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	<title>1840 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1840 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</a></p>
<p>Non va sospesa, in pendenza di ricorso per Cassazione, la decisione del Consiglio di Stato concernente un’aggiudicazione di gara per la fornitura prodotti per anestesia e rianimazione. L’aggiudicazione era stata ritenuta legittima in primo grado, ma riformata in appello con aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente e con dichiarazione di inefficacia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-12-5-2012-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/5/2012 n.1840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa, in pendenza di ricorso per Cassazione, la decisione del Consiglio di Stato concernente un’aggiudicazione di gara per la fornitura prodotti per anestesia e rianimazione. L’aggiudicazione era stata ritenuta legittima in primo grado, ma riformata in appello con aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente e con dichiarazione di inefficacia del contratto in origine stipulato. L’originario aggiudicatario aveva adito la Corte di Cassazione chiedendo al Consiglio di Stato la sospensione della propria decisione. Nel respingere tale istanza cautelare, il Consiglio di Stato osserva che, fatte salve le determinazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione pendente, non si ravvisano ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia della decisione del giudice amministrativo di appello in quanto: (a) l’asserito «eccesso di potere giurisdizionale» (per sconfinamento dai limiti inerenti al sindacato di legittimità sugli atti espressione di discrezionalità tecnica della p.a.), dedotto come unico motivo del ricorso alle SS.UU., inficierebbe il solo capo della decisione del Consiglio di Stato con il quale è stata riconosciuta l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla seconda classificata nella gara in questione, mentre l’impresa che ha chiesto la sospensione della decisione del Consiglio di Stato dopo aver proposto il ricorso alle SS.UU., era risultata prima classificata, e la sua offerta era stata giudicata, dalla decisione del Consiglio di Stato della cui sospensione si discute, inammissibile per tutt’altre ragioni, di ordine squisitamente giuridico (violazione del divieto di presentazione di offerte distinte da parte di imprese collegate fra loro), rispetto alle quali la tematica dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica e’ manifestamente non pertinente. (b) In ogni caso, la natura e l’oggetto del contratto (fornitura di materiale monouso per anestesia e rianimazione per la durata di 48 mesi) rendono plausibile l’applicazione dell’art. 122 c.p.a., con subentro nel contratto, qualora si verificasse l’eventualità che la sentenza n. 1/2012 venisse cassata; donde l’inconfigurabilità di un danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio di Cassazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01840/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09242/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9242 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>IST Istituto Specialita&#8217; Terapeutiche S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Estav Centro &#8211; Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II,18; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Dimar S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Dante Pola, Roberto Neri, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;<br /> <br />
<b>Harol S.r.l.</b>, <b>Nr di Nannini S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 01701/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE- SEZIONE I n. 1701/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE GARA PER LA FORNITURA PRODOTTI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE –RISARCIMENTO DANNI- &#8211;	</p>
<p>Vista la propria sentenza 2 gennaio 2012, n. 1, con la quale l’appello in epigrafe è stato accolto, e di conseguenza è stata annullata l’aggiudicazione disposta in favore di DIMAR s.r.l., nonché è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto all’appellante I.S.T. con dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato fra l’ente committente ESTAV e la stessa DIMAR;<br />	<br />
Vista l’istanza della società DIMAR s.r.l., ai sensi dell’art. 111 c.p.a., di sospensione degli effetti della suddetta sentenza, nelle more della decisione del ricorso da essa stessa proposto alle SS.UU. della Corte di cassazione per difetto di giurisdizione «per eccesso di potere giurisdizionale»;<br />	<br />
Vista la memoria difensiva depositata da I.S.T. s.r.l., in opposizione alla suddetta domanda di sospensione;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Colarizi su delega di Della Fontana, Marrone su delega di Iaria e Pola;	</p>
<p>RITENUTO che, fatte ovviamente salve le determinazioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione colà sollevata, nella presente sede non si ravvisano ragioni sufficienti per sospendere l’efficacia della decisione di questo Collegio, per le seguenti ragioni:<br />	<br />
(a) l’asserito «eccesso di potere giurisdizionale» (per sconfinamento dai limiti inerenti al sindacato di legittimità sugli atti espressione di discrezionalità tecnica della p.a.), dedotto come unico motivo del ricorso alle SS.UU., inficierebbe il capo della sentenza n. 1/2012 con il quale è stata riconosciuta l’inammissibilità dell’offerta presentata da Harol s.r.l., seconda classificata nella gara in questione, mentre l’attuale istante società DIMAR s.r.l., che ha proposto il ricorso alle SS.UU., era risultata prima classificata, e la sua offerta è stata giudicata, dalla sentenza n. 1/2012, inammissibile per tutt’altre ragioni, di ordine squisitamente giuridico (violazione del divieto di presentazione di offerte distinte da parte di imprese collegate fra loro), rispetto alle quali la tematica dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è manifestamente non pertinente;<br />	<br />
(b) in ogni caso, la natura e l’oggetto del contratto (fornitura di materiale monouso per anestesia e rianimazione per la durata di 48 mesi) rendono plausibile l’applicazione dell’art. 122 c.p.a., con subentro nel contratto, qualora si verifichi l’eventualità che la sentenza n. 1/2012 venga cassata; donde l’inconfigurabilità di un danno grave ed irreparabile nelle more del giudizio di Cassazione;<br />	<br />
&#8211; che pertanto l’istanza va respinta, condannandosi l’istante al pagamento delle spese legali di questa fase processuale in favore della controparte I.S.T. (che ha resistito con difese scritte ed orali) mentre le spese possono essere compensate nei confro	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’istanza di DIMAR s.r.l. per la sospensione dell’efficacia della sentenza n. 1/2012 di questo Collegio. Condanna l’istante DIMAR s.r.l. al pagamento delle spese inerenti alla presente fase cautelare in favore della controparte I.S.T., liquidandole in euro 2.000 oltre agli accessori di legge.	</p>
<p>Compensa le spese nei confronti di ESTAV.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1840</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Scola. A.t.i. Emmedi Due s.r.l. (Avv. C. F. Melacrinis) c/ Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio (n.c.), Saeet s.p.a (Avv. G. Viciconte). Sull&#8217;illegittima esclusione di un&#8217;impresa, per omessa dichiarazione circa la mancata partecipazione alla gara del consorzio del quale faccia parte, qualora tale informazione sia ricavabile aliunde</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica,  Est. Scola.<br /> A.t.i. Emmedi Due s.r.l. (Avv. C. F. Melacrinis) c/ Azienda Ospedaliera<br /> Ospedale Treviglio Caravaggio (n.c.), Saeet s.p.a (Avv. G. Viciconte).</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittima esclusione di un&#8217;impresa, per omessa dichiarazione circa la mancata partecipazione alla gara del consorzio del quale faccia parte, qualora tale informazione sia ricavabile aliunde</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Impresa consorziata &#8211; Mancata partecipazione del consorzio &#8211; Omessa dichiarazione &#8211; Informazione desumibile aliunde &#8211; Esclusione &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. È illegittima l’esclusione da una gara d’appalto dell’impresa che non abbia reso una specifica dichiarazione, come prescritto dal bando, circa la mancata partecipazione alla gara medesima del consorzio nel quale sia inserita, qualora, nondimeno, la stessa abbia dato conto della sua partecipazione come impresa singola e della sua adesione al consorzio, producendo altresì documentazione recante la compiuta identificazione del consorzio stesso, di guisa da consentire alla stazione appaltante di rilevare che nessuna delle offerte pervenute fosse riferibile al predetto consorzio. Difatti, in omaggio ai principi di imparzialità e favor partecipationis, è privo di rilievo il difetto della dichiarazione nelle modalità e nelle forme prescritte dal bando, ogniqualvolta siffatta dichiarazione sia in concreto ricavabile da altre informazioni rese dall’impresa in sede d’offerta, senza alcun pregiudizio per le esigenze di  <i>par condicio</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1840/09  REG.DEC.<b>     <br />	<br />
</b>N.482         REG.RIC. <br />	<br />
ANNO 2008<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
(Quinta Sezione)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso in appello n. 482/2008, proposto dalla:</p>
<p>&#8211; <b>A.t.i. Emmedi Due s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Caio Fiore Melacrinis ed elettivamente domiciliata presso lo studio Fiore Melacrinis, in via Magna Grecia n. 84, Roma, <i>appellante</i>;<b	


<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; l’<b>Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio, <i>appellata</i>;</p>
<p><b>e nei confronti di<br />	<br />
</b>&#8211; la <b>Saeet. s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Viciconte ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alessandro Turco, in largo dei Lombardi n. 4, Roma, <i>appellata</i>;<br />	<br />
<b>per l&#8217;annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell’efficacia</b><i>,<br />	<br />
</i>della sentenza<i> </i>del T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 1314/2007, resa tra le parti e concernente <i>l’appalto di opere civili ed impiantistiche funzionali alla messa a norma antincendio e danni risarcibili</i>. </p>
<p>	  Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.<br />
	  Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Saeet s.p.a..<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009, il Consigliere <br />	<br />
<i>Aldo SCOLA</i>.<br />	<br />
Uditi, per le parti, gli avv.ti Caio Fiore Melacrinis e Vetrò, per delega di Gaetano Viciconte.                          <br />	<br />
  Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Saeet s.p.a. partecipava alla procedura selettiva indetta per l’appalto dei lavori di messa a norma antincendio (comprendenti opere strutturali civili ed impiantistiche) presso l’Ospedale di Treviglio, con il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso sull’importo dei lavori a corpo, pari ad euro 2.246.712,03 (i.v.a. e spese tecniche escluse). <br />	<br />
Dopo aver presentato la propria domanda di ammissione la ricorrente veniva esclusa, in sede di verifica della regolarità delle offerte, in quanto, dall’esame della documentazione amministrativa, risultava mancante “………la dichiarazione che il consorzio, di cui la ditta fa parte, non partecipa alla medesima gara”. <br />	<br />
La stazione appaltante aveva applicato l’art. 2, punto 8, del bando (concernente il caso di partecipazione di un singolo operatore economico inserito in un consorzio stabile), recante obbligo di presentazione di una dichiarazione sostitutiva ricognitiva del consorzio partecipato, della non partecipazione di quest’ultimo alla medesima gara e della partecipazione dell’aspirante come concorrente indipendente <br />	<br />
Nel titolo IV – rubricato “Esclusione dalla gara” – si puntualizzava che tutte le clausole del bando di gara “sono da ritenersi assolutamente inderogabili” e che la loro “inosservanza sostanziale” avrebbe dato luogo all’esclusione. <br />	<br />
Analogamente, la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni o dei documenti richiesti o l’incompletezza sostanziale degli stessi “comporta l’esclusione dalla gara”.<br />	<br />
La Saeet prospettava il suo interesse alla proposizione del gravame, affermando che – ove riammessa alla selezione , con il calcolo della media dei ribassi rinnovato includendo la propria offerta – essa avrebbe conseguito l’aggiudicazione, per cui deduceva:<br />	<br />
<i>a) violazione dei principi di imparzialità e di favor partecipationis propri delle gare pubbliche, in quanto l’attento esame della documentazione depositata avrebbe permesso di verificare la completezza delle informazioni richieste;<br />	<br />
b) violazione dell’art. 46, d.lgs. n. 163/2006, contemplante la possibilità, per i concorrenti, di completare o fornire chiarimenti in ordine a certificati, documenti e dichiarazioni presentati.<br />	<br />
</i>Si costituivano in giudizio l’amministrazione e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso, che veniva invece <i>accolto </i>dal Tribunale adìto, con sentenza prontamente impugnata dall’A.t.i. soccombente, che deduceva <i>l’omessa produzione, da parte della Saeet, della dichiarazione di cui al titolo III, art. 2, n. 8, comma 2, implicante l’esclusione comminata dal titolo IV, commi 1 e 2 (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. n. 2337/2003; dec. n. 5409/2000), e chiedeva pure la riforma della subita condanna alle spese del giudizio di primo grado, segnalando di non aver minimamente concorso all’emanazione degli atti ivi annullati</i>. <br />	<br />
         La Saeet appellata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame anche con apposita memoria, in cui ribadiva le proprie argomentazioni difensive (già sviluppate in prima istanza) e difendeva l’operato dei primi giudici, dovuto anche al necessario rispetto della normativa europea vigente nella materia in esame.<br />	<br />
         All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il <i>rigetto</i> di un’istanza cautelare, con ordinanza n. 1320/2008 di questa stessa sezione del Consiglio di Stato, ed il deposito di una memoria riepilogativa da parte della Saeet.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è <i>infondato </i>e va <i>respinto</i>, dovendosi condividere le motivazioni espresse nell’impugnata sentenza per le ragioni che seguono, dato che la Saeet aveva giustamente censurato la determinazione con cui l’Azienda ospedaliera l’aveva esclusa dalla gara d’appalto dei lavori di messa a norma antincendio presso l’Ospedale di Treviglio, per la mancata produzione della dichiarazione “…che il consorzio, di cui la ditta fa parte, non partecipa alla medesima gara”.<br />	<br />
La stessa aveva lamentato la violazione dei principi di imparzialità e <i>favor partecipationis</i> propri delle gare pubbliche, in quanto l’attento esame della documentazione depositata avrebbe permesso di verificare la completezza delle informazioni richieste:<br />	<br />
A &#8211; nel modello C la Saeet aveva dichiarato di concorrere come impresa singola, barrando la relativa casella;<br />	<br />
B &#8211; l’attestazione S.O.A. racchiudeva l’indicazione che l’impresa partecipava al consorzio stabile “RFM Costruzioni Generali Società Consortile a r.l.”, del quale era pure riportato il codice fiscale;<br />	<br />
C &#8211; dall’elenco delle offerte pervenute (di cui la p.a. disponeva già prima dell’inizio delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa) non risultava alcuna offerta proveniente dal consorzio.<br />	<br />
Conformemente ad una consolidata giurisprudenza, le prescrizioni di esclusione devono essere interpretate in funzione dello scopo, perseguito dalla p.a., di conseguire la migliore offerta al corrispettivo per essa più conveniente, tenuto conto del principio di favore per la più ampia partecipazione alla gara e dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento nel senso della semplificazione procedimentale, oltre che del generale divieto di aggravamento degli oneri burocratici.<br />	<br />
Nella specie, la società doveva fornire un’informazione precisa, attestando la mancata partecipazione alla gara del consorzio di cui essa faceva parte: l’interessata aveva dato conto della sua partecipazione alla gara come impresa singola e della sua adesione al consorzio, mentre scorrendo la lista dei concorrenti si sarebbe potuta verificare l’eventuale presenza in gara del consorzio stesso; in proposito risultavano ininfluenti l’ordine di apertura delle buste e la collocazione di quella depositata dalla Saeet, in quanto sul frontespizio di ciascun plico contenente l’offerta doveva essere sempre riportata la denominazione del mittente (bando, punto 1: “Presentazione delle offerte”).<br />	<br />
Sarebbe sicuramente illegittima l&#8217;esclusione da una procedura concorsuale per carenza, nella domanda di partecipazione, di una dichiarazione richiesta dal bando, nei limiti in cui il contenuto della stessa si possa univocamente desumere da altra dichiarazione resa dal candidato, dato che il precetto del “buon andamento” (art. 97, Cost.) include anche il principio di cooperazione fra amministrazione ed amministrati, con conseguente affievolimento degli oneri meramente formali e riconoscimento della rilevanza delle dichiarazioni implicite desumibili univocamente da altre, con la possibilità per l’ente (in presenza di dubbi od incertezze) di richiedere ulteriori precisazioni senza disporre immediatamente l&#8217;esclusione della parte interessata (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 16 aprile 1998 n. 508).<br />	<br />
La Saeet non ha omesso tale dichiarazione, ma al contrario ha reso le necessarie informazioni, compilando altra scheda predisposta dalla p.a. (modello C) ed allegando la certificazione S.O.A., recante l’identificazione del consorzio: dati precisi ed univoci, contenuti nella domanda di partecipazione, che avrebbero dovuto essere valorizzati dall’Azienda ospedaliera, in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo, salva la possibilità di chiedere integrazioni all&#8217;istante in omaggio al principio di leale collaborazione.<br />	<br />
In definitiva, una volta prodotte le prove in sede di gara, la stazione appaltante deve valutarle in concreto, senza arrestarsi alla constatazione del difetto della dichiarazione nelle modalità e forme richieste dal bando.<br />	<br />
Quanto al potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale (art. 6, legge n.  241/1990), esso trova un solido riscontro pure nell’art. 46, codice degli appalti, e codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma (o sul formalismo), nell&#8217;esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l’esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. 14 novembre 2003 n. 7275), fermo restando che detta integrazione può riferirsi esclusivamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione (per cui non sarebbe possibile rettificare, precisare o comunque modificare gli elementi costitutivi dell&#8217;offerta), mentre la possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta non è un dovere assoluto ed incondizionato, ma incontra i seguenti precisi limiti applicativi (cfr. C.d.S., sez. V, dec. 6 marzo 2006 n. 1068):<br />	<br />
1) l&#8217;inderogabile necessità del rispetto della <i>par condicio</i>, in quanto l’art. 6, legge n. 241/1990, non può essere invocato per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara;<br />	<br />
2) il c.d. limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, salvo che gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato;<br />	<br />
3) l’ammissibilità nei casi di equivoche clausole del bando relative alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o chiarire.<br />	<br />
Nella specie, la dichiarazione e la certificazione della Saeet assumevano un autentico valore probatorio poiché – se considerate unitariamente – racchiudevano le informazioni necessarie, sebbene in forma diversa dalla dichiarazione unica, ma comunque senza alcun indebito pregiudizio alle imprese più diligenti, dato che l’onere probatorio risultava adempiuto già in sede di deposito dell’offerta.<br />	<br />
Né sarebbe occorsa la previa impugnazione del bando, ricollegante l’esclusione alla presenza di dichiarazioni incomplete, in quanto al contrario  proprio il bando richiedeva – per l’applicazione della sanzione più grave – l’incompletezza <i>sostanziale</i> dei documenti e l’inosservanza <i>sostanziale</i> delle prescrizioni (cfr. titolo IV): una corretta interpretazione di tale prescrizione avrebbe dovuto indurre la p.a. a valorizzare le chiare informazioni desumibili <i>aliunde</i>.<br />	<br />
Neppure poteva temersi che l’omessa dichiarazione avrebbe impedito di conoscere altre imprese consortili eventualmente in gara, non prescrivendo il bando al singolo concorrente di fornire tale ulteriore notizia, ma dovendosi indicare solo il consorzio: nella specie, peraltro, la partecipazione contemporanea alla stessa gara di due imprese appartenenti al citato consorzio, autonomamente qualificate, costituiva evenienza in sé ammessa sia dall&#8217;art. 36, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 (vietante solo la partecipazione simultanea del &#8220;consorzio stabile e dei consorziati&#8221;) sia in relazione al disposto dell&#8217;art. 37, comma 7, d.lgs. cit., ostativo all’ingresso alla selezione da parte delle sole imprese per le quali il consorzio, ammesso al confronto comparativo, avesse segnalato di concorrere, facendo dunque salva la partecipazione delle restanti consorziate (cfr. C.d.S., sez. VI, sez. 23 marzo 2007 n. 1423).<br />	<br />
Era poi irrilevante il fatto che altre imprese si trovassero nell’identica posizione della Saeet, spettando alla stazione appaltante la scelta di applicare loro le condivisibili statuizioni dei primi giudici, che correttamente hanno respinto la domanda di risarcimento del danno per equivalente, in quanto dall’annullamento degli atti impugnati sarebbe derivato per la p.a. l’obbligo di rinnovare la procedura selettiva, emendandola dai vizi rilevati: effetto conformativo della sentenza già satisfattivo per la società, in ipotesi vincitrice nel nuovo confronto comparativo, come dalla stessa asserito per comprovare il suo interesse coltivare il ricorso.<br />	<br />
L’appello va, dunque, <i>respinto </i>(con <i>immediata pubblicazione del dispositivo</i>, data la materia trattata: art. 23-<i>bis</i>, comma 6, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205), con <i>salvezza </i>dell’impugnata sentenza, mentre le spese del giudizio di seconda istanza seguono la <i>soccombenza</i> e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M</b>.<br />	
</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, <br />
respinge l’appello;<br />	<br />
condanna l’A.t.i. Emmedi Due s.r.l. a rifondere alla Saeet s.p.a. spese ed onorari del giudizio di secondo grado, liquidati in complessivi euro quattromila/00, più oneri accessori e spese generali.<br />	<br />
	 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>          Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2009, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
  Domenico LA MEDICA	Presidente<br />
 Cesare  LAMBERTI		Consigliere<br />	<br />
 Aldo    SCOLA			Consigliere rel. est.<br />	<br />
 Gabriele  CARLOTTI		Consigliere<br />	<br />
 Eugenio  MELE			Consigliere</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il     27/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. F. Scano F. Satta e G. Porcu (Avv. S. Pinna) c. Comune di Nuoro (Avv. C. Murgia) ordine di demolizione e preventivo esame della domanda di sanatoria Edilizia e Urbanistica – costruzioni abusive – ordine di demolizione – mancato preventivo esame della domanda di sanatoria –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-31-8-2005-n-1840/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/8/2005 n.1840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. F. Scano<br /> F. Satta e G. Porcu (Avv. S. Pinna) c. Comune di Nuoro (Avv. C. Murgia)</span></p>
<hr />
<p>ordine di demolizione e preventivo esame della domanda di sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – costruzioni abusive – ordine di demolizione – mancato preventivo esame della domanda di sanatoria – illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente esaminato  la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione   della domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione edilizia realizzata abusivamente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1500/92 proposto dalla</p>
<p>signora <b>SATTA Francesca in Natalini</b>, cui è subentrato l’erede Natalini dott. Benedetto Antonio Maria, e dal signor Porcu Giuseppe,  rappresentati e  difesi dall&#8217;avv. Silvio Pinna presso lo studio del quale in Cagliari, via San Lucifero n. 65, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Nuoro</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino Murgia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Cagliari nella via Bonaria n. 80;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento prot. n. 3978/UT del 28/5/92 con cui si intima al signor Giuseppe Porcu la demolizione delle opere di sua pertinenza, eseguite in virtù di concessione edificatoria a titolo precario, nel termine di sei mesi; </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro;<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del  22 giugno 2005 il consigliere Francesco Scano;<br />
UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale,<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La signora Satta Francesca in Natalini è proprietaria di un’area, posta nell’ambito territoriale del Comune di Nuoro, concessa in locazione da lungo tempo al signor Porcu Giuseppe.<br />
In data 9/1/1980 il Porcu inoltrò al Comune domanda per ottenere la concessione a titolo precario per la realizzazione in detta area di un capannone da adibire all’uso di officina meccanica. Nonostante il parere negativo espresso al riguardo dal Comune, il Porcu realizzò ugualmente la suddetta struttura, dopo essersi unilateralmente impegnato peraltro a demolire il suddetto capannone a richiesta dell’Amministrazione.<br />
Tale struttura dunque, per quanto detto, non può affatto considerarsi edificata a seguito del rilascio di concessione a titolo precario.<br />
Essendo poi entrata in vigore la L. 47/1985, che, unitamente alla L.R. 23/85, rendeva possibile la presentazione di una domanda di  sanatoria delle opere abusive, quali quella de qua, che non può essere equiparata alle opere realizzate a seguito di concessione a titolo precario, venne presentata dal Porcu in data 26/3/1986 domanda di concessione in sanatoria in relazione al citato capannone (prot. n. 558) e vennero altresì contestualmente corrisposte al Comune le somme di L. 816.000 a titolo di oblazione e l. 150.000 a titolo di acconto per opere di urbanizzazione.<br />
In data 2/7/1986 il Porcu versò al Comune di Nuoro, ad integrazione di quanto già versato, l’ulteriore somma di L. 558.000.<br />
Con la impugnata nota n. 3978 del 28/5/1992 sottoscritta dall’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro, si intimava al ricorrente di demolire la struttura che a detta del comune sarebbe stata realizzata in seguito al rilascio di una concessione precaria.<br />
A sostegno del ricorso vengono proposte le seguenti censure:<br />
1) eccesso di potere per erroneità del presupposto, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti.<br />
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per erroneità del presupposto e per carenza di istruttoria sotto altro profilo.<br />
3) Violazione di legge per mancata applicazione artt. 13 e 31 della L. 47/85, dell’art. 26 L.R. 23/85, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità del presupposto, illogicità manifesta.<br />
4) Incompetenza, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 36, 2° comma, della L. 142/90, posto in relazione con la L. 47/85 e la L.R. 23/85.<br />
Il Comune di Nuoro ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2005 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I ricorrenti impugnano il provvedimento, descritto in epigrafe, con il quale l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Nuoro ha ordinato la rimozione di un fabbricato, posto nella via Mannironi del Comune di Nuoro, perché realizzato a titolo precario e con l’obbligo della sua rimozione che sarebbe stato assunto  al momento del rilascio della concessione.<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />
Fondata si rileva l’assorbente censura proposta con il terzo motivo di ricorso, con il quale viene dedotta di violazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, per non essere stata previamente esaminata la domanda di concessione in sanatoria.<br />
La giurisprudenza è assolutamente pacifica nel ritenere illegittimo l’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo, ove il Comune non abbia previamente esaminato  la domanda di sanatoria edilizia, poiché solo con la reiezione   della domanda di sanatoria (o di accertamento di conformità) si ha la valutazione definitiva sulla non condonabilità della costruzione e quindi sull’impossibilità del rilascio di un titolo che legittimi il mantenimento della costruzione edilizia realizzata abusivamente (cfr Cons. Stato, sez IV, 5.7.04 n. 501; C.G.A. 28.2.1995, n. 58).<br />
La difesa del Comune sostiene che la costruzione non può beneficiare della sanatoria edilizia perché realizzata a titolo precario e con l’assunzione dell’impegno della sua demolizione a richiesta dell’Autorità comunale e perché in contrasto con la destinazione urbanistica (S2) di zona.<br />
Le osservazioni non sono idonee a giustificare la legittimità dell’impugnato provvedimento.<br />
L’asserita precarietà della costruzione, potrebbe tutt’al più giustificare la reiezione della domanda di sanatoria, ma non certo esonerare il Comune dall’obbligo della previa definizione della domanda di sanatoria (sulla non sanabilità delle costruzioni realizzate “in precario” vedasi Cons. Stato sez. V, 4.2.1998 n. 131 e 3.10.1995 n. 1372; TAR Puglia, Bari, sez. II, 6.5.2003 n. 1896).<br />
Quanto all’esistenza di una destinazione urbanistica difforme, può osservarsi che solo l’imposizione di un vincolo di assoluta inedificabilità,    ex art. 33 della legge 47/85, impedisce il conseguimento della sanatoria edilizia, e comunque l’ordine di demolizione poteva essere adottato solo a  seguito dell’esame e dell’eventuale reiezione della domanda di sanatoria.<br />
La difesa del Comune sostiene ancora che l’atto impugnato varrebbe anche come diniego di sanatoria.<br />
La tesi non può essere condivisa, atteso che il distinto procedimento iniziato con la domanda di sanatoria deve essere concluso con un esplicito provvedimento che esponga le ragioni della determinazione assunta. L’atto impugnato neppure menziona la domanda di sanatoria.<br />
In conclusione il ricorso va accolto e  l’impugnato provvedimento va annullato.<br />
 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1.500,00 Euro, oltre IVA e CPA come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 22 giugno 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti	 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,	 	Consigliere;<br />	<br />
Francesco Scano, 		Consigliere, estensore</p>
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