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	<title>18391 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2010 n.18391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-10-2010-n-18391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-10-2010-n-18391/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2010 n.18391</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. U. Maiello Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa (Avv. Francesco Maria Caianiello) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Giuseppe Russo) sulla acquisizione gratuita successiva ad un provvedimento di demolizione per abusi realizzati da terzi Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi perpetrati da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-10-2010-n-18391/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2010 n.18391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-10-2010-n-18391/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2010 n.18391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. U. Maiello<br /> Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Aversa (Avv. Francesco<br /> Maria Caianiello) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Giuseppe Russo)</span></p>
<hr />
<p>sulla acquisizione gratuita successiva ad un provvedimento di demolizione per abusi realizzati da terzi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi perpetrati da un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile – Ordinanza di demolizione delle opere – Persistenza dell’abuso &#8211; Provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio del Comune – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;acquisizione gratuita delle aree su cui sono stati compiuti degli interventi edilizi abusivi non opera nei confronti del proprietario del terreno estraneo all&#8217;abuso edilizio, rimanendo in tali casi la funzione ripristinatoria dell&#8217;interesse pubblico violato ristretta alla sola demolizione ed al relativo potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione di ufficio, con la conseguenza che l&#8217;area di proprietà del terzo estraneo all&#8217;abuso resta nella titolarità di questi anche dopo che sia stata eseguita di ufficio la demolizione (1)<br />	<br />
<b/> &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211;<br /> <br />
1. cfr. Cons. Stato , sez. III, 15 ottobre 2009, n. 2371.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 3886 del 2010, proposto da:<br />
<b>Istituto Diocesano Per il Sostentamento del Clero di Aversa</b>, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, v.le Gramsci,19; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Giugliano in Campania</b>, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Russo, con domicilio eletto in Napoli, via Cesario Console,3 (St. Marone); </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) del provvedimento n. 158/2010 di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive; 2) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e, segnatamente, dell’ordine di demolizione n. 4 del 15.1.2010 e dell’eventuale verbale di inottemperanza a detta ingiunzione a demolire.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’istituto ricorrente è proprietario di un fondo ricadente nel territorio del Comune di Giugliano, distinto in catasto al fol. 52, p.lla 17, condotto in fitto dal sig. Salvatore Pagano.<br />	<br />
Sulla predetta area il conduttore ha realizzato alcune opere abusive, per le quali è stata respinta la domanda di condono (cfr. provvedimento n. 387/09) e, quindi, ingiunta la demolizione. I suddetti provvedimenti sono stati impugnati dal sig. Salvatore Pagano con ricorso n. 868/2010, tuttora pendente innanzi a questa Sezione. Nell’ambito del predetto giudizio il Collegio, con ordinanza cautelare n. 1123/2010, ha sospeso gli atti impugnati.<br />	<br />
Con successivo provvedimento del 3.6.2010 (prot.llo n. 158/10) il Comune di Giugliano ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e della relativa area di sedime.<br />	<br />
Avverso tale ultimo provvedimento, l’ordinanza di demolizione ed il verbale di accertamento dell’inottemperanza a demolire l’Istituto ricorrente deduce:<br />	<br />
1) la violazione del vincolo conformativo nascente dall’ordinanza cautelare n. 1123/2010; <br />	<br />
2) l’ estraneità dell’Istituto proprietario all’abuso in contestazione;<br />	<br />
3) la mancanza del preventivo accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione;<br />	<br />
4) la mancata perimetrazione dell’area da acquisire;<br />	<br />
5) l’insufficienza della motivazione a cagione della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali si è deciso di acquisire il bene senza specificare la concreta utilizzabilità, per fini pubblicistici, dell’area acquisita.<br />	<br />
Si è costituto in giudizio il Comune di Giugliano, che ha concluso per la reiezione del ricorso, siccome inammissibile ed infondato.<br />	<br />
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. <br />	<br />
Va, anzitutto, dichiarata inammissibile l’azione spiegata avverso l’ordine di demolizione spedito dal Comune di Giugliano; e ciò a cagione della mancata articolazione di qualsivoglia doglianza avverso tale atto, che risulta semplicemente menzionato nella parte introduttiva del ricorso. D’altro canto, una pretesa conservativa del manufatto abusivo sarebbe difficilmente conciliabile con il costrutto giuridico attoreo, che, viceversa, si fonda sull’assoluta estraneità dell’Istituto proprietario rispetto all’abuso in contestazione e sulla tempestività delle segnalazioni di denuncia degli illeciti edilizi consumati dal conduttore. <br />	<br />
L’ambito cognitivo del presente giudizio va, dunque, circoscritto al solo provvedimento acquisitivo, non avendo, peraltro, autonoma dignità provvedimentale il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, cui parimenti risulta esteso – sempre in termini nominalistici – il presente gravame.<br />	<br />
Così perimetrata la res iudicanda, la domanda attorea va accolta.<br />	<br />
E’, infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui &#8220;l&#8217;acquisizione gratuita delle aree su cui sono stati compiuti degli interventi edilizi abusivi non opera nei confronti del proprietario del terreno estraneo all&#8217;abuso edilizio, rimanendo in tali casi la funzione ripristinatoria dell&#8217;interesse pubblico violato ristretta alla sola demolizione ed al relativo potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione di ufficio, con la conseguenza che l&#8217;area di proprietà del terzo estraneo all&#8217;abuso resta nella titolarità di questi anche dopo che sia stata eseguita di ufficio la demolizione (Cons. Stato , sez. III, 15 ottobre 2009, n. 2371).<br />	<br />
A tale fattispecie va ascritto il caso in esame, in ragione, anzitutto, del fatto che l’Istituto ricorrente non aveva la disponibilità del bene, condotto in fitto dal sig. Salvatore Pagano, e, dunque, non poteva porre in essere le attività materiali necessarie per la demolizione dei fabbricati abusivi. Vale aggiungere che la parte ricorrente si è concretamente prodigata perché gli abusi in contestazione venissero accertati e rimossi. E’, infatti, agli atti del presente giudizio una segnalazione – antecedente ai provvedimenti assunti dal Comune di Giugliano – dalla quale si evince che l’Istituto Diocesano Per il Sostentamento del Clero di Aversa aveva informato della presenza dei suddetti manufatti il Comando di Polizia Municipale del Comune di Giugliano e la locale Compagnia dei Carabinieri, rendendo in tal modo possibile un’immediata repressione degli abusi sia in sede amministrativa che penale.<br />	<br />
Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del presente gravame, con assorbimento delle residue censure.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, il Comune di Giugliano va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000 (mille).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione Seconda &#8211; definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva.<br />	<br />
Condanna il Comune di Giugliano al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in € 1.000 (mille).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Pierluigi Russo, Consigliere<br />	<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-11-10-2010-n-18391/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/10/2010 n.18391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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