<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1841 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1841/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1841/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1841 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1841/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Mollica Laviani ( Avv. Tuzza) c/ Costa ( Avv. Sanino) sulla necessità di valutare fatti non contestati o non controversi nella valutazione del CSM per la nomina di magistrati a incarichi direttivi Magistrati – CSM – Incarichi direttivi – Nomina &#8211; Discrezionalità – Sindacabilità &#8211; Sussiste –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est. Mollica<br />  Laviani ( Avv. Tuzza) c/  Costa ( Avv. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di valutare fatti non contestati o non controversi nella valutazione del CSM per la nomina di magistrati a incarichi direttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Magistrati – CSM – Incarichi direttivi – Nomina &#8211;  Discrezionalità – Sindacabilità &#8211;  Sussiste – Limiti – Fatti  non contestati o non controversi  – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione di un’ampia valutazione discrezionale; essi pertanto sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà. Nel giudizio quello che rileva è che i fatti esaminati dall’Organo di autogoverno e posti a base della sua decisione siano rispondenti al vero o, comunque, non siano contestati o controversi, in quanto una valutazione discrezionale non può assumere a suo presupposto elementi fattuali che non trovino riscontro nella realtà e che anzi trovino, negli atti di causa, puntuale e sicura smentita .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 8791 del 2009, proposto da<br />	<br />
<b>Pier Filippo Laviani</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Castiello e Angelo Tuzza, ed elettivamente domiciliato presso il primo dei difensori in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Elio Costa</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero della giustizia</b>, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore;<br />
<b>Consiglio superiore della Magistratura</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>sul ricorso in appello n. 8345 del 2009, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Elio Costa</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli n. 180, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Pierluigi Laviani</b>, <b>Agnello Rossi</b>; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>quanto al ricorso n. 8345 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 8791 del 2009:<br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Elio Costa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Elio Costa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il dott. Diego Sabatino;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Francesco Castiello e Mario Sanino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 8791 del 2009, Pier Filippo Laviani proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Elio Costa contro il Ministero della giustizia e nei suoi confronti per l&#8217;annullamento della determinazione del 20.11.08 con la quale era stato conferito allo stesso dott. Laviani un posto di procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma.<br />	<br />
La stessa sentenza viene altresì gravata, con ricorso in appello n. 8345 del 2009, dal Ministero della giustizia.<br />	<br />
Nel giudizio di primo grado, il ricorrente Costa aveva portato nuovamente all’esame del Tribunale la vicenda riguardante la selezione indetta dal C.S.M. per la copertura di un posto di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in esito alla quale è stato prescelto il dott. Laviani.<br />	<br />
Il precedente scrutinio effettuato dall’Organo di autogoverno era stato annullato dal T.A.R. del Lazio con la sentenza 24 luglio 2008 n. 7360 e che il C.S.M., in sede di ottemperanza, aveva sostanzialmente confermato quanto precedentemente deciso, sia pure con una diversa motivazione, contro la quale proponeva diversi elementi di censura.<br />	<br />
Inoltre, evidenziava come il C.S.M. avesse del tutto sottovalutata la carriera del ricorrente e, in particolare, la circostanza che egli sarebbe l’unico ad avere esercitato le funzioni specifiche di carattere direttivo, per giunta in contesti difficili, quali quello di Crotone, prima, e di Palmi successivamente.<br />	<br />
Costituitosi il Ministero della giustizia, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le doglianze, ritenendo errata la valutazione operata dall’organo di autogoverno.<br />	<br />
Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziavano l’erroneità del giudizio di primo grado, che non aveva considerato la rilevanza delle fattispecie esaminate dal C.S.M. e la loro valenza ai fini della valutazione per l’assegnazione della funzione richiesta.<br />	<br />
In entrambi i giudizi, si costituiva Elio Costa, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso e dispiegando ricorso incidentale.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2010, i ricorsi sono stati congiuntamente discussi ed assunti in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; In via preliminare, va disposta la riunione dei due appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza.<br />	<br />
2. &#8211; Gli appelli sono fondati e meritano accoglimento, come appresso precisato.<br />	<br />
3. &#8211; La giurisprudenza di questa Sezione è ferma nell’affermare che i provvedimenti di nomina dei magistrati a incarichi direttivi adottati dal Consiglio Superiore della Magistratura sono espressione un’ampia valutazione discrezionale; essi, pertanto, sono sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiati da palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o arbitrarietà (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6707). Per tale ragione, gli atti di conferimento non necessitano di una motivazione particolarmente estesa, purché da essa emerga, ancorché in modo sintetico, ma chiaro, esplicito e coerente, le ragioni in base alle quali l&#8217;organo deliberante, procedendo all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, si sia convinto circa la preferenza da attribuire ad un candidato rispetto agli altri (Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6616). <br />	<br />
Tuttavia, nel caso in esame, la questione centrale dell’intera vicenda è fondamentalmente diversa ed attiene fondamentalmente alla base ed al metro di giudizio che devono essere utilizzati dal Consiglio superiore della Magistratura nell’ambito delle procedure per l’attribuzione di incarichi direttivi. In dettaglio, ciò su cui si pone la questione è se nella valutazione dei precedenti ai fini dell’espressione del punteggio attitudinale, il Consiglio superiore della Magistratura possa fondarsi sugli elementi oggettivi che hanno dato l’avvio a procedure in sede penale o disciplina oppure se, nella disamina di tale eventi, sia necessariamente vincolato ai soli esiti determinatisi in tali procedimenti.<br />	<br />
In merito alla base del giudizio, ossia all’ampiezza di elementi conoscitivi su cui fondarsi, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, non può ritenersi che l’organo di autogoverno sia vincolato ai soli fatti posti a fondamento delle precedenti valutazioni. In effetti, la delicatezza dell’esame da condurre e quindi la necessità di una piena valutazione in tema di attitudine del magistrato al conferimento dell’incarico da assegnare, non consente di dare eccessivo rilievo al fatto che venga introdotto nello scrutinio successivo una circostanza che precedentemente non era stata fatta oggetto di considerazione. Come icasticamente afferma il T.A.R., “quello che esclusivamente rileva è che i fatti esaminati dall’Organo di autogoverno e posti a base della sua decisione siano rispondenti al vero o, comunque, non siano contestati o controversi”, in quanto una valutazione discrezionale non può assumere a suo presupposto elementi fattuali che non trovino riscontro nella realtà e che anzi trovano, negli atti di causa, puntuale e sicura smentita (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2009, n. 4839).<br />	<br />
In merito al metro di giudizio, occorre invece evidenziare come la valutazione per il conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati comporti una considerazione complessiva, sebbene analitica nei vari profili dell’anzianità, del merito e delle attitudini, e quindi venga basata su una pluralità di elementi di fonte eterogenea, che difficilmente si prestano ad essere oggetto di un calcolo meramente aritmetico. Tale considerazione, unita alla rilevanza della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della necessità che il sostrato fattuale venga adeguatamente provato, esclude che il Consiglio superiore della Magistratura sia vincolato dagli accertamenti operati in sede diverse, quali quella disciplinare o quella penale, se non nei limiti in cui dai detti procedimenti emergano profili idonei ad incidere la base di giudizio, escludendo l’effettiva esistenza di una circostanza. Il compito dell’organo di autogoverno è invero quello di valutare la persona del magistrato in vista dell’esplicazione delle funzioni direttive, e si avvale quindi di un modus operandi non omogeneo rispetto agli altri.<br />	<br />
Sulla base di quanto appena evidenziato, la Sezione ritiene che non possa ritenersi errata la valutazione svolta dal C.S.M. sulle attitudini dell’appellato Costa in relazione all’incarico oggetto di conferimento.<br />	<br />
4. &#8211; Come emerge dalla lettura dei documenti, la minor considerazione della posizione della parte appellata è stata fondata sull’esistenza di un rapporto privilegiato tra il procuratore Elio Costa e l’imprenditore Andrea Costa, provato dall’esistenza di intercettazioni telefoniche che hanno fatto risaltare elementi tali da indurre considerazioni non del tutto positive in rapporto al carattere di indipendenza e riserbo, connaturati all’esercizio dell’attività giudiziaria. La detta fattispecie, sebbene non assurta a profilo rilevante dal punto di vista penale o disciplinare, è comunque fatto storicamente accertato e non confutato. Si tratta quindi di un elemento che il Consiglio superiore della Magistratura ben poteva porre a fondamento della propria decisione, indipendentemente dal fatto che fosse stato valutato in quelle sedi diverse con esiti favorevoli al procuratore Costa. L’ipotesi ricostruttiva operata dal giudice di prime cure, per cui il dato dell’intercettazione deve essere letto in funzione degli esiti dei procedimenti penali e disciplinari, non può quindi essere seguita, dovendosi invece ritenere che il singolo fatto ben possa essere considerato in maniera non omogenea a seconda dei diversi criteri di giudizio utilizzati, proprio perché la valutazione delle fattispecie penali, quella per l’amministrazione della disciplina e quella per il conferimento degli incarichi direttivi si svolgono secondo prospettive e finalità non assimilabili.<br />	<br />
Nel concreto, e nei limiti del sindacato del giudice amministrativo sopra evidenziati, la scelta operata dall’organo di autogoverno della Magistratura non pare quindi criticabile, atteso che il dato oggettivo della frequentazione è fatto non dubbio ed è da questo, principalmente, che deriva il minor punteggio conseguito dal procuratore Costa in sede di considerazione delle attitudini. <br />	<br />
5. &#8211; Le predette considerazioni, che impongono di accogliere le ragioni di censura formulate dalle parti appellanti, impongono di valutare le ragioni contenute nell’appello incidentale presentato dalla difesa del procuratore Costa. Nell’atto, vengono riproposti tre motivi di appello non valutati dal T.A.R..<br />	<br />
5.1. &#8211; Con il primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento, disparità, sviamento di potere, atteso che l’organo di autogoverno avrebbe valorizzato un episodio – concernente lo sviluppo del porto di Gioia Tauro – che era stato invece considerato non rilevante nei precedenti pareri espressi dai Consiglio giudiziari espressi anche nel periodo in questione.<br />	<br />
La censura non può essere accolta, atteso che, come sopra evidenziato, il modo ed il criterio utilizzati in sede di attribuzione degli incarichi direttivi hanno una spiccata individualità e come tali non sono condizionati dagli esiti valutativi espressi in circostanze non identiche.<br />	<br />
5.2. &#8211; Viene altresì dedotta violazione e falsa applicazione della circolare del C.S.M. del 30 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione non avrebbe correttamente evidenziato tutti gli elementi curriculari dell’appellato Costa, il cui profilo professionale sarebbe stato tracciato in modo non corretto e sottacendo dei risultati ottenuti.<br />	<br />
Ritiene tuttavia la Sezione che la censura non possa essere accolta, in ragione del fatto che la considerazione ponderale degli elementi di giudizio appartiene interamente al merito della decisione amministrativa, in quanto ciò che è necessario è che il C.S.M. proceda ad una comparazione, per ciascun candidato, “dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico oggetto di conferimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3299). Nel caso in specie, non vi è dubbio che la scelta sia stata operata in relazione alla considerazione complessiva dell’attività svolta, al cui interno vengono a confluire i singoli momenti dell’attività prestata dal magistrato.<br />	<br />
5.3. &#8211; Con l’ultimo motivo, viene poi rilevato come l’amministrazione abbia continuato ad attribuire rilievo alla circostanza che la parte controinteressata presti già servizio presso la Procura della Repubblica di Roma.<br />	<br />
L’argomento è inconferente. <br />	<br />
Sebbene si tratti di criterio selettivo già censurato dal T.A.R., la questione non appare incidere sull’effettiva valutazione operata, che è invece discriminante per il solo appellato Costa in relazione alle ragioni sovra esposte, mentre non comporta una particolare considerazione del luogo di prestazione del servizio in favore dei controinteressati.<br />	<br />
6. &#8211; L’appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalle oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sull’esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (così da ultimo, Cassazione civile, sez. un., 30 luglio 2008 n. 20598).</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
1. Dispone la riunione dei ricorsi n. 8791 del 2009 e n. 8345 del 2009;<br />	<br />
2. Accoglie gli appelli riuniti n. 8791 del 2009 e n. 8345 del 2009 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 6193 del 25 giugno 2009, respinge il ricorso di primo grado;<br />	<br />
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta &#8211; con la partecipazione dei signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
