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	<title>1830 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1830 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla giurisdizione del G.A. in materia di risoluzione del contratto di appalto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-risoluzione-del-contratto-di-appalto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 12:25:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-risoluzione-del-contratto-di-appalto/">Sulla giurisdizione del G.A. in materia di risoluzione del contratto di appalto.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Risoluzione &#8211; Provvedimento di risoluzione adottato per l&#8217;esistenza di una causa di illegittimità dell&#8217;aggiudicazione &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Sussistenza. Appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente a oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento con cui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-risoluzione-del-contratto-di-appalto/">Sulla giurisdizione del G.A. in materia di risoluzione del contratto di appalto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-in-materia-di-risoluzione-del-contratto-di-appalto/">Sulla giurisdizione del G.A. in materia di risoluzione del contratto di appalto.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Contratti della p.a. &#8211; Risoluzione &#8211; Provvedimento di risoluzione adottato per l&#8217;esistenza di una causa di illegittimità dell&#8217;aggiudicazione &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Sussistenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente a oggetto l&#8217;impugnazione del provvedimento con cui la stazione appaltante ha disposto la risoluzione di un contratto di appalto, laddove oggetto del giudizio sia la sola parte del provvedimento con cui l’Amministrazione ha ritenuto non sussistere in capo all’aggiudicataria un requisito di partecipazione necessario all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, posto che la p.a. ha riscontrato l’esistenza di una causa di illegittimità dell’aggiudicazione, per carenza dei requisiti di qualificazione dell’appaltatore, con il conseguente inquadramento della deliberazione in esame nell’ambito dei provvedimenti, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’impresa appaltatrice.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Quiligotti &#8211; Est. Lattanzi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza Quater)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10734 del 2019, proposto da<br />
Bourelly Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Meda 35;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">a – Della Deliberazione n. 1547 del 18.07.2019, con la quale la ASL Roma 2 ha disposto in parte qua la revoca della aggiudicazione ammantandola quale risoluzione per grave inadempimento del contratto REP. 33 del 09.01.2019 relativo all’affidamento del servizio di trasporto secondario infermi (CIG 69647895B3);</p>
<p style="text-align: justify;">b – ove e per quanto lesivi, del presupposto Bando di gara pubblicato in GUUE 2017/s 035-064248 del 18.02.2017 nonché dei relativi Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’Appalto, con particolare riguardo all’art. 4 del Capitolato medesimo;</p>
<p style="text-align: justify;">c – Ove e per quanto lesiva, della presupposta Nota Regione Lazio R.U. n. 0529355 del 08.07.2019, con la quale è stata superata la precedente nota Regione Lazio R.U. n. 416795 del 31.05.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">d – Ove e per quanto lesiva, delle circolari Regione Lazio prot. n. 148787/2004, 110414/2006 e 18287/2008;</p>
<p style="text-align: justify;">e – Ove e per quanto lesiva, delle note ASL Roma 2 prot. n. 0101948 del 04.06.2019 e prot. n. 0109886/2019 del 17.06.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">f – Ove e per quanto lesivo, del presupposto parere reso dal Direttore della U.O.C. S.I.S.P., Dott. Fabrizio Magrelli, con nota prot. n. 0126776/2019;</p>
<p style="text-align: justify;">g – Ove e per quanto lesive, della Nota prot. n. 99548 del 31.05.2019 (dal contenuto non conosciuto), della nota prot. n.100928/2019 del 03.06.2019 e della successiva deliberazione n. 1361 del 21.06.2019 (dal contenuto non conosciuto), con la quale la ASL Roma 2 ha formulato una richiesta di disponibilità immediata per il subentro nel servizio alle ditte S.E.A. Ambulanze, Heart Life Croce Amica S.r.l. e Nuova Croce Verde Romana, indetto una procedura negoziata per l’affidamento dello stesso per giorni 30 prorogabili (CIG 7928548CC7) nonché affidato in urgenza il servizio in parola nelle more dell’espletamento della predetta procedura (con riserva di formulare motivi aggiunti);</p>
<p style="text-align: justify;">h – di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonché – per l’accertamento e declaratoria di efficacia in parte qua del contratto di servizio già sottoscritto e risolto relativo al servizio oggetto di gara riportante CIG 69647895B3 e per la declaratoria di inefficacia di quello eventualmente sottoscritto nelle more del presente giudizio relativo al servizio oggetto di gara riportante CIG 7928548CC7, se ed in quanto stipulato; ed altresì per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, di natura anche non patrimoniale, per l’illegittimo e colposo operato dell’Amministrazioni resistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e della Regione Lazio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, operatore economico operante nella prestazione di servizi di trasporto sanitario e soccorso stradale, è risultata aggiudicataria della procedura di gara bandita dalla ASL Roma 2 per l’affidamento del servizio di trasporto secondario infermi di durata di un anno del valore di € 520.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 31 maggio 2019, la Regione Lazio ha inviato alla ricorrente una nota con la quale, riscontrato il mancato rilascio in favore della società Bourelly dell’apposita autorizzazione regionale di cui alla L.R. n. 49/89, ha diffidato quest’ultima dal proseguire l’attività di servizio trasporto infermi, invitando contestualmente l’ASL Roma 2 a verificare il possesso da parte della ricorrente dei requisiti strutturali richiesti dalla l.r. n. 49/89.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella medesima data, l’ASL Roma 2 ha rivolto una richiesta di disponibilità immediata per il subentro nel servizio alle ditte S.E.A. Ambulanze, Heart Life Croce Amica S.r.l. e Nuova Croce Verde Romana e ha avviato una procedura negoziata per l’affidamento del servizio in parola per giorni 30 decorrenti dal 31 maggio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ASL, con deliberazione n. 1547 del 18 luglio 2019, ha risolto il contratto di affidamento avendo riscontrato: alcuni ritardi nell’evasione di richieste di trasporto; il sequestro da parte del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di un farmaco ospedaliero rinvenuto a bordo di una della autombulanze impiegate nel servizio; la carenza di due requisiti di partecipazione richiesti cioè il possesso dell’autorizzazione regionale necessaria all’espletamento all’interno della Regione Lazio del servizio socio-sanitario appaltato nonché la non disponibilità di una sede operativa sullo stesso territorio regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso questo provvedimento, con riferimento esclusivamente alla dedotta carenza dei requisiti di partecipazione, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1 – Eccesso di potere – Violazione dei principi di tassatività e previa conoscenza delle cause di esclusione di cui agli atti preliminari di gara – Inoperatività del principio di eterointegrazione della <em>lex specialis.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene la ricorrente:</p>
<p style="text-align: justify;">– che i requisiti oggetto di contestazione non risultano esser mai stati previsti dalla relativa documentazione della <em>lex specialis</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha controdedotto nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">È anzitutto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è la sola parte del provvedimento con cui l’Amministrazione ha ritenuto non sussistere in capo all’aggiudicataria un requisito di partecipazione, con particolare riguardo all’assenza dell’autorizzazione sanitaria della Regione Lazio, necessaria all’espletamento del trasporto di infermi in autoambulanza, servizio oggetto dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, nel caso in esame, l’Amministrazione ha riscontrato l’esistenza di una causa di illegittimità dell’aggiudicazione, per carenza dei requisiti di qualificazione dell’appaltatore, con il conseguente inquadramento della deliberazione in esame nell’ambito dei provvedimenti, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell’impresa appaltatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Come rilevato dalla giurisprudenza, “<em>il dato formale della stipulazione del contratto non muta la natura del potere esercitato, diretto a soddisfare l’esigenza, di matrice pubblicistica, che l’aggiudicazione venga disposta e mantenuta nei confronti di operatori economici provvisti dei requisiti di qualificazione. L’estraneità dell’atto alla sfera del diritto privato e l’esercizio del potere amministrativo di corretta selezione del contraente comportano, ai sensi dell’art. 7 Cod. proc. amm., l’appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, malgrado la sopravvenuta stipulazione del contratto (cfr., per una fattispecie analoga, pur se in applicazione di diverse norme attributive del potere di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente della pubblica amministrazione, Cass. S.U., 29 agosto 2008, n. 21929)</em>” (Cons. St. sez. V, 27 gennaio 2022, n. 590).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato è espressione e conseguenza della verifica della correttezza dell’aggiudicazione, sopravvenuta alla stipulazione del contratto, ma attinente ai presupposti dell’atto prodromico al contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scioglimento del vincolo contrattuale, in relazione al motivo oggetto dell’esame del ricorso, non è conseguito da vizi propri del contratto o dal mancato adempimento di prestazioni che sono oggetto delle obbligazioni convenute in contratto a carico delle parti contraenti, ma il fondamento normativo del potere pubblicistico di rimozione dell’aggiudicazione è da rinvenire nelle norme vigenti in tema di esercizio dei poteri di autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. Cons. St. sez. V, 27 gennaio 2022, n. 590), con la conseguente giurisdizione di questo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">È anzitutto incontestato in giudizio che la ricorrente non possiede l’autorizzazione sanitaria regionale necessaria per effettuare il trasporto di infermi in autoambulanza.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, in sostanza, sostiene che tale autorizzazione non fosse richiesta nel bando di gara, con la conseguente illegittimità del provvedimento adottato dalla Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, i documenti di gara hanno più volte previsto la necessità che le concorrenti fossero in regola con la normativa vigente, con ciò intendendo tutte le norme che regolano il trasporto di infermi, tra cui anche quelle regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">– per l’art. 4 del Capitolato Speciale “<em>l’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il trasporto delle categorie suindicati di utenti, sia di rango nazionale che regionale</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– per l’art. 5, sempre del Capitolato Speciale “<em>il servizio dovrà essere garantito e svolto con mezzi il cui periodo di costruzione non sia antecedente all’anno 2012, forniti di tutte le licenze, autorizzazioni ed omologazioni disposte dalla vigente normativa di riferimento, della quali la ditta dovrà rendere esplicita menzione, provvedendo altresì a produrre le relative certificazioni a semplice richiesta della Stazione appaltante</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– per l’art. 36 del disciplinare di gara “<em>per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalle disposizioni sopra citate emerge all’evidenza come i documenti di gara richiedevano espressamente che i partecipanti alla gara fossero in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie richieste dalla normativa di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, è del tutto logico ritenere che tra i requisiti richiesti per la partecipazione fosse ricompresa anche l’autorizzazione sanitaria regionale per il trasporto di infermi, posto che proprio questa tipologia di trasporto è stata l’oggetto del bando e che in mancanza del predetto requisito non è possibile effettuare la prestazione oggetto dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese posto il principio di soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore della Regione Lazio e in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’ASL.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Ferrazzoli, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2011 n.1830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-11-2011-n-1830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-11-2011-n-1830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-11-2011-n-1830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2011 n.1830</a></p>
<p>A. Radesi Pres. E. Di Santo Est. Paganelli L. (Avv. A. Soldani) contro il Comune di Orbetello (non costituito) sulla non coincidenza del concetto civilistico con quello urbanistico di pertinenza Edilizia ed urbanistica – Concetto civilistico e urbanistico di pertinenza – Coincidenza – Insussistenza &#8211; Fattispecie Il concetto civilistico e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-11-2011-n-1830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2011 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-28-11-2011-n-1830/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2011 n.1830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.<br /> Paganelli L. (Avv. A. Soldani) contro il Comune di Orbetello (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla non coincidenza del concetto civilistico con quello urbanistico di pertinenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Concetto civilistico e urbanistico di pertinenza – Coincidenza – Insussistenza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il concetto civilistico e quello urbanistico di pertinenza non coincidono esattamente. Nella specie, infatti, i manufatti in questione, pur avendo da un punto di vista civilistico natura pertinenziale, hanno caratteristiche costruttive e dimensionali tali da indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che per consistenza, caratteristiche costruttive e finalità ben si annoverano tra quelle che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativo l&#8217;assetto urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz&#8217;altro abbisognevoli del preventivo rilascio del permesso di costruire. Trattasi difatti di beni (ivi incluse le strutture prefabbricate e le roulottes) adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici e quindi di costruzioni urbanisticamente rilevanti e non meramente accessorie, giacché ciò che rileva a tal fine è l’idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01830/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00167/2007 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 167 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>Paganelli Lamberto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aldo Soldani, con domicilio eletto presso Marino Soldani Sig. in Firenze, via Panzani, 11; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Orbetello</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento n. 74/06 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Orbetello datato 24 ottobre 2006, notificato il 24 novembre 2006, con il quale si ingiunge la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire sull’immobile di proprietà del ricorrente sito in Comune di Orbetello, Fraz. Scalo, Via Podere Le Monache, SS Aurelia Km. 140, loc. Pitorsino;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame, il Sig. Paganelli, odierno ricorrente, ha impugnato il provvedimento n. 74/06 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Orbetello del 24 ottobre 2006, con il quale, sulla scorta del verbale di sopralluogo del Corpo Polizia Municipale n. 86/06 del 17 settembre 2006, che di detto provvedimento costituisce parte integrante, è stato ingiunto al medesimo – ai sensi dell’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005 &#8211; di demolire sul terreno in proprietà dello stesso, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 in Comune di Orbetello, Fraz. Scalo, Via Podere Le Monache, SS Aurelia Km. 140, loc. Pitorsino, distinto in catasto al foglio 109, particella 610, una serie di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, con l’avvertenza che la mancata esecuzione nel termine assegnato dell’ordine impartito avrebbe determinato l’acquisizione gratuita del bene, della relativa area di sedime, nonché quella di pertinenza agli immobili stessi per una superficie di mq. 1100.<br />	<br />
In particolare, il provvedimento impugnato ha per oggetto i seguenti manufatti, come si legge nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale cui si fa riferimento:<br />	<br />
“1. Manufatto prefabbricato per abitazione delle dimensioni di m. 8,52 x m. 5,00, con annessa veranda sul fronte lungo dell’immobile, parzialmente chiusa in modo da ricavare altro vano abitativo delle dimensioni di m. 2,50 x m. 3,00. Per tale manufatto il Sig. Paganelli aveva presentato richiesta di concessione in sanatoria con P.E. 1113/94, per la quale questa Amministrazione ha già espresso il proprio diniego di sanatoria n. 27/98 del 20.05.1998. Si precisa che ad oggi risulta ancora pendente al T.A.R. Toscana il ricorso presentato dal proprietario avverso il suddetto diniego. Giova precisare ulteriormente che rispetto alla pratica di condono presentata, l’immobile ha comunque subito delle modifiche in assenza di alcun titolo abilitativo; <br />	<br />
2. Fabbricato in muratura, completo in ogni sua parte, delle dimensioni in pianta di m. 9,70 x m. 6,45. La copertura in ondulina ad unica falda ha un’altezza media da terra di m. 2,80. Tale fabbricato risulta privo di qualsiasi titolo abilitativo ed al suo interno sono ricavate nr. 3 unità abitative distinte, con accesso dall’esterno, destinate ad essere utilizzate dal proprietario nella propria attività di affittacamere. Tale circostanza è riscontrabile dallo stato dei locali, perfettamente arredati e con biancheria, e dalla tabella prezzi regolarmente esposta all&#8217;interno della porta di accesso a ciascuna unità abitativa. Al loro interno le suddette unità abitative sono composte da camera con piccolo angolo cottura e da servizio igienico con wc, lavabo e doccia; <br />	<br />
3. Roulotte priva di targa e di ruote, poggiante su piedistalli in legno, dotata di allacci idrici ed elettrici, e quindi adattata per essere utilizzata in modo permanente come abitazione da parte della figlia del Sig. Paganelli Lamberto, unitamente al convivente ed al loro figlio in età prescolare. Tale roulotte, delle dimensioni di m. 2,00 x m. 4,50 è altresì dotata di struttura in pali di ferro e telo ombreggiante, che assolve alle funzioni di veranda e da palo di sostegno per l&#8217;antenna TV. Anche per tale immobile non risulta alcun titolo autorizzativo; <br />	<br />
4. Struttura in legno, con copertura impermeabile in onduline, aperta su due lati e sui restanti due lati tamponata in materiale plastico e muratura, delle dimensioni di m. 3,50 x m. 12,00 circa. Tale struttura è dotata di cucina e lavello, funzionanti, ed attrezzata con tavoli e sedie per il soggiorno del proprietario in periodo estivo. Nella parte antistante si trova infatti, una piccola piscina amovibile per bambini ed altri tavoli, oltre ed una baracca in lamiera delle dimensioni di m. 2,00 x m. 2,00 utilizzata come ripostiglio di attrezzi e di un motociclo; <br />	<br />
5. In aderenza alla sopradescritta struttura semiaperta, si trova un piccolo fabbricato in muratura, delle dimensioni di m. 3,00 x m. 1,50, con copertura in laterizio ad unica falda ed altezza media di m. 2,50. Tale fabbricato viene utilizzato come servizio igienico ed è quindi dotato di allaccio di acqua e scarico dei reflui; <br />	<br />
6. Baracca in lamiera prefabbricata, delle dimensioni di m. 5,00 x m. 2,50, copertura in lamiera a doppia falda ed altezza media di m. 2,50;<br />	<br />
7. Nel terreno circostante il fabbricato principale, insistono, oltre alle opere sopra descritte, nr. 5 roulottes, prive di targa e non pìù in condizioni di circolare, che il Sig. Paganelli, ha adibito a piccoli magazzini e depositi per materiali vari, le stesse sono perlopiù in condizioni fatiscenti e prive delle parti essenziali alla circolazione su strada, presentando chiaramente i requisiti della stabilità, anche per la vegetazione circostante e la posizione che occupano”. <br />	<br />
Il Sig. Paganelli circoscrive la presente impugnativa a tutti i manufatti suindicati, ad eccezione del manufatto adibito ad abitazione, indicato sub n. 1 nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, ritenendo che lo stesso non sia ricompreso nel provvedimento di demolizione, essendo pendente ricorso al T.A.R. Toscana avverso il diniego di sanatoria n. 27/98 concernente il manufatto in questione, ricorso, peraltro, successivamente dichiarato perento.<br />	<br />
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:<br />	<br />
1) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 132 l.r.t. n. 1/205. Mancata applicazione dell’art. 79, comma 2, l. r. t. n. 1/05. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria”, in quanto il Comune di Orbetello ha ingiunto la demolizione delle opere in argomento in applicazione dell&#8217; art. 31 D. P. R. n. 380/01 e dell&#8217; art. 132 l. r. t. n. 1/05, ma le disposizioni citate concernono le opere eseguite in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; nel caso di specie, invece, le opere de quibus (ad eccezione del manufatto adibito ad abitazione, sopra specificato, che, essendo pendente ricorso al T.A.R. Toscana, non è da ritenere compreso nel provvedimento di demolizione) avrebbero evidente natura pertinenziale e, per esse, troverebbe applicazione l&#8217;art. 79, comma 2, punto 3) della l. r. t. n. 1/05.<br />	<br />
Pertanto, gli interventi, quali quelli di specie, sarebbero sottoposti a denuncia di inizio di attività ex art. 72 l. r. t. n. 1/05 citata, e non a permesso di costruire. Per le opere de quibus troverebbe quindi applicazione non l&#8217; art. 31 D. P. R. n. 380/01, né l&#8217; art. 132 l. r. t. n. 1/05, bensì l&#8217; art. 37, comma 1, del D. P. R. n. 380/01 e l&#8217; art. 135 della l. r. t. n. 1/05, che prevedono una sanzione pecuniaria, ma non certo la demolizione.<br />	<br />
2) “Violazione e falsa applicazione dell&#8217; art. 3, comma 1 L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione”, in quanto nel provvedimento impugnato mancherebbe l&#8217;indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
In relazione al primo motivo di ricorso, va rilevato che non può aderirsi alla tesi secondo cui nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l’art. 135 e non l’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, sull’assunto che le opere sanzionate si configurerebbero come pertinenze e, quindi, assoggettate non a permesso di costruire bensì a DIA, ai sensi dell’art. 79, comma 2°, lettera d), punto 3), della L.R.T. n. 1/2005.<br />	<br />
Va, infatti, rilevato in contrario, innanzitutto, che, anche qualora i manufatti fossero classificabili come pertinenze, gli abusi non ricadrebbero nella disciplina dell’art. 135 bensì in quella dell’art. 134 della citata legge regionale. <br />	<br />
Ciò in quanto le pertinenze, essendo inserite dall’art. 79, 2° comma, lettera d), punto 3), tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono escluse dal regime sanzionatorio del richiamato art. 135 e riconducibili invece a quello dell’art. 134. Pertanto, anche qualora di pertinenze si trattasse non sarebbe ipotizzabile l’applicazione di una sanzione pecuniaria, dal momento che la norma da ultimo citata prevede la demolizione, a meno che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile (e nel caso di specie non sembra proprio sussistere alcun elemento che possa indurre a ritenere che ricorra siffatta impossibilità).<br />	<br />
In ogni caso, al di là di ogni considerazione in ordine al regime sanzionatorio applicabile nel caso di pertinenze abusive, nel caso di specie non sussistono i presupposti per ritenere che i manufatti in questione siano qualificabili come pertinenziali, quand’anche essi avessero una funzione servente rispetto ad un edificio principale.<br />	<br />
Infatti, i manufatti possono avere anche una funzione per così dire servente, ma altro è il concetto civilistico di pertinenza (artt. 817 e sgg. cod. civ.) e altro è il concetto urbanistico della stessa pertinenza, avente un sua autonoma configurazione edilizia e che per ciò stesso, come nel caso in esame, non esime certo il soggetto che realizza siffatte costruzioni dal richiedere e munirsi del permesso di costruire (cfr., TAR Toscana, III, 18 settembre 2009 n. 1455).<br />	<br />
Nella specie, infatti, i manufatti in questione hanno caratteristiche costruttive e dimensionali tali da indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che per consistenza, caratteristiche costruttive e finalità ben si annoverano tra quelle che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativo l&#8217;assetto urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz&#8217;altro abbisognevoli del preventivo rilascio del permesso di costruire.</p>
<p>E tale qualificazione si attaglia a tutti i manufatti per cui è causa, ivi incluse le strutture prefabbricate e le roulottes, in quanto non si tratta di strutture precarie e contingenti, destinate a soddisfare bisogni occasionali e ad essere definitivamente rimosse dopo un breve uso, ma di beni adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici. Si tratta pertanto, anche in tal caso, di costruzioni urbanisticamente rilevanti, giacchè ciò che rileva a tal fine è l’idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale (cfr., TAR Toscana, III, 11 aprile 2008, n. 1020).<br />	<br />
Alla luce della tipologia delle opere qui rinvenibile e come esattamente qualificata dall&#8217;Amministrazione, il regime giuridico da applicarsi risulta, quindi, essere quello descritto dalla previsioni di cui al coordinato disposto degli artt.78 e 132 della legge regionale n.12/05, con la sottoposizione dei realizzati abusi alle sanzioni ivi previste per le &#8220;opere in assenza di permesso di costruire&#8221;.<br />	<br />
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che non sarebbero stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione della determinazione impugnata.<br />	<br />
Infatti, trattandosi di attività vincolata, il provvedimento risulta sufficientemente motivato attraverso la descrizione dettagliata delle opere abusive e l’indicazione della normativa applicabile nella specie.<br />	<br />
3. Il ricorso va, pertanto, respinto.<br />	<br />
4. Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle stesse, stante l’omessa costituzione dell’Amministrazione intimata.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Nulla spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/11/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a></p>
<p>Pres. Trotta Est. Mollica Progress Insurance Broker s.r.l. ( Avv. Lubrano) c/ Ministero degli Affari Esteri ( Avv. dello Stato) sulla illegittimità della composizione di una Commissione giudicatrice nel caso di nomina di un componente esterno non rientrante nell&#8217;elenco fornito dagli Ordini professionali Contratti della P.A. – Gara – Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta  Est. Mollica  Progress Insurance Broker s.r.l. ( Avv. Lubrano) c/ Ministero degli Affari<br /> Esteri ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità della composizione di una Commissione giudicatrice nel caso di nomina di un componente esterno non rientrante nell&#8217;elenco fornito dagli Ordini professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara  – Commissione giudicatrice – Composizione  &#8211; Componente esterno  –  Elenco ordini professionali – Inserimento &#8211;  Necessita</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la composizione di una Commissione giudicatrice, nel  caso di nomina di un componente esterno non rientrante nella “rosa di canditati” indicata dall’art. 84 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 . La norma individua una ben definita sfera di “esperti” dalla quale deve essere effettuata la scelta del componente esterno; trattasi di una qualificazione normativa ex ante in funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente, la cui tassatività non lascia spazio ad ulteriori designazioni . La stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere preventivamente agli Ordini professionali ( e alle Facoltà universitarie) le rose dei candidati da cui trarre il nominativo del componente esterno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5366 del 2009, proposto da:<br />
<b>Progress Insurance Broker s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Bersani e Filippo Lubrano, ed elettivamente domiciliata presso Massimo Bersani, in Roma, piazza Cola di Rienzo 69;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, </b>rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<b>Aon s.p.a. Insurance &#038; Reinsurance Brokers</b>;</p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma: Sezione I n. 05220/2009, resa tra le parti;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il Consigliere Bruno Mollica;<br />	<br />
uditi altresì, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010, gli avv.ti Massimo Bersani, Filippo Lubrano e l&#8217;avv. dello Stato Enrico De Giovanni;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 64 del 9 febbraio 2010;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- La società Progress Insurance Broker s.r.l. impugna la sentenza di TAR indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto, assistenza e gestione del servizio assicurativo presso il Ministero degli affari esteri nonché del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.<br />	<br />
La società appellante ripropone le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo di 1° grado ed alla memoria integrativa depositata in tale sede di giudizio nonché gli ulteriori autonomi vizi di legittimità non esaminati dal primo giudice; insiste, in particolare, anche in memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, sul rilievo concernente la illegittima composizione della Commissione giudicatrice; chiede altresì il risarcimento dei danni subiti sotto il profilo della perdita di chances nonché del costo vivo e del costo-opportunità delle risorse impegnate per la progettazione e la partecipazione alla procedura in genere, con espressa riserva di più precisa rappresentazione e quantificazione nel prosieguo.<br />	<br />
Resiste l’Amministrazione con articolata e diffusa memoria difensiva e controdeduce in ordine ai singoli motivi di ricorso; eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in ragione dell’omessa allegazione all’offerta, da parte della società odierna appellante, della dichiarazione attestante l’inesistenza di provvedimenti di fermo amministrativo; sì che ne sarebbe derivata l’esclusione dalla procedura.<br />	<br />
2.- Il rilievo di inammissibilità del ricorso deve essere disatteso.<br />	<br />
Ciò in ragione del consolidato arresto giurisprudenziale in ordine alla persistenza dell’interesse a coltivare l’impugnativa nel caso di vizio idoneo a comportare l’annullamento dell’intera procedura e, quindi, la rinnovazione della stessa secondo corrette regole procedimentali; in tale quadro si innesta, invero, l’azione giurisdizionale proposta dalla Progress Insurance Broker.<br />	<br />
3.- Nel merito, presenta carattere assorbente, ed appare fondata, la doglianza che investe la composizione della Commissione giudicatrice.<br />	<br />
Assume la impugnata sentenza che “la designazione del componente della Commissione di gara (avv. Rago) è pienamente legittima, solo che si rilevi che essa è avvenuta, da un lato, per mancanza nell’organico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di adeguate professionalità e, dall’altro, in virtù dell’esperienza e della professionalità (invero neppure contestata) del prescelto; quanto, poi, alle modalità di selezione, è sufficiente osservare che l’amministrazione degli esteri non risulta si fosse dotata di quell’elenco di professionisti (dal quale attingere), cui fa riferimento l’art. 84, nono comma, del decreto legislativo n. 163 invocato, sicchè la nomina non poteva che essere orientata verso un elemento di sicuro affidamento”.<br />	<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />	<br />
Stabilisce l’art. 84 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – come nel caso che ne occupa – la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto”.<br />	<br />
Il presidente deve essere di norma un dirigente della stazione appaltante, ovvero, in caso di mancanza in organico, un funzionario della medesima; gli altri componenti, a norma del comma 8, sono selezionati tra i funzionari della stessa stazione appaltante o, in presenza di determinate condizioni, tra i funzionari di altre Amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:<br />	<br />
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli Ordini professionali;<br />	<br />
b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalla Facoltà di appartenenza.<br />	<br />
La norma individua quindi una ben definita sfera di “esperti” dalla quale deve essere effettuata la scelta del “componente” esterno; trattasi di una qualificazione normativa <i>ex antea</i> in funzione di preventiva garanzia della competenza professionale e della terzietà del componente, la cui tassatività non lascia spazio ad ulteriori designazioni.<br />	<br />
Nella specie, la diretta scelta dell’avv. Rago – la cui competenza non è ovviamente in contestazione – è avvenuta al di fuori dei criteri imposti dalla precitata disposizione.<br />	<br />
La stazione appaltante avrebbe invero dovuto richiedere preventivamente agli Ordini professionali (e alle Facoltà universitarie) le “rose di candidati” da cui trarre il nominativo del componente esterno (in tal senso, cfr. anche, da ultimo, Sez. V, 4.6.2008 n. 2629).<br />	<br />
Oppone la difesa erariale che l’Amministrazione non ha potuto ottemperare al disposto della lettera a) in esame perché il competente Ordine professionale degli avvocati non ha provveduto a predisporre e quindi a fornire le “rose” dei candidati necessari per la formazione degli elenchi, non evadendo la richiesta formulata dall’Amministrazione; gli elenchi con le segnalate “rose” di nomi peraltro non risulterebbero – secondo la detta difesa – essere state istituite neppure successivamente; si tratterebbe quindi di un caso di oggettiva impossibilità a provvedere derivante da forza maggiore.<br />	<br />
In disparte l’annotazione che l’Amministrazione ben avrebbe potuto formulare analoga richiesta anche all’Università degli studi, osserva il Collegio che non vi è prova dell’avvenuta richiesta né del fatto che la stessa sia rimasta “inevasa”; dalla discussione in udienza pubblica si rileva che la stazione appaltante si sarebbe limitata ad effettuare una “telefonata”, di cui peraltro non è traccia in sede probatoria.<br />	<br />
Non risulta, in conclusione, che siano state osservate le prescrizioni normativamente imposte per la scelta del commissario esterno; il che vizia insanabilmente la composizione della Commissione giudicatrice e, di conseguenza, l’intera procedura concorsuale.<br />	<br />
4.- Nei sensi esposti il <i>petitum</i> di annullamento deve essere accolto in parte qua.<br />	<br />
5.- Deve essere per converso rigettata la domanda risarcitoria in ragione della genericità della stessa e della mancata adeguata dimostrazione dei presupposti per la configurazione dello specifico danno, nonostante la “espressa riserva di più precisa rappresentazione e quantificazione nel prosieguo” contenuta nell’atto di appello.<br />	<br />
6.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello nella parte concernente la domanda di annullamento e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua il ricorso di 1° grado; respinge la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Condanna il Ministero degli affari esteri al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) in favore della società appellante Progress Insurance Broker s.r.l..<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-31-3-2010-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2010 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2007 n.1830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-4-2007-n-1830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-4-2007-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2007 n.1830</a></p>
<p>Pres. Santoro Est. Russo Ecovalente s.p.a. (Avv. P. Quinto) c/ Provincia di Taranto (Avv. F. Caricato); Comitato” Vigiliamo per la discarica ”(n.c.)ed altri 1) Giustizia Amministrativa- Localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti- Ricorso– Comitato dei cittadini -Legittimazione attiva- Non sussiste. 2) Giustizia amministrativa &#8211; Localizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-4-2007-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2007 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro  Est. Russo<br /> Ecovalente s.p.a. (Avv. P. Quinto) c/ Provincia di Taranto (Avv. F. Caricato); Comitato” Vigiliamo per la discarica ”(n.c.)ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Giustizia Amministrativa- Localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti- Ricorso–  Comitato dei cittadini -Legittimazione attiva- Non sussiste.</p>
<p>2) Giustizia amministrativa &#8211; Localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti-  Ricorso &#8211; Proprietari frontisti- Legittimazione attiva – Configurabilità- Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)Un semplice Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo – oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 – del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio[1] .<br />
Infatti, il mero scopo associativo non basta a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo associativo si risolva, come nella specie (in cui è stata depositata una semplice delibera di conferimento di mandato per la proposizione del ricorso innanzi al TAR), senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale[2]<br />
.2) La mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera [3], essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare “uti singulus” il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione .<br />
_________________________________________<br />
[1] (cfr. TAR Liguria, sez. I, n. 531/2006; TAR Toscana, sez. I, n. 5014/2004; id., n. 6624/2004; id., n. 1550/2001; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 244/1999).<br />
[2]  Cfr.. Cons. St., sez. V 16.4.2003,n.1948)<br />
[3]  (cfr. Cons. St., sez. IV, 13.7.1998, n. 1088)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 1830/07 REG.DEC.<b>		<br />	<br />
</b>N.  5802    REG:RIC.<b><br />
</b>ANNO 2005<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />
Quinta  Sezione<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 5802/2005  del  09/07/2005 ,<b> </b>proposto da <B>COLEVANTE S.P.A.</B> rappresentata e difesa da:<b> </b> Avv. PIETRO QUINTO con domicilio eletto in Roma VIA DEI GIUBBONARI N. 47 presso<b> </b> PIETRO QUINTO </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b> </b> <B>PROVINCIA DI TARANTO</B> rappresentata e difesa da: Avv. FRANCESCO CARICATO con domicilio  eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104 <b> </b> presso<b> </b> ANTONIA DE ANGELIS;<br />
<b> </b> COMITATO “VIGILIAMO PER LA DISCARICA” non costituitosi; <br />
<b>  ANNIBALE GALANTE ANNA</b> non costituitosi; <br />
<b> </b> <B>DE FELICE FRANCESCO</B> non costituitosi; <br />
<b>  DE FELICE ANTONIO</b> non costituitosi; </p>
<p><b>per la riforma<br />
</b>della sentenza del <i><b>TAR PUGLIA &#8211; LECCE :Sezione I  n.1847/2005 </b></i>, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI ;ù</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della PROVINCIA DI TARANTO <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 <i>bis</i> comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
 Visto il dispositivo di decisione n. 57/07;<br />
Alla pubblica udienza del 13 Febbraio 2007 , relatore il Consigliere Cons. Nicola Russo  ed uditi, altresì, gli avvocati P. Quinto e F. Caricato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Comitato di cittadini costituito nella città di Grottaglie denominato “Vigiliamo per la discarica” (che si propone di difendere l’ambiente e la salute dei cittadini) e alcuni ricorrenti, proprietari di aree confinanti (o comunque vicine) alla discarica sita nel territorio del Comune di Grottaglie, in località “La Torre – Caprarica”, con ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, esponevano quanto segue:<br />
&#8211;	che, con deliberazione della Giunta Provinciale di Taranto n° 1303 del 10 Novembre 1998, fu approvato il progetto presentato dalla Ecolevante S.p.A. per realizzare in agro di Grottaglie, in località “La Torre – Caprarica”, una discarica controllata di rifiuti speciali non pericolosi di 2^ categoria di tipo “B”;<br />	<br />
&#8211;	che il progetto di discarica fu sottoposto a una serie di condizioni; tra queste la condizione contenuta nella V.I.A. adottata con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 3439 del 31 Luglio 1998, che aveva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale “limitatamente a un progetto di discarica controllata di volumetria tale da assicurare lo smaltimento di rifiuti indicato nel progetto presentato fino al 31 Dicembre 1999” (stabilendo che, per le eventuali ulteriori volumetrie di rifiuti speciali da smaltire nella medesima discarica oltre la data del 31 Dicembre 1999, lo studio di impatto ambientale presentato dalla Ecolevante S.p.A. avrebbe dovuto essere riformulato, ripresentato e rivalutato);<br />	<br />
&#8211;	che, con la successiva deliberazione n° 44 del 5 Febbraio 1999, la Giunta Provinciale di Taranto, pur richiamando tutte le condizioni riportate nella precedente delibera n° 1303/1998, autorizzò la Ecolevante S.p.A. all’esercizio della discarica in parola per la durata di cinque anni;<br />	<br />
&#8211;	che la S.p.A. Ecolevante presentò, poi, un progetto per la realizzazione (in un’area distinta) di un 2° lotto in ampliamento a quello precedente, della volumetria netta di mc. 1.000.000 (che si aggiungevano ai 330.000 mc. già autorizzati con il 1° lotto);<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione della Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000, veniva intanto approvato il P.U.T.T./Paesaggio della Regione Puglia, che (a dire dei ricorrenti) ha classificato le aree, in cui si collocano sia il 1° lotto che il 2° lotto della discarica sita in Grottaglie in località “La Torre – Caprarica”, come “Ambito Territoriale Esteso” di tipo “D” e come “Ambito Territoriale Distinto” di tipo “Macchie”, assoggettandole ad una specifica disciplina di tutela e valorizzazione;<br />	<br />
&#8211;	che il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, con atto del 7 Dicembre 2000 (quindi, pochi giorni prima dell’approvazione del P.U.T.T./P), esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale per il 2° lotto (a condizione che fossero rispettate una serie di prescrizioni);<br />	<br />
&#8211;	che, con decreto n° 60 del 7 Giugno 2001 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia, veniva approvato il progetto di realizzazione del 2° lotto della discarica in parola;<br />	<br />
&#8211;	che, con determinazione n° 32 del 27 Febbraio 2004, il Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Taranto, considerato che l’autorizzazione all’esercizio del 1° lotto della discarica era scaduta, ne prorogava l’esercizio fino al 16 Luglio 2005;<br />	<br />
&#8211;	che tale determinazione dirigenziale (unitamente al Piano regionale di gestione dei rifiuti) è stata impugnata dagli odierni ricorrenti con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;<br />	<br />
&#8211;	che, con determinazione n° 132 del 14 Luglio 2004, il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto ha approvato in via provvisoria il piano di adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie (località “La Torre – Caprarica”) presentato, ai sensi dell’art. 17 Decreto Legislativo n° 36/2003, dalla Ecolevante S.p.A..<br />	<br />
I ricorrenti, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li hanno impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Violazione degli artt. 17 e 14 del Decreto Legislativo n° 36/2003 – Violazione del Documento del 2 Ottobre 2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, concernente indirizzi regionali per l’applicazione del Decreto Lgs. n° 36/2003 e del D.M. 13 Marzo 2003 in materia di discariche – Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e motivazione – Violazione dell’art. 3 della Legge n° 241/1990.<br />
2) Eccesso di potere – Violazione delle prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 3439 del 31 Luglio 1998 – Violazione delle N.T.A. del P.U.T.T./P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 1748 del 15 Dicembre 2000 – Violazione dell’art. 4 ottavo e nono comma della Legge Regionale n° 11/2001 – Violazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con decreto n° 41 del 6 Marzo 2001, paragrafo “F” punto F.2 riguardante i criteri di localizzazione delle discariche, del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti (Presidente della Giunta della Regione Puglia).<br />
3) Eccesso di potere – Violazione dell’art. 17 del Decreto Legislativo n° 36/2003 sotto altro profilo.<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Taranto e la Società controinteressata, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso nel merito.<br />
Con sentenza n. 1847 del 5.4.2005 la I^ sezione del TAR adìto, riconosceva la legittimazione ad agire dei ricorrenti e riteneva fondati i motivi di ricorso primo e terzo, con cui, rispettivamente, si deduceva il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Provincia di Taranto nella fissazione delle garanzie finanziarie concernenti la gestione operativa e post-operativa e si censurava la violazone del principio di tipicità per l’approvazione in via provvisoria e non definitiva del piano di adeguamento della discarica in questione, condannando le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.<br />
Avverso la prefata sentenza, con ricorso notificato il 28.6.2005 e depositato il 9.7.2005, ha proposto appello la soc. Ecolevante s.p.a., deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’annullamento e/o la riforma, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, ribadendo l’eccezione di difetto di legittimazione e di carenza di interesse dei ricorrenti e denunciando, nel merito, tra l’altro, l’omessa valutazione della circostanza della totale assenza, al momento della adozione della determina dirigenziale impugnata, di criteri o di parametri normativi, seppur generali, di applicazione del disposto del D.Lgs. n. 36/2003, cui rapportarsi in ordine alla fissazione delle garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa delle discariche.<br />
Si è costituita la Provincia di Taranto, che ha fatto proprie le deduzioni e conclusioni della società appellante, insistendo per la riforma della sentenza impugnata.<br />
Il Comitato Vigiliamo per la Discarica ed i sigg.ri Annibale Galante, Francesco De Felice ed Antonio De Felice, ricorrenti in primo grado, non si sono costituiti nella presente fase di gravame.<br />
Prima dell’udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.<br />
Alla pubblica udienza del 13.2.2007 la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Occorre preliminarmente esaminare i motivi con cui l’appellante deduce la carenza di legittimazione attiva del Comitato Vigiliamo per la Discarica e dei sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice ed Antonio De Felice.<br />
Il giudice di prime cure ha riconosciuto la legittimazione del Comitato Vigiliamo per la Discarica uniformandosi a quell’orientamento giurisprudenziale che ravvisa la legittimazione di associazioni ambientaliste costituite a livello locale che perseguano statutariamente ed in modo non occasionale obiettivi di tutela dell’ambiente, con un adeguato grado di rappresentatività e stabilità.<br />
Il Collegio ritiene di non condividere nel caso di specie le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure.<br />
La giurisprudenza tradizionale formatasi in materia ha, invero, in modo pressoché uniforme, riconosciuto che possono essere considerati legittimati ad impugnare i provvedimenti amministrativi eventualmente lesivi dell’ambiente le sole associazioni protezionistiche espressamente individuatre con D.M., ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18 della L. n. 349 del 1986, al fine di evitare il configurarsi di un’azione popolare (cfr. Cons. St., sez. V, 17.7.2004, n. 5136; Cons. St., sez. VI, 18.7.1995, n. 754; Cons. St., sez. VI, 14.10.1992, n. 756).<br />
La giurisprudenza più avanzata, citata dal TAR, invece, afferma che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purchè a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e c) un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso, anche se non ricomprese nell’elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8.7.1986, n. 349, poiché tale norma ha creato un ulteriore criterio di legittimazione che si è aggiunto e non sostituito a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità dei c.d. “interessi diffusi” in materia ambientale (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., sez. VI, 26.7.2001, n. 4123; T.A.R. Liguria, sez. I, 18.3.2004, n. 267).<br />
Ora, nella specie, come fondatamente dedotto dall’appellante, agli atti non risulta essere stato depositato da parte del Comitato “Vigiliamo per la Discarica” copia dell’atto costitutivo o dello statuto da cui si possa verificare se detto Comitato abbia quei requisiti giuridici di rappresentatività e stabilità, in misura tale da poter riconoscere una sua legittimazione ad agire avverso provvedimenti amministrativi lesivi dell’ambiente.<br />
Non basta, infatti, il mero scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente, specie quando tale scopo associativo si risolva, come nella specie (in cui è stata depositata una semplice delibera di conferimento di mandato per la proposizione del ricorso innanzi al TAR), senza mediazione alcuna di altre finalità, nell’utilizzazione di tutti i mezzi leciti per non consentire la realizzazione di un determinato progetto e, quindi, in definitiva, nella stessa finalità di proporre l’azione giurisdizionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).   <br />
La giurisprudenza di merito ha, al rguardo, più volte chiarito che un semplice Comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne sono parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, essendo privo – oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all’art. 13 L. n. 349 del 1986 – del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio (cfr. TAR Liguria, sez. I, n. 531/2006; TAR Toscana, sez. I, n. 5014/2004; id., n. 6624/2004; id., n. 1550/2001; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 244/1999).<br />
Da quanto finora evidenziato emerge la mancanza di legittimazione ad agire del Comitato “Vigiliamo per la Discarica”.<br />
Quanto alla questione della legittimazione ad agire dei sigg.ri Anna Annibale Galante, Francesco De Felice ed Antonio De Felice, riproposta dall’appellante, i primi giudici, pur aderendo in proposito all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la mera vicinanza di un fondo ad una discarica non è in grado “<i>ex</i> <i>se</i>” di legittimare il proprietario dello stesso ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell’impianto di smaltimento dei rifiuti, hanno sottolineato che, nel caso di specie, i ricorrenti (nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio) – evidenziando l’inadeguatezza delle garanzie finanziarie previste nel “piano di adeguamento” approvato, per il periodo di gestione operativa, per la fase di chiusura e per il periodo di gestione post-operativa, e quindi l’inidoneità delle stesse (parti integranti del piano di adeguamento di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo n° 36/2003) ad assicurare che la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Grottaglie alla località “La Torre Caprarica” mantenga i necessari requisiti di sicurezza ambientale – avrebbero, in tal modo, offerto la prova dell’immanente (pericolo di) danno, e, quindi, della lesione concreta ed immediata, che riceverebbero nella loro sfera giuridica personale per il fatto che le prescrizioni dettate dall’Amministrazione Provinciale di Taranto in ordine alle modalità di gestione della discarica di che trattasi sarebbero inidonee a salvaguardare la sicurezza ambientale ed, in ultima analisi, la salute di chi vive nelle sue vicinanze.<br />
Anche su detto punto il Collegio ritiene di dover dissentire dalle conclusioni cui sono giunti i primi giudici.<br />
Come, infatti, fondatamente dedotto dalla società appellante, la giurisprudenza ha, a tale proposito, chiarito che la mera vicinanza di un’abitazione ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento di approvazione dell’opera (cfr. Cons. St., sez. V, 16.4.2003, n. 1948), essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve nella sua sfera giuridica o per il fatto che la localizzazione dell’impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze, o perché le prescrizioni dettate dall’autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell’impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze: da ciò consegue, pertanto, che il mero collegamento di un fondo con il territorio sul quale è localizzata una discarica non è da solo sufficiente a legittimare il proprietario a provocare “<i>uti</i> <i>singulus</i>” il sindacato di legittimità su qualsiasi provvedimento amministrativo preordinato alla tutela di interessi generali che nel territorio trovano la loro esplicazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 13.7.1998, n. 1088).<br />
I sigg.ri Francesco ed Antonio De Felice e la sig.ra Annibale Galante, “<i>nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio</i>”, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, si sono limitati affermare di essere proprietari di terreni confinanti con i suoli interessati dalla discarica in questione, senza specificare, né tanto meno provare, la sussistenza di una lesione concreta, immediata ed attuale, che rinverrebbe alla loro sfera giuridica dalla esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
Carenza ancor più rilevante se si considera che nella specie il provvedimento impugnato ha per oggetto l’approvazione di un piano di adeguamento di discarica già in attività dal 1999, senza che nel frattempo gli stessi ricorrenti abbiano impugnato i vari provvedimenti relativi alla localizzazione della discarica <i>de qua</i>.<br />
Inoltre, come rilevato dall’appellante, i responsabili dell’impianto <i>de</i> <i>quo</i> sono stati assolti per ben due volte in sede penale nell’ambito di giudizi attivati proprio su denuncia degli attuali appellati, ricorrenti in primo grado, per presunte esalazioni nocive che si asserivano provenienti dalla discarica in questione (v. sentenza n. 316/02 e dispositivo di sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, in data 13.12.2006, di assoluzione perché il fatto non sussiste).<br />
Per tali assorbenti considerazioni l’appello in esame deve, dunque, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 Febbraio 2007  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Sergio Santoro  <br />
Cons. Cesare Lamberti  <br />
Cons. Claudio Marchitiello   <br />
Cons. Caro Lucrezio Monticelli  <br />
Cons. Nicola Russo Est.   </p>
<p>IL PRESIDENTE <br />
				f.to Sergio Santoro</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE				 <br />	<br />
f.to Nicola Russo				</p>
<p></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 23/04/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-4-2007-n-1830/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2007 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore De Giorgi (avv. P. Quinto) c. Regione Puglia (n.c.) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull&#8217;istanza tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione &#8220;sanante&#8221; ex art. 43 comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> De Giorgi (avv. P. Quinto) c. Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull&#8217;istanza tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione &#8220;sanante&#8221; ex art. 43 comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Definizione del procedimento di acquisizione “sanante” ex art.43 comma 1, d.P.R. n.327 del 2001 – Istanza del proprietario – Silenzio-rifiuto della p.a. – Ricorso – E’ inammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per carenza di una posizione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse legittimo il ricorso avverso il silenzio-rifiuto della p.a. riguardo all’istanza tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione di un’area illegittimamente occupata con l’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli,	Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe,	Componente est.<br />	<br />
Ettore Manca,	Componente <br />	<br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n° 297/2006 presentato dal</p>
<p><b>Sig. De Giorgi Marcello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Pietro Quinto, presso il cui Studio in Lecce, Via Garibaldi n° 43, è elettivamente domiciliato,  </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio, </p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sull’atto stragiudiziale del 7 Novembre 2005, con il quale il ricorrente l’ha diffidata alla definizione del procedimento di acquisizione dell’area illegittimamente occupata. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla Camera di Consiglio del 22 Marzo 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e udito, altresì, l’Avv. Alberto Durante, in sostituzione dell&#8217;Avv. Pietro Quinto, per il ricorrente. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente – attuale proprietario del fondo sito nel Comune di Nardò (località Porto Selvaggio) distinto in catasto al fol. 95 p.lla 43 – espone:<br />
&#8211;	che, con la L.R. n° 50/1975, la Regione Puglia disciplinava i modi di istituzione e di utilizzazione dei Parchi Naturali Attrezzati e che, con la successiva L.R. n° 21/1980 (recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n° 50/1975), veniva istituito il Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi (ricadente nel territorio del Comune di Nardò);<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 5012 del 4 Giugno 1984, veniva approvato il Piano di Utilizzazione del predetto Parco;<br />	<br />
&#8211;	che il compendio delle aree di cui al comparto B) del citato Piano di Utilizzazione veniva destinato a Parco Naturale Attrezzato con la successiva deliberazione giuntale n° 7225 del 17 Settembre 1986, con la quale sono state, altresì, approvate in modo definitivo (ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6 L.R. n° 50/1975 e 9 L.R. n° 21/1980, ma senza fissare i termini di cui all’art. 13 della L. n° 2359/1865) le previsioni del Piano di Utilizzazione relative allo stesso comparto B);<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione n° 7549 del 22 Settembre 1986, la Giunta Regionale Pugliese ha approvato i progetti generali e di 1° stralcio del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio;<br />	<br />
&#8211;	che, con nota regionale prot. n° 3252/05 del 19 Febbraio 1987, veniva comunicato agli aventi causa dell’originario assegnatario Sig. De Giorgi Antonio Salvatore (tra cui l’odierno ricorrente) che le aree contraddistinte in catasto al fol. 95 del Comune di Nardò particella 43 ricadevano, per un’estensione di mq. 16.187, nel comparto B) del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio e che, pertanto, le stesse sarebbero state sottoposte a procedimento ablatorio;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 13 Novembre 1987, è stato notificato il decreto di occupazione d’urgenza n° 1056 del 29 Settembre 1987, in favore della Regione Puglia, “delle restanti zone di terreno occorrenti per la costruzione delle opere necessarie per la realizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi previste nel progetto approvato con la delibera di G.R. n° 7549/86…”;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 9 Dicembre 1987, avveniva l’immissione in possesso;<br />	<br />
&#8211;	che al decreto di occupazione d’urgenza non faceva seguito, nel termine quinquennale di efficacia dello stesso, l’emanazione del decreto di esproprio, e l’area occupata non subiva alcuna irreversibile trasformazione, anche perché a tutt’oggi (a dire del ricorrente) non sono stati eseguiti e completati i lavori e le opere per la fruizione del Parco, che si trova in stato di sostanziale abbandono;<br />	<br />
&#8211;	che, siccome la Regione Puglia non avrebbe mai formalmente acquisito la proprietà del bene immobile in questione, con atto stragiudiziale del 7-12 Novembre 2005, l’ha diffidata a provvedere alla definizione del procedimento ablatorio di acquisizione dell’area illegittimamente occupata, con l’emanazione del provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n° 327/2001 (e con il risarcimento dei danni provocati al proprietario per l’illecita utilizzazione della stessa) o, in subordine (per l’ipotesi in cui la Regione intimata non avesse interesse all’acquisizione formale del bene), a procedere alla restituzione materiale dell’area al proprietario istante;<br />	<br />
&#8211;	che è inutilmente decorso il termine di novanta giorni assegnato nell’atto di diffida all’Amministrazione Regionale.<br />	<br />
Il ricorrente, ritenendo illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia, lo ha impugnato dinanzi all’intestato Tribunale formulando il seguente articolato motivo di ricorso.<br />
1) Violazione dell’art. 43 del D.P.R. n° 327/2001 – Illegittimità dell’inerzia della P.A. per violazione dei principi fondamentali dell’azione amministrativa ex Lege n° 241/1990.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle pretese azionate, il ricorrente concludeva chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato silenzio-rifiuto (con la declaratoria dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere espressamente sulla diffida del 7-12 Novembre 2005), nonché la condanna dell’Amministrazione Regionale intimata al risarcimento dei danni da ritardo nella definizione del procedimento amministrativo (da liquidare in via equitativa).<br />
Non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.<br />
Alla Camera di Consiglio del 22 Marzo 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Come illustrato in narrativa, il ricorrente – attuale proprietario del fondo sito nel Comune di Nardò (località Porto Selvaggio) distinto in catasto al fol. 95 p.lla 43 – impugna il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sull’istanza-diffida del 7-12 Novembre 2005 tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione della predetta area illegittimamente occupata con l’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 primo comma del D.P.R. n° 327/2001 o in alternativa con la restizione materiale dell’area (ed in ogni caso con il risarcimento dei danni subìti dal proprietario istante). Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione Regionale intimata al risarcimento dei danni da ritardo nella definizione del procedimento amministrativo.  <br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Il Collegio, premesso in punto di fatto che l’area di che trattasi (dopo essere stata destinata dal Piano di Utilizzazione approvato con delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 7225 del 17 Settembre 1986 – equivalente, ex art. 9 L.R. 24 Marzo 1980 n° 21, a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste – a far parte del comparto “B” del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi) veniva occupata in data 9 Dicembre 1987 dalla competente Amministrazione Regionale in forza del decreto di occupazione d’urgenza n° 1056 del 29 Settembre 1987 (al fine della costruzione delle opere necessarie per la realizzazione del predetto Parco) e che all’imissione in possesso non faceva seguito (a dire del ricorrente) né l’emanazione del decreto di esproprio né la modificazione e/o l’irreversibile trasformazione dell’area occupata, osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio appare, addirittura, inammissibile per la carenza di una posizione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse legittimo in capo al proprietario ricorrente e comunque è infondato per l’insussistenza dell’obbligo di provvedere a carico della Regione intimata.<br />
Rammentato che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – l’impugnazione del silenzio-rifiuto (secondo il rito speciale previsto dall’art. 21 bis della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 e ss.mm.) presuppone, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la titolarità in capo all’istante di una posizione di interesse legittimo, implicante quindi l’esercizio di una potestà pubblica da parte della P.A., e non di diritto soggettivo, rileva il Tribunale che, nel caso di specie, anche a volere prescindere dalla questione della assai dubbia possibilità di applicare retroattivamente l’invocata norma dell’art. 43 primo comma del T.U. 8 Giugno 2001 n° 327 e ss.mm. (vertendosi in un’ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità – giammai annullata – è intervenuta in epoca ben anteriore alla data del 30 Giugno 2003, prevista dalla disposizione transitoria dell’art. 57), l’istanza avanzata in sede amministrativa dall’odierno ricorrente, tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione della predetta area illegittimamente occupata con l’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 primo comma del D.P.R. n° 327/2001, si appalesa manifestamente infondata, per cui non sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione Regionale intimata di provvedere espressamente in proposito.<br />
Infatti, lo stesso ricorrente afferma testualmente che “l’area di proprietà dell’istante non subiva alcuna irreversibile trasformazione anche perché a tutt’oggi non sono stati eseguiti e completati i lavori e le opere per la fruizione del Parco, che si trova in stato di sostanziale abbandono”, sicchè è agevole rilevare, in primo luogo, che nella fattispecie concreta non sussistono “ictu oculi” i presupposti di fatto e di diritto per la possibile applicazione da parte della P.A. dell’innovativo strumento della c.d. acquisizione coattiva “sanante” introdotto dall’art. 43 primo comma del citato D.P.R. n° 327/2001, che è utilizzabile unicamente nella differente ipotesi in cui il bene immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico sia stato concretamente e apprezzabilmente modificato dalla Pubblica Amministrazione (in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della p.u.).<br />
In altri termini, la necessità normativamente contemplata che l’immobile sia stato modificato materialmente significa che per le aree (come quella di che trattasi) rimaste invece nello stesso stato in cui si trovavano nel momento in cui ha avuto luogo l’occupazione da parte della Pubblica Amministrazione non è affatto possibile l’utilizzo della procedura di acquisizione coattiva “sanante” di cui all’art. 43 primo del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità.  <br />
Peraltro, se – come sostiene il ricorrente –  non si è mai verificata l’irreversibile trasformazione dell’area in questione e quindi non è intervenuta la perdita del diritto dominicale del privato per effetto della non perfezionata occupazione “appropriativa” della stessa (o se addirittura, non essendo stati iniziati i lavori nel termine triennale previsto dall’art. 1 della Legge n° 1/1978, si è determinata l’immediata inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità del 17 Settembre 1986 e del decreto di occupazione d’urgenza emanato in data 29 Settembre 1987), il De Giorgi è ancora oggi titolare del pieno diritto soggettivo di proprietà sull’area stessa (anche nei confronti della P.A.), e non, invece, della posizione di interesse legittimo che (come detto) lo faculterebbe ad attivare il rito impugnatorio del silenzio-rifiuto dinanzi al Giudice Amministrativo (potendo, eventualmente, solo adire la competente Autorità Giudiziaria al fine di chiedere la restituzione materiale del terreno, oltre al risarcimento degli allegati danni).<br />
L’evidenziata inammissibilità e comunque la palese infondatezza dell’impugnazione del silenzio-rifiuto, determina conseguentemente la reiezione della correlata domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente (a parte il rilievo che trattasi di lamentato ritardo nella definizione di un procedimento amministrativo finalizzato non ad attribuire, bensì a privare il destinarlo di un bene della vita).<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Regionale intimata non si è costituita in giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 Marzo 2006. </p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 04 aprile 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
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