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	<title>1842 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1842 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2021 n.1842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-2-2021-n-1842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-2-2021-n-1842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2021 n.1842</a></p>
<p>Pres. Riccio &#8211; Est. Perrelli Sulla natura del contratto di avvalimento diretto a comprovare il requisito dell&#8217;esperienza nel settore e sulla possibilità  o meno di integrare le lacune del contratto di avvalimento mediante soccorso istruttorio. 1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Comprova requisiti &#8211; Comprova requisito dell&#8217;esperienza nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-2-2021-n-1842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2021 n.1842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-2-2021-n-1842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2021 n.1842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio &#8211; Est. Perrelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura del contratto di avvalimento diretto a comprovare il requisito dell&#8217;esperienza nel settore e sulla possibilità  o meno di integrare le lacune del contratto di avvalimento mediante soccorso istruttorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Comprova requisiti &#8211; Comprova requisito dell&#8217;esperienza nel settore &#8211; Avvalimento &#8220;tecnico od operativo&#8221;.<br />  <br /> 2. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Avvalimento &#8220;tecnico od operativo&#8221; &#8211; Contenuto del contratto &#8211; Indicazione puntuale &#8211; A pena di nullità  del contratto.<br />  <br /> 3. &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Avvalimento &#8211; Lacune del contratto &#8211; Impossibilità  di sanarle con il soccorso istruttorio.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Nel caso in cui si ricorra alla figura dell&#8217;avvalimento per comprovare il requisito dell&#8217;esperienza nel settore, si  in presenza del c.d. avvalimento &#8220;tecnico od operativo&#8221;, in quanto avente a oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità  economico-finanziaria.</p>
<p> 2. &#8211; In caso di avvalimento &#8220;tecnico od operativo&#8221;, l&#8217;indicazione puntuale dei mezzi, del personale, del know-how, della prassi aziendale, ecc., risulta indispensabile per rendere determinato l&#8217;impegno dell&#8217;impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante e della impresa ausiliata, a pena di nullità  strutturale del contratto <em>ex</em> artt. 1418, co. 2, e 1346 c.c. per indeterminatezza del suo oggetto, e ciò al fine di evitare che il rapporto di avvalimento si trasformi in una sorta di &#8220;scatola vuota&#8221;, atteso che la messa a disposizione del requisito di esperienza non può essere unicamente cartolare, ma deve presentare lo stigma dell&#8217;effettività .<br />  <br /> 3. &#8211; Le lacune del contratto di avvalimento, tali da determinarne la nullità , non possono essere colmate con il soccorso istruttorio, dovendo il predetto contratto, necessario per consentire al concorrente di partecipare alla gara, essere valido sin da principio, con conseguente impossibilità  di apportarvi integrazioni postume.<br /> In particolare, non possono essere sanate le lacune riferite al contenuto e all&#8217;oggetto del contratto di avvalimento, posto che in tal caso il soccorso istruttorio finirebbe con l&#8217;essere strumentale alla formazione del titolo contrattuale, titolo che si costituirebbe <em>ex post</em> e su impulso della stazione appaltante.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br /> (Sezione Seconda)<br /> ha pronunciato la presente<br /> SENTENZA<br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 494 del 2021, proposto da GroupM S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Gattinoni &amp; Co S.r.l. e Synapsy S.r.l., nonchè da Gattinoni &amp; Co S.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con GroupM S.r.l. e Synapsy S.r.l., e da Synapsy S.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con GroupM S.r.l. e Gattinoni &amp; Co S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, Jaime Guiso Gallisai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8; </div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l&#8217;Avvocatura Generale in Roma, via dei Portoghesi, 12; </div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></div>
<div style="text-align: justify;">Ab Comunicazioni S.r.l., Next S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituite in giudizio; </div>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento prot. 54490/2020 del 17 dicembre 2020 con cui Consip ha disposto l&#8217;esclusione del costituendo RTI dal lotto 3 della gara a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro aventi ad oggetto l&#8217;erogazione &#8220;chiavi in mano&#8221; dei servizi di progettazione, gestione del vertice dei capi di stato e di governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all&#8217;anno di presidenza italiana del G20 nonchè della gestione delle attività  di registrazione, accreditamento e controllo accessi a detti eventi;<br /> &#8211; di ogni atto relativo alle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa e di ogni atto della commissione di gara che ha concorso a disporre l&#8217;esclusione del RTI;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto ivi inclusi, il Bando, il Capitolato Tecnico e il Capitolato d&#8217;oneri, quest&#8217;ultimo con riferimento agli artt. 7.2. e 7.3<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consip S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Il R.T.I. ricorrente ha partecipato alla procedura di gara aperta, suddivisa in quattro lotti, per la conclusione di accordi quadro aventi ad oggetto l&#8217;erogazione &#8220;chiavi in mano&#8221; dei servizi di progettazione, gestione del vertice dei capi di stato e di governo, degli eventi ministeriali, di altri eventi tecnico/politici connessi all&#8217;anno di presidenza italiana del G20, nonchè della gestione delle attività  di registrazione, accreditamento e controllo accessi, di cui al bando pubblicato da Consip s.p.a. in data 25 giugno 2020.<br /> In particolare, il R.T.I. ricorrente ha presentato offerta per il Lotto 2, avente ad oggetto l&#8217;erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi Ministeriali e altri eventi a livello politico connessi all&#8217;anno di Presidenza italiana del G20 -CIG 8351392AB0, per un valore complessivo pari ad ¬ 14.400.000,00, e per il Lotto 3, avente ad oggetto l&#8217;erogazione dei Servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» degli eventi a livello tecnico connessi all&#8217;anno di Presidenza italiana del G20 &#8211; CIG: 8351397ECF, per un valore complessivo pari ad ¬ 4.200.000,00.<br /> 1.2. Parte ricorrente ha esposto: a) la <em>lex specialis</em> chiede per il Lotto 2, quale requisito di capacità  tecnica e professionale, di aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione o un privato di importo non inferiore a ¬ 100.000,00; b) la medesima <em>lex specialis </em>per il Lotto 3chiede, quale requisito di capacità  tecnico professionale, di aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione o un privato di importo non inferiore a ¬ 50.000,00; c) che il Capitolato d&#8217;oneri specifica che, in caso di partecipazione a più lotti,  richiesto in capo al concorrente il possesso del requisito di capacità  tecnica e professionale previsto per la partecipazione al lotto di importo superiore e che, in caso di partecipazione nella forma del R.T.I., il citato requisito tecnico professionale deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo; d) che la società  GroupM, mandataria del R.T.I. odierno ricorrente, pur essendo autonomamente in possesso del requisito esperienziale previsto per il Lotto 3,  stata costretta a ricorrere all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento per dimostrare il requisito previsto per il Lotto 2 di cui , invece, carente; e) che la società  GroupM, si , pertanto, avvalsa del requisito esperenziale della società  Synapsy, mandante dello stesso R.T.I., allegando alla propria domanda di partecipazione la dichiarazione e il contratto di avvalimento.<br /> 1.3. Con il provvedimento prot. 54490/2020 del 17.12.2020 la Consip ha escluso l&#8217;odierno ricorrente dal Lotto n. 3 sulla base del presupposto che il contratto di avvalimento presentato in corso di gara fosse nullo a fronte di un&#8217;asserita indeterminatezza ed indeterminabilità  del suo oggetto.<br /> 1.4. Il R.T.I. deduce l&#8217;illegittimità  della predetta esclusione:<br /> 1) per violazione degli artt. 97 e 113 Cost., dell&#8217;art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c., per violazione dei principi del <em>favor partecipationis</em>, di proporzionalità , di ragionevolezza, di legalità , di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, di libertà  d&#8217;iniziativa economica, nonchè per eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per carenza di motivazione, disparità  di trattamento e difetto di istruttoria. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il contratto di avvalimento non si sarebbe limitato a indicare la messa a disposizione di una struttura tecnica e operativa, ma avrebbe messo a disposizione della mandataria tutti i mezzi, gli strumenti, i dispositivi, i beni, il personale, le risorse, i processi e le procedure organizzative della società  Synapsy, vale dire l&#8217;intero assetto organizzativo funzionale alla esecuzione dell&#8217;evento oggetto di gara. Nè sarebbe stata possibile una descrizione diversa e più dettagliata di quella fornita nel contratto di avvalimento poichè la peculiarità  di ogni singolo evento richiede la messa a disposizione dell&#8217;intera struttura organizzativa e di tutti i mezzi di cui la società  ausiliaria  dotata. Pertanto, le dichiarazioni rese e gli obblighi contrattualmente assunti risulterebbero pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal codice dei contratti pubblici, anche seguendo l&#8217;insegnamento della prevalente giurisprudenza che impone, anche in applicazione delle norme del codice civile in materia di contratti, alla stazione appaltante, in particolare in caso di avvalimento infra raggruppamento, di verificarne la ricorrenza all&#8217;interno dell&#8217;intera documentazione presentata dagli offerenti e, segnatamente, dell&#8217;offerta tecnica;<br /> 2) per violazione dell&#8217;art. 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 e dei principi comunitari del <em>favor partecipationis</em>, della proporzionalità , della ragionevolezza e della legalità , nonchè per eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per sviamento e per difetto di istruttoria; <br /> 3) per violazione dell&#8217;art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 7.2 e 13 del Capitolato d&#8217;oneri, nonchè per eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria disparità  di trattamento e illogicità  manifesta.<br /> Parte ricorrente ha contestato, in via subordinata, l&#8217;operato della Commissione di gara che, dopo aver comminato l&#8217;esclusione dal Lotto 2, prima di procedere all&#8217;esclusione anche dal Lotto 3 per le stesse motivazioni, avrebbe dovuto verificare se il R.T.I. possedesse i requisiti necessari per partecipare a tale ultimo lotto, a prescindere dal contratto di avvalimento.<br /> Tale <em>modus procedendi</em> troverebbe conferma nel Capitolato d&#8217;oneri laddove prevede che &#8220;Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione secondo le regole sopra indicate, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o consorzio), verà  ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti&#8221;.<br /> Ne discenderebbe, ad avviso della ricorrente, che, a fronte dell&#8217;indicazione nella propria offerta tecnica tra le referenze esperienziali della gara per la Convention nazionale istituzionale della società  Vorwerk, avente un importo superiore a 50.000 euro, la Stazione appaltante avrebbe dovuto ammettere il R.T.I. a partecipare alla procedura del Lotto 3, a prescindere dalle valutazioni operate sulla dichiarazione e sul contratto di avvalimento in relazione al Lotto 2.<br /> Parte ricorrente deduce, inoltre, che, in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, Consip avrebbe espressamente richiesto ai soggetti, che hanno presentato offerta per entrambi i lotti e che non sono entrati nella graduatoria del Lotto 2, di comprovare il possesso del requisito inferiore, previsto per il Lotto 3. A tal fine, la ricorrente ha formulato apposita istanza istruttoria volta all&#8217;esibizione delle richieste di documenti a comprova <em>ex</em>artt. 32, 85 e 95, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, inviate a tutti i soggetti partecipanti al Lotto 3.<br /> 2. Consip s.p.a, costituita in giudizio, ha controdedotto alle censure articolate da parte ricorrente, ribadendo la legittimità  del proprio operato e della esclusione del R.T.I. sia con riguardo al Lotto 2 che con riguardo al Lotto 3.<br /> 2.1.Con specifico riferimento al Lotto 3 la difesa erariale ha evidenziato che il concorrente non potrebbe dichiarare nell&#8217;offerta tecnica il possesso dei requisiti di ingresso alla competizione, essendo la documentazione amministrativa &#8211; vale a dire il DGUE, la dichiarazione e il contratto di avvalimento &#8211; la sede naturale per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti.<br /> Ad ulteriore supporto della predetta prospettazione la difesa erariale ha evidenziato che la stessa parte ricorrente, ai fini della dimostrazione del proprio assunto, ha dovuto depositare il contratto sottoscritto da GroupM con Vorwker Italia, estraneo alla procedura di gara, per dimostrare l&#8217;importo della commessa, non rilevabile nell&#8217;ambito della Relazione Tecnica, allegata all&#8217;offerta.<br /> 3. Le controinteressate, benchè ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.<br /> 4. All&#8217;udienza camerale del 27 gennaio 2021 la causa  stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., della possibilità  di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.<br /> 5. Il ricorso non  fondato e va respinto per le seguenti ragioni.<br /> 6. Con il provvedimento gravato la Consip s.p.a., preso atto della collocazione del R.T.I. ricorrente in posizione utile all&#8217;aggiudicazione del Lotto 2, dell&#8217;esito delle verifiche di idoneità  della documentazione di gara e della esclusione in relazione al predetto lotto, ha disposto l&#8217;esclusione anche dal Lotto 3 evidenziando che &#8220;oggetto dell&#8217;avvalimento in questione  il requisito di capacità  tecnica &#8211; professionale consistente nell&#8217;aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», almeno un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione o un privato di importo non inferiore a ¬ 100.000,00 al quale abbiano preso parte tra gli altri, membri di organi di vertice e/o loro delegati di organizzazioni internazionali/organizzazioni governative/società  multinazionali/istituzioni nazionali e/o internazionali/organi politici&#8221;, richiesto dal punto 7.2 del Capitolato.<br /> 6.1. Alla luce del predetto requisito la Stazione appaltante ha ritenuto che il contratto di avvalimento prodotto &#8220;non  conforme alla previsione dell&#8217;art. 89, comma 1, ult. per., del D.lgs. n. 50/2016, non contenendo un&#8217;adeguata specificazione delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dell&#8217;ausiliata e non rendendo tale mancanza l&#8217;oggetto del contratto agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c.&#8221; e che &#8220;anche dall&#8217;analisi dell&#8217;offerta tecnica presentata dal concorrente, e valutata dalla commissione giudicatrice, non sono emersi elementi utili e idonei a dettagliare il requisito oggetto dell&#8217;avvalimento&#8221;.<br /> 7. E&#8217; infondato e da disattendere il primo motivo con il quale parte ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione in quanto il contratto di avvalimento non si sarebbe limitato a indicare la messa a disposizione di una struttura tecnica e operativa, ma avrebbe messo a disposizione della mandataria tutti i mezzi, gli strumenti, i dispositivi, i beni, il personale, le risorse, i processi e le procedure organizzative della società  Synapsy, vale dire l&#8217;intero assetto organizzativo funzionale alla esecuzione dell&#8217;evento oggetto di gara. Nè sarebbe stata possibile una descrizione diversa e più dettagliata di quella fornita nel contratto di avvalimento, come integrata anche dall&#8217;offerta tecnica, atteso che la peculiarità  di ogni singolo evento richiederebbe la messa a disposizione dell&#8217;intera struttura organizzativa e di tutti i mezzi di cui la società   dotata.<br /> 7.1. Occorre, in primo luogo, evidenziare che secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio non sussiste alcuna deroga per l&#8217;ipotesi di avvalimento infragruppo nell&#8217;art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede il generale obbligo di allegare il relativo contratto; nè la deroga prevista nel sistema previgente può dirsi espressione di un particolare principio euro &#8211; unitario di primaria rilevanza o cogente, trattandosi di disposizione del vecchio art. 49 che mirava semplicemente ad attenuare l&#8217;onere dimostrativo nelle situazioni in cui si poteva presumere una convergenza di interessi tra più soggetti, ai fini della messa a disposizione di un requisito dell&#8217;uno di cui l&#8217;altro fosse carente (cfr. TAR Lazio, Roma, III, 9.5.2017, n. 5545).<br /> 7.2. Ciò chiarito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, da ultimo ribadito anche nella sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 68 del 4.1.2021, &#8220;la validità  del contratto di avvalimento va verificata alla luce della distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento tecnico od operativo. (&#038;) L&#8217;avvalimento operativo ricorre quando l&#8217;ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell&#8217;ausiliata le risorse tecnico-organizzative indispensabili per l&#8217;esecuzione del contratto di appalto. E&#8217; tale l&#8217;avvalimento che ha ad oggetto i requisiti di capacità  tecnico-professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale dell&#8217;ausiliaria. (&#038;) Diversamente, nell&#8217;avvalimento operativo  imposto alle parti di indicare nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dell&#8217;ausiliata per eseguire l&#8217;appalto (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 953)&#8221;.<br /> 7.3. Alla luce dei predetti principi l&#8217;avvalimento operativo implica l&#8217;esigenza della messa a disposizione da parte della ausiliaria in modo specifico di risorse determinate. Ne consegue che nel caso in esame il contratto prodotto avrebbe dovuto indicare con precisione gli strumenti, i mezzi, il personale, ecc., tramite cui la Synapsy avrebbe &#8220;prestato&#8221; alla GroupM il requisito di capacità  tecnico &#8211; professionale richiesto dal paragrafo 7.2 del Capitolato.<br /> Nel contratto di avvalimento, sottoscritto il 27.7.2020,  testualmente affermato che &#8220;l&#8217;impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell&#8217;impresa ausiliata le risorse di seguito indicate, connesse al requisito prestato per consentire, in caso di aggiudicazione da parte di quest&#8217;ultima, l&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate: struttura tecnica ed operativa adibita alla gestione eventi, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», inclusi processi e procedure relative&#8221;.<br /> Al riguardo il Collegio osserva che il requisito di capacità  tecnico &#8211; professionale concerne un evento già  svolto (aver regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», un evento nazionale/internazionale avente come committente una pubblica amministrazione o un privato di importo non inferiore a ¬ 100.000,00).<br /> Appare, pertanto, pertinente e condivisibile l&#8217;osservazione della difesa erariale laddove afferma che l&#8217;impresa ausiliaria, avendo regolarmente eseguito, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», l&#8217;evento ADNEXIO per East Forum 2015 dell&#8217;importo di ¬ 188.799,00 avente come committente UniCredit S.p.A., ben avrebbe potuto specificare i cespiti e i beni aziendali prestati, senza limitarsi a riprodurre il testo del requisito di capacità  tecnico-professionale prescritto dal bando di gara.<br /> 7.4. Dal contratto di avvalimento citato non  possibile ricavare una elencazione di ciò che viene messo nella disponibilità  dell&#8217;impresa ausiliata, nè vi  alcuna precisa indicazione circa i mezzi e le risorse umane utilizzabili per l&#8217;esecuzione della commessa. Se  vero che, trattandosi di una pluralità  di eventi non era richiedibile la specificazione dei mezzi e delle persone a disposizione per ogni singola tipologia di evento,  però altrettanto vero che, avendo il requisito riguardo ad un evento già  svolto, nel contratto di avvalimento si sarebbero potute specificare le risorse umane e strumentali necessarie per l&#8217;esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo ritagliarsi dei margini di manovra onde adattare l&#8217;uso delle suddette risorse alle peculiarità  del singolo evento.<br /> Opinare diversamente vorrebbe dire vanificare la <em>ratio</em> del requisito operativo richiesto, vale a dire la verifica della capacità  a organizzare eventi di una determinata portata, atteso che dall&#8217;esperienza pregressa il concorrente non  stato neanche in grado di desumere una proposta di risorse umane e strumentali necessarie &#8211; salvo i margini di manovra sempre ammissibili &#8211; per eseguire la commessa messa a gara.<br /> 7.5. Il Collegio rileva, inoltre, che l&#8217;indicazione nell&#8217;offerta tecnica delle esperienze maturate e della piattaforma informatica posseduta dall&#8217;impresa mandante non potrebbe, comunque, surrogare la specifica indicazione all&#8217;interno del contratto di avvalimento delle persone e dei beni dell&#8217;azienda che si sarebbero dovuti mettere a disposizione della mandataria per l&#8217;esecuzione del contratto, atteso che solo con quest&#8217;ultimo ausiliaria e ausiliata assumono obblighi cogenti e reciproci, mentre l&#8217;offerta  la sede naturale delle obbligazioni del concorrente nei confronti dell&#8217;amministrazione, una volta divenuto aggiudicatario della gara.<br /> 7.6. Tornando alle clausole contrattuali, oggetto di esame, le stesse recano un generico impegno della Synapsy a mettere a disposizione della società  GroupM, ai fini della partecipazione alla gara e per l&#8217;esecuzione dei relativi servizi, la &#8220;struttura tecnica ed operativa adibita alla gestione eventi, in termini di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione del servizio «chiavi in mano», inclusi processi e procedure relative&#8221;.<br /> Ne discende che il contratto di avvalimento  contrario al disposto dell&#8217;art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.<br /> L&#8217;indicazione puntuale dei mezzi, del personale, del <em>know-how</em>, della prassi aziendale, ecc., risulta, infatti, indispensabile per rendere determinato l&#8217;impegno dell&#8217;impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante e della impresa ausiliata, a pena di nullità  strutturale del contratto <em>ex</em> artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c. per indeterminatezza del suo oggetto: invece, il contratto stipulato tra la GroupM e la Synapsy non contiene l&#8217;elencazione delle risorse specifiche offerte in ausilio, limitandosi ad una formula di stile, priva di consistenza e tale da rendere l&#8217;avvalimento stesso meramente cartolare.<br /> Tale tipologia di contratto non risponde, dunque, all&#8217;esigenza di evitare che il rapporto di avvalimento si trasformi in una sorta di &#8220;scatola vuota&#8221;, atteso che &#8220;la messa a disposizione del requisito di esperienza, invero, non può essere unicamente cartolare, ma deve avere lo stigma dell&#8217;effettività &#8221; (cfr. Consiglio Stato, III, 4.1.2021, n. 68; Consiglio Stato, III, 5.3.2018, n. 1338; Consiglio Stato, V, 30.1.2019, n. 755).<br /> Secondo la condivisibile giurisprudenza nel caso di avvalimento c.d. &#8220;tecnico od operativo&#8221;, avente a oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità  economico-finanziaria, sussiste sempre l&#8217;esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde  imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali &#8211; vale a dire le risorse umane e strumentali &#8211; a disposizione dell&#8217;ausiliata per eseguire l&#8217;appalto (cfr. Consiglio Stato, V, 22.12., n. 5423; Consiglio Stato, V, 28.2.2018, n. 1216).<br /> 7.7. Nè, infine,  fondata la doglianza della mancata attivazione, da parte della stazione appaltante, del cd. soccorso istruttorio per ovviare alle mancanze riscontrate nel contratto di avvalimento stipulato tra la GroupM e la Synapsy.<br /> Al riguardo deve essere richiamato l&#8217;indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le lacune del contratto di avvalimento, tali da determinarne la nullità , non possono essere colmate con il soccorso istruttorio, dovendo il predetto contratto, necessario per consentire al concorrente di partecipare alla gara, essere valido sin da principio, con conseguente impossibilità  di apportarvi integrazioni postume (cfr. Consiglio di Stato, V, 30.3.2017, n. 1456; Consiglio di Stato, III, 29.1. 2016, n. 346).<br /> Non può, infatti, consentirsi alla stazione appaltante, in violazione della <em>par condicio</em>, &#8220;di supplire al requisito indispensabile della determinatezza del contratto di avvalimento mediante il cd. soccorso istruttorio, che  un istituto volto solo a chiarire e a completare dichiarazioni o documenti comunque esistenti ed efficaci e non , quindi, applicabile quando, in sede di gara, si sia accertata la sostanziale carenza di un requisito essenziale per la partecipazione (v. C.d.S., Sez. III, 19 giugno 2017, n. 2985; Sez. V, 27 luglio 2016, n. 3396 e 28 settembre 2015, n. 4507).<br /> Tali principi valgono a maggior ragione se riferiti al contenuto ed all&#8217;oggetto del contratto di avvalimento poichè il soccorso istruttorio finirebbe con l&#8217;essere strumentale alla formazione del titolo contrattuale, titolo che si costituirebbe <em>ex post</em> e su impulso della stazione appaltante (cfr. in termini Consiglio Stato, III, 4.1.2021, n. 68).<br /> 8. E&#8217; da disattendere anche il secondo motivo con il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014.<br /> 8.1. Alla luce di tutte le esposte considerazioni , infatti, evidente che la Consip si  limitata ad applicare il paragrafo 8 del capitolato d&#8217;oneri, laddove prevede che &#8220;ai sensi dell&#8217;art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;ausiliaria&#8221;.<br /> 9. Deve, infine, essere respinto anche il terzo motivo con il quale parte ricorrente deduce, in via subordinata, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato della Commissione di gara che, dopo aver comminato l&#8217;esclusione dal Lotto 2, prima di procedere all&#8217;esclusione anche dal Lotto 3 per le stesse motivazioni avrebbe dovuto verificare se il R.T.I. possedesse i requisiti necessari per partecipare a tale ultimo lotto, a prescindere dal contratto di avvalimento.<br /> In particolare, a fronte dell&#8217;indicazione da parte di GroupM tra le referenze esperienziali della gara per la Convention nazionale istituzionale della società  Vorwerk, avente un importo superiore a 50.000 euro, la Stazione appaltante avrebbe dovuto ammettere il R.T.I. a partecipare alla procedura del Lotto 3, a prescindere dalle valutazioni operate sulla dichiarazione e sul contratto di avvalimento in relazione al Lotto 2.<br /> 9.1. Il Collegio non ritiene che nel caso in esame ricorrano i presupposti per qualificare il contratto di avvalimento, utilizzato dalla GoupM in relazione al requisito esperenziale previsto per il Lotto 2, come sovrabbondante e, cio, non necessario, ai fini della propria ammissione alla procedura con riguardo al Lotto 3, con conseguente obbligo dell&#8217;amministrazione di procedere ad una nuova verifica anche attraverso il ricorso al soccorso istruttorio.<br /> 9.2. A prescindere dalla considerazione della portata delle previsioni della <em>lex specialis</em> e delle univoche dichiarazioni di parte ricorrente di aver stipulato il contratto di avvalimento con la società  Synapsy e di volerlo utilizzare in relazione ad entrambi i lotti (cfr. contratto di avvalimento del 27.7.2020 &#8220;la suddetta impresa  carente del requisito, richiesto per la partecipazione al Lotto 2 ed al Lotto 3&#8221;), il Collegio non può non evidenziare che dalla Relazione allegata all&#8217;offerta tecnica non emergano alcuni degli elementi fondamentali affinchè la Stazione appaltante potesse effettuare la predetta valutazione di sovrabbondanza.<br /> Il possesso in proprio dei requisiti prescritti per la partecipazione e la rilevazione del carattere c.d. sovrabbondante dell&#8217;avvalimento può, infatti, dispiegare l&#8217;incidenza pretesa da parte ricorrente esclusivamente nel caso in cui già  dalla documentazione presentata entro i prescritti termini stabiliti dalla <em>lex specialis</em> emerga tale qualificazione, non potendosi ammettere sostanziali e successive modifiche dell&#8217;offerta su profili dirimenti quali quelli che vengono in rilievo, con compromissione del principio della <em>par condicio</em> in danno di tutti gli altri operatori economici che abbiano preso parte alla medesima procedura di gara (cfr. TAR Lazio, Roma, II bis, 3.6.2019, n. 7134).<br /> In tale quadro, il Collegio evidenzia che dalla domanda di partecipazione alla procedura in questione non emerge la sussistenza in capo alla società  GroupM del requisito esperenziale richiesto in relazione al Lotto 3, atteso che la Relazione tecnica nella parte in cui riporta il contratto per la Convention nazionale istituzionale della società  Vorwerk non ne indica l&#8217;importo economico (non inferiore a euro 50.000,00), importo per dimostrare il quale parte ricorrente ha depositato in giudizio in giudizio la relativa documentazione.<br /> 9.3. Le sopra esposte circostanze escludono, pertanto, anche l&#8217;ammissibilità  della richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente.<br /> 10. Per le predette considerazioni il ricorso deve essere rigettato.<br /> 11. Le spese di lite seguono la soccombenza.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore dell&#8217;amministrazione resistente delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 4 del D.L. n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;articolo 1 della legge n. 70/2020, e dall&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere, Estensore<br /> Giovanna Vigliotti, Referendario</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-15-2-2021-n-1842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/2/2021 n.1842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2009 n.1842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2009-n-1842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2009-n-1842/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2009 n.1842</a></p>
<p>Angelo De Zotti, Presidente &#8211; Stefano Mielli, Estensore Mazzucco Rita, Crespan Riccardo, Benetti Francesco e Sonnenblume Sas c/ Comune di Venezia (e ad opponendum Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali) sulla discrezionalità dell&#8217;amministrazione di individuazione le zone idonee al commercio su aree pubbliche e di modificarne l&#8217;assetto già</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2009-n-1842/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2009 n.1842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2009-n-1842/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2009 n.1842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo De Zotti, Presidente &#8211; Stefano Mielli, Estensore<br />  Mazzucco Rita, Crespan Riccardo, Benetti Francesco e Sonnenblume Sas c/ Comune di Venezia (e ad opponendum Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità dell&#8217;amministrazione di individuazione le zone idonee al commercio su aree pubbliche e di modificarne l&#8217;assetto già consolidato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8211; Attivita&#8217; commerciale – Modifica delle zone deputate al commercio su aree pubbliche – Discrezionalità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all&#8217;uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall’amministrazione comunale. Di conseguenza, il potere discrezionale dell’amministrazione di definire l’assetto delle aree di mercato e quello di rivederne nel tempo la sua configurazione &#8211; pur rendendo doverosa la considerazione delle situazioni soggettive di coloro i quali esercitano l’attività commerciale in base ad atti di concessione rilasciati dalla stessa amministrazione &#8211; non può assumersi vincolato dal carattere “storico” del suo impianto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2007, proposto da: <br />	<br />
<b>Mazzucco Rita, Crespan Riccardo, Benetti Francesco e Sonnenblume Sas</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Ciatara, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 1130; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Venezia</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4136;<br />
Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Londei e Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, San Polo, 1429/B; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum:<br />	<br />
<b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>A) quanto al ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione consiliare del Comune di Venezia n. 67 del 4 giugno 2007, di approvazione del “piano del commercio su aree pubbliche e modifica del regolamento approvato con delibera di c.c. n. 94/04” nella parte in cui dispone lo spostamento dei po<br />
B) quanto ai motivi aggiunti, depositati l’11 novembre 2008, dei provvedimenti del 27 ottobre 2008, aventi ad oggetto lo spostamento dei banchi dei ricorrenti per il giorno 10 novembre 2008, sopprimendo contestualmente i posteggi attualmente goduti con invito al ritiro dei nuovi titoli autorizzatori:<br />	<br />
&#8211; prot. n. 2008/452919 per Mazzucco Rita;<br />	<br />
&#8211; prot. n. 2008/452989 per Crespan Riccardo;<br />	<br />
&#8211; prot. n. 2008/452917 per Benetti Francesco;<br />	<br />
&#8211; prot. n. 2008/45300 per Sonnenblume Sas</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia ;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto ;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti sono titolari di licenza per commercio su area pubblica e svolgono la propria attività di vendita di articoli per turisti, souvenirs, specialità veneziane, calzature, magliette, sciarpe e oggettistica varia sul Ponte di Rialto sul lato S. Polo.<br />	<br />
Il Comune di Venezia con deliberazione consiliare n. 49 del 26 aprile 2004, ha approvato il regolamento per il commercio su aree pubbliche, confermando la localizzazione del mercato di Rialto individuata da una precedente deliberazione del 1994.<br />	<br />
Con deliberazione della Giunta comunale n. 520 del 15 ottobre 2004, ha disposto in via provvisoria il riordino dell’area realtina spostando, nell’ambito dello stesso mercato, alcuni posteggi.<br />	<br />
Tale provvedimento, impugnato con autonomo ricorso r.g. n. 742 del 2005, prevedeva già lo spostamento della posizione dei ricorrenti per “l’esigenza di provvedere al riordino delle attività che si svolgono sull’area pubblica dell’insula realtina, la cui viabilità pedonale risulta ora fortemente compromessa da una poco razionale collocazione dei banchi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche, ed ugualmente, come più volte segnalato anche dalla Soprintendenza, risulta compromessa la fruibilità di luoghi quali campo S. Giacometto e Naranzaria e la visibilità di chiese quali appunto quella di S. Giacometto e di S. Giovanni Elemosinario”.<br />	<br />
Il provvedimento della Giunta comunale non ha avuto seguito.<br />	<br />
Con deliberazione consiliare n. 67 del 4 giugno 2007, acquisiti i pareri della Soprintendenza, della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e delle Municipalità, il Comune ha infine approvato il nuovo piano di commercio su aree pubbliche, con cui è stato disposto un riordino generale dei mercati esistenti e nell’ambito del quale è stato previsto anche lo spostamento in Campo Bella Vienna, luogo poco distante ma meno frequentato, dei banchi dei ricorrenti già ubicati sui gradini del Ponte di Rialto.<br />	<br />
La predetta deliberazione e i pareri espressi nell’ambito della procedura di approvazione della medesima, sono impugnati con il ricorso originario per le seguenti censure:<br />	<br />
I) travisamento, difetto di presupposto, sviamento, illogicità e inadeguatezza della motivazione perché le postazioni dei ricorrenti non comprometterebbero la fruibilità dei luoghi menzionati nei provvedimenti impugnati e non determinerebbero problemi alla viabilità pedonale, come attestato dalla mancanza di verbali di sanzioni, ordini di servizio o ordinanze di disciplina della circolazione;<br />	<br />
II) violazione dei canoni di correttezza per mancata comparazione degli interessi e sviamento;<br />	<br />
III) illogicità e contrarietà ai canoni di razionalità per l’omessa considerazione della non remuneratività della nuova collocazione dei posteggi in un luogo che non è di passaggio da parte dei flussi turistici;<br />	<br />
IV) violazione dell’art. 4 del regolamento sul commercio per le aree pubbliche per l’omessa acquisizione del parere delle organizzazioni dei consumatori.<br />	<br />
Con motivi aggiunti depositati l’11 novembre 2008, i ricorrenti impugnano i provvedimenti del 27 ottobre 2008, che hanno disposto lo spostamento dei loro banchi per il giorno 10 novembre 2008, sopprimendo contestualmente i posteggi sul Ponte di Rialto con invito al ritiro dei nuovi titoli autorizzatori per illegittimità derivata e le seguenti censure:<br />	<br />
I) travisamento ed errata trascrizione del parere e delle prescrizioni della Soprintendenza, erroneità e falsità della motivazione;<br />	<br />
II) violazione del principio di gradualità dello spostamento sancito dal punto 4 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 67 del 4 giugno 2007 e irrazionalità;<br />	<br />
III) incompetenza del Dirigente all’adozione di provvedimenti che disciplinano le modalità dello spostamento.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia e la Regione Veneto concludendo per la reiezione del ricorso perché infondato, ed è intervenuto ad opponendum il Ministero per i Beni e le attività culturali a sostegno delle difese del Comune di Venezia.<br />	<br />
Con ordinanza della Sezione n. 941 del 26 novembre 2008, confermata con ordinanza n. 530 del 27 gennaio 2008 della V Sezione del Consiglio di Stato, è stata respinta la domanda cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2009, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I ricorrenti vendono su area pubblica articoli per turisti, souvenirs, specialità veneziane, calzature, magliette, sciarpe e oggettistica varia sul Ponte di Rialto sul lato S.Polo e impugnano, a partire dal piano del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 4 giugno 2007, tutti gli atti con cui è stato disposto lo spostamento delle loro attività nella retrostante area denominata Campo Bella Vienna (o della Corderia), la quale, nonostante la vicinanza all’area precedentemente occupata, è meno frequentata perché non prospiciente la direttrice di traffico pedonale che conduce al Ponte di Rialto.<br />	<br />
Per chiarezza espositiva, è opportuno premettere di seguito il testo della parte seconda dell’allegato A della predetta deliberazione consiliare n. 67 del 4 giugno 2007, che riguarda gli aspetti di carattere programmatico concernenti la modifica, soppressione e istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati, relativa all’accorpamento di posteggi denominato “mercato turistico di Rialto” che interessa la postazione del ricorrente, il quale ha così giustificato lo spostamento: <br />	<br />
“La Giunta comunale con deliberazione n. 520 del 15/10/2004 ha previsto lo spostamento in Campo de la Corderia o Bella Vienna di n. 13 posteggi (…). Tale spostamento, che si conferma, si inquadra in un più ampio intervento condotto dall’Amministrazione sull’intera Insula realtina compredentente: <br />	<br />
&#8211; il regolamento all’uso di spazio pubblico (suolo ed aereo) da parte di attività commerciali in sede fissa (negozi, attività artigianali, esercizi pubblici ecc.) in Ruga dei Oresi di cui alla deliberazione n. 353 del 30/9/1997; <br />	<br />
&#8211; il provvedimento di variante al P.R.G. adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 5.3.2003 <<variante normativa alla VPRG per la Città antica, ai sensi del comma 4, lett. l), dell’art. 50 della L.R. 61/85 contenente specifiche normative 	
- l’attivazione del pontile ACTV al posto del pontile del Tribunale (a sua volta oggetto di lavori di ristrutturazione) al fine di facilitare ed incrementare l’afflusso dell’utenza alla nuova area commerciale, sia mediante l’utilizzo del battello, sia apr	
Con gli spostamenti di cui sopra si mira a migliorare la viabilità pedonale ora fortemente compromessa da una poco razionale collocazione dei banchi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche ed egualmente, come più volte segnalato anche dalla Sopritendenza, si intende migliorare la fruibilità e la visibilità di luoghi quali Naranzaria e Ruga Vecchia S. Giovanni e di chiese quali appunto quella di S. Giacometto e di S. Giovanni Elemosinario. <br />	<br />
Il mercato turistico giornaliero di Rialto comprende anche n. 16 posteggi per la vendita di souvenir già collocati come posteggi sparsi tra il Ponte di Rialto e Salizada S. Pio X e successivamente ricollocati, in fase sperimentale, 12 in Salizada San Pio X e 4 in Calle Larga Mazzini. Si riconferma tale ultima disposizione”.<br />	<br />
2. Con il primo motivo del ricorso originario i ricorrenti lamentano che la motivazione dello spostamento sarebbe incentrata sull’esigenza di migliorare la viabilità pedonale e la fruibilità di Campo San Giacometto e della Naranzaria, nonché la visibilità delle chiese di San Giacometto e di San Giovanni Elemosinario e pertanto sarebbe inidonea a giustificare lo spostamento dei propri banchi che invece sono collocati sul Ponte di Rialto.<br />	<br />
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il mancato apprezzamento da parte del Comune del sacrificio loro imposto dallo spostamento che non sarebbe giustificato da un interesse pubblico prevalente, in quanto risulterebbe sostanzialmente ininfluente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di ottenere un miglioramento della viabilità.<br />	<br />
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.<br />	<br />
Va premesso che l’esercizio del commercio su aree pubbliche comporta, com’è noto, un utilizzo permanente, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all&#8217;uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall’amministrazione comunale (cfr. art. 2, comma 1, lett. a della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10), “tenendo conto anche dell’esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici, e in particolare nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell&#8217;ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico” (cfr. la direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 9 novembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2007, relativa all’esercizio del commercio in aree aventi valore culturale emanata in attuazione dell’art. 52 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che sul punto ribadisce quanto già prescritto dall’art. 28, comma 16, del Dlgs. n. 114 del 1998).<br />	<br />
Da ciò si evince che le funzioni che l’amministrazione è chiamata ad esercitare in questa materia involgono l’esercizio di un’ ampia ed estesa (quanto ad interessi coinvolti) discrezionalità, posto che i compiti dell’amministrazione non consistono e non si risolvono nella mera scelta delle aree nelle quali l’esercizio del commercio può essere praticato ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi di tale attività, e di tutte le eventuali restrizioni e forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico e architettonico, tenendo conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti (cfr. Tar Lombardia, Brescia, 6 gennaio 2007, n. 6; Tar Emilia Romagna, Parma, 13 maggio 2004, n. 222) così come avviene, in generale, per altre attività soggette a concessione (cfr. ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2002 n. 1662) e nello svolgimento delle funzioni pianificatorie (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 9 novembre 2006, n. 5204).<br />	<br />
Ne consegue che il potere di definire l’assetto delle aree di mercato e quello di rivederne nel tempo, se necessario, la sua configurazione e persino la sua localizzazione, pur rendendo doverosa la considerazione delle situazioni soggettive di coloro i quali esercitano l’attività commerciale in base ad atti di concessione rilasciati dalla stessa amministrazione, non può assumersi vincolato dal carattere “storico” del suo impianto, e ciò perché nel tempo possono mutare le condizioni dei luoghi e la valutazione degli interessi che sottostanno alle decisioni pregresse, e può pertanto rendersi necessaria la considerazione di esigenze nuove o impreviste rilevanti ai fini delle scelte che rientrano nell’esercizio, per definizione discrezionale, della funzione amministrativa.<br />	<br />
D’altronde, a parte l’obbligo, questo sì doveroso, di reprimere eventuali abusi nell’occupazione delle aree autorizzate o di ripristinare, se necessario, il corretto rapporto tra gli interessi commerciali e quelli, di pari se non prevalente rilievo, alla fruizione collettiva di luoghi, spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale che risultassero interamente asserviti alla funzione commerciale, è pacifico che nessuna concessione di beni pubblici, quand’anche classificabile come “storica” è, per definizione, irrevocabile ed è dunque escluso che la concessione di beni pubblici si possa trasformare, ratione temporis, in un diritto intangibile allo stesso bene.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è motivato, come riportato nelle premesse della delibera, “dall’esigenza di miglioramento della viabilità pedonale, in atto, fortemente compromessa dalla poco razionale collocazione dei banchi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche” e si prefigge pertanto il riordino, la complessiva riqualificazione e il miglioramento della viabilità e della fruibilità dell’intera area mediante lo spostamento dei posteggi e la loro concentrazione in Campo Bella Vienna.<br />	<br />
Quanto al vizio di istruttoria, premesso che nella specie assume rilievo la collocazione delle postazioni commerciali dei ricorrenti anche in relazione alla valenza monumentale dei luoghi, con cui essa interferisce, il Collegio è dell’avviso che l’istruttoria rifletta correttamente la situazione di fatto senza alcun travisamento né profili di sviamento rispetto alle motivazioni del provvedimento di riordino: la documentazione depositata in atti attesta infatti che che lo spostamento delle postazioni commerciali dei ricorrenti dalle posizioni che occupano, permette di migliorare il transito pedonale facendo conseguire una maggiore praticabilità, in tutta la sua larghezza, del Ponte di Rialto, che è il punto nodale dell’intera area essendo il luogo ove si concentrano i maggiori flussi pedonali in quanto unico punto di collegamento tra i Sestieri di San Marco e San Polo e passaggio obbligato per raggiungere il mercato dal Sestiere di Cannaregio, senza l’uso di mezzi.<br />	<br />
La censure di cui al primo e secondo motivo, che compendiano tutti i vizi passati in rassegna, vanno quindi respinte.<br />	<br />
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per non aver adeguatamente considerato il pregiudizio economico e la perdita di avviamento determinati dallo spostamento in un’area poco frequentata dai flussi turistici e, a sostegno della censura, producono delle rilevazioni e dei dati statistici del Consorzio per la ricerca e la formazione Coses.<br />	<br />
La censura non può essere accolta.<br />	<br />
Quanto al primo profilo di censura secondo cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto nel provvedimento di riordino, dell’interesse dei ricorrenti a contenere il danno derivante dal trasferimento forzato della postazione commerciale in un sito meno redditizio, il Collegio osserva che anche a prescindere dal fatto che i ricorrenti non hanno indicato quale diversa soluzione avrebbe potuto soddisfare maggiormente tale interesse, la scelta del Campo Bella Vienna appare, nei limiti del sindacato di legittimità, una soluzione ragionevole, adeguatamente motivata e coerente con le finalità del provvedimento di riordino dell’area mercatale, trattandosi di un’area attigua a quella disimpegnata, visibile, e comunque segnalata come tale, integrata nell’area del mercato e in grado di intercettare, come sostiene l’amministrazione, un flusso di traffico nuovo ed autonomo indotto dalla presenza di una fermata del servizio di trasporto pubblico acqueo di recente istituzione.<br />	<br />
D’altronde i ricorrenti non hanno affatto comprovato che la nuova zona è di per sé inadatta ad intercettare, progressivamente,i flussi turistici che attualmente seguono una sola direttrice.<br />	<br />
Al riguardo, poco significativi appaiono, infatti, i dati statistici dei flussi pedonali prodotti in giudizio ed elaborati dal Consorzio per la ricerca e la formazione Coses nel corso di un’indagine svoltasi nelle giornate del 28, 29 e 30 settembre 2007, e nelle successive rilevazioni, o le indicazioni dei ricavi realizzati in prossimità della pubblica udienza, in uno scenario, quindi, del tutto differente da quello che potrà delinearsi, in un arco temporale sufficientemente ampio, per effetto della presenza delle attività commerciali prima assenti e delle eventuali iniziative utili ad intercettare i flussi turistici.<br />	<br />
La doglianza di cui al terzo motivo deve pertanto esser respinta.<br />	<br />
4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 4 del regolamento per il commercio sulle aree pubbliche in quanto il Comune, secondo quanto dedotto, avrebbe omesso di acquisire il parere delle associazioni di consumatori imposto dalla predetta norma.<br />	<br />
La censura è priva di fondamento in quanto il Comune ha provato di aver acquisito il parere delle predette associazioni (cfr. copia della comunicazione del 16 gennaio 2006 di cui al doc. 4 depositato in giudizio dal Comune).<br />	<br />
5. Con motivi aggiunti depositati l’11 novembre 2008, i ricorrenti impugnano i provvedimenti del 27 ottobre 2008, aventi ad oggetto lo spostamento dei loro banchi per il giorno 10 novembre 2008, con soppressione contestuale dei posteggi attualmente goduti e l’invito al ritiro dei nuovi titoli autorizzatori.<br />	<br />
Con un prima censura lamentano il travisamento del parere della Soprintendenza sostenendo che mancherebbe negli atti pregressi una motivazione specifica circa l’opportunità di migliorare la viabilità pedonale del Ponte di Rialto, aggiunta solo in questa sede per la prima volta.<br />	<br />
Sul punto è sufficiente osservare che la deliberazione consiliare n. 67 del 4 giugno 2007, come sopra osservato al punto 2, ha compiutamente dato conto delle ragioni di interesse pubblico che giustificano lo spostamento, consistenti nel miglioramento della viabilità e fruibilità dell’area realtina mediante un complessivo riordino degli esercizi che svolgono il commercio su area pubblica.<br />	<br />
Gli atti impugnati con motivi aggiunti sono meramente esecutivi della predetta deliberazione e pertanto non sussistono elementi dai quali desumere la dedotta insufficienza della motivazione.<br />	<br />
6. Con ulteriori censure dei motivi aggiunti i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti di trasferimento per violazione del principio di gradualità nella loro attuazione sancito dal punto 4 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 67 del 4 giugno 2007, e l’incompetenza del Dirigente ad adottare tali provvedimenti, in quanto la predetta deliberazione ha demandato ad un’ordinanza del Sindaco la disciplina delle modalità di trasferimento.<br />	<br />
Le doglianze debbono essere respinte.<br />	<br />
La censura con cui i ricorrenti lamentano la violazione del principio di gradualità non può essere accolta per due ordini di ragioni: il primo è che la prescrizione contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 4 giugno 2007, per la sua stessa formulazione letterale non introduceva un vincolo inderogabile per la successiva azione amministrativa; il secondo, di carattere fattuale, è che in ogni caso, considerato che tra l’approvazione del piano e il completamento della procedura è trascorso più di un anno, il principio di gradualità del trasferimento è stato, in concreto, rispettato.<br />	<br />
Per quanto concerne la dedotta incompetenza del dirigente ad adottare i provvedimenti che hanno disposto lo spostamento dei posteggi, deve osservarsi che questi sono meramente esecutivi della deliberazione consiliare e in quanto atti di gestione rientrano nella attribuzioni proprie del dirigente ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 2000, mentre la previsione contenuta nella deliberazione consiliare di demandare al Sindaco eventuali modalità di trasferimento è ininfluente perché inidonea ad alterare il riparto di competenze tra gli organi dell’ente previsto dalla legge.<br />	<br />
In definitiva pertanto il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti devono essere respinti.<br />	<br />
In considerazione della peculiarità delle vicende oggetto del giudizio e della natura degli interessi coinvolti sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe li respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/06/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2009-n-1842/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2009 n.1842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2008 n.1842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-4-2008-n-1842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-4-2008-n-1842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2008 n.1842</a></p>
<p>Pres. VARRONE Est. DE MICHELE Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato) c./ CUSTER s.r.l. (non costituita). in tema di diritto di accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro – Insussistenza ex art. 22</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-4-2008-n-1842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2008 n.1842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-4-2008-n-1842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2008 n.1842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. VARRONE Est. DE MICHELE<br /> Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato) c./ CUSTER s.r.l. (non costituita).</span></p>
<hr />
<p>in tema di diritto di accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro – Insussistenza ex art. 22 L.241/90 – Cessazione del rapporto di lavoro – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ sottratta al diritto di accesso ex art. 24 L. 241/90 la documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata, secondo quanto previsto dall’art. 22 L. 241/90, comma 1, lettera c) e dal D.M. 4.11.1994, n. 757, non rilevando l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, in quanto tale circostanza non esclude l’esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all’ambiente professionale di appartenenza, più largamente inteso. Deve infatti in ogni caso prevalente l’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di diritto di accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1842/2008 Reg.Dec.<br />
N. 5657 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5657/03, proposto dal<br />
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>società CUSTER s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 629 del 7.6.2002, non notificata;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2008, il Consigliere Gabriella De Michele;<br />
Udito l’avv. dello Stato De Felice;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Attraverso l’atto di appello in esame si contesta la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria n. 629 del 7.6.2002, non notificata, con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla società Custer s.r.l., per l’accertamento – a norma degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 – del diritto della medesima società a prendere visione ed estrarre copia dei documenti, inerenti l’ispezione effettuata dall’Ispettorato del Lavoro di La Spezia dal 12.1.2001 al 20.12.2001 (ispezione conclusasi con verbali di contestazione di illeciti, inerenti la posizione di numerosi collaboratori, la cui posizione veniva qualificata come rapporto di lavoro subordinato).<br />
Il diritto di accesso in questione era stato negato dall’Amministrazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4.11.1994, “a motivo della salvaguardia da possibili azioni pregiudizievoli, recriminatorie e/o di pressione nei confronti …dei lavoratori e…collaboratori della società”: nella sentenza appellata, tuttavia, le ragioni così enunciate erano ritenute non condivisibili, in considerazione delle esigenze di difesa della società ricorrente, nonché della già avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro in contestazione.<br />
In sede di appello, l’Amministrazione sottolineava come, viceversa, il diniego di accesso dovesse ricondursi, nella fattispecie, all’esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata di soggetti terzi, in considerazione della peculiarità del rapporto sottostante, trattandosi di rapporto di lavoro normalmente caratterizzato dalla presenza di una “parte debole”, il lavoratore, per il quale era giustificata una maggiore tutela da parte dell’ordinamento.<br />
Premesso quanto sopra, una breve disamina della normativa e della giurisprudenza, rilevanti per la situazione sottoposta a giudizio, non possono che confermare la fondatezza delle ragioni difensive dell’appellante. Le disposizioni in materia di diritto di accesso, infatti, mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – come enunciato dall’art. 22 della citata legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, fra cui – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili”…che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” ( art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) –  quelli relativi a “documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono”. In via attuativa, il D.M. 4.11.1994, n. 757 (regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso) inserisce fra tali categorie –  all’art. 2, lettere b) e c) – “i documenti contenenti le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro”, nonché “i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie, o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”. <br />
In rapporto a tale inequivoco quadro normativo, anche la giurisprudenza ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione, acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 27.1.1999, n. 65 e 19.11.1996, n. 1604, ricordate dalla medesima parte appellante).<br />
Nessuna ragione, nel caso di specie, giustifica una deroga alle regole ed alle pronunce sopra ricordate: l’avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l’esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all’ambiente professionale di appartenenza, più largamente inteso. <br />
Sembra appena il caso di sottolineare, al riguardo, la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere. <br />
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata e riconosciuta infondatezza della domanda di accertamento, proposta in primo grado di giudizio; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso non è chiamato ad alcuna decisione, non essendosi costituita in giudizio la parte appellata</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE l’appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza del TAR del Lazio n. 5938/07 del 14.6.2007, nei termini di cui in motivazione; NULLA per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI – riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini			Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola				Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;22/04/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-4-2008-n-1842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2008 n.1842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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