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	<title>1822 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1822 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1822</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1822/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1822</a></p>
<p>Pres. Carboni, Est. Saltelli Dall’Orto s.a.s. di B. Petrolini (Avv. F. Sciarretta) c/ Comune di Parma (n.c.), E. Sandrini (Avv. G: Cornetti, G. Cugurra, S.A. Romano) sulla legittima esclusione di una s.a.s., in caso di dichiarazione circa l&#8217;inesistenza di condanne comportanti l&#8217;incapacità di contrarre con la p.a., resa solo da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1822/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1822/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1822</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni, Est. Saltelli<br /> Dall’Orto s.a.s. di B. Petrolini (Avv. F. Sciarretta) c/ Comune di Parma (n.c.), E. Sandrini (Avv. G: Cornetti, G. Cugurra, S.A. Romano)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima esclusione di una s.a.s., in caso di dichiarazione circa l&#8217;inesistenza di condanne comportanti l&#8217;incapacità di contrarre con la p.a., resa solo da uno dei soci accomandatari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Società in accomandita semplice &#8211; Inesistenza cause di impedimento a contrarre con la p.a. &#8211; Dichiarazione resa da uno dei soci accomandatari &#8211; Esclusione &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza di una clausola della lex specialis di gara in base alla quale, in caso di società, la dichiarazione circa l’inesistenza di condanne o misure comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la p.a., debba provenire da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, è legittima l’esclusione di una società in accomandita semplice, qualora siffatta dichiarazione sia resa solo da uno solo dei soci accomandatari, senza che emerga, dalle risultanze del certificato camerale prodotto dalla società stessa, alcuna limitazione o esclusione dei poteri di amministrazione degli altri soci accomandatari</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
</b>Quinta  Sezione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 857 dell’anno 2008 proposto  dalla<br />	<br />
società in accomandita semplice <b>I DALL’ORTO S.A.S. di PETROLINI BRUNA</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. Franco Sciarretta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via G. G. Belli, n. 39;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></b>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI PARMA</B>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></b>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>SANDRINI ENRICO</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Cornetti, Giorgio Cugurra e Salvatore Alberto Romano, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, v.le XXI Aprile, n. 11 (presso lo studio dell’avv. Salvatore Alberto Romano);<br />	<br />
<b>per la riforma<br />	<br />
</b>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, n. 471 del 25 settembre 2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Enrico Sandrini;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 il consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Sciarretta e Cugurra;<br />	<br />
Visto il dispositivo di sentenza n. 164 del 26 febbraio 2009;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>F A T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società I Dall’Orto s.a.s., che aveva partecipato all’asta pubblica indetta dal Comune di Parma con avviso del 19 febbraio 2004 per la vendita, a corpo, di un immobile adibito ad uso negozio, sito a Traversetolo (PR), Piazza Fanfulla, n. 9, venne esclusa dalla gara sia perché il certificato della C.C.I.A.A., (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) prodotto a corredo dell’offerta, non conteneva l’annotazione, richiesta dall’avviso d’asta, circa l’assenza di procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sia perché la dichiarazione concernente l’inesistenza di condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione dalla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione proveniva soltanto da uno dei due soci accomandatari.<br />	<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, con la sentenza n. 471 del 25 settembre 2007, nella resistenza del controinteressato aggiudicatario, ha respinto il ricorso proposto dalla predetta società I Dall’Orto s.a.s. avverso il verbale di aggiudicazione n. 1 del 17 maggio 2004 e la deliberazione di avviso d’asta del 19 febbraio 2004, ritenendo corretta e legittima l’esclusione dalla gara, in quanto puntualmente applicativa delle previsioni dell’avviso d’asta.<br />	<br />
Con atto di appello notificato il 21 gennaio 2008 la società I Dall’Orto s.a.s. ha chiesto la riforma della sentenza, deducendone l’erroneità alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo, “<i>Error in procedendo</i> per omessa pronuncia, <i>error in iudicando</i> per violazione e falsa applicazione degli artt. 65, 73, lett. c) e 76 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 – Errata applicazione dell’avviso d’asta pubblica del 19 febbraio 2004 – Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa – Violazione del principio del <i>favor partecipationis</i> – Violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento” ed il secondo “<i>Error in iudicando </i>per violazione e falsa applicazione dei punti 4 bis e 6 dell’avviso d’asta pubblica del 19 febbraio 2004 – Erroneità nei presupposti”.<br />	<br />
In sintesi, secondo l’appellante, la clausola di cui al punto 4 bis dell’avviso d’asta che, quanto al certificato rilasciata dalla C.C.I.A.A. richiedeva l’annotazione della assenza di procedure fallimentari, era generica ed equivoca, così che, anche a prescindere dal fatto che la certificazione effettivamente richiesta non poteva neppure essere rilasciata, l’amministrazione, tenuto conto che la rilevata asserita incompletezza della certificazione poteva significare – come nel caso di specie – proprio l’assenza di tali procedure nei confronti della società, avrebbe dovuto quanto meno chiedere chiarimenti ovvero l’integrazione della documentazione, in virtù del generale principio del <i>favor participationis, </i>non sussistendo alcun rischio di violazione del principio della <i>par condicio</i>, trattandosi di atti o fatti preesistenti alla gara; altrettanto equivoca e generica era la previsione del punto 6 dell’avviso di gara in relazione alla puntuale indicazione dei soggetti tenuti a dichiarare la inesistenza di cause di impedimento a contrare con la pubblica amministrazione, così che doveva considerarsi sufficiente la dichiarazione fatta da uno solo dei due soci accomandatari.<br />	<br />
Ha resistito all’appello il signor Enrico Mandrini, che ne ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
All’udienza del 24 febbraio 2009 la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I.1. Quanto al primo motivo di gravame, la Sezione osserva che l’avviso d’asta pubblica indetto in data 19 febbraio 2004 dal Comune di Parma per la vendita dell’immobile ad uso negozio, sito in Traversatolo, Piazza Fanfulla, n. 9, al punto 4 bis prevedeva, nel caso che concorrente fosse un’impresa, la produzione di un “certificato, in data non anteriore a sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, di iscrizione al Registro delle Imprese competente, che rechi l’indicazione della persona legittimata a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, nonché la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, aggiungendo anche che detto certificato poteva essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000”.<br />	<br />
Anche a voler ammettere che la formulazione di detta clausola, relativamente alla necessità che il certificato della C.C.I.A.A. riportasse espressamente l’indicazione di assenza di procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, potesse essere considerata generica o equivoca nel senso che non risultava chiaro se la predetta annotazione dovesse riferirsi alla esistenza di sentenze dichiarative di fallimento, di decreti di apertura del concordato fallimentare, di provvedimenti di ammissione alla procedura di amministrazione controllata e di provvedimento che dispongono la liquidazione coatta amministrativa (che, in quanto oggetto di comunicazione al registro delle imprese possono essere certificati dalla C.C.I.A.A.) ovvero alla sola esistenza di istanze di fallimento, di richiesta di ammissione  al concordato fallimentare, all’amministrazione controllata o alla liquidazione coatta amministrativa (situazioni che possono essere certificate soltanto dalla cancelleria del tribunale fallimentare), non è revocabile in dubbio che l’esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla società I Dall’Orto s.a.s., come si ricava dalla lettura del verbale di aggiudicazione n. 1 del 17 marzo 2004, è stata fondata solo sulla circostanza che sul certificato della C.C.I.A.A. della predetta società mancava qualsiasi annotazione circa l’assenza delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267.<br />	<br />
Pertanto la censura formulata dalla società I Dall’Orto s.a.s. è infondata, in quanto l’esclusione è stata  determinata esclusivamente dal fatto che la documentazione prodotta a corredo dell’offerta non corrispondeva a quella prevista dalla clausola dell’avviso d’asta, le cui previsioni, com’è noto, vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione cui non è consentito disapplicare la <i>lex specialis</i> (bando di gara o avviso d’asta) proprio in omaggio al principio della <i>par condicio</i> di tutti i concorrenti; né d’altra parte può ritenersi che l’annotazione richiesta dall’amministrazione fosse illogica o arbitraria, avendo evidentemente la finalità di evitare di contrattare con soggetti la cui posizione patrimoniale potesse esporre a rischio la stessa attività amministrativa.<br />	<br />
Secondo un indirizzo giurisprudenziale che la Sezione condivide, nel caso in cui un bando di gara impone ai partecipanti determinati oneri formali deve ritenersi che si è inteso dare prevalenza al principio di formalità collegato alla garanzia della <i>par condicio</i>, che per l’effetto non può essere superato dall’opposto principio del <i>favor participationis</i> (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 2008, n. 567).<br />	<br />
Peraltro, come correttamente evidenziato dai primi giudici, la stessa clausola in questione consentiva ai concorrenti di sostituire la certificazione della C.C.I.A.A. con la ricordata indicazione con una apposita dichiarazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica  n. 445 del 2000, così che la società appellante, avvedutasi che la certificazione della C.C.I.A.A. non era conforme alla previsione dell’avviso di gara, avrebbe agevolmente potuto integrare con la predetta dichiarazione sostitutiva il dato mancante, cosa che invece inspiegabilmente non si è verificato.<br />	<br />
La decisione dei primi giudici, pertanto, in relazione al motivo di gravame in esame, non merita alcuna censura.<br />	<br />
I.2. Anche il secondo motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione.<br />	<br />
Invero, il punto 6 del ricordato avviso d’asta stabiliva che, insieme all’offerta, doveva essere prodotto anche una “dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l’inesistenza di condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione”, specificando che “nel caso di società, associazioni o enti l’attestazione deve riferirsi agli amministratori muniti di rappresentanza”.<br />	<br />
Dalla certificazione della C.C.I.A.A. prodotta dalla società appellanti risultano essere soci accomandatari della stessa i signori Bruna Petrolini e Simone Dell’Orto, mentre la dichiarazione circa l’inesistenza di condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione è stata resa soltanto dalla signora Bruna Petrolini.<br />	<br />
Nella società in accomandita semplice tutti gli amministratori devono essere soci accomandatari, anche se non necessariamente tutti gli accomandatari sono amministratori, nel senso che è ammesso che l’amministrazione della società possa essere conferita o esercitata solo da taluni soci accomandatari; è stato però precisato che nelle società di persone, per un verso, quando il contratto sociale nulla dispone in ordine alla amministrazione ed alla rappresentanza della società, ciascun socio ha il potere di amministrare e quello di rappresentanza, sia sostanziale che processuale (Cass. Civ., sez. II, 21 giugno 1985, n. 3719) e, per altro verso, che l’efficacia dichiarativa che consegue all’iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese (e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società) comportano che dalla iscrizione discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo sia effettivamente (Cass. Civ., sez. I, 15 luglio 2004, n. 13124).<br />	<br />
Non può pertanto ragionevolmente negarsi, in virtù delle risultanze del certificato camerale in data 3 marzo 2004 prodotto per la partecipazione all’asta pubblica, da cui non emerge alcuna limitazione o esclusione dei poteri di amministrazione del socio accomandatario signor Simone Dell’Orto, che anche quest’ultimo avesse effettivamente la carica di amministratore e rappresentante della società, quale socio accomandante, e dovesse pertanto rendere anch’egli la dichiarazione circa l’inesistenza di condanne o misure che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.<br />	<br />
Al riguardo è appena il caso di evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non si rinviene nella ricordata clausola dell’avviso d’asta alcuna equivocità o genericità di contenuti.<br />	<br />
II. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
La peculiarità della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla società I Dall’Orto s.a.s. di Petrolini Bruna avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede staccata di Parma, n. 471 del 25 settembre 2007, lo respinge.<br />	<br />
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. <br />	<br />
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Raffaele     CARBONI                                             &#8211; Presidente <br />	<br />
Cesare        LAMBERTI                                           &#8211; Consigliere<br />	<br />
Filoreto      D’AGOSTINO                                       &#8211; Consigliere<br />	<br />
Claudio      MARCHITIELLO                                  &#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo          SALTELLI           Est.                            &#8211; Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il     27/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-27-3-2009-n-1822/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2009 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.1822</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2008-n-1822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2008-n-1822/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2008-n-1822/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.1822</a></p>
<p>Pres. R. Panunzio; Est. T. Aru G. M. (avv.ti F. Cabiddu e F. Murtas) c/ il Comune di Assemini (avv.ti C. Angioy e C. Follesa) permesso di costruire per opere di manutenzione con mutamento di destinazione d&#8217;uso da commerciale a direzionale Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Mutamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2008-n-1822/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2008-n-1822/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.1822</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Panunzio; Est. T. Aru<br /> G. M. (avv.ti F. Cabiddu e F. Murtas) c/ <br />il Comune di Assemini (avv.ti C. Angioy e C. Follesa)</span></p>
<hr />
<p>permesso di costruire per opere di manutenzione con mutamento di destinazione d&#8217;uso da commerciale a direzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire – Mutamento di destinazione da commerciale a direzionale – E’ necessario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il quale ha distinto gli “spazi destinati ad insediamenti residenziali” (art. 3) dagli “spazi destinati agli insediamenti produttivi” (art. 5) distinti a loro volta in “insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili” ed “insediamenti di carattere commerciale e direzionale”, gli studi professionali sono riconducibili alla categoria degli insediamenti direzionali. La variazione della destinazione d’uso da commerciale ad uso uffici, integrando il passaggio ad una diversa categoria, rispetto all’altra funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico, è da qualificare come abuso edilizio, ove effettuata in carenza di previo rilascio del permesso di costruire. (1)</p>
<p></b>________________________________________<br />
(1) Ai fini del pagamento di oneri di urbanizzazione, in fattispecie analoga il T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 23 aprile 2008 n. 3498, in questa rivista, ha ritenuto che, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, il quale ha distinto gli “spazi destinati ad insediamenti residenziali” (art. 3) dagli “spazi destinati agli insediamenti produttivi” (art. 5) distinti a loro volta in “insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili” ed “insediamenti di carattere commerciale e direzionale”, <u>gli studi professionali vengono attratti nella categoria degli insediamenti residenziali</u>, non potendosi classificare come uffici a “carattere direzionale” (banche, istituti o agenzie di servizi direzionali di settore etc.). La variazione della destinazione d’uso da commerciale ad uso uffici, integra pertanto il passaggio ad una diversa categoria, rispetto all’altra funzionalmente autonoma dal punto di vista urbanistico sì da esigere la partecipazione agli oneri di concessione. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent. n. 1822/2008<BR></p>
<p>Ric. n.  673/2008</p>
<p></p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE   PER LA SARDEGNA<br />
<I>SEZIONE SECONDA<br />
</I></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 673/2008 proposto dal </p>
<p>sig. <b>Giuseppe Masala</b>, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall&#8217;avv. Franca Cabiddu ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Monte Sabotino n. 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Murtas,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Assemini</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per procura in calce all’atto di costituzione dall’avv. Carlo Angioy ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Libeccio n. 32, presso lo studio dell’avv. Carlo Follesa,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	della comunicazione di avvio dell’inizio del procedimento per l’accertamento di abuso edilizio (prot. N. 8821 del 26 marzo 2008);<br />	<br />
&#8211;	del verbale di accertamento n. 9062 del 27 marzo 2008;<br />	<br />
&#8211;	dell’ordinanza n. 18 del 13 maggio 2008 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi originari nell’immobile sito in Assemini, Corso America n. 55;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso,<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata; che ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare di sospensione che, nel merito, del ricorso;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere  Tito Aru;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 18 settembre l’avv. Franca Cabiddu  per il ricorrente e l’avv. Carlo Follesa in sostituzione dell’avv. Carlo Angioy per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame il sig. Masala ha impugnato il provvedimento con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica gli ha ordinato la demolizione delle opere abusive realizzate nell’immobile sito in Assemini, Corso America n. 55, ed il ripristino dello stato dei luoghi originari.<br />
I motivi di censura proposti attengono, in parte, a profili formali dell’attività amministrativa (vizi della comunicazione dell’avvio di procedimento e conseguente violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241) e, in parte, a profili sostanziali attinenti il contenuto dell’ordine demolitorio impugnato; in particolare, con riguardo a tale secondo profilo di impugnazione, il sig. Masala espone di aver presentato fin dal 26 giugno 2006, anche a seguito dei danni conseguiti all’alluvione del 1999, denuncia di inizio attività per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria con modifiche interne, e che comunque  il cambiamento di destinazione d’uso dei locali oggetto dell’intervento (da commerciale a direzionale) non integrerebbe una fattispecie di abuso edilizio, stante la sostanziale assimilabilità, a fini urbanistici, delle due categorie; <br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che ha chiesto la reiezione sia dell’istanza cautelare di sospensione che, nel merito, del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio i procuratori delle parti sono stati avvertiti  della possibilità di decisione in forma semplificata.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La manifesta infondatezza dell’impugnazione, consente ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare. <br />
Le censure dedotte in ricorso relative alla comunicazione di inizio del procedimento concernono:<br />
a)	l’errata indicazione dell’immobile oggetto del procedimento sanzionatorio (individuato come sito in via Calabria n. 12 anziché in Corso America n. 55);<br />	<br />
b)	l’omessa indicazione del termine di conclusione del procedimento;<br />	<br />
c)	la mancata indicazione dell’ufficio presso il quale prendere visione degli atti del procedimento e della stessa possibilità di esercizio di tale facoltà.<br />	<br />
 	Esse ricadono tutte nell’ambito di applicazione dell’art. 21 octies, comma 2°, della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale “<i>Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”, il chè comporta che tali censure debbano essere respinte .<br />	<br />
In relazione al secondo profilo di impugnazione, invece, il Collegio osserva che nel procedimento di denuncia di inizio di attività, disciplinato dall&#8217;art. 23 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, la scadenza del termine perentorio di trenta giorni preclude all&#8217;Autorità comunale competente l&#8217;esercizio del suo potere di controllo a fini inibitori (previsto dal comma 6, in relazione al comma 1), ma non impedisce l&#8217;esercizio del suo ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia contrastante con la disciplina urbanistica.<br />
Rimane pertanto impregiudicato il potere-dovere del Comune e dell&#8217;Autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui l&#8217;intervento realizzato a seguito della presentazione della denuncia di inizio di attività, risulti sottoposto a permesso di costruire.<br />
Ebbene, in materia edilizia, le opere interne e gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come pure quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire ogni qual volta comportino mutamento di destinazione d&#8217;uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d&#8217;uso all&#8217;interno di una categoria omogenea<i> </i>(cfr: Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2004, n. 2954).<br />
	In relazione a quanto sopra, il Collegio non ritiene fondata<b> </b>l’argomentazione del ricorrente secondo la quale l’intervento manutentivo per cui è causa non realizzarebbe una modificazione della destinazione d’uso dell’immobile in quanto lo stesso, destinato alla realizzazione di uno studio professionale (direzionale terziario), rientrerebbe, comunque, ex  D.M. 2 aprile 1968, art. 5, comma 1°, n. 2, nella stessa categoria edilizia nella quale rientra l’attuale destinazione commerciale,<br />	<br />
 	Ed invero, la norma invocata unifica gli insediamenti di carattere commerciale a quelli di carattere direzionale <u>al solo esclusivo fine di determinare i cd. servizi di residenza </u>(rapporti tra spazi coperti e spazi pubblici da destinare alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio (cfr in termini: Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006 n. 204), ferma restando, tuttavia, l’autonomia funzionale tra le due categorie edilizie (sia pure assoggettate ad oneri concessori omogenei ai sensi dell’art. 19, comma 2°, del DPR n. 380/2001);<br />	<br />
	Il ricorso, pertanto, siccome infondato, va respinto.<br />	<br />
	Si ritengono, comunque, sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.	 </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>respinge il ricorso in epigrafe .<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 18 settembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Rosa Panunzio, Presidente,<br />
&#8211; Tito Aru, Consigliere, estensore.<br />
&#8211; Antonio Plaisant, Primo Referendario</p>
<p>
Depositata in segreteria oggi 06/10/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2008-n-1822/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2008 n.1822</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-7-2008-n-1822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-7-2008-n-1822/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2008 n.1822</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. B. Massari Est. F. Malasoma ed altri (Avv.ti G. Cecchi Aglietti e F. Frati) contro la Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani, A. Cecchi e S. Salvini) sulla giurisdizione del giudice amministrativo per l&#8217;azione risarcitoria relativa a dichiarazione di pubblica utilità annullata in sede di ricorso straordinario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-7-2008-n-1822/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2008 n.1822</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-7-2008-n-1822/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2008 n.1822</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. B. Massari Est.<br /> F. Malasoma ed altri (Avv.ti G. Cecchi Aglietti e F. Frati) contro <br />la Provincia di Pisa (Avv.ti M.A. Antoniani, A.<br /> Cecchi e S. Salvini)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo per l&#8217;azione risarcitoria relativa a dichiarazione di pubblica utilità annullata in sede di ricorso straordinario e sulla sua formulazione e quantificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero di sua caducazione in sede giurisdizionale &#8211; Cattivo uso del potere &#8211; Occupazione appropriativa &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste &#8211; Dichiarazione di pubblica utilità annullata in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica &#8211; giurisdizione del giudice amministrativo anche per gli aspetti risarcitori della controversia &#8211; Sussistenza<br />
2. Responsabilità e risarcimento – Risarcimento dei danni da responsabilità civile &#8211; Domanda &#8211; Si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta che ha dato luogo ai danni &#8211; Espresso riferimento contenuto nella domanda al valore di mercato degli immobili &#8211; Sufficienza</p>
<p>3. Espropriazione e occupazione &#8211; Occupazione appropriativa – Risarcimento del danno – Momento di maturazione del credito &#8211; Va identificato con l&#8217;irreversibile trasformazione del fondo Quantificazione – Valore venale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero di sua caducazione in sede giurisdizionale, non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì, richiamando l’insegnamento tradizionale, di cattivo uso del potere, che da luogo ad occupazione appropriativa, relativamente alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente, la fattispecie di occupazione usurpativa, su cui vi è giurisdizione del giudice ordinario, si verifica solo nell&#8217;ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo. Nella fattispecie, a fronte di una inizialmente valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare, ha fatto seguito il suo annullamento, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con conseguente annullamento dell’intera procedura espropriativa, così radicando, anche per gli aspetti risarcitori della controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<p>2. In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l&#8217;unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell&#8217;ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Nella specie appare non generica la quantificazione del danno subito essendo sufficiente il riferimento espressamente contenuto nella domanda al valore di mercato degli immobili</p>
<p>3. In tema di risarcimento dei danni da occupazione appopriativa, il momento di maturazione del credito, cui va commisurato il valore dell&#8217;immobile e da cui decorrono gli interessi, va identificato con l&#8217;irreversibile trasformazione del fondo, che segna la perdita di ogni utilità per il proprietario, e non con la data della domanda di risarcimento. Tale momento va identificato con quello di ultimazione dei lavori. Circa la sua quantificazione il valore del bene la cui perdita va risarcita va identificato nel valore venale del terreno, tenuto conto della destinazione edilizia del medesimo, essendo peraltro dovuta anche l&#8217;indennità di occupazione dalla data di effettiva occupazione fino alla data di irreversibile trasformazione dell&#8217;area, ugualmente riferita al valore venale del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01822/2008 REG.SEN.<br />
N. 02099/2002 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
<i>(Sezione Prima)<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2002, proposto da:<br />
sul ricorso n. 2099/02 proposto da Malasoma <b>Franco, Biagioni Sara, Garzella Marisa, Malasoma Aldo, Malasoma Lico, Malasoma Maria Rita, Santucci Gina e Garzella Maria,</b> rappresentati e difesi dagli avv. Gianluigi Cecchi Aglietti, Francesco Frati, con domicilio eletto presso Gianluigi Cecchi Aglietti in Firenze, via La Pira N. 21;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Pisa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. M. Antonietta Antoniani, Alessandro Cecchi, Silvia Salvini, con domicilio eletto presso Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto n. 1214 del 4 aprile 2002 con cui il dirigente del settore, in relazione ai lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento dell&#8217;area CNR – Ospedale Cisanello, nella Provincia di Pisa, ha disposto l’espropriazione dei terreni di proprietà dei ricorrenti, come individuati nel decreto medesimo;</p>
<p>e per la condanna<br />
della Provincia di Pisa ritenuta l’illegittimità dell’intera procedura espropriativa ed accertato che il terreno per cui è causa è stato utilizzato e irreversibilmente trasformato “sine titulo”, al risarcimento del danno per i titoli corrispondenti, nella misura ritenuta di giustizia e tenendo conto del valore di mercato degli immobili.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Pisa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 02/04/2008 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti, proprietari ed usufruttuari di un appezzamento di terreno sito nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, ricevevano comunicazione di avviso, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge n. 865/1971, del deposito presso la segreteria del suddetto Comune degli atti relativi alle procedure di espropriazione e occupazione temporanea d&#8217;urgenza promosse dalla Provincia di Pisa al fine di eseguire i lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento dell&#8217;area CNR – Ospedale Cisanello.<br />
Con deliberazione di Giunta n. 689 del 19 giugno 1996 la Provincia di Pisa approvava il progetto esecutivo relativo all’opera in questione, dando atto che tale approvazione, ex art. 1, l. n. 1/1978, equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima.<br />
Veniva altresì approvato il piano parcellare di esproprio.<br />
Avverso tali atti i ricorrenti proponevano ricorsi a questo T.A.R. rubricati ai nn.7/1998 e 1677/1998.<br />
Precedentemente, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 24 ottobre 1997, i medesimi ricorrenti avevano impugnato l&#8217;occupazione di urgenza disposta con il decreto n. 1601 del 12 giugno 1996, nonché la deliberazione di Giunta del 19 giugno 1996 n. 680 con il quale era stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera da realizzare approvandone il progetto.<br />
Con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2004, previo conforme parere del Consiglio di Stato, sez. II, del 7 maggio 2003, il ricorso straordinario veniva accolto ritenendo fondata la censura relativa alla mancata partecipazione dei ricorrenti alla formazione dell’atto, con l’effetto ulteriore di travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli ulteriori atti della procedura espropriativa de quo.<br />
Con il decreto dirigenziale in epigrafe veniva, infine, disposto l’esproprio definitivo dell’appezzamento di terreno di cui i ricorrenti sono proprietari e/o usufruttuari.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Malasoma e consorti chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
1. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per carenza di presupposti.<br />
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 1/1978 e dell’art. 13 della l. n. 2359/1865. Inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
3. risarcimento del danno.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto, in epigrafe specificato, con cui il dirigente del settore, in relazione ai lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento dell&#8217;area CNR – Ospedale Cisanello, nella Provincia di Pisa, ha disposto l’espropriazione dei terreni nel possesso dei ricorrenti, come individuati nel decreto medesimo.<br />
Viene, altresì, domandata la condanna, previo accertamento del diritto, dell’Amministrazione provinciale di Pisa al risarcimento dei danni derivanti dalla irreversibile trasformazione senza titolo del bene in questione, nella misura ritenuta di giustizia e tenendo conto del valore di mercato degli immobili.<br />
Rileva il Collegio che con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 24 ottobre 1997, i medesimi ricorrenti avevano impugnato l&#8217;occupazione di urgenza disposta con il decreto n. 1601 del 12 giugno 1996, nonché la deliberazione di Giunta del 19 giugno 1996 n. 689 con il quale era stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera da realizzare approvandone il progetto.<br />
Con decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 2004, previo conforme parere del Consiglio di Stato, sez. II, del 7 maggio 2003, il ricorso straordinario veniva accolto ritenendo fondata la censura relativa alla mancata partecipazione dei ricorrenti alla formazione dell’atto, con l’effetto ulteriore di travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli ulteriori atti della procedura espropriativa de quo.<br />
Ne discende che, come correttamente rilevato dalla difesa dell’Amministrazione provinciale, nessun vantaggio gli odierni ricorrenti potrebbero trarre dall’eventuale annullamento degli atti impugnati.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso, per tale capo della domanda, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Quanto alla domanda risarcitoria, preliminarmente, in tema di giurisdizione, deve rilevarsi che le figure dell&#8217;occupazione appropriativa e dell&#8217;occupazione usurpativa sono riconducibili, l&#8217;una, alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, pur a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, nell&#8217;ambito di una procedura di espropriazione; l&#8217;altra, alla apprensione &#8211; trasformazione del fondo in assenza, “ab initio”, della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez un., ord.ze nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006 e 15 giugno 2006 n. 13911).<br />
Peraltro, secondo l&#8217;orientamento del Giudice d’appello, in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero di sua caducazione in sede giurisdizionale, non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì, richiamando l’insegnamento tradizionale, di cattivo uso del potere, che da luogo ad occupazione appropriativa, relativamente alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente, la fattispecie di occupazione usurpativa, su cui vi è giurisdizione del giudice ordinario, si verifica solo nell&#8217;ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo (cfr., in termini, Cons. Stato, ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4; id. sez. IV, 26 aprile 2007, n. 1892; id. sez. VI, 4 agosto 2006, n. 4763).<br />
Nella fattispecie all’esame, a fronte di una inizialmente valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare, ha fatto seguito il suo annullamento, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (decreto dell’8 settembre 2004, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato sez. II, n. 2843 del 7 maggio 2003), con conseguente annullamento dell’intera procedura espropriativa, così radicando, anche per gli aspetti risarcitori della controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.<br />
Costituendosi in giudizio la Provincia di Pisa ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità della domanda per la sua genericità in quanto i ricorrenti non avrebbero specificato né i titoli corrispondenti per i quali spetterebbe il ristoro, né la sua misura.<br />
La tesi non appare condivisibile.<br />
Quanto ai titoli di possesso viene precisato nel ricorso che i ricorrenti sono proprietari ed usufruttuari del terreno secondo le misure e i diritti individuati nel decreto di espropriazione emesso dalla stessa Amministrazione. <br />
Per ciò che concerne la quantificazione del danno subito appare sufficiente il riferimento espressamente contenuto nella domanda al valore di mercato degli immobili.<br />
Giova rammentare in proposito che, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l&#8217;unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell&#8217;ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta (Cass. civ. , sez. III, 07 dicembre 2004, n. 22987).<br />
Tale riferimento, dunque, costituisce adeguato assolvimento dell’onere della prova in ordine alla quantificazione del danno in relazione alla specificità della fattispecie all’esame.<br />
Quanto all’accertamento del diritto azionato si osserva che è incontroverso che, per effetto della realizzazione dei lavori relativi alla viabilità di collegamento area CNR – Ospedale Cisanello nella provincia di Pisa, si è verificata l’irreversibile trasformazione del fondo dei ricorrenti con la conseguente estinzione del diritto di proprietà.<br />
E’ altrettanto indubitabile che l’occupazione illegittima, come nel caso di specie, di un fondo di proprietà privata per la costruzione di un&#8217;opera pubblica e la radicale trasformazione dello stesso comporta l&#8217;estinzione del diritto di proprietà e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo alla Pubblica Amministrazione del diritto stesso (cd. accessione invertita), abilitando il privato a richiedere, nel termine di prescrizione quinquennale dalla data della trasformazione, il risarcimento del danno (Corte europea dir. uomo , 6 aprile 2004; Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7135).<br />
Accertata l’esistenza del danno e il suo carattere “contra ius”, occorre procedere alla determinazione del ristoro spettante ai soggetti danneggiati.<br />
In proposito è rilevante stabilire il tempo in cui tale radicale e irreversibile trasformazione si è verificata, atteso che è in tale momento che, estinguendosi il diritto dominicale dei ricorrenti, il danno si è realizzato.<br />
In altre parole, il momento di maturazione del credito, cui va commisurato il valore dell&#8217;immobile e da cui decorrono gli interessi, va identificato con l&#8217;irreversibile trasformazione del fondo, che segna la perdita di ogni utilità per il proprietario, e non con data della domanda di risarcimento (Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2006, n. 9472).<br />
Tale data va identificata con quella di ultimazione dei lavori, ossia il 23 settembre 1999, come attestato dal verbale redatto dal direttore dei lavori (doc. n.27/bis dell’Amministrazione), atteso che nell’esecuzione dei lavori pubblici il collaudo svolge la diversa funzione di accettazione dell&#8217;opera a far tempo dalla quale decorre la possibilità di far valere difformità e vizi dell&#8217;opera, nonché la prescrizione dell&#8217;azione volta a far valere la garanzia per tali vizi (Cass. civ., sez. I, 10 giugno 2004, n. 7643). <br />
E’ alla data dell’ultimazione dei lavori, dunque, che occorre far riferimento per determinare il valore del bene la cui perdita va risarcita.<br />
Esso va identificato nel valore venale del terreno, tenuto conto della destinazione edilizia del medesimo, essendo peraltro dovuta anche l&#8217;indennità di occupazione dalla data di effettiva occupazione fino alla data di irreversibile trasformazione dell&#8217;area, ugualmente riferita al valore venale del bene (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 30 marzo 2006, n. 323).<br />
Osserva il Collegio che, ai fini della quantificazione del valore venale dei terreni utilizzati per la realizzazione dell&#8217;opera pubblica, nell&#8217;individuazione della natura edificatoria o meno di un immobile deve tenersi conto dei vincoli generali, i quali, riguardando in modo generale tutte le aree aventi una certa allocazione topografica, hanno carattere conformativo della proprietà (Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 1998 n. 12383). <br />
Rileva, dunque, ai fini di cui trattasi la destinazione dei beni come risultante dalla pianificazione urbanistica anteriore all’approvazione del Regolamento urbanistico posto che il Piano strutturale, approvato nel 1998, non è di per sé idoneo a determinare la sopravvenuta edificabilità dei suoli.<br />
Infatti, secondo la legge regionale toscana n. 5/1995 (artt. 24 e segg.), il Piano strutturale ha la funzione di definire i principi, gli obiettivi e gli indirizzi per la programmazione di governo del territorio, nonché le unità organiche elementari nelle quali il territorio è suddiviso, restando affidato al Regolamento urbanistico la concreta disciplina delle trasformazioni possibili, anche con riferimento al patrimonio edilizio e urbanistico esistente.<br />
In altre parole l’attività di governo del territorio si attua a mezzo di due distinti strumenti, tra loro integrati, con la conseguenza che il Piano strutturale, disponendo solo l’aspetto generale dell’assetto territoriale (fatta eccezione per le misure di salvaguardia), non determina, in assenza del Regolamento urbanistico che ne è atto concreto di amministrazione la vocazione edificatoria di un’area, con riferimento alla tipologia di edificazione consentita, alle superfici e agli standard urbanistici.<br />
Ne discende che, in tal caso, in conformità con la destinazione impressa ai terreni di cui trattasi dal previgente Piano regolatore generale approvato il 18 gennaio 1985 (per il quale il terreno ricadeva in zona agricola, sottozona E1) e dalla Variante organica approvata il 2 dicembre 1996 (che ne qualificava la destinazione a zona per infrastrutture viarie e fascia di rispetto della viabilità), il danno sarà commisurato al valore di mercato agricolo, con possibilità di tener conto, indicativamente, dei criteri di cui agli art. 15 e 16, l. n. 865 del 1971 (Cass. civ. sez. I, 28 aprile 2006, n. 9858).<br />
In siffatta guisa, infatti, deve essere stimato il valore venale del bene nel momento in cui ne è avvenuta l’irreversibile trasformazione (Cass. civ., 21 aprile 2006, n. 9472).<br />
A tali criteri, ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998, dovrà dunque attenersi l’Amministrazione provinciale nel determinare l’entità del risarcimento per la perdita del bene da corrispondere alla parte ricorrente, ciascuno per i propri legittimi titoli, detratte le somme già attribuite a titolo di indennità di espropriazione.<br />
Quanto al danno derivante dalla illegittima occupazione la Provincia di Pisa ne contesta il fondamento asserendo sostanzialmente l’inscindibilità della lesione arrecata al patrimonio degli interessati e, quindi, l’assorbimento del ristoro domandato in quello corrispondente alla perdita del diritto dominicale.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
E’ evidente, infatti, ad avviso del Collegio, che i beni giuridici vulnerati dall’attività illegittima dell’Amministrazione restano differenti, anche con riferimento al momento di realizzazione dell’illecito (trattandosi dell’estinzione del diritto di proprietà del bene e del mancato godimento dello stesso) e richiedono, perciò, una altrettale, distinta trattazione in termini risarcitori (Cass. civ. sez. 21 aprile 2006, n. 9472).<br />
Invero, l’annullamento dell’intera procedura ablatoria ha fatto venir meno, sin dall’origine, la dichiarazione di pubblica utilità e, per l’effetto, la legittimità dell’occupazione del fondo con la conseguenza che, per il suo mancato godimento per tutto il periodo in cui essa si è protratta, fino alla data in cui il completamento dell’opera pubblica ha determinato la sua definitiva trasformazione, spetta alla parte ricorrente un risarcimento commisurato al valore del bene, come sopra individuato, e determinato con riferimento al tasso di interesse legale su detta somma calcolato annualmente.<br />
Trattandosi di un debito di valore (art. 1224 cod. civ.), sugli imposti dovuti per le causali di cui sopra, andrà corrisposta la rivalutazione monetaria dei relativi crediti sino alla data di deposito della sentenza, nonché gli interessi legali dalla maturazione sino alla data dell’effettivo pagamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 3 luglio 2007, n. 5985; TAR Campania, Salerno, 30 marzo 2006, n. 323). <br />
Conseguentemente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, disponendo in favore della parte ricorrente il risarcimento del danno oggetto della domanda secondo i criteri e le modalità sopra precisate.<br />
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />
&#8211; dichiara improcedibile la domanda di annullamento;<br />
&#8211; accoglie la domanda di risarcimento del danno nei sensi in motivazione;<br />
&#8211; condanna la Provincia di Pisa al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/07/2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</a></p>
<p>Contratti – gara &#8211; modalità di confezionamento dell’offerta – violazione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2204 del 14 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze:1822/2004Registro Generale:2433/2004 nelle persone dei Signori: DOMENICO LA MEDICA</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-3-2004-n-1822/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/3/2004 n.1822</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – gara  &#8211; modalità di confezionamento dell’offerta – violazione  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/3986/g">Ordinanza n. 2204 del 14 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:1822/2004<br />Registro Generale:2433/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref., relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 2433/2004 proposto da:<br />
<b>SOC ICAM SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SANINO AVV. MARIOCOCCOLI AVV. FRANCOcon domicilio eletto in ROMAV.LE PARIOLI, 180presso<br />
SANINO AVV. MARIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota Prot. n. 1197 del 05.02.2004 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato alla ICAM s.r.l. l’esclusione dalla gara, a mezzo di licitazione privata, avente ad oggetto la “fornitura e posta in opera di sistemi di a</p>
<p>&#8211; della precedente nota n. prot. n. 12141 del 29.12.2003, pervenuta in data 05.01.2004, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato alla ICAM s.r.l. la esclusione dalla predetta gara con riserva di aquisire il parere da part</p>
<p>&#8211; ove occorra, della lettera di invito prot. n. 9433 del 13.10.2003, del capitolato di gara e del bando relativi alla medesima gara, nelle parti in cui nulla prevedono in ordine alle modalità di presentazione del “campione dei ripiani e del sistema di agg</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o conseguente..<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Coccoli e l’Avv. di Stato Fiorilli;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato, in particolare, che la lettera di invito imponeva di inserire nella busta C, debitamente sigillata, i campionari ed ogni ulteriore possibile elemento di valutazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 24 marzo 2004</p>
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