>&#8220;.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;istruttoria, il CIT decideva di escludere dall&#8217;accreditamento la predetta società  Area s.p.a., sul presupposto di dover scegliere le ditte da accreditare tra quelle che assicurino &#8220;<em>il massimo grado di onorabilità , sicurezza e affidabilità </em>&#8220;, laddove quest&#8217;ultima non avrebbe posseduto tali requisito, avendo la stessa &#8220;<em>custodito in un proprio archivio riservato le tracce informatiche relative a una enorme quantità  di conversazioni telefoniche/ambientali/telematiche per la cui intercettazione era stata incaricata da numerose AA.GG. e ciù² in assenza di autorizzazione e quindi in violazione di legge; tanto che suoi esponenti risultano indagati per il corrispondente reato informatico. Mancano quindi i necessari requisiti di fiducia per affidarle dati di tale riservatezza</em>&#8220;.<br /> Tali circostanze emergevano dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini emesso il 9 novembre 2017 a carico di Formenti Andrea Franco, all&#8217;epoca dei fatti amministratore delegato e socio unico della predetta Area s.p.a., per il reato di cui all&#8217;art. 615-<em>ter</em>Â Cod. pen., nonchè a carico della stessa società  quale responsabile degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, lett. a), 21 e 24-<em>bis</em>Â del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.<br /> Avverso tale provvedimento la società  Area s.p.a. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, deducendo sotto diversi profili il vizio di violazione di legge ed eccesso di potere, nonchè il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all&#8217;esclusione, la carenza di motivazione ed il difetto di istruttoria.<br /> Con successivi motivi aggiunti veniva inoltre impugnato il provvedimento di conferma dell&#8217;esclusione, adottato dall&#8217;amministrazione in data 10 gennaio 2018 all&#8217;esito di un&#8217;istanza in autotutela presentata dall&#8217;interessata.<br /> Con sentenza 15 ottobre 2018, n. 2289, il giudice adito accoglieva il ricorso, sul presupposto che la pur ampia discrezionalità  di cui gode l&#8217;amministrazione nel valutare le garanzie di sicurezza e affidabilità  dei partecipanti alle speciali gare di cui all&#8217;art. 162 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (&#8220;<em>Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza</em>&#8220;) dovesse comunque essere esercitata entro i limiti propri della discrezionalità  tecnica.<br /> Il provvedimento di esclusione si sarebbe infatti basato su una rappresentazione solo parziale dei fatti e scevra da valutazioni critiche degli stessi, limitandosi a formulare &#8220;<em>una motivazione estremamente sintetica, che si sostanzia nella mera ripetizione del contenuto di un avviso di conclusione delle indagini</em>&#8220;.<br /> In particolare, la circostanza che la società  avrebbe formato &#8220;<em>un proprio archivio riservato</em>&#8220;, conservandovi le tracce informatiche relative ad una enorme quantità  di intercettazioni, non avrebbe in realtà  trovato riscontro negli esiti della consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, dalla quale sarebbe invece emerso che i dati riservati erano stati sì rintracciati sui &#8220;<em>client dei singoli operatori dell&#8217;ufficio help desk</em>&#8220;, dovendosi per conto escludere che gli stessi fossero stati &#8220;<em>anche riversati in una sorta di banca dati, al fine di un&#8217;eventuale e tutta da verificare gestione illecita successiva</em>&#8220;.<br /> Avverso tale decisione il Ministero della giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio interponevano appello, articolato nei seguenti motivi di impugnazione:<br /> 1) <em>Violazione dell&#8217;art. 41 c.p.a</em>.<br /> 2) <em>Violazione degli artt. 162 ed 80 del codice degli appalti. Insussistenza del difetto di istruttoria e del vizio di motivazione</em>.<br /> Sotto ulteriore profilo, le appellanti denunciavano inoltre &#8220;<em>Violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. Insussistenza della violazione del principio di trasparenza e del principio del contraddittorio</em>&#8220;.<br /> Costituitasi in giudizio, Area s.p.a. eccepiva l&#8217;infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.<br /> All&#8217;udienza del 7 marzo 2019, fissata per la trattazione in camera di consiglio dell&#8217;istanza cautelare, il Collegio rappresentava alle parti la possibilità  di una decisione in forma semplificata, ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.<br /> Ad un complessivo riscontro delle risultanze di causa, il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame del primo motivo di appello &#8211; attinente a questioni di carattere procedurale &#8211; per affrontare direttamente il merito della controversia, di cui al secondo motivo di gravame.<br /> Con esso il Ministero contesta, in primo luogo, la ritenuta illegittimità  del mancato accreditamento per essersi limitata l&#8217;amministrazione &#8211; come si legge nella sentenza appellata &#8211; &#8220;<em>a riferire un fatto, come emergente dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini</em>&#8220;, senza aver al riguardo formulato &#8220;<em>una autonoma valutazione critica del fatto stesso, sicchè sembra ritenerlo in sì© espressivo di una carenza di onorabilità </em>&#8220;, il che &#8220;<em>si traduce anche in una carenza motivazionale</em>&#8220;.<br /> Ciù² in quanto il trattamento illecito dei dati raccolti con le intercettazioni, quale comportamento capace di compromettere la sicurezza del servizio, non sembra richiedere una particolare ostensione dell&#8217;apparato motivazionale, essendo sufficiente evidenziare gli elementi su cui si fonda l&#8217;esigenza prudenziale dell&#8217;amministrazione, che nella specie sono all&#8217;evidenza ricorrenti nel provvedimento impugnato.<br /> Il motivo è fondato.<br /> Va preliminarmente confermato che l&#8217;affidamento dei servizi di intercettazione rientra nell&#8217;ambito dei contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, potendo quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all&#8217;art. 162 del d.lgs. n. 50 del 2016, il cui comma 4 prevede che &#8220;<em>L&#8217;affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all&#8217;oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più¹ di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza</em>&#8220;.<br /> Caratteristica di tali contratti, che giustifica parziali deroghe alla disciplina dell&#8217;evidenza pubblica, è l&#8217;estrema delicatezza e sensibilità  degli interessi ad essi sottesi, cui corrisponde l&#8217;imprescindibile necessità  che la stazione appaltante si assicuri, prima di procedere all&#8217;affidamento del servizio, la piena affidabilità  dell&#8217;impresa interessata.<br /> La materia delle intercettazioni ambientali, infatti, vede coinvolti una pluralità  di interessi di chiaro rilievo costituzionale, tra i quali l&#8217;azione necessaria e indipendente della magistratura; la tutela della dignità  e della riservatezza di ogni persona; il diritto alla difesa; il diritto-dovere ad informare e ad essere informati.<br /> Il che giustifica l&#8217;attribuzione all&#8217;amministrazione di una penetrante discrezionalità  in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, al fine specifico di garantire la piena fiducia nel prestatore del servizio. Tale discrezionalità , dunque, non può limitarsi ad una verifica di carattere formale di quanto allegato dall&#8217;interessato, ben potendo la stazione appaltante valutare qualunque fatto idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario.<br /> Nel caso di specie risulta dagli atti che l&#8217;<em>ex</em>Â amministratore delegato &#8211; nonchè socio unico &#8211; della società  Area s.p.a. era stato sottoposto a procedimento penale per presunta costituzione di un archivio dati illegale, formato grazie ad accessi abusivi ai sistemi informatici di numerose Procure della Repubblica. Veniva inoltre contestato, come risulta anche dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini, che gli operatori &#8220;<em>effettuassero l&#8217;attivazione e la chiusura dei target di intercettazione, la visualizzazione di tutti i dati memorizzati nei server [&#038;], nonchè la sincronizzazione e la conservazione degli stessi sui client degli operatori help desk</em>&#8220;, circostanza dalla quale dovrebbe ragionevolmente desumersi &#8211; come evidenziato in modo convincente dall&#8217;appellante Ministero, che i dati fossero in realtà  custoditi in un archivio diverso da quello delÂ <em>server</em>Â a ciù² deputato.<br /> Analogamente è pertinente il rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in conto la circostanza dei numerosissimi accessi ritenuti abusivi ed a monte della conservazione dei dati sensibili, non trovando evidente riscontro il rilievo secondo cui gli operatori sarebbero intervenuti solo su richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.<br /> Tale presupposto risulta invece contraddetto dall&#8217;avviso di conclusione delle indagini, secondo cui l&#8217;amministratore della società  &#8220;<em>insieme al contributo dei suoi collaboratori addetti all&#8217;ufficio help desk di Area S.p.A., abusivamente si introduceva nei sistemi informatici e telematici di intercettazione delle Procure di seguito elencate e ivi si tratteneva compiendo le attività  illecite sopra elencate</em>&#8220;, precisando che ciù² sarebbe avvenuto &#8220;<em>senza l&#8217;autorizzazione di chi aveva il potere di escludere l&#8217;attività </em>&#8220;.<br /> Alla luce di questi rilievi deve convenirsi che le considerazioni esposte nella sentenza appellata, nel presupporre un&#8217;acritica e formale adesione dell&#8217;amministrazione alle ipotesi accusatorie della Procura della Repubblica competente, non tengono conto che queste ultime necessariamente si fondavano su precisi riscontri di fatto (i quali, dopo attenta valutazione giudiziale, hanno infine portato a disporre il rinvio a giudizio).<br /> Quanto poi alla rilevanza degli atti delle indagini penali ai fini della valutazione &#8211; di competenza dell&#8217;amministrazione &#8211; dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;operatore economico, ritiene il Collegio che possa trovare applicazione anche alla fattispecie qui controversa il principio (da ultimo, Cons. Stato, V, 27 febbraio 2019, n. 1367) secondo cui non è indispensabile che i gravi illeciti professionali che devono essere posti a supporto della sanzione espulsiva del concorrente dalla gara ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 siano accertati con sentenza, anche se non definitiva, ma è sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi, atteso che l&#8217;elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella disposizione normativa succitata è meramente esemplificativa e la stazione appaltante ha la possibilità  di fornirne la dimostrazione con mezzi adeguati.<br /> L&#8217;elencazione contenuta in detta norma, del resto, è meramente esemplificativa, per come è fatto palese sia dalla possibilità  della stazione appaltante di fornirne la dimostrazione &#8220;<em>con mezzi adeguati</em>&#8220;, sia dall&#8217;<em>incipit</em>Â del secondo inciso &#8211; nella versione in vigore al momento di adozione del provvedimento impugnato (&#8220;<em>Tra questi </em>[<em>id est</em>, gravi illeciti professionali &#8211; ndr]<em>Â rientrano: [&#8230;]</em>&#8220;) &#8211; che precede l&#8217;elencazione (Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1299).<br /> Invero, &#8220;<em>è consentito alle stazioni appaltanti escludere da una procedura di affidamento di contratti pubblici i concorrenti in presenza di pregressi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità  o affidabilità . In tali ipotesi, la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell&#8217;esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, III, 29 novembre 2018, n. 6786; III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 11 giugno 2018, n. 3592; V, 3 aprile 2018, n. 2063; V, 2 marzo 2018, n. 1299; V, 4 dicembre 2017, n. 5704); d&#8217;altro canto &#8220;<em>Il legislatore, quindi, ha voluto riconoscere a quest&#8217;ultima (stazione appaltante) un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il g.a. è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della «non pretestuosità » della valutazione degli elementi di fatto compiuta e non può pervenire ad evidenziare una mera «non condivisibilità » della valutazione stessa</em>&#8221; (così Cass. civ., Sez. un., 17 febbraio 2012, n. 2312).<br /> Deve quindi concludersi che, in ordine alla particolare fattispecie controversa (ossia il mancato accreditamento ai fini della successiva partecipazione ad una procedura di appalto disciplinata dall&#8217;art. 162 delÂ <em>Codice dei contratti pubblici</em>), le risultanze delle indagini penali assumono in ogni caso rilievo come fattore sintomatico dell&#8217;inaffidabilità  dell&#8217;operatore economico e, come tali, sono di per sì© sufficienti a giustificarne l&#8217;esclusione. Ciù² a maggior ragione vale per il caso in cui &#8211; come quello in esame &#8211; l&#8217;oggetto dell&#8217;imputazione penale attiene a violazioni specifiche degli obblighi cui è espressamente tenuto a conformarsi il prestatore dei servizi oggetto di affidamento, essendo in tal caso tenuta l&#8217;amministrazione, a tutela degli interessi di rango primario di cui si è in precedenza detto, a verificare con particolare scrupolo il presupposto dell&#8217;affidabilità Â <em>sostanziale </em>del detto operatore, il che si traduce, ad esempio, nell&#8217;onere di puntualmente motivare &#8211; alla luce dell&#8217;interesse pubblico &#8211; l&#8217;eventuale decisione di proseguire nel rapporto con quest&#8217;ultimo, nonostante le avverse risultanze emerse in sede di procedimento penale.<br /> La tutela di tali fondamentali interessi, aventi rilevanza costituzionale, è rimessa in sede di gara al prudente apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, che dovendo innanzitutto prevenire una loro possibile lesione, ben potrà  esercitare i suoi poteri di esclusione dalla procedura in presenza giù  solo di oggettivi indici di pericolo, quali sicuramente possono individuarsi &#8211; nel caso concreto &#8211; nella gravità  e significatività  degli elementi emersi in sede di istruttoria penale, di cui si è in precedenza detto.<br /> Deve pertanto concludersi che negli appalti secretati la presenza di indagini o di procedimenti penali per fatti che riguardano l&#8217;esecuzione di attività  analoghe a quelle oggetto di affidamento è sufficiente a far sorgere il dubbio circa l&#8217;integrità  professionale di cui all&#8217;art. 80 comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.<br /> La comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio 29 novembre 2017 di non accreditamento della società  Area s.p.a. appare quindi adeguatamente motivato, in relazione alle circostanze di fatto desumibili all&#8217;epoca dei fatti, nè presenta profili di manifesta contraddittorietà  o abnormità  di giudizio tali da consentire &#8211; sotto altro profilo &#8211; un intervento demolitorio del giudice amministrativo.<br /> Neppure può ritenersi che la contestazione delÂ <em>deficit</em>Â di onorabilità  dovesse essere accompagnata dall&#8217;instaurazione di un formale contraddittorio con l&#8217;operatore interessato, atteso che la procedura di cui all&#8217;art. 162 d.lgs. n. 50 del 2016, sia pure connotata da rilevanti profili di eccezionalità , va comunque ricondotta nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali, che non richiedono l&#8217;apertura di un contraddittorio con l&#8217;interessato nel caso di esclusione, essendo sottratte all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10-<em>bis</em>Â della l. n. 241 del 1990 per espressa previsione della medesima disposizione.<br /> Conclusivamente, alla luce dei rilievi che precedono l&#8217;appello va accolto.<br /> Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l&#8217;effetto respingendo, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, il ricorso originariamente proposto da Area s.p.a.<br /> Condanna quest&#8217;ultima al pagamento, in favore degli appellanti Ministero della giustizia e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, delle spese di lite del grado di giudizio, che complessivamente liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2011 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-12-2011-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-12-2011-n-1845/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2011 n.1845</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 27 comma 5, l. n. 166 del 2002, in tema di programmi di riabilitazione urbana 1. Edilizia e urbanistica – Programmi di riabilitazione urbana – Art.27 comma 5, l. n.166 del 2002 – Ambito di applicazione – Riferimento esclusivo a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-12-2011-n-1845/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2011 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-12-2011-n-1845/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2011 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore</span></p>
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<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 27 comma 5, l. n. 166 del 2002, in tema di programmi di riabilitazione urbana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Programmi di riabilitazione urbana – Art.27 comma 5, l. n.166 del 2002 – Ambito di applicazione – Riferimento esclusivo a tali programmi.	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Programmi di riabilitazione urbana – Natura – Nuovo ed autonomo tipo di strumento urbanistico attuativo a contenuto speciale – Esclusione – E’ strumento di programmazione.  	</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Programmi di riabilitazione urbana – Realizzazione – Piano urbanistico attuativo – E’ uno dei normali mezzi di realizzazione.	</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Programmi di riabilitazione urbana – Art.27 comma 5, l. n.166 del 2002 – Disciplina di carattere generale – Esclusione.  	</p>
<p>5. Edilizia e urbanistica – Piani di lottizzazione – Art.27 comma 2, l. reg. Puglia n.56 del 1980 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di programmi di riabilitazione urbana, l’art.27 comma 5, l. 1 agosto 2002 n.166, è previsione speciale riferibile esclusivamente a tali programmi, la cui concreta messa in opera nella maggior parte dei casi non potrà che avvenire, da parte degli enti locali, attraverso la previa approvazione di strumenti urbanistici di secondo grado, siano essi di iniziativa privata o pubblica; in tal modo si spiega la presenza della locuzione, apparentemente generica, di “piano attuativo” nel primo periodo del quinto comma di questo articolo.	</p>
<p>2. In materia urbanistica, i programmi di riabilitazione urbana non rappresentano un nuovo ed autonomo tipo di strumento urbanistico attuativo a contenuto speciale: essi, al contrario, sono uno strumento di programmazione, non privo di riflessi sull’assetto urbanistico e sulle relative scelte di pianificazione, volto essenzialmente a favorire le iniziative degli enti locali per il miglioramento della mobilità urbana e per il recupero di aree degradate (porzioni di centri storici, aree industriali dismesse, quartieri ad alta densità abitativa, etc.), alla cui formazione ed attuazione i Comuni concorrono insieme a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti ad esprimersi sulla realizzazione degli specifici interventi.	</p>
<p>3. In materia urbanistica, il piano urbanistico attuativo costituisce soltanto uno dei normali mezzi di realizzazione del programma di riabilitazione urbana, specialmente per il caso in cui la demolizione e ricostruzione di immobili degradati e la correlata risistemazione di infrastrutture ed aree del territorio cittadino richiedano la predisposizione di una disciplina di dettaglio, attraverso uno strumento urbanistico di secondo livello cui segua, alfine, il rilascio dei relativi titoli edilizi per nuove costruzioni o per trasformazione di immobili esistenti. 	</p>
<p>4.  In tema di programmi di riabilitazione urbana, la collocazione sistematica dell’art.27 comma 5, l. 1 agosto 2002 n.166, ed il suo tenore letterale inducono a negare che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina di carattere generale, valida per tutti i tipi di strumenti urbanistici attuativi conosciuti dal nostro ordinamento.	</p>
<p>5. In materia urbanistica, l’art.27, l. reg. Puglia n.56 del 1980, deve essere intesa nel senso che la presenza di un’area edificata preclude la facoltà di imporre coattivamente il piano di lottizzazione ai proprietari dissenzienti, in quanto il legislatore regionale, nel prevedere la ripartizione percentuale di utili ed oneri tra i proprietari, presuppone che il piano di lottizzazione intervenga su beni effettivamente fungibili, in caso contrario potendo ravvisarsi addirittura un contrasto con l’art. 42 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 327 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>Luigi Maffione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paparella e Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Venezia, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Edil Rossi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 63;<br />
Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 – 162, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ingravalle, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 63;; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota del Comune di Bisceglie del 14 dicembre 2007, avente ad oggetto “<i>Attuazione comparto 4 del Piano di lottizzazione delle maglie nn. 157 &#8211; 162 di PRG. Attivazione procedura ex lege 166/2002 art. 27, comma 5</i>”;<br />	<br />
&#8211; della nota ricevuta il 20 maggio 2008, inviata dal Consorzio intimato, avente ad oggetto “<i>Progetto di lottizzazione della maglia n. 157 &#8211; 162 di PRG. Immobili in tenimento del Comune di Bisceglie. Comunicazione approvazione definitiva Piano di Lottiz<br />
&#8211; del provvedimento del 15 dicembre 2008 del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, e della lettera notificata nella stessa data dal Consorzio intimato;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del 18 febbraio 2009 del Comune di Bisceglie, avente ad oggetto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell’indennità di espropriazione, e della lettera notificata nella stessa data dal Consorzio intimato; <br />	<br />
&#8211; del decreto del 25 marzo 2009, notificato in data 8 aprile 2009, con il quale il Comune di Bisceglie ha disposto l’espropriazione degli immobili necessari per l’attuazione del progetto di lottizzazione delle maglie n. 157 &#8211; 162 di PRG, e dell’avviso di<br />
&#8211; della deliberazione n. 14 del 15 marzo 2010, con cui il Consiglio comunale di Bisceglie ha adottato la variante al piano di lottizzazione (comparto 4) delle maglie n. 157 &#8211; 162 di PRG, e di tutti gli atti ad essa allegati;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 94 del 27 settembre 2010, con cui il Consiglio comunale di Bisceglie ha definitivamente approvato la variante al piano di lottizzazione (comparto 4) delle maglie n. 157 &#8211; 162 di PRG, e di tutti gli atti ad essa allegati; <br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Bisceglie del 3 novembre 2010, avente ad oggetto “<i>Attuazione comparto 4 del Piano di lottizzazione delle maglie nn. 157 &#8211; 162 di PRG. Attivazione procedura ex lege 166/2002 art. 27, comma 5</i>”;<br />	<br />
&#8211; del decreto del 28 giugno 2011, notificato in data 29 giugno 2011, con il quale il Comune di Bisceglie ha disposto l’espropriazione degli immobili necessari per l’attuazione del progetto di lottizzazione delle maglie n. 157 &#8211; 162 di PRG, e dell’avviso d<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie, della Edil Rossi s.r.l. e del Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 &#8211; 162;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Paparella, Lucrezia Prisciantelli, Michelangelo Pinto (per delega di Aldo Loiodice), Massimo Ingravalle;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Brevemente i fatti, come emergono dalla concorde ricostruzione delle parti.<br />	<br />
Con deliberazione consiliare n. 51 del 19 aprile 1994, il Comune di Bisceglie approvò, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale n. 56 del 1980, il piano di lottizzazione delle maglie di PRG n. 157 &#8211; 162, in zona C di espansione, suddiviso in quattro comparti, per la realizzazione di nuovi immobili ad uso residenziale. <br />	<br />
Di questi, negli anni successivi sono stati edificati ed ultimati soltanto i primi tre.<br />	<br />
L’odierna controinteressata Edil Rossi s.r.l., con atto di permuta del 16 novembre 2007, ha acquistato dai coeredi Maria La Notte, Antonio Maffione e Leonardo Maffione la quota pari al 50% delle aree e dei fabbricati compresi nel comparto n. 4, l’unico rimasto inattuato. Della restante metà del comparto è proprietario Luigi Maffione, odierno ricorrente.<br />	<br />
La Edil Rossi s.r.l. ha costituito, con atto notarile del 20 novembre 2007, il Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 &#8211; 162 (potendo vantare, a tale scopo, la proprietà sul 50,82% dell’imponibile catastale e sul 68,52% della superficie catastale del comparto). Al Consorzio non ha aderito il ricorrente.<br />	<br />
Il Comune di Bisceglie, accogliendo l’istanza del Consorzio, ha quindi dato avvio alla procedura di attuazione coattiva delle previsioni edificatorie relative al comparto n. 4, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 166 del 2002, inviando a Luigi Maffione la formale diffida in data 14 dicembre 2007 (il primo degli atti qui impugnati). <br />	<br />
Dopo aver comunicato e depositato l’indennità provvisoria, il Comune ha concluso la procedura emanando il decreto di esproprio del 25 marzo 2009, notificato in data 8 aprile 2009, decreto che il ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti elencati in epigrafe, mediante motivi aggiunti corredati di istanza cautelare.<br />	<br />
Con ordinanza n. 257 del 6 maggio 2009, questa Sezione ha sospeso l’efficacia del decreto di esproprio, ravvisando, quanto al <i>fumus boni iuris</i>, la fondatezza della censura relativa all’affermata decadenza della dichiarazione di pubblica utilità (scaturita dalla delibera comunale del 1994, di approvazione del piano di lottizzazione), per decorso dei dieci anni previsti dalla legge.<br />	<br />
Il Comune di Bisceglie e la Edil Rossi s.r.l. non hanno appellato l’ordinanza di sospensiva.<br />	<br />
Con le deliberazioni n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, il Consiglio comunale di Bisceglie ha esplicitamente riconosciuto l’avvenuta decadenza del vincolo espropriativo discendente dal piano di lottizzazione del 1994 ed ha, rispettivamente, adottato ed approvato la variante allo stesso piano di lottizzazione delle maglie n. 157 &#8211; 162 di PRG (per il comparto n. 4), su proposta del Consorzio controinteressato.<br />	<br />
Frattanto, nel Consorzio avevano fatto ingresso i sig.ri Vincenzo Valente e Maurizio Valente, proprietari di un terreno esterno al comparto edificatorio e rientrante nella maglia di PRG n. 95, contiguo alle maglie n. 157 &#8211; 162, classificato in zona F e destinato ad attività sportive. La loro adesione al Consorzio è stata giustificata con l’esigenza di reperire le aree da destinare a <i>standards</i>.<br />	<br />
Riapprovato lo strumento attuativo per il comparto n. 4, il Comune ha di nuovo attivato la procedura coattiva di realizzazione, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 166 del 2002, inviando a Luigi Maffione la comunicazione formale del 3 novembre 2010. E’ seguito il decreto del 28 giugno 2011, notificato al ricorrente in data 29 giugno 2011, con il quale il Comune ha disposto, in favore del Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 &#8211; 162, l’espropriazione degli immobili necessari per l’attuazione della lottizzazione, fissando l’immissione in possesso per la data del 22 luglio 2011.<br />	<br />
Più precisamente, il provvedimento dispone l’acquisizione a beneficio del Consorzio dei seguenti beni, per il 50% di proprietà del ricorrente Luigi Maffione:<br />	<br />
&#8211; terreni per complessivi 1.121 mq, identificati catastalmente al foglio 12 – particelle 3348 e 3356, attualmente adibiti ad uliveto e vigneto;<br />	<br />
&#8211; fabbricato di 12 vani, identificato catastalmente al foglio 12 – particella 288, categoria A/3. <br />	<br />
Avverso il decreto di espropriazione il ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, chiedendone contestualmente la sospensione.<br />	<br />
Il Comune di Bisceglie, la Edil Rossi s.r.l. ed il Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 &#8211; 162 (anch’esso costituitosi in giudizio) ne hanno chiesto il rigetto.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 27 luglio 2011, l’istanza cautelare è stata abbinata al merito.<br />	<br />
Le parti hanno svolto le difese conclusive in vista della pubblica udienza del 19 ottobre 2011, nella quale la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Edil Rossi s.r.l. e del Consorzio con la memoria conclusiva depositata il 3 ottobre 2011. Si afferma che il ricorrente non avrebbe interesse ad ottenere l’annullamento delle delibere n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, con cui è stato adottato e poi approvato il piano di lottizzazione per il comparto edificatorio n. 4, in quanto la demolizione del fabbricato esistente (per il 50% nella proprietà di Luigi Maffione ed oggetto di espropriazione a favore del Consorzio, per effetto degli atti qui impugnati) era già prevista dal piano di lottizzazione approvato dal Comune nel 1994, dal quale peraltro lo stesso Maffione avrebbe tratto vantaggio con il conseguimento dei permessi di costruire per l’edificazione di ben cinque palazzine, nell’ambito degli altri tre comparti.<br />	<br />
L’eccezione non ha pregio.<br />	<br />
Il ricorrente ha infatti interesse ad ottenere l’annullamento delle delibere consiliari recanti la (ri)approvazione del piano di lottizzazione del comparto n. 4, in quanto atti presupposti del procedimento ablatorio instaurato dal Comune e sfociato nel decreto di esproprio del 28 giugno 2011. Quanto a quest’ultimo provvedimento, poi, l’interesse all’impugnativa è <i>in re ipsa </i>e non richiede ulteriore dimostrazione, essendo sufficiente il rilievo che il ricorrente non soltanto si vede spogliato della proprietà sul 50% dei terreni e del fabbricato esistente, ma vede anche frustrata la possibilità di partecipare alla realizzazione delle nuove volumetrie comprese nel comparto n. 4, che il Comune ha interamente assegnato al Consorzio costituito allo scopo dalla Edil Rossi s.r.l. e dai fratelli Valente. </p>
<p>2. Sempre in rito, deve rilevarsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse: <br />	<br />
&#8211; del ricorso introduttivo, depositato il 27 febbraio 2008; <br />	<br />
&#8211; dei primi motivi aggiunti, depositati il 27 giugno 2008; <br />	<br />
&#8211; dei secondi motivi aggiunti, depositati il 31 gennaio 2009; <br />	<br />
&#8211; dei terzi e quarti motivi aggiunti, depositati congiuntamente il 16 aprile 2009.<br />	<br />
Gli effetti lesivi dei primi provvedimenti impugnati sono stati sospesi con la richiamata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 257 del 6 maggio 2009 e sono, poi, definitivamente venuti meno a seguito della riapprovazione, da parte del Comune di Bisceglie, del piano di lottizzazione per il comparto n. 4, cui è seguita la reiterazione del decreto di esproprio all’esito del procedimento di attuazione coattiva del piano, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 166 del 2002.<br />	<br />
Ai fini della decisione, pertanto, l’esame nel merito deve essere circoscritto ai quinti, sesti e settimi motivi aggiunti, depositati rispettivamente in data 1 giugno 2010, 9 dicembre 2010 e 14 luglio 2011, mediante i quali il ricorrente impugna le deliberazioni del Consiglio comunale di Bisceglie n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, la nota di diffida del 3 novembre 2010 ed il decreto di espropriazione del 28 giugno 2011. </p>
<p>3. Le censure ivi svolte possono essere così riassunte:<br />	<br />
<i>a)</i> violazione degli artt. 23-ss. della legge n. 1150 del 1942, violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, violazione degli artt. 27-ss. della legge regionale n. 56 del 1980, violazione degli artt. 15-ss. della legge regionale n. 20 del 2001, violazione dell’art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006, violazione degli artt. 9-ss. del D.P.R. n. 327 del 2001, violazione dell’art. 27 della legge n. 166 del 2002, violazione degli artt. 1100-ss. cod. civ., violazione dell’art. 42 della Costituzione ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune non avrebbe potuto approvare, senza il consenso di tutti i comproprietari interessati, il piano di lottizzazione riguardante un’area parzialmente edificata; il Comune avrebbe così violato anche la disciplina civilistica sullo scioglimento della comunione immobiliare; inoltre, il Consorzio in cui favore è stata disposta l’espropriazione non sarebbe legittimato ad attuare la lottizzazione, vista la presenza al suo interno di soggetti (i fratelli Valente) titolari di diritti reali su terreni esterni al perimetro del comparto edificatorio, che sarebbero stati arbitrariamente computati ai fini del soddisfacimento degli <i>standards </i>pubblici e del raggiungimento delle superfici utili minime previste dalla legge; in ogni caso, il Comune non avrebbe potuto riapprovare il piano di lottizzazione già decaduto, sotto forma di variante, in assenza del programma pluriennale di attuazione; <br />	<br />
<i>b)</i> violazione degli artt. 23-ss. della legge n. 1150 del 1942, violazione del D.M. n. 1444 del 1968, violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, violazione degli artt. 27-ss. della legge regionale n. 56 del 1980, violazione degli artt. 15-ss. della legge regionale n. 20 del 2001, violazione dell’art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006, violazione degli artt. 9-ss. del D.P.R. n. 327 del 2001, violazione dell’art. 27 della legge n. 166 del 2002, violazione dell’art. 42 della Costituzione, violazione del piano regolatore generale del Comune di Bisceglie ed eccesso di potere sotto molteplici profili: la variante approvata nel 2010 reperirebbe in modo illegittimo l’area destinata a <i>standards </i>per le urbanizzazioni secondarie nella maglia di PRG n. 95, di proprietà dei fratelli Valente (e pari a circa 1.718 mq), non ricompresa nel perimetro del comparto edificatorio n. 4 e classificata urbanisticamente zona F – attrezzature sportive, di fatto trasferendo una parte della nuova volumetria residenziale in capo ai proprietari di terreni esterni alla zona C, entrati a far parte del consorzio attuatore dell’intervento; il Comune avrebbe così violato i principi che regolano la zonizzazione urbanistica, omettendo di approvare una preventiva variante al piano regolatore generale; <br />	<br />
<i>c)</i> sotto altro profilo, violazione degli artt. 23-ss. della legge n. 1150 del 1942, violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, violazione degli artt. 27-ss. della legge regionale n. 56 del 1980, violazione degli artt. 15-ss. della legge regionale n. 20 del 2001, violazione dell’art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: il Comune, nel riapprovare il piano di lottizzazione e le relative cubature, non avrebbe tenuto conto del fatto che alcune particelle del comparto n. 4, destinate a verde privato, sarebbero state già utilizzate nell’ambito della realizzazione del comparto n. 3; inoltre, la misurazione dei suoli edificabili sarebbe erronea (nella particella 3541 sarebbero computati 228 mq, in luogo dei 65 mq effettivamente acquistati dalla Edil Rossi s.r.l.); anche la misurazione della superficie complessiva del comparto sarebbe erronea (si computerebbe una superficie di maglia pari a 2.206 mq, in luogo dei 2.160 mq effettivi) e non sarebbero rispettate le distanze minime dal fabbricato esistente e dal confine;<br />	<br />
<i>d)</i> violazione degli artt. 32 e 122 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: non sarebbe previsto l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione mediante procedura di evidenza pubblica; i suoli per gli allargamenti stradali, di proprietà del ricorrente (particella 3350) non risulterebbero già interamente ceduti in occasione della realizzazione del comparto n. 2, come viceversa attestato dal Comune;<br />	<br />
<i>e)</i> violazione dei principi di cui alla legge n. 1150 del 1942, alla legge regionale n. 6 del 1979, alla legge regionale n. 56 del 1980, alla legge regionale n. 20 del 2001 ed al D.P.R. n. 327 del 2001, eccesso di potere sotto molteplici profili ed incompetenza: il Comune di Bisceglie non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico all’attuazione in via coattiva del piano di lottizzazione, con compressione dei diritti e delle aspettative di uno dei proprietari, al quale peraltro non sarebbe stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento teso all’imposizione del vincolo espropriativo; inoltre, il Comune avrebbe dovuto acquisire al proprio patrimonio le aree espropriate e destinarle ad usi pubblici, anziché trasferirle al Consorzio controinteressato; l’atto di trasferimento in favore del Consorzio dei beni espropriati sarebbe di competenza del Consiglio comunale e non del dirigente dell’ufficio tecnico.</p>
<p>4. Il ricorso è fondato.<br />	<br />
4.1. Con riguardo alle censure richiamate alla lettera <i>a)</i>, deve in primo luogo rilevarsi che il Comune di Bisceglie ha illegittimamente utilizzato la previsione dell’art. 27, quinto comma, della legge n. 166 del 2002, al di fuori del suo ambito oggettivo di applicazione.<br />	<br />
L’articolo, rubricato “<i>Programmi di riabilitazione urbana</i>”, stabilisce che con decreto ministeriale vengano definiti i criteri e le modalità di predisposizione e di realizzazione di “<i>programmi volti alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale e al miglioramento della accessibilità e mobilità urbana, denominati programmi di riabilitazione urbana, nonché di programmi volti al riordino delle reti di trasporto e di infrastrutture di servizio per la mobilità attraverso una rete nazionale di autostazioni per le grandi aree urbane</i>”, rimessi all’iniziativa degli enti locali e cofinanziabili mediante investimenti di soggetti privati interessati. <br />	<br />
Le opere ricomprese nei programmi di riabilitazione urbana possono riguardare anche la demolizione e ricostruzione di edifici ed attrezzature esistenti, al fine di riqualificare zone caratterizzate da degrado fisico, economico e sociale. <br />	<br />
Il quinto comma dell’art. 27 così dispone: “<i>Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l&#8217;avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune</i>”. <br />	<br />
Si tratta, ad avviso del Collegio, di una previsione speciale riferibile esclusivamente ai programmi di riabilitazione urbana, la cui concreta messa in opera nella maggior parte dei casi non potrà che avvenire, da parte degli enti locali, attraverso la previa approvazione di strumenti urbanistici di secondo grado, siano essi di iniziativa privata o pubblica: ciò che spiega la presenza della locuzione, apparentemente generica, di “<i>piano attuativo</i>” nel primo periodo del quinto comma dell’art. 27. <br />	<br />
I programmi di riabilitazione urbana, infatti, non rappresentano un nuovo ed autonomo tipo di strumento urbanistico attuativo a contenuto speciale. Essi, al contrario, sono uno strumento di programmazione, non privo di riflessi sull’assetto urbanistico e sulle relative scelte di pianificazione, volto essenzialmente a favorire le iniziative degli enti locali per il miglioramento della mobilità urbana e per il recupero di aree degradate (porzioni di centri storici, aree industriali dismesse, quartieri ad alta densità abitativa, etc.), alla cui formazione ed attuazione i Comuni concorrono insieme a tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti ad esprimersi sulla realizzazione degli specifici interventi: significativamente, nella terminologia adoperata dal legislatore, gli enti locali sono meri “<i>promotori</i>” di detti programmi, ai quali devono normalmente partecipare altri soggetti pubblici o privati (con gli istituti, ormai da tempo noti all’ordinamento, della conferenza di servizi e dell’accordo di programma).<br />	<br />
Il piano urbanistico attuativo costituisce, perciò, soltanto uno dei normali mezzi di realizzazione del programma di riabilitazione, specialmente per il caso in cui la demolizione e ricostruzione di immobili degradati e la correlata risistemazione di infrastrutture ed aree del territorio cittadino richiedano la predisposizione di una disciplina di dettaglio, attraverso uno strumento urbanistico di secondo livello cui segua, alfine, il rilascio dei relativi titoli edilizi per nuove costruzioni o per trasformazione di immobili esistenti. <br />	<br />
Per l’ipotesi dei programmi di riabilitazione urbana ad iniziativa privata, la norma sancisce la possibilità di attuare in via coattiva il relativo piano attuativo, su istanza dei proprietari della maggioranza del valore catastale degli immobili (aree ed edifici), attraverso la formazione del consorzio e l’avvio della procedura espropriativa.<br />	<br />
La collocazione sistematica della norma ed il suo tenore letterale inducono a negare che il legislatore abbia inteso dettare una disciplina di carattere generale, valida per tutti i tipi di strumenti urbanistici attuativi conosciuti dal nostro ordinamento, come viceversa ha mostrato di ritenere il Comune di Bisceglie, peraltro a ciò indotto anche dall’erronea interpretazione fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 3955 del 6 dicembre 2002 (prodotta in giudizio dalla difesa della società controinteressata).<br />	<br />
Nessun valore assumono i precedenti della Terza Sezione di questo Tribunale (sentenze n. 1371 e n. 1372 del 2007), invocati sempre dalla difesa dei controinteressati a sostegno della ridetta interpretazione estensiva dell’art. 27, quinto comma, della legge n. 166 del 2002. Entrambe le decisioni si fondano, infatti, esclusivamente su questioni di rito e non affrontano nel merito la questione giuridica dell’ambito oggettivo di applicazione della norma.<br />	<br />
Per quanto detto, vista l’impossibilità di applicare, nella fattispecie, l’art. 27, quinto comma, della legge n. 166 del 2002, la legittimità dei provvedimenti impugnati deve essere vagliata alla luce delle norme urbanistiche statali e regionali vigenti in materia di piani di lottizzazione ad iniziativa privata. <br />	<br />
4.2. L’art. 27, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980, consente l’approvazione e l’esecuzione del piano di lottizzazione, avente ad oggetto aree inserite in un programma pluriennale di attuazione, anche contro la volontà di alcuni dei proprietari interessati ed implica, tra l’altro, la possibilità di espropriare i fondi di costoro nella fase di attuazione dello strumento urbanistico, su iniziativa di un solo proprietario, “<i>… sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri</i>”.<br />	<br />
Per quanto qui interessa, due sono i presupposti individuati dal legislatore regionale per l’attuazione coattiva: l’inclusione della lottizzazione nel programma pluriennale di attuazione e l’assenza di edifici nel comparto. <br />	<br />
In primo luogo, è fondata l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui il Comune non avrebbe potuto dare corso all’attuazione del comparto su istanza della maggioranza dei proprietari, in assenza del programma pluriennale di attuazione approvato ai sensi degli artt. 2-ss. della legge regionale n. 6 del 1979. Non risulta, infatti, dai documenti versati in giudizio che il piano di lottizzazione delle maglie di PRG n. 157 &#8211; 162 (approvato nel 1994) e la variante impugnata (approvata nel 2010) rientrino in un programma pluriennale di attuazione.<br />	<br />
Soltanto l’esigenza di dare tempestiva esecuzione al programma pluriennale giustifica, secondo l’inequivoco disposto della norma di legge regionale, il sacrificio della posizione dei proprietari dissenzienti che non abbiano aderito alla proposta di lottizzazione. <br />	<br />
Inoltre, secondo l’interpretazione che il Collegio condivide, la norma deve essere intesa nel senso che la presenza di un’area edificata preclude la facoltà di imporre coattivamente il piano ai proprietari dissenzienti, in quanto il legislatore regionale, nel prevedere la ripartizione percentuale di utili ed oneri tra i proprietari, presuppone che il piano di lottizzazione intervenga su beni effettivamente fungibili, in caso contrario potendo ravvisarsi addirittura un contrasto con l’art. 42 Cost. (così Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442).<br />	<br />
Nella fattispecie, sul comparto n. 4 insiste un fabbricato di 12 vani, identificato catastalmente al foglio 12 – particella 288, categoria A/3, per il 50% di proprietà del ricorrente Luigi Maffione, del quale il Comune ha disposto l’espropriazione in vista della successiva demolizione.<br />	<br />
Sulla base della documentazione fotografica versata in giudizio, deve senz’altro escludersi che il manufatto sia un rudere abbandonato. Esso, al contrario, si presenta del tutto integro nella sua consistenza planivolumetrica, nella copertura e nei muri perimetrali, e costituisce a tutti gli effetti un volume esistente ed urbanisticamente rilevante. <br />	<br />
Sul piano giuridico, le conclusioni non mutano ove si considerino le norme posteriori alla legge regionale n. 56 del 1980.<br />	<br />
Com’é noto, l’art. 20, quinto comma, della legge regionale n. 20 del 2001 ha stabilito in via transitoria che tutti i piani urbanistici esecutivi (P.U.E.), nelle more della definizione del documento regionale di assetto generale (D.R.A.G.) di cui all’art. 4 della stessa legge, sono formati secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 56 del 1980. Tale disposizione, che sancisce l’ultrattività dell’intero corpo normativo della legge regionale n. 56 del 1980 (e, per quanto qui interessa, dell’art. 27 della stessa), si ricollega con ogni evidenza allo specifico contenuto del D.R.A.G. a cui è rimessa, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge regionale n. 20 del 2001, la definizione dei criteri per la formazione e la localizzazione dei P.U.E. comunali.<br />	<br />
In difetto della definitiva approvazione del D.R.A.G. (e ciò quantomeno al momento del’adozione ed approvazione della variante al piano di lottizzazione da parte del Comune di Bisceglie: i criteri per la redazione dei P.U.E. comunali risultano infatti definitivamente approvati con delibera della Giunta della Regione Puglia n. 2753 del 14 dicembre 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 14 gennaio 2011), l’art. 20, quinto comma, della legge regionale n. 20 del 2001 preclude l’immediata operatività della disciplina introdotta dall’art. 16, primo comma – lett. b), della stessa legge, che ammette la presentazione di P.U.E. di iniziativa privata su impulso dei “<i>&#8230; proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell’area interessata&#8230;</i>”, così abilitati a costituire l’apposito consorzio. <br />	<br />
Ne consegue, ad oggi, l’inderogabilità nella sua interezza dell’art. 27 della legge regionale n. 56 del 1980, per il quale il piano attuativo d’iniziativa privata è presentato, di regola, “<i>&#8230;su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati, compresi in una o più unità minime di intervento</i>”, quando non ricorra l’ipotesi derogatoria di cui al secondo comma, che ammette, come si è detto, la proposta anche da parte di un solo proprietario, per le aree inserite in un piano pluriennale di attuazione, sempre che il piano di lottizzazione non riguardi aree edificate esistenti di proprietà degli altri. <br />	<br />
Secondo quanto chiarito ancora di recente dalla giurisprudenza, l’ipotesi principale di proposta di piano di lottizzazione resta quella proveniente da tutti i proprietari degli immobili interessati. Ad essa si aggiunge l’ipotesi subordinata e derogatoria della proposta da parte di uno solo dei proprietari, che il legislatore regionale, però, subordina alla precisa condizione che il piano non comporti modificazioni delle aree edificate esistenti di proprietà degli altri: solo in tal caso vale, per l’adozione ed approvazione del piano, il richiamo alla disciplina sui comparti dell’art. 15 della legge regionale n. 6 del 1979, che sortisce gli effetti, da un lato, di far conseguire all’approvazione la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere comprese nel piano e, dall’altro, di consentire l’eventuale esecuzione d’ufficio del piano nei confronti dei proprietari dissenzienti (così Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2006 n. 6469; TAR Puglia, Bari, sez. III, 17 maggio 2007 n. 1257).<br />	<br />
D’altronde, la perdurante vigenza delle limitazioni di cui all’art. 27, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980 neppure è scalfita, come viceversa prospettato dalla difesa dei controinteressati, dall’art. 37 della legge regionale n. 22 del 2006, che così recita: “<i>La previsione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della L.R. n. 20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione degli strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e per l’attuazione dei comparti edificatori</i>”.<br />	<br />
Tale disposizione, infatti, ha il limitato effetto di chiarire che il principio maggioritario (ed il connesso strumento giuridico del consorzio tra proprietari) vale per tutti i piani attuativi, siano essi regolati da legge statale o regionale, e vale altresì per strumenti di terzo livello quali i comparti, già disciplinati, sotto tale aspetto, dall’art. 23 della legge n. 1150 del 1942. Ma ciò non comporta l’abrogazione, neanche per implicito, della previsione transitoria di carattere speciale discendente dal combinato disposto dell’art. 27, secondo comma, della legge regionale n. 56 del 1980 e dell’art. 20, quinto comma, della legge regionale n. 20 del 2001: la conseguenza è che, in presenza di un lotto parzialmente edificato, quale quello di cui è comproprietario l’odierno ricorrente, occorre che la proposta di lottizzazione venga sottoscritta da tutti i proprietari. <br />	<br />
Discende da quanto detto l’illegittimità della procedura attuata dal Comune di Bisceglie, culminata nel decreto di esproprio emanato nei confronti del ricorrente, per violazione dell’art. 27 della legge regionale n. 56 del 1980 e dell’art. 27 della legge n. 166 del 2002. <br />	<br />
4.3. Il ricorso è altresì fondato con riguardo alle censure richiamate alla lettera <i>b)</i>.<br />	<br />
Afferma parte ricorrente che la variante al piano di lottizzazione per il comparto n. 4, approvata nel 2010 con le delibere qui impugnate, reperirebbe in modo illegittimo i suoli destinati a <i>standards</i> per le urbanizzazioni secondarie nella maglia di PRG n. 95, di proprietà dei fratelli Valente (per un’estensione di circa 1.718 mq): si tratterrebbe, dunque, di suoli non ricompresi nel perimetro del comparto edificatorio, classificati urbanisticamente in zona F – attrezzature sportive. Così facendo, e cioè omettendo di approvare la necessaria variante al piano regolatore generale e lasciando immutato il perimetro del piano di lottizzazione, il Comune avrebbe nei fatti consentito lo sfruttamento di parte della nuova volumetria residenziale ai proprietari di terreni esterni alla zona C, consentendo loro di partecipare al consorzio attuatore dell’intervento (e destinatario dei terreni espropriati a Luigi Maffione).<br />	<br />
La circostanza, in fatto, risulta confermata dalla relazione del 15 settembre 2010 a firma del responsabile del procedimento, ing. Giovanni Misino, contenente le controdeduzioni all’opposizione presentata dello stesso Maffione dopo l’adozione della variante (cfr. doc. 2, depositato dalla difesa del ricorrente il 18 luglio 2011).<br />	<br />
Ivi si afferma che le aree destinate alle urbanizzazioniper il comparto n. 4 saranno reperite nelle maglie di piano regolatore destinate a <i>standards</i> (zona F – verde attrezzato per lo sport), esternamente alle maglie edificabili che costituiscono esclusivamente le superfici fondiarie del comparto, ossia nello specifico all’interno della maglia n. 95, facente parte dello stesso comprensorio. <br />	<br />
In proposito, la difesa dei controinteressati chiarisce che, in occasione dell’attuazione dei primi tre comparti, il Comune di Bisceglie consentì ai lottizzanti di “monetizzare” le aree per urbanizzazioni secondarie, in luogo della loro effettiva cessione, versando cioè all’ente una somma corrispondente al valore delle aree da cedere. Dal 2004 in poi, decaduti i vincoli espropriativi contenuti nei piani particolareggiati, il Comune ha abbandonato tale prassi ed ha preteso dai proprietari delle aree di piano l’effettiva cessione dei terreni da destinare ad attrezzature collettive. Per quel che concerne il comparto edificatorio n. 4, le maglie n. 157 &#8211; 162 sarebbero interamente destinate a superficie fondiaria per volume residenziale, cosicché le aree a <i>standards</i>, non potendo essere ricavate dai primi tre comparti della lottizzazione ormai saturi (e per i quali si era fatto ricorso alla cosiddetta “monetizzazione”), dovrebbero necessariamente essere reperite altrove (vale a dire nella maglia n. 95 – zona F, esterna al comparto ma facente parte del medesimo comprensorio denominato San Francesco). <br />	<br />
Orbene, l’individuazione al di fuori del comparto di lottizzazione delle superfici destinate a <i>standards</i>, in zona urbanisticamente non omogenea, configura violazione degli artt. 1 e 4 del D.M. n. 1444 del 1968 e dei principi in materia di zonizzazione. <br />	<br />
Nella formazione dei piani attuativi (inclusi i piani di lottizzazione), le quantità minime di spazi destinati ad attrezzature pubbliche e servizi alla collettività devono essere reperite unicamente all’interno dell’area di piano. L’art. 4 del decreto consente la deroga, soltanto nelle zone omogenee A e B, per le quali il Comune può localizzare le aree a <i>standards </i>nelle immediate adiacenze ovvero indicare modalità alternative per soddisfare i relativi fabbisogni, purché sia dimostrata in concreto l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di aree a servizi all’interno del piano attuativo.<br />	<br />
Tali presupposti non ricorrono nella fattispecie. La variante impugnata riguarda, infatti, il piano di lottizzazione del comparto n. 4 in zona C di espansione. <br />	<br />
Né può consentirsi che il principio di autosufficienza del comparto, desumibile dalla legge n. 1150 del 1942 e dal D.M. n. 1444 del 1968, venga sostanzialmente eluso con la formazione del consorzio tra proprietari, e segnatamente con l’ingresso nel consorzio dei proprietari di terreni ricadenti in altra zona omogenea di piano regolatore, che in questo modo conseguono la disponibilità di una certa percentuale della volumetria realizzabile, in cambio mettendo a disposizione i terreni necessari alle urbanizzazioni. In questo modo, si giungerebbe al concreto svuotamento di significato precettivo della zonizzazione ed al libero trasferimento dei diritti edificatori tra aree edificabili e non, ovvero tra aree omogenee tutte edificabili ma diversamente classificate e soggette a parametri ed indici edilizi differenti, senza la previa (necessaria) variazione dello strumento urbanistico generale. <br />	<br />
Nel nostro ordinamento positivo, la pur diffusa tendenza al superamento del rigido sistema di suddivisione del territorio in zone omogenee, nel nome della tecnica comunemente definita di perequazione urbanistica, non può scardinare taluni punti fermi caratterizzanti il piano regolatore generale, tuttora disciplinato nei suoi tratti essenziali dalla legge urbanistica del 1942 e dal D.M. n. 1444 del 1968:<br />	<br />
&#8211; il Comune individua, in sede di formazione del piano regolatore, le zone F destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nel rispetto delle quantità minime previste dal D.M. n. 1444 del 1968, onde soddisfare il fabbisogno dell’intero terr<br />
&#8211; il Comune è poi tenuto, in sede di formazione dei piani attuativi, a rispettare il rapporto minimo di proporzione tra abitanti da insediare e spazi pubblici, all’interno di ciascuna zona omogenea nella misura prescritta dal D.M. n. 1444 del 1968.<br />	<br />
La partecipazione alla lottizzazione convenzionata in zona C, da parte dei proprietari di terreni classificati in zona F adiacente, seppure in astratto rispondente ad esigenze di perequazione tra i suoli e di equa distribuzione della rendita fondiaria, postula la preventiva (ovvero contestuale) approvazione di una variante allo strumento urbanistico generale e non può essere legittimata dalla semplice adesione dei detti proprietari al consorzio maggioritario, in danno dei proprietari dissenzienti di una porzione minoritaria del lotto edificabile, né può trovare giustificazione nella volontà del Comune di reperire le aree per i servizi e le urbanizzazioni al di fuori del comparto interessato dalla lottizzazione o dal piano attuativo.<br />	<br />
E ciò vale anche nel caso in esame, ove le parti concordemente ammettono che il Comune di Bisceglie tollerò la mancata cessione di aree a <i>standards</i>, all’epoca dell’attuazione dei primi tre comparti, percependo in luogo di esse una somma di denaro da parte dei privati lottizzanti: l’antefatto, la cui legittimità non costituisce oggetto del presente giudizio, non può comunque giustificare che il Comune, anche per il quarto ed ultimo comparto, rinunci a localizzare le urbanizzazioni all’interno del perimetro del piano attuativo, in violazione degli obblighi discendenti dall’art. 4 del D.M. n. 1444 del 1968. <br />	<br />
Per quanto detto, sono illegittime e vanno annullate per vizio proprio le deliberazioni n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, con cui il Consiglio comunale di Bisceglie ha rispettivamente adottato ed approvato la variante al piano di lottizzazione delle maglie n. 157 &#8211; 162 di PRG, per il comparto n. 4. A tanto consegue l’illegittimità e l’annullamento degli atti espropriativi che le presuppongono.</p>
<p>5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, dal cui eventuale accoglimento il ricorrente non trarrebbe maggiore utilità<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla le deliberazioni del Consiglio comunale di Bisceglie n. 14 del 15 marzo 2010 e n. 94 del 27 settembre 2010, la nota di diffida del 3 novembre 2010 ed il decreto di espropriazione del 28 giugno 2011. <br />	<br />
Condanna il Comune di Bisceglie al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 10.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).<br />	<br />
Condanna la Edil Rossi s.r.l. ed il Consorzio Urbanistico Comparto 4 Maglia 157 &#8211; 162 al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, ciascuno nella misura di euro 5.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/12/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa, con ammissione con riserva dei ricorrenti alla selezione, l&#8217;esclusione da una procedura interna per il passaggio dalla seconda alla terza area f1 per la copertura di 544 posti in Agenzia Dogane. (G.S.) N. 01845/2011 REG.PROV.CAU. N. 02536/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva dei ricorrenti alla selezione, l&#8217;esclusione da una procedura interna per il passaggio dalla seconda alla terza area f1 per la copertura di 544 posti in Agenzia Dogane. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01845/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02536/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Agenzia delle Dogane</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Paolo Bargellini, Anna Maria Checchia, Antonio Santomarco</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 00523/2011, resa tra le parti, concernente PROCEDURA INTERNA PER IL PASSAGGIO DALLA SECONDA ALLA TERZA AREA F1 PER LA COPERTURA DI 544 POSTI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte appellante l’avvocato Antonio Grumetto (Avv. St.);	</p>
<p>Rilevato che l’amministrazione appellante non evidenzia, né si ravvedono, trattandosi di ammissione con riserva dei tre appellati alla procedura in questione, gli estremi del periculum che deriverebbe dall’ordinanza impugnata;<br />	<br />
Ritenuto che non si fa luogo a pronuncia sulle spese della presente fase, non essendosi costituite le parti intimate;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2536/2011).<br />	<br />
Nulla spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-29-4-2011-n-1845/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/4/2011 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a></p>
<p>Pres. Campanella, est. TrebastoniC. Agostini (Avv. G. Randazzo e M. Aiello) c. Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa (Avv.M. Alì), Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 di Siracusa, M.Martinez (Avv. A. Scudieri e R. Calanni sull&#8217;obbligo per la P.A. di utilizzare le procedure di mobilità in luogo delle procedure concorsuali per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Campanella, est. Trebastoni<br />C. Agostini (Avv. G. Randazzo e M. Aiello) c. Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa (Avv.M. Alì), Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 di Siracusa, M.Martinez (Avv. A. Scudieri e R. Calanni</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per la P.A. di utilizzare le procedure di mobilità in luogo delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nella P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Pubblico impiego – posti vacanti in organico – procedure concorsuali – procedure di mobilita’ – giurisdizione amministrativa</p>
<p>2.  Pubblico impiego – posti vacanti in organico – procedure concorsuali – procedure di mobilita’ – prevalenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative all’utilizzo da parte dell’Amministrazione di procedure concorsuali per il reclutamento del personale, in luogo dell’attivazione delle procedure di mobilità.</p>
<p>2. In caso di posti vacanti in organico l’Amministrazione deve attivare preliminarmente la procedura di mobilità, in luogo dell’espletamento di procedure concorsuali, in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 43/05 di conversione del D.L. n. 7/05, nonché in applicazione dell’art. 3, comma 53, della legge n. 350/03 (Legge finanziaria 2004) e dell’art. 1, comma 95, della legge n. 311/04 (Legge finanziaria 2005).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo per la P.A. di utilizzare le procedure di mobilità in luogo delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nella P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1845/05 Reg.  sent.<br />
N. 512/05 Reg.  Gen.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
 Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta – </b></p>
<p>nelle persone dei magistrati: Dott.    Biagio Campanella         – Presidente; Dott.    Ettore Leotta                – Consigliere; Dott.    Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul RICORSO n. 512/05 proposto da<br />
<b>Carla AGOSTINI</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni RANDAZZO e Massimo AIELLO, e domiciliata presso lo studio dell’avv. Ettore RANDAZZO, a Catania, via Umberto 196,</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p>l’<b>Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele ALÌ, e domiciliata presso il suo studio, a Catania, in via Crociferi 60,</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>1) dell’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale n. 8 di Siracusa</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore;<br />
2) del dott. <b>Massimo Martinez</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea SCUDERI e Rosario CALANNI, e domiciliato presso il loro studio, a Catania, via V. Giuffrida 37,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<BR><br />
della deliberazione n. 1420 del 9 dicembre 2004, pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera Umberto I in data 12/12/04, con cui il Direttore Generale dell’Azienda medesima ha aumentato da 1 a 2 i posti di Dirigente Medico – disciplina Ostetricia e Ginecologia – messi a concorso pubblico per titoli ed esami con la precedente propria deliberazione n. 48 dell’11/04/02.</p>
<p>VISTI gli atti e i documenti depositati.<br />
UDITO, all’udienza del 12 ottobre 2005, il relatore Ref. DAUNO F.G. TREBASTONI, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti. <br />
RITENUTO in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La ricorrente, medico ginecologo dipendente dell’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa, con qualifica di Dirigente Medico, presta ininterrottamente servizio presso l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa dall’01/07/2001. <br />
In particolare, con originaria deliberazione n. 1751 del 26/06/01, il Direttore Generale dell’A.U.S.L. n. 8 di Siracusa ne dispose l’invio in comando presso l’Azienda Ospedaliera suindicata, ai sensi dell’art. 21 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria, per la durata un anno, e quindi con successive periodiche  deliberazioni a cadenza annuale di identica  motivazione, d’intesa con l’Azienda ospedaliera richiedente, ne ha poi protratto, sempre in regime di comando, l’utilizzazione presso l’Unità operativa anzidetta, da ultimo sino alla data del 30/06/06.<br />
Con deliberazione n. 48 dell’11/04/02, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di un posto di Dirigente Medico dell’Area Funzionale di Chirurgia e delle Specialità chirurgiche – disciplina ostetricia e ginecologia – e cioè presso la stessa Unità operativa ove da tempo la ricorrente presta la propria attività in posizione di comando. <br />
Di conseguenza la ricorrente, che in precedenza aveva invano proposto alcune domande di mobilità per la copertura definitiva del posto con il suo passaggio alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera, inoltrava domanda di partecipazione al concorso in questione.<br />
Successivamente, essendo ancora in via di espletamento la procedura concorsuale anzidetta, si rendeva disponibile un ulteriore posto, della medesima categoria di quello messo a concorso, con decorrenza dall’01/07/04. <br />
Venuta a conoscenza di tale nuova vacanza, la ricorrente, in data 19/04/04, proponeva nuova istanza di mobilità per ricoprire tale posto, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. <br />
L’Azienda, anzi, con deliberazione del Direttore Generale n. 1420 del 09/12/04, disponeva, in prossimità dell’esperimento delle prove teoriche e pratiche della selezione in itinere, di aumentare di una unità il numero dei posti di Dirigente Medico messi a concorso nella predetta disciplina di Ostetricia e Ginecologia, al fine di provvedere in tal modo alla copertura della anzidetta vacanza in organico. <br />
La procedura concorsuale si definiva poi con esito sfavorevole per la ricorrente, che si classificava al terzo posto nella graduatoria dei concorrenti, preceduta, in particolare, dal dott. Massimo Martinez, attuale controinteressato, classificatosi al secondo posto di detta graduatoria, in posizione utile per la copertura del nuovo posto messo a concorso con la richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 1420 del 9/12/04.<br />
Con atto notificato il 9 febbraio 2005, depositato il successivo 3 marzo, essa proponeva quindi ricorso avverso l’atto con cui l’Azienda aveva deciso di coprire il posto, anziché con procedura di mobilità, con concorso, chiedendone l’annullamento.<br />
Il 21 marzo 2005 si costituiva il controinteressato, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione di questo Tribunale e per carenza di interesse, perché la ricorrente avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la deliberazione con cui l’Azienda aveva deciso di coprire con concorso il primo posto resosi vacante.<br />
Il 22 marzo 2005 si costituiva anche l’Azienda con memoria. <br />
Il 20 aprile e il 30 settembre 2005 la ricorrente depositava ulteriori memorie, come faceva anche il controinteressato il 21 aprile e il 1° ottobre, e l’Azienda il 30 settembre.<br />
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 il ricorso veniva chiamato per la discussione del merito, e posto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente, si rende necessaria esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata in relazione al fatto che la ricorrente, lamentandosi della mancata attivazione della procedura di mobilità, farebbe in realtà valere una questione attinente al suo rapporto di lavoro, di competenza del giudice ordinario.<br />
L’eccezione è fondata solo per quanto riguarda il motivo di ricorso con il quale la ricorrente censura “la circostanza che nessuna motivazione viene indicata nell’atto impugnato in riferimento al mancato accoglimento delle istanze di mobilità proposte dalla ricorrente, che non vengono ingiustificatamente neppure menzionate”, e con il quale sembra quindi lamentare il mancato accoglimento delle sue istanze di mobilità, la cui eventuale illegittimità andrebbe fatta valere dinanzi al giudice del lavoro.<br />
In generale, però, la giurisdizione di questo Tribunale sussiste, perché con il ricorso la ricorrente censura la scelta dell’Azienda di disporre con il provvedimento impugnato l’ampliamento dei posti messi a concorso, anziché la copertura del posto tramite mobilità, sicchè l’esame richiesto a questo Giudice riguarda in primo luogo la legittimità o meno di una determinazione che sta a monte di tutta la procedura concorsuale avviata, di pertinenza del G.A. ai sensi dell’art. 68, comma 4, D.Lgs. 165/01. In sostanza, la ricorrente fa valere il proprio interesse strumentale all’annullamento dell’intero iter, al fine di potere poi partecipare alla procedura di mobilità.</p>
<p>2. Per quanto riguarda l’eccezione di difetto di interesse, legata al fatto che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la deliberazione con cui l’Azienda aveva deciso di coprire con concorso il primo posto resosi vacante, c’è da dire che è infondata.<br />
In realtà, la seconda deliberazione, attualmente impugnata, con la quale l’Azienda ha deciso di portare da 1 a 2 i posti da coprire tramite concorso, ovvero di coprire tramite concorso anche il secondo posto resosi vacante, è certamente autonomamente lesiva degli interessi della ricorrente, ed in quanto tale separatamente impugnabile, perché il vizio da cui può essere ritenuta inficiata non risale alla precedente deliberazione, ma gli è proprio.<br />
Infatti, inammissibili sarebbero solo eventuali censure rivolte contro la prima deliberazione, ma la scelta di coprire anche il secondo posto con concorso non è frutto di quella deliberazione, bensì della seconda.</p>
<p>3. Nel merito il ricorso è fondato, e pertanto va accolto. <br />
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere violazione del combinato disposto di cui agli artt. 6 e 30 D.Lgs. 165/01 ed all’art. 3, commi 53 e 54, L. 350/03, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, e violazione art. 97 Cost.<br />
L’art. 6 del D.Lgs. 165/01 impone alle amministrazioni di curare “l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”, vietando poi all’ultimo comma il ricorso all’assunzione di nuovi dipendenti per gli Enti che non ottemperino anche ai suindicati adempimenti. <br />
Il successivo art. 30, relativo al “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, stabilisce al comma 1 che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell&#8217;amministrazione di appartenenza”. <br />
Secondo il comma 2-bis, inoltre, “le amministrazioni, prima di procedere all&#8217;espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all&#8217;immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell&#8217;area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. <br />
È pur vero, come rilevato dai resistenti, che il citato comma 2-bis non dovrebbe poter trovare applicazione al caso in esame, perché la deliberazione impugnata con la quale è stato indetto il bando di concorso contestato è del 9 dicembre 2004, mentre il comma citato è stato aggiunto dal comma 1-quater dell&#8217;art. 5 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 31 marzo 2005 n. 43, quindi successivamente all’adozione della deliberazione.<br />
Ma è anche vero, però, che già l’art 3 della L. 24 dicembre 2003 n. 350 – legge finanziaria per il 2004 – al comma 53, reiterando analoghe disposizioni sulla limitazione a nuove assunzioni previste nelle leggi finanziarie degli anni immediatamente precedenti, espressamente vietava già alle amministrazioni pubbliche a cui trova applicazione il D. Lgs.vo 165/2001, per l&#8217;anno 2004, “di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”. <br />
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve (solo) “le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge”.<br />
In altri termini, per tutto il 2004 l’Azienda resistente non avrebbe potuto bandire la procedura concorsuale contestata o, per meglio dire, non avrebbe potuto coprire affatto il posto vacante, atteso che anche la procedura di mobilità avrebbe comportato una assunzione. <br />
Non sembra inutile rilevare che la L. 30 dicembre 2004 n. 311 – legge finanziaria per l’anno 2005 – all’art. 1, comma 95, ha disposto, con un divieto non esteso a tutte le Amministrazioni, che “per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all&#8217;articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98”.<br />
Il comma 98 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del  Servizio  sanitario nazionale. Fino all&#8217;emanazione di tali decreti trovano applicazione le disposizioni relative al divieto delle assunzioni, di cui al primo periodo del comma 95. <br />
In conclusione, quindi, la deliberazione impugnata è da ritenere illegittima, e pertanto va annullata, con contestuale dichiarazione di inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del motivo di ricorso relativo alla mancata risposta alle richieste di mobilità.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata. <br />
Dichiara inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata risposta alle richieste di mobilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’Amministrazione di eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso, a Catania, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2005.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 21 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-21-10-2005-n-1845/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 21/10/2005 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore Comitato dei commercianti di Viale Europa (avv. A. Mazzeo) c. Comune di Gallipoli (avv. N. Stefanizzo). Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Tariffa di un nuovo contributo – Determinazione – Impugnazione – Ricorso – Cognizione del giudice amministrativo – Sussiste. Rientra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1845/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1845/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore<br /> Comitato dei commercianti di Viale Europa (avv. A. Mazzeo) c. Comune di Gallipoli (avv. N. Stefanizzo).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Tariffa di un nuovo contributo – Determinazione – Impugnazione – Ricorso – Cognizione del giudice amministrativo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella cognizione del giudice amministrativo il ricorso proposto da un comitato di commercianti ed avente ad oggetto l’esercizio del potere discrezionale dell’Autorità comunale in ordine alla determinazione, in sede regolamentare, della tariffa di un nuovo tributo (nella specie, denominato C.o.s.a.p.- Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />Sezione di Lecce<br />
Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli	Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe	Componente est.<br />	<br />
Carlo Dibello	Componente 																																																																																												</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 963/2004 presentato dal<br /><b>Comitato dei Commercianti di Viale Europa</b>, in persona del Presidente Sig. Reho Rocco, e (in proprio) dal Sig. Reho Rocco, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Antonio Mazzeo, presso il cui Studio in Lecce, Viale Rossini n° 130, sono elettivamente domiciliati, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Gallipoli</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Stefanizzo,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta Municipale di Gallipoli n° 64 del 1° Marzo 2004 (pubblicata all’Albo Pretorio in data 10 Marzo 2004), avente ad oggetto la determinazione del “Canone occupazione suolo e aree pubbliche (COSAP) Anno 2004”, nella parte in cui ha confermato per l’anno 2004 le voci della tariffa dell’anno 2003, approvando la sottostante tabella;<br />	<br />
&#8211;	del Regolamento C.O.S.A.P. adottato con deliberazione n° 88 del 4 Aprile 2001 del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto e provvedimento precedente o successivo, antecedente o conseguente connesso. 																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Antonio Mazzeo per i ricorrenti e l&#8217;Avv.  Nicola Stefanizzo per l&#8217;Amministrazione Comunale resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Espongono i ricorrenti:<br />
&#8211;	che il “Comitato dei Commercianti di Viale Europa” di Gallipoli è composto da novanta commercianti ambulanti (tra cui il Presidente, ricorrente anche in proprio) che svolgono da anni la loro attività commerciale nel mercato settimanale ubicato in Gallipoli al Viale Europa;<br />	<br />
&#8211;	che il predetto Comitato ha come scopo precipuo quello di tutelare gli interessi e i diritti dei propri iscritti nei confronti (tra gli altri) degli Enti Locali;<br />	<br />
&#8211;	che tutti gli aderenti al Comitato ricorrente sono titolari di apposite licenze commerciali in forza delle quali svolgono l’attività di venditori ambulanti nella precitata zona mercatale di Gallipoli (ogni mercoledì), limitatamente alla fascia oraria 7-14;<br />	<br />
&#8211;	che, nei primi giorni del mese di Gennaio 2003, perveniva dalla Gestor S.p.A. (Società concessionaria del Comune di Gallipoli per l’accertamento e la riscossione del canone di occupazione del suolo pubblico) apposita comunicazione di pagamento per l’anno 2003 del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico nel predetto mercato settimanale del mercoledì, contenente importi (a dire dei ricorrenti) esorbitanti, anche alla stregua del Regolamento C.O.S.A.P. attualmente in vigore a Gallipoli;<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione n° 56 del 6 Marzo 2003 (avente ad oggetto “Canone occupazione suolo e aree pubbliche COSAP – Anno 2003”), la Giunta Municipale di Gallipoli stabiliva di proporre al Consiglio Comunale la seguente modifica al Regolamento C.O.S.A.P.: sostituire al comma 5° dell’art. 35 del vigente Regolamento COSAP le parole “una riduzione del 35%” con le parole “una riduzione del 42%”; di confermare per l’anno 2003 le altre voci della tariffa dell’anno 2002 approvando la sottostante tabella;<br />	<br />
&#8211;	che avverso detta deliberazione (unitamente agli atti presupposti e connessi) essi hanno proposto dinanzi a questo T.A.R. il ricorso giurisdizionale contrassegnato dal n° 810/2003;<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione n° 64 del 1° Marzo 2004 (avente ad oggetto “Canone occupazione suolo e aree pubbliche COSAP – Anno 2004”), la Giunta Municipale di Gallipoli deliberava di confermare per l’anno 2004 le voci delle tariffe previste per l’anno 2003, riconfermando la precedente tabella.<br />
I ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Violazione di legge – Inosservanza del Regolamento COSAP art. 39 – Illegittimità manifesta.<br />
2) Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione, perplessità e contrasto con la realtà – Invalidità derivata – Irragionevolezza dei parametri.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni delle controparti concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.<br />
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 26 Maggio 2004.<br />
Alla pubblica udienza del 23 Marzo 2005, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come illustrato in narrativa, il Comitato dei novanta commercianti ambulanti (titolari di apposite licenze di commercio al dettaglio su area pubblica) del mercato settimanale (ogni mercoledì) comunale di Viale Europa in Gallipoli nonché (a titolo personale) uno dei predetti commercianti ambulanti impugnano: <br />1) la delibera n° 64 del 1° Marzo 2004 della Giunta Municipale di Gallipoli di determinazione della tariffa del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) per l’anno 2004, nella parte in cui ha confermato per l’anno 2004 le voci della tariffa dell’anno 2003; <br />2) il Regolamento comunale C.O.S.A.P. approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Gallipoli n° 88 del 4 Aprile 2001.<br />
In via preliminare, osserva il Collegio che si è in presenza di una causa rientrante nella giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo, trattandosi di azione esercitata a tutela di interessi legittimi dei ricorrenti correlati al potere discrezionale dell’Autorità Comunale di determinazione, in sede regolamentare, della tariffa dell’istituito nuovo “tributo” denominato “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)”, e non già di una controversia riguardante direttamente l’atto impositivo, cioè il concreto pagamento del canone dovuto dal singolo concessionario del bene pubblico.<br />
Il ricorso è infondato nel merito ed in parte irricevibile.<br />
Occorre premettere che il Comune di Gallipoli, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 88 del 4 Aprile 2001, in applicazione dell’art. 63 primo comma del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446 e ss.mm., ha disposto, nel proprio territorio, la sostituzione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) con l’innovativo “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)” approvando l’apposito Regolamento C.O.S.A.P., con cui ha istituto il “canone” e determinato (dettagliatamente) la relativa tariffa.<br />
E’ poi avvenuto che, con deliberazione giuntale n° 39 del 25 Febbraio 2002 (debitamente ratificata dal Consiglio Comunale di Gallipoli), il Comune resistente ha (tra l’altro) variato il comma quinto dell’art. 35 del predetto Regolamento C.O.S.A.P. (che originariamente prevedeva una riduzione del 50% della tariffa base per tutte le occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche) limitando la riduzione stessa al 35% ed ha, altresì inserito al comma settimo dello stesso articolo 35 (statuente che “la tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni: dalle ore 7.00 alle ore 14.00 riduzione del 40% della tariffa giornaliera; dalle ore 14.00 alle ore 19.00 riduzione del 30% della tariffa giornaliera; dalle ore 19.00 in poi riduzione del 20% della tariffa giornaliera”) il periodo finale “La riduzione non si applica alle occupazioni relative al commercio su aree pubbliche”.<br />
Poi, con la deliberazione G.M. n° 56 del 6 Marzo 2003 (anch’essa ratificata dal Consiglio Comunale), il Comune di Gallipoli ha ulteriormente modificato il comma quinto dell’art. 35 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. aumentando l’entità della riduzione della tariffa base ivi prevista per le occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche, dal 35% al 42%, ed ha confermato per l’anno 2003 le altre voci della preesistente tariffa del canone (approvando l’allegata Tabella “A”).<br />
Infine, con l’impugnata delibera giuntale n° 64 del 1° Marzo 2004, l’Amministrazione Comunale resistente ha confermato per l’anno 2004 le voci della tariffa C.O.S.A.P. dell’anno 2003.<br />
Tanto premesso, rileva il Tribunale che non è fondata la prima censura prospettata dai ricorrenti, incentrata sulla dedotta violazione dell’art. 39 lettera b) del vigente Regolamento comunale C.O.S.A.P. contemplante per le occupazioni temporanee di suolo pubblico riduzioni tariffarie (40%, 30%, 20%) modulate a seconda delle relative fasce orarie, in quanto risulta per tabulas che, con la precedente menzionata delibera giuntale n° 39 del 25 Febbraio 2002 (ratificata dal Consiglio Comunale) – non impugnata dai ricorrenti – il Comune di Gallipoli aveva già proceduto a modificare esplicitamente il comma settimo dell’art. 35 del Regolamento, contemplante (sotto la rubrica “Riduzioni”, nell’ambito del Capo I del Titolo II che detta i principi generali in tema di canone di concessione) la medesima riduzione della tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee dell’invocato art. 39 lettera b), inserendovi l’inequivocabile inciso finale “la riduzione (per fasce orarie) non si applica alle occupazioni relative al commercio su aree pubbliche”, per cui la disposizione richiamata dai ricorrenti contenuta nell’art. 39 lettera b) del Regolamento in questione deve evidentemente intendersi riferita alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, ad eccezione – però – di quelle inerenti specificamente le aree pubbliche mercatali (per le quali è ora prevista la riduzione della tariffa base nella misura del 42%, ma non anche la riduzione della tariffa giornaliera per fasce orarie).<br />
Il secondo motivo di gravame è addirittura irricevibile, per palese tardività dell’impugnazione, nella parte in cui si indirizza avverso le determinazioni regolamentari originarie, riguardanti la strutturazione della tariffa del “canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, assunte dal Comune di Gallipoli con la deliberazione commissariale n° 88 del 4 Aprile 2001 (definitivamente pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, dopo l’approvazione del CO.RE.CO., dal 10 Maggio 2001 al 25 Maggio 2001), e, per la restante parte (incentrata specificamente nei confronti della determinazione della tariffa C.O.S.A.P. per l’anno 2004, approvata con delibera giuntale n° 64 del 1° Marzo 2004), è manifestamente privo di fondamento, considerato che i criteri effettivamente adoperati dal Comune resistente per quantificare la specifica tariffa in contestazione relativa all’anno 2003, confermata per l’anno 2004 (peraltro, per le aree di mercato, non esorbitante, ma di entità sensibilmente inferiore rispetto a quella dell’anno 2002), non appaiono illogici e/o arbitrari, bensì rapportati – nel corretto esercizio del potere discrezionale spettante in subiecta materia all’Autorità Comunale – vuoi alle prescrizioni strutturali del vigente Regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione commissariale n° 88/2001 (così come modificate nel 2002), vuoi ai parametri generali all’uopo previsti dall’art. 63 secondo comma del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446, visto che tengono nel dovuto conto l’entità dell’occupazione temporanea espressa in metri quadrati, le diverse categorie di classificazione di importanza delle strade interessate, ed introducono coefficienti moltiplicatori della tariffa base differenziati a seconda delle peculiari attività esercitate dai vari titolari delle concessioni nonchè delle modalità dell’occupazione; nel mentre, le diverse “riduzioni” del canone di concessione, pure contemplate (a livello regolamentare) dall’Amministrazione intimata, tendono, con evidenza solare, a rapportare l’entità della tariffa all’effettivo valore economico della disponibilità dell’area per il titolare della concessione (oltre che al sacrificio imposto alla collettività per la limitazione dell’uso generale dell’area pubblica).<br />
Né sussiste la denunciata contraddittorietà della decisione adottata dal Comune di Gallipoli di confermare per l’anno 2004 le stesse tariffe dell’anno precedente, poiché l’inciso “considerate meritevoli di accoglimento le richieste formulate dai commercianti ambulanti del mercato settimanale”, che figura nella premessa dell’impugnata deliberazione G.M. n° 64 del 1° Marzo 2004, deve – con ogni evidenza – essere ritenuto come meramente ripetitivo della identica formula contenuta nella precedente delibera giuntale n° 56 del 6 Marzo 2003, che (recependo solo parzialmente le richieste dei commercianti ambulanti di Viale Europa) fissava la tariffa del canone C.O.S.A.P. per l’anno 2003.<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e per la restante parte va respinto.<br />
Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara parzialmente irricevibile e per la restante parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.<br />
Condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento, in favore dell’Amministrazione Comunale resistente, delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 Marzo 2005. </p>
<p>Aldo Ravalli &#8211; 	Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe &#8211; 	Consigliere Relatore-Estensore																																																																																												</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 05 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-5-4-2005-n-1845/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2005 n.1845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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